Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC 3552 - DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali
Riferimenti:
AC N. 3552/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 199
Data: 22/06/2010
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   SPETTACOLO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
DL N. 64 DEL 21-GIU-10     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3552

 

Disposizioni urgenti in materia di spettacolo

e attività culturali

 

(D.L. 64/2010 – Approvato dal Senato A. S. 2150)

 

 

 

 

 

N. 199 – 22 giugno 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3552

Titolo breve:

 

DL 64/10: disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Barbieri

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 1. 2

Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico.. 2

ARTICOLO 2. 5

Contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico.. 5

ARTICOLO 3, commi da 3 a 5-bis e comma 8-bis. 5

Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche. 5

ARTICOLO 3, comma 6. 9

Contratti a tempo determinato delle fondazioni lirico-sinfoniche e spese di missione. 9

ARTICOLO 3, commi 7 e 8. 10

Riduzione dell’età pensionabile per ballerini e tersicorei10

ARTICOLO 4. 13

Disposizioni in materia di attività culturali13

ARTICOLO 6. 15

Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. 15

ARTICOLO 7. 16

Disposizioni sull’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori16

ARTICOLO 7-bis. 17

Istituzione della festa nazionale per la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell’unità d’Italia.. 17


PREMESSA

Il disegno di legge reca la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64: “Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali”. 

Il provvedimento, già approvato con modifiche dal Senato, è corredato di relazione tecnica. Quest’ultima risulta ancora utilizzabile.

La relazione illustrativa sottolinea le consistenti spese di mantenimento delle 14 fondazioni liriche oggetto del provvedimento[1] dovute, in particolare, alle spese per il personale (circa 5.500 unità) che assorbono circa il 70 per cento del finanziamento pubblico. La relazione fa presente che, ad oggi, la spesa per il personale, sostenuta dagli enti lirici, assorbe un valore economico superiore al finanziamento statale (nel 2008 euro 340.146.756 di costo, a fronte di euro 235.465.231 di contributo). Evidenzia, inoltre, che dal 2002 al 2008 risultano accumulate dal settore lirico-sinfonico perdite complessive pari a euro 200.310.833 e che gli interessi passivi causati dal continuo ricorso al credito bancario risultano ammontanti a euro 9.426.124.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le ulteriori disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico

Normativa vigente: le fondazioni lirico-sinfoniche sono state disciplinate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, che ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell’autorità di Governo competente.

Il D.Lgs. 367/1996 ha trasformato le fondazioni lirico-sinfoniche  in fondazioni di diritto privato, al fine di creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale (costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985).

Successivamente, il DL 275/2004 ha modificato i criteri per il riparto della quota del FUS degli enti.

Il DL 77/2005 ha ulteriormente modificato la disciplina attraverso vari interventi, volti ad ottimizzare la gestione e a favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale. Inoltre il DL ha disposto il coordinamento tra le fondazioni, ha dettato norme in materia di contrattazione nazionale e integrativa e ha limitato le assunzioni per il triennio 2005-2007.

La legge finanziaria per il 2006 ha introdotto  - per gli anni 2006 e 2007 - il divieto, per le fondazioni lirico-sinfoniche, di assunzioni a tempo indeterminato e di utilizzo di personale a tempo determinato in misura superiore al 20% dell’organico funzionale.

Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, ha poi previsto (all’articolo 39-vicies sexies) che i membri dei consigli di amministrazione (il cui numero era fissato in 7, compreso il presidente) possano essere aumentati fino a 9.

La legge finanziaria per il 2007 è intervenuta sui criteri di ripartizione della quota del FUS a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, demandandone la definizione ad un decreto ministeriale e precisando che dovranno essere determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione, nonché tenendo conto degli interventi di riduzione delle spese. Per l'annualità 2010 le quote di ripartizione del FUS sono state fissate dal decreto ministeriale 4 marzo 2010

La legge finanziaria 2008, all’art. 2, comma 392, ha confermato - per il triennio 2008-2010 - il divieto di assunzioni a tempo indeterminato (con una deroga per i posti in organico effettivamente vacanti e previa autorizzazione del Ministero) e ha posto il limite del 15 per cento dell’organico per l’utilizzo di personale a tempo determinato. La legge ha inoltre istituito (commi 393-394) un apposito Fondo (dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010) finalizzato alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che presentino particolari requisiti e ha demandato la ripartizione dei contributi ad un decreto annuale del Ministro per i beni e le attività culturali. Successivamente la Tabella E della legge finanziaria per il 2009 ha disposto il definanziamento delle risorse del Fondo, azzerandone la dotazione.

Per l’anno 2010 lo stanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo relativamente alle fondazioni lirico-sinfoniche ammonta ad euro 194.608.804,83.

Si ricorda infine che le fondazioni lirico-sinfoniche rientrano fra le amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato (v. Elenco Istat delle unità istituzionali che fanno parte del settore della PA).

 

La norma detta disposizioni in merito alla revisione dell’assetto ordinamentale ed organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al D.Lgs. 367/1996[2] ed alla legge 310/2003[3], da attuarsi mediante adozione di uno o più regolamenti[4]. Per l’emanazione dei regolamenti sono stabiliti – fra gli altri - i seguenti criteri:

·    incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale (comma 1, lett. d);

·    destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione (comma 1, lettera d-ter);

·    disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva (comma 1, lett. e);

·    incentivazione di un’adeguata contribuzione da parte degli enti locali (comma 1, lettera e-bis);

·    possibilità di riconoscere forme organizzative speciali per determinate fondazioni liriche (in relazione alla loro peculiarità, rilevanza internazionale e capacità produttiva) per le quali l’erogazione del contributo statale avviene sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo (comma 1, lett. f);

·    interventi, anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse  disponibili (comma 1-bis, lett. c).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario (che non includeva il comma 1-bis, aggiunto dal Senato) dopo aver sottolineato che la norma in esame reca disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico volte ad informare la gestione delle fondazioni liriche a principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità, afferma che le disposizioni non inducono effetti sulla finanza pubblica.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti circa la portata applicativa di alcune disposizioni, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, che aggiungono criteri direttivi a quelli già previsti dal testo originario per l’adozione dei regolamenti di delegificazione. Si tratta in particolare delle norme di cui al comma 1, lettera e-bis[5], che prevede l’incentivazione di un’adeguata contribuzione da parte degli enti locali (presumibilmente per il funzionamento delle fondazioni lirico sinfoniche) e al comma 1-bis, lett. c[6], che prevede interventi volti a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse  disponibili. In proposito andrebbe precisato: con quali mezzi e da parte di quali soggetti le forme di incentivazione e gli strumenti di finanziamento dovrebbero essere attivati; se da tali interventi possano derivare effetti onerosi per la finanza pubblica (anche per l’utilizzo di forme di finanziamento che possano incidere sul debito complessivo della PA).

 

ARTICOLO 2

Contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico

La norma dispone che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche sia sottoscritto tra una delegazione datoriale, che si avvale della collaborazione dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni medesime. Prevede, inoltre, il controllo della Corte dei conti sull’accordo sottoscritto.

 

La relazione tecnica, dopo aver precisato che la previsione dell’obbligo di certificazione da parte della Corte dei conti ha il fine di monitorare e tenere sotto controllo i costi contrattuali e favorire il risanamento della situazione finanziaria pesantemente deficitaria delle fondazioni, afferma che la norma non produce effetti sulla finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 3, commi da 3 a 5-bis e comma 8-bis

Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche

Normativa vigente: l'articolo 3-ter del DL 7/2005[7], recante disposizioni relative alle fondazioni lirico-sinfoniche, prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle  fondazioni assicuri l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio. Il comma 5 del medesimo articolo prevede che nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possano essere concesse anticipazioni economiche ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario. Prevede inoltre che gli organi delle fondazioni individuino con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

 

Le norme:

·    dispongono – riformulando integralmente l’articolo 3-ter, comma 5, del DL 7/2005 - che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i princìpi di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 3-ter e con il contratto collettivo nazionale non possano essere applicati e debbano essere ricontrattati tra le parti. Conseguentemente, i contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro[8] (commi 3 e 3-bis);

·    prevedono che, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, sia ridotto del 25 per cento (comma 4).

Il testo originario del comma 4 prevedeva una riduzione del 50 per cento, in luogo del 25 per cento previsto dal testo in esame, e il termine di un anno per l’attuazione della medesima riduzione (in luogo dei due anni[9] previsti dal testo in esame);

·    dispongono il divieto per le fondazioni lirico-sinfoniche, fino al 31 dicembre 2011, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, pur consentendo l’assunzione a tempo indeterminato per quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l’attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del decreto in esame, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. Dall’anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato potranno essere effettuate, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, se annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell’anno precedente e ad un numero di unità non superiore a quello delle unità cessate nell’anno precedente, ferme restando le compatibilità di bilancio di ogni fondazione, al fine di ridurre i costi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d’opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti, non possono superare invece il 15 per cento dell’organico approvato (comma 5);

·    stabiliscono che le fondazioni che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi (da vendite e prestazioni) e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti, nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato (comma 5-bis);

·    stabiliscono, infine, che la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, nei limiti delle risorse assegnate e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali (comma 8-bis).

Sugli emendamenti che hanno introdotto i commi 5-bis[10] e 8-bis[11], la 5° Commissione del Senato ha espresso un parere di semplice contrarietà. Nel corso del dibattito in 5° Commissione[12] è stato considerato “…necessario valutare l’assenza di effetti finanziari (riferiti agli emendamenti in esame ndr) tenuto anche conto che le fondazioni lirico-sinfoniche dovrebbero essere escluse dall’applicazione del blocco delle assunzioni a tempo determinato e indeterminato previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010”. Nel seguito del dibattito non sono state fornite indicazioni di dettaglio in proposito. Da ultimo il rappresentante del Governo ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare sugli emendamenti in questione[13].

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 3 è finalizzata a consentire che vi sia un sistema di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa aziendale perfettamente coordinato che permetta un’effettiva razionalizzazione delle risorse pubbliche destinate al settore, che per il 70 per cento sono destinate a sostenere le spese per il personale.

Riguardo al comma 4, la relazione tecnica è riferita al testo originario, che prevedeva la riduzione del 50 per cento del trattamento economico aggiuntivo (in luogo dell’attuale 25 per cento) e il termine di un anno per l’attuazione della medesima riduzione (in luogo degli attuali 2 anni). La RT sottolinea che la disposizione è finalizzata a ridurre i costi del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche e a stimolare le parti contraenti a stipulare nel più breve tempo possibile il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, afferma che le misure previste sono volte a produrre economie e sono prive di effetti sulla finanza pubblica.

Riguardo – infine - al comma 5, la RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 4, si segnala l’opportunità di acquisire, da parte del Governo, una stima delle economie di spesa derivanti dalla riduzione del 25 per cento del trattamento economico aggiuntivo, nonché i dati posti alla base del relativo calcolo.

Tali elementi andrebbero acquisiti tenuto conto che la norma – come affermato dalla relazione tecnica – è finalizzata (nella sua più vincolante formulazione originaria) a ridurre i costi del personale delle fondazioni. Potrebbe quindi risultare utile anche una valutazione dei possibili effetti finanziari connessi alle modifiche apportate dal Senato.

Riguardo al comma 5, per consentire una verifica degli effetti finanziari connessi al meccanismo di limitazione delle assunzioni previsto dal testo, andrebbe chiarito se ed in quale misura tale meccanismo possa consentire il conseguimento di risparmi nella spesa di personale.  

Appare inoltre necessario che il Governo chiarisca se le disposizioni di cui al comma 5-bis ed 8-bis possano ampliare le facoltà di assunzione delle fondazioni lirico-sinfoniche rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente e dal decreto legge n. 78/2010 in corso di conversione.

Andrebbe infine valutato se dalle previsioni di cui ai commi 3 e 5 (nullità delle clausole e degli istituti dei contratti integrativi aziendali già stipulati; inefficacia delle procedure concorsuali non compatibili con il decreto in esame) possano derivare effetti finanziari di carattere indiretto connessi all’eventuale insorgenza di contenzioso.

 

ARTICOLO 3, comma 6

Contratti a tempo determinato delle fondazioni lirico-sinfoniche e spese di missione

Le norme stabiliscono che alle fondazioni lirico-sinfoniche si applicano le disposizioni[14] che vietano il rinnovo di contratti che possano comportare la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato.

Tali disposizioni si applicano anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la trasformazione delle fondazioni in soggetti di diritto privato e a quelli stipulati nel periodo anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. 368/2001, che ha dato attuazione alla Direttiva comunitaria sui limiti al rinnovo dei contratti a tempo determinato.

Sono altresì nulli i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate.

Si stabilisce, inoltre, che non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell’articolo 1, commi 01 e 2, del citato D. Lgs. 368/2001, le quali dispongono, rispettivamente, che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato e che l'apposizione di un termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto che motivi le esigenze che inducono a non utilizzare un contratto a tempo indeterminato.

Infine è stabilito che ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all’estero, si applichino - come tetto massimo - le disposizioni in materia di trattamento economico di cui al Gruppo IV-D della Tabella A allegata al decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 27 agosto 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

La relazione illustrativa chiarisce che si tratta della disciplina in materia di trattamento economico di missione vigente per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

 

La relazione tecnica ribadisce, in sostanza, il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse non inducono effetti sulla finanza pubblica.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se la disciplina in esame non presenti aspetti problematici sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria in materia di utilizzo di personale con contratto a tempo determinato, anche  al fine di escludere che le deroghe introdotte in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche possano essere oggetto di procedure sanzionatorie.

Andrebbe inoltre valutato, analogamente ai precedenti commi 3 e 5, se dalla previsione di inefficacia di contratti già stipulati nel settore della scrittura artistica possano derivare effetti finanziari di carattere indiretto connessi all’eventuale insorgenza di contenzioso.

 

ARTICOLO 3, commi 7 e 8

Riduzione dell’età pensionabile per ballerini e tersicorei

Normativa vigente: l’articolo 4, comma 4, del D. Lgs. 182/1997, con riferimento ai ballerini e tersicorei già iscritti all’ENPALS alla data del 31.12.1995, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’aumento graduale dell’età per l’accesso al pensionamento fino a raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.

Il successivo comma 13, con riferimento ai ballerini e tersicorei iscritti all’ENPALS successivamente a tale data, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel regime contributivo, fissata a 57 anni, prevede la possibilità di aggiungere alla propria età anagrafica, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni. Ciò anche ai fini dell’applicazione dei coefficienti di trasformazione.

La norma, nel testo originario, dispone, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, con riferimento ai ballerini e tersicorei a cui si applica il sistema contributivo o misto (comma 7):

a)      la riduzione a 45 anni dell’età pensionabile attualmente fissata a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne, con l’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all’età inferiore;

b)     l’abrogazione della possibilità di aggiungere alla propria età anagrafica fino a 5 anni per ogni quattro anni di lavoro effettivamente svolto, ai fini del compimento dell’età pensionabile (articolo 4, comma 13, del decreto legislativo n. 182/1997).

Il successivo comma 8 prevede che alla copertura del maggiore onere, valutato in 1.700.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede a carico del FUS (legge n. 163/1985).

La norma prevede inoltre una specifica clausola di salvaguardia finanziaria nel caso di scostamento dalle previsioni di spesa.

In particolare si prevede che, nel caso in cui fosse accertato, attraverso una specifica attività di monitoraggio da parte dell’ENPALS, uno scostamento dalle previsioni di spesa, fatta salva l’adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall’articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196/2009, il Ministro per i beni e le attività culturali provveda con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (programma “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo” della missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”).

 

Il Senato, modificando il comma 7, ha disposto l’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all’età superiore. Conseguentemente, l’onere connesso alla liquidazione di trattamenti pensionistici di importo maggiore è stato incrementato di 300.000 euro annui (ed è stata corrispondentemente aumentata la copertura finanziaria).

Infine, il Senato ha introdotto la possibilità, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della disposizione, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, di esercitare la facoltà di opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di 47 anni per le donne e 52 per gli uomini.

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti di maggiore spesa pensionistica, sulla base dei dati elaborati dall’ENPALS, come risulta dalla tabella che segue:

(migliaia di euro)

anno

numero pensionati a normativa modificata

numero pensionati a normativa vigente

maggiore spesa pensionistica

2010

154

63

1.623

2011

190

98

1.681

2012

211

133

1.453

2013

234

162

1.365

2014

250

201

940

2015

271

224

913

2016

302

251

1.011

2017

327

271

1.137

2018

353

284

1.226

2019

390

320

1.363

 

La quantificazione, basata su un importo medio di pensione pari a circa 17.800 euro annui nel 2010, fa riferimento alla cosiddetta ipotesi massimante, che prevede, in via prudenziale, che tutti gli assicurati contribuenti nei vari anni dell’intervallo di tempo considerato raggiungano i requisiti minimi per il conseguimento della prestazione al raggiungimento dell’età di pensionamento. Non sono state contemplate uscite del pensionato per morte o altre cause.

 

Al riguardo, con riferimento al testo originario, appaiono necessario acquisire chiarimenti, da parte del Governo, in merito ai seguenti profili problematici:

a)     la tabella contenuta nella relazione tecnica non permette di verificare se, nell’ambito del numero annuale di pensioni da erogare a normativa variata, siano presenti le leve dei pensionamenti che si sono stratificate a decorrere dal primo anno di vigenza della nuova normativa[15];

b)     fermo restando che, con riferimento al 2010, il numero di nuove pensioni considerato sembra risentire dell’entrata in vigore della norma a metà esercizio e delle decorrenze per l’accesso effettivo al pensionamento (le cosiddette finestre), l’andamento crescente del numero di nuove pensioni liquidate potrebbe tenere conto del fatto che nel primo e nel secondo anno di vigenza della disposizione si dovrebbero concentrare gli accessi al pensionamento di coloro che hanno già compiuto i 45 anni richiesti ma che non hanno ancora maturato il requisito anagrafico richiesto dalla normativa previgente. E’ presumibile, infatti, che una consistente parte di tale aggregato, sulla base della nuova normativa, faccia domanda per accedere al pensionamento, essendo in possesso dei requisiti contributivi richiesti;

c)      con riferimento all’ammontare del trattamento pensionistico liquidato, per le pensioni assoggettate al sistema misto, in caso di importo inferiore al trattamento minimo, di anno in anno aggiornato dall’INPS, è previsto l’obbligo per lo Stato di provvedere all’integrazione fino al livello di tale trattamento minimo, con i conseguenti oneri, che non è chiaro se siano stati considerati dalla relazione tecnica. Viceversa, per le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, la legge n. 335/1995 prevede che non si dia luogo all’erogazione del trattamento (se questo non raggiunge la misura pari a 1,2 volte il minimo) prima del compimento del 65° anno di età. Anche di questo fattore, che potrebbe costituire un motivo di sottostima dell’onere, non appare chiaro se la relazione tecnica abbia tenuto conto.

Con riferimento alle modifiche introdotte dal Senato, appare necessario acquisire i dati e i parametri necessari alla quantificazione dell’onere recato dalla modifica riguardante il coefficiente di trasformazione, allo scopo si verificare la congruità della copertura della maggiore spesa pensionistica derivante dalla liquidazione di trattamenti pensionistici di più alto ammontare[16].

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che l’autorizzazione di spesa (comma 8) della quale è previsto l’utilizzo con finalità di copertura, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, fa riferimento a capitoli aventi natura sia di parte corrente che di conto capitale iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Alla luce del fatto che gli oneri dei quali è prevista la copertura sono di parte corrente, appare opportuno che il Governo confermi che la riduzione interesserà solo i capitoli aventi la medesima natura, al fine di evitare il verificarsi di una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile.

Con riferimento all’utilizzo con finalità di copertura della riduzione di autorizzazioni di spesa rideterminate annualmente dalla tabella C, si ricorda che, come già rilevato al Senato, tale modalità di copertura, data la natura rimodulabile delle spese iscritte nella suddetta tabella, non sembra poter essere utilizzata, alla luce della vigente legge di contabilità, per oneri di carattere permanente e di natura rigida come quelli derivanti dall’attuazione della disposizione in esame.

 

ARTICOLO 4

Disposizioni in materia di attività culturali

La norma[17] dispone che dall’anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali possa liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato.

 

La relazione tecnica, in merito alla possibilità di liquidare anticipatamente, dall’anno 2010, l’80 per cento dei contributi ancora da assegnare, specifica che detta previsione va letta nel contesto della complessiva razionalizzazione del procedimento di assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, emancipando l’Amministrazione dal problema delle assegnazioni deliberate su mero preventivo. Spiega, a questo proposito, che tali assegnazioni vengono spesso ridotte in un momento successivo o addirittura revocate all’atto della verifica della effettiva attività prodotta, con ricorrente pericolo di insuccesso delle procedure di ripetizione delle somme non dovute.

La posticipazione ad esercizio successivo dell’assegnazione dei contributi richiede di continuare ad erogare agli organismi di spettacolo una congrua disponibilità di somme quali anticipazioni intese a permettere l’avvio della produzione artistica. Secondo la relazione tecnica, la spesa che ne deriva non aumenta il flusso di esborso già operato nell’attuale regime, basato sulla concessione immediata, ad inizio anno, di anticipazioni del 50 per cento e di successiva erogazione della differenza (30 per cento) tra tale misura del 50 per cento e quella dell’80 per cento del contributo, una volta che questo venga assegnato a seguito delle riunioni delle commissioni consultive per le attività di spettacolo, che tendenzialmente si tengono già nel mese di marzo di ogni anno. La relazione fa presente che con questa disposizione si conferirebbe liquidità agli organismi di spettacolo in misura non necessariamente superiore a quella attuale, atteso che l’anticipazione dell’80 per cento è calcolata sull’ultimo contributo già assegnato. Inoltre, mentre allo stato attuale non è rigettabile l’istanza di anticipazione, una volta che il contributo sia stato assegnato in seguito allo svolgimento delle commissioni consultive per le attività di spettacolo, la nuova disposizione rende facoltativa la concessione da parte dell’Amministrazione delle suddette anticipazioni, che verranno, pertanto, accordate in ragione di precise garanzie rese da parte dell’operatore sia in termini di capacità realizzativa del progetto presentato sia in termini di capacità finanziaria, da dimostrarsi anche attraverso il ricorso ad apposita polizza fideiussoria.

La relazione conclude affermando che le condizioni suddette non possono essere assicurate a monte da tutti gli organismi di spettacolo, con l’attuale riforma che fa slittare all’esercizio successivo l’effettiva assegnazione del contributo. In definitiva, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni si conseguirebbe, tra gli altri, l’obiettivo di rallentare il flusso di spesa in carenza di idonee garanzie da parte degli istanti.

 

Al riguardo, pur tenuto conto che l’anticipazione del contributo viene configurata come una facoltà per il Ministero, andrebbe acquisita una conferma - da parte del Governo – circa l’effettiva neutralità finanziaria della norma: in particolare, andrebbe chiarito se l’ammontare dell’anticipazione non possa determinare (rispetto alle attuali modalità di erogazione del contributo) accelerazioni di spesa non previste, suscettibili di incidere sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Si osserva, inoltre, che mentre la relazione tecnica ipotizza la possibilità – da parte del Ministero – di subordinare la concessione delle anticipazioni all’effettiva presenza di garanzie progettuali e finanziarie (da dimostrarsi anche attraverso il ricorso ad apposite polizze fideiussorie), la norma non contiene alcun riferimento in tal senso. Sul punto andrebbe pertanto acquisito un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 6

Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive

Le norme, operando alcune modifiche all’art. 103 della legge n. 633/1941[18], dispongono quanto segue:

·    la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, con modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della norma in esame (comma 1);

·    dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Specifica, al riguardo, che la disposizione apporta talune modifiche all’articolo 103, secondo e quinto comma, della legge 633/1941, nel quale è già previsto che la SIAE curi la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. Tale previsione viene ora estesa, con il testo in esame, alle opere audiovisive. La gestione del registro, pertanto, resta completamente affidata alla SIAE, ente pubblico economico a base associativa, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, che non rientra nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

La SIAE, pertanto, destina alla gestione del registro in argomento le tariffe che gli utenti del registro corrispondono per avvalersi dei relativi servizi.

Tale registro come gli altri registri di pubblicità delle opere dell’ingegno, è volto ad assicurare un sistema atto a proteggere efficacemente le opere cinematografiche, e ora anche audiovisive, in considerazione del fatto che la pubblicità legale è di ausilio alla circolazione delle opere, rendendone pubblica l’esistenza e l’appartenenza dei diritti.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 7

Disposizioni sull’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori

La norma disciplina l’istituzione ed i compiti del nuovo IMAIE (Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori), associazione avente personalità giuridica di diritto privato, che viene posto sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i quali, in conseguenza di un emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato[19], sono incaricati del riordino “con proprio decreto (del)l’intera materia del diritto connesso”. Dispone, inoltre, che al nuovo IMAIE sia trasferito il personale di IMAIE in liquidazione nonché, al termine della procedura di liquidazione, l’eventuale residuo attivo ed i crediti maturati.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non induce effetti sulla finanza pubblica, in quanto il nuovo IMAIE è configurato come associazione di diritto privato che, in ragione delle peculiari funzioni attribuite a difesa dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, viene ora sottoposto a vigilanza ministeriale.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca elementi informativi, anche al fine di escludere che dalla norma possano derivare effetti finanziari, circa la portata attuativa della disposizione che prevede il riordino dell’ambito operativo dell’IMAIE.

Appare, inoltre, opportuno che il Governo confermi che l’attività di vigilanza sull’Istituto possa essere svolta nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 7-bis

Istituzione della festa nazionale per la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell’unità d’Italia

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato[20], dichiara il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150º anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, festa nazionale (comma 1).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri[21] sostiene le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le procedure amministrative per il compimento delle attività previste nel comma (comma 2).

Sull’emendamento recante le norme in esame la 5° Commissione del Senato ha reso parere non ostativo[22] nel presupposto che le attività previste nel testo fossero svolte nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo escluda che dalla disposizione in esame possano derivare oneri a carico della finanza pubblica.

A tale proposito si rammenta che anche recenti provvedimenti istitutivi di giornate nazionali recano apposite disposizioni volte ad escludere che si determinino gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

 



[1] Teatro Comunale di Bologna, Teatro Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Teatro Lirico di Cagliari,l Teatro Petruzzelli di Bari.

[2] “Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.”

[3] “Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali”.

[4] Da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[5] Introdotta mediante l’approvazione dell’emendamento 1.63 della Commissione.

[6] Introdotta mediante l’approvazione dell’emendamento 1.100 della Commissione.

[7] “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”.

[8] Il comma 3 novella il comma 5 dell'articolo 3-ter del d.l. n. 7/2005 il quale, nel testo originario, prevedeva che, nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, con apposita delibera del consiglio di amministrazione potessero essere concesse ai dipendenti delle fondazioni in condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. Al Consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione spettava l’individuazione delle risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

[9] Il testo originario prevedeva il termine di 1 anno “dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, mentre l’attuale formulazione prevede il più esteso termine di 2 anni “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

[10] Si tratta dell’emendamento 3.65 della Commissione.

[11] Si tratta dell’emendamento 3.154 della Commissione.

[12] Nel corso della seduta n. 344 del 15 giugno 2010. Per il parere Cfr.  la seduta n. 345 del 16 giugno 2010.

[13] Seduta n. 345 del 16 giugno 2010.

[14] Articolo 3, commi 4 e 5, della legge 22 luglio 1977, n. 426.

[15] In pratica occorrerebbe verificare se il numero delle pensioni a normativa variata indicato nella tabella sia stato calcolato addizionando di anno in anno il numero (e la relativa spesa) di pensioni giunte a maturazione negli anni precedenti sulla base della nuova normativa in esame.

[16] Si segnala, a tale proposito, che la Commissione Bilancio del Senato ha espresso sulla modifica riguardante il coefficiente di trasformazione parere di semplice contrarietà, tenuto conto che la norma risulta coperta. Anche il Governo ha espresso parere contrario sulla norma in esame.

[17] Modificata in sede di esame presso il Senato. Il Senato ha soppresso i primi due periodi dell’articolo, in base ai quali veniva affidata al Ministro per i beni e le attività culturali la rideterminazione (con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011) dei criteri per l’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, nonché delle modalità per la loro liquidazione e anticipazione. I criteri di assegnazione avrebbero dovuto tenere conto dei livelli quantitativi e dell’importanza culturale della produzione svolta, della regolarità gestionale degli organismi, nonché degli indici di affluenza del pubblico; inoltre essi sarebbero stati riferiti ad attività già svolte e rendicontate.

[18] “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

[19] Emendamento 7.11 della Commissione.

[20] Con l’approvazione, in Aula, dell’emendamento 7.0.70 della Commissione.

[21] Avvalendosi dell'Unità Tecnica di Missione di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772.

[22] Seduta n. 344 del 15 giugno 2010