Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: C. 1907: Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali
Riferimenti:
AC N. 1907/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 46
Data: 17/12/2008
Descrittori:
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI   EVASIONI FISCALI
RATIFICA DEI TRATTATI   USA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1907

 

Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le

doppie imposizioni in materia di imposte sul

reddito e per prevenire le frodi o le

evasioni fiscali

 

 

 

 

 

 

 

N. 46 – 17 dicembre 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1907

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con Protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

Commissione di merito:

 

III Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Ruben

 

Gruppo:                                     

 

PdL

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

 

testo del provvedimento

 

Nota di verifica n. 46

 


INDICE

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica.. 3

Copertura finanziaria.. 3

ARTICOLI 2 e 23 della Convenzione. 5

Imposte considerate ed eliminazione della doppia imposizione. 5

ARTICOLI 3 della Convenzione e 4 del Protocollo.. 6

Disposizioni in materia di società di persone. 6

ARTICOLO 7 della Convenzione. 7

Disposizioni in materia di utili delle imprese. 7

ARTICOLO 9 della Convenzione. 7

Disposizioni in materia di imprese associate. 7

ARTICOLO 10 della Convenzione. 8

Disposizioni in materia di dividendi8

ARTICOLO 11. 10

Disposizioni in materia di interessi10

ARTICOLO 12. 12

Disposizioni in materia di canoni12

ARTICOLO 13 della Convenzione. 13

Disposizioni in materia di utili di capitale. 13

ARTICOLO 14 della Convenzione. 13

Disposizioni in materia di tassazione dei compensi per prestazioni professionali13

ARTICOLI 15  e 16 della Convenzione. 14

Disposizioni in materia di tassazione dei redditi di lavoro subordinato e dei compensi e gettoni di presenza.. 14

ARTICOLO 17 della Convenzione. 14

Disposizioni in materia di tassazione dei redditi da prestazioni artistiche e sportive. 14

ARTICOLO 20 della Convenzione. 15

Disposizione in materia di imponibilità delle remunerazione per attività di insegnamento o di ricerca   15

ARTICOLO 21. 16

Disposizioni in materia di tassazione delle somme di mantenimento e di istruzione percepite da studenti e apprendisti16

ARTICOLO 22 della Convenzione. 16

Disposizioni in materia di tassazione di altri redditi16

ARTICOLO 8 della Convenzione. 17

Disposizioni in materia di tassazione degli utili derivanti dalla navigazione aerea e marittima   17

ARTICOLO 25 della Convenzione. 17

Procedura amichevole. 17

ARTICOLO 28, paragrafo 3 della Convenzione. 17

Applicazione del trattamento più favorevole. 17

ARTICOLO 2, paragrafo 4 del Protocollo.. 18

Procedura discrezionale. 18


PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca la ratifica e l’esecuzione della Convenzione tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America firmata il 25 agosto 1999, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi e le evasioni fiscali. Come riportato nella relazione illustrativa, la nuova Convenzione risponde alla necessità di disciplinare in maniera più equilibrata i rapporti tra i due Paesi anche alla luce delle rilevanti modifiche intervenute nei rispettivi sistemi fiscali. Alla Convenzione sono allegati un Protocollo e un memorandum. Il relativo disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria

La norma dispone la copertura a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 2,5 milioni di euro per il 2009 e 24,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

La norma prevede, infine, che il Ministro dell’economia effettui il monitoraggio di tali oneri anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978.

 

La relazione tecnica, ipotizzando l’approvazione del provvedimento in esame da parte del Parlamento nel corso del 2009 e tenendo presente quanto stabilito dall’articolo 28 della Convenzione[1], stima i seguenti effetti di cassa sul gettito riferibili alle disposizioni della Convenzione:

 

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Art, 10 – Dividendi

0,03

0,4

0,4

Art, 11 – Interessi

0,03

0,3

0,3

Art, 12 – Canoni (royalties)

2,0

20,2

20,2

Art, 14 –Libere professioni

0,3

3,4

3,4

Art, 17 – Artisti e sportivi

0,015

0,18

0,18

Totale

2,375

24,48

24,48

Arrotondamento

2,5

24,5

24,5

 

Più in particolare, gli oneri relativi al 2009 sono stimati tenendo presente che l’articolo 28 della Convenzione prevede, con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, che l’applicazione delle relative disposizioni avvenga il primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione stessa. Inoltre, dal momento che, sempre sulla base dell’articolo 28 citato, l’entrata in vigore della Convenzione avviene con lo scambio degli strumenti di ratifica tra gli Stati contraenti, sulla base dei tempi tecnici di completamento dei descritti processi amministrativi, la relazione tecnica ipotizza che l’incidenza sul gettito si verifichi solo a decorrere dall’ultimo mese del 2009.

Le considerazioni e le relative valutazioni sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per il 2004, ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta modello 770 del 2005.

Quanto alle decorrenze delle nuove disposizioni, è previsto che esse siano applicabili, con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data in cui la nuova convenzione entrerà in vigore; con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della nuova Convenzione.

La relazione tecnica, infine, precisa che le stime sono state elaborate tenendo conto anche del fatto che, sulla base di quanto previsto dalla Convenzione in esame[2], nell’ipotesi in cui la Convenzione attualmente in vigore attribuisca alla persona un trattamento più favorevole, questa possa optare per la sua applicazione per un periodo transitorio di dodici mesi dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nella nuova Convenzione.

 

Di seguito, si dà conto delle disposizioni della Convenzione esaminate dalla relazione tecnica al fine di individuare i potenziali effetti sul gettito.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo con finalità di copertura del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si ricorda che, nella documentazione depositata dal Governo, nella seduta del 21 ottobre 2008, durante l’esame in prima lettura del disegno di legge finanziaria per il 2009 (Atto Camera n. 1817), l’impiego delle risorse di cui alla norma in esame era già stato computato ai fini della verifica delle disponibilità residue a valere sul suddetto Fondo. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Con riferimento alla esplicita previsione di una clausola di monitoraggio, si rileva che, alla luce del riconoscimento dei diritti soggettivi previsti dalla Convenzione in esame, la stessa appare conforme alla vigente normativa contabile.

 

 

ARTICOLI 2 e 23 della Convenzione

Imposte considerate ed eliminazione della doppia imposizione

La norma dispone che la Convenzione in esame, per quanto concerne l’Italia, si applica, oltre che alle imposte sul reddito (delle persone fisiche e delle persone giuridiche), anche all’IRAP che, ai sensi dell’ordinamento italiano, non è considerata tale e per la quale non sono previste forme di deducibilità dal reddito (articolo 2).

La relazione di accompagnamento precisa che, su tale punto, la nuova Convenzione mira a risolvere il problema della detrazione IRAP a fronte delle imposte dovute negli Stati Uniti. Ciò in quanto gli USA riconoscono, a certe condizioni, un credito estero anche a fronte dell’imposta pagata da una società partecipata (il cosiddetto credito di imposta indiretto). Il problema è connesso, da un lato, alla qualificazione dell’IRAP, che non rientra normalmente nel novero delle imposte sul reddito, dall’altro, alla difformità dei criteri di determinazione della base imponibile dell’IRAP rispetto ai corrispondenti criteri applicabili alle imposte dirette negli Stati Uniti.

Con riferimento a tale imposta l’articolo 23 prevede il coefficiente da applicare alla base imponibile IRAP per eliminare gli effetti distorsivi descritti.

In particolare, la quota di imposta rilevante ai fini di evitare la doppia imposizione  si determina indicando:

-                 al numeratore, la base imponibile rettificata pari alla base imponibile effettiva, diminuita dell’ammontare del costo del lavoro e degli interessi passivi indeducibili;

-                 al denominatore, la base imponibile su cui si applica effettivamente l’imposta.

In sostanza, il procedimento per la determinazione del coefficiente è il seguente:

-                 coefficiente applicabile = base imponibile rettificata/base imponibile complessiva

Con l’applicazione del coefficiente si perviene alla determinazione dell’IRAP rilevante come segue:

-                 IRAP rilevante = coefficiente applicabile x IRAP lorda dovuta

La base imponibile rettificata è uguale alla seguente differenza:

-                 base imponibile rettificata = base imponibile complessiva – interessi passivi e costi del personale indeducibili

Il contribuente ha diritto, negli Stati Uniti, al credito di imposta solo se la differenza è positiva.

 

La relazione tecnica non ascrive alla disposizione alcun effetto di gettito, essendo finalizzata a riconoscere agli Stati Uniti il diritto allo scomputo della quota IRAP dovuta in Italia dall’imposta sui redditi statunitensi.

Allo scopo di eliminare la discrasia dei criteri di determinazione della base imponibile dell’IRAP rispetto ai corrispondenti criteri applicabili alle imposte degli USA, si è operato nella direzione di riconoscere un “foreign tax credit” parziale per l’IRAP corrisposta dalle società statunitensi che operano in Italia, eliminando, così, gli effetti distorsivi derivanti dalla indeducibilità degli interessi passivi e del costo del lavoro dalla base imponibile dell’IRAP.

 

Nulla da osservare al riguardo. Andrebbe comunque assicurato dal Governo che l’introduzione del meccanismo previsto dagli articoli 2 e 23 della Convenzione non è alterato dalla disposizione contenuta nell’articolo 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, in corso di esame alla Camera, in tema di deducibilità dell’IRAP.

 

ARTICOLI 3 della Convenzione e 4 del Protocollo

Disposizioni in materia di società di persone

Le norme, tra l’altro, prevedono che, ai fini dell’applicazione della Convenzione, si considerano persone anche le società di persone ed ogni altra associazione di persone (articolo 3, paragrafo 1, lettera a). L’articolo 4 del Protocollo, a tale fine, precisa che un cittadino statunitense, residente in Italia, socio di una società di persone avente nazionalità statunitense ha diritto ad un credito rimborsabile, relativamente all’imposta sul reddito delle persone fisiche del socio prelevata dall’Italia nel periodo di imposta, pari alla quota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, prelevata dall’Italia per lo stesso periodo a carico della società di persone, che risulti attribuibile alla partecipazione del socio al reddito della società di persone.

 

La relazione tecnica precisa che, alla luce dei dati e delle informazioni presenti nell’ambito dell’anagrafe tributaria, non è possibile stimare puntualmente l’entità dell’eventuale incremento del gettito.

In ogni caso, il combinato disposto delle norme in esame, precisando meglio la definizione di società “nazionale”, permette un’interpretazione più ristretta della disciplina riguardante il credito di imposta.

Più in particolare, la Convenzione ha formulato una deroga alla nostra legislazione interna realizzando la trasparenza della società di persone americana sul reddito da essa conseguito e tassato in Italia. Tuttavia, per effetto di quanto previsto dal Protocollo, tale deroga non dovrebbe determinare variazioni nel gettito.

A tale riguardo, la relazione tecnica precisa che nella Convenzione attualmente in vigore è assente il riferimento esplicito alle “società di persone”, peraltro comprese nella definizione di “ogni altra associazione di persone” prevista dalla Convenzione medesima.

In ogni caso, nell’ambito della nuova Convenzione, l’esplicito riferimento alle società di persone non appare decisivo al fine di estendere a tali soggetti l’ambito di applicazione della Convenzione e, quindi, del meccanismo del credito di imposta.

In tali termini, comunque, la relazione tecnica precisa che si ritiene che i due requisiti indicati dalla Convenzione (persone e residenti) devono essere soddisfatti congiuntamente al fine di identificare i soggetti beneficiari.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 7 della Convenzione

Disposizioni in materia di utili delle imprese

La norma, al fine di definire il luogo e le modalità di tassazione del reddito di impresa, fermo restando il principio che il diritto esclusivo di tassazione è attribuito allo Stato di residenza dell’impresa, prevede, tra l’altro, che nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa (paragrafo 4) e che sono soggetti a tassazione, nello Stato della fonte, i redditi attribuibili alla stabile organizzazione o base fissa anche qualora i pagamenti produttivi di tali redditi avvengano dopo la cessazione della stessa (paragrafo 7).

 

La relazione tecnica, pur evidenziando che le disposizioni determinano un allargamento della base imponibile, non quantificano prudenzialmente alcun incremento del gettito.

Più in particolare, la disposizione nulla sembra innovare con riferimento alle società, in quanto la stabile organizzazione è tassata in Italia in base al principio di competenza e non di cassa. Invece, dal momento che i redditi dei professionisti indipendenti attribuibili ad una base fissa italiana sono tassati secondo il principio di cassa, la norma in esame ora consente di tassare tale reddito, derivante dall’attività professionale esercitata in Italia, anche qualora l’incasso del provento interviene in un momento successivo alla chiusura della base fissa.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 9 della Convenzione

Disposizioni in materia di imprese associate

La norma, rispetto alle disposizioni recate dalla Convenzione attualmente in vigore, consente, con riferimento ai redditi delle imprese associate, agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente (paragrafo 2), agli aggiustamenti corrispondenti, previo esperimento di una procedura amichevole (di cui al successivo articolo 25), tenendo comunque conto delle altre disposizioni recate dalla Convenzione in esame.

 

La relazione tecnica precisa che la norma non determina alcuna riduzione del gettito ma, semmai, potrebbe rilevarsi, in talune circostanze, più favorevole all’Italia rispetto all’attuale regime di tassazione.

Infatti, a seguito della rettifica, lo Stato potrà applicare anche la ritenuta sui dividendi nell’ipotesi in cui il trasferimento degli utili venga considerato una distribuzione occulta degli stessi.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 10 della Convenzione

Disposizioni in materia di dividendi

La norma, che stabilisce che i dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in tale ultimo Stato.

Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario è residente in uno Stato contraente diverso da quello in cui è residente la società che paga i dividendi, essi possono essere tassati anche in quest’ultimo Stato secondo differenti aliquote. A tale riguardo, la Convenzione in esame, rispetto a quella in vigore, prevede le seguenti variazioni di aliquota:

a)      una riduzione di 5 punti percentuali (dal 10 a 5 per cento) in relazione alla fascia di partecipazioni compresa tra il 25 e il 50 per cento delle azioni con diritto di voto, possedute per almeno 12 mesi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;

b)     un incremento di 5 punti percentuali (dal 10 al 15 per cento) in relazione alla fascia di partecipazioni compresa tra il 10 e il 25 per cento delle azioni con diritto di voto, possedute per almeno 12 mesi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi.

In tutti gli altri casi[3], l’aliquota rimane invariata (paragrafi 1-3).

La norma dispone, inoltre, l’esenzione dei dividendi da imposte nello Stato della fonte nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività commerciale o industriale, per mezzo di un’organizzazione stabile, oppure una professione indipendente mediante una base fissa, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi a tale attività. In questo caso, i dividendi sono imponibili in tale altro Stato secondo la propria legislazione (paragrafo 4).

Infine, la norma prevede la possibilità per gli Stati contraenti di applicare un’imposta aggiuntiva, rispetto a quelle previste dalla Convenzione, sugli utili della stabile organizzazione di una persona giuridica residente nell’altro Stato. Tale imposta può essere applicata esclusivamente alla parte degli utili attribuiti alla stabile organizzazione, soggetta ad imposta ai sensi del precedente articolo 6 (redditi immobiliari) o ai sensi dell’articolo 13 (utili da capitale) (paragrafo 6).

La relazione illustrativa precisa che tale disposizione, non contenuta nella Convenzione in vigore, è riconducibile, per quanto riguarda gli Stati Uniti, alla branch profit tax, introdotta al fine di eliminare la disparità di imposizione tra i soggetti che effettuavano investimenti negli USA attraverso una subsidiary o attraverso una branch. La base imponibile di tale imposta aggiuntiva è costituita, per quanto riguarda gli Stati Uniti, dall’ammontare equivalente dei dividendi degli utili e, per quanto riguarda l’Italia, da un importo analogo all’ammontare equivalente dei dividendi[4].

Infine, la norma reca la clausola in base alla quale le disposizioni in esame non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento delle azioni in riferimento alle quali sono pagati dividendi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dall’articolo in esame (clausola antiabuso)[5].

 

La relazione tecnica, in relazione alle variazioni di aliquota sui dividendi, quantifica una perdita di gettito pari a 0,4 milioni di euro annui.

La stima si basa su rilevazioni eseguite per l’anno 2004 dalle quali emerge che, su un totale di dividendi distribuiti a soggetti residenti negli Stati Uniti, pari a 480 milioni di euro, 4,8 milioni non sono stati assoggettati; 339 milioni sono stati assoggettati all’aliquota del 5 per cento; 21,8 milioni sono stati assoggettati all’aliquota del 10 per cento; 2,6 milioni sono stati assoggettati all’aliquota del 12,5 per cento; 373 milioni sono stati assoggettati all’aliquota del 27 per cento.

Le modifiche recate dalle disposizioni in esame potrebbero recare le seguenti variazioni di gettito:

-                 per i dividendi non soggetti ad aliquota, nessuna variazione;

-                 per i dividendi soggetti al 5 per cento, nessuna variazione, trattandosi si partecipazioni superiori al 50 per cento che, quindi, scontano la medesima aliquota anche con l’entrata in vigore della disposizione in esame;

-                 per i dividendi tassati al 10 per cento (relativi a partecipazioni comprese tra il 10 e il 50 per cento), si avrà una riduzione di gettito, per le partecipazioni comprese tra il 25 e il 50 per cento (riducendosi l’aliquota dal 10 al 5 per cento), e un incremento del gettito per le partecipazioni comprese tra il 10 e il 25 per cento (l’aliquota passa dal 10 al 15 per cento). Dal momento che nel 2004le ritenute applicate su tali dividendi sono state pari a 2,2 milioni di euro, ipotizzando per tutti i dividendi l’applicazione dell’aliquota del 5 per cento, si avrebbe una riduzione del gettito di 1,1 milioni di euro; viceversa, ipotizzando per tutti i dividendi l’applicazione dell’aliquota del 15 per cento, si avrebbe un incremento di gettito di 1,1 milioni di euro.

Non essendo possibile verificare le percentuali di possesso delle partecipazioni azionarie detenute da soggetti residenti negli USA, la relazione tecnica ipotizza, in via di approssimazione, che la diminuzione del gettito potrebbe essere pari a circa 0,3 milioni di euro, assumendo che le partecipazioni superiori al 25 per cento siano prevalenti rispetto a quelle comprese nella fascia dal 10 al 25 per cento. Ciò in quanto si stima che per le partecipazioni comprese tra il 10 e il 50 per cento, il 30 per cento è rappresentato dalla fascia tra il 10 e il 25 per cento, e il rimanente 65 per cento dalla fascia tra il 25 e il 50;

-                 per i dividendi tassati al 12,5 per cento, non si stima alcuna variazione, dal momento che dovrebbe trattarsi di partecipazioni inferiori al 10 per cento e che, in relazione ad essi, la disciplina interna è più favorevole di quella convenzionale.

Limitatamente a dividendi che, sulla base della Convenzione vigente, sono assoggettati all’aliquota del 15 per cento, anziché a quella del 10, pur se le partecipazioni sono pari ad almeno il 25 per cento, in quanto il reddito lordo delle società italiana che paga dividendi alla società americana proviene, per almeno il 25 per cento, da interessi e dividendi, la relazione tecnica stima una perdita di gettito dal momento che, in assenza di analoga norma nella Convenzione in esame, tali dividendi sarebbero assoggettati all’aliquota del 5 per cento. La stima si basa sui dati del 2004 dai quali risulta che le ritenute del 15 per cento ammontano a 56 milioni di euro. In via prudenziale, considerando che la fattispecie in esame sia del tutto marginale, la relazione tecnica ipotizza una riduzione del gettito pari a circa 0,1 milioni di euro, corrispondente in via di approssimazione, alle minori ritenute operate su una quota pari al 2 per cento dei dividendi distribuiti.

Infine, per i dividendi assoggettati all’aliquota del 27 per cento, non si ipotizza alcuna variazione di gettito.

Nulla da osservare con riferimento alle quantificazioni che, sulla base dei dati e delle ipotesi adottate, appaiono corrette.

 

Appaiono comunque opportuni chiarimenti sugli eventuali effetti della disposizione del paragrafo 4 che prevede, a determinate condizioni, l’esenzione dei dividendi da imposte nello Stato della fonte del reddito.

 

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di interessi

La norma dispone che gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibile solo in tale ultimo Stato.

Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario è residente in uno Stato contraente diverso da quello in cui è residente la società che eroga gli interessi, essi possono essere tassati anche in quest’ultimo Stato secondo differenti aliquote. A tale riguardo, rispetto alla Convenzione in vigore, la norma prevede la riduzione dell’aliquota massima applicabile, dal 15 al 10 per cento dell’ammontare degli interessi (paragrafo 2) e l’introduzione di talune fattispecie per le quali gli interessi possono essere soggetti a imposizione unicamente nello Stato di residenza del beneficiario, senza applicazione di ritenute nello Stato della fonte (paragrafo 3).

Con riferimento a tale ultima disposizione, i nuovi casi di esenzione riguardano:

a)       gli interessi percepiti da un ente governativo riconosciuto che detiene, anche indirettamente, meno del 25 per cento del capitale della persona che paga gli interessi;

b)      gli interessi pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati da enti governativi riconosciuti;

c)       gli interessi pagati o maturati in relazione ad una vendita a credito di beni, merci o servizi forniti da un’impresa ad un’altra impresa;

d)      gli interessi pagati o maturati in rapporto alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

Infine, il paragrafo 8 prevede la possibilità per gli Stati Uniti di applicare la branch interest tax, secondo modalità analoga a quelle previste dal precedente articolo 10 con riferimento ai dividendi.

Anche in relazione a tali fattispecie, la norma prevede l’applicazione della clausola anti-abuso[6].

 

La relazione tecnica quantifica la perdita di gettito recata dalle disposizioni in esame in 0,3 milioni di euro annui.

In particolare, con riferimento alla riduzione dell’aliquota massima applicabile sugli interessi (dal 15 al 10 per cento dell’ammontare degli interessi stessi), la perdita di gettito è stimata in 0,3 milioni di euro. La quantificazione si basa sui dati disponibili per il 2004 dai quali emerge che, in base all’attuale disciplina interna, gli interessi e gli altri proventi assimilabili a cui è attualmente applicata un’aliquota superiore a quella del 10 per cento, prevista dalla Convenzione in esame sono i seguenti:

-                 4 milioni di euro assoggettati alla ritenuta del 12,5 per cento, per complessivi 0,5 milioni di euro;

-                 4,9 milioni di euro assoggettati alla ritenuta del 15 per cento, per complessivi 0,7 milioni di euro.

Con riferimento ai nuovi casi di esenzione previsti dal paragrafo 3, la relazione tecnica precisa che, delle fattispecie previste, potrebbero determinare una riduzione di gettito, di trascurabile entità, esclusivamente il caso di interessi percepiti da un ente governativo (lettera a) e quello di interessi pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati da enti governativi riconosciuti (lettera b). Le altre fattispecie non hanno rilevanza.

Infine, la relazione tecnica, con riferimento alla introduzione della branch interest tax (paragrafo 8) esclude l’insorgenza di effetti nel nostro sistema impositivo.

 

La quantificazione, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, appare corretta.

 

ARTICOLO 12

Disposizioni in materia di canoni

La norma dispone che i canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in tale ultimo Stato.

Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario è residente in uno Stato contraente diverso da quello da cui i canoni provengono, essi possono essere tassati anche in quest’ultimo Stato secondo differenti aliquote. A tale riguardo, la Convenzione in esame, rispetto a quella in vigore, prevede la riduzione da tre a due aliquote e individua la categoria specifica dei canoni corrisposti per l’uso o la concessione in uso di software per elaboratori elettronici, o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche (paragrafo 2).

Inoltre, rispetto alla Convenzione vigente, la Convenzione in esame prevede la tassazione esclusivamente nello Stato di residenza del percettore del canone (non applicandosi, pertanto, la ritenuta alla fonte) se quest’ultimo è l’effettivo beneficiario dei canoni corrisposti in seguito all’uso o alla concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (paragrafo 3).

Anche in relazione a tali fattispecie, la norma prevede l’applicazione della clausola anti-abuso[7].

 

La relazione tecnica quantifica in 20,2 milioni di euro annui la perdita di gettito recata dalle disposizioni in esame.

La quantificazione si basa sul confronto tra il sistema recato dalla Convenzione in vigore e quello previsto dalla convenzione in esame.

In particolare, la Convenzione in vigore prevede tre aliquote:

-                 5 per cento, relativamente ad opere letterarie, artistiche o scientifiche;

-                 8 per cento, relativamente a pellicole cinematografiche, pellicole o nastri magnetici o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive;

-                 10 per cento relativamente a tutti gli altri casi.

La nuova Convenzione prevede le seguenti aliquote:

-                 5 per cento, relativamente ad attrezzature industriali, commerciali o scientifiche nonché relativamente a software per elaboratori elettronici;

-                 8 per cento per tutti gli altri tipi di canone, ad eccezione delle esenzioni stabilite dal paragrafo 3.

Dai dati del 2004[8], emerge che i canoni percepiti da soggetti statunitensi ammontano a complessivi 1.370 milioni di euro imponibili e che le ritenute applicate sono state pari a 105 milioni di euro. Inoltre, dall’analisi delle dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta (modello 770/2005), emerge che i principali sostituti di imposta che hanno corrisposto canoni imponibili nel 2004 sono società di software, cinematografiche, farmaceutiche e meccaniche. Pertanto, con riferimento a tali ultime fattispecie si determina una perdita di gettito per l’applicazione di un’aliquota del 5 per cento in luogo di quella vigente del 10 per cento. Anche con riferimento all’esenzione prevista dal paragrafo 3, relativamente alle opere dell’ingegno, si prevede una perdita di gettito.

 

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari a suffragare la quantificazione del minor gettito.

 

ARTICOLO 13 della Convenzione

Disposizioni in materia di utili di capitale

La Convenzione in esame nulla innova rispetto alla Convenzione in vigore in materia di tassazione di utili di capitale.

 

La relazione tecnica, in considerazione del fatto che la Convenzione in esame conferma la normativa esistente, non considera alcuna variazione di gettito.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 14 della Convenzione

Disposizioni in materia di tassazione dei compensi per prestazioni professionali

La norma prevede l’assoggettamento ad imposta alla fonte dei redditi da prestazioni professionali rese in uno Stato contraente da una persona fisica residente nell’altro Stato contraente solo se la persona dispone nello Stato impositore di una base fissa per l’esercizio delle sue attività.

La Convenzione in vigore prevede l’imponibilità di tali redditi nello Stato della fonte solo quando la persona fisica soggiorni in tale Stato per un periodo o più periodi che, in totale, superano i 183 giorni l’anno.

 

La relazione tecnica stima una perdita di gettito pari a 3,4 milioni di euro annui, in relazione ai redditi prodotti da prestazioni professionali di persone fisiche che, pur soggiornando oltre i 183 giorni l’anno in Italia, risultano sprovviste di base abitualmente disponibile nel nostro Paese.

La stima si basa sull’ammontare dei redditi di lavoro autonomo, pari a 133 milioni di euro[9] e sulle relative ritenute, pari a 17 milioni di euro. Nell’impossibilità di verificare con esattezza la quota di redditi riferibile al requisito oggettivo del soggiorno, la relazione tecnica stima che ad avvantaggiarsi della nuova disciplina sia il 20 per cento dei percettori di reddito autonomo assoggettati a ritenuta in Italia.

 

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento utilizzabile per suffragare la stima della perdita di gettito.

 

ARTICOLI 15  e 16 della Convenzione

Disposizioni in materia di tassazione dei redditi di lavoro subordinato e dei compensi e gettoni di presenza

La Convenzione in esame nulla innova rispetto alla Convenzione in vigore in materia di tassazione dei redditi da lavoro subordinato e da compensi e gettoni di presenza.

 

La relazione tecnica, in considerazione del fatto che la Convenzione in esame conferma la normativa esistente, non considera alcuna variazione di gettito.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 17 della Convenzione

Disposizioni in materia di tassazione dei redditi da prestazioni artistiche e sportive

La norma prevede, rispetto alla Convenzione vigente, l’assoggettamento ad imposta alla fonte dei redditi da prestazioni artistiche e sportive rese in uno Stato contraente da una persona fisica residente nell’altro Stato contraente solo se l’ammontare degli introiti lordi percepiti (comprese le spese rimborsate) supera i 20.000 dollari USA o il loro equivalente in euro.

Il limite previsto dalla Convenzione in vigore è pari a 12.000 dollari USA.

 

La relazione tecnica stima una perdita di gettito pari a 0,180 milioni di euro annui per l’innalzamento della soglia oltre la quale il reddito prodotto è soggetto a tassazione nello Stato in cui è stato prodotto e non nello Stato di residenza del percettore.

La quantificazione si basa sui compensi imponibili degli sportivi con contratto di lavoro autonomo che nel 2004 sono stati pari a 0,8 milioni di euro, relativamente a 56 posizioni fiscali rilevate. Su tali compensi le ritenute applicate sono state pari a 181.000 euro, per un ammontare medio di circa 14.000 euro, cui corrispondono, a un cambio medio di conversione pari a 1,3 dollari per euro, un ammontare di 18.000 dollari USA. Nell’ipotesi cautelativa che tutti i compensi risultino compresi tra i 12.000 e i 20.000 dollari USA, attualmente assoggettati a ritenuta, con la nuova Convenzione essi sarebbero esclusi da imposizione in Italia, determinando una perdita di gettito pari a 180.000 euro.

In tale stima non sono compresi i compensi degli artisti che sono riconducibili ai redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, da cui non è possibile scorporare la quota di redditi interessata dalla norma in esame. In ogni caso, essi risultano comunque mediamente di importo superiore alla soglia prevista dalla nuova convenzione e, quindi, in relazione ad essi non si dovrebbe determinare alcuna perdita di gettito.

 

Nulla da osservare al riguardo dati i criteri di prudenzialità adottati dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 20 della Convenzione

Disposizione in materia di imponibilità delle remunerazione per attività di insegnamento o di ricerca

La norma, rispetto a quanto previsto dalla Convenzione vigente, dispone l’assoggettamento a tassazione nello Stato della fonte dei redditi provenienti da attività di insegnamento e di ricerca di soggetti residenti nell’altro Stato contraente quando il professore o l’insegnante soggiorna nello Stato della fonte per un periodo superiore a due anni.

 

La relazione tecnica non quantifica alcuna modifica del gettito, pur precisando che la disposizione reca un allargamento della base imponibile.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 21

Disposizioni in materia di tassazione delle somme di mantenimento e di istruzione percepite da studenti e apprendisti

La norma dispone che le somme percepite in uno Stato contraente per il mantenimento, l’istruzione o la formazione professionale da studenti o apprendisti residenti nell’altro Stato contraente non sono imponibili nello Stato contraente in cui il soggetto compie i suoi studi, a condizione che tali somme provengano da fonti situate in altro Stato.

 

La relazione tecnica precisa che la nuova Convenzione reca, rispetto a quella in vigore, solo alcune puntualizzazioni che non determinano effetti sul gettito.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 22 della Convenzione

Disposizioni in materia di tassazione di altri redditi

La nuova Convenzione, rispetto a quella in vigore, prevede che le disposizioni recate in materia per evitare la doppia imposizione sui redditi in esame, in cui rientrano i redditi non riconducibili alle fattispecie precedenti, non si applicano se lo scopo principale della persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia stato quello di ottenere i benefici previsti per evitare la doppia imposizione (clausola anti-abuso).

 

La relazione tecnica precisa che, stanti la particolare finalità e l’ambito applicativo della clausola anti-abuso, non è possibile ipotizzarne gli effetti sul gettito.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca in che modo la clausola anti-abuso potrebbe determinare effetti sul gettito, fermo restando che essa non influisce nella fattispecie in esame.

 

Di seguito si dà conto di disposizioni, della Convenzione e del Protocollo, sulle quali, pur non essendo considerate dalla relazione tecnica, appare comunque opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

 

ARTICOLO 8 della Convenzione

Disposizioni in materia di tassazione degli utili derivanti dalla navigazione aerea e marittima

La nuova Convenzione dispone che gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, della navigazione aerea e marittima sono tassati esclusivamente nel Paese in cui l’impresa è residente.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti sui possibili effetti sul gettito della disposizione in esame, dal momento che con riferimento a fattispecie analoghe il Governo ha argomentato, da una parte, l’esclusione di effetti sul gettito, dall’altra, l’impossibilità di stimarne l’entità[10].

 

ARTICOLO 25 della Convenzione

Procedura amichevole

La norma prevede che, nel caso di controversie relative a misure non conformi al contenuto della Convenzione, nell’ipotesi di mancato accordo attraverso l’espletamento di una procedura amichevole di composizione della controversia, è prevista l’istituzione di specifiche Commissioni arbitrali.

 

La relazione tecnica non considera la norma in esame.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento sulle modalità di copertura delle spese derivanti dalla costituzione delle Commissioni arbitrali.

 

ARTICOLO 28, paragrafo 3 della Convenzione

Applicazione del trattamento più favorevole

La norma prevede che, nell’ipotesi in cui la convenzione attualmente in vigore attribuisca ad una persona un trattamento più favorevole, questa possa optare per la sua applicazione per un periodo transitorio di dodici mesi dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nella nuova Convenzione.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento del Governo sugli eventuali effetti di riduzione del gettito quantificati in relazione alle disposizioni della nuova Convenzione per l’applicazione della disposizione in esame.

 

ARTICOLO 2, paragrafo 4 del Protocollo

Procedura discrezionale

La norma prevede, che un residente di uno Stato contraente non avente diritto ai benefici della Convenzione può usufruirne qualora l’autorità competente delle Stato che deve concederli stabilisca in tale senso.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento sugli eventuali effetti di gettito della disposizione in esame.

 



[1] Cfr. infra.

[2] Articolo 28, paragrafo 3.

[3] La relazione tecnica precisa che si fa riferimento alle persone fisiche e, in generale, a tutti i soggetti che non sono considerati società in base alla Convenzione nonché alle partecipazioni che non integrano i requisiti di detenzione minima.

[4] La relazione illustrativa sottolinea che la norma ha natura bilaterale e quindi consentirebbe l’eventuale applicazione ad una branch italiana di una società statunitense di un’imposta analoga alla branch profit tax statunitense, qualora tale imposta fosse introdotta nel nostro ordinamento.

[5] Tale clausola è recata dall’articolo 2 del Protocollo della Convenzione.

[6] Cfr. il precedente articolo 10.

[7] Cfr. il precedente articolo 10.

[8] Modello 70 semplificato – comunicazione dati certificazioni lavoro, autonomo, provvigioni e redditi diversi.

[9] La relazione tecnica non precisa a quale anno faccia riferimento.

[10] Cfr. la documentazione fornita nel corso dell’esame della Convenzione Italia-Lettonia nella medesima materia (AC 3298/XV legislatura).