Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: A.C. 1386-B: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (A.S. 949) (D.L. n. 112/2008)
Riferimenti:
AC N. 1386-B/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 17
Data: 03/08/2008
Descrittori:
DELEGIFICAZIONE   ECONOMIA NAZIONALE
FINANZA PUBBLICA   ORGANIZZAZIONE FISCALE
PIANI DI SVILUPPO   PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 112 DEL 25-GIU-08     

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1386-B

 

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

 

(D.L. n. 112/2008 - modificato dal Senato – A.S. 949)

 

 

 

 

 

N. 17 – 3 agosto 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

1386-B

 

 

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 agosto 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

 

 

Iniziativa:

 

governativa

 

 

 

approvato dalla Camera e modificato dal Senato

 

Commissioni di merito:

 

V e VI

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Zorzato per la V e Jannone per la VI

Gruppo:        

PdL

 

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale

 

 

riferita al testo presentato alla Camera

 

 

utilizzabile integralmente

 

Nota di verifica n. 17

 



INDICE

ARTICOLO 1, comma 3, del disegno di legge di conversione. 6

Proroga di termini di deleghe connesse ad obblighi comunitari6

ARTICOLO 20, comma 10, del decreto-legge. 7

Modifiche alla disciplina sull’assegno sociale. 7

ARTICOLO 21, comma 1-bis, del decreto-legge. 8

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. 8

ARTICOLO 82 del decreto-legge. 8

Soppressione del comma 29-bis in materia di cooperative a mutualità prevalente. 8

 


 


PREMESSA

 

Il disegno di legge - già approvato dalla Camera e modificato dal Senato – dispone la conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. 

Le proposte emendative approvate nel corso dell’esame al Senato non risultano corredate di relazione tecnica.

Il testo originario del provvedimento e quello dell’emendamento governativo approvato dall’Assemblea della Camera, in prima lettura, risultavano invece corredati di RT. 

Si esaminano di seguito le sole modifiche - rispetto al testo del provvedimento già approvato dalla Camera - che presentano profili di interesse dal punto di vista finanziario.

La tavola di seguito riportata evidenzia gli effetti netti recati dal decreto legge in esame, quale risulta dal confronto tra il testo iniziale[1] e quello approvato dalla Camera[2]. Dagli emendamenti approvati durante l’esame in prima lettura emerge un miglioramento, pari (in termini di saldo netto da finanziare) a 187 milioni nel 2009, 145 milioni nel 2010 e 140 milioni nel 2011. Non vi sono invece variazioni per quanto concerne il 2008.

Alle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato non sono stati ascritti effetti.

 (milioni di euro)

 

Testo iniziale

Testo approvato dalla Camera

Variazioni assolute

 

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Riduzione del SNF

 

540

15.676*

15.267

27.860

540

15.863*

15.412

28.000

0

187

145

140

Riduzione del fabbisogno

359

9.024

16.909

30.896

360

9.074

16.996

30.966

1

50

87

70

Riduzione dell’indebitamento netto

254

9.801

17.032

30.854

337

9.893

17.137

30.925

83

92

105

70

 

*L’importo include i risparmi, pari a 4,9 miliardi nel 2009, riferiti all’art. 60, comma 10, del D.L. 112/08, che dispone la riduzione degli stanziamenti di bilancio già accantonati ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).


 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLO 1, comma 3, del disegno di legge di conversione

Proroga di termini di deleghe connesse ad obblighi comunitari

La norma, introdotta dal Senato, proroga di tre mesi l’originario termine di diciotto mesi[3], previsto dalla legge comunitaria 2004, per l’esercizio delle deleghe legislative integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della dir. 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare, e della dir. 2004/38/CE in materia di diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione europea.

Per effetto di detta proroga, pertanto, le deleghe, i cui termini sarebbero venuti a scadenza, rispettivamente, nell’agosto e nell’ottobre 2008, potranno essere adottate entro il 15 novembre 2008 e l’11 gennaio 2009.

L’art. 1, comma 5, della L. n. 62/2005 consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi d’attuazione delle direttive - tra le quali la dir. 2003/86/CE e la dir. 2004/38/CE - comprese negli allegati A e B, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla stessa legge comunitaria. Si rileva che alla dir. 2003/86/CE è stata data attuazione con il D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5[4], che prevede all’articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria, mentre per la dir. 2004/38/CE si è provveduto con il D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30[5], che prevede oneri a decorre dal 2007, predisponendo, all’articolo 24 una copertura finanziaria nonché una clausola di salvaguardia; quest’ultimo decreto, in base alla norma citata, è stato già oggetto d’integrazione e correzione, da parte del D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32[6], che prevede anch’esso oneri permanenti a decorrere dal 2008, dettando all’articolo 2 una copertura finanziaria nonché una clausola di salvaguardia.

Va inoltre rilevato che, in base all’art. 1, commi 4 e 5, della legge comunitaria n. 62/2005, i decreti di attuazione delle direttive comunitarie citate nonché i relativi decreti di integrazione e correzione sono corredati di relazione tecnica e sottoposti ad una specifica procedura per l’acquisizione dei pareri parlamentari specificamente riferiti ai profili finanziari[7].

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che la disposizione in esame si limita a differire termini per l’esercizio di deleghe correttive ed integrative già previste dalla vigente legislazione.

Quanto ad eventuali oneri che dovessero derivare dall’esercizio di tali deleghe, resta inteso che agli stessi dovrebbe essere data copertura a valere sulle specifiche risorse predisposte dai medesimi provvedimenti, trovando comunque applicazione la procedura di verifica parlamentare prevista dall’art. 1, commi 4 e 5, della legge comunitaria n. 62/2005.

 

ARTICOLO 20, comma 10, del decreto-legge

Modifiche alla disciplina sull’assegno sociale

L’articolo 20, comma 10, nel testo originario presentato dal Governo, disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale[8] dovesse essere corrisposto agli aventi diritto che avessero soggiornato legalmente, in via continuativa , per almeno cinque anni nel territorio nazionale. A tale disposizione erano ascritti effetti di risparmio nella misura di 5 mln  per il 2009, 24 per il 2010 e 52 a decorrere dal 2011, con identico impatto sui tre saldi.

Nel testo approvato dalla Camera, la norma è stata modificata elevando da 5 a 10 anni il requisito relativo alla durata del soggiorno legale nel territorio nazionale ed introducendo l’ulteriore requisito dello svolgimento, nel medesimo periodo, di un’attività lavorativa legale con un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale. Alle modifiche introdotte dalla Camera non sono stati ascritti specifici effetti ai fini dei saldi.

 

Nel corso dell’esame al Senato il testo dell’articolo 20, comma 10, è stato modificato, mantenendo tra i requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale - in aggiunta a quanto già disposto dalla normativa vigente (65 anni e un reddito annuo inferiore, nel 2008, a 5.142,67 euro ovvero a 10.285,34 euro, se il soggetto è coniugato) - il soggiorno legale nel territorio nazionale per almeno dieci anni, in via continuativa. E’ stato invece eliminato il riferimento al requisito dell’attività lavorativa svolta nel predetto periodo e al relativo reddito.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che alle modifiche introdotte dalla Camera, in parte soppresse dal Senato, non erano stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 21, comma 1-bis, del decreto-legge

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

L’articolo 21, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 3-bis, del decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera, introducono modifiche alla disciplina di apposizione e proroga del termine dei contratti a tempo determinato, prevedendo, in particolare:

-                 l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368/2001[9], in base alla quale le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, che giustificano l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato sono determinate da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico (comma 1-bis);

-                 l’obbligo per il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine al contratto a tempo determinato[10], di indennizzare il lavoratore con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (comma 1-ter);

-                 l’applicazione della disposizione sull’obbligo di indennizzo, di cui al precedente comma 1-ter, solo ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, fatte salve le sentenze passate in giudicato (comma 1-quater);

-                 l’interpretazione autentica dei commi 2, 3, 4 e 4-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 368/2001, in base alla quale la conversione a tempo indeterminato si applica esclusivamente alle fattispecie regolate dalle disposizioni stesse, in quanto nei casi di violazione delle disposizioni in materia di apposizione e proroga del termine (articoli 1, 2, e 4 del medesimo decreto legislativo n. 368/2001), si applicano le disposizioni del codice civile (articolo 1419, primo comma[11]) (comma 3-bis).

 

Le modifiche apportate dal Senato sopprimono i commi 1-bis, 1-quater e 3-bis dell’articolo 21 del testo approvato dalla Camera e riformulano inoltre il comma 1-ter (ridenominato comma 1-bis), prevedendo - con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, e fatte salve le sentenze passate in giudicato - che, in caso di violazione delle disposizioni in materia di apposizione del termine e in materia di proroga[12], il datore di lavoro sia tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

 

Nulla da osservare al riguardo, non essendo stati ascritti effetti alle norme introdotte dalla Camera ed oggetto delle modifiche apportate dal Senato.

 

ARTICOLO 82 del decreto-legge

Soppressione del comma 29-bis in materia di cooperative a mutualità prevalente

L’articolo 82, comma 29-bis, nel testo approvato dalla Camera, limita agli enti cooperativi con volume di affari superiore ad un milione di euro l’effettuazione delle revisioni cooperative da parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, a mezzo di revisori da esse incaricati.  La norma prevede inoltre che per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici sia certificato dal presidente dell’ente e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.

 

La modifica apportata dal Senato sopprime il comma 29-bis dell’articolo 82.

 

Nulla da osservare al riguardo, non essendo stati ascritti effetti alla norma introdotta dalla Camera e soppressa nel corso dell’esame al Senato.

 

 



[1]Si segnala che rispetto, al prospetto riepilogativo relativo al testo iniziale (24 giugno), successivamente sono stati correttamente contabilizzati (con lo slittamento in avanti di un anno) gli effetti delle maggiori entrate relative alla valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas di cui ai commi 19-25 dell’art. 81, non modificati sotto questo profilo nel corso dell’iter alla Camera (v. sul punto osservazioni del Serv. Bilancio della Camera, dossier n. 7 del 1° luglio e Nota del Governo dell’8 luglio).

[2] Cfr prospetto riepilogativo presentato al Senato in data 22 luglio.

 

 

[3] Di cui all’art. 1, comma 5 della legge dalla L. 18 aprile 2005, n. 62  (legge comunitaria 2004).

[4] Pubblicato nella G. U. 31 gennaio 2007, n. 25.

[5] Pubblicato nella G. U. 27 marzo 2007, n. 72.

[6] Il D. Lgs n. 30/2007, precedentemente, era stato già oggetto di modifica da parte del D.L. 1° novembre 2007, n. 181, e del D.L. 29 dicembre 2007, n. 249, entrambi non convertiti in legge.

[7] Tale procedura prevede, tra l’altro, che ove il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari - con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione - i testi sono ritrasmessi alle Camere, corredati dei necessari elementi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti.

[8] Articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995.

[9] Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

[10] Articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo n. 368/2001.

[11] Nullità parziale.

[12] Articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo n. 368/2001.