Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Disposizioni in favore dei territori di montagna - A.C. 41 e abb. | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la compatibilità comunitaria Numero: 66 | ||
Data: | 13/07/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XIV - Politiche dell'Unione europea |
13 luglio 2010 |
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n. 66 |
Disposizioni in favore dei territori di montagnaA.C. 41 e abb.Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria |
Numero dell’atto |
A.C. 41 e abb. (C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007, C. 2115, C. 2932) |
Titolo |
Disposizioni in favore dei territori di montagna |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter: |
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sede |
Referente |
esame al Senato |
No |
Commissioni competenti |
V Commissione (Bilancio) |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, II Giustizia, VI Finanze, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
In data 27 aprile 2010
Il testo unificato in esame,composto di 13 articoli, reca all’articolo 1 le finalità del provvedimento, ricondotte alla legittimazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che prevede espressamente che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, nonché dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che stabilisce che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni), al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali.
La proposta di legge intende pertanto salvaguardare e valorizzare le specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori e contenere la tendenza all’innalzamento dell’età media delle popolazioni.
Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione delle suddette finalità (comma 2).
Il comma 3 dell’articolo 1 subordina l’attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Si prevede inoltre che l'Italia si faccia promotrice, nelle sedi comunitarie, di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all’introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.
L’articolo 2 reca disposizioni volte a ridefinire il quadro normativo vigente in riferimento ai criteri di individuazione dei comuni da considerare montani. In particolare viene richiesto, oltre al requisito dell’altitudine, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree ed alla limitata accessibilità dei territori montani.
L’articolo 3 istituisce, a decorrere dall’anno 2010, il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:
a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
c) valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche;
d) incentivi per l’utilizzo dei territori incolti di montagna e per l’accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l’agricoltura di montagna;
e) sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna;
f) politiche di forestazione.
I progetti ammessi al finanziamento saranno individuati con decreto del
Ministro per i rapporti con le regioni emanato entro il 30 marzo di ciascun anno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita
L’articolo 4, mediante l’inserimento del nuovo comma 7-ter all’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) amplia, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici di importo fino a 1,5 milioni di euro con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Viene inoltre consentito (comma 2) ai comuni montani, previa autorizzazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di provvedere al finanziamento di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale, per una quota fino al 70% dell’importo complessivo, con risorse derivanti dall’emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate.
L’articolo 5 prevede, al comma 1, due novelle alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). In particolare viene disposto che l’Osservatorio nazionale sul volontariato approvi, tra gli altri, progetti sperimentali elaborati da organizzazioni di volontariato per far fronte anche “ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese”. specifica, Inoltre viene estesa la platea dei soggetti gestori dei centri di servizio costituiti con fondi speciali delle fondazioni bancarie presso le regioni, e viene previsto che una quota non inferiore al 10% di tali fondi sia vincolata alla creazione di centri di servizio nei territori montani. Vengono inoltre introdotte semplificazioni ed agevolazioni fiscali (comma 2) in favore delle associazioni bandistiche, degli sci club riconosciuti dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), dei cori amatoriali, delle associazioni filodrammatiche, di musica e di danza popolare legalmente riconosciute.
L’articolo 6 reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) ed il Club alpino italiano (CAI)
L’articolo 7 istituisce un certificato di ecocompatibilità che potrà accompagnare il legno e tutti i suoi derivati che provengano da boschi gestiti con criteri di ecocompatibilità. I boschi possono essere già esistenti, ma possono anche essere di nuova formazione; in tale ultima ipotesi è necessario che siano utilizzate specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione.
L’articolo 8 detta disposizioni dirette a tutelare la buona fede dell’acquirente di beni gravati da usi civici, che siano risultati solo successivamente al perfezionamento dell’atto di compravendita. Esso opera, quindi, solo in assenza di dolo o colpa dell’acquirente.
L’articolo 9 qualifica i rifugi di montagna come strutture ricettive custodite, presso zone disagiate o isolate di montagne, idonee a ricovero, ristoro e soccorso a sportivi ed escursionisti. I requisiti dei rifugi di montagna sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome. Viene inoltre disposto che gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna, non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione.
L’articolo 10 attribuisce ai Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci la facoltà di realizzare una serie di progetti finalizzati ad avvicinare i giovani alle due professioni ed a promuovere la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione delle zone montane.
L’articolo 11 reca un’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 504 del 1992, specificando che le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, non debbano considerarsi fabbricati qualora ricorrano per esse i requisiti di ruralità.
L’articolo 12 introduce nel provvedimento – con riferimento a tutte le sue disposizioni - la clausola di “compatibilità” con l’ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
A livello comunitario non esiste una politica specifica per i territori montani. Le istituzioni comunitarie hanno tuttavia riconosciuto la specialità e l’importanza delle zone montane fin dagli anni ’70: il regime di aiuto comunitario agli agricoltori delle zone svantaggiate (ZS), in vigore dal 1975, offre un sostegno per il proseguimento dell'attività agricola e la conservazione dell'ambiente naturale nelle zone montane, nelle zone svantaggiate diverse da quelle montane (le cosiddette ZS intermedie) e nelle zone caratterizzate da svantaggi specifici.
Gli aiuti comunitari per chi coltiva in montagna sono inseriti nell’ambito delle misure della politica di sviluppo rurale, finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) disciplinato dal Regolamento n. 1698/2005 e successive modificazioni. I territori montani, infatti, sono inclusi nella più generale categoria delle aree “svantaggiate” e resi destinatari di uno specifico incentivo al reddito degli agricoltori.
I territori montani sono oggetto d’attenzione anche da parte della politica regionale dell’Unione europea, disciplinata per il periodo 2007-2013 dal Regolamento n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. Tale politica, mirando a realizzare la solidarietà dell’Unione attraverso la coesione economica e sociale e la riduzione del divario di sviluppo fra le regioni, coinvolge le aree montane in quanto connotate da seri vincoli allo sviluppo, dovuti a specifiche caratteristiche geografiche e a forti problemi di accesso e di integrazione col resto del territorio.
Con il Trattato di Lisbona è stato per la prima volta previsto uno specifico riferimento ai territori montani: l’articolo 174 TFUE, riguardante la coesione economica, sociale e territoriale, prevede che “tra le regioni interessate, un’attenzione particolare [sia] rivolta (…) alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna”.
Per quanto concerne le disposizioni dell’articolo 1, comma 3,chesubordina
l’attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame all’autorizzazione della Commissione
europea, si rileva che ai sensi dell’articolo 108 TFUE gli Stati membri hanno l'obbligo di informare
preventivamente
Si segnala, infine, che l’articolo 1, comma 3, reca una norma di valenza programmatica che assume particolare rilievo in relazione alla fase di formazione del diritto comunitario. Viene infatti inserita la previsione che l'Italia si faccia promotrice, nelle sedi comunitarie, di azioni volte sia al riconoscimento della specificità dei territori montani, sia all’introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea. Il riconoscimento giuridico della specificità territoriale montana costituirebbe così il presupposto per una politica specifica per quelle zone.
Il 7 luglio 2010 il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura, secondo la procedura legislativa ordinaria, una proposta di regolamento(COM(2008)644) che, a partire dal 2012, introdurrebbe criteri per la tracciabilità del legname nell’UE assegnando agli Stati membri la responsabilità di applicare sanzioni agli operatori che immetteranno nel mercato dell’UE legname ottenuto illegalmente o prodotti da esso derivati. Il provvedimento sarà ora esaminato dal Consiglio in vista di un’approvazione definitiva in seconda lettura.
Il 30 giugno 2010
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