Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 3196: DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile
Riferimenti:
AC N. 3196/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 160
Data: 16/02/2010
Descrittori:
ABRUZZI   CAMPANIA
PROTEZIONE CIVILE   SMALTIMENTO DI RIFIUTI
SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA   TERREMOTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL N. 156 DEL 30-DIC-09     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3196

 

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania,

per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1956)

 

 

 

 

N. 160 – 16 febbraio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

3196

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Alessandri

Gruppo:

   

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 1, commi 1 e 2. 5

Funzioni delle amministrazioni territoriali – Eventi sismici del 6 aprile 2009. 5

ARTICOLO 1, comma 2-bis. 8

Informativa al Parlamento.. 8

ARTICOLO 1, comma 2-ter.. 9

Disposizioni processuali per i comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. 9

ARTICOLO 1, comma 2-quater.. 9

Reiterazione delle ordinanze urgenti9

ARTICOLO 2. 10

Chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania.. 10

ARTICOLO 3. 13

Unità stralcio e accertamento della massa attiva e passiva.. 13

ARTICOLO 4. 18

Unità operativa.. 18

ARTICOLO 5. 20

Impiego Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate. 20

ARTICOLO 5-bis. 21

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico del Club Alpino Italiano.. 21

ARTICOLI 6-8. 24

Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra.. 24

ARTICOLO 9. 30

Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti30

ARTICOLO 10. 32

Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti32

ARTICOLO 10-bis. 35

Disciplina sanzionatoria.. 35

ARTICOLO 11. 36

Attribuzione di competenze in materia di rifiuti ad enti delle province campane. 36

ARTICOLO 11-bis. 39

Riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle emissioni di CO2. 39

ARTICOLO 12. 40

Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani40

ARTICOLO 13. 41

Personale dei consorzi41

ARTICOLO 14, commi 1, 2, 3 4, 4-bis e 5. 44

Personale del Dipartimento della protezione civile. 44

ARTICOLO 14, commi da 3-bis a 3-quinquies. 50

Ulteriori disposizioni concernenti il personale della Protezione civile. 50

ARTICOLO 14-bis, comma 1. 51

Indennità di trasferimento.. 51

ARTICOLO 14-bis, comma 2. 52

Interventi di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.. 52

ARTICOLO 15, commi 1-3. 54

Disposizioni in materia di protezione civile. 54

ARTICOLO 15, commi 3-bis e 3-ter.. 56

Incremento del numero dei componenti del Governo.. 56

ARTICOLO 15, comma 3-quater.. 57

Vigilanza sulla Croce rossa italiana e statuto della Associazione Croce rossa italiana   57

ARTICOLO 15, comma 3-quinquies. 58

Contratti di locazione di immobili pubblici58

ARTICOLO 15-bis. 58

Formazione continua dei pubblici dipendenti58

ARTICOLO 15-ter.. 60

Segni distintivi della Protezione civile e dei Vigili del fuoco.. 60

ARTICOLO 16. 61

Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile. 61

ARTICOLO 17, comma 1. 69

Commissari straordinari delegati alla realizzazione di interventi di salvaguardia.. 69

ARTICOLO 17, comma 2. 70

Struttura di coordinamento degli interventi di salvaguardia.. 70

ARTICOLO 17, commi 2-bis e 2-ter.. 74

Interventi concernenti i territori dell’Emilia-Romagna, Liguria e Toscana.. 74

ARTICOLO 17-bis. 76

Formazione degli operatori ambientali76

ARTICOLO 17-ter.. 77

Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari77

ARTICOLO 17-quater.. 79

Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata.. 79

ARTICOLO 17-quinquies. 80

Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del D.L. n. 78/2009. 80

ARTICOLO 18. 81

Copertura finanziaria.. 81



PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del DL 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post-emergenziale nella regione Abruzzo ed altre disposizioni relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Protezione civile.

Il provvedimento è stato modificato ed integrato nel corso dell’esame presso il Senato.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica (A.S. 1956).

Durante l’esame presso il Senato è stata presentata un’ulteriore documentazione tecnica[1] da parte del Governo nonché una nota integrativa della relazione tecnica, vistata dalla Ragioneria generale dello Stato, riferita all’art. 16.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni del provvedimento sulla base della relazione tecnica nonché dell’ulteriore documentazione pervenuta al Senato.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi 1 e 2

Funzioni delle amministrazioni territoriali – Eventi sismici del 6 aprile 2009

Le norme attribuiscono al Presidente della regione Abruzzo[2], a decorrere dal 1° febbraio 2010, le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Si tratta delle già svolte dal Commissario delegato nominato con DPCM del 6 aprile 2009.

Viene previsto che il Presidente della regione prosegua gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni, con esclusione degli interventi per il completamento del progetto CASE[3] e degli immobili provvisori abitativi e scolastici (MAP e MUSP).

Si autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2013 per il rifinanziamento delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di tecnologie scientifiche innovative di cui all’articolo 2, comma 329, della legge n. 244/2007[4] (legge finanziaria 2008), prevedendo che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 comma 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 2005 n. 202.

Si ricorda che l’articolo 5 comma 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 2005 n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, prevedeva un’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 per far fronte agli oneri derivanti da una serie di agevolazioni tributarie, previdenziali e creditizie. L'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter è stata già oggetto di riduzione da parte di diverse disposizioni[5].

 

Viene, inoltre, autorizzato il Commissario delegato–Presidente della regione Abruzzo  a nominare, quali sub Commissari, i sindaci dei comuni[6] e i presidenti delle province interessati, per le rispettive competenze, e si dispone che per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennità di alcun genere (comma 1).

Si ricorda che l’articolo 2, comma 12, del D.L. 39/2009 prevede la nomina di quattro vice commissari per specifici settori di intervento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1. Si tratta di una autorizzazione di spesa di 580 milioni per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici e per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009.

La Commissione Bilancio del Senato[7] ha espresso un parere non ostativo, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento che ha introdotto la disposizione[8], condizionato alla previsione che non spettassero, per tali incarichi, rimborsi, compensi o indennità. Tale condizione è stata recepita nel testo approvato[9].

Si dispone, inoltre, la contestuale cessazione al 31 gennaio 2010 del Commissario delegato in carica che, alla medesima data, provvede a rendicontare[10] sullo stato degli interventi e sulla  situazione contabile-finanziaria.

In particolare il rendiconto riguarda lo stato degli interventi realizzati e in corso, la situazione contabile di tutte le entrate e spese, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia della spesa, la situazione analitica dei debiti che derivano dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell’emergenza, con indicazione della scadenza.

Le modalità per il passaggio delle funzioni di  commissario e delle residue risorse finanziarie, nonché quelle per il controllo della spesa per la ricostruzione saranno definite con  OPCM (comma 2).

 

La relazione tecnica allegata al testo originario, nel ribadire il contenuto delle norme, afferma che la disposizione non genera oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, trattandosi del passaggio di consegne tra i due commissari, e che all'esercizio delle funzioni commissariali si farà fronte con le risorse economiche già previste a legislazione vigente in relazione al sisma verificatosi in Abruzzo.

In proposito, nel corso dell’esame al Senato[11], è stata chiesta una conferma che anche agli eventuali oneri connessi al passaggio di consegne tra i due commissari si possa fare fronte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

 

Con nota del 20 gennaio 2009 il Dipartimento della Protezione civile ha confermato che il passaggio di consegne tra i due commissari non comporterà ulteriori oneri se non quelli già previsti a legislazione vigente, confermando, come affermato dalla relazione tecnica, che all’esercizio delle funzioni commissariali si farà fronte con le risorse economiche già previste per fronteggiare l’emergenza relativa all’evento sismico del 6 aprile 2009.

 

Al riguardo andrebbe chiarito quali siano le risorse finanziarie per gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni che saranno trasferite al Presidente della regione Abruzzo per l’assolvimento delle funzioni di Commissario. In particolare, considerato che sia la relazione tecnica, sia la nota integrativa si riferiscono a generiche “risorse economiche” disponibili a legislazione vigente, andrebbe chiarito se il Presidente della regione possa assolvere le funzioni di Commissario con le risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni preesistenti, senza quindi dover ricorrere a risorse della regione. Analoghi chiarimenti andrebbero acquisiti con riferimento alle funzioni di sub-commissari che saranno assolte dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province.

Andrebbe, infine, precisato se l’eventuale nomina di sub-commissari in numero superiore a quello previsto dalla legislazione vigente[12] (che prevede la nomina di  4 sub-commissari per specifici settori di intervento) – sebbene sia espressamente previsto che agli stessi non spetti alcun emolumento – possa determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esempio per l’implementazione di un numero maggiore di strutture sub-commissariali.

Andrebbe, altresì, chiarito se la discontinuità nell’erogazione dei finanziamenti destinati alle finalità di monitoraggio del rischio sismico corrispondano effettivamente alla sospensione delle sottostanti attività nell’anno di mancata erogazione del finanziamento (2012).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la norma, al comma 1, terzo periodo,  autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento delle attività di monitoraggio del rischio sismico di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

 

Al riguardo, si segnala che le risorse relative all’autorizzazione di spesa della quale è previsto l’utilizzo sono iscritte nel capitolo 2275 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Come si evince dall’allegato 2 al disegno di legge di bilancio per il 2010, il suddetto capitolo negli anni 2011 e a decorrere dal 2013 reca uno stanziamento pari a 2,9 milioni di euro. Tale stanziamento, che  è stato ridotto, nella misura  di 0,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, dall’articolo 2, comma 58, della legge finanziaria per il 2010, e di 1 milione di euro per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2013, dall’articolo 1, comma 23-decies del decreto-legge n. 194 del 2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.S. 1955), approvato in prima lettura dal Senato,  reca, per i medesimi esercizi finanziari, le necessarie disponibilità.

Il capitolo in esame non reca, invece, per l’anno 2012, alcuno stanziamento in seguito alle riduzioni previste dal citato articolo 2, comma 58 della legge finanziaria per il 2010.

Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 1, comma 2-bis

Informativa al Parlamento

La norma dispone che il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase dell’emergenza: le informative sono trasmesse entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame e a conclusione dell’emergenza.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 2-ter

Disposizioni processuali per i comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Normativa vigente. I commi 1 e 2 del DL n. 39 del 2009 hanno disposto:

·          la sospensione, fino al 31 luglio 2009, dei processi civili, amministrativi e di quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale[13] pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma[14];

·          il rinvio d’ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle udienze dei processi civili, amministrativi e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori siano residenti nei medesimi comuni.

La norma dispone che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del DL n. 39 del 2009, si interpretano nel senso che la presentazione dell’istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per le quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti.

In sede di esame al Senato del DL n. 39 del 2009, il Governo ha chiarito che le procedure coattive tributarie sono escluse dalla sospensione dei termini disposta dal medesimo DL.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 2-quater

Reiterazione delle ordinanze urgenti

Normativa vigente: L’articolo 191 del D. Lgs. 152/2006 autorizza il Presidente della giunta regionale o il Presidente della provincia o il Sindaco ad emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.  Le ordinanze possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi, e per comprovate necessità ne è prevista l’adozione anche oltre tale termine[15].

 

La norma prevede che le ordinanze urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme  di gestione di rifiuti di cui all’articolo 191 del D. Lgs. 152/2006 possano essere reiterate fino a 4 volte, limitatamente a territori colpiti da eventi sismici.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo nulla da osservare, nel presupposto che non si determinino profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria.

 

ARTICOLO 2

Chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania

Normativa vigente: i commi 3 e 4 dell’articolo 1 del D.L. 90/2008[16] dispongono la nomina di uno o più capi missione, che  subentrano ai  Commissari delegati  all’emergenza rifiuti in  carica, utilizzando le risorse umane e strumentali  a disposizione delle gestioni esistenti. Viene previsto che a tali attività si provveda a valere sulle disponibilità delle gestioni preesistenti e, in via residuale, su quelle del Fondo per la protezione civile per la  parte  preordinata  alla  gestione  delle  emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

 

Le norme dispongono l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[17] e al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania[18], di una Unità stralcio e di una Unità operativa, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle missioni previste dal decreto legge n. 90 del 2008, delle quali è prevista la cessazione alla data del 31 dicembre 2009.  Tali Unità, istituite nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, saranno coordinate dal Comandante del Comando logistico sud, saranno allocate presso la sede del Comando in Napoli e opereranno fino al 31 gennaio 2011[19].

La relazione illustrativa riferisce che le suddette Unità attenderanno ai compiti connessi al ciclo di gestione dei rifiuti in termini di affiancamento alle strutture già esistenti e, per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2010, opereranno per talune attività in termini di sussidiarietà rispetto agli enti ordinariamente competenti.

Viene previsto che  agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione a carico di dette Unità si provveda nei limiti della disponibilità di contabilità speciali che saranno individuate con il medesimo DPCM (comma 1).

Le norme, infine, dispongono che su tali contabilità speciali confluiscano, oltre alle risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della missione amministrativo-finanziaria, anche gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonché gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (comma 2).

 

La relazione tecnica riporta un quadro delle risorse che – oltre a quelle già nella disponibilità del Capo della missione amministrativo-finanziaria - confluiranno nelle contabilità speciali (complessivamente 91.861.250 euro). Tali risorse - sulla base di dati forniti dall'attuale struttura commissariale – consistono in:

• 35.861.250 euro annui derivanti dagli introiti connessi al conferimento dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e presso l'impianto di servizio di Caivano;

• 52.000.000 euro annui derivanti dai ricavi della vendita di energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore di Acerra;

• 4.000.000 euro derivanti dagli introiti residuali connessi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dedotti delle quote inserite nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania.

In proposito, durante l’esame presso il Senato[20] - è stato osservato che le stime delle entrate relative al funzionamento del termovalorizzatore di Acerra non risultano supportate da elementi di dettaglio idonei a verificare la quantificazione; è stato altresì evidenziato che tali risorse derivano principalmente dagli introiti connessi al regolare funzionamento del termovalorizzatore di Acerra, in fase di collaudo, e sono stati chiesti ulteriori dettagli circa la tempistica dell'entrata a regime del termovalorizzatore e il regolare flusso di risorse da esso derivante, che in parte andranno ad alimentare le suddette contabilità speciali.

 

Con nota del 20 gennaio 2009 il Dipartimento della Protezione civile ha ribadito che le entrate connesse al termovalorizzatore di Acerra risultano corrispondenti alle quote di energia che vengono cedute dall’amministrazione al Gestore dei servizi elettrici, che le liquida mensilmente.

Viene, inoltre, specificato che, sebbene l’impianto sia in fase di collaudo sino al 28 febbraio 2010, questo risulta essere pienamente in esercizio a regime; è quindi ipotizzabile il mantenimento del funzionamento in continuo e la produzione di energia nei termini indicati.

Si ricorda che la Commissione Bilancio del Senato[21], nel parere espresso sul provvedimento, in merito alle risorse relative alla contabilità speciale su cui si sostanzia la copertura di disposizioni del provvedimento, ha osservato che si pongono elementi di aleatorietà circa i profili di entrate, posto che in relazione al termovalorizzatore, non risulta ancora espletata l’attività di collaudo.

 

Al riguardo, tenuto conto dei rilievi emersi durante l’esame presso il Senato circa la certezza della realizzazione delle entrate indicate dalla norma, andrebbero fornite più dettagliate informazioni riguardo ai flussi finanziari che interessano le contabilità speciali. Si rileva infatti che diversi oneri previsti dal provvedimento in esame sono coperti a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali, da istituire ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame.

Dette disposizioni sono indicate in dettaglio nella tabella che segue, che riporta anche l’indicato sviluppo temporale dei diversi oneri.

 

(milioni di euro)

Articolo

Descrizione

Onere

Periodo

2, comma 1

Oneri per il funzionamento delle Unità stralcio e operativa

Non quantificato (*)

Fino al 31 gennaio 2011

4, comma 1-bis

Interventi alternativi ad opera dell’Unità alternativa

Non quantificato

Fino al 31 gennaio 2010

5, comma 1

Impiego FF.AA.

5,4 (quantificato dalla RT)

Fino al 31 gennaio 2011

9, comma 1

Corpo Vigili del fuoco

7,2 (limite di spesa indicato dal testo)

Fino al 30 settembre 2010

10, comma 3

Espropri e opere accessorie per siti e impianti

17(quantificato dalla RT)

Anno 2010

11, comma 7

Risorse alle province

9

Fino al 30 settembre 2010

11, comma 9

Contributo straordinario alle province

8,72

Anno 2010

(*) La spesa per il personale dell’Unità stralcio, inizialmente stimata in 3.350.000 euro fino al 31.1.2011, è stata invece quantificata in 4.450.000 euro dalla Nota del dipartimento della protezione civile del 20.1.2010. Per le spese di funzionamento dell’Unità operativa la RT stima una spesa per 2.400.000 euro.

 

Come si evince dalla tabella, non sempre si dispone di una puntuale quantificazione dei predetti oneri, da imputare alle contabilità speciali, o della relativa modulazione temporale.

Si rileva quindi la necessità, da un lato, di acquisire più puntuali elementi di identificazione degli oneri che saranno imputati alle predette contabilità e, dall’altro, di dare separata evidenziazione alle diverse tipologie di risorse che affluiranno alle medesime, indicando i relativi tempi di acquisizione.

In particolare, andrebbe fornita separata evidenziazione delle somme già nella disponibilità della Missione, che si prevede possano immediatamente affluire alle contabilità speciali.

Ciò al fine di verificare la coerenza, anche sul piano temporale, tra le spese sopra indicate e le risorse con cui farvi fronte.

Con riferimento, infine, al subentro delle Unità istituite nelle gestioni già amministrate dai capi Missione, si rileva che le norme, da un lato, prevedono che siano utilizzate le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle Missioni, dall’altro dispongono che ad eventuali maggiori esigenze si faccia fronte a valere sulle contabilità speciali. Su tale profilo appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 3

Unità stralcio e accertamento della massa attiva e passiva

Le normedefiniscono i compiti dell'Unità stralcio previste dal precedente articolo 2, prevedendo che essa proceda, entro trenta giorni dalla sua costituzione, ad avviare le procedure per l’accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali[22]. Gli eventuali contenziosi sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (comma 1).

Il piano di ripartizione della massa passiva comprende sia i debiti accertati e definiti che quelli derivanti da negozi di transazione.

Viene, inoltre, disposto che l’Unità:

-       accerti i crediti vantati dalle Strutture commissariali e dal Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti per gli anticipi attribuiti e gli interventi eseguiti sugli impianti (comma 2);

-       predisponga, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, uno o più piani di estinzione delle passività e proceda al loro pagamento seguendo un piano di priorità dapprima per i crediti privilegiati fino a giungere a quelli senza diritto di prelazione (comma 4).

Le modalità e i termini per la presentazione delle istanze da parte dei creditori delle Strutture commissariali, nonché per il riconoscimento e il pagamento dei relativi debiti, saranno stabilite con apposito DPCM (comma 3).

Viene, infine, previsto sia il divieto di intraprendere azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell'Unità di stralcio che la sospensione delle azioni pendenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011. Si precisa che i debiti insoluti non producono interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria (comma 5).

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, l’Unità cessa alla data del 31 gennaio 2011, fatta salva la possibilità di una proroga per non più di sei mesi.

 

La relazione tecnica afferma che per il funzionamento dell’Unità di stralcio sono stimate spese per complessivi 3.350.000 euro fino alla cessazione dell’Unità, relative all’impiego di 80 unità di personale.

All’Unità di stralcio è attribuita anche la predisposizione di uno o più piani di estinzione delle passività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

In proposito, nel corso dell’esame presso il Senato[23], al fine di valutare l’impatto finanziario della chiusura della gestione dell’emergenza, sono state richieste ulteriori informazioni circa l’entità della massa debitoria e la tempistica dei pagamenti nonché riguardo ai dati posti alla base della quantificazione dei costi relativi alle 80 unità di personale.

 

Con nota del 20 gennaio 2009 il Dipartimento della Protezione civile ha in primo luogo evidenziato che la stima della massa debitoria risulta particolarmente complessa e problematica, in quanto i rapporti sottostanti riguardano un arco temporale di oltre 15 anni  (la nomina del 1° Commissario straordinaria risale al 1994) e la documentazione relativa ai crediti risulta carente e parziale, anche a causa della successione nel tempo dei diversi Commissari e delle dipendenti strutture tecnico-amministrative, senza un formale passaggio di consegne da una struttura all’altra.

Viene riferito che questa è la ragione sottostante la previsione normativa (articolo 3, comma 3) della pubblicazione di un avviso pubblico, rivolto a coloro che vantano crediti nei confronti delle strutture commissariali e di quelle del Sottosegretario di Stato, con l’onere per i creditori di allegare alla istanza la documentazione comprovante il credito. Proprio sulla base di tale documentazione dovrà essere formata la massa debitoria.

Viene riferito che la soppressa Missione amministrativo-finanziaria ha effettuato una prima sommaria stima dei debiti sulla base degli atti rinvenuti che, esclusi i crediti vantati da FIBE Spa, ammontano a 475.000.000 euro così suddivisi:

-       275.000.000 euro:      situazione debitoria ex gestioni Commissariali;

-       200.000.000 euro:      debiti derivanti da contenzioso al 30.6.2008.

Riguardo ai crediti vantati da FIBE S.pa  - in merito ai quali è pendente un rilevante contenzioso sia davanti al giudice ordinario che al giudice amministrativo – viene sottolineato che i crediti reclamati in un recente ricorso[24] sono stati quantificati in 728.000.000 euro, di cui 400.000.000 euro relativi all’acquisizione del termovalorizzatore di Acerra e 328.00.000 euro per i corrispettivi per i servizi di smaltimento rifiuti.

Nella Nota si precisa, però, che la quantificazione risulti eccessiva sia per quanto riguarda il corrispettivo per l’acquisizione del termovalorizzatore sia per quanto riguarda il credito per i servizi di smaltimento dei rifiuti.

Per quanto concerne la massa attiva, da definire con esattezza, viene riferito che risulta approssimativamente così costituita:

-     circa 315.000.000 euro: crediti nei confronti dei comuni per mancato pagamento della  tariffa   per lo smaltimento dei rifiuti in discarica;

-     oltre 120.000.000 euro: crediti vantati nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti -  per le somme a questi anticipate sul prezzo di costruzione, per interventi effettuati sugli impianti e ad altro titolo - nel periodo di gestione del Sottosegretario all’emergenza rifiuti in Campania;

-     circa 50.000.000 euro: crediti nei confronti degli ex Consorzi di bacino di Napoli e Caserta, stimati sulla base della documentazione in possesso degli uffici. 

 

In merito, invece, ai tempi entro i quali presumibilmente l’Unità stralcio provvederà ai pagamenti, la Nota riferisce che – una volta ultimate le procedure per l’accertamento della massa passiva (per le quali occorrerà circa un anno) – si potrà dar luogo ai conseguenti pagamenti in ragione dei tempi e nella misura in cui si verificheranno gli incassi della massa attiva o perverranno risorse esterne. Le operazioni di pagamento, nei limiti delle risorse disponibili, si presume che saranno portate a termine in tempi non brevi, anche in considerazione dei periodi  che occorreranno al Ministero dell’interno per recuperare, mediante riduzione dei trasferimenti erariali, le somme dovute dai comuni alle gestioni commissariali e quelle dovute al Sottosegretario all’emergenza rifiuti.

 

Viene precisato che - per quanto concerne le 80 unità di personale da impiegare nella Unità stralcio, per una spesa inizialmente stimata in 3.350.000 euro fino alla cessazione di detta Unità – all’atto della predisposizione della relazione tecnica la quantificazione teneva conto, in linea con il quadro normativo vigente, solamente del trattamento economico accessorio previsto per il Dipartimento della protezione civile, restando a carico degli enti di appartenenza il costo per stipendi e oneri riflessi. La Nota riferisce che, a seguito della modifica della situazione normativa, è stato necessario ridurre il numero degli addetti da 80 a 45 unità, senza determinare una corrispondente riduzione della spesa in quanto, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, l’Unità stralcio si farà carico, rimborsandolo agli enti di appartenenza, anche del costo per stipendi ed oneri riflessi.

Viene riferito che, poiché la riduzione delle unità di personale da 80 a 45 non compensa interamente l’aumento della spesa per effetto dei rimborsi agli enti di appartenenza, la spesa per il personale su base annua aumenta da 3.350.000, euro inizialmente prevista dalla relazione tecnica, a 4.450.000 euro, precisando che, comunque, gli oneri relativi al funzionamento dell’Unità stralcio trovano integrale copertura economica nelle risorse finanziarie delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 2, che recano le occorrenti disponibilità.

Viene fornito, infine, il seguente quadro di dettaglio della spesa, comprensiva degli oneri riflessi e del costo per prestazioni di lavoro straordinario:

 

(valori in euro)

Unità personale

Costo mensile

Numero mesi

Valore proposto

n. 6 dirigenti

 

 

 

1.000.000

n. 12 – cat. D

6.500

12

 

1.244.880

n. 23 – cat. C

5.500

12

 

2.018.940

n. 4 cons. CO.CO.CO.

 

 

 

185.000

 

COSTO TOTALE

 

 

4.448.820

 

Si ricorda che la Commissione bilancio del Senato[25], nel parere non ostativo, con condizioni e osservazioni, espresso sul provvedimento,  ha formulato, tra l’altro, le seguenti osservazioni:

-         in via preliminare è stata evidenziata una carenza informativa in ordine ai profili finanziari delle gestioni commissariali, mancando una indicazione analitica dei dati relativi a tali gestioni, ed è stata rilevata la necessità di dati chiari e trasparenti al riguardo;

-         in merito ai dati forniti dal Dipartimento della protezione civile sulle disponibilità, è stata rilevata la sussistenza di una situazione debitoria di ingente entità a fronte di una situazione creditoria che rende problematica la valutazione di disponibilità delle risorse da parte della stessa Commissione;

-         in relazione agli elementi forniti dal Governo circa la quantificazione degli oneri di personale, che differisce da quella riportata nella relazione tecnica, è stata rilevato un problema di verifica dei profili di natura finanziaria, posto che la norma non reca indicazioni in merito.

 

Al riguardo in merito alla stima dei crediti e dei debiti fornita, nel richiamare le osservazioni emerse durante l’esame presso il Senato circa la netta prevalenza dei debiti sui crediti – pur tenendo conto del carattere approssimativo dei dati -, si rileva preliminarmente la necessità di acquisire chiarimenti riguardo  alle risorse con le quali far fronte a tale differenza. A tal proposito, si ricorda che la nota integrativa riferisce che le operazioni di pagamento avverranno, nei limiti delle risorse disponibili,  “in ragione dei tempi e della misura in cui si verificheranno gli incassi della massa attiva o perverranno risorse esterne”.

In merito alla quantificazione relativa ai costi per il personale dell’unità, si rileva che la stima dell’onere riportata nella relazione tecnica non appare verificabile in quanto, per determinate voci (n. 6 dirigenti e n. 4 CO.CO.CO.) non viene riportato il costo mensile, mentre per altre voci (n. 12 unità cat. D e n. 23 unità cat. C) i dati forniti determinano un risultato (valore calcolato) diverso da quello indicato nella relazione tecnica (valore proposto) come evidenziato nella seguente tabella.

 

(valori in euro)

 

Unità personale

Costo mensile

Numero mesi

 

Valore proposto

Dalla RT

 

Valore calcolato*

n. 6 dirigenti

 

 

 

1.000.000

 

1.000.000

n. 12 – cat. D

6.500

12

 

1.244.880

 

936.000

n. 23 – cat. C

5.500

12

 

2.018.940

 

1.518.000

n. 4 cons. CO.CO.CO.

 

 

 

 

185.000

 

185.000

* Dati elaborati dal Servizio Bilancio in base ai costi mensili e al numero di mesi.

 

Sul punto appare quindi necessario un chiarimento del Governo.

Inoltre, in merito alla riduzione del numero degli addetti (da 80 a 45) rispetto alla previsione della relazione tecnica, dovuta soprattutto a fattori correlati all’aggravio dei costi, andrebbe confermato che l’Unità stralcio possa assolvere le proprie funzioni anche con un ridotto numero di personale, senza necessità di ulteriori futuri adeguamenti della struttura, entro la data prevista per il termine della sua operatività (31 gennaio 2011).

Andrebbe, infine, fornito un dettaglio della scansione temporale dell’onere negli anni 2010-2011, tenuto conto che l’Unità sarà istituita nell’anno 2010 e terminerà la propria attività il 31 gennaio 2011.

 

ARTICOLO 4

Unità operativa

Le normedefiniscono i compiti dell'Unità operativa di cui all’art. 2, prevedendo che essa  svolga le competenze amministrative riferite agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti[26] e del termovalorizzatore di Acerra, all'esecuzione del contratto di affidamento di quest’ultimo e del relativo impianto di servizio, alla prosecuzione - ove ritenuto necessario - degli interventi, anche infrastrutturali, e delle relative opere accessorie, all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti, all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui al successivo articolo 5 (comma 1).

Si autorizza l’Unità operativa, nella fase di prima attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, ad adottare gli interventi alternativi previsti dall’articolo 2 del D.L. 90/2008, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto-legge in esame (comma 1-bis).

L’articolo 2 del DL. 90/2008, richiamato dalla norma in esame,  autorizza il Sottosegretario di Stato, nel caso di indisponibilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, a ricorrere ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni interessati già destinate alla gestione dei rifiuti.

Durante l’esame presso il Senato[27] dell’emendamento che ha introdotto il comma 1-bis dell’articolo in esame, prima descritto[28], il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario sulla medesima disposizione, in quanto onerosa e priva di adeguata copertura finanziaria, posto che pone nuovi oneri a carico della contabilità speciale. Sulla norma la 5^ Commissione del Senato ha espresso un parere non ostativo[29], confermando le osservazioni già rese con riferimento all’articolo 2, comma 2 (contabilità speciali).

Si prevede che l’Unità avvii, entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle norme in esame, la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009 (comma 2).

Viene, inoltre, attribuita alla regione Campania e alle relative province - in caso di riconoscimento, da parte dell’Unità, di oggettive condizioni di necessità ed urgenza - la facoltà di richiedere all'Unità ogni utile attività di supporto e il coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, ferme restando le responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza (comma 3).

La relazione tecnica si limita a riferire che per il funzionamento dell'Unità sono stimate spese per euro 2.400.000 a fronte dell'impiego di 70 unità di personale, fino alla cessazione della predetta Unità.

 

Al riguardo andrebbero forniti gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere relativo alle spese di personale[30] .

In particolare andrebbe chiarito se anche con riferimento a tale Unità, analogamente a quanto previsto per l’Unità stralcio, si renda necessaria una riduzione delle unità di personale ed un’eventuale revisione della stima delle relative spese.

Infatti, il precedente articolo 2, comma 1, prevede che entrambe le Unità siano istituite nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, siano coordinate dal Comandante del Comando logistico sud, siano allocate presso la sede del Comando in Napoli ed operino fino al 31 gennaio 2011.

Andrebbe inoltre precisata la ripartizione temporale dell’onere, atteso che l’Unità opererà fino al 31 gennaio 2011.

Con riferimento, invece, alle disposizioni di cui al comma 1-bis, si rileva che, mentre la normativa vigente (art, 2, comma 12, DL 90/2008, richiamato dalla norma) prevede che l’onere per gli interventi alternativi gravi sulle risorse dei comuni già destinate alla gestione dei rifiuti, la norma in esame prevede che tali oneri siano coperti a valere sulle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 2. In ordine a tale profilo andrebbero forniti chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto attiene, più in generale, all’utilizzo delle risorse delle contabilità speciali, si rinvia alle osservazioni svolte in riferimento all’art. 2 del DL in esame.

 

ARTICOLO 5

Impiego Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate

La norma, per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4, autorizza l'impiego delle Forze armate nel limite di 250 unità e nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'art. 2, comma 2, per salvaguardare e tutelare le aree e i siti di interesse strategico nazionale (comma 1).

La norma, per quanto attiene agli aspetti operativi, prevede che il personale delle Forze armate impiegato possa agire anche con i poteri di cui all’art. 2, comma 7-bis, del DL n. 90/2008, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione militare dell’unità operativa. L’art. 2, comma 7-bis, della disposizione richiamata, nello specifico, prevede che il suddetto personale, impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione dei cantieri e dei siti di stoccaggio dei rifiuti, nonché per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, possa procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto[31] anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria[32].

La norma dispone, altresì, che le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009[33], con salvezza dei rapporti giuridici in corso che cessano alla naturale scadenza (comma 2). La stessa RT chiarisce che la spesa è erogata fino alla data di cessazione dell’Unità operativa e dell’Unità stralcio (ossia fino al 31 gennaio 2011).

 

La relazione tecnica, in merito alla norma di cui all’art. 5, comma 1, stima una spesa, anche di funzionamento, pari a euro 5.400.000 e ribadisce che a tale onere si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all’art. 2, comma 2.

 

Al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento all’art. 2, comma 2, circa l’opportunità di acquisire dal Governo più dettagliati elementi di valutazione e quantificazione volti a verificare la congruità delle risorse che affluiranno alle contabilità speciali (di cui al medesimo art. 2, comma 2) per far fronte al complesso degli oneri alle stesse imputati, ivi compresi quelli derivanti dalla norma in esame (comma 1). In proposito si rileva che la medesima disposizione qualifica tale finanziamento come limite massimo di spesa pur in presenza di oneri, quali quelli connessi, oltre che a spese di funzionamento, a spese di personale che, per loro natura non sono compatibili con l’apposizione di tale limite. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Analoghi chiarimenti sono stati richiesti nel corso della trattazione del provvedimento presso la 5ª Commissione del Senato[34]. Sul punto il rappresentante del Governo ha dato lettura di una nota del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato[35] e ha depositato, una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile[36]. Entrambe le note sono state in precedenza citate.

In relazione ai chiarimenti richiesti, nella nota della RGS, è stato evidenziato che “considerato che l’importo, previsto quale limite massimo di spesa, è comprensivo anche della quota relativa agli oneri di funzionamento, appare verosimile che la spesa totale possa essere contenuta nell’ambito dell’importo indicato.

Andrebbe inoltre precisata la modulazione temporale dell’onere, tenuto conto che la RT si limita ad evidenziare che la relativa spesa si produrrà fino alla cessazione dell’unità operativa e dell’unità stralcio e, quindi, fino al 31 gennaio 2011.

 

ARTICOLO 5-bis

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico del Club Alpino Italiano

La norma, introdotta al Senato, modifica la L. n. 74/2001[37], ed in particolare:

·        aggiunge all'art. 4 il comma 5-bis, disponendo che le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulino apposite convenzioni con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico (CNSAS) per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri [comma 1, lett. c)];

·        autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379 (comma 2);

·        prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, sia disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto (comma 3);

·        integra per l’anno 2010, per un importo pari ad euro 250.000, il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi[38], previsto dall'art. 3 della L. n. 162/1992 (comma 4);

·        dispone che all'onere di cui al precedente comma 4, pari ad euro 250.000 per l'anno 2010, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione civile, di cui all'articolo 3 della L. n. 225/1992, come determinato dalla Tab. C allegata alla L. n. 191/2009 (comma 5).

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali oneri, anche di natura indiretta, per la finanza pubblica derivanti dalla norma [comma 1, lett. c)] che prevede che le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico siano tenute a stipulare apposite convenzioni con il CNSAS per attività di soccorso a favore dei passeggeri.

Nulla da osservare, infine, sulla norma di cui al comma 3, nel presupposto, sul quale appare opportuna acquisire l’avviso del Governo, che la formazione del personale volontario del CNSAS, per l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, non comporti oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che, al comma 5, la norma pone l’onere  derivante dall’incremento del contributo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l’assicurazione contro il rischio di morte di cui al comma 4 , pari a 250.000 euro per l’anno 2010, a carico del Fondo di protezione civile di cui all’articolo 3, della legge n. 224 del 1992, come determinato dalla tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009.

 

Al riguardo, si ricorda che le risorse di cui si prevede l’utilizzo, relative all’articolo 3 della legge n. 225 del 1992, sono iscritte nel capitolo 7447, recante il Fondo relativo agli investimenti di pertinenza del Dipartimento della protezione civile. Tali risorse hanno, quindi, natura di conto capitale.

Le risorse delle quali si prevede l’integrazione, relative al contributo annuo a carico dello Stato in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, sono, invece, iscritte nell’unità previsionale di base 17.1.2 della Presidenza del Consiglio dei ministri e hanno natura di parte corrente.

In particolare, nel capitolo 866, sono iscritte le risorse relative al contributo per l’assicurazione dei volontari con una dotazione, per l’anno 2010, pari a 1.145.287 euro.

Pur trattandosi di risorse che confluiranno nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, la norma sembra, quindi, prefigurare una dequalificazione della spesa.

Tuttavia, si ricorda che la tabella C prevede anche il rifinanziamento dell’articolo 1, della legge n. 225 del 1992, le cui risorse sono iscritte nel capitolo 2184, del Ministero dell’economia e delle finanze,  recante il Fondo per gli interventi della protezione civile, avente natura di parte corrente. Al riguardo, appare, quindi, necessario verificare l’opportunità di prevedere la riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, anziché 3, della legge n. 225 del 1992.

Appare, infine, opportuno che il Governo chiarisca se le risorse di cui si prevede, effettivamente, l’utilizzo possano essere destinate agli interventi in esame senza pregiudicare la realizzazione di quelli già in essere a legislazione vigente.

 

ARTICOLI 6-8

Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra

Le norme, come modificate dal Senato, dispongono che, entro il 31 dicembre 2011, con DPCM  sia trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato, e siano individuate le risorse finanziarie necessarie all’acquisizione dell’impianto. Nel caso in cui il trasferimento non sia avvenuto entro il 31 gennaio 2012, con DPR la proprietà del termovalorizzatore è comunque trasferita al Dipartimento per la protezione civile (articolo 7, commi 1 e 1-bis).

In particolare, si prevede che:

·        sia riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti, proprietario dell’impianto, un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dall’ Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) che, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce il valore dell’impianto. Tale importo è ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all’atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate, nonché di quelle relative agli interventi effettuati sull’impianto, funzionali all’esercizio del termovalorizzatore, effettuate sino al trasferimento della proprietà. In caso di trasferimento ad uno dei soggetti pubblici, le risorse necessarie sono individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale. A tal fine sono resi provvisoriamente indisponibili nell’ambito del FAS risorse pari a 355 milioni di euro per l’anno 2011 (articolo 6 e articolo 7, commi 2 e 3);

·        a decorrere dal 1° gennaio 2010, nelle more del trasferimento della proprietà, il Dipartimento della protezione civile mantenga la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell’impianto e sia autorizzata a stipulare un contratto per l’affitto dell’impianto stesso, per la durata di 2 anni, subordinatamente alla prestazione di fideiussione da parte della società a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore. Con la fideiussione si garantisce, fino al trasferimento della proprietà dell’impianto, il debito che l’affittante ha nei confronti del Dipartimento per le somme erogate allo stesso proprietario. La fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore al beneficio di escussione. Non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del creditore. Al Dipartimento spettano altresì i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dall’impianto ai fini della destinazione sulle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame. Il canone relativo al contratto d’affitto - che si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà - è stabilito in 2.500.000 euro mensili. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui, si fa fronte ai sensi dell’articolo 18. Detto articolo prevede le modalità di copertura con riferimento ad un onere annuo di 30.000.000 di euro per 15 anni. (articolo 7, commi 4-6);

·        l’importo del valore dell’impianto sia proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione da parte dell’ENEA, da effettuarsi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche derivanti da convenzioni in essere con autorità pubbliche, qualora l’esito del collaudo non raggiunga i parametri produttivi relativi ai diversi carichi operativi afferenti alla produttività annua del progetto. Gli eventuali oneri per la messa in regola dell’impianto saranno posti a carico del costruttore (articolo 7, comma 7);

·        l’esigibilità del canone di affitto sia condizionata all’esito positivo del collaudo, nonché alla prestazione da parte del proprietario di apposita garanzia dell’importo del 25 per cento del 10 per cento del valore dell’impianto. Ove all’esito del collaudo l’impianto non raggiunga i parametri produttivi ai sensi del comma 7, l’importo del canone di affitto è proporzionalmente ridotto (articolo 7, comma 8);

·        fino al trasferimento della proprietà il termovalorizzatore, in quanto vincolato allo smaltimento dei rifiuti e alla produzione di energia elettrica, sia insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, nonché impignorabile, né possa essere assoggettato a trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli (articolo 7, comma 9);

·        il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra sia condizionato all’esito positivo del collaudo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, comma 7, così come l’esigibilità del canone di affitto. Alla data del 15 gennaio 2010, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento, esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti, assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell’impianto. Con DPR sono disciplinate la presa in carico dell’impianto da parte del soggetto affidatario, nonché modalità e termini dell’affiancamento di un apposito presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini della verifica della corretta utilizzazione dell’impianto nelle more e durante le operazioni di collaudo. La gestione provvisoria cessa con l’esito positivo del collaudo o con la scadenza del termine previsto per il suo esercizio e il soggetto affidatario assume la gestione definitiva dell’impianto (articolo 8).

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, specifica che all’attuale proprietario sia riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai sensi dell’articolo 6, decurtato del canone dell’affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all’atto di trasferimento (pari a 30 milioni di euro), delle somme anticipate dalla struttura del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti (ai sensi dell’articolo 12 del DL 90/2008) nonché delle somme relative agli interventi effettuati sull’impianto, funzionali all’esercizio del termovalorizzatore (pari a circa 90 milioni di euro). Secondo la RT spetteranno al Dipartimento della protezione civile i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, al netto della quota spettante alla società di gestione già individuata dalla struttura del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti, e corrispondenti a circa 52 milioni di euro annui.

Durante l’esame presso il Senato, il Governo[39] ha rilevato che le quantificazioni operate nella relazione tecnica erano riferite ad una precedente versione del provvedimento, così come redatta in sede di Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2009. Tali quantificazioni stabilivano in 370 milioni di euro il valore dell’impianto[40]. Attualmente, stante il disposto dell’articolo 6, detta valutazione è di competenza dell’ENEA che vi provvederà nei termini stabiliti per legge.

Per quanto attiene alle coperture economiche necessarie per il trasferimento di proprietà dell’impianto e per il suo affitto, la Nota evidenzia che le stesse sono state precipuamente individuate dal competente Ministero dell’economia. Sul punto si rileva inoltre che l’onere economico derivante dal canone stipulato dal Dipartimento della protezione civile per l’affitto dell’impianto, stabilito in euro 2.500.000 mensili, è riconosciuto alla società FIBE – Gruppo Impregilo, e quantificato in 30 milioni annui a valere sulle risorse individuate dall’articolo 18 del provvedimento in esame. Rimangono ad esclusivo vantaggio del Dipartimento della protezione civile i ricavi dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, stimati, per la quota di competenza dell’amministrazione, in complessivi 52 milioni annui, secondo quanto stabilito nel contratto rep. 9/2008 del 13 novembre 2008, sottoscritto con la Società A2A, incaricata della gestione del termovalorizzatore a partire dal 15 gennaio 2010.

Per quanto attiene al trasferimento di proprietà dell’impianto, il Governo precisa che alla società FIBE, all’atto del trasferimento dell’impianto, verrà riconosciuto il valore del cespite secondo la determinazione definita dall’ENEA, ridotto dell’onere economico dell’ultimo anno di locazione anteriore alla data di trasferimento (euro 30 milioni) e delle somme anticipate fino ad oggi dalle strutture del Sottosegretario, pari a circa 90 milioni di euro. Con riferimento al comma 8 dell’articolo 7 e all’articolo 8, la Nota rileva che, nel caso di esito negativo del collaudo, dovrà farsi riferimento all’articolo 7, comma 7, del provvedimento in esame, in cui si sancisce la riduzione proporzionale del valore sulla base di apposita valutazione da parte dell’ENEA. Tale assunto ribadisce la mera riduzione dell’importo da corrispondersi per il trasferimento dell’impianto, senza che essa comporti alcun impedimento al trasferimento del cespite, nel presupposto che eventuali ulteriori oneri per la messa in regola dell’impianto saranno utilmente posti a carico del costruttore.

Il Governo, durante l’esame del DL presso il Senato[41], ha ulteriormente ribadito che, per quanto riguarda le risorse necessarie all'acquisto del termovalorizzatore, la copertura dei relativi oneri è individuata nella disponibilità del FAS nel caso in cui la proprietà venga trasferita alla regione Campania, mentre occorrerà un’apposita disposizione finanziaria di copertura degli oneri qualora il cespite dovesse essere trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Al riguardo, si osserva che l’articolo 6 attribuisce all'ENEA, sulla base di un apposito studio, la determinazione del valore di acquisto del termovalorizzatore di Acerra; in proposito, durante l’esame al Senato sono state rese indisponibili risorse a valere sul FAS per 355 milioni nel 2011[42].

Come già ricordato, la relazione tecnica allegata al disegno di legge A.S. 1956, di conversione del DL 195/2009 in esame, quantificava la determinazione di acquisto del termovalorizzatore di Acerra in 370 milioni di euro. Il Governo, nella Nota presentata durante l’esame al Senato, sopra illustrata, ha precisato che tale cifra atteneva ad una precedente versione del provvedimento. Si ricorda altresì che la 5aCommissione Bilancio del Senato, nel parere sul provvedimento[43], ha espresso ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione la condizione che fossero rese provvisoriamente indisponibili nell’ambito del FAS risorse per un importo pari a 370 milioni di euro per l’anno 2011.

In proposito, si osserva che in ogni caso l’importo delle risorse rese indisponibili non sembra scontare la riduzione dovuta al canone di affitto corrisposto nell’anno precedente al trasferimento (pari a 30 milioni annui) né la riduzione corrispondente alle ulteriori somme anticipate per interventi effettuati sull’impianto, funzionali all’esercizio del termovalorizzatore (circa 90 milioni di euro), di cui all’articolo 7, comma 3, del provvedimento in esame. La cifra, inoltre, si discosta per 15 milioni di euro rispetto a quella indicata nella relazione tecnica di cui all’A.S. 1956. In proposito è opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito a tale scostamento. Riguardo alla citata indisponibilità sui fondi FAS, andrebbe altresì chiarito se, ed eventualmente in quale misura, si sia tenuto conto della diversa valenza, per cassa, dei fondi FAS rispetto agli stanziamenti per competenza, precisando altresì se tale indisponibilità pregiudichi il completamento o la realizzazione di programmi eventualmente già avviati ovvero incida sull’utilizzo di cofinanziamenti europei.

Inoltre andrebbe chiarito a valere su quali risorse debba essere finanziato il trasferimento dell’impianto in caso di acquisizione dello stesso da parte del Dipartimento della Protezione civile, tenuto conto che, per tale ipotesi, non è chiaro se debba farsi riferimento ad una autonoma copertura da individuare con un successivo provvedimento normativo. In merito al ricorso a tale provvedimento si presume che esso debba comunque precedere il decreto con il quale sarà disposto il trasferimento della proprietà dell’impianto[44] ed essere corredato degli elementi necessari per una verifica della relativa copertura finanziaria. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Con riferimento alla stipula del contratto di affitto da parte del Dipartimento della protezione civile, si osserva che la sua durata è stata ridotta durante l’iter parlamentare, presumibilmente per renderla compatibile con i termini previsti per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore, che risolve automaticamente il contratto di affitto, come stabilito dall’articolo 7, comma 6. Al riguardo, si osserva che la norma di copertura, di cui all’articolo 18, comma 1, quantifica invece l’onere in 30 milioni annui per 15 anni a decorrere dall’anno 2010. Sul punto appaiono necessari chiarimenti da parte del Governo. Andrebbe altresì chiarito il criterio sottostante l’individuazione di un periodo di 1 anno di corresponsione del canone di affitto da portare a scomputo del prezzo di vendita e se, in caso di corresponsione del canone per un periodo più lungo, anche le ulteriori rate mensili debbano essere detratte dal prezzo di vendita.

Nulla da osservare in merito all’eventuale diminuzione del valore conseguente ad un esito non positivo dei collaudi previsti, atteso che, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare[45], gli oneri derivanti dalla messa in regola dell’impianto sono posti a carico del costruttore e, qualora l’impianto non raggiunga i parametri prescritti,  l’importo del canone d’affitto così come il valore dell’impianto è proporzionalmente ridotto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che per quanto riguarda l’articolo 7, comma 2, appare opportuno verificare se le disposizioni in commento, le quali prevedono che, con un apposito provvedimento normativo, siano individuate le risorse necessarie al trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra ad un soggetto pubblico anche a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate,  si coordinino con la previsione di cui all’articolo 6, comma 1, che per analoghe finalità prevede la provvisoria indisponibilità di una quota pari a 355 milioni di euro per l’anno 2011, nonché con le disposizioni del comma 1-bis dell’articolo 18. A tale proposito, si rinvia anche alle osservazioni formulate con riferimento a tale ultima disposizione.

In riferimento all’articolo 7, comma 6, secondo periodo, si rileva, sotto il profilo formale, che l’autorizzazione di spesa non specifica la durata dell’onere, limitandosi a quantificarla in 30 milioni di euro annui. La durata della stessa, peraltro, è desumibile dall’alinea dell’articolo 18, comma 1, alinea, che autorizza la spesa per 15 anni a decorrere dall’anno 2010. Tuttavia, si segnala che tale decorrenza non appare coerente con il disposto di cui all’articolo 7, comma 4, come modificato dal durante l’esame in prima lettura presso il Senato, che ha limitato la durata dell’affitto a 2 anni.  Al riguardo, appare opportuno un chiarimento del Governo.

In relazione al comma in esame andrebbe, inoltre, chiarito se il trasferimento della proprietà al quale è legata la risoluzione del contratto di affitto riguardi anche l’ipotesi di cui al comma 1-bis.

Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di riformulare sia l’autorizzazione di spesa in esame che quella di cui all’articolo 18, comma 1, alinea, in maniera coerente con il disposto di cui comma 4 dell’articolo 7.

 

ARTICOLO 9

Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti

Le norme dispongono che, al fine di mantenere adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di cui all’articolo 6 del DL 90/2008[46], fino al termine della manutenzione e, comunque non oltre il 30 settembre 2010, sia assicurata la prosecuzione delle attività sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che continua ad operare esclusivamente con le finalità di soccorso pubblico e di prevenzione incendi[47], anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite di 7,2 milioni di euro nell’ambito delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 2 (comma 1).

Si dispone, altresì, che l’ASIA S.p.a[48]. del comune di Napoli, nelle more della realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione nel comune di Napoli[49], assicuri la funzionalità dell’impiantistica nel territorio della provincia di Napoli e, all’uopo, subentri nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino[50]. Presso tali impianti la società ASIA provvede, secondo priorità concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale, assicurando l’integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all’articolo 11, all’uopo utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro. I relativi oneri sono a carico esclusivo della società ASIA, che vi farà fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe (comma 2).

 

La relazione tecnica precisa che il comma 1 prevede il mantenimento, presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, del dispositivo di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non oltre il 30 settembre 2010, con oneri complessivi stimati in euro 1.000.000, cui si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame.

Con riferimento al comma 2, durante l’esame al Senato il Governo[51] ha rilevato, in merito ai risvolti finanziari connessi al subentro di ASIA Napoli s.p.a. nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Giugliano e Tufino, che gli oneri economici derivanti dal passaggio di gestione dei citati impianti rimangono ad esclusivo carico della predetta ASIA s.p.a., la quale vi farà fronte con gli introiti derivanti dalle tariffe di smaltimento dei rifiuti presso gli impianti in rassegna.

Il Governo, durante l’iter presso il Senato[52], ha chiarito, in merito alla richiesta di informazioni circa il costo del presidio antincendio dei Vigili del fuoco, di cui al comma 1 dell'articolo 9, che gli oneri relativi ammonterebbero a circa 600.000 euro mensili[53].

 

Al riguardo, si osserva che, sulla base della relazione tecnica e degli elementi forniti dal Governo durante l’esame parlamentare, non risulta possibile individuare i dati alla base della quantificazione dell'onere connesso all'attività di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale ragione non risulta possibile una valutazione di congruità dell’onere che la RT indica in una spesa complessiva di 1 milione di euro, rettificata in 600.000 euro mensili, sulla base delle dichiarazioni rese dal Governo durante l’esame parlamentare. Considerando anche quest’ultima quantificazione, appare comunque lievemente sovrastimato il limite di 7,2 milioni nell’ambito delle contabilità di cui all’articolo 2, introdotto da una norma approvata dal Senato[54], atteso che il calcolo per 9 mesi (dal 1° gennaio al 30 settembre 2010) attesterebbe invece la spesa complessiva a 5,4 milioni di euro. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Con riferimento agli adempimenti posti in capo all’ASIA Spa (società a totale capitale pubblico), andrebbero acquisiti elementi circa l’effettiva possibilità di assicurare, mediante le tariffe applicate, il recupero integrale degli oneri – peraltro non quantificati - necessari a garantire la funzionalità dell’impiantistica nel territorio della provincia di Napoli ed il subentro nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti nelle località Giugliano e Tufino. Ciò al fine di escludere eventuali oneri, sia pure indiretti, a carico del comune di Napoli, in conformità con quanto previsto dalla norma introdotta dal Senato, che pone i relativi oneri a carico della società ASIA[55].

 

ARTICOLO 10

Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti

Le norme prevedono che l'evacuazione e la gestione dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano siano eseguite a partire dal 31 dicembre 2009 e che gli impianti di discarica, realizzati o da realizzarsi nel corso della gestione emergenziale, siano collaudati alla data del 30 giugno 2010 dal Dipartimento della protezione civile con riferimento ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2009, per le fasi di realizzazione comunque compiute. Entro il 30 giugno 2010 si procede al collaudo degli interventi realizzati per effetto del decreto legge n. 90/2008, al fine di consentire il subentro nei rapporti attivi e passivi, già facenti capo alla struttura del sottosegretario di Stato presso la Presidenza dei ministri del Consiglio da parte delle amministrazioni territoriali competenti, anche per il tramite delle società provinciali di cui all’art. 11 del provvedimento in esame, le quali hanno la facoltà di modificare i rapporti negoziali relativi agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti sia mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti. Nella fase di prima attuazione, si provvede all'adozione delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al D. Lgs. 59/2005. (commi 1 e 2).

I siti e gli impianti - di cui all’articolo 9 del DL 90/2008 e all’articolo 1 dell’ordinanza di protezione civile n. 3697/2008[56] - possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell’ambito di competenza di altri enti locali. Agli oneri derivanti dagli espropri delle aree e dalle opere accessorie, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame (comma 3).

Per l'immissione in discarica dei rifiuti si fa riferimento, fino al 31 dicembre 2010, per l'intero territorio della regione Campania, agli obiettivi individuati dalla determinazione del Sottosegretario di Stato del 20 ottobre 2009[57] (comma 4).

Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della regione, fino al 31 dicembre 2011, si attribuisce agli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale la possibilità di aumentare la capacità autorizzata di ricettività e di trattamento fino all'8 per cento, facendo cessare contestualmente gli effetti delle ordinanze adottate che prevedevano un aumento delle capacità ricettive degli impianti di compostaggio nella misura massima del 10 per cento (comma 5).

Con riferimento alla realizzazione del termovalorizzatore di Salerno, si attribuisce alla provincia il potere di porre in essere tutte le procedure e le iniziative necessarie per dotare il territorio della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti mediante le risorse previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3724/2008 (comma 6).

L’impianto di recupero dei rifiuti, di cui all’articolo 8, comma 1-bis del DL 90/2008 (impianto di recupero dei rifiuti  per la produzione di energia mediante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili), è realizzato nei territori dei comuni di Giuliano o Villa Literno, acquisita l’intesa con la provincia di Napoli o con quella di Caserta e sentiti i comuni interessati, oppure trascorsi inutilmente 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 6-bis).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza prevede che, al fine di consentire in termini di somma urgenza l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, le risorse di cui alla delibera CIPE n. 3/2006, assegnate alla regione Campania a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate e già programmate con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 1357 del 28 agosto 2008, rimangano destinate, quanto ad euro 25 milioni, alla realizzazione del suddetto impianto, ancorché non ancora impegnate o programmate in ambito di Accordi di programma quadro già sottoscritti, anche in deroga all'art. 6-quater del DL 112/2008, relativo a modalità di ripartizione delle risorse FAS .

 

La relazione tecnica afferma che l’articolo 10 prevede il completamento di taluni interventi di carattere infrastrutturale afferenti al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per tali interventi si prevede una spesa di 12 milioni di euro in opere accessorie e di 5 milioni di euro nel completamento di attività espropriative, per l’anno 2010, sempre nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 2.

Con riferimento all’articolo 10, durante l’esame al Senato il Governo[58] ha evidenziato che le attività di evacuazione e gestione dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo ricadranno in capo alle società provinciali, mentre le attività di collaudo saranno completate dalla competente Unità operativa, con le risorse finanziarie disponibili. Per quanto attiene all’impianto di termovalorizzazione da realizzarsi nel territorio di Salerno, la Nota rileva che non sono stati precisati diversi oneri o mezzi finanziari con cui far fronte alla necessaria dotazione impiantistica in quanto gli stessi restano comunque coperti con la dotazione finanziaria assicurata a legislazione vigente, di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3724/2008.

 

Al riguardo, con riferimento all'evacuazione e alla gestione dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, da eseguire a decorrere dal 31 dicembre 2009, andrebbe preliminarmente chiarito a carico di quali soggetti e con quali risorse dette attività andranno realizzate. In merito al comma 2 che prevede il subentro delle amministrazioni competenti, anche mediante società provinciali, nei rapporti attivi e passivi in capo alla Struttura del Sottosegretario, andrebbero forniti elementi circa il prevedibile impatto di tale subentro per gli enti interessati, in ragione della loro situazione economico-finanziaria e dei rapporti dei quali diventeranno titolari.

Relativamente alle attività di collaudo da parte della competente struttura del Dipartimento della protezione civile, atteso che il Governo ha specificato che la loro effettuazione avviene con le risorse disponibili, andrebbe comunque specificata l'entità del presumibile onere al fine di permettere una valutazione sulla congruità delle suddette risorse.

Con riferimento agli oneri derivanti dagli espropri delle aree e dalle opere accessorie connesse agli impianti individuati ai sensi dell’articolo 9 del DL 90/2008 e dell’ordinanza di protezione civile n. 3697/2008, premessa la opportunità di una conferma che la quantificazione operata dalla RT (12 milioni di euro per opere accessorie e 5 milioni di euro per il completamento di attività espropriative) si riferisca agli interventi di cui al comma 3, si osserva comunque che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione. Inoltre, al fine di circoscrivere l'onere, andrebbe chiarito se nella quantificazione delle spese accessorie siano stati considerati anche quelle per le compensazioni ambientali.[59]

Relativamente al comma 6 e ai compiti attribuiti alla provincia di Salerno per dotare il territorio della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, atteso che le norme introdotte al Senato[60] specificano che per la copertura dei relativi oneri si utilizzano le risorse previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3724/2008, andrebbe comunque, ai fini della verifica della congruità delle risorse indicate, fornita una quantificazione della presumibile entità degli interventi da realizzare.

 

ARTICOLO 10-bis

Disciplina sanzionatoria

Le norme prevedono che, ferma restando la disciplina sanzionatoria riguardante lo smaltimento illecito dei rifiuti[61], nei territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti e per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, per i delitti connessi alla gestione dei rifiuti, di cui all’art. 6 del DL 172/2008 l’aumento della pena per la recidiva sia obbligatorio e non inferiore ad un terzo della pena da infliggere (comma 1).

Per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza continua ad applicarsi, ai fini dell’individuazione dell’autorità giudiziaria competente per i procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, quanto disposto dall’articolo 3 del DL 90/2008

L’articolo 3 del DL 90/2008 stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza ambientale, sono demandate al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di pubblico ministero per i procedimenti penali relativi ai reati in materia di gestione dei rifiuti e, più in generale, in materia ambientale nel territorio della regione Campania, compresi i procedimenti ad essi connessi. Inoltre, le funzioni di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare relative ai procedimenti sopraindicati sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli.

 

Le norme, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 11

Attribuzione di competenze in materia di rifiuti ad enti delle province campane

La norma dispone:

-          l’attribuzione ai Presidenti delle province della Regione Campania, dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010, delle funzioni e dei compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (comma 1).

Il Senato ha disposto che tale attribuzione operi limitatamente alle funzioni e ai compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

-          il subentro delle amministrazioni provinciali, anche mediante società provinciali[62], nei contratti in corso con i soggetti privati che svolgono attualmente le attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti. Le predette amministrazioni possono, altresì, affidare il servizio in via di somma urgenza e prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno, con una riduzione del 3 per cento del corrispettivo inizialmente previsto (comma 2);

-          l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per i comuni delle isole del Golfo di Napoli (comma 2-bis);

-          il mantenimento in capo ai comuni, sino al 31 dicembre 2010, della gestione delle attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti la raccolta differenziata (comma 2-ter);

-          l’attribuzione a carico dell'utenza, fermo restando quanto disposto ai successivi commi da 5-bi a 5-quater, degli oneri dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti di competenza delle amministrazioni territoriali. Per fronteggiare i relativi oneri le società provinciali agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all’accertamento e alla riscossione di TARSU e TIA ed attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi (commi 3-5).

A tal fine è prevista la trasmissione, da parte dei comuni della regione Campania, di una serie di dati utili ai fini della determinazione e applicazione della TARSU/TIA nonché l’accesso, da parte delle province, alle informazioni relative ai contratti di erogazione dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua ed ai contratti di locazione;

-          il calcolo, in via transitoria per la anno 2010, da parte dei comuni campani, di due distinti costi, afferenti, rispettivamente, alle funzioni di competenza provinciale e comunale, al fine dell’integrale copertura degli stessi mediante l’applicazione della TARSU o la TIA. I relativi importi sono riscossi mediante un unico titolo di pagamento e successivamente versati su due distinti conti intestati alle predette amministrazioni, con destinazione vincolata. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di gestione, accertamento e riscossione di TARSU e TIA, potranno avvalersi dei soggetti iscritti all’Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali[63], ferma restando la scadenza dei contratti in essere con i soggetti attualmente affidatari di tali servizi (commi da 5-bis a 5-quater);

-          l’assegnazione alle province dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, fino all’esito dello stesso e fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto titolare. Alle province che gestiscono i siti, anche tramite le società provinciali, sono assegnati, all'atto della costituzione delle società provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva mensile di 1 mln di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilità speciali di cui al precedente articolo 2, comma 2 (comma 7);

-          il trasferimento del personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine[64], ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative, ai soggetti subentranti, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, ma senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società (comma 8).

Il testo originario prevedeva inoltre che, nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse alla scopo finalizzate, tale personale fosse assegnato, con contratto a tempo determinato, alle Province;

-          l’assegnazione in via straordinaria alle province, per la successiva attribuzione alle società provinciali, di una somma pari ad 1,5 euro per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui al precedente articolo 2, comma 2 (comma 9);

-          l’attribuzione al Presidente della provincia della facoltà di revocare, nel limite massimo pari all'importo di cui al precedente comma 9 ed entro un termine prestabilito, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale (nel limite massimo pari all'importo di cui al medesimo comma 9 (comma 10).

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato soppresso il comma 6 che trasferiva alle amministrazioni territoriali competenti la proprietà di ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti il ciclo dei rifiuti individuati dall’Unità operativa.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che:

-          con riferimento al comma 7, che attribuisce alle province la gestione dei siti oggetto di contenzioso fino al 30 settembre 2010, sono attribuite alle province stesse risorse per un totale di 9.000.000 di euro (1 milione al mese per nove mesi), nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2;

-          con riferimento al comma 9, che assegna alle province un importo pari a 1,5 euro per abitante per l'avvio delle società provinciali, sono attribuite alle province stesse risorse complessive pari a 8.720.000 euro, quale contributo straordinario, cui si provvede sempre nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

§         comma 2: andrebbe chiarito se il subentro delle province nei contratti in essere con soggetti privati riguardi anche eventuali pendenze relative ad annualità pregresse, non espressamente escluse dalla disposizione. In tal caso, è opportuno che sia chiarito a valere su quali risorse le province potranno far fronte ad eventuali oneri derivanti da pendenze sorte nelle predette annualità. In particolare, uno specifico chiarimento risulterebbe opportuno circa i soggetti ai quali spetterebbe il gettito derivante dal recupero dell’evasione registrata nelle annualità pregresse;

§         comma 8: chiarimenti appaiono altresì necessari al fine di definire i riflessi finanziari del trasferimento alle province, o ad enti facenti capo alle stesse, del personale operante presso gli impianti di trattamento dei rifiuti indicati nella disposizione, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, sia pure senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego. Tale disposizione appare infatti suscettibile di porre a carico delle province oneri corrispondenti a diritti soggettivi, il cui ammontare non potrebbe essere limitato sulla base della consistenza delle risorse disponibili. Appare quindi necessario che siano fornite informazioni in merito al numero di lavoratori interessati, al profilo contrattuale nel quale saranno inquadrati e ai corrispondenti oneri retributivi e accessori, nonché riguardo alla capienza delle risorse disponibili rispetto all’ammontare complessivo degli oneri.

Si riportano di seguito ulteriori richieste di chiarimenti, già emerse nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, e le relative risposte, ove fornite dal Governo.

§          Con riferimento all'attribuzione a carico dell'utenza degli oneri dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti di competenza delle amministrazioni territoriali, al fine di verificarne la sostenibilità finanziaria, sono state richieste informazioni circa i presumibili introiti rivenienti dal gettito della tassa/tariffa.

In merito a tale aspetto il Governo ha risposto[65] che non sono, al momento, disponibili i dati relativi ai presumibili introiti rivenienti dal gettito della Tassa/tariffa, ed alla quantificazione dei fabbisogni di spesa relativi al comma 8 [66], in quanto tali quantificazioni non sono attualmente ancora in possesso del Dipartimento della protezione civile.

§          Al fine di dimostrare la congruità delle risorse stanziate dalla disposizione, sono stati richiesti chiarimenti in merito al quadro complessivo dei fabbisogni finanziari, umani e strumentali necessari ad espletare i compiti di esazione e di recupero assegnati alle società provinciali, nonché agli eventuali oneri da sostenere per l'implementazione dei nuovi servizi (quali la formazione del personale).

§          Relativamente all'attribuzione alle province dei siti, per i quali è pendente un contenzioso, fino all'esito dello stesso contenzioso, è stato chiesto se il finanziamento accordato alle province operi solo fino al 30 settembre 2010 anche nell'ipotesi che, a tale data, il contenzioso non risulti ancora risolto.

A tale proposito il Governo ha confermato che i finanziamenti sono accordati fino alla data del 30 settembre 2010, così come indicato nel comma 7 dell'articolo 11;

§          con riferimento al comma 10 e alla possibilità concessa al Presidente della provincia di revocare gli impegni assunti, fino alla concorrenza dell'importo, così come determinato ai sensi del precedente comma 9, è stato chiesto se dall'attribuzione di tale possibilità possano derivare oneri a carico della finanza pubblica per effetto di eventuali contenziosi connessi al venir meno degli impegni assunti.

Infine, in merito all'utilizzo, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, delle risorse presenti sulle contabilità speciali, si fa rinvio alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 2.

 

ARTICOLO 11-bis

Riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle emissioni di CO2

Le norme prevedono che il Ministro dell’ambiente possa promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo di programma con soggetti con soggetti pubblici, aziende acquedottistiche e associazioni di settore. L’accordo è finalizzato ad aumentare, anche con impianti distributivi in aree pubbliche, il consumo di acqua potabile di rete.

 

La norma, non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto – su cui è opportuna una conferma da parte del Governo – che l’attuazione dell’accordo possa effettivamente realizzarsi, così come specificato dalle norme, nell’ambito delle risorse destinabili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 12

Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani

La norma, per consentire la sollecita riscossione dei crediti vantati nei confronti dei comuni, da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti, autorizza la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. A tal fine, si prevede che i Presidenti delle province nominino un soggetto liquidatore incaricato dell’accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi e alle relative articolazioni societarie, per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione (comma 1).

Il Senato ha introdotto una disposizione che prevede l’attribuzione al soggetto liquidatore dei compiti di gestione in via ordinaria dei consorzi, nonché di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei consorzi stessi (comma 1, ultimo periodo).

E’ inoltre previsto che le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato, in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti, siano recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e per la devoluzione del gettito dell’imposta sulla responsabilità civile auto (comma 2).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire ulteriori elementi in merito ai seguenti aspetti:

-          andrebbe in primo luogo chiarito se dalla nomina del Commissario liquidatore e dall’espletamento delle relative funzioni – peraltro ampliate dalla modifica apportata al Senato al comma 1 in esame - possano derivare oneri aggiuntivi per le province e, in tal caso, andrebbe indicato a valere su quali risorse si possa far fronte ai medesimi oneri. Si segnala in proposito che la disposizione in questione non risulta corredata di apposita clausola di invarianza finanziaria;

-          andrebbe inoltre chiarito se, dal piano per l’accertamento e la liquidazione delle situazioni creditorie e debitorie pregresse facenti capo ai Consorzi, possano discendere riflessi finanziari negativi a carico delle province, anche in considerazione della previsione di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei crediti.

Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato[67] è emerso che i Consorzi vantanerebbero crediti verso i comuni per importi considerevoli. Non sono state al contempo fornite informazioni in merito ai debiti degli stessi enti, per oneri sostenuti a fronte dello svolgimento delle proprie funzioni. Non è pertanto nota la situazione finanziaria complessiva degli enti in questione, alla cui liquidazione dovrebbero far fronte le province, tramite i Commissari liquidatori dalle stesse nominati e mediante l’utilizzo di transazioni per l’abbattimento degli oneri accessori;

-          infine, andrebbe chiarito se il recupero dei crediti vantati dalla struttura del Sottosegretario di Stato nei confronti dei comuni debba avvenire a valere sui trasferimenti e sulle compartecipazioni spettanti a questi ultimi o a valere sulle spettanze delle province subentranti, come sembrerebbe dall’inclusione, fra i cespiti tributari in questione, dell’imposta gravante sulla RC auto. In tale ultimo caso appare necessario che sia chiarito se dalla norma possano derivare riflessi finanziari per le province.

 

ARTICOLO 13

Personale dei consorzi

Le norme prevedono che, in relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 11, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta stabilisce la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. Il consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, fino all'assunzione dell'onere da parte dei Consorzi a valere sulle proprie risorse. Al predetto onere cui si fa fronte ai sensi del successivo articolo 18 (comma 1).

Il testo originario del decreto specificava che le assunzioni erano a tempo indeterminato. Tale specificazione è stata eliminata nel corso dell’esame al Senato. Il testo originario prevedeva, altresì, un onere di 5 milioni per il solo anno 2010, in luogo dell’attuale previsione che fa riferimento ad un onere annuo di 5 milioni a decorrere dal 2010 e fino all’assunzione della spesa a carico delle risorse dei consorzi; tale ultima modifica è stata approvata al fine di recepire una condizione, posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla 5° Commissione[68], cui è stato subordinato il parere non ostativo all’ulteriore corso del provvedimento.

Al personale dei consorzi di cui al presente articolo, che risulti in esubero rispetto alla dotazione organica, si applicano le vigenti disposizioni in materia di mobilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2)[69].

Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili, allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente, ovvero definita con le modalità di cui al comma 1, dando priorità all'assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001, negli ambiti territoriali provinciali di competenza.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario della disposizione, precisa che il dispositivo reca la disciplina afferente al personale dei consorzi delle province campane incaricati della gestione del complessivo ciclo dei rifiuti. Si prevede la definizione della dotazione organica dei predetti consorzi anche in base al piano industriale già predisposto. La relazione tecnica ribadisce che, per la prima attuazione della disposizione, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5.000.000 per l’anno 2010[70], cui si fa fronte ai sensi del successivo articolo 18[71].

La relazione tecnica stima che la platea di coloro che hanno prestato servizio nei consorzi e che risulterà in esubero rispetto alla dotazione organica si componga di circa 700 unità di personale. Gli oneri per gli ammortizzatori sociali da concedere sono stimati dalla relazione tecnica pari a 30.000.000 di euro circa. La relazione tecnica stima l’onere in relazione agli ammortizzatori sociali da concedere in deroga alle disposizioni in materia recate dalla legge finanziaria per il 2009, ossia secondo le modalità previste dal testo originario del decreto-legge.

La nuova formulazione della norma[72], prevede invece che al personale in esubero si applichino le vigenti disposizioni in materia di mobilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per le stesse finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno provvederanno ad assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, allo scopo finalizzate e della dotazione organica.

 

Al riguardo, per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 1, che autorizzano la definizione della pianta organica del Consorzio unico Napoli – Caserta e l’assunzione di personale, si rileva che non sono forniti gli elementi necessari a valutare la congruità dell’onere recato dalle norme, configurato come limite di spesa. Si osserva, infatti, che la norma stabilisce che il Consorzio provvede “alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica” senza però indicare il numero massimo delle unità di personale che possono essere previste dalla dotazione stessa, né quelle che possono essere assunte, né il limite temporale per effettuare dette assunzioni. Si rileva, altresì, che il tetto di spesa di cui al comma 1 è definito per la fase “di prima attuazione”; andrebbe chiarito se tale limitazione sia da porre esclusivamente in relazione alla previsione in base alla quale la spesa per le assunzioni, a regime, verrà posta a carico delle risorse del Consorzio. Anche in questo caso si impone una valutazione di compatibilità di tali oneri rispetto al limite indicato, al fine di stabilire con certezza il futuro aggravio per il Consorzio. Su tali questioni appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Analoghe considerazioni non valgono per le assunzioni effettuate dai consorzi delle province di Avellino, Benevento e Bari dal momento che, per espressa previsione normativa, tali assunzioni devono essere effettuate nei limiti delle sulle risorse disponibili e finalizzate allo scopo.

Appare, infine, opportuno che sia fornita una valutazione circa gli effetti recati dalla nuova formulazione del comma 2, che fa ora riferimento all’applicazione della vigente disciplina in tema di mobilità (e non più agli ammortizzatori sociali in deroga, come previsto nel testo originario della norma). Infatti, in presenza di tale diversa formulazione della norma – che non fa più riferimento a benefici “in deroga”, per i quali sono previsti dalla vigente legislazione limiti di spesa già autorizzati per il 2010 - la stessa potrebbe determinare effetti onerosi, da valutare anche in relazione al periodo di concessione dei benefici stessi. Andrebbero quindi forniti elementi per una quantificazione di tali effetti ed indicate le risorse con le quali farvi fronte, al fine di verificare l’effettività della clausola di invarianza finanziaria introdotta dal Senato.

In sede di esame del testo al Senato il rappresentante del Governo ha precisato[73] che gli interventi saranno disposti a valere sulle risorse già previste al riguardo nell’ambito del Fondo speciale per l’occupazione e formazione, che presenta le occorrenti disponibilità.

Va peraltro considerato che, di regola, la previsione di ulteriori interventi a carico del Fondo per l’occupazione è oggetto di apposita copertura. In proposito va acquisito l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 14, commi 1, 2, 3 4, 4-bis e 5

Personale del Dipartimento della protezione civile

Le norme prevedono che il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui al comma 2, e nel limite delle risorse di cui al comma 4. Le procedure sono avviate allo scopo di stabilizzare personale già utilizzato con forme contrattuali flessibili dal Dipartimento stesso. In particolare, si tratta di personale:

·        titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

·        titolare di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale[74];

·        destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90[75], ossia personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, in servizio alla data del 1° giugno 2005;

·        in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508[76]. Si tratta di undici unità di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato di cui il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato ad avvalersi (comma 1).

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato approvato un emendamento, al comma 1[77]che autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, nei limiti della dotazione organica, i propri dipendenti di ruolo, titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale, che abbiano maturato alla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, almeno cinque anni di anzianità nell’incarico. Al relativo onere si provvede mediante l’indisponibilità di corrispondenti posti di dirigente di seconda fascia effettivamente coperti da accertare con decreto del Ministro competente da registrare da parte della Corte dei conti.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale, in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni[78] e dispongono la riduzione degli assetti amministrativi, che dettano la disciplina generale sul reclutamento del personale[79] e a quelle recate dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78[80]. Le modalità devono tendere a valorizzare la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di propria competenza.

Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di stabilizzazione in esame è mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse (comma 2).

Nelle more dell'espletamento delle procedure di stabilizzazione descritte, il Capo del Dipartimento della protezione civile é autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con parte del personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile[81], previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. La norma stabilisce anche che sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale destinatario dei contratti a tempo determinato in esame é mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione previste dall’articolo in esame (comma 3).

Si prevede che agli oneri derivanti dalle norme in esame, nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provveda:

·        quanto a 4,8 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

·        quanto a 2,82 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

·        quanto a 0,4 milioni di euro, a valere sulle risorse rimaste disponibili  nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotta una ulteriore disposizione, che stabilisce che, al fine di garantire la sussistenza delle disponibilità in oggetto, le immissioni in ruolo autorizzate a norma dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legge n. 90/2005 non possono superare complessivamente il numero di 150 unità, in luogo delle 180 a suo tempo previste, non considerando le immissioni in ruolo autorizzate però dalle norme in esame (comma 4-bis).

 

La relazione tecnica afferma che le norme intendono valorizzare l’esperienza acquisita dal personale impiegato dal Dipartimento della protezione civile con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con rapporto di lavoro a tempo determinato.  A tale scopo si avvia un programma straordinario di reclutamento di personale che interesserà:

a)      25 unità di personale titolare di contratto a tempo determinato;

b)     200 unità di personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

c)      5 unità di personale dirigenziale di seconda fascia già in servizio presso il Dipartimento con contratto stipulato ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

d)     2 unità di personale comandato presso il Dipartimento che non abbia già prodotto domanda di transito nei ruoli del Dipartimento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2005, purché in possesso dei medesimi requisiti richiesti al personale già inquadrato ai sensi della sopra citata disposizione;

e)      11 unità di personale operaio appartenente al Corpo forestale dello Stato in servizio da oltre 10 anni presso il Dipartimento della protezione civile.

Le 225 unità di personale di cui alle lettere a) e b) verrà assegnato alle aree II e III sulla base delle specifiche esigenze del Dipartimento al momento dell’indizione delle procedure selettive di reclutamento. Assumendo un costo medio unitario annuo per ciascuna unità di personale pari ad 32.100 euro, l’onere ammonta a circa 7.220.000 euro annui.  

La relazione tecnica ribadisce che contestualmente saranno soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati.

Gli oneri previsti per la stabilizzazione dei 5 dirigenti di cui alla lettera c) ammontano a complessivi 400.000 euro annui.

L’inquadramento nei ruoli del Dipartimento del personale di cui alle lettere d) ed e) comporterebbe oneri, valutati a regime in 400.000 euro annui. Il personale in questione va a coprire i posti già previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, rimasti ancora disponibili nella misura di 20 unità.

Il comma 3 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avvalersi di uno specifico contingente di personale non dirigenziale da assumere con contratto a tempo determinato nella misura corrispondente al numero di unità titolari di contratto di collaborazione  coordinata e continuativa (pari a n. 200 unità). La relazione tecnica ribadisce che la consistenza di tale contingente non incrementa i posti in ruolo. L’autorizzazione è concessa nelle more dell’espletamento delle procedure straordinarie di reclutamento del  personale previste dal comma 1. Gli oneri stimati per l’applicazione della disposizione in parola ammontano a 6,42 milioni di euro, da ascriversi nell’ambito dell'onere complessivo di 7,22 milioni di euro, in quanto il personale a tempo determinato in questione è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione in esame.

Per quanto concerne la copertura, la relazione tecnicasi limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

La relazione tecnica non è stata integrata al fine di dar conto delle conseguenze finanziarie delle disposizioni del comma 1, inserite nel corso dell’esame al Senato, che autorizzano il Ministero per i beni e le attività culturali ad inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, nei limiti della dotazione organica, i propri dipendenti di ruolo, titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame, almeno cinque anni di anzianità nell’incarico. Al relativo onere si provvede, secondo il tenore letterale delle norme, mediante l’indisponibilità di corrispondenti posti di dirigente di seconda fascia effettivamente coperti, da accertare con decreto del Ministro competente da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti. Si rammenta che sull’emendamento che ha introdotto le norme in questione la 5a Commissione ha espresso parere di semplice contrarietà[82].

 

Al riguardo, premesso che l’onere è comunque configurato come limite massimo di spesa, appare opportuno che sia fornita conferma della correttezza dei parametri assunti per la quantificazione del medesimo. Si rileva infatti che una retribuzione media di 32.100 euro annui per il personale non dirigente e di 80.000 euro per il personale dirigente di seconda fascia potrebbe risultare non congrua considerato il trattamento economico medio del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio, come risultante dall’analisi dell’ultimo Conto annuale sulle retribuzioni pubbliche distribuito dalla Ragioneria generale dello Stato.

Appare altresì necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito all’onere derivante dall’ultimo periodo del comma 2, che consente il mantenimento in servizio del personale “interessato” alle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1. Infatti la relazione tecnica non fornisce separata evidenziazione di tale onere e, ai fini della determinazione del limite di spesa complessivo, tiene conto delle sole unità da assumere al termine delle predette procedure (tale platea non sembra quindi coincidere con quella dei soggetti destinatari della disposizione a meno che non si assuma che il numero delle unità interessate coincida con quello delle unità da stabilizzare).

Andrebbe inoltre chiarita la portata finanziaria della disposizione che stabilisce che siano soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. A tal proposito si rileva che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa non sono definiti nel quantum;  ne consegue che la mera riduzione del numero dei contratti potrebbe non sortire effetti sulla spesa, potendo la stessa, nel medesimo importo, essere redistribuita su un numero inferiore di contratti.

Con riferimento alle norme che autorizzano il Ministero per i beni e le attività culturali ad inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia propri dipendenti, nulla da osservare considerato che la disposizione sembrerebbe finalizzata a consentire l’accesso ai ruoli dei dirigenti di prima fascia a funzionari del Ministero non appartenenti ai ruoli dei dirigenti di seconda fascia e stante il meccanismo di salvaguardia finanziaria previsto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo al comma 4, si osserva che,nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato il rappresentante del Governo ha depositato una nota del Ministero dell’economia e delle finanze che conferma l’adeguatezza della copertura e una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile che reca alcune specificazioni in merito alle risorse da utilizzare a copertura.

In particolare, la nota del Dipartimento della protezione civile precisa che:

·          con riferimento all’importo di 4,8 milioni di euro previsti a valere sulle risorse disponibili di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009, tale somma è già nella disponibilità del dipartimento della protezione civile;

·          in relazione all’importo di 2,82 milioni di euro, ottenuti mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della legge n. 244 del 2007, si è in attesa che il Ministero dell’economia e delle finanze provveda alle opportune variazioni di bilancio, come da esplicita disposizione contenuta nel provvedimento in oggetto;

·          anche i restanti 0,4 milioni di euro sono nelle disponibilità del Dipartimento della protezione civile, in quanto si provvede a valere sulle risorse disponibili nell’ambito dello stanziamento già previsto per l’attuazione di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2005, che prevedeva la stabilizzazione di 180 unità a fronte delle 150 unità finora immesse nei ruoli.

Con riferimento alle risorse di cui all’articolo 3, comma 97, della legge n. 244 del 2007, si osserva che le stesse sono iscritte nel capitolo 3033 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale sono gestite le risorse per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici.

Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo presenta, al netto delle risorse già accantonate per la finalità in esame, una disponibilità di competenza pari a 23,1 milioni di euro nell’anno 2010.

Con riferimento alle risorse utilizzate ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera a), relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009, si ricorda che le stesse, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, sono iscritte, per la quota relativa al Dipartimento della protezione civile pari a 4,8 milioni di euro, nel capitolo 2184, piano di gestione 01, del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel medesimo capitolo sono iscritte anche le risorse di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2005, del quale è previsto l’utilizzo ai sensi della lettera c), del comma 4, dell’articolo in esame.

 

ARTICOLO 14, commi da 3-bis a 3-quinquies

Ulteriori disposizioni concernenti il personale della Protezione civile

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che, in attesa che sia puntualmente determinato il contingente di personale che il Dipartimento della protezione civile utilizza in posizione di comando o fuori ruolo[83], la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo (comma 3-bis).

Si prevede che il personale non dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2005, impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame presso il Dipartimento, possa chiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, nell'area e posizione economica di appartenenza (comma 3-ter). 

Si prevede, inoltre, che il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, possa richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2005, nell'area e posizione economica di appartenenza (comma 3-quater).

Non è stato possibile reperire il testo dei decreti citati.

Si dispone infine la riduzione delle dotazioni organiche di fatto delle amministrazioni di provenienza con riferimento e all’atto delle immissioni nei ruoli del Dipartimento e della Presidenza del Consiglio dei ministri, disposte ai sensi dei precedenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater (comma 3-quinquies).

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica

In merito all’emendamento che ha introdotto le norme in esame, il rappresentante del Governo ha espresso avviso favorevole[84] in quanto “è stata elaborata una relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato”. Tale relazione non risulta tuttavia depositata nel corso della seduta in cui sono state rese tali dichiarazioni nè risulta tuttavia disponibile.

 

Al riguardo appare necessario che siano forniti elementi informativi, relativi anche al personale interessato, ed elementi di quantificazione necessari a consentire una valutazione degli effetti finanziari recati dalle norme.

 

ARTICOLO 14-bis, comma 1

Indennità di trasferimento

Le norme, inserite nel corso dell’esame al Senato[85], stabiliscono che anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco spetti l’indennità di trasferimento di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86[86].

La norma in questione stabilisce che al personale trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

All’onere derivante dalla disposizione in esame,  pari a euro 436.111 per l'anno 2010 ed euro 849.955 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (comma 1).

L’articolo 7, comma 4-bis, citato stabilisce che, al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle maggiori entrate derivanti da altre norme recate dal medesimo DL 39/2009.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, al fine di verificare la congruità della copertura disposta, è necessario acquisire i dati sottostanti la quantificazione dell’onere indicato.

Si osserva altresì che la tipologia di spesa in esame, essendo connessa a diritti soggettivi di dipendenti pubblici, non sembra riconducibile ad un limite massimo di spesa. 

Sui predetti profili appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 14-bis, comma 2

Interventi di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La norma, introdotta dal senato, per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, affida al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino al 30 giugno 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

L’articolo 14, comma 1 del decreto legge n. 39/2009[87] stabilisce che, al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione post terremoto in Abruzzo, il CIPE assegni agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca gli elementi necessari a determinare una stima dell’onere recato dalle norme e gli ulteriori dati idonei a verificare che, nell’ambito delle risorse indicate a copertura, sussistano le necessarie disponibilità, tenuto conto del complesso degli interventi finanziati a valere sulle medesime risorse.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, in riferimento all’articolo 14-bis, si ricorda che l’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009, autorizzava la spesa 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Tali risorse  sono iscritte, per la quota relativa al Dipartimento della protezione civile, nella misura di 4,8 milioni di euro, nel capitolo 2184 del Ministero dell’economia e delle finanze. Con riferimento, invece, alla restante quota, relativa al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 3,2 milioni di euro,  appare opportuno che il Governo chiarisca su quale capitolo del Ministero dell’interno le stesse siano state allocate.

Appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca, data la generica formulazione della norma, se la disposizione faccia riferimento alle risorse relative alla protezione civile o ai vigili del fuoco, anche  al fine di  verificare l’effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, e se il loro utilizzo pregiudichi le finalità già previste a legislazione vigente.

Il comma 2  prevede l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, che autorizza il CIPE ad assegnare, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione in Abruzzo, una somma compresa tra i 2.000 e i 4.000 milioni di euro, nel periodo 2007-2013, nell’ambito del Fondo strategico per il Paese e  la somma di 408,5 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture. A tale proposito si osserva che, al fine di valutare l’idoneità della copertura, soprattutto con riferimento al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sarebbe opportuno che il Governo fornisca chiarimenti oltre che in ordine alla quantificazione dell’onere derivante dall’affidamento, fino al 30 giugno 2010, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei compiti istituzionali per il superamento dell’emergenza nei territori dell’Abruzzo disposta ai sensi del comma 2 del presente articolo, come già indicato anche in merito ai seguenti profili:

·         alla natura degli interventi previsti, anche al fine di verificare la compatibilità degli stessi con la particolare procedura per l’assegnazione da parte del CIPE delle relative risorse prevista dall’articolo 14;

·         all’effettiva disponibilità delle risorse del quale è previsto l’utilizzo.

 

ARTICOLO 15, commi 1-3

Disposizioni in materia di protezione civile

La norma:

·        Istituisce, fino al 31 dicembre 2010, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Sottosegretario di Stato preposto al coordinamento degli interventi di prevenzione in materia di protezione civile in ambito europeo ed internazionale. A tale riguardo - al fine del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - si dispone l'applicazione dell’art. 1, comma 2, del DL n. 90/2008, anche in deroga all'art. 72, comma 1, del DL n. 112/2008. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti (comma 1).

L'art. 1, comma 2, del DL n. 90/2008, cui la disposizione in esame rinvia, ha istituito, "in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009", il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri addetto alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania. Per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli artt. 1 e 2 della L. n. 215/2004, (normativa in materia di conflitto di interessi dei titolari di incarichi di Governo), è stato nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, ferma restando la sua competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 72, comma 1, del DL n. 112/2008, espressamente derogato dalla disposizione in esame, prevede che, per gli anni 2009-2011, il personale in servizio presso, tra le altre amministrazioni dello Stato,la Presidenza del Consiglio dei Ministri, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. Alla suddetta norma non sono stati associati effetti diretti sui saldi;

·        demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[88], la definizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e  degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza (comma 2);

·        al fine di assicurare risparmi di spesa, dispone la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. n. 225/1992[89], e di grande evento di cui all'art. 5-bis, comma 5, del DL n. 343/2001[90]. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria al momento dell'entrata in vigore del presente decreto (comma 3).

Si rileva che la suddetta disposizione presenta analogie di contenuto con l'art. 3, comma 19, della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che ha introdotto il divieto per le pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. La stessa norma prevede, altresì che le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti siano considerati nulli e che la loro sottoscrizione costituisca illecito disciplinare e determini responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Alla medesima disposizione non sono stati associati effetti diretti sui saldi di finanza pubblica. Tale norma non ha ancora avuto piena efficacia, in quanto la sua applicabilità è stata posticipata al 1° luglio 2008, dall'art. 15 del DL n. 248/2007 (proroga termini 2008); al 1 gennaio 2009, dall'art. 4-bis, comma 12, del DL n. 97/2008; al 30 marzo 2009, dall'art. 1-ter del DL n. 162/2008; al 31 dicembre 2009, dall'art. 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del DL n. 207/2008 (proroga termini 2009); da ultimo, al 30 giugno 2010, dall'art. 5, comma 4, del DL n. 194/2009 (proroga termini 2010, attualmente in fase di conversione).

 

La relazione tecnica, si limita a riferire il contento delle norme in esame.

Nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato, è stato chiesto di confermare che all'attività di cui al comma 2 si possa far fronte avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già scontate nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente. In merito alla medesima norma, è stato, inoltre, richiesto di valutare l'opportunità di una modifica alla clausola di invarianza, per riferirla all'intera finanza pubblica.

In relazione al comma 3, sono stati richiesti chiarimenti in ordine agli eventuali diritti già maturati da parte di terzi verso l'Amministrazione della protezione civile, da cui potrebbero prendere avvio contenziosi volti ad ottenere il riconoscimento delle relative pretese risarcitorie. Giudizi, questi, ultimi, per i quali le eventuali condanne potrebbero riflettersi in maggiori oneri. Sulle questioni sopra evidenziate, nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile depositata[91] presso la 5ª Commissione del Senato, è stato chiarito che “le attività di cui al comma 2, possono essere espletate impiegando risorse umane e strumentali individuate nell’ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente”. Nella medesima nota, in merito al comma 3, è stato evidenziato che “la disposizione normativa è volta a regolamentare le modalità di accertamento di eventuali diritti da parte di terzi nei confronti dell’Amministrazione e che, restando impregiudicato il ricorso all’autorità giudiziaria, la norma si limita ad escludere il ricorso al giudice arbitrale e non incide su eventuali diritti dei terzi in quanto attiene ad una fase antecedente all’emanazione del lodo arbitrale”. Nella nota del Ministero dell'Economia e delle finanze[92], il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha affermato di “condividere la richiesta della Commissione, per una migliore formulazione della clausola d’invarianza”, che risulta, modificata nel testo trasmesso dal Senato.

 

Al riguardo, in relazione ai commi 2 e 3, non si hanno rilievi da formulare, tenuto conto dei chiarimenti in merito forniti dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento presso la 5ª Commissione del Senato.

 

ARTICOLO 15, commi 3-bis e 3-ter

Incremento del numero dei componenti del Governo

Le norme, introdotte dal Senato, elevano da sessantatre a sessantacinque il numero totale dei componenti del Governo[93] (comma 3-bis). Alla copertura degli oneri, pari a 1.023.550 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica[94] (comma 3-ter).

 

La relazione tecnica non è stata integrata al fine di dar conto degli oneri recati dalle modifiche in esame, introdotte al Senato.

 

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere indicato dalla norma in esame, che non coincide con quello valutato in un analogo recente provvedimento.

Dal momento che il numero dei membri del Governo è incrementato di due unità, il costo unitario medio risulta pari a circa a 510.000 euro annui. La relazione allegata all’A.C. 2766[95], che prevedeva l’istituzione del Ministero della salute e l’incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato, quantificava in 920.000 euro l’onere per l’incremento di tre unità del numero dei membri del Governo, di cui uno con l’incarico di Ministro. In tal caso l’onere medio unitario è stato quindi valutato pari a circa 305.000 euro.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la norma di cui al comma 3-ter, disponeche alla copertura degli oneri, pari a 1.023.550 euro a decorrere dall’anno 2010, derivanti dall’incremento da 63 a 65, del numero dei componenti del Governo di cui all’articolo 1, comma 376, della legge finanziaria per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Al riguardo, si ricorda che le risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica sono iscritte nel capitolo 3075 del Ministero dell’economia e delle finanze. Al riguardo, al fine di verificare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, appare opportuno acquisire dal Governo elementi circa le disponibilità residue del suddetto Fondo.

 

ARTICOLO 15, comma 3-quater

Vigilanza sulla Croce rossa italiana e statuto della Associazione Croce rossa italiana

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato,  sostituisce l'articolo 6 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276[96], stabilendo che le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana siano attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il commissario straordinario rimane in carica per ventiquattro mesi e, in ogni caso, non oltre la data di costituzione degli organi.

 

La relazione tecnica non è stata integrata al fine di dar degli effetti recati dalla norma in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che il Dipartimento della protezione civile possa esercitare le funzioni di vigilanza sulla Croce rossa italiana avvalendosi delle risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 15, comma 3-quinquies

Contratti di locazione di immobili pubblici

La norma, introdotta al Senato, modifica l'art. 2, comma 222, della L. n. 191/2009, che prevede, tra l’altro, la nullità dei contratti di locazione di immobili pubblici non stipulati dall’Agenzia del demanio, introducendo, al riguardo, un’eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili[97] per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato (comma 3-quinquies).

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 15-bis

Formazione continua dei pubblici dipendenti

La norma, introdotta dal Senato, al fine di assicurare omogeneità ed efficienza al processo di formazione continua dei pubblici dipendenti, prevede che una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziate per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture, confluisca in un fondo costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e denominato "Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti". Il Fondo finanzia i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e preposte per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna Amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previa consultazione di un Comitato paritetico di indirizzo, costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso comunque denominato. Le risorse eventualmente non impegnate entro il 31 luglio di ogni anno tornano automaticamente nelle disponibilità dell'Amministrazione che le ha conferite al Fondo.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare, nel presupposto che, in relazione all’attività di formazione dei propri dipendenti, la amministrazioni interessate non abbiano già impegnato le risorse in questione ovvero non abbiano avviato programmi di durata pluriennale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente l’esigenza di identificare in termini univoci le risorse alle quali fa riferimento la disposizione. In proposito, si rileva che le risorse iscritte nel bilancio dello Stato per la formazione continua dei pubblici dipendenti, vengono generalmente classificate con il codice economico 02.02.05 (Corsi di formazione) e presentano la natura di spese rimodulabili.

Si segnala, tuttavia, che la norma, come rilevato dalla Commissione bilancio del Senato,  non chiarisce né  le procedure contabili con le quali si provvederà al trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio delle risorse stanziate, nei diversi stati di previsione del bilancio dello Stato, per la formazione, né le procedure con le quali si provvederà, successivamente, alla riassegnazione delle suddette risorse, qualora non impegnate entro il 31 luglio, dal bilancio autonomo della Presidenza ai singoli stati di previsione.

Andrebbe inoltre chiarito come si coordinino il secondo periodo, ai sensi del quale il fondo è destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e il terzo periodo, in base al quale il fondo è ripartito a favore di ciascuna amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal suddetto Ministro.

Appare, quindi, opportuno che il Governo confermi che tali procedure saranno meglio esplicitate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dalla disposizione in esame, con il quale dovranno essere disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

 

ARTICOLO 15-ter

Segni distintivi della Protezione civile e dei Vigili del fuoco

La norma, introdotta al Senato[98], modifica i commi 2 e 3 dell’art. 15 del DL n. 39/2009[99] (comma 1) e dispone che l’uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e di quelli riferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è esclusivamente riservato agli operatori rispettivamente appartenenti agli stessi organismi (commi 2 e 3-bis).

La norma prevede inoltre che, ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile e del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo[100] dei medesimi segni distintivi, chiunque li utilizzi indebitamente sia punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato[101] (commi 3 e 3-ter). 

L’art. 15 del DL n. 39/20092, nel testo vigente, al comma 2 prevede che l'uso del logo e della denominazione “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile” di cui al DPCM 11 ottobre 2002, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. La medesima disposizione, al comma 3, dispone, altresì, che nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della L. n. 225/1992, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è punito ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale.

L’art. 497-ter, del codice penale, a tale riguardo, dispone che chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione è punito con la reclusione da uno a quattro anni e che, tale pena è aumentata da un terzo alla metà a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti sopra indicati, ovvero illecitamente ne fa uso.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 16

Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile

Le norme, ferme restando le funzioni assegnate al Dipartimento della protezione civile, dispongono la costituzione, per l’espletamento di specifici compiti operativi, di una società per azioni d'interesse nazionale denominata “Protezione civile servizi s.p.a.La Società ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento di compiti ed attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo del medesimo Dipartimento ed è dotata di un capitale sociale iniziale di euro 1.000.000.  Le azioni della Società sono interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, al fine di garantire l'invarianza della spesa del presente articolo, si dispone che al trasferimento delle attività dal Dipartimento alla Società – definite dal contratto di servizio - deve corrispondere una riduzione proporzionale del fondo di dotazione del medesimo Dipartimento in termini di risorse finanziarie, strumentali e di personale[102] (commi 1 -3).

Il comma 2 precisa, inoltre, che i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il comma 3, prevede, altresì, che tra le funzioni - strumentali al Dipartimento - proprie della Società, sia compresa[103] la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, nonché - ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel rispetto della vigente normativa, anche comunitaria - la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale, dichiarate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e quelli relativi ai grandi eventi di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343. I rapporti tra il Dipartimento e la Società sono regolati da un apposito contratto di servizio.

Le norme, in particolare:

·        autorizzano il subentro della Società nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, al termine del contratto (comma 4);

·        al fine di garantire il rispetto delle previsioni contrattuali e per le finalità di cui al comma 4, autorizzano il Dipartimento della protezione civile ad incaricare un dirigente pubblico con compiti di verifica della gestione del servizio prestato dalla società affidataria, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili ed alla formazione del personale. Qualora tale incarico sia conferito a dipendente pubblico non dirigente del Dipartimento, il medesimo è collocato in posizione di fuori ruolo per il periodo di durata dell'incarico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a euro 250.000 annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della L. n. 225/1992, così come determinata dalla tab. C della L. n. 191/2009 (comma 4-bis);

·        prevedono che, all'atto del subentro della Società all'attuale soggetto affidatario del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio sia stabilita nel limite massimo di euro 53 milioni di annui, a valere sulle risorse di cui all'art. 3 della L. n. 225/1992[104] (comma 4-ter);

·        autorizzano la Società a detenere immobili e ad esercitare ogni attività strumentale ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico nei limiti delle proprie disponibilità patrimoniali. Si prevede, inoltre, che la Società è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato[105] e può, altresì, giovarsi dell’ausilio tecnico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche (comma 5);

·        stabiliscono che con DPCM[106] sia approvato lo statuto della Società e siano nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (comma 6);

·        individuano il contenuto necessario dello statuto (comma 7).

Il comma 7, a tale riguardo, dispone, in particolare, che lo statuto preveda: a) la proprietà esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi; b) la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento della protezione civile, dell'intero Consiglio di amministrazione;

·        dispongono la destinazione a riserva degli utili netti[107] (comma 8);

·        prevedono che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano definite, in fase di prima applicazione, le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale, preposto allo svolgimento delle funzioni strumentali di cui al comma 3 ed in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che - mantenendo lo stesso livello di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera - può essere trasferito alla Società (comma 10);

·        le previsioni di cui all'articolo 9-ter del D.lgs. n. 303/1999 in materia di ruolo speciale della protezione civile non si applicano al personale di ruolo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 10-bis);

L’art. 9-ter del D.lgs. n. 303/1999, per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile ha disposto l’istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, di ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile;

·        dispongono la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.000.000, mediante l'utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, della L n. 225/1992[108] concernente il servizio nazionale della protezione civile. Si prevede[109] inoltre che, per favorire in fase di primo avvio il funzionamento della Società, è autorizzata la spesa di 2.299.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1 della L. n. 225/1992, così come determinata dalla tab. C della L. n. 191/2009 (comma 11).

 

La relazione tecnica, allegata al testo originario del provvedimento in esame, afferma che l'onere di euro 1.000.000 per il 2010, quale dotazione iniziale del capitale sociale della Società (comma 2), è commisurato alle esigenze di capitalizzazione della società in ragione del prevedibile volume di attività che la stessa potrà essere chiamata a svolgere.

Nel corso dell’esame del provvedimento presso la 5ª Commissione del Senato[110], sono stati richiesti elementi volti ad escludere futuri oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; in particolare, è stato chiesto di chiarire quali siano le entrate e i ricavi che consentiranno alla Società di svolgere le funzioni indicate dalla norma e di fronteggiare le ulteriori spese connesse al mantenimento della società (canoni di locazione, spese di utenze, personale), senza ulteriori finanziamenti a carico del bilancio pubblico. A tale riguardo, inoltre, considerato che il trasferimento di personale dal Dipartimento della protezione civile è previsto su base volontaria, sono stati richiesti elementi circa le risorse con cui si farà fronte a eventuali assunzioni di personale esterno. E’ stato chiesto, inoltre, di chiarire come il contratto di servizio di cui al comma 3 garantisca una corrispondenza tra funzioni trasferite e risorse per il relativo svolgimento, tale da assicurare l'invarianza di effetti finanziari per la finanza pubblica.

Sulle questioni sopra evidenziate, nella Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile depositata[111] la 5ª Commissione del Senato, è stato affermato che “fermo restando che nel momento costitutivo di una società non si possa disporre di tutti gli elementi concernenti i piani industriali di attività, la Società acquisirà le proprie entrate in relazione alle attività che sarà chiamata a svolgere. Per lo svolgimento di tali attività verrà richiesta una somma inferiore a quella attualmente esatta dai Provveditorati alle opere pubbliche pari a circa il 12 % dell’importo dell’appalto. L’entità definitiva della percentuale, comunque inferiore a quella citata, sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione della Società”.

Nel corso della trattazione del provvedimento al Senato, in merito all’autorizzazione di spesa di 2.299.000 euro annui per il 2010 e il 2011, di cui al secondo periodo del comma 11, introdotta con apposito emendamento, è pervenuta alla 5ª Commissione una integrazione della relazione tecnica[112]. Tale nota, integrativa, vistata favorevolmente dalla Ragioneria Generale dello Stato, oltre a descrivere le funzioni che sarà chiamata a svolgere la Società per conto del Dipartimento della protezione civile, individua gli organi della società e la loro composizione. Gli organi sono costituiti dall'Assemblea dei soci, dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale. Inoltre è previsto un Direttore generale che rimane in carica per 5 anni. L'onere per i compensi ai componenti di  tali organi è stimato in euro 550.000 così ripartiti:

 

(euro)

INCARICHI

COMPENSI

Direttore generale

250.000 (compenso fisso) + 80.000 (variabile)*

Presidente del consiglio di amministrazione

57.000 (emolumento annuo) + 50.000 **

n. 2 membri del consiglio di amministrazione

28.500 ciascuno

Presidente del collegio sindacale

24.000

n. 2 componenti del collegio sindacale

16.000 ciascuno

TOTALE

550.000

(*) Corrispettivo legato agli obiettivi annuali. (**) Corrispettivo previsto dall'articolo 2389, comma 3 del codice civile per la rimunerazione di particolari cariche, articolato in una parte fissa (30.000 euro) e in una parte variabile (euro 20.000).

La RT prevede che le Aree relative alla gestione della flotta aerea, alla gestione degli appalti e all'acquisizione di forniture, beni e servizi siano guidate da 3 figure dirigenziali con una retribuzione lorda annua di euro 220.000 ciascuno e per un totale di euro 660.000. L'area invece della valorizzazione del marchio e dell'immagine del Dipartimento è affidata al Direttore generale.

Si stima inoltre che la consistenza del personale da impiegare non sia più di 30 unità per una spesa complessiva annua di circa euro 1.089.000 e un costo medio di euro 69.300 per unità.

Nel corso dell’esame presso il Senato, in relazione agli elementi di valutazione tecnica integrativi forniti dal Governo, è stato chiesto, tra l’altro, di confermare che gli oneri relativi agli incarichi siano da intendersi al lordo degli oneri previdenziali. Sono state, inoltre, richieste assicurazioni circa l'effettiva comprimibilità degli stanziamenti disposti dalla proposta emendativa a copertura di oneri aventi natura di spesa obbligatoria. Il rappresentante del Governo, a tale riguardo, ha confermato che la quantificazione degli oneri include anche la parte previdenziale e che le risorse della protezione civile indicate a copertura sono comprimibili[113].

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente l’esigenza di un chiarimento circa le risorse da trasferire alla Protezione civile Spa in relazione ai compiti ad essa effettivamente attribuiti e a quelli che residuano invece al Dipartimento della Protezione civile. Tali dati appaiono necessari al fine di suffragare la sostenibilità delle funzioni attribuite alle due strutture in ragione delle risorse ad esse rispettivamente assegnate, tenendo conto anche delle modalità di copertura previste per talune spese autorizzate dall’articolo in esame, che utilizzano risorse attualmente destinate (ai sensi della legge 225/92) alle funzioni tipiche della Protezione civile.

In merito ad ulteriori profili che emergono dall’esame dell’articolo, appare opportuno che siano acquisti ulteriori elementi in ordine agli aspetti di seguito segnalati.

In merito al comma 11, andrebbe precisato quali poste attive consentiranno alla Società di svolgere le funzioni attribuitegli dalla norma a decorrere dal 2012, posto che la spesa autorizzata dal medesimo comma è limitata agli anni 2010 e 2011 ed è finalizzata a soddisfare le sole esigenze del “primo avvio” della nuova Società, mentre gli oneri indicati hanno una natura permanente.

Più in generale, andrebbe chiarita la natura e le modalità di acquisizione delle “entrate proprie” delle società, cui fa riferimento la documentazione integrativa presentata dal Governo al Senato, precisando se si tratta di poste attive attualmente già iscritte nei conti pubblici ovvero se si tratti di quote di spese attualmente destinate ad altre finalità.

Ulteriori elementi appaiono necessari riguardo ai prevedibili oneri - anche nella fase di “primo avvio” - connessi al funzionamento della Società, con specifico riferimento alle sedi, agli uffici e alle dotazioni tecniche e strumentali, che non sono stati valutati nella nota intergrativa della RT che quantifica il maggior onere di cui al comma 11, ultimo periodo, esclusivamente con riferimento ai costi di personale.

Inoltre, circa i criteri di quantificazione della spesa adottati nella nota integrativa della RT per il personale da porre alle dipendenze della Società, con particolare riguardo alle 3 figure dirigenziali, appare opportuno che sia specificato l'ammontare della quota riferibile, separatamente, alla componente retributiva fissa e a quella accessoria. In relazione alle 30 unità (massime) di personale non dirigente, occorrerebbe acquisire i dati e i parametri da cui si desume un costo "medio" di 69.300 euro pro-capite, con l'indicazione dei livelli professionali dei corrispondenti trattamenti economici previsti in ragione annua per ciascun dipendente.

Infatti, posto che la RT ha assunto un costo medio annuo di 69.300 euro pro capite, si evidenzia che il costo complessivo annuo potrebbe attestarsi su 2.079.000 euro (69.300 euro x 30 unità), anziché su 1.089.000 come riferito dalla RT; pertanto la spesa annua complessiva da coprire si assesterebbe sul limite di 3,29 milioni di euro annui, per il 2010 e 2011, anziché di 2.299.000 euro come indicato dalla RT.

Chiarimenti appaiono necessari anche per quanto riguarda le assunzioni di personale esterno, alle quali presumibilmente si darà corso - considerato che il trasferimento di personale dal Dipartimento alla Società è previsto dal comma 10 su base volontaria – tenuto conto che il relativo onere non è stato valutato né nella RT allegata al testo originario del provvedimento né nella nota integrativa della medesima RT.

In merito a quanto disposto al comma 4-ter, che prevede il subentro della Società nella gestione del servizio della flotta aerea attualmente affidato ad un soggetto esterno, appare opportuno, inoltre, acquisire elementi di valutazione nonché dati quantitativi, volti a confermare che la disposta gestione in house del servizio medesimo possa essere effettivamente svolta dalla Società (soprattutto nel breve medio-periodo) nel rispetto del limite massimo di euro 53 milioni di annui determinato dalla noma.

Infine, in merito alla norma di cui al comma 10-bis, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla neutralità finanziaria della medesima.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo al comma 4-bis, ultimo periodo, si rileva che la norma dispone che agli oneri derivanti dal comma in esame, pari a 250 mila euro annui a decorrere dall’anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge n. 225 del 1992, relativa all’istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, così come determinata dalla tabella C della legge n. 191 del 2009.

La tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009, con riferimento all’articolo 1 della legge n. 225 del 1992, stanzia 26,5 milioni di euro per il 2010 e 19,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che le risorse di cui si prevede l’utilizzo - iscritte nel capitolo 2184, recante Fondo occorrente per gli interventi del dipartimento della protezione civile dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - sono classificate in bilancio come spese rimodulabili.

Anche se, nel caso in esame, è prevista la riduzione di un’autorizzazione di spesa per la copertura di oneri per finalità omogenee a quelle originariamente previste dall’autorizzazione di spesa stessa, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, della nuova legge  di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 2009), nella tabella C allegata alla legge finanziaria, dovranno essere iscritte solo le autorizzazioni di spesa relative a stanziamenti rimodulabili, come quelle in esame. La tabella C non dovrà più contenere spese obbligatorie, le quali saranno, invece, determinate dalla legge di bilancio.

Sulla base di tali disposizioni, si ritiene, quindi, che l’utilizzo della tabella C per la copertura di oneri di carattere permanente possa ritenersi idonea, dal momento che la dotazione della stessa sarà suscettibile di rimodulazioni più ampie di quelle consentite sulla base della prassi invalsa, negli ultimi anni, secondo la quale nella tabella C sono rifinanziate anche spese a carattere rigido, quali quelle obbligatorie.

Su tale aspetto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo

Appare, inoltre, necessario che il Governo chiarisca se le risorse di cui si prevede l’utilizzo possano essere destinate agli interventi in esame senza pregiudicare la realizzazione di quelli già in essere a legislazione vigente.

Per quantoattiene al comma 4-ter, la norma dispone che all’atto del subentro della società Protezione civile servizi Spa all’attuale affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio sia stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui a valere sulle risorse di cui all’articolo 3 della legge n. 225 del 1992, concernente il Fondo per gli investimenti di pertinenza del dipartimento della  protezione civile.

La tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009, con riferimento all’articolo 3 della legge n. 225 del 1992, stanzia l’importo di 391.294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Al riguardo, si osserva che la norma è stata inserita nel testo del provvedimento recependo una condizione, formulata ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso nella seduta del 4 febbraio 2010.

Al riguardo, con riferimento all’autorizzazione di spesa della quale si prevede l’utilizzo, si segnala  che le risorse hanno natura di conto capitale e sono iscritte nel capitolo 7446 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Peraltro, nel bilancio della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, tra le spese di parte corrente di cui all’unità previsionale di base 13.1.2, è iscritto il capitolo 756, relativo alle spese per acquisto, manutenzione, riparazione, leasing, noleggio ed esercizio di mezzi aerei, analoghe a quelle oggetto del comma in esame, con una dotazione, per l’anno 2010, pari a 100 milioni di euro.

In merito, pur trattandosi di risorse che affluiscono al bilancio della Presidenza del Consiglio, appare quindi opportuno, anche al fine di valutare se la disposizione in esame configuri una dequalificazione della spesa, che il Governo chiarisca se le somme delle quale si prevede l’utilizzo siano iscritte nel citato capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio e se esso sia alimentato dal Fondo di cui all’articolo 3 della legge n. 225 del 1992.

Infine, il comma 11, dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 1 milione di euro, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge n. 225 del 1992. Si prevede, inoltre, che per favorire in fase di primo avvio il funzionamento della società “Protezione civile servizi s.p.a.” è autorizzata la spesa di 2.299.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1 della legge n. 225 del 1992.

Con riferimento al primo periodo del comma 11, si segnala che la formulazione della disposizione non specifica la decorrenza e la durata dell’onere, queste, relative al solo anno 2010, possono desumersi solo dalla relazione tecnica. Sotto il profilo formale si segnala, inoltre, che in seguito alle modifiche approvate all’articolo durante l’esame in prima lettura al Senato, il riferimento agli “oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo” dovrebbe intendersi più correttamente riferito al comma 2 dell’articolo 16.

Appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se le risorse di cui si prevede l’utilizzo, iscritte nel capitolo 2184 del Ministero dell’economia e delle finanze, possano essere destinate agli interventi in esame senza pregiudicare la realizzazione di quelli già in essere a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 17, comma 1

Commissari straordinari delegati alla realizzazione di interventi di salvaguardia

Le norme prevedono che[114] possano essere nominati[115], non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, commissari straordinari delegati allo scopo di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.

I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. Si dichiarano applicabili, fra l’altro, le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo del decreto legge n. 185/2009 che dispone che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri[116], sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati e che alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.

Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Ciascun commissario presenta al Parlamento, al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.

 

La relazione tecnica ribadisce che l’articolo prevede che i commissari straordinari eventualmente nominati, se alle dipendenze di un’amministrazione pubblica statale, saranno collocati fuori ruolo dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico, mantenendo il trattamento economico in godimento, mentre il posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile durante il medesimo periodo. Ai sensi dell’articolo 20, comma 9, decreto legge n. 185 del 2008, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati, facendosi fronte alla corrispondente spesa nell’ambito delle risorse assegnate per la realizzazione del relativo intervento.                      

 

Nulla da osservare nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma - che la nomina dei commissari e l’esercizio della relativa attività possano effettivamente realizzarsi senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 17, comma 2

Struttura di coordinamento degli interventi di salvaguardia

La norma prevede che l'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione,   realizzazione e verifica degli interventi di salvaguardia[117] di cui al comma 1sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare[118], che vi provvede con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[119].

Alla definizione dell'articolazione dell'Ispettorato generale si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare[120]. La spesa derivante dall'istituzione dell'Ispettorato generale è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali, equivalenti dal punto di vista finanziario, effettivamente coperte.

Con modifica approvata nel corso dell’esame al Senato si è stabilito che agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 460.000 a decorrere dall'anno 2010, si provveda mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 180.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10[121], di euro 200.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di euro 80.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Il testo originario stabiliva che, ai fini del conferimento dei due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rendesse indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle resesi disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico ovvero, in subordine, per la quota parte, nell'ambito delle facoltà assunzionali dello stesso Ministero consentite dalla legislazione

vigente, in base alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.

 

La relazione tecnica, riferitaal testo originario della disposizione, afferma che l’invarianza finanziaria è assicurata dalla previsione espressa che la spesa (derivante dall’istituzione dell’Ispettorato) sia compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, effettivamente coperte.

Analogamente, al fine del conferimento degli incarichi di dirigente generale ex articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001, la relazione tecnica ribadisce che il Ministero è tenuto a rende indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle resesi disponibili nell’anno di conferimento di ciascun incarico ovvero, in subordine, per la quota parte, con le risorse disponibili[122] per le assunzioni di personale anche non dirigenziale.

Tale ultima modalità di copertura è stata sostituita, nel corso dell’esame presso il Senato, con altra che prevede la riduzione di autorizzazioni di spesa per un importo valutato in 460.000 euro a decorrere dall'anno 2010.

 

Al riguardo appare necessario che sia quantificata la spesa derivante dall’istituzione dell’Ispettorato generale previsto dalle norme in esame anche al fine di determinare il numero delle posizioni dirigenziali da sopprimere al fine di garantire la complessiva neutralità finanziaria dell’intervento. Si rileva, infatti, che il meccanismo predisposto appare congruo in astratto, ma, in mancanza di indicazioni per definire in dettaglio i complessivi effetti della norma, non risulta possibile verificare la compensatività degli effetti che ne scaturiscono. Non risulta inoltre possibile, in base ai dati forniti, stabilire se, in concreto, il numero delle posizioni da sopprimere sia tale da poter produrre effetti sulla funzionalità delle strutture amministrative nel loro complesso.

Quanto all’onere di 460.000 euro annui, che la norma riferisce all’intero comma 2 dell’art. 17, andrebbe chiarito se esso riguardi specificatamente il conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 10, D.Lgs 165/2001, e andrebbero altresì forniti i dati sottostanti la quantificazione indicata dalla norma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2, ultimo periodo,dispone che agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 460.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 180.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 200.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di euro 80.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Con riferimento alla formulazione dell’autorizzazione di spesa si segnala che la stessa, pur se formulata in termini di previsione, non è corredata, come previsto dall’articolo 17 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, dalla relativa clausola di salvaguardia. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se trattandosi di oneri di personale, l’autorizzazione di spesa debba essere formulata in termini di previsione di spesa, come nel testo, e corredata di una clausola di salvaguardia effettiva e automatica, o se l’onere possa essere contenuto in un tetto di spesa, a tal fine modificando la formulazione della disposizione.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, che nella legge di bilancio sono classificate tra le spese rimodulabili, si osserva che:

·         le risorse di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 10 del 2007, recante l’applicazione del regolamento CE n. 1907/2006 in materia di registrazione, valutazione autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) sono iscritte nel capitolo 2717, piano di gestione 18 e 2793, piano di gestione 01 del Ministero dell’ambiente. I suddetti capitoli recano, come da interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, la necessaria disponibilità.

·         In particolare le risorse ancora disponibili sui capitoli ammontano a circa 1,10 milioni di euro nell’anno 2010;

·         le risorse di cui all’articolo 8, comma 11, della legge n. 93 del 2001, relativa alla segreteria tecnica per le aree marittime protette, sono iscritte nel capitolo 1406, piano di gestione 01 del Ministero dell’ambiente. Detto capitolo reca, come da interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, la necessaria disponibilità.

In particolare le risorse ancora disponibili sui capitoli ammontano a circa 0,49 milioni di euro nell’anno 2010;

·         le risorse di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 179 del 2002, relativa all’ottimizzazione degli strumenti per la valutazione dell’impatto ambientale, sono iscritte nel capitolo 2717, piani di gestione 10, 12 e 14 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. I suddetti capitoli recano, come da interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, la necessaria disponibilità.

  In particolare le risorse ancora disponibili sul capitolo ammontano a circa 1,42 milioni di euro nell’anno 2010.

 

ARTICOLO 17, commi 2-bis e 2-ter

Interventi concernenti i territori dell’Emilia-Romagna, Liguria e Toscana

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede che, per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi[123] meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, il fondo della protezione civile[124], sia integrato per l'importo di 100 milioni di euro, solo in termini di competenza, per l'anno 2010.

All'onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

Si rammenta che l’indicazione che l’integrazione del fondo della protezione civile sia disposta “solo in termini di competenza” è frutto di una richiesta della Ragioneria generale dello Stato, che ha condizionato a tale modifica il proprio parere favorevole. Tale impostazione è stata accolta dalla 5° Commissione che ha reso parere non ostativo sull’emendamento subordinatamente all’inserimento della clausola indicata.

 

Al riguardo, si rileva, da punto di vista metodologico, che la previsione di una copertura in termini di sola competenza non consente di valutare gli effetti della norma in termini di cassa e di verificarne appieno l’impatto sui diversi saldi di finanza pubblica.

Si premette, infatti, che, a ciascuna la tipologia di spesa è generalmente associato, in via teorica, un determinato flusso di cassa: pertanto è la tipologia della spesa che determina, in linea di principio, il relativo flusso di cassa, che deriva in ultima analisi dalle specifiche esigenze cui la spesa stessa è finalizzata. Nel caso in esame, trattandosi di spese per interventi urgenti, è necessario che il Governo indichi la proiezione per cassa desumibile dalle caratteristiche dell’intervento, precisando se la stessa risulti compatibile con la previsione di uno stanziamento in termini di sola competenza.

Si ricorda altresì che l’articolo 9, lettera a), numero 2), del decreto legge n. 78/2009 stabilisce che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione di tale obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Infine, per valutare l’impatto complessivo della norma sui diversi saldi di finanza pubblica, andrebbe precisata la valenza, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, delle risorse di cui all’art. 2, comma 240, della legge 191/2009, utilizzate a copertura.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria,  riguardo al comma 2-bis, si ricorda che le risorse  a carico delle quali è posto l’onere di cui al presente comma sono quelle di cui all’articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, che destinava a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico le risorse, pari a 1.000 milioni di euro, assegnate con delibera CIPE del 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale. Tali risorse erano a loro volta rinvenute a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale.

Con riferimento all’assegnazione al Fondo della protezione civile delle risorse solo in conto competenza, come richiesto dal Governo durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato nella seduta del 9 febbraio 2010,  si rileva che se, da un lato, tale previsione sembra volta a garantire che la destinazione di tali somme agli interventi di cui al presente comma  sia compatibile con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dall’altro, occorre chiarire entro quale termine temporale e con quali modalità si provvederà all’erogazione delle risorse in termini di cassa, al fine di assicurare l’effettiva operatività della norma in esame,

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo, anche in considerazione del fatto che tali risorse confluiranno nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

 

ARTICOLO 17-bis 

Formazione degli operatori ambientali

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[125], stabiliscono che la Scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica[126], a suo tempo istituita presso l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, assuma la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali" a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’intervento viene disposto, come precisato dalla norma, in considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, premesso che l’Istituto nazionale per la fauna selvatica è stato soppresso a norma dell’articolo 28, comma 2 del decreto legge n. 112/2008, e che le funzioni da esso svolte sono state trasferite all’ISPRA, appare necessario che il Governo chiarisca se le attuali dotazioni di personale e strumentali della scuola siano idonee a garantire il perseguimento dei fini istituzionali del nuovo ente che appare dover operare in ambiti disciplinari non omogenei con quelli dell’istituto preesistente. Tale chiarimento dovrebbe essere fornito con riferimento, tra l’altro, ai profili di competenza del personale docente attualmente in servizio che potrebbe dover essere sottoposto a corsi di riqualificazione professionale. 

 

ARTICOLO 17-ter

Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari

La norma, introdotta al Senato, prevede che:

·        Il Commissario straordinario per l'emergenza del sovrappopolamento degli istituti penitenziari nazionali provveda[127] alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonché agli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate (comma 1).

Le norme di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, recano, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, la disciplina della comunicazione di avvio del procedimento;

·        l'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 1, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari[128], il commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'art. 11 del DPR n. 327/2001[129] (comma 2).

L’art 11 del DPR n. 327/2001, disciplina le modalità di avviso dell'avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al proprietario del bene – nonché agli altri soggetti interessati - sul quale si intende apporre il vincolo stesso;

·        per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree di cui al comma 1, il commissario straordinario provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del commissario straordinario o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal commissario straordinario entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del provvedimento di cui al comma 1 (comma 3);

·        avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente (comma 4);

·        l'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal commissario straordinario, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'art. 43, comma 1, DPR n. 327/2001, è adottato, ove ritenuto necessario, con successivo provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del patrimonio indisponibile dello Stato (comma 5).

L’ art. 43, comma 1, DPR n. 327/2001 prevede, tra l’altro, che valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario siano risarciti i danni;

·        il Commissario straordinario può avvalersi della Società Protezione civile servizi s.p.a., per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del DL n. 207/2008[130], (comma 6);

·        in deroga all'art. 18 del D.lgs. n. 163/2006, è consentito il sub-appalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento (comma 7);

·        al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 219, della L. n. 191/2009, avviene in deroga a quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del DL n. 185/2008[131] e dalla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 2 (comma 8).

L’art. 2, comma 219, della L. n. 191/2009, prevede che, per far fronte alla grave e urgente emergenza, dovuta al sovrappopolamento delle carceri, siano stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all’ art. 18, comma 1, lettera b), del DL n. 185/2008[132], destinati all’attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. L’art. 18, comma 3, del DL n. 185/2008, dispone che per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

Nel corso della trattazione del provvedimento presso la 5ª Commissione al Senato[133], sono stati chiesti al Governo chiarimenti in ordine alla disponibilità delle risorse relative alle nuove procedure indicate dalla norma. Sul punto, il rappresentate del Governo ha affermato[134] che le attività previste dalla norma saranno svolte con le risorse e con i mezzi previsti a legislazione vigente.

 

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, andrebbe comunque confermato che la deroga prevista dal comma 8 non determini l’utilizzo, per le finalità in esame, di risorse già impegnate ovvero destinate ad interventi programmati.

 

ARTICOLO 17-quater

Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata

La norma, introdotta al Senato, prevede che i prefetti, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assicurino il coordinamento e l'unità di indirizzo delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell’esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche connessi alla realizzazione urgente di istituti penitenziari[135](comma 1). A tal fine, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere[136] agisce a supporto dei prefetti, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura, che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi come struttura di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno[137], sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Il comma 3 prevede altresì che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e sub contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, e sulle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del DL n. 207/2008[138] siano, altresì, effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, di cui al DPR n. 252/1998.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[139] è prevista, tra l’altro, la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (comma 4).

La norma prevede, infine, che dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5)

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

Nel corso della trattazione del provvedimento presso la 5ª Commissione al Senato[140], sono stati chiesti chiarimenti circa la congruità della clausola di invarianza degli oneri. Sul punto, il Rappresentate del Governo ha affermato[141] che le attività previste dalla norma saranno svolte con le risorse e con i mezzi previsti a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto di quanto dichiarato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato.

 

ARTICOLO 17-quinquies

Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del D.L. n. 78/2009

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che, al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina, ai commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, non si applichino le previsioni dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale articolo prevede che la nomina sia disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto devono essere determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. Del conferimento dell'incarico deve essere data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale

I Commissari sono incaricati di curare la realizzazione di interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia ovvero di interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

Si stabilisce che i decreti del Presidente della Repubblica di nomina di tali commissari straordinari già emanati, si intendono conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il finanziamento dei predetti interventi.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che la norma appare finalizzata alla mera regolazione della procedura adottata per nomine di commissari straordinari, che possono comunque essere effettuate anche in base alla legislazione vigente.

 

ARTICOLO 18

Copertura finanziaria

L’articolo reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, si segnala, in primo luogo, che nella disposizione di copertura sembra evidenziarsi un disallineamento tra gli oneri derivanti dal provvedimento e la copertura finanziaria prevista.

Con riferimento alla quantificazione dell’onere prevista dall’articolo 18, comma 1, alinea, si segnala che la stessa fa ancora riferimento alla spesa, pari a 173.000 euro per l’anno 2010, derivante dall’articolo 15, comma 1, relativa al compenso da assegnare al Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato, che non è più prevista dal testo. Alla luce di tali considerazioni, la copertura finanziaria del suddetto onere prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera a), risulta quindi ultronea.

Si segnala, inoltre, che alla luce delle modifiche effettuate all’articolo 7, comma 4, che hanno ridotto la durata degli oneri per l’affitto del termovalorizzatori di Acerra da 15 a 2 anni, la copertura finanziaria di 30 milioni di euro a decorrere dal 2012 sembrerebbe non essere più necessaria.

In ogni caso, con riferimento all’utilizzo per la copertura di tali oneri del Fondo speciale di parte corrente relativo all’accantonamento del Ministero dell’economia e delle finanze, si segnala che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Inoltre, sempre al fine di valutare l’effettivo allineamento temporale degli oneri derivanti dall’articolo 13, comma 1 e la relativa copertura finanziaria prevista a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia, appare opportuno che il Governo chiarisca l’effettiva durata dei suddetti oneri. L’articolo 13, come modificato in seguito ad una condizione formulata ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 28 gennaio 2010,  autorizza una spesa a decorrere dal 2010, prevedendo peraltro che la stessa abbia luogo fino all’assunzione dell’onere da parte dei Consorzi.

Tale chiarimento  appare necessario dal momento che le risorse utilizzate a copertura non hanno una durata permanente, bensì limitata al periodo 2007-2013, come previsto dalla delibera CIPE del 6 marzo 2009.

A tale proposito, si ricorda che con delibera CIPE del 6 marzo 2009, il suddetto Fondo è stato finanziato nella misura di 9.053 milioni di euro, limitatamente al periodo 2007-2013.

Si ricorda, che il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale è stato rifinanziato nella misura di 120 milioni di euro per l’anno 2010 e di 242 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 con le economie derivanti dalle disposizioni in materia di accesso al pensionamento di cui all’articolo 22-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009. Tali risorse sono state destinate, sulla base del dettato del suddetto articolo 22-ter, ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alle non autosufficienze.

Come indicato nella relazione, la riduzione, nell’anno 2010, sia del Fondo strategico per il Paese in misura superiore all’effettiva consistenza degli oneri, sia del Fondo per la compensazione dei contributi pluriennali ha invece la finalità di compensare, sui saldi relativi al fabbisogno e all’indebitamento netto, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni alla luce del differente coefficiente di spendibilità sui suddetti saldi assegnato alle risorse iscritte nel Fondo per le aree sottoutilizzate.

A tale proposito si ricorda che l’indice di spendibilità del FAS è pari ad un terzo per il primo anno e ad un mezzo per il secondo anno.

Infine, si segnala che alla luce delle suddette riduzioni si determinano dei margini positivi sui saldi relativi al fabbisogno e all’indebitamento netto che vengono destinati al rifinanziamento del  Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 154 del 2008.

La disponibilità del suddetto Fondo, anche alla luce degli utilizzi recati dal presente decreto e dal decreto-legge n. 195 del 2009, nonché dagli schemi di decreto ministeriale all’esame del Parlamento  (Doc. 178 e 179), ammonta a circa 0,3 milioni di euro nell’anno 2010, 80,1 milioni di euro nell’anno 2011 e a 91,8 milioni di euro nell’anno 2012.

Con riferimento, poi, al comma 1-bis, che prevede la riduzione dell’autorizzazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per la copertura degli oneri di cui all’articolo 6, comma 1, appare opportuno che il Governo chiarisca se la riduzione, nella misura di 355 milioni di euro nell’anno 2011, del Fondo per le aree sottoutilizzate in commento sia stata determinata anche in considerazione della disposizione di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 6, che  prevede la provvisoria indisponibilità delle stesse risorse per la medesima finalità.

Tale chiarimento appare opportuno anche al fine di valutare le motivazioni  per le quali la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate è effettuata, a differenza di quanto previsto dal comma 1, lettera a), in misura pari all’importo dell’onere, senza tener conto degli eventuali differenti coefficienti di spendibilità. A tale proposito, appare opportuno che il Governo chiarisca se il rispetto dei vincoli di finanza pubblica possa essere garantito dalla iniziale provvisorietà dell’indisponibilità delle somme che, successivamente, verosimilmente entro il termine di 2 anni relativi alla durata del contratto di affitto, saranno, effettivamente, utilizzate a copertura mediante riduzione della medesima autorizzazione di spesa.

Appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca a quale dei differenti Fondi di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, nei quali sono confluite le disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate relative alla programmazione 2007-2013, debba intendersi riferita la riduzione dell’autorizzazione di spesa in esame.

Si tratta dei seguenti Fondi: Fondo sociale per occupazione e formazione, e Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale. Si ricorda che il CIPE con delibera del 6 marzo 2009, ha assegnato  al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale  risorse complessive pari a 9.053 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per interventi urgenti relativi al G8 e all’emergenza rifiuti nella Regione Campania (termovalorizzatore di Acerra).

Si rileva, in fine, come alcuni interventi onerosi recati dal provvedimento sono coperti mediante l’utilizzo delle risorse delle contabilità speciali di cui al comma 2 dell’articolo 2.

Si tratta, in particolare, degli oneri di funzionamento dell’Unità stralcio e dell’Unità operativa di cui al comma 1 del suddetto articolo 2; degli oneri derivanti dall’impiego delle Forze armate per la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale, previsto dall’articolo 5; degli oneri relativi alla prosecuzione di attività sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del comma 1 dell’articolo 9; degli oneri derivanti dall’esproprio delle aree ed opere accessorie, di cui all’articolo 10, comma 3; degli oneri connessi all’assegnazione alle province della gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso e di quelli connessi all’avvio delle società provinciali previsti all’articolo 11 rispettivamente ai commi 7 e 9.

In relazione al quadro finanziario di tali contabilità speciali si osserva che dai dati contenuti in una nota del Dipartimento della protezione civile, depositata nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, emerge una rilevante situazione debitoria la cui stima risulta particolarmente complessa e problematica considerato che i rapporti sottostanti coprono un arco di tempo di  oltre 15 anni, e una massa attiva “da definire con esattezza”.

Pertanto, alla luce dei dati contenuti nella predetta nota del Dipartimento della protezione civile, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità di risorse nell’ambito delle contabilità speciali da destinare alla copertura degli interventi sopra indicati.

 



[1] Cfr. Nota del Ministero dell’economia – Dipartimento RGS, del 21 gennaio 2010 e nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Protezione civile del 20 gennaio 2010.

[2] Già Commissario delegato per le attività di cui all’articolo 4, comma 2, del D.L. 39/2009.

[3] Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili.

[4] Le norme richiamate hanno autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

[5] Da ultimo, cfr. l’articolo 2, comma 58, della L. 191/2009 (legge finanziaria 2010) e il comma 7 dell’articolo 2 del D.L. 194/2009, attualmente in fase di conversione presso la Camera.

[6] Di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. 39/2009.

[7] Seduta della Commissione bilancio del 2 febbraio 2010 n. 282 e del 3 febbraio 2010 n. 284.

[8] Emendamento 1.1 Legnini.

[9] Emendamento 1.1 Legnini (Testo 2).

[10] Il rendiconto deve essere fornito al nuovo Commissario delegato e al Ministero dell’economia e delle finanze.

[11] Cfr nota di lettura del Servizio bilancio del Senato n. 64 del gennaio 2010.

[12] Articolo 2, comma 12, D.L. 39/2009.

[13] La sospensione dei processi di competenza di ogni altra giurisdizione speciale è stata introdotta al Senato con em. n. 5.500.

[14] Ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del c.p.c. (sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata) e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

[15] Da parte del Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.

[16] Recante “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”.

[17] Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame,

[18] Nonché per garantire il subentro, della regione e delle province, senza soluzione di continuità, nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alle strutture del Sottosegretario all'emergenza rifiuti.

[19] Tale termine potrà essere prorogato, per non più di sei mesi, con DPCM.

[20] Cfr nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato n. 64 del gennaio 2010.

[21] Seduta della Commissione bilancio del 28 gennaio 2010 n. 281.

[22] Strutture commissariali e Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti di cui all’articolo 1 del D.L. 90 del 2008.

[23] Cfr nota di lettura del Servizio bilancio del Senato n. 64 del gennaio 2010.

[24] Ex art. 700 c.p.c., proposto dinnanzi al Tribunale civile di Genova da FISIA Italimpianti SPA (società del gruppo Impregilo Spa).

[25] Seduta della Commissione bilancio del 28 gennaio 2010 n. 281.

[26] Di cui all’articolo 6 del D.L. 91/2008.

[27] Seduta della Commissione bilancio del 2 febbraio 2010 n. 282.

[28] Emendamento 4.2 Relatore.

[29] Seduta della Commissione bilancio del 2 febbraio 2010 n. 282 e del 3 febbraio 2010 n. 284.

[30] In proposito, il Servizio bilancio del Senato ha segnalato che la quantificazione dell’onere relativo all’utilizzo delle 70 unità di personale non risulta suffragata dai dati posti alla base della quantificazione

[31] A norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

[32] Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, l’art. 2, comma 7-bis, del DL n. 90/2008 precisa  che il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.

[33] Termine dello stato di emergenza in Campania previsto dall’art. 19 del DL n. 90/2008.

[34] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 276,  del 20 gennaio2010.

[35] Depositata in 5ª Commissione in data 26 gennaio 2010.

[36] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 278,  del 26 gennaio2010.

[37] L. 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico)

[38] Ivi compresi gli altri soccorritori dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni.

[39] Nella Nota del 20 gennaio 2010, presentata nella seduta della 5a Commissione (Bilancio) del 26 gennaio 2010, n. 278.

[40] In proposito, si veda la relazione tecnica allegata all’A.C. 3086, di conversione del DL 195/2009 all’esame, presentato alla Camera precedentemente all’A.S. 1956.

[41] Nella seduta n. 281 del 28 gennaio 2010 presso la 5a Commissione (Bilancio)

[42] Emendamento 6.2 del Relatore.

[43] Nella seduta n. 281 del 28 gennaio 2010.

[44] Come osservato nel Dossier del Servizio bilancio del Senato n. 64 del gennaio 2010.

[45] Emendamenti 5.0002 e 5.0003 del Relatore.

[46] Si tratta di una serie di impianti di selezione, trattamento e termovalorizzazione dei rifiuti, dei quali è stata disposta, ai sensi del D.l. 90/2008, una valutazione ai fini dell’eventuale acquisizione da parte della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti.

[47] Di cui all’articolo 1, comma 1 dell’ordinanza dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3768/2009.

[48] Si ricorda che ASIA Napoli s.p.a. è un'impresa a totale capitale pubblico e costituita, a norma di statuto, per la gestione dell’intero ciclo dei servizi di igiene urbana ed ambientale, segnatamente, per le attività di gestione di impianti di trasformazione e valorizzazione dei rifiuti, produzione, trasporto e vendita di energia, anche mediante trasformazione dei rifiuti.

[49] Di cui all’articolo 8 del DL 90/2008 del 2008.

[50] Di cui all’articolo 6 del DL 90/2008 del 2008.

[51] Nella Nota del 20 gennaio 2010, presentata nella seduta della 5a Commissione (Bilancio) del 26 gennaio 2010, n. 278.

[52] Nella seduta n. 281 del 28 gennaio 2010 presso la 5a Commissione (Bilancio).

[53] Si ricorda che l’articolo 6-bis, comma 2 del DL 90/2008 disponeva che le province campane, nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalessero, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti. La relazione tecnica riferita all’articolo 1 del DL 107/2008 (di identico contenuto rispetto all’articolo 6-bis del DL 90/2008), quantificava gli oneri di personale ed esterni per circa 5 milioni di euro, cui si provvedeva con gli introiti derivanti dagli introiti connessi alle tariffe praticate per lo smaltimento dei rifiuti.

[54] Emendamento 9.5001 del Relatore, che recepisce la condizione posta dalla 5a Commissione Bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in sede di espressione del parere.

[55] Emendamento 9.5002 del Relatore, che recepisce la condizione posta dalla 5a Commissione Bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in sede di espressione del parere.

 

[56] Si ricorda che l’articolo 9 del DL 90/2008 autorizza la realizzazione di 10 siti da destinare a discarica, individuando le tipologie di rifiuti smaltibili presso tali impianti. L'ordinanza 3697/2008 ha autorizzato la realizzazione ed apertura di un nuovo impianto di discarica ubicato nel comune di San Tammaro in provincia di Caserta.

[57] Si ricorda che il decreto n. 226 del 20 ottobre 2009 del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania è stato emanato in considerazione della necessità di proporre alla regione Campania e alle province linee programmatiche afferenti al ciclo della gestione integrata dei rifiuti, nelle more di adozione del piano regionale dei rifiuti e in vista del subentro delle amministrazioni ordinariamente preposte alla gestione del ciclo stesso. Il documento contiene stime sullo smaltimento dei rifiuti, divise per province, sulla produzione dei rifiuti, sulla capacità delle singole discariche e l'indicazione riassuntiva degli obbiettivi di raccolta differenziata.

[58] Nella Nota del 20 gennaio 2010, presentata nella seduta della 5 Commissione (Bilancio) del 26 gennaio 2010

[59] Come osservato nel dossier del Servizio del Bilancio del Senato n. 64 del gennaio 2010.

[60] Emendamento 10.5001 del Relatore, che recepisce la condizione posta dalla 5a Commissione Bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in sede di espressione del parere.

[61] Di cui all’articolo 6 del DL 172/2008.

[62] Per effetto della modifica introdotta dal Senato, è stato disposto che tali società devono intendersi costituite, in via d’urgenza, nelle forme di assoluti e integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da adempimenti procedurali.

[63] Di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

[64] Di cui all'articolo 6 del 21 richiamato decreto-legge n. 90 del 2008.

[65] Cfr. la seduta del 28 gennaio 2010 della V Commissione del Senato.

[66] Tale comma, nel testo originario, prevedeva l’assegnazione alle province, con contratti a tempo determinato, del personale dei termovalorizzatori, nell’interim del relativo trasferimento alle società provinciali con contratto a tempo indeterminato. Chiarimenti al Governo erano stati richiesti con specifico riferimento agli effetti derivanti dall’assegnazione provvisoria del personale in questione alle province. Tale disposizione è stata successivamente soppressa.

[67] Cfr. la seduta del 13 gennaio 2010 della XIII Commissione.

[68] Cfr.  seduta della 5° Commissione del Senato del 28 gennaio 2010.

[69] L’attuale formulazione del comma 2 è frutto dell’approvazione in Aula del Senato dell’emendamento 13.5 (testo 2) del relatore. Il testo originario del decreto legge prevedeva, più generalmente, l’applicazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e non recava una clausola di invarianza.

 

[70] Si rammenta che attraverso una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato l’onere di 5 milioni decorre dall’anno 2010.

[71] La relazione tecnica fa riferimento all’articolo 19 per un mero errore materiale.

[72] Conseguente alle modifiche approvate durante l’esame al Senato.

[73] Con nota del Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 gennaio 2010, recante il protocollo n. 130740.

[74] La norma precisa che l’incarico dirigenziale debba essere di seconda fascia e nell’ambito dei servizi individuati con DPCM del 31 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008.

[75] Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

[76] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006.

[77] Si tratta dell’emendamento 14.4 del relatore.

[78] Di cui agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[79] Di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[80] Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[81] Sono esclusi i contratti stipulati in forza dell'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, dell'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757 e dell'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797.

[82] Tale parere è stato reso nel corso della seduta pomeridiana del 3 febbraio 2010.

[83] In attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

[84] Si tratta della seduta n. 285 della 5ª Commissione del Senato tenuta in data 3 febbraio 2010.

[85] Con l’emendamento 14.0.2 (testo 5) del relatore.

[86] Recante disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

[87] Recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

[88] Da adottare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL in esame, d'intesa con la Conferenza unificata.

[89] L'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), prevede che: al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

[90] L'art. 5-bis, comma 5, del DL 7 settembre 2001, n. 343, (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, prevede che: le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

[91] Cfr. 5ª Commissione permanente. Resoconto sommario n. 278 del 26 gennaio 2010.

[92] Depositata in 5ª Commissione in data 26 gennaio 2010.

[93] A tal fine si dispone la modifica del comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[94] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

[95] Divenuto poi legge n. 172 del 13 novembre 2009.

[96] Convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1.

[97] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

[98] AS. 1956, Em. 15.0.701 (testo 2)

[99] D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

[100] Anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine rispettivamente attribuite al Dipartimento della protezione civile e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

[101] La norma (comma 3-ter) limitatamente al Dipartimento dei Vigili del fuoco, prevede che in via transitoria, i rapporti già instaurati all'entrata in vigore del DL n. 195/2009, applicativi di iniziative culturali ed editoriali intraprese nell'ambito delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso la costituzione di fondazioni, continuano a dispiegare la propria efficacia.

[102] Ciò ai sensi dell’articolo 6-bis del D.lgs. n. 165/2001 che prevede che le pubbliche amministrazioni nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi in parola provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell’articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

[103] Salvo diversa ed espressa disposizione di legge.

[104] L’art. 3 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) si riferisce alle attività e ai compiti di protezione civile.

[105] Ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato).

[106] Da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL in esame.

[107] Salvo diversa destinazione determinata dall'organo amministrativo previa autorizzazione del soggetto vigilante.

[108] L. 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

[109] Tale secondo periodo del comma 11 è stato introdotto con l’em. 16.3000 (testo 2).

[110] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 276 del 20 gennaio 2010.

[111] Cfr. 5ª Commissione permanente. Resoconto sommario n. 278 del 26 gennaio 2010.

[112] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 284 del 3 febbraio 2010.

[113] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 286 del 4 febbraio 2010.

[114] In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.

[115] Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

[116] Su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[117] Di cui all’articolo 17, comma 1 del decreto legge in esame.

[118] Fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

[119] Si tratta di dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

[120] Dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140.

[121] Convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

[122] Tali risorse si riferiscono alla minore spesa conseguente le cessazioni di personale dal servizio verificatesi nell’anno precedente.

[123] Di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010.

[124] Di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

[125] Con l’emendamento 17.0.4 del relatore.

[126] Di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,.

[127] D'intesa con il presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati.

[128] Ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste.

[129] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

[130] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[131] Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

[132] Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[133] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 282 del 2 febbraio 2010.

[134] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 283 del 2 febbraio 2010.

[135] Di cui all'articolo 17-ter del provvedimento in esame.

[136] Costituito ai sensi dell'art. 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. n. 163/2006.

[137] Da adottare di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

[138] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[139] Su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

[140] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 282 del 2 febbraio 2010.

[141] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 283 del 2 febbraio 2010.