Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile A.C. 1441-bis-B - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria
Riferimenti:
AC N. 1441-BIS-B/XVI     
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 13
Data: 06/04/2009
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO   PROCESSO CIVILE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XIV - Politiche dell'Unione europea

 

6 aprile 2009

 

n. 13

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

A.C. 1441-bis-B

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

 

Numero dell’atto

1441-bis-B

Titolo

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

Iniziativa

Governo

Iter:

 

sede

Referente

esame al Senato

Sì (A.S. 1082)

Commissione competente

Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio

Pareri previsti

Commissioni II (ex art. 73, co. 1-bis, reg.), III, VI (ex art. 73, co. 1-bis, reg.), VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Il provvedimento, già approvato dalla Camera il 2 ottobre 2008 in un testo composto da 46 articoli raccolti in 7 Capi, è stato modificato e integrato nel corso dell’iter presso l’altro ramo del Parlamento (S. 1082). In particolare, il Senato ha concluso l’esame del disegno di legge il 4 marzo scorso, inserendo 32 nuovi articoli, sopprimendone 3, stralciandone 2 (oltre ad alcuni commi di un terzo) e modificandone ampiamente 26. Il testo trasmesso alla Camera si compone, pertanto, di 73 articoli raccolti in 6 Capi.

Il Capo I (art. 1) reca disposizioni per l’innovazione, prevedendo, tra l’altro, che il Governo definisca un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate per favorire l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica.

Il Capo II (artt. 2-19) interviene in materia di semplificazione. In primo luogo, si detta una specifica disciplina delle società di consulenza finanziaria (art. 2). Viene inoltre novellato il Capo III della L. 400/1988, in materia di potestà normativa del Governo, al fine di promuovere la chiarezza e il riordino dei testi normativi (artt. 3 e 5). Si apportano, quindi, modifiche alla cd. delega “taglia-leggi” contenuta nella legge di semplificazione 2005 (art. 4). Restano invariate, rispetto al testo approvato dalla Camera, le disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria degli uffici diplomatici e consolari (art. 6). Gli artt. 7-10 apportano modifiche alla L. 241/1990, al fine di ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e di rivisitare, tra l’altro, la disciplina della fase consultiva, del diritto di accesso, della conferenza di servizi e della DIA. Si delega, poi, il Governo ad adottare decreti legislativi per l’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria per le farmacie pubbliche e private (art. 11) e per la revisione della normativa in materia ambientale (art. 12). Specifiche disposizioni riguardano anche le procedure per gliinterventi di cooperazione internazionale e la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con lo Stato d’Israele (art. 13). Non hanno subito modifiche l’art. 14, volto ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai Fondi strutturali comunitari, e l’art. 16, in materia di servizio postale. L’art. 15 novella, invece, il Codice del consumo (D.lgs. 206/2005) relativamente ai contratti di vendita di pacchetti turistici e al Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici. L’art. 17 prevede misure di semplificazione per la partecipazione dei consorzi stabili ai piccoli appalti pubblici, modificando il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006). Gli artt. 18 e 19 intervengono, infine, in materia di turismo, al fine di promuovere progetti di eccellenza per lo sviluppo del settore e di ridisegnare la composizione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia del turismo.

Il Capo III (artt. 20-45) definisce il Piano industriale della pubblica amministrazione. In particolare, si autorizzano assunzioni di personale operaio nel Corpo forestale dello Stato (art. 20) e si fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare sui siti internet le retribuzioni, i curricula, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti e di rendere parimenti noti i tassi di presenza del personale (art. 21). Si apportano, quindi, alcune modifiche al D.lgs. 165/2001 in materia di lavoro nelle P.A. al fine di razionalizzare la spesa e incrementare l’efficienza amministrativa (art. 22), dettando, al contempo, disposizioni per la diffusione delle buone prassi (art. 23). Il provvedimento delega, inoltre, al Governo (art. 24) il riordino di alcuni enti, (CNIPA, Formez, Scuola Superiore della P.A.), disponendo altresì la trasformazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee nella “Fondazione MAXXI” (art. 25) nonché il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali della partecipazione di Italia lavoro in Ales S.p.A. (art. 26). L’art. 27 proroga al 31 dicembre 2009 il termine della delega per il riordino degli enti di ricerca, escludendo alcuni enti di tale comparto dalla c.d. disciplina “taglia-enti” di cui al D.L. 112/2008. L’art. 28 consente alla Croce rossa italiana di prorogare i contratti per la prosecuzione delle attività convenzionali nel settore dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari. Si dettano, inoltre, disposizioni per le spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari (art. 29) e per l’introduzione, nelle carte dei servizi pubblici o di pubblica utilità, della facoltà per l’utente di attivare la risoluzione non giurisdizionale delle controversie (art. 30). L’art. 31 amplia le funzioni della Fondazione “Ugo Bordoni” nel campo delle comunicazioni e dell’informatica. Per quanto attiene alla riduzione dei documenti cartacei, si riconosce (dal 1° gennaio 2010) effetto di pubblicità legale agli atti pubblicati dalle P.A. sui siti informatici (art. 32) e si delega il Governo (art. 33) a modificare il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005). In tale contesto, si promuovono misure per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata e per consentire al pubblico di conoscere tempi, modalità di lavorazione delle pratiche e servizi disponibili (art. 34), rinviando ad un regolamento la disciplina dell’attribuzione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (art. 35). Specifiche disposizioni riguardano anche i servizi VOIP (Voce tramite protocollo internet), il Sistema pubblico di connettività e l’applicazione del Codice dell’amministrazione digitale ai privati preposti ad attività amministrative (art. 36). Si promuove, tra l’altro, il rilascio (fino al 31 dicembre 2010) della carta nazionale dei servizi anche ai titolari di carta d’identità elettronica (art. 37). Viene rivisitata anche la normativa di cui alla L. 53/2000 concernente gli incentivi per conciliare i tempi di vita e di lavoro (art. 38). Sono confermate (rispetto al testo approvato in prima lettura) le disposizioni per il cofinanziamento di progetti per lo sviluppo di reti di connettività e per la creazione di imprese innovative (art. 39). L’art. 40 modifica le disposizioni del D.L. 112/2008 volte a semplificare le procedure per l’avvio delle attività imprenditoriali (cd. “impresa in un giorno”). Si dettano, poi, specifiche previsioni per alcune categorie di personale della Protezione civile (art. 41), si aumentano da 4 a 6 i membri del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa eletti dal Parlamento (art. 42) e si interviene in materia di funzioni giurisdizionali della Corte dei conti (art. 43) e di funzionalità dell’Avvocatura dello Stato (art. 44). Da ultimo, si conferisce una delega al Governo per il riassetto del processo amministrativo (art. 45).

Il Capo IV (artt. 46-70) introduce nuove disposizioni in materia di giustizia. In particolare, oltre ad intervenire su diverse leggi speciali, esso apporta modifiche al codice di procedura civile recando le seguenti principali novità:

§       l’introduzione dello strumento della mediazione civile per la conciliazione stragiudiziale;

§       l’inserimento del processo sommario di cognizione (alternativo al rito ordinario);

§       la semplificazione dei riti attraverso la riconduzione di tutti i procedimenti a tre modelli processuali (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro e rito sommario di cognizione);

§       la soppressione del rito societario e l’applicazione del rito ordinario in materia di sinistri stradali;

§       l’introduzione di un “filtro” per l’ammissibilità dei ricorsi in Cassazione;

§       la previsione di uno strumento di coercizione del debitore per l’inadempienza di alcune tipologie di obbligazioni;

§       l’inserimento di sanzioni processuali a carico di chi ritarda la conclusione del processo;

§       la previsione di altre misure per l’efficienza del processo, quali il potenziamento delle competenze del giudice di pace, la semplificazione della fase decisionale, la riduzione dei tempi per il compimento degli atti processuali, la prova testimoniale scritta.

Il Capo IV delega, inoltre, il Governo a disciplinare le procedure telematiche per la redazione degli atti pubblici (art. 66), dettando altresì disposizioni per la semplificazione delle procedure di accesso al notariato (art. 67), per il contenimento delle spese di giustizia e per la razionalizzazione delle modalità di riscossione (artt. 68-69) nonché in materia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato (art. 70).

Il Capo V (artt. 71-72), che interviene in materia di privatizzazioni, definisce le modalità di trasferimento alla Società patrimonio dello Stato s.p.a. di cespiti del patrimonio statale (art. 71) e modifica la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate dallo Stato e non quotate (art. 72).

Il Capo VI (art. 73) reca una clausola di salvaguardia volta a garantire la compatibilità della legge con l’ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’art. 2, introdotto dal Senato, interviene sul Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.lgs. 58/1998) al fine di disciplinare le società di consulenza finanziaria. La disposizione consente l’esercizio di tale attività alle persone giuridichecostituite in forma di società per azioni e a responsabilità limitata (senza detenere denaro o strumenti finanziari della clientela) nel rispetto di determinati requisiti. La previsione appare in linea con quanto indicato dalla direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (cd. “direttiva MIFID”, recepita con il D.lgs. 164/2007), che regolamenta anche la consulenza in materia di investimenti e i requisiti per il relativo esercizio.

L’art. 4, introdotto dal Senato, modifica l’articolo 14 della legge di semplificazione 2005 (L. 246/2005), prevedendo che i decreti legislativi adottati al fine di individuare le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, identifichino, tra l’altro, le norme che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente. Tale tipologia di disposizioni viene quindi ad essere sottoposta al meccanismo “taglia-leggi”, dal quale è ora esclusa.

L’art. 7, che novella la L. 241/1990, è stato modificato al Senato con l’effetto di escludere i procedimenti in materia di immigrazione (oltre a quelli di acquisto della cittadinanza) dal limite massimo di durata (180 giorni) posto in via generale dalla nuova disciplina, nonché di tener fermi i termini per la conclusione dei procedimenti fissati dalle vigenti norme in materia ambientale.

Con riferimento ai procedimenti relativi all’immigrazione, si ricorda che l’art. 5 del D.L. 11/2009, all’esame della Camera (C. 2232-A), modifica il Testo unico di cui al D.lgs. 286/1998, ampliando il periodo di trattenimento dello straniero cittadino di Paesi terzi nei Centri di identificazione ed espulsione fino a un massimo di 180 giorni, in linea con le previsioni della direttiva 2008/115/CE (da recepire entro il 24 dicembre 2010), secondo la quale il trattenimento deve essere il più possibile limitato, non oltre i 6 mesi (art. 15, par. 2).

L’art. 9, come modificato dal Senato, esclude dalla disciplina della dichiarazione di inizio attività (DIA) i procedimenti riguardanti la cittadinanza e l’asilo (comma 3) e consente di dare inizio alle attività, già dalla data di presentazione della DIA (anziché dopo 30 giorni), se essa ha ad oggetto l’esercizio di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE (comma 4).

La direttiva 2006/123/CE, nota anche come “direttiva servizi", propone quattro obiettivi principali in ordine al mercato interno dei servizi: facilitare la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nell’Unione europea (ad eccezione dei settori esclusi); rafforzare i diritti degli utenti; promuovere la qualità dei servizi; stabilire una cooperazione amministrativa tra gli Stati in materia. In particolare, gli Stati membri sono chiamati a semplificare le procedure per accedere a un’attività di servizi, anche mediante l’istituzione di sportelli unici, a rendere possibile l’espletamento degli adempimenti per via elettronica e ad eliminare gli ostacoli amministrativi allo sviluppo dei servizi. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 28 dicembre 2009. La trasposizione nell’ordinamento nazionale è prevista nell’ambito del disegno di legge comunitaria 2008, già approvato dal Senato e ora all’esame della Camera (C. 2320), che include la direttiva nell’Allegato B, individuando, all’art. 38, specifici criteri di delega al Governo.

L’art. 12, introdotto dal Senato, contiene una delega al Governo in materia ambientale (materia oggetto di numerosi interventi in ambito comunitario) da esercitare entro il 30 giugno 2010. A tale fine, sono richiamati i principi e i criteri direttivi indicati dalla L. 308/2004 (già recante delega per il riordino della legislazione ambientale).

Tale legge sancisce come linee guida generali della riforma – da un lato – la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza, e – dall’altro – l’affermazione dei principi comunitari di prevenzione, precauzione, correzione e riduzione dei danni ambientali e del principio «chi inquina paga» (art. 1, comma 8, lett. e) ed f)). Il richiamo all’osservanza delle norme comunitarie è incluso anche negli specifici criteri di delega che la stessa L. 308/2004 detta in relazione ai singoli settori interessati dall’intervento.

L’art. 13, comma 4, recante disposizioni in materia di cooperazione internazionale, specifica che le aree di intervento per fronteggiare emergenze di carattere umanitario, sociale o economico sono individuate dando priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di riammissione, di collaborazione nella gestione dell’immigrazione clandestina o per l’esecuzione di pene detentive nei paesi di origine dei condannati. Nel corso dell’esame al Senato, il comma 4 è stato integrato con un periodo aggiuntivo inteso a dare priorità a progetti di rimpatrio volontario di stranieri con permesso di soggiorno, che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica. La disposizione appare inserirsi nel quadro delle iniziative comunitarie in materia di immigrazione. In proposito, si segnala che la decisione 575/2007/CE, nell’incoraggiare gli Stati membri a promuovere il rimpatrio volontario, ha istituito il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma Solidarietà e gestione dei flussi migratori. Sulla stessa materia è poi intervenuta, di recente, la citata direttiva 2008/115/CE, che dedica specifiche norme all’istituto del rimpatrio volontario.

L’art. 14, non modificato dal Senato, introduce un sistema (da definire con decreto ministeriale) per la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai Fondi strutturali comunitari e al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), allo scopo di prevenire l’indebito utilizzo delle risorse relative alla programmazione della politica regionale per il periodo 2007-2013.

Nel luglio 2006 la Commissione europea, nel definire la programmazione 2007-2013, ha stabilito le risorse per i nuovi obiettivi della politica di coesione (Convergenza; Competitività regionale e occupazione; Cooperazione territoriale europea). Ai Fondi (FESR, FSE e Fondo di coesione) sono destinate risorse complessive, a prezzi 2004, per oltre 308 mld. di euro. Le risorse assegnate all’Italia, alle quali si affianca in pari misura il cofinanziamento nazionale, ammontano a 28,8 mld. di euro. Il Quadro strategico nazionale 2007-2013 –approvato dalla Commissione con la decisione del 13 luglio 2007 e recante la programmazione di tutti gli strumenti della politica di coesione (fondi comunitari, cofinanziamento e risorse del FAS) – presenta una dotazione complessiva pari a oltre 124 mld. di euro.

L’art. 16, anch’esso non modificato dal Senato, novella il D.lgs. 261/1999 in materia di servizio postale, recependo alcune disposizioni comunitarie.

Si tratta, in particolare, di disposizioni volte a:

§       ampliare le funzioni dell’Autorità di regolamentazione per assicurare la continuità del servizio universale e incrementare la concorrenza nel settore (nuovo art. 4 della direttiva 97/67/CE – concernente lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità dei servizi – come modificata dalla direttiva 2008/6/CE);

§       favorire l’accesso degli utenti alla rete postale pubblica (nuovo art. 11-bis della direttiva 97/67/CE);

§       estendere a tutti i servizi postali gli obblighi di informazione (nuovo art. 6 della direttiva 97/67/CE);

§       ridefinire la gestione dei reclami in ordine a furti, danneggiamenti, mancato rispetto della qualità del servizio, e l’attribuzione delle relative responsabilità (art. 19 della direttiva 97/67/CE; direttiva 2002/39/CE);

§       prevedere procedure extragiudiziali per le controversie (nuovo art. 19 della direttiva 97/67/CE).

L’art. 39, non modificato dal Senato, prevede un programma di incentivi, in regime de minimis, per la creazione di imprese nei settori innovativi.

Il regolamento (CE) n. 1998/2006 prevede che non siano da considerare aiuti di Stato e dunque non siano soggetti alla preventiva notifica alla Commissione europea, gli incentivi fino a 200 mila euro percepiti in tre anni (cd. aiuti de minimis). Con la comunicazione COM(2008)800 la Commissione ha peraltro chiarito che sono compatibili con l’ordinamento comunitario, in via transitoria (fino al 31 dicembre 2010), gli aiuti alle imprese in difficoltà fino a 500 mila euro in tre anni.

L’art. 40, comma 1, introdotto dal Senato, modifica l’art. 38 del D.L. 112/2008, recante norme volte a semplificare le procedure per l’avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 447/1998. La novella precisa che le disposizioni del richiamato art. 38 introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l’efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni. Secondo il nuovo comma 2 dell’art. 38, tali previsioni costituiscono adempimento della citata direttiva 2006/123/CE (v. supra), ai sensi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione. Come già evidenziato, ai fini del recepimento di tale direttiva, l’art. 38 dell’A.C. 2320 (disegno di legge comunitaria 2008) reca specifici princìpi e criteri di delega, anche in relazione alla disciplina dello sportello unico.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Con riferimento all’art. 1, si ricorda che il 27 novembre 2008 il Consiglio ha raggiunto, nell’ambito della procedura di codecisione, l’accordo politico in vista della posizione comune in prima lettura, sulle proposte legislative incluse nel pacchetto di riforma delle telecomunicazioni, che sarà esaminato dal Parlamento europeo in seconda lettura nella sessione del 5 maggio 2009.

Con riferimento all’art. 14, il 19 febbraio 2008 la Commissione ha presentato un piano d’azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione stessa nel contesto della gestione condivisa dei fondi strutturali.

Con riferimento all’art. 37, l’UE ha avviato un progetto pilota volto a garantire il riconoscimento transnazionale dei sistemi nazionali d’identità elettronica e permettere un accesso semplificato ai servizi pubblici dei diversi Stati membri (progetto STORK - Secure idenTity acrOss boRders linKed).

Con riguardo all’art. 38, il 3 ottobre 2008 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative relative al miglioramento dell’equilibrio tra vita privata e vita professionale, tra le quali due proposte di direttive concernenti rispettivamente, le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e la parità di trattamento fra donne e uomini che esercitano un’attività autonoma.

Con riguardo all’art. 46, il 10 marzo 2009 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie nazionali nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

Procedure di contenzioso
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Con riferimento all’art. 12, si ricorda che sono pendenti nei confronti dell’Italia 45 procedure d’infrazione in materia ambientale (dati aggiornati al 30 marzo 2009).


 

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