Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di pedofilia - AA.C. 665 e abb - Testo a fronte
Riferimenti:
AC N. 205/XVI   AC N. 1305/XVI
AC N. 1344/XVI   AC N. 1361/XVI
AC N. 1522/XVI   AC N. 1672/XVI
AC N. 665/XVI   AC N. 1155/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 11    Progressivo: 1
Data: 22/10/2008
Descrittori:
MINORI   REATI SESSUALI
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge


Disposizioni in materia di pedofilia

A.C. 665 e abb.

Testo a fronte

n. 11/1

 

22 ottobre 2008


 

 

La documentazione predisposta in occasione dell’esame delle proposte di legge A.C. 665 e abbinate, recanti disposizioni in materia di pedofilia, è articolata nei seguenti volumi:

 

·     scheda di sintesi n. 11/0, contenente, elementi per l’istruttoria legislativa;

·     dossier n. 11, contenente le schede di lettura e la normativa di riferimento;

·     dossier n. 11/1, contenente il testo a fronte delle proposte di legge in esame.

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

 

 

 

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File: gi0022a

 


 

Testo a fronte

tra le proposte di legge
AC. 205, 665, 1155, 1305, 1344, 1361, 1522, 1672

in materia di pedofilia

 

 

 

 

(Si segnala che il contenuto delle note introdotte nel testo a fronte è leggibile a pag. 100 del presente documento)


 

ATTENZIONE: per stampare correttamente la tabella:

 

 

Normativa vigente

A.C. 205 (Cirielli)

A.C. 665 (Lussana)

A.C. 1155 (Bongiorno, Merloni)

 

A.C. 1305 (Pagano e al.)

A.C. 1344 (Barbareschi)

A.C. 1361 (Mazzocchi e al.)

A.C. 1522 (Palomba e al.)

A.C. 1672 (Veltroni e al.)

Le novelle al codice penale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1]

 

[Art. 11, comma 1, lett.l)][1]

[Art. 1]

 

Art. 158

 

 

 

 

 

Art. 158

 

Art. 609-decies.1

Art. 158

 

Decorrenza del termine della prescrizione

 

 

 

 

 

Decorrenza del termine della prescrizione

 

Prescrizione

Decorrenza del termine della prescrizione

§          In tema di prescrizione

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

 

 

 

 

 

Identico.

 

I reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, in deroga alla normativa vigente, sono imprescrittibili.

Identico.

 

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Il termine della prescrizione dei delitti commessi in danno di un minore inizia a decorrere a partire dal conseguimento della maggiore età di questi.

 

 

Per i reati di cui agli articoli 571, 572, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 602, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1) e 5), 609-quater e 609-octies, commessi nei confronti di minori degli anni diciotto, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la persona offesa ha compiuto il diciottesimo anno di età, tranne i casi in cui prima di tale termine sia stata presentata querela o denuncia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1]

 

 

 

 

[Art. 10]

[Art. 2, comma 1]

 

 

 

 

Art. 364-bis

 

 

 

 

Art. 364-bis

Art. 364-bis

 

 

 

 

Omessa denuncia di reato in danno di minore

 

 

 

 

Omessa denuncia di reato in danno di minore

Omessa denuncia di reato in danno di minore

§          In tema di omessa denuncia di reato in danno di minore (fattispecie collocata dopo l’art. 364 c.p., Omessa denuncia di reato da parte del cittadino)

 

 

 

Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a due anni.

 

 

 

 

Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Chiunque, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, abbia avuto notizia di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 2]

 

 

 

 

 

[Art. 2, comma 2]

 

Art. 384

 

 

Art. 384

 

 

 

 

 

Art. 384

 

Casi di non punibilità

 

 

Casi di non punibilità

 

 

 

 

 

Casi di non punibilità

§          In tema di esclusione della punibilità

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

 

 

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 364-bis, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

 

 

 

 

 

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 364-bis, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

 

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1]

 

 

[Art. 2]

 

 

[Art. 8]

 

 

 

 

Art. 414-bis

 

 

Art. 414-bis

 

 

Art. 414-bis

 

 

 

 

Pedofilia e pedopornografia culturale

 

 

Pedofilia culturale

 

 

Pedofilia e pedopornografia culturale

 

§          In tema di pedopornografia culturale (fattispecie collocata dopo l’art. 414 c.p., Istigazione a delinquere)

 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere o fa l'apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-quater e 609-quinquies, ovvero dagli articoli 609-bis e 609-octies, compiute in danno di minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

 

 

Chiunque, con qualsiasi mezzo o forma di espressione, promuova o legittimi pubblicamente o ancora diffonda giudizi di favore o legittimanti, istighi a commettere o effettui apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dieci anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 2]

 

 

 

 

Art. 527

 

 

 

 

 

Art. 527

 

 

 

 

Atti osceni

 

 

 

 

 

Atti osceni

 

 

 

§          In tema di atti osceni (inasprimento della sanzione)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

 

 

 

 

 

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni.

 

 

 

 

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 3]

 

 

 

 

Art. 572

 

 

 

 

 

Art. 572

 

 

 

 

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

 

 

 

 

 

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

 

 

 

§          In tema di maltrattamenti in famiglia (inasprimento della sanzione)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 

 

 

 

 

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

 

 

 

 

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 4]

 

 

 

 

Art. 573

 

 

 

 

 

Art. 573

 

 

 

 

Sottrazione consensuale di minorenni

 

 

 

 

 

Sottrazione consensuale di minorenni

 

 

 

§          In tema di sottrazione di minorenni e incapaci

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la patria potestà o al tutore ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo con la reclusione fino a due anni.

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si procede d'ufficio e si applica l'articolo 605, primo e secondo comma, nel caso in cui il minore sia sottratto, condotto o ritenuto all'estero.

 

 

 

 

La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 4]

 

 

 

 

Art. 574

 

 

 

 

 

Art. 574

 

 

 

 

Sottrazione di persone incapaci

 

 

 

 

 

Sottrazione di persone incapaci

 

 

 

 

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la patria potestà, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

Segue: art. 574 c.p.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si procede d'ufficio e si applica l'articolo 605, primo e secondo comma, nel caso in cui il minore sia sottratto, condotto o ritenuto all'estero.

 

 

 

 

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 6]

 

[Art. 11, comma 1, lett. a) e b)]

 

 

Art. 600-bis

 

 

 

 

 

Art. 600-bis

 

Art. 600-bis

 

 

Prostituzione minorile

 

 

 

 

 

Prostituzione minorile

 

Prostituzione minorile

 

§          In tema di prostituzione minorile (inasprimento della sanzione)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

 

 

 

 

 

Identico.

 

Identico.

 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

 

 

 

 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i dieci e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa non inferiore a euro 10.000.

 

 

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

 

 

 

 

 

Identico.

 

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a sette anni e con la multa non inferiore a euro 10.000.

 

 

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

 

 

 

 

 

Identico.

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 11, comma 1, lett. c)]

 

 

Art. 600-ter

 

 

 

 

 

 

 

Art. 600-ter

 

 

Pornografia minorile

 

 

 

 

 

 

 

Pornografia minorile

 

§          In tema pornografia minorile (inasprimento della sanzione)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

 

 

 

 

 

 

 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 5.000 a euro 55.000.

 

 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

Segue: art. 600-ter

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 2, comma 1]

 

 

 

 

 

[Art. 3]

 

 

 

 

Art. 600-ter.1

 

 

 

 

 

Art. 600-quinquies.1

 

 

 

 

Distrazione di documenti redatti dal minore

 

 

 

 

 

Occultamento o alterazione di documenti redatti da un minore

§          In tema di distrazione o alterazione di documenti redatti dal minore (nuova fattispecie penale)

 

 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

 

 

 

 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

 

 

 

 

La stessa pena si applica a chiunque divulga o diffonde gli scritti e gli elaborati di cui al primo comma, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente.

 

 

 

 

 

La stessa pena si applica a chiunque divulga o diffonde gli scritti e gli elaborati di cui al primo comma in mancanza della previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 11, comma 1, lett. d)]

 

 

Art. 600-quater

 

 

 

 

 

 

 

Art. 600-quater

 

 

Detenzione di materiale pornografico

 

 

 

 

 

 

 

Detenzione di materiale pornografico

 

§          In tema detenzione di materiale pornografico (inasprimento della sanzione)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

 

 

 

 

 

 

 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 5.000.

 

 

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 4]

 

 

[Art. 11, comma 1, lett. e)]

[Art. 4]

 

Art. 600-septies

 

 

 

 

Art. 600-septies

 

 

Art. 600-septies

Art. 600-septies

 

Confisca e pene accessorie

 

 

 

 

Confisca e pene accessorie

 

 

Confisca e pene accessorie

Pene accessorie

§          In tema di pene accessorie (per i reati di violenza sessuale)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

 

 

 

 

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione ovvero per il delitto di cui all’articolo 414-bis è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione o al delitto di cui all’articolo 414-bis, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

 

 

Identico.

Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:

1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di condanna per i delitti di cui al primo comma, deve essere prescritto al condannato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso sono prescritte le relative modalità e possono essere imposti controlli e limitazioni.

 

Segue: art. 600-septies

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

 

 

 

 

Identico.

 

 

Identico.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma, qualora siano commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato, anche indirettamente o per interposta persona, abbia la disponibilità, che siano stati previamente sottoposti a sequestro. I proventi di tale confisca sono assegnati al Fondo di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e concorrono a finanziare iniziative specifiche per la tutela delle vittime dei delitti di cui al primo comma. In ogni caso sono disposte la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 7]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 600-octies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfruttamento sessuale di soggetti deboli

 

 

 

§          In tema di sfruttamento sessuale di soggetti deboli (nuova fattispecie penale)

 

 

 

 

 

 

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto abusando delle condizioni di inferiorità della persona offesa che:

1) mostra evidenti segni di lesione in atto;

2) si trova in crisi di astinenza da sostanze stupefacenti ovvero in stato acuto di etilismo;

3) è in stato di palese intimidazione derivante dall'altrui minaccia o coercizione;

4) è in condizione di privazione della libertà personale;

5) è parte lesa dei delitti di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione;

6) mostra evidenti segni di malattia sessualmente trasmissibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 600-octies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divieto di avvicinamento in caso di condanna per il reato di cui all'articolo 609-undecies

 

 

§          In tema di divieto di avvicinamento (si vedano anche infra le novelle al c.p.p. in tema di misure coercitive, spec. art. 282-bis)

 

 

 

 

 

 

 

In caso di condanna per il reato di cui all'articolo 609-undecies è sempre ordinato al condannato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal minore offeso, in particolare all'istituto scolastico frequentato dal minore, alla residenza della famiglia di origine o dei prossimi congiunti. In tali casi sono prescritte le relative modalità e limitazioni.

Il condannato o il pubblico ministero possono richiedere la revoca del divieto di avvicinamento decorsi non meno di cinque anni dalla sua emissione e purché siano venute meno le esigenze cautelari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 8]

 

 

 

 

Art. 604

 

 

 

 

 

Art. 604

 

 

 

 

Fatto commesso all'estero

 

 

 

 

 

Fatto commesso all'estero

 

 

 

§          In relazione al fatto commesso all’estero

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

 

 

 

 

 

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies e 609-octies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano o di persona dimorante in Italia, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 5, comma 1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 604-bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignoranza dell'età della persona offesa

§          In tema di ignoranza dell’età della persona offesa (nuova previsione; si vedano anche, infra, le novelle all’art. 609-sexies)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni sedici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona, salvo che si tratti di errore inevitabile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 9]

 

 

[Art. 6]

 

Art. 609-ter

 

 

 

 

 

Art. 609-ter

 

 

Art. 609-ter

 

Circostanze aggravanti

 

 

 

 

 

Circostanze aggravanti

 

 

Circostanze aggravanti

§          In tema di aggravanti del delitto di violenza sessuale

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

 

 

 

 

 

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

 

 

La pena è della reclusione da otto a quindici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

 

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

 

 

 

 

 

1) identico;

 

 

1) identico;

 

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

 

 

 

 

 

2) identico;

 

 

2) identico;

 

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

 

 

 

 

 

3) identico;

 

 

3) identico;

 

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

 

 

 

 

 

4) identico;

 

 

4) identico;

 

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

 

 

 

 

 

5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore ovvero il fratello o la sorella.

 

 

5) identico.

 

 

 

 

 

 

 

6) nei confronti di persona minore di anni diciotto quando il colpevole ne sia affidatario o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza.

 

 

 

 

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

 

 

 

 

 

La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

 

 

La pena è della reclusione da nove a sedici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1]

 

 

[Art. 11, comma 1, lett. f)]

[Art. 7]

 

Art. 609-quater

 

 

 

 

Art. 609-quater

 

 

Art. 609-quater

Art. 609-quater

 

Atti sessuali con minorenne

 

 

 

 

Atti sessuali con minorenne e pedofilia

 

 

Atti sessuali con minorenne

Atti sessuali con minorenne

§          In tema di atti sessuali con minorenne (inasprimento della sanzione e cautele se l’indagato è legato da vincoli affettivi con la persona offesa)

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

 

 

 

 

Identico.

 

 

Identico.

Soggiace alla pena della reclusione da sei a dodici anni chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

 

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

 

 

 

 

 

 

 

 

1) identico;

 

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

2) identico.

 

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

 

 

 

 

Identico.

 

 

Identico.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'ipotesi in cui il denunciato sia il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore, il giudice dispone che gli incontri tra il minore e il presunto abusante avvengano in maniera protetta, con la prescrizione di controlli e di precise modalità.

 

 

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

 

 

 

 

Identico.

 

 

Identico.

Identico.

 

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

 

 

 

 

Identico.

 

 

Identico.

Identico.

 

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

 

 

 

 

Identico.

 

 

Identico.

Si applica la pena della reclusione da otto a quindici anni se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 2, comma 2]

 

 

[Art. 1, comma 10]

 

 

 

 

Art. 609-quinquies

 

 

Art. 609-quinquies

 

 

Art. 609-quinquies

 

 

 

 

Corruzione di minorenne

 

 

Corruzione di minorenne

 

 

Corruzione di minorenne

 

 

 

§          In tema di corruzione di minorenne (estensione della fattispecie alla visione di immagini pornografiche)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

 

Identico.

 

 

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

 

 

 

 

 

 

 

Chiunque sottopone alla visione di una persona minore di anni quattordici immagini o filmati pornografici recanti rappresentazione di atti sessuali è punito con la medesima pena prevista dal primo comma.

 

 

Chiunque sottopone, anche per via telematica, alla visione di una persona minore di anni quattordici immagini o filmati pornografici è punito con la medesima pena prevista dal primo comma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiunque sottopone, anche per via telematica, alla visione di una persona minore di anni diciotto immagini o filmati pedopornografici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da due a sei anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 11]

[Art. 4]

 

[Art. 5, comma 2]

 

Art. 609-sexies

 

 

 

 

 

Art. 609-sexies

Art. 609-sexies

 

Art. 609-sexies

 

Ignoranza dell'età della persona offesa

 

 

 

 

 

Ignoranza dell'età della persona offesa

Ignoranza dell'età della persona offesa

 

Ignoranza dell'età della persona offesa

§          In tema di ignoranza dell’età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

 

 

 

 

 

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies, nonché nei casi previsti dagli articoli 609-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601 e 602  sono commessi in danno di persona minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa né l’ignoranza delle altre condizioni personali della parte offesa.

Quando i delitti previsti negli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale),609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 609-undecies (Adescamento di minore) sono commessi in danno di minore di anni sedici, il reo non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

 

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di errore inevitabile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 3]

 

 

[Art. 1, comma 12]

 

[Art. 11, comma 1, lett. g)]

 

 

Art. 609-septies

 

 

Art. 609-septies

 

 

Art. 609-septies

 

Art. 609-septies

 

 

Querela di parte

 

 

Querela di parte

 

 

Querela di parte

 

Querela di parte

 

§          In tema di condizioni di procedibilità

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

 

 

I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa.

 

 

Identico.

 

I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa.

 

 

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

 

 

Identico.

 

 

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Se il reato è commesso in danno di minore, la persona offesa può proporre querela fino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età.

 

Identico.

 

 

 

La querela proposta è irrevocabile.

 

 

Identico.

 

 

Identico.

 

Identico.

 

 

Si procede tuttavia d'ufficio:

 

 

Si procede tuttavia d'ufficio:

 

 

Si procede tuttavia d'ufficio:

 

Si procede tuttavia d'ufficio:

 

 

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

 

 

1) identico;

 

 

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto ovvero in danno di persona affetta da disabilità psichica;

 

1) identico;

 

 

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

 

 

2) identico;

 

 

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altre persone cui la persona offesa dal reato è affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

 

2) identico;

 

 

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

 

 

3) identico;

 

 

3) identico;

 

3) identico;

 

 

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

 

 

4) identico;

 

 

4) identico;

 

4) identico;

 

 

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

 

 

Soppresso

 

 

5) identico.

 

soppresso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 13]

 

 

[Art. 8]

 

Art. 609-octies

 

 

 

 

 

Art. 609-octies

 

 

Art. 609-octies

 

Violenza sessuale di gruppo

 

 

 

 

 

Violenza sessuale di gruppo

 

 

Violenza sessuale di gruppo

§          In tema di violenza sessuale di gruppo (inasprimento della sanzione)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

Identico.

 

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

 

 

 

 

 

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

 

 

Identico.

 

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

 

 

 

 

 

La pena è aumentata da un terzo alla metà se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

 

 

La pena è della reclusione da nove a diciotto anni nei casi di cui al primo comma dell'articolo 609-ter e della reclusione da dieci a venti anni nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo

 

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

 

 

 

 

 

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 14]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 609-octies1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molestie sessuali

 

 

 

§          In tema di molestie sessuali (nuova fattispecie)

 

 

 

 

 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque molesta una persona al fine di ottenerne favori di natura sessuale è punito, a querela della persona offesa, con la pena della reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio:

1) se il fatto è commesso con violenza o minaccia;

2) se il fatto è commesso con atti ripetuti;

3) se il fatto è commesso sul luogo di lavoro da parte di persona che ricopre una posizione di autorità;

4) se il fatto è commesso in danno di un minore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 11, comma 1, lett. h)]

 

 

Art. 609-nonies

 

 

 

 

 

 

 

Art. 609-nonies

 

 

Pene accessorie ed altri effetti penali

 

 

 

 

 

 

 

Pene accessorie ed altri effetti penali

 

§          In tema di pene accessorie (per i reati di sfruttamento sessuale di minori)

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

 

 

 

 

 

 

 

Identico:

 

 

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

 

 

 

 

 

 

 

1) identico;

 

 

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

 

 

 

 

 

 

 

2) identico;

 

 

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

 

 

 

 

 

 

 

3) identico;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-bis) il divieto di dimora nell'ambito del luogo di residenza e di domicilio della vittima.

 

 

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 11, comma 1, lett. i)]

 

 

Art. 609-decies

 

 

 

 

 

 

 

Art. 609-decies

 

 

Comunicazione dal tribunale per i minorenni

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione dal tribunale per i minorenni

 

§          In tema di coordinamento tra PM e Tribunale per i minorenni

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

 

 

 

 

 

 

 

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni ed entrambe le autorità giudiziarie, sulla medesima notizia di reato, con riferimento alle specifiche competenze, procedono stabilendo un coordinamento dell’attività investigativa.

 

 

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1]

 

[Art. 9]

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 609-undecies

 

Art. 609-undecies

 

 

 

 

 

 

 

 

Adescamento di minore

 

Adescamento di minori o di incapaci

§          In tema di adescamento di minori (nuova fattispecie)

 

 

 

 

 

 

 

Chiunque, con qualunque mezzo, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualunque contatto con il minore volto a carpirne la fiducia instaurato con l'utilizzo di artifici, lusinghe o minacce anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

In caso di condanna si applica sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici

 

Chiunque, allo scopo di abusare o di sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo a partecipare a esibizioni pornografiche o di coinvolgerlo in attività di prostituzione o nella produzione del materiale di cui all'articolo 600-ter, primo comma, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altri mezzi di comunicazione, una relazione tale da ottenere la promessa di incontri da parte del minore, ingannarlo o comunque abusare della sua fiducia, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 609-duodecies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computo delle circostanze

§          In tema di computo delle circostanze (nuova disposizione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-ter, 609-quater, quinto comma, e 609-octies, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle medesime aggravanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 15]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 612-bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atti persecutori

 

 

 

§          In tema di stalking (nuova fattispecie)

 

 

 

 

 

 

Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero tale da determinare un giustificato timore per la sua sicurezza personale, del coniuge o del convivente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Normativa vigente

A.C. 205 (Cirielli)

A.C. 665 (Lussana)

A.C. 1155 (Bongiorno, Merloni)

 

A.C. 1305 (Pagano e al.)

A.C. 1344 (Barbareschi)

A.C. 1361 (Mazzocchi e al.)

A.C. 1522 (Palomba e al.)

A.C. 1672 (Veltroni e al.)

Le novelle al
codice di procedura penale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 3]

 

 

 

 

 

 

 

Art. 190-bis

 

 

Art. 190-bis

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti della prova in casi particolari

 

 

Requisiti della prova in casi particolari

 

 

 

 

 

 

§          In tema di prova in casi particolari (applicazione a tutti i testimoni infrasedicenni)

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

 

 

1. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.

 

 

1-bis. La stessa disposizione si applica quando l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 2, comma 1]

 

[Art. 14]

 

 

Art. 266

 

 

 

 

 

Art. 266

 

Art. 266

 

 

Limiti di ammissibilità

 

 

 

 

 

Limiti di ammissibilità

 

Limiti di ammissibilità

 

§          In tema di intercettazioni

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

 

 

 

 

 

1. Identico.

 

1. Identico:

 

 

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

 

 

 

 

 

 

 

a) identico;

 

 

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

 

 

 

 

 

 

 

b) Identico;

 

 

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

 

 

 

 

 

 

 

c) identico;

 

 

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

 

 

 

 

 

 

 

d) identico;

 

 

e) delitti di contrabbando;

 

 

 

 

 

 

 

e) identico;

 

 

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

 

 

 

 

 

 

 

f) identico;

 

 

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.

 

 

 

 

 

 

 

f-bis) identico;

 

Segue: art. 266 c.p.p.

 

 

 

 

 

 

 

 

f-ter) delitti previsti nel caso di adescamento di minorenni attraverso le reti telematiche e i mezzi di comunicazione anche elettronica, compresa la telefonia mobile.

 

 

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

 

 

 

 

 

2. Identico.

 

2. Identico..

 

 

 

 

 

 

 

 

2-bis. Nel caso si proceda per i fatti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale è consentito, nell'ambito dell'intercettazione tra i presenti, l'uso di telecamera o apparato di videoripresa anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del citato codice e anche al fine di rilevare comportamenti delle persone presenti nei medesimi luoghi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 10]

 

Art. 274

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 274

 

Esigenze cautelari

 

 

 

 

 

 

 

 

Esigenze cautelari

§          In tema di misure cautelari

1. Le misure cautelari sono disposte:

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identico:

 

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

 

 

 

 

 

 

 

 

a) identico;

 

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

 

 

 

 

 

 

 

 

b) identico;

 

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali o giudiziari, ovvero dalle risultanze desumibili dal servizio informatico previsto dall'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sussiste il concreto pericolo che questi commetta uno dei delitti di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale o di cui agli articoli 609-bis, 609-quater o 609-octies del medesimo codice, ovvero gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 11]

 

Art. 275

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 275

 

Criteri di scelta delle misure

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di scelta delle misure

 

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identico.

 

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, le misure cautelari personali sono sempre disposte quando, anche tenendo conto degli elementi sopravvenuti, risultano sussistere le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, la condanna riguarda uno dei reati previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale o dagli articoli 609-bis e 609-octies, se commessi in danno di persona minorenne, o 609-quater del medesimo codice, ovvero uno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 1, se quest'ultimo risulta commesso da un soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

 

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identico.

 

2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-bis. Identico.

Segue: art. 275 c.p.p.

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

 

 

 

 

 

 

 

 

Soppresso.

 

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluno dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II, dagli articoli 609-bis o 609-octies, se commessi in danno di persona minorenne, 609-quater, commi 1, 2 e 5, o dall'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

 

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identico.

Segue: art. 275 c.p.p.

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-bis. Identico.

 

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domicliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ter. Identico.

Segue: art. 275 c.p.p.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-quater. Identico.

 

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-quinquies. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 4]

 

 

 

 

 

[Art. 12]

 

Art. 282

 

 

Art. 282

 

 

 

 

 

Art. 282

 

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

 

 

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

 

 

 

 

 

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

§          In tema di misure coercitive

1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

 

 

1. Identico.

 

 

 

 

 

1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

 

 

 

 

2-bis. Il giudice, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commessi in danno di un minore, prescrive all'imputato di presentarsi quotidianamente a un determinato ufficio di polizia giudiziaria e di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.[2]

 

 

 

 

 

1-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commessi in danno di un minore, il giudice, con il provvedimento di cui al comma 1, prescrive all'imputato di presentarsi quotidianamente a un determinato ufficio di polizia giudiziaria e di non avvicinarsi a luoghi tassativamente indicati, frequentati abitualmente da minori.

1-ter. Qualora si proceda per un delitto contro la personalità individuale o contro la libertà sessuale, commesso in danno di minori, la misura prevista dal comma 1 dal presente articolo può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, comma 1»;

Segue: art. 282 c.p.p.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.

 

 

2. Identico.

 

 

 

 

 

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 2, comma 2]

[Art. 2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 282-ter

Art. 282-ter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e divieto di comunicazione con determinate persone

Divieto di avvicinamento durante il procedimento per il reato di cui all'articolo 609-undecies del codice penale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da congiunti della persona offesa ovvero da persona con essa convivente ovvero da altra persona avente compiti di protezione della parte lesa.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare, mediante il mezzo del telefono ovvero mediante ogni altro strumento, anche telematico, con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Il giudice, nel procedimento per il reato di cui all'articolo 609-undecies del codice penale, prescrive all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal minore offeso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 2, comma 3]

 

 

 

 

Art. 293

 

 

 

 

 

Art. 293

 

 

 

 

Adempimenti esecutivi

 

 

 

 

 

Adempimenti esecutivi

 

 

 

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia, informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

 

 

 

 

 

1. Identico.

 

 

 

Segue: art. 293 c.p.p.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

 

 

 

 

 

2. Identico.

 

 

 

 

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.

 

 

 

 

 

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore dell’imputato e all’eventuale difensore già nominato difensore della persona offesa dal reato.

 

 

 

 

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

 

 

 

 

 

4. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 5, comma 1]

 

 

 

 

 

[Art. 16]

 

Art. 351

 

 

Art. 351

 

 

 

 

 

Art. 351

 

Altre sommarie informazioni

 

 

Altre sommarie informazioni

 

 

 

 

 

Altre sommarie informazioni

§          In tema di informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

 

 

1. Identico.

 

 

 

 

 

1. Identico.

 

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.

 

 

1-bis. Identico.

 

 

 

 

 

1-bis. Identico.

 

 

 

 

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

 

 

 

 

 

1-ter. È fatto divieto alla polizia giudiziaria di raccogliere informazioni da persone minori di anni quattordici e dai minorenni che siano persone offese nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-bis.

 

 

 

 

[Art. 5, comma 2]

 

 

 

 

 

[Art. 17]

 

Art. 362

 

 

Art. 362

 

 

 

 

 

Art. 362

 

Assunzione di informazioni

 

 

Assunzione di informazioni

 

 

 

 

 

Assunzione di informazioni

§          In tema di informazioni raccolte dal PM

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

 

 

1. Identico.

 

 

 

 

 

1. Identico.

 

 

 

 

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

 

 

 

 

 

1-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di quattordici anni, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio. Il pubblico ministero formula altresì richiesta di incidente probatorio quando deve assumere informazioni da minorenni che siano persone offese nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale.

1-ter. Quando sussistano imprescindibili esigenze di segretezza investigativa, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'assunzione di informazioni dalle persone di cui al comma 1-bis, indicando altresì i temi di prova. Il decreto è immediatamente comunicato al giudice per le indagini preliminari e, comunque, prima che abbia luogo l'audizione, unitamente al fascicolo delle indagini. Il giudice, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del decreto del pubblico ministero, qualora ritenga insussistenti i presupposti di segretezza, dispone con ordinanza che si proceda con incidente probatorio.

1-quater. Se il giudice non si pronuncia nei cinque giorni previsti dal comma 1-ter, il pubblico ministero procede all'assunzione delle informazioni dai minori, avvalendosi obbligatoriamente dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Le informazioni raccolte sono documentate integralmente, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. È altresì redatto verbale in forma riassuntiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 13]

 

Art. 380

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 380

 

Arresto obbligatorio in flagranza

 

 

 

 

 

 

 

 

Arresto obbligatorio in flagranza

§          In tema di arresto

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identico.

 

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identico:

 

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

 

 

 

 

 

 

 

 

a) identico;

 

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

 

 

 

 

 

 

 

 

b) identico;

 

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

 

 

 

 

 

 

 

 

c) identico;

Segue: art. 380 c.p.p.

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

 

 

 

 

 

 

 

 

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitti di prostituzione minorile previsti dall'articolo 600-bis, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

 

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

 

 

 

 

 

 

 

 

e) identico;

 

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

 

 

 

 

 

 

 

 

e-bis) identico;

 

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

 

 

 

 

 

 

 

 

f) identico;

 

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

 

 

 

 

 

 

 

 

g) identico;

Segue: art. 380 c.p.p.

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

 

 

 

 

 

 

 

 

h) identico;

 

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

 

 

 

 

 

 

 

 

i) identico;

 

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

 

 

 

 

 

 

 

 

l) identico;

 

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

 

 

 

 

 

 

 

 

l-bis) identico;

Segue: art. 380 c.p.p.

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale [c.p. 416], se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

 

 

 

 

 

 

 

 

m) identico.

 

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 5, comma 3]

 

 

 

 

 

[Art. 18]

 

Art. 391-bis

 

 

Art. 391-bis

 

 

 

 

 

Art. 391-bis

 

Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore

 

 

Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore

 

 

 

 

 

Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore

§          In tema di investigazioni difensive

1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

 

 

1. Identico.

 

 

 

 

 

1. Identico.

 

2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.

 

 

2. Identico.

 

 

 

 

 

2. Identico.

 

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

 

 

3. Identico.

 

 

 

 

 

3. Identico.

 

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue: art. 391-bis c.p.p.

d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

 

 

4. Identico.

 

 

 

 

 

4. Identico.

 

5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

 

 

5. Identico.

 

 

 

 

 

5. Identico.

Segue: art. 391-bis c.p.p.

 

 

 

5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

 

 

 

 

 

5-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di anni quattordici o, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-bis, dalla persona offesa minorenne, il difensore chiede che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza.

 

6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

 

 

6. Identico.

 

 

 

 

 

6. Identico.

 

7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

 

 

7. Identico.

 

 

 

 

 

7. Identico.

 

8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

 

 

8. Identico.

 

 

 

 

 

8. Identico.

Segue: art. 391-bis c.p.p.

9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

 

 

9. Identico.

 

 

 

 

 

9. Identico.

 

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.

 

 

10. Identico.

 

 

 

 

 

10. Identico.

Segue: art. 391-bis c.p.p.

11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

 

 

11. Identico.

 

 

 

 

 

11. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 6, comma 1]

 

 

[Art. 2, comma 4]

 

 

[Art. 19]

 

Art. 392

 

 

Art. 392

 

 

Art. 392

 

 

Art. 392

 

Casi

 

 

Casi

 

 

Casi

 

 

Casi

§          In tema di incidente probatorio

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

 

 

1. Identico.

 

 

1. Identico.

 

 

1. Identico.

 

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue: art. 392 c.p.p.

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

 

 

1-bis. Il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

 

 

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne inferma di mente, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

 

 

1-bis. Il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persone minori o inferme di mente, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, quando lo richiedano esigenze di tutela della personalità del dichiarante.

 

 

 

 

1-ter. Si procede sempre con incidente probatorio all'esame di persona minore degli anni sedici vittima del reato.

 

 

 

 

 

 

 

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

 

 

2. Identico.

 

 

2. Identico.

 

 

2. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 20]

 

Art. 393

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 393

 

Richiesta

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta

 

1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:

a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;

b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;

c) le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Se la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 392, comma 1-bis, la parte istante deve altresì indicare le specifiche esigenze di tutela del testimone vulnerabile, valutate alla luce del titolo di reato per cui si procede o di altri fattori concreti.

 

2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identico.

Segue: art. 393 c.p.p.

2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui agli articoli 392, comma 1-bis, e 362, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.

 

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identico.

 

4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 2, comma 5]

 

 

 

 

Art. 396

 

 

 

 

 

Art. 396

 

 

 

 

Deduzioni

 

 

 

 

 

Deduzioni

 

 

 

 

1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell'articolo 393 comma 1 lettera b).

 

 

 

 

 

1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero, la persona offesa dal reato ovvero la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta e sulle modalità di assunzione per il provvedimento di cui all’articolo 398, comma 5-bis, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell'articolo 393 comma 1 lettera b).

 

 

 

 

2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.

 

 

 

 

 

2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini o dalla persona offesa dal reato alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 6, comma 2]

 

 

[Art. 2, comma 6]

 

 

[Art. 21]

 

Art. 398

 

 

Art. 398

 

 

Art. 398

 

 

Art. 398

 

Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

 

 

Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

 

 

Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

 

 

Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

 

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica  e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

 

 

1. Identico.

 

 

1. Identico.

 

 

1. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Il giudice accoglie sempre la richiesta di incidente probatorio presentata ai sensi degli articoli 362, comma 1-bis, e 391-bis, comma 5-bis.

 

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

 

 

2. Identico.

 

 

2. Identico.

 

 

2. Identico.

 

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue: art. 398 c.p.p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-bis. Quando dispone l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 362, comma 1-bis, il giudice fa notificare l'ordinanza alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori e, contestualmente, deposita in cancelleria gli atti del fascicolo delle indagini. Si applica l'articolo 396. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 396, comma 1, il giudice emette ordinanza che contiene gli elementi previsti dal comma 2.

 

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.

 

 

3. Identico.

 

 

3. Identico.

 

 

3. Identico.

 

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.

 

 

3-bis. Identico.

 

 

3-bis. Identico.

 

 

3-bis. Identico.

 

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

 

 

4. Identico.

 

 

4. Identico.

 

 

4. Identico.

 

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

 

 

5. Identico.

 

 

5. Identico.

 

 

5. Identico.

 

5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

 

 

5-bis. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

 

 

5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela della persona offesa lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

 

 

Soppresso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 2][3]

 

 

[Art. 3]

[Art. 2, comma 7]

 

[Art. 9][4]

[Art. 14]

 

Art. 444

 

 

 

 

Art. 444

Art. 444

 

 

Art. 444

 

Applicazione della pena su richiesta

 

 

 

 

Applicazione della pena su richiesta

Applicazione della pena su richiesta

 

 

Applicazione della pena su richiesta

§          In tema di patteggiamento

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

 

 

 

 

1. Identico.

1. Identico.

 

 

1. Identico.

 

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

 

«Agli imputati per il reato previsto dall'articolo 414-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale».

 

 

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Identico.

 

«1. Agli imputati per il reato previsto dall'articolo 414-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale».

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II nonché di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Segue: art. 444 c.p.p.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

 

 

 

 

2. Identico.

2. Identico.

 

 

2. Identico.

 

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

 

 

 

 

3. Identico.

3. Identico.

 

 

3. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 2, comma 8]

 

 

 

 

Art. 445

 

 

 

 

 

Art. 445

 

 

 

 

Effetti dell'applicazione della pena su richiesta

 

 

 

 

 

Effetti dell'applicazione della pena su richiesta

 

 

 

 

1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie  e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.

 

 

 

 

 

1. Identico.

 

 

 

 

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

 

 

 

 

 

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi salvo che nei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,l 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

 

 

 

Segue: art. 445 c.p.p.

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

 

 

 

 

 

2. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 2, comma 9]

 

 

 

 

Art. 454

 

 

 

 

 

Art. 454

 

 

 

 

Presentazione della richiesta del pubblico ministero

 

 

 

 

 

Presentazione della richiesta del pubblico ministero

 

 

 

§          In tema di giudizio immediato

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.

 

 

 

 

 

1. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di minorenne, si procede con giudizio immediato, a meno che ciò non pregiudichi gravemente lo svolgimento delle indagini, anche al di fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 453 del presente codice e il termine di cui al comma 1 è di centottanta giorni.

 

 

 

 

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

 

 

 

 

 

2. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 7]

 

 

 

 

 

[Art. 22, comma 1]

 

Art. 498

 

 

Art. 498

 

 

 

 

 

Art. 498

 

Esame diretto e controesame dei testimoni

 

 

Esame diretto e controesame dei testimoni

 

 

 

 

 

Esame diretto e controesame dei testimoni

§          In tema di istruzione dibattimentale

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

 

 

1. Identico.

 

 

 

 

 

1. Identico.

 

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.

 

 

2. Identico.

 

 

 

 

 

2. Identico.

 

3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.

 

 

3. Identico.

 

 

 

 

 

3. Identico.

 

4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

 

 

4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, che può essere affiancato da un familiare del minore, nei casi in cui quest'ultimo sia vittima dei reati per cui si procede.

 

 

 

 

 

4. Soppresso.

 

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

 

 

4-bis. Si applicano le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

 

 

 

 

 

4-bis. Soppresso.

Segue: art. 498 c.p.p.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

 

 

4-ter. L'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

 

 

 

 

 

4-ter. Soppresso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 2, comma 10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 499-bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regole per l'esame testimoniale del minore adottando o adottato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quando un minore dichiarato adottabile ovvero già adottato deve essere sentito nell'ambito di procedimento in cui lo stesso è parte lesa dei reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, accaduti in epoca anteriore alla sua dichiarazione di adottabilità, non possono, in alcun modo, essere poste né a lui né ad altre persone domande finalizzate, direttamente o indirettamente, a conoscere le nuove generalità del minore, dei suoi affidatari e dei suoi genitori adottivi.

2. Il minore, gli affidatari e i genitori adottivi devono essere sentiti con le seguenti modalità:

a) in fase di indagini preliminari il minore declina le proprie precedenti generalità e gli affidatari e i genitori adottivi sono indicati esclusivamente con tale qualifica, previa verifica, in forma riservata, da parte del verbalizzante, della loro identità e del rapporto di affidamento preadottivo e di adozione;

b) i verbali di assunzione di informazioni degli affidatari e dei genitori adottivi sono sottoscritti unicamente dal verbalizzante;

c) in fase dibattimentale e di incidente probatorio le cautele di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono adottate dal giudice procedente e l'audizione avviene secondo le modalità indicate dall'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ovvero dall'articolo 498, comma 4, del presente codice, in guisa tale che le persone sentite possano non essere viste in volto, a meno che ciò non sia assolutamente indispensabile.

3. Analoghe modalità possono essere adottate, in tutte le fasi del procedimento, per l'audizione di persone diverse dal minore e dagli affidatari o dai genitori adottivi, quando ciò si renda necessario per la tutela della riservatezza sull'identità del minore; tale decisione è adottata con provvedimento motivato da parte del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari e da parte del giudice che procede all'atto, durante il dibattimento e in sede di incidente probatorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 22, comma 2]

 

 

 

 

 

 

 

Art. 499-ter

 

 

Art. 498-bis

 

 

 

 

 

 

 

Regole per l'esame testimoniale di adulto a rischio psichico

 

 

Audizione protetta dei testimoni vulnerabili

 

 

 

 

 

 

 

1. Una persona maggiorenne che sia parte lesa dei reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, può richiedere, personalmente o a mezzo del proprio difensore, di essere sentita come teste senza la presenza dell'imputato, quando risulti da documentazione medica ovvero da consulenza tecnica che l'audizione alla presenza dell'indagato potrebbe cagionarle gravi conseguenze sul piano psichico.

2. Ove necessario il tribunale, a richiesta della parte lesa, può disporre una perizia ai sensi dell'articolo 196.

3. Il tribunale, sentite le parti, se accoglie l'istanza, decide con provvedimento motivato in cui:

a) stabilisce che l'escussione avvenga secondo le modalità indicate dall'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ovvero dall'articolo 498, comma 4, del presente codice, senza la presenza dell'imputato;

b) stabilisce le modalità con cui l'imputato possa conferire costantemente e con prontezza con i propri difensori, se necessario anche interrompendo temporaneamente l'audizione senza che ciò comprometta la prosecuzione dell'atto;

c) stabilisce eventualmente che l'esame testimoniale sia condotto dal presidente su domande e su contestazioni proposte dalle parti;

d) stabilisce, ove ne ricorra la necessità, di avvalersi di un ausiliario per la formulazione delle domande.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui la testimonianza debba essere resa in sede di incidente probatorio o comunque avanti il giudice per le indagini preliminari o il giudice per l'udienza preliminare.

 

 

1. Il giudice, ove tra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni, stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario e opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.

2. Per il fine di cui al comma 1, l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del testimone, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi 1 e 2. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato è effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 15]

 

Art. 656

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 656

 

Esecuzione delle pene detentive

 

 

 

 

 

 

 

 

Esecuzione delle pene detentive

§          In tema di esecuzione della pena (ampliamento delle cause di esclusione della sospensione)

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identico.

 

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identico.

 

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identico.

 

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identico.

Segue: art. 656 c.p.p.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Identico.

Segue: art. 656 c.p.p.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Identico.

 

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Identico.

Segue: art. 656 c.p.p.

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Identico.

 

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

 

 

 

 

 

 

 

 

8-bis. Identico.

Segue: art. 656 c.p.p.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Identico:

 

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall’articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nei confronti dei condannati per taluno dei reati previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dagli articoli 609-bis, 609-quater o 609-octies del medesimo codice, ovvero per i delitti per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall’articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

 

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

 

 

 

 

 

 

 

 

b) identico;

 

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

 

 

 

 

 

 

 

 

c) identico.

Segue: art. 656 c.p.p.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Normativa vigente

A.C. 205 (Cirielli)

A.C. 665 (Lussana)

A.C. 1155 (Bongiorno, Merloni)

 

A.C. 1305 (Pagano e al.)

A.C. 1344 (Barbareschi)

A.C. 1361 (Mazzocchi e al.)

A.C. 1522 (Palomba e al.)

A.C. 1672 (Veltroni e al.)

Le novelle alle
leggi speciali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§          In tema di misure di prevenzione

L. 27 dicembre 1956, n. 1423

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 3, comma 1]

 

[Art. 7]

 

 

Art. 1

 

 

 

 

 

Art. 1

 

Art. 1

 

 

I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

 

 

 

 

 

Identico:

 

Identico:

 

 

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

 

 

 

 

 

1) identico;

 

1) identico;

 

 

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

 

 

 

 

 

2) identico;

 

2) identico;

 

 

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

 

 

 

 

 

3) identico.

 

3) identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

3-bis) coloro che sono stati condannati, in primo grado, a un reato di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale

 

3-bis) coloro che, già rinviati a giudizio per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies del codice penale, per i loro comportamenti debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o che mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di minori.

 

Segue: legge n. 1423 del 1956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 3, comma 2]

 

 

 

 

Art. 3

 

 

 

 

 

Art. 3

 

 

 

 

Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1, numero 3-bis), possono altresì essere aggiunti i seguenti obblighi e divieti:

a) risiedere in luogo diverso dal domicilio o dalla residenza della parte lesa;

b) astenersi dal comparire nel domicilio o nella residenza di cui alla lettera a) e nelle vicinanze immediate;

c) astenersi dal frequentare ogni luogo designato in modo specifico dal questore e in particolare i luoghi che ospitano abitualmente dei minori;

d) astenersi dal frequentare o dall'entrare in relazione con determinate persone o categorie di persone e in particolare con i minori, ad eccezione, se del caso, delle persone indicate dal questore;

e) astenersi dall'esercitare un'attività professionale o di volontariato che implichi un contatto abituale con minori.

 

 

 

Segue: legge n. 1423 del 1956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1, lett. a)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4

Art. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue: legge n. 1423 del 1956, art. 4

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.

Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Con l'avviso orale il questore, quando la persona risulti pericolosa per l'integrità fisica o morale dei minorenni, può altresì imporre il divieto di possedere o, comunque, utilizzare, se resi disponibili da terzi, video-fotocamere digitali e mezzi informatici o telefonici idonei all'accesso e alla navigazione nel world wide web. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue: legge n. 1423 del 1956, art. 4

Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue: legge n. 1423 del 1956, art. 4

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvo quando è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1, lett. b)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

Art. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue: legge n. 1423 del 1956

Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue: legge n. 1423 del 1956, art. 5

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province.

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e in particolare:

a) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, ovvero in una o più province;

b) il divieto, quando la persona risulti pericolosa per l'integrità fisica e morale dei minorenni, di frequentare nella provincia di residenza i parchi giochi, i luoghi e i locali dedicati all'intrattenimento giovanile, quali impianti sportivi e ricreativi, edifici scolastici, sale giochi o di video games, internet point e internet café, circhi equestri, multisale cinematografiche, luna park, tassativamente indicati nel provvedimento, e le zone a tali siti adiacenti e specificatamente indicate;

c) il divieto di accompagnarsi con persone minori di anni quattordici, anche se legate da rapporto di parentela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue: legge n. 1423 del 1956, art. 5

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, comma 1, lett. c)]

 

 

 

 

[Art. 3, comma 3]

 

 

 

 

Art. 9

Art. 9

 

 

 

 

Art. 9

 

 

 

 

1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

1. Identico.

 

 

 

 

1. Identico.

 

 

 

 

2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno ovvero con i divieti di cui al quarto comma dell'articolo 5 imposti alla persona che risulta pericolosa per l'integrità fisica e morale dei minorenni, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

 

 

 

 

2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno ovvero con gli obblighi o i divieti stabiliti dall’articolo 3, quarto comma, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

 

 

 

 

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Identico.

 

 

 

 

3. Identico.

 

 

 

 

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

4. Identico.

 

 

 

 

4. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§          In tema di misure di prevenzione

L. 22 maggio 1975, n. 152

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19

Art. 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 1) e 2), nonché alle persone indicate nel medesimo articolo 1, numero 3), qualora risultino pericolose per l'integrità fisica e morale dei minorenni, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni. Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§          In tema di personale della scuola

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 2]

 

 

Art. 506

 

 

 

 

 

 

 

Art. 506

 

 

Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale

 

 

 

 

 

 

 

Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale

 

 

1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

 

 

 

 

 

 

1. Identico.

 

 

2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

 

 

 

 

 

 

 

2. Identico.

 

 

3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione.

 

 

 

 

 

 

 

3. Identico.

 

 

4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto.

 

 

 

 

 

 

 

4. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, soprattutto nei casi in cui il personale docente e non docente sia sottoposto a procedimento penale per reati connessi a violenza sessuale a danno di minori, la sospensione cautelare è disposta dal dirigente scolastico o dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il provvedimento è immediatamente comunicato all'autorità giudiziaria per la convalida o la revoca entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. La sospensione di cui al presente comma non produce effetti sul trattamento economico del dipendente

 

 

5. La sospensione è disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione così disposta cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. L'organo competente a provvedere al riguardo è determinato ai sensi del comma 2.

 

 

 

 

 

 

 

5. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NOTE:



[1] La P.d.l. 1522 non novella l’art. 158 c.p. ma inserisce una previsione speciale (nuovo art. 609-decies.1, c.p.) relativa all’imprescrittibilità dei reati sessuali.

[2] L’ordine di presentazione dei commi della P.d.l. 1155 è stato modificato per agevolare il confronto con la P.d.l. 1672.

[3] La P.d.l. 665 non novella l’art. 444 c.p.p., ma inserisce una previsione (articolo 2) volta ad escludere il patteggiamento per gli imputati per il reato di pedopornografia culturale (nuovo art. 414-bis c.p.).

[4] La P.d.l. 1522 non novella l’art. 444 c.p.p., ma inserisce una previsione (articolo 9) volta ad escludere il patteggiamento per gli imputati per il reato di pedopornografia culturale (nuovo art. 414-bis c.p.).