Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario - A.C. 2996 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2996/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 477
Data: 18/04/2011
Descrittori:
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI   DISAVANZO
REATI CONTRO L' ECONOMIA E IL COMMERCIO     
Organi della Camera: II-Giustizia

 

18 aprile 2011

 

n. 477/0

 

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario

A.C. 2996

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2996

Titolo

Modifiche all'articolo 112 del codice penale, concernenti l'introduzione della circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario

Iniziativa

Parlamentare (on. Reguzzoni)

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

30 novembre 2009

assegnazione

28 giugno 2010

Commissione competente

II (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali) e VI (Finanze)

 


Contenuto

L’articolo unico della proposta di legge n. 2996 introduce una nuova circostanza aggravante «per chi, compiendo il fatto, ha contribuito a creare condizioni di dissesto finanziario tali da aver effetti sui pubblici mercati o danneggiare il pubblico risparmio.»

 

Viene a tal fine modificato l’art. 112 c.p., relativo alle circostanze aggravanti comuni in caso di concorso nel reato, con l’introduzione, al primo comma, del numero 4-bis.

 

Dal punto di vista sistematico, deve essere valutata la collocazione della nuova aggravante nell’articolo 112 c.p., che determina l’inapplicabilità della stessa in caso di reato commesso da un solo soggetto.

Tutte le circostanze aggravanti previste dall’art. 112 presuppongono la partecipazione di più persone alla commissione del reato.

 

La nuova circostanza aggravante è ad efficacia comune: essa comporta dunque un aumento della pena fino ad un terzo (art. 64 c.p.).

 

La circostanza aggravante appare applicabile per lo più a reati in materia societaria e finanziaria. La relazione illustrativa richiama i casi delle società Parmalat e Cirio e di molte altre società quotate in borsa, nonché la vendita al pubblico di prodotti finanziari non conformi alla normativa vigente.

 

Per la configurazione della circostanza aggravante, il reo deve aver «contribuito a creare condizioni di dissesto finanziario».

 

Si ricorda che la nozione di «dissesto» ricorre nei reati fallimentari (art. 216 ss. L. 267/1942).

 

La disposizione non specifica a quale soggetto sia riferito il dissesto finanziario. Tale nozione sembrerebbe presupporre una società, un’impresa o anche un ente pubblico (ad esempio, un ente locale).

 

Occorre peraltro valutare se l’aggravante sia applicabile in alcune ipotesi richiamate dalla relazione illustrativa, quali la vendita al pubblico di prodotti finanziari.

 

Le condizioni di dissesto finanziario devono essere poi tali da «aver effetti sui pubblici mercati o danneggiare il pubblico risparmio».

 

Si valuti l’opportunità di precisare la portata dell’espressione «aver effetti sui pubblici mercati».

L’espressione «pubblici mercati» non trova riscontro nella normativa del settore finanziario. Occorrerebbe in proposito specificare se con essa si intendano i mercati finanziari – sedi di negoziazione di strumenti finanziari – o i mercati regolamentati.

Il testo unico sulla intermediazione finanziaria definisce i mercati regolamentati come «sistemi multilaterali che consentono o facilitano l'incontro, al loro interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole dei mercati stessi, in modo da dare luogo a contratti, e che sono gestiti da una società di gestione, sono autorizzati e funzionano regolarmente (D. Lgs. n. 58/1998, articolo 1, comma 1, lettera w-ter))».

 

Per quanto attiene alla nozione di pubblico risparmio, essa si ritrova nel testo unico sulla intermediazione finanziaria(D.Lgs. n. 58/1998)soltanto nella rubrica del titolo II parte IV del citato (“Appello al pubblico risparmio”),in riferimento alla collocazione presso il pubblico di strumenti e prodotti finanziari (artt. 93 e ss.).

 

Si ricorda che nell’ordinamento penale, è prevista una circostanza aggravante speciale per il reato di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, previsto dall’art. 2622 c.c., che si applica quando il fatto riguarda società con azioni quotate e «cagiona un grave nocumento ai risparmiatori». La norma reca anche la definizione di grave nocumento ai risparmiatori.

In particolare, il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo (art. 2622, quinto comma, c.c.).

 

Si ricorda altresì che il codice penale prevede tra le circostanze aggravanti comuni «l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità» (art. 61, primo comma, n. 7, c.p.).

Inoltre, la legge fallimentare (RD n. 267/1942, art. 219) prevede come aggravante speciale dei reati di bancarotta fraudolenta e semplice e di ricorso abusivo al credito l’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità; in tale ipotesi, le pene sono aumentate fino alla metà.

 

In virtù della modifica al quarto comma dell’art. 112 c.p. disposta dal comma 1, lettera b), la circostanza aggravante si applica anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge è costituzionalmente necessario, trattandosi di introdurre una circostanza aggravante nel codice penale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame interviene nella materia dell’ordinamento penale, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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