Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 2552: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003
Riferimenti:
AC N. 2552/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 111
Data: 21/10/2009
Descrittori:
COOPERAZIONE TECNICA   DIFESA NAZIONALE
EMIRATI ARABI UNITI   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2552

 

Ratifica dell’Accordo tra Italia e Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1500)

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

N. 111 – 21 ottobre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2552

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Farina Renato

Gruppo:                                     

 

 

                                            

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI da 1 a 12 dell’Accordo.. 4

Cooperazione nel settore della difesa.. 4

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica.. 7

Copertura finanziaria.. 7



PREMESSA

 

Il provvedimento in esame – già approvato dal Senato - reca il nuovo testo[1] del disegno di legge di ratifica dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti nel campo della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

Il presente provvedimento, come affermato nella relazione illustrativa, era già stato presentato dal Governo alle Camere nel corso della XIVª legislatura ed era stato approvato dal Senato (AS 3649[2]) in prima lettura. L’iter legislativo di ratifica non poté concludersi a causa della scadenza della legislatura. La relazione illustrativa precisa, inoltre, che nella XVª legislatura la presentazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo in esame “è stata posticipata per consentire un ulteriore approfondimento circa la portata di alcune sue disposizioni”.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Di seguito si esaminano le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni dell’Accordo aventi rilievo sotto il profilo finanziario.

 

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(euro-importi arrotondati)

Disposizioni del Trattato

2009

2010

2011

Articolo 2 (Comitato di cooperazione nel campo della difesa)

8.510

8.510

8.510

 


VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 12 dell’Accordo

Cooperazione nel settore della difesa

Le norme dell’Accordo sono volte a incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione tra i governi della Repubblica italiana e degli Emirati Arabi Uniti nel settore della difesa (articolo 1).

A tale fine, è istituito un Comitato di cooperazione, che si incontrerà regolarmente in ciascuno dei due Paesi per stabilire un meccanismo idoneo all’esecuzione dell’Accordo e per definire punti di contatto per organizzare le attività tra le Parti (articolo 2).

L’Accordo, nello specifico, prevede che la cooperazione tra le Parti si sviluppi nei seguenti campi: a) sicurezza e politica di difesa; b) sviluppo di procedure di cooperazione nel settore difesa; c) esportazione ed importazione di armamenti; d) addestramento militare; e) industria della difesa, altri materiali e ricerca scientifica; f) sanità militare; g) operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; h) attività culturali e sportive in campo militare; i) questioni relative all’ambiente ed inquinamento causato da attività militari; j) altri settori da concordare successivamente (articolo 3).

L’accordo precisa che l’attività di cooperazione si svilupperà nelle seguenti forme (articolo 4):

Ÿ        visite ufficiali e riunioni di lavoro [lett. a)]

Ÿ        visite ufficiali e scambi di visite a navi da guerra, aerei da combattimento e unità [lett. b)];

Ÿ        scambio di esperienze militari [lett. c)];

Ÿ        frequenza di corsi di addestramento militare e manovre [lett. d)];

Ÿ        partecipazione ad altre attività ufficiali organizzate dalle Parti [lett. e)].

Le norme dispongono, quindi, che per quanto attiene all’esecuzione dell’Accordo, ciascuna Parte in visita sosterrà i costi relativi alla propria permanenza sul territorio del Paese ospitante e che, per quanto riguarda i programmi addestrativi a lungo termine, le Parti potranno concordare successivamente, ove si renda necessario, le disposizioni di carattere economico (articolo 6).

Le norme prevedono, infine, la possibilità che entrambe le Parti propongano emendamenti all’Accordo, che, ove concordati, entreranno in vigore successivamente all’espletamento della procedura prevista, a riguardo, dall’Accordo stesso[3] (articolo 11).

 

La relazione tecnica quantifica oneri in relazione all’invio negli Emirati Arabi Uniti dei funzionari che parteciperanno alle riunioni del Comitato di cooperazione di cui all’articolo 2.

Nell’ipotesi dell’invio di 4 funzionari italiani in missione a Dubai per 4 giorni, l’onere è quantificato in 8.512 euro.

Tale onere risulta inferiore – e i dati posti alla base della sua quantificazione sono in parte diversi - rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica allegata all’ AS 3649 (XIVª leg.). Ciò è dovuto, in parte a quanto disposto dall’articolo 28 del DL 223/2006[4], che ha ridotto l’importo della diaria per missioni all’estero del 20 per cento e ha abrogato la maggiorazione del 30 per cento prevista dall’articolo 3 del RD 941/1926.

La relazione tecnica specifica che il numero dei funzionari, delle riunioni e dei giorni di permanenza costituiscono un riferimento inderogabile ai fini dell’attuazione del provvedimento.

Nel dettaglio, la quantificazione viene operata come segue:

 

Voce di Spesa

Modalità di calcolo della spesa

Importo (euro)

Invio funzionari

soggiorno

Euro 150 al giorno x 4 persone x 4 giorni

2.400

diaria

Euro 132[5]  x 4 persone x 4 giorni

2.112

viaggio

Euro 1.000 biglietto aereo A/R Roma - Dubai x 4 persone

4.000

TOTALE

 

8.512

La relazione tecnica relativa all’AS n. 3649, ipotizzando l’invio annuo ad Abu Dhabi di quattro funzionari per quattro giorni, quantificava un maggior onere annuo di circa 22.900 euro.

Se Le spese di soggiorno erano quantificate nei medesimi termini del provvedimento in esame [2.400 euro, (euro 150 al giorno x 4 persone x 4 giorni)], per le altre due voci di costo erano previsti degli oneri maggiori. Nello specifico, per lo spostamento aereo era quantificato un onere di 16.691 euro (euro 3.970 biglietto aereo A/R Roma – Abu Dhabi x 4 funzionari + euro 795 euro quale maggiorazione del 5 per cento[6]) – a fronte dei 4.000 euro previsti dalla RT in esame - mentre per la diaria era previsto un onere di3.808 euro (238 euro x 4 persone x 4 giorni) – a fronte degli attuali 2.112 euro.

 

Relativamente alle altre disposizioni previste dall’Accordo, la relazione tecnica – nei medesimi termini di quanto affermato dalla RT allegata all’AS 3649 (XIVª legislatura) - fa presente quanto segue:

-          lo scambio di esperienze, la partecipazione di funzionari degli Emirati Arabi per i corsi formativi e militari nel settore della difesa [articolo 4, lettera c)] saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

-          l’eventuale richiesta per la partecipazione ai corsi, alle attività di addestramento militare e alle manovre [articolo 4, lettera d)] verrà accolta qualora vi sia la disponibilità di posti nei relativi corsi e previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente;

-          la partecipazione alle riunioni di lavoro, alle visite ufficiali, alle visite alle navi da guerra e ad aerei da combattimento (articolo 4, lettere a e b), nonché alle altre attività ufficiali [articolo 4, lettera e)], avrà luogo previo rimborso della relativa spesa da parte del Paese richiedente, con esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, secondo la esperienza verificatasi in analoghi precedenti Accordi in materia di difesa;

-          l’articolo 11 prevede la possibilità di apportare emendamenti all’Accordo. Al verificarsi di tale ipotesi e qualora venga modificato l’attuale quadro finanziario, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge per la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi.

Nel corso dell’esame dell’AS 3649, durante la XIVª legislatura, in risposta ad alcune osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio del Senato[7], il rappresentante del Governo aveva sostanzialmente confermato quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alle norme di cui agli artt. 4 e 11 dell’Accordo. In particolare, in riferimento all’articolo 6, non considerato dalla relazione tecnica stessa, aveva precisato che, qualora in futuro fossero state concordate intese tra le parti volte a prevedere programmi di addestramento a lungo termine, suscettibili di modificare il quadro finanziario attuale dell’Accordo, si sarebbe provveduto con apposito disegno di legge alla quantificazione ed alla copertura dei relativi oneri.

 

Al riguardo, pur considerato che un provvedimento di contenuto analogo a quello in esame aveva già esaurito il proprio iter parlamentare in Commissione nel corso della XIVª legislatura, sarebbe, comunque, utile acquisire conferma da parte del Governo che:

Ÿ         la partecipazione alle forme di cooperazione previste all’articolo 4 dell’Accordo, non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, atteso che la spesa relativa alle stesse viene sostenuta dal Paese richiedente;

Ÿ         qualora vengano apportate modifiche al quadro finanziario dell’Accordo, per effetto di intese successive volte ad introdurre disposizioni economiche in merito a programmi di addestramento a lungo termine (articolo 6), sarà predisposto un apposito disegno di legge, con la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Nulla da osservare, infine, in merito alle quantificazioni riportate dalla RT, tenuto conto della natura inderogabile delle ipotesi assunte dalla stessa per il calcolo degli oneri di cui all’articolo 2 dell’Accordo.

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

La norma dispone che per l’attuazione del presente provvedimento è autorizzata la spesa di euro 8.510 annui a decorrere dal 2009 e che al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente - iscritto ai fini del bilancio triennale 2009-2011 - relativo al Ministero degli affari esteri.

Al riguardo, con riferimento alla capienza dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente indicato a copertura del provvedimento, si segnala che risultano sussistere le relative risorse.

Si ricorda, tuttavia, che il riferimento ai fondi speciali per il triennio 2009-2011 appare conforme alla vigente disciplina contabile solo qualora l’approvazione definitiva del presente disegno di legge avvenga entro il termine del corrente esercizio finanziario.

 



[1] Il disegno di legge di ratifica in esame è stato approvato dal Senato (AS 1500-A) il 24 giugno 2009.

  La IIIª Commissione della Camera dei Deputati, in data 7 ottobre 2009, ha emendato la norma di cui all’articolo 2 del disegno di legge di ratifica (contenente l’ordine d’esecuzione dell’accordo), al fine di consentire la correzione di un errore materiale riguardante la formulazione dell'articolo 10 dell’accordo che, limitatamente alla sua versione inglese in possesso della parte italiana, non includeva il Par. C, concernente il diritto di denuncia del trattato. Tale paragrafo è invece regolarmente incluso nella versione originale in italiano ed in quella in possesso della parte EAU. Conformemente all'articolo 79, lett. a), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 1969, il Ministero degli affari esteri ha provveduto alla correzione dell'errore materiale in data 2 settembre 2009. L’emendamento approvato dà conto di tale correzione.

[2] Cfr. AC 6354 (XIVª leg.) e la relativa nota di verifica (Servizio Bilancio dello Stato – Servizio Commissioni) n. 481.

[3] A tale riguardo l’articolo 11, rinvia alla procedura è individuata all’articolo 10, Par. A. del trattato che prevede che l’accordo entri in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si danno comunicazione ufficiale dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all’uopo previste.

[4]D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni dalla L. 248/2006.

[5] Il calcolo della diaria, ai sensi dell’articolo 28 del DL 223/2006, è effettuato a seguito della riduzione del 20 per cento e dell’abrogazione della maggiorazione del 30 per cento, di cui all’articolo 3 del RD 941/1926. L’importo di euro 142 è  ridotto di euro 47, corrispondente ad 1/3 della stessa per un totale di euro 95; a quest’ultima cifra devono essere aggiunti euro 37 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi della l. 8 agosto 1995, n. 335, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, e del d. lgs 15 dicembre 1997,  n. 446,  per un totale di euro 132.

[6] La quota di 795 euro corrisponde ad una maggiorazione del 5 per cento del rimborso per le spese di viaggio. Nel corso dell’esame di altri disegni di legge di ratifica durante la XIVª legislatura [Accordo Italia-Turchia di cooperazione scientifica e tecnica (AC. 4912); Convenzione consolare Italia-Georgia (AC. 4920); Convenzione consolare Italia-Moldova (AC. 4921); Accordo Italia-Libano di cooperazione scientifica e tecnica (AC. 4855)], il rappresentante del Governo aveva chiarito che la maggiorazione del 5 per cento sulle spese di viaggio spettava ai funzionari in missione ai quali fosse assegnata la diaria intera.

[7] Cfr. Legislatura XIVª legislatura - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 544, del 12 gennaio 2006.