Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Detenute madri e figli minori A.C. 2011 e abb-A Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2011/XVI   AC N. 1814/XVI
AC N. 52/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 335    Progressivo: 1
Data: 07/02/2011
Descrittori:
DETENUTI   DONNE
FIGLI   GENITORI
MINORI     
Organi della Camera: II-Giustizia

 

7 febbraio 2011

 

n. 335/1

Detenute madri e figli minori

A.C. 2011 e abb-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

2011 e abb-A

Titolo

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Data approvazione in Commissione

3 febbraio 2011

 


Contenuto

Il provvedimento costituisce testo unificato di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare.

L’articolo 1 della proposta di legge interviene in materia di custodia cautelare. Il comma 1 novella l’articolo 275, comma 4, c.p.p., che – nel suo testo attuale – prevede che quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole) non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

La novella è volta ad aumentare da tre a sei anni l’età del bambino al di sotto della quale non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In presenza di tali esigenze, il nuovo articolo 285-bis, introdotto dal comma 3, prevede la possibilità di disporre la custodia cautelare della donna incinta, della madre di prole di età non superiore ai sei anni (o del padre nei casi indicati) in un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), sempre che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. Con norma transitoria la medesima disposizione prevede che fino alla completa attuazione del “Piano carceri” e comunque fino al 31 dicembre 2013, tale previsione si applichi nei limiti dei posti disponibili. Il comma 2 del medesimo articolo 1, che novella l’articolo 284, comma 1, c.p.p., prevede con norma di carattere generale la possibilità di scontare gli arresti domiciliari presso una casa famiglia protetta, se istituita. L’individuazione delle case-famiglia protette è disciplinata dall’articolo 4: spetta ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle caratteristiche tipologiche delle medesime (anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza) e, sulla base di tali caratteristiche, l’individuazione delle strutture gestite da enti pubblici o privati idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette.

L’articolo 2, attraverso l’introduzione dell’articolo 21-ter nell’ordinamento penitenziario, disciplina il diritto di visita al minore infermo, anche non convivente, da parte della madre detenuta o imputata (o del padre, alle condizioni sopra indicate). La novella stabilisce l’obbligo per il magistrato di sorveglianza - in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del minore - di concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all’imputata per visitare il minore malato, con modalità che, nel caso di ricovero ospedaliero, devono tener conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. Nei casi di assoluta urgenza il permesso è concesso dal direttore dell’istituto.

La disposizione stabilisce anche il diritto della detenuta o imputata (o del padre, alle condizioni indicate) di essere autorizzata dal giudice ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute. Il provvedimento deve essere rilasciato non oltre le ventiquattro ore precedenti la data della visita.

L’articolo 3, interviene in materia di detenzione domiciliare (articolo 47-ter) e di detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni (art. 47-quinquies O.P.).

Il comma 1, in particolare, in materia di detenzione domiciliare, prevede che la donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente possa espiare la pena della reclusione non superiore a quattro anni (anche se costituente parte residua di maggior pena) nonché la pena dell'arresto anche presso una casa famiglia protetta (oltre che, come nel testo vigente, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza).

Il comma 2, invece, interviene in materia di detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni; l’attuale comma 1 dell’articolo 47-quinquies prevede che, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute madri possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. Il nuovo comma 1-bis, introdotto dalla Commissione, dispone che il terzo della pena o gli almeno quindici anni previsti dal comma 1, possano essere espiati presso:

- un ICAM;

- se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza;

- in caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora presso le case famiglia protette allo scopo realizzate.

La disciplina introdotta non si applica nel caso di condanna per i reati di grave allarme sociale di cui all’articolo 4-bis O.P.

L’articolo 5, infine, individua la copertura finanziaria del provvedimento nelle risorse destinate al “Piano carceri” dall’articolo 2, comma 219, della legge finanziaria 2010.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione ha iniziato l’esame del provvedimento l’11 maggio 2010. Il 17 giugno il relatore aveva formulato una prima proposta di testo unificato, adottato come testo base; successivamente, nel corso del dibattito erano emerse alcune esigenze di approfondimento; era stato quindi nominato un Comitato ristretto, che, all’unanimità dei gruppi, aveva elaborato una nuova proposta di testo unificato, adottato come testo base nella seduta del 6 ottobre. Il mandato al relatore è stato conferito nella seduta del 3 febbraio.

I principali profili trattati nel corso del dibattito si inquadrano nel tema più generale del bilanciamento delle due diverse esigenze, da un lato, della sicurezza e, dall’altro, della tutela del rapporto tra madre detenuta e figlio minore.

In particolare, nel corso del dibattito sono state evidenziate le seguenti questioni:

§   i casi nei quali dovesse essere disposta la custodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 275 c.p.p.

Il primo testo base interveniva sugli stessi presupposti oggettivi che giustificano la custodia cautelare in carcere, nel caso di madri di prole di età inferiore a tre anni, e prevedeva la custodia cautelare presso una casa-famiglia protetta per le madri di bambini di età compresa tra i tre e i dieci anni. Il testo approvato dalla Commissione aumenta il limite di età del bambino ai fini dell’applicabilità della disciplina speciale per la custodia cautelare delle detenute madri, senza incidere sui presupposti oggettivi per la sua applicazione;

§   la previsione di istituti a custodia attenuata per madri (sulla base del modello già sperimentato dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), presso cui può essere disposta la custodia cautelare di cui all’art. 275, comma 4, c.p.p. e la detenzione domiciliare speciale ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’articolo 47-quinquies O.P.;

§   l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina della detenzione domiciliare speciale di cui all’articolo 47-quinquies O.P. (nuovo comma 1-bis), e, in particolare, la definizione del novero dei delitti per la cui condanna è esclusa l’applicazione del beneficio.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La Commissione affari costituzionali, nella seduta del 3 febbraio, ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni, la maggior parte delle quali collegate all’esigenza di una maggior chiarezza e di coordinamento nella formulazione del testo. La Commissione affari costituzionali inoltre - rilevando che alcuni dei benefici previsti dal provvedimento sono riconosciuti solo se la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e in altri casi spettano solo alla madre – in un’ulteriore osservazione ha rilevato l’opportunità di valutare le disposizioni del provvedimento alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre riconosciuto l’importanza del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori.

La Commissione bilancio, in considerazione della mancata trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo, non ha espresso parere.

Le Commissioni lavoro e affari sociali, rispettivamente nelle sedute del 2 dicembre e del 25 novembre 2010, hanno espresso parere favorevole. Sul testo unificato si è pronunciata anche la Commissione per le questioni regionali, esprimendo un parere favorevole subordinato ad una condizione riferita all’articolo 4 (nella parte relativa all’individuazione con D.M. giustizia delle strutture gestite da enti pubblici e privati idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette); la Commissione segnala la necessità che il decreto venga adottato d'intesa con la Regione nei casi in cui le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia da individuare contemplino anche il ricorso a strutture gestite da enti pubblici o privati.


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File: gi0387a.doc