Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Disposizioni urgenti per le regioni Campania e Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la protezione civile - D.L. 195/2009 - A.C. 3196 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
DL N. 195 DEL 30-DIC-09   AC N. 3196/XVI
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 35
Data: 15/02/2010
Descrittori:
ABRUZZI   CAMPANIA
PROTEZIONE CIVILE   RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI
SMALTIMENTO DI RIFIUTI   SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA
TERREMOTI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
AS N. 1956/XVI     

 

15 febbraio 2010

 

n. 35

Disposizioni urgenti per le regioni Campania e Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la protezione civile

D.L. 195/2009 - A.C. 3196

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

A.C. 3196

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

Iniziativa

Governativa

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

A.S. 1956

Commissione competente

Commissione VIII (Ambiente)

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

Il provvedimento, approvato dal Senato il 9 febbraio 2010, nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti in relazione a tre fattispecie emergenziali (il sisma in Abruzzo; l’emergenza rifiuti in Campania, la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico). Il decreto-legge reca, tra l’altro, norme volte a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, disposizioni sull’attività del soccorso alpino, della Croce rossa e dei vigili del fuoco, nonché misure per la realizzazione del Piano carceri.

In particolare, l'articolo 1 disciplina - a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza (fino al 31 dicembre 2010) - il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato, ad eccezione della competenza - che rimane affidata al Dipartimento della protezione civile - per il completamento delle abitazioni da destinare alla popolazione sinistrata. Gli articoli da 2 a 13 attengono alla conclusione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania con il subentro degli enti ordinariamente competenti, quali la regione Campania e le relative province.

In particolare, l'articolo 2 demanda ad apposito DPCM, da emanarsi entro sette giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge:

§   l’istituzione nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, al fine della chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, di una «Unità stralcio» e di una «Unità operativa»;

§   l’individuazione di contabilità speciali per il funzionamento e la gestione di tali unità.

L'articolo 3 assegna all'Unità stralcio il compito prioritario di definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell’emergenza rifiuti, predisponendo i piani di estinzione delle passività e provvedendo al pagamento dei debiti. L'articolo 4 definisce i compiti dell'Unità operativa: si tratta in particolare delle competenze riferite agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni) e del termovalorizzatore di Acerra, della prosecuzione degli interventi infrastrutturali, e del coordinamento dei flussi dei rifiuti, tenuto conto, nelle more del definitivo piano regionale, delle Linee guida emanate dal Sottosegretario il 20 ottobre 2009, sentite le rappresentanze degli enti locali. Sino al 31 dicembre 2010 l'Unità operativa è autorizzata, nel caso di indisponibilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, ad adottare interventi alternativi. L'articolo 5 autorizza la salvaguardia delle aree di interesse strategico nazionale mediante l'impiego di 250 unità delle Forze armate e prevede la cessazione di efficacia delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti, fatti salvi i rapporti giuridici in corso. L’articolo 5-bis reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

Gli articoli 6, 7 ed 8,riguardanti il termovalorizzazione di Acerra, provvedono a:

§               definire le modalità per la determinazione del valore dell'impianto da parte dell’Enea (art. 6);

§               disporre il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore alla regione mediante apposito DPCM da adottare entro il 31 dicembre 2011 ovvero,in caso di mancato trasferimentoentro il 31 gennaio 2012, al Dipartimento della Protezione civile. Nelle more del trasferimento, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare un contratto di affitto ad un canone pari a 2.500.000 euro mensili, proporzionalmente ridotto ove all'esito del collaudo definitivo l'impianto non raggiunga i previsti parametri produttivi;

§               disciplinare le procedure di collaudo, con la previsione che all’esito positivo dello stesso – ovvero, ove esso non intervenga, entro il 28 febbraio 2010 - il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione assuma comunque la gestione piena dell'impianto (art. 8).

L'articolo 9 assicura la prosecuzione delle attività di presidio antincendio e sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Inoltre,nelle more della realizzazione del termovalorizzatore nel comune di Napoli, ASIA Spa, società in house del comune, dovrà assicurare la necessaria funzionalità degli impianti di gestione rifiuti nell’intera provincia.

L'articolo 10 disciplina l’evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e stoccaggio temporaneo in Campania e dispone, entro il 30 giugno 2010, il collaudo degli impianti di discarica per il subentro nella gestione delle province o delle società provinciali.

Rispetto al termovalorizzatore di Salerno, si prevede che la provincia ponga in essere le procedure occorrenti al fine di dotare il territorio della necessaria impiantistica.

L’articolo 10-bis detta disposizioni sanzionatorie applicabili nei territori già destinatari della declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza.

L'articolo 11 reca norme sulla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti finalizzate ad accelerare la costituzione e l'avvio delle società provinciali, quali l'attribuzione in capo ai Presidenti della provincia, fino al 30 settembre 2010, dei compiti di programmazione del servizio, nonché la facoltà per le società provinciali di affidare il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti privati, ovvero di avvalersi dei soggetti pubblici e privati che attualmente attendono ai predetti compiti, mediante proroga per una sola volta dei contratti in essere. Fino al 31 dicembre 2010, le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, smaltimento o recupero inerenti e la raccolta differenziata continueranno ad essere gestite dai comuni. Inoltre viene assicurata l’integrale copertura dei costi del ciclo dei rifiuti tramitel'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. A tal riguardo le Società provinciali agiscono anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione dei relativi tributi o tariffe (TARSU o TIA) e attivano azioni di recupero degli importi evasi.

A tal fine, i comuni trasmettono alle società provinciali gli archivi della tassa o tariffa, i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti e le informazioni derivanti dall'Anagrafe della popolazione. In caso di inosservanza, il prefetto, provvede anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta, e attiva le procedure di cui all'articolo 142 del TUEL, in materia di rimozione e sospensione di amministratori.

Si stabiliscono inoltre disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi relativo allo smaltimento dei rifiuti, con la previsione di un metodo di calcolo, in via sperimentale eper il solo anno 2010.

Alle province è inoltre assegnata la gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, fino all'esito dello stesso.

Viene infine previsto il trasferimento ai soggetti subentranti – con contratto a tempo indeterminato - del personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine.

L’articolo 11-bis prevede un accordo di programma tra ilMinistro dell'ambientee soggetti pubblici, aziende acquedottistiche e associazioni di settore,finalizzato a aumentare il consumo di acqua potabile di rete. L'articolo 12 autorizza la conclusione di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei crediti vantati sui comuni campani dai Consorzi operanti nel settore della gestione dei rifiuti. AI riguardo i Presidenti delle province nominano un soggetto liquidatore al quale vengono conferiti anche compiti di gestione in via ordinaria dei consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province. L'articolo 13 disciplina la definizione della dotazione organica del personale dei consorzi delle province campane. Gli articoli 14, 15, 15-ter e 16 recano norme riguardanti il funzionamento del Dipartimento della protezione civile.

In particolare, l'articolo 14 autorizza l’avvio di procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti i titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione, in deroga alla normativa su reclutamento, limitazioni del turn over e stabilizzazioni nella P.A.. A tal fine, è autorizzata la spesa per 8,02 milioni di euro. L'articolo 15 prevede, fino al 31 dicembre 2010, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato, non percepirà ulteriori emolumenti. Al Dipartimento vengono attribuite anche funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana. L’articolo 15-ter apporta alcune modifiche relative all’uso del logo della protezione civile e dei vigili del fuoco .

L'articolo 16, ferme restando le funzioni assegnate al Dipartimento di protezione civile, prevede la costituzione di una società per azioni di interesse nazionale - a totale partecipazione pubblica -, denominata "Protezione civile servizi spa” per l'espletamento di specifici compiti operativi. Vengono inoltre precisati i compiti e le funzioni della società, nonché i rapporti tra quest’ultima e il Dipartimento.

L’articolo 16-bis estende al personale dei vigili del fuoco l’indennità di trasferimento prevista dalla legge 86/2001, mentre l’articolo 15-bis reca norme sulla formazione continua di pubblici dipendenti.

Quanto, infine, agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, l'articolo 17 - ad integrazione di quanto disposto dalla finanziaria 2010 sull'adozione di piani straordinari per contrastare il rischio idrogeologico - introduce la possibilità di nominare commissari straordinari.

L’articolo 17-bis modifica la denominazione della Scuola di specializzazione di cui all’art. 7 della legge 157/1992,in "Scuola di specializzazione in discipline ambientali".

L’articolo 17-ter, reca misure per larealizzazione del Piano carceri, conuna disciplina analoga a quella introdotta dall’articolo 16 del decreto-legge n. 39/2009 (cd. “primo decreto Abruzzo) per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata.

L’articolo 17-quinquies dispone la non applicazione della disciplina sui commissari di governo ai commissari straordinari previsti per interventi urgenti sulle reti dell'energia.

L'articolo 18 reca le norme di copertura finanziaria.

 

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’articolo 10, nel disciplinare l’evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e stoccaggio temporaneo in Campania, prevede che il collaudo, entro il 30 giugno 2010, degli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale, avvenga nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore. Il riferimento deve intendersi alla direttiva 2006/12/CE (direttiva rifiuti), ora sostituita dalla direttiva 2008/98/CE non ancora recepita nell’ordinamento italiano (il recepimento è previsto dall’articolo 21 del disegno di legge comunitaria 2009, C 2449-B). Si ricordano, in particolare, al riguardo, gli articoli da 3 a 14 della direttiva 2006/12/CE e gli articoli 13 e 15 della direttiva 2008/98/CE, che intervengono in materia di misure per il trattamento dei rifiuti e relative responsabilità dello Stato e delle imprese nella gestione dei rifiuti. Tra i principi affermati da tali disposizioni vi sono quelli della protezione della salute umana e dell’ambiente, il principio “chi inquina paga” ed il principio di autosufficienza e prossimità (in base al quale gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti).

L’articolo 11 consente ai presidenti delle province di far subentrare le amministrazioni provinciali, anche attraverso la costituzione di apposite società a capitale interamente pubblico, di subentrare ai contratti in corso per le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti. Al riguardo, andrebbe approfondita la compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di affidamento di servizi (si vedano al riguardo le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE recepite nell’ordinamento italiano con il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006).

L’articolo 16 infine precisa che, nelle sue attività, la società “Protezione civile Spa” provvede, nel rispetto della normativa “anche comunitaria”, alla progettazione, alla scelta del contraente, alla direzione lavori e all’acquisizione di forniture e servizi (comma 3). Il successivo comma 5 prevede anche che la società possa esercitare ogni attività strumentale ai suoi compiti istituzionali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Il comma 1-quater definisce esplicitamente la società come “società in house”. Tale fattispecie, di derivazione comunitaria, indica una società formalmente terza e separata dall’amministrazione pubblica ma sostanzialmente unita alla stessa da una relazione organica, chiamata a svolgere funzioni proprie dell’amministrazione e totalmente partecipata dallo Stato. In tal senso, si rileva che la società dovrebbe essere valutata, ai fini del diritto comunitario, come organismo di diritto pubblico.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 23 febbraio 2009 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa a un approccio comunitario per ridurre l’impatto delle catastrofi d’origine naturale e umana (COM(2009)82).

 

La Commissione, in particolare, propone un approccio comunitario inteso a ridurre le disparità che attualmente si registrano nell'UE per quanto riguarda la tutela delle persone, dell'economia e dell'ambiente contro gli effetti delle catastrofi, nonché a permettere di rafforzare le capacità dell'UE e della sua economia di far fronte alle minacce sempre più pressanti rappresentate dalle catastrofi naturali e di origine umana.

Il 27 gennaio 2010, il Presidente Barroso ha annunciato che la nuova Commissione europea presenterà ulteriori proposte per migliorare la capacità di reazione dell'UE in caso di catastrofe naturale o d'origine umana.

Si ricorda che il Trattato di Lisbona (titolo XXII, art. 196 TFUE) riconosce all’Unione europea il ruolo di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo, in particolare: sostenendo e completando l'azione degli Stati membri; promuovendo una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali; favorendo la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.

 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 3 luglio 2008 la Commissione ha presentato un ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C‑297/08) inteso ad ottenere la condanna dell’Italia per non aver creato, nella regione Campania, una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento idonei a permettere l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti, improntata al criterio della prossimità, e ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente. In tal modo, secondo la Commissione, l’Italia è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, come contestato in precedenza dalla Commissione nella procedura d’infrazione 2007/2195.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari

( 066760-9409 – *st_affari_comunitari@camera.it

 

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File: NOTST035.doc