Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Studi - Dipartimento istituzioni , Servizio Commissioni
Titolo: D.L. 207/2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizoni finanziarie urgenti
Riferimenti:
AC N. 2198/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 51
Data: 13/02/2009
Descrittori:
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DL N. 207 DEL 30-DIC-08     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Progetti di legge

Proroga di termini e disposizioni
finanziarie urgenti

D.L. 207/2008 - A.C. 2198

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 117

 

 

13 febbraio 2009

 


 

 

 

 

 

 

Servizio responsabile:

Servizio Studi – Area Istituzionale e Area Finanza pubblica

Tel. 066760-9475 – 066760-2233

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 51

Tel. 066760-2174 – 066760-9455

 

 

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

Tel. 066760-3545 – 066760-3685

 

 

Segreteria Generale  – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

Tel. 066760-2145

 

 

 

La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state predisposte dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state predisposte dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: D08207.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Articolo 1 (Servizi radiotelevisivi)                                                                         3

Articolo 2, commi 1 e 2 (Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350)                                                                                                    6

Articolo 2, comma 2-bis (Esclusione dell’applicazione delle sanzioni del Patto di stabilità)      8

Articolo 3, comma 1 (Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)        13

Articolo 3, comma 1-bis (Enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)15

Articolo 3, comma 1-ter (Adesione dei comuni ad un’unica forma associativa)17

Articolo 3, commi 1-quater – 1-sexies (Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico)                                                                                                    20

Articolo 4 (Taglia-enti)                                                                                        23

Articolo 5 (Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni)                                                                                                    27

Articolo 6 (Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)   29

Articolo 7 (Società di rilevazione statistica dell’ISTAT)                                      31

Articolo 7-bis (Criteri e parametri di misurabilità dell'azione amministrativa)    34

Articolo 8 (Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.)                                                                                                               37

Articolo 9 (Versamento delle sanzioni e comandi di personale)                        41

Articolo 10, commi 1 e 2 (Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)    47

Articolo 10, commi 2-bis – 2-quater (Disposizioni concernenti l’Amministrazione degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e consolari)                                                    51

Articolo 11 (Contrasto al terrorismo internazionale)                                          54

Articolo 12 (Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province e l'erogazione di benefìci alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, nonché requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto)       55

Articolo 12-bis (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)                              60

Articolo 13 (Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi)            62

Articolo 14 (Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa)                   67

Articolo 15 (Proroga di termini in materia di accantonamenti)                           76

Articolo 16, comma 1 (Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni)80

Articolo 16, comma 1-bis (Proroga delle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico)      82

Articolo 17 (Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)                                                                                                  86

Articolo 18 (Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari)                88

Articolo 19 (Class action)                                                                                   90

Articolo 20, comma 1 (Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)   94

Articolo 20, comma 1-bis (Società costituite o partecipate dalle regioni o dagli enti locali)       96

Articolo 21 (Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL) ed introduzione di un regime tariffario elettrico semplificato)     99

Articolo 22, commi 1 e 2 (Disposizioni in materia di pesca)                            105

Articolo 22, comma 2-bis (Garanzie a favore di cooperative agricole)           108

Articolo 23, comma 1 (Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI)                                         110

Articolo 23, comma 1-bis (Edifici rurali)                                                           113

Articolo 23, commi 1-ter e 1-quater (Proroga dei termini per la presentazione delle proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna)117

Articolo 24 (Limitazioni alla guida; unità da diporto)                                         121

Articolo 25 (Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale)         125

Articolo 26 (Proroghe convenzioni Tirrenia)                                                     127

Articolo 27 (Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari; trasporto ferroviario locale e regionale)           134

Articolo 28 (Diritti aeroportuali)                                                                         137

Articolo 29, comma 1 (Concessioni aeroportuali)                                           140

Articolo 29,comma 1-bis (Premi INAIL per il settore dell’autotrasporto)         142

Articolo 29, comma 1-ter (Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione  e omologazione dei veicoli)                                                                                                         146

Articolo 29, comma 1-quater (Servizio di noleggio con conducente)              149

Articolo 29, commi 1-quinquies e 1-sexies (Concessioni autostradali)          154

Articolo 29, comma 1-septies (Norme tecniche per le costruzioni)                157

Articolo 29, comma 1-octies (Rilascio del permesso di costruire subordinato all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)                                  160

Articolo 29, comma 1-novies (“Autostrade del mare”)                                    165

Articolo 29, commi 1-decies e 1-undecies (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio)  169

Articolo 29, comma 1-duodecies (Requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci)173

Articolo 29, commi 1-terdecies e 1-quaterdecies (Limiti di impegno della Legge obiettivo)      175

Articolo 29, comma 1-quinquiesdecies (Disposizioni in materia di arbitrati)   178

Articolo 30 (Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque)                    181

Articolo 31 (Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali)    182

Articolo 32 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)                    187

Articolo 33 (Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici)           195

Articolo 34 (Proroga in materia di farmaci)                                                      196

Articolo 34-bis (Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)                                                                     198

Articolo 35, commi 1-3 (Personale degli enti di ricerca)                                  205

Articolo 35, comma 4 (Personale ex CONI)                                                    208

Articolo 35, commi 5-7 (Associazioni sportive dilettantistiche)                       212

Articolo 35, commi 8-13 (Prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito)          217

Articolo 35, commi 14 e 15 (Banche per la conservazione di cordoni ombelicali)        221

Articolo 35, comma 16 (Militari già docenti nella Scuola superiore dell’economia e delle finanze)       224

Articolo 36 (Procedure di nomina in ruolo del personale docente)                  227

Articolo 37, commi 1 – 2-ter (Proroga di termini in materia di istruzione)       232

Articolo 37, comma 2-quater (Disposizioni per favorire gli interventi di sostegno alla ricerca industriale)237

Articolo 38 (Autorizzazione paesaggistica)                                                      239

Articolo 39 (Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi)      242

Articolo 40 (Enti culturali)                                                                                 244

Articolo 41, commi 1-6, 7, 9, 13, e 16 (Disposizioni in materia di personale)248

Articolo 41, comma 6-bis (Fondo per le aree sottoutilizzate)                          261

Articolo 41, comma 6-ter (Controlli sul diritto all’esenzione dalla spesa sanitaria)        263

Articolo 41, commi 6-quater e 6-quinquies (Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all’attuazione della Programmazione cofinanziata dall’Unione europea per il periodo 2007-2013)   265

Articolo 41, comma 8 (Poteri del Commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I)                                                                                                                   269

Articolo 41, comma 10 (Riorganizzazione delle strutture amministrative)      271

Articolo 41, comma 11 (Disposizioni finanziarie per la Regione Friuli-Venezia Giulia)  274

Articolo 41, commi 12 e 16-ter – 16-novies (Proroga della convenzione con Fintecna S.p.A.; liquidazione del patrimonio di enti disciolti)                                                                     279

Articolo 41, comma 14 (Capitale sociale delle banche popolari)                     286

Articolo 41, comma 15 (Contributo all’Ente Italiano Montagna)                       288

Articolo 41, comma 16-bis (Attività di consulenza in materia di investimenti finanziari)           291

Articolo 41, comma 16-decies (Abolizione del termine finale di durata del programma di intervento statale nel capitale delle banche)                                                                293

Articolo 41, comma 16-undecies (Proroga di convenzioni stipulate da Mediocredito Centrale S.p.A. e da Artigiancassa S.p.A.)                                                                                  295

Articolo 41, comma 16-duodecies (Affitti)                                                        300

Articolo 41, comma 16-terdecies (Attività socialmente utili e politiche attive del lavoro nei comuni della Regione siciliana)                                                                                        302

Articolo 41, comma 16-quaterdecies (Personale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)304

Articolo 41, comma 16-quinquiesdecies (Apporto al capitale sociale di Expo 2015)    306

Articolo 41, commi 16-sexiesdecies e 16-septiesdecies (Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria)310

Articolo 41-bis (Editoria)                                                                                   314

Articolo 42, commi 1-7 (Differimento di termini in materia fiscale)                  323

Articolo 42, comma 7-bis (Enti non commerciali operanti nel settore sanitario in situazione di crisi aziendale aventi sede nei territori del Molise, Sicilia e Puglia)                    332

Articolo 42, commi 7-ter – 7-sexies (Trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali)        337

Articolo 42, comma 7-septies (Soggetti abilitati alla riscossione di tributi locali)341

Articolo 42, commi 7-octies – 7-decies (Fondo unico giustizia)                      343

Articolo 42-bis (Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità)           347

Articolo 42-ter (Interpretazione autentica dell’articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11)          351

Articolo 43 (Importo massimo di emissione di titoli pubblici)                           354

Articolo 43-bis (Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici)      358

Articolo 44 (Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)                      366

Articolo 44-bis (Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie)                378

Articolo 45 (Entrata in vigore)                                                                           386

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Servizi radiotelevisivi)


1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.


 

 

L'articolo 1 proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

 

Si ricorda che l’erogazione dei servizi in oggetto è disciplinata da una Convenzione sottoscritta dalla RAI e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, discendente – a sua volta – dall’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Repubblica italiana e Repubblica di San Marino, firmato il 23 ottobre 1987 e ratificato con la legge 9 aprile 1990, n. 99.

L’accordo ratificato nel 1990 prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 – è scaduta il 31 dicembre 2006. Di fatto, i Ministeri degli affari esteri dei due Paesi hanno ritenuto entrambi in vigore fino all’11 giugno 2007.

In attesa della stipula del nuovo accordo - intervenuto, come si è detto, il 5 marzo 2008 - l'articolo 39 del decreto-legge n. 248 del 2007[1]ha, quindi, prorogato l'operatività della convenzione fino al 31 dicembre 2008, allo scopo di assicurare la continuità del servizio.

Il nuovo accordo internazionale ha durata quinquennale. Allo stato, non è ancora stato presentato al Parlamento il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

 

L’articolo 1 dell’Accordo prevedeva la costituzione di una società con partecipazione paritaria da parte delle concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo italiana e sanmarinese. A tal fine, nell’agosto 1991 è stata costituita San Marino RTV, concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo della Repubblica di San Marino, con un capitale sociale sottoscritto al 50% da ERAS (Ente per la radiodiffusione sammarinese) e RAI, e con la gestione in esclusiva del servizio di radiodiffusione a San Marino. Il 27 dicembre 1992 è pertanto potuta iniziare la sperimentazione radiofonica, mentre nell’ottobre 1993 è nata Radio San Marino RTV con una programmazione di 24 ore al giorno. Per la televisione, la fase sperimentale si è aperta nel 1993, mentre a partire dal febbraio 1994 è iniziata la regolare programmazione dell’emittente dalle 10 del mattino alle 2 di notte. Nel luglio del 1995 San Marino RTV entra a far parte dell’EBU, l'Unione delle Radio e delle Televisioni Europee. San Marino RTV trasmette i programmi televisivi sul Canale 51. Il segnale televisivo è ricevibile anche in Italia nel territorio compreso fra Venezia, Bologna, la Romagna e la costa adriatica. Nel territorio della Repubblica di San Marino vengono ricevuti i programmi radiotelevisivi italiani[2].

 

Come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento (A.S. 1305), la proroga disposta dalla disposizione in commento ha lo scopo di assicurare la continuità del servizio. Infatti, l’esecutività dell’Accordo del marzo 2008 e la nuova convenzione attuativa con la RAI sono sospese fino alla conclusione dell’iter di ratifica dei due Paesi contraenti.

Le risorse finanziarie necessarie a garantire la prestazione dei servizi da parte della RAI alla televisione sanmarinese devono essere assicurate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria nell’ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

In proposito si ricorda, che la spesa relativa, per la proroga disposta nel dicembre 2007, è stata quantificata in 3.099.000 euro all’anno, da garantire nell’ambito delle disponibilità sussistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Centro di responsabilità 9 – Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Difatti, il nuovo accordo prevede che per il 2008 siano versati alla televisione sammarinese 3,98 milioni di euro, mentre per i successivi cinque anni la cifra dovrà essere stabilita annualmente da una convenzione tra il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Profili finanziari

Nulla da osservare al riguardo.

 

La relazione tecnica, riferita all’articolo 1, non considera la norma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che da un’interrogazione effettuata sul capitolo 476 della Presidenza del Consiglio dei ministri[3] risulta iscritta in bilancio per l’anno 2009 la somma di euro 3.099.000, che coincide con la quantificazione della spesa indicata nella relazione illustrativa riferita alla precedente proroga nella medesima materia (articolo 39, comma 1, del DL. 248/2007). In ordine alla congruità di tale somma appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Inoltre, al fine di escludere possibili effetti negativi in termini di cassa, andrebbe chiarito se analoga previsione di spesa sia stata scontata anche con riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento.

 

 


 

Articolo 2, commi 1 e 2
(Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge
24 dicembre 2003, n. 350)


1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2010».

2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2010».


 

 

La norma dispone la proroga a tutto il periodo d'imposta 2010 dell’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale.

La legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003) ha disposto una ‘sanatoria’ per le disposizioni adottate dalle regioni in materia di tassa automobilistica e di IRAP oggetto di contenzioso costituzionale, nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale, in sostanza in attesa dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

I commi 22 e 23 dell’articolo 2 della legge 350/2003 stabiliscono che in tali regioni l’applicazione delle sopra citate imposte opera, fino al periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, secondo le disposizioni regionali e nazionali (per i profili su cui non incidono le prime), e che – entro la stessa data – le suddette regioni sono tenute a rendere conformi alla normativa statale le disposizioni adottate relativamente alla tassa automobilistica.

Successivamente la legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, art. 1, comma 167) ha prorogato il termine del 1° gennaio 2007 al 1° gennaio 2008.

La norma in esame dispone l’ulteriore proroga al 1° gennaio 2010, ancora in attesa della attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

 

Per quanto attiene alla legislazione regionale in materia di tassa automobilistica e di IRAP e al contenzioso che ne è derivato, si ricorda che le regioni Piemonte, Veneto, Campania hanno disposto con proprie leggi, tra l’altro, la proroga dei termini (dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003) per il recupero della tassa automobilistica dovuta per l’anno 1999. Queste disposizioni sono state impugnate dal Governo innanzi alla Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni stesse con le sentenze, rispettivamente, n. 296 e 297 del 22-26 settembre 2003 e n. 311 del 2-15 ottobre 2003.

La Corte afferma che, in mancanza di una piena attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, la disciplina sostanziale dell'IRAP e della tassa automobilistica non è divenuta oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e). La norma della legge finanziaria per il 2004 sana l’illegittimità dichiarata dalla Corte Costituzionale disponendo, con legge dello Stato, l’applicazione delle norme regionali dichiarate illegittime per difetto di competenza legislativa.

 

Si ricorda infine che il disegno di legge del Governo recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è stato licenziato dall’aula del Senato della Repubblica il 22 gennaio 2009 ed è attualmente all’esame delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei deputati (A.C. 2105).

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera i commi 1 e 2 dell’articolo in esame.

La relazione illustrativa all’A.S. 1305 precisa che la proroga è finalizzata ad assicurare l’operatività dei provvedimenti regionali nelle more del passaggio al nuovo assetto normativo che conseguirà all’entrata in vigore della legge delega sul federalismo fiscale e dei correlati decreti legislativi.

 

Nulla da osservare al riguardo, non essendo stati ascritti effetti di riduzione del gettito né alla norma originaria, né alle disposizioni di proroga precedentemente intervenute.

 

 

 

 


 

Articolo 2, comma 2-bis
(Esclusione dell’applicazione delle sanzioni del Patto di stabilità)


2-bis. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente:

«48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto individua le corrispondenti risorse finanziarie, che possono essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale, e le necessarie compensazioni degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Gli enti locali interessati sono quelli che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, in ciascuno degli anni 2009-2011, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine di venti giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto può essere adottato. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali, nonché i termini e le modalità per l'invio delle stesse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili ai fini del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma».


 

 

Il comma 2-bis dell’articolo 2 riformula il comma 48 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), che reca disposizioni volte ad escludere l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per gli enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno negli anni 2009-2011[4] – ai sensi dell’articolo 77-bis, commi 20 e 21, del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008) - nelle ipotesi in cui tale mancato rispetto sia conseguente a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali.

 

Va rilevato che il comma in esame reca una migliore formulazione della norma introdotta dal citato comma 48 della legge finanziaria per il 2009, lasciando sostanzialmente inalterato l’impianto della disciplina ivi prevista.

L’unica modifica rilevante, rispetto alla versione vigente della norma, riguarda il criterio della virtuosità - ossia il livello dell’ammontare degli impegni di spesa corrente - preso come riferimento ai fini dell’individuazione degli enti interessati dalla deroga all’applicazione delle sanzioni.

 

Le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali per il mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo all’anno 2008 e al triennio 2009-2011 sono previste dai citati commi 20 e 21 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008. Tali norme dispongono per gli enti inadempienti, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

§         la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti per l’anno successivo, in misura pari all’importo corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale effettivamente raggiunto dall’ente, in misura comunque non superiore al 5% (comma 20, come modificato dall’art. 2, comma 41, lettera e) della legge finanziaria 2009);

§         il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale minimo degli impegni effettuati nell’ultimo triennio (comma 20, lett. a);

§         il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti (comma 20, lett. b).

§         il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (comma 21).

 

L’esclusione delle sanzioni per gli enti locali opera qualora le spese in questione siano relative a nuovi interventi infrastrutturali,appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell’economia, approvato d’intesa con la Conferenza unificata.

Il decreto deve inoltre recare l’individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie a valere sulle quali vengono effettuati i nuovi interventi infrastrutturali, le quali possono anche essere rese disponibili dalle regioni nell’ambito degli stanziamenti di propria pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale, nonché l’indicazione delle misure compensative degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell’economia è prevista, inoltre, l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, entro 20 giorni dalla trasmissione.

 

Gli enti locali interessati dalla norma sono quelli che:

§      che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;

§      che hanno registrato, in ciascuno degli anni 2009-2011, un ammontare di impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, non superiore a quello medio del triennio 2005-2007.

Tale condizione si discosta da quella contenuta nella norma vigente, che fa riferimento, per valutare la virtuosità dell’ente locale, al livello di impegni per spesa corrente registrato dall’ente nell’anno 2008, rispetto al triennio 2005-2007.

In base alla nuova formulazione della norma, invece, per beneficiare della deroga alle sanzioni, l’ente locale deve mantenere ad un livello inferiore a quello medio del triennio 2005-2007 l’ammontare degli impegni per spesa corrente in ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

 

Per beneficiare della misura in esame, è prevista la presentazione di una istanza da parte degli enti locali interessati.

I termini e le modalità per l’invio delle suddette istanze, nonché i criteri di selezione delle istanze presentate, saranno adottati con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

L’ultimo periodo della disposizione prevede, infine, che con ulteriore decreto del Ministero dell’economia e delle finanze siano stabilite le modalità per la verifica dei risultati utili del Patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall’applicazione del comma in esame.

La disposizione recata dall’ultimo periodo del comma in esame fa riferimento, per quanto riguarda la verifica dei risultati utili del Patto di stabilità interno, anche alle regioni quali enti interessati dall’applicazione della norma.

Le spese effettuate dagli enti locali per i nuovi interventi infrastrutturali possono infatti essere finanziate anche a valere su risorse trasferite dalle regioni.

Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento al riguardo, al fine di precisare se la necessità della verifica dei risultati utili del Patto di stabilità interno delle regioni, richiamata dall’ultimo periodo della norma in esame, sia connessa  alle risorse rese disponibili dalle regioni, nell’ambito degli stanziamenti di propria competenza, per la realizzazione dei nuovi interventi infrastrutturali degli enti locali, posto che il Patto di stabilità interno per le regioni per gli anni 2009-2011 si basa sul vincolo del contenimento delle spese finali.

Si evidenzia altresì che la deroga all’applicazione delle sanzioni nei casi di mancato rispetto del Patto, introdotta dalla disposizione del comma 48 della legge finanziaria 2009, oggetto di riformulazione, interessa esclusivamente gli enti locali e, segnatamente,  le province e i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, essendo questi gli enti sottoposti alla disciplina del Patto di stabilità come definita dall’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, richiamato dal comma medesimo, e, dunque, all’applicazione delle sanzioni elencate ai commi 20 e 21 del citato articolo 77-bis[5].

 

In merito alla disciplina introdotta dal comma in esame, va segnalato che l’articolo 2, comma 41, della legge finanziaria 2009, che reca modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali, di cui all’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, dispone, alla lettera f), una norma analoga in tema di non applicazione delle misure sanzionatorie agli enti locali, riferita al mancato rispetto del Patto per l’anno 2008, qualora tale mancato rispetto sia conseguente a pagamenti concernenti spese per investimenti, effettuati dagli enti locali nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data di entrata invigore del D.L. n. 112/2008.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la norma di cui al comma 2-bis, introdotta nel corso dell’esame al Senato.

 

Al riguardo, si osserva che la norma in esame sembra volta a restringere il campo di applicazione della deroga al patto di stabilità interno prevista dalla norma sostituita: viene in particolare resa più stringente la condizione di virtuosità relativa alla spesa corrente[6], la quale dovrà risultare in ciascun anno del triennio 2009-2011 inferiore rispetto alla media del periodo 2005-2007, laddove la norma vigente prevede che tale condizione sia rispettata unicamente nel 2008. Le modifiche introdotte dal comma 2-bis in esame non incidono tuttavia su ulteriori profili problematici relativi all’applicazione di detta norma della finanziaria, novellata da disposizioni che riproducono sostanzialmente il testo vigente.

In proposito non vengono chiarite le modalità con le quali, tramite la procedura delineata, possa essere assicurata la neutralità finanziaria della disposizione finalizzata a consentire il superamento dei limiti posti all’andamento dei saldi degli enti locali.

In particolare, non è chiaro con quale modalità verrebbe assicurata la copertura delle spese effettuate in deroga ai vincoli del patto nel caso in cui le risorse poste a compensazione della maggiore spesa fossero individuate, dagli enti locali interessati, in poste attive dei propri bilanci non computabili ai fini del saldo dell’indebitamento netto (quali l’avanzo di amministrazione o partite di carattere finanziario).

Ulteriori profili non chiariti riguardano la disposizione che prevede che la deroga ai vincoli del patto possa riferirsi a spese in conto capitale che trovino copertura sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione: le spese in questione degli enti locali, infatti, in quanto compensate da entrate di pari importo trasferite dalle regioni, non influirebbero sui saldi degli enti che effettuano le spese stesse. In tal caso, pertanto, la deroga ai vincoli del patto non avrebbe ragion d’essere con riferimento alle spese finanziate dalle regioni e verrebbe ad applicarsi ad altre spese in conto capitale di enti locali, prive di compensazione, per un importo equivalente alle risorse trasferite dalle regioni.

Dal testo letterale della disposizione sembra potersi escludere infine che la stessa sia interpretabile nel senso che la deroga ai vincoli del patto, riferita alle risorse trasferite dalle regioni, possa riguardare i bilanci regionali in luogo di quelli degli enti locali. Diversamente, le risorse finanziarie autonomamente rese disponibili dalle regioni non configurerebbero una forma di copertura della deroga al patto per gli enti locali, bensì un mero spostamento della riduzione dei risparmi dal comparto degli enti locali a quello delle regioni.

 

 


 

Articolo 3, comma 1
(Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

 

 

Il comma 1 dell’articolo 3 proroga al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale è consentito l’accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando precluso l’accesso a detti servizi attraverso modalità diverse.

Il termine in questione, fissato dal Codice dell’amministrazione digitale (precisamente dall’art. 64, co. 3, del D.Lgs. 82/2005[7]) al 31 dicembre 2007, era stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 35, co. 1, del D.L. 248/2007[8].

 

Si segnala che l’art. 42, co. 1, del decreto-legge in commento (vedi infra) proroga il termine in oggetto al 31 dicembre 2009 ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, facendo seguito all’analoga proroga al 31 dicembre 2008 disposta dall’art. 1, co. 120, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007).

 

Alla medesima data del 31 dicembre 2009 è prorogato il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CEI), ai fini del rilascio della Carta nazionale dei servizi (CNS).

 

Ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (art. 63), i servizi in rete forniti dalle pubbliche amministrazioni sono realizzati in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità, e “mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti”.

Ai servizi in rete per i quali è necessaria l’autenticazione informatica si accede, di norma, attraverso la carta d’identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) (art. 64, co. 1), ma per la presentazione di istanze e dichiarazioni è sufficiente la firma digitale (art. 65). In via transitoria, è consentito l’accesso ai servizi in rete, oltre che con la CIE e la CNS, anche con strumenti diversi, a condizione che essi siano in condizione di accertare l’identità del soggetto che richiede in servizio (art. 64. co. 2). Il Codice peraltro demanda a un decreto del Presidente del Consiglio (o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione), d’intesa con la Conferenza unificata, la fissazione della data di conclusione della fase transitoria, oltre la quale non sarà più consentito l’accesso ai servizi in rete con strumenti diversi da CIE e CNS. In ogni caso, la fase transitoria non avrebbe dovuto superare il 31 dicembre 2007, termine prorogato di un anno dal D.L. 248/2007 e di un ulteriore anno dal provvedimento in esame.

Alla medesima data del 31 dicembre 2007 era contestualmente fissato il termine relativo alla procedura di preventivo accertamento del possesso della Carta di identità elettronica (fissato, per i cittadini residenti nei comuni che diffondono la carta d’identità elettronica, al 31 dicembre 2005 dall’articolo 8, comma 5, del D.P.R. 117/2004) limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la Carta di identità elettronica (CIE).

 

La carta d’identità elettronica (CIE) costituisce uno dei principali progetti del disegno di informatizzazione della pubblica amministrazione.

Essa, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l’identità della persona, ha la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali metteranno a disposizione per via telematica, inoltre, la carta dovrà poter essere utilizzata e dovrà funzionare nello stesso modo in qualsiasi punto del territorio nazionale. Affine alla carta d’identità elettronica, la carta nazionale dei servizi (CNS) è un documento su supporto informatico che consente ai cittadini l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione e da altri enti, senza peraltro svolgere la funzione di documento di identità.

 

 


 

Articolo 3, comma 1-bis
(Enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

 

1-bis. Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si applica l'articolo 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni anche regolamentari in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo.

 

 

Il comma 1-bis dell’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame al Senato, rende applicabili agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le disposizioni della L. 14/1978 che pongono un limite massimo di due rinnovi per le nomine negli enti pubblici sottoposte al controllo parlamentare ai sensi della medesima legge, con ciò ampliando la possibilità di rinnovo, che attualmente è limitata per i componenti degli organi di tali enti ad una sola volta.

Si ricorda che l’articolo 4-sexiesdecies del D.L. n. 171/2008[9] è recentemente intervenuto sulla composizione dei consigli di amministrazione degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché delle società sulle quali il Ministero esercita il controllo e la vigilanza. In particolare la norma dispone che entro il 30 aprile 2009 gli enti e le società interessati provvedano ad adeguare i propri statuti, prevedendo un numero massimo di componenti del Consiglio di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; nei trenta giorni successivi alla approvazione del nuovo statuto si dovrà procedere al rinnovo dei CDA e degli altri organi previsti dall’ordinamento di ciascun ente o società.

La norma in commento, oltre ad abrogare le disposizioni, anche regolamentari, difformi, incide quindi anche sul processo di revisione statutaria disposto dal D.L. n. 171/2008.

 

Si riportano di seguito gli estremi delle disposizioni che attualmente limitano ad una sola volta la possibilità di rinnovo del mandato per i componenti degli organi degli enti nazionali vigilati dal MIPAAF e che verrebbero quindi per questa parte abrogate dalla norma in esame.

-        Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA): art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 454/1999[10];

-        Enti di ricerca (Istituto nazionale di economia agraria-INEA; Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione-INRAN; Ente nazionale delle sementi elette- ENSE; Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale- Centro di Portici): art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 454/1999;

-        Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA): art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 165/99[11];

-        Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE): art. 4, comma 5 del D.Lgs. n. 449/1999[12];

-        Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): art. 4, comma 6, del DPR 31 marzo 2001, n. 200, che ha recato le disposizioni statutarie e regolamentari di riordino dell’ente.

 

 

 


 

Articolo 3, comma 1-ter
(Adesione dei comuni ad un’unica forma associativa)

1-ter. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, dopo le parole: «è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa» sono inserite le seguenti: «per gestire il medesimo servizio» e, al secondo periodo, le parole: «A partire dal 1o gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2010».

 

 

Il comma 1-ter dell’articolo 3, introdotto dal Senato, novella l’art. 2, co. 28 della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), precisando che è consentita ai comuni l’adesione ad un’unica forma associativa (tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali[13]) per gestire il medesimo servizio.

La stessa disposizione rinvia di un anno, al 1° gennaio 2010, l’applicazione della norma di cui al citato art. 2, co. 28 che, vietando la permanenza dell’adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa (per gestire il medesimo servizio) dispone, in caso di violazione del divieto, la nullità dei relativi atti.

 

L’articolo 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2008 stabilisce che ogni comune possa aderire ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del TUEL (si tratta, sostanzialmente, dei consorzi e delle unioni di comuni, vedi infra).

Finalità della norma è la semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture.

La disposizione sanziona con la nullità la permanenza di un comune in più di una forma associativa dello stesso tipo oltre il termine del 1° aprile 2008(“adesione multipla”). Successivamente, tale termine è stato rinviato al 30 settembre 2008 dall’art. 35-bis del D.L. 248/2007[14] e quindi al 1° gennaio 2009 dall’art. 4, co. 1, del D.L. 148/2008[15]. La nullità concerne non solo ogni atto adottato dall’associazione, ma anche ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato (del quale permanga l’adesione a più forme associative).

Sono fatte espressamente salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

La disposizione illustrata non si applica per l’adesione a consorzi obbligatori.

Gli articoli 31, 32 e 33 del TUEL sono contenuti, insieme ad altri, nel capo V, Titolo II, della Parte I del testo unico, intitolato appunto alle forme associative.

Ivi si prevedono, oltre alle convenzioni (art. 30), i “consorzi” e le “unioni di comuni” (art. 32). Si ricorda peraltro che il comma 7 dell’art. 31 dispone comunque che tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio; inoltre, la legge dello Stato, in caso di rilevante interesse pubblico, può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori. L’art. 33 non individua ulteriori forme di associazione e di cooperazione tra i Comuni; esso attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni e di individuare i livelli ottimali di esercizio delle stesse. Le regioni predispongono, concordandolo con i Comuni nelle apposite sedi concertative, un programma per l’individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, prevedendo la corresponsione di contributi per incentivare l’unificazione tra gli enti.

I consorzi e le unioni di comuni, differentemente dalle convenzioni, prevedono la costituzione di organi amministrativi per la loro conduzione. Si ricorda peraltro, che, per quanto riguarda le unioni di comuni, il presidente dell’unione deve essere scelto tra i sindaci dei comuni interessati e gli altri organi devono essere formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati (art. 32, comma 2).

È qui di seguito posto a confronto il testo previgente dell’art. 2, co. 28, della L. 244/2007 con quello risultante dalle modifiche previste nell’articolo in esame.

 

Art. 2, co. 28, L. 244/2007
Testo previgente

Art. 2, co. 28, L. 244/2007
Testo modificato

28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2009, se permane l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte dell’amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l’adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2010, se permane l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte dell’amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l’adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

 

 

Profili finanziari

La norma di cui al comma 1-ter, introdotta nel corso dell’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare sotto il profilo finanziario, dal momento che alle disposizioni, introdotte dalla legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) al fine di razionalizzare le forme associative[16] dei comuni, non erano stati ascritti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica.

 


 

Articolo 3, commi 1-quater – 1-sexies
(Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico)


1-quater. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2008 nel Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relative all'unità previsionale di base 12.1.6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del comma 1-quater si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in termini di sola cassa, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall'articolo 1, comma 11, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2009, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al comma 1-quater.


 

 

Il comma 1-quater dell’articolo 3 – introdotto, come i due commi successivi, nel corso dell’esame al Senato – dispone il mantenimento nel bilancio dello Stato per il 2009 delle somme di conto capitale relative al Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all’art. 27, co. 2, della legge n. 3/2003[17], iscritte in conto residui per l’anno 2008 e non utilizzate alla chiusura del relativo esercizio finanziario, in modo tale da evitare che dette disponibilità vadano “in economia” e consentirne l’utilizzo nel corso dell’esercizio finanziario 2009.

Nel bilancio per il 2008, le risorse relative al suddetto Fondo, iscritte in conto residui, nell’ambito del capitolo 7579 della unità previsionale di base 12.1.6 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ammontano a 5.316 milioni di euro.

 

Ai sensi del successivo comma 1-sexies, spetta al Ministro dell’economia e delle finanze ripartire le relative risorse tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.

 

L’art. 27, co. 2 della legge n. 3/2003 ha istituito un Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il co. 1 dell’art. 27 affida al ministro per l’innovazione e le tecnologie – nell’attuale legislatura, ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione – il compito di sostenere, nell’attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, nonché di finanziare progetti del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche[18].

Gli obiettivi posti al ministro – si precisa al comma 8 dell’art. 2, che prevede l’adozione di appositi regolamenti – sono, tra gli altri, la diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, la diffusione dell’uso delle firme elettroniche, lo sviluppo delle procedure telematiche fornite dalla CONSIP per l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, l’estensione dell'uso della posta elettronica nell'àmbito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati il diritto di accesso al procedimento amministrativo e di reclamo esperibile per via telematica.

Il co. 2 dell’articolo affida al Ministro, sentito il Comitato dei ministri per la società dell’informazione, il compito di individuare i progetti e per il loro finanziamento istituisce un fondo iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. La legge di bilancio per il 2009 (L. ) reca presso la relativa unità previsionale di base (12.1.6, cap. 7579) uno stanziamento pari a 7.725.000 euro in termini di competenza e cassa.

 

Il comma 1-quinquies provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma precedente sui saldi di finanza pubblica, a valere sugli stanziamenti di cassa relativi al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008[19], per un importo pari a 1,8 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011.

 

Il citato Fondo – già istituito, limitatamente all’anno 2007, dall’articolo 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007 – è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato (limiti di impegno), concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

Al suo utilizzo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

La dotazione del Fondo per l’attualizzazione di contributi pluriennali, pari inizialmente, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 a 435 milioni nel 2010 e di 175 milioni nel 2011, è stato incrementata di 300 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, dall’art 1, comma 11, del D.L. n. 162/2008, e di 8,3 milioni nel 2009, 18,3 milioni nel 2010 e 3,3 milioni nel 2011, dall’art 3, comma 2 del medesimo D.L. n. 162. La dotazione per il 2011 è stata da ultimo ridotta di 350 milioni dall’art. 21, comma 3, del D.L. n. 185/2008.

Gli stanziamenti complessivi del Fondo ammontano, pertanto, in termini di sola cassa, a 8,3 milioni nel 2009, 753,3 milioni nel 2010 e di 128,3 milioni nel 2011.

Profili finanziari

Le norme di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies, introdotte nel corso dell’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva come, a fronte del mantenimento in bilancio dei residui relativi al Fondo progetti strategici pari ad oltre 5,3 milioni e della previsione del loro utilizzo nel 2009, sia disposta una copertura (in termini di sola cassa) per 1,8 milioni annui nel triennio di riferimento. Tale diverso profilo sembra giustificarsi con il fatto che, trattandosi di spese in conto capitale che le amministrazioni potranno effettuare a seguito della ripartizione del Fondo medesimo, gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto siano dilazionati nel tempo. Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, la mancanza di una specifica copertura potrebbe giustificarsi ove si trattasse di somme da reiscrivere in conto residui e non in competenza. Su tali punti appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Dovrebbe, inoltre, essere confermato che l’utilizzo delle disponibilità del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali non pregiudichi le finalità cui lo stesso è finalizzato.

 

 

 


 

Articolo 4
(Taglia-enti)

 

1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

 

 

L’articolo 4, modificato nel corso dell’esame al Senato, reca una modifica testuale al comma 634 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008[20], attraverso la quale è prorogato dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009[21] il termine per l’emanazione dei regolamenti di riordino nell’ambito della procedura, disciplinata dai commi 634-640 del citato art. 2, volta alla riduzione e riordino degli enti e organismi pubblici statali.

 

La disciplina recata dalla legge finanziaria 2008 ai co. 634-640 dell’art. 2 prevede – al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, incrementare l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi – l’adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (cioè entro il 29 giugno 2008)[22].

I regolamenti sono adottati su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro o i ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale. I relativi schemi sono soggetti al parere della Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione, istituita dalla legge di semplificazione 2005[23] (L. 246/2005), da rendersi entro trenta giorni (con possibilità di una proroga di venti giorni) decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

I regolamenti devono attenersi ai seguenti “princìpi e criteri direttivi”:

§         fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

§         trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi. Per la soppressione e messa in liquidazione si rinvia alle modalità previste dalla L. 1404/1956[24]. Resta fermo quanto previsto dalla successiva lett. e) (v. infra) in ordine alla responsabilità finanziaria dello Stato per gli enti soppressi o liquidati, nonché dall’art. 9, co. 1-bis, lett. c), del D.L. 63/2002[25], a seguito del quale è stata approvata la convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Fintecna Spa per l’affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi[26];

§         fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

§         razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi, nonché riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali in misura non inferiore al 30 per cento ma compatibile con la funzionalità degli stessi;

§         limitazione dellaresponsabilità finanziaria dello Stato per gli enti soppressi o liquidati all’attivo della singola liquidazione;

§         abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato;

§         trasferimento delle funzioni degli enti soppressi all’amministrazione con “preminente competenza” nella materia.

Successivamente, l’art. 26, co. 4 del D.L. 112/2008[27] prorogava il termine per l’adozione dei regolamenti di riordino al 31 dicembre 2008, provvedendo nel contempo a definire una nuova procedura per addivenire alla soppressione di enti pubblici, destinata ad aggiungersi e ad integrare il meccanismo introdotto dai co. 634 e seguenti dell’art. 2 della legge finanziaria 2008.

Il comma 1 dell’art. 26, in particolare, ha disposto la soppressione ipso iure degli enti pubblici non economici aventi una dotazione organica inferiore alle 50 unità, fatte salve talune categorie di enti[28]. La soppressione è destinata ad acquistare efficacia il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (22 agosto 2008) cioè alla data del 20 novembre 2008, a meno che, entro il medesimo termine, un decreto dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa provveda a confermare la sussistenza di taluni tra questi enti[29].

Il medesimo art. 26 ha disposto inoltre, al secondo periodo del co. 1, la soppressione ex lege, con decorrenza 31 marzo 2009, di tutti gli enti pubblici non economici per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del sopra illustrato art. 2, co. 634, della legge finanziaria 2008[30].

L’individuazione degli enti soppressi è effettuata ex post dai ministri vigilanti che, entro i novanta giorni successivi ne danno comunicazione ai ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa.

 

Appare necessario un coordinamento tra la disposizione in commento e quella recata dal testé illustrato co. 1, secondo periodo, dell’art. 26 del D.L. 112/2008.

Mentre l’articolo 4 in esame, infatti, porta al 30 giugno 2009 il termine per l’adozione dei regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici, non è contestualmente modificato il termine – fissato al 31 marzo 2009 dal citato art. 26, co. 1, secondo periodo – decorso il quale risulteranno soppressi tutti gli enti pubblici non economici per i quali non saranno stati emanati i regolamenti di riordino.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo  andrebbero chiariti i possibili effetti della disposizione di proroga, al fine di escludere che essa possa incidere sugli effetti di risparmio ascritti,  per l’anno 2009, alle norme sul riordino e sulla soppressione di enti pubblici.

Si ricorda che, a decorrere dal 2009, in relazione alle procedure di razionalizzazione e di soppressione degli enti pubblici, sono attesi risparmi pari a 415 milioni di euro all’anno[31].  Tenuto conto della proroga in esame e degli altri adempimenti previsti dalla disciplina in vigore, che potrebbero risultare ormai completati[32], occorre acquisire elementi circa la effettiva conseguibilità degli effetti di risparmio a suo tempo previsti.

 

 


 

Articolo 5
(Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette
a limitazioni delle assunzioni)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1o gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

 

 

L’articolo 5 dispone un’ulteriore proroga, al 31 dicembre 2009, del termine di validità delle graduatorie concorsuali, già prorogato dall’articolo 1, comma 100, della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, disponendo altresì l’applicazione della proroga alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 2001. In seguito all’approvazione del maxi-emendamento presentato dal Governo al Senato, il riferimento alle graduatorie èstato anticipato alla data del 1° gennaio 1999.

Il richiamato comma 100 dell’articolo 1 ha previsto la proroga di un triennio (cioè fino al 31 dicembre 2007) del termine relativo alla validità delle graduatorie concorsuali per le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni limitative delle assunzioni di personale per gli anni 2005, 2006 e 2007.

In precedenza analoghe disposizioni di proroga (ma per un anno) erano state previste dall’articolo 34, comma 12, primo periodo della L. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) e dall’articolo 3, comma 61 della L. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004). Da ultimo, il termine in questione è stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 1, comma 536, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

 

In materia di graduatorie dei concorsi pubblici, si ricorda che il comma 5-ter dell’articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[33], introdotto dall’articolo 3, comma 87, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), prevede che tali graduatorie, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[34], rimangano valide per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali[35].

Merita ricordare, infine, che una specifica deroga al richiamato comma 5-ter è contenuta nell’articolo 24-quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248[36], riferita al solo Ministero del lavoro, il quale dispone che, per fronteggiare le esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sui luoghi di lavoro, lo stesso Ministro del lavoro possa utilizzare la graduatoria formata all’esito dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro fino al termine del 10 dicembre 2010[37].


 

Articolo 6
(Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le facoltà di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.

 

 

L’articolo 6 proroga l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 106, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), relativo alla possibilità, per le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni, di riservare i posti messi a concorso, nella misura del 20%, al personale precario di livello non dirigenziale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione alle procedure concorsuali prevista dall’articolo 1, comma 519, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

In particolare, l’articolo in esame prevede che tale possibilità trovi applicazione alle procedure avviate entro il 30 giugno 2009 (il termine precedente era fissato al 31 dicembre 2008).

 

Il richiamato comma 106 dell’articolo 3, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 519, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) per quanto riguarda la stabilizzazione del personale non di ruolo a tempo determinato presso le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni, ha infatti disposto per tutto il 2008, la possibilità per le richiamate amministrazioni di stabilire, nei bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 20% per il personale non dirigenziale che possa vantare una anzianità di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni almeno triennale in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007. Inoltre, è stata prevista la possibilità che i bandi di concorso riconoscano, in termini di punteggio, il servizio espletato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di contratti di collaborazione continuata e continuativa stipulati prima della medesima data. Tale comma, sia per il personale subordinato a tempo determinato sia per i collaboratori coordinati e continuativi, sembra far riferimento ad una esperienza di lavoro pregresso svolta genericamente presso pubbliche amministrazioni, quindi anche presso una pubblica amministrazione diversa da quella che bandisce il concorso pubblico. Inoltre, tale disciplina si differenzierebbe da quella prevista dalla legge finanziaria 2007 in quanto si creerebbero i presupposti per una eventuale stabilizzazione mediante previsione di una possibile riserva di posti (o il riconoscimento in termini di punteggio del servizio prestato) nell’ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni.

Si evidenzia, in proposito, che nella relazione illustrativa originaria (A.S. 1305), il Governo ha affermato che il proprio intento è quello di mantenere la vigenza di una disposizione - in attesa del riordino della materia - che consenta alle amministrazioni di scegliere la strada del concorso pubblico rispetto a quella della stabilizzazione.

 

Si ricorda che l’articolo 7 dell’A.S. n. 1167[38] – ddl collegato alla finanziaria 2009 attualmente all’esame delle Commissioni 1^ e 11^ del Senato – contiene disposizioni analoghe a quelle dell’articolo in esame. In particolare, si prevede (comma 4) che le pubbliche amministrazioni possano procedere alla valorizzazione delle esperienze pregresse del personale precario non già attraverso una stabilizzazione in senso stretto, ma mediante la previsione di una riserva di posti o l’attribuzione di un punteggio ad hoc nell’ambito di procedure concorsuali da bandirsi nel triennio 2009-2011.

 

 


 

Articolo 7
(Società di rilevazione statistica dell’ISTAT)

 


1. All'articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni,» sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: «partecipanti alla società» sono soppresse e le parole: «in questa» sono sostituite dalle seguenti: «nella società»;

c) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».


 

 

L’articolo 7, riformulato nel corso dell’esame al Senato, reca modifiche testuali all’art. 10-bis, co. 5, del D.L. 203/2005[39], che autorizza l’ISTAT a costituire una società di rilevazione statistica.

 

L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è persona giuridica di diritto pubblico dotata di ordinamento autonomo ed è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri[40]. L’ISTAT provvede all’indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

Il co. 5 dell’art. 10-bis del D.L. 203/2005 ha previsto la costituzione, da parte dell’ISTAT, di una società di rilevazione statistica, con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, allo scopo di garantire l’efficienza e l’omogeneità su tutto il territorio nazionale dell’attività di rilevazione statistica. La disciplina dell’organizzazione e del funzionamento della società è rimessa ad un apposito regolamento, che avrebbe dovuto essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La disposizione prevede che la società in oggetto possa avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Al personale a tal fine impiegato presso l’ISTAT e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla società è data facoltà di transitare nella società stessa ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), che disciplina il passaggio di dipendenti da amministrazioni o enti pubblici ad altri soggetti pubblici o privati a seguito di trasferimento di attività. Infine, si prevede la facoltà, da parte dell’ISTAT, di prorogare i contratti di collaborazione attivati dall’Istituto e in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro nel settore pubblico e privato.

 

Il testo originario del decreto-legge si limitava a disporre la proroga dell’efficacia dei contratti di collaborazione attivati dall’Istituto per la costituzione della rete di rilevatori dei dati sulle forze di lavoro nel settore pubblico e privato. Nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. in esame, il termine finale di efficacia dei contratti di collaborazione era fissato al 31 dicembre 2008; la novella sposta il termine finale al 30 giugno 2009.

 

In sede di relazione illustrativa (A.S. 1305), il Governo sottolinea come la proroga temporale sia stata introdotta al fine di salvaguardare la continuità del servizio, per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di costituzione della nuova società di rilevazione statistica.

 

Il testo approvato dal Senato ha aggiunto a detta proroga ulteriori modifiche sostanziali al citato art. 10-bis, co. 5, in esito alle quali viene meno la previsione che la prevista società di rilevazione statistica si costituisca con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni.

 

È qui di seguito posto a confronto il testo previgente dell’art. 10-bis, co. 5, del D.L. 203/2005 con quello risultante dalle modifiche previste nell’articolo in esame.

 

Art. 10-bis, co. 5, D.L. 203/2005
testo previgente

Art. 10-bis, co. 5, D.L. 203/2005
testo modificato

5. Al fine di garantire l’efficienza e l’omogeneità su tutto il territorio nazionale dell’attività di rilevazione statistica, l’ISTAT è autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l’ISTAT e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l’organizzazione ed il funzionamento della società. I contratti di collaborazione attivati dall’ISTAT in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’Istituto.

5. Al fine di garantire l’efficienza e l’omogeneità su tutto il territorio nazionale dell’attività di rilevazione statistica, l’ISTAT è autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l’ISTAT e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici può transitare nella società per trasferimento di attività ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l’organizzazione ed il funzionamento della società. I contratti di collaborazione attivati dall’ISTAT in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno 2009. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’Istituto.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Al riguardo, si osserva che la norma originaria, novellata dalla disposizione in esame, pone gli oneri relativi alla proroga dei contratti di collaborazione a carico del bilancio dell’ISTAT. Andrebbe quindi chiarito se sussistano nell’ambito di tale bilancio le necessarie disponibilità, ovvero se la norma possa creare le premesse per ulteriori finanziamenti in favore dell’Istituto per far fronte agli oneri in questione.

Inoltre, sempre al fine di escludere riflessi finanziari negativi per il bilancio dell’ISTAT, sarebbe utile acquisire elementi informativi in ordine alle motivazioni e ai possibili effetti della modifica di cui alla lettera a), che fa venir meno la partecipazione degli enti territoriali alla società di rilevazione statistica.

 

 


 

Articolo 7-bis
(Criteri e parametri di misurabilità dell'azione amministrativa)


1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, vengono definiti criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa da applicare ai fini dell'erogazione di trattamento economico accessorio al personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base dei seguenti princìpi:

a) correlazione diretta e significativa con l'impegno e la rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo;

b) correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa;

c) correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o sede di appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei servizi resi;

d) dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli obiettivi dell'ufficio.


 

 

L’articolo 7-bis, introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, dispone la definizione, mediante apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 luglio 2009, dei criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa, da applicare ai fini dell'erogazione di trattamento economico accessorio al personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifici principi, e cioè:

§         correlazione diretta e significativa con l'impegno e la rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo;

§         correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa;

§         correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o sede di appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei servizi resi;

§         dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli obiettivi dell'ufficio.

 

In sostanza, la norma in esame individua i criteri in base ai quali si dovrebbe riattivare l’erogazione del trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni; erogazione disapplicata, per il 2009, e limitata, per il 2010, ai sensi dei richiamati commi 2 e 3 dell’articolo 67 del D.L. 112/2008.

 

Infatti, il comma 2 del richiamato articolo 67 ha disposto che per il 2009, in attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, rivolta a definire una più stretta correlazione dei medesimi trattamenti alle prestazioni lavorative aggiuntive e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, siano disapplicate tutte le disposizioni elencate nell’allegato B allo stesso D.L. 112[41], che stanziano risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali.

Il successivo comma 3 ha stabilito che, a decorrere dal 2010, le risorse previste dalle disposizioni di cui al richiamato allegato B, che confluiscono nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, siano ridotte del 20% e debbano essere utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità secondo quanto previsto dal precedente comma 2, che tengano conto del contributo individuale degli uffici e dell’effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

 

Si valuti, al riguardo, l’opportunità di chiarire se la disposizione in esame comporti la riattivazione dell’erogazione dei trattamenti accessori, inibita e limitata dai richiamati commi 2 e 3 dell’articolo 67 del D.L. 112, oppure rimandi tale riattivazione ad una successiva norma, limitandosi alla sola definizione dei criteri da osservare in merito all’individuazione dei soggetti cui indirizzare l’erogazione stessa.

 

Si ricorda che attualmente è all’esame dell’Assemblea della Camera dei deputati l’AC 2031, recante la “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”, che contiene varie disposizioni concernenti la valutazione delle prestazioni erogate dalle strutture e dal personale pubblico nonché l’introduzione di specifici strumenti volti alla valorizzazione del merito e di metodi finalizzati all’incentivazione della produttività e della qualità del lavoro effettuato.

In particolare, l’articolo 3 reca una delega al Governo finalizzata alla revisione della disciplina del sistema di valutazione delle prestazioni delle strutture pubbliche e del personale dipendente, in primo luogo prevedendo l’obbligo di predisporre un sistema di indicatori di produttività in ordine alla valutazione del rendimento del personale, correlati agli obiettivi assegnati e alla pianificazione strategica, mentre il successivo articolo 4 reca una delega al Governo per l’introduzione nell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni di strumenti volti alla valorizzazione del merito e di metodi finalizzati all’incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa. Si ricorda che tra i principi e criteri direttivi vi sono la fissazione di un ammontare minimo di risorse al merito e alla produttività, sulla base della valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente in relazione al risultato, escludendo la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale; la destinazione al personale coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione di parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento; l’applicazione dei principi di selettività nelle progressioni meramente economiche; la previsione che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando la riserva da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50%.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 2, comma 32, della L. 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per il 2009), ha disposto, a decorrere dal 2009, l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità. In particolare, la disposizione fa riferimento alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.

 


 

Articolo 8
(Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.)


1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2009, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.


 

 

L'articolo 8 prevede che le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della L. n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), possano, limitatamente allo stanziamento per il 2009, essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

In sostanza, la norma in esame proroga anche per il 2009 la possibilità, introdotta per l’anno 2007 dall’articolo 1, comma 767, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 200), e prorogata, per il 2008, dall’articolo 2, comma 501, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), di utilizzazione delle richiamate risorse per finanziarie le spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

L’articolo 74, comma 1, della L. 388/2000 detta disposizioni volte a garantire l'erogazione degli apporti finanziari necessari per l'avvio delle forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, agendo sia sul versante dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche quali datori di lavoro[42], sia su quello della contribuzione dovuta dai dipendenti che abbiano esercitato l'opzione per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto (TFR)[43].

In particolare al comma 1viene definito il quadro delle risorse finanziarie destinate a far fronte all’obbligo delle pubbliche amministrazioni, quali datori di lavoro pubblici, in corrispondenza delle risorse definite in sede di contrattazione collettiva eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso scopo, di finanziare i fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Tali risorse sono costituite:

§         dalle somme (200 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e 2000) già stanziate dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998;

§         da ulteriori 100 miliardi di lire annui per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e per gli anni successivi al 2003 dagli stanziamenti inseriti nella tabella C della legge finanziaria. Si consideri che nella tabella C della legge finanziaria per il 2008, all’UPB 18.1.3 (cap. 2156) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è previsto per la finalità in questione lo stanziamento di 133,376 milioni di euro per il 2008, 135,951 milioni di euro per il 2009 ed il 2010.

 

Può essere utile segnalare che la relazione illustrativa originaria (A.S. 1305), fornisce un quadro dello stato di attuazione dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici

Secondo la relazione, infatti, “attualmente, risulta già costituito il fondo relativo ai dipendenti della scuola (Fondo Espero), al quale è stato riconosciuto, per le spese di costituzione ed avvio, un contributo pari 2,58 euro per ogni dipendente (pari, complessivamente, ad oltre 2,6 milioni di euro). Nel corso dell’anno 2007” prosegue la relazione, “sono stati sottoscritti gli accordi per l’istituzione del Fondo per i dipendenti delle regioni, delle autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale (Fondo Perseo) e del Fondo per i dipendenti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, del CNEL e dell’ENAC (Fondo Sirio). Anche per i due fondi citati è stato riconosciuto un contributo per le spese di costituzione ed avvio, pari a 2,75 euro per dipendente, che, complessivamente, corrispondono per il Fondo Perseo a poco meno di 3,14 milioni di euro e per il Fondo Sirio a circa 0,73 milioni di euro a valere sulle disponibilità dell’anno 2007”. Per quanto attiene al 2008, nel corso dell’anno, sempre secondo la relazione, è stato “sottoscritto l’accordo per l’adesione da parte del personale dei ruoli della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e del personale medico-veterinario al predetto Fondo Perseo. Anche per tale personale è stato riconosciuto un contributo per le spese di costituzione ed avvio, pari a 2,75 euro per dipendente, che complessivamente per entrambe le aree dirigenziali risulta pari a circa 0,39 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2008”.

La relazione, infine, sottolinea come, nel quadro generale di attuazione della previdenza complementare, “che vede gran parte degli accordi istitutivi definiti, rimangono da negoziare i fondi per il solo personale dei comparti Agenzie fiscali, università e ricerca (nel settore contrattualizzato) e del personale dei comparti non contrattualizzati; nell’ipotesi che venga riconosciuto per spese d’avvio un contributo di circa 3 euro per ogni dipendente per le amministrazioni citate, la proroga in esame determinerebbe un onere – limitatamente all’anno 2009 – di circa 1,9 milioni di euro. Tale onere, sommato all’accantonamento del contributo di parte datoriale per gli attuali 80.000 iscritti del Fondo Espero – pari a poco meno di 21 milioni di euro – appare ampiamente coperto dalle risorse attualmente previste per la contribuzione alla previdenza complementare (pari a 104 milioni di euro per il 2009, come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 – legge finanziaria 2009)”.

Profili finanziari

La relazione tecnica precisa che nel settore pubblico, rimangono da negoziare i fondi per il solo personale dei comparti Agenzie fiscali, Università e Ricerca (nel settore contrattualizzato) e per il personale dei comparti non contrattualizzati. Nell’ipotesi che venga riconosciuto per spese di avvio un contributo di circa 3 euro per ogni dipendente per le amministrazioni citate, la disposizione in esame determinerebbe un onere pari a circa 1,9 milioni di euro nel 2009.

A valere sul medesimo stanziamento, inoltre, sono compensati anche gli oneri per l’accantonamento del contributo di parte datoriale per gli attuali 80.000 iscritti del Fondo Espero (dipendenti della scuola), previsto dal comma 502 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, per un importo pari a circa 21 milioni di euro nel 2009[44].

Nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura, il Governo ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle disponibilità delle risorse complessivamente destinate alla previdenza complementare nel settore pubblico[45]. In particolare, è stato precisato che, per la finalità del finanziamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare nel settore delle pubbliche amministrazioni, risultano stanziati nella Tabella C della legge finanziaria – capitolo 2156 le seguenti risorse a copertura dei seguenti oneri:

 

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

2010

RISORSE

 

 

 

 

Legge finanziaria – Tabella C (Capitolo 2156)

135,150

131,690

104,195

92,524

ONERI

26,9

20,82

25,44

23,54

Fondo Scuola – Espero – contributo datore di lavoro

20,43

20,43

20,43

20,43

Fondo Scuola – Espero – spese avvio

2,60

0

0

0

Fondo Regioni/Sanità – Perseo – spese avvio

3,14

0

0

0

Fondo Ministeri/EPNE – Sirio – spese avvio

0,73

0

0

0

Adesione Arca III/IV a Fondo Sirio – spese avvio

0

0,39

0

0

Fondo Sirio – Ministeri/PCM – contributo datore di lavoro

0

0

3,11

3,11

Ipotesi nuovo Fondo Università/Ricerca – spese avvio

0

0

1,90

0

RISORSE DISPONIBILI

108,25

110,86

78,75

68,98

 

La Nota integrativa precisa, inoltre, che le risorse necessarie per le spese di avvio dei fondi Espero, Perseo e Sirio (di carattere una tantum) negli anni precedenti sono già state stornate dal capitolo 2156 del Ministero dell’economia e delle finanze e trasferite all’INPDAP, solo dopo l’istituzione dei fondi.

In merito al contributo a carico del datore di lavoro, la nota integrativa rileva che le risorse impegnate nel citato capitolo coprono l’onere per il contributo a carico esclusivamente delle Amministrazioni del settore statale. Pertanto, l’onere relativo al Fondo Perseo, per i dipendenti dei comparti Regioni e autonomie locali e Sanità, e l’onere relativo al Fondo Sirio, per i dipendenti degli Enti pubblici non economici, CNEL ed ENAC, sono a carico dei rispettivi Enti ed istituzioni e non gravano sugli stanziamenti del capitolo 2156.

Inoltre, come già sottolineato, l’inizio effettivo dell’onere contributivo a carico dell’Amministrazione decorre dalla costituzione del fondo e dalla sua effettiva operatività. Essendo, allo stato, operativo il solo fondo Espero per il personale della scuola, il contributo a carico dell’Amministrazione per i circa 80.000 iscritti al fondo impegna una quota delle risorse del capitolo 2156 per un ammontare di circa 21 milioni di euro annui, come specificato nella relazione tecnica.

Ipotizzando, inoltre, l’effettivo avvio del Fondo Sirio, la nota integrativa stima che le risorse necessarie alla copertura del contributo a carico del datore di lavoro (limitatamente alle sole Amministrazioni statali, cioè Ministeri e Presidenza del Consiglio dei ministri) potranno essere pari a circa 3,1 milioni di euro.

Pertanto, sulla base delle informazioni e dei dati forniti, la nota integrativa perviene alla conclusione che le risorse del capitolo 2156 (come definite dalla Tabella C della legge finanziaria 2009), pari a 104.195.000 euro, al netto delle risorse destinate alla copertura dell’onere per il contributo a carico del datore di lavoro per i Fondi Espero e Sirio (Ministeri e P.C.M.), consentono la copertura delle spese di avvio anche per l’eventuale futura istituzione di un fondo pensione per i comparti dell’Università e della Ricerca, come previsto dalla disposizione in esame.

Nulla da osservare al riguardo, anche sulla base dei dati forniti dal Governo.


 

Articolo 9
(Versamento delle sanzioni e comandi di personale)


1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è prorogato di trenta giorni. Gli importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorità, da destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio; la parte di sanzione eccedente il predetto importo è versata al bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L'importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità.

2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso l'Autorità sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorità stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.


 

 

Il comma 1 dell'articolo 9 proroga di trenta giorni il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi nn. 145/07 e 146/07 (pubblicità ingannevole epratiche commerciali sleali) irrogate nel 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il termine di pagamento stabilito dai suindicati decreti è di 30 giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell’Antitrust.

La proroga, come precisa la relazione governativa al disegno di legge di conversione (A.S. 1305), è disposta in relazione all’attuale crisi del sistema economico.

 

I decreti legislativi n. 145 e n. 146 del 2 agosto 2007, adottati in base alla delega conferita dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005) recano le norme di attuazione della direttiva 2005/29/CE relative rispettivamente alla pubblicità ingannevole[46] e alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.

Il D.Lgs. n. 145/07 si propone di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa (ovvero qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente). L'esercizio delle funzioni di tutela viene attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato cui compete di:

§         inibire (d'ufficio o su istanza di soggetti o organizzazioni ne abbiano interesse) la continuazione ed eliminare gli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita e disporne con provvedimento motivato la sospensione provvisoria in caso di particolare urgenza. In ogni caso, l'Autorità comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere ad ogni soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano, a tal fine, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato)[47];

§         ottenere l’impegno dal professionista responsabile a porre fine all’infrazione;

§         vietare la diffusione della pubblicità ingannevole, se ancora non portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione della stessa e disporre, con il medesimo provvedimento, la pubblicazione della delibera in modo da impedire che la pubblicità ingannevole possano continuare a produrre effetti.

 

In violazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie il cui pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità:

§         sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi del citato art. 14, co. della legge n. 28/90, e sanzione da 4.000 a 40.000 euro in caso di informazioni o documentazione fornite non veritiere;

§         sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro con il provvedimento che vieta la diffusione o continuazione della pubblicità ingannevole tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pubblicità comportante un pericolo per la salute o la sicurezza, o suscettibile di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro.

Viene inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro nei seguenti casi:

§         inottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 3 (sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole e comparativa illecita in caso di particolare urgenza.), 8 (divieto di diffusione e, ove già iniziata, di continuazione, di pubblicità ingannevole o comparativa illecita) e 10 (provvedimenti inibitori di pubblicità inserite sulla confezione di prodotti);

§         mancato rispetto degli impegni assunti dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole, di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità, con eventuale pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese del professionista, disposta dall'Autorità (comma 7).

 

Il D.Lgs n. 146/07 vieta le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. Si tratta di pratiche contenenti informazioni non rispondenti al vero o idonee a indurre in errore il consumatore medio (ingannevoli), nonché le pratiche che, mediante molestie o coercizione, inducono il consumatore ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso (aggressive). Il provvedimento, inoltre, attribuisce maggiori poteri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e detta norme volte a definire i Codici di condotta adottati da organizzazioni professionali e imprenditoriali

In conseguenza del divieto di pratiche commerciali scorrette, il nuovo testo dell'art. 27 del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la potestà di inibire, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e di eliminarne gli effetti. Può inoltre disporre la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, in casi di particolare urgenza. L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione, applicando, a tal fine, le citate disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge n. 287 del 1990 (Cfr. infra).

In caso di inottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 146/07 si applica lo stesso regime sanzionatorio previsto in caso di violazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole (cfr. supra).

 

La disposizione in commento finalizzata, secondo la relazione del Governo, ad assicurare che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato possa operare senza disfunzioni, introduce anche un sistema di parziale autofinanziamento dell’Antitrust, sul modello di quelli già adottati per altre autorità amministrative indipendenti[48].

Si stabilisce infatti che gli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai decreti legislativi nn. 145/07 e 146/07, irrogate anche negli anni successivi, siano versati, fino all'importo di 50 mila euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Antitrust, da destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio. La parte di sanzione eccedente il predetto importo è invece versata al bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L'importo di 50.000 euro può inoltre essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità.

 

La relazione governativa precisa che nel caso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato il ricorso all’autofinanziamento è piuttosto limitato in quanto per un verso sono escluse dall’applicazione della disposizione in esame le sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 287/90 – di regola di elevato importo commisurato al fatturato - mentre, per altro verso, l’importo delle sanzioni previste dai decreti legislativi nn. 145/07 e 146/07, è direttamente versato all’Autorità non per l’intero, ma, come si è detto, solo fino alla corrispondenza di un importo di 50.000 euro, pari al minimo edittale stabilito dall’articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, come modificato dal citato decreto legislativo n. 146 del 2007, per le infrazioni di cui all’art. 21, commi 3 e 4, dello stesso Codice[49]. Il resto della sanzione, che ne costituisce di regola la parte di gran lunga più cospicua, mantiene le destinazioni previste dalla legge.

Si segnala che una previsione di analogo contenuto a quella dell’articolo in esame è già stata approvata in data 4 novembre 2008 dalla Camera dei deputati quale art. 13, comma 4, del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (collegato alla manovra di finanza pubblica), ora all’esame del Senato (AS n. 1195)[50].

 

La previsione di cui al comma 2 è diretta a consentire la proroga annuale, con provvedimento dell’Autorità, dei comandi disposti presso la medesima in applicazione di specifiche disposizioni di legge e ad estendere a tutti i relativi comandi la disciplina di imputazione della spesa già stabilita dall’articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

L'art. 9, comma 1, della legge n. 215 del 2004, oltre ad integrare i ruoli organici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione ai nuovi compiti assegnati dalla stessa legge, ha autorizzato l'Autorità stessa ad utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale.

 

Si segnala infine che la relazione tecnica precisa che l'articolo in commento risulta privo di effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto produce solo variazioni non valutabili, ma compensative, di entrate e spese, tra soggetti facenti parte dell'aggregato delle pubbliche amministrazioni.

Profili finanziari

La relazione tecnica afferma che l’articolo 9 non produce effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto le variazioni prodotte, non valutabili nella loro entità, hanno comunque carattere compensativo tra soggetti facenti parte dell’aggregato delle pubbliche amministrazioni: le sanzioni sono infatti già destinate, a legislazione vigente, ad iniziative a favore dei consumatori.

 

Al riguardo, con riferimento alla proroga del termine di trenta giorni per il pagamento delle sanzioni irrogate nel 2008 dall’Autorità antitrust (comma 1, primo periodo), si segnala che la norma, determinando lo slittamento all’esercizio 2009 del versamento delle sanzioni in scadenza negli ultimi giorni dell’esercizio concluso, sembra suscettibile di generare, per tale esercizio, effetti negativi sui saldi di cassa della PA: in assenza della norma, infatti, le predette somme avrebbero determinato effetti positivi di cassa per il 2008 a causa dell’introito delle somme, il cui utilizzo - sempre in termini di cassa - si sarebbe invece verificato presumibilmente nell’esercizio successivo.

Con riferimento alla disposizione (comma 1, secondo periodo) che destina alle necessità di spesa dell’Autorità parte del gettito delle sanzioni attualmente destinato ad iniziative a vantaggio dei consumatori, appare opportuno che sia chiarito da quali delle finalità cui sono oggi destinate le suddette somme esse siano distolte, anche al fine di comprendere se dalla disposizione possa derivare la necessità di un  reintegro delle somme in relazione ad impegni o iniziative già assunte. [51]

Si segnala  infine che l’art. 13-ter del DDL recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese (AC 1441-ter), approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame al Senato (AS 1195) prevede l’utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità Antitrust per l'anno 2008 per incrementare il fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare, energetica e sanitaria dei cittadini meno abbienti (cd. social card), istituito dall'articolo 81, del DL 112/2008, al netto della somma di 33,8 milioni di euro destinata – sempre per l’anno 2008 - ad incrementare gli incentivi a favore dell’emittenza locale.

Nella documentazione del Governo riferita al predetto provvedimento si afferma che per la copertura degli oneri è prevista la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1650 dello stato di previsione del MSE, ai fini del riutilizzo anche per gli anni successivi, pertanto la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

 

 


 

Articolo 10, commi 1 e 2
(Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

 


1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi Comitati.


 

 

La norma in commento è volta (comma 1) a prorogare il termine per il rinnovo dei COMITES (Comitati degli italiani all’estero), le cui elezioni, in base all’articolo 8 della legge che ha profondamente riformato tali organi – legge 23 ottobre 2003, n. 286 –, avrebbero dovuto svolgersi nel marzo 2009. Infatti il comma 1 del citato art. 8 prevede una durata quinquennale per i membri dei COMITES, e le ultime elezioni si sono svolte il 26 marzo 2004.

Il comma 1 del D.L. 207/2008 in esame prevede che le elezioni dei COMITES dovranno comunque tenersi entro la fine del 2010.

Il comma 1 opera altresì un riferimento al CGIE (Consiglio generale degli italiani all’estero), una parte dei cui componenti – che, si ricorda, hanno un mandato di durata pari a quello dei componenti dei COMITES - è eletta localmente da assemblee nelle quali hanno un peso prevalente i componenti dei COMITES: pertanto la proroga viene estesa come conseguenza all’elezione dello stesso CGIE.

Il comma 2 prolunga il mandato degli attuali componenti dei COMITES, prevedendone la permanenza nella carica fino al momento dell’entrata in funzione dei nuovi Comitati, successivamente alle elezioni il cui termine viene qui prorogato.

I COMITES sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna Circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'Autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivono meno di tremila cittadini italiani.

I COMITES sono stati istituiti fin dal 1985, con la legge n. 205, ma, come già accennato, la normativa sui COMITES è stata profondamente innovata dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (Regolamento di attuazione). Fra le numerose novità, si segnala in primo luogo l'introduzione del voto per corrispondenza nella elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha dettato più in generale le disposizioni necessarie per la partecipazione dei cittadini italiani residenti all’estero alle elezioni politiche nazionali e alle consultazioni referendarie.

I COMITES sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero minore o maggiore di centomila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato utilizzato per eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale. Il Comitato, una volta eletto, può successivamente decidere di cooptare 4 o 6 componenti, cittadini stranieri di origine italiana. Elemento di particolare novità è costituito dall'art. 1, co. 2 della legge 286/2003, che definisce per la prima volta i COMITES “organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari”; in tal modo, si valorizza il loro ruolo, tanto nei confronti delle collettività di cui sono espressione, tanto dell'Autorità consolare. La nuova legge enfatizza infatti gli stretti rapporti di collaborazione e cooperazione che debbono instaurarsi fra Autorità consolare e Comitati, anche attraverso il “regolare flusso di informazioni”.

Con riguardo alle loro funzioni, i COMITES, anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; particolare cura viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero. I Comitati sono anche chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare.

A seguito delle elezioni del marzo 2004, operano oggi 126 COMITES in 38 Paesi: quanto alle aree geografiche in cui sono presenti i COMITES, 69 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e 7 in Africa.

 

Le origini del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) si possono far risalire al documento finale della II Conferenza Nazionale dell’Emigrazione, svoltasi a Roma nel dicembre 1988, nel quale l’Assemblea di oltre duemila delegati provenienti da tutto il mondo raccomandava al Governo di istituire un organismo che assicurasse la partecipazione delle comunità italiane residenti all’estero alle scelte della società italiana, in particolare a quelle concernenti il settore dell’emigrazione.

Il CGIE fu quindi istituito con la legge 6 novembre 1989, n. 368, che ha affidato al Consiglio il compito, da un lato, di mantenere e sviluppare i rapporti con la madrepatria, dall’altro di favorire l’integrazione delle comunità italiane nei nuovi paesi di residenza.

Il CGIE è composto da 94 membri, di cui 65 eletti direttamente dagli italiani all’estero e 29 nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e designati da associazioni nazionali dell’emigrazione, da partiti politici, confederazioni sindacali, Federazione della stampa in Italia e all’estero, organizzazione dei lavoratori transfrontalieri.

Il Consiglio Generale degli Italiani all’estero è presieduto dal Ministro degli Affari esteri. Esso si articola in:

un’Assemblea plenaria, che si riunisce in via ordinaria due volte l’anno presso il Ministero degli Affari esteri su convocazione del Segretario Generale del CGIE;

un Comitato di Presidenza, che si riunisce almeno sei volte l’anno e si compone in totale di 17 membri, tra cui, oltre al Presidente e al Segretario Generale, figurano anche quattro Vicesegretari Generali (tre sono eletti per ciascuna delle tre aree geografiche – Europa e Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni extraeuropei – e uno tra i 29 membri di nomina governativa, cfr. più avanti l’attuale composizione del Comitato) ed undici rappresentanti delle varie aree. I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea fra i membri del Consiglio. Il Comitato si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui due volte a margine delle riunioni dell'Assemblea plenaria.

otto Commissioni tematiche, tre Commissioni Continentali, una Commissione di nomina Governativa

gruppi di lavoro ad hoc costituiti dall’Assemblea per approfondire argomenti specifici.

Ai lavori del CGIE partecipano poi, con solo diritto di parola, rappresentanti ed esperti di Ministeri, delle regioni e province autonome, del CNEL, della RAI ed altre emittenti nazionali private, delle organizzazioni dei datori di lavoro. L’ordine dei lavori di ciascuna sessione è comunicato anche ai Presidenti delle due Camere, i quali possono designare fino a sette parlamentari per partecipare alle riunioni del CGIE con solo diritto di parola.

Il Consiglio svolge funzioni di analisi e di studio sui problemi delle comunità italiane all’estero e formula pareri, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle Regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità di italiani all’estero.

Il CGIE è inoltre chiamato ad esprimere pareri obbligatori sulle proposte del Governo concernenti: stanziamenti dello Stato in favore delle comunità italiane all’estero; programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale; criteri per l’erogazione dei contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione, programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all’estero; linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

Il CGIE è stato completamente rinnovato il 26 giugno 2004, mentre le elezioni alle cariche interne elettive sono state effettuate il 27 luglio 2004.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In ordine ai commi 1 e 2, la relazione illustrativaprecisa che gli oneri derivanti dal rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) ed il Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE[52]) sono pari rispettivamente a 6 milioni di euro e a 1 milione di euro.

 

Al riguardo, tenuto conto degli effetti finanziari di cui dà conto la relazione illustrativa con riferimento al rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all’estero (oneri pari, rispettivamente, a 6 milioni di euro e a 1 milione di euro),  andrebbe chiarito se tali spese risultino già incluse nelle previsioni di bilancio per gli esercizi 2009 e 2010. Diversamente, infatti, il rinvio di cui al comma 1 potrebbe determinare effetti negativi in termini di cassa.

Si ricorda che l’art. 27, comma 2 della L. 23 ottobre 2003,  n. 286, prevede che gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati siano determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono. Andrebbe pertanto chiarito se il mancato rispetto delle scadenze temporali previste, dalla disciplina vigente, per il rinnovo dei predetti organismi possa alterare le previsioni già incorporate nei tendenziali di spesa.

 


 

Articolo 10, commi 2-bis – 2-quater
(Disposizioni concernenti l’Amministrazione degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e consolari)


2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, al comma 7-bis, le parole: «dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2007».

2-ter. All'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui al comma 1313» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1312».

2-quater. All'articolo 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) spese di funzionamento».


 

 

Il comma 2-bis dell’articolo 10, introdotto, come i due successivi, nel corso dell’esame al Senato, estende ai funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 le disposizioni che consentono alla stessa categoria di funzionari - assunti negli anni che vanno dal 1999 al 2003 - la promozione al grado di consigliere di legazione senza aver frequentato il corso di aggiornamento previsto dall’art. 102, primo comma, lettera b) del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18[53].

 

L’articolo 17 del D.Lgs. n. 85/2000, nel suo complesso, detta una serie di norme di attuazione, transitorie e di prima applicazione, destinate produrre effetti sulla materia disciplinata dal provvedimento – il riordino della carriera diplomatica - in attesa dell’emanazione di ulteriori provvedimenti di natura secondaria ivi previsti.

In particolare, l’art. 7-bis richiamato, prevede una deroga alle disposizioni degli artt. 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del DPR 5 gennaio 1967, n. 18 [54], per consentire ai funzionari diplomatici entrati in servizio negli anni dal 1999 al 2003 compreso, di poter ottenere la promozione al grado di consigliere di legazione senza aver frequentato il corso di aggiornamento previsto dal citato DPR n. 18, prevedendo al contempo la frequenza di un corso semestrale di aggiornamento entro tre anni dalla promozione stessa. 

L’art. 102, primo comma, lettera b) del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, prevede appunto un corso destinato ai segretari di legazione, della durata minima di sei mesi, propedeutico alla promozione al grado di consigliere di legazione. L’art. 107 del medesimo D.P.R detta norme in merito alla promozione a consigliere di legazione nell’ambito delle quali, al primo comma, della lettera a), ribadisce la necessità della frequenza al citato corso di aggiornamento.

 

Il comma 2-ter provvede ad apportare una correzione al co. 1314 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) in materia di razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare appartenente allo Stato e situato all’estero.

La legge finanziaria 2007 aveva introdotto, ai commi 1311-1312 e 1314 dell’articolo 1, una serie di disposizioni finalizzate alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all’estero.

 

In particolare, veniva stabilito che il Ministero degli esteri, avvalendosi dell’Agenzia del demanio, dovesse definire, entro il 30 luglio 2007, un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare appartenente allo Stato e situato all’estero, al fine di verificare gli immobili idonei ad essere proposti per la dismissione. Un successivo decreto del Ministro degli esteri avrebbe individuato gli immobili da destinarsi alla dismissione.

Infine, con il comma 1314 (che viene ora modificato) si è stabilito che il Ministero dell’economia e delle finanze possa destinare con proprio decreto una quota non inferiore al 30% dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione al rifinanziamento di una legge (la n. 477 del 1998, n. 477) per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

 

Per un mero errore materiale il testo del comma 1314 definitivamente approvato ed oggi vigente – nell’indicare gli immobili a cui il decreto del Ministero dell’economia si riferisce, richiama il comma 1313 dello stesso articolo 1 della legge n. 296 che ha ad oggetto beni immobili in uso all'Amministrazione della giustizia. Il riferimento corretto è invece agli immobili “di cui al comma 1312”,  che sono quelli individuati dal Ministro degli esteri e rientranti nel “piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero”.

 

Il comma 2-quater modifica la disciplina del Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.

Ancora la legge finanziaria per l’anno 2007 (legge n. 296 del 2006) – questa volta ai commi 1318 e 1320-1321 – aveva infatti disposto l’istituzione e la regolamentazione di un Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero nel quale fare affluirele somme derivanti da atti di donazione e liberalità, nonché i corrispettivi di contratti di sponsorizzazione conclusi con soggetti pubblici e privati.

In particolare, il comma 1318 contiene le disposizioni iniziali relative alla istituzione del Fondo speciale e alla sua finalità che è – secondo il testo oggi vigente – quella di contribuire alle spese derivanti dalla manutenzione degli immobili, dai contratti con agenzie di lavoro interinale, e dalle attività di istituto. Le tre forme di impiego delle risorse del fondo sono elencate alle lettere a)-c).

Con la disposizione in esame viene aggiunta una quarta tipologia di spesa (lettera c) bis): le spese di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche o delle sedi consolari all’estero.

 

Si ricorda che, in attuazione delle disposizioni della legge n. 296 che vengono emendate dalla disposizione in commento, è stato emanato il Decreto del Ministro degli Affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 5 ottobre 2007, Modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale ex L. 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto – fra l’altro – che le somme facenti parte del Fondo sono di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e sono tenute contabilmente separate dai fondi attribuiti annualmente dall'amministrazione centrale e che tali somme, a destinazione vincolata, sono di pertinenza esclusiva della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare e non possono essere oggetto di trasferimento, compensazione o girofondo tra uffici all'estero (art. 1). Nelle premesse del D.M. vengono invece richiamate le tre tipologie di spesa di cui al comma 1318 della legge.

Profili finanziari

Le norme , di cui ai commi 2 bis e 2 quater, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si prende atto che la disposizione di cui al comma 2-ter interviene a correggere un errore materiale nel testo dell’art. 1, comma 1314 della L. n. 296/2006, rendendone possibile l’applicazione. Pur tuttavia, si rileva che la correzione introdotta sembra configurare una deroga alla limitazione delle spese di manutenzione di immobili disposta successivamente dalla L. n. 244/2007 (art. 2, commi 618-623), cui sono annessi significativi effetti di risparmio pari complessivamente, per le amministrazioni dello Stato, a 465 milioni di euro per il 2009 e a 475 milioni di euro a decorrere dal 2010 (in termini di fabbisogno ed indebitamento netto). Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 


 

Articolo 11
(Contrasto al terrorismo internazionale)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».

 

 

La proroga disposta dall’articolo 11 del decreto-legge (non modificato dal Senato) riguarda la disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e Internet, introdotta dall’art. 7, co. 1, del D.L. 144/2005[55] in funzione della prevenzione e della repressione del terrorismo internazionale.

Allo scopo di ostacolare le comunicazioni telematiche aventi finalità terroristiche, il D.L. 144/2005, all’art. 7, co. 1, ha stabilito che chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale vi siano apparecchi per comunicazioni telematiche a disposizione dei frequentatori è tenuto a chiederne licenza al questore. La licenza, peraltro, non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

L’efficacia temporale della disposizione introdotta nel 2005 era inizialmente limitata al 31 dicembre 2007. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall’art. 34, co. 1, lett. b), del D.L. 248/2007[56].

L’articolo in esame estende per ulteriori dodici mesi – fino al 31 dicembre 2009 – l’obbligo di richiesta di licenza al questore, posto in capo ai gestori di esercizi pubblici o circoli privati dotati di apparecchi per le comunicazioni telefoniche e Internet.

 

La ratio, come esplicitato nella relazione illustrativa del Governo (A.S. 1305), si rinviene nei perduranti motivi di allarme legati alla situazione internazionale nonché nelle risultanze di recenti operazioni di polizia sul territorio italiano.

 


 

Articolo 12
(Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province e l'erogazione di benefìci alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, nonché requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto)


1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le disponibilità finanziarie recate dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire al programma Fondi da assegnare, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «1o gennaio 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011,».

2-bis. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 16, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.


 

 

L’articolo 12, comma 1, dispone la conservazione nel conto dei residui del bilancio 2009 delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146 , 147 e 148 del 2004[57]) ed esistenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008.

La norma è volta a impedire che dette disponibilità vadano “in economia”, così da consentire la loro utilizzazione, nell’esercizio 2009, ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari per l'istituzione delle suddette province, in applicazione dell’articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge n. 97/2008[58] che ha fissato al 30 giugno 2009 il termine entro i quali devono essere adottati i provvedimenti concernenti l’istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province.

 

Il comma 2 modifica la disciplina relativa alla promozione alla qualifica di vice-prefetto per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2000[59] (17 giugno 2000).

In particolare, la norma differisce dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2011 il termine di decorrenza per l’applicazione di requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici - da individuare con decreto ministeriale e comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici - per la promozione alla qualifica di vice prefetto.

 

La relazione illustrativa al disegno di conversione (AS 1305) chiarisce che il differimento consente di procedere all’effettuazione dello scrutinio per la promozione a viceprefetto, per l’anno 2009, di numerosi funzionari che non hanno potuto espletare il prescritto servizio in Uffici diversi da quelli di appartenenza, per mancanza di risorse economiche da destinare alle spese di missione.

 

Il comma 2-bis dell’articolo 12 prevede il mantenimento in bilancio nel conto dei residui per l’anno 2009 delle somme iscritte in applicazione di quattro recenti provvedimenti legislativi che riconoscono benefici alle vittime della criminalità, non impegnate al 31 dicembre 2008, ai fini del loro utilizzo nell’esercizio finanziario successivo.

La disposizione è in parte analoga all’art. 34-bis del c.d. “milleproroghe” dello scorso anno (decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[60]).

I provvedimenti per i quali si richiede il mantenimento in bilancio delle relative somme autorizzate nel 2008 e non utilizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario, richiamati nel comma 2-bis,sono i seguenti:

§         legge 3 agosto 2004, n. 206[61], articolo 16, comma 1, che ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero;

§         legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)[62], che all’articolo 1, commi 562-565, ha disposto una progressiva estensione di tutti i benefìci previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo anche alle vittime del dovere, allo scopo disponendo uno stanziamento annuo di 10 milioni di euro.

Con riferimento alle somme di cui all’articolo 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005, si ricorda che una esplicita previsione di mantenimento in bilancio è stata già prevista, relativamente all’esercizio 2008, dall’articolo 34-bis del D.L. n. 248 del 2007;

§         decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[63], che all’articolo 34 ha esteso i benefici previsti dall’articolo 5, commi 1 e 5, della legge n. 206/2004 alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo (di cui all’articolo 1 della legge n. 302 del 1990) e ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere (di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge finanziaria per il 2006). Si tratta in particolare delle elargizioni previste a favore di chi subisca un'invalidità permanente o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché delle speciali elargizioni previste per eventi pregressi.

Anche con riferimento alle somme di cui all’articolo 34 del D.L. n. 159/2007, si ricorda che una precedente previsione di mantenimento in bilancio, relativamente all’esercizio 2008, è stata prevista dall’articolo 34-bis del D.L. n. 248 del 2007;

§         legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)[64] che, all’articolo 2, comma 105, ha esteso i benefìci previsti dall’articolo 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004 alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo (di cui all’articolo 1 della legge n. 302 del 1990) e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere (di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge finanziaria per il 2006), e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti; si tratta dell’assegno vitalizio a favore di chi abbia subito per effetto di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché dei superstiti delle vittime (art. 5, comma 3) e della corresponsione di due annualità di trattamento pensionistico limitatamente ai soggetti indicati (art. 5, comma 4).

 

A differenza di analoghe disposizioni contenute nel testo, che riportano anche l’indicazione della UPB su cui sono iscritte le risorse non utilizzate nel 2008 (cfr. articolo 3, comma 1-quater), la norma in esame non fornisce alcune indicazione in merito alla individuazione delle somme di cui si richiede il mantenimento in bilancio, nel conto dei residui, per l’anno 2009 (cfr. a tale riguardo, le osservazioni relative ai profili finanziari).

 

Si rileva, inoltre, che la norma in esame che autorizza il mantenimento in bilancio di somme non impegnate nell’esercizio finanziario 2008, in quanto introdotta nel corso dell’esame parlamentare al Senato, entrerà in vigore soltanto successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008, che in base alle norma di contabilità, è fissata al 31 dicembre. Tali somme, pertanto, dovrebbero già essere considerate come economie di bilancio.

Si ricorda tuttavia che, in via di prassi, all’accertamento dei residui passivi si procede successivamente al 31 dicembre, nei primi mesi dell’anno successivo, in sede di predisposizione del Rendiconto, secondo le direttive previste da una circolare annuale del Ministero dell’economa e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante i criteri generali da seguire per le operazioni di chiusura delle scritture contabili dell’esercizio finanziario, ai fini della redazione del conto consuntivo (cfr. per l’esercizio 2008, la circolare 5 febbraio 2009, n. 6).

Profili finanziari

La relazione tecnica, riferita al comma 1, afferma che nel capitolo 3003 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, relativo alle risorse finalizzate alle nuove province, risultano disponibilità estremamente esigue, pari a circa 338.000 euro, la cui conservazione non comporta effetti significativi ai fini delle stime sui tendenziali, tenuto anche conto che lo stanziamento storicamente viene impegnato per intero.

 

Al riguardo, tenuto conto dell’esiguità delle somme in questione, che pur determinano un peggioramento dei saldi di indebitamento e fabbisogno del 2009 e della circostanza, affermata dalla relazione tecnica, dell’abituale utilizzo integrale delle somme stanziate a legislazione vigente per finanziare gli uffici statali attualmente esistenti, appare opportuno un chiarimento in merito alla congruità delle somme disponibili rispetto alla finalità cui esse sono destinate dalla norma, nonché alla coerenza temporale tra oneri e risorse utilizzate. La norma prevede infatti l’utilizzo delle somme residue per l’istituzione di uffici periferici statali ulteriori rispetto a quelli attualmente esistenti. Dal momento che tale istituzione comporterà oneri di carattere permanente, l’utilizzo a tale fine di eccedenze finanziarie il cui carattere occasionale è affermato dalla relazione tecnica, potrebbe determinare la necessità di rifinanziamenti per gli esercizi successivi.

 

 

 

La relazione tecnica non considera il comma 2.

 

In ordine al medesimo comma 2, la relazione illustrativa afferma che il differimento del termine di decorrenza in esame, consentendo l’accesso allo scrutinio anche ai funzionari che non abbiano potuto espletare il servizio in Uffici diversi da quelli di appartenenza per mancanza di risorse economiche da destinare alle spese di missione, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ma - al contrario - un risparmio sulle spese di missione.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione illustrativa.

 

La norma , riferita al comma 2-bis, introdotta nel corso dell’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca quali siano le cause della mancata erogazione delle somme iscritte a bilancio nel 2008, al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli stanziamenti previsti dalle leggi richiamate.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca in quali capitoli siano iscritte le somme delle quali è prevista la conservazione in bilancio. E in particolare se si tratti dei capitoli 2313, 2871 e 2872 del Ministero dell’interno, anche al fine di valutare l’entità delle risorse per le quali è prevista l’esplicita deroga alla disciplina contabile vigente che prevede che le risorse di parte corrente vadano in economia al termine dell’esercizio finanziario nel quale sono iscritte in conto competenza e gli eventuali effetti derivanti dalla disposizione sui tendenziali. Tale chiarimento appare opportuno dal momento che per analoghe disposizioni del provvedimento tali elementi sono forniti dalla relazione tecnica.

 

Si ricorda che disposizioni di conservazione di risorse nel conto dei residui sono disposte dal primo comma dell’articolo 12 (con riferimento alle risorse stanziate per l’istituzione di uffici periferici dello Stato), dall’articolo 15 (con riferimento alle risorse destinate al funzionamento delle amministrazioni e per l’incentivazione del personale) e dall’articolo 17 (relativo alla proroga dell’impegnabilità delle risorse di cui al fondo per le iniziativa a favore dei consumatori). In proposito la relazione tecnica precisa che i relativi effetti finanziari sono già stati considerati nei tendenziali di spesa.

 

 

 


 

Articolo 12-bis
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)


1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici»;

b) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

«l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati».


 

 

L’articolo 12-bis, introdotto col maxiemendamento del Governo, modifica la legge 354 del 1975[65] in materia di ordinamento penitenziario. La disposizione, in particolare, novella gli articoli 18, comma 1, e 67, comma 1, relativi rispettivamente ai colloqui ed alle visite presso gli istituti penitenziari.

 

L’art. 18, comma 1,della legge 354/1975 prevede che detenuti ed internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.

L’art. 67 della stessa legge individua i soggetti ai quali è consentito visitare le carceri senza autorizzazione.

Si tratta dei seguenti:a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale; b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del CSM; c) il presidente della corte d'appello, il PG della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni; d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione; e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero; f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale; g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati; h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria; i) l'ispettore dei cappellani; l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.

Il comma 1, lett. a) della norma in esame aggiunge all’articolo 18, comma 1, anche “il garante dei diritti dei detenuti” tra i soggetti ammessi ai colloqui e alla corrispondenza con i detenuti.

Si segnala che, allo stato, non risulta istituita una figura nazionale, con compiti di “garante dei diritti dei detenuti”. A livello territoriale, invece, con apposite leggi regionali o delibere provinciali e comunali, sono stati istituiti organi di garanzia di tale natura in 10 regioni (Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Marche, Puglia e Sicilia), 2 province (Milano e Lodi) e numerosi comuni (tra cui, capoluoghi di regione come Roma, Firenze, Torino, Bologna, e Reggio Calabria).

 

Si ricorda che, nel corso delle ultime legislature, è stato avviato l’iter di provvedimenti volti all’istituzione di un Garante nazionale delle persone detenute. In particolare, nella XV legislatura, la Camera ha approvato il 4 aprile 2007 un testo unificato il cui esame non si è concluso presso l’altro ramo del Parlamento (AS 1463). Tale provvedimento prevedeva l’istituzione della “Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani” che rivestiva funzioni anche di garante dei detenuti e la cui attività era contemplato si sviluppasse (anche) attraverso l’apporto dei Garanti locali.

Nell’esercizio di tali funzioni si prevedeva, in particolare, che tale soggetto potesse visitare, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l’esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio.

 

L’art. 67, comma 1, dell’ordinamento penitenziario è novellato dal comma 1, lett. b) della disposizione in esame al fine di ricomprendere tra i soggetti legittimati alle visite senza autorizzazione negli istituti penitenziari anche “i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati”.

 

Posto che, nella novella all’articolo 67, si fa generico riferimento ai “garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati”, allorché invece la novella all’articolo 18 sembra presupporre una figura unica di garante dei diritti dei detenuti, che peraltro non esiste nel nostro ordinamento, sarebbe opportuno meglio chiarire l’ambito di operatività delle due disposizioni.

 

 


 

Articolo 13
(Emanazione del regolamento in materia di cause
di servizio e indennizzi)


1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 marzo 2009.

2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, termini e modalità per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.


 

 

Il comma 1 proroga al 31 marzo 2009 il termine per l’emanazione del regolamento volto a disciplinare i termini e le modalità di riconoscimento delle cause di servizio e degli indennizzi agli aventi diritto, termine che, ai sensi dell’articolo 2, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008) era stabilito entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge finanziaria 2008 (1° gennaio 2008).

 

Nella relazione illustrativa (A.S. 1305), si sottolinea che nonostante il tempestivo avvio della concertazione interministeriale, la stesura definitiva dello schema di regolamento è stata raggiunta solo il 12 dicembre 2008 e il Consiglio dei ministri, il 18 dicembre successivo, ha approvato lo schema preliminare del Decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento delle cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

L’articolo 2, comma 79 della legge finanziaria 2008 prevede l’emanazione, nel termine appena ricordato, di un regolamento da emanare ai sensi della legge n. 400 del 1988[66], su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro della salute, volto a disciplinare i termini e le modalità per riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti individuati dall’articolo 2 comma 78 della medesima legge finanziaria 2008 (per la cui puntuale indicazione si rimanda al commento al successivo comma 2 dell’articolo in esame); a tali soggetti, nel limite massimo di spesa stabilito dal medesimo comma 78, vengono corrisposte le misure di sostegno e tutela  previste per le vittime del dovere e del terrorismo ai sensi delle leggi n. 466 del 1980 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), n. 302 del 1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), n. 407 del 1998 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e n. 206 del 2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) e successive modificazioni.

 

La disciplina legislativa in materia di vittime del dovere e del terrorismo è particolarmente stratificata e complessa, tant'è che la legge di semplificazione per il 2005 [67], all'art. 3, ha previsto una delega triennale al Governo per il completo riassetto della normativa. Brevemente può ricordarsi che al godimento dei benefici già riconosciuti agli appartenenti ai corpi di polizia vittime del dovere, la legge n. 466 del 1980 ammetteva i militari, i magistrati, il personale civile dell’Amministrazione penitenziaria, i cittadini italiani, stranieri, gli apolidi vittime di azioni terroristiche, nonché i familiari delle vittime decedute; successivamente la legge n. 302 del 1990 estendeva i benefici anche alle vittime degli atti eversivi e della criminalità organizzata di tipo mafioso. Infine la legge n. 206 del 2004 li ha estesi a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ha inoltre stabilito che coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915[68].

In materia è successivamente intervenuto l'articolo 34 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), che al comma 1 estende alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti - individuate rispettivamente ai sensi della legge finanziaria 2006 e della legge n. 302 del 1990 - le elargizioni previste per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206 del 2004. Risultano pertanto automaticamente equiparati alle vittime del terrorismo anche i soggetti già equiparati dalla legislazione vigente alle vittime del dovere, ossia coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, è stato emanato il Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai sensi del suddetto decreto n. 243 del 2006, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative si svolge secondo l’ordinaria procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 ed è conseguentemente demandato al Comitato di verifica per le cause di servizio, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, integrato da un ufficiale superiore o da un funzionario, scelti tra esperti della materia, dell’arma, corpo o amministrazione di appartenenza. Il decreto precisa che per "particolari condizioni ambientali od operative" si dovranno intendere le condizioni implicanti l’esistenza di "circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (articolo 1, comma 1, lett. c)); le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione quando le suddette straordinarie circostanze o fatti di servizio ne siano stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante (articolo 6, comma 3).

 

Il comma 2 stabilisce che la proposta di emanazione ai sensi della legge n. 400 del 1980[69], del regolamento di cui al comma 1, provenga dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali (e non più, come disposto dal ricordato articolo 2, comma 79 della legge finanziaria 2008, dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute). Il regolamento in parola è inteso a disciplinare i termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti individuati dal già ricordato articolo 2, comma 78 della legge finanziaria 2008.

 

L’articolo 2 comma 78 della legge finanziaria 2008 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 per provvedere al ristoro dei danni di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse:

a)       all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito;

b)       all’esposizione alla dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico.

In particolare,il comma 78 autorizza la predetta spesa al fine di:

§       pervenire al riconoscimento della causa di servizio;

§       pervenire al riconoscimento di adeguati indennizzi a favore delle seguenti categorie di soggetti:

a)       personale italiano impiegato:

-        nelle missioni militari all’estero,

-        nei poligoni di tiro;

-        nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti (senza ulteriore specificazione);

b)       personale civile italiano che si trovi:

-        nei teatri di conflitto;

-        nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale;

c)       il coniuge, il convivente, i figli superstiti, nonché i fratelli a carico delle persone di cui sopra, qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito delle suddette patologie.

 

Si ricorda che l’uranio impoverito deriva dall’uranio naturale, un elemento radioattivo presente generalmente nel terreno e nelle rocce. L’uranio naturale contiene tre diversi isotopi: U-235, U-234 e U-238. L’uranio è il principale combustibile utilizzato nella produzione dell’energia nucleare. Per ottenere uranio di grado sufficientemente elevato per essere utilizzato in tale impiego è necessario effettuare un trattamento di arricchimento. Tale trattamento sopprime quasi completamente l’isotopo U-234 e i due terzi dell’U-235. La sostanza che residua dopo il trattamento, denominata uranio impoverito, è composta dell’isotopo meno radioattivo, l’U-238, che presenta una radioattività inferiore di circa il 60% di quella dell’uranio naturale.

Gli impieghi militari dell’uranio impoverito comprendono l’integrazione nelle blindature e nei proiettili anti-blindato. L’efficacia in tali impieghi è dovuta al fatto che l’uranio impoverito ha una densità del 65% maggiore del piombo e ciò lo rende particolarmente atto all'impiego nelle corazzature dei veicoli e nelle munizioni ad efficacia cinetica. I proiettili all’uranio impoverito sono infatti considerati fra i più efficaci proiettili anticarro. Al momento dell’impatto del proiettile contenente uranio impoverito si sviluppano temperature estremamente alte e parte del proiettile può vaporizzare (“aerosol”).

 

Il comma 3 stabilisce che le somme iscritte in bilancio in applicazione del già ricordato articolo 2, comma 78 della legge n. 244/2007 (10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010) non impegnate al 31 dicembre 2008 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.

Profili finanziari

La relazione tecnica, riferita all’articolo 13 del decreto legge, afferma che il regolamento da adottare, ai sensi dell’art. 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato approvato dal Consiglio dei ministri ed è in corso di perfezionamento; è, pertanto, necessario prevedere una proroga della norma che disponeva la sua emanazione entro il marzo 2008. In sede d’aggiornamento delle stime dei tendenziali di spesa, si è tenuto conto di tale allungamento dei tempi per l’erogazione definitiva dei fondi, trattandosi di occorrenze di natura obbligatoria dell’Amministrazione riconosciute per legge, che sarebbero slittate per cassa all’anno successivo.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che gli effetti sono già scontati nei tendenziali.

Si ricorda che l’art 2, commi 78 e 79 della legge finanziaria 2008 ha autorizzato, per tali indennizzi, la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

 

 

 


 

Articolo 14
(Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa)


1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».

2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;

b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;

c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».

2-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità».

3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al 2009».

5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.

7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differita al 31 dicembre 2009.

7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa è prorogato per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, è prorogato di 2 anni.


 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame proroga fino all’anno 2015 il termine (precedentemente previsto fino al 2009) del regime transitorio delle promozioni annuali, stabilito dall’articolo 60-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali.

 

L’articolo 60-ter del D.Lgs. n. 490/1997, introdotto dal D.L. n. 45/2005, deroga, limitatamente al numero delle promozioni annuali, a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, prorogando fino al 2009 le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis e 64, comma 2.

Il comma 3 dell’articolo 60, in materia di disciplina degli organici nel regime transitorio, prevede che al 1° gennaio 2006 le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, e il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata dovranno essere comunque contenuti entro i limiti stabiliti dal decreto medesimo, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.

L’articolo 62 riguarda il regime transitorio dell’avanzamento nella Marina militare. Il comma 3 dispone che in fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale di promozioni al grado di Capitano di Corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi della Marina è fissato in tante unità quanti sono i Tenenti di Vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.

L’articolo 63 disciplina il regime transitorio dell’avanzamento nell’Aeronautica. Il comma 2-bisprevede che il capitano del ruolo speciale delle armi dell’Arma Aeronautica, sino al 2005, sia incluso in aliquota di avanzamento quando è parimenti incluso in aliquota il pari grado del ruolo normale che lo seguiva nel ruolo di provenienza, purché abbia maturato una pari o superiore anzianità nel grado.

L’articolo 64, infine, contiene disposizioni varie in tema di avanzamento degli ufficiali dell’Aeronautica militare. Il comma 2 dispone che nel periodo transitorio, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore, per ciascun ruolo dell’Aeronautica, è fissato in tante unità quanti sono i Capitani inseriti in aliquota di avanzamento.

 

Il comma 2 novella i commi 3, 4-bis e 5-bis dell’articolo 61 del D.Lgs. n. 490/1997, prorogando dal 2009 al 2015 i termini per la vigenza di alcune disposizioni transitorie relative all’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito.

 

L’articolo 61 del D.Lgs. n. 490/1997, disciplina il regime transitorio delle disposizioni relative all’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito.

Il comma 3, già modificato dal D.L. n. 45/2005, stabilisce che, fino all’anno 2009, le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, previste dalla legge n. 1622/1962 ai fini dell’avanzamento al grado superiore, si applicano a tutti i ruoli speciali. La legge n. 1622/1962 reca il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, ed ha istituito il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; l’articolo 13 ha sostituito le tabelle nn. 1, 4 e 8 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, ove sono indicati i criteri per l’avanzamento.

Il comma 4-bis dell’articolo 61 del D.Lgs. n. 490/1997, introdotto dal D.L. n. 45/2005, in deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, esaminato con riferimento al comma precedente, dispone che dall’anno 2006 e fino all’anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.

Il comma 5-bis che prevede infine che dall’anno 2005 e fino all’anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani dei ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato, non si applica la limitazione del 30% previsto dall’articolo 60, comma 2, lettera d).

L’articolo 60, comma 2, attribuisce ad un decreto ministeriale la fissazione annuale del numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, nonché la determinazione delle relative aliquote di valutazione e l’eventuale elevazione delle permanenze minime nei gradi in cui l’avanzamento avviene ad anzianità. La lettera d) del comma 2 stabilisce, tra i criteri da applicare al decreto, che in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2006 l’inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal D.Lgs. n 490/1997. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell’aliquota formata per l’anno 1998.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione (A.S. 1305), evidenzia come le disposizioni assumano una particolare urgenza in quanto a partire dall’anno 2009 si dovrebbe applicare la norma di regime che prevede un numero fisso di promozioni, mentre per ancora cinque anni, a causa delle immissioni operate negli anni novanta, prima dell’introduzione della nuova legge di avanzamento degli ufficiali, si presenteranno in valutazione un numero di capitani delle Forze armate ben superiore alle promozioni previste. Pertanto, la proroga richiesta viene definita dalla relazione, strumentale al completo assorbimento del passaggio da una pregressa legislazione ad una nuova con criteri più rigidi.

 

Il comma 2-bis, introdotto durante l’esame al Senato, aggiunge all’articolo 60-bis del D.Lgs. n. 490/1997, il comma 1-ter, che prevede che il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito sia pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità. Tale disposizione è attuata fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, del D.Lgs. n. 490, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, colonna 9.

 

Il comma 3 dell’articolo 60, del D.L.gs. n. 490/1997, in materia di disciplina degli organici nel regime transitorio, prevede che al 1° gennaio 2006 le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, e il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata dovranno essere comunque contenuti entro i limiti stabiliti dal decreto medesimo, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.

La tabella 1, quadro III, allegata al D. Lgs. è relativa all’avanzamento degli ufficiali in servizio permanente, appartenenti al ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell’Esercito. La colonna 9 quantifica le promozioni a scelta al grado superiore per ciascun grado.

 

Il comma 3 dell’articolo in commento precisa che dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 del presente articolo non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Il comma 4 proroga di un anno il termine previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, che ha autorizzato, dal 2001 al 2008, il transito di un numero complessivo di 149 unità di ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, per la sua costituzione iniziale.

Il D. Lgs. n. 298/2000 reca il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. La disposizione novellata era stata, da ultimo, modificata dal D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008, che aveva prorogato dal 2007 al 2008 il termine previsto.

 

La relazione illustrativa (A.S. 1305), spiega che l’ulteriore proroga si rende necessaria in quanto la ristrutturazione in atto nelle Forze armate non ha ancora consentito la conclusione dei necessari provvedimenti attuativi..

 

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2011 il termine previsto dall’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 248/2007, che stabilisce la chiusura delle unità produttive e industriali gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa, anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione.

 

L'Agenzia Industrie Difesa è stata istituita dall'articolo 22 del D.Lgs. n. 300/1999, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia, posta sotto la vigilanza del ministro della difesa, è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ovvero la gestione unitaria delle attività delle unità produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio 1998 del ministro della difesa. L'agenzia utilizza a tal fine le risorse finanziarie materiali ed umane delle unità dalla stessa amministrate. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite da un apposito regolamento, adottato con D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424.

 

La relazione illustrativa (A.S. 1305), specifica che si tratta di otto stabilimenti produttivi militari, con complessivi circa 1.600 dipendenti, dislocati nei comuni di Noceto (in provincia di Parma), di Baiano di Spoleto (in provincia di Perugia), di Fontana Liri (in provincia di Frosinone), di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), di Firenze e di Gaeta (in provincia di Latina). La relazione ritiene indispensabile assicurare fin da ora, all’Agenzia industrie difesa, una prospettiva operativa almeno triennale per il suo conseguimento dell’economica gestione, in ragione dei rilevanti risvolti economico-sociali e dell’impatto occupazionale sui territori interessati.

 

Il comma 6 dell’articolo in commento autorizza la proroga fino al 31 dicembre 2011 dei contratti di lavoro stipulati l'Agenzia industrie difesa ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del D.P.R. n. 424/2000.

 

L’articolo 13, comma 8, del D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424, autorizza l’Agenzia industrie difesa ad assumere personale tecnico o altamente qualificato, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con il personale in servizio. Tali assunzioni, da effettuarsi con contratti a tempo determinato di diritto privato, sono subordinate a procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricula culturali e professionali.

 

Il comma 7 prevede un differimento al 31 dicembre 2009 dell’applicazione, per le strutture periferiche del Ministero della difesa, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che vieta alle pubbliche amministrazioni l’erogazione di compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

 

La relazione illustrativa (A.S. 1305), chiarisce che l’intervento si rende necessario in quanto non è ancora stato possibile dotare tutte le sedi di enti, reparti ed uffici, alcuni delle quali con poche unità di personale, dei sistemi di rilevazione delle presenze, a causa della complessità dell’organizzazione del Ministero.

 

Il comma 7-bis, introdotto durante l’esame presso il Senato, autorizza un contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio 2009-2011, destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 92/2006.

Alla copertura finanziaria dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente, allo scopo, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

La legge 20 Febbraio 2006, n. 92, ha provveduto alla concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche, autorizzando, da parte del Ministro della difesa, un finanziamento pari a 2.220.000 euro annui, per il triennio 2006-2008, delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge n. 93/1994, sottoposte alla propria vigilanza. Il finanziamento è corrisposto attraverso la ripartizione del contributo, da effettuarsi con decreto del Ministro della difesa con le modalità previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Le Associazioni combattentistiche di cui alla legge n. 93/1994, poste sotto la vigilanza del Ministero della difesa sono le seguenti:

1.         Gruppo delle medaglie d’oro al valor militare d’Italia, Roma

2.         Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, Roma

3.         Istituto del nastro azzurro fra decorati al valor militare, Roma

4.         Associazione nazionale combattenti e reduci, Roma

5.         Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, Roma

6.         Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate, Roma

7.         Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di liberazione, Roma

8.         Associazione nazionale partigiani d’Italia, Roma

9.         Federazione italiana volontari della libertà, Roma

10.          Federazione italiana associazioni partigiane, Milano

11.     Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, Firenze

12.     Associazione italiana combattenti interalleati, Roma

13.     Associazione italiana combattenti volontari antifascisti in Spagna, Milano

14.     Associazione nazionale ex internati, Roma

15.     Associazione nazionale famiglie italiane martiri caduti per la libertà della patria, Roma

16.     Unione nazionale mutilati per servizio, Roma

17.     Associazione italiana ciechi di guerra, Roma

 

Il comma 8 proroga di due anni il periodo transitorio, stabilito dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/1997, che consente al personale militare di essere collocato in ausiliaria, a domanda, a condizione che abbia prestato almeno quaranta anni di servizio effettivo.

 

L’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, prevede che, per un periodo di 11 anni (originariamente erano 10 anni, prima della modifica apportata dall’articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 248/2007) dall'entrata in vigore del D.Lgs. (1° gennaio 1998), il collocamento in ausiliaria possa avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è pari a 5 anni.

 

La relazione illustrativa (A.S. 1305), specifica che la proroga di un anno prevista dal D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008, trovava ragione nella necessità di attendere l’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 247/2007 in materia di innalzamento dei limiti di età per l’accesso al trattamento pensionistico del personale militare, conseguente all’esercizio in materia previdenziale. La relazione precisa che le modalità di applicazione dell’istituto dell’ausiliaria dovrebbero essere riviste nell’ambito di tale provvedimento e che, non essendo ancora stata esercitata la delega, si ritiene di dover mantenere per ulteriori due anni la possibilità di collocamento in ausiliaria a domanda del personale militare.

Profili finanziari

La relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento in esame non considera la norma.

 

La relazione illustrativa, in merito alla clausola d’invarianza di cui al comma 3, afferma che i commi 1, 2 - così come il comma 8 - non comportano un maggiore onere a carico del bilancio dello Stato in quanto la vigente disciplina sul controllo delle dotazioni organiche e delle consistenze del personale della Difesa è basata sul principio dell’invarianza della spesa, rispetto alle dotazioni finanziarie indicate nella tabella A allegata alla L. n. 331/2000, nonché nella tabella C allegata alla L. n. 226/2004, così come rideterminate dall’art. 1, comma 570, della L. n. 296/2006, e dall’art. 2, comma 71, della L. n. 244/2007. La dimostrazione - prosegue la relazione illustrativa - dell’invarianza complessiva della spesa, rispetto agli importi previsti dalle norme sopra indicate, è oggetto di verifica nell’ambito del decreto ministeriale annuale emanato di concerto con il Ministero dell’economia e finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 215/2001. In questo quadro di attuazione, le eventuali maggiori spese che si potrebbero verificare in un determinato settore del personale delle Forze armate verrebbero automaticamente compensate in altri gradi, ruoli e categorie mediante il citato decreto. Quindi, un eventuale maggior costo legato ad un numero di promozioni annuali da capitano a maggiore, qualora fosse in qualche caso superiore ai valori indicati nelle tabelle allegate al D.lgs. n. 490/1997, sarebbe automaticamente compensato con una minore consistenza globale del personale militare della Difesa e verificato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Al riguardo si rileva preliminarmente che la proroga, fino al 2015, dell’applicazione delle disposizioni transitorie previste dall’articolo 60-ter e dall’articolo 61, commi 3, 4-bis e 5-bis, del D. lgs. n. 490/1997, concernenti le promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani, e gradi corrispondenti, delle Forze armate (commi 1-2), consente di promuovere al grado superiore un numero di ufficiali pari a quelli annualmente inseriti in aliquota e giudicati idonei all’avanzamento, potenzialmente superiore a quello previsto a regime con la fine del periodo transitorio. Considerato che alla chiusura del suddetto periodo transitorio e alla completa applicazione del nuovo meccanismo di avanzamento, previsto dal D.lgs. n. 490/1997 in funzione di una riduzione dei quadri organici delle FF.AA., sono associate economie di spesa[70], appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa l’applicazione di siffatte misure di proroga al fine di valutare il rispetto del principio d’invarianza di cui al comma 3; ciò anche alla luce di quanto affermato nella relazione illustrativa in merito al meccanismo di verifica della suddetta invarianza, previsto ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 215/2001.

Per quanto concerne la proroga di due anni del regime transitorio della disciplina del collocamento in ausiliaria a domanda (comma 8), si rileva che tale previsione per espressa previsione del comma 3, analogamente a quanto previsto in merito ai commi 1 e 2, deve trovare applicazione senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Appare pertanto opportuno, anche in tal caso, che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle modalità applicative di tale proroga e della sua compatibilità con il suddetto principio d’invarianza.

La 5ª Commissione del Senato, in merito alle disposizioni di cui all’art. 14, commi 1, 2 e 8, ha espresso parere contrario[71]. Nel corso della trattazione del provvedimento presso la stessa, in relazione alle suddette norme, è stato richiesto[72] chiarimento al Governo circa l'effettiva congruità della clausola di invarianza, in virtù del fatto che le stesse sembrano invece determinare effetti economici non quantificati e non coperti.

Per quanto concerne, inoltre, la prevista autorizzazione dell’Agenzia industrie difesa alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in base all’art. 13, comma 8 del DPR n. 424/2000, si rileva che l'art. 1, comma 187, della L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006[73]), stabilisce per alcune amministrazioni pubbliche[74] - comprese le Agenzie - delle limitazioni all’utilizzo di personale a tempo determinato, associando a tale misura degli effetti di risparmio. Appare pertanto opportuno acquisire l’avviso del Governo sui possibili effetti che la norma in esame potrebbe determinare in termini di minori risparmi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

In merito alla determinazione del numero annuo di promozioni al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo ingegneri dell’Esercito (comma 2-bis), la norma sembrerebbe individuare un volume di avanzamenti inferiori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente; sul punto appare opportuno acquisire conferma da parte del Governo.

A tale riguardo la Tabella 1 allegata al D.lgs. n. 490/1997, al Quadro III (Ruolo normale del Corpo ingegneri dell’Esercito[75]) individua un organico di 118 tenenti colonnelli per un numero di promozioni a grado superiore l’anno, modulate secondo gli anni di anzianità di grado, pari a 7/8; ciò detto, la norma introdotta al Senato prevede un numero di promozioni annue al grado di colonnello del Corpo degli ingegneri dell’esercito pari al 3% dell’organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo; percentuale che se applicata al volume d’organico sopra citato individuerebbe un numero di 3/4 avanzamenti l’anno (3% di 118 unità = 3,54).

Nulla da osservare, sotto il profilo della quantificazione, in merito alla proroga del contributo alle associazioni combattentistiche di cui al comma 7-bis, essendo il maggior onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riguardo al comma 7-bis, si rileva che l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al ministero dell’economia e delle finanze del quale è previsto l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.

 


 

Articolo 15
(Proroga di termini in materia di accantonamenti)


1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate nell'anno 2008, sono ulteriormente conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.


 

 

L’articolo dispone il mantenimento nel bilancio per il 2009 – nel conto residui – delle quote del “Fondo TFR” che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 - ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) - ai fini di un loro utilizzo nell’esercizio finanziario 2009. La norma è relativa alle somme versate alla spesa e provenienti dal capitolo 3331 dell’entrata relativo al Fondo TFR, le cui risorse provengono dall’INPS.

 

Si tratta di una riproposizione – per l’anno 2009 – della deroga già operata per l’anno 2008 alla disciplina sulla contabilità di Stato dall’articolo 43 del D.L. 248/2007. Tale articolo, infatti, aveva già disposto, per l’anno 2008, la conservazione in bilancio in conto residui delle somme in questione, le  quali, non impegnate alla chiusura dell’esercizio finanziario poiché accantonate, sarebbero state considerate “economie di bilancio” alla chiusura dell’esercizio finanziario 2007.

 

La relazione illustrativa (A.S. 1305), osserva che si tratta di una proroga rivelatasi “particolarmente importante ai fini della completa e corretta utilizzazione delle risorse destinate al funzionamento delle amministrazioni e, per la difesa, soprattutto all’operatività delle forze armate in una situazione di forte concentrazione degli stanziamenti”, tanto più opportuna a seguito della manovra e dei tagli alle missioni di spesa operate con il decreto legge n. 112/2008.

 

Per quanto riguarda il funzionamento e la destinazione delle risorse provenienti dal Fondo TFR, si ricorda che l'articolo 1, comma 755, della n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007)  ha istituto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”[76].

Il comma 758 ha poi previsto che le risorse del Fondo, al netto delle risorse necessarie per le finalità previdenziali, siano destinate al finanziamento degli specifici interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla medesima legge nei limiti degli importi stabiliti dal medesimo elenco, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento, previsto dal comma 759, della conferenza dei servizi [77].

L’elenco 1 haindicato le quote da accantonare per gli interventi in esso indicati in 7.041 milioni di euro nel 2007, 6.659 milioni nel 2008 e 10.548 milioni nel 2009 in termini di saldo netto da finanziare, e per 5 miliardi di euro nel 2008, 4.550 milioni nel 2009 e 4 miliardi nel 2010 in termini di indebitamento netto [78].

 Successivamente, l’articolo 13 del decreto-legge n. 81 del 2007 [79] ha previsto - in attesa della decisione delle autorità statistiche comunitarie sulla compatibilità del trattamento contabile del Fondo TFR e sul suo utilizzo – che le amministrazioni potessero ottenere anticipazioni di tesoreria del 30 per cento delle somme di cui all’elenco 1.

L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007[80] è poi nuovamente intervenuto sulla disciplina, in più punti, al fine di snellire la procedura relativa all’utilizzo delle relative risorse provenienti dal Fondo TFR. E’ stato così autorizzato l’utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all’80 per cento di quelli indicati nell’elenco 1 per il 2007, e al 70 per cento per gli anni 2008 e 2009.

Per ciò che concerne le già previste anticipazioni di tesoreria,  la norma ha previsto che esse fossero preventivamente estinte a valere sulla quota delle risorse stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio e utilizzabili ai sensi del citato comma 758, sopra novellato.

Infine, l’articolo 51 del citato decreto legge n. 248/2007 ha stabilito il versamento da parte dell'I.N.P.S. all'entrata del bilancio dello Stato - capitolo 3331- delle risorse del Fondo TFR destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della legge finanziaria 2007 [81].

La complessa procedura relativa all’accertamento delle somme del TFR derivanti all’entrata dall’INPS, e la necessità di un loro successivo trasferimento allo stato di previsione della spesa, pertanto, concorrono alla necessità di una proroga ai fini dell’utilizzo delle risorse in questione. La relazione tecnica osserva al riguardo che si tratta di espletamento di procedure che necessariamente vengono concluse nell’anno successivo a quello di riferimento.

 

Il comma 2 autorizza il mantenimento nel bilancio per il 2009, in conto residui, degli stanziamenti - correlati all’incentivazione del personale della pubblica amministrazione – iscritti nel bilancio 2007 e già conservati in conto residui nell’anno 2008 ai sensi dell’art. 22, comma 13, della legge 298/2006, e non utilizzati nell’esercizio 2008.

 

Si ricorda che l’articolo 22, comma 13, della legge di bilancio 2007 ha autorizzato  - in deroga alla normativa contabile generale  - il mantenimento in bilancio, in conto residui, per essere utilizzate nell’esercizio 2008, delle somme non utilizzate relative all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo dei vigili del fuoco e dei corpi di Polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale.

 

La relazione illustrativa precisa che “tale autorizzazione è correlata alla necessità di assicurare che le risorse, individuate per legge e destinate al personale in dipendenza degli accordi di concertazione sottoscritti tra il Governo ed i rappresentanti dei comparti interessati, vengano mantenute nella disponibilità dei Ministeri per essere effettivamente corrisposte agli aventi diritto. In tal senso, la norma consente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di impiegare tali somme anche nel caso che il protrarsi della trattativa negoziale abbia imposto il perfezionamento dei necessari atti amministrativi con tempistiche non compatibili con i termini perentori di chiusura delle attività di gestione dell’esercizio finanziario 2008”.

 

In via generale si ricorda che i residui propri relativi alle spese correnti (somme impegnate ma non pagate) sono mantenuti in bilancio per i due esercizi successivi a quello nel quale le somme corrispondenti sono state inizialmente stanziate (art. 36, comma 1, R.D. n. 2440/1923)[82]. Decorsi i due anni, si intendono perenti agli effetti amministrativi.

Profili finanziari

La relazione tecnica afferma che la conservazione in bilancio delle somme accantonate ai sensi del comma 1 non comporta effetti finanziari, in quanto le procedure di accertamento vengono necessariamente concluse nell’anno successivo a quello di riferimento e tale circostanza è già considerata nei tendenziali di spesa.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

La relazione tecnica afferma che la conservazione in bilancio delle somme di cui al comma 2 non comporta effetti finanziari in quanto già considerate nei tendenziali della PA.

 

La relazione illustrativa precisa che l’autorizzazione al mantenimento, in conto residui, nel bilancio 2009 di tali somme (già conservate in conto residui ai sensi dell’art. 22, comma 13, della legge 298/2006 e non utilizzate nell’anno 2008) è volta ad assicurare che le risorse, individuate per legge e destinate al personale in dipendenza degli accordi di concertazione sottoscritti tra il Governo ed i rappresentanti dei comparti interessati, vengano mantenute nella disponibilità dei Ministeri per essere effettivamente corrisposte agli aventi diritto. In tal senso, la norma consente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di impiegare tali somme anche nel caso che il protrarsi della trattativa negoziale  abbia imposto il perfezionamento dei necessari atti amministrativi con tempistiche non compatibili con i termini perentori di chiusura delle attività di gestione dell’esercizio finanziario 2008.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 


 

Articolo 16, comma 1
(Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni)


1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».


 

 

L’articolo 16, comma 1, differisce di sei mesi – dal 1° gennaio 2009 al 1° luglio 2009 - l’operatività dell’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa.

Nel dettaglio, modificando il comma 4 dell’articolo 354 del Codice delle assicurazioni private (di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), la norma differisce l’abrogazione delle disposizioni dettagliatamente elencate all’articolo 354, comma 1, del Codice nonché delle relative norme di attuazione

In sintesi, ciò comporta l’applicabilità delle disposizioni di attuazione delle norme abrogate o sostituite, nel caso in cui non siano state ancora emanate le nuove disposizioni applicative del Codice delle assicurazioni private nelle materie corrispondenti.

La disposizione appare dettata dall’esigenza di evitare il vuoto normativo, in attesa dell’attuazione completa delle nuove disposizioni.

 

L'articolo 354 del decreto legislativo n. 209 del 2005 reca, al comma 1, l'elenco delle norme abrogate per effetto dell'entrata in vigore del codice medesimo. Al comma 4 dello stesso articolo, si precisa che  le norme predette e quelle emanate in loro attuazione, continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del Codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. Tale articolo stabilisce al comma 1 l'entrata in vigore del Codice al 1° gennaio 2006, e al comma 2 precisa che in prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine predetto del 1° gennaio 2006.  Si ricorda che tale termine è già stato prorogato di dodici mesi dal'articolo 4, comma 8 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

Come precisa la relazione governativa  (A.S. 1305), nonostante la precedente proroga ed i risultati conseguiti nel corso dell’anno 2008 per recuperare taluni ritardi nell’attuazione del Codice sia da parte del Ministero dello sviluppo economico, che da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), alcuni regolamenti attuativi sono ancora in itinere ed è stato escluso che la loro entrata in vigore potesse intervenire prima del termine del 31 dicembre 2008.

 


 

Articolo 16, comma 1-bis
(Proroga delle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico)


1-bis. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2011 e allo scopo il Ministero dello sviluppo economico attua per il triennio 2009-2011 le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, e rientranti tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico coperti con il Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.


 

 

Il comma 1-bis dell’articolo 16, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2011 il termine previsto dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (liberalizzazione del mercato elettrico) in materia di ricerca e sviluppo di sistema elettrico, allo scopo di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel medesimo settore.

 

Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2007[83], recante (con decorrenza 1° luglio 2007) misure immediate per tutelare l’utenza in vista del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE di liberalizzazione del mercato elettrico, prevede che il Ministero dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006[84], anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal DM 23 marzo 2006 per l'attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.

Si ricorda che le risorse per le attività di ricerca relative al 2006 ammontavano a 150 milioni di euro, di cui 61 milioni da destinare ad accordi di programma con enti pubblici e 89 milioni mediante bandi di gara.

Si ricorda, altresì, che tale regime di finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico è stato dichiarato compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti alla ricerca (decisione della Commissione europea 20 dicembre 2006 n. (2006) 6681 def.).

 

La norma in esame dispone inoltre che, al medesimo scopo, il Ministero dello sviluppo economico attua per il triennio 2009-2011, anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma, le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall’art. 3, comma 11, del D.Lgs. 79/1999, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, i cui costi rientrano tra gli oneri generali afferenti il sistema elettrico[85] e sono coperti con il Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2000[86].

 

Il richiamato decreto 8 marzo 2006 è stato emanato in attuazione dell'art. 3, co. 11 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, il quale prevedeva l’individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il citato DM prevede la redazione di un Piano triennale contenente le priorità delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli obiettivi, i progetti di ricerca e di sviluppo, i risultati attesi e la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo di cui al decreto medesimo.

Tale Piano, redatto dal CERSE (Comitato di esperti di ricerca per il sistema elettrico) prevede: a) il finanziamento integrale delle attività di ricerca che siano a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale (in tal caso i risultati non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza); b) un finanziamento parziale, in misura differente in ragione dei piani di cofinanziamento proposti, della tipologia dell'attività di ricerca e sviluppo, del grado di innovazione della medesima e del rischio tecnico-economico che ne consegue delle attività di ricerca a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale (in tal caso i risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di prodotti industriali, con connessi vincoli di segreto o di riservatezza).

Entrambi i suddetti tipi di attività di ricerca devono inoltre soddisfare una serie di requisiti[87]:

-            essere attinenti al settore elettrico o ad aspetti anche appartenenti ad altri settori ma collegati alle attività di produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione di energia elettrica;

-            riferirsi in generale a risultati e soluzioni che trovino utilizzo in una prospettiva di lungo termine ed abbiano carattere generale per il sistema elettrico nazionale;

-            avere natura applicativa;

-            non configurarsi come servizi prestati alle aziende.

In base all'articolo 4 del DM 8 marzo 2006, il Ministero delle attività produttive (ora dello Sviluppo economico), per l'attuazione dei progetti di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti nelle attività di ricerca ammesse al finanziamento integrale può stipulare accordi di programma con validità anche triennale con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica, aventi i requisiti tecnici e professionali e l'esperienza acquisita di cui all'art. 3, comma 2, sulla base di proposte di programmi di attività ritenuti coerenti con gli obiettivi del Piano.

Il successivo DM 23 marzo 2006 ha individuato quattro soggetti destinatari di accordi di programma triennali:

a) l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per lo svolgimento di attività relative alla produzione di energia elettrica ed agli usi finali;

b) il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per lo svolgimento di attività relative alla produzione di energia elettrica;

c) la società CESI RICERCA Spa. per lo svolgimento di attività relative al governo del sistema elettrico, alla produzione di energia elettrica, alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica ed agli usi finali;

d) l'Istituto per la promozione industriale (IPI) per lo svolgimento di attività di ricerca prenormativa con riferimento alle procedure di insediamento delle infrastrutture del sistema elettrico ai fini della loro accettabilità sociale.

 

Si ricorda infine che, ai sensi del DM 26 gennaio 2000, articolo 11, comma 1, i costi relativi alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico sono coperti attraverso stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ed alimentato dal gettito di una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e da una maggiorazione del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale. L'ammontare del gettito da destinare al Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca viene fissato, per ogni anno, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 31 agosto dell'anno precedente, in misura comunque non superiore all'equivalente di 1 lira per kWh consumato dai clienti finali.

 

Profili finanziari

La norma di cui al comma 1-bis non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo assicuri che le disponibilità del Fondo, di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2000, coprano integralmente le somme stanziate per la disposizione in esame e che da essa non scaturiscano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La normativa vigente annovera le spese per le attività di ricerca e sviluppo tra gli oneri generali afferenti il sistema elettrico, da finanziare mediante specifiche componenti tariffarie. Tali entrate tariffarie affluiscono ad un Fondo, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e sono utilizzate secondo le modalità definite dal DM 8 marzo 2006. Il DM 8 marzo 2006 ha definito un Piano triennale, approvato con il D.M. 23 marzo 2006, che ha accertato disponibilità pari a 150 mln. di euro, destinando il relativo importo, per 61 mln, al finanziamento di accordi di programma triennali e, per 89 mln, al finanziamento di progetti assegnati tramite bandi di gara. L’articolo 1, comma 6 del DL 73/2007 ha prorogato le attività, di cui all’articolo 3, comma 11 del D. Lgs. 79/1999 e al DM 8 marzo 2006, per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.

 

 


 

Articolo 17
(Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)


1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L'articolo 17 provvede a conservare, per l'anno 2009, nelle disponibilità del fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori - istituito ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) - le risorse riassegnate e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2008.

 

L’articolo 148, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), al comma 1 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercatosono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il successivo comma 2 specifica che le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto dello stesso Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 148, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 124331 del 2002, nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive è stato istituito il capitolo n. 1650, denominato “Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Trattandosi di stanziamento di parte corrente, le somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Antitrust sono normalmente utilizzabili nel solo esercizio di riassegnazione.

La relazione governativa (A.S. 1305), segnala che l’articolo 13 del disegno di legge AS 1195 recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (collegato alla manovra di finanza pubblica), nel testo approvato dalla Camera dei deputati, destina gran parte delle somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato riassegnate nel 2008 (354 milioni di euro circa) ad un ulteriore finanziamento della cosiddetta social card (289 milioni di euro circa) e, in parte, ad altre esigenze (40 milioni di euro circa al fondo per le emittenti televisive locali), fatta comunque salva la copertura finanziaria delle iniziative già in corso da parte del Ministero dello sviluppo economico, a fronte di impegni già pubblicamente assunti sia con le associazioni dei consumatori, sia con le regioni, per l’utilizzo di circa 25 milioni di euro delle predette somme (di cui, 6,4 milioni circa già ripartiti con DM 15 febbraio 2008 e 18,6 milioni circa ripartiti con DM 17 novembre 2008, a seguito del prescritto parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari).

Il Ministero dello sviluppo economico, essendo ancora in corso l'esame del ddl AS 1195, ha ritenuto - come precisa ancora la relazione - di non attivare per l’anno 2008 ulteriori e diverse iniziative amministrative di impegno dei predetti fondi. D’altra parte, la mancata definitiva approvazione della predetta iniziativa legislativa entro il 2008 avrebbe comportato l'impossibilità di utilizzare le risorse non impegnate: ne è conseguita - come chiarisce anche la relazione tecnica - l’esigenza di prorogare al riguardo il relativo termine di impegnabilità, disponendo il mantenimento in bilancio di tali fondi per un ulteriore esercizio, così come già fatto per le somme riassegnate nel 2007 con l’articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Profili finanziari

La relazione tecnica precisa che, come per gli anni precedenti, si è tenuto conto del presumibile mancato utilizzo delle risorse e tale circostanza è stata considerata in sede di aggiornamento dei tendenziali. Pertanto la norma non comporta effetti negativi sui saldi.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che gli effetti sono già scontati nei saldi.

 


 

Articolo 18
(Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari)

 

1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonché relativi al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.

 

 

L'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2009 i termini- fissati da ultimo al 31 dicembre 2008 dall'art. 26, comma 1 del decreto legge n. 248/2007[88]- relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari e all'adeguamento degli statuti di questi ultimi.

La relazione illustrativa (A.S. 1305), richiama le difficoltà di completare le procedure liquidatorie entro il termine stabilito, considerando come la pendenza di contenziosi particolarmente complessi o alienazioni del patrimonio di difficile realizzo impediscano di fatto la chiusura di tali procedure.

Si consideri l'opportunità di riscrivere la disposizione in forma di novella al citato art. 26, comma 1, del D.L. n. 248/2007.

 

Entrambi i termini oggetto della proroga disposta dall’articolo in esame erano stati fissati inizialmente al 30 giugno 2007 dall’art. dall'art. 1, comma 9-bis del D.L. 181/06[89], che ha introdotto una nuova disciplina dei consorzi agrari, abrogando in gran parte le precedenti disposizioni recate dalla legge 28 ottobre 1999, n. 410.

Il provvedimento, che ha ricondotto i consorzi agrari alla disciplina generale delle società cooperative, è in particolare intervenuto sulle gestioni commissariali in corso, prevedendo la riduzione del numero (da 3 a 1) dei commissari liquidatori per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa e la chiusura delle procedure liquidatorie entro il termine del 30 giugno 2007, nonché la cessazione dei commissari in carica e la ricostituzione degli organi statutari per gli altri consorzi in gestione commissariale.

Il termine per la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari è stato quindi prorogato dapprima al 31 dicembre 2007 dall’art. 1, comma 1076, della legge n. 296/2006 (Legge-finanziaria 2007), e quindi al 31 dicembre 2008 dall’art. 26, comma 1, del citato D.L. N. 248/2007, anche allo scopo di consentire la presentazione di una proposta di concordato sulla base dell’art. 124 del R.D. n. 267/1942 [90]. Il medesimo art. 26, comma 1, in forma di novella al citato art. 1, comma 9-bis, del D.L. n. 181/2006, stabilisce poi che, in mancanza della presentazione e approvazione della proposta di concordato, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio venga revocata dall’autorità amministrativa preposta alla vigilanza, ovvero dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole.

 

Il termine per l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari alle norme che il codice civile detta per le società cooperative, anch’esso originariamente fissato al 30 giugno 2007 dal D.L. n. 181/2006, è stato prorogato dapprima al 31 dicembre 2007 dall’art. 1, comma 1076 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), quindi al 30 giugno 2008 con l’art. 2, co. 5-quater del D.L. n. 300/2006[91] ed infine al 31 dicembre 2008 con l’art 26, comma 1, del D.L. n. 248/2007.

Profili finanziari

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, considerata l’assenza di effetti finanziari collegati alle norme oggetto delle proroghe in esame.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la Commissione bilancio del Senato,nella seduta del 5 febbraio 2008, in merito alla presente disposizione, ha espresso parere di nulla osta formulando una condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, volta all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

 

 


 

Articolo 19
(Class action)

1. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi diciotto mesi».

 

 

L’articolo 19 differisce di ulteriori sei mesi l’entrata in vigore della disciplina dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori prevista dalla legge finanziaria 2008, fissandola, quindi, al 1° luglio 2009.

 

La legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto nel nostro ordinamento l’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori (art. 2, commi da 445 a 449). Si tratta di un’azione giudiziale di gruppo, attivabile da parte di associazioni rappresentative di consumatori o utenti nei confronti delle imprese per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali e dei cui effetti risarcitori possono giovarsi tutti gli appartenenti alla stessa categoria.

 

Il procedimento delineato dalla legge finanziaria, introdotto nell’articolo 140-bis del codice del consumo (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), prevede una doppia fase:

•      la prima è volta alla pronuncia della sentenza di accertamento;

•      la seconda, di carattere conciliativo, è finalizzata alla quantificazione del risarcimento individuale.

Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale nonché le associazioni e i comitati che sono “adeguatamente rappresentativi” dei diritti collettivi che si intendono far valere in giudizio sono legittimate a richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e la restituzione di somme dovute ai singoli consumatori o utenti in conseguenza di atti illeciti commessi in ambito contrattuale o extracontrattuale.

Per quanto attiene all’oggetto della tutela, la normativa fa riferimento a illeciti relativi a rapporti giuridici originati dai contratti cd. di massa o per adesione, conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 del codice civile (con moduli o formulari), a illeciti extracontrattuali (risarcimento ex art. 2043 c.c.) nonché a pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali, quando ledano i diritti di una pluralità di consumatori o utenti.

Il giudice, se accoglie l’azione collettiva con la sentenza di condanna, determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti in giudizio. Ove possibile, il giudice determina anche la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Coloro che non hanno aderito all’azione e che non sono intervenuti nel giudizio potranno comunque agire individualmente. Il legislatore italiano ha quindi adottato, come la gran parte di quelli europei, il sistema dell’opt-in, ovvero la soggezione del membro della classe al giudicato soltanto nel caso in cui manifesti esplicitamente una volontà in tal senso (aderendo all’azione collettiva o intervenendo in causa).

L’entrata in vigore della nuova disciplina della class action era originariamente fissata in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (30 giugno 2008).

L’art. 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha differito di sei mesi l’entrata in vigore della nuova disciplina fissandola, quindi, al 1°gennaio 2009. La norma precisava come la proroga fosse disposta “anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni”.

La disposizione in commento differisce di altri sei mesi l’entrata in vigore della disciplina dell’azione collettiva risarcitoria fissandola, quindi, al 1° luglio 2009.

Si segnala che il Governo ha presentato al disegno di legge AS 1195 (cd. Collegato sviluppo economico, già approvato dalla Camera e in corso di esame presso la X commissione del Senato) un emendamento volto a modificare in modo sostanziale la citata disciplina della class action.

Tale emendamento, in particolare:

- estende la legittimazione ad agire in giudizio anche ai singoli cittadini-consumatori;

- è volto a razionalizzare e semplificare il procedimento giudiziario, anche in riferimento alla liquidazione del danno;

- è volto a rafforzare le forme di pubblicità dell’azione proposta.

- limita l’esercizio dell’azione ai soli illeciti compiuti dopo il 30 giugno 2008.

Si ricorda, inoltre, che, presso la Commissione giustizia della Camera, è attualmente in corso l’esame in sede referente di tre proposte di legge in materia di class action (AC 1845, Di Pietro; AC 410, Contento; AC 1824, Mantini). Il 28 gennaio scorso è stato adottato, come testo unificato, un testo base che modifica notevolmente la disciplina dell’azione collettiva risarcitoria introdotta dalla legge finanziaria 2008.

Va, infine, ricordato che nella seduta del 12 febbraio l’Assemblea della Camera ha approvato con modifiche il disegno di legge del Governo l’A.C. 2031 (cd. d.d.l. Brunetta, in materia di produttività del lavoro pubblico, già approvato dal Senato), che, all’articolo 3, in attuazione delle previsioni del citato art. 36 del DL 112/2008 (L. 133/2008), contiene una delega al Governo per l’adozione di una disciplina della class action anche nei confronti della pubblica amministrazione (art. 3).

Tale disposizione prevede un’azione esperibile solo davanti al giudice amministrativo da parte del singolo cittadino nonché di  associazioni e comitati nei confronti di pubbliche amministrazioni e di concessionari di servizi pubblici se da specifici comportamenti di quest’ultimi derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori. In relazione ai presupposti dell’azione, la norma di delega fa riferimento alle seguenti ipotesi:

-violazione di standard quantitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi;

-omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori;

-violazione dei termini o mancata emanazione di atti amministrativi generali.

L’azione è soggetta ad una condizione di procedibilità consistente in una diffida all’amministrazione (o al concessionario) inadempiente. Nei casi di perdurante inerzia della pubblica amministrazione, può essere disposta dal giudice amministrativo la nomina di un commissario. La sentenza definitiva dovrà comportare l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali; dovranno essere previste forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione. La disposizione fa salve le competenze delle autorità amministrative indipendenti preposte alla regolazione dei relativi settori.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

Il 27 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato un Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794).

Il Libro verde si prefigge lo scopo di fornire mezzi efficaci per i risarcimenti collettivi dei cittadini in tutta l'UE, vale a dire meccanismi mediante i quali un gruppo di consumatori vittime delle prassi di un unico operatore commerciale può ottenere un indennizzo effettivo, qualsiasi sia la sede dell'operatore commerciale nell'Unione europea.

Le opzioni proposte sono le seguenti:

·       nessun intervento comunitario: in sostanza si rimette alla competenza degli Stati membri la disciplina della materia, fatte salve le misure nazionali e comunitarie esistenti o in procinto di entrare in vigore: in particolare, la direttiva 2008/52/CE, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2011, mentre il regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009;

·       cooperazione tra Stati membri: gli Stati membri che possiedono un meccanismo di ricorso collettivo dovrebbero consentirne l'accesso ai consumatori di altri Stati membri;

·       associazione di strumenti diversi: in questo caso, si tratterebbe di attivare diversi strumenti, vincolanti e non vincolanti, quali:

-   il miglioramento dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;

-   l'ampliamento del campo d'applicazione delle procedure relative alle controversie di modesta entità ai ricorsi di massa;

-   l'ampliamento del campo di applicazione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori;

-   l'incoraggiamento delle imprese a migliorare i sistemi di gestione dei reclami;

-   le azioni per sensibilizzare i consumatori circa i meccanismi di ricorso esistenti.

·       procedura giudiziaria di ricorso collettivo a livello comunitario: si tratterebbe di introdurre una misura comunitaria, vincolante o meno, per garantire che in tutti gli Stati membri esista un meccanismo di ricorso giudiziario collettivo. In tal modo tutti i consumatori dell'UE potrebbero ottenere un adeguato risarcimento nei ricorsi di massa attraverso la class action.  L’adozione di tale opzione implicherebbe alcune misure volte ad evitare di scoraggiare l’avvio di azioni collettive, quali:

-   l’esenzione delle spese giudiziarie;

-   la legittimazione delle organizzazioni dei consumatori a promuovere l’azione;

-   la definizione di procedure dirette a consentire a consumatori che non si siano costituiti in giudizio di avvalersi dei benefici di una sentenza successivamente alla sua adozione.

La consultazione terminerà il 1° marzo 2009, ed in base ai risultati la Commissione presenterà un nuovo documento orientativo nel 2009.

 

 


 

Articolo 20, comma 1
(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A.)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

 

 

Il comma 1 dell’articolo 20 differisce dal 30 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A), per quanto concerne la cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia.

 

Come indicato nella relazione illustrativa (A.S. 1305), la proroga risulta necessaria in quanto le trattative in atto con le regioni hanno fatto emergere diversi problemi, la cui soluzione è ritenuta pregiudiziale da parte delle stesse amministrazioni regionali, ai fini del trasferimento delle società regionali dell’Agenzia.

 

L'articolo 1, comma 461, secondo periodo, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) prevedeva l’adozione, entro il 31 marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico.

Il piano di dismissione avrebbe dovuto prevedere, entro il 30 giugno 2007, la riduzione delle società controllate a non più di tre e la cessione, entro lo stesso termine, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite.

Per le società regionali si sarebbe proceduto d’intesa con le regioni interessate, anche con la cessione gratuita delle partecipazioni a queste o ad altre amministrazioni pubbliche.

Con riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., il termine è stato differito dapprima al 30 giugno 2008 dall’articolo 28, comma 1, del D.L. n. 248/2007 (legge n. 31/2008), al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni e poi al 31 dicembre 2008 dall’articolo 4-bis, comma 15, del D.L. n. 97/2008 (legge n. 129/2008).

Alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, che ha previsto il riordino della Società Sviluppo Italia Spa, l’Agenzia disponeva in tutto di 17 società regionali (le regioni non interessate sono il Lazio, la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige).

Cinque società sono state messe in liquidazione, in quanto le regioni interessate hanno escluso l’intenzione di acquisirne il controllo: si tratta delle società in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Marche e Calabria[92]. La regione Sardegna non ha manifestato interesse ad avvalesi della società regionale di Sviluppo Italia, in quanto intende intraprendere altre direttrici per lo sviluppo dell'economia locale.

Sono, invece, state trasferite alle regioni di riferimento le partecipazioni detenute dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti nelle società relative alle regioni Sicilia, Puglia, Molise, Toscana e Liguria.

Per le società regionali di Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Campania, Abruzzo, Veneto e la trattativa è ancora in corso.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che sussistano le risorse necessarie a far fronte alla proroga dell’attività dell’Agenzia nell’esercizio in corso. Si ricorda che all’attuazione del piano di riordino e dismissione oggetto di proroga non sono stati ascritti, a suo tempo[93], effetti finanziari.

 

 


 

Articolo 20, comma 1-bis
(Società costituite o partecipate dalle regioni o dagli enti locali)

1-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue mesi».

 

 

Il comma 1-bis dell’articolo 20 in commento è stato introdotto nel corso dell’esame al Senato. Esso novella l’art. 13, co. 3, del D.L. 223/2006[94] recante disposizioni in materia economica, finanziaria e tributaria. L’articolo 13 prevede tra l’altro il divieto, per le società costituite o partecipate dalle regioni o dagli enti locali, di svolgere attività concernenti la prestazione di servizi a favore di soggetti diversi dagli enti costituenti o partecipanti.

La novella estende a 42 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 223/2006 (con scadenza al 4 gennaio 2010), il termine entro il quale le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, sono chiamate a cessare le attività non consentite.

Il termine previsto dal testo originario del D.L. 223/2006 era di 12 mesi (con scadenza al 4 luglio 2007). Il termine è stato esteso a 24 mesi (scadenza: 4 luglio 2008) dal co. 720 dell’art. 1 della L. 296/2006[95] (finanziaria 2007) e portato a 30 mesi (scadenza: 4 gennaio 2009) dall’art. 4, co. 7, del D.L. 97/2008[96].

 

L’art. 13 (Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza) del citato D.L. 223/2006 pone limiti all’attività delle società a capitale interamente pubblico o misto, costituite, o partecipate, dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti o per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

Si chiarisce, inoltre, che per produzione di beni e servizi strumentali all’attività di regioni e di enti locali si intendono quelli “in funzione della loro attività”, ad esclusione dei servizi pubblici locali (gas, acqua, luce) e dei servizi di committenza o centrali di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche aggiudicatrici (come individuate dall’art. 3, co. 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

L’articolo 13 del D.L. 223/2006 regola gli affidamenti con il sistema dell’in house providing, i cui tratti qualificanti, individuati prevalentemente dalla giurisprudenza, si rinvengono nell’assenza di un vero e proprio rapporto contrattuale tra un’amministrazione aggiudicatrice, quale un ente locale, e la persona giuridica destinataria dell’affidamento, in quanto l’ente conferente esercita sul prestatore del servizio un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e tale persona (giuridica) realizza la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che la controllano. Al proposito, la Corte di Giustizia CE, sez. II con la sentenza 17 luglio 2008 (causa C-371/05) si è nuovamente espressa sulle condizioni necessarie per ritenere legittimo l’affidamento in house di un servizio pubblico. Relativamente al controllo da parte dell’autorità pubblica, la Curia ha sottolineato la necessità di riferirsi non solo a tutte le disposizioni normative in materia, ma altresì alle circostanze pertinenti del caso di specie: dall’esame deve risultare che la società aggiudicataria è soggetta a un controllo che consente all’amministrazione aggiudicatrice di condizionarne le decisioni con possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società. Rispetto alla questione se la società debba svolgere la parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti pubblici che la detengono, la recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, negli ultimi anni – a partire dalla c.d. sentenza “Teckal” del 18 novembre 1999 (causa C-107/98) – ha ripetutamente sottolineato che la vera natura della società in house è quella di un soggetto che opera dentro la pubblica amministrazione, ed è funzionale al perseguimento di interessi generali. La sentenza del 17 luglio ribadisce che un’impresa svolge la parte più importante della sua attività con l’ente che la detiene se l’attività di detta impresa è destinata principalmente all’ente in questione e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale. Inoltre, nel caso in cui diversi enti detengano una società, la condizione relativa all’attività può ricorrere qualora tale società svolga la parte più importante della propria attività non necessariamente con questo o con quell’ente, ma con tali enti complessivamente considerati[97].

In particolare, le società di cui all’art. 13 del D.L. 223/2006, non possono partecipare ad altre società o enti (sono escluse da tale divieto le società di intermediazione finanziaria, la cui attività istituzionale comprende anche l’assunzione di partecipazioni) e sono ad oggetto sociale esclusivo.

Tali società debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti, e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati; pertanto neppure la presenza di una gara legittima la società ad assumere servizi per conto di soggetti che non siano gli enti costituenti.

Inoltre, le società predette, come specificato nel co. 3, cessano entro 42 mesi, secondo la novella introdotta dalla norma in commento, dalla data di entrata in vigore del D.L. 223/2006 le attività non consentite o in alternativa, cedono le attività non consentite a terzi ovvero le scorporano, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato. Il successivo co. 4 sanziona con la nullità i contratti conclusi in violazione delle prescrizioni sopra descritte. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del decreto, ma le cui procedure di aggiudicazione sono state bandite prima. Resta, comunque, l’obbligo anche per questa ipotesi, di cessione dell’attività come prescritto dal co. 3.

 

 


 

Articolo 21
(Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas
di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL) ed introduzione di un regime tariffario elettrico semplificato)


1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m3, è differito al 31 dicembre 2009.

1-bis. Al fine di continuare a garantire l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze.


 

 

L'articolo 21, al comma 1, differisce al 31 dicembre 2009 il termine per l'adeguamento alle norme tecniche di prevenzione incendi degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³.

Il comma 2 dell'articolo 1 del DPR 24 ottobre 2003, n. 340[98] stabilisce che gli impianti esistenti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), la cui capacità resti limitata fino a 30 mc, siano resi conformi alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica di prevenzione incendi (Allegato A all'articolo 1, comma 1) entro cinque anni dall’entrata in vigore del decreto stesso stesso. Il termine è scaduto il 19 dicembre 2008.

Si segnala che la disposizione in commento riproduce nella sostanza l'art. 26 del disegno di legge d'iniziativa governativa AS 1195 (collegato alla finanziaria) già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato, che fissa il termine per l'adeguamento degli impianti sempre al 31 dicembre 2009.

Secondo la relazione governativa (A.S. 1305), attraverso la proroga si terrebbe conto anche delle difficoltà manifestate dalle Associazioni rappresentative del settore della distribuzione del GPL per autotrazione, consentendo di completare gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti. La proroga avrebbe inoltre lo scopo di evitare la chiusura di un numero consistente di impianti di distribuzione stradale, che rispondono alla domanda di GPL auto soprattutto da parte dei cittadini meno abbienti, i quali  per sfuggire all’aumento dei costi dei carburanti tradizionali scelgono sempre più numerosi questo prodotto alternativo, a ridotto impatto ambientale.

Il successivo comma 1-bis, introdotto dal Senato, prevede l’adozione da parte del Governo di atti di indirizzo nei confronti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) necessari all’introduzione di un regime tariffario semplificato per le imprese elettriche il cui numero di utenze risulti inferiore a 5000.

L’adozione dei suddetti indirizzi, cui il Governo dovrà provvedere entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, è prevista a garanzia della continuità di un’offerta di un servizio elettrico qualitativamente elevato ed efficiente.

 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha formulato in data 9 febbraio 2009 una segnalazione al Parlamento e al Governo sul tema delle tariffe semplificate per società esercenti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica con meno di cinquemila utenti, ove rileva sostanzialmente due punti di criticità.

Anzitutto l’Autorità osserva che la genericità dell’espressione “regime tariffario semplificato” non traccia in alcun modo il perimetro né definisce le implicazioni di tale regime. Le possibili interpretazioni potrebbero persino condurre all’applicazione di un trattamento particolare che si tradurrebbe in una vera discriminazione nei confronti dei clienti di queste società e portare ad una riduzione della concorrenza sul lato della vendita. In particolare nelle piccole realtà tale concorrenza è già particolarmente critica, non essendoci l’obbligo della separazione societaria tra distribuzione e vendita, e potrebbe dunque ricrearsi una situazione di monopolio di fatto.

La difficoltà di interpretare il concetto stesso di “regime tariffario semplificato” apre la strada ad alcune ipotesi. Potrebbe infatti intendersi che la norma si riferisca al “regime tariffario semplificato” definito dalla delibera AEEG n. 5/2004 per il periodo regolatorio 2004-2007.

La deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 dell’Autorità per l’energia, recante il testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica (periodo di regolazione 2004-2007) prevedeva all'articolo 13 dell'Allegato A la facoltà[99] per le imprese distributrici con meno di 5000 clienti connessi alla propria rete di applicare un regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

La delibera AEEG 348/07 del 29 dicembre 2007 all’art. 2 ha consentito alle imprese ammesse al regime tariffario semplificato ai sensi del citato art. 13 del Testo integrato l’applicazione della tariffa di cui al medesimo articolo (con corrispettivi ridotti del 10% per le utenze in bassa tensione e del 5% in media tensione), fino al 31 marzo 2008.  

Nell’ambito di tale regime, le imprese distributrici sulla cui rete erano presenti meno di 5.000 punti di prelievo, anziché proporre “opzioni tariffarie” (cioè tariffe diversificate applicabili a differenti tipologie di clienti finali entro un limite massimo complessivo) potevano optare per un regime tariffario “semplificato”, che prevedeva l’applicazione ai propri clienti di una specifica tariffa (la cosiddetta TV2), con la possibilità di prevedere sconti rispetto ad essa. Le imprese ammesse a tale regime erano così esentate dalla verifica del rispetto del vincolo V1 (vincolo al ricavo massimo annuo conseguibile da ciascuna impresa distributrice con riferimento a ciascuna tipologia contrattuale dall’applicazione di opzioni tariffarie base e speciali ai propri clienti finali). Per contro, le medesime imprese non potevano partecipare ai meccanismi di perequazione dei costi di distribuzione.

Peraltro, l’Autorità rileva che – secondo gli operatori consultati – tale sistema rappresentava un onere amministrativo e gestionale per le imprese distributrici ed una complicazione per i venditori. La maggioranza degli operatori ha quindi manifestato una propensione per l’ipotesi secondo la quale l’Autorità debba definire un regime di tariffe amministrate, unico per tutti i distributori di energia elettrica, al fine di semplificare il sistema sia in termini gestionali che amministrativi. Tale ipotesi, inoltre, comporterebbe l’omogeneizzazione della tariffa di distribuzione applicata ai punti nella titolarità dei clienti finali su tutto il territorio nazionale, migliorando quindi la trasparenza delle offerte nel segmento della vendita. Tale aspetto è tanto più significativo per i clienti finali delle piccole realtà locali, dove la scarsa densità e la limitata intensità di consumi rendono tali clienti poco attrattivi per le società di vendita.

Il sistema tariffario vigente, introdotto dal 1 gennaio 2008, intercetta queste esigenze, prevedendo un numero limitato di tariffe applicato in modo indifferenziato a livello nazionale da tutti i distributori di energia elettrica (oggi il numero di tariffe applicate è pari a 15, a fronte di alcune centinaia del precedente periodo). Tale sistema garantisce l’equilibrio economico-finanziario per i distributori piccoli e grandi, in quanto il ricavo minimo previsto per il loro servizio è comunque garantito da un sistema perequativo dei ricavi. Per i clienti finali, invece, comporta vantaggi in termini di maggior semplicità della tariffa e comparabilità delle offerte sul mercato libero.

L’Autorità osserva che, qualora la norma in esame mirasse ad introdurre una semplificazione tariffaria ancora più spinta per le imprese con meno di 5.000 clienti finali, ciò comporterebbe:

-          nessuna variazione ai ricavi delle imprese di distribuzione;

-          una riduzione delle categorie in cui vengono classificati i clienti finali e quindi un’accentuazione delle possibili sperequazioni relative tra i medesimi clienti;

-          una possibile riduzione della concorrenza sul lato della vendita, particolarmente critico nelle piccole realtà.

 

Inoltre, la norma in esame impatta negativamente sulla competenza tariffaria dell’Autorità, in quanto l’attribuzione al Governo del compito di emanare atti puntuali e prescrittivi, con contenuti di carattere tecnico, incidenti direttamente sull’esercizio della potestà tariffaria, non appare compatibile con il ruolo di terzietà e indipendenza dell’Autorità, delineato dalla legge istitutiva dell’Autorità n. 481 del 1995, e potrebbe rendere difficile per l’Autorità continuare a svolgere i compiti istituzionali ad essa attribuiti.

Si ricorda che l’articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/1995, nel definire i compiti e le funzioni dell’AEEG, prevede che essa stabilisca e aggiorni, “in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente”.

Inoltre al comma 21 si prevede che Il Governo indichi alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria.

 

Infine pare necessario ricordare che il documento per la consultazione n. 34/07[100] dell’AEEG nella parte IX ricostruisce la particolare questione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori, che dovrebbero rappresentare una piccola parte delle imprese a cui pare riferirsi la norma in esame.

Nel novero delle imprese elettriche minori risultano attualmente ricomprese le seguenti:

• D’Anna & Bonaccorsi s.n.c., Ustica (PA);

• Germano Industrie Elettriche s.r.l., Tremiti (FG);

• ICEL s.r.l., Levanzo (TP);

• SEA S.p.A., Favignana (TP);

• SEL s.n.c., Lipari (ME);

• SELIS S.p.A., Lampedusa (AG);

• SELIS S.p.A., Linosa (AG);

• SELIS S.p.A., Marettimo (TP);

• SEP S.p.A., Ponza (LT);

• SIE s.r.l., Giglio (GR);

• SIPPIC S.p.A., Capri (NA);

• SMEDE S.p.A., Pantelleria (TP);

• SNIE S.p.A., Nola (NA);

• Odoardo Zecca s.r.l., Ortona (CH).

Delle quattordici imprese sopra elencate, le prime dodici operano su isole non interconnesse né direttamente né indirettamente con la RTN, mentre le ultime due operano sul territorio continentale, in aree elettricamente interconnesse con la RTN.

L’Autorità nel periodo 2008-2011 intende infatti attuare una riforma della regolazione delle imprese elettriche minori, volta a perseguire i seguenti obiettivi:

a) assimilazione delle imprese elettriche minori continentali interconnesse alle altre imprese di distribuzione dell’energia elettrica che operano nel continente;

b) definizione di un regime di regolazione specifico per le imprese che operano nelle isole minori non interconnesse, improntato a criteri di efficienza, con il superamento delle logiche di riconoscimento dei costi a piè di lista;

c) sviluppo delle interconnessioni con la rete nazionale, dove conveniente;

d) promozione dell’impiego di fonti rinnovabili di produzione dell’energia elettrica.

L’attuale disciplina delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all’Enel ha le sue origini nei provvedimenti di unificazione tariffaria del 1961. Tali provvedimenti, emanati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) nel 1961, a completamento del processo di unificazione delle tariffe sul territorio nazionale avviato nel 1953, introducevano un meccanismo di integrazione tariffaria per compensare le imprese di produzione e distribuzione dalle perdite derivanti dall’applicazione delle tariffe unificate.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico accerta lo scostamento tra introiti tariffari e costo dell’esercizio elettrico sulla base dei bilancio presentati dalle medesime società, delle relative documentazioni giustificative e della verifica, anche attraverso accessi in loco, della situazione produttiva e di quella delle reti di distribuzione, nonché degli investimenti e degli ammortamenti di ciascuna di esse.

L’onere per le integrazioni tariffarie costituisce un costo proprio del servizio elettrico, che non trova copertura nei ricavi tariffari definiti in modo da riflettere i costi sostenuti a livello medio nazionale per la fornitura dei singoli servizi di pubblica utilità del settore.

L’onere derivante dal riconoscimento delle integrazioni tariffarie è coperto dalla componente tariffaria UC4 che, coerentemente con gli indirizzi contenuti nella comunicazione del Ministero delle attività produttive in data 8 marzo 2005, prot. 5243, è ora applicata, per effetto della deliberazione 30 marzo 2005, n. 54/05, quale maggiorazione del corrispettivo di distribuzione dell’energia elettrica e, dunque, ricade su tutti i clienti finali, sia liberi che vincolati.

Il gettito attualmente garantito da componente UC4 supera, su base d’anno, i 70 milioni di euro, pressoché in linea con gli oneri per l’erogazione delle integrazioni tariffarie.

Nel citato documento, l’AEEG rileva l’assenza di incentivi all’economicità e all’efficienza nella gestione del servizio. L’attuale sistema di integrazione tariffaria prevede la piena copertura dei costi sostenuti dalle imprese elettriche minori siano essi relativi alle infrastrutture elettriche, siano essi relativi a costi commerciali e di struttura, e questo costituisce un serio ostacolo a uno sviluppo efficiente ed economico del comparto.

Profili finanziari

La norma di cui al comma 1-bis, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare nel presupposto che il regime semplificato sia ottenuto nell’ambito di una rimodulazione complessiva delle tariffe, e quindi senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 22, commi 1 e 2
(Disposizioni in materia di pesca)


1. All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».

2. Nel decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è soppresso il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.


 

 

Il comma 1 estende sino al 31 dicembre 2009 il divieto di aumentare le autorizzazioni all’esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, divieto che il comma 4 dell’art. 2 della legge n. 164/1998[101] aveva posto fino al 31 dicembre 2008.

L’articolo 2 della legge n. 164 ha definito, con i commi 3 e 4, le norme per completare la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi, prevedendo il finanziamento delle operazioni di ritiro delle autorizzazioni di pesca con la draga idraulica e quelle di fermo tecnico imposte ai pescatore, nonché dei consorzi di imprese di pesca costituiti per la gestione della pesca dei bivalvi su base compartimentale.

Il comma 4 ha anche disposto che il numero delle autorizzazioni, come rideterminato in conseguenza delle operazioni di ritiro, non potesse essere aumentato per dieci anni, ovvero fino al 31 dicembre 2008.

 

La relazione governativa (A.S. 1305), afferma che la necessità di mantenere invariato il numero delle autorizzazioni di pesca con tale attrezzo, per almeno un altro anno, è diretta a garantire la eco-sostenibilità del prelievo ed a consentire di mettere in atto le procedure e gli accertamenti necessari al rispetto del reg. (CE) n. 1967/2006[102], sullo sfruttamento sostenibile delle risorse del Mediterraneo, che si applicherà alla flotta da pesca operante con draga idraulica dal 1° giugno 2011.

 

Il comma 2 dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni introdotte durante l’iter parlamentare per la conversione del D.L. n. 171/2008[103]:

§      nel primo comma dell’art. 1, il numero 3 della lettera c);

§      l’articolo 4-quater;

§      l’articolo 4-septiesdecies.

Si noti che, per effetto della coincidenza tra le date di entrata in vigore del D.L. in esame e della legge di conversione del D.L. n. 171/2008, entrambe fissate al 31 dicembre 2008, le disposizioni di cui sopra risultano abrogate con effetto dal giorno stesso della loro entrata in vigore.

 

Con l’abrogazione del numero 3) della lettera c) di cui al primo punto si riporta a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009 lo stanziamento destinato a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici fiscali per le piccole e medie imprese del settore agroalimentare, anche cooperative, di cui ai commi 1088-1090 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006).

Il numero 3 della lettera c) aveva infatti incrementato di un milione di euro lo stanziamento per il 2009, che da 40 milioni di euro era stato portato a 41 milioni di euro.

 

Il comma 4-quaterprevedeva l’estensione della disciplina del canone a titolo ricognitorio alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate ad imprese, anche singole, per l’esercizio di attività di pescicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di  manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l’eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese. Tale misura è stata ritenuta suscettibile di generare minori entrate per effetto dell’applicazione del canone agevolato in misura fissa, in luogo di quello proporzionale alla superficie dell’area occupata. L’articolo 4–quater prevedeva altresì che la norma avesse efficacia retroattiva a fare data dall’entrata in vigore del decreto legislativo 154 del 2004 (Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura).

 

L’articolo 4 septiesdecies forniva, al comma 1, un’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 506, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

Tale comma della legge finanziaria per il 2008 recava disposizioni volte a consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall’applicazione dell’articolo 44, comma 1 del decreto legge 269/2003 in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo. Esso riguardava, per la precisione, la possibilità concessa ai datori di lavoro agricoli delle zone montane e svantaggiate di non pagare le sanzioni e di versare il dovuto in 20 rate annuali con versamento degli interessi legali. L’INPS era autorizzata a definire i contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnassero al pagamento in misura totale dei contributi oggetto del contenzioso stesso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni.

Secondo l’interpretazione autentica fornita dal presente articolo, il termine “contenzioso” era da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito fossero ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero fossero state avviate, o ancora da avviare, da parte dell'I.N.P.S. a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

 

Il successivo comma 2 recava la copertura finanziaria.

Profili finanziari

La relazione tecnica non prende in considerazione le norme di cui ai commi 1 e 2.

 

La relazione illustrativa, riguardo al comma 2, specifica che le norme soppresse “presentano rilevanti profili di criticità per quanto concerne la relativa copertura finanziaria”.

Si ricorda che il numero 3 della lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della L. 171/2008 era stato aggiunto durante l’esame in sede referente alla Camera[104], su cui la Commissione Bilancio aveva espresso parere di nulla osta. Alla copertura dell’onere di 1 milione per l’anno 2009 si provvedeva mediante soppressione dei commi 380 e 381 dell’articolo 1 della L. 296/2006, che prevedevano l’esenzione dall’accisa per l’olio vegetale e la relativa copertura.

Si ricorda altresì che, riguardo all’articolo 4-quater del DL 171/2008, erano stati chiesti chiarimenti al Governo sulla supposta onerosità della norma, anche alla luce di quanto dichiarato dallo stesso Governo in sede di dibattito parlamentare[105]. Si rammenta infine che l’articolo 4-septiesdecies della L. 171/2008 era stato aggiunto durante l’esame in Assemblea con la nuova formulazione dell’emendamento 4-terdecies.0101 della Commissione, cui era stata aggiunta un’apposita copertura dopo che la Commissione Bilancio aveva espresso in proposito parere contrario. Tale copertura prevedeva la riduzione da 250.000 a 243.000 tonnellate del contingente annuo di cui all’articolo 22-bis del D.Lgs. 504/1995 (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa) e conseguente riduzione del limite complessivo di spesa previsto dal comma 5-bis del suddetto articolo.

 

Nulla da osservare al riguardo, in considerazione della soppressione di norme recanti oneri.

 

 

 


 

Articolo 22, comma 2-bis
(Garanzie a favore di cooperative agricole)


2-bis. All'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie».


 

 

Il comma 2-bis dell’articolo 22, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, inserendo nell’art. 126 della legge n. 388/2000 il comma aggiuntivo 3-bis, stabilisce che lo Stato, a seguito dell’assunzione a carico del proprio bilancio (ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 149/1993) delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, poi dichiarate insolventi, mantiene il diritto di ripetere quanto corrisposto per tale intervento nei confronti dei soci che “abbiano comunque contribuito alla insolvenza” o in ogni caso “non abbiano titolo a beneficiare dell’intervento” dello Stato, subentrando nelle relative garanzie.

 

Al riguardo non appare chiaro in quali comportamenti giuridicamente tipizzati debba essersi concretizzato il contributo del socio all’insolvenza, mentre per quanto concerne le cause di esclusione dal beneficio dell’intervento dello Stato la normativa sulla quale si interviene non contiene indicazioni: la norma sembrerebbe quindi voler richiamare disposizioni di carattere generale che potrebbero essere opportunamente esplicitate.

 

L’articolo 126 della legge n. 388/2000[106] ha dettato disposizioni integrative di quanto già disposto con l’art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 149/93[107] in ordine alla assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse, prima dellaentrata in vigoredel decreto stesso, dai soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, la cui insolvenza sia stata previamente accertata dall’autorità giudiziaria.

I criteri di attuazione del decreto-legge sono stati a suo tempo definiti dal decreto ministeriale del 2 febbraio 1994, sulla base del quale il Ministero delle risorse agricole, con altro decreto del 2 ottobre 1995, ha approvato un elaborato nel quali erano riportati i risultati dell’istruttoria suddivisi secondo tre tipologie:

-          in un primo elenco erano state poste in graduatoria le garanzie ammissibili all’accollo (elenco n. 1);

-          nel secondo erano state elencate le garanzie escluse;

-          nel terzo erano state inserite le cooperative per le quali tutte le garanzie erano state escluse.

Il decreto da ultimo citato è stato modificato dal D.M. 18 dicembre 1995.

L’art. 126 della legge n. 388/2000, al comma 1, ha stanziato, in aggiunta a risorse che si erano rivelate insufficienti per l’accollo da parte dello Stato delle garanzie prestate da soci di cooperative dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa, ulteriori 230 mld. di lire per l’esercizio 2001.

Il comma 2 stabilisce che per il subentro da parte dello Stato:

-          l’ordine delle garanzie assunte è quello definito con l’elenco n. 1;

-          debbono essere rispettati i criteri di cui al D.M. 2 febbraio 1994;

-          va tenuto conto delle successive pronunce definitive sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Con il comma 3 si stabilisce che conseguentemente all’intervento dello Stato si determina la liberazione di tutti i soci sia che abbiano prestato garanzie individualmente che in solido.

Con il comma 4 infine si stabilisce che l’inserimento del socio garante nell’elenco n. 1 determina la sospensione delle procedure di escussione delle garanzie.

Si ricorda infine che l’art. 26, comma 4, del D.L. n. 248/2007[108] ha riaperto i termini entro il quale, ai sensi del D.L. n. 149/1993, i soci di cooperative agricole in accertato stato di insolvenza potevano presentare domanda per l’accollo da parte dello Stato delle garanzie da loro rilasciate in favore delle cooperative stesse.

Il nuovo termine, scaduto il 30 marzo 2008, ha interessato esclusivamente per i soci di cooperative che hanno presentato a suo tempo domanda per i benefici di cui al D.L. n. 149, venendone esclusi con il codice D4 per mancato rispetto dei termini.

Profili finanziari

Nulla da osservare riguardo alla norma di cui al comma 2-bis, considerato che dalla norma dovrebbero discendere i effetti finanziari positivi per la finanza pubblica.

 


 

Articolo 23, comma 1
(Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI)

 

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».

 

 

L'articolo 23, al comma 1 differisce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell’acqua. A tal fine modifica l’art. 26 del decreto-legge n. 248 del 2001[109] .

Tale termine era stato già prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 dall'articolo 4-bis, comma 13, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97[110], convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Il suddetto decreto legge n. 97 del 2008 riproduceva, peraltro, le disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, che non è stato convertito in legge.

La proroga qui considerata si rende necessaria, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa (A.S. 1305), per garantire il concreto prosieguo delle attività dell'Ente, attualmente commissariato, in quanto il decreto legge n. 171/2008[111], ha disposto l'entrata in vigore, a favore dell’EIPLI, delle tariffe relative alla componente industriale per l’acqua all’ingrosso, a partire dal 1° gennaio 2009. Allo stesso tempo, il suddetto decreto ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2010 il termine per l'emanazione del regolamento di riordino dell'EIPLI. L'applicazione della tariffa renderebbe necessaria, quindi, la piena operatività dell'Ente, per evitare il mancato introito di ingenti risorse finanziarie.

 

L’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura, gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze di acqua potabile delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali. L’EIPLI è da tempo amministrato da un Commissario straordinario.

L’art. 1, comma 1055, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ha dettato disposizioni volte a portare a risanamento l’EIPLI e alla sua trasformazione in società per azioni.

Entro la data del 30 settembre 2007 (termine successivamente prorogato al 30 novembre 2007 dall’art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge n. 81 del 2007) avrebbero dovuto essere espletate le seguenti attività:

-        puntuale ricognizione da parte del Commissario straordinario sulla situazione debitoria dell’ente;

-        definizione da parte del medesimo Commissario e dei creditori di un piano di rientro da trasmettere al dicastero agricolo.

Sulla base del piano di rientro, il Ministero delle politiche agricole stabilisce le procedure, sia amministrative che finanziarie, per il risanamento, restando nel frattempo sospesa ogni procedura esecutiva e giudiziaria avverso l’ente. Successivamente, concluso il risanamento, il Ministro per le politiche agricole procede alla trasformazione dell’ente in s.p.a. con partecipazione dello Stato e delle regioni che vi abbiano interesse. Alla trasformazione si procede con decreto del Ministro d’intesa con le tre regioni, Puglia, Basilicata e Campania. Per consentire la prosecuzione delle attività dell’Ente, l’ultimo periodo del comma 1055 citato ha disposto un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2007.

 

L’art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 248 del 2007 ha successivamente differito al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro, previsto dalla finanziaria 2007, che dovrà tenere conto della rideterminazione delle tariffe per i vari usi dell’acqua, della quale è incaricato un Comitato costituito con Accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata. La norma prevede anche l’ipotesi che la rideterminazione delle tariffe non avvenga entro il termine prorogato, disponendo in tal caso l’intervento sostitutivo del Commissario straordinario dell’ente nei successivi quindici giorni. Il Commissario era autorizzato anche a prorogare, nei limiti delle risorse disponibili dell’Ente, i contratti in essere per la gestione degli impianti. Tale ultima previsione, come sopra detto, è oggetto delle proroga qui considerata.

 

Come sopra ricordato, sulla disciplina riguardante l'EIPLI è inoltre intervenuto il decreto-legge n. 171/2008. L'articolo 3 del suddetto decreto dispone l’erogazione di un contributo straordinario nell’importo massimo di 5.600.000 euro all'EIPLI per far fronte agli oneri della gestione ordinaria in corso, attingendo alle risorse recuperate ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.L. n. 248/2007, e consistenti negli interessi attivi maturati sui depositi fruttiferi accesi dagli Enti irrigui e non necessari al completamento delle opere. La norma precisa che, conseguentemente, tali interessi non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo art. 26, comma 6, del decreto n. 248: si ricorda che tale disposizione prevede che le somme recuperate vengano riassegnate al MIPAAF per la erogazione di un contributo all’EIPLI, facendo tuttavia salvo “quanto necessario per il risanamento per il bilancio” dell’Ente irriguo umbro-toscano, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso Ente. La norma impone all’organo esecutivo dell’EIPLI di destinare esclusivamente alla gestione ordinaria il contributo statale: a tal fine, ogni tre mesi, tale organo dovrà individuare le finalità dell’impiego del contributo ed i relativi importi, dandone comunicazione al tesoriere. Nell’erogazione delle somme è dunque eliminata ogni discrezionalità, dovendosi seguire rigorosamente l’ordine cronologico delle fatture ovvero delle deliberazioni di impegno approvate dall’Ente.

Nella relazione illustrativa del decreto-legge n. 171, l’urgenza del contributo viene correlata con la necessità di evitare che le imprese che gestiscono ed effettuano la manutenzione dell’adduttore del Sinni sospendano la propria attività in conseguenza della elevata esposizione finanziaria, causando la interruzione della distribuzione idrica da parte dell’EIPLI.

La norma stabilisce, inoltre, la sospensione fino al 31 marzo 2009 di ogni azione esecutiva sulle somme erogate in virtù del contributo straordinario. Eventuali azioni esecutive che abbiano ad oggetto tali somme dovranno essere dichiarate nulle d’ufficio dal giudice.

Si prevede inoltre che le tariffe relative alla componente industriale per l’acqua all’ingrosso, così come determinate dal comitato di coordinamento in data 29 aprile 2008, entrino in vigore a favore dell’EIPLI il 1° gennaio 2009.

In relazione al riordino dell'EIPLI, la norma proroga poi al 31 marzo 2010 la scadenza fissata dall’art. 26, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008[112], entro la quale deve essere emanato il regolamento di riordino ai sensi dell’art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008. A tal fine viene stimato un onere di 200.000 euro per il 2009 e di 50.000 euro per il 2010.

Si ricorda infine che l’EIPLI era stato incluso, ai sensi dell’art. 2, comma 636, della L. 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Il citato art. 26 del D.L. n. 112/2008 ha peraltro abrogato tale disposizione.

 


 

Articolo 23, comma 1-bis
(Edifici rurali)

 


1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, dispone che il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini ICI,[113] deve essere effettuato sulla base dei requisiti indicati nell’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993[114] anche nel caso in cui le unità immobiliari risultino iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricato[115].

Si ricorda che l’attribuzione della ruralità ai fabbricati comporta, ai fini fiscali, l’esenzione dalle imposte ordinarie (ICI e IRPEF/IRES)[116] mentre la perdita del suddetto requisito comporta l’applicazione della tassazione ordinaria.

 

L’articolo 9 del DL n. 557/1993, come modificato, da ultimo, dall’articolo 42-bis del DL 159/2007[117] disciplina i criteri per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati.

Il comma 3 attribuisce la ruralità ai fabbricati:

§         utilizzati come abitazione del soggetto (e familiari conviventi) che esercita attività agricola o attività connesse, dei soci o amministratori delle società agricole, nonché dei soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura (lettere a) e a-bis));

§         posti su terreni iscritti al catasto con attribuzione di reddito agrario e con superficie non inferiore a 10.000 mq, ovvero 3.000 mq in presenza di ulteriori requisiti (lettera c));

§         relativi ad attività agricole che presentano specifici requisiti reddituali e di volume d’affari (lettera d));

Sono, in ogni caso, esclusi i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ovvero siano immobili di lusso (lettera e)).

Il comma 3-bis dell’articolo 9, come integralmente sostituito dal DL n. 159/2007, riconosce il carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricoladi cui all’articolo 2135 del codice civile in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;

d) all’allevamento e al ricovero degli animali;

e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20febbraio 2006, n. 96;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi ;

l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

Con la legge finanziaria per il 2008[118] (articolo 2, comma 4) è stato escluso il rimborso dell’ICI pagata fino al 2008 a tutti gli imprenditori che, a seguito delle modifiche apportate alla lettera i) del comma 3-bis dal DL n. 159/2007, attribuiscono al fabbricato il requisito della ruralità. In altri termini, le modifiche apportate dal DL n. 159 producono effetti, ai fini fiscali, a decorrere dal 2009.

 

La necessità di un intervento normativo diretto a chiarire la procedura applicabile per la qualificazione dei fabbricati rurali è evidenziata dalla presenza di un notevole contenzioso in materia. Infatti, mentre l’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993 individua i requisiti necessari per l’attribuzione della ruralità, la prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno evidenziato diverse interpretazioni circa la validità ai fini fiscali nelle ipotesi in cui il fabbricato risulti autonomamente accatastamento rispetto al terreno sul quale è posto.

 

Sul piano della giurisprudenza, in merito al contenzioso sorto tra contribuenti e amministrazione finanziaria si è più volte pronunciata la Corte di Cassazione la quale afferma che, se il fabbricato è accatastato distintamente rispetto al terreno, i requisiti della ruralità non sono considerati ai fini fiscali e, pertanto, il fabbricato non è esente da imposte.

Da ultimo, con la sentenza n. 23596 del 15 maggio 2008 (depositata il 15 settembre 2008) la Cassazione ha stabilito che “agli effetti dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili è irrilevante il carattere di rurale del fabbricato al quale per il quale sia stata adempiuta la formalità dell’iscrizione in catasto ed attribuita la relativa rendita in quanto tali evenienze costituiscono presupposti necessari e sufficienti per la verificazione del presupposto impositivo”[119].

 

In linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione risultano le indicazioni fornite nella circolare ANCI/IFEL n. 141 del 2008 nella quale si invitano i Comuni ad applicare il regime di tassazione ICI ai fabbricati rurali iscritti al catasto e, pertanto, a procedere con l’attività di accertamento circa il pagamento delle imposte dovute anche con riferimento agli anni precedenti.

 

Sul piano della prassi amministrativa, si segnalano due circolari dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia del territorio dalle quali risulta che i fabbricati che posseggono i requisiti della ruralità di cui al richiamato articolo 9 sono esenti dalle imposte anche se autonomamente accatastati.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 50 del 20 marzo 2000, afferma che “il reddito attribuito al fabbricato rurale deve intendersi come un elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma dell'edificio e che il reddito dominicale dei terreni, al fine della determinazione del valore che preclude l'attività di accertamento dell'Ufficio secondo il disposto del citato articolo 52 del D.P.R. n. 131 del 1986, è comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali asservite”.

Inoltre, nella circolare dell’Agenzia del territorio n. 7 del 2007 viene precisato che “per gli uffici fiscali, l'accertamento concerne invece sempre la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della ruralità al fine di assoggettare o meno a tassazione il relativo reddito di fabbricati, comunque, iscritto in catasto”.

 

In linea con quanto indicato nelle circolari dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia del territorio, risulta la risposta all’interrogazione parlamentare Gianfranco Rotondi dell’8 ottobre 2008, nella quale il Ministro per l’attuazione del programma di Governo ha precisato che “nell’estimo per il calcolo del reddito dominicale dei terreni è già compresa la rendita dei fabbricati rurali. Tassare autonomamente il fabbricato rurale implicherebbe una duplicazione della tassazione, pertanto il Governo si adopera per la soluzione della problematica”.

 

La norma in esame, nell’esentare espressamente dall’ICI i fabbricati rurali, ancorchè accatastati, sembra pertanto confermare tale orientamento governativo.

 

Andrebbe chiarito, peraltro, se il regime di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) recato dalla norma sia rilevante anche ai fini delle imposte dirette.

Profili finanziari

La norma di cui al comma 1-bis, introdotta durante l’esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si rileva che la disposizione, volta ad escludere i fabbricati rurali dall’ambito impositivo dell’ICI, assume carattere di interpretazione autentica, suscettibile quindi di produrre anche effetti retroattivi. Anche alla luce di tale portata applicativa appare necessario che siano chiariti gli eventuali effetti della norma sul gettito.

In proposito si ricorda che in merito al trattamento fiscale dei fabbricati rurali il MEF si è espresso nel senso di ritenere tali unità immobiliari – purchè dotate dei requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del DL n. 557 del 1993 – non assoggettabili autonomamente all’ICI, ancorché dotati di propria rendita, dovendosi ritenere che il reddito dominicale del terreno sia comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali asservite.

Tale interpretazione è stata espressa con la circolare n. 50/E del 20 marzo 2000. Successivamente, la circolare n.7/T del 15 giugno 2007, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di iscrizione al catasto fabbricati dei fabbricati rurali, utilizzati sia  come abitazione che come beni strumentali,  ha precisato che, anche se dotati di autonoma rendita, tali unità immobiliari sono esenti da imposta sui redditi dei fabbricati e da ICI.

La posizione dell’Amministrazione finanziaria in merito a tale problematica è stata recentemente ribadita dal rappresentante del Governo in risposta ad una interrogazione parlamentare[120].

 


 

Articolo 23, commi 1-ter e 1-quater
(Proroga dei termini per la presentazione delle proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna)


1-ter. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2009».

1-quater. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009.


 

 

I commi 1-ter e 1-quater dell’articolo20, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, recano disposizioni in merito alla proroga del termine per la presentazione delle proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna, e dispongono al riguardo uno stanziamento di 6 milioni di euro per il 2009.

 

Il comma 1-ter, in particolare, differisce dal 31 luglio 2008 al 31 luglio 2009 il termine entro il quale la commissione istituita dal comma 126, articolo 2, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) potrà presentare al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei debiti contratti verso istituti finanziari che hanno concesso agli imprenditori agricoli sardi, con riferimento alla vicenda originata dall’attuazione della legge regionale n. 44/1988, finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi. Il comma proroga altresì, nei termini sopra indicati, la sospensione dei giudizi pendenti, delle riscossioni e delle esecuzioni forzose relative ai suddetti debiti.

 

L’art. 2, comma 126, della legge finanziaria 2008[121] prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una commissione di tre esperti, avente il compito di formulare proposte per la ristrutturazione dei debiti contratti da imprenditori agricoli sardi, con riferimento alle vicissitudini che hanno riguardato la legge regionale della Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, recante "Costituzione del Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura". Dei tre membri dell'istituenda commissione, il primo dovrà essere designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il secondo dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il terzo dalla Regione autonoma della Sardegna.

Entro il 31 luglio 2008, la Commissione dovrà presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le proceduredi riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

L’emendamento con il quale la norma è stata introdotta durante l’esame al Senato presentava anche una parte consequenziale, recante una compensazione di 3 milioni di euro per il 2008 a valere sul Fondo speciale di parte corrente (accantonamento Ministero dell’economia). La lettura della norma tuttavia non consente di comprendere a quale dei possibili fattori di spesa connessi con l’attuazione della norma stessa sia riferita la suddetta compensazione. Per questa ragione durante l’esame in Assemblea alla Camera è stato presentato l’ordine del giorno 9/3256/5, accolto dal Governo, che impegna l’esecutivo “a dare applicazione alla citata disposizione nel senso di destinare le risorse indicate alla copertura finanziaria dei costi conseguenti alla sospensione dei giudizi, delle procedure di riscossione e di recupero e delle esecuzioni forzose, quali interessi ed altro, con esclusione delle possibilità di destinare risorse al funzionamentodella commissione di esperti ivi prevista o alla corresponsione di compensi ai suoi componenti”.

L'art. 5 della succitata legge regionale della Sardegna n. 44/ 1988 aveva istituito un regime di aiuti a favore di aziende agricole la cui situazione finanziaria fosse stata pregiudicata da circostanze avverse, sotto forma di concorsi negli interessi su mutui, al fine di consentire a tali aziende di ricostituire la loro liquidità. Le circostanze avverse che giustificavano l'intervento della Regione, la misura del finanziamento e la durata delle operazioni dovevano essere decise, di volta in volta, dalla Giunta regionale, la quale, nel corso di un decennio, per quattro volte ha deciso di fare ricorso a tale disposizione (dicembre 1988, giugno 1990, novembre 1990, giugno 1992).

Tuttavia, con decisione del 16 aprile 1997, n. 612, la Commissione europea ha dichiarato che gli aiuti concessi dalla Regione erano illegali, in quanto concessi senza che la Commissione avesse potuto pronunciarsi al loro riguardo in fase di progetto, nonché incompatibili con il mercato comune. La Commissione ha inoltre imposto all'Italia di abolire i suddetti aiuti e di adottare le misure necessarie al fine di recuperare gli aiuti in questione, tramite rimborso.

Con legge regionale 6 dicembre 1997, n. 13, la Regione Sardegna ha provveduto ad abrogare l'art. 5 della legge 44/1988. Successivamente, sono stati emanati i decreti di revoca degli aiuti già accordati.

I beneficiari degli aiuti si sono rivolti al Tribunale di Cagliari per sentir dichiarare l'insussistenza dell'obbligo al rimborso. Il giudice adìto ha sospeso il giudizio e rimesso alla Corte di giustizia delle Comunità europee il vaglio della legittimità della decisione adottata dalla Commissione europea.

Con sentenza del 23 febbraio 2006, la Corte del Lussemburgo ha confermato la validità della decisione impugnata.

 

Il comma 1-quater individua la copertura del provvedimento mediante una riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla Tabella C, per un importo complessivo di 6 milioni di euro per il 2009.

 

Si segnala che la riduzione lineare indicata nella norma di copertura equivale a circa lo 0,05 per cento dell’ammontare complessivo degli stanziamenti di parte corrente esposti in Tabella C.

Profili finanziari

Le norme, di cui ai commi 1-ter e 1-quater, introdotte con un emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che l’onere quantificato dal comma 1-quater è più elevato rispetto a quello a suo tempo individuato con riferimento alla prima norma che ha introdotto la sospensione, fino al 31 luglio 2008, delle esecuzioni forzose in esame.

Si tratta – come detto - dell’articolo 2, comma 126, della legge 244/2007, rispetto al quale il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della medesima legge esponeva un onere (spesa corrente) pari a 3 milioni di euro per il solo anno 2008. Anche tale disposizione non era corredata di relazione tecnica: conseguentemente non sono noti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione [[122]].

Pertanto gli effetti finanziari ascritti alla proroga in esame appaiono maggiormente prudenziali rispetto alla precedente quantificazione.

Ciò premesso, si conferma tuttavia la necessità di acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione in esame, rispetto alla quale non è possibile verificare – in assenza di relazione tecnica - né la correttezza della quantificazione dell’onere né la sua coerenza temporale rispetto agli interventi necessari in rapporto alla massa debitoria oggetto della misura di rinvio.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la formulazione della norma di copertura di cui al comma 1-quater non indica, esplicitamente, a quale disposizione onerosa si faccia riferimento. Dalla durata della copertura finanziaria e dalla verifica degli emendamenti già approvati in Commissione[123] al Senato, sembra che la disposizione di copertura si riferisca agli oneri derivanti dal comma 1-ter, recante disposizioni in materia di sospensione di esecuzioni forzose in Sardegna. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Infine, anche in considerazione del fatto che nel corso delle ultime sedute della Commissione Bilancio, con riferimento all’esame di provvedimenti o di proposte emendative che prevedevano una modalità di copertura analoga a quella in esame, il Governo ha espresso avviso contrario, appare opportuno che lo stesso chiarisca se l’utilizzo della tabella C non pregiudichi anche in questo caso, come nei precedenti citati, la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dalla medesima tabella.

 

 


 

Articolo 24
(Limitazioni alla guida; unità da diporto)


1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1o gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2010».

1-bis. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto»;

b) all'articolo 53, comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;

c) all'articolo 53, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le modalità e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonché i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;

d) nel titolo V, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico). - 1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico».


 

 

L’articolo 24 proroga al 1° gennaio 2010 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei “neopatentati”, prevista dall’articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117[124].

La norma oggetto di proroga ha introdotto un comma 2-bis all’articolo 117 del Codice della strada[125], con il quale si preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t. La limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188 del medesimo Codice, purché la persona invalida sia presente sul veicolo medesimo.

La disposizione avrebbe dovuto trovare applicazione per i titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 117/2007, e, pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2008. Con l’articolo 22 del decreto legge 248/2007[126], l’applicazione della normativa era stata una prima volta prorogata al 1° luglio 2008. Successivamente, la data era stata fissata al 1° gennaio 2009 dall’articolo 4 del decreto legge n. 97/2008[127].

 

L’articolo 24 in esame stabilisce ora che le limitazioni alla guida previste dal nuovo comma 2-bis troveranno applicazione per i titolari di patente di guida rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2010.

Secondo la relazione (A.S. 1305), la nuova proroga è motivata dalla necessità di rinviare ulteriormente l’entrata in vigore della norma, che potrebbe portare alla conseguenza di vietare la guida di automobili di piccola e media grandezza e di alto livello di sicurezza, consentendo invece la guida di vetture meno sicure, più grandi ed impegnative da guidare.

 

Il comma 1 bis - introdotto dal Senato – introduce sanzioni pecuniarie a carico di chi conduce unità da diporto sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. A tal fine, viene integrato l’articolo 53 del d.lgs. n. 171/2005[128] (Codice della nautica da diporto), mediante aggiunta di un comma 1 bis, nel quale si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro per chi assume il comando, la condotta o la direzione di una unità di diporto in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. La sanzione è raddoppiata per chi si trovi al comando di navi da diporto.

 

Si ricorda, in proposito che, ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n. 171/2005, si definisce unità da diporto ogni costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto; mentre è definita nave da diporto ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri.

 

Il nuovo comma 1 bis fa salva, per l’ipotesi in oggetto, l’applicazione della sospensione della patente nautica prevista dall’articolo  40, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146. (Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del d.lgs. n. 171/29005). Il comma 2, lettera a), di tale articolo prevede che l’autorità marittima competente possa sospendere la patente nautica, per un periodo massimo di sei mesi, in caso di assunzione del comando e della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti.

 

Al comma 6 del medesimo articolo 53 del d.lgs. n. 171/2005 - che prevede la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni in caso di violazioni alle norme dettate dal comma 1 -  viene aggiunto un riferimento al nuovo comma 1 bis, collegando quindi tale sanzione accessoria anche alla fattispecie di comando, condotta o direzione in stato di ubriachezza.

 

Dopo il comma 6 dello stesso articolo 53 viene poi aggiunto un comma 7, che fa rinvio ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per definire le modalità di accertamento dello stato di ubriachezza e i limiti di tolleranza del tasso alcolemico.

Si ricorda che, per la guida di autoveicoli, la guida sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti è configurata quale reato penale, ed è disciplinata dagli articoli 186 e 187 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada). L’analoga fattispecie, connessa al comando o alla direzione di unità da diporto, è invece  contemplata dal citato articolo 40 del D.M. n. 146/2008 quale mero illecito amministrativo. L’articolo 24 in esame, nell’introdurre una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria, non appare inteso a modificare -  da amministrativa a penale – la natura dell’illecito in questione.

Il comma 1 bis in esame inserisce inoltre, nel d.lgs. n. 171/2005, un articolo 57 bis, che, al comma 1, prevede che, con appositi provvedimenti delle regioni, dovranno essere disciplinate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo conto delle zone caratterizzate da maggiore traffico diportistico ed al fine di prevenire il realizzarsi di sinistri dovuti all’abuso di tali bevande.

 

Si rileva, in proposto, che in base alla formulazione della norma non appare chiaro se le limitazioni debbano riguardare la vendita di alcolici a bordo delle unità da diporto, ovvero (o anche) negli esercizi commerciali delle località costiere.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 57 bis demanda agli stessi provvedimenti delle Regioni, previsti dal comma 1, il compito di disciplinare l’utilizzo degli altoparlanti  sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare l'inquinamento acustico.

Va in proposito ricordato che la materia della nautica da diporto - fatti salvi gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione – rientra fra quelle demandate, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, alla competenza delle regioni.

Profili finanziari

La norma di cui al comma 1-bis, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma – che dalle norme non derivino oneri a carico delle amministrazioni incaricate dei controlli per nuove dotazioni di strumenti di accertamento.

 


 

Articolo 25
(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale)

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

 

 

L’articolo 25 proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che dovrà stabilire il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Tale termine - inizialmente fissato al 30 giugno 2006 dall’articolo 17 comma 10 del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188[129] - era stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 17 del decreto legge n. 248/2007[130](c.d. “milleproroghe 2007”).

Lo stesso articolo 17 del d.lgs. n. 188 prevede che, nelle more dell’emanazione del decreto, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal D.M. 21 marzo 2000 e dal D.M. 22 marzo 2000, del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

 

Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, il gestore della rete ferroviaria (RFI) è tenuto a consentire alle imprese ferroviarie nazionali ed internazionali, interessate allo svolgimento dell’attività di trasporto, l’accesso all’infrastruttura, alle seguenti condizioni:

possesso della licenza rilasciata dal Ministero dei Trasporti;

possesso del certificato di sicurezza rilasciato dal gestore della rete;

pagamento di un canone di accesso.

I criteri di determinazione del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria sono contenuti nel citato articolo 17 del d.lgs. n. 188/2003, nonché nel D.M. 21 marzo 2000, n. 43/T, e, con riferimento alle singole tratte delle rete italiana, dal capitolo VI del Prospetto informativo della rete.

Il decreto del Ministero dei trasporti recante la determinazione del canone viene emanato sulla base di una relazione presentata dal gestore dell’infrastruttura RFI, e dopo l’acquisizione dei pareri resi dal CIPE e della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, premessa la necessità di chiarimenti in merito alla conformità della disposizione alla normativa comunitaria, si rileva l’opportunità di chiarire se il rinvio dell’applicazione dei nuovi canoni possa incidere sugli equilibri finanziari connessi all’utilizzo della rete ferroviaria, nonché sui tempi e le modalità di remunerazione degli investimenti ferroviari effettuati.

 


 

Articolo 26
(Proroghe convenzioni Tirrenia)


1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, a condizioni che assicurino la migliore valorizzazione delle suddette società, le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere. Conseguentemente al comma 999 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le convenzioni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «le nuove convenzioni». Entro il termine di cui al primo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al fine di proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale e conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, si provvede: a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.


 

 

L’articolo in esame proroga, sino al 31 dicembre 2009, la durata delle convenzioni attualmente in corso in cui sia parte la Tirrenia di Navigazione S.p.a., e le società da questa controllate, quali società di navigazione che assicurano i collegamenti marittimi essenziali.

In primo luogo, con lo specifico obiettivo di realizzare la definitiva liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento del processo di privatizzazione delle società di navigazione entro il 31 dicembre 2009, la proroga viene riconosciuta nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere e a patto che le convenzioni medesime assicurino la migliore valorizzazione delle suddette società.

 

Più specificamente la norma in commento si riferisce alle società esercenti i servizi  di  collegamento ritenuti  essenziali  per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 684/1974[131] (i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, nonché eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno) e agli artt. 1 e 8 della legge 169/1975[132] (collegamenti con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria, nonché nel mare Adriatico).

Del Gruppo Tirrenia Spa fanno parte, oltre alla Capogruppo Tirrenia di Navigazione Spa, che comprende anche la Divisione Adriatica, le società CAREMAR (Campania Regionale Marittima), SAREMAR (Sardegna Regionale Marittima), SIREMAR (Sicilia Regionale Marittima), TOREMAR (Toscana Regionale Marittima).

Le società del gruppo gestiscono i collegamenti marittimi attraverso convenzioni con lo Stato, l’ultima delle quali scaduta il 31 dicembre 2007 e prorogata, dal decreto legge in esame, al 31 dicembre 2009.

 

Di seguito viene modificato l’art. 1, comma 999 della L. n.296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) inserendo il riferimento alle nuove convenzioni in luogo del generalizzato richiamo alle convenzioni.

 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 998, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ai fini del completamento del processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento essenziali, le nuove convenzioni, con scadenza in data successiva al 31 dicembre 2012, sono state stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007; a tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Il successivo comma 999, richiamato dalla norma in esame, stabilisce, altresì, che le convenzioni (nuove convenzioni, ndr) di cui al comma precedente, stipulate dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, determinano le linee da servire, procedure e tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le stesse vengono, poi, notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario; la nuova Convenzione, in ordine al predetto adempimento, è attualmente al vaglio della Commissione UE.

Si segnala, altresì, che la Commissione IX° della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole, con condizioni, in merito ad uno schema di D.P.C.M. recante la definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione Spa[133]. Si ricorda, infatti, che Tirrenia S.p.a. è partecipata al 100% da Fintecna, società controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’articolo unico dello schema, nella prima parte, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad alienare la propria partecipazione indiretta nella società Tirrenia S.p.a., per una quota di capitale in misura superiore al 50%, insieme alle partecipazioni totalitarie detenute da questa nelle Società marittime regionali non trasferite gratuitamente alle Regioni ai sensi dell’art. 57 del D.L. n. 112/2008 norma che, tra l’altro, attribuisce alle Regioni le funzioni e i compiti attualmente esercitati dallo Stato nel settore del cabotaggio marittimo di servizio pubblico prevedendo che le Regioni interessate possano chiedere il trasferimento a titolo gratuito della partecipazione detenuta da Tirrenia nelle società marittime regionali. L’alienazione della partecipazione dovrà essere effettuata ricorrendo alla procedura competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria[134] finalizzata anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali come disposto dall’art. 1, co. 2, D.L. n. 332/1994 richiamato dallo schema citato.

Va anche ricordato che sulla questione è recentemente intervenuta una risoluzione, approvata dalla IX Commissione della Camera il 19 novembre scorso[135], nella quale si impegna, tra l’altro, il Governo a “pervenire sollecitamente, se possibile entro il 30 giugno 2009, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, alla privatizzazione della società Tirrenia di navigazione S.p.A., da effettuarsi mediante ricorso a procedura competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria…”.

 

Giova ricordare in questa sede che, in merito alla privatizzazione della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle società da questa controllate, l’art. 26 del D.L. n.185/2008[136]autorizza la spesa di 65 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di attivare le procedure di privatizzazione della società Tirrenia di navigazione S.p.a. e delle società da questa controllate, e consentire la stipula delle nuove convenzioni, volta ad assicurare i collegamenti marittimi essenziali. Lo stanziamento di tale somma viene subordinato agli esiti delle verifiche che la Commissione europea svolge in ordine alla compatibilità con il regime comunitario delle predette convenzioni.

 

Con un emendamento del relatore approvato nel corso dell’esame presso il Senato, è stata inserita nell’ambito dell’articolo 26 una norma tesa a realizzare, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2009, un aggiornamento dell’apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera al fine di conformarne l’assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale.

 

Si ricorda che Il Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera: primo fra tutti il Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento.

Il Corpo dispone di un organico complessivo di circa 11.000 persone tra ufficiali, sottufficiali e truppa per lo svolgimento delle seguenti attività:

·         ricerca e soccorso in mare (SAR), con tutta l’organizzazione di coordinamento, controllo, scoperta e comunicazioni attiva nelle 24 ore che tale attività comporta;

·         sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e, attraverso l’attività di Port State Control, anche sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali;

·         protezione dell’ambiente marino, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , utilizzando sinergicamente a tal fine anche risorse (centrali operative, mezzi aereonavali, sistemi di controllo del traffico navale) già attivati per compiti di soccorso, sicurezza della navigazione e di polizia marittima;

·         controllo sulla pesca marittima, in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali: a tal fine il comando generale è l’autorità responsabile del Centro Nazionale di Controllo Pesca e le Capitanerie effettuano i controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sull’intera filiera di pesca;

·         amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;

·         polizia marittima (cioè polizia tecnico-amministrativa marittima), comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.

Ulteriori funzioni sono svolte per i Ministeri della difesa (arruolamento personale militare), dei beni culturali e ambientali (archeologia subacquea), degli interni (anti-immigrazione), di grazia e giustizia e del dipartimento della protezione civile, tutte aventi come denominatore comune il mare e la navigazione.

 

La norma attribuisce al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, con regolamento ex art. 17, comma 2, L. n. 400/1988, i seguenti compiti:

-            raccogliere in un unico testo normativo, compiti e funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti e per l'effetto attuare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse;

-            adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli Uffici dipendenti;

-            adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.

 

In proposito si fa presente che l’art. 17, comma 2, della legge 400/88 citato, disciplina il fenomeno dei regolamenti c.d. “delegati” o “autorizzati” la cui peculiarità sta nel provocare un effetto abrogativo delle leggi disciplinanti in precedenza una data materia sostituendole con una nuova disciplina di livello regolamentare, assolvendo alla c.d. funzione di “delegificazione”. La legge che autorizza il regolamento deve recare l’indicazione dei principi regolatori della materia e quella delle norme conseguentemente abrogate.

Si tratta, dunque, di una particolare forma di regolamento di attuazione, la cui adozione deve sempre essere preceduta dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri oltre che dal parere del Consiglio di Stato, e che non è ammesso per la disciplina di materie coperte da riserva assoluta di legge.

Va rilevato che la norma in esame non reca una specifica indicazione delle norme generali regolatrici della materia e delle norme destinate ad essere abrogate con l’entrata in vigore del regolamento.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera le disposizioni del primo e del secondo periodo del comma 1.

La relazione illustrativa afferma che, tenuto conto delle difficoltà economiche e delle limitazioni del bilancio dello Stato che non consentono di rendere strutturali benefici concessi precedentemente ed autorizzati in sede comunitaria, la disposizione è finalizzata ad assicurare continuità al servizio di cabotaggio prorogando per l’anno 2009 le relative convenzioni, in scadenza al 31 dicembre 2008, nel limite delle risorse disponibili.

 

Anche le disposizioni del terzo periodo, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, in merito al primo e al secondo periodo del comma 1, è opportuno che il Governo fornisca assicurazioni circa l’entità delle risorse disponibili a legislazione vigente e sull’idoneità delle stesse ad essere utilizzate per la proroga delle convenzioni in scadenza al 31 dicembre 2008. Si osserva infatti che le somme rispettivamente stanziate dalla legge n. 296 del 2006 e dal decreto legge n. 185 appaiono finalizzate alla stipula di nuove convenzioni e la loro utilizzazione è comunque subordinata a verifica in sede comunitaria.  

 

Si ricorda che il comma 998 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ha autorizzato la stipula, entro il 30 giugno 2007, di nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. A tal fine ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Le nuove convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario.

Successivamente, l’articolo 26 del decreto legge n. 185 del 2008, al fine di consentire l’attivazione delle procedure di privatizzazione della società Tirrenia di Navigazione S.p.a. e delle società controllate e la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 998, della legge n. 296 del 2006, ha autorizzato la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L’erogazione delle risorse è subordinata alla verifica da parte della Commissione europea della compatibilità delle convenzioni con il regime comunitario.

 

In merito al terzo periodo, nulla da osservare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – dell’effettiva possibilità di realizzare l’indicato riordino nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria espressamente prevista.

 


 

Articolo 27
(Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari; trasporto ferroviario locale e regionale)


1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è differito al 30 giugno 2009.

1-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e»;

b) al comma 2, il terzo periodo è soppresso e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti».


 

 

L’articolo 27, al comma 1, differisce al 30 giugno 2009 il termine per la conclusione dell’indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, prevista dall’articolo 2, comma 253, della 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

 

Il citato articolo 2 aveva inizialmente fissato al 31 gennaio 2008 il termine per la conclusione dell’indagine. Il termine è stato in seguito prorogato al 15 dicembre 2008 dall’articolo 17, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

 

L’indagine è volta ad individuare i servizi di collegamento ferroviario in grado di raggiungere condizioni di equilibrio economico, destinati alla liberalizzazione, ed i servizi da mantenere in esercizio tramite contratti di servizio pubblico, in quanto non in grado di esser forniti in condizioni di equilibrio economico, ma ritenuti di utilità sociale.

 

La relazione illustrativa(A.S. 1305), osserva che il differimento del termine per la conclusione dell’indagine conoscitiva è collegato allo stanziamento di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2011, disposto dall’articolo 25, comma 2, del D.L. n. 185/2008[137] e finalizzato alla stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario. In particolare la relazione evidenzia la necessità di tener conto della ripartizione delle risorse tra i diversi contratti, che sarà effettuata con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.[138]

 

Il comma 1-bis - introdotto dal Senato – modifica una disposizione del decreto legge n. 185/2008[139], relativa al finanziamento dei trasporti ferroviari.

 

L’articolo 25 del DL 185/2008, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione pari a 960 milioni di euro per il 2009, rinviando ad un successivo decreto del Ministero dell’economia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei criteri di ripartizione delle modalità di erogazione delle risorse. Il comma 2 autorizza una spesa pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al fine di assicurare l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia S.p.A; la destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il comma in esame, lettera a), interviene sul comma 1 del predetto articolo 25, prevedendo un termine di 45 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 185 (legge 28 gennaio 2009, n. 2) per l’emanazione del decreto di ripartizione delle risorse assegnate al citato fondo per gli investimenti, e inserendo un inciso, con il quale si stabilisce che il decreto di ripartizione dovrà indicare la quota da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale.

La lettera b) del comma 1-bis in esame modifica il comma 2 dello stesso articolo 25.

In primo luogo, viene soppresso il terzo periodo del comma, il quale prevede che una quota parte delle risorse stanziate per i contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia debba essere destinata all’incremento e miglioramento del materiale rotabile; la soppressione consegue ovviamente a quanto stabilito con la lettera a), che pone l’onere finanziario per l’acquisto del materiale rotabile a carico del fondo per gli investimenti di Ferrovie dello stato, istituito come detto dal comma 1 dell’articolo 25.

In secondo luogo, viene modificato il termine previsto per l’emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che deve indicare la destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti. Il termine previsto – trenta giorni dall’emanazione del decreto n. 185/2008, peraltro già decorso – viene ora fissato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge; termine che giungerà quindi a scadenza il 29 marzo 2009.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la norma del comma 1.

 

Al riguardo, pur considerando che per lo svolgimento dell’indagine conoscitiva di cui al comma 1 la norma originaria della finanziaria 2008 non ha previsto specifici oneri, andrebbe confermata la possibilità per il Ministero dei trasporti di continuare a svolgere nell’anno in corso le medesime attività nell’ambito delle esistenti risorse di bilancio.

 

La norma di cui al comma 1-bis, introdotta nel corso dell’esame al Senato, non é corredata di  relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che le modifiche all’articolo 25 del DL 185/2008, introdotte con le norme in esame, non incidono né sugli oneri indicati dalla norma né sulla relativa disposizione di copertura (recata dal comma 3, non interessato dalla presente riformulazione). Inoltre tali modifiche non appaiono suscettibili di alterare la dinamica della spesa a suo tempo incorporata nelle stime degli effetti finanziari derivanti dal medesimo articolo[140].

 

 


 

Articolo 28
(Diritti aeroportuali)

1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

 

 

L’articolo 28 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per l’adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, basati sui criteri stabili dal CIPE, con i quali è stabilita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 324/1976. In attesa dell’emanazione dei suddetti decreti, i diritti aeroportuali sono aggiornati al tasso di inflazione programmato con decreto del Ministro dei trasporti, come previsto dall’articolo 21-bis del D.L. 248/2007[141].

 

I diritti aeroportuali disciplinati dalla citata legge 5 maggio 1976, n. 324[142], sono:

§       diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, commisurati al peso massimo al decollo dell’aeromobile, risultante dal certificato di navigabilità, e dovuti dall’esercente, per gli aeromobili che svolgono attività commerciale, e dai piloti dell’aeromobile negli altri casi (articolo 2);

§       diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, commisurato al peso massimo al decollo dell’aeromobile, risultante dal certificato di navigabilità, e alle ore di durata del ricovero o della sosta[143]. Il soggetto tenuto al pagamento è lo stesso di cui al punto precedente. Il diritto non è dovuto in caso di ricovero o sosta dell’aeromobile negli spazi adibiti a base di armamento della compagnia aerea (articolo 3);

§       diritto per l’imbarco passeggeri, con esclusione dei passeggeri che cambiano aeromobile per causa estranea alla loro volontà. Il diritto non è dovuto per i bambini fino a due anni, mentre è ridotto alla metà per i bambini fino a dodici anni. Il diritto è dovuto dal vettore, che se rivale nei confronti del passeggero (articolo 5).

 

Ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 537/1993[144], la misura dei sopra indicati diritti è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE[145]. Tali decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni. Ai fini della determinazione di tale variazione devono essere presi a riferimento i seguenti elementi:

§       il tasso di inflazione programmato;

§       l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale;

§       la remunerazione del capitale investito;

§       gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma stabilisce inoltre che la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale vengono determinati tenendo conto:

a)              di un sistema di contabilità analitica certificato, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non, offerti sul sedime aeroportuale;

b)              del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

c)              delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;

d)              dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;

e)              di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.

 

Successivamente, il citato articolo 21-bis del D.L. 248/2007 ha stabilito che i decreti di cui sopra avrebbero dovuto essere emanati entro il 30 dicembre 2008 e che, nelle more della loro adozione, si sarebbe provveduto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all’aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Quest’ultimo decreto è stato emanato il 21 luglio 2008[146] e prevede, all’articolo 2, che la misura dei diritti aeroportuali in esso fissata resterà in vigore fino all'emanazione dei decreti di cui all’articolo 10, comma 10, della legge 537/1993.

 

La relazione illustrativa (A.S. 1305), osserva che la proroga si rende necessaria in quanto il complesso iter necessario per l’emanazione dei decreti ministeriali di cui all’articolo 10, comma 10, della legge 537/1993, non è stato completato nel corso dell’anno 2008. In particolare evidenzia che il decreto interministeriale di approvazione delle “Linee guida” emanate dall’ENAC è in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti e che, tra le società di gestione aeroportuale, soltanto la GESAC di Napoli ha finora sottoscritto il contratto di programma con l’ENAC.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che fino all’emanazione di detti decreti il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, all’aggiornamento di detti diritti al tasso di inflazione programmato.

A tal fine con D.M. 21 luglio 2008 il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha aggiornato la misura dei diritti aeroportuali, per tener conto dell'inflazione programmata relativa all'anno 2008 che, nel documento di programmazione economico e finanziaria, è prevista pari a 1,7%.

Si rammenta che l’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 134/2008 ha incrementato da uno a tre euro a passeggero l’addizionale comunale sui diritti all’imbarco prevista dal decreto legge n. 7/2005.

 


 

Articolo 29, comma 1
(Concessioni aeroportuali)

1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

 

 

L’articolo 29, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio della concessione della gestione aeroportuale, in deroga alle previsioni dell’articolo 704 del codice della navigazione, il quale prevede l’assegnazione mediante gara ad evidenza pubblica, secondo la normativa comunitaria. La deroga si riferisce ai procedimenti iniziati anteriormente al 23 giugno 2005.

 

Si ricorda che l’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 96/2005[147] ha novellato il titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione relativo ai beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi. In particolare il primo e secondo comma del nuovo articolo 704 del codice della navigazione stabiliscono che alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio, che deve avere una durata massima di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.

Il comma 2 dello stesso articolo 3 ha introdotto una disposizione di carattere transitorio che prevede l’inapplicabilità del primo e secondo comma del citato articolo 704, ai procedimenti di rilascio della concessione della gestione aeroportuale su istanza presentata antecedentemente al 23 giugno 2005 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 96/2005), a condizione che tali procedimenti siano conclusi entro il 23 giugno 2006. Quest’ultimo termine è stato posticipato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 18, comma 1, lettera b), del D.L. 248/2007[148], e viene ora ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2009.

Lo stesso articolo 3, comma 2, prevede inoltre che, decorso inutilmente il termine ora fissato al 31 dicembre 2009, le società istanti possono chiedere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale provvede nei successivi sessanta giorni, rilasciando la concessione, dopo la verifica del possesso dei necessari requisiti.

 

La relazione illustrativa(A.S. 1305), evidenzia un prolungamento delle procedure di concessione, dovuto anche all’attuazione del nuovo articolo 693 del codice della navigazione[149], il quale ha previsto il trasferimento al demanio aeronautico civile dei beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari. La relazione segnala in particolare le problematiche inerenti l’attribuzione all’ENAV S.p.A. dei servizi di navigazione aerea sugli scali acquisiti e da acquisire al demanio civile, con conseguenti e rilevanti oneri.

 

 


 

Articolo 29,comma 1-bis
(Premi INAIL per il settore dell’autotrasporto)


1-bis. In funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio INAIL, per le imprese con dipendenti, sono ridotti dell'importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio sono ulteriormente ridotti nel limite massimo di 80 milioni di euro, a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che per il corrispondente importo restano acquisite all'entrata per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica. Con il decreto di cui al primo periodo è altresì stabilito, per l'anno 2009, il differimento, per il settore dell'autotrasporto, non oltre il 16 aprile, del termine del 16 febbraio per il versamento dei premi assicurativi.


 

 

Il comma 1-bis, introdotto in seguito all’approvazione del maxiemendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, reca alcune misure di sostegno al settore dell’autotrasporto.

In particolare, il primo periodo del comma in esame riduce di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009, i tassi di premio INAIL per le imprese con dipendenti, in funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto.Tale riduzione viene effettuata mediante specifico decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38[150].

Il richiamato articolo 3, comma 1, ha disposto l’approvazione, fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle quattro gestioni individuate nell’ambito della stessa ai fini tariffari (industria, artigianato, terziario, altre attività), con decreto dell’attuale Ministro del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell’economia e delle finanze), su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, di distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché delle relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008, e degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.

 

Il secondo periodo del comma in esame, al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica, sopprime l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000).

Il richiamato articolo 45 ha rifinanziato alcuni interventi a favore dell’autotrasporto, previsti dall’articolo 2 del D.L. 451/1998, convertito dalla L. 26 febbraio 1999, n. 40[151].

Più specificamente, la lettera b) ha autorizzato una spesa di ca. 42,87 milioni di euro (83 miliardi di lire) per la proroga degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 451/1998, cioè le riduzioni da parte dell’INAIL, per l'anno 1999, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per i propri dipendenti, nel limite complessivo di ca. 20,66 milioni di euro (40 miliardi di lire), con rimborso all’Istituto dei minori introiti, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

 

Il terzo periodo del comma 1-bis prevede un’ulteriore riduzione, per il solo 2009, dei richiamati tassi di premio, a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 38/2000. Tale ulteriore riduzione opera nel limite massimo di 80 milioni di euro, a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201[152], che per il corrispondente importo restano acquisite all'entrata per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica.

Si ricorda che il citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 162/2008, prevede la realizzazione di misure di sostegno al credito e agli investimenti, per fronteggiare la crisi nel settore dell’autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. Per la realizzazione di detti interventi è previsto uno stanziamento di 200 milioni di euro, 15 dei quali sono destinati al Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto merci e per lo sviluppo della logistica, disciplinato dal D.P.R. 277/2007.

 

Infine, il quarto periodo prevede che con il decreto di cui al primo periodo venga altresì stabilito, per l'anno 2009, il differimento, per il settore dell'autotrasporto, non oltre il 16 aprile, del termine del 16 febbraio previsto per l’autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL.

Profili finanziari

La norma del comma 1-bis, introdotta nel corso dell’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, con riferimento all’ulteriore riduzione nel limite massimo di 80 milioni di euro dei tassi di premio INAIL per l’anno 2009, andrebbe confermata l’effettiva disponibilità delle risorse versate all’entrata del bilancio dello Stato dall’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, escludendo che a valere sulle medesime liquidità sussistano ulteriori impegni di spesa o oneri pregressi. In proposito occorrerà tener conto anche della realizzazione delle misure previste dal decreto legge n. 162/2008([153]), considerando che risultano già scaduti i termini per l’adozione dei relativi decreti ministeriali.

L’articolo 2, comma 1, del citato decreto legge, ha previsto che per fronteggiare la crisi nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'autotrasporto siano adottati, entro il 15 gennaio 2009, appositi decreti ministeriali per introdurre misure di sostegno al credito e agli investimenti, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Le procedure attuative vanno definite in appositi bandi entro il 31 gennaio 2008. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, giacenti fuori dalla tesoreria statale. A tale scopo e per tale importo, esse sono rese immediatamente indisponibili per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti u.p.b. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro[154].

Si ricorda, inoltre, che la legge finanziaria per il 2009 prevede, analogamente alle norme in esame, l’utilizzo delle risorse dell’Agenzia giacenti fuori dalla tesoreria statale (articolo 21 legge n. 203/2008) per finanziare le misure agevolative a favore delle imprese di autotrasporto previste dagli articoli 17-20 della medesima legge finanziaria.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al primo periodo del comma 1-bis, nel rilevare che le risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 – per un importo di circa 42,87 milioni di euro - sono iscritte nel capitolo 4344 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e che per l’esercizio in corso risultano interamente disponibili, appare necessario che il Governo chiarisca se si possa sopprimere l’autorizzazione di spesa con finalità di copertura, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere su tale autorizzazione. In particolare, occorre che il Governo chiarisca se gli interventi di cui alla norma in esame si intendono come sostitutivi di quelli di cui al citato articolo 45.

 

Con riferimento al secondo periodo del comma 1-bis, si ricorda che le risorse dell’Agenzia nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2008, dovevano essere versate all’entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio 2009, per la conseguente riassegnazione per un importo di 200 milioni di euro alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’attuazione degli interventi previsti dal suddetto articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 162.

Al fine di verificare l’effettiva disponibilità delle risorse da acquisire all’entrata per le finalità della norma in esame appare opportuno che il Governo chiarisca:

-          se le predette risorse siano state versate all’entrata del bilancio dello Stato e se sia stata già effettuata la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione della spesa, e in tal caso per quale importo;

-          se siano già stati assunti impegni di spesa a valere sulle medesime risorse.

 

 


 

Articolo 29, comma 1-ter
(Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
e omologazione dei veicoli)


1-ter. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.

3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».


 

 

Il comma 1-ter dell’articolo 29, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, novella l’articolo 75 del Codice della Strada[155], relativo alle procedure di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e all’omologazione dei veicoli.

Il citato articolo 75 prescrive che i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti ad accertamento della loro conformità alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dal Codice della Strada. L’accertamento ha luogo mediante visita e prova del veicolo da parte dei competenti uffici del Ministero dei trasporti. Per i veicoli, loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie l’accertamento è effettuato su un prototipo.

 

La lettera a) del comma in esame sostituisce il comma 2 del citato articolo 75, specificando, rispetto al testo vigente, che l’accertamento dei dati di identificazione dei veicoli e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dal Codice della Strada può essere effettuato sia su singoli veicoli che su gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo.

 

La lettera b), che introduce tre nuovi commi dopo il comma 3 del citato articolo 75, semplifica la procedura per l’approvazione e l’installazione di sistemi, componenti ed entità tecniche su autovetture e motocicli.

Si ricorda che l’articolo 78 del Codice della Strada – al quale non vengono apportate modifiche dall’articolo in esame - prevede che i veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel caso in cui siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttutive o funzionali o ad alcuni dispositivi d’equipaggiamento espressamente indicati oppure sia stato modificato o sostituito il telaio. L’articolo 236 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada[156], dando attuazione al citato articolo 78, prevede inoltre che le modifiche di maggiore impatto, riguardanti gli elementi elencati nell’articolo stesso, sono subordinate al rilascio di apposito nulla osta da parte della casa costruttrice del veicolo.

 

Il nuovo comma 3-bis prevede l’emanazione di decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti contenenti norme per l’approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entità tecniche e le procedure per la loro installazione su tipi di autovetture e motocicli, nuovi o in circolazione. Salvo che non sia diversamente stabilito, i sistemi, componenti ed entità tecniche approvati dai suddetti decreti possono essere installati senza che sia necessario ottenere il nulla osta della casa costruttrice del veicolo, previsto dal sopra ricordato articolo 236.

Il nuovo comma 3-ter prescrive che in presenza di direttive comunitarie o di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i decreti ministeriali di cui al comma 3-bis devono essere conformi a dette direttive o regolamenti.

Il nuovo comma 3-quater individua gli uffici competenti ad effettuare gli accertamenti finalizzati all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis.

 

Si osserva che la denominazione, utilizzata nel testo, del dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per gli accertamenti in oggetto (Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale) non corrisponde a quella recentemente introdotta dal D.P.R. 211/2008[157] (Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici).

 

 


 

Articolo 29, comma 1-quater
(Servizio di noleggio con conducente)

 


1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

b) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Accesso nel territorio di altri comuni). - 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;

c) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercìto il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane»;

e) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza».


 

 

Il comma 1-quater, introdotto nel corso dell’esame dell’art. 29 presso il Senato, reca alcune sostanziali modifiche alla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (legge 15 gennaio 1992, n. 21).

 

Si precisa, in breve, che costituiscono autoservizi pubblici non di linea: servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, nonché autoveicoli attrezzati per il trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico e le tariffe sono determinate dagli organi competenti che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale e, all’interno delle stesse, la prestazione del servizio è obbligatoria. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.

 

La prima novella, di cui alla lettera a), ha ad oggetto l’articolo 3 della legge n.21/1992 disciplinante il servizio di noleggio con conducente, specificando, al comma 1, che la richiesta dell’utenza deve essere fatta presso la rimessa (anziché utilizzare il termine generico di “sede del vettore”). La prescrizione secondo la quale lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse, viene rinviato al nuovo comma 2, aggiungendo che questo possa avvenire anche presso i pontili di attracco.

Infine, il comma 3, richiede che la sede del vettore e la rimessa siano poste, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

La lettera b), introduce al testo legislativo de quo, un nuovo articolo 5-bis al fine di regolamentare l’accesso nel territorio di altri comuni richiedendo, a tale scopo o, più specificamente, per l’ingresso all'interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni, una preventiva autocertificazione dalla quale risulti l'osservanza e la titolarità dei requisiti di cui alla presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

 

La lettera c) intende modificare il comma 3 dell’articolo 8 della legge in esame, il quale disciplina le modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

 

Si rammenta che, ai sensi del citato art. 8 della legge n.21/1992, la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso un bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata (co.1). Licenza e autorizzazione sono sempre riferite ad un singolo veicolo o natante e non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti (co.2).

Ad ogni modo, per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la legge richiede la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza (co.3).

Per completezza si ricorda, altresì, che l'avere svolto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (co.4).

 

Il nuovo comma 3, ampliando i requisiti utili ex lege per conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, richiede l’obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco con la prescrizione aggiuntiva, rispetto alla versione originaria, che questi siano situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

La lettera d) del comma in esame reca alcune modifiche aventi ad oggetto i commi 3 e 4 dell’articolo 11 contenente l’elencazione dei doveri di comportamento che incombono sui titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

 

L’art. 11, al comma 3, stabilisce che, nel servizio di noleggio con conducente esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove si svolga il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici. Il successivo comma 4 impone che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente siano effettuate presso le rispettive rimesse.

 

Orbene, nel testo risultante dalla modifica, dopo aver confermato, per le autovetture noleggiate con conducente, il divieto di sosta nelle stazioni pubbliche dei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi, si prevede che i suddetti veicoli possano trattenersi , a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. Di seguito viene data facoltà ai comuni in cui manca il servizio taxi di autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai medesimi viene, comunque, consentito l'utilizzo delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici (comma 3).

 

Molto più complessa appare la novella del comma 4 il quale, in aggiunta a quanto già stabilito, prescrive, in primo luogo, che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa; al contrario, prelevamento ed arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.

Viene imposto, inoltre, l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati:

-          fogli vidimati e con progressione numerica;

-           timbro dell'azienda e/o della società titolare della licenza.

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione della targa del veicolo; il nome del conducente; data, luogo e kilometraggio sia di partenza che di arrivo insieme all’ orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio nonchè i dati del committente.

Infine si prescrive la tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane della predetta documentazione.

 

In conclusione, la lettera e) mira ad introdurre nell’impianto originario del testo un nuovo articolo 11-bis allo scopo di predisporre un apparato sanzionatorio ad hoc accanto alle norme vigenti del Codice della Strada.

 

Più specificamente, l’art. 85 del Codice della Strada, con riferimento all’aspetto sanzionatorio, stabilisce, al comma 4, che chiunque adibisca a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur munito di autorizzazione, guidi un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, se si tratta di autobus, da euro 389 a euro 1.559. La violazione medesima importa, altresì, la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi. Il comma 5 aggiunge che chiunque, pur munito di autorizzazione, guida un veicolo destinato ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone senza osservare le norme vigenti ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a euro 305. anche in tale caso è prevista la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione.

In merito al servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi, l’art. 86, citato dall’art. 11-bis, punisce chiunque, senza licenza, adibisce un veicolo a tali servizi con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.632 a euro 6.527 con la confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza. Lo stesso articolo sanziona chiunque, pur essendo munito di licenza, guidi un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a euro 305

 

Ed infatti, fermo restando quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, si prevede che l'inosservanza, da parte dei conducenti di taxi e di noleggio con conducente, delle norme di cui agli artt. 3 e 11 della legge n. 21/1992, sia punita rispettivamente:

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla seconda inosservanza;

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla quarta inosservanza.


 

Articolo 29, commi 1-quinquies e 1-sexies
(Concessioni autostradali)

 


1-quinquies. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;».

1-sexies. L'articolo 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

«25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici».


 

 

I commi 1-quinquies e 1-sexies, introdotti durante l’esame al Senato, modificano la disciplina relativa all’affidamento di lavori da parte dei concessionari autostradali, al fine di prevedere che essi agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici ma esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi, che dovrà essere non inferiore al 40%.

 

In particolare, il comma 1-quinquies novella la lettera c) del comma 5 dell’art. 11 della legge n. 498/1992 (come modificato dal DL n. 262/2006[158]).

 

Si ricorda che il testo vigente della lettera c) prevede, per le società concessionarie autostradali, l’obbligo di agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Tale norma, secondo autorevole dottrina[159], ha introdotto un eccessivo irrigidimento nella normativa sulle concessioni autostradali, poiché “la forzosa equiparazione tout court tra amministrazioni aggiudicatrici e concessionari equivale a escludere per questi ultimi (quand’anche di per sé privi dei requisiti soggettivi per essere inquadrati nella categoria delle amministrazioni aggiudicatrici) la possibilità di rivolgersi, per l’esecuzione di lavori, a imprese a essi legate da rapporto di collegamento” ai sensi dell’art. 149 del Codice dei contratti.

 

Il nuovo testo previsto dal comma in esame elimina la citata equiparazione tra amministrazioni aggiudicatrici e concessionari disponendo l’obbligo, per i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, di provvedere agli affidamenti a terzi di lavori (circoscrivendo quindi l’ambito di applicazione ai soli lavori attraverso l’eliminazione del riferimento ai di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria) nel rispetto delle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici):

§         art. 142, comma 4;

Si ricorda che l’art. 142 (con cui si apre il Capo II, dedicato alle concessioni di lavori pubblici, del titolo III della Parte II del Codice) dispone, al comma 4, che i  concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all’osservanza della sezione IV del capo II (cioè degli articoli 149, 150 e 151, recanti disposizioni in materia di pubblicità e relative ai termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici). Lo stesso comma 4 prevede l’applicazione, nell’ipotesi contemplata, in quanto compatibili, delle disposizioni della parte I (relativa ai principi e alle disposizioni comuni e ai contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice), della parte IV (relativa al contenzioso) e della parte V (recante disposizioni di coordinamento, finali e transitorie), nonché le norme della parte II (recante disposizioni riferite ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari), titolo I e titolo II (relativi, rispettivamente, ai contratti di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria), in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del capo II del titolo III della parte II del Codice.

§         art. 253, comma 25, che risulta novellato dal successivo comma 1-sexies.

L’attuale comma 25 dell’art. 253 dispone l’obbligo per i concessionari di appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni:

-   già assentite alla data del 30 giugno 2002;

-   ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente a tale data.

Lo stesso comma richiama l’art. 149 (ove vengono specificati alcuni soggetti che non possono essere considerati “terzi”, come ad esempio le imprese collegate) e l’art. 146 (che, tra l’altro, consente alla stazione appaltante di imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione).

 

Il comma 1-sexies novella il comma 25 dell’art. 253 del d.lgs. n. 163/2006.

Rispetto al testo vigente, l’obbligo di affidare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori viene confermato per le convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002.

 

Il comma in esame dispone altresì che i concessionari agiscano a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici ma esclusivamente per la quota di lavori affidata a terzi.

Viene poi modificata la prima parte del comma ove, in luogo del rinvio agli articoli 146 e 149, si richiama tutta la disciplina recata dalla parte II, titolo IlI, capo II (concessione di lavori pubblici), comprendente gli articoli da 142 a 151.

 

In linea generale, appare opportuno un approfondimento in ordine alla piena conformità di tale previsione con la vigente disciplina europea in materia di appalti e di tutela della concorrenza.

Profili finanziari

Le norme del comma 1-quinquies, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, tenuto conto che le norme intervengono su discipline riguardanti le procedure di affidamento da parte dei concessionari, andrebbero acquisiti elementi di valutazione da parte del Governo circa la conformità delle previsioni introdotte all’ordinamento comunitario, al fine di evitare il rischio di eventuali sanzioni.

 

 


 

Articolo 29, comma 1-septies
(Norme tecniche per le costruzioni)

 

1-septies. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».

 

 

Il comma 1-septies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, con una modifica al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 248/2007[160], proroga al 30 giugno 2010 le disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni introdotte dal comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136[161], peraltro già prorogato - da ultimo al 30 giugno 2009 - ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[162].

 

L’articolo 20 del DL n. 248 del 2007 aveva esteso l’applicazione della disciplina transitoria prevista per la redazione delle norme tecniche in materia di costruzioni dal citato articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 alle revisioni generali delle medesime norme tecniche.

 

Ai sensi de comma 4, le nuove norme tecniche per le costruzioni dovranno, invece, essere applicate immediatamente agli interventi definiti dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003[163] di attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica[164] e relativi:

§         agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

§         agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

 

Si ricorda che le Norme tecniche per le costruzioni sono state adottate con DM 14 settembre 2005, in attuazione del citato art. 5 del decreto legge n. 136 del 2005.

Tale ultima disposizione ha attribuito al Consiglio dei lavori pubblici la competenza a provvedere, con il concerto della Protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

Il DM 14 settembre 2005 ha riformato definitivamente i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, allo scopo di riunire in un T.U. la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed all’esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel contempo l’omogeneizzazione e la  razionalizzazione. Tali norme rappresentano la messa a punto, per la prima volta nella legislazione nazionale, di una normativa complessa e completa in materia di costruzioni relativa alla progettazione strutturale degli edifici ed alle principali opere di ingegneria civile, alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti utilizzati. Essa costituisce, inoltre, un aggiornamento del quadro normativo nazionale in materia strutturale, basato essenzialmente sulle leggi fondamentali n. 1086/1971 e sulla legge n. 64/1974. Si ricorda, infine, che il nuovo corpo normativo interagisce in modo rilevante anche con la disciplina della citata ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, la cui applicabilità continuerà a rimanere facoltativa.

Il comma 2 dell’articolo 5 ha previsto l’emanazione delle norme tecniche con le procedure di cui all’articolo 52 del T.U. in materia di edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001)[165], di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

Con il comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto legge n. 136, aggiunto dall'art. 14-undevicies, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115[166], è stato previsto un periodo transitorio di diciotto mesi dall’entrata in vigore del DM 14 settembre 2005[167] – fino al 23 aprile 2007 – al fine di permettere una fase di sperimentazione delle nuove norme tecniche e durante il quale sarebbe stato possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedentedi cui alla legge n. 1086/1971 ed alla legge n. 64/1974.

Con l’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300[168], è stata prorogata al 31 dicembre 2007 la fase transitoria durante la quale, in alternativa alle norme tecniche per le costruzioni,approvate con DM 14 settembre 2005, può continuare ad applicarsi la normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64[169]. Da ultimo, il primo comma del citato art. 20 del DL n. 248 del 2007 aveva esteso la proroga al 30 giugno 2009.

 

Il nuovo testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni è stato quindi approvato nel corso della XV legislatura con il DM 14 gennaio 2008.

Gli artt. 1 e 2 del decreto dispongono che esse sostituiscono quelle approvate con il precedente DM 14 settembre 2005 e che entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione sulla G.U.[170], il 5 marzo 2008.

 

Analogamente a quanto previsto per le norme tecniche del 2005, anche per l’aggiornamento delle norme tecniche si prevede l’istituzione, durante il periodo transitorio, di un’apposita Commissione consultiva con il compito di monitorarne l’attuazione (art. 20, comma 6, del decreto legge n. 248 del 2007).

 

Inoltre, sempre l’art. 20, comma 5, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, dispone che debbano essere effettuate, dai rispettivi proprietari, entro il 31 dicembre 2010, tutte le verifiche tecniche previste dall’art. 2, comma 3, dell’ordinanza n. 3274 del 2003 ed esse dovranno riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2[171].

Profili finanziari

La norma di cui al comma 1-septies dell’articolo in esame, introdotta durante l’esame in prima lettura, è priva di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, considerata l’assenza di effetti finanziari collegati alle norme oggetto della proroga in esame.

 

 

 


 

Articolo 29, comma 1-octies
(
Rilascio del permesso di costruire subordinato all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

 

1-octies. La scadenza del 1o gennaio 2009 prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è differita al 1o gennaio 2010.

 

 

Il comma in esame differisce al 1° gennaio 2010 la scadenza del 1° gennaio 2009 prevista dall’art. 4, comma 1-bis del DPR n. 380/2001,entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

 

Si ricorda, infatti, che il comma 289 dell’art. 1, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) ha sostituito integralmente il comma 1-bis dell’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia), relativo ai regolamenti edilizi comunali. Esso dispone che, dal 1° gennaio 2009, tali regolamenti devono vincolare per gli edifici di nuova costruzione il rilascio del permesso di costruire all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a:

§         1 kW per ciascuna unità abitativa;

§         5 kW per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati.

Limitatamente alle unità abitative, la disposizione precisa che tale obbligo opera, in quanto compatibile con la realizzabilità tecnica dell’intervento.

Il testo previgente del comma 1-bis dell’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001 disponeva che nel regolamento edilizio comunale “ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa”.

Si ricorda altresì che il comma 1 del medesimo articolo dispone che il regolamento edilizio comunale “deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”.

Si nota, quindi, rispetto al testo previgente, da un lato l’incremento della potenza minima degli impianti (che viene quintuplicata con riferimento alle unità abitative) e l’estensione dell’obbligo di installazione (con una potenza però maggiore) anche per i fabbricati industriali.

Si nota, infine, che il nuovo comma 1-bis non riguarda più solo gli impianti fotovoltaici ma si riferisce più genericamente ad impianti a fonte rinnovabile[172].

 

Profili finanziari

La norma di cui al comma 1-octies, introdotta nel corso dell’esame al Senato, non é corredata di  relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, considerata l’assenza di effetti finanziari collegati alle norme oggetto della proroga in esame.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

Secondo riesame strategico della politica energetica

Il 13 novembre 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione relativa al secondo riesame strategico della politica energetica con cui propone un piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico (COM(2008)781) che individua, tra le sue priorità, l’intervento in cinque settori considerati fondamentali per far fronte alla crescente precarietà dell’approvvigionamento energetico, tra i quali, in particolare, si segnala la necessità di attivarsi con maggiore impegno e urgenza per migliorare l’efficienza energetica[173]. L’insieme delle proposte della Commissione è inteso, infatti, a dare attuazione alle misure per soddisfare gli obiettivi della riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, del raggiungimento del 20% di energia rinnovabile sul totale e di ridurre la domanda di energia del 20% entro il 2020, definiti dal Consiglio europeo del marzo 2007.

In tale contesto la Commissione ha presentato la comunicazioneEfficienza energetica: conseguire l'obiettivo del 20%” (COM(2008)772), con la quale definisce la strategia per conseguire l'obiettivo del 20% di risparmio energetico, entro il 2020.

La Commissione propone di integrare la normativa esistente rafforzando i principali atti legislativi esistenti in materia di efficienza energetica concernenti gli edifici, i prodotti che consumano energia e i pneumatici, nonché di rafforzare l'efficienza energetica nell'approvvigionamento energetico attraverso orientamenti dettagliati per agevolare la diffusione della produzione di energia elettrica da impianti di cogenerazione[174]  ad elevata efficienza energetica.

 

Rifusione della direttiva sul rendimento energetico degli edifici

Tra le proposte presentate nel piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico, nell’ambito del secondo riesame strategico, il 13 novembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione[175] della direttiva sul rendimento energetico degli edifici[176] (COM(2008)780).

La Commissione rileva che, attualmente, l’uso dell’energia nell’edilizia residenziale e commerciale rappresenta  la quota principale del consumo finale totale di energia e delle emissioni di CO2 dell’UE, con una percentuale pari a circa il 40%, L’ampio margine di risparmio energetico da sfruttare in tale settore potrebbe consentire all'UE, secondo la Commissione, di ridurre dell'11% il consumo finale di energia entro il 2020.

La sintesi della valutazione d’impatto (SEC(2008)2865) allegata alla proposta di rifusione pone in risalto che le attività legate all’edilizia rappresentano una parte significativa dell’economia comunitaria, rispettivamente il 9% circa del PIL dell’UE e il 7-8% del tasso di occupazione comunitario. Di conseguenza, il settore dell’edilizia dell’UE può svolgere un ruolo di primo piano nel raggiungimento degli obiettivi climatici, energetici e di crescita, contribuendo nel contempo a un aumento del livello di comfort e a una riduzione dei consti energetici per i cittadini.

La proposta chiarisce, rafforza ed amplia il campo di applicazione della vigente direttiva prevedendo, tra l’altro, in caso di installazione di nuovi sistemi tecnici per l'edilizia, sostituzione di sistemi tecnici esistenti o interventi importanti di messa a norma di tali sistemi, un obbligo per gli Stati membri di fissare requisiti minimi di rendimento energetico. Al fine di migliorare l'efficienza dell'intero sistema, tali requisiti devono essere conformi alla normativa applicabile ai componenti dei sistemi ed essere basati su un'installazione, una regolazione e un dimensionamento adeguati di tali componenti, in modo da non comprometterne l’efficacia.

La proposta della Commissione, inoltre:

-   rafforza le disposizioni in materia di certificazione energetica, ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento, requisiti di rendimento energetico, informazione ed esperti indipendenti, in particolare, riformulando le prescrizioni relative al rilascio degli attestati al fine di assicurare che per ogni operazione immobiliare sia emesso un attestato e che al potenziale acquirente o locatario siano fornite informazioni sul rendimento energetico dell'edificio (o di sue parti) con sufficiente anticipo (cioè nell'annuncio di vendita o di affitto);

-   amplia il campo di applicazione della disposizione che impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di rendimento energetico in caso di ristrutturazioni importanti negli edifici esistenti, eliminando la soglia di 1000 m2 di metratura al disotto della quale non è attualmente previsto l'obbligo, in caso di ristrutturazioni importanti[177], di conformarsi ai requisiti minimi di rendimento energetico, nazionali o regionali.

-   fornisce uno strumento di calcolo comparativo utilizzato dagli Stati membri a scopo di confronto, allo scopo di pervenire ad un graduale allineamento dei requisiti fissati dai diversi Stati membri, attualmente assai differenziati;

-   incoraggia gli Stati membri a elaborare piani nazionali volti a favorire la diffusione sul mercato di edifici con un consumo di energia ed emissioni di carbonio bassi o nulli.

Procedure di contenzioso

Il 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[178] con cui si contesta una non corretta attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.

La Commissione ritiene che il decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, di attuazione della direttiva 2002/91/CE, costituisca un semplice quadro generale di riferimento che avrebbe dovuto essere completato da successivi decreti, linee guida e relazioni da approvare, rispettivamente, entro 120 e 180 giorni, dall’entrata in vigore del D.lgs 192. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione inerente tali misure di attuazione, né disponendo di altri elementi d’informazione, la Commissione conclude che l’Italia non ha adempiuto all’obbligo di attuare la direttiva in oggetto.

 

 


 

Articolo 29, comma 1-novies
(“Autostrade del mare”)

 


1-novies. Le risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a euro 6.300.000, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono mantenute in bilancio in conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 a copertura degli interventi effettuati nell'anno 2008 nell'ambito della prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA) sulla direttrice Orbassano-Aiton.


 

 

Il comma 1-novies, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che le risorse, pari a 6.300.000 euro, relative all’esercizio finanziario 2008 concernenti l’autorizzazione di spesa per il finanziamento delle autostrade del mare, iscritte sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vengano mantenute in bilancio in conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 quale copertura degli interventi effettuati nell'anno 2008 in ordine alla prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA) sulla direttrice Orbassano-Aiton.

 

Il citato capitolo 7306 dello stato di previsione per il 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserito nel Programma 2.4 (Investimenti) della Missione 13 (Diritto alla Mobilità), riguarda le spese per la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto al fine di consentire lo spostamento di quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, con uno stanziamento di 77 milioni di euro, senza variazioni rispetto all’assestamento 2008;[179]. La tabella F allegata alla legge Finanziaria 2009 (L. n.203/2008), in attuazione dell’articolo 2, comma 232, della legge n. 244 del 2007 (legge Finanziaria per il 2008), reca uno stanziamento di 77 milioni di euro anche per il 2010.

Si ricorda che le “autostrade del mare” identificano il trasporto realizzato su più percorsi, “tracciati” (tratte terrestri) e “non tracciati” (tratte marittime), secondo una modalità combinata strada-mare, rispondente all’esigenza di flussi di trasporto privi di soluzione di continuità, propria della moderna logistica ed in grado di offrire una maggiore competitività rispetto alla sola modalità terrestre, ormai congestionata e prossima alla saturazione. Il programma europeo “Autostrade del Mare” (Motorways of the Sea) si fonda su una logica di sistema integrato di trasporti, attraverso il quale l’aumento di efficacia e competitività del trasporto risulta compatibile con la tutela dell'ambiente ed il decongestionamento delle strade, in un'ottica di sviluppo eco-sostenibile. A livello nazionale sono state adottati diversi interventi per dare attuazione al progetto. Tra gi altri vanno ricordati: l'istituzione della società Rete Autostrade Mediterranee (RAM),  i finanziamenti per la riqualificazione e l’ammodernamento delle infrastrutture portuali di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 413[180]e 1° agosto 2002, n. 166[181], gli incentivi all'autotrasporto per il trasferimento di traffico dalla strada al combinato strada-mare (cosiddetto Ecobonus di cui alla legge n. 265 del 2002[182]), il potenziamento degli impianti e della piattaforme logistiche portuali disposto dalla legge obiettivo[183].

Più specificamente, l'A.F.A. (Autostrada Ferroviaria Alpina) è una società controllata pariteticamente da Trenitalia e da SNCF-Participations. La sua attività è volta alla commercializzazione del servizio di autostrada viaggiante (accompagnata e non) dal terminal intermodale di Torino Orbassano a quello di Bourgneuf-Aiton, in Francia e viceversa. Realizzato con 4 coppie di treni giornalieri, il servizio, a carattere sperimentale, ha tra i principali obiettivi il riequilibrio modale in favore della ferrovia lungo la direttrice in questione che, in Italia, interessa la Valle di Susa. Sui convogli ferroviari, che hanno in composizione anche una vettura per accogliere gli autisti, possono essere caricati sia autoarticolati completi che i soli semirimorchi. I 175 km che separano i due terminal intermodali di trasbordo sono percorsi, con questo servizio, in meno di tre ore e le operazioni di carico/scarico dei camion, gestite nel terminale di Orbassano dalla Divisione Omniaexpress della società del Gruppo Ferrovie dello Stato, FS Logistica, sono notevolmente snellite grazie alla particolarità dei carri Modalohr che permettono il carico e lo scarico contemporaneo sulle 28 vasche che compongono il convoglio.

 

È opportuno sottolineare che l'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge Finanziaria per il 2008), citato dalla disposizione in esame, così come il successivo comma 233,recano disposizioni per il finanziamento delle "autostrade del mare" in stretta connessione con i successivi commi 234 e 235 diretti ad affrontare l'emergenza derivante dai lavori sull'autostrada A3, nel tratto terminale della regione Calabria, e nello Stretto di Messina[184]. Il comma 232, in particolare, autorizza la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto finalizzati allo spostamento di quote rilevanti di traffico dalla modalità stradale a quella marittima.

 

Si tratta degli incentivi per l’utilizzo delle autostrade del mare, c.d. ecobonus, di cui all’articolo 3, commi 2-ter e 2-quater, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205. In particolare il primo periodo del citato articolo 3, comma 2-ter, ha autorizzato, a decorrere dal 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale.

Profili finanziari

La norma aggiunta in sede di prima lettura, non è corredata da relazione tecnica.

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che le risorse di cui si prevede l’utilizzo (capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sono di parte capitale: quindi l’assegnazione di residui relativi all’anno 2008 per le nuove finalità previste dal testo non configurerebbe in sé un’ipotesi di dequalificazione della spesa.

Tuttavia, qualora i predetti residui risultassero non ancora impegnati (e si configurassero quindi come residui di stanziamento), poiché per essi il mantenimento in bilancio è consentito – in base alla normativa vigente - per un solo anno, il loro slittamento ad un esercizio successivo potrebbe produrre un’accelerazione della spesa negli esercizi successivi (in caso di mancato o incompleto utilizzo delle somme nel 2009). Sul punto andrebbe quindi acquisito un chiarimento da parte del Governo.

Andrebbe inoltre chiarito se le risorse di cui si prevede l’utilizzo rientrino tra quelle oggetto della disciplina restrittiva, ai sensi dell’articolo 2, commi 615-617, della legge finanziaria 244/2007. Infatti, in tal caso, la loro esclusione dalla predetta disciplina comporterebbe una riduzione dei risparmi a suo tempo ascritti alle norme richiamate (si veda il successivo articolo 44, comma 1, rispetto al quale è stata prevista un’apposita  copertura).

Nulla da osservare, infine, in ordine al mutamento di destinazione delle somme in esame, nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo – che tale nuova finalizzazione non pregiudichi il completamento di programmi di spesa già avviati (si ricorda che le somme di cui è prevista la riallocazione sono attualmente destinate a incentivi per il settore dell’autotrasporto).

 

In merito alla copertura finanziaria si osserva preliminarmente che alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008, il capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentava una disponibilità di competenza – risorse non impegnate – di 14,3 milioni di euro.

Appare opportuno acquisire un chiarimento, da parte del Governo, sulle ragioni per le quali la norma dispone che le risorse rivenienti dall’esercizio finanziario 2008, iscritte nel capitolo 7306, siano mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2009, per la copertura di interventi effettuati, nell’anno 2008, nell’ambito della prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di Autostrada Ferrovia Alpina (AFA) sulla direttrice Orbassano-Aiton. Tale chiarimento appare necessario al fine di verificare la coerenza temporale fra il manifestarsi dell’onere e la copertura disposta dalla norma in esame.

Il Governo dovrebbe, inoltre, chiarire se con la norma in esame si intenda far fronte alla copertura di tutti gli interventi effettuati nell’anno 2008 per la prosecuzione del suddetto servizio sperimentale italo-francese, o se solo ad una parte degli stessi.

 

 


 

Articolo 29, commi 1-decies e 1-undecies
(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio)

 


1-decies. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefìci per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009 nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti.

1-undecies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-decies, valutato in 20 milioni di euro, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, pari ad euro 2.550.000, iscritti sul capitolo 1962 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari ad euro 9.450.000, iscritti, in conto residui di stanziamento, sul capitolo 7612 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari ad euro 8.000.000, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 20.000.000 nell'anno 2009.


 

 

Il comma 1-decies dell’articolo 29, introdotto in seguito all’approvazione del maxi-emendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, proroga per l’anno 2009 l’esonero, nel limite del 45%, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio, previsto, per gli anni 2006 e 2007, dall’articolo 34-sexies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla L. 9 marzo 2006, n. 80[185].

Tale termine era stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall’articolo 2, comma 221, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 34-sexies, comma 1, ha esteso, per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e nel limite del 50%, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30[186], consistenti nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, alle imprese amatoriali, nonché al personale imbarcato, per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), cioè le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Per l'attuazione delle disposizioni richiamate è stata autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Lo stesso comma, inoltre, ha demandato l’attuazione delle richiamate disposizioni ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa richiamato.

 

Il successivo comma 1-undecies reca la copertura finanziaria dell’onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in 20 milioni di euro, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa di cui:

§      all'articolo 145, comma 40, della legge 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), pari ad euro 2.550.000, iscritti sul capitolo 1962 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Il citato comma 40 autorizza uno stanziamento di 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche.

§      all'articolo 3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari ad euro 9.450.000, iscritti, in conto residui di stanziamento, sul capitolo 7612 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

La citata disposizione ha istituito il Fondo per la demolizione del naviglio cisterniero obsoleto, con uno stanziamento di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007.

§      all'articolo 2, comma 232, della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), pari ad euro 8.000.000, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il citato comma 232 prevede uno stanziamento di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 per consentire la piena operatività dei c.d. ecobonus per l’utilizzo delle autostrade del mare[187].

Gli importi di cui sopra sono conservati in bilancio nel conto dei residui per essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di 20 milioni di euro nell'anno 2009.

Profili finanziari

Le norme di cui ai commi 1-decies e 1-undecies – introdotte nel corso dell’esame presso il Senato – non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che la quantificazione appare in linea con i dati forniti in occasione dell’esame delle precedenti norme di proroga.

Si ricorda che, da ultimo, tale sgravio era stato prorogato, nella misura del 50 per cento, per l’anno 2008 dall’articolo 2, comma 221 della legge 244/2007[188]. La relazione tecnica quantificava l’onere in 23 milioni di euro per l’anno 2008, sulla base di un monte retributivo di 99 milioni per il 2008 ed un’aliquota contributiva piena pari a 46 punti percentuali.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria  (comma 1-undecies), con riguardo alla norma del comma 1-undecies, con riferimento alle risorse di cui all’articolo 145, comma 40, della legge n. 388 del 2000, si osserva che il capitolo 1962 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentava - alla chiusura dell’esercizio 2008 - una disponibilità di competenza di 3.467.108,17 euro.

Con riferimento alle risorse di cui all’articolo 3, comma 12, della legge n. 13 del 2006, si osserva che nel capitolo 7612 del suddetto dicastero - alla chiusura dell’esercizio 2008 - risultavano residui di stanziamento per un importo di 9.454.840 euro. Al riguardo, trattandosi di risorse già iscritte in conto residui, il loro utilizzo con finalità di copertura necessiterebbe di una adeguata clausola di compensazione finanziaria per gli effetti che si registrerebbero sui saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Al riguardo appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento alle risorse di cui all’articolo 2, comma 232, della legge n. 244 del 2007, si osserva che alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008, il capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentava, come già ricordato con riferimento all’articolo 29, comma 1-novies, una disponibilità di competenza – risorse non impegnate – di 14,3 milioni di euro. Peraltro si segnala che, ai sensi dell’articolo 29, comma 1-novies, parte delle predette risorse, per un importo di 6,3 milioni di euro sono utilizzate per la copertura degli interventi ivi previsti.

Si rileva, infine, che l’autorizzazione di spesa è formulata in termini di mera previsione. Sulla base della legislazione contabile vigente, quindi, la stessa dovrebbe essere corredata, a differenza di quanto previsto dal testo in esame, dalla relativa clausola di salvaguardia. Appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca, anche tenuto conto del fatto che la disposizione originaria di cui all’articolo 34-sexies del decreto legge n. 4 del 2006, era configurata in termini di limite massimo, se tale disposizione, pur se formulata in termini di previsione di spesa debba, invece, intendersi come limite massimo di spesa.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, anche se la norma prevede il riversamento all’entrata delle stesse, si rileva che le stesse hanno, per un importo pari a 17,45 milioni di euro, natura di conto capitale a fronte della spesa autorizzata che appare avere natura corrente. Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

 


 

Articolo 29, comma 1-duodecies
(Requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci)

1-duodecies. All'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, le parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi».

 

 

Il comma 1-duodecies dell’articolo 29, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, proroga dal 17 agosto 2009 al 17 agosto 2010 il termine per l’adeguamento di alcune imprese di autotrasporto di cose per conto terzi ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale, previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 395/2000[189].

 

Le imprese alle quali si riferisce la norma in esame sono quelle di cui all’articolo 5, comma 2, del regolamento 161/2005[190], ovvero quello che eseguono il trasporto su strada di cose per conto terzi, iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori entro il 16 agosto 2005, che utilizzano esclusivamente le seguenti tipologie di veicoli:

§       veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate;

§       autobetoniere, anche se eccedenti i pesi legali, circolanti in ambito nazionale;

§       veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani, circolanti in ambito nazionale;

§       veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri, circolanti in ambito nazionale.

 

I requisiti ai quali le suddette imprese devono adeguarsi sono stabiliti, per tutte le imprese di trasporto per conto terzi, sia di cose che di persone, dai citati articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 395/2000.

In particolare l’articolo 5 prevede che il requisito dell’onorabilità deve essere posseduto dalla persona che dirige l’attività di trasporto e dai seguenti soggetti:

§       l’amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione, in caso di persone giuridiche;

§       i soci illimitatamente responsabili, in caso di società di persone;

§       il titolare, nel caso di impresa individuale o familiare.

Il requisito dell’onorabilità non è posseduto dai soggetti che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione o all’interdizione da una professione, da un'arte o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, che abbiano riportato, in via definitiva, condanne per determinati reati, o che siano stati dichiarati falliti.  Si richiede inoltre che le imprese siano iscritte nei ruoli delle imposte dirette o abbiano presentato la relativa dichiarazione.

L’articolo 6 individua il requisito della capacità finanziaria, che sussiste quando l’impresa ha disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

a)    cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità di un autoveicolo adibito all'attività;

b)    cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.

Il requisito dell’idoneità professionale, disciplinato dall’articolo 7, deve essere posseduto dalla persona che dirige l’attività e consiste nel possesso della conoscenza delle materie espressamente indicate dallo stesso decreto legislativo ed è accertato mediante il superamento di un esame di idoneità professionale.

 

Si osserva che il termine che viene prorogato dalla norma in esame è contenuto in una disposizione di natura regolamentare.

 

 


 

Articolo 29, commi 1-terdecies e 1-quaterdecies
(Limiti di impegno della Legge obiettivo)

 


1-terdecies. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

1-quaterdecies. I contributi pluriennali, autorizzati dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008, sono mantenuti in bilancio nel conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2009.


 

 

Il comma 1-terdecies dispone che le quote dei limiti di impegno[191] autorizzati, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo, dall’art. 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall’anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.

Si tratta di una deroga alla disciplina contabile dettata dall’articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449[192], secondo la quale la conservazione in bilancio degli stanziamenti relativi ad annualità e a limiti di impegno, senza formale assunzione dell’impegno di spesa, è limitata soltanto all’esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.

 

Più precisamente, la norma citata stabilisce che le annualità non impegnate dei limiti di impegno siano eliminate dal conto residui e reiscritte in conto competenza alla fine del periodo di ammortamento, a condizione che l’impegno formale avvenga entro l’esercizio finanziario successivo a quello della prima iscrizione in bilancio. In sostanza, l’assunzione dell’impegno formale deve avere luogo entro l’esercizio finanziario successivo alla iscrizione del limite di impegno in bilancio. L’annualità trascorsa prima dell’assunzione dell’impegno formale viene recuperate facendo slittare l’anno terminale del piano di ammortamento, in modo da assicurare al limite di impegno la durata prevista.

Qualora l’impegno non si perfezioni entro l’esercizio finanziario successivo alla iscrizione in bilancio, l’intero limite di impegno costituisce economia di bilancio.

 

Con riferimento ai limiti di impegno decorrenti dall’anno 2006, cui si riferisce la norma in esame, è intervenuto in tal senso l’articolo 2, comma 262, della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007),il quale ha stabilito che le quote non impegnate al 31 dicembre 2007 fossero considerate economie di bilancio alla chiusura dell’esercizio 2007 e fossero pertanto reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

Dovrebbe pertanto supporsi che la norma in esame faccia riferimento alle medesime quote dei limiti di impegno autorizzati per il 2006, la cui decorrenza è stata posticipata di un anno a seguito della deroga disposta dall’art. 2, comma 262, della legge finanziaria per il 2008, e che non risultino impegnate neppure nel corso dell’esercizio finanziario 2008, in relazione alle quali viene proposta una ulteriore deroga al regime di mantenimento in bilancio di tali quote e la loro reiscrizione, in conto competenza, alla fine del periodo di ammortamento.

Si osserva peraltro che, rispetto alla legge finanziaria dello scorso anno, che si riferiva alle quote “non impegnate” al 31 dicembre 2007, la norma in esame si riferisce alle quote della legge obiettivo “non utilizzate” al 31 dicembre 2008. A tale riguardo, si rinvia alle osservazioni in merito formulato nella parte della scheda relativa ai profili finanziari.

 

Il comma 1-quaterdecies prevede il mantenimento in bilancio sul conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2009, dei seguenti contributi pluriennali decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008, autorizzati:

§         dall'art. 1, comma 78, della L. 266/2005 (finanziaria 2006);

Tale comma 78 ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 finalizzato principalmente al finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. legge obiettivo) interventi infrastrutturali.

§         dall'art. 1, comma 977, della L. 296/2006 (finanziaria 2007).

Tale comma 977 ha autorizzato, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, tra l’altro, la concessione di un contributo quindicennale di 95 milioni di euro a decorrere dal 2007.

Profili finanziari

La norma di cui al comma 1-terdecies – introdotta nel corso dell’esame presso il Senato – non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che la norma sembra riprodurre, per l’anno 2008, la deroga - già prevista dall’articolo 2, comma 262, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) – al regime contabile relativo all’impegnabilità dei limiti di impegno previsti dalla legge obiettivo.

In proposito, andrebbe chiarito il significato del riferimento a “quote non utilizzate” dei limiti di impegno, precisando in particolare se - in analogia a quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2008 - si tratti di fattispecie relative al mancato impegno delle somme in questione. Qualora, invece, la norma faccia riferimento a somme già impegnate, ma non pagate, non sembrerebbe congruo il rinvio delle annualità agli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti di impegno.

 

La norma di cui al comma 1-quaterdecies – introdotta nel corso dell’esame presso il Senato – non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva preliminarmente che la norma fa riferimento a contributi pluriennali, laddove, dal tenore complessivo della stessa, sembrerebbe più congruo il riferimento a “quote annuali” dei predetti contributi.

E’ necessario, inoltre, chiarire il significato del riferimento al mancato “utilizzo” entro il 31 dicembre 2008, precisando se - come sembrerebbe plausibile tenuto conto che le somme in questione sono mantenute in conto residui per l’utilizzo nell’esercizio 2009 - si intenda far riferimento a somme impegnate e non pagate.

Premessa la necessità di una conferma di tale interpretazione, poiché la norma configura una deroga alla normativa contabile vigente, andrebbe chiarito se dalla stessa possano derivare, nell’anno 2009, effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni tendenziali di fabbisogno e di indebitamento.

 


 

Articolo 29, comma 1-quinquiesdecies
(Disposizioni in materia di arbitrati)

 


1-quinquiesdecies. Nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007:

a) all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, le parole: «30 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»;

b) all'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel comma 12, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto».

 


 

Il comma in esame reca alcune disposizioni in materia di arbitrati, nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE finalizzata al miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici.

Il termine per il recepimento di tale direttiva, entrata in vigore il 9 gennaio 2008, è fissato (dall’art. 3 della stessa) al 20 dicembre 2009.

 

La lettera a) differisce di 9 mesi (dal 30 marzo al 31 dicembre 2009) il termine - fissato dall'art. 1-ter, comma 1, del DL n. 162/2008[193] - per l’entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall’art. 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria per il 2008.

Si ricorda che il citato art. 1-ter aveva a sua volta differito i terminidi cui all’art. 15 del D.L. 248 del 2007, precedentemente differiti dall’art. 4-bis, comma 12, del DL n. 97/2008.

Quanto al contenuto dell’art. 3, commi da 19 a 22 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), si ricorda che esso vieta, alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi[194]. Si ricorda che per "compromesso" si intende l'accordo con il quale le parti consensualmente decidono di derogare alla giurisdizione ordinaria e di deferire una controversia tra loro già insorta alla cognizione di un arbitro unico o di un collegio di arbitri (art. 807 c.p.c.). Per "clausola compromissoria" si intende, invece, la clausola inserita in un contratto o il patto ad esso accessorio nel quale i contraenti prevedono che le future ed eventuali controversie che tra loro potranno insorgere in ordine a quel contratto saranno giudicate da arbitri (art. 808 c.p.c.). Ai sensi dei commi 19 e 20, il divieto si applica:

§         alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;

§         alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni suddette;

§         agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate da questi ultimi.

Le conseguenze della violazione del divieto sono individuate nella nullità delle clausole compromissorie ovvero dei compromessi comunque sottoscritti e nella configurabilità dell’illecito disciplinare e nella responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

 

Sull’evoluzione normativa e i dati relativi al contenzioso arbitrale si rinvia al capitolo 7 dell’ultima relazione annuale dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture[195]. Merita però riportare, in questa sede, quanto affermato dall’Autorità nella citata relazione in merito alle norme di cui viene differita l’entrata in vigore dalla presente lettera: “secondo l’Autorità, l’esclusione della clausola compromissoria o del compromesso per le controversie in tema di contratti pubblici genera forti perplessità in merito alla sostenibilità da parte del mercato, a causa dell’eccessiva lunghezza dei tempi della giustizia, sia essa ordinaria che amministrativa”.

 

La lettera b) integra il disposto del comma 12 dell’art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) provvedendo a:

§         dimezzare i compensi minimi e massimi stabiliti, per gli arbitri, dalla tariffa allegata al DM lavori pubblici n. 398/2000;

§         vietare incrementi dei compensi massimi legati:

-   alla particolare complessità delle questioni trattate;

-   alle specifiche competenze utilizzate;

-   all'effettivo lavoro svolto.

 

Si ricorda in proposito che in allegato al citato DM n. 398/2000 viene disciplinata la “tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto alla Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri, cui va aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute dal collegio arbitrale”.

Tale tariffa prevede un compenso minimo e massimo a seconda del valore della controversia.

Nello stesso allegato viene poi disposto che “la Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, può incrementare fino al doppio i compensi massimi” previsti dal medesimo allegato. Tale disposizione viene quindi neutralizzata dal divieto previsto dalla lettera b) in esame.

Profili finanziari

La norma di cui al comma 1-quinquiesdecies, introdotta durante l’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Con riferimento allalettera a) pur considerando che alle disposizioni prorogate non sono state a suo tempo associati effetti sui saldi, si rileva che l’ulteriore differimento dell’applicazione delle norme della finanziaria 2008 volte a ridurre l’utilizzo dello strumento arbitrale è suscettibile di rinviare l’acquisizione dei relativi risparmi.

Si ricorda che l’art. 3, comma 22, della L. n. 244/2007, ha disposto che i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione della limitazione del ricorso ad arbitrati siano accertati annualmente ai fini di una loro riassegnazione al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio.

 

Con riferimento alla lettera b), nulla da osservare al riguardo essendo la norma suscettibile di recare risparmi di spesa.

 


 

Articolo 30
(Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque)

1. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».

 

 

L’articolo in esame differisce di un anno, ovvero al 31 dicembre 2009, il termine - previsto dall’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 116/2008 - per l’adozione del decreto interministeriale (adottato dai Ministri del lavoro e dell’ambiente)cui il comma 4 ha demandato l’indicazione:

§         dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione;

§         degli ulteriori criteri, modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto n. 116/2008, anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari.

 

Si ricorda che con il d.lgs. n. 116/2008 è stata recepita integralmente[196] nell’ordinamento nazionale la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che ha sostituito la precedente direttiva 76/160/CEE (recepita in Italia con il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470). Una delle novità principali recate dalla nuova direttiva è la fissazione di due soli parametri di analisi (enterococchi intestinali ed escherischia coli) al posto dei 19 della direttiva precedente. Questi parametri serviranno per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate nonché per classificarle in base alla qualità. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe.

Relativamente alla sostituzione normativa intervenuta, si ricorda - in particolare - che tra le disposizioni transitorie e finali recate dall’art. 17, oltre a quella citata prevista dal comma 4, vi è la norma recata dal comma 1 in base alla quale le disposizioni del DPR 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014 e le norme tecniche adottate ai sensi del citato DPR restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del d.lgs. n. 116/2008, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.


 

Articolo 31
(Sostanze attive utilizzate come materia prima
per la produzione di medicinali)


1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «dal 1o gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2010».

1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1-bis.


 

 

L'articolo 31, al comma 1, - disposizione presente nel testo originario del decreto-legge -, proroga fino al 1° gennaio 2010 la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali, di cui al comma 3-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219[197].

Il comma in esame non ha subito modifiche nel corso dell’esame presso il Senato.

 

Ai sensi dei commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, nel testo precedente all’emanazione del decreto-legge in esame, veniva richiesto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'impiego delle suddette materie prime (anche se importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea) un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato (all'officina di produzione della materia prima) dall'autorità competente (di uno Stato membro dell'Unione europea). Fino a tale data, si consentiva che la certificazione fosse rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale .

 

Come sopra ricordato la norma in esame proroga l'applicazione della disciplina transitoria, differendo il termine suddetto dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2010.

Tuttavia anche nel regime transitorio resta ferma la possibilità, per l'Agenzia Italiana del Farmaco, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa[198].

 

In proposito, la relazione illustrativa (A.S. 1305), osserva che la proroga è disposta in merito agli orientamenti della Commissione europea[199], la quale ha, da un lato, prospettato la definizione di una nuova normativa comunitaria in materia, e, dall'altro, ha rilevato che la disciplina italiana "a regime" potrebbe costituire, nell'attuale contesto normativo comunitario, un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato dell'Unione europea (in quanto la disciplina interna andrebbe oltre le prescrizioni contenute nella vigente normativa comunitaria).

 

Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame al Senato, modifica le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

L’articolo 2 comma 363della legge 24 dicembre del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha esteso il beneficio dell’indennizzo già spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, emimelia, della focomelia e della macromelia.

 

Il commain esameincide sulle predette disposizioni chiarendo che i destinatari del suddetto beneficio sono i soggetti affetti da sindrome da talidomide determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, emimelia, della focomelia e della micromelia (e non della macromelia come indicato nella disposizione prevista dall’articolo 2, comma 363della legge 24 dicembre del 2007) nati negli anni dal 1959 al 1965.

Le modalità di corresponsione del relativo indennizzo sono demandate, ai sensi del comma 1-ter, ad uno specifico decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali.

 

Si ricorda che l’articolo 1 della legge n. 229 del 2005 stabilisce che alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie (per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana), è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera[200], un ulteriore indennizzo rispetto a quello già spettante ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210[201].

Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio parametrato alla somma percepita dal danneggiato ai sensi della medesima legge n. 210 del 1992[202].

Profili finanziari

La relazione tecnica , riferita al comma 1, esclude che dalle disposizioni in esame derivino oneri a carico della finanza pubblica.

 

Come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge in esame, sulla disciplina più restrittiva, ancorché transitoria, adottata dall’Italia in materia di certificazione di qualità, la Commissione europea ha più volte espresso riserve in considerazione del rischio imputato alla normativa in esame di ostacolare la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Tuttavia, la manifestazione di volontà da parte della stessa Commissione europea di intervenire in materia ha indotto il legislatore italiano a prorogare di un anno la disciplina più restrittiva, non essendovi il rischio di apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

Le norme , di cui ai commi 1-bis e 1-ter, introdotte nel corso dell’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, dal momento che la più precisa individuazione dei soggetti aventi diritto lascia presupporre la mancata erogazione nel 2008 del beneficio, appaiono necessari chiarimenti da parte del Governo in ordine al numero di soggetti interessati dalla disposizione in esame, al fine di verificarne la congruenza con la quantificazione dell’onere della relazione tecnica alla legge n. 244/2007 e, di conseguenza, con la relativa copertura.

Infine, sempre in riferimento alla medesima finalità, si segnala che, mentre il testo della legge finanziaria citava, tra le varianti della malattia indennizzabili, la micromelia, la disposizione in esame cita piuttosto la macromelia, individuando pertanto una forma diversa della sindrome. Anche su tale punto, per i possibili riflessi sulla numerosità dei beneficiari, appare opportuno un chiarimento del Governo.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

Il 10 dicembre 2008, nell’ambito del cosiddetto pacchetto farmaci, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM (2008) 668) che modifica la direttiva 2001/83/CE con riguardo alla prevenzione dell'ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto i profili dell'identità, della storia o dell'origine.

Tale proposta prevede tra l’altro l’introduzione di prescrizioni più rigorose volte a garantire che la fabbricazione dei principi attivi farmaceutici avvenga nel rispetto delle buone prassi di fabbricazione indipendentemente dal fatto che questi principi siano fabbricati nella Comunità oppure importati.

L’articolo 46-ter della proposta di direttiva prevede infatti:

·       chegli Stati membri prendano le opportune misure affinché la fabbricazione sulloro territorio delle sostanze attive utilizzate come materie prime, ivi comprese lesostanze attive destinate all'esportazione, rispetti le buone prassi di fabbricazionedelle sostanze attive;

·       che le sostanze attive utilizzate come materie prime siano importate solo se:

a) fabbricate applicando norme di buona fabbricazione perlomeno equivalenti a quelle stabilite dalla Comunità, e

b) accompagnate da una conferma scritta del paese terzo esportatore attestante che le norme di buona fabbricazione applicabili all'impianto che fabbrica la sostanza attiva esportata sono perlomeno equivalenti a quelle stabilite dalla Comunità e che l'impianto è soggetto a controlli e a sorveglianza che rendono impossibile l'elusione delle buone prassi di fabbricazione.

La proposta di direttiva - che segue la procedura di codecisione – è in attesa di esame da parte delle istituzioni europee.

 


 

Articolo 32
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)


1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.

2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2».


 

 

L'articolo 32 proroga dal 1° gennaio 2009 al 16 maggio 2009 la decorrenza dell'applicazione di alcune disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[203].

Si ricorda che il complesso normativo del D.Lgs. 81/2008, salvo alcune eccezioni, è entrato in vigore il 15 maggio 2008.

Riguardo al termine del 16 maggio 2009, la relazione illustrativa (A.S. 1305), osserva che è stata scelta tale data in quanto essa rappresenta il giorno successivo al termine per l'emanazione degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del richiamato D.Lgs. 81[204]. La proroga in oggetto, infatti, come osserva la medesima relazione illustrativa, è intesa anche a consentire una rimeditazione di alcuni problemi, posti dalle norme interessate.

 

In particolare, il comma 1 proroga alla richiamata data la decorrenza dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 81/2008; concernenti, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e al divieto di visite mediche preventive all’assunzione.

Si ricorda che la decorrenza dell'applicazione delle richiamate disposizioni era già stata prorogata dal 15 maggio 2008 al 1° gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla L. 2 agosto 2008, n. 129[205].

 

L'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Tra gli altri, la richiamata lettera r), prevede l'obbligo di comunicazione, all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che determinino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Si ricorda che, pur in presenza del differimento al 16 maggio 2009, resta in vigore l'obbligo di denunciare, a fini assicurativi, all'INAIL o all'IPSEMA gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124[206].

Per l'inadempimento dei richiamati obblighi di comunicazione, è prevista, ai sensi dell’articolo 55, comma 4, lettere i) ed l) dello stesso D.Lgs. 81, una sanzione amministrativa pecuniaria, i cui limiti minimi e massimi sono pari a 2.500 e 7.500 euro per gli infortuni che determinino un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni e a 1.000 e 3.000 euro per gli infortuni che determinino un'assenza dal lavoro superiore ad un giorno.

Ai sensi del successivo comma 5 del citato articolo 55, l'irrogazione della prima delle sanzioni suddette esclude l'applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’articolo 53 del D.P.R. 1124[207].

 

L’articolo 41 reca disposizioni in merito alla sorveglianza sanitaria. In particolare, il comma 2 stabilisce l’obbligo di effettuare visite mediche in particolari circostanze, e precisamente:

-         una visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;

-         una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

-         una visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta;

-         una visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

-         una visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

Il successivo comma 3 prevede il divieto di effettuare tali visite in specifiche situazioni, tra le quali, la richiamata lettera a) individua il caso di una visita medica "preassuntiva". Sulla base di tale divieto, quindi, la visita medica deve svolgersi dopo la stipulazione del contratto.

Il divieto di visita preassuntiva non rientra tra le norme per le quali il D.Lgs. n. 81 pone sanzioni.

 

Il comma 2 proroga invece, sempre alla stessa data del 16 maggio 2009, la decorrenza dell'applicazione di alcune norme del D.Lgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi.

Si ricorda che, in via generale, le disposizioni in materia di valutazione dei rischi introdotte dal D.Lgs. n. 81, ivi comprese quelle sanzionatorie, si applicano, ai sensi dell'articolo 306, comma 2, dello stesso D.Lgs. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2009[208] .

La proroga in esame interessa le norme di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del D.Lgs. 81, concernenti la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi, redatto alla fine della valutazione stessa.

Tale valutazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 28, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Il successivo comma 2 individua il contenuto del documento di valutazione dei rischio, stabilendo altresì che lo stesso debba avere una data certa.

Si evidenzia, che il comma 1 fa rinvio ai contenuti dell'Accordo quadro europeo sullo stress sul lavoro, concluso l’8 ottobre 2004 tra UNICE-UEAPME, CEEP E CES, recepito dall’Accordo interconfederale del 9 giugno 2008. Queste ultime disposizioni potrebbero, quindi, avere effetti giuridici immediati, sotto il profilo civilistico, a prescindere dal differimento dell'applicazione delle norme statali.

 

In seguito all’approvazione del maxi-emendamento presentato dal Governo al Senato, sono stati aggiunti ulteriori due commi all’articolo 32 in esame.

Con il comma 2-bis è stato modificato il termine previsto al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.lgs. 81/2008[209], concernente il campo di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con la modifica apportata il termine per l’individuazione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle istituzioni menzionate nella norma ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, viene portato a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 81/2008, in luogo del precedente termine di dodici mesi. Pertanto, il nuovo termine per l’adozione di tali decreti è il 15 maggio 2010.

Nella norma modificata le istituzioni in essa citate delineano le esigenze di cui tener conto ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro recata dal D.lgs 81/2008 attraverso decreti adottati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisiti i pareri della Conferenza Stato-regioni e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare, da adottare entro dodici mesi.

All’articolo 3 comma 2 del D.lgs. 81/2008 sono indicate le seguenti istituzioni:

§         forze armate e di polizia,

§         dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,

§         servizi di protezione civile

§         nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, le amministrazioni destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

§         università, istituti di istruzione universitaria e istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica;

§         istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;

§         organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991;

§         mezzi di trasporto aerei e marittimi;

§         archivi, biblioteche e musei, solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.

 

Il comma 2-ter modifica il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.lgs. 81/2008, che fissava in dodici mesi il termine per l’adozione dei decreti con i quali vengono adottate le disposizioni necessarie ai fini del coordinamento della normativa recata nel decreto 81/2008 con una serie di altre discipline concernenti:

§         le attività lavorative a bordo delle navi di cui al D.lgs. 271/1999[210], e quelle in ambito portuale di cui D.lgs. 272/1999[211];

§         le attività lavorative al settore delle navi da pesca, di cui al D.lgs. 298/1999[212],

§         l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII[213] del D.lgs. 81/2008 con le norme in tema di trasporto ferroviario contenute alla legge 191/1974[214] e i relativi decreti di attuazione.

 

Tale termine viene portato a ventiquattro mesi data di entrata in vigore del decreto legislativo 81/2008: pertanto, anche qui il nuovo termine per l’adozione di tali decreti è il 15 maggio 2010.

Inoltre, nella norma modificata si fa riferimento ai regolamenti governativi di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 400/1988 (in luogo del precedente rinvio ai regolamenti ministeriali di cui all’articolo 17, comma 3).

 

L’articolo 17, comma 2, della legge 400/1988 disciplina il procedimento per l’emanazione dei regolamenti governativi, per cui si prevede un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato. Tali regolamenti sono adottati in materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia, disponendo l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

Il successivo articolo 17, comma 3, disciplina i regolamenti ministeriali, adottati con decreto ministeriale – o interministeriale nei casi di materie di competenza di più ministri - nelle materie di competenza, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo e debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Profili finanziari

Le norme, di cui ai commi 2-bis e 2-ter, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare sotto il profilo finanziario, dal momento che le disposizioni non recano effetti a carico della finanza pubblica.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

Strategia per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

La Commissione ha proposto, nel febbraio 2007, una strategia per la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro nell’Unione europea dal 2007 al 2012, “Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro” (COM(2007)62), il cui obiettivo principale è una riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In particolare, la Commissione mira a ridurre del 25% l’incidenza degli infortuni sul lavoro a livello dell’UE-27, entro il 2012.

Con la comunicazione la Commissione intende stimolare tutte le parti interessate ad agire di concerto per ridurre i costi elevati degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché ad assicurare il benessere sul luogo di lavoro per i cittadini europei.

La Strategia pone l’accento sulla sorveglianza della salute dei lavoratori,  ritenuta uno strumento preventivo molto importante, e invita gli Stati membri e le imprese ad applicare procedure sistematiche di raccolta e analisi dei dati forniti dalla sorveglianza sanitaria dei lavoratori al fine di rafforzare la prevenzione, evitando tuttavia di appesantire le formalità cui sono tenute le imprese. I sistemi sanitari nazionali dovrebbero svolgere un ruolo più attivo integrando, tra l’altro, azioni di sensibilizzazione dei medici nei confronti degli antecedenti familiari e delle condizioni di lavoro dei pazienti.

La Commissione richiama l’attenzione sull’esigenza di far fronte a rischi nuovi sempre più gravi. In particolare, le priorità in materia di ricerca dovranno comprendere gli aspetti psicosociali, le patologie muscolo scheletriche, le sostanze pericolose, la conoscenza dei rischi per la riproduzione, la gestione della salute e della sicurezza, i rischi connessi a più fattori incrociati, e rischi potenziali connessi alle nanotecnologie. La Commissione osserva inoltre che i problemi connessi ad una cattiva salute mentale costituiscono la quarta causa più frequente di inabilità al lavoro e ritiene che il luogo di lavoro possa costituire un ambiente privilegiato per la prevenzione dei disturbi psicologici e per la promozione di una migliore salute mentale. La Commissione, al riguardo, incoraggia le parti sociali a trarre le opportune conclusioni dalla valutazione dell’attuazione dell’accordo quadro a livello europeo relativo allo stress connesso all’attività lavorativa[215].

La Commissione intende promuovere la messa a punto di indicatori qualitativi per arricchire i dati forniti dalle statistiche europee e dai sondaggi d’opinione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il 25 giugno 2007 il Consiglio, ribadendo la sua posizione espressa il 30 maggio 2007, ha approvato una risoluzione sulla strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro con cui accoglie favorevolmente la strategia proposta dalla Commissione, condividendone l’impostazione e gli obiettivi.

Il 15 gennaio 2008 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla medesima strategia, nella quale, tra l’altro:

·       esorta la Commissione a prestare particolare attenzione, nell’ambito della sua strategia, alle attività o ai settori particolarmente inclini al rischio, quali metallurgia, edilizia, elettricità, attività forestale, ecc.;

·       deplora il fatto che nella comunicazione della Commissione non si faccia riferimento ad obiettivi per la riduzione delle malattie professionali; invita pertanto la Commissione a sottoporre a riesame l’uso e l’attuazione delle attuali procedure statistiche, in modo da individuare e misurare correttamente le malattie professionali, in particolare i tumori, e propone che la Commissione studi la possibilità di trasformare la raccomandazione 2003/670/CE della Commissione sull’elenco europeo delle malattie professionali in una direttiva;

·       ritiene particolarmente importante garantire una migliore applicazione degli attuali strumenti legislativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ritiene che le misure da prendere in considerazione dovrebbero essere:

-   requisiti minimi per la qualità dei servizi di prevenzione e di ispezione sul lavoro;

-   sanzioni più severe;

-   il rafforzamento della cultura della prevenzione e dei sistemi di allarme preventivo;

-   un maggiore coinvolgimento dei lavoratori sul luogo di lavoro;

-   uno stimolo affinché i datori di lavoro soddisfino i loro impegni nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;

-   il rafforzamento del ricorso ad accordi di dialogo sociale;

·       ritiene che le ispezioni sul lavoro costituiscano un fattore essenziale per l’attuazione della normativa sulla salute e la sicurezza;

·       riconosce che la prevenzione riveste un’importanza fondamentale;

·       chiede agli Stati membri e alla Commissione di applicare un approccio sistematico che tenga conto del genere e di sviluppare nel contempo strategie comunitarie e nazionali per quanto riguarda la sicurezza e salute sul lavoro e la raccolta dei dati, svolgendo indagini e effettuando ricerche sulla sicurezza e salute sul lavoro.

 

 


 

Articolo 33
(Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

 

 

L'articolo 33, disposizione presente nel testo originario del decreto-legge, proroga al 31 dicembre 2009 la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193[216]

L’articolo in esame non ha subito modifiche nel corso dell’esame presso il Senato.

 

L’articolo 24 del D.Lgs. n.193 del 2006, nel testo precedente all’emanazione del decreto-legge in esame, consentiva la prosecuzione fino al 31 dicembre 2008, della distribuzione commerciale dei medicinali in oggetto, qualora la corrispondente specie di prodotto fosse già in commercio, alla data del 10 giugno 2006, conformemente alla normativa previgente al medesimo D.Lgs. n. 193.

La possibilità della prosecuzione è esclusa qualora per i medicinali corrispondenti non sia stata presentata, entro il 10 dicembre 2006, una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione ordinaria (di cui agli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 193).

 

Come sopra ricordato la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 l'applicazione della disciplina transitoria (fermo restando il rispetto, entro il 10 dicembre 2006, della condizione summenzionata).

La relazione illustrativa (A.S. 1305), osserva che la proroga è stabilita in considerazione della circostanza che non sono ancora state compiutamente definite, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le disposizioni e le indicazioni per l'espletamento dei procedimenti suddetti (registrazione semplificata o autorizzazione ordinaria) per i medicinali veterinari omeopatici.

 


 

Articolo 34
(Proroga in materia di farmaci)

1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Con successiva determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono definiti gli aspetti applicativi.

 

 

L'articolo 34 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 gli effetti del meccanismo sostitutivo e temporaneo, posto in via alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale[217].

La disposizione, presente nel testo originario del decreto-legge, non è stata modificata nel corso dell’esame presso il Senato.

 

Tale meccanismo - già disciplinato, rispettivamente, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e per il periodo 1° marzo 2008-31 dicembre 2008, dall'art. 1, comma 796, lettera g), della L. 27 dicembre 2006, n. 296[218], e dall'art. 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248[219], convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 - prevede, in luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, il versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme (c.d. meccanismo del pay-back).

Il meccanismo sostitutivo concerne le aziende che ne abbiano fatto domanda entro il termine del 30 gennaio 2007 - domanda che doveva riguardare tutti i farmaci prodotti dall'azienda e rimborsabili, integralmente o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale -.

L'importo complessivo delle somme da versare (determinate secondo le tabelle di equivalenza approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco) dovrebbe equivalere al risparmio (per il Servizio sanitario nazionale) che deriverebbe dalla riduzione suddetta del prezzo dei medicinali prodotti dall'azienda.

 

La proroga di cui all'articolo 34 in esame, come quella precedente di cui al citato art. 9, comma 1, del D.L. n. 248, consiste in un'estensione degli effetti temporali della facoltà già esercitata entro il termine suddetto del 30 gennaio 2007.

Viene poi rimessa ad una successiva determinazione dell’AIFA, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, la definizione degli aspetti applicativi. La determinazione citata è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Profili finanziari

La relazione tecnica esclude che dalla disposizione in esame derivino oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che la norma mantiene inalterati i vincoli derivanti dai tetti di spesa stabiliti dalla normativa vigente.

 

 


 

Articolo 34-bis
(Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)


1. Al fine di garantire la continuità dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può conferire al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008 con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, dell'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, alla scadenza dei rispettivi contratti, esclusivamente incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in materia per il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 401, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 2.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 2.709.709 per l'anno 2009 e di euro 3.918.252 a decorrere dall'anno 2010, si provvede quanto ad euro 1.246.000 a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 663.709 per l'anno 2009 e ad euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e quanto ad euro 800.000 per l'anno 2009 e ad euro 1.072.252 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell'AIFA è fissata dal 1o gennaio 2009 nel numero di 450 unità.

5. A decorrere dal 1o luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, l'AIFA non può in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA in forza di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal predetto personale.

7. L'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui ai commi da 4 a 6 del presente articolo, quantificato in euro 10.056.013,64, è interamente a carico dell'AIFA ed è finanziato con le risorse derivanti dal predetto articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.


 

 

L’articolo 34-bis, introdotto durante l’esame al Senato, per garantire i controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, dispone che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali abbia la facoltà di conferire, alla scadenza del contratto a tempo determinato del personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008, presso l'ex Ministero della salute, esclusivamente incarichi rinnovabili di durata massima quinquennale.

In particolare, si fa riferimento al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, assunto con contratto a tempo determinato, impegnato:

1)      nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC), nei diversi uffici centrali dell’ex Ministero della salute, assunto per la prevenzione e la lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze[220];

2)      nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti [221];

3)      nell’ex Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, impiegato fino al 31 dicembre 2009[222];

4)      nell'istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma e nell'azienda ospedaliera “Luigi Sacco” di Milano per la struttura organizzativa complessa dedicata alle malattie infettive[223].

 

Va osservato che le assunzioni a tempo determinato di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 202 del 2005, devono essere riferite al comma 4 dell’articolo medesimo e non al comma 4-bis: quest’ultimo, infatti, dispone in merito alla relativa autorizzazione di spesa.

 

La disposizione in esame prevede altresì che i suddetti incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili sono quelli individuati per il personale dirigenziale dell’ex Ministero della salute rientrante nei profili professionali sanitari (medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo)[224] e che è consentita una deroga[225] per l’impiego del personale volto a fronteggiare le emergenze sanitarie[226], nei limiti previsti dalla norma di copertura del provvedimento medesimo (comma 1).

L’attuazione di quanto sopra disposto comporta un onere nel limite massimo di 2.709.709 euro, per l'anno 2009, e di euro 3.918.252 a decorrere dal 2010.

In particolare:

§         per 1.246.000 euro, a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 266 del 2005[227],

§         per 663.709 euro, per l’anno 2009, e per 1.600.000 euro, a decorrere dal 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81[228] (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica)[229],

§         per 800.000 euro, per l’anno 2009, e per 1.072.252, a decorrere dal 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335[230], (Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina) (comma 2).

 

Viene inoltre stabilito che:

§         dal 1º gennaio 2009 la pianta organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è di 450 unità, al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee (comma 4);

§         dal 1º luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, l'AlFA non può in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina vigente[231] (comma 5);

§         nel triennio 2009-2011, l’AIFA ha facoltà, previo espletamento delle procedure vigenti[232], di bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in organico, con un riserva di posti pari al massimo al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l’AIFA[233] con contratti a tempo determinato (comma 6);

All’onere per l’attuazione delle suddette disposizioni, quantificato in 10.056.013,64 euro, interamente a carico dell’AIFA, si provvede mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe, fissate con decreto del Ministro della salute, spettanti all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati[234] (comma 7).  

Profili finanziari

Le norme dell’articolo in esame, commi 1-3, introdotte nel corso dell’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo considerato che l’onere è configurato quale tetto massimo di spesa. La norma infatti, non corredata di relazione tecnica, consente al Ministero della salute di conferire al personale dirigente medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 dicembre 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato, incarichi di durata massima quinquennale. E’ disposta una copertura per una spesa permanente pari a 2.709.709 euro per l’anno 2009 e a 3.918.252 euro a decorrere dall’anno 2010, presumibilmente per  aumentare le disponibilità del Ministero per tale tipologia di contratti.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle autorizzazioni di spesa delle quali è prevista la riduzione, si rileva che:

-          l’articolo 1, comma 20, della legge n. 266 del 2005, non prevede una esplicita autorizzazione di spesa, ma si limita a disporre riduzioni delle dotazioni di bilancio relative ad alcune tipologie di spesa e a prevedere, contestualmente, l’iscrizione in bilancio di due specifici fondi, per ogni stato di previsione, uno di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze connesse alle spese oggetto di riduzione. In forza di tale norma è stato iscritto in ogni stato di previsione uno specifico stanziamento denominato “Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge”. In considerazione di ciò, appare opportuno che il Governo chiarisca a quale dei differenti fondi iscritti in bilancio la norma faccia riferimento, e in particolare, data la natura dell’intervento di spesa disposto dalla norma, se si tratti di quello relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tale chiarimento appare necessario tenuto conto del fatto che alcuni dei ministeri (sviluppo economico, giustizia, istruzione, ambiente, infrastrutture e trasporti, e beni e attività culturali) che prevedono tale fondo recano uno stanziamento per l’anno 2009 non sufficiente, autonomamente, alla copertura dell’onere previsto e che diversi stati di previsione non recano alcuno stanziamento da destinare allo scopo (esteri, difesa, e politiche agricole, alimentari e forestali). Inoltre, al fine di verificare l’allineamento temporale tra la disposizione onerosa e la relativa copertura, appare opportuno che il Governo confermi, non essendo esplicitamente previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria per l’anno 2006, se l’istituzione di questi Fondi ha carattere permanente. Infine, in considerazione del fatto che gli stessi hanno una modesta entità, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo di tali risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi per i quali gli stessi sono stati previsti;

-          l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 81 del 2004, prevede l’istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi. La disposizione autorizza allo scopo una spesa pari a 31,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Le risorse relative a tale disposizione, pari a euro 20.251.609 nell’anno 2009, sono iscritte nel capitolo 4393 del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, relativamente all’anno 2009, il capitolo del quale è previsto l’utilizzo reca una disponibilità pari a euro 20.233.720. Appare, comunque, opportuno, in particolare con riferimento agli esercizi successivi, che il Governo chiarisca se l’utilizzo di tali risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente;

-          l’articolo 1, del decreto legge n. 335 del 2000, prevede una serie di misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, delle altre malattie infettive e diffusive degli animali, nonché del sistema di identificazione e registrazione degli animali. La disposizione prevede allo scopo un’autorizzazione di spesa pari a 100 miliardi annui a decorrere dal 2001. Le risorse relative a tale disposizione, pari a euro 13.474.070 nell’anno 2009, sono iscritte, insieme da altre autorizzazioni di spesa, nel capitolo 5391 del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, relativamente all’anno 2009, il capitolo del quale è previsto l’utilizzo reca risorse pari a euro 31.461.984. Appare, comunque, opportuno anche con riferimento agli esercizi successivi che il Governo chiarisca se l’utilizzo di tali risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

 

Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, premesso che nella disposizione del comma 7 manca il riferimento alla imputazione temporale dell’onere, presumibilmente di carattere permanente se riferito ai costi per l’assunzione del personale, si osserva che, in mancanza della relazione tecnica, non appare possibile verificare la fondatezza della quantificazione dell’onere e la capienza della relativa copertura.

 

A tale proposito, infatti, appare necessaria la disaggregazione degli effetti finanziari delle singole disposizioni al fine di escludere che la quantificazione dell’onere indicata in norma sia l’effetto netto di costi di assunzione, di natura permanente, e di risparmi per la limitazione delle collaborazioni e dei contratti di lavoro flessibile, limitati nel tempo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’autorizzazione di spesa di cui al comma 7, che la formulazione letterale della norma riferisce complessivamente ai commi 4 e 6, debba riferirsi esclusivamente agli oneri previsti da quest’ultimo comma, nel presupposto che la disposizione di cui al comma 4 sia funzionale all’attivazione delle procedure concorsuali di cui al suddetto comma 6. Si segnala, inoltre, che la norma non specifica la durata temporale dell’autorizzazione di spesa. Questa appare avere natura permanente trattandosi di oneri connessi ad assunzioni a tempo indeterminato. Al riguardo, appare opportuna una conferma del Governo anche al fine di indicare esplicitamente nella norma la decorrenza e la durata temporale dell’onere.

Infine, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si ricorda che le stesse sono, ai sensi del comma 10, dell’articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, assegnate direttamente al bilancio dell’Agenzia italiana del farmaco e si riferiscono alle entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe per le prestazioni rese per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo di tali risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

 

 


 

Articolo 35, commi 1-3
(Personale degli enti di ricerca)

 


1. Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano fino al 30 giugno 2009.

2. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico.


 

 

L’articolo 35 è stato riformulato e integrato nel corso dell’esame al Senato.

I commi da 1 a 3 recano norme in materia di personale degli enti di ricerca.

In particolare il comma 1 stabilisce che agli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 244/2007, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del D.L. 112/2008, non si applicano fino al 30 giugno 2009.

 

La disciplina generale delle collaborazioni esterne delle pubbliche amministrazioni, dettata all’art. 7, comma 6 del dlgs n. 165/2001, prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, tali amministrazioni possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

§         corrispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze proprie dell’amministrazione interessata e coerente le sue esigenze di funzionalità, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

§         impossibilità oggettiva da parte dell’amministrazione ad utilizzare il personale alle proprie dipendenze;

§         temporaneità della prestazione e alta qualificazione della medesima;

§         preventiva determinazione di: durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Nella norma si avverte, inoltre, che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Inoltre, viene previsto al successivo comma 6-bis l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di definire e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per l’assegnazione degli incarichi di collaborazione.

Il comma 6-ter, d’altra parte, stabilisce che le disposizioni sopra illustrate costituiscono norma di principio anche ai fini del conferimento di incarichi ad alto contenuto di professionalità da parte degli enti locali, che possono essere previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dei medesimi enti per determinati obiettivi e con convenzioni a termine (art. 110, co. 6, del T.U. sugli enti locali[235]).

 

Il comma 2 della norma in esame sopprime il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del D.L. 112/2008, che prevede la facoltà, relativamente al triennio 2010-2012, per gli enti di ricerca, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1, comma 643, della L. 296/2006. Pertanto, con la modifica introdotta dal decreto-legge in esame viene meno il limite precedentemente posto alle assunzioni, per il quale il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non poteva eccedere le unità cessate nell’anno precedente.

 

Si ricorda che il comma 643 sopra citato ha autorizzato gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009, a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell’anno precedente.

Con riferimento al personale degli enti di ricerca, si ricorda che il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego[236]. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti[237], ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 204/1998[238].

 

Il successivo comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, la definizione delle modalità applicative delle disposizioni del nuovo testo del comma 14 dell'articolo 66 del D.L. 112/2008, risultante dalla modifica operata dal precedente comma 2.

Tali modalità chiariscono che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico.

Profili finanziari

La relazione tecnica, riferita al testo originario (comma 1), non considera la norma.

 

Al riguardo, con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, appare necessario che il Governo chiarisca se la deroga disposta per gli enti di ricerca sia suscettibile di determinare effetti finanziari sui saldi, tenuto conto che la norma di cui all’art. 7, comma 6, del d.l. 165/2001 pone limiti e vincoli al conferimento di incarichi individuali.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si rileva che alla norma dell’art. 66, comma 14, del d.l. 112/2008 non erano ascritti effetti di risparmio. Tuttavia, tenuto conto delle rilevanti innovazioni introdotte, soprattutto con il venir meno di vincolo riguardante il numero delle unità da assumere e le modalità di calcolo delle economie conseguenti alle cessazioni, è necessario che il Governo fornisca elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria delle norme in esame.

 

 


 

Articolo 35, comma 4
(Personale ex CONI)

 


4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze della CONI Servizi Spa, per effetto del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in servizio presso le federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.


 

 

La disposizione in commento, introdotta nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, prevede che il personale, ex dipendente dell’ente pubblico CONI, successivamente transitato alle dipendenze della società CONI Servizi S.p.A. per effetto del D.L. 138/2002, ed attualmente in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.

 

In premessa, si ricorda che l’articolo 8 del D.L. n. 138/2002[239] ha provveduto alla creazione di una società per azioni, denominata CONI Servizi SpA, a totale partecipazione pubblica (le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze), chiamata a supportare l’insieme delle attività del Comitato olimpico. In particolare, si è previsto che i rapporti tra il CONI (ente pubblico) e la CONI Servizi vengano disciplinati da un contratto di servizio annuale e che la CONI Servizi succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, nonché nella titolarità dei beni facenti capo all’ente pubblico.

Parallelamente alla costituzione della società, è stato disposto (art. 8, c. 11) che, a partire dall'8 luglio 2002, il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI passa alle dipendenze della CONI Servizi spa. La medesima norma rinvia ad un d.P.C.M., da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, la definizione delle modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi SpA, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della disposizione, delle procedure di mobilità verso enti della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 30, 31 e 33 del d.lgs. n. 165/2001[240]. Tale decreto non risulta ancora adottato.

Occorre ricordare, però, che, già prima della costituzione della CONI Servizi SpA, l’ente CONI dotava di proprio personale le Federazioni Sportive Nazionali (Fsn)[241] [242]. Dopo la costituzione della Società, parte del personale transitato alla CONI Servizi continua ad essere impiegato presso le Federazioni Sportive Nazionali.

Successivamente, la possibilità per i dipendenti ex CONI, poi CONI Servizi, di usufruire delle procedure di mobilità verso altri enti della p.a. è stata prorogata fino al 31 dicembre 2007[243], nonché, da ultimo, fino al 31 dicembre 2012[244], per il personale distaccato in servizio presso le Federazioni sportive nazionali nel caso in cui, successivamente al passaggio alle dipendenze delle federazioni, fosse risultato in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale, ferma restando la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro originario.

Peraltro, contestualmente alla possibilità di usufruire delle procedure di mobilità descritte, il CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali per il quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 2006/2007 – sottoscritto in data 26 maggio 2008 – ha previsto il passaggio volontario del personale dipendente di CONI Servizi SpA, attualmente operante presso le Federazioni, alle stesse Federazioni presso le quali presta opera. Tale procedura, introdotta al fine di perseguire l’obiettivo di dimensionamento del personale della CONI Servizi SpA, prevede la facoltà di opzione da parte del lavoratore entro il 31 dicembre 2010[245] (articolo 30, CCNL).

In seguito all’attivazione dei diversi meccanismi descritti, per effetto del graduale passaggio del personale alle dipendenze dirette delle federazioni presso cui operano, il personale in servizio presso le Federazioni, ma ancora dipendente dalla CONI Servizi (quindi interessato dalla disposizione in commento), in base agli ultimi dati disponibili[246], risulta in numero di 365 unità alla data del 1° gennaio 2009[247].

Per completezza di informazione, occorre da ultimo evidenziare che sulle vicende relative al personale ex CONI distaccato presso le Federazioni sportive è di recente intervenuta una ispezione del Ministero del lavoro[248].

Infatti, in data 25 giugno 2008, a seguito di una visita ispettiva effettuata il giorno 19 giugno 2008 presso la Federazione pesca sportiva e attività subacquee e un ulteriore accesso disposto il 24 giugno successivo, presso la CONI Servizi SpA, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro - Reparto operativo di Roma presso l'Ispettorato del lavoro, ha notificato alla stessa società una prescrizione relativa alla situazione dei dipendenti che svolgono la loro attività presso le federazioni sportive nazionali. In tale atto si assume che l'impiego di personale dipendente di CONI Servizi SpA presso le federazioni sportive nazionali integra gli estremi di illecita somministrazione di manodopera[249], non potendosi far rientrare nell'ipotesi di distacco[250], disciplinata dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nella prescrizione, è disposta l'immediata cessazione dell'illecita somministrazione di manodopera a far data dalla notifica della stessa. Analogo atto risulta notificato alle federazioni ove è presente personale CONI. A seguito di ciò, la CONI Servizi e anche le federazioni sportive, hanno formulato istanza di proroga dei termini di adempimento per la durata massima consentita di sei mesi che è stata concessa nei termini richiesti. All'approssimarsi della scadenza del nuovo termine, la richiesta di proroga reiterata è stata rigettata nel presupposto che non fossero intervenute circostanze particolari che la giustificassero.

Profili finanziari

La norma di cui al comma 4 non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare sotto il profilo finanziario, dal momento che sia Coni Servizi Spa sia le Federazioni sportive nazionali fanno parte dell’aggregato delle amministrazioni pubbliche.

Si segnala, inoltre, che alla norma che disponeva il passaggio dei dipendenti alla Coni Servizi Spa non erano ascritti effetti finanziari.

 

 


 

Articolo 35, commi 5-7
(Associazioni sportive dilettantistiche)

 


5. Nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per l'anno 2010 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2011 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del medesimo fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 35, introdotti durante l’esame al Senato, dispongono, in favore delle associazioni sportive, l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR[251].

Circa le agevolazioni previste dai commi 5 e 6, potrebbe risultare opportuno apportare la medesima modifica attraverso una novella della norma di riferimento.

 

L’articolo 67 del TUIR individua l’elenco dei redditi classificati nella categoria dei “redditi diversi”. In particolare, la lettera m) del comma 1 include, tra gli altri, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche (primo periodo). La disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (secondo periodo).

Il regime agevolato previsto per i redditi indicati nella citata lettera m) consiste:

§         non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (articolo 69, comma 2, secondo periodo, del TUIR);

§         applicazione di una franchigia pari a 7.500 euro di reddito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 69, comma 2, primo periodo, del TUIR);

§         applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi compresi tra 7.500 e 20.658 euro (articolo 25, comma 1, della legge n. 133/1999). L’aliquota d’imposta applicata, corrispondente al primo scaglione dei redditi ai fini IRPEF, è pari ai sensi del vigente articolo 11 del TUIR al 23% ;

§         sui redditi superiori a 20.658, viene applicata comunque una ritenuta IRPEF in misura pari al medesimo 23%, la quale opera, tuttavia, a titolo di acconto.

 

In particolare, il comma 5 estende l’ambito oggettivo in quanto include nella definizione di “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” di cui alla citata lettera m) anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

 

Si segnala che la risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che con l'espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" il legislatore ha voluto ricondurre nel regime agevolativo "i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico", escludendo i compensi corrisposti per lo svolgimento di attività contabili ed amministrative non direttamente finalizzate alla realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche.

 

Il comma 6 estende l’ambito soggettivo, in quanto dispone l’applicazione del secondo periodo della sopra richiamata lettera m), nonché dell’articolo 61, comma 3, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276[252] anche per le federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

 

Come ricordato in precedenza, il secondo periodo della lettera m) si riferisce ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale.

Per quanto attiene al profilo lavoristico, si ricorda che l’articolo 61, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi) ha disposto l’esclusione dal campo di applicazione del lavoro a progetto, tra le altre, dei rapporti e delle attività di collaborazioni coordinate e continuative comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuati e disciplinati dall’articolo 90 della L. 289/2002. In sostanza, la non applicazione della disciplina del lavoro a progetto alle richiamate tipologie lavorative comporta il venir meno dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, di ricondurre le collaborazioni coordinate e continuative ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, precludendo così la conversione di tali rapporti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, ai sensi del successivo articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 276, nel caso in cui le richiamate collaborazioni coordinate e continuative siano appunto instaurate senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso.

 

Il comma 7 dispone la copertura dell’onere derivante dall’attuazione dei commi 5 e 6 precedenti, stimati pari a 2 milioni di euro per il 2009, 2,6 milioni per il 2010 e 2,4 milioni a decorrere dal 2011.

Parte della copertura è a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), nonché del Fondo di cui all’articolo 5 del D.L. n.93/2008.

Nel rinviare per le indicazioni ed osservazioni sulla copertura medesima alla parte relativa ai profili finanziari, si precisa quanto segue sui due fondi in esame.

 

Il FISPE è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008 e D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base) il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro. Il Fondo è iscritto nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze, Missione politiche economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075.

 

Il secondo Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2008, 120 milioni di euro per l’anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l’anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. Successivamente, l’art. 60, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008) ha integrato il Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Si segnala che, nel corso del 2008, il Fondo è stato oggetto di numerose decurtazioni e pertanto le dotazioni correnti, al lordo degli eventuali impieghi, non coincidono complessivamente con gli stanziamenti sopra richiamati.

Da ultimo, il comma 4-quinquies dell’articolo 6, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha disposto una riduzione di 1,3 milioni di euro per il 2010 e di 4,7 milioni per il 2011 del Fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa allo scopo di fornire alle amministrazioni un margine di parziale recupero delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa ridotte in applicazione del comma 1, articolo 5, del citato decreto-legge n. 93.

Il Fondo è iscritto al capitolo 3076, UPB 1.2.3 (oneri di parte corrente), nell’ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, programma “Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio”.

Si segnala in ultimo che analoga norma di copertura è contenuta all’articolo 41, comma 11, del presente provvedimento.

Profili finanziari

Le norme di cui ai commi da 5 a7, introdotte durante l’esame presso il Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si osserva che la norma individua un onere corrispondente ad un effetto di minor gettito di 2 mln per il 2009, 2,6 mln per il 2010 e di 2,4 mln per il 2011. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti finanziari attribuiti alle disposizioni e della congruità della copertura prevista, appare necessario che siano forniti i dati e gli elementi alla base della quantificazione, con riguardo in particolare alla platea dei soggetti interessati ed ai relativi ammontare reddituali.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo, con finalità di copertura per gli oneri relativi all’anno 2009, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, anche in considerazione del fatto che nel corso delle ultime sedute della Commissione bilancio, in sede di esame di provvedimenti o di proposte emendative che prevedevano una modalità di copertura analoga a quella in esame, il Governo ha espresso avviso contrario, appare necessario che lo stesso chiarisca a quanto ammontano le risorse ancora disponibili nell’ambito di tale Fondo e le ragioni per le quali si è ritenuto di poter procedere in questo caso all’impiego delle stesse.

Si ricorda che anche gli articoli 41, comma 16-septiesdecies, e 42, comma 7-bis, prevedono l’utilizzo del medesimo Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

Con riferimento all’utilizzo, per l’anno 2010, del Fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni dei programmi di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, appare opportuno che il Governo chiarisca se questo rechi le necessarie disponibilità.

Si ricorda che anche l’articolo 41, comma 11 prevede l’utilizzo del medesimo Fondo per il reintegro dei programmi di spesa.

 

Con riferimento agli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi al ministero dell’economia e delle finanze e al ministero della difesa dei quali è previsto l’utilizzo, si rileva che gli stessi, seppure privi di una specifica voce programmatica, recano le necessarie disponibilità. Sotto il profilo formale, si segnala che la disposizione utilizzando il fondo speciale, relativo al triennio 2009-2011, solo a decorrere dall’anno 2011 dovrebbe fare esplicito riferimento alle proiezioni del medesimo fondo speciale.

 

 

 

 


 

Articolo 35, commi 8-13
(Prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito)


8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1o luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

11. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

12. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.

13. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.

(…)


Allegato A

(articolo 35, comma 10)

a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1o agosto 1984, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

b) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

d) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

e) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

 

Il comma 8 prevede che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito[253], il reddito di riferimento da prendere in considerazione sia quello conseguito il 1º luglio di ciascun anno dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Tale riferimento ha poi valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

 

Il successivo comma 9 precisa che, in ogni caso, in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

 

Il comma 10 stabilisce che ai fini dei procedimenti di cui all'allegato A del provvedimento in esame, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

Al riguardo, si segnala l’opportunità di chiarire la tipologia dei richiamati procedimenti (ad esempio se si tratti di procedimenti amministrativi o giurisdizionali).

 

I procedimenti citati nell’Allegato A sono i seguenti:

§         mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1º agosto 1984, di cui all’articolo 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636[254], convertito dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272;

§         riduzione dell’assegno di invalidità per reddito da lavoro di cui all’articolo 1, comma 42, dellaL. 8 agosto 1995, n. 335[255];

§         revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, di cui all’articolo 9 della L. 12 giugno 1984, n. 222[256];

§         incumulabilità della pensione di anzianità e dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente o quelli da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 503/1992.

 

Si ricorda che l'istituto del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro costituisce il meccanismo che regola il concorso della retribuzione con il trattamento pensionistico ed è stato soggetto a numerosi interventi legislativi ispirati dapprima al principio dell'integrale cumulabilità del trattamento di pensione con la retribuzione e successivamente diretti a ridurre o eliminare del tutto tale cumulabilità, anche in funzione deterrente rispetto al ricorso al pensionamento di anzianità. La disciplina in materia di cumulo presenta quindi una notevole articolazione, a causa delle successive modifiche normative che hanno fatto salvi, entro alcuni limiti temporali e a determinate condizioni, i regimi previgenti se più favorevoli.

In estrema sintesi, la disciplina in vigore prima della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001) prevedeva che per la pensione di vecchiaia e di invalidità e gli assegni di invalidità (articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 503/1992) il cumulo con i redditi da lavoro sia autonomo sia subordinato fosse ammesso in misura piena fino all’importo minimo del trattamento previdenziale e nella misura del 50% per quanto riguarda l’eventuale quota eccedente; la misura dell'importo così trattenuto non poteva superare, tuttavia, l'ammontare dei medesimi redditi[257].

La normativa sopra riassunta è stata modificata dall'articolo 72 della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), le cui disposizioni riguardano i trattamenti pensionistici a carico sia dell'assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi i lavoratori autonomi iscritti all'INPS) sia delle altre forme obbligatorie relative a lavoratori dipendenti (pubblici e privati).

A decorrere dal 1° gennaio 2001, quindi, è stata consentita la totale cumulabilità tra il trattamento di vecchiaia - nonché quello liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni  - e i redditi di lavoro (sia dipendente che autonomo).

Inoltre è stata ampliata, sempre con decorrenza 1° gennaio 2001, la possibilità di cumulare le pensioni di anzianità e di invalidità e gli assegni di invalidità con i redditi da lavoro autonomo. Il cumulo, per le quote delle pensioni eccedenti il trattamento minimo , è ammesso nella misura del 70% (anziché del 50%); inoltre, la trattenuta della pensione, conseguente all'applicazione della norma in esame, non può comunque superare il 30% (anziché il 100%) dei redditi da lavoro autonomo.

 

Merita segnalare, al riguardo, che l’articolo 19 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133[258], ha previsto, dal 1° gennaio 2009, l’integrale cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. In particolare, si è prevista la totale cumulabilità, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, tra pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e redditi da lavoro autonomo e dipendente (articolo 19, comma 1, primo periodo).

In sostanza, la rilevazione dei redditi conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione relativi ai procedimenti inerenti l’incumulabilità tra pensioni di anzianità e assegni di invalidità con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo, pare doversi riferirsi, per le sole pensioni di anzianità, alle annualità precedenti al 2009. Non ci sono invece limiti temporali per i procedimenti inerenti all’assegno di invalidità.

 

Al comma 11 si prevede l’obbligo, per i percettori di prestazioni collegate al reddito di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

In caso di omissione della presentazione della comunicazione entro il termine richiamato, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, si dispone la sospensione dell'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre (comma 12).

 

L’erogazione viene tuttavia ripristinata nel caso in cui la presentazione della comunicazione dei dati reddituali sia effettuata nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione. Il ripristino dell’erogazione della prestazione decorre dal mese successivo, con erogazione degli arretrati. Se la presentazione della comunicazione avviene oltre il citato termine, non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato (comma 13).

Profili finanziari

Le norme di cui ai commi da 8 a13 non sono corredate di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare sotto il profilo finanziario dal momento che le disposizioni appaiono preordinate ad una maggiore efficienza nell’erogazione dei trattamenti e nell’accertamento del permanere dell’effettivo diritto alla loro percezione.


 

Articolo 35, commi 14 e 15
(
Banche per la conservazione di cordoni ombelicali)

 


14. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, è differito al 31 dicembre 2009. A tal fine sono autorizzati la raccolta, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e di quelle individuate ai sensi dell'articolo 23 della predetta legge n. 219 del 2005 e in base all'accordo del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2003, autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue.

15. L'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è abrogato.


 

 

Il comma 14 dell’articolo 35, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale destinato a predisporre un progetto per l’istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale.

 

Tale termine era stato fissato al 30 giugno 2008 dall’articolo 8-bis del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007[259], che, modificando in tal senso il termine inizialmente previsto dall’articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219[260], ha contestualmente autorizzato la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio di cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate, senza oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario nazionale.

Successivamente il termine del 30 giugno 2008 è stato prorogato, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 11 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97[261], al 28 febbraio 2009.

 

La disposizione in esame precisa inoltre che il previsto decreto ministeriale dovrà essere adottato previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni e conferma l’autorizzazione (già disposta con l’articolo 8-bis del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007[262], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) della raccolta autologa, della conservazione e dello stoccaggio di cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate, senza oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario nazionale.

Le predette attività, secondo la normativa proposta, possono essere svolte anche presso le strutture individuate ai sensi dell’articolo 23 della L. 219/2005 (strutture trasfusionali degli istituti e delle cliniche universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera, dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al servizio trasfusionale militare) e tenendo conto dell’accordo del 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», strutture che devono essere autorizzate dalle regioni e dalle province autonome con il parere del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue.

 

Con il comma 15 dell’articolo si dispone infine l’abrogazione del citato articolo 8-bis, comma 1 del D.L. 248/2007.

 

Profili finanziari

Le norme di cui ai commi 14 e 15 non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che l’abrogazione dell’articolo 8-bis del decreto-legge n. 248/2007 comporta il venire meno della clausola di invarianza degli oneri, non riprodotta dal testo in esame. Sul punto è opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari.

 

Procedure di contenzioso

Il 16 ottobre 2008 la Commissione ha deciso di presentare ricorso alla Corte di giustizia contro l’Italia per il mancato recepimento di due direttive che attuano alcune prescrizioni della direttiva 2004/23/CE relativa alla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. La direttiva si applica anche alle cellule staminali ematopoietiche del sangue del cordone ombelicale di cui alla disposizione del decreto legge in esame.

In particolare il mancato recepimento riguarda:

·       la 2006/17/CE[263] che attua la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani. La direttiva avrebbe dovuto essere attuata entro il 1° novembre 2006;

·       la 2006/86/CE[264] che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Tale direttiva avrebbe dovuto essere recepita entro il 1° settembre 2007, salvo l’art. 10 che avrebbe dovuto essere recepito entro il 1° settembre 2008.

 

Si segnala che lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE (rispettivamente inserite nella legge comunitaria 2006 e 2007) è stato esaminato dalla Camera dei deputati per il prescritto parere nel luglio 2008 (alla data odierna il D.Lgs non risulta ancora emanato).

La direttiva 2006/17/CE è stata inserita nell’allegato B del disegno di legge comunitaria 2008, presentato al Senato il 6 ottobre 2008 e in corso di esame in Commissione (A:S. 1078).

 


 

Articolo 35, comma 16
(Militari già docenti nella Scuola superiore dell’economia e delle finanze)

 


16. Nell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tal caso, entro trenta giorni dal rientro, il militare ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene conferendo le promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il militare è sottoposto al giudizio della Commissione superiore di avanzamento».


 

 

Il comma 16[265] introdotto durante l’esame al Senato, novella l'articolo 4-septies[266] della legge 2 agosto 2008, n. 129, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97[267], aggiungendo due periodi alla fine del comma 4. Nella formulazione originaria il comma 4 dispone, tra l’altro, che qualora professori ordinari e ricercatori della Scuola superiore dell’economia e delle finanze esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze all’amministrazione interessata. La novella prevista dal comma in esame prevede che il militare rientrante nei ruoli ha diritto, entro trenta giorni dal rientro, alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero. La ricostruzione di carriera prevede il conferimento delle promozioni con la stessa decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che seguiva il militare nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in ruolo, il dipendente è collocato in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di provenienza. Infine, è previsto il giudizio della Commissione superiore di avanzamento ai fini del conseguimento del grado vertice.

 

Si ricorda che la Scuola superiore dell’economia e delle finanze – già Scuola centrale tributaria – è stata riordinata con l’articolo 8 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 287[268] e disciplinata dal D.M. 28 settembre 2000, n. 301[269]. Essa è un’istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro ed ha autonomia organizzativa e contabile; provvede, principalmente, alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione finanziaria nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità, del personale di questi ultimi, mediante l'organizzazione e la gestione di attività formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede, altresì, nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione finanziaria.

Profili finanziari

La norma, di cui al comma 16, introdotta nel corso dell’esame al Senato, non é corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si rileva preliminarmente che la ricostruzione di carriera è un istituto finalizzato a rideterminare il trattamento economico che avrebbe potuto essere goduto da un soggetto in un determinato arco temporale, allo scopo di riconoscere allo stesso un’eventuale maggiore retribuzione - con conseguente liquidazione di arretrati - rispetto a quella effettivamente goduta. Tale ricostruzione può determinare maggiori oneri permanenti, in quanto la retribuzione che si determina al termine dell’arco temporale considerato resta in godimento qualora l’importo risulti maggiore rispetto alla retribuzione precedentemente assegnata al soggetto in questione. Premesso dunque che la suddetta procedura di ricostruzione è in sé onerosa, appare necessario che il Governo fornisca dei dati di ordine quantitativo indicando quanti ex militari siano inclusi nel ruolo ad esaurimento dei professori incaricati non temporanei e ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze di cui all’art. 4-septies, comma 4 del DL n. 97/2008, e fornisca il prospetto degli oneri che potrebbero determinarsi qualora i medesimi soggetti optassero effettivamente per il rientro negli organici dei corpi di provenienza.

 

 


 

Articolo 36
(Procedure di nomina in ruolo del personale docente)


1. Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2009.

1-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.


 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone che il termine relativo al completamento delle operazioni riguardanti il personale docente di ruolo sia prorogato, limitatamente all’anno scolastico 2009/2010, al 31 agosto 2009, rispetto al termine ordinario del 31 luglio.

 

L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 255/2001[270]prevede che le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, debbano essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno[271]. Entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data, inoltre, i dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

Il comma 2 prevede che, decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto.

Si ricorda che il comma 3 del medesimo articolo 4 disponeva che, limitatamente all’anno scolastico 2001/2002, il termine di cui ai commi 1 e 2 fosse fissato al 31 agosto 2001. Si ricorda, altresì, che, per l’anno scolastico 2004/2005, il termine è stato prorogato al 25 agosto 2004 dall’art. 8-ter del dl n. 136 del 2004[272].

 

La relazione al disegno di legge di conversione chiarisce che si intende assicurare che al 1° settembre, data di inizio dell’anno scolastico, a tutte le cattedre sia assegnato personale di ruolo o personale supplente nominato per l’intero anno, così da evitare spostamenti ad anno scolastico avviato, e motiva la proroga in considerazione della necessità di completare gli adempimenti previsti dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008[273]con l’emanazione dei regolamenti di attuazione del piano programmatico ivi previsto.

 

L’articolo 64 del citato decreto-legge n. 112/2008 prevede il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti, attraverso l’incremento graduale, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docente nel prossimo triennio scolastico (fino al raggiungimento di un punto entro l’a.s. 2011-2012), pur tenendo conto delle esigenze degli alunni diversamente abili. Prevede, altresì, il ridimensionamento del personale ATA, attraverso la riduzione del 17% della consistenza accertata nell’anno scolastico 2007/2008, da conseguire nel triennio 2009-2011. L’ultimo periodo del comma 2 specifica che il decremento annuo deve essere pari ad un terzo della riduzione complessiva e che restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244)[274].

Per la realizzazione delle finalità previste, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico[275].

Per l'attuazione del piano, con uno o più regolamentida adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico[276], attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria[277] ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e ATA, finalizzata a una razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;

f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa[278];

f-ter. possibilità che lo Stato, le regioni e gli enti locali prevedano misure finalizzate a ridurre il disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici localizzati nei piccoli comuni.

 

Durante l’esame al Senato, è stato introdotto il comma 1-bis[279] con il quale si sancisce la validità dell’abilitazione all’insegnamento conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento della medesima abilitazione indetti con DM. n. 85 del 18 novembre 2005 i quali abbiano maturato il requisito di 360 giorni di servizio entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai corsi stessi e che abbiano superato l’esame di Stato.

 

Il DM n. 85 del 2005 è stato emanato in attuazione delle disposizioni recate dal d.l. n. 97 del 2004, come convertito dalla l. n. 143 del 2004[280], e in modo particolare dell’art. 2, c. 1, lett. c-bis), e c. 1-ter.

Il c. 1, lett. c-bis), citato, prevedeva che nell’anno accademico 2004-2005 le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituissero corsi speciali di durata annuale riservati agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell’istituto magistrale conseguito in uno degli anni dal 1999 al 2002, privi dell’abilitazione, che avessero prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data della sua entrata in vigore.

Il c. 1-ter, citato,prevedeva che, in sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo sulla formazione degli insegnanti previsto dall’art. 5 della l. n. 53 del 2003[281] [282], fossero definite le modalità di formazione per consentire l’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994[283] ai docenti non abilitati che avessero prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ossia, il 6 giugno 2004).

Inoltre, il c. 3 del dl. n. 97/2004 prevedeva che i corsi fossero istituiti per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato, e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Sulla base delle disposizioni richiamate, il DM n. 85 del 2005 ha, quindi, stabilito che le Università e le Accademie di belle arti istituissero i corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, riservati ai docenti che avessero prestato, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004, almeno 360 giorni di servizio con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere ad insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso. Ha, inoltre, ribadito che i corsi si concludevano con un esame finale avente valore di esame di Stato e che gli ammessi alla partecipazione erano iscritti con riserva nelle graduatorie permanenti, in attesa del conseguimento del titolo abilitante.

A seguito della emanazione del DM n. 85, sono stati presentati alcuni ricorsi con richiesta di sospensiva da parte di docenti che avevano maturato il requisito richiesto entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione (fissata in 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso di emanazione del decreto, ossia al 22 dicembre 2005), ma successivamente al termine del 6 giugno 2004.

A seguito dell’accoglimento della richiesta di sospensiva, gli stessi docenti sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali e hanno sostenuto l’esame finale.

 

Con la disposizione inserita durante l’esame al Senato si scioglie, pertanto, la riserva relativa all’abilitazione all’insegnamento di quanti abbiano partecipato ai corsi speciali indetti sulla base del DM n. 85 del 2005 avendo maturato il requisito di 360 giorni di servizio entro il 22 dicembre 2005 e non già entro il 6 giugno 2004[284].

 

Per completezza si ricorda che in passato, sempre in relazione a procedure abilitanti riservate, si sono già registrati interventi legislativi per spostare in avanti il termine di maturazione del requisito di servizio, al fine di recuperare le situazioni dei docenti che non avevano potuto partecipare alle medesime per la mancata maturazione del requisito stesso nel termine previsto: in particolare, si ricordano l’art. 1, c. 6-bis, del dl n. 240 del 2000[285] - aggiunto dalla legge di conversione – e l’art. 1, c. 7-bis, del già citato dl n. 97 del 2004[286].

 


 

Articolo 37, commi 1 – 2-ter
(Proroga di termini in materia di istruzione)

 


1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011».

2. È abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173; all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo è soppresso.

2-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2010-2011».

2-ter. Al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, la parola: «105» è sostituita dalla seguente: «100»;

b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «80» e: «25» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «90» e: «10»;

c) all'articolo 4, comma 3, nell'alinea, la parola: «25» è sostituita dalla seguente: «10» e la lettera c) è abrogata;

d) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalità per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di Stato»;

e) all'articolo 5, comma 1, le parole: «scolastica statale o paritaria» sono soppresse.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 37 posticipa all’anno scolastico e formativo 2010/2011 l’attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, originariamente fissato all’a.s. 2007-2008 e, quindi, posticipato prima all’a.s. 2008-2009 e, poi, all’a.s. 2009-2010.

 

Il d.lgs. n. 226 del 2005[287], nel prevedere – dando attuazione all’art. 2, comma 1, lett. d), della l. n. 53 del 2003[288] - che il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione professionale fosse costituito dal sistema dei licei (classico, economico, linguistico, scientifico, artistico, musicale e coreutico, tecnologico, delle scienze umane) e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale, di competenza regionale, aveva stabilito, all’art. 27, c. 4, che le prime classi di entrambi i percorsi si avviassero a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti (ai commi 1 e 2 del medesimo art. 27).

Il termine indicato è stato prorogato all’anno scolastico e formativo 2008-2009 dall’art. 1, c. 8, della legge n. 228 del 2006[289].

Successivamente, l’art. 13 del dl n. 7 del 2007[290] ha previsto che del sistema dell'istruzione secondaria superiore fanno parte i licei (artistico, classico, delle scienze umane, linguistico, musicale e coreutico, scientifico), gli istituti tecnici e gli istituti professionali. Ha, quindi, affidato ad uno o più regolamenti – che dovevano essere  adottati entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari - il riordino degli istituti tecnici e professionali, indicandone gli ambiti di intervento. In particolare, questi ultimi riguardano la riduzione del numero degli indirizzi degli istituti tecnici e professionali e il loro ammodernamento; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. Conseguentemente, il comma 1-quater dello stesso art. 13 ha prorogato all’anno scolastico e formativo 2009-2010 l’avvio delle prime classi del nuovo sistema di istruzione secondaria di secondo grado.

Successivamente, è intervenuto l’art. 64, comma 4, lettera b), del d.l. n. 112 del 2008 (sui cui contenuti complessivi si veda la scheda riferita all’art. 36) che ha previsto la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali[291].

 

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione evidenzia che, poiché i regolamenti attuativi di tale previsione, che sono di imminente sottoposizione al Consiglio di Stato, prevedono l’entrata in vigore dei nuovi ordinamenti dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, si rende necessario prorogare di un anno (quindi all’anno scolastico e formativo 2010-2011) il termine previsto dall’art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 226/2005, e successive modificazioni, al fine di evitare incertezze interpretative sulle norme ordinamentali da applicare per l’anno scolastico 2009-2010.

 

Di conseguenza, il comma 2 dell’articolo in esame abroga l’articolo 8, comma 1, della legge n. 228/2006, e sopprime il secondo periodo del comma 1-quater dell’articolo 13 del decreto-legge n. 7/2007, che – come sopra si è visto – avevano disposto le precedenti proroghe.

 

Durante l’esame al Senato sono stati introdotti i c. 2-bis, 2-ter e 2-quater[292].

 

I commi 2-bis e 2-ter riguardano la valutazione del curriculum scolastico ai fini dell'accesso ad alcuni corsi universitari a numero programmato, e dispongono una proroga e alcune modifiche delle relative disposizioni.

In particolare, il comma 2-bisposticipa dall’anno accademico 2009-2010 all’anno accademico 2010-2011 – l’applicazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 21/2008[293], che hanno introdotto, appunto, la valutazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell’accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato.

Si tratta dei corsi di laurea disciplinati da norme comunitarie, dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, dei corsi di nuova istituzione per i quali gli atenei ritengono di prevedere un accesso programmato (art. 1, comma 1, lettere a), b) ed e)) della legge 264/1999[294]).

 

Si ricorda che sulla base della delega recata dall’art. 2 della legge n. 1 del 2007[295], l’art. 4, commi 1-3, del d.lgs. n. 21/2008 ha fissato in 105 punti il punteggio complessivo degli esami di ammissione ai citati corsi di laurea e ha disposto che, nell’ambito di tale punteggio, 80 punti siano assegnati in relazione all’esito del test di ingresso, mentre i rimanenti 25 siano attribuiti sulla base di risultati scolastici di particolare valore conseguiti nell’ultimo triennio di scuola secondaria superiore e nell’esame di Stato. Per l’attribuzione di questi 25 punti sono stati individuati alcuni specifici parametri di valutazione costituiti: dalla media - non inferiore a 7/10 - dei voti conseguiti negli scrutini dell’ultimo triennio[296]; dalla valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100; dalla lode ottenuta nella valutazione finale dell’esame di Stato; dai risultati conseguiti negli scrutini finali degli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore nelle discipline caratterizzanti il corso di laurea prescelto ed indicate dagli atenei nei bandi di accesso ai corsi.

L’art. 5 del d.lgs. n. 21/2008 ha, poi, affidato ai dirigenti scolastici il rilascio della certificazione relativa alle valutazioni di qualità ottenute in sede di scrutinio finale dell’ultimo triennio e in sede di esame di Stato, disponendo che per i candidati esterni quest’ultima, limitata all’esame di Stato, sia predisposta dal dirigente dell’istituto sede di esame.

Le disposizioni sopra sintetizzate, ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.lgs., avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dall’anno accademico 2008-2009.

Con l’art. 4, c. 9, del d.l. n. 97 del 2008 si era, quindi, disposta la proroga all’a. a. 2009-2010 in quanto, come evidenziato nella relazione introduttiva, non erano state definite procedure uniformi per la certificazione dei percorsi scolastici. La relazione faceva anche riferimento anche alle difficoltà in cui potevano incorrere gli studenti stranieri ai quali non vengono rilasciate attestazioni relative al percorso scolastico.

 

Il comma 2-ter, modificandol’art. 4, c. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 21 del 2008, riduce da 105 a 100 il punteggio massimo degli esami di ammissione, aumenta da 80 a 90 i punti da assegnare sulla base del risultato del test di ingresso e riduce da 25 a 10 i punti da assegnare ai risultati conseguiti nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato. Ai fini dell’assegnazione di questi ultimi, elimina la lode ottenuta nella valutazione finale dell’esame di Stato dal panel di elementi da considerare (si veda, però, oltre).

Viene, inoltre, apportata una modifica anche al c. 4 dell’art. citato che, si ricorda preliminarmente, per i corsi di laurea disciplinati da norme comunitarie e per i corsi di laurea in scienze della formazione primaria demanda ad un decreto del Ministro dell’università e della ricerca (ora, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca) la definizione dei punteggi da attribuire sulla base degli elementi di valutazione del percorso scolastico indicati sopra, mentre per i corsi di laurea di nuova istituzione per i quali gli atenei ritengono di prevedere un accesso programmato affida questo compito agli atenei stessi nei relativi bandi.

Con la modifica proposta dal comma 2-ter in commento, che aggiunge ulteriori periodi al c. 4 citato, si prevede, anzitutto, che con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalità per l’attribuzione dei punteggi relativi al percorso scolastico nei casi in cui gli elementi previsti al c. 3 non possono essere utilizzati in tutto o in parte[297]. Si prevede, infine, che il Ministro e i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta nell’esame di Stato[298].

 

Infine, si apporta una modifica all’art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 21/2008 – il cui contenuto è stato illustrato prima -, laddove si sopprime l’inciso “scolastica statale o paritaria” relativo all’istituzione frequentata dallo studente[299].

 

 


 

Articolo 37, comma 2-quater
(Disposizioni per favorire gli interventi di sostegno alla ricerca industriale)

 


2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.


 

 

Il comma 2-quater, introdotto dal Senato, consente la proroga delle convenzioni poste in essere dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) con gli istituti bancari per la gestione degli interventi relativi al sostegno della ricerca industriale, previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Le convenzioni potranno essere prorogate, dalla data di scadenza delle medesime, fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell’espletamento di una nuova procedura di gara e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009.

La proroga viene disposta per ragioni di urgenza connesse con la difficile situazione economico-finanziaria del Paese allo scopo di garantire la massima efficacia e la massima tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, con particolare riguardo agli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali.

 

Si ricorda che il richiamato decreto legislativo n. 297 del 1999 ha provveduto al riordino della normativa di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica - al fine di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione - attraverso la definizione delle finalità degli interventi di sostegno pubblico alla ricerca e l'individuazione dei soggetti ammessi, delle attività finanziabili, degli strumenti di intervento e delle modalità di attuazione.

Ai sensi del citato D.Lgs. 297, gli interventi di sostegno alla ricerca sono realizzati a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Fondo, di tipo rotativo, è articolato in due sezioni (territorio nazionale e aree depresse) ed opera con le modalità in precedenza previste per il soppresso Fondo speciale rotativo per la ricerca applicata (FRA).

Più recentemente, con la legge finanziaria per il 2007 (L. 296/06, art. 1, commi, 870-874) il FAR è confluito nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, allo scopo di garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito (cap. 7320).

Oltre al FAR nel nuovo Fondo sono confluite:

§         le risorse del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)[300];

§         le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate[301], per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

§         le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università.

Profili finanziari

La norma, introdotta nel coso dell’esame al Senato, non è corredata di  relazione tecnica.

 

Nulla da osservare sotto il profilo finanziario, dal momento che restano immutate le risorse a valere sulle quali possono essere attivati gli interventi di sostegno alla ricerca di cui al D.Lgs. n. 297/1999 e le connesse convenzioni con gli istituti bancari, prorogate dalla norma in esame.

 

 


 

Articolo 38
(Autorizzazione paesaggistica)

1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

 

 

 

L'articolo 38, novellando l'art. 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, cd. Codice del paesaggio, proroga al 30 giugno 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica. La proroga opera anche nei confronti dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso non conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione alla data del 30 giugno 2009.

Viene altresì prorogato al 30 giugno 2009 il termine assegnato alle regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e in tal modo anche il termine, in caso di inadempimento, per la decadenza delle deleghe e il conseguente ritorno delle funzioni in capo alle stesse.

La relazione illustrativa (A.S. 1305) evidenzia come il rinvio di sei mesi dell'entrata in vigore delle nuova autorizzazione paesaggistica consenta anche di evitare che al primo gennaio 2009 la funzione di autorizzazione paesaggistica torni alle regioni che difettano delle strutture per l'esercizio di questo compito.

 

L'articolo in esame, come evidenziato nella relazione illustrativa, accoglie la risoluzione 7-00079 (Alessandri e altri)[302], con la quale si impegnava il governo ad adottare le opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di sei mesi, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'art. 146 del dlgs n. 42 del 2004, al fine di consentire agli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni e agli enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'efficace attuazione del nuovo regime procedimentale, fatta salva un'ulteriore verifica al termine del periodo di proroga.

Nella risoluzione era stato evidenziato, tra l’altro, che il nuovo regime autorizzatorio comporta una serie di gravosi adempimenti a carico degli enti locali, che potrebbero dover costituire nuove strutture tecniche e attribuire responsabilità istruttorie differenziate senza avere al momento le relative risorse, e che tali criticità potrebbero indurre gli enti locali a rinunciare all'esercizio della delega paesaggistica.

 

Si ricorda che il regime transitorio previsto dall’art. 159 del dlgs. n. 42 del 2004[303] è stato da ultimo sostituito dall’art. 4-quinquies del decreto legge n. 97 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 129 del 2008. Tale modifica ha fatto rivivere, quasi integralmente, la disciplina previgente introdotta dall’art. 26 del primo correttivo (d.lgs. n. 157/2006), reintroducendo uno specifico procedimento di autorizzazione in via transitoria fino al 31 dicembre 2008 (ora prorogato al 30 giugno 2009).

Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica spetta ora, ai sensi dell’art. 146, alla regione che esercita tale funzione autorizzatoria avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.

 

La nuova disciplina prevista dall’art. 159 reintroduce quindi uno specifico procedimento di autorizzazione in via transitoria (fino al 30 giugno 2009) che può essere sintetizzato nelle seguenti linee fondamentali:

§         l’amministrazione competente rilascia o nega l’autorizzazione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta;

§         la stessa amministrazione comunica alla soprintendenza le autorizzazioni rilasciate;

§         la soprintendenza può annullare l’autorizzazione qualora la ritenga non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della completa documentazione;

§         decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, gli interessati possono richiedere l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento.

 

Si ricorda, infine, che con la circolare n. 125/2008[304] del 13 giugno 2008, il Ministero per i beni e le attività culturali è intervenuto per chiarire la portata applicativa dell’art. 159, comma 1, relativo alla disciplina transitoria del procedimento di autorizzazione paesaggistica. Dato che il nuovo art. 159 aveva stabilito che il regime autorizzatorio regionale di cui all’art. 146 si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non conclusi alla data del 31 dicembre 2008, non appariva chiaro se i provvedimenti adottati nel frattempo potevano considerarsi legittimi, anche se non conformi alla nuova disciplina dell’art. 146. La nota ministeriale chiarisce che:

a) il procedimento autorizzatorio disciplinato dall’articolo 146 si applica dal 1° gennaio 2009, ai procedimenti iniziati (mediante la presentazione dell’istanza di autorizzazione) a partire da tale data, nonché ai procedimenti che, alla stessa data, non siano ancora conclusi (mediante rilascio dell’autorizzazione);

b) le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti fino alla data del 31 dicembre 2008, sulla base della disciplina del procedimento autorizzatorio contenuta nell’articolo 159, come modificato dal dlgs n157/2006, continuano ad essere sottoposte al controllo di legittimità della soprintendenza, la quale può annullare l’autorizzazione entro i sessanta giorni dalla trasmissione del provvedimento corredato dalla documentazione prevista.

La nota precisa, infine, che resta fermo l’obbligo, da parte delle regioni, della verifica della sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6.

 

 


 

Articolo 39
(Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi
e videogrammi)

1. All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».

 

 

L’articolo 39 proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l’adozione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che determinerà il compenso da attribuire ad autori e produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e di videogrammi su qualsiasi supporto (c.d. copia privata). A tal fine modifica l'articolo 71-septies della legge sul diritto d'autore, che disciplina la materia.

La necessità della proroga deriva, come si evince dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (A.S. 1305), dalla necessità di attendere l’esito dei lavori dell’apposita Commissione per l’esame delle problematiche relative alla riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi.

 

Si ricorda che l’articolo 71-sexties, comma 1, della legge n. 633 del 1941[305]consente la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.

Il successivo articolo 71-septiesdispone, al comma 1, che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. La stessa norma indica come è costituito il compenso per i diversi tipi di supporto[306].

Il comma 2 prevede che il compenso sia determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2008 – ora entro il 31 dicembre 2009- sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Si prevede, altresì, che il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

L’art. 1-octies affida alla SIAE (Società italiana autori ed editori) il compito di riscuotere il compenso per “copia privata” e di ripartirlo ai beneficiari indicati dalla legge stessa, eventualmente anche tramite le loro associazioni di categoria.

 


 

Articolo 40
(Enti culturali)


1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.

2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.


 

 

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2010 il mandato del Presidente della fondazione “La Quadriennale di Roma”, nonché quello del Presidente della fondazione “La Triennale di Milano”.

La relazione illustrativa (A.S. 1305) evidenzia che la proroga è volta a garantire la continuità di funzionamento delle due fondazioni e lo svolgimento delle attività culturali esercitate.

 

Si ricorda che l’art. 8, c. 1, del D.Lgs. 419 del 1999[307] ha previsto che l'ente Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma[308] fosse trasformato in Fondazione entro il 31 dicembre 1999.

Compito precipuo della Fondazione è la promozione dell’arte contemporanea italiana attraverso l’organizzazione e la gestione delle Esposizioni quadriennali d’arte e delle iniziative ad esse connesse, che si concretizzano nella promozione di manifestazioni annuali  e nello svolgimento di attività di ricerca, documentazione, catalogazione e pubblicazione editoriale, con particolare riguardo ai settori delle arti visive, dell’architettura, delle arti decorative e del design.

Son organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto dal Presidente della Fondazione e da 5 membri, di cui tre designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e due designati dal comune di Roma. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e possono essere riconfermati una sola volta[309].

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e dura in carica quattro anni. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove l’attività; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull’applicazione dello Statuto, sull’osservanza dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; in casi di necessità e urgenza, adotta gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica di questo non oltre 30 giorni dall’adozione. In particolare, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione gli atti relativi alle linee generali dell’attività della Fondazione, i programmi delle esposizione, delle mostre, delle manifestazioni, delle attività di studio, ricerca e sperimentazione. Inoltre, nomina tutti i componenti delle commissioni consultive per lo svolgimento delle esposizioni e delle attività statutarie, nominandone i presidenti, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese e altri soggetti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Ministero per i beni e le attività culturali vigila sulla gestione della Fondazione, mentre la Corte dei conti esercita il controllo successivo, ai sensi dell’art. 3, c. 4, della l. n. 20 del 1994[310], limitatamente all’esercizio di funzioni e servizi pubblici.

 

Il D.Lgs. n. 273 del 1999[311] ha trasformato in fondazione l'ente autonomo «La Triennale di Milano».

Nata come panoramica delle arti decorative e industriali moderne, con l'intento di stimolare il rapporto tra industria, settori produttivi e arti applicate, con la trasformazione in Fondazione la Triennale ha modificato l’ambito delle proprie attività: attualmente, esse consistono nellosvolgimento e nella promozione di attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive, del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono. Lo statuto impone, inoltre, alla Fondazione l'organizzazione, con cadenza triennale, di esposizioni a carattere internazionale.

Sono organi della Fondazione il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente, il Comitato Scientifico e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre consiglieri, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali, da tre consiglieri designati dal Comune di Milano, da uno o due consiglieri, in rappresentanza di partecipanti privati, nominati dal Collegio dei partecipanti[312], da un consigliere designato dalla regione Lombardia, qualora deliberi di contribuire in via ordinaria all'attività della fondazione con un apporto finanziario che sia, per ciascun anno, non inferiore al trenta per cento della somma dei contributi ordinari annualmente versati dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Comune di Milano. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta[313].

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri. I suoi compiti sono simili a quelli già visti per la Fondazione La Quadriennale di Roma.

Anche in questo caso, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali è titolare del potere di vigilanza sulla Fondazione e la gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo della Corte dei conti.

Si ricorda che l’art. 5 del d.l. n. 248 del 2007[314] aveva prorogato i termini di durata degli organi della Fondazione La Triennale al 31 dicembre 2008.

 

Il comma 2 prevede che i termini di durata dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche siano comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.

La relazione illustrativa evidenzia che la proroga si rende necessaria per far fronte alla grave situazione organizzativa e finanziaria che, in termini diversi, interessa ognuna delle fondazioni attualmente commissariate: questa situazione necessita, per la soluzione, di un ulteriore periodo di amministrazione straordinaria, che potrà essere temporalmente differenziato per ciascuna fondazione.

 

L’articolo 21, c. 1, del d.lgs. n. 367 del 1996[315], disciplinando l’amministrazione straordinaria delle fondazioni, stabilisce che il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita[316]. Ai sensi del c. 2, con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari e viene determinato il compenso e la durata del loro incarico. Per quanto concerne quest’ultima, il testo originario prevedeva che non potesse essere superiore a sei mesi: l’art. 2, c. 389, lett. b), della legge finanziaria per il 2008[317] ha, invece, introdotto la possibilità che tale termine possa essere rinnovato una volta sola. Il successivo c. 390 ha, quindi, previsto che tale modifica entrasse in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008 e che i commissari che avessero già superato il limite del mandato sarebbero decaduti con l’approvazione del bilancio dell’anno 2007.

Successivamente all’approvazione della legge finanziaria per il 2008, l’art. 5 del già citato d.l. n. 248 del 2007 ha prorogato al 31 dicembre 2008 i termini di durata dei commissari straordinari delle fondazioni lirico sinfoniche.

Profili finanziari

La relazione tecnica, riferita al testo originario, non considera la disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che dalla proroga al 31 dicembre 2010 della durata in carica dei commissari straordinari (di cui al comma 2) non derivino comunque oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 41, commi 1-6, 7, 9, 13, e 16
(Disposizioni in materia di personale)

 


1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.

3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 giugno 2009.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato anche per gli anni successivi al 2008.

7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennità e i compensi di cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

(…)

 

9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

(…)

 

13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuità, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(…)

 

16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2009, fermi restando i limiti finanziari di cui al comma 251 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale destinatario delle procedure di cui al presente comma.


 

 

L’articolo 41, nei commi da 1 a 5, introduce proroghe di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

La relazione illustrativa si sofferma sulla opportunità di siffatte proroghe, facendo riferimento alla nuova impostazione della legge finanziaria 2007 – che prevede assunzioni non più basate sulla ripartizione di un fondo, ma sull’utilizzo di disponibilità finanziarie derivanti dalle cessazioni verificatesi nell’anno precedente – e alle innovazioni ed agli adempimenti in materia di programmazione dei fabbisogni e degli assetti organizzativi, recati, in particolare, dagli articoli 66, 72 e 74 del decreto-legge n. 112 del 2008[318].

 

Il comma 1 e il comma 2 prorogano i termini entro i quali procedere, rispettivamente, alle assunzioni e alle stabilizzazioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007. Le assunzioni possono avere luogo entro il 31 dicembre 2009; le  relative  autorizzazioni  possono  essere concesse entro il 30 giugno 2009. Le stabilizzazioni possono invece avere luogo entro il 30  giugno  2009; le relative autorizzazioni  possono  essere  concesse entro il 31 marzo 2009.

 

Si ricorda che la legge finanziaria 2007, al comma 523 dell’articolo 1, prevede che le pubbliche amministrazioni[319] possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il successivo comma 643 autorizza, sempre per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.

Di stabilizzazioni si occupa il comma 526, che dispone che le amministrazioni citate dal comma 523, per gli anni 2008 e 2009, possano procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti prescritti, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il comma 526 prevede inoltre una specifica disciplina per la stabilizzazione dei vigili del fuoco.

 

Il comma 3 dispone la proroga del termine entro il quale procedere alle assunzioni atte a fronteggiare ‘indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza’, previste dal comma 527 dell’articolo uno della legge finanziaria 2007.

Tale termine è prorogato al 30 settembre  2009; le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

 

Si ricorda che il comma 527 della legge finanziaria per il 2007 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui al comma 523, non interessate dai processi di stabilizzazione del personale, a procedere ad ulteriori assunzioni, per gli anni 2008 e 2009, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza. E’ previsto che tali assunzioni siano effettuabili, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime. A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e a 150 milioni di euro per il 2010. Le assunzioni in questione devono essere autorizzate con DPCM, secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni.

 

Il comma 4 proroga al 30 giugno 2009 il termine per l’effettuazione delle assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 3 , comma 89, della legge finanziaria 2008.

 

Il richiamato comma 89 stabilisce che, per l’anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l’anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.

 

Il comma 5 precisa che resta ferma la sanzione di cui all’articolo 74, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, ossia il divieto di procedere ad assunzioni alle amministrazioni che non abbiano adempiuto alle misure di razionalizzazione e di riduzione delle dotazioni organiche previste dai commi 1 e 4 dello stesso articolo 74.

 

Si ricorda che l’articolo 74 citato ha stabilito che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali dovessero, entro il 30 novembre 2008: 1. ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche; 2. ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 3. rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

 

Peraltro, il termine previsto dal più volte citato art. 74 è prorogato dal successivo comma 10 dell’articolo in esame (v. infra la scheda di lettura della disposizione).

 

Il comma 6 proroga anche agli anni successivi al 2008l’applicazione del comma 132 dell’articolo 1 della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), il quale vieta, salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, a tutte le pubbliche amministrazioni di cui agli artt. 1, comma 2, e 70, comma 4, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165[320] di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato o comunque divenute esecutive.

 

Il comma 132 sopra richiamato ricalca precedenti disposizioni, succedutesi negli ultimi anni, che hanno sancito il divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego: già nel 1994 la legge collegata alla manovra di bilancio (L. 23 dicembre 1994, n. 724) stabiliva tale divieto per l’anno 1995 (articolo 22, comma 34), mentre per il successivo triennio 1996-1998 la medesima disposizione è stata prevista dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 45). Infine, per il triennio 1999-2001 il divieto è stato riproposto dall’articolo 24 della L. 17 maggio 1999, n. 144 (recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”)[321].

Da ultimo, la disposizione è stata riproposta – fino al 31 dicembre 2008 - con l’articolo 25, del decreto-legge n.248 del 2007.

 

L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 precisa che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999.

Queste ultime agenzie sono: Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

Gli enti di cui al successivo art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

 

Come ricordato dalla relazione illustrativa, “tale divieto è stato previsto ininterrottamente dall’anno 1995 nell’ambito delle diverse manovre finanziarie ed ha consentito, fino alla sua vigenza, di evitare consistenti oneri derivanti dall’automatica applicazione dei giudicati a tutto il personale della pubblica amministrazione in relazione a giurisprudenza consolidata. Emerge, quindi, la necessità, con il comma 6 di riproporre la norma a regime ai fini del contenimento della spesa nei termini sopra indicati”.

 

Il comma 7 proroga, anche per il biennio 2009-2010, il blocco degli importi dei trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita.

 

Tale blocco fu disposto per il triennio 2003-2005 dalla legge finanziaria 2003 (v. art. 36)[322], che ‘congelò’ gli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita[323].

 

In seguito, la legge finanziaria 2006 (art. 1, co. 212) ha disposto che il congelamento de quo dovesse protrarsi anche nel triennio 2006-2008.

 

Le pp.aa. interessate alle misure di “congelamento” sono le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2 , e 70, comma 4 , del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le seguenti autorità ed organismi indipendenti:

-      l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (D.Lgs. n. 39/1993, art. 4);

-      la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP (Legge n. 124/1993, art. 16);

-      l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Legge n. 287/1990, art. 10);

-      l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Legge n. 249/1997, art. 1);

-      l’Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas, telecomunicazioni) (Legge n. 481/1995, art. 2);

-      l’Autorità per la vigilanza sui lavoro pubblici (Legge 109/1994, art. 4);

-      la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Legge n. 146/1990, art. 12);

-      il Garante per la protezione dei dati personali (legge n. 675/1996, art. 30);

-      la Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB (legge n. 281/1985, art. 1);

-      l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private – ISVAP (legge n. 576/1982, art. 3).

 

Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, il congelamento riguarda in particolare tutte le indennità, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere che siano rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita (tali emolumenti restano agganciati ai livelli del 1992); riguarda, inoltre, le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, che siano suscettibili, per legge o per disposizioni contrattuali, di variazioni in relazione al tasso programmato di inflazione o agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita (tali emolumenti restano congelati nella misura corrisposta nel 1996); riguarda, infine, emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche ad estranei - cioè a persone non dipendenti - per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni (ad esempio, consulenti, componenti di commissioni in pubblici concorsi, etc.; anche i relativi emolumenti restano congelati nella misura corrisposta nel 1996).

 

Il comma in esame, oltre a disporre la proroga del blocco per il biennio 2009-2010, prevede anche che, a decorrere dall'anno 2011, le indennita' e i compensi  non più ‘congelati’ possano tornare a essere aggiornati, secondo le modalita' stabilite dalle rispettive disposizioni istitutive. L’aggiornamento degli importi – precisa tuttavia la norma – dovrà essere effettuato solo con riferimento alle  variazioni  del  costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

 

La relazione illustrativa chiarisce che, in assenza dell’intervento di proroga in esame, gli importi da corrispondere avrebbero avuto degli incrementi assai marcati, in quanto si sarebbe dovuto procedere alla sommatoria dei tassi d’inflazione relativi ai periodi di vigenza del blocco.

 

 

Il comma 9 proroga ulteriormente il termine entro il quale il personale della società Poste italiane S.p.A., già dipendente dell’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., il cui comando presso pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007, può essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche, sulla base delle procedure di mobilità di cui agli articoli 30, 33 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001, nei limiti dei posti disponibili in organico. La disposizione stabilisce quindi che i relativi provvedimenti di comando vengono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento nei ruoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

 

In proposito, si ricorda che le ultime leggi finanziarie hanno prorogato, di anno in anno, i comandi del personale della società Poste italiane S.p.A. e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. Tali comandi sono stati infatti prorogati al 31 dicembre 2002 dall’articolo 19, comma 9, della L. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), al 31 dicembre 2003 dall'articolo 34, comma 20, della L. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 64, della L. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004), al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 123, della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 244, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), al 31 dicembre 2007 dall’articolo 1, comma 534, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) però del solo personale della società Poste italiane S.p.a., senza far riferimento invece al personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per il quale la proroga, sempre al 31 dicembre 2007, è stata successivamente prevista dall’articolo 1, comma 6-quater del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300[324], recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17. Da ultimo, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 3, comma 112, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

 

Il comma 13 interviene in materia di provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuità. In particolare, viene disposta la proroga fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del D.lgs. 165/2001, nell’ambito dei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009, nonché nel quadro delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 66, comma 3, del D.L. 112/2008.

 

L’articolo 66 sopra citato reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni. Tali amministrazioni, richiamate all’articolo 1, commi 523 e 526, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), sono quelle dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, comprese le agenzie fiscali; gli enti pubblici non economici e gli enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[325].

In particolare, nel quadro dei provvedimenti di riduzione delle assunzioni di personale, che si traducono in un complessivo ridimensionamento delle possibilità di assumere per le amministrazioni richiamate, il comma 3 dell’articolo 66, in relazione ai processi di semplificazione amministrativa, di razionalizzazione organizzativa e di riduzione delle dotazioni organiche, dispone che, per il 2009, le amministrazioni sopra citate possano effettuare assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non potrà eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10% delle unità cessate nell’anno precedente

In tema di mobilità del personale pubblico, nel comma 13 in commento vengono citate le procedure di inquadramento di cui agli articoli 30, 33 e 34-bis del D.lgs. 165/2001.

Anzitutto, viene fatto riferimento al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (articolo 30), per cui si prevede che le amministrazioni possano ricoprire i posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento che avviene previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

In tal senso, le procedure e i criteri generali di tali trasferimenti sono definiti nell’ambito della contrattazione collettiva; a tal riguardo, vengono dichiarati nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi tesi ad eludere l’obbligo di ricorrere alla mobilità prima di procedere al reclutamento di nuovo personale. Pertanto, le amministrazioni interessate hanno l’obbligo di attivare le procedure di mobilità, provvedendo prioritariamente all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico.

Di seguito si richiama la mobilità attivata d’ufficio (cd. mobilità collettiva), disciplinata agli articoli 33 e e 34-bis. Tale procedura, legata ad una situazione di esubero del personale, viene attivata quando non sia possibile trasferire il personale eccedente nell’ambito della medesima amministrazione o non sia possibile collocare lo stesso in altra amministrazione, oppure quando il personale interessato si rifiuti di prendere servizio presso la diversa amministrazione a cui sia stato destinato.

La procedura per il collocamento del personale in disponibilità, regolata dall’articolo 33 del D.Lgs. 165, si attiva in caso di eccedenza di personale, qualora interessi almeno 10 dipendenti: ad essa partecipano i sindacati e si può concludere o meno con un accordo. I contratti collettivi nazionali possono inoltre stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso la mobilità volontaria presso altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Nel caso di conclusione della prevista procedura oppure nel caso l’esubero si quantifichi in meno di 10 dipendenti, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione, che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito il ricollocamento.

Il successivo articolo 34-bis prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni. In particolare, si stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, come area, posizione economica all’interno dell’area e sede di destinazione.

I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione, i quali formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità, sono:

§         il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali;

§         le strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469[326], per le assunzioni da effettuare presso le altre amministrazioni.

Tali soggetti provvedono entro 15 giorni dalla comunicazione ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. L’assegnazione del personale deve avvenire secondo l’anzianità di iscrizione nell’elenco del personale collocato in disponibilità.

Le amministrazioni potranno avviare la procedura di assunzione mediante concorso per tutte le posizion che non sono state coperte con assegnazione di personale in disponibilità, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Nella norma si dispone la nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle procedure previste per la mobilità dallo stesso articolo.

Inoltre, viene dato mandato al Dipartimento della funzione pubblica di verificare presso le amministrazioni pubbliche l’eventuale interesse ad acquisire in mobilità i dipendenti in eccedenza di altre amministrazioni. In tal caso saranno applicate le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 163/1995[327].

Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 47, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) ha consentito alle amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di adottare - in vigenza di tale regime - trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, a condizione che siano rispettate le disposizioni sulle dotazioni organiche. Per quanto riguarda, in particolare, gli enti locali si aggiunge l'ulteriore condizione che essi abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

 

 

Il comma 16 detta norme in materia di stabilizzazione del personale , ai sensi del D.P.C.M. del 21 febbraio 2007, adottato ai sensi degli articoli 1, commi 247 e 249 della legge 266/2005 (Finanziaria 2006) e dell’articolo 1, comma 521, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007). Con la norma in esame il termine per l’effettuazione delle stabilizzazioni è prorogato al 30 giugno 2009, nell’ambito dei limiti finanziari indicati al comma 251, dell’articolo 1, della legge 266/2005. Quest’ultimo riferimento ai limiti finanziari è stato introdotto con il maxi-emendamento presentato dal Governo al Senato.

 

Le norme sopra richiamate dalla disposizione in commento dettano disposizioni in ordine a talune assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 1, comma 247 consente alle le amministrazioni autorizzate a proseguire nei rapporti a tempo determinato, vale a dire i Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’economia, Agenzia del territorio e Corpo forestale dello Stato, ad avviare procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzate all’assunzione di 7.000 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, al fine di garantire con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte.

Tali assunzioni sono previste in deroga al disposto dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001[328], sollevando le amministrazioni interessate dall’obbligo di esperire le procedure di mobilità per verificare la possibilità di ricoprire i posti con personale in disponibilità.

Ai fini della valutazione dei titoli nell’ambito delle procedure concorsuali autorizzate, il secondo periodo del comma 247 dispone di considerare prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.

Tale criterio appare volto a prefigurare la maggiore valenza dei titoli vantati dai soggetti, già legati da rapporto a tempo determinato con le amministrazioni interessate, rispetto ai titoli eventualmente vantati da concorrenti esterni. In tal senso, la norma si pone in linea con il disposto dell’articolo 97 Cost., con particolare riferimento ai principi del buon andamento della PA e del concorso pubblico.

Infine, Il terzo periodo del comma 247 stabilisce che, ai fini del riparto del contingente di personale, le amministrazioni interessate devono inoltrare, entro il 31 gennaio 2006, una richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale. Alla ripartizione del contingente si procede con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001[329].

 

Successivamente, il comma 249 dell’articolo 1 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) chiarisce che per gli anni 2007 e 2008, all’esito delle procedure concorsuali, le amministrazioni potranno procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga al blocco del “turn over” recato all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le stesse amministrazioni potranno continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali.

 

Infine, il comma 251 dell’articolo 1 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) prevede la costituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con uno stanziamento di 180 milioni di euro, per consentire sia le assunzioni a tempo indeterminato sia il temporaneo prolungamento dei rapporti a tempo determinato. Il trasferimento delle risorse alle amministrazioni interessate è demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei piani di cui al comma 250 dello stesso articolo 1 della legge 266/2005. Gli enti dotati di autonomia finanziaria provvederanno all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.

 

Il comma 521 dell’articolo 1 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) dispone che le modalità di assunzione, per la stabilizzazione del personale, di cui al precedente comma 519 devono applicarsi anche nei confronti del personale di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) – che fanno riferimento al personale legato ad alcune pubbliche amministrazioni da rapporti a tempo determinato via via prorogati nel corso degli anni - purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 519.

Si ricorda che i commi da 237 a 242 della legge n. 266 del 2005 recano disposizioni volte a consentire ad una serie di amministrazioni pubbliche la proroga, per il 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato. Le amministrazioni, organismi ed enti interessati sono i seguenti:

§         Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, Agenzia del territorio;

§         Ministero dell’economia e delle finanze;

§         Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;

§         Magistratura amministrativa, INPS, INPDAP e INAIL;

§         Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

§         CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione);

§         Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

§         Corpo forestale dello Stato.

 

Profili finanziari

La relazione tecnica, riferita ai commi 1 e 5, afferma che le norme in esame si limitano a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione e di stabilizzazione previste dalla normativa vigente per l’anno 2008, fermi restando i relativi oneri ed il numero delle unità assumibili. Le disposizioni non comportano, dunque, ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo considerato che gli stanziamenti di bilancio per l’anno 2009 dovrebbero comunque recare le somme necessarie a coprire la spesa conseguente alle assunzioni che avrebbero dovuto essere effettuate nel 2008.

 

 

La relazione tecnica, riferita al comma 7, non considera la norma.

 

Nulla da osservare riguardo ai profili di quantificazione. Infatti la relazione tecnica riferita agli effetti dell’art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aveva bloccato gli stessi incrementi per il triennio 2003-2005([330]), quantificava una minore spesa corrente netta pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 da parte delle amministrazioni pubbliche. La minore spesa lorda quantificata ammontava a 121 milioni di euro. 

La stima era stata effettuata utilizzando la variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sulle somme quantificate per il blocco degli incrementi riferibili al periodo 2000-2002, previsti dall’articolo 22 della legge n. 488/1999([331])

 

 

La relazione tecnica  non considera il comma 9 dell’articolo in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo. Si ricorda infatti che la precedente disposizione di proroga dei comandi, disposta dall’articolo 3, comma 112, della legge n. 244/2007, aveva previsto l’inquadramento del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni e coperto l’onere permanete derivante dalla loro assunzione. Pertanto le somme disponibili per le assunzioni vengono parimenti utilizzate per la proroga dei comandi.

 

 

La relazione tecnica, riferita al comma 13, non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che la neutralità finanziaria della norma sarà garantita solo qualora le risorse disponibili per INPS, al fine di disporre assunzioni per il 2009, siano almeno pari all’onere derivante dalla stabilizzazione e/o dalla proroga dei comandi. Appare dunque necessario acquisire i dati circa:

§         il numero di unità di personale comandate da inquadrare;

§         l’ammontare della retribuzione goduta da tali unità di personale;

§         l’ammontare delle risorse a disposizione dell’INPS per effettuare assunzioni nel 2009,

al fine di accertare l’assenza di maggiori oneri a carico dell’INPS stesso.

 

 

La relazione tecnica, riferita al comma 16, ribadisce che la norma si limita a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di stabilizzazione del personale già in servizio a tempo determinato presso alcune pubbliche amministrazioni  ivi richiamate, fermi restando le unità e gli oneri previsti dalla normativa vigente. La disposizione non è, dunque, suscettibile di determinare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 


 

Articolo 41, comma 6-bis
(Fondo per le aree sottoutilizzate)

 


6-bis. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, le parole: «4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015»;

b) dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «per l'importo complessivamente corrispondente all'entità del Fondo di cui al comma 4-bis».


 

 

Il comma 6-bis dell’articolo 41, introdotto durante l’esame al Senato, modifica la copertura finanziaria sul Fondo per le aree sottoutilizzate, relativa ad oneri per interventi in zone colpite da eventi sismici. In particolare, esso novella l'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, relativo alla determinazione e alla copertura degli oneri recati dalle disposizioni recate dal precedente comma 4-bis.

 

Il richiamato comma 4-bis ha esteso l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 3 del D.L. n. 162 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 201 del 2008, (sospensioni dei termini dei versamenti tributari e previdenziali neiterritori dell’Umbria e delle Marche colpiti da calamità naturali nel corso del 1997), anche alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per il 2009, di 32 milioni di euro per il 2010, di 7 milioni di euro per il 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Tali risorse sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4-ter quantificava l’onere per i medesimi importi e poneva la copertura a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per il 2009, 64 milioni di euro per il 2010, 7 milioni di euro per il 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.

 

Il comma 6-bis modifica l'articolo 6, comma 4-ter, limitando l’onere successivo al 2012 soltanto fino al 2015, anziché al 2019. L’onere viene, tuttavia aumentato da 4 a 8 milioni per ciascuna delle annualità considerate (2012-2015).

 

Poiché il comma 4-bis prevede la dotazione del nuovo fondo anche per le annualità 2016-2019, il comma in esame reca una ulteriore modifica al comma 4-ter, facendo riferimento ad una ”copertura complessivamente corrispondente all'entità del nuovo Fondo di cui al comma 4-bis”.

La modifica si rende necessaria in quanto, a legislazione vigente, le disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate sono state annualmente definite dall’articolo 2, comma 537, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) nella misura di 1.100 milioni per il 2008, 4.400 milioni per il 2009, 9.166 milioni per il 2010, 9.500 milioni per il 2011, 11.000 milioni per il 2012, 11.000 milioni per il 2013, 9.400 milioni per il 2014 e 8.713 milioni per il 2015. Conseguentemente le annualità successive al 2015 risultano, attualmente, senza autorizzazione pluriennale di spesa.

Profili finanziari

La norma, di cui al comma 6 bis, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si osserva che la modifica introdotta, relativa alla copertura finanziaria dell’onere recato dall’ art. 6, comma 4-bis, del DL. 185/2008, non è coordinata con il disposto del medesimo comma, non modificato, che riporta un’autorizzazione di spesa di ammontare annuo diverso e con una proiezione temporale più ampia; andrebbero quindi forniti gli elementi a supporto della nuova quantificazione indicata.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che, per effetto della modifica introdotta dalla disposizione, il comma 4-ter dell’articolo 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, provvede a valere sulle risorse del FAS alla copertura di un onere di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 mentre la relativa autorizzazione di spesa, di cui al precedente comma 4-bis, stanzia 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.

Quindi, la norma dispone la modifica della modulazione annuale dell’onere, pur lasciando invariato l’importo complessivo del Fondo.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se la diversa modulazione dell’onere sia compatibile con l‘entità delle risorse del FAS utilizzate a copertura al fine di garantire l’invarianza sui saldi di finanza pubblica.

A tale proposito si ricorda, infatti, che la copertura a valere sul FAS è effettuata, rispetto alla spesa autorizzata, in misura tripla per l’anno 2009 e in misura doppia per l’anno 2010.

 

 

 


 

Articolo 41, comma 6-ter
(Controlli sul diritto all’esenzione dalla spesa sanitaria)

 


6-ter. All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al secondo periodo, le parole: «l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN».


 

 

L’articolo 41, comma 6-ter, introdotto durante l’esame al Senato, detta alcune modifiche all’articolo 79 comma 1-sexiesdel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112[332].

 

L’articolo 79 comma 1-sexiesdel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112[333] modifica alcune disposizioni in materia di controlli nell’erogazione di prestazioni a carico del SSN. Pertanto, al fine di garantire il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni stabilite in base al reddito[334] del nucleo familiare[335] per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, prevede un’apposita forma di collaborazione tra l’Agenzia delle entrate ed il SSN mediante l’utilizzo del sistema informativo della tessera sanitaria[336];

Si prevede che questa collaborazione, debba essere disciplinata, entro il 30 settembre 2008, con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (tale decreto non risulta ancora emanato).

 

Il comma in esame dispone la modifica delle citate disposizioni ampliando il numero dei soggetti impegnati nella collaborazione: Agenzia delle entrate, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e INPS e precisando che entro il 15 marzo di ogni anno i predetti soggetti devono mettere a disposizione del SSN le informazioni utili a stabilire la verifica della sussistenza del diritto all’esenzione.

Profili finanziari

La norma, di cui al comma 6 ter, introdotta nel corso dell’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare sotto il profilo finanziario dal momento che la disposizione è volta al potenziamento delle procedure di razionalizzazione della spesa sanitaria.

 

 

 


 

Articolo 41, commi 6-quater e 6-quinquies
(Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all’attuazione della Programmazione cofinanziata dall’Unione europea per il periodo 2007-2013)

 


6-quater. Al fine di proseguire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi operativi per la scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.

6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, ai sensi del comma 6-quater, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.


 

 

I commi 6-quater e 6-quinquies dell’articoloin esame, introdotti nel corso dell’esame al Senato, recano disposizioni volte a favorire l‘integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi Operativi per la Scuola 2007-2013 rientranti nell’obiettivo Convergenza.

 

Il Quadro strategico nazionale 2007-2013 prevede che i programmi operativi rientranti nell’obiettivo Convergenza (che include solo alcune regioni del Mezzogiorno: Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e, in fase transitoria di uscita, anche la Basilicata) siano finanziati, per la parte comunitaria, dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e dal FSE (Fondo Sociale Europeo). Tali Programmi possono essere presentati sia a livello regionale (POR), sia a livello nazionale (PON).

Per il periodo 2007-2013, la Commissione Europea ha approvato i Programmi Operativi Nazionali: “Competenze per lo sviluppo” (Decisione del 7.11.2007 n .C (2007) 5483), finanziato con il Fondo Sociale Europeo, e “Ambienti per l’Apprendimento” (Decisione del 7.8.2007 n. C (2007)3878), finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Il PON “Competenze per lo sviluppo” è rivolto all’implementazione delle riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, specialmente nell’ottica di accrescerne la capacità di risposta ai bisogni di una società basata sulla conoscenza, migliorando l’impatto dell’istruzione e formazione iniziale sul mercato del lavoro, e aggiornando continuamente le competenze del personale scolastico e di quello docente in particolare. E’, altresì, rivolto a favorire una maggiore partecipazione all’istruzione e alla formazione lungo tutto l’arco della vita, anche attraverso una significativa riduzione dell’abbandono scolastico precoce e un maggiore accesso all’istruzione iniziale, professionale e secondaria; allo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell’innovazione, specialmente attraverso la formazione post - laurea, alla formazione dei ricercatori e alla messa in rete delle università, dei centri di ricerca e delle imprese.

Con il PON “Ambienti per l’apprendimento” si intende influire sulla qualità delle infrastrutture  scolastiche, sul loro adeguamento ai fini didattici, sul risparmio energetico, sulla sicurezza e la qualità delle attrezzature per rendere la scuola accessibile, attraente e funzionale all’apprendimento.

Mentre con riferimento ai POR le eventuali risorse direttamente o indirettamente destinate in particolare alla scuola dipendono dalle singole programmazioni a livello regionale, per quanto riguarda i PON è possibile individuare le risorse comunitarie stanziate per tale settore nell’arco del settennio relativamente alla priorità di intervento comunitario denominata “Istruzione”. Per il periodo 2007-2013 le risorse stanziate a livello comunitario con riferimento a tale priorità ammontano a 248 milioni di euro finanziati dal FESR e 743 milioni di euro finanziati dal FSE[337]. Considerando anche la quota di risorse nazionali stanziate per il cofinanziamento degli interventi comunitari, le risorse destinate alla priorità “Istruzione” nell’area obiettivo Convergenza ammontano complessivamente a 2.332,6 milioni di euro nel settennio 2007-2013.

 

Il comma6-quater, in particolare, autorizza l’anticipazione delle quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008 a caricodel Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, nel limite delle risorse disponibili e su richiesta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La norma inoltre dispone che per le annualità successive al biennio 2007-2008, il predetto Fondo provvede alle anticipazione sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.

 

Si ricorda che la legge n. 183 del 16 aprile 1987 ha istituito un apposito fondo, denominato Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, nel quale transitano i flussi finanziari destinati all'attuazione delle politiche strutturali della UE. Esso è finalizzato al rafforzamento dell’efficacia degli interventi previsti dalla normativa comunitaria, coordinati con gli altri strumenti di agevolazione volti in particolare al cofinanziamento nazionale dei predetti interventi.

Il Fondo ha amministrazione autonoma e gestione “fuori bilancio” da parte dell'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione europea (IGRUE), presso la Ragioneria generale dello Stato. Per il suo funzionamento il Fondo di rotazione si avvale di appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria generale dello Stato, nei quali vengono versate (articolo 5 della legge n. 183/1987):

§         le somme erogate dalle Istituzioni della Comunità europea per contributi e sovvenzioni a favore;

§         le somme annualmente determinate con la legge di bilancio.

Inoltre, il Fondo di rotazione collabora, fermo restando il sistema nazionale dei controlli istituzionali, all'attuazione dei controlli comunitari diretti anche ad accertare la qualità e l'efficacia degli interventi, avvalendosi del supporto tecnico-informativo della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il comma 6-quinquies, infine, detta disposizioni circa il reintegro delle somme anticipate dal citato Fondo per le politiche comunitarie, così come previsto dal precedente comma 6-quater. Infatti, si prevede che:

§         per la parte comunitaria, sono imputati al Fondo gli accrediti disposti dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;

§         per la parte statale, sono imputati gli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi ai sensi della legge n. 183 del 1987.

 

Ai sensi della normativa vigente[338], infatti, il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie presenta una sezione finanziaria attraverso la quale provvede a concedere le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore delle amministrazioni pubbliche e degli operatori pubblici e privati interessati, per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria (art. 6 della legge n. 183 del 987 e artt. 7 e 9 del D.P.R. n. 568 del 1988)[339], nonché le anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio dell’Unione, in relazione ad azioni comprese nell'ambito dei programmi di politica comunitaria[340].

Profili finanziari

Le norme, di cui ai commi 6-quater e 6-quinquies, introdotte nel corso dell’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali effetti negativi di cassa recati dalla accelerazione della procedura di utilizzo delle risorse comunitarie.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 6-quinquies, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all’ammontare delle risorse che verrebbero anticipate da parte del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi del comma 6-quater dell’articolo in esame, e se tale anticipo possa pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo.

Appare inoltre necessario acquisire un chiarimento in ordine all’entità degli stanziamenti, nell’ambito del predetto Fondo di rotazione, in favore dei Programmi Operativi della Scuola 2007/2013 – Obiettivo Convergenza e alle modalità con le quali si farà luogo al reintegro delle somme anticipate.

 

 


 

Articolo 41, comma 8
(Poteri del Commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I)

 


8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».


 

 

Il comma 8 proroga, dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine entro il quale il commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I può effettuare i pagamenti ai creditori in base alle transazioni concluse, impiegando le risorse di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del Decreto legge .31 dicembre 2007, n. 248[341], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Con la citata disposizione si autorizza il commissario liquidatore a stipulare transazioni, entro il 30 giugno 2008, al fine di estinguere i debiti pregressi certi, liquidi ed esigibili a carico dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma.

L'autorizzazione opera nel limite massimo del 90 per cento del valore accertato della parte capitale del credito, con esclusione del riconoscimento di ogni forma di interesse e rivalutazione monetaria. La conclusione della transazione presuppone la "previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa".

Ai fini della stipulazione delle transazioni, la citata lettera c) ha autorizzato una spesa pari a 250 milioni di euro per il 2008, disponendo il trasferimento della somma su un conto vincolato della gestione commissariale, ai fini dell'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008 - termine che viene ora prorogato, come detto, al 30 giugno 2009 -. Le somme non impiegate entro il suddetto termine (come ora modificato) sono riversate al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

 

In particolare, è stata data facoltà al commissario liquidatore di effettuare, entro il 30 giugno 2008, transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge osserva che l'esigenza di una proroga del termine era stata già rilevata dal medesimo commissario liquidatore, con una nota del 31 luglio 2008.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la disposizione del comma 8.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge in esame precisa che la proroga del termine dei pagamenti si è resa necessaria stante l’elevato numero di posizioni da definire (circa 800 creditori circa) e le complesse problematiche operative, come evidenziato dal Commissario liquidatore con nota del 31 luglio 2008.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo precisi l’entità dei pagamenti da effettuare nel 2009 dal momento che, nel caso in cui la Gestione commissariale rientrasse nel perimetro delle Pubbliche amministrazioni, al pari delle altre aziende sanitarie, lo slittamento dei pagamenti al 2009 comporterebbe un peggioramento di pari entità del fabbisogno di tale esercizio finanziario. Su tale punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

 

 


 

Articolo 41, comma 10
(Riorganizzazione delle strutture amministrative)


10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite le seguenti: «, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».


 

 

L’articolo 41, al comma 10, differisce al 31 maggio 2009 il termine per l’attuazione della riorganizzazione da parte dei ministeri prefigurata dall’articolo 74 del D.L. 112/ 2008[342].

In particolare, è differito a quella data il potere di adozione, da parte dei  ministeri, degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi. Il differimento dei termini riguarda esclusivamente i ministeri e non anche le altre amministrazioni interessate dal riordino disposto dal citato art. 74, quali le agenzie, gli enti pubblici economici ecc.

Il testo prevede, peraltro, la facoltà di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche, per i predetti ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro il medesimo termine.

 

Si ricorda che l’articolo 74 del D.L. 112/2008 ha stabilito che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali dovessero, entro il 30 novembre 2008:

§         ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo il numero degli uffici dirigenziali (del 20% per quelli di livello generale e del 15% per quelli di livello non dirigenziale);

§         ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10% con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

§         rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;

§         rideterminare la rete periferica su base regionale o interregionale, o, in alternativa, riorganizzare le strutture periferiche nell’ambito delle prefetture-uffici periferici del Governo (UTG).

Per le amministrazioni inadempienti è comminata la sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

 

La norma in esame differisce, in senso tecnico, il termine di adempimento da parte delle amministrazioni interessate dalla riorganizzazione. Detto termine, in base al testo dell’art. 74 del D.L. 112/2008, è infatti scaduto il 30 novembre 2008. Potrebbe valutarsi l’opportunità di specificare se l’intervento in esame sia inteso anche a sanare gli inadempimenti eventualmente già verificatisi, escludendo così l’operatività del divieto di assunzione.

Va peraltro evidenziato che l’art. 74 del D.L. 112/2008 comprende nella sua sfera applicativa una pluralità di amministrazioni pubbliche, mentre la dilazione recata dall’articolo in esame riguarda solo gli atti applicativi dei ministeri.

 

Si consideri che la relazione illustrativa del disegno di legge originario di conversione, presentato al Senato (A.S. 1305), motiva l’intervento in esame con riferimento alla particolare complessità del processo di riorganizzazione delineato dall’art. 74 del D.L. 112/2008, e “tenuto conto delle sanzioni previste”.

 

L’articolo in esame reca poi due modifiche al già citato art. 4 del D.Lgs. 300/1999[343], funzionali a consentire il rispetto del termine di adempimento da parte dei ministeri semplificandone il procedimento di organizzazione.

 

L’organizzazione e la dotazione organica dei ministeri – così come l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l’individuazione dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti – va definita mediante regolamento, secondo quanto disposto dall’art. 4, co. 1, del D.Lgs. 300/1999. Normalmente, i regolamenti di organizzazione dei ministeri sono addottati nella forma di decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della L. 400/1988 (regolamenti di delegificazione).

 

L’art. 4, co. 4, nel testo previgente alla modifica operata dalla disposizione in esame prevedeva che si potesse provvedere, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, solamente all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti.

La modifica introdotta consente di provvedere, col medesimo strumento, anche alla distribuzione dei predetti uffici di livello dirigenziale non generale tra le strutture di livello dirigenziale generale.

Inoltre, il nuovo comma 4-bis introdotto dall’articolo in esame stabilisce che i decreti ministeriali in questione possono disporre anche in deroga all’eventuale  distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel  regolamento di organizzazione del singolo ministero.

La norma in esame autorizza quindi un atto amministrativo a porre statuizioni derogatorie e, quindi, prevalenti su quelle di un atto normativo di natura regolamentare.

Profili finanziari

La relazione tecnica non considera la norma di cui al comma 10 dell’articolo in esame.

Si rammenta che la riduzione degli assetti prevede, fra l’altro, la soppressione di una percentuale dei posti di organico dei dirigenti di livello generale in relazione alla quale erano stati scontati risparmi di bilancio a decorrere dall’anno 2009.

 

Al riguardo si osserva che il differimento del termine fissato per la riduzione delle dotazioni di personale dirigente è suscettibile di incidere su parte dei risparmi quantificati per il 2009 pari a 12 milioni di euro lordi.

 

 


 

Articolo 41, comma 11
(Disposizioni finanziarie per la Regione Friuli-Venezia Giulia)


11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro. Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia. All'onere derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 11 dell’articolo 41 reca due diverse disposizioni finanziarie per la regione Friuli Venezia Giulia.

Il primo periodo riguarda i maggiori introiti a favore del bilancio della regione derivanti dall’applicazione della norma di attuazione dello Statuto speciale che include nelle entrate della regione le ritenute sui redditi da pensione, determinati in quota fissa per gli anni 2008 – 2010, quota fissa ora estesa nella stessa misura anche per il 2011.

Il secondo periodo concerne invece i contributi assegnati dallo Stato alla regione per gli interventi a favore della minoranza slovena, secondo quanto disposto dall’art. 16 della Legge 38/2001, la norma autorizza la spesa di un milione di euro per l’anno 2008.

 

Per quanto concerne le ritenute sui redditi da pensione, una specifica norma di attuazione dello statuto speciale, il D.Lgs. 137/2007, dispone che fra le entrate regionali di cui all’art. 49 Statuto, punto1) - i sei decimi dell’IRPEF - sono comprese, nella stessa misura, le ritenute sui redditi da pensione riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale.

Si ricorda che l’articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (L.cost. n. 1/1963) elenca le quote fisse delle entrate tributarie che spettano alla regione. Tra queste, al punto 1), i sei decimi delle imposte sul reddito delle persone fisiche. L’articolo 1 del D.Lgs. 137/2007 dispone inoltre che tutti gli introiti derivanti dalle quote di tributi erariali spettanti alla Regione – tra cui le ritenute sui redditi da pensione - sono riversati direttamente alla Regione sul conto infruttifero ordinario, intestato alla Regione medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.

Si ricorda infine che per le modifiche all’ordinamento finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia – ai sensi dell’articolo 63, quinto comma dello statuto speciale - è sempre richiesto il parere (l’intesa) della regione.

In sede di prima applicazione – ovvero in attesa di un accordo specifico tra Ragioneria dello Stato e Regione sulla quantificazione e modalità di riversamento nel conto di tesoreria intestato alla Regione delle somme ad essa spettanti – la legge finanziaria 2008 ha disposto l’attribuzione di una quota fissa per il 2008 e 2009, rispettivamente di 20 e 30 milioni di euro. A seguire l’articolo 47-ter del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008, estende al 2010 la stessa quota fissa di 30 milioni di euro.

La norma in esame proroga il regime transitorio al 2011, e attribuisce per quell’anno la medesima quota fissa di 30 milioni di euro, al fine di consentire alla regione la programmazione triennale del bilancio di previsione 2009-2011.

 

Gli interventi a favore della minoranza slovena sono attuati dalla regione Friuli Venezia Giulia e finanziati con un apposito Fondo iscritto nel bilancio della Regione stessa. Ai sensi dell’articolo 16 della Legge 38/2001, lo Stato concorre al finanziamento degli interventi attraverso un contributo annuale determinato dalla legge finanziaria. Il finanziamento iscritto nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 2008 ammonta a 5,2 milioni di euro per l’anno 2008.

La norma in esame autorizza la spesa di un milione di euro per l’anno 2008, si deve ritenere in aggiunta alla cifra iscritta nella Tabella C, secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (A.S. 1305), al fine di consentire il prosieguo degli interventi in favore della minoranza slovena.

 

La norma dispone infine la copertura dell’onere derivante dall’attuazione dei primi due periodi del comma, come segue:

 

-            quanto a 1 milione di euro, per l’anno 2008, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma “Fondi di riserva speciali” della missione “Fondi da ripartire”, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze per il 2008, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

-            quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 (convertito dalla legge n. 126 del 2008), che istituisce il Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, come rideterminato dall’articolo 60, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito dalla legge n. 133 del 2008);

 

Il predetto Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2008, 120 milioni di euro per l’anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l’anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. Successivamente, l’art. 60, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008) ha integrato il Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Si segnala che, nel corso del 2008, il Fondo è stato oggetto di numerose decurtazioni e pertanto le dotazioni correnti, al lordo degli eventuali impieghi, non coincidono complessivamente con gli stanziamenti sopra richiamati.

Da ultimo, il comma 4-quinquies dell’articolo 6, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha disposto una riduzione di 1,3 milioni di euro per il 2010 e di 4,7 milioni per il 2011 del Fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa allo scopo di fornire alle amministrazioni un margine di parziale recupero delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa ridotte in applicazione del comma 1, articolo 5, del citato decreto-legge n. 93.

Il Fondo è iscritto al capitolo 3076, UPB 1.2.3 (oneri di parte corrente), nell’ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, programma “Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio”.

Si segnala in ultimo che analoga norma di copertura è contenuta all’articolo 35, comma 7, del presente provvedimento.

Profili finanziari

La relazione tecnica, riferita al comma 11, si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti profili:

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2008[344], al fine di dare prima attuazione alla disposizione dettata dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137[345], ha determinato in 20 milioni di euro per l’anno 2008 e 30 milioni di euro per l’anno 2009 i maggiori introiti spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dalle ritenute sui redditi da pensione[346] riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale. La norma in esame prevedeva inoltre che, a partire dall’anno 2010, i maggiori introiti, rispetto all’importo riconosciuto per l’anno 2009 fossero riconosciuti alla regione solo con contestuale attribuzione di funzioni da parte dello Stato.

Successivamente l’articolo 47-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ha prorogato anche al 2010 il regime transitorio, con determinazione in quota fissa del gettito spettante alla regione in misura pari a 30 milioni di euro, ed ha contestualmente soppresso la citata disposizione che prevedeva che dall’anno 2010, i maggiori introiti, rispetto all’importo riconosciuto per l’anno 2009 fossero riconosciuti alla regione solo con contestuale attribuzione di funzioni da parte dello Stato.

Conseguentemente, sulla base della normativa vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legge in esame, dal 2011 alla regione sarebbero state assegnate risorse dinamiche, a titolo di compartecipazione all’IRPEF, senza che a ciò corrispondesse l’attribuzione di ulteriori funzioni da parte dello Stato[347].

Sulla base della ricostruzione normativa sopra riportata, della quale appare necessaria una conferma, in assenza del provvedimento in esame, alla regione Friuli-Venezia Giulia sarebbero comunque spettate, a decorrere dal 2011, risorse dinamiche a titolo di compartecipazione IRPEF sui redditi da pensione dei residenti nella regione[348]. Pertanto la norma in esame sembra intervenire unicamente a limitarne l’importo all’ammontare di 30 mln, analogamente a quanto già previsto, in via transitoria, per gli esercizi 2009 e 2010. Non appare chiaro, pertanto, quale sia la ragione per la quale la disposizione in esame sia corredata di copertura e, in particolare, se tale ragione risieda nel fatto che la natura permanente e dinamica della compartecipazione, desumibile dalla legislazione vigente, non sia scontata negli andamenti tendenziali della spesa del bilancio dello Stato. Risulterebbe in tal caso opportuno che fosse fornita una quantificazione della compartecipazione in questione[349] e chiarito se il relativo importo vada o meno incluso negli andamenti tendenziali della spesa statale.

Si segnala inoltre la pendenza, sulla normativa transitoria ora oggetto di proroga, di un ricorso per legittimità costituzionale attivato dalla regione Friuli-Venezia Giulia[350].

La relazione tecnica non chiarisce quali siano gli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, attribuiti alle disposizioni in esame e alle relative norme di copertura. In proposito, analogamente a quanto osservato con riferimento all’art. 2, comma 5 della L. n. 244/2007, oggetto di proroga, si segnala l’opportunità che la maggiore spesa venga iscritta non solo ai fini del SNF, ma anche ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, in quanto la vigenza di vincoli del patto di stabilità interno sul lato della spesa non impedisce alla regione di individuare forme di utilizzo delle risorse disponibili escluse da vincoli[351]. Inoltre, con riferimento allo stanziamento di 1 mln per il 2008, in favore delle minoranze slovene, andrebbe chiarito se l’importo in questione incida in termini di cassa e competenza economica sul medesimo esercizio 2008 o, vista la data di emanazione del provvedimento, sull’esercizio 2009.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca reca la necessaria disponibilità.

Dal punto di vista formale, si ricorda che i Fondi speciali 2008-2010, a differenza di quelli relativi al triennio 2009-2011, prevedono, in conformità alla organizzazione dei ministeri disposta dal decreto-legge n. 181 del 2006, vigente al momento dell’approvazione della legge finanziaria per il 2008, due distinti accantonamenti per il ministero della pubblica istruzione e per quello dell’università e della ricerca. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risulta che l’accantonamento del quale è previsto l’utilizzo è quello relativo al ministero dell’università e della ricerca[352].

In merito all’utilizzo, per l’anno 2011, del Fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni dei programmi di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l’effettiva disponibilità delle relative risorse.

Si ricorda che anche l’articolo 35, comma 7 prevede l’utilizzo del medesimo Fondo per il reintegro dei programmi di spesa.

 

 

 


 

Articolo 41, commi 12 e 16-ter – 16-novies
(Proroga della convenzione con Fintecna S.p.A.; liquidazione del patrimonio di enti disciolti)


12. Le attività conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data restano efficaci gli atti convenzionali di applicazione della predetta disposizione.

(…)

 

16-ter. Per le finalità dell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data del 1o luglio 2009 sono trasferiti, con esclusione degli enti di cui al comma 16-octies, nonché di quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, alla società Fintecna o società da essa interamente controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del trasferimento i predetti enti disciolti sono dichiarati estinti.

16-quater. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso configurano attività escluse dal trasferimento.

16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è fissato sulla base delle modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16-sexies. La società trasferitaria procede alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e può continuare ad avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato, nei processi nei quali essa è costituita alla data del trasferimento.

16-septies. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, con le modalità stabilite ai sensi del comma 16-sexies, è determinato l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Tale importo è ripartito nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 493, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

16-octies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione.

16-novies. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 16-ter a 16-octies sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

 


 

L’articolo 41, comma 12, proroga fino al 30 giugno 2009 l’efficacia della convenzione tra Ministero dell’economia e delle finanze e Fintecna S.p.a. avente ad oggetto la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti pubblici soppressi.

 

L’art. 9, comma 1-bis, lettera c) del D.L. 63/2002[353] prevedeva che – conseguentemente alla soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 140/1956[354]- ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell’economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi – la gestione della liquidazione nonché del contenzioso potesse essere affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

Tale società avrebbe potuto esercitare ogni potere fino ad allora attribuito all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l’instaurazione di nuove cause, la società avrebbe potuto compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali.

L’ultimo periodo dell’art. 9, comma 1-bis, lettera c), stabiliva che i rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo sarebbero stati disciplinati in base ad una apposita convenzione.

 

Sulla base di tale disposizione, con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, in data 12 dicembre 2002, è stato individuato nella Fintecna S.p.A.[355] il soggetto affidatario dei compiti di gestione della liquidazione, di cui sopra, facendo rinvio ad apposita convenzione per la disciplina dei rapporti della società con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale convezione è stata approvata con decreto del Ministro dell’economia e finanze 27 settembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306). Con decreto 17 novembre 2006 è stato da ultimoapprovato l’atto aggiuntivo della convenzione per l’affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 487 della legge finanziaria per il 2007, ad un decreto annuale del Ministro dell’economia e finanze è demandata la definizione dell’ammontare della remunerazione alla società affidataria (Fintecna) con riferimento ai servizi di gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici da questa resi nell’anno precedente, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.

 

Il comma 12 prevede che le attività di Fintecna proseguano fino al 30 giugno 2009. Fino a tale data resteranno efficaci gli atti convenzionali di applicazione del suddetto art. 9, comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo.

 

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato (A.S. 1305), la scadenza del 31 dicembre 2008 della convenzione con Fintecna, e del relativo atto aggiuntivo, avrebbe lasciato un vuoto di disciplina che avrebbe potuto determinare l’interruzione delle attività di liquidazione svolte dalla società liquidatrice. Per scongiurare tale pericolo, occorreva dunque estendere la disciplina di cui alla convenzione stipulata tra Ministero dell’economia e delle finanze e Fintecna S.p.a.

 

Il comma 16-ter, introdotto, come i successivi, nel corso dell’esame al Senato, trasferisce, a decorrere dal 1° luglio 2009, alla società Fintecna S.p.A  o a società da essa totalmente controllata, i rapporti giuridici, le cause pendenti e il patrimonio immobiliare di titolarità degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Alla data del trasferimento, i predetti enti sono dichiarati estinti.

I patrimoni trasferiti costituiscono un unico patrimonio, separato da quello di FINTECNA S.p.a.

 

La norma in esame è esplicitamente adottata per le finalità di cui all’articolo 1, comma 484 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) il quale stabilisce che Fintecna S.p.a – società alla quale, come si è detto, è affidata la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi – acquisti nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di tali enti per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

 

Sono esclusi dal trasferimento a FINTECNA S.p.A i cespiti patrimoniali e i rapporti giuridici degli enti indicati dal successivo comma 16-octies: Ente nazionale per la cellulosa e la carta E.N.C.C., la società LAMFOR S.r.l e il Consorzio del Canale Milano Cremona Po, dei quali la società Fintecna - o una società da essa interamente controllata - assume le funzione di liquidatore.

Sono parimenti esclusi dal trasferimento gli enti disciolti posti in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter del decreto legge n. 63 del 2002.

 

L’articolo 9 comma 1-ter del Decreto legge n. 63 del 15 aprile 2002[356] ha demandato ad un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l’individuazione delle liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuna una gestione liquidatoria distinta.

Per tali liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione.

 

Ai sensi del comma 16-quater, non è trasferita a FINTECNA S.p.A la definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso.

 

Il comma 16-quinquies demanda le modalità di fissazione del corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento dei cespiti a FINTECNA ad un decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

 

Si ricorda in proposito, che il sopra citato articolo 1, comma 484, della legge finanziaria per il 2007 (come sostituito dall’articolo 15, comma 6-ter del decreto legge n. 81) prevede che alla compravendita a Fintecna S.p.a degli immobili appartenenti alle gestioni liquidatorie degli enti disciolti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [357]. Inoltre, la determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, è da effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonché l’espletamento, ove necessario, delle attività inerenti all’accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all’Agenzia del territorio.

 

Posto dunque che il trasferimento dei cespiti in esame è esplicitamente disposto – ai sensi del comma 16-ter – per le finalità di cui al richiamato articolo 1, comma 484 della legge finanziaria per il 2007, sarebbe opportuno chiarire se le modalità di fissazione del corrispettivo provvisorio demandate ad un regolamento ministeriale, operino in deroga a quanto già previsto, ai fini della fissazione del corrispettivo di vendita, dal citato articolo 1, comma 484.

 

Il comma 16-sexies prevede che la società FINTECNA proceda alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalità già stabilite, dall’articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo [358], della legge finanziaria 2007, per la liquidazione (da parte della stessa FINTECNA) del patrimonio di EFIM e delle società da questa controllate.

Inoltre, è previsto che FINTECNA, in tale attività liquidatoria, può continuare ad avvalersi dell’Avvocatura generale dello Stato, nei processi nei quali essa è costituita alla data del trasferimento.

 

Il comma 16-septies prevede che, al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, l’eventuale maggiore importo - risultante dalla differenza tra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato allo Stato - sia ripartito tra il Ministero dell’economia e finanze, per il 70 per cento, e FINTECNA S.p.a per il restante 30 per cento.

 

Il comma 16-octies, allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, affida alla società Fintecna o a società da essa interamente controllata le funzioni di liquidatore di tali enti.

Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione, ai sensi di quanto previsto dal sopra citato articolo 9, comma 1-ter del decreto legge n. 63 del 2002.

Al termine delle operazioni di liquidazione di tali enti, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione.

 

Infine, il comma 16-novies prevede che tutte le operazioni compiute in attuazione della disciplina in esame (commi da 16-ter a 16-octies) sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

Profili finanziari

Le norme di cui ai commi da 16-ter a 16-novies, introdotte nel corso dell’esame al Senato, non risultano corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo si rileva in via generale che appare necessario acquisire informazioni in merito alla portata finanziaria complessiva dell’operazione di trasferimento, agli enti coinvolti ed alla loro situazione patrimoniale, nonché indicazioni circa i criteri di determinazione del corrispettivo provvisorio. Ciò al fine di escludere almeno in termini previsionali che, a fronte di incassi immediati per lo Stato, possano determinarsi, in sede di regolazione definitiva delle operazioni, effetti negativi per il bilancio pubblico. Andrebbero, inoltre, approfonditi i seguenti aspetti:

La regolazione definitiva dei rapporti finanziari tra Stato e società trasferitaria inerenti l’operazione nel suo complesso avrò luogo, infatti, solo al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, quando gli oneri sostenuti per la medesima verranno presumibilmente portati in riduzione del risultato finale della procedura stessa. Tale circostanza potrebbe comportare, pertanto, la necessità per Fintecna, in assenza di attivi immediatamente monetizzabili nei patrimoni trasferiti, di anticipare con risorse proprie le occorrenze finanziarie necessarie all’avvio ed alla gestione della procedura di liquidazione;

 

 

 


 

Articolo 41, comma 14
(Capitale sociale delle banche popolari)

 


14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è differito fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.


 

 

Il comma 14 differisce fino ad un anno il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, qualora il superamento di tale limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori.

In questi casi, il socio avrà a disposizione due anni per procedere all'alienazione, invece del termine ordinario annuale di cui al TUB[359].

 

In base all’art. 30, comma 1, del TUB ogni socio di banche popolari ha diritto ad un voto, a prescindere dal numero delle azioni possedute (c.d. principio del voto capitario).

Il comma 2 stabilisce che nessun socio possa detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

Una proroga del suddetto termine annuale era già stata prevista dall'art. 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248  a favore di tutti i soggetti (e solo di essi) che, alla data del 31 dicembre 2007, detenessero una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore allo 0,50 per cento.

Pertanto, tali soggetti avevano a disposizione due anni due anni dalla data di contestazione dello sforamento del limite dello 0,50 per cento per procedere all'alienazione.

 

La relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che il superamento del limite percentuale di detenzione assume particolare rilevanza nel caso di aggregazioni perfezionate nel 2007 mediante fusioni per incorporazione di banche costituite nella forma di società per azioni in banche popolari, nonché di concentrazioni tra investitori detentori di partecipazioni di banche popolari. In tali situazioni, una mancata modifica del termine, ormai in scadenza, entro il quale effettuare l’alienazione delle azioni eccedenti comporterebbe la dismissione della partecipazione eccedente.

Profili finanziari

La relazione tecnica, riferita al comma 14,non considera la norma.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione precisa che il differimento recato dall’articolo 28-bis del decreto legge n. 248 del 2007 si collocava nella prospettiva, più volte auspicata, di una riforma dell’ordinamento delle banche popolari che aumentasse il limite massimo di possesso delle azioni attualmente previsto.

Precisa, inoltre, che il superamento di tale limite di possesso azionario assume particolare rilievo con riguardo alle operazioni di aggregazione che si sono perfezionate nel 2007, mediante fusione per incorporazione di banche costituite nella forma di società per azioni in banche popolari, nonché di concentrazioni tra investitori detentori di partecipazioni in banche popolari.

Con riferimento a tali situazioni, una mancata proroga del termine per l’alienazione, giunto ormai a scadenza, comporterebbe la dismissione delle azioni eccedenti.

Pertanto, non essendo probabile una imminente modifica dell’ordinamento delle banche popolari, appare necessario prevedere una congrua proroga del termine di alienazione.

 

Nulla da osservare al riguardo.

Si segnala, peraltro, che la norma indica in un anno il periodo massimo di proroga del termine, lasciando aperta la possibilità di adozione di proroghe di durata inferiore.    

 

 


 

Articolo 41, comma 15
(Contributo all’Ente Italiano Montagna)


15. All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 41, comma 15, assegna all’Ente Italiano Montagna (EIM) un contributo di euro 2.800.000 per l’anno finanziario 2009.

 

L’EIM, ente pubblico di ricerca finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani, è stato istituito dall’articolo 1, comma 1279, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Contestualmente (comma 1280), è stata prevista la soppressione dell’Istituto nazionale della montagna (IMONT), con trasferimento all’EIM dei suoi impegni e funzioni, del patrimonio, dei beni mobili, delle attrezzature e della dotazione organica. Ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stata affidata (comma 1281) la determinazione degli organi di amministrazione e controllo, della sede, delle modalità di costituzione e di funzionamento, delle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. Peraltro, il comma 1283 ha affidato ad altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un commissario per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'EIM[360].

Per quanto concerne le risorse per il funzionamento, il comma 1282 ha stabilito che si provveda in parte con le risorse disponibili su apposito capitolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura assegnata all'IMONT, in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo[361]. Tale comma è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’articolo 2, comma 45, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) che ha precisato che esso si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all’EIM sono tutte quelle già attribuite all’IMONT al 1° gennaio 2007 e ha precisato che tali risorse sono rese immediatamente disponibili.

Al riguardo, si ricorda che l’IMONT, fino al 2006, è stato fra i destinatari del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito dall’articolo 7 del D.lgs. n. 204 del 1998[362], finanziato dal Murst (ora, MIUR) e istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, il cui importo è stato determinato annualmente in tabella C della legge finanziaria[363] [364]

 

A copertura dell’onere recato dall’articolo in esame è prevista una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al sopra citato Fondo ordinario per il funzionamento degli enti di ricerca, come determinata dalla tabella C della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009).

 

L’importo di tale autorizzazione di spesa è, complessivamente, pari a 1.744,5 milioni di euro.

Profili finanziari

La relazione tecnica, riferita al comma 15, nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva preliminarmente che la legge finanziaria 2009 ha previsto per il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998, uno stanziamento di competenza per l’anno 2009 di 1.744 milioni di euro. Attualmente le disponibilità del Fondo ammontano a 1.741 milioni di euro.

Si rileva pertanto l’opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla sostenibilità della riduzione del Fondo operata dalla norma in esame.

 

 


 

Articolo 41, comma 16-bis
(Attività di consulenza in materia di investimenti finanziari)

 


16-bis. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2009».


 

 

Il comma 16-bis dell’articolo 41, aggiunto nel corso dell’esame presso il Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 41.44 Malan, proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera f) dell’articolo 1, comma 5, lettera f), del testo unico della finanza (TUF) di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

Nel dettaglio, il comma 16-bis dell’articolo 41 in esame provvede a sostituire al comma 14 dell'articolo 19 del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, le parole ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2008'' con le seguenti: ''e comunque non oltre il 30 giugno 2009''».

Il richiamato comma 14 ha stabilito che fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del TUF, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo TUF non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

Il richiamato articolo 18-bis del TUF ha previsto, al comma 1, che la riserva di attività di cui all'articolo 18 del TUF - a mente del quale l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche - non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Al comma 2 si è prevista l’istituzione dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob. L'organismo  vigila sul rispetto delle disposizioni rilevanti e, per i casi di violazione delle regole di condotta, delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo.

 

La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi, fra l’altro, alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicità, all'iscrizione all'albo e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione, alle cause di incompatibilità, alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati, alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari, all'attività dell'organismo, alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari.

 

In attuazione di tale ultima disposizione è stato adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze il D.M. 24 dicembre 2008, n. 206, recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

 

Pertanto, per effetto della norma in commento sarà ora consentito comunque fino al 30 giugno 2009 l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti ai soggetti che già prestavano tale attività alla data del 31 ottobre 2007.

 


 

Articolo 41, comma 16-decies
(Abolizione del termine finale di durata del programma di intervento statale nel capitale delle banche)

 

16-decies. A decorrere dal 1o febbraio 2009, nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'ultimo periodo è soppresso.

 

 

Il comma 16-decies dell’articolo 41, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 41.46 (testo 2) Malan, elimina il termine di dieci anni entro cui dovrebbe concludersi un eventuale programma di intervento nell’ambito del quale il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscriva, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.

 

Nel dettaglio, il comma 16-decies sopprime, a decorrere dal 1º febbraio 2009, l’ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

 

Il richiamato articolo 12, riguardante il finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali, ha previsto al comma 1 che al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.

Ai sensi del comma 2, gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente e può essere inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca né del gruppo bancario di appartenenza.

 

L’ultimo periodo del comma 2, ora soppresso dalla norma in esame, prevedeva che in ogni caso, il programma di intervento aveva l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 


 

Articolo 41, comma 16-undecies
(Proroga di convenzioni stipulate da Mediocredito Centrale S.p.A. e da Artigiancassa S.p.A.)

 


16-undecies. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010 con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni.


 

 

Il comma 16-undeciesdell’articolo 41 prevede la possibilità di prorogare la durata delle convenzioni – stipulate dal Mediocredito Centrale SpA e da Artigiancassa SpA con le pubbliche amministrazioni competenti nel settore delle agevolazioni alle imprese – cheriguardino la gestione delle residue funzioni stataliin materia di sostegno alle attività produttive e alle imprese colpite da calamità naturali nel novembre 1994.

La proroga delle suddette convenzioni può avvenire per motivi di pubblico interesse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2010 e con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni.

 

Si tratta, in particolare, delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489[365], legge che ha recato tra l’altro disposizioni (articoli 2 e 3) relative alla trasformazione degli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato deteneva la totalità o la maggioranza anche relativa, in società per azioni.

È stato infatti prescritto che tale trasformazione (articolo 2) avvenisse entro il 30 giugno 1994 e secondo le disposizioni per la ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché per la ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio (L. 30 luglio 1990, n. 218 e D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356 (recanti disposizioni in materia di) con l’osservanza, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 in materia di previdenza degli enti pubblici creditizi.

L’articolo 2 della l. n. 489/1993 ha recato specifiche prescrizioni per la Cassa per il credito alle imprese artigiane: in particolare, è stato disposto che (comma 3) l’oggetto sociale previsto nello statuto della SpA derivante dalla trasformazione assicurasse il perseguimento delle finalità dell'ente originario, nell'interesse delle imprese artigiane e dei relativi consorzi. Sono state altresì dettate disposizioni in tema di modalità di dismissione delle azioni Cassa possedute dal Tesoro, nonché delle condizioni di tale dismissione[366].

 

Il citato articolo 3 della l. n. 489/1993 ha recato una disciplina specifica sulle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Le due società per azioni sono succedute nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche degli enti originari. Esse sono state autorizzate a stipulare apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni.

 

Si prevede che alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sia affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.

Le convenzioni oggetto di proroga

Per quanto attiene al contenuto delle convenzioni, esse possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale - per effetto della successione nelle situazioni giuridiche attive dell’ente pubblico trasformato - è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

Sono altresì recate norme (articolo 3, co. 3-5) in tema di privilegi e garanzie costituiti o prestate a favore degli enti originari edi adempimenti conseguenti alla trasformazione.

 

Si ricorda che il Mediocredito Centrale è stato istituito con l’art. 17 Legge 949 del 25 luglio 1952 nella forma di ente pubblico avente il compito di fornire finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese. L’ente ha principalmente gestito i programmi di credito agevolato del Governo. Nel 2002, con la nascita di Capitalia, Mediocredito Centrale ha modificato la propria denominazione sociale in MCC e, all’interno del nuovo Gruppo, ricopre il ruolo di riferimento per le attività di finanza d’impresa e di merchant banking.  Dal 1° ottobre 2007, a seguito della fusione per incorporazione di Capitalia SpA in UniCredit SpA, il Mediocredito è parte del nuovo Gruppo. Il 31 dicembre 2007 ha ceduto  il proprio ramo d'azienda Factoring a UniCredit Factoring SpA e il 1° luglio 2008 ha scisso i rami d’azienda leasing e immobiliare a favore rispettivamente di Locat SpA e UniCredit Real Estate SpA. Dal 4 agosto 2008 la banca ha modificato la propria denominazione da MCC – Mediocredito Centrale S.p.A. in UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.

 

Istituita nel 1947 e riformata nel 1952 dalla legge 25 luglio 1952, n. 949,  Artigiancassa è una Banca che si occupa della gestione dei fondi pubblici che permettono ai clienti artigiani, aventi diritto, di abbattere i tassi di finanziamento, concessi da qualsiasi istituto bancario nazionale. Nel 1994 Artigiancassa è stata privatizzata e nel 1996 è entrata a far parte del Gruppo BNL (con un azionariato composto per il 73.86%  da BNL e per il restante 26.14% da Confartigianato, CNA, Casartigiani e Fedart Fidi); nel 2006, insieme a BNL, è entrata a far parte del Gruppo BNP Paribas.

L’oggetto delle convenzioni prorogate: le funzioni statali di sostegno alle attività produttive e le provvidenze a favore delle zone colpite da calamità naturali

Le funzioni statali di sostegno alle attività produttive.

Per quanto concerne le funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive si ricorda il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) ha disposto il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi fino allora di competenza dello Stato alle regioni ed agli enti locali relativamente a numerosi settori di attività, compreso quello degli incentivi alle imprese nei settori produttivi oggetto dei vari capi del Titolo II, Sviluppo economico e attività produttive, dello stesso decreto.

In base all'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo, continuano ad essere gestiti dallo Stato i seguenti strumenti agevolativi:

§         le agevolazioni per attività di ricerca nelle aree depresse;

§         i fondi speciali per la ricerca applicata e per l'innovazione tecnologica;

§         il fondo di garanzia per le PMI (ora confluito nel fondo per la finanza d’impresa)

§         le agevolazioni alle esportazioni ora disciplinate dal D.Lgs. n. 143 del 1998 ;

§         le agevolazioni per l’imprenditoria femminile e per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

§         le agevolazioni alle attività produttive di cui alla legge n. 488 del 1992;

§         le sovvenzioni al settore della cinematografia, di cui alla L. n. 1213 del 1965

Lo Stato continua inoltre a gestire gli interventi per attività di rilevanza economica strategica o valutabili solo su scala nazionale, individuati dal DPCM 6 agosto 1999, quali:

§         riconversione dell’industria bellica (art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, della legge n. 237 del 1993, di conversione del D.L. n. 149/1993);

§         sviluppo del settore aeronautico (L. n. 808 del 1985);

§         fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (L. n. 49/85, titolo II);

§         reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (D.L. n. 120/1989);

§         ristrutturazione del comparto siderurgico (D.L. n. 396/1994);

§         centri per lo sviluppo dell’imprenditorialità nel Mezzogiorno (art. 15, commi 13 e 14 della L. n. 67/1988);

§         interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano (art. 14 della L. n. 266/1997);

§         interventi per l’industria navalmeccanica e armatoriale (L. n. 394/1989).

Infine, ai sensi del comma 2 dell’art. 18, lo Stato continua ad esercitare le funzioni relative agli strumenti agevolativi per l’internazionalizzazione appartenenti alle seguenti tipologie, in cui peraltro possono autonomamente intervenire anche le regioni:

§         assicurazione, riassicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione;

- partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; promozione e sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale;

§         sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali.

Le provvidenze a favore delle imprese danneggiate dalle calamità naturali verificatesi a partire dal novembre 1994

Con riferimento alle provvidenze a favore delle imprese danneggiate dalle calamità naturali verificatesi a partire dal novembre 1994 e che hanno  interessato alcune zone del paese, si ricorda che la relativa  disciplina specifica è contenuta in una serie di decreti-legge e relativa normativa di attuazione.

Queste forme di agevolazioni si possono sostanzialmente suddividere in due grandi categorie:

§      contributi erogati dallo Stato e commisurati al valore dei danni subiti dalle imprese;

§      finanziamenti agevolati.

Per entrambe le tipologie si fa riferimento dal punto di vista normativo alle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994” e successive modificazioni.

Gli artt. 2 e 3 del DL.n.691/94 hanno previsto, rispettivamente, la corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, ed alle imprese artigiane, ubicate nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal DPCM 10 novembre 1994 e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 2004.Questi contributi vengono erogati siaattraverso il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A., sia attraverso il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa

Le modalità per l’erogazione delle agevolazioni definite inizialmente dai decreti ministeriali 11 gennaio 1995 e 23 marzo 1995 sono state successivamente definite dal DM 10 dicembre 2003, n. 383.

Profili finanziari

La norma di cui al comma 16-undecies - introdotta nel corso dell’esame presso il Senato – non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, andrebbe chiarito se per effetto della proroga delle convenzioni in questione si determinino esborsi a carico del bilancio dello Stato.

 

 


 

Articolo 41, comma 16-duodecies
(Affitti)

 


16-duodecies. All'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: «aumento del canone» sono inserite le seguenti: «, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27,»;

b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo».


 

 

Il comma 16-duodecies reca due novelle all’art. 32 della legge n. 392/1978 (cd. legge sull’equo-canone) al fine di modificare la platea dei contratti di locazione non abitativa per i quali si applicano i criteri di aggiornamento del canone previsti dal medesimo articolo.

 

L’art. 32 della legge n. 392/1978 disciplina le modalità per l’aggiornamento del canone prevedendo che le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto.

Il secondo periodo dispone poi che le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

In base al terzo periodo, infine, le disposizioni dell’art. 32 si applicano anche ai contratti di locazione stagionale.

 

La prima novella, recata dalla lettera a), prevede che il limite del 75% dell’indice ISTAT per l’aggiornamento del canone, previsto dal secondo periodo dell’art. 32, si applichi ai soli contratti aventi durata non superiore a quella indicata dall’art. 27 della medesima legge n. 392/1978, vale a dire 6 o 9 anni.

 

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 27 della citata legge n. 392/1978, la durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a:

§         6 anni se gli immobili sono adibiti ad attività industriali, commerciali, artigianali, di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'art. 2 della legge n. 326/1968 o all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo;

§         9 anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali.

L’art. 27 dispone, altresì, che il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.

 

La seconda novella, disposta dalla lettera b), estende l’applicabilità delle disposizioni recate dall’art. 32 ai contratti in corso al momento dell’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del medesimo articolo.

 

L’art. 32 è stato modificato dal comma 9-sexies dell’art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, inserito dalla legge di conversione 5 aprile 1985, n. 118, entrata in vigore il 24 aprile 1985[367]. Conseguentemente, quest’ultima appare la data cui si riferisce la modifica in esame.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, occorrerebbe valutare l’opportunità, al fine di agevolare la lettura della norma, di esplicitare nel testo la data cui si intende fare riferimento, ovvero di renderne più chiara l’individuazione.

 

In proposito si segnala peraltro che, già nel 1993, una sentenza della Corte di cassazione aveva stabilito[368] che l’art. 1, 9-sexies della L. 5 aprile 1985 n. 118 che, modificando l’art. 32 della L. 27 luglio 1978 n. 392, consente (entro i limiti previsti dalla norma medesima) i patti di aggiornamento del canone locativo in relazione alle eventuali variazioni del potere di acquisto della lira, incide sul regime ordinario dei contratti di locazione ed è, pertanto, applicabile anche a quelli in corso alla data di entrata in vigore della norma.

 

La disposizione in commento sembrerebbe quindi riprodurre il disposto della predetta sentenza.

 


 

Articolo 41, comma 16-terdecies
(Attività socialmente utili e politiche attive del lavoro nei comuni della Regione siciliana)

 


16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione entro tre mesi delle procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) nonché per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio, è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno e 1o agosto 2008, con utilizzazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 16-terdecies, introdotto in seguito all’approvazione del maxi emendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, autorizza una spesa, pari a 55 milioni di euro dal 2009, al fine di consentire la conclusione, entro tre mesi, delle procedure inerenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili nonché per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati nelle stesse attività, a condizione che siano nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio.

Lo stesso comma dispone che per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei D.P.C.M. 5 giugno e 1º agosto 2008[369], con utilizzazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 126[370].

 

Il richiamato comma 4 dell’articolo 5 ha istituito un “Fondo per le esigenze gestionali” nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2008, 100 milioni di euro per l’anno 2009 e 60 milioni di euro per l’anno 2010. Secondo la relazione tecnica al provvedimento il Fondo ha la finalità di attribuire alle Amministrazioni un margine di parziale reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa che risultano ridotte in applicazione del comma 1 dello stesso articolo 5, da utilizzare per far fronte ad eventuali esigenze gestionali.

L’utilizzo del Fondo è disposto con D.P.C.M., su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Infine, lo stesso comma stabilisce che a decorrere dal 2012 alla copertura della spesa si provveda ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468[371].

 

Tale comma ha stabilito che la legge finanziaria debba provvedere alla determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria medesima (lettera d)).

Profili finanziari

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo al comma 16-terdecies, con riferimento all’utilizzazione delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno e 1° agosto 2008 a valere sulle risorse iscritte nel Fondo per il reintegro delle dotazioni dei programmi di spesa (articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008), appare opportuno che il Governo confermi che tali risorse siano effettivamente preordinate allo scopo previsto dalle norme in esame.

Si segnala, inoltre, che l’autorizzazione di spesa è formulata in termini permanenti, mentre la copertura è limitata al triennio 2009-2011. Infatti, a decorrere dal 2012, la norma rinvia la copertura alla tabella C allegata alla legge finanziaria, che, tuttavia, sulla base della vigente disciplina contabile non dovrebbe essere utilizzata per leggi che stabiliscano esplicitamente il quantum della spesa autorizzata. L’autorizzazione di spesa, quindi, a dispetto della sua formulazione, dovrebbe intendersi riferita al triennio 2009-2011, potendo poi essere rideterminata nel suo ammontare dal 2012 sulla base di quanto previsto annualmente dalla tabella C allegata alla legge finanziaria.

 

 

 


 

Articolo 41, comma 16-quaterdecies
(Personale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

 


16-quaterdecies. Al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco legale e responsabile nelle more della sua trasformazione in Agenzia fiscale, possono essere conferiti nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi di livello dirigenziale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I predetti incarichi, da conferire su posti individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla dotazione organica dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata ad avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di personale dei ruoli del predetto Ministero già in servizio nei soppressi Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali dei servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


 

 

Il comma 16-quaterdecies prevede la possibilità perl'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S) di conferire – anche in deroga ai limiti sull’assegnazione di incarichi posti dalla normativa vigente – fino a due incarichi di livello dirigenziale, con esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale.

La disposizione specifica che tali ulteriori conferimenti di incarichi di funzioni dirigenziali sono effettuati in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

I predetti incarichi, da conferire su posti individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, risultano aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla dotazione organica dell'Amministrazione.

La disposizione, inoltre, autorizza l'A.A.M.S ad avvalersi, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, di personale dei ruoli del predetto Ministero già in servizio nei soppressi Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali dei servizi vari.

 

Si ricorda che l’articolo 1, commi da 426 a 429, della legge n. 269/2006 (legge finanziaria per il 2007) hanno disposto la ridefinizione dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze su base regionale e, qualora se ne ravvisi l’opportunità, interregionale e interprovinciale, ai fini del conseguimento di economie gestionali e di miglioramento dei servizi resi all’utenza, prevedendo la soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari. Gli uffici facenti capo a tali strutture assumeranno - a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento generale di riorganizzazione il nome di “Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze” e di “Ragionerie territoriali dello Stato”. Alla disposizione è stata data attuazione con il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Profili finanziari

La norma di cui al comma 16-quaterdecies, introdotta nel corso dell’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si rileva che lo stanziamento (pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2009) appare congruo rispetto alle finalità indicate dalla norma. Appare tuttavia opportuna una conferma che lo stanziamento medesimo sia da intendere come limite di spesa.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze del quale è previsto l’utilizzo, si rileva che lo stesso, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

 


 

Articolo 41, comma 16-quinquiesdecies
(Apporto al capitale sociale di Expo 2015)

 


16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e, in particolare, nell'articolo 1, comma 3, nonché di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


 

 

Il comma in esame autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ad erogare, per l'esercizio 2009, a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 S.p.A. fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 112/2008[372].

 

In proposito, si segnala che il comma 3 dell’art. 22 del decreto legge n. 185/2008[373]ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della costituzione della Società di gestione prevista per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell’Expo Milano 2015, di cui al D.P.C.M. del 22 ottobre 2008, a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della Società, pari a 48 mila euro.

 

Con il comma in esame si provvede quindi ad autorizzare il predetto apporto al capitale sociale della Soge.

Il comma precisa che tale apporto di capitale è necessario per permettere lo svolgimento di tutte le attività indicate dal DPCM 22 ottobre 2008 e, in particolare di quelle previste dall'art. 1, comma 3.

Quest’ultimo dispone che gli interventi consistono in opere di preparazione e costruzione del sito; opere infrastrutturali di connessione del sito stesso; opere riguardanti la ricettività; opere di natura tecnologica (denominate «opere essenziali») e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE (allegato 1 al decreto stesso).

 

Si ricorda, infatti, che il comma 2 dell’art. 14 del decreto legge n. 112 del 2008 ha previsto, tra l’altro, l’emanazione di apposito DPCM volto alla istituzione degli organismi per la gestione delle attività e alla fissazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di erogazione dei finanziamenti. Tale DPCM, emanato il 22 ottobre 2008, ha istituito gli organi [374] che provvedono a porre in essere, secondo le rispettive competenze, tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo, vale a dire le opere essenziali e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento (tali opere sono quindi indicate analiticamente nell’allegato 1 al decreto), nonché le opere connesse (descritte nell’allegato 2), secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE.

 

Si ricorda che per lo svolgimento dell’EXPO 2015 il comma 1 dell'art. 14 del citato decreto legge n. 112/2008 ha stanziato, per l’anno 2009, risorse pari a 30 milioni di euro. Il comma 1 dell'art. 14 del citato decreto legge n. 112/2008 reca le seguenti autorizzazioni di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015[375], in attuazione dell’adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):

 

 

 

 

 

Anno

Importo

(milioni di euro)

2009

30

2010

45

2011

59

2012

223

2013

564

2014

445

2015

120

Totale

1.486

 

Secondo la Corte dei Conti[376], il citato art. 14 del decreto legge n. 112 contempla un divario particolarmente evidente tra gli stanziamenti per gli esercizi 2013 e 2014 (rispettivamente di 564 e di 445 milioni), rispetto agli importi autorizzati sul triennio 2009-2011. Pertanto, sempre secondo la Corte «sarebbero state assolutamente necessarie specifiche indicazioni sulle risorse destinate a far fronte ad oneri così largamente eccedenti quelli compresi nel bilancio triennale».

Profili finanziari

La norma di cui al comma 16-quinquiesdecies, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica.

La relazione tecnica allegata al D.L. 112/2008 evidenzia come l’importo ( 1.486 milioni di euro, di cui 30 milioni per l’anno 2009, 45 milioni per l’anno 2010, 59 milioni per l’anno 2011, 223 milioni per l’anno 2012,  564 milioni di euro per l’anno 2013, 445 milioni per l’anno 2014 e 120 milioni per l’anno 2015) complessivamente autorizzato dall’art. 14 del medesimo D.L. corrisponda alla quota a carico dello Stato per la realizzazione delle opere considerate essenziali per lo svolgimento dell’EXPO Milano 2015, come quantificata nel dossier di candidatura presentato dal Comitato promotore ed approvato dal BIE. La cadenza temporale dell’autorizzazione di spesa è coerente con gli esborsi finanziari previsti dal piano finanziario, in relazione alla progettazione e alla realizzazione delle opere. Per far fronte al costo complessivo degli interventi, pari a 3.228 milioni di euro, lo stesso piano prevede il cofinanziamento della Regione e degli enti locali interessati per 851 milioni e di soggetti privati per 891 milioni.

 

Al riguardo, tenuto conto di quanto indicato nella relazione tecnica allegata al D.L. 112/2008, andrebbe chiarito come l’intervento previsto dalla norma in esame vada ad incidere sul piano di finanziamento delle opere finalizzate all’evento EXPO 2015 e se pertanto possa determinarsi, per effetto della medesima disposizione, la necessità di integrare, a carico del bilancio dello Stato o di altri soggetti, le risorse necessarie per far fronte agli impegni assunti in relazione al predetto evento.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, di 45 milioni di euro per l'anno 2010, di 59 milioni di euro per l'anno 2011, di 223 milioni di euro per l'anno 2012, di 564 milioni di euro per l'anno 2013, di 445 milioni di euro per l'anno 2014 e di 120 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015. Le suddette risorse sono iscritte, nell’anno 2009, nel capitolo 7695 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, reca le necessarie disponibilità.

 

 

 


 

Articolo 41, commi 16-sexiesdecies e 16-septiesdecies
(Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria)

 


16-sexiesdecies. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria è istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni.

16-septiesdecies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 16-sexiesdecies, pari a 3 milioni di euro per le spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 16-sexiesdeciesprevede l’istituzione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria di un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni.

 

Disposizioni agevolative simili sono state previste per quei territori frontalieri, in particolare per alcune regioni a statuto speciale, i cui abitanti si recavano nel territorio dello Stato confinante per effettuare il rifornimento di carburante, in quanto i prezzi praticati all’estero risultavano più vantaggiosi. Da tale comportamento risultavano, peraltro, economicamente danneggiati, a seguito della ridotta attività lavorativa, anche i gestori delle pompe di carburante situate nel territorio italiano, nonché l’erario per i minori introiti.

Una disposizione analoga è stata prevista, recentemente, dall’articolo 2-ter del D.L. n. 154 del 2008, introdotto dalla legge di conversione n. 189 del 2008, relativamente alle regioni confinanti con la Svizzera. La disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali può essere disposta dalle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione europea, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

Sono contestualmente abrogate le disposizioni (recate dall’art. 12 del D.Lgs. 56/2000) che avevano già previsto, per le medesime aree, analoghi meccanismi di riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa, nell'àmbito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata.

 

Si ricorda che la direttiva comunitaria 2003/96/CE – che  ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ed è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 26/2007 – ha ampliato l’insieme dei prodotti energetici che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa, determinando dei livelli minimi di tassazione. La direttiva inoltre dispone (art. 26, secondo paragrafo) che, in relazione ai prodotti energetici, i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale, di differenziazione delle aliquote e di rimborso dell’imposta possono configurarsi come aiuti di Stato e vanno pertanto notificati alla Commissione.

È utile comunque segnalare che la “manovrabilità” delle accise da parte delle regioni risulta già limitata dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 190), che consente alle regioni e alle province autonome di ridurre, con legge, il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione (per i soli cittadini residenti), ma senza intervenire sulla quota dell’accisa ad esse riservata.

Circa la formulazione del testo si segnala che la disposizione fa riferimento alle “regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria”, benché l’unica regione a statuto ordinario confinante con l’Austria risulti essere il Veneto[377].

 

Il comma 16-septiesdecies dispone circa la copertura degli oneri recati dal precedente comma 16-sexiesdecies, pari a 3 milioni di euro per le spese di “primo impianto” per l'anno 2009 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il FISPE è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008 e D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base) il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro. Il Fondo è iscritto nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze, Missione politiche economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

Armonizzazione delle accise minime per il diesel commerciale

Il 13 marzo 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda l'adeguamento del regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per motori a fini commerciali e il coordinamento della tassazione della benzina senza piombo e del gasolio utilizzati come carburante per motori (COM(2007)52).

La proposta intende introdurre un regime fiscale specifico per il gasolio commerciale al fine di ridurre le distorsioni di concorrenza sui mercati dell'autotrasporto dovute alle eccessive differenze di accisa tra gli Stati membri e, in secondo luogo, a soddisfare gli obiettivi della politica comune dei trasporti, con particolare riferimento alla protezione dell'ambiente, contrastando, ad esempio, il fenomeno del c.d. "turismo dei TIR", che vede i camionisti allungare le proprie rotte per fare rifornimento nei Paesi con i prezzi di gasolio più bassi, con conseguente aumento del consumo di carburante e maggior carico per l’ambiente.

La Commissione propone di modificare la direttiva sulla tassazione dell'energia aumentando i livelli minimi di tassazione del gasolio fissati a livello comunitario, per passare, in due fasi, dagli attuali 302 euro per 1.000 litri di diesel a 359 euro entro il 2012, e a 380 euro entro il 2014, senza prevedere alcun limite massimo. A decorrere dal 2012 i livelli minimi di tassazione sarebbero elevati al pari del livello minimo già applicabile alla benzina senza piombo in modo da riflettere il fatto che questi due carburanti sono ugualmente dannosi per l'ambiente.

Per gli Stati membri che operano una distinzione tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, la differenziazione dell'accisa sul non dovrebbe essere obbligatoria, ma facoltativa, anche se il livello di tassazione per il gasolio per usi non commerciali non dovrebbe essere inferiore a quello applicato dallo stesso Stato membro al gasolio commerciale.

Il 13 marzo 2008 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in prima lettura, secondo la procedura di consultazione, proponendo alcuni emendamenti. Tra l’altro si propone un livello minimo di 340 euro per 1000 litri a partire dal 2012, e di  359 euro per 1000 litri a partire dal 2015; inoltre, gli Stati membri che, al 1° gennaio 2008 applicavano accise superiori ai 400 euro per 1000 litri sul gasolio e superiori ai 500 euro per 1000 litri per la benzina, non dovrebbero aumentare tali livelli fino al 1° gennaio 2015.

La proposta è in attesa di una decisione finale da parte del Consiglio.


 

Articolo 41-bis
(Editoria)

 


1. All'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non è richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

2. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche»;

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249».

3. All'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilità, alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilità.

1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».

4. All'attuazione dei commi da 1 a 3 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. All'articolo 37, comma 1, alinea, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, le parole: «, con l'esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici,» sono soppresse.

6. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo le parole: «giornali quotidiani» sono inserite le seguenti: «, di giornali periodici».

7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni di euro annui, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere eccedentario.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo in commento, introdotto in sede di esame del provvedimento presso il Senato, apporta alcune modifiche a diversi aspetti della disciplina vigente in materia di editoria.

 

In particolare, il comma 1 novella interamente l’art. 20, c. 3-ter, del D.L. n. 223/2006[378], relativo ai contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici.

 

Secondo la disciplina vigente a decorrere dal 2001, beneficiano dei contributi statali di cui all’art. 3, c. 10, l. n. 250/1990[379], le imprese editrici di quotidiani e periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi[380].

 

Il citato articolo 20, c. 3-ter, dispone, nel testo vigente, che, ai fini dell’accesso ai contributi, il requisito della rappresentanza parlamentare non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.

Con la novella in commento, si stabilisce che, per accedere ai contributi citati, il requisito della rappresentanza parlamentare non è necessario, oltre che per le imprese, anche per le testate di quotidiani e periodici che presentino i requisiti suindicati.

 

Inoltre, con una seconda modifica, che appare di carattere sostanzialmente formale, si sostituisce un riferimento normativo a cui la disposizione novellata fa rinvio.

In particolare, si specifica che il requisito della rappresentanza parlamentare di cui si tratta è richiesto, non dall’art. 3, c. 10, l. n. 250/1990 (come indicato nella formulazione vigente della disposizione), bensì dall’art. 153, c. 2, l. n. 388/2000.

 

Il comma 2 reca modifiche all’articolo 1 della legge n. 416/1981[381], in materia di titolarità delle imprese editrici. In primo luogo, viene rivista la disciplina relativa alla titolarità delle azioni comportanti diritto di voto e delle quote, in caso di imprese editrici costituite in forma societaria, disciplinata dall’art. 1, quarto comma, della legge citata.

 

Il testo vigente dell’art. 1, quarto comma, l. n. 416/1981 stabilisce che le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione.

 

Il comma in esame modifica il primo periodo del comma quarto in due punti:

§         introduce il riferimento alle quote, tout-court, eliminando quindi l’aggettivo ‘sociali’;

§         introduce la possibilità che le azioni aventi diritto di voto o le quote possano essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, non solo nel caso in cui la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche (come previsto dal testo vigente), ma anche nel caso cui in la partecipazione di controllo sia intestata a società solo indirettamente controllate da persone fisiche.

 

Come specificato dal secondo periodo del comma quarto dell’art. 1, l. n. 416/1981, la nozione di controllo che qui rileva è quella delineata:

1. dall’art. 2359 del codice civile, in base al quale sono considerate società controllate: le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

2. dal comma ottavo del medesimo articolo 1, per il quale si deve ritenere esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 c.c. quando ricorrano determinati rapporti di carattere finanziario o organizzativo.

 

In secondo luogo, il comma 2 in esame riformula il comma sesto dell’articolo 1 della l. n. 416/1981, prevedendo l’eliminazione del divieto di intestazione a società fiduciarie di quote di maggioranza o di controllo delle imprese editrici.

 

Nel testo vigente, il citato comma sesto vieta l'intestazione a società fiduciarie della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi del citato articolo 2359 c.c. Analogo divieto vale, sempre in base al testo vigente, per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani.

 

La modificazione proposta specifica che il requisito previsto dal comma quarto (v. sopra) del controllo diretto o indiretto in capo a persone fisiche si intende in questo caso riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta a comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini della tenuta della Registro degli operatori di comunicazione.

 

La nozione di società fiduciaria è desumibile dall’articolo 1 della legge n. 1966/1939[382], secondo il quale «sono società fiduciarie e di revisione (…) quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi (ndr, ‘fiducianti’), l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni».

 

Il comma 3 dell’articolo in commento modifica l’articolo 44 del D.L. n. 112/2008[383], aggiungendovi due ulteriori commi.

 

In proposito, si ricorda che l’articolo 44 prevede il riordino, mediante un regolamento di delegificazione, della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria, materia attualmente regolata, in via principale, dalle disposizioni contenute nelle leggi n. 250/1990 e n. 62/2001[384] (più volte modificate), nonché da ulteriori norme legislative e regolamentari successivamente intervenute.

Il regolamento doveva essere emanato previo parere del Ministro per la semplificazione normativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Sono previsti tre principi direttivi ai quali il regolamento di riordino della materia deve uniformarsi. Il primo riguarda la semplificazione della documentazione necessaria per accedere ai contributi e dei criteri di calcolo dei contributi stessi[385]. Il secondo principio attiene alla semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione. In particolare, la nuova disciplina dovrà garantire, anche mediante l’ausilio delle procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l’anno successivo a quello di riferimento. Il terzo principio riguarda il diritto delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della l. n. 250/1990 a percepire l’intero contributo, anche nell’ipotesi di riparto percentuale tra gli aventi diritto.

Infine, l’articolo 44 stabilisce che il riordino non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le somme stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell’editoria costituiscono limite massimo di spesa per il settore.

 

In base alla prima novella, che aggiunge all’art. 44 il comma 1-bis, nell’ambito delle disponibilità stanziate nel bilancio dello Stato per l’editoria, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, in via sussidiaria, alle altre tipologie di agevolazioni del settore.

 

In proposito, si ricorda che l’intervento pubblico si esplica in misure di sostegno economico, di tipo diretto o indiretto, agli editori. In particolare, gli aiuti economici diretti consistono nell’erogazione di un contributo calcolato in percentuale dei costi risultanti a bilancio delle imprese editrici che presentino i requisiti previsti dalla legge, mentre gli aiuti economici indiretti sono costituti da riduzioni tariffarie, agevolazioni fiscali e credito agevolato.

 

Con la seconda novella, che aggiunge il nuovo comma 1-ter, si dispone che lo schema di regolamento di delegificazione per il riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria, previsto dall’art. 44, deve essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

 

Al riguardo, si evidenzia che la previsione del parere parlamentare, però vincolante, è presente nel testo dell’art. 33, c. 3, del ddl recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, già approvato in prima lettura dalla Camera (AC 1441-ter) ed attualmente all’esame della 10ª Commissione permanente del Senato (AS 1195).

 

Il testo non dispone espressamente in ordine al termine entro cui i pareri parlamentari devono essere resi. Si applicherà quindi quanto previsto in via generale dai regolamenti parlamentari[386].

 

Il comma 4 dell’articolo in commento dispone che all'attuazione dei precedenti commi da 1 a 3 si debba provvedere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

I commi da 5 a 7 recano disposizioni in materia di prepensionamento del personale iscritto all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.)

 

In particolare, il comma 5 novella l’articolo 37, comma 1, della L.5 agosto 1981, n. 416[387], in materia di esodo e prepensionamento dei dipendenti delle imprese editrici.

 

Nel testo vigente, la norma citata prevede che i dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale – fatta eccezione per i giornalisti delle imprese editrici di giornali periodici – ammessi al trattamento di cassa integrazione, possono optare, entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti contributivi esplicitamente individuati, per il trattamento di pensione (vedi infra).

 

Con la novella in commento, anche i giornalisti dei periodici vengono ammessi alla possibilità di optare per il pensionamento anticipato.

 

La modifica che il successivo comma 6 apporta all’articolo 37, comma 1, lettera b), della richiamata L. 416/1981, è conseguente alla precedente e specifica che l’opzione del pensionamento anticipato è valida per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti non solo dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, ma anche dalle imprese editrici di giornali periodici.

 

Il comma 7 reca un ulteriore intervento volto al sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’articolo 37 della L. 416/1981

Tale Intervento, stanziato in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, consiste in una riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della L. 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per il 2009), per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

In particolare, l’intervento recato dal richiamato comma 18-ter, in primo luogo introducendo un comma 1-bis all’articolo 37 della L. 416, ha posto l’onere annuale per i pensionamenti anticipati erogati dall’I.N.P.G.I., di cui al richiamato articolo 37, comma 1, lettera b) della L. 416, a carico del bilancio dello Stato.

Più specificamente, è stata disposta la fiscalizzazione dell’onere annuale sostenuto dall’I.N.P.G.I. per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 per il periodo intercorrente tra l’ingresso al trattamento anticipato ed il conseguimento dell’età prevista per il trattamento di vecchiaia.

Lo stesso comma prevede, inoltre ha disposto che al compimento dell’età prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia da parte dei beneficiari dell’integrazione in esame (e quindi 65 anni per gli uomini e 60 per le donne ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento I.N.P.G.I. vigente), l’onere conseguente sia posto a carico del bilancio dell’I.N.P.G.I., ad eccezione della quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuta fino ad una massimo di cinque annualità, che rimane a carico dello Stato.

Lo stesso comma, inoltre, sopprimendo la lettera b) dell’articolo 38, comma 2, della richiamata L. 416 ha disposto che l’'I.N.P.G.I. provveda a corrispondere ai propri iscritti il solo trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal precedente articolo 35, e non anche la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37, le cui disposizioni sono state, appunto, in parte modificate.

Il successivo comma 18-quater prevede che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame siano posti a carico delle disponibilità dell’istituendo Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al precedente articolo 18, comma 1, lettera a), dello stesso D.L. 185.

 

Lo stesso comma prevede altresì che, nel caso in cui i datori di lavoro delle aziende in precedenza richiamate presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all’importo massimo di 20 milioni (10 milioni derivanti dalle disposizioni di cui ai richiamati commi 18-ter e 18-quater e 10 dalle riduzioni alla tabella C della L. 203) di euro annui, sussista l’obbligo di introdurre, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore, uno specifico contributo aggiuntivo da versare INPGI per il finanziamento dell’onere eccedente.

 

Tale contributo aggiuntivo quindi si configurerebbe come una somma variabile in relazione all’entità dell’onere eccedente il limite dei 20 milioni.

 

Si evidenzia che l’importo del taglio lineare recato dalla norma di copertura del comma 7 equivale a circa lo 0,08 per cento dell’ammontare complessivo degli stanziamenti di parte corrente esposti in Tabella C.

Si segnala peraltro che un’analoga disposizione è contenuta all’articolo 23, comma 1-quater del provvedimento in esame cui si rinvia per la ricostruzione di altri tagli lineari della Tabella C disposti nell’anno 2008.

 

Infine, il comma 8 prevede autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze è ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Profili finanziari

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, pur in presenza della clausola di neutralità finanziaria contenuta nel comma 4, appare opportuno chiarire se le modifiche introdotte ai commi 1 e 2 siano suscettibili di determinare un ampliamento della platea dei beneficiari dei contributi al settore dell’editoria, con possibili nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Tale chiarimento si rende opportuno anche in considerazione di quanto affermato dal Governo con nota del 21.1.2009 in risposta ad analoga osservazione formulata dalla Commissione Bilancio del Senato, in occasione dell’esame del provvedimento A.S. 1195 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, il cui articolo 33 contiene una disposizione di contenuto identico a quello dei commi 1 e 2 dell’articolo in esame. La nota, con particolare riferimento alle modifiche al requisito della rappresentanza parlamentare, afferma che “la disposizione allarga la platea dei beneficiari che possono accedere ai contributi all’editoria, in quanto esclude il requisito della rappresentanza parlamentare non più soltanto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici, ma anche per le semplici testate di tali quotidiani o periodici”.

In merito alla disposizione recata dal comma 3, andrebbero acquisiti elementi volti ad assicurare che sia effettivamente garantita l’operatività del limite complessivo di spesa costituito dalle risorse stanziate in bilancio.

Poiché la norma in esame dispone un criterio prioritario per l’attribuzione dei contributi diretti, il rispetto del predetto limite è subordinato all’effettiva possibilità di contenere l’attribuzione delle “altre tipologie di agevolazione” nel limite delle residue disponibilità. È necessario pertanto chiarire se tali benefici siano o meno comprimibili nell’ammontare e se l’attribuzione degli stessi possa o meno – in base ai meccanismi ed alle norme che presiedono alla loro effettiva erogazione – cessare al verificarsi della mancanza delle relative disponibilità finanziarie.

 

 


 

Articolo 42, commi 1-7
(Differimento di termini in materia fiscale)


1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al mese di gennaio 2010. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,».

3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1, e 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010.

4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissato al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.

5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007, è prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.

6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è prorogato al 31 marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 1o gennaio 2010.


 

 

L'articolo 42, commi da 1 a 7, differisce alcuni termini in materia fiscale.

 

In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2009 il termine trascorso il quale l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire obbligatoriamente con la carta d’identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si ricorda che l'articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedeva originariamente che - ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri venisse fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non sarebbe stato più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

Successivamente, l'articolo 1, comma 120, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2008, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma in esame, intervenendo sulla legge finanziaria per il 2008, ha differito ulteriormente tale termine al 31 dicembre 2009.

 

Il comma 2 differisce al gennaio 2010 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

 

Si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 121, della legge finanziaria per il 2008 ha introdotto nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269  un nuovo articolo 44-bis finalizzato a semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio delle certificazioni fiscali, nonché di quelle previdenziali concernenti i contributi dovuti all'I.N.P.S

Il testo dell’articolo 44-bis disponeva pertanto che - a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009 - i sostituti di imposta, già tenuti a rilasciare la certificazione unica attestante l’ammontare dei contributi previdenziali versati, avrebbero dovuto comunicare, mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

I sopra illustrati obblighi di comunicazione si sarebbero dovuti assolvere mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

 

Pertanto, il decreto-legge in esame differisce di un anno l'applicazione della suddetta disposizione, fissandola al gennaio 2010[388].

Esso ha inoltre stabilito che la suddetta comunicazione debba avere ad oggetto anche i dati retributivi e le informazioni necessarie per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti.

 

I commi 3 e 4 differiscono, per quanto riguarda l'anno 2006, alcuni termini previsti dalla disciplina del prelievo erariale unico (c.d. “PREU”) e dell’imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

In particolare, il comma 3 modifica gli articoli 39-bis e 39-ter del decreto-legge n. 269 del 2003 , che riguardano gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .

 

Si ricorda che gli articoli 39-bis e 39-ter sono stati inseriti nel suddetto decreto-legge n. 269 del 2003 ad opera dell'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

L'articolo 39-bis disciplina la liquidazione del prelievo erariale unico e il controllo dei versamenti, stabilendo che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell’imposta dovuta per i periodi contabili e per l’anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari e al controllo della tempestività e della corrispondenza dei versamenti effettuati dai concessionari stessi rispetto al prelievo erariale unico dovuto.

L'articolo 39-ter disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici, specificando che esse, unitamente agli interessi e sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione.

 

Il comma 3 in esame rinvia al 30 giugno 2009 il termine per la liquidazione del prelievo erariale unico (PREU) per l’anno 2006 e al 30 giugno 2010 quello per la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute.

 

Analogamente il comma 4 fissa:

§         al 30 giugno 2009 il termine entro il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato deve eseguire il controllo dei versamenti effettuati, con riferimento all'anno 2006, dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al R.D. n. 773/1931, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, del D.P.R. n. 640/1972;

 

Il richiamato articolo 14-ter, comma 1, del D.P.R. 640/1972, inserito dall'articolo 1, comma 548, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , stabilisce che, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici;

 

§         al 30 giugno 2010 il termine entro il quale dovranno essere resi esecutivi a titolo definitivo i ruoli in cui sono iscritte le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del suddetto articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, con riferimento all'anno 2006;

 

Il suddetto articolo 14-quater, comma 1, del D.P.R. n. 640 del 1972, anch'esso inserito dall'articolo 1, comma 548, della legge n. 266 del 2005, stabilisce che le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte.

 

§         al 30 giugno 2011 il termine entro il quale devono essere notificate, a pena di decadenza, le cartelle di pagamento recanti i ruoli suddetti, con riferimento all'anno 2006.

 

L'articolo 14-quater, comma 2, del D.P.R. n. 640 del 1972, anch'esso inserito dall'articolo 1, comma 548, della legge n. 266 del 2005, stabilisce che le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

 

Il comma 5 proroga al 2 febbraio 2009 il termine entro il quale i soggetti che abbiano presentato domanda per partecipare al riparto del 5 per mille IRPEF per gli anni finanziari 2006 e 2007 potranno effettuare l'integrazione della documentazione.

 

Si ricorda, infatti, che l'articolo 1 del D.P.C.M. 20 gennaio 2006, stabilisce che le associazioni di sostegno del volontariato e le ONLUS le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, le associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, (soggetti indicati all'articolo 1, comma 337, lettera a), della legge n. 266/2005) che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si devono iscrivere in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia (all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.). Per l'iscrizione nell'elenco, sono prese in considerazione solo le domande pervenute all’Agenzia delle entrate non oltre il 20 febbraio 2006 dai soggetti interessati, anche tramite intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

Disposizioni analoghe sono contenute, per quanto concerne l'anno 2007, nel D.P.C.M. 16 marzo 2007 (Determinazione delle modalità di destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 1, commi 1234-1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

La proroga disposta dal comma in esame non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del D.P.C.M. 24 aprile 2008 , ossia con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche per gli anni 2006 e 2007 e alle fondazioni nazionali di carattere culturale (relativamente al solo esercizio 2007).

 

Il comma 6 proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve stabilire le modalità ed i termini di versamento degli acconti IRES e IRAP in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

Si ricorda infatti che l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto la riduzione di 3 punti percentuali della misura dell’acconto per l’anno 2008 ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) gravante sui soggetti IRES (società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società che esercitano attività commerciali, altri soggetti assimilati). Per effetto della norma, pertanto, l’acconto IRES e quello IRAP passano dal 100 per cento al 97 per cento . Ai contribuenti che - alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008 (29 novembre 2008) - avessero già pagato interamente l’acconto compete un credito d’imposta corrispondente al maggiore importo versato, da utilizzare in compensazione sulle imposte altrimenti dovute (comma 2).

Il comma 3 dell'articolo 10 ha rimesso ad apposito D.P.C.M. la definizione delle modalità e dei termini per il versamento dell’importo di acconto non corrisposto per effetto della riduzione stabilita dal comma 1 e aveva previsto che tale versamento dovesse essere effettuato entro l’anno 2008, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.

Il comma 6 in esame stabilisce, invece, che il suddetto d.P.C.m. debba essere adottato entro il 31 marzo 2009.

 

Alla copertura degli oneri recati dal comma 6 in esame, che vengono quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio".

 

Infine, il comma 7 proroga al 1° gennaio 2010 il termine ultimo per la regionalizzazione dell'IRAP, in attesa dell'approvazione parlamentare del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" (A.C. n. 2105, approvato dal Senato e all'esame delle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati).

 

Si ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge finanziaria per il 2008 (legge. n. 244 del 2007), l’IRAP avrebbe dovuto assumere la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sarebbe stata istituita con legge regionale.

Profili finanziari

La relazione tecnica afferma che al comma 1 non sono associati effetti finanziari, trattandosi di una proroga di adempimenti di carattere procedurale, per i quali non erano stati scontati effetti in bilancio.

 

Nulla da osservare al riguardo, anche in considerazione del fatto che, in sede di verifica parlamentare delle conseguenze finanziarie della precedente norma di proroga, non sono stati evidenziati effetti sui saldi.

 

 

La relazione tecnica afferma che il comma 2 non comporta effetti finanziari in quanto proroga il termine di adempimenti di natura procedurale, cui non sono ascritti effetti di bilancio.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

 

La relazione tecnica afferma che i commi 3 e 4 non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, bensì contribuiscono a razionalizzare ed uniformare il sistema tributario specifico, previsto per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, alla disciplina tributaria generale. Viceversa, l’introduzione di tali norme produrrà nel lungo periodo effetti positivi sul bilancio dello Stato derivanti dalla razionalizzazione, da parte degli uffici dell’Amministrazione, dei sistemi e delle modalità di gestione del prelievo in questione.

La relazione illustrativa al disegno di legge precisa che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale dell’11 ottobre 2006. n. 334, che ha riconosciuto natura tributaria al prelievo erariale unico, in quanto sostitutivo dell’imposta sugli intrattenimenti, l’Amministrazione del monopoli di Stato ha dovuto uniformare le procedure di gestione del prelievo a quelle previste dalla normativa tributaria generale. Tale processo ha reso necessario, da parte della Sogei, il rilascio di nuove procedure informatiche che, con riferimento al periodo d’imposta 2006, si è perfezionato nel dicembre 2008, rendendo necessaria la proroga.  Le medesime motivazioni di carattere organizzativo sono all’origine della proroga dei termini riguardanti la liquidazione e la riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti dovuta per il 2006.

 

Al riguardo si ravvisa la necessità di chiarimenti in merito agli effetti delle norme sui saldi di cassa, tenuto conto che le stesse sono suscettibili di produrre uno slittamento temporale degli incassi a titolo di maggiore imposta liquidata, sanzioni ed interessi a seguito della proroga dei termini di liquidazione, iscrizione a ruolo e riscossione del maggior prelievo accertato in riferimento all’anno 2006.

 

 

La relazione tecnica quantifica la perdita di gettito derivante per l’esercizio 2008 dal comma 6 in 1.730 milioni di euro.

Si ricorda che l’articolo 10 del decreto legge n. 185 del 2008 ha previsto la riduzione di tre punti percentuali della misura dell’acconto dell’IRES e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2008.

Il comma 3 del medesimo articolo 10 rinvia ad un successivo DPCM il compito di stabilire le modalità ed il termine di versamento dell’importo non corrisposto a seguito della riduzione, da effettuare entro il 2008, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.

Alle suddette disposizioni non è stato ascritto alcun effetto in considerazione del fatto che il recupero delle somme non versate in acconto, a seguito della riduzione della relativa misura, sarebbe comunque dovuto intervenire entro tale esercizio.

La perdita determinata nel 2008 dalla norma in esame sarà recuperata nel corso del 2009, nel termine fissato dal DPCM, ovvero in sede di versamento a saldo delle relative imposte dovute per il periodo d’imposta 2008.

La quantificazione di tale perdita si basa sui seguenti dati:

Gettito del primo acconto 2008: dall’elaborazione dei modelli F24 relativi all’acconto versato nel 2008 in sede di versamento a saldo delle imposte dovute per il 2007, sono stati ricavati i seguenti ammontari, tenuto conto anche degli eventuali versamenti rateizzati:

IRES: 14,94 miliardi di euro;

IRAP persone fisiche: 2,03 miliardi di euro;

IRAP persone giuridiche: 7,54 miliardi di euro.

Gettito del secondo o unico acconto 2008: sempre in base ai dati dell’autotassazione tale gettito è stato stimato in 21,96 miliardi per l’IRES ed in complessivi 14,07 miliardi per l’IRAP. Considerando solo gli importi dovuti a partire dall’undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio finanziario – e quindi i soli versamenti di novembre e dicembre 2008 – al fine di escludere quanto già versato dai contribuenti che adottano un esercizio finanziario a cavallo dell’anno solare, sono state ottenute le seguenti stime di gettito:

IRES: 20,2 miliardi di euro;

IRAP persone fisiche: 2,9 miliardi di euro;

IRAP persone giuridiche: 10,3 miliardi di euro.

Sommando gli ammontari dei due acconti ed applicando la percentuale di riduzione del 3 per cento si ottiene la seguente previsione di riduzione di gettito:

IRES: (14,94 + 20,2)*3% = 1,05 miliardi di euro;

IRAP persone fisiche: (2,03 + 2,9)*3% = 0,15 miliardi di euro miliardi di euro;

IRAP persone giuridiche: (7,54 + 10,3)*3% = 0,53 miliardi di euro;

Totale: 1,73 miliardi di euro.

La relazione tecnica afferma che tali effetti di competenza in termini di minore gettito erariale sul saldo netto da finanziarie trovano copertura mediante versamento per pari importo all’entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio”.

 

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura del provvedimento al Senato, il Governo ha, inoltre, chiarito quanto segue:

·         i dati relativi al primo acconto sono effettivi, quali risultanti dai versamenti in autotassazione effettuati mediante modello F24 a tutto ottobre 2008 e tengono conto degli eventuali versamenti rateizzati (fino a novembre 2008), ricondotti al versamento complessivamente dovuto;

·         i dati relativi al secondo o unico acconto sono stimati sulla base dell’ammontare del primo acconto effettivamente versato, utilizzando una metodologia ormai collaudata. Tale metodologia stima l’ammontare del secondo acconto in base al rapporto nominale rispetto al primo. Tale rapporto è pari ad 1,5 in quanto il primo è commisurato al 40 per cento dell’imposta complessivamente dovuta in acconto ed il secondo al 60 per cento. La stima tiene inoltre conto dei versamenti effettuati in unica soluzione e del profilo effettivo degli acconti rilevato negli anni precedenti.

 

Al riguardo si rilevano i seguenti elementi sui quali appare opportuno acquisire l’avviso del Governo:

·         la relazione tecnica fa riferimento agli effetti sul saldo netto da finanziare in termini di minore entrata per l’esercizio 2008. Poiché tali effetti rilevano anche ai fini dell’indebitamento netto, cioè del saldo contabilmente rilevante in sede europea, andrebbe chiarita, in particolare, l’idoneità della modalità di copertura utilizzata – a valere sulla contabilità speciale n. 1778 - ad assicurare la compensazione anche ai fini di tale saldo;

·         atteso che nella contabilità speciale n. 1778, intestata all’Agenzia delle entrate, confluiscono, tra l’altro, gli stanziamenti di spesa destinati alla regolazione contabile dei rimborsi e dei crediti d’imposta, andrebbe precisato l’ammontare delle risorse attualmente disponibili su tale contabilità e chiarito il criterio in base al quale una cospicua parte di tali risorse possa definitivamente considerarsi utilizzabile per finalità diverse rispetto alla destinazione originaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte de Governo in merito alla sussistenza delle risorse nell’ambito della contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.

Dal punto di vista formale si rileva l’opportunità di integrare la disposizione indicando l’esercizio finanziario nel quale si manifesta l’onere (che dovrebbe corrispondere all’anno 2008 come indicato dalla relazione tecnica).

 

 

La relazione tecnica, riferita al comma 7, afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari.

 

Nulla da osservare al riguardo.

Si segnala che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d) del disegno di legge di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, nel testo all’esame della Camera, si prevede che l’IRAP concorra solo in via transitoria al finanziamento delle spese connesse alle funzioni essenziali, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi.

 

 


 

Articolo 42, comma 7-bis
(Enti non commerciali operanti nel settore sanitario in situazione di crisi aziendale aventi sede nei territori del Molise, Sicilia e Puglia)

 


7-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è prorogato al 30 novembre 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

Il comma 7-bis dell’articolo 42  reca disposizioni in tema di definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali di alcuni enti non commerciali, operanti nel settore sanitario in situazione di crisi aziendale, aventi sede nei territori del Molise, Sicilia e Puglia colpiti da calamità naturali nell’anno 2002.

La norma in commento proroga infatti al 30 novembre 2009 (dall’originario 30 novembre 2008) il termine per effettuare il versamento della somma che consente ai summenzionati enti la definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali relativi agli anni 2002-2006.

 

A tal fine, la disposizione in commento modifica l’articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), modificato dall’articolo 36, comma 4-quater, del decreto-legge n. 248 del 2007, cd. “milleproroghe” 2008[389].

 

Il comma 110 ha consentito agli enti non commerciali  di cui all’articolo 1, comma 255 della legge finanziaria 2005[390], - ovvero gli enti operanti nel settoredella sanità privata, che si trovino in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia e destinatari di provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi previdenziali - di definire in maniera automatica la propria posizione relativamente agli anni dal 2002 al 2006.

In particolare, il secondo periodo del comma 110 prevede che la definizione si perfezioni versando l’intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30 per cento.

Con la modifica del comma 7-bis dell’articolo 42 in commento, il termine per effettuare il versamento della somma che consente la definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali viene differito dal 30 novembre 2008 al 30 novembre 2009.

 

Si osserva in proposito che la proroga in commento interviene in un momento successivo alla scadenza del termine del 30 novembre 2008. Per la valutazione e la quantificazione dei conseguenti effetti finanziari, si rinvia al relativo paragrafo.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 255 della legge finanziaria 2005 stabilisce che agli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 47 della legge finanziaria 2003, cioè gli enti operanti, nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 [391] e con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale a seguito di riconversione e ristrutturazione aziendale, i quali abbiano almeno una sede operativa nelle province di Catania, Campobasso e Foggia, si applica fino al 31 dicembre 2005 la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002, nonché, per i versamenti non eseguiti alla data del 31 dicembre 2005, si applicano i differimenti di termini relativi a compensi per prestazioni di lavoro straordinario, agli adempimenti per gli obblighi tributari e relativi ai versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, indicati, rispettivamente, nell'articolo 3, comma 2, e nell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004 n. 3354, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245[392] (articolo 1, comma 1) fa riferimento alle situazioni d’emergenza di cui al D.P.C.M. 29 ottobre 2002 (dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area) e al D.P.C.M. 31 ottobre 2002 (dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002), nonché al D.P.C.M. 8 novembre 2002 (dichiarazione dello stato di emergenza anche nel territorio della provincia di Foggia, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002).

L'articolo 4 del medesimo decreto-legge ha previsto, in favore dei soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002 nonché dell’8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, la sospensione fino al 31 marzo 2003 (termine poi prorogato al 30 giugno 2003) dei termini di prescrizione, di decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Lo stesso articolo 4 ha altresì previsto la sospensione, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 marzo 2003 (termine poi prorogato al 30 giugno 2003) dei termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Ha sospeso altresì per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo; ha sospeso per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

 

Infine il comma 7-bis pone l'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni  in commento, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Il FISPE è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008 e D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base) il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro. Il Fondo è iscritto nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze, Missione politiche economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075.

Profili finanziari

La norma, di cui al comma 7 bis, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che la norma ascrive alla misura un effetto oneroso di 1,5 milioni di euro per l’anno 2009.

Si rammenta che la possibilità per i suddetti enti di sanare la propria posizione fiscale e contributiva mediante un unico versamento corrispondente al 30 per cento di quanto complessivamente dovuto è prevista dall’articolo 2, comma 110, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall’articolo 36, comma 4-quater, del decreto legge n. 248 del 2007.

Alla disposizione risultano complessivamente ascritti i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori entrate

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Minori entrate

0

1,5

1,5

0

1,5

1,5

0

1,5

1,5

Maggiori spese correnti

0

2,0

2,0

0

2,0

2,0

0

2,0

2,0

Gli effetti di minore entrata e di maggiore spesa sono da riconnettersi alla circostanza che, in base alla normativa previgente alla legge n. 244 del 2007, i tributi fiscali e i contributi previdenziali dovuti dagli enti a seguito del periodo di sospensione avrebbero dovuto essere versati integralmente nell’arco di un lungo periodo di rateizzazione.

 

In proposito si osserva che appaiono necessari chiarimenti in merito agli effetti onerosi, ascritti alla disposizione in esame, nell’esercizio 2009 (1,5 milioni di euro).

Poiché la norma in esame entrerà in vigore successivamente alla scadenza del precedente termine del 30 novembre 2008, può ipotizzarsi che tutti, o almeno larga parte dei contribuenti interessati non abbiano proceduto al versamento unitario nel 2008. Ove tale ipotesi si sia verificata, in tale esercizio, si è determinato in tutto o in parte il mancato introito del gettito a suo tempo previsto, con conseguente peggioramento dei saldi di finanza pubblica e maggior ricorso al mercato.

Nel 2009, invece, anno entro il quale i contribuenti interessati provvederanno a tale versamento, dovrebbe prodursi un effetto di maggiore entrata non previsto a legislazione vigente, al netto degli eventuali oneri per il maggior ricorso al mercato ancora gravanti su tale esercizio.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, anche in considerazione del fatto che nel corso delle ultime sedute della Commissione bilancio, in sede di esame di provvedimenti o di proposte emendative che prevedevano una modalità di copertura analoga a quella in esame, il Governo ha espresso avviso contrario, appare necessario che lo stesso chiarisca a quanto ammontano le risorse ancora disponibili a decorrere dall’anno 2009, nell’ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l’utilizzo e le ragioni per le quali si è ritenuto di poter procedere in questo caso all’impiego delle stesse.

Si ricorda che anche gli articoli 35, comma 7, e 41, comma 16-septiesdecies, prevedono l’utilizzo del medesimo Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

Si rileva, inoltre, che l’autorizzazione di spesa è formulata in termini di mera previsione. Sulla base della legislazione contabile vigente, quindi, la stessa dovrebbe essere corredata, a differenza di quanto previsto dal testo in esame, dalla relativa clausola di salvaguardia. Appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca, sulla base della natura degli oneri, se tale disposizione, pur se formulata in termini di previsione di spesa debba, invece, intendersi come limite massimo di spesa.

In caso contrario, si ricorda che l’articolo 2, comma 111, della legge n. 244 del 2007, reca una clausola di salvaguardia  per gli interventi di cui al comma 110 del medesimo articolo di cui la norma in esame dispone la proroga.

 

 


 

Articolo 42, commi 7-ter – 7-sexies
(Trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali)


7-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

b) all'articolo 2, comma 2, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «nono»;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «, dell'imposta regionale sulle attività produttive» sono soppresse;

d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,» e le parole: «anche in forma unificata,» sono soppresse;

e) all'articolo 4, comma 3-bis, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «luglio»;

f) all'articolo 5, comma 1, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «nono» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove»;

g) all'articolo 5, comma 4, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «nono»;

h) all'articolo 5-bis, comma 1, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «nono»;

i) all'articolo 5-bis, comma 2, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «nono»;

l) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre» e le parole: «La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.» sono soppresse.

7-quater. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7-quinquies. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 16 e 17 la parola: «25», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «30»;

b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «corrisposta nel» e le parole: «o la rata di pensione corrisposta nel» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza del» e le parole: «allo stesso mese» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse retribuzioni»;

c) all'articolo 19, comma 2, le parole: «nel mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «sulla retribuzione di competenza del mese di luglio».

7-sexies. Per l'anno 2009, i dipendenti dei CAF ovvero i professionisti abilitati nonché i sostituti d'imposta, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 15 luglio 2009 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.


 

Il comma 7-ter reca numerose modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 concernente il Regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto. In particolare:

§         la lettera a) modifica l’articolo 2, comma 1, spostando dal 31 luglio al 30 settembre il termine per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e le società di persone ivi compresi i soggetti ad essi assimilati;

§         la lettera b)modifica l’articolo 2, comma 2, spostando di due mesi (dall’ultimo giorno del settimo mese all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta) il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione da parte dei soggetti IRES;

§         la lettera c)modifica il comma 1 dell’articolo 3, eliminando l’obbligo per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, di presentare nella dichiarazione unificata annuale (c.d. Unico) anche la dichiarazione IRAP (limitandolo alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione annuale IVA). Si ricorda, peraltro, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 52, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) e del successivo decreto ministeriale 11 settembre 2008, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo;

§         la lettera d)modifica il comma 2 dell’articolo 3, inserendo, tra i soggetti tenuti alla presentazione delle varie dichiarazioni, anche i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la quale assume ora carattere autonomo non essendo più ricompressa nella dichiarazione unificata;

§         la lettera e) modifica il comma 3-bis dell'articolo 4, differendo dal 31 marzo al 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione il termine per la trasmissione in via telematica dal parte dei sostituti d'imposta all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e contributivi, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale;

§         la lettera f) modifica il comma 1dell'articolo 5, spostando di due mesi (dal settimo al nono successivo alla deliberazione di messa in liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni e di imprese individuali) il termine per la presentazione in via telematica da parte del liquidatore o, in mancanza, del rappresentante legale della dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione. Analogo aumento di due mesi è previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione;

§         analogo aumento di due mesi è previsto per le dichiarazioni nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (modifica all'articolo 5, comma 4, da parte della lettera g) del comma in esame), di trasformazione e fusione di società (modifica all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, da parte rispettivamente delle lettere h) e i) del comma in esame;

§         la lettera l) modifica il comma 1dell'articolo 8, spostando dal 31 luglio al 30 settembre il termine finale (quello iniziale resta fissato al 1° febbraio) per la dichiarazione annuale in materia di IVA e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti. Contestualmente viene soppressa la disposizione che prevede la trasmissione della dichiarazione in via telematica entro il mese di novembre. Nella sostanza, poiché la norma di carattere generale, contenuta all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998, prevede che le banche e Poste italiane S.p.a. trasmettono in  via  telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del  termine di presentazione, spostando in avanti di due mesi (al 30 settembre) il termine per la presentazione, la trasmissione sarebbe dovuta avvenire entro due mesi (novembre). Con la soppressione del secondo periodo dell’articolo 8, si applica la disposizione di carattere generale prevista dall’articolo 3, comma 7 (quattro mesi dalla presentazione).

 

Essendo stati modificati i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dal comma 7-ter (quindi con atto legislativo), il comma 7-quater ribadisce che in ogni caso resta fermo il potere regolamentare previsto dal comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 per la razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti.

 

Il comma 7-quinquies reca alcune modifiche al decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti. In particolare:

§         la lettera a) modifica gli articoli 16 e 17, spostando dal 25 giugno al 30 giugno il termine per la trasmissione in via telematica da parte dei CAF-dipendenti e dei sostituti di imposta delle dichiarazioni  elaborate  e  i  relativi prospetti di liquidazione;

§         le lettere b) e c)modificano i commi 1 e 2 dell'articolo 19, facendo riferimento, ai fini di conguaglio (debito/credito risultante dal prospetto di liquidazione), alla “retribuzione di competenza” del mese di luglio in luogo della “retribuzione corrisposta nel mese di luglio”.

La disposizione potrebbe essere finalizzata ad evitare l’insorgere di possibili problematiche nei casi in cui la retribuzione del mese in questione sia erogata, anche in base a disposizioni di rango contrattuale, in periodi successivi (ad esempio nei primi giorni di agosto); in tali situazioni, inoltre, l’erogazione del mese di luglio potrebbe riferirsi alla retribuzione del mese precedente.

Inoltre, a fini di coordinamento con le novelle apportate, la lettera b) sopprime, relativamente all’insufficienza delle disponibilità mensili, il riferimento “alla rata di pensione”, in quanto la disciplina delle operazioni di conguaglio per le pensioni sono già contenute al comma 4 del medesimo articolo 19.

 

Infine il comma 7-sexies dispone una deroga per l'anno 2009 circa il termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate dai CAF ovvero dai professionisti abilitati nonché dai sostituti d'imposta, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale, fissandolo entro il 15 luglio 2009 (anziché entro il 30 giugno come disposto dal precedente comma 7-quinquies, lettera a). Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.

Profili finanziari

Le norme di cui ai commi da 7-ter a 7-sexies, introdotte nel corso dell’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo in quanto le disposizioni prorogano termini di adempimenti di carattere sostanzialmente procedurale

 

 

 


 

Articolo 42, comma 7-septies
(Soggetti abilitati alla riscossione di tributi locali)

7-septies. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quinto periodo è soppresso.

 

 

Il comma 7-septiesdell’articolo 42 elimina le sanzioni della decadenza dagli affidamenti in corsoe della cancellazione dall’apposito albo per i soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, ove non abbiano proceduto ad adeguarsi, entro il 29 aprile 2009, ai requisiti minimi di capitale (pari a 10 milioni di euro) richiesti ai sensi dell’articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185[393].

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento abroga il quinto periodo del comma 7-bis dell’articolo 32 del D.L. n. 185 del 2008.

Tale norma ha fissato in 10 milioni di euro la misura minima di capitale interamente versato richiesto ai fini dell’iscrizione nell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali.

Sono escluse da suddetto limite le società a prevalente partecipazione pubblica. Inoltre,è prevista la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali ai soggetti che non possiedano il suddetto requisito finanziario.

Il quinto periodo del comma 7-bis, oggetto di abrogazione da parte della norma in esame, dispone che ove i soggetti già iscritti all’albo non adeguino il proprio capitale sociale alla misura minima di 10 milioni di euro entro il 29 aprile 2009 (tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009), è prevista la decadenza dagli affidamenti in corso e la cancellazione dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.

 

Si ricorda che l’articolo 53, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dispone l’istituzione presso il Ministero delle finanze dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, nonché quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Si demanda ad appositi decreti del Ministro delle finanze, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, tra l’altro, la definizione delle condizioni e dei requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, nonché disposizioni relative alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.


 

Articolo 42, commi 7-octies – 7-decies
(Fondo unico giustizia)

 


7-octies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, come modificato dal comma 21-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

b) al comma 7, alinea, la parola: «annualmente» è soppressa e le parole da: «fino a una percentuale» fino a: «da destinare» sono sostituite dalle seguenti: «le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione»;

c) il comma 7-quater è sostituito dal seguente:

«7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici».

7-novies. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

7-decies. Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati «Fondo unico giustizia» ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.


 

 

Il comma 7-octies interviene sulla disciplina del “Fondo unico giustizia”.

 

Il DL 112/2008, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, ha previsto l’afflusso ad un unico Fondo delle somme di denaro sequestrate e confiscate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione antimafia o di irrogazione di sanzioni amministrative (art. 61, co. 23).

Con l’obiettivo di razionalizzazione della gestione delle somme amministrate dal sistema giustizia, il legislatore con il successivo D.L. 143/2008, convertito dalla legge 181/2008, recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, ha denominato il citato Fondo come “Fondo unico giustizia” recandone una particolare disciplina (art. 2). Alla gestione del Fondo è stata chiamata Equitalia Giustizia s.p.a. ed è stata ampliata la tipologia delle risorse che affluiscono al Fondo, prevedendo che siano vincolate a tale destinazione, unitamente ai relativi interessi, anche:

§         le somme di denaro sequestrate e non confiscate, già devolute allo Stato di cui, trascorsi 5 anni dalla sentenza definitiva, nessuno ha chiesto la restituzione;

§         le somme e i proventi relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 231/2001;

§         le somme depositate presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

§         le somme devolute allo Stato, in quanto derivanti dal riparto del fallimento e non riscosse entro 5 anni dal deposito.

In base all’art. 2, comma 3, del DL 143/2008, i depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti e dei beni sopraindicati (Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari) devono:

§         intestare "Fondo unico giustizia" i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, ecc. da loro detenuti;

§         trasmettere a Equitalia Giustizia S.p.a., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul sito internet www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia[394].

L’efficienza di gestione della società che gestisce il Fondo unico giustizia dovrà consentire il recupero di quote di risorse da devolvere, al Ministero dell’Interno e al Ministero della Giustizia, che le potranno utilizzare, rispettivamente, per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico e per il potenziamento dei propri servizi istituzionali.

 

L’art. 27 del più recente D.L. 185/2008 (L. 2/2009) ha aggiunto un comma 3-bis all’art. 2 del citato DL 143/2008 che ha previsto che il Ministero dell’economia irroghi una sanzione amministrativa pecuniaria (modulata su quella in materia di imposte dirette)[395] a Poste italiane S.p.a., banche ed altri operatori finanziari che vengano meno ai citati obblighi di cui all’art. 2, comma 3 del DL 143 ovvero l’intestazione a “Fondo unico giustizia” (di somme, beni e titoli) e la trasmissione telematica ad Equitalia delle necessarie informazioni su conti, depositi, ecc.

Il comma 7-octies, lett. a) della norma in esame - novellando detto comma 3-bis - specifica che l’applicazione della sanzione amministrativa da parte del Ministero dell’economia per l’indicata omissione debba avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato comma 3-bis[396] (ovvero entro il 28 febbraio 2009).

In proposito, occorre valutare la congruità della data indicata per l’applicazione della sanzione (28 febbraio 2009) con i prevedibili tempi di entrata in vigore del comma 7-octies in esame.

 

Una ulteriore modifica all’art. 2 del D.L. 143/2008 riguarda il comma 7.

 

La norma prevede attualmente che con D.P.C.M. sono stabilite annualmente - fino a una percentuale non superiore al 30 % delle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo - le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici, intestate “Fondo unico giustizia”, anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

§         in misura non inferiore ad 1/3 al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso;

§         in misura non inferiore ad 1/3, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

§         all'entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 7-octies, lett. b) dell’art. 42 in esame ha soppresso il riferimento alla cadenza annuale del D.P.C.M. di riparto, riformulando il comma 7 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008, con la precisazione che, per le finalità di cui alle predette lettere a, b e c, le risorse sono destinate mediante riassegnazione ai suindicati ministeri, nonché all’entrata del bilancio dello Stato, e con modalità rotativa.

 

Il comma 7-octies, lett. c) sostituisce, infine, il comma 7-quater dell’art. 2 del D.L: 143, introdotto dal citato art. 27 del D.L. 185/2008 (L. 2/2009).

 

Tale norma aggiuntiva ha previsto che - con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza) - la percentuale del 30% delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo di cui al comma 7 può essere elevata fino al 50 % in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.

 

Il nuovo comma 7-quater modifica la fonte del provvedimento, stabilendo che detto aumento fino al 50% delle risorse derivanti da sequestro (di cui al comma 7) possa essere stabilito da un decreto del Ministro dell’economia, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, piuttosto che con decreto interdipartimentale.

Il successivo comma 7-novies dell’art. 42 in esame sottrae all’esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori in base alla ordinaria disciplina sulla riscossione (art. 22 del D.Lgs 112/1999) e sul versamento (artt. 8 e 9 D.Lgs 237/1997).

Il comma 7-decies estende l’applicazione delle citate disposizioni in tema di riscossione e versamento di somme incassate dagli agenti della riscossione anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati “Fondo unico giustizia” ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Si segnala che i richiamati articoli 3 e 4 del D.L. 143/2008 contengono la clausola di copertura finanziaria e la norma di entrata in vigore del provvedimento, sicché il riferimento corretto è probabilmente ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto-legge.

 

 


 

Articolo 42-bis
(Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità)


1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1o gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia.

2. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente articolo non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 marzo 2009. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.


 

 

L’articolo 42-bis, introdotto nel corso dell’esame del Senato, dispone (comma 1) la sanatoria delle violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse dal 1° gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente alle violazioni commesse mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscionie mezzi similari.

Tali violazioni possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 1.000 euro per anno e per provincia.

 

La norma in esame costituisce di fatto una proroga della sanatoria disposta nella stessa materia dalla L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, co. 480, lett. c), di cui viene sostanzialmente riprodotto il testo. Nell’ambito di una revisione della disciplina delle affissioni dei manifesti politici, tale disposizione introduceva un comma 20-bis al D.Lgs. 507/1993[397] che, tra l’altro, sanava le violazione delle norme in materia di affissioni dei manifesti politici, fino al 1° gennaio 2005, dietro versamento di una imposta di 100 euro per anno e per provincia. Il comma 20-bis è stato poi abrogato, una volta esauriti i suoi effetti, dal comma 176 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il comma 177 dell’art. 1 della citata L. 296/2006, ne ha fatti comunque salvi gli effetti prodotti. Tuttavia, il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro, già fissato dall’articolo 20-bis al 31 maggio 2005, comma 2, è stato prorogato al 30 settembre 2008, dal comma 7 dell’art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Ai sensi del comma 2 il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 2009, a pena di decadenza dal beneficio, a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2009.

In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia.

La definizione delle pendenze in oggetto non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni.

Il versamento dell’imposta sostituisce le sanzioni attualmente previste, si stabilisce, infatti, che non siano applicabili le disposizioni dell’art. 15, co. 2 e 3, della L. 515/1993[398].

 

Il co. 2 dell’art. 15 della L. 515/1993 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 milione di lire a 50 milioni di lire in caso di inosservanza delle norme di cui all’articolo 3 della medesima legge 515 (si tratta, tra l’altro, dell’affissione di manifesti di propaganda elettorale effettuata al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune), mentre il comma 3 pone a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio.

 

Relativamente alle affissioni dei manifesti politici rilevano sia le norme in materia di affissioni in generale, sia quelle specifiche riguardanti la propaganda elettorale.

Le pubbliche affissioni sono soggette, in base all’articolo 1 del decreto legislativo n. 507 del 1993, al pagamento di un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Il servizio delle pubbliche affissioni (art. 18) è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all’art. 3, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.

Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.

Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. Il diritto è comprensivo dell’imposta sulla pubblicità (art. 19).

Fruiscono di un’agevolazione nella misura del 50% della tariffa sulle pubbliche affissioni una serie di tipologie di manifesti, elencati all’articolo 20, tra cui i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

I comuni possono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20 (art. 20.2)

Per quanto riguarda le affissioni durante la campagna elettorale rileva innanzitutto la legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) che prevede che ogni comune metta a disposizione appositi spazi nei quali è consentita l’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda, da parte di partiti, gruppi politici o candidati che partecipano alle competizioni elettorali (art. 1).

Altre disposizioni in materia si rinvengono nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) che prevede quanto segue (art. 3):

§         nei 30 giorni che precedono le elezioni i manifesti di propaganda possono essere affissi solamente negli spazi consentiti;

§         tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale devono riportare il nome del committente responsabile;

§         tutti i soggetti che producono materiale elettorale, compresi i tipografi, devono accertarsi che gli ordini provengano dalle autorità responsabili del partito, dai singoli candidati o dai loro mandatari elettorali.

L’articolo 18 dispone in ordine alle sanzioni delle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 3 disponendo (come si accennato sopra) l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 milione a 50 milioni di lire (da 516,46 a 25.822,84 euro) e pone a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio.

Profili finanziari

La norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo si segnala che la norma appare suscettibile di determinare i seguenti effetti finanziari per i bilanci degli enti locali:

-          maggiori entrate nel 2009, in relazione all’adesione alla procedura di definizione agevolata delle violazioni;

-          minori entrate per gli anni successivi al 2009 per il venir meno della possibilità di accertamento delle violazioni sanate.

In entrambi i casi, gli enti locali restano comunque tenuti al rispetto degli obiettivi di saldo previsti dal patto di stabilità interno, con la conseguente esigenza di compensare all’interno dei propri bilanci le variazioni finanziarie derivanti dalla norma in esame. Si segnala pertanto l’eventualità che, con riferimento agli esercizi successivi al 2009, la norma in esame possa rendere più difficoltoso il rispetto dei vincoli del patto.

 


 

Articolo 42-ter
(Interpretazione autentica dell’articolo 16-bis della legge
4 febbraio 2005, n. 11)

 


1. L'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si interpreta nel senso che la rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.


 

 

L’articolo 42-ter reca l’interpretazione autentica dell’art. 16-bis della L. 11/2005[399], precisando che lo Stato può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni degli obblighi derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, anche in relazione agli oneri finanziari sostenuti per la definizione di controversie presso la Corte europea dei diritti dell’uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo, ai sensi degli artt. 37 e 39 della citata Convenzione.

 

Al riguardo, si rileva che il comma 1 dell’art. 16-bis della citata legge 11/2005 impone alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici e ai soggetti equiparati:

§         di adottare le misure necessarie a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi comunitari, al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli artt. 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse;

§      di dare esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, pronunciate ai sensi dell'art. 228, paragr. 1, dello stesso Trattato.

Il comma 2del medesimo articolo prevede l’esercizio dei poteri statali sostitutivi nei confronti delle regioni e degli enti sopra indicati, che si siano resi responsabili della violazione degli obblighi comunitari o della non tempestiva esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'art. 8 della legge 131/2003[400] (c.d. legge “La Loggia”) e dall’art. 11, comma 8, della stessa legge 11/2005.

Il comma 3 stabilisce, inoltre, che, in caso di inadempimento degli obblighi comunitari da parte dei suddetti enti, lo Stato esercita il diritto di rivalsa nei confronti degli stessi enti nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e di altri fondi aventi finalità strutturali. Analogo diritto di rivalsa è esercitato, ai sensi del comma 4, in relazione alle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia ex art. 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea (si tratta delle sentenze che comminano il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità per mancata esecuzione di precedenti pronunce).

Il comma 5 precisa, poi, che il diritto di rivalsa è esercitato altresì per compensare gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione a violazioni della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali imputabili alle regioni e agli altri enti pubblici sopra individuati.

Le modalità di esercizio della rivalsa sono disciplinate dai commi 6-11 del citato art. 16-bis. In particolare, il diritto è esercitato in modo differente, a seconda che l’obbligato sia un ente territoriale, ovvero un ente od organismo pubblico diverso assoggettato al sistema di tesoreria unica, ovvero altro ente.

Nel caso in cui l’obbligato sia un ente territoriale, la misura degli importi dovuti, che comunque non deve essere superiore agli oneri finanziari a carico dell’Italia, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 3 mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna per la Repubblica italiana. Il decreto reca modi e termini per il pagamento, anche rateizzato, e costituisce titolo esecutivo. Qualora gli oneri finanziari a carico dell’Italia siano di carattere pluriennale, o non ancora liquidi, possono adottarsi più decreti ministeriali in relazione al progressivo maturare del credito dello Stato. I decreti sono emanati previa intesa sull’entità del credito, modalità di recupero e termini di pagamento, anche rateizzato, con l’ente obbligato. Tale intesa, il cui contenuto viene recepito in un provvedimento del Ministro dell’economia e costituisce titolo esecutivo, deve essere perfezionata entro 4 mesi decorrenti dalla data della notifica della sentenza esecutiva di condanna verso l’Italia all’ente obbligato. Qualora non venga raggiunga l’intesa, l'adozione del provvedimento compete al Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi 4 mesi, sentita la Conferenza unificata. Anche in questo caso possono essere adottati più decreti laddove si sia in presenza di crediti dello Stato che maturano progressivamente.

Nel caso di enti e di organismi pubblici diversi da quelli di cui sopra, assoggettati al sistema di tesoreria unica, il diritto di rivalsa si esercita con un prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

In ogni altro caso, il diritto di rivalsa si esercita secondo le vie ordinarie, mediante ricorso innanzi all’autorità giudiziaria competente. Le notifiche delle sentenze di condanna nei confronti degli enti territoriali obbligati sono effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è stata elaborata nell’ambito del Consiglio d’Europa e firmata a Roma il 4 novembre 1950. La CEDU è entrata in vigore nel settembre 1953 e il relativo sistema di protezione dei diritti raccoglie, ad oggi, 47 Stati. L’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 4 agosto 1955, n. 848, entrata in vigore il 26 ottobre 1955.

La Convenzione consta di 59 articoli suddivisi in due titoli:

§         Titolo I (artt. 2-18), Diritti e libertà;

§         Titolo II (artt. 19-59), Corte europea dei diritti dell’Uomo.

Nelle sue pronunce la Corte europea dei diritti dell’uomo procede all’esame del diritto nazionale che riguarda la fattispecie dedotta in giudizio e verifica la sussistenza di eventuali difformità tra l’assetto che in sede nazionale è stato dato alla fattispecie medesima e il diritto della Convenzione. Ove riscontri la violazione denunciata dal ricorrente, la Corte valuta, altresì, la possibilità di un’effettiva riparazione dei pregiudizi subiti. Il diritto della Convenzione è costituito, quindi, non solo dal disposto letterale della stessa Convezione, ma anche del significato normativo che se ne trae sulla base dei precedenti giurisprudenziali della Corte.

La procedura innanzi alla Corte termina con la cancellazione del ricorso dal ruolo (art. 37) o con la conclusione di un regolamento amichevole (art. 39).

La cancellazione del ricorso dal ruolo si verifica nei casi in cui:

§         il ricorrente non intende più mantenere il ricorso;

§         la controversia è stata risolta;

§         la prosecuzione dell’esame del ricorso non è più giustificata per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza.

La Corte può tuttavia proseguire l'esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli. La Corte può decidere, tuttavia, una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Ai sensi dell’art. 39, in caso di conclusione per regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Si segnala, da ultimo, che l’art. 46 della Convenzione impegna gli Stati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti, affidando al Comitato dei Ministri il compito di sorvegliare l’esecuzione delle sentenze. Trattandosi di un obbligo di risultato, lo Stato può scegliere discrezionalmente il modo in cui adempiervi, rimuovendo, se possibile, la situazione lesiva constatata dalla Corte e prevenendo l’insorgerne di nuove.

Profili finanziari

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si rileva che l’articolo in esame – che, in quanto norma di interpretazione autentica, è suscettibile di esplicare anche effetti retroattivi - pur non determinando effetti sui saldi complessivi di finanza pubblica, è suscettibile di incidere sui rapporti finanziari tra bilancio statale e bilanci degli enti territoriali, potendo determinare eventuali maggiori esborsi a carico di questi ultimi per effetto della rivalsa esercitata in relazione a spese sostenute dallo Stato.

Sarebbero utili in proposito elementi informativi in ordine alla possibile entità di tali oneri, per le controversie già concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo.

 

 


 

Articolo 43
(Importo massimo di emissione di titoli pubblici)


1. Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensità nel quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si applica fino al 31 dicembre 2008.

2. Per l'anno 2009, per assicurare la necessaria flessibilità gestionale delle risorse preordinate con la legge di bilancio e corrispondere alle sopravvenute indifferibili occorrenze delle Amministrazioni statali per la realizzazione dei relativi programmi, entro il 30 giugno dello stesso anno il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti da comunicare alle Commissione parlamentari e alla Corte dei conti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti dei Fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 43 stabilisce che – tenuto conto delle esigenze derivanti dalla crisi finanziaria mondiale – il limite massimo di emissione di titoli pubblici, stabilito in 40.000 milioni di euro dall’art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 2007 (legge di bilancio 2008), non venga applicato fino al 31 dicembre 2008.

 

Si ricorda che ai sensi delle legge di contabilità generale dello stato (legge n. 468/1978) una apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato stabilisce annualmente l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare. Si rammenta altresì che per far fronte alla situazione di crisi del sistema finanziario sono state recentemente introdotte - dal decreto legge n. 155 del 2008[401], recante misure volte a garantire stabilità al sistema creditizio,  e dal decreto legge n. 185 del 2008[402] - norme che autorizzano l’emissione di titoli di debito pubblico ai fini della copertura degli oneri derivanti da operazioni, effettuabili fino al 31 dicembre 2009, di ricapitalizzazione delle banche e scambio temporaneo tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche (art 1 e art 1-bis del DL 155), nonché di sottoscrizione di obbligazioni bancarie (art 12 del DL 185). Le suddette operazioni di emissione dei titoli possono essere effettuate, secondo quanto previsto dal citato decreto legge n. 155, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

 

I commi 2 e 3 sono volti a garantire al Ministro dell'economia e delle finanze ulteriori margini di flessibilità gestionale di bilancio, rispetto a quelli già previsti ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 .

 

In particolare il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2009, ad effettuare con propri decreti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, del Fondo di riserva per le spese impreviste e del Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di spesa.

Il decreto del Ministro dell’Economia deve essere comunicato alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. Copia dei decreti è allegata al rendiconto del bilancio dello Stato.

 

Infine, il comma 3 prevede che copia dei decreti con i quali il Ministro dell'economia e delle finanze opera le suddette variazioni compensative sia allegata alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.

 

Secondo la Relazione illustrativa (A.S. 1305), tale maggiore flessibilità garantirebbe la riallocazione delle risorse dei Fondi di riserva e costituirebbe uno strumento necessario in considerazione degli interventi riduttivi delle spese effettuati dal decreto-legge n. 112 del 2008 che non permettono di avere consapevolezza delle occorrenze che si renderà necessario fronteggiare per le tipologie di spese oggetto di integrazione con prelevamento dai medesimi Fondi.

Profili finanziari

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 1, appare opportuno che il Governo chiarisca a quali “particolari esigenze di finanziamento originate dalla crisi finanziaria” faccia riferimento la norma in esame: le operazioni previste dai decreti legge 155/2008[403] e 185/2008[404] prevedono, infatti, l’adozione di appositi DPCM, da presentare alle Camere per l’espressione del parere, con cui sono indicate le risorse necessarie per finanziare le operazioni medesime. Allo stato, tali decreti non risultano essere stati presentati.

Al riguardo si ricorda che il DL 155/2008 e il DL 185/2008 autorizzano l’emissione di titoli di debito pubblico ai fini della copertura degli oneri derivanti da operazioni, effettuabili fino al 31 dicembre 2009, di ricapitalizzazione delle banche e scambio temporaneo tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche (art 1 e art 1-bis del DL 155), nonché di sottoscrizione di obbligazioni bancarie (art 12 del DL 185). Tali operazioni possono essere effettuate anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato[405].

In occasione dell’esame di tali provvedimenti, si é osservato[406] che le disposizioni definiscono essenzialmente un impianto di tipo procedurale, all’interno del quale la norma si limita a delineare lo schema autorizzatorio delle operazioni suddette e ad individuare le possibili fonti di finanziamento, mentre i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ove si determinino le necessarie condizioni, dovranno in concreto definire l’ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni. La scelta di tale schema operativo implica, quindi, che non sia possibile una quantificazione ex ante delle risorse finanziarie interessate alle operazioni in esame, essendo rinviata la definizione delle stesse al momento in cui si renderà necessaria l’assunzione dell’effettivo impegno.

Si è inoltre osservato che tali operazioni possono comportare un aumento dello stock del debito pubblico (il cui rapporto rispetto al PIL costituisce uno dei parametri rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita) e della spesa per interessi, con effetti sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e sull’indebitamento netto della PA. In sede di adozione dei singoli DPCM dovrà, pertanto, provvedersi alla quantificazione ed alla copertura dei maggiori oneri per interessi, tenuto conto anche delle altre condizioni che concorrono determinare la previsione relative al servizio del debito.

Appare, inoltre, opportuno che sia chiarito il collegamento tra la disposizione in esame, diretta a superare il limite puntuale previsto dalla legge di bilancio per le emissioni di titolo pubblico, con la disposizione recata dalla legge finanziaria che fissa limite massimo di ricorso al mercato.

 

Al riguardo, con riferimento ai commi 2 e 3, si osserva che i Fondi in esame presentano dotazioni estremamente diverse tra di loro.

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie, il Fondo per spese impreviste ed il Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritte nella Tabella C della legge finanziaria (di cui agli articoli 7, 9 e 9-ter della legge 468/1978), sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’Economia[407]. La dotazione dei fondi, fissata annualmente dalla legge di bilancio, è pari per il 2009 a 779 milioni per il Fondo spese obbligatorie e 410 milioni per il Fondo spese impreviste, mentre il Fondo per le leggi permanenti di natura corrente non presenta alcuno stanziamento nell’esercizio in corso a fronte di 30 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Un utilizzo flessibile delle stesse sembrerebbe, pertanto, essere diretto a consentire sia variazioni (allo stato non previste dalla legge di contabilità[408]) tra i Fondi per spese obbligatorie e spese impreviste, sia un prelievo da questi in favore del Fondo per l’integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente che, nel bilancio 2009, risulta privo di risorse sia in competenza che in cassa. Ciò potrebbe rendersi necessario nel caso in cui, a fronte dei ripetuti tagli lineari delle dotazioni di bilancio (ed in particolare delle voci di Tabella C della legge finanziaria), possano comunque essere fatti valere dei diritti connessi a situazioni giuridicamente perfezionate che comportino un obbligo di pagamento da parte dell’Amministrazione. L’indicazione del 30 giugno quale data entro la quale tali variazioni sono consentite sembrerebbe poi essere collegata alla possibilità che, in sede di assestamento, le dotazioni dei Fondi siano, ove necessario,  reintegrate. Su tali punti appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Si rileva inoltre che, fermo restando che l’utilizzo dei Fondi di riserva, per la loro stessa natura, non presenta un andamento costante in corso d’anno, tale flessibilità potrebbe determinare un’accelerazione della spesa rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio, con effetti sul fabbisogno. Anche su tale punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

 


 

Articolo 43-bis
(Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici)


1. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP), ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, effettuata dalla medesima SCIP sono posti in liquidazione.

2. I beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono di proprietà della SCIP sono trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione.

3. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile. Dalla medesima data i soggetti originariamente proprietari sono immessi nel possesso degli immobili ad essi trasferiti.

4. Il valore degli immobili di cui al comma 2 è determinato dall'Agenzia del territorio, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, entro e non oltre il 20 marzo 2009, sulla base delle liste contenenti gli elementi identificativi degli immobili in possesso della SCIP.

5. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione è effettuato senza versamento di corrispettivo.

6. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione è effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi del comma 4. Tale corrispettivo è versato alla SCIP, al netto dell'eventuale maggiore valore individuato ai sensi del comma 4 rispetto alle passività della società stessa relative alla seconda operazione di cartolarizzazione, per i titoli emessi, i costi ed i finanziamenti assunti, al netto degli incassi disponibili.

7. Al fine del pagamento del corrispettivo da versare di cui al comma 6 la SCIP, in nome e per conto dei soggetti originariamente proprietari, versa tutte le somme presenti sul conto riscossione intestato alla stessa società presso la Tesoreria centrale dello Stato acceso ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2001 in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate, in nome e per conto degli enti previdenziali originariamente proprietari, alla SCIP entro il 15 aprile 2009 quale corrispettivo del trasferimento di cui al comma 6, al fine di essere destinate ad estinguere le passività di cui al comma 6. L'eventuale eccedenza tra le somme versate alla SCIP quale corrispettivo e la consistenza del capitolo di spesa è assegnata ai soggetti originariamente proprietari in proporzione alle quote di patrimonio trasferito per la prima operazione di cartolarizzazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per rispettare il termine previsto per il pagamento del corrispettivo a favore della SCIP per un importo pari alle somme da acquisire al bilancio dello Stato, è autorizzato a concedere un'anticipazione di tesoreria che è estinta entro l'anno a valere sul suddetto capitolo di spesa. L'acquisizione degli immobili da parte dei predetti enti previdenziali è operata anche in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. L'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al comma 6 e le somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7 è interamente versata alla SCIP dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione al valore degli immobili ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione come determinato ai sensi del comma 4, anche per la residua quota di immobili conferiti dallo Stato. Qualora uno o più tra gli enti previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa necessaria a corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali aventi disponibilità di cassa provvedono ad anticipare la suddetta differenza. Gli enti previdenziali provvedono al versamento della differenza in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il limite del 7 per cento ivi previsto. I soggetti originariamente proprietari regolano in via convenzionale tra di loro i rapporti di debito e credito derivanti dall'applicazione del presente comma.

9. Qualora le disponibilità degli enti non siano sufficienti a provvedere al versamento della differenza di cui al comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde la differenza alla SCIP entro e non oltre il 15 aprile 2009 mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con l'utilizzo dei primi proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore accertato dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8. Per l'eventuale parte residua di anticipazione, si provvede mediante la vendita di ulteriori immobili dello Stato effettuata dall'Agenzia del demanio, tenendo conto della situazione del mercato immobiliare.

10. Qualora il valore degli immobili determinato ai sensi del comma 4 relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore a quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8, si provvede a restituire agli enti tale differenza mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da parte dell'Agenzia del demanio.

11. La seconda operazione di cartolarizzazione è conclusa a seguito dell'avvenuto rimborso delle passività di cui al comma 6.

12. Per le finalità di cui al presente articolo gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili di cui al comma 2, fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti agli aventi diritto. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 13, 14, 17, 17-bis, 19, eccetto i primi due periodi, e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e dal decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104. I soggetti originariamente proprietari degli immobili assolvono la vendita di tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare. I soggetti originariamente proprietari possono modificare le suddette procedure al fine di rendere più efficiente il processo di vendita. Qualora gli immobili trasferiti ai sensi del comma 2 risultino non cedibili ai sensi del citato decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, gli enti provvedono all'individuazione di unità immobiliari aventi le caratteristiche previste dal predetto decreto-legge ed analogo valore. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono sostituiti alla SCIP, in tutti i rapporti, anche processuali ed attinenti alle procedure di vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con liberazione della SCIP. Al fine di favorire la tutela del diritto all'abitazione e all'esercizio di attività di impresa nella attuale fase di eccezionale crisi economica, i soggetti originariamente proprietari promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.

13. L'Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento, individua gli immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari. Restano salvi i criteri di individuazione dei suddetti immobili previsti dal comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.

14. Esperite le attività di cui al comma 8 ed estinti i costi e le passività relativi alle due operazioni di cartolarizzazione, la SCIP trasferisce tutti i dati e le informazioni in suo possesso relativi agli immobili ai soggetti originariamente proprietari ed è posta in liquidazione. L'Agenzia del territorio, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, effettua entro dodici mesi una puntuale ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici.


 

 

L’articolo 43-bis in esame pone in liquidazione il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP) ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione effettuata dalla stessa SCIP, trasferendo la proprietà degli immobili di SCIP ai soggetti originariamente proprietari degli stessi. Il trasferimento degli immobili appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione è effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi delle norme relative, e tale corrispettivo è versato alla SCIP. Gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili. In particolare, i soggetti originariamente proprietari degli immobili assolvono la vendita di tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare, e possono modificare le suddette procedure al fine di rendere più efficiente il processo di vendita.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 43-bis in esame, preso atto dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, pone in liquidazione il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, effettuata dalla SCIP ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2002, effettuata dalla medesima SCIP.  E’ disposto dal comma 2 che i beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono di proprietà della SCIP siano trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, avendo effetto iI trasferimento degli immobili dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 3). La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile[409].

 

Ai sensi del comma 4, la determinazione del valore degli immobili di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia del territorio, entro il 20 marzo 2009, sulla base delle liste contenenti gli elementi identificativi degli immobili in possesso della SCIP. secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

 

Il richiamato comma 7 dell’articolo 3 stabilisce che il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1 dell’articolo 3, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5 dello stesso articolo 3.

 

Per quanto concerne il versamento del corrispettivo, mentre il comma 5 prevede che il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione sia effettuato senza versamento di corrispettivo, il comma 6 stabilisce che il trasferimento degli immobili relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione debba essere effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi. Il corrispettivo è versato alla SCIP, al netto dell'eventuale maggiore valore individuato ai sensi del comma 4 rispetto alle passività della società stessa relative alla seconda operazione di cartolarizzazione, per i titoli emessi, i costi ed i finanziamenti assunti, al netto degli incassi disponibili.

 

I commi da 7 a 11 disciplinano i pagamenti e i flussi finanziari relativi alle operazioni di trasferimento della proprietà degli immobili.

 

Nel dettaglio, il comma 7 stabilisce che la SCIP, al fine del pagamento del corrispettivo di cui al comma 6, deve versare tutte le somme presenti sul conto riscossione intestato alla stessa società presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate, in nome e per conto degli enti previdenziali originariamente proprietari, alla SCIP entro il 15 aprile 2009 quale corrispettivo del trasferimento di cui al comma 6, al fine di essere destinate ad estinguere le passività della SCIP per la seconda cartolarizzazione.

Successivamente, l'eventuale eccedenza tra le somme versate alla SCIP quale corrispettivo e la consistenza del capitolo di spesa viene assegnata ai soggetti originariamente proprietari in proporzione alle quote di patrimonio trasferito per la prima operazione di cartolarizzazione.

L'acquisizione degli immobili da parte dei predetti enti previdenziali è operata anche in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a mente del quale, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

Ai sensi del comma 8, l'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al comma 6 e le somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7 è interamente versata alla SCIP dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione al valore degli immobili ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione come determinato ai sensi del comma 4, anche per la residua quota di immobili conferiti dallo Stato.

Qualora uno o più tra gli enti previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa necessaria a corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali aventi disponibilità di cassa provvedono ad anticipare la suddetta differenza.

 

Secondo il comma 9, qualora le disponibilità degli enti non siano sufficienti a provvedere al versamento della differenza di cui al comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze deve corrispondere la differenza alla SCIP entro il 15 aprile 2009 mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con l'utilizzo dei primi proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore accertato dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8. Si precisa che per l'eventuale parte residua di anticipazione, si provvederà mediante la vendita di ulteriori immobili dello Stato. Il comma 10 chiarisce che, ove il valore degli immobili relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore a quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8, si dovrà provvedere a restituire agli enti tale differenza mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da parte dell'Agenzia del demanio. Ai sensi del comma 11, la seconda operazione di cartolarizzazione è da ritenersi conclusa a seguito dell'avvenuto rimborso delle passività di cui al comma 6.

 

Il comma 12 disciplina le modalità di vendita degli immobili trasferiti da parte degli enti.

Nel dettaglio, si prevede che gli enti possano procedere alla vendita diretta degli immobili di cui al comma 2, fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti agli aventi diritto, e si prevede l’applicabilità delle disposizioni in materia di modalità per la cessione degli immobili nell’ambito del processo di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico previste nei decreti-legge 25 settembre 2001, n. 351, e 23 febbraio 2004, n. 41, (convertiti, rispettivamente, nelle leggi n.410/2001 e n.104/2004, recanti disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.

Inoltre, viene data ai soggetti originariamente proprietari facoltà di modificare le procedure regolanti l'alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, applicabili in quanto compatibili, al fine di rendere più efficiente il processo di vendita.

In capo ai soggetti originariamente proprietari è fatto obbligo - al fine di favorire la tutela del diritto all'abitazione e all'esercizio di attività di impresa nella attuale fase di eccezionale crisi economica – di promuovere la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento.

 

Il comma 13 fa obbligo all'Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento, di individuare gli immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari.

 

La norma fa salvi i criteri di individuazione degli immobili di pregio previsti dal comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 luglio 2002.

 

Un volta che siano esperite le attività di cui al comma 8 e siano estinti i costi e le passività relativi alle due operazioni di cartolarizzazione, il comma 14 fa obbligo alla SCIP di trasferire tutti i dati e le informazioni in suo possesso relativi agli immobili ai soggetti originariamente proprietari.

La SCIP viene da quel momento posta in liquidazione e si demanda all'Agenzia del territorio il compito di effettuare entro dodici mesi una puntuale ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici.

Profili finanziari

Le norme, riferite all’articolo 43-bis introdotte nel corso dell’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che, in mancanza della relazione tecnica, non è possibile definire il quadro finanziario complessivo dell’operazione stessa che dia conto dei relativi effetti ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica (SNF, fabbisogno del settore statale e della PA, indebitamento netto) e dei conseguenti riflessi sullo stock di debito delle amministrazioni pubbliche.

In assenza di tali informazioni, si evidenziano i seguenti profili sui quali è opportuna l’acquisizione di elementi conoscitivi:

§         l’operazione di acquisizione immobiliare, configurata dalla norma, viene registrata, ai fini del saldo dell’indebitamento netto, come un aumento degli investimenti fissi lordi: non essendo prevista alcuna forma di compensazione di tale incremento della spesa in conto capitale, ne consegue necessariamente un peggioramento del predetto saldo che rileva anche ai fini della sua componente strutturale.

Infatti, mentre le dismissioni immobiliari non rilevano ai fini del saldo dell’indebitamento netto strutturale, in quanto sono considerate operazioni straordinarie, gli acquisti di immobili sono inclusi in tale saldo al pari di tutte le altre spese per investimenti.

Si segnala in proposito che nella Nota informativa del Governo, presentata al Parlamento il 6 febbraio 2009, viene evidenziato che il peggioramento dei saldi previsto per il 2009 riflette, per un importo pari a 1,9 miliardi, la revisione della strategia relativa agli investimenti immobiliari in considerazione del fatto che le condizioni del mercato immobiliare non sono favorevoli alla dismissione nel breve periodo di compendi immobiliari. Appare pertanto necessario che sia chiarito se l’importo del peggioramento del saldo sopra indicato coincida con quello derivante dagli effetti della disposizione in esame o se vi concorrano altri fattori;

§         sempre con riferimento al medesimo saldo dell’indebitamento netto, dovrebbe essere assicurato dal Governo che il suddetto effetto peggiorativo su tale saldo non sia suscettibile di essere rettificato in aumento in sede comunitaria.

Tale eventualità potrebbe ad esempio verificarsi qualora in sede europea si procedesse ad una complessiva riclassificazione dell’operazione SCIP2 quale operazione di emissione di titoli di debito pubblico[410]: in tal caso il peggioramento del saldo di indebitamento netto inciderebbe sull’esercizio in cui è avvenuta l’operazione di cartolarizzazione (2002), per l’importo a suo tempo iscritto a riduzione della spesa per investimenti (6,6 mld)[411]. Corrispondentemente i valori del debito riferiti agli esercizi 2002 e successivi, verrebbero rettificati per registrare gli incrementi corrispondenti ai titoli relativi a SCIP2;

§      con riferimento al saldo di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, l’operazione sembrerebbe determinare un effetto peggiorativo analogo a quello imputabile al saldo dell’indebitamento netto: le modalità individuate per il pagamento del corrispettivo alla società SCIP utilizzano infatti somme attualmente giacenti presso la tesoreria. In proposito appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

 


 

Articolo 44
(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)


1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166» sono soppresse.

1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1o agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1o agosto 2005.

2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro».

3. L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così modificato:

a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;

b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;

c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».

4. All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «, che può essere aumentata» fino alla fine del comma sono soppresse.

5. All'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro» e le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria» fino alla fine del comma sono soppresse.

6. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro».

7. Dopo l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 164-bis. - (Casi di minore gravità e ipotesi aggravate). - 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».

8. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del presente Capo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.».

9. L'articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così modificato:

a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: «o con l'ammenda da» fino alla fine del comma;

b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».

10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a diciottomila euro».

11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009), in favore del Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere dall'esercizio 2009.


 

 

L'articolo 44 introduce una serie di modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Codice della privacy: D.lgs. 196/2003[412]).

 

Il comma 1 dispone la non applicabilità agli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate dal Garante della privacy del limite alla riassegnazione di entrate previsto dalla legge finanziaria per il 2008[413].

 

L'articolo 2, commi 615-627 della legge finanziaria per il 2008, ha introdotto il divieto, a decorrere dall’anno 2008, dell’iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato e autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell’elenco 1 della legge stessa [414].

In relazione a quanto sopra previsto, è stata disposta l’istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri interessati al divieto di riassegnazione, di appositi Fondi, da ripartire con decreto ministeriale, nei quali confluiscono il 50 percento dei versamenti riassegnabili ai pertinenti capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato.

La disciplina degli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate dal Garante è contenuta nell’articolo 166 del “Codice della privacy” (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).  In particolare, l’articolo 166 del Codice stabilisce che l’irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali compete al Garante e che il 50% dei proventi totali annui sono riassegnati al fondo per il funzionamento del Garante della privacy iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere utilizzati unicamente per l'esercizio delle funzioni di accertamentoattribuite allo stesso Garante (art. 158), nonché per curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati (art. 154, co. 1, lett. h).

 

In base alla modifica in oggetto, nel Fondo per le esigenze di funzionamento del Garante è destinato a confluire non più il 25 per cento degli introiti delle sanzioni comminate dall’Autorità, bensì il 50 per cento delle sanzioni stesse, come previsto dal citato articolo 166 del Codice.

 

Il comma 1-bis, introdotto dal maxiemendamento del Governo in Senato, autorizza coloro che prima del 1° agosto 2005 hanno costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici, a utilizzare i dati personali contenuti in tali elenchi per fini promozionali. Tale attività promozionale, che potrà essere svolta in deroga alle disposizioni del Codice della privacy relative all’informazione e al consenso degli interessati (artt. 13 e 23), dovrà cessare entro il 31 dicembre del 2009.

 

In merito, si ricorda che l’articolo 129 del Codice, rubricato “Elenchi di abbonati”, attribuisce al Garante il compito di individuare, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima dell’entrata in vigore del Codice.

In tale provvedimento il Garante deve individuare idonee modalità attraverso le quali l’abbonato può verificare, rettificare o cancellare i propri dati, nonché le modalità mediante le quali egli può:

§         manifestare il consenso alla semplice inclusione negli elenchi (in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali);

§         manifestare il consenso all’utilizzo dei dati da parti di terzi a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato;

§         manifestare il consenso per il trattamento dei dati a fini diversi.

Il Garante ha provveduto in tal senso con provvedimento del 15 luglio 2004, rubricato Nuovi elenchi telefonici, nell’ambito del quale ha tra l’altro disposto che a partire dal 1° agosto 2005 le scelte operate dagli abbonati telefonici (relativamente alla loro volontà che i dati siano utilizzati per finalità diverse dalla semplice ricerca del numero dell’abbonato per comunicazioni interpersonali) devono essere evidenziate negli elenchi attraverso appositi simboli grafici.

 

Occorre valutare la compatibilità della disposizione con la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale provvedimento demanda agli Stati il compito di assicurare che «gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali – e, nell'affermativa, quali – debbano essere riportati in un elenco pubblico» (art. 12), nonché di adottare  «le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta […] non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate» (art. 13).

 

I commi da 2 a 8 intervengono sul Titolo III (Sanzioni) della Parte III del Codice della privacy, riformulandone in particolare il Capo I in materia di violazioni amministrative.

 

La ratio ispiratrice dell'intervento, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge presentato in Senato (AS 1305), è quella di graduare meglio l’afflittività della sanzione a seconda che la violazione sia commessa da soggetti pubblici o privati di grandi dimensioni e disponibilità economiche, piuttosto che da altri soggetti per i quali il pericolo di illeciti e le condizioni economiche possono risultare minori (si pensi agli ordinari trattamenti per finalità amministrative e contabili presso piccole e medie imprese o liberi professionisti).

 

In particolare, il comma 2 modifica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 161 del Codice della privacy per l'omessa o inidonea informativa all'interessato, in violazione dell’articolo 13.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 del Codice, l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art. 7 (accesso, rettifica, cancellazione, ecc.); f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5 e del responsabile.

Prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame, il suddetto art. 161 prevedeva che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del Codice fosse punita:

§         con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro ovvero

§         con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'art. 17 del Codice o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati.

Inoltre, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 161, le somme suddette potevano essere aumentate sino al triplo quando risultavano inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

 

Il decreto-legge in esame ha sostituito la suddetta disciplina con un unico trattamento sanzionatorio, indipendente dal tipo di dati o dalla natura del rischio o dall'entità del pregiudizio causato. Pertanto, si applicherà sempre la sanzione da 6.000 euro a 36.000 euro (ma sulla possibilità di modulare le sanzioni, v. infra il comma 7). Viene inoltre eliminato dall'art. 161 il riferimento alla possibilità di aumentare l'importo della sanzione in relazione alle condizioni economiche del contravventore. Tale possibilità è stata infatti generalizzata dal nuovo art. 164-bis, comma 4, introdotto dal comma 7 dell'articolo in esame (v. infra).

 

Il comma 3 aumenta l'importo delle sanzioni amministrative previste dall'art. 162 del Codice della privacy e ne introduce di nuove.

In particolare, le lettere a) e b) raddoppiano le sanzioni previste per la cessione dei dati effettuata in violazione del Codice e per la violazione della disposizione sulla comunicazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (art. 84, comma 1, del Codice).

La lettera c) inserisce due nuovi commi all'art. 162 del Codice, che introducono sanzioni amministrative che vanno ad affiancarsi ai reati di cui agli artt. 169, 167 e 170 del Codice (v. infra).

Il nuovo comma 2-bis prevede l’applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria, da 20.000 a 120.000 euro nelle seguenti ipotesi:

§         trattamento di dati personali effettuato senza il rispetto delle misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione (ai sensi dell'art. 33 del Codice). In questo caso è escluso il pagamento in misura ridotta;

 

In merito, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, chiunque, essendovi tenuto, omettesse di adottare le misure minime previste dal suddetto art. 33 del Codice era punito, ai sensi dell'art. 169, comma 1, del Codice, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. Conseguentemente all'introduzione della nuova sanzione amministrativa di cui al comma 2-bis, il decreto legge ha eliminato dall'art. 169 del Codice il riferimento all'ammenda (v. infra, comma 9 dell’articolo in commento).

 

§         trattamento di dati personali con modalità che integrano gli estremi di un illecito penale ai sensi dell’art. 167 del Codice.

 

Ai sensi dell’art. 167 del Codice della privacy, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto:

(a) dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'art. 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da 6 a 18 mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da 6 a 24 mesi;

(b) dagli artt. 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da 1 a 3 anni.

 

Il nuovo comma 2-ter prevede che, in caso di inosservanza delle prescrizioni o dei divieti adottati dal Garante (condotta già sanzionata penalmente dall'art. 170 del Codice) è altresì applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 a 180.000 euro.

 

Testo previgente

Testo modificato dal DL n. 207/2008

Decreto legislativo n. 196 del 2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
art. 162
Altre fattispecie

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro.

 

2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), e' altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.

 

Il comma 4, analogamente a quanto disposto al comma 2, elimina dall'art. 162-bis del Codice il riferimento alla possibilità di aumentare sino al triplo le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di conservazione dei dati di traffico in ragione delle condizioni economiche del responsabile della violazione.

Come detto, infatti, tale possibilità è stata generalizzata dal nuovo art. 164-bis, comma 4, introdotto dal comma 7 dell'articolo in esame (v. infra).

 

Il comma 5 raddoppia la sanzione amministrativa pecuniaria per omessa o incompleta notificazione al Garante del trattamento di dati personali. Esso inoltre elimina dall'art. 163 del Codice la sanzione amministrativa, accessoria e obbligatoria, della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione in uno o più giornali (come si dirà in seguito, essa è sostituita da una analoga sanzione avente però natura facoltativa, v. infra comma 8).

 

Testo previgente

Testo modificato dal DL n. 207/2008

Decreto legislativo n. 196 del 2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
art. 163
Omessa o incompleta notificazione

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

 

Il comma 6 aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria per chi omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante (da 10.000 euro a 60.000 euro invece che da 4.000 a 24.000).

 

Il comma 7 inserisce nel Codice un nuovo art. 164-bis che prevede la possibilità di graduare l'entità della sanzione in relazione alla gravità:

 

Art. 164-bis

Fattispecie

Sanzione

Comma 1

Le violazioni degli artt. 161, 162, 163 e 164 del Codice sono di lieve gravità, avuto anche riguardo alla natura, anche economica e sociale, dell'attività svolta

i limiti minimi e massimi stabiliti dai suddetti articoli devono essere ridotti a due quinti
(es. la sanzione da 20.000 a 120.000 euro dovrà essere considerata una sanzione da 8.000 a 48.000 euro)

Comma 2

Si violano più disposizioni previste dal Capo I del Codice (artt. 161-166), a eccezione di quelle previste dagli artt. 162, comma 2, 162-bis e 164 e ciò accade anche in tempi diversi, in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni

sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 300.000 euro.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta

Comma 3

Le violazioni sono di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero la violazione coinvolge numerosi interessati

i limiti minimi e massimi delle sanzioni sono applicati in misura pari al doppio.

Comma 4

Le condizioni economiche del contravventore fanno presumere che l’entità della sanzione non sia sufficiente

la sanzione può essere aumentata fino al quadruplo

 

Il comma 8 novella l’art. 165 del Codice della privacy prevedendo che la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione possa essere applicata in tutti i casi in cui sia accertata una violazione amministrativa prevista dal (Capo I, Titolo III, del Codice).

 

Testo previgente

Testo modificato dal DL n. 207/2008

Decreto legislativo n. 196 del 2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
art. 165
Pubblicazione del provvedimento del Garante

1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.

 

Rispetto alla disciplina previgente dunque:

§         in caso di omessa o incompleta notificazione al Garante di cui all'art. 163 del Codice, la pubblicazione da obbligatoria diviene facoltativa (v. sopra, comma 5);

§         la sanzione accessoria della pubblicazione facoltativa viene estesa alle sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico di cui all'art. 162-bis del Codice;

§         si chiarisce che la pubblicazione deve aver luogo a cura e a spese del contravventore.

 

Il comma 9 coordina il testo dell’art. 169 del Codice con le modifiche apportate all'art. 162 dal comma 3, lettera c) (v. supra).

Come detto, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge chi, essendovi tenuto, ometteva di adottare le misure minime previste dall'art. 33 del Codice era punito con l'arresto sino a due anni ovvero con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. Con l'entrata in vigore del decreto-legge, invece, il medesimo soggetto sarà punibile con l'arresto sino a due anni (art. 169 del Codice, come modificato dal comma 9 dell'articolo in esame) e inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 120.000 euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice, introdotto dal comma 3, lettera c), dell'articolo in esame).

 

Diversamente dalle disposizioni precedenti, il comma 10 interviene sul Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), per aumentare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 62, comma 1, per il professionista che

§         contravviene alle disposizioni del Codice del consumo in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali o a distanza,

§         non fornisce l'informazione al consumatore,

§         ostacola l'esercizio del diritto di recesso,

§         fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore

§         non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate,

§         abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'art. 64 del Codice di consumo stesso.

La sanzione amministrativa pecuniaria, che prima andava da 516 a 5.165 euro, a seguito del decreto-legga ammonta a 3.000 nel minimo ed a 18.000 euro nel massimo.

 

Il comma 11 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 (v. supra) in euro 299.000 e dispone che vi si faccia fronte, a decorrere dal 2009, mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal Codice in favore del Garante, come determinata dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2009.

Profili finanziari

Con riferimento ai profili di carattere finanziario, si fa riferimento:

Ÿ         al comma 1, che esclude dai limiti alla riassegnazione di entrate fissati dalla legge finanziaria 244/2007 una specifica norma (articolo 166 del D. Lgs. 196/2003) concernente il Fondo spese di funzionamento degli uffici del Garante per la protezione dei dati personali, alimentato dai proventi delle sanzioni pecuniarie comminate dal medesimo Garante;

Ÿ         al comma 11, che quantifica l’onere relativo al comma 1 in 299.000 euro a decorrere dal 2009.

 

Con riferimento al comma 1 (esclusione dei proventi delle sanzioni pecuniarie comminate dal Garante dai limiti alla riassegnazione di entrate fissati dalla legge finanziaria 244/2007) e al comma 11 (copertura finanziaria), la relazione tecnica precisa che l’effetto oneroso deriva dall’introduzione di una deroga alla disciplina restrittiva prevista dalla legge 244/2007.

Si ricorda che l’articolo 2 della legge 244/2007 ha introdotto la seguente disciplina limitativa delle riassegnazioni di entrate:

-          è stata esclusa la riassegnazione alla spesa per una serie di entrate autorizzate ai sensi di norme ricomprese in uno specifico elenco, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria “redditi da lavoro dipendente” (comma 615);

-          sono stati istituiti, nei bilanci dei Ministeri, appositi fondi da ripartire (comma 616);

-          la dotazione finanziaria dei predetti fondi è stata fissata, a decorrere dal 2008, nella misura del 50% dei versamenti riassegnabili nell’anno 2006. È stata inoltre prevista la rideterminazione annuale di tale dotazione, in base all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati nei due esercizi precedenti, in modo da assicurare un risparmio pari a 300 milioni di euro annui in termini di indebitamento netto (comma 617).

La relazione tecnica riferita ai predetti commi ha precisato che per la definizione dello singole quote astrattamente riassegnabili a ciascun Ministero si è proceduto a valutazioni puntuali delle risorse affluite all’entrata nel biennio 2005-06 da considerare riassegnabili ai  sensi della disciplina previgente (art. 1 c. 46 della legge 266/2005).

La RT espone quindi i dati e il procedimento posti alla base della quantificazione dell’onere indicato dal comma 11:

Ÿ         i versamenti registrati in conto competenza 2007 e relativi al capitolo di entrata n. 2373 (sanzioni comminate dal Garante per la protezione dei dati personali) sono stati pari a 755.309,47 euro, mentre fino al mese di settembre 2008 sono ammontati a 1.015.509,37 euro. Per il 2008 è stato quindi ipotizzato che i versamenti abbiano raggiunto, nei dodici mesi, l’importo di 1.200.000 euro (considerando anche il fattore di stagionalità degli incassi);

Ÿ         in mancanza di interventi legislativi, al Garante per la protezione dei dati personali sarebbero attribuiti, nel 2009, 189.000 euro, corrispondenti al 25 per cento delle entrate da sanzioni registrate nel 2007: vale a dire, il 50 per cento delle entrate riassegnabili[415], che a loro volta sono pari al 50 per cento degli incassi secondo quanto prescritto dal comma 617 sopra richiamato;

Ÿ         con la nuova norma in esame, invece, nel 2009 al Garante saranno riassegnati 488.000 euro, corrispondenti al 50 per cento degli incassi dell’anno 2009[[416]], che si valutano in misura pari a 977.000 euro (corrispondente alla media tra il valore registrato nel 2007, di 755.000 euro, e quello atteso per il 2008, di 1.200.000 euro);

Ÿ         l’onere recato dalla disposizione in esame è quindi valutabile, per il 2009, in 299.000 euro e corrisponde alla differenza tra i due importi sopra indicati (488.000 euro–189.000 euro);

Ÿ         si ipotizza una dinamica costante degli introiti da sanzioni: pertanto l’onere dovrebbe restare inalterato anche negli anni successivi al 2009 (299.000 euro).

 

Con riferimento – infine - ai commi da 2 a 10, la RT prevede effetti positivi per il bilancio dello Stato, precisando tuttavia che in via prudenziale tali effetti non sono stati quantificati.

 

Nulla da osservare riguardo ai commi 1 e 11, nel presupposto che la stabilità degli introiti da sanzioni del Garante, posta alla base della stima dell’onere per gli anni successivi al 2009, sia stata assunta come parametro per la quantificazione del risparmio già all’atto dell’introduzione della nuova disciplina limitativa di cui alla legge 244/2007.

Si ricorda infatti che le previsioni di risparmio associate all’introduzione della nuova disciplina hanno carattere di stabilità (300 milioni annui a decorrere dal 2008) e che, inoltre, per la definizione delle quote riassegnabili a ciascun Ministero la RT aveva indicato, come procedimento di calcolo, la valutazione puntuale delle risorse affluite all’entrata nel precedente biennio da considerare riassegnabili.

Poiché la norma in esame introduce una deroga a quella disciplina, le stime poste alla base della quantificazione vanno necessariamente riferite alle proiezioni di incasso ipotizzate al momento dell’introduzione delle norme limitative. Da questo punto di vista il procedimento di calcolo adottato dalla relazione tecnica appare dunque corretto.

Si osserva inoltre che, in assenza della norma in esame, l’acquisizione a bilancio di una quota maggiore del gettito delle sanzioni comminate dal Garante potrebbe produrre anche risparmi più significativi rispetto a quelli ipotizzati dalla RT (risparmi suscettibili di incrementarsi con l’aumentare delle sanzioni medesime): tali effetti finanziari, però, non potrebbero avere carattere di stabilità, tenuto conto che - per loro natura – gli introiti da sanzioni possono subire notevoli oscillazioni[417].

 

Nulla da osservare con riferimento al comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato con un emendamento non corredato di relazione tecnica.

Si assume, infatti, che l’introduzione di deroghe in materia di protezione dei dati personali – peraltro di carattere transitorio - non determini effetti diretti di carattere finanziario.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 11, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo se l’utilizzo delle risorse della tabella C possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle stesse.

 

 

 


 

Articolo 44-bis
(Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie)

 


1. Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può avvalersi di uno o più ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.

3. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.

4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di particolare urgenza, può essere disposta l'abbreviazione fino alla metà dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento.

5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'articolo 128 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per la loro realizzazione si applica quanto specificamente previsto dal capo IV del titolo III della parte II del medesimo decreto legislativo, anche per la parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni.

6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. L'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica.

2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalità dell'ente indicate nel comma 2, nonché disciplinare l'amministrazione, la contabilità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione.

6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i princìpi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».


 

 

Il comma 1 dell’articolo 44-bis, introdotto dal Senato, prevede la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti per far fronte all’emergenza penitenziaria.

Al fine di procedere ai necessari investimenti, vengono pertanto attribuiti al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria i poteri conferiti dall'art. 20 del decreto legge n. 185/2008[418] ai commissari straordinari delegati per la realizzazione degli investimenti pubblici. In base al comma 2, nello svolgimento di tali compiti, il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, può avvalersi di uno o più ausiliari nominati con D.P.C.M. (su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico), tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 20 del citato decreto legge n. 185/2008, ha previsto tra le misure volte a velocizzare gli investimenti pubblici l’istituzione di un commissario straordinario con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi (commi 3 e 4[419]).

In particolare il comma 3 attribuisce al commissario straordinario delegato una serie di funzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell’investimento che si sostanziano nelle seguenti fattispecie:

§         monitorare l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento;

§         vigilare sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine;

§         esercitare ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. A tal fine ha facoltà di chiedere agli enti coinvolti qualsiasi documento utile per l'esercizio dei propri compiti.

Nel caso in cui non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario straordinario delegato ha l’obbligo di comunicare, senza indugio, le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano, invece, la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone la revoca dell'assegnazione delle risorse al Ministro competente ovvero al Presidente della regione o delle province autonome.

Per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture carcerarie, l’art. 2, comma 278, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008)[420], ha autorizzato una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria volto, in via prioritaria, all’adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, nonché alla realizzazione di nuove carceri, al fine di fronteggiare l’emergenza penitenziaria. Il programma dovrà, infine, essere approvato con un decreto interministeriale infrastrutture-giustizia che dovrà indicare gli interventi da realizzare annualmente, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

Si ricorda, infine, che il citato decreto legge n. 185/2008 ha previsto, all’art. 18, comma 1, lett. b), che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, il CIPE assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture anche per l'edilizia carceraria.

 

Per quanto riguarda la procedura per la realizzazione degli interventi, in base al comma 3, al capo del DAP spetta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il compito di redigere un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti. Secondo il comma 4, con successivi D.P.C.M., sono invece determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso. Tale ultima disposizione prevede anche, nel caso di particolare urgenza, la possibilità di l'abbreviazione fino alla metà dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento.

 

Il comma 5 dispone che le opere previste dal comma 4 vengano inserite nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 (cd. legge obiettivo), nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 (cd. Codice appalti).

 

Si ricorda che con la legge n. 443/2001 è stataapprovata una legislazione speciale rivolta ad accelerare, snellire e razionalizzare le procedure per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. Uno dei punti fondamentali del nuovo regime normativo è stata l’introduzione di una programmazione annuale delle infrastrutture strategiche, affidata al Governo, ma nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni. L’individuazione delle opere è effettuata mediante un Programma (PIS), predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, a sua volta inserito, previo parere del CIPE e d’intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Pertanto, lo stesso Parlamento si pronuncia sul programma in sede di esame del DPEF. Gli aggiornamenti del PIS sono stati disposti poi annualmente all’interno del relativo DPEF presentato al Parlamento.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 128 del Codice appalti la programmazione dei lavori pubblici avviene attraverso una programmazione triennale. Difatti l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano (e aggiornano annualmente), nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità che le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare.

 

Lo stesso comma 5 dispone, infine, che per la loro realizzazione vengano applicate le disposizioni previste per le infrastrutture strategiche dal Titolo III, Capo IV, della Parte II del citato decreto legislativo n. 163, anche per la parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla cassa delle ammende di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 (v. ultra, il comma 7 dell’art. 44.-bis in esame).

Pertanto, la realizzazione di tali infrastrutture dovrà seguire le procedure acceleratorie recate dallo specifico Capo V del Titolo III della Parte II del Codice appalti, agli articoli 161-194.

 

Si ricorda che la disciplina speciale sulla realizzazione delle opere strategiche, ora contenuta nel Capo V del Titolo III della Parte II del Codice appalti, agli articoli 161-194, interviene complessivamente sui meccanismi decisionali, sui tempi e sulle procedure di approvazione dei progetti, di svolgimento delle gare e di affidamento dei lavori, puntando su una forte responsabilizzazione dell’esecutivo e sull’introduzione di strumenti di negoziazione preventiva fra amministrazione centrale e regioni, al fine di pervenire ad una scelta condivisa quale precondizione politica della realizzazione dell’intervento. Le principali finalità perseguite dal nuovo regime normativo riguardano, infatti, lo snellimento e l’accelerazione delle procedure di autorizzazione che precedono la realizzazione di un'opera (iter di progettazione, localizzazione e valutazione d’impatto ambientale). Relativamente all’aspetto finanziario, la nuova disciplina si è riproposta il chiaro intento di favorire l’afflusso di capitali privati al finanziamento delle “grandi opere”, sia attraverso alcune modifiche del quadro normativo del project financing, che tramite l’introduzione della disciplina sul contraente generale, fra i cui requisiti si indica “l’assunzione dell’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera in tutto o in parte”.

 

Il comma 6 dispone che l’inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi conferiti ai commissari delegati dall'art. 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185/2008 e prevede che ai provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo in esame si applicano le disposizioni previste dal comma 8 del dello stesso art. 20. Tale ultima disposizione reca una disciplina speciale sia per quanto riguarda la comunicazione e l’accesso agli atti del procedimento amministrativo sia per quanto riguarda l’eventuale ricorso contro tali atti di fronte al giudice amministrativo.

 

Si ricorda che l’art. 20, comma 4, del citato decreto legge n. 185/2008, attribuisce al commissario delegati per la realizzazione degli investimenti pubblici, sin dal momento della nomina, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67[421]. Tali poteri hanno natura più strettamente operativa e sono specificatamente quelli indicati dal comma 4-bis e 4-quater del citato art. 13 che si sostanziano nell’emanazione, in sostituzione degli organi istituzionalmente competenti, di tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione dell’opera. In tale ambito i commissari possono anche assumere direttamente la funzione di stazione appaltante. In buona sostanza il commissario dapprima solleciterà le amministrazioni procedenti ad effettuare celermente gli adempimenti e, se le amministrazioni risulteranno inadempimenti, procederà in loro vece con pieni poteri, disponendo anche l’indizione delle gare di appalto.

 

Il comma 7 dell’articolo in esame novella l’art. 4 della legge 547 del 1932[422] relativo alla Cassa delle ammende.

 

La Cassa delle ammende è un fondo gestito dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia, dove confluiscono i proventi del pagamento delle ammende e delle multe oggetto delle sentenze penali di condanna e altri proventi determinati dalla legge. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili; titolarità di concessioni; beni di qualsiasi natura pervenuti per donazione o altro titolo; titoli pubblici e privati; fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti, presso istituti di credito ed in cassa (art. 127).

L’art. 4 della legge 547/1932 ha previsto l’istituzione della Cassa presso l’allora Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena (ora Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) della Cassa delle ammende, con personalità giuridica ed amministrata con le norme della contabilità di Stato. La norma precisava che l’ulteriore normativa sulla cassa fosse contenuta nel futuro regolamento penitenziario.

Il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni nel corso dell'esercizio nonchè il conto consuntivo sono approvati dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono pubblicarsi in allegato, rispettivamente allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

Attualmente la Cassa delle ammende è disciplinata dagli artt. da 121 a 130 del vigente regolamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230)[423]

Attraverso la gestione del fondo patrimonio la Cassa attuava la primaria finalità di sostenere, con appositi finanziamenti, l’attività svolta dai Consigli di Aiuto Sociale di cui agli artt. 74 e segg. della legge 354/75 (Ordinamento Penitenziario).

Il citato DPR n. 230 del 2000 agli articoli da 121 a 130, ha quindi rivisitato l'istituto della cassa delle ammende, attribuendole precise finalità (art. 129).

I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione:

§         per finanziare prioritariamente progetti dell'amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale.

§         per il finanziamento di programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati, nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione.

La nuova previsione normativa ha quindi posto nelle disponibilità dell’Amministrazione Penitenziaria la possibilità di ampliare sia le forme di intervento in materia di lavoro dei detenuti, sia quelle opportunità di reinserimento che essa, attraverso la sua azione, deve tendere ad assicurare al condannato al momento della sua dimissione dall’Istituto penitenziario, ovvero alla fine dell’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione.

L’art. 121 indica gli organi della Cassa nel Presidente (Il Capo del DAP), nel consiglio di amministrazione e nel segretario. L’art. 125 stabilisce che la dotazione finanziaria della Cassa delle ammende è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria.

I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa delle ammende sono, di regola, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti, che ha un obbligo di relazione semestrale alla Cassa delle ammende. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, ad esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di provata solidità, idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti. Il servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli (di Stato o meno) sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.

Il citato art. 129 definisce la Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

L’'articolo 130 del DPR 230 del 2000 prevede che «il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della cassa delle ammende sono approvati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia.

 

Il comma 7 dell’art. 44-bis in esame riformula l’art. 4 della citata legge 547 del 1932 dettando una disciplina generale della Cassa delle ammende, confermandone l’istituzione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e sostanzialmente rifacendosi - con alcune novità - al contenuto di quanto già previsto dall’ordinamento penitenziario.

In particolare si stabilisce che siano organi della cassa: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario ed il collegio dei revisori (attualmente non previsto), che hanno diritto alla corresponsione di un gettone di presenza (ora vige la gratuità delle funzioni). Il nuovo art. 4 conferma, in particolare, le funzioni assistenziali e di reinserimento dei detenuti, tipiche della cassa aggiungendo, tuttavia, tra le finalizzazioni i progetti di edilizia penitenziaria. Si prevede, inoltre, per le finalità istituzionali della cassa, l’uso di personale, locali e attrezzature del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Il nuovo art. 4 della legge 547 rimanda per la disciplina di dettaglio della cassa delle ammende allo statuto della cassa stessa che sarà adottato con D.P.C.M. entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per evitare vuoti normativi, è stabilita fino alla data di vigenza dello statuto, l’efficacia delle vigente disciplina della cassa delle ammende contenuta nell’ordinamento penitenziario (artt. 121-130).

Profili finanziari

La norma di cui ai commi da 1 a 6, introdotta durante l’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si segnala che, a fronte del piano di incremento delle infrastrutture carcerarie prefigurato dalla norma, non sono previste risorse aggiuntive, bensì l’utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente[424]. Appare pertanto necessario che sia chiarito se la finalità aggiuntiva si configuri come sostitutiva di altre attualmente previste, secondo un ordine di priorità che verrà definito, o se i tempi effettivi di utilizzo delle risorse disponibili possano registrare, in conseguenza della norma, un’accelerazione rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali, con conseguenti effetti peggiorativi sui saldi.

 


 

Articolo 45
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

L’articolo 45 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge in commento, che è stabilita nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (31 dicembre 2008).

 

 



[1]    D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, l. 28 febbraio 2008, n. 31.

[2]    Dal punto di vista finanziario, si ricorda che la legge n. 99 del 1990, di ratifica dell’Accordo di collaborazione, all’articolo 3 disponeva un finanziamento in favore della RAI-Radiotelevisione italiana, Società per azioni, pari a 12 miliardi di lire, finalizzato a coprire i costi dei servizi resi e della installazione degli impianti (articolo 4 dell’Accordo).

[3] “Somme da corrispondere alla RAI in attuazione degli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino firmati a Roma jl 23 ottobre 1987”. L’interrogazione è stata effettuata in data 13 febbraio 2009.

[4]    L’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 reca le regole del Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 per le province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Si ricorda, brevemente, che il Patto prevede il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di riduzione del saldo finanziario tendenziale del comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, quantificato in 1.650 milioni per l’anno 2009, 2.900 milioni per l’anno 2010 e 5.140 milioni per l’anno 2011, in termini di indebitamento netto, per il comparto degli enti locali. Lo specifico obiettivo di saldo finanziario per ciascun ente viene determinato applicando specifici coefficienti, differenziati per i comuni e le province, all’entità del saldo 2007, calcolato in termini di competenza mista. I coefficienti sono altresì differenziati e a seconda che l’ente abbia o meno rispettato il Patto di stabilità per l’anno 2007 e presenti un saldo positivo o negativo nel 2007, in termini di competenza mista. Gli obiettivi programmatici imposti dal Patto di stabilità a ciascun ente locale consistono, in sostanza, nel raggiungimento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario, in termini di competenza mista, almeno pari a quello del 2007, quale risulta dai conti consultivi, migliorato per gli enti in disavanzo ovvero peggiorato per gli enti in avanzo della misura determinata dall’applicazione degli specifici coefficienti al saldo finanziario dell’anno 2007.

[5]    La disciplina del Patto di stabilità per le regioni è contenuta nell’articolo 77-ter del D.L. n. 112/2008, che reca ai commi 15 e 16 le disposizioni relative alla misure sanzionatorie nelle ipotesi di mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 da parte delle regioni.

[6] Espressa in termini di competenza, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale.

[7]     D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.

[8]    D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[9]     D.L. 3 novembre 2008, n. 171, Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205.

[10]   D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454, Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[11]    D.Lgs. 27 giugno 1999, n. 165 Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, in attuazione anche del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 di conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

[12]   D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449 Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[13]   D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[14]   D.L. 31-12-2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[15]   D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[16] Consorzi, unioni di comuni, esercizio associato di funzioni e servizi (artt. 31, 32 e 33 decreto legislativo 267/2000).

[17]   L. 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

[18]   A titolo esemplificativo, quali primi progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale il decreto 15 settembre 2003 individua i progetti “Alfabetizzazione Rai” e “Digitale terrestre”. Un ulteriore decreto sempre in data 15 settembre 2003 individuava le iniziative relative al bando tematico per l’innovazione nelle piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, della L. 3/2003. Più di recente, nel corso del 2007 le risorse del Fondo sono state fra l’altro utilizzate per il progetto “AIRE- Anagrafe italiani all’estero”, del Ministero dell’interno.

[19]    D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189.

[20]   L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[21]    il testo originario del decreto-legge fissava il termine del 31 marzo 2009.

[22]    Il comma 636 stabiliva inoltre la soppressione ex lege di taluni enti, organismi e strutture, espressamente previsti nell’allegato A della stessa legge ove, alla scadenza del termine fissato per l’adozione dei regolamenti, non fossero risultati oggetto di alcun intervento di razionalizzazione. Tale comma è stato tuttavia abrogato dal co. 3 del citato art. 26 del D.L. 112/2008.

[23]    La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. Essa svolge un ruolo di tipo consultivo nel processo in corso di semplificazione legislativa, delineato dall’art. 14 della L. 246/2005.

[24]    Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

[25]    Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. La menzionata lett. c) ha stabilito – ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell’economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi – che la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società può avvalersi anche dell’assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell’Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti. La società esercita ogni potere allo stato attribuito all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l’instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all’Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell’articolo 9 della citata L. 1404/1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo.

[26]    V. il decreto 27 settembre 2004 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306).

[27]   D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, conv. con mod. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[28]    Restano comunque esclusi dalla soppressione di diritto:

§       gli ordini professionali e le loro federazioni;

§       le federazioni sportive;

§       le autorità portuali;

§       gli enti parco;

§       gli enti di ricerca;

§       gli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni;

§       gli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione dell’art. 1, co. 5, della legge finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311). Il menzionato elenco individua le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

[29]    Il decreto 19 novembre 2008 (pubbl. in G.U. 22 gennaio 2009, n. 17) ha provveduto a confermare la sussistenza dei seguenti enti:

§       Accademia della Crusca;

§       Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

§       Cassa Conguaglio trasporti di Gas di petrolio liquefatto;

§       Cassa conguaglio settore elettrico;

§       Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

§       Ente teatrale italiano (ETI);

§       Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IslAO);

§       Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT);

§       Unione Nazionale Ufficiali in congedo (UNUCI).

[30]    L’art. 3, co. 3-bis, del D.L. 171/2008 (convertito, con modificazioni, dalla L. 205/2008) ha prorogato il termine al 31 marzo 2010, esclusivamente per quanto riguarda l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).

[31] Si veda, da ultimo, l’articolo 2, commi 634-642, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008). A seguito dell’entrata in vigore di tali norme, così come della successiva disciplina di riordino introdotta dall’articolo 26 del DL 112/2008, non sono stati modificati gli effetti finanziari di risparmio a suo tempo previsti per le misure di razionalizzazione e soppressione degli enti stabilite con la legge finanziaria 296/2006.

[32] Si ricorda che il termine previsto dall’articolo 26, comma 1, primo periodo, del DL 112/2008 per l‘adozione del decreto ministeriale volto ad escludere eventuali enti pubblici dalla procedura di soppressione risulta ormai scaduto (al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL) e potrebbe quindi essere ormai definito il quadro delle soppressioni da effettuare ai sensi della predetta disposizione.

[33]   “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[34]    L’articolo 1, comma 2, chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[35]   Può essere utile ricordare che la normativa previgente, in particolare l’articolo 20, comma 3, della L. 488/1999 (legge finanziaria per il 2000) prevedeva, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, che, fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, fosse elevata da 18 a 24 mesi. Tale modifica intervenne sull’articolo 3, comma 22, della L. 537/1993, che invece prevedeva un’efficacia di 18 mesi delle graduatorie dalla data della pubblicazione per eventuali coperture dei posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Una disciplina specifica era invece prevista, per gli enti locali, dall’articolo 91 del D.Lgs. 267/2000 , che prevede che le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili.

[36]   “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”.

[37]   L’articolo 1, comma 524, della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006) aveva autorizzato il Ministero del lavoro ad assumere i vincitori dei concorsi, banditi con decreti direttoriali del 15 e del 16 novembre 2004, rispettivamente per i 795 posti di ispettore del lavoro richiamati dalla disposizione in esame e per 75 posti di ispettore tecnico. Le assunzioni venivano previste in deroga a quanto stabilito dalla L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) che, all’articolo 1, commi 95-97, aveva introdotto per le amministrazioni statali il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”).

Successivamente l’articolo 1, comma 544, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha autorizzato il Ministero del lavoro all’immissione in servizio fino a 300 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei richiamati concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, Campania, il Molise e la Sicilia (lett. a)).

Il Ministero era altresì autorizzato all’immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione (lett. b)).

Infine l’articolo 12 della 123/2007, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, al fine di rafforzare l’organico degli ispettori del lavoro, ha autorizzato il Ministero del lavoro, a decorrere dal mese di gennaio 2008, ad assumere, per un numero massimo complessivo di 300 unità, gli idonei non vincitori dei su menzionati concorsi pubblici regionali per esami banditi dal medesimo Ministero nell’anno 2004, rispettivamente per 795 posti di ispettore del lavoro e per 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del medesimo Ministero stesso.

[38]   “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”.

[39]    D.L. 30 settembre 2005, n. 203, Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[40]    D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

[41]   Per una disamina più puntuale delle disposizioni contenute nel richiamato allegato B si rinvia al Dossier del Servizio Studi n. 15/7 Parte II del 3 ottobre 2008.

[42]    Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”.

[43]    Si ricorda che l’articolo 59, comma 56 della L. 449 del 1997 ha previsto che i pubblici dipendenti possono chiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR e che in tal caso una quota dell’aliquota dell’indennità di fine servizio, nella misura dell’1,5 per cento, sia destinata alle forme di previdenza complementare nelle modalità e con la gradualità stabilita con specifici accordi sindacali. Successivamente l’articolo 74, comma 3 della L. 388 del 2000 ha previsto che la quota di TFR che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione per la trasformazione dell’indennità di fine servizio in TFR possono destinare ai fondi pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione. Si prevede inoltre che successivamente la quota del TFR destinata ai fondi pensione sia definita dai soggetti istitutivi con apposito accordo.

[44]   Più in particolare, tale norma dispone l’iscrizione, a decorrere dal 2008, in apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione delle quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, per essere versate al relativo fondo di previdenza complementare con  le stesse modalità vigenti per la quota a carico del lavoratore.

[45]    Cfr, la documentazione trasmessa il 2 febbraio 2009.

[46]   Per pubblicità ingannevole si intende qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente.

[47]   Si tratta delle disposizioni che regolano l'istruttoria condotta dall'Autorità nei casi di presunta infrazione delle norme che vietano le intese restrittive della concorrenza e l'abuso di posizione dominante. Nell'ambito di tale procedura, l'Autorità può in ogni momento: richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria stessa; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante (art. 14, comma 2). Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, e i funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali vincolati dal segreto d'ufficio (co. 3 e 4).

[48]   La relazione cita in proposito l'articolo 166 del Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo n. 196 del 2003, che prevede un sistema di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali nella misura della metà dell’importo delle sanzioni irrogate.

[49]   Nelle menzionate disposizioni sono sanzionate perché scorrette:

§          le pratiche commerciali che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omettono di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza;

§          le pratiche commerciali che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possono, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

[50]   Il citato comma 4 reca disposizioni in ordine ai versamenti dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali sleali previste dai decreti legislativi 145/2007e 146/2007 disponendo in particolare:

§          il versamento dei proventi ad uno specifico fondo di tesoreria intestato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

§          la destinazione delle somme al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

§          il limite al versamento dei proventi con la predetta destinazione, individuato con riferimento al minimo edittale delle sanzioni che l'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005) fissa per le infrazioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, dello stesso Codice (cfr. supra, nel testo).

Infine, il comma ribadisce che la parte di sanzione eccedente ha la destinazione prevista dal comma 1 dell'articolo 13 in esame e che le disposizioni contenute nel comma in esame si applicano anche ai versamenti ancora da effettuare.

 

[51] Cfr. la relazione illustrativa al.l’art. 17 del provvedimento in esame.

[52] Di cui alla L. 6 novembre 1989, n. 368 - Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

[53]   Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

[54]   Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

[55]    D.L. 27 luglio 2005, n. 144, Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

[56]    D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[57]   L. 11 giugno 2004, n. 146, Istituzione della provincia di Monza e della Brianza; L. 11 giugno 2004, n. 147, Istituzione della provincia di Fermo; L. 11 giugno 2004, n. 148, Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

[58]   D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.

[59]   D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

[60]   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[61]   Legge 3 agosto 2004, n. 206, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

[62]   Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[63]   Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[64]   Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[65] La legge reca: Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

[66]    Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[67]    Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

[68]    Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

[69]    Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[70]   l'articolo 1, comma 97, lettera h) della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997), recante le disposizioni di principio e la delega per il riordino dei quadro organici delle FF.AA. attuata col D.Lgs. n. 490/1997, associava espressamente a tale riordino economie di spesa nette che non avrebbero dovuto essere inferiori a 60, 84 e 138 miliardi di lire, rispettivamente, in ciascun anno del triennio 1997/1999.

[71]    Cfr. Resoconto sommario n. 124 del 5 febbraio 2009.

[72]    Cfr. Resoconto sommario n. 115 del 26 gennaio 2009

[73]    Cosi come modificata dall'art. 3, comma 80, della L. n. 244/2007.

[74]   Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, con esclusione di quella del demanio, degli enti pubblici non economici e degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D. gs. 30 marzo 2001, n. 165.

[75]   Quadro così sostituito dall'allegato A alla L. 2 dicembre 2004, n. 299, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della stessa.

[76] Il Fondo, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, è gestito dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Esso garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR), per la quota corrispondente al contributo versato dal datore di lavoro, pari alla quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2007 e non destinata a forme di previdenza complementare. Al Fondo affluisce un contributo, versato mensilmente dai datori di lavoro – ad eccezione di quelli con meno di 50 addetti - pari alla quota di TFR maturata a decorrere dalla stessa data e non destinata alle forme pensionistiche complementari (co. 756).

[77]   La legge finanziaria per il 2007 prevedeva che lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo TFR e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco 1 fosse sottoposto alla trasmissione alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze finanziarie, da rendere entro trenta giorni. L’utilizzo degli stanziamenti relativi agli interventi di cui in elenco 1 era peraltro subordinato all’adozione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo TFR e alla compatibilità comunitaria dell’utilizzo dello stesso. Tale procedura non sembra avere avuto attuazione.

[78]   Ai sensi della legge finanziaria per il 2007, le quote del TFR accantonate  - ai sensi dell’elenco 1 – sono, tra l’altro, finalizzate ai seguenti interventi, dalla stessa legge disciplinati: Rifinanziamento delle spese di investimento, indicate in tabella D della legge finanziaria 2007, finanziamento di Anas (art.1, co.1026), Fondo competitività (art.1, co. 841), Autotrasporto (art. 1,co. 915-918), imprese pubbliche (art.1, co. 904), Fondo per le spese di funzionamento della difesa (art.1,co,1238), Fondo finanza d’impresa (art.1,co.847), Fondo insediamento infrastrutture energetiche strategiche (art.1, co.363).

[79] D.L. n. 81/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

[80] D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007.

[81] Secondo i dati relativi al capitolo 3331 dell’entrata risultanti dal rendiconto generale dello Stato relativo all’anno finanziario 2007, rispetto ad una iniziale previsione di entrata pari a 4,7 miliardi di euro, risultano a fine esercizio accertati 5,1 miliardi, di cui 3,4 circa riscossi e 1,7 da riscuotere.  Nell’esercizio finanziario 2008, da informazioni fornite dalla ragioneria generale dello Stato, si stima un’entrata al capitolo 3331 pari a 4,2 miliardi di euro. E in conto residui sono iscritte le somme, pari a 1,7 miliardi di euro, provenienti dall’esercizio 2007.  Nella legge di bilancio per il 2009, la previsione di entrata è pari a 4 miliardi di euro.

[82]   Tra i residui di parte corrente hanno un regime particolare quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi, che possono essere mantenuti in bilancio per tre esercizi.

[83]   Il DL 73 del 18 giugno 2007, recante Misure urgenti per l’attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia, è stato convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 2 agosto 2007, n. 125 (GU 14 agosto 2007, n. 188).

[84]   Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del D.M. 28 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive.

[85]   Il DL 18 febbraio 2003, n. 25, Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici, conv. in legge, con modif., dall'art. 1 della L. 17 aprile 2003, n. 83, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, siano costituiti da:

 - i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti;

 - i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

 - l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della Del. AEEG 26 giugno 1997, n. 70/97, e dal DM 19 dicembre 1995;

 - la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL Spa dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.

[86]   Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

[87]   Articolo 10, DM 26 gennaio 2000, Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

[88]   D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge28 febbraio 2008, n. 31.

[89]   D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[90]    R.D. 16 marzo 1942, n. 267, Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, che a decorrere dal 1° gennaio 2008 si applica nella versione integrata e corretta dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

[91]    D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, convertito con modificazioni dalla legge n. 17/2007.

[92]   In particolare, per la Regione Calabria la principale problematica riguardava il numero dei dipendenti (165 unità) da trasferire all’amministrazione regionale.

[93] Cfr. allegato 7 riferito all’articolo 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006.

[94]   D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248.

[95]   L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[96]    D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

[97]   Si segnala infine che la Corte Costituzionale con sentenza 289/2008 del 9 luglio 2008 si è espressa fra l’altro in merito al ricorso n. 105 depositato dalla Regione Friuli Venezia Giulia  il 14 ottobre 2006 presso la Corte costituzionale, avverso un complesso di norme, fra cui l’articolo 13, contenute nel D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006. La Corte ha trattato però le questioni di legittimità costituzionale limitatamente a una serie di articoli, fra i quali non era compreso l’art. 13, del D.L. 223/2006, separandola dalle altre, promosse con i medesimi ricorsi, per le quali ha ritenuto opportuno procedere ad un esame distinto.

[98]   Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

[99]   Al link http://www.autorita.energia.it/elettricita/opzioni/04_elenco_semplificato.htm è possibile trovare l’elenco delle imprese distributrici che hanno comunicato l'intenzione di avvalersi, a partire dall'1 febbraio 2004, di tale facoltà.

[100]Documento per la formazione di provvedimenti nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 settembre 2006, n. 208/06, e riguardante le tariffe per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo 2008-2011.

[101]L. 21 maggio 1998, n. 164 Misure in materia di pesca e di acquacoltura.

[102]Reg. (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006, Regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94.

[103]D.L. 3 novembre 2008 n. 171, Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205. Le disposizioni abrogate sono state introdotte durante l’esame in Assemblea alla Camera.

[104] Emendamento 1.101 della Commissione

[105] Cfr  Servizio del Bilancio – Nota di verifica n. 45 del 10  dicembre 2008.

[106]Legge 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-finanziaria 2001

[107]D.L. 20 maggio 1993, n. 149, Interventi urgenti in favore dell’economia, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

[108]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[109]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[110]Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.

[111]D.L. 3 novembre 2008, n. 171, Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205.

[112]D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[113]Imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

[114]Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

[115]Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), espressamente richiamato dalla norma, dispone che “L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.

[116]Ciò è previsto dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 del D.lgs. n. 504 del 1992 , recante “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e degli articoli 27, 36 commi 1 e 2, e 42 del Testo unico delle Imposte sui redditi. (D.P.R. n. 917 del 1986).

[117]Decreto recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale” (c.d. collegato alla legge finanziaria 2008) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007.

[118]Legge n. 244 del 2007.

[119]Si ricordano, tra le altre la sentenza n. 13677/2005 (sono considerati rurali i fabbricati utilizzati da cooperative agricole per la produzione purchè sia verificata la strumentalità del fabbricato medesimo all’esercizio dell’attività agricola); sentenza n. 18853/2005 (è esclusa la ruralità di un edificio utilizzato dalla cooperativa agricola per i servizi nell’interesse dei terreni dei soci); sentenza n. 15321/2008 (impossibilità di contestare, per motivi di ruralità, la classificazione catastale attribuita dal Comune, in quanto, l’esclusione ai fini ICI del fabbricato rurale è subordinato al non accatastamento dell’immobile da parte del Comune).

[120]  Cfr. Camera dei Deputati, Seduta di mercoledì 8 ottobre 2008, Risposta interrogazione on. Brugger 3-00163.

[121]Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[122]In proposito nel dossier del Servizio Bilancio erano stati richiesti chiarimenti in ordine alle voci di costo che andavano a comporre l’onere complessivo, anche al fine di precisarne la coerenza rispetto alla sua limitazione temporale all’esercizio 2008. Si ricorda che nel corso del dibattito presso il Senato sull’emendamento introduttivo del comma 126 era stato fatto riferimento, da parte del firmatario dell’emendamento, ad una massa debitoria riguardante circa 7.000 aziende agricole della Sardegna e pari a circa 700 milioni di euro.

[123]  Si veda l’emendamento del Governo 23.06 presentato e approvato in commissione.

[124] D.L. 3 agosto 2007 n. 117,  convertito con modificazioni  dalla legge2 ottobre 2007, n. 160.

[125] D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[126] D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[127]  D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

[128] D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172

[129]  D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

[130]  D.L. 31 dicembre 2007. n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[131] Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

[132] Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.

[133]Tale schema, trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'art. 1, co. 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato assegnato alla Commissione IX° per il prescritto parere il 19 novembre 2008, reso il 3 dicembre 2008.

[134]È opportuno ricordare che, nell’esprimersi in senso favorevole, la Commissione IX° ha posto le seguenti condizioni: in primo luogo l’eliminazione della parola “aperta” tra le caratteristiche del procedimento per la dismissione in modo da operare "mediante ricorso a procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria," e, conseguentemente, al fine di garantire la coerenza del dispositivo con la premessa, sostituire, in premessa, le parole "con procedura competitiva mediante trattativa diretta," con "con procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria,"; di seguito ha invitato il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di agevolare la privatizzazione, che la procedura di alienazione abbia per oggetto la totalità del capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A., anziché una quota superiore al 50 per cento.

[135]Risoluzione n. 7-00033 Valducci: sulle nuove convenzioni tra lo Stato e le società del gruppo Tirrenia e privatizzazione delle società esercenti servizi di cabotaggio pubblico.

[136]Il  D.L. 29 novembre 2008 n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009 n.2.

[137]  D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[138]  Per la proroga del termine per l’emanazione di tale decreto si veda il comma 1-bis del presente articolo 27.

[139] D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti - crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[140]  In ordine al procedimento di calcolo degli effetti finanziari esposto nella relazione tecnica riferita al DL 185/2008 (con particolare riferimento agli effetti sui tre saldi e alle relative modalità di registrazione a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate), si rinvia all’apposita scheda (articolo 25, commi 1-4) contenuta nella Nota di verifica n. 43 del 9 dicembre 2008.

[141]  D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”.

[142]  Recante “Nuove norme in materia di diritti per l’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile”.

[143]  Le prime due ore sono in franchigia.

[144]  Il citato articolo 10, comma 10, è stato sostituito dall'articolo 11-nonies, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[145]  la Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 7 marzo 2008, n. 51, ha dichiarato l’illegittimità della norma, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui dall'articolo 8 del D.Lgs. 281/1007.

[146]  Pubblicato sulla G.U. n. 247 del 21 ottobre 2008.

[147]  D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, recante “Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265”.

[148]  D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”.

[149]  Il citato articolo 693 del codice della navigazione è stato interamente sostituito dal già ricordato D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successivamente modificato dall’articolo 3, del D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.

[150]“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144”.

[151]“Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell’autotrasporto”.

[152]“Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997”.

[153]Convertito con modificazioni dalla legge n. 201/2008.

[154]Nel corso del dibattito al Senato per la conversione in legge del decreto legge n. 162/2008, il Governo in una nota integrativa presentata dal Ministero dell’economia – RGS – il 12 novembre 2008 ha precisato che le risorse disponibili nel bilancio dell’Agenzia relativo all’esercizio 2007 risultano liquidità pari a circa 786 milioni di euro.

[155]  D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[156]  D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

[157]  Recante “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

[158]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006.

[159]D. Galli, Guida alle norme del Codice vincolanti per le concessionarie, in Edilizia e Territorio n. 28/2007. Secondo la stessa dottrina le norme in oggetto potrebbero addirittura essere considerate lesive del diritto comunitario, soprattutto con riguardo al principio di affidamento (che presuppone che nessuna norma o atto amministrativo possa rimuovere la posizione di vantaggio del privato legittimamente acquisita), poiché “l’imposizione di ricorrere al mercato (divieto di rivolgersi a imprese collegate), anche con riguardo ai rapporti in corso, comporterà rilevanti effetti sul piano operativo andando a impattare su posizioni su cui i concessionari avevano legittimamente confidato operando anche rilevanti scelte sul piano organizzativo”.

[160]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

[161]convertito, con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186

[162]convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

[163]Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica

[164]Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003 (attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4)

[165]Tale disposizione prevede decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche e precisa che, qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche, esse siano adottate di concerto con il Ministro per l'interno.

[166]Convertito, con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

[167]Ai sensi dell’art. 3 del DM 14 settembre 2005 e dell’art. 52 del T.U. n. 380 del 2001, le norme tecniche sono entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella G.U., il 23 ottobre 2005.

[168]Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[169] La legge 5 novembre 1971, n. 1086 reca norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; la legge 2 febbraio 1974, n. 64 reca provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

[170]G.U. del 4 febbraio 2008, n. 29 (S.O. n. 30).

[171]Per la classificazione delle zone sismiche si veda l’allegato 1 dell’ordinanza n. 3274 del 2003 recante Criteri per l’individuazione delle zone sismiche – Individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone.

[172]Ai sensi della definizione recata dall’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 387/2003, sono fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili “le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.

[173]In tale ambito la Commissione segnala la necessità di: realizzare nuove infrastrutture; sfruttare al meglio le risorse energetiche interne dell’UE, sia rinnovabili che fossili; dare maggiore spazio alla solidarietà, compresi i meccanismi di crisi di cui dispone l’UE; prestare da parte dell’UE maggiore attenzione alle relazioni con i paesi fornitori.

[174]La cogenerazione (CHP) è la produzione associata di energia elettrica e di calore in una centrale termoelettrica, nella quale il vapore uscente dalla turbina viene inviato ad utenze diverse, civili o industriali, sia tal quale, sia come acqua calda, dopo condensazione. Questa tecnica è caratterizzata da un'elevata efficienza termodinamica e il suo utilizzo si sta sviluppando sia nel settore industriale, sia in quello civile.

[175]La rifusione dei testi legislativi implica l'adozione, in occasione di nuove modifiche di carattere sostanziale apportate ad un atto di base, di un atto giuridico nuovo che, integrando queste modifiche, abroga l'atto di base e, al tempo stesso, consente di avere una visione di insieme in ordine ad un determinato settore legislativo.

[176]Direttiva2002/91CE detta anche "direttiva EPBD" (dall'inglese Energy Performance of Buildings Directive).

[177] Sono importanti le ristrutturazioni che richiedono un investimento che superi il 25% del valore totale dell'edificio, escluso il terreno, o che la ristrutturazione riguardi oltre il 25% degli elementi che servono a separare un edificio dall'esterno (ad esempio, finestre, pareti, soffitto, tetto e sistema di isolamento).

[178] Procedura d’infrazione 2006/2378.

[179]  Si segnala che l’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 93 del 2008 prevedeva la soppressione dello stanziamento del cap. 7306, ma tale previsione è stata eliminata nella legge n. 126 del 2008, di conversione del citato D.L. n. 93.

[180]Legge 30 novembre 1998, n. 413, Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore.

[181]Legge 1 agosto 2002, n. 166, Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

[182]Legge 22 novembre 2002, n. 265, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

[183]Legge 21dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

[184]Norme sulle "autostrade del mare" sono contenute anche nel comma 311 dell’articolo 2, il quale autorizza la spesa di 10 milioni di euro, per il 2008, allo scopo di realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le autostrade del mare.

[185]“Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”.

[186]Tale comma ha appunto disposto, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge a favore delle e imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché per lo stesso personale suindicato.

[187]  Si segnala che anche il comma 1-novies del presente articolo 29 destina ad altra finalità 6,3 milioni di euro rivenienti, per l’esercizio finanziario 2008, dall’autorizzazione di spesa di cui al citato comma 232.

[188]  Legge finanziaria 2008.

[189]  D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, recante “Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”.

[190]  Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, recante “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci”.

[191]  Con l’espressione “limite di impegno” si indicano stanziamenti pluriennali di importo costante che corrispondono a contributi da erogarsi a carico del bilancio dello Stato in favore di soggetti non statali, finalizzati a permettere l’accensione di mutui per la realizzazione di investimenti. Il contributo concesso è volto a coprire, interamente o parzialmente, le rate di ammortamento del mutuo contratto. L’autorizzazione di un limite di impegno e la connessa finalizzazione alla accensione di un mutuo devono essere previste con apposita disposizione di legge.

[192]  Come modificato dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 (legge 31 ottobre 2002, n. 246) e, successivamente, dall’articolo 32, comma 49-bis, del decreto-legge 24 settembre 2003, n. 269 (legge 24 novembre 2003, n. 326).

[193]Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

[194]La relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria 2008 individua la ratio del divieto nell'esigenza di correggere criticità manifestatesi in maniera non occasionale o episodica, ma anzi con tale costanza e gravità da determinare diversi rilievi sul punto dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella relazione annuale (Doc. XLIII, n. 2) relativa all’anno 2006.

[195]  Relazione annuale 2007, presentata al Parlamento nel luglio 2008 (doc. XLIII, n. 1), disponibile all’indirizzo internet www.autoritalavoripubblici.it/pubblicazioni/Relazione2007.pdf.

[196]L’esigenza di un recepimento integrale derivava dal fatto che alla stessa direttiva era stata data una parziale attuazione nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94. Tale decreto era però limitato esclusivamente al profilo della rilevanza del parametro dell’ossigeno disciolto ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione.

[197] Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE

[198] Tale possibilità è esplicitata dal suddetto comma 3-bis dell'art. 54 del D.Lgs. n. 219.

[199] Orientamenti espressi, da ultimo, con una nota del 18 novembre 2008.

[200]L’attività della commissione è disciplinata dall’’articolo 165 del testo unico di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale prevede che il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

[201]Si ricorda che la legge n. 210 del 1992 assegna un indennizzo, oltre che ai danneggiati da vaccinazioni, anche:

-     ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;

-     a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali ;

-     alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, danni;

-     alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

Cfr, tra l’altro, il D.M. 6 ottobre 2006 (Ricognizione delle modalità procedurali relative all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie previsto dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229).

[202]Il citato indennizzo è di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 210 del 1992, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Per l’anno 2007, gli importi annuali ammontano a: 46.749,58 per la prima categoria; 45.914,93 per la seconda; 45.086,07 per la terza; 44.253,42 per la quarta; 36.182,27 per la quinta; 35.486,73 per la sesta; 27.834,12 per la settima; 27.277,69 per l’ottava.

[203]“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

[204]Il termine suddetto del 15 maggio 2009 è posto dall'articolo 1, comma 6, della legge delega 123/2007, il quale pone, infatti, un termine di dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti di attuazione.

[205]“Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”.

[206]“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

[207]Tale norma di esclusione è posta dall'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 81. Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria relativa all'art. 53 è stabilita dall'ottavo comma del medesimo art. 53 (i limiti minimi e massimi di essa corrispondono a 500.000 e a 3.000.000 di lire).

[208]Le disposizioni in oggetto sono stabilite dall'art. 17, comma 1, lettera a), e dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81, nonché dalle altre norme del medesimo decreto (ivi comprese, come detto, le disposizioni sanzionatorie) che rinviano a quelle summenzionate. Prima del termine dilatorio del 1° gennaio 2009 hanno trovato applicazione (ai sensi del citato art. 306, comma 2, del D.Lgs. n. 81) le norme in materia di valutazione dei rischi previgenti al D.Lgs. n. 81

[209]D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

[210]D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485.

[211]D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272, Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485.

[212]D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298, Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca.

[213] Si ricorda che i titoli del D.lgs. 81/2008 richiamati nella norma trattano le seguenti materie: titolo II luoghi di lavoro, Titolo III uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, Titolo IV cantieri temporanei o mobili, Titolo V segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, Titolo VI movimentazione manuale dei carichi, Titolo VII attrezzature munite di videoterminali, Titolo VIII agenti fisici, Titolo IX sostanze pericolose, Titolo X esposizione ad agenti biologici, Titolo XI protezione da atmosfere esplosive, Titolo XII disposizioni in materia penale e di procedura penale.

[214] L. 26 aprile 1974, n. 191, Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

[215] L’8 ottobre 2004 le quattro più grandi organizzazioni europee rappresentative delle parti sociali hanno firmato un accordo quadro sullo stress sul luogo di lavoro, conformemente all’articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità europea. Con questo accordo, i membri del CES (Confederazione europea dei sindacati), dell’UNICE (Unione confederazioni industriali d’Europa), dell’UEAPME (Unione europea dell’artigianato e delle piccole e medie imprese) e il CEEP (Centro europeo dell’impresa pubblica e delle imprese di interesse economico generale) si impegnano a applicare il contenuto dell’accordo nel rispetto delle pratiche di gestione e di lavoro proprie di ogni Stato membro.

[216]Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari

[217] Riduzione di cui alla determinazione del direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 27 settembre 2006.

[218] Legge finanziaria per il 2007

[219] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

[220]Vedi l’articolo 1, comma 4, del D.L. 1 ottobre 2005 n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria) e l’articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006).

[221]Vedi l’articolo 8, comma 4, del D.P.R. 11 febbraio 1961 n. 264 (Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica), come sostituito dall’articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13.

[222]Vedi l’articolo 24, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria).

[223]O.P.C.M. 30 aprile 2003 n. 3285 (Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale).

[224]Profili professionali previsti dalle norme citate all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria) e inquadrati in una distinta sezione del ruolo dirigenziale dell’ex Ministero della salute.

[225]L’articolo 1, comma 187, della citata legge n. 266 del 2005 prevede, per gli anni 2006 e seguenti, una limitazione del 60 per cento della spesa per le assunzioni di personale a tempo determinato rispetto a quella sostenuta nel 2003.

[226]Come disposto dall'articolo 1, comma 401, della citata legge n. 266 del 2005.

[227]In particolare, il suddetto articolo 20 dispone una riduzione del 10 per cento delle spese autorizzate direttamente per legge.

[228]Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

[229]Il suddetto articolo 1, comma 1, lettera a) dispone in particolare, al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, l’istituzione, presso l’ex Ministero della salute, del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi e ne stabilisce altresì il finanziamento.

[230]Convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

[231]In particolare, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65 e successive modificazioni detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il richiamato articolo 7, comma 6, prevede che gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, seguono i seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 

L’articolo 36 del suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone altresì sull’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile e stabilisce tra l’altro che le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Le suddette amministrazioni non possono inoltre ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

[232]La procedura contenuta dall’articolo 35, comma 4 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, prevede, oltre ad una programmazione triennale del fabbisogno di personale, che le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, avviano le procedure concorsuali subordinatamente all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[233]L’articolo 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, ha istituito, dal 1° gennaio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo dell’ex Ministero della salute e alla sua vigilanza e del Ministero dell'economia e delle finanze. l'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale e in particolare spettano, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza Stato-Regioni, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi. Sono organi dell'Agenzia nominati con decreto del Ministro della salute: il direttore generale, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

      Il suddetto articolo 48 del citato decreto legge n. 269 del 2003, al comma 7, dispone altresì che l'Agenzia può assumere, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanità, nonché da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.

[234]Cfr. l'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) e successive modificazioni

[235]D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[236]  Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (rapporto di lavoro); L. 15 maggio 1997 n. 127, art. 3, comma 6 (reclutamento). Norme particolari sui ricercatori sono stabilite all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[237]  Si ricordano tra gli altri: Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), D.Lgs. del 4 giugno 2003, n. 127; Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128; Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138; Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257; Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38.

[238]  Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[239]D.L. 8 luglio 2002, n. 138, Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 agosto 2002, n. 178.

[240]D.lgs. 30  marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[241]Ciò sulla base dell'articolo 14 della legge n. 91 del 1981, che, ai commi 3 e 4, prevedeva che per l'attività di amministrazione degli uffici centrali, le federazioni si avvalessero del personale del CONI e per le attività di carattere tecnico e sportivo di personale assunto con contratto di diritto privato direttamente dalle federazioni. Con la legge n. 138 del 1992 (articolo 3), tale disposizione è stata abrogata ed è stato previsto l'inquadramento nei ruoli del personale CONI di tutto il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990 con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, con l'evidente scopo di far sì che tutto il personale della federazione fosse dipendente CONI.

[242]Le federazioni sportive nazionali (art. 15 del D.Lgs. 242/1999, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 8/2004) hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni delle federazioni internazionali e del CONI; non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto dal decreto citato, alla disciplina recata dal primo libro del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. A fini sportive, esse sono riconosciute dal Consiglio nazionale: attualmente, le Federazioni riconosciute dal CONI sono 45.

[243]Cfr. art. 16, c. 3, L. 28 novembre 2005, n. 246, Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.; e art. 1, c. 6-bis, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, l. 26 febbraio 2007, n. 17.

[244]Cfr. art. 1, c. 6-ter, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

[245]Come si legge nella Relazione della Giunta nazionale del CONI, allegata al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007, a regime tale passaggio comporterà una riduzione del costo del contratto di servizio tra CONI e CONI Servizi, rapportata al numero delle risorse passate alle dipendenze delle Federazioni ed un pari incremento dei contributi CONI alle stesse.

[246]Tale informazione è tratta dalle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nell’ambito della risposta all’interpellanza urgente n. 2-00274, resa presso l’Aula della Camera dei deputati in data 5 febbraio 2009.

[247]Come dichiarato nella Relazione della CONI Servizi SpA sui risultati economico-finanziari e sui servizi resi al CONI, allegata al Bilancio d’esercizio 2007, il personale della CONI Servizi in forza presso le Federazioni Sportive Nazionali, al 31 dicembre 2007, risultava pari a 769 unità (16 dirigenti e 753 impiegati). Il relativo costo sostenuto dalla società per il 2007 è stato di 37,8 milioni di euro.

[248]Le informazioni di seguito riportate sono tratte dalle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nell’ambito della risposta all’interpellanza urgente n. 2-00274 già citata.

[249]Il contratto di somministrazione di lavoro, introdotto dall’articolo 20 e ss. del D.Lgs. 276/2003, può essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore) a ciò autorizzato dal Ministero del lavoro.

Tale contratto in sostanza sostituisce il contratto di fornitura di lavoro interinale (la cui disciplina è stata contestualmente abrogata). Pertanto le agenzie di somministrazione hanno preso il posto delle vecchie agenzie di lavoro temporaneo. Attualmente il contratto di somministrazione può essere concluso solamente a tempo determinato, in quanto il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è stato abolito dall’articolo 1, comma 46, della L. 247/2007.

In caso di somministrazione irregolare di lavoro, ovvero quando non siano state rispettate le condizioni per la stipula del contratto di somministrazione, di cui al richiamato articolo 20, o non siano state indicati alcuni elementi che configurano il rapporto di lavoro, l’articolo 27 stabilisce che il lavoratore possa adire le vie legali per richiedere l’instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore con decorrenza fin dall’inizio della somministrazione. Il giudizio dovrà riguardare solo l’accertamento della irregolarità del contratto, senza entrare nel merito delle scelte organizzative o produttive. Nell’eventualità di somministrazione di lavoro fraudolenta con l’intento di eludere disposizioni legislative o contrattuali inderogabili, l’articolo 28 prevede – oltre alle sanzioni pecuniarie indicate all’articolo 18 del D.Lgs. 276/2003 – l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di 20 euro, a carico sia del somministratore sia dell’utilizzatore, per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

[250]L’articolo 30 dello stesso D.Lgs. 276/2003 ha introdotto nell’ordinamento vigente la definizione del distacco, recependo alcuni dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia. Tale fattispecie si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Lo stesso articolo, inoltre, ha disposto che nel caso in cui il distacco comporti un mutamento di mansioni deve essere espressamente accettato dal lavoratore interessato e che quando comporti un trasferimento a una unità produttiva distante più di 50 Km da quella in cui il lavoratore presta l’attività, possa avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Inoltre, resta ferma la possibilità per gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, di regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea. Infine, nel caso in cui il lavoratore sia utilizzato violando la temporaneità in precedenza richiamata, il medesimo lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.

[251]D.P.R. n. 917/1986.

[252]“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[253]Si tratterebbe, in estrema sintesi, delle prestazioni comunque erogate dall’INPS, quali ad esempio, l’integrazione sul trattamento minimo delle pensioni, l’assegno sociale, l'assegno per il nucleo familiare, l’incremento dei trattamenti pensionistici più bassi di cui all’articolo 5, commi 1-2,del D.L. 81/2007, e la carta acquisti (cd. social card) di cui all'articolo 81, commi 29-38-bis, del D.L. 112/2008.

[254]“Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità”.

Nella norma richiamata viene considerato invalido l’assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. La pensione di invalidità viene soppressa quando la capacità di guadagno cessa di essere inferiore a tali limiti

[255]“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

All’articolo 1, comma 42 si prevede che nei casi di cumulo tra assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella Gallegata alla legge medesima.

[256]“Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”.

Nella norma si prevede che il titolare di tali prestazioni possa essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'INPS. Tali accertamenti hanno luogo in ogni caso se il titolare di assegno di invalidità si sia trovato nelle condizioni di reddito per cui i redditi da lavoro dipendente o autonomo da lui percepiti nell’anno precedente siano superiori a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo quanto disposto dall’articolo 10 comma 3 del R.D.L. 636/1939. La revisione può essere richiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria.

[257]Riguardo alla pensione di anzianità, occorre distinguere tra redditi da lavoro dipendente e redditi da lavoro autonomo. Per la prima fattispecie vigeva un divieto totale di cumulo, con talune eccezioni; alla seconda fattispecie si applicava invece una disciplina identica a quella posta per la pensione di vecchiaia, che cioè prevede una parziale cumulabilità, con una riduzione del trattamento pensionistico in misura pari al 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo fermo restando che la misura dell'importo così trattenuto non poteva superare l'ammontare dei medesimi redditi (articolo 10, comma 6 e 6-bis, del D.Lgs. 503/1992, articolo 59, comma 14, della L. 449/1997).

[258]“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

[259]Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[260]  Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. Si ricorda che l’articolo 10 della L. 219/2005, al comma 3, prevede un termine di nove mesi dalla sua entrata in vigore entro il quale il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti

[261]Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini ,convertito, in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 2 agosto 2008, n. 129.

[262]Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[263] Procedura d’infrazione 2007/411.

[264] Procedura d’infrazione 2007/1127.

[265] La disposizione è stata introdotta con un emendamento approvato dalla Commissione nella seduta del 4 febbraio (35.0.400).

[266] Disposizioni relative alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze; l’articolo è stato inserito dalla legge di conversione.

[267] Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.

[268]D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, recante Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[269]“Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze”.

[270]Decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 20 agosto 2001, n. 333.

[271]I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.

[272]Decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 186.

[273]Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[274]L’art. 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria citata reca misure di razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riferimento alla formazione delle classi ed alla riconversione del personale docente (comma 411). Inoltre, procede (comma 412) alla quantificazione delle economie di spesa discendenti da tali interventi, nonché dall’attuazione delle misure previste dall’art. 1, commi 605-619, della legge finanziaria 2007.

[275]Il piano programmatico è stato presentato alle Camere il 23 settembre 2008, ed assegnato alle Commissioni il 1° ottobre 2008. Alla Camera, la VII Commissione ha espresso il parere nella seduta del 27 novembre 2008, mentre la V Commissione ha espresso il parere nella seduta del 26 novembre 2008; al Senato, la VII Commissione ha espresso il parere nella seduta del 3 dicembre 2008, mentre la V Commissione ha espresso il parere nella seduta del 10 dicembre 2008. La Conferenza unificata ha espresso il parere nella seduta del 13 novembre 2008.

[276]Nella seduta del 18 dicembre 2008 si è svolto in Consiglio dei Ministri l’esame preliminare del Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola e del Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

[277]Sull’argomento, si ricorda che è poi intervenuto l’art. 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2008, n. 169, che ha previsto che, “Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'art. 64 del dl. 112/2008, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola”. Il medesimo articolo dispone che tali disposizioni entrino in vigore dall’a.s. 2009-2010 relativamente alle prime classi del ciclo di istruzione.

[278]Si ricorda che, in materia di dimensionamento della rete scolastica, è poi intervenuto l’art. 3 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2008, n. 189, che ha aggiunto i commi 4 –quater, quinquies e sexies all’art. 64 del dl n. 112/2008. In base a tali disposizioni, per l’a.s. 2009-2010 le regioni e gli enti locali assicurano, entro il 31 dicembre 2008, il dimensionamento delle istituzioni scolastiche nel rispetto dei parametri fissati dall' art. 2 del DPR 233/1998. In ogni caso, per tale a.s. la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa all’a.s. 2008/2009. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata. In tale sede si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni richiamate che, per l’a.s. 2009-2010, è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

[279]L’emendamento, presentato dai senatori Vicari e Pittoni durante l’esame in Commissione, è stato ripreso nell’emendamento del Governo 1.1000.

[280]Decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 4 giugno 2004, n. 143.

[281]Legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[282]L’art. 5 della legge n. 53 del 2003 è stato abrogato dall’art. 2, c. 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

[283]Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Si ricorda, peraltro, che le graduatorie permanenti previste dall’art. 401 sono state rese ad esaurimento dall’art. 1, c. 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007).

[284]La vicenda è stata oggetto, nella XVI legislatura, di alcune interrogazioni (cfr. interrogazioni a risposta in Commissione Siragusa 5-00150, 5-00275, 5-00607). Inoltre, in sede di esame del decreto legge n. 137 del 2008, Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. n. 169 del 2008, il Governo ha accolto alcuni ordini del giorno che impegnavano il Governo medesimo a valutare l’opportunità di porre soluzione al problema.

[285]Decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, convertito in legge, con modificazioni ,dall’art. 1 L. 27 ottobre 2000, n. 306.

[286]Con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 167, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del c. 7-bis dell’art. 1 del dl n. 97 del 2004 nella parte in cui limita l’applicazione del beneficio dell’ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato ad alcune categorie di ammessi con riserva, escludendone altre, specificamente nominate dalla Corte.

[287]Decreto legislativo 17 ottobre 2007, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[288]Legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[289]Legge 12 luglio 2006, n. 228, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.

[290]Decreto-legge 13 gennaio 2007, n. 7, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 2 aprile 2007, n. 40.

[291]Si ricorda che gli orari degli istituti professionali, limitatamente al primo biennio, sono stati ridotti da 40 a 36 ore con il DM 25 maggio 2007, n. 41, adottato ai sensi dell’art. 1, c. 605, lett. f), della legge finanziaria 2007, prevedendo che la riduzione si applicasse alle prime classi a decorrere dall’a.s. 2007-2008, con estensione alle seconde classi dall’a.s. 2008-2009.

[292]Gli attuali c. 2-bis e 2-ter sono stati presentati dal relatore come articolo aggiuntivo 37-bis e approvati dalla Commissione; il c. 2-quater è stato presentato sempre dal relatore come articolo aggiuntivo 37 –ter e approvato dalla Commissione.

[293]D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

[294]Ai sensi dell’art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, Norme in materia di accessi ai corsi universitari sono programmati a livello nazionale gli accessi:

a)   ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

b)   ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

c)   ai corsi di formazione specialistica dei medici;

d)   alle scuole di specializzazione per le professioni legali;

e)   ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

[295]Legge 11 gennaio 2007, n. 1, Disposizione in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

[296]  Nel caso di studenti che abbiano ottenuto l’accesso all’esame di Stato al termine del quarto anno – per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali – si prende in considerazione l’ultimo biennio;

[297]Da informazioni assunte in sede ministeriale, la modifica dell’art. 4, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 21/2008 deriva dal fatto che le disposizioni in questione sono applicabili esclusivamente agli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche italiane, mentre occorre contemplare altre categorie di studenti (ad es, studenti comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ma che hanno studiato all’estero; studenti che frequentano istituzioni che rilasciano i diplomi di baccellierato internazionale; studenti che frequentano scuole straniere operanti in Italia).

[298]Dalle medesime informazioni di cui alla nota precedente, l’attribuzione di uno specifico peso alla lode avrebbe discriminato gli studenti che si sono diplomati in periodi antecedenti all’introduzione di tale elemento di valutazione. Si è evinto, invece, che la previsione di valorizzazione della lode potrebbe determinare un elemento di precedenza in caso di parità di punteggio fra studenti che si siano diplomati in vigenza della nuova normativa.

[299]Dalle medesime informazioni di cui alle note precedenti, si è evinto che la modifica è finalizzata a prevedere l’obbligo di rilasciare le certificazioni relative alle valutazioni di qualità ottenute dagli studenti di tutte le scuole, senza alcuna limitazione.

[300]  Il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale. Il FIRB finanzia, in particolare: a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture; c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali; d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

[301]  Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito a decorrere dal 2003 dall’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con finalità di riequilibrio economico e sociale.

[302]approvata dalla VIII Commissione della Camera dei deputati il 16 dicembre 2008 e consultabile al seguente indirizzo internet:

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200812/1216/html/08/

[303]L’art. 159 era stato già sostituito dal d.lgs. n. 157 del 2006 (cd. primo correttivo) e dal d.lgs. n. 63 del 2008 (cd. secondo correttivo).

[304]http://www.beniculturali.it/pdf/circolare_125_2008.pdf

[305]L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Gli articoli citati nel testo sono stati introdotti con novella dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. L’art. 71-septies, inoltre, è stato oggetto di successive modifiche ad opera dei dl n. 72 del 2004 e n. 248 del 2007.

[306]Il compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.

Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.

[307]Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[308]Disciplinato dal regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, Istituzione dell’ente autonomo_Esposizione nazionale quadriennale d’arte di Roma.

[309]Nella relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria della Fondazione per il 2007, annunciata all’Assemblea il 1° dicembre 2008 (doc. XV, n. 47), si evidenzia che il 16 maggio 2008 il Consiglio di amministrazione della medesima Fondazione ha approvato una proposta di modifica dello Statuto con la quale si prevede la possibilità di riconferma dei membri dello stesso Consiglio per due quadrienni, anziché per uno. Su tale proposta, evidenzia la Corte, si sono espressi negativamente sia il Ministero dell’economia che il Ministero per i beni e le attività  culturali, in considerazione del fatto che la riconferma per due mandati darebbe luogo all’espletamento continuativo dell’incarico per dodici anni, che costituisce un lasso di tempo eccessivamente lungo per un organo la cui durata è fissata in quattro anni. Nella medesima relazione si ricorda che il primo Consiglio di amministrazione è stato nominato con decreto del 20 aprile 2001; alla scadenza del quadriennio, l’organo è stato rinnovato con decreto del 19 aprile 2005 ed è ancora in carica nella composizione prevista.

[310]Legge 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

[311]Decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[312]Nel caso in cui non vi sia partecipazione di soggetti privati o essa sia inferiore al 15 per cento del patrimonio, il primo di tali consiglieri è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

[313]Il Consiglio di amministrazione è stato nominato con decreto ministeriale 17 giugno 2004.

[314]Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[315]Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

[316]L’art. 2, c. 389, della legge finanziaria per il 2008 ha previsto, inoltre, che la Fondazione è comunque sciolta quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità. Il successivo c. 391 ha stabilito che la disposizione entrasse in vigore dal 1° gennaio 2009, prendendo in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008 e 2009.

[317]L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

[318] Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[319] Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001. Il secondo periodo del comma 523 estende le limitazioni relative alle assunzioni prevista dallo stesso comma anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001. Invece le medesime limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331 del 2000, al D.Lgs. n. 215 del 2001 e alla legge n. 226 del 2004, fatto salvo quanto previsto all’articolo 25 della medesima legge n. 266/2004.

[320]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[321]  Questa disposizione prevedeva – a differenza delle altre – un caso di disapplicazione del divieto. Esso infatti non era applicato alle controversie nelle quali comparivano come parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio fossero già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti che si trovavano nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.

[322] Essa prorogò in sostanza l'applicabilità, per il triennio 2003-2005, dell'art. 7, comma 5, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 e più volte prorogato.

[323] Successivamente, intervenne l’interpretazione autentica disposta dall’articolo 3, comma 73 della legge finanziaria 2004, a mente del quale nel blocco deve ritenersi compreso anche l’importo dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425.

[324]  In relazione a tale proroga, il successivo comma 6-quinquies dell'articolo 1 del D.L. 300/2006 prevede un’autorizzazione di spesa pari a 700.000 euro per il 2007.

[325]Gli enti richiamati sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[326]  Si ricorda che i capi I-III del D.Lgs. n. 469, e successive modificazioni, hanno conferito alle regioni, nonché - tramite queste ultime - agli enti locali (in particolare, alle province) le funzioni amministrative in materia di collocamento (pubblico) e di politiche attive del lavoro, fermo restando il ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento da parte dello Stato.

[327]D.L. 12 maggio 1995, n. 163, Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273. Nella norma ha previsto un meccanismo di snellimento delle procedure di assegnazione dei dipendenti pubblici dichiarati “eccedenti”, disponendo che essi possano essere trasferiti con decreto del Ministro della funzione pubblica ad altra amministrazione che ne faccia richiesta, previo assenso dell'interessato.

[328]Si fa presente che l’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, si ricorda che esse prevedono l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.

[329]La disposizione richiamata stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Di seguito si elencano le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento di cui all’articolo 35, comma 4: per il Ministero degli affari esteri, D.P.R. 17 aprile 2002, D.P.R. 12 maggio 2003, D.P.R. 1° giugno 2004; per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con D.P.R.21 ottobre 2002 e D.P.R. 3 lugli 2004; per il Ministero della giustizia, con D.P.R. 12 maggio 2003; per il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile, con D.P.R. 1° giugno 2004; per i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le agenzie e gli enti di ricerca con D.P.C.M. 4 agosto 2005; per i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie con D.P.C.M. 16 gennaio 200; per i Ministeri e gli enti pubblici non economici con D.P.C.M. 11 marzo 2008.

[330]La proroga del blocco per il triennio 2006-2008 era stata disposta dall’articolo 1, comma 212 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006).

[331] Legge finanziaria per il 2000.

[332]Convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

[333]Convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

[334]I livelli di reddito sono quelli indicati all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni (Interventi correttivi di finanza pubblica). In particolare l’articolo 8, comma 16 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 (farmaci e prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche), i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a circa 36 mila euro. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi . A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a circa 8 mila euro, incrementato fino circa 11 mila euro, in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore circa 500 euro per ogni figlio a carico. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.

[335]Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' del 22 gennaio 1993, e successive modificazioni (Modalità di attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa). In particolare, l’articolo 1 dispone che ai fini della individuazione dei limiti di reddito previsti concorrono i redditi complessivi, riferiti all'anno precedente, posseduti dai singoli componenti il nucleo familiare, composto, oltre che dai familiari a carico di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e successive modificazioni e integrazioni, anche dal coniuge purché non legalmente ed effettivamente separato.

[336]Cfr. l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. L’articolo 50 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni, disciplina le disposizioni riguardanti la Tessera sanitaria. In particolare, il decreto ministeriale 11 marzo 2004[336] ha approvato le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria, consegnata, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti dotati di codice fiscale, che costituisce l’unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (comma 1)

 

[337]La ripartizione annuale delle risorse comunitari per la priorità “Istruzione” è così suddivisa (dati in milioni di euro):

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FESR

FSE

FESR

FSE

FESR

FSE

FESR

FSE

FESR

FSE

FESR

FSE

FESR

FSE

33

100

34

102

35

104

35

106

36

108

37

110

38

112

 

[338]D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568 (approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183) e D.M. 27 dicembre 1996 (attuazione dell'art. 56, comma 1, della L. 6 febbraio 1996, n. 52 per la modifica delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L. 16 aprile 1987, n. 183, per il finanziamento dei programmi adottati dall'Italia nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali comunitari).

[339]In particolare è affidato al CIPE il compito di adottare direttive generali circa l’utilizzo più flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per le amministrazioni competenti (art. 3 della legge n. 183/1987). Le amministrazioni provvedono a trasmettere al Fondo, anche anteriormente all’invio all’Unione europea delle richieste di contributo, le domande di finanziamento relative alle azioni ammissibili ai benefici comunitari, corredate dalle schede che riassumono gli estremi identificativi di ciascun progetto, ai fini dell’attività di raccolta e di elaborazione dei dati facente capo al Fondo relativamente ai flussi finanziari tra l’Italia e l’Unione europea e al monitoraggio dei progetti finanziati.

[340]L'erogazione resta comunque subordinata all'accettazione da parte dell’Unione di un espresso atto di delega del beneficiario ad essa notificato, in forza del quale il Fondo subentra nell'acquisizione delle somme dovute dall’Unione europea (art. 8 del D.P.R. n. 568/1988).

[341]Per tale finalità è stata autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008.

[342]  D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133), Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[343]  D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[344] Cfr. l’art. 2, comma 5 della legge n. 244 del 2007.

[345] Ai sensi di tale disposizione, spettano alla regione i sei decimi del gettito IRPEF, compresa la parte derivante dalle ritenute sui redditi da pensione. La disposizione dà seguito a quanto stabilito nel Protocollo d’intesa siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 6 ottobre 2007.

[346] Di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

[347] Cfr. in proposito le osservazioni formulate dal Servizio bilancio dello Stato nel dossier di verifica n. 13/2 dell’aprile 2008 sulla L. 244/2007, con particolare riferimento all’art. 2, comma 5, come modificato dal DL 248/2007.

[348] Ciò ai sensi della disposizione di carattere permanente di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, della quale l’art. 2, comma 5 della legge n. 244 del 2007 e l’art. 47-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 hanno dato un’attuazione in sede provvisoria per il triennio 2008-2010.

[349] Si segnala in proposito che, in una mozione pubblicata sul sito della regione Friuli-Venezia Giulia, la compartecipazione in questione viene stimata in circa 200 mln.

[350] Cfr. il ricorso n. 17 del 28 febbraio 2008 in cui viene contestata la legittimità del limite posto, in via transitoria, dalla L. 244/2007 all’ammontare delle somme spettanti alla regione sulla base di una norma di attuazione statutaria.

[351] Si richiama, a titolo esemplificativo, la possibilità di concedere sovvenzioni modulate in modo da incidere sul lato dell’entrata, esclusa da vincoli.

[352] A tale proposito, si ricorda che nel parere reso dalla Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 5 febbraio 2009, era stata formulata una condizione motivata ai sensi dell’articolo 81, quarto comma della Costituzione, volta a modificare l’imputazione all’accantonamento del fondo speciale riferendola al ministero dell’università.

[353]  D.L. 15 aprile 2002 n. 63 (conv. L. 15 giugno 2002, n. 112), Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

[354]  L. 4 dicembre 1956, n. 1404, Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

[355]  Fintecna S.p.a, Finanziaria per i settori industriale e dei servizi, è una società partecipata interamente dal Ministero dell’economia e finanze. Sorta nel 1993, contestualmente alle criticità emerse nel progetto Iritecna (fusione tra Italstat ed Italimpianti) con il compito di guidare la ristrutturazione delle attività rilanciabili e di avviarne il processo di privatizzazione.

      Successivamente alla trasformazione dell’IRI in società per azioni, avvenuta con D.L. n. 333 del 1992, nello stesso anno, l’IRI S.p.a è stata fusa per incorporazione in FINTECNA S.p.A.

      Il Ministero dell’economia ha dunque sostituito la propria partecipazione al capitale dell’IRI s.p.a con la partecipazione, pari al 100%, del capitale di Fintecna S.p.a.

      Il Ministero dell’economia, in qualità di azionista le ha conferito mandato di coordinamento, gestione e controllo di tutti i processi di liquidazione, ristrutturazione e smobilizzo facenti capo all’IRI.

[356]  D.L.  n. 63/2002 recante “Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L.15 giugno 2002, n. 112.

          L’articolo 2, comma 59 della legge n. 662/1996 esclude  - attraverso un richiamo all’articolo 40, commi 5 e 6 della legge n. 47 del 1985 – nell’ipotesi di trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché di trasferimenti  derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa, la nullità di tali trasferimenti laddove non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.

[358]  Il citato comma 491 prevede che - effettuato il trasferimento dei patrimoni, FINTECNA proceda alla liquidazione degli stessi con lo scopo di monetizzazione gli attivi, e definisca nel modo più celere i rapporti creditori e debitori e i contenziosi in corso; paghi i creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando la separatezza di tali patrimoni dal proprio. La società FINTECNA – infatti - non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti, né degli oneri sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni.

      Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti da tali trasferimenti patrimoniali devono infatti affluire su un apposito conto corrente infruttifero, presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria.

      I creditori dei patrimoni trasferiti continuano ad essere garantiti dallo Stato.

      Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è fissato l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.

[359]Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

[360]Con DPCM 7 marzo 2007 è stato nominato il commissario straordinario dell’EIM – il cui incarico è stato, poi, prorogato con DPCM 21 dicembre 2007 – mentre con DPCM 20 marzo 2008 è stato approvato lo Statuto dell’ente, il cui art. 3 prevede che l'EIM è dotato di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile. Con altro DPCM del 20 marzo 2008, nelle more della definizione delle procedure per la nomina degli organi di amministrazione, è stato nominato il Commissario dell’EIM.

[361]L’art. 11 dello Statuto – di cui alla nota precedente – prevede che L'EIM provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento utilizzando le seguenti entrate:

a) il contributo statale di cui all'art. 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) contributi di enti pubblici o privati;

c) proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali;

d) proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività rientranti nell'ambito dei propri compiti istituzionali o dalla vendita di prodotti editoriali;

e) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di progetti o accordi di programma;

f) finanziamenti dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

g) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritti.

L’ente è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 259 del 1958, Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

[362]Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 59.

[363]Nel 2006 sono stati assegnati all’IMONT 5 milioni di euro.

[364]Sull’argomento, il 6 novembre 2008, rispondendo alla Camera all’interpellanza urgente 2-00171 (Quartini ed altri), il rappresentante del Governo ha evidenziato che “la non chiara formulazione della disposizione contenuta al comma 1282, del richiamato articolo della legge finanziaria del 2007, ha sostanzialmente impedito al nascente Ente italiano della montagna di ottenere la quota del fondo ordinario per l'anno 2007, da attribuire all'Imont, pari a 4.755.581,52 euro (omissis). A tutt'oggi, il trasferimento non è ancora avvenuto (omissis)”. Conclusivamente, il rappresentante del Governo evidenzia che “gli uffici dei dicasteri coinvolti stanno cercando di risolvere nel tempo più breve possibile il problema del trasferimento delle risorse finanziarie”.

[365]Recante la proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi.

[366]In particolare, tra i requisiti per suddetto trasferimento è stata richiesta la possibilità di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane, delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle società consortili, anche in forma di cooperativa; l’adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato e, infine,  la permanenza della destinazione dell'attività della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato.

[367]Essendo stata pubblicata, la legge di conversione citata, nella G.U. 9 aprile 1985, n. 84.

[368]Cass. civ., sez. III, 12 marzo 1993, n. 2975, Inps c. Srl Edilizia Peschiera (tratta da www.confedilizia.it/RAS_AGGIORNAMENTO_CANONE_LOCATIVO.htm)

[369]Con il D.P.C.M. del 5 giugno 2008 si è provveduto ad reintegrare la dotazione finanziaria del programma “Sostegno a reddito” al fine di permettere al Ministro del lavoro la stipula di apposite convenzioni con i comuni della Regione Sicilia per lo svolgimento di ASU. Analogo contenuto dovrebbe avere il D.P.C.M. del 1° agosto 2008.

[370]“Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”.

[371]“”Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”.

[372]Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[373]Convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009.

[374]Sono quindi istituti:

-     il Commissario straordinario delegato (COSDE), con compiti di vigilanza e impulso sull'organizzazione diell’Expo e sulla tempestiva realizzazione delle opere essenziali, infrastrutturali e dei servizi, indicate nel dossier di candidatura, nonché funzioni di vigilanza sulle opere connesse (art. 2);

-     la Commissione di coordinamento (COEM) con funzioni di  coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, al fine di assicurare il raccordo e la coerenza ottimali tra le diverse attività di organizzazione e gestione dell'evento, nonché con funzione di garanzia della rispondenza delle fasi attuative al progetto di cui al dossier di candidatura approvato dal BIE (art. 3);

-     la Società di gestione (SOGE) che svolge tutte le attività utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento. Soci della SOGE sono il Ministero dell'economia e delle finanze, il comune di MI, la regione Lombardia, la provincia di MI e la Camera di commercio di MI. Possono inoltre aderire altri enti locali o enti pubblici. La SOGE, disciplinata secondo le norme del diritto privato, redige, tra l’altro, il piano finanziario dettagliato delle opere essenziali; è direttamente assegnataria dei finanziamenti pubblici; redige, alla chiusura dell'evento, un rendiconto finanziario, sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia; stipula i contratti di gestione operativa dell'evento acquisendone i proventi (art. 4);

-     il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali, presieduto dal Presidente della Regione Lombardia, con compiti di programmazione e realizzazione degli interventi ed attività regionali e sovra regionali relativi alle opere connesse, (art. 5).

[375]Come è noto, il 31 marzo 2008 a Parigi, i Paesi membri del BIE hanno scelto Milano come sede dell'edizione 2015 dell'Expo. L’Esposizione, che è intitolata Nutrire il pianeta:energia per la vita, si svolgerà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 ed è stata dichiarata “grande evento” con il DPCM 30 agosto 2007.

[376]Nella “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2008” della Corte dei Conti del 20 gennaio 2009, consultabile al sito internet http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-ri/Sezioni-ri/Relazioni-/Anno-2008/II-quadr-2008.pdf , pagg. 16 e 17.

[377]La regione Veneto confina con l’Austria soltanto per un breve tratto nella provincia di Belluno (comune di Sappada e altri comuni del Comelico), senza alcuna strada di diretta comunicazione con l’Austria.

[378]D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, l. 4 agosto 2006, n. 248.

[379]L. 7 agosto 1990, n. 250, Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa. Alle imprese editrici organi di forze politiche è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo, di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni (1.291.142,25 euro) per i quotidiani e a lire 600 milioni per i periodici (309.874,14 euro);

b) un contributo variabile, calcolato in base alle copie di tiratura media giornaliera della testata e ridotto, in comparazione con i quotidiani, per i periodici settimanali, quindicinali o mensili.

[380]Ai sensi dall’art. 153, c. 4, della l. n. 388/2000, le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici aventi diritto ai contributi ai sensi della disciplina previgente hanno avuto facoltà, entro il 1º dicembre 2001, di costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici.

[381]L. 5 agosto 1981, n. 416, Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

[382]L. 23 novembre 1939, n. 1966, Disciplina delle società fiduciarie e di revisione.

[383]D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[384]L. 7 marzo 2001, n. 62, Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416. Tra le innovazioni principali introdotte con tale legge, si ricorda: la definizione di “prodotto editoriale”; una semplificazione delle procedure per l'accesso ai benefici economici; modifiche alla disciplina previdenziale e sociale; la ridefinizione dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese editrici; l'adozione di specifiche misure finanziarie per la promozione del libro.

[385]In ogni caso, per accedere ai contributi si richiede: a) la prova dell’effettiva distribuzione e messa in vendita della testata (al posto della attuale dichiarazione relativa alla tiratura); b) l’adeguata valorizzazione dell’occupazione professionale.

[386]Alla Camera, il termine sarà stabilito ai sensi di quanto disposto dall’143, c. 4, del reg. Camera. In base a tale norma, nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d’intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio.

[387]“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”.

[388] La Relazione illustrativa (A.S. 1305) motiva il rinvio in base alla considerazione che, per l’attuazione della disciplina in esame, sono necessarie rilevanti modifiche ai sistemi informativi dei contribuenti e delle amministrazioni che devono ricevere i dati, nonché condivise modalità di gestione delle informazioni stesse, con un rilevante impatto sulla gestione del complessivo rapporto di lavoro. In proposito, è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

[389]Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[390]Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

[391]  Il richiamato regolamento CE 1260/1999, recante la disciplina dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 è stato abrogato dall'art. 107 del regolamento CE 1083/2006 con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Tale regolamento ha riformato la disciplina comunitaria dei Fondi strutturali per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, la quale interessa l’Unione europea allargata a 25 Pesi membri. In sintesi, il Regolamento prevede la riduzione dei fondi strutturali dai cinque del precedente periodo di programmazione a tre: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione.

Di conseguenza, le risorse sono state concentrate attorno a tre nuovi obiettivi: convergenza , competitività e occupazione regionale e cooperazione territoriale . L’obiettivo “Convergenza”, che assume carattere prioritario per l’intervento dei fondi, sostituendo l’obiettivo 1 della pregressa programmazione, è inteso ad accelerare la convergenza degli Stati e delle regioni meno sviluppate attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e di occupazione basate sull’aumento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione, l’adattabilità ai cambianti economici e sociali, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente e l’efficacia amministrativa. L’obiettivo interessa le aree europee meno sviluppate, corrispondenti al livello NUTS II, il cui PIL per abitante, calcolato in base ai dati degli ultimi tre anni, è inferiore al 75% della media comunitaria. Per l’Italia, rientrano, ai sensi della Decisione della Commissione del 4 agosto 2006, le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. La Commissione ha peraltro previsto che, in via transitoria, nell’obiettivo “Convergenza” rientrino anche gran parte delle regioni il cui PIL per abitante sarebbe stato inferiore al 75% della media comunitaria calcolata sui 15 Stati membri ma che hanno superato tale soglia per effetto dell’allargamento (il c.d. “effetto statistico”). Per l’Italia, rientra in tale categoria la Basilicata, che nell’UE a 25 ha un PIL pro capite pari al 77,54%. Quest’ultima regione vi rientra fino al 2010.

L’obiettivo “Competitività e occupazione regionale” è inteso a rinforzare la competitività e la capacità di attrazione, nonché l’occupazione mediante l’anticipazione dei mutamenti economici e sociali, l’innovazione e la società della conoscenza, lo spirito di impresa, la protezione e il miglioramento dell’ambiente, l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nonché lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi. Per l’Italia, l’obiettivo interessa alcune aree del Centro-Nord, comprensive di Abruzzo e Molise, e, in via transitoria, la Sardegna.

[392]Recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.

[393]Recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[394]In attesa dell’adozione dei previsti decreti volti all'esaustiva individuazione di tutte le informazioni dovute a Equitalia Giustizia S.p.a. dalle banche, da Poste Italiane S.p.a., nonché dagli altri operatori finanziari, ritenuta l'estrema urgenza nel provvedere, onde consentire ad Equitalia Giustizia S.p.a. la disponibilità delle prime informazioni utili per la ricognizione delle risorse che rientrano nel “Fondo unico giustizia” - in particolare, dalle banche e da Poste Italiane S.p.a – è stato emanato il Decreto direttoriale Ministero dell'economia e delle finanze 23 ottobre2008(Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario).

[395] Dal 120 al 240% del dovuto, con un minimo di 258,22 euro (art.. 1, comma 1, D.Lgs. 471 del 1997.

[396] In quanto inserita in sede di conversione, la norma è entrata in vigore con la stessa legge n. 2 del 2009, ovvero il 29 gennaio 2009.

[397]  D.Lgs.  D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

[398]  L. 10 dicembre 1993 n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[399]Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

[400]Legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

[401]D.L. n. 155/2008, recante “Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali”, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2008 n. 190. L’articolo 1, comma 2 di tale legge ha abrogato peraltro il decreto legge n. 157/2008, recante ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio,  il cui contenuto, fatti salvi gli effetti da questo prodotti, è confluito nel testo dello stesso decreto legge n. 155.

[402]D.L. n. 185/2008, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

[403] Convertito con modificazioni dalla legge 190/2008.

[404] Convertito con modificazioni dalla legge 2/2009.

[405] Si ricorda, in particolare, l’art 6 della legge 468/1978 che rinvia alla legge finanziaria la fissazione del limite massimo dei saldi del bilancio dello Stato, ed in particolare del ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali ed il totale delle spese, comprensive del rimborso dei prestiti).

[406] Cfr Note di verifica n. 9 del 13 novembre 2008 e n. 43 del 9 dicembre 2008 predisposte per l’esame, rispettivamente, del DL 155/2008 e del 185/2008.

[407] u.p.b. 25.2.3 dello stato di previsione del MEF, capitoli 3000, 3001 e 3003.

[408] Il prelievo dai Fondi ed il trasferimento delle somme occorrenti ad altri capitoli di bilancio avviene nei casi espressamente previsti dalla legge di contabilità: essi non includono trasferimenti tra i suddetti Fondi.

 

[409]  Il richiamato articolo 2644 c.c. dispone che gli atti soggetti a trascrizione e, fra questi, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili non hanno effetto  riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto  o iscritto  anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto  alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.

[410] Tale eventualità potrebbe verificarsi qualora, alla luce degli interventi attuati dallo Stato, fra cui quello disposto dalla norma in esame, si ritenga che con l’operazione di cartolarizzazione non sia stato trasferito alla società acquirente SCIP il rischio connesso all’operazione di compravendita.

[411] A fronte di tale peggioramento si registrerebbero miglioramenti negli esercizi in cui sono avvenute le cessioni sul mercato degli immobili acquistati dalla SCIP con la seconda operazione di cartolarizzazione.

[412]D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

[413]Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[414] La norma fa eccezione per gli stanziamenti destinati a finanziarie le spese della categoria economica 1 “redditi da lavoro dipendente”.

[415] Infatti, in base all’articolo 166 del D. Lgs. 196/2003, i proventi delle sanzioni comminate dal Garante sono riassegnati al Fondo per il funzionamento degli uffici del Garante nella misura del cinquanta per cento del totale annuo.

[416] V. nota precedente.

[417]  Da questo punto di vista non appare del tutto fondata l’ipotesi – indicata nella relazione tecnica – in base alla quale negli anni successivi al 2009 la dinamica degli introiti da sanzioni si presenterebbe come costante.

[418]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

[419]Per l’illustrazione dei poteri sostitutivi previsti dal comma 4 si veda il commento al comma 6 dell’articolo in esame.

[420]Come modificato dal numero 5-ter) della lettera b) del comma 9 dell'art. 5 del decreto legge n. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2008.

[421]Convertito dalla legge n. 135 del 1997.

[422] Legge 9 maggio 1932 n. 547, Disposizioni sulla riforma penitenziaria.

[423] Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà.

[424] Cfr. le risorse stanziate per la legge obiettivo (L n. 443/2001) o rese disponibili dalla cassa delle ammende (di cui all’art. 4 della L. n. 537/1932).