Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Ricongiunzione dei contributi pensionistici AA.C. 3693, 5215 e 5219 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 684 | ||||
Data: | 18/09/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
18 Settembre 2012 |
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n. 684/0 |
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Ricongiunzione dei contributi pensionisticiAA.C. 3693, 5215 e 5219Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero dei progetti di legge |
3693 |
5215 |
5219 |
Titolo |
Abrogazione dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso delle lavoratrici al trattamento di pensione e la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, nonché disposizioni in materia previdenziale |
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e altre disposizioni in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali |
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. |
Iniziativa |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
No |
No |
Numero di articoli |
4 |
1 |
2 |
Date: |
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presentazione |
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17 maggio 2012 |
18 maggio 2012 |
assegnazione |
7 ottobre 2010 |
31 maggio 2012 |
31 maggio 2012 |
Commissione competente |
XI (Lavoro) |
XI (Lavoro) |
XI (Lavoro) |
Sede |
Referente |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio, XII Affari sociali e XIV Politiche dell'Unione europea |
I Affari Costituzionali e V Bilancio |
I Affari Costituzionali e V Bilancio |
Le proposte di legge C. 3693 (Gnecchi), C. 5215 (Santelli) e C. 5219 (Fedriga), intervengono sulla disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici.
In particolare, tutte le proposte di legge dispongono l’abrogazione dei commi da 12-septies a 12-undecies dell’articolo 12 del decreto-legge n.78 del 2010, con i quali è stato posto previsto, a decorrere dal 1° luglio 2010, un onere aggiuntivo a carico dei lavoratori che richiedono la ricongiunzione dei contributi pensionistici.
Le sole proposte di legge C. 3693 (Gnecchi) e C. 5215 (Santelli) prevedono, altresì, l’abrogazione del comma 12-sexies dell’articolo 12 del decreto-legge n.78 del 2010, che (in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia europea) ha innalzato l’età pensionabile delle donne nel pubblico impiego.
Per quanto concerne gli effetti dell’abrogazione delle disposizioni sulla ricongiunzione onerosa, le proposte di legge C. 5215 (Santelli) e C. 5219 (Fedriga) specificano che le disposizioni previgenti riacquistano efficacia nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge n.122 del 2010 (di conversione del DL n.78 del 2010).
I due provvedimento si differenziano, poi, in relazione alla disciplina delle somme già versate, per le quali la sola proposta di legge C.5219 prevede la restituzione da parte del’INPS, mentre la proposta di legge C 5215, pur esplicitando che le disposizioni previgenti si applicano anche alle domande di ricongiunzione presentate medio tempore (ossia tra la data di entrata in vigore della legge n.122 del 2010 e la data di entrata in vigore del provvedimento), esclude espressamente la restituzione delle somme eventualmente versate.
Una clausola di copertura degli oneri derivanti dall’abrogazione della disciplina sulla ricongiunzioni onerose è prevista unicamente dalla proposta di legge C. 5219 (Fedriga).
La sola proposta di legge C. 3693 (Gnecchi), infine, detta ulteriori norme in materia previdenziale, volte a prevedere che i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità siano gli stessi per gli iscritti all’INPS e all’INPDAP; a disciplinare l’istituto della pensione supplementare; a prevedere che la totalizzazione dei periodi assicurativi per tutte le gestioni previdenziali, con erogazione del trattamento pro-quota da parte di ogni gestione o fondo.
L’intervento con legge si rende necessario in quanto il provvedimento interviene (peraltro con la tecnica della novella) su materie attualmente disciplinate da norme di rango primario.
Le norme contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alle materie di legislazione esclusiva statale “previdenza sociale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera o), Cost..
Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.
Con riferimento all’articolo 4 della proposta di legge C.
3693 (Gnecchi), che interviene in materia di totalizzazione, si segnala che
Si segnala,
altresì, che sul tema delle ricongiunzioni onerose si è svolta un’intensa attività di indirizzo e sindacato ispettivo. In particolare, il
Si osserva che la prevista reviviscenza della normativa previgente al decreto-legge n.87/2010 pone problemi di diritto intertemporale, con particolare riferimento alle somme già versate, dai quali potrà discendere un ampio contenzioso in sede giurisdizionale.
Si segnala che una clausola di copertura degli oneri derivanti dall’abrogazione della disciplina sulla ricongiunzioni onerose non è prevista dalle proposte di legge C. 3693 (Gnecchi) e C. 5215 (Santelli).
Per quanto concerne
la proposta di legge C. 5219
(Fedriga), che prevede un onere di 475 milioni annui a decorrere dal 2013,
ponendolo a carico dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 (ex Fondo per le
aree sottoutilizzate - FAS), ora denominato “Fondo per lo sviluppo e la
coesione” ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 (attuativo
della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), si ricorda che la legge di
stabilità 2012 (legge n. 183/2011) indica in Tabella E autorizzazioni di spesa
pari a 11,4 miliardi per il
Al riguardo si segnala che la clausola di copertura proposta comporterebbe una c.d. “dequalificazione” della spesa, in quanto verrebbero utilizzate risorse di conto capitale a copertura di oneri di parte corrente. Inoltre la copertura dell’onere sarebbe “temporalmente” insufficiente, in quanto l’onere viene posto a regine (a decorrere dall’anno 2013), mentre le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione risultano attualmente limitate all’esercizio 2015, risultando, peraltro, già formalmente destinate dal CIPE nell’ambito della programmazione degli interventi di settore.
La ricongiunzione è l'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione (generalmente di importo più elevato di quella che risulterebbe dalla somma delle pensioni nelle singole gestioni) calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti.
L’articolo 12, commi
da 12-septies a 12-undecies, del D.L. 78/2010 ha
modificato sostanzialmente la disciplina della ricongiunzione dei contributi
pensionistici (di cui alla L.
In particolare, il comma 12-septies ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2010, l’applicazione
alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati,
che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza
sostitutive, esclusive od esonerative dell'A.G.O., delle disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della stessa L. 29/1979. L'onere da porre a
carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo
2, commi da
L’articolo
2, commi da
In base alle richiamate disposizioni della L. 29/1979, è stato quindi posto a carico del richiedente la ricongiunzione il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della richiamata somma può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50%. Infine, il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato in precedenza. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS. Le disposizioni di cui al comma 12-septies trovano applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2010, anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (comma 12-nonies).
Il successivo comma 12-octies ha previsto l’applicazione delle stesse modalità di cui al precedente comma, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'E.N.E.L. e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti..
In relazione all’applicazione del criterio della riserva
matematica, il comma 12-decies ha
modificato (intervenendo sulle disposizioni di cui all’articolo 4, primo comma
della L.
La totalizzazione è l’istituto in base al quale il soggetto iscritto a due, o più, forme di assicurazione obbligatoria IVS, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.
In seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. 42/2006, dal 1° gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche(precedentemente riservata ai soli soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo).
Tale riforma è volta ad estendere, per gli assicurati ai quali si applichi, almeno pro-quota, il sistema di calcolo retributivo della pensione, la possibilità di cumulare gratuitamente le varie quote di pensione maturate presso differenti gestioni pensionistiche, senza doversi avvalere dell’istituto oneroso della ricongiunzione (consistente nell’unificazione delle posizioni assicurative e nel conseguente trasferimento di contributi da una forma all’altra).
La totalizzazione, al fine del conseguimento di un’unica pensione, permette il cumulo di tutti i periodi di contribuzione, con esclusione dei periodi assicurativi la cui durata sia inferiore a tre anni: in tal caso, per i soggetti interessati può operare l’istituto della ricongiunzione (articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 42/2006). Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti. Ai fini del trattamento pensionistico, quindi, ciascuna gestione interessata conteggerà interamente tutti i periodi contributivi ad essa relativi.
L’esercizio del diritto alla totalizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:
· 20 anni di anzianità contributiva e 65 anni anagrafici (per uomini e donne), ovvero 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica;
· possesso degli altri requisiti richiesti dagli enti previdenziali di appartenenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
· totalizzazione di tutti i periodi assicurativi per intero.
La riforma ha previsto la possibilità di totalizzazione anche per le pensioni di inabilità e per quelle in favore dei superstiti (ma non per le pensioni di anzianità)
Per quanto attiene alle modalità di liquidazione delle quote a carico degli enti previdenziali, l’articolo 4 del D.Lgs. 42/2006 prevede che queste ultime per gli enti previdenziali pubblici siano calcolate secondo il metodo contributivo, ai sensi del D.Lgs. 180/1997 con rivalutazione delle retribuzioni fino al momento della presentazione della domanda di totalizzazione.
Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994, la nuova disciplina prevede l’applicazione del sistema di calcolo contributivo in base ai seguenti parametri:
· ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati, compresi quelli versati a titolo di riscatto; sono esclusi i contributi versati a titolo integrativo e di solidarietà;
· sui contributi è calcolato un tasso annuo di capitalizzazione, pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento del patrimonio netto investito con riferimento al quinquennio precedente. Viene in ogni caso garantito un tasso minimo di capitalizzazione pari all’1,50% annuo;
· il montante individuale così ottenuto viene poi moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all’età del soggetto al momento del pensionamento;
· l’ammontare della pensione viene poi maggiorato in relazione all’anzianità contributiva maturata presso l’ente previdenziale.
Con la sentenza del
13 novembre 2008, emessa a seguito della procedura di infrazione
avviata nel luglio 2005 dalla Commissione europea,
In relazione a tale sentenza,
Con l’articolo
22-ter del decreto-legge 78/2009, convertito dalla legge
102/2009, il legislatore ha inteso dare attuazione alla richiamata
sentenza, modificando la disciplina relativa ai requisiti anagrafici richiesti
ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici
dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria. In sostanza, la norma ha disposto l’incremento di un anno
dell’età anagrafica richiesta (quindi 61 anni) ai fini della pensione di
vecchiaia a decorrere dal 2010, prevedendo altresì ulteriori incrementi di un
anno per ogni biennio successivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, fino al
raggiungimento dei 65 anni, a regime, nel 2018.
Successivamente, l'articolo 12,
comma 12-sexies, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010,
modificando in parte l'articolo 22-ter, ha disposto che il raggiungimentodel requisito
anagrafico dei 65 anni ai fini del riconoscimento della pensione di
vecchiaia operi a regime a decorrere dal 1° gennaio 2012, quindi con un
incremento anagrafico pari a quattro anni, in luogo del sistema di
incrementi progressivi previsti in precedenza dallo stesso articolo 22-ter.
La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere una contribuzione versata all’INPS non sufficiente a perfezionare il diritto ad un’altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.
In altre parole, l’assicurato iscritto all’AGO ed i suoi superstiti possono conseguire un trattamento pensionistico anche in mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione ordinari, purché siano titolari a carico di una delle forme di previdenza alternative (sostitutive, esclusive od esonerative dell’AGO). Tale pensione, che si distingue in diretta ed ai superstiti con riferimento al percettore del trattamento, è definita supplementare stante la sua natura accessoria, cioè a supplemento di un’altra pensione e per differenziarla da quella liquidata in base al requisito autonomo.
Dipartimento Lavoro ( 066760/4884 - *st_lavoro@camera.it
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