Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari - A.C. 1895 (Elementi per l'istruttoria legislativa)
Riferimenti:
AC N. 1895/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 183
Data: 19/06/2009
Descrittori:
DIRITTO PENALE   REATI CONTRO LA FEDE E LA MORALE PUBBLICA E L' ECONOMIA
SOCIETA'     
Organi della Camera: II-Giustizia

 

24 giugno 2009

 

n. 183/0

Modifiche al codice civile concernenti la disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari

A.C. 1895

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

1895

Titolo

Modifiche al titolo XI del libro quinto del codice civile concernenti la disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

13

Date:

 

presentazione  alla Camera

12 novembre 2008

assegnazione

24 novembre 2008

Commissione competente

II Giustizia

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali e VI Finanze

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame interviene sul Titolo XI del Libro V del codice civile, recante Disposizioni penali in materia di società e di consorzi. Tale titolo è stato integralmente riscritto dal decreto legislativo n. 61 del 2002 e su di esso è anche intervenuta la cd. legge sul risparmio (legge n. 262 del 2005).

 

L’articolo 1 della proposta di legge riformula integralmente la disciplina del falso in bilancio, attraverso la sostituzione degli articoli 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori).

Le disposizioni vigenti prevedono – a seconda che sussista o meno di un danno patrimoniale ai soci, ai creditori o alla società – un delitto (punito, nella fattispecie semplice, con la reclusione da sei mesi a tre anni) o una contravvenzione (punita con l’arresto fino ad un anno).

I principali elementi di novità del nuovo articolo 2621 c.c. sono i seguenti:

§         le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto, punibile con la pena congiunta della reclusione (da 1 a 5 anni) e della multa (da 50.000 a 200.000 euro);

§         la fattispecie viene configurata come reato di pericolo; l’esistenza di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali costituisce circostanza aggravante, da cui deriva l’aumento di pena di un terzo;

§         viene eliminato il riferimento al dolo intenzionale (in particolare, il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto);

§         viene punita l’esposizione fraudolenta oltre che dei fatti, anche di informazioni mendaci sulla situazione economico-patrimoniale della società o del gruppo (attualmente è punita l’esposizione di fatti materiali e l’omissione delle informazioni);

§         nell’ipotesi meno grave (alterazione non sensibile della situazione ecomonico-patrimoniale della società) la punibilità è esclusa soltanto se il falso in bilancio riguardi società non quotate;

§         alla fattispecie delle false comunicazioni sociali è equiparata l’illegale distribuzione degli utili e dei dividendi da parte degli amministratori, attualmente disciplinata dall’art. 2627 c.c. (che conseguentemente viene soppresso dall’articolo 7);

§         rispetto a tale ultima disposizione, vengono introdotte specifiche ipotesi di responsabilità degli amministratori in relazione alla citata ipotesi di illegale distribuzione di dividendi;

§         non vengono riprodotte le disposizioni (inserite dalla cd. legge sul risparmio) che prevedono, in presenza di cause di non punibilità, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

 

L’articolo 2, attraverso l’inserimento degli articoli 2621-bis e 2621-ter, prevede specifiche circostanze aggravanti, attenuanti e una nuova causa di estinzione del reato.

Il nuovo articolo 2621-bis, in particolare, riprende le ipotesi aggravate attualmente previste dall’articolo 2622 c.c. di fatto riguardante società quotate in borsa, di danno patrimoniale a un rilevante numero di risparmiatori, nonché nell’ipotesi definita di “grave danno all’economia nazionale”. Nel testo novellato, tuttavia, la seconda e la terza circostanza aggravante operano anche con riferimento a società non quotate e la pena prevista per le fattispecie aggravate è notevolmente superiore rispetto all’attuale testo dell’art. 2622 c.c..

La medesima disposizione esclude eventuali circostanze attenuanti dalla comparazione prevista dall’art. 69 c.p. nel caso di concorso delle circostanze aggravanti e attenuanti, specificando che esse sono valutate per ultime.

Il nuovo articolo 2621-ter:

§         prevede l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità), da cui deriva la riduzione della pena alla metà;

§         introduce la causa di estinzione del reato consistente nell’integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese, prevedendo la facoltà del giudice, su richiesta dell'interessato, di assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione. La disposizione precisa che tale causa di estinzione del reato opera nelle ipotesi semplici previste dall’articolo 2621 c.c. e nei casi in cui ricorre la circostanza attenuante della speciale tenuità.

 

L’articolo 3, attraverso la sostituzione integrale dell’articolo 2622 c.c., introduce il nuovo delitto della divulgazione di notizie sociali riservate, perseguibile d’ufficio e punibile con la reclusione fino a due anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

L’ambito soggettivo è definito con riferimento agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società quotate; la condotta consiste nell’uso a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o nella comunicazione delle medesime notizie; si richiede l’idoneità del fatto a recare pregiudizio alla società.

 

L’articolo 4 interviene sul reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), attualmente contemplato come delitto (punito con la reclusione da uno a quattro anni) o contravvenzione (punita con l’arresto fino ad un anno) a seconda che sia derivato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

La disposizione, in particolare, trasforma in delitto l’attuale fattispecie contravvenzionale, prevedendo la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000 e, con riferimento alla fattispecie delittuosa, incrementa l’entità della pena detentiva (reclusione da due a sei anni) e introduce anche la pena pecuniaria (multa da euro 30.000 a euro 150.000).

 

L’articolo 5 interviene sulla fattispecie di impedito controllo (art. 2625 c.c.), attualmente contemplato come illecito amministrativo (punito con sanzione pecuniaria) o delitto (punito con la reclusione fino ad un anno), a seconda che sia o meno derivato un danno ai soci.

La novella trasforma la prima fattispecie in delitto (sanzionandolo con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000) e inasprisce la sanzione nel secondo caso (prevedendo la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000).

 

Gli articoli 6, 10, 12 e 13 inaspriscono il regime sanzionatorio previsto rispettivamente per i reati di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626), formazione fittizia del capitale (art. 2632), infedeltà patrimoniale (art. 2634) e aggiotaggio (art. 2637). In tutti i casi viene aumentata l’entità della pena detentiva e introdotta una sanzione pecuniaria.

 

Con riferimento ai reati di indebita restituzione dei conferimenti, formazione fittizia del capitale e di infedeltà patrimoniale si prevede la reclusione da uno a quattro anni (in luogo della reclusione fino ad un anno, nei primi due casi; da sei mesi a tre anni nel terzo) e si introduce la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Con riferimento al reato di aggiotaggio, invece, si prevede la reclusione da due a sei anni (anziché da uno a cinque anni) e si aggiunge la multa da euro 100.000 a euro 300.000.

 

L’articolo 8 interviene sulla fattispecie di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628) inasprendo il trattamento sanzionatorio (dalla reclusione fino a un anno si passa alla reclusione da 1 a 5 anni; viene aggiunta la multa da 50 mila a 200 mila euro), prevedendo l’applicabilità delle aggravanti previste dall’art. 2621-bis, e consentendo l’operatività dell’attuale causa di estinzione del reato (ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio) nelle sole fattispecie semplici.

 

Gli articoli 9 e 11 intervengono rispettivamente sui reati di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629) e indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.):

§         prevedendo la procedibilità d’ufficio in luogo della querela;

§         aumentando l’entità della pena detentiva (reclusione da uno a quattro anni anziché da sei mesi a tre anni) e introducendo la multa da euro 20.000 a euro 100.000;

§         riformulando l’attuale causa di estinzione del reato del risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio; con riferimento a tale profilo, il testo novellato richiede l'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese e prevede la facoltà del giudice, su richiesta dell'interessato, di assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione

Relazioni allegate

Il provvedimento è corredato della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento novella varie disposizioni del codice civile il che giustifica l’intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento in esame è riconducibile alla materia di cui alla lettera l) (nella parte ordinamento penale) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

Rapporto con altri princìpi costituzionali

Si rinvia alle schede di lettura per il commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 2004, che ha dichiarato inammissibili le questioni della legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 c.c. (come modificati dal d. lgs n. 61/2002), sollevate con riferimento a varie disposizioni costituzionali (in particolare, artt. 3; 24, comma 1; 25; 27, comma 3; 76; 117, comma 1).

Tra le questioni sollevate, si segnala quella riferita al terzo ed quarto comma dell'art. 2621 cod. civ., che in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost., delineerebbe una serie di soglie di punibilità a carattere percentuale, escludendo «comunque» la punibilità delle falsità o delle omissioni che determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al cinque per cento, o una variazione del patrimonio netto non superiore all'uno per cento nonché escludendo la punibilità dei fatti conseguenti a valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al dieci per cento da quella corretta. La Corte ha concluso per l’inammissibilità, rilevando come tali censure fossero finalizzate ad ottenere una pronuncia che, tramite la rimozione delle soglie stesse estendessero l'ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all'articolo 2621 c.c. a fatti che, allo stato, non vi erano ricompresi; ciò sarebbe in contrasto con il dettato dell'articolo 25 della Costituzione il quale nell'affermare il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, «esclude che la Corte Costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore».

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento con la normativa vigente si realizza attraverso l’uso della tecnica della novellazione.

Con riferimento all’introduzione del reato di divulgazione di notizie sociali riservate (nuovo art. 2622 c.c.) è necessario un coordinamento con la fattispecie di reato dell’abuso di informazioni privilegiate prevista dall’articolo 184 del TUIF, che mira a punire (peraltro con sanzioni di maggiore entità) condotte in parte analoghe a quelle contemplate dall’art. 2622 c.c.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala l’AS 487 (assegnato alla Commissione giustizia del Senato, che non ne ha ancora iniziato l’esame) recante Modifiche al codice civile e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di falso in bilancio, falso prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari.

Impatto sui destinatari delle norme

Destinatari del provvedimento sono i soggetti che ricoprono gli uffici ed esercitano le funzioni indicate nelle singole fattispecie di reato nell’ambito delle società. Alcune delle disposizioni in esame si applicano alle sole società quotate.

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 2, capoverso art. 2621-ter, secondo comma, la disposizione sembrerebbe volere escludere l’applicazione dell’articolo 69 c.p., nel caso di concorso tra le circostanze aggravanti di cui alla medesima disposizione ed eventuali attenuanti, e prevedere la diminuzione di pena sulla maggior pena determinata dall’applicazione delle aggravanti. Qualora questa fosse l’interpretazione corretta della disposizione, occorrerebbe valutare l’opportunità di meglio esplicitarla nel testo.

Con riferimento all’articolo 2, capoverso art. 2621-ter, secondo comma, occorre chiarire se la causa di estinzione del reato ivi prevista può operare soltanto nelle ipotesi semplici di cui all’articolo 2621 c.c. (in assenza quindi delle circostanze aggravanti di cui all’art. 2621-bis) o anche nelle ipotesi aggravate qualora però ricorra la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del nuovo reato di divulgazione di notizie sociali riservate (art. 2622 c.c.), introdotto dall’articolo 3, andrebbe chiarito se il riferimento alle società quotate riguardi tutti i soggetti indicati, soltanto i liquidatori, oppure i sindaci e i liquidatori.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-[9148 – *st_giustizia@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: gi0213_0.doc