Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Ricongiunzione dei contributi pensionistici AA.C. 3693, 5215 e 5219 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3693/XVI   AC N. 5215/XVI
AC N. 5219/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 684
Data: 18/09/2012
Descrittori:
RICONGIUNZIONE A FINI ASSICURATIVI O PREVIDENZIALI     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

18 Settembre 2012

 

n. 684/0

 

Ricongiunzione dei contributi pensionistici

AA.C. 3693, 5215 e 5219

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero dei progetti di legge

3693

5215

5219

Titolo

Abrogazione dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso delle lavoratrici al trattamento di pensione e la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, nonché disposizioni in materia previdenziale

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e altre disposizioni in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di ricongiunzione pensionistica

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

No

Numero di articoli

4

1

2

Date:

 

 

 

presentazione

4 agosto 2010

17 maggio 2012

18 maggio 2012

assegnazione

7 ottobre 2010

31 maggio 2012

31 maggio 2012

Commissione competente

XI (Lavoro)

XI (Lavoro)

XI (Lavoro)

Sede

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio, XII Affari sociali e XIV Politiche dell'Unione europea

I Affari Costituzionali e V Bilancio

I Affari Costituzionali e V Bilancio


Contenuto

Le proposte di legge C. 3693 (Gnecchi), C. 5215 (Santelli) e C. 5219 (Fedriga), intervengono sulla disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici.

In particolare, tutte le proposte di legge dispongono l’abrogazione dei commi da 12-septies a 12-undecies dell’articolo 12 del decreto-legge n.78 del 2010, con i quali è stato posto previsto, a decorrere dal 1° luglio 2010, un onere aggiuntivo a carico dei lavoratori che richiedono la ricongiunzione dei contributi pensionistici.

Le sole proposte di legge C. 3693 (Gnecchi) e C. 5215 (Santelli) prevedono, altresì, l’abrogazione del comma 12-sexies dell’articolo 12 del decreto-legge n.78 del 2010, che (in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia europea) ha innalzato l’età pensionabile delle donne nel pubblico impiego.

Per quanto concerne gli effetti dell’abrogazione delle disposizioni sulla ricongiunzione onerosa, le proposte di legge C. 5215 (Santelli) e C. 5219 (Fedriga) specificano che le disposizioni previgenti riacquistano efficacia nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge n.122 del 2010 (di conversione del DL n.78 del 2010).

I due provvedimento si differenziano, poi, in relazione alla disciplina delle somme già versate, per le quali la sola proposta di legge C.5219 prevede la restituzione da parte del’INPS, mentre la proposta di legge C 5215, pur esplicitando che le disposizioni previgenti si applicano anche alle domande di ricongiunzione presentate medio tempore (ossia tra la data di entrata in vigore della legge n.122 del 2010 e la data di entrata in vigore del provvedimento), esclude espressamente la restituzione delle somme eventualmente versate.

Una clausola di copertura degli oneri derivanti dall’abrogazione della disciplina sulla ricongiunzioni onerose è prevista unicamente dalla proposta di legge C. 5219 (Fedriga).

La sola proposta di legge C. 3693 (Gnecchi), infine, detta ulteriori norme in materia previdenziale, volte a prevedere che i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità siano gli stessi per gli iscritti all’INPS e all’INPDAP; a disciplinare l’istituto della pensione supplementare; a prevedere che la totalizzazione dei periodi assicurativi per tutte le gestioni previdenziali, con erogazione del trattamento pro-quota da parte di ogni gestione o fondo.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto il provvedimento interviene (peraltro con la tecnica della novella) su materie attualmente disciplinate da norme di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alle materie di legislazione esclusiva stataleprevidenza sociale”, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera o), Cost..

Compatibilità Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riferimento all’articolo 4 della  proposta di legge C. 3693 (Gnecchi), che interviene in materia di totalizzazione, si segnala che la XI Commissione (Lavoro) ha già avviato l’esame delle proposte di legge C. 3871, C.4260 e C. 4384.

Si segnala, altresì, che sul tema delle ricongiunzioni onerose si è svolta un’intensa attività di indirizzo e sindacato ispettivo. In particolare, il 27 luglio 2011 l’Assemblea della Camera dei deputati ha approvato all’unanimità la mozione 1-00690, nella quale si impegna il Governo ad “assumere le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, per chiarire ab initio i casi di effettiva applicabilità di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel decreto-legge 31 maggio 2010”. A numerose interrogazioni è stata data risposta in XI Commissione (5-03379, 5-04430, 5-04475, 5-05372, 5-06374, 5-06428 e 5-06523) o risposta scritta (4-0149, 4-09984, 4-10322, 4-11358, 4-12391 e 4-12441). Si ricordano, infine, alcuni ordini del giorno accolti dal Governo (9/4086/2, che impegna il Governo a “valutare l'opportunità di diramare direttive agli enti previdenziali affinché possano essere disposte forme di rateizzazione dell'ammontare dovuto dai lavoratori e di ricercare, mediante un confronto con le parti sociali interessate e con gli enti previdenziali competenti, misure in grado di affrontare e risolvere il problema attraverso una adeguata revisione delle norme in materia di totalizzazione e di allargamento dei suoi effetti; 9/4612/109 e 9/4612/17, che impegnano il Governo a dare rapida attuazione alla mozione 1-00690, in precedenza richiamata).

Coordinamento con la normativa vigente

Si osserva che la prevista reviviscenza della normativa previgente al decreto-legge n.87/2010 pone problemi di diritto intertemporale, con particolare riferimento alle somme già versate, dai quali potrà discendere un ampio contenzioso in sede giurisdizionale.

Formulazione del testo

Si segnala che una clausola di copertura degli oneri derivanti dall’abrogazione della disciplina sulla ricongiunzioni onerose non è prevista dalle  proposte di legge C. 3693 (Gnecchi) e C. 5215 (Santelli).

 

Per quanto concerne la proposta di legge C. 5219 (Fedriga), che prevede un onere di 475 milioni annui a decorrere dal 2013, ponendolo a carico  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), ora denominato “Fondo per lo sviluppo e la coesione” ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), si ricorda che la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) indica in Tabella E autorizzazioni di spesa pari a 11,4 miliardi per il 2013, a 5,9 miliardi per il 2014 e a 5,3 miliardi per il 2015, ai quali vanno aggiunti 2,8 miliardi relativi al 2015 autorizzati dal comma 3, dell’articolo 33 della medesima legge.

Al riguardo si segnala che la clausola di copertura proposta comporterebbe una c.d. “dequalificazione”  della spesa, in quanto verrebbero utilizzate risorse di conto capitale a copertura di oneri di parte corrente. Inoltre la copertura dell’onere sarebbe “temporalmente” insufficiente, in quanto l’onere viene posto a regine (a decorrere dall’anno 2013), mentre le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione risultano attualmente limitate all’esercizio 2015, risultando, peraltro, già formalmente destinate dal CIPE nell’ambito della programmazione degli interventi di settore.

Quadro della normativa vigente

1. La ricongiunzione dei contributi pensionistici

La ricongiunzione è l'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione (generalmente di importo più elevato di quella che risulterebbe dalla somma delle pensioni nelle singole gestioni) calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti.

L’articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del D.L. 78/2010 ha modificato sostanzialmente la disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici (di cui alla L. 7 febbraio 1979, n. 29) al fine di armonizzare le norme previste nei diversi regimi pensionistici.

In particolare, il comma 12-septies ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2010, l’applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'A.G.O., delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della stessa L. 29/1979. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

 

L’articolo 2, commi da 3 a 5, del D.Lgs. 184/1997 reca disposizioni in materia di riscatto dei corsi universitari di studi, disponendo che il relativo onere sia determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. Inoltre, si prevede l’applicazione di specifici coefficienti ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, nonché particolari modalità di versamento per gli oneri per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo. Per il calcolo dell’onere da valutare con il sistema contributivo, infine, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.

 

In base alle richiamate disposizioni della L. 29/1979, è stato quindi posto a carico del richiedente la ricongiunzione il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della richiamata somma può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50%. Infine, il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato in precedenza. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS. Le disposizioni di cui al comma 12-septies trovano applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2010, anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (comma 12-nonies).

Il successivo comma 12-octies ha previsto l’applicazione delle stesse modalità di cui al precedente comma, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'E.N.E.L. e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti..

In relazione all’applicazione del criterio della riserva matematica, il comma 12-decies ha modificato (intervenendo sulle disposizioni di cui all’articolo 4, primo comma della L. 7 luglio 1980, n. 299) i parametri di calcolo previsti per determinate categorie di dipendenti pubblici, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi. Sulla base di quanto disposto dallo stesso comma 12-decies, i coefficienti da prendere in considerazione sono quelli adeguati in base alla normativa vigente.

2. La totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione è l’istituto in base al quale il soggetto iscritto a due, o più, forme di assicurazione obbligatoria IVS, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.

In seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. 42/2006, dal 1° gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche(precedentemente riservata ai soli soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo).

Tale riforma è volta ad estendere, per gli assicurati ai quali si applichi, almeno pro-quota, il sistema di calcolo retributivo della pensione, la possibilità di cumulare gratuitamente le varie quote di pensione maturate presso differenti gestioni pensionistiche, senza doversi avvalere dell’istituto oneroso della ricongiunzione (consistente nell’unificazione delle posizioni assicurative e nel conseguente trasferimento di contributi da una forma all’altra).

La totalizzazione, al fine del conseguimento di un’unica pensione, permette il cumulo di tutti i periodi di contribuzione, con esclusione dei periodi assicurativi la cui durata sia inferiore a tre anni: in tal caso, per i soggetti interessati può operare l’istituto della ricongiunzione (articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 42/2006). Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti. Ai fini del trattamento pensionistico, quindi, ciascuna gestione interessata conteggerà interamente tutti i periodi contributivi ad essa relativi.

L’esercizio del diritto alla totalizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

·        20 anni di anzianità contributiva e 65 anni anagrafici (per uomini e donne), ovvero 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica;

·        possesso degli altri requisiti richiesti dagli enti previdenziali di appartenenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia;

·        totalizzazione di tutti i periodi assicurativi per intero.

La riforma ha previsto la possibilità di totalizzazione anche per le pensioni di inabilità e per quelle in favore dei superstiti (ma non per le pensioni di anzianità)

Per quanto attiene alle modalità di liquidazione delle quote a carico degli enti previdenziali, l’articolo 4 del D.Lgs. 42/2006 prevede che queste ultime per gli enti previdenziali pubblici siano calcolate secondo il metodo contributivo, ai sensi del D.Lgs. 180/1997 con rivalutazione delle retribuzioni fino al momento della presentazione della domanda di totalizzazione.

Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994, la nuova disciplina prevede l’applicazione del sistema di calcolo contributivo in base ai seguenti parametri:

·        ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati, compresi quelli versati a titolo di riscatto; sono esclusi i contributi versati a titolo integrativo e di solidarietà;

·        sui contributi è calcolato un tasso annuo di capitalizzazione, pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento del patrimonio netto investito con riferimento al quinquennio precedente. Viene in ogni caso garantito un tasso minimo di capitalizzazione pari all’1,50% annuo;

·        il montante individuale così ottenuto viene poi moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all’età del soggetto al momento del pensionamento;

·        l’ammontare della pensione viene poi maggiorato in relazione all’anzianità contributiva maturata presso l’ente previdenziale.

 

3. Età pensionabile delle donne nel pubblico impiego

Con la sentenza del 13 novembre 2008, emessa a seguito della procedura di infrazione avviata nel luglio 2005 dalla Commissione europea, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato l’Italia per aver mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne.

In relazione a tale sentenza, la Commissione di studio sulla parificazione dell’età pensionabile, istituita nell’ambito del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ha prodotto, il 23 febbraio 2009, una relazione in ordine al recepimento della pronuncia della Corte di giustizia.

Con l’articolo 22-ter del decreto-legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, il legislatore ha inteso dare attuazione alla richiamata sentenza, modificando la disciplina relativa ai requisiti anagrafici richiesti ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria. In sostanza, la norma ha disposto l’incremento di un anno dell’età anagrafica richiesta (quindi 61 anni) ai fini della pensione di vecchiaia a decorrere dal 2010, prevedendo altresì ulteriori incrementi di un anno per ogni biennio successivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, fino al raggiungimento dei 65 anni, a regime, nel 2018.
Successivamente, l'articolo 12, comma 12-sexies, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, modificando in parte l'articolo 22-ter, ha disposto che il raggiungimentodel requisito anagrafico dei 65 anni ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia operi a regime a decorrere dal 1° gennaio 2012, quindi con un incremento anagrafico pari a quattro anni, in luogo del sistema di incrementi progressivi previsti in precedenza dallo stesso articolo 22-ter.

4. La pensione supplementare

La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere una contribuzione versata all’INPS non sufficiente a perfezionare il diritto ad un’altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.

In altre parole, l’assicurato iscritto all’AGO ed i suoi superstiti possono conseguire un trattamento pensionistico anche in mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione ordinari, purché siano titolari a carico di una delle forme di previdenza alternative (sostitutive, esclusive od esonerative dell’AGO). Tale pensione, che si distingue in diretta ed ai superstiti con riferimento al percettore del trattamento, è definita supplementare stante la sua natura accessoria, cioè a supplemento di un’altra pensione e per differenziarla da quella liquidata in base al requisito autonomo.

 

 


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