Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari - A.C. 1895 (Elementi per esame in Assemblea)
Riferimenti:
AC N. 1777/XVI   AC N. 1895/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 183    Progressivo: 1
Data: 28/05/2012
Descrittori:
FRODE     
Organi della Camera: II-Giustizia

 

28 maggio 2012

 

n. 183/1

False comunicazioni sociali

A.C. 1777-A e abb.

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

1777 e abb.-A

Titolo

Modifiche al codice civile, concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi

Data approvazione in Commissione

23 maggio 2012

 

 

 


Contenuto

Il testo all’esame dell’Assemblea introduce modifiche sia alla disciplina del falso in bilancio contenuta nel codice civile che a quella della responsabilità dei revisori dei conti dettata dal d.lgs n. 39 del 2010. In entrambi i casi il testo approvato dalla Commissione giustizia prevede un inasprimento delle pene.

 

In particolare, l’articolo 1 modifica la pena prevista per il reato di false comunicazioni sociali dall’articolo 2621 del codice civile.

Si ricorda che l’art. 2621 c.c. attualmente punisce con l’arresto fino a due anni gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i revisori che, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione (primo comma). La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (secondo comma).

I commi terzo e quarto prevedono ipotesi di esclusione della punibilità. Il terzo comma esclude la punibilità dell’illecito se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

Ulteriore ipotesi di non punibilità è quella dettata dal quarto comma, laddove il fatto sia conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Peraltro, anche in queste ipotesi, ai responsabili delle false comunicazioni sociali si applica comunque la sanzione amministrativa pecuniaria da dieci a cento quote, con la sanzione accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni (quinto comma).

Il testo all’esame dell’Assemblea sostituisce all’arresto fino a due anni la reclusione fino a tre anni; conseguentemente, la natura contravvenzionale del reato viene meno e le false comunicazioni sociali sono qualificate come delitto.

 

L’articolo 2 modifica l’articolo 2622 del codice civile.

Attualmente l’art. 2622, primo comma, prevede che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il testo approvato dalla Commissione modifica il campo d’applicazione della fattispecie, circoscrivendolo ai responsabili delle false comunicazioni sociali delle società con azioni quotate nei mercati finanziari e delle società con azionariato diffuso (in questo senso è ridenominata la rubrica dell’art. 2622). Da questa novella deriva che la disciplina del precedente art. 2621 c.c. si dovrebbe applicare alle sole società non quotate.

Inoltre, nel nuovo primo comma dell’art. 2622:

§         è eliminato il riferimento alla punibilità a querela;

§         l’attuale reato di danno diventa reato di pericolo (è infatti espuntoil riferimento all’avere cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori);

§         è espunto il riferimento all’intenzione di ingannare i soci o il pubblico (dolo specifico);

§         viene specificato il requisito della consapevolezza di esporre informazioni false (o di omettere di comunicare informazioni obbligatorie per legge) nonché dell’idoneità concreta delle modalità di commissione del reato ad indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sociali;

§         è aumentata la pena detentiva, che viene fissata tra un minimo di un anno e un massimo di quattro anni (attualmente è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni).

L’articolo 2 novella, con finalità di coordinamento, il sesto comma dell’art 2622 e abroga i commi dal secondo al quinto e dal settimo al nono dell’art. 2622. Conseguentemente:

§         il delitto è sempre perseguibile d’ufficio;

§         viene meno l’aggravante per l’ipotesi in cui il fatto abbia provocato un grave nocumento ai risparmiatori (e viene conseguentemente soppressa la definizione di grave nocumento);

§         è eliminata dal testo dell’articolo l’ipotesi di non punibilità per fatti di lieve entità e viene conseguentemente soppressa la sanzione amministrativa pecuniaria prevista in tali ipotesi.

 

 

Gli articoli 3e 4del testo unificatointroducono specifiche circostanze aggravanti e attenuanti per i reati di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile.

 

In particolare, l’articolo 3 inserisce nel codice civile l’art. 2622-bis, che prevede un’aggravante di pena quando le false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. provocano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società. Non essendo determinata la misura dell’aumento di pena, in base all’art. 64 c.p. la pena potrà essere aumentata fino a un terzo.

 

L’articolo 4prevede, come circostanza attenuante, la particolare tenuità degli illeciti in questione. Anche in questo caso, in base all’art. 65 c.p., la diminuzione non potrà eccedere un terzo della pena.

Si osserva che appare opportuno coordinare la previsione di un’attenuante per la tenuità degli illeciti con le cause di non punibilità – comunque collegate alla scarsa offensività del fatto – previste dall’art. 2621 c.c. e non modificate.

 

L’articolo 5 novella l’articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), in materia di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

 

Attualmente l’art. 27 prevede che i responsabili della revisione legale che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti:

-           con l'arresto fino a un anno, se la condotta non ha cagionato ai destinatari delle comunicazioni sociali un danno patrimoniale (comma 1);

-           con la reclusione da uno a quattro anni se la condotta ha, invece, cagionato a questi un danno patrimoniale (comma 2);

-           con la reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico (comma 3). La pena può essere aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un responsabile della revisione per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione (comma 4). In questi casi la pena si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori dell’ente di interesse pubblico che abbiano concorso a commettere il fatto (comma 5).

 

Il testo all’esame dell’Assemblea riformula il comma 1 dell’art. 27 coordinandone il contenuto con quello del riformato art. 2622 c.c. Infatti:

§         è espunto il riferimento al dolo specifico dell’illecito, ovvero all’intenzione da parte del revisore legale di ingannare i destinatari delle comunicazioni sociali;

§         è eliminato il riferimento all’assenza del danno patrimoniale (la vigente fattispecie del primo comma si realizza infatti se la condotta non ha causato un danno patrimoniale, altrimenti trova applicazione la sanzione più grave del secondo comma);

§         si prevede che l’errore cui sono indotti i destinatari delle comunicazioni debba essere rilevante per natura o per entità.

Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale perde la natura contravvenzionale e diventa delitto punibile con la reclusione fino a quattro anni.

Una seconda modifica interessa il comma 2 dell’art. 27, la cui riformulazione prevede - analogamente a quanto stabilito dal nuovo art. 2622-bis c.c. – una circostanza aggravante specifica nel caso in cui l’illecito del revisore provochi un grave danno alla società, all’ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori.

 

L’articolo 6 reca la clausola di immediata entrata in vigore del provvedimento.

 

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione giustizia ha iniziato il 1° luglio 2009 l’esame di una proposta di legge (AC 1895, Di Pietro-Palomba) volta a modificare ampiamente il titolo XI del libro quinto del codice civile in tema di disciplina sanzionatoria delle false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. Solo il 1° febbraio 2012 è stata abbinata la proposta AC 1777 (Di Pietro), di contenuto più circoscritto, in quanto volta esclusivamente a novellare la disciplina delle false comunicazioni sociali.

Nell’ambito dell’esame delle proposte, la Commissione ha svolto un’attività conoscitiva che ha comportato l’audizione informale di rappresentanti dell´Associazione nazionale magistrati, di magistrati (Paolo De Angelis, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cagliari; Francesco Greco, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano; Renato Rordorf, Consigliere della Corte di Cassazione) e di esperti di diritto penale (Prof. Alberto Alessandri e Prof. Filippo Sgubbi).

Il 26 aprile 2012, dopo che i provvedimenti in esame sono stati inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea in quota opposizione, su richiesta del gruppo IdV, la Commissione ha adottato l’AC 1777 come testo base. La Commissione Giustizia ha concluso l’esame del testo, accogliendo alcuni emendamenti, nella seduta del 23 maggio 2012.

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La Commissione Affari costituzionali, il 23 maggio 2012, dopo aver rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, ha espresso parere favorevole.

Nella stessa giornata, la Commissione Finanze, pur esprimendo nulla osta sul testo, ha rilevato nelle premesse alcune problematicità. In particolare, la Commissione ritiene che la nuova formulazione del primo comma dell'art. 2622 contenga una espressione («informazioni false») meno chiara di quella («fatti materiali non rispondenti al vero») prevista dal testo attualmente vigente e che nel descrivere la fattispecie penale (esposizione di informazioni false o l'omissione di informazioni dovute da parte degli esponenti societari che devono essere concretamente idonei a indurre «in un errore rilevante per natura o per entità» i destinatari delle informazioni stesse) la dizione utilizzata rischi di determinare dubbi interpretativi in sede di applicazione della nuova normativa. Inoltre, con riferimento alla nuova formulazione del comma 1 dell'art. 27 del d.lgs. n. 39/2010, la Commissione segnala che dubbi interpretativi potrebbero derivare anche dalla previsione che la falsa attestazione o l'occultamento di informazioni debbano essere idonei a indurre «in un errore rilevante per natura o per entità» i destinatari delle informazioni.

 


 

 

 

 

 

 

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