Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Molestie insistenti (stalking) - AA.C. 35 e abb. - Testo a fronte
Riferimenti:
AC N. 1171/XVI   AC N. 1231/XVI
AC N. 1233/XVI   AC N. 1252/XVI
AC N. 1261/XVI   AC N. 1440/XVI
AC N. 204/XVI   AC N. 966/XVI
AC N. 35/XVI   AC N. 407/XVI
AC N. 667/XVI   AC N. 787/XVI
AC N. 856/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 9    Progressivo: 2
Data: 09/07/2008
Descrittori:
MINACCE   REATI SESSUALI
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Molestie insistenti (stalking)

AA.C. 35 e abb.

Testo a fronte

n. 9/2

 

9 luglio 2008


 

 

La documentazione predisposta in occasione dell’esame delle proposte di legge A.C. 35 e abbinate, recanti norme in materia di, Molestie insistenti (stalking), è articolata nei seguenti volumi:

 

·     scheda di sintesi n. 9/0, contenente, elementi per l’istruttoria legislativa;

·     dossier n. 9, contenente, in particolare, le schede di lettura, i testi delle proposte di legge e la normativa di riferimento;

·     dossier n. 9/1, contenente il testo a fronte delle proposte di legge in esame.

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

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File: GI0009b

 


 

Testo a fronte tra
le proposte di legge
AC. 35, 204, 407, 667, 787, 856, 966, 1171, 1231, 1233, 1252, 1261 e 1440
in materia di molestie insistenti (stalking)


 

ATTENZIONE: per stampare correttamente la tabella:

 

A.C. 1440 (Governo)

A.C. 35 (Brugger e al.)

A.C. 204 (Cirielli)

A.C. 407 (Contento),
856 (Pisicchio),
1231 (Pollastrini e al.),
1252 (Mussolini e al.)

A.C. 667 (Lussana)

 

A.C. 787 (Codurelli e al.)

A.C. 966 (Mura e al.)

A.C. 1171 (Santelli)

A.C. 1233 (Samperi e al.)

A.C. 1261 (Bertolini e al.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fattispecie penale[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, co. 1, lett. a)]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

 

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 612-bis

Atti persecutori

Art. 612-bis

Atti persecutori

Art. 660-bis

Molestie persistenti

Art. 612-bis

Atti persecutori

Art. 611-bis

Delitto di molestia insistente

 

Art. 612-bis

Molestie persistenti

Art. 611-bis

Delitto di molestie insistenti

Art. 660-bis

Molestie persistenti

Art. 612-bis

Atti persecutori

Art. 612-bis

Molestie persistenti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita. [segue]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un fondato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. [segue]

1. Chiunque ponga in essere un comportamento intenzionale, malevolo e ripetuto nel tempo, finalizzato a molestare un'altra persona con attività che procurano allarme o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, ovvero che ledono la altrui libertà morale o personale o la altrui salute psico-fisica, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [segue]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto[2] o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. [segue]

1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni. [segue]

 

1. Chiunque ponga in essere un comportamento intenzionale, malevolo e ripetuto nel tempo, finalizzato a molestare un'altra persona con attività che procurano allarme o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, ovvero che ledono la altrui libertà morale o personale o la altrui salute psico-fisica, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.000. [segue]

1. Chiunque, indebitamente ponendo in essere con continuità atti volti alla sorveglianza, alla molestia o all'intrusione nella vita privata e pubblica o al contatto fisico indesiderato, infligge a un'altra persona un grave stato di disagio emotivo, di paura o di soggezione, tale da ledere la libertà morale o personale o la salute psico-fisica della persona medesima, è punito con la reclusione fino a due anni. [segue]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ponga in essere un comportamento intenzionale, malevolo e ripetuto nel tempo, finalizzato a molestare un'altra persona con attività che procurano allarme o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, ovvero che ledono la altrui libertà morale o personale o la altrui salute psico-fisica, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. [segue]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. [segue]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con comportamenti intimidatori e ripetuti nel tempo, reca a taluno minacce, molestie o disturbo in modo da lederne la libertà morale o personale o la salute psico-fisica ovvero in modo da ingenerare timore per la sicurezza personale propria, di un congiunto o di una persona vicina, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. [segue]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fattispecie aggravate [continua]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, co. 1, lett. a)]

[Art. 1, co. 1]

 

[Art. 1, co. 1]

 

 

 

 

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 612-bis

Atti persecutori

Art. 612-bis

Atti persecutori

 

Art. 612-bis

Atti persecutori

 

 

 

 

Art. 660-bis

Molestie persistenti

Art. 612-bis

Atti persecutori

Art. 612-bis

Molestie persistenti

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

 

 

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.

 

 

 

 

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.

 

 

 

2. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.

 

 

 

 

 

 

 

2. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.

3. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.

3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 339. [segue]

3. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339. [segue]

 

3. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339. [segue]

 

 

 

 

3. La pena è aumentata fino alla metà e si procede di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339. [segue]

3. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[segue] Le fattispecie aggravate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, co. 1]

 

[Art. 1, co. 1]

 

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

 

 

 

Art. 660-ter

Diffida e pericolo di reiterazione

 

Art. 611-bis

Delitto di molestia insistente

 

Art. 612-ter

Diffida e pericolo di reiterazione

Art. 611-bis

Delitto di molestie insistenti

Art. 660-ter

Diffida e pericolo di reiterazione

Art. 612-ter

Diffida

 

 

 

4. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 660-bis è aumentata fino a quattro anni. [segue]

 

3. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del secondo comma, la pena è aumentata fino a quattro anni.

 

4. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a quattro anni. [segue]

4. Se nonostante la diffida formale irrogata ai sensi del secondo comma l'indagato compie nuovi atti di molestia reiterata, la pena della reclusione è aumentata da uno a cinque anni.

4. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 660-bis è aumentata fino a sei anni.

4. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a sei anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La procedibilità d’ufficio per le fattispecie aggravate (tutte le proposte prevedono per la fattispecie penale “base” la querela di parte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, co. 1, lett. a)]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

 

 

[Art. 1, co. 1]

 

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 612-bis

Atti persecutori

Art. 612-bis

Atti persecutori

Art. 660-ter

Diffida e pericolo di reiterazione

Art. 612-bis

Atti persecutori

 

 

Art. 612-ter

Diffida e pericolo di reiterazione

 

Art. 660-bis

Molestie persistenti

Art. 612-bis

Atti persecutori

 

 

3. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339. [segue]

 

3. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

 

 

 

 

3. La pena è aumentata fino alla metà e si procede di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339

3. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

 

 

 

 

4. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

 

 

 

 

4. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

 

 

4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

4. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è commesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

 

5. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

 

 

 

 

5. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio. [segue]

4. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

 

[Art. 2]

 

 

[Art. 2]

 

 

 

 

 

 

 

3. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

 

4. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 660-bis è aumentata fino a quattro anni. [segue]

3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

 

 

4. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a quattro anni. [segue]

 

 

 

3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avviso orale (o ammonimento) del questore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 2]

 

 

[Art. 2]

 

 

 

 

 

 

[Art. 2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti al questore, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. 

 

 

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. [segue]

 

 

2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo[3] del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.

 

 

 

 

 

 

2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.

 

 

 

3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

 

 

 

 

 

 

3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

La diffida del questore su autorizzazione del magistrato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

 

[Art. 1, co. 1]

 

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 612-ter

Diffida

Art. 660-ter

Diffida e pericolo di reiterazione

 

Art. 611-bis

Delitto di molestia insistente

 

Art. 612-ter

Diffida e pericolo di reiterazione

Art. 611-bis

Delitto di molestie insistenti

Art. 660-ter

Diffida e pericolo di reiterazione

Art. 612-ter

Diffida

 

 

1. La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa.

1. La persona che si ritiene offesa da una condotta che può configurare gli elementi del reato di cui all'articolo 660-bis può presentare all'autorità competente formale richiesta di diffida all'autore della stessa.

 

2. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente. [segue]

 

1. La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente formale richiesta di diffida all'autore della stessa.

2. La persona che si ritiene vittima delle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida dell'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia reiterata. [segue]

1. La persona che si ritiene offesa da una condotta che può configurare gli elementi del reato di cui all'articolo 660-bis può presentare all'autorità competente formale richiesta di diffida all'autore della stessa.

1. La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa.

1. Nei confronti delle persone denunciate per le condotte di cui all'articolo 612-bis del codice penale, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia o violenza.

 

2. Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.

2. Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate per il reato di cui all'articolo 660-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia persistente.

 

 

 

2. Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate per il reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia persistente.

 

2. Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate per il reato di cui all'articolo 660-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia persistente.

2. Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.

2. La diffida è comunicata all'indagato personalmente o, se questi rifiuta di presentarsi, mediante notifica allo stesso con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

 

3. La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

3. La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

 

 

 

3. La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

 

3. La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

3. La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

 

 

4. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a sei anni.

4. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 660-bis è aumentata fino a quattro anni. [segue]

 

 

 

4. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a quattro anni. [segue]

4. Se nonostante la diffida formale irrogata ai sensi del secondo comma l'indagato compie nuovi atti di molestia reiterata, la pena della reclusione è aumentata da uno a cinque anni.

4. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 660-bis è aumentata fino a sei anni. [segue]

4. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a sei anni.

3. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia espressamente denunciati all'autorità, si applica la misura cautelare di cui all'articolo 282-ter del codice di procedura penale, si procede d'ufficio e la pena, in caso di condanna, è aumentata fino a sei anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misura coercitiva del divieto di avvicinamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 3, co. 1, lett. b)]

[Art. 2, co. 2]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 3, co. 2]

[Art. 2, co. 1]

 

 

[Art. 1, co. 1]

[Art. 1, co. 1]

[Art. 2, co. 1, lett. e)]

[Art. 3, co. 1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 282-ter

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Art. 282-ter

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Art. 660-bis

Molestie persistenti

Art. 282-ter

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Art. 282-ter

Misura cautelare per il delitto di molestia insistente

 

 

Art. 611-bis

Delitto di molestie insistenti

Art. 660-bis

Molestie persistenti

Art. 282-ter

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Art. 282-ter

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Il giudice, al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da congiunti o da conoscenti della stessa.

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa.

1. Nei casi previsti dall'articolo 611-bis del codice penale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 280 del presente codice al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.

 

 

3. Per tutelare l'incolumità fisica o psicologica della persona offesa, il giudice può rivolgere all'indagato ogni opportuna prescrizione, compresi i divieti di avvicinarsi al domicilio e ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi familiari, nonché di contattarla attraverso il mezzo telefonico o un altro strumento di comunicazione elettronica.

6. Il giudice, al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da congiunti o da conoscenti della stessa.

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'indagato di non avvicinarsi alla persona offesa ovvero al suo domicilio, al suo luogo di lavoro o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi ovvero da tali persone.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi. [segue]

 

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone.

 

 

 

 

 

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

2. Quando sia necessario per tutelare l'incolumità o la libertà personale della persona offesa o di suoi congiunti, il giudice può altresì prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio della famiglia di origine della persona offesa, a quello di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui al comma 2.

 

 

3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione[4].

 

 

 

 

 

 

 

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. [segue]

3. Se la frequentazione dei luoghi di cui al secondo comma è necessaria all'indagato per motivi di lavoro o di cura, il giudice, quando lo ritiene opportuno, prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. [segue]

 

 

 

 

7. Se la frequentazione dei luoghi di cui al comma precedente è necessaria all'indagato per motivi di lavoro o di cura, il giudice, quando lo ritiene opportuno, prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Se la frequentazione di tali luoghi è necessaria all'indagato per motivi di lavoro, e in ogni caso quando appare opportuno, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 282-quater

Obblighi di comunicazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

 

5. I provvedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 282-bis sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

 

 

 

 

 

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli atti persecutori come aggravante dell’omicidio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 1, co. 1, lett. b)]

 

 

[Art. 1, co. 2]

 

 

 

 

 

[Art. 1, co. 2]

 

Al primo comma dell’articolo 577, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori ai sensi dell’articolo 612-bis».

 

 

All'articolo 577, primo comma, del codice penale, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi».

 

 

 

 

 

All'articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) a seguito degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli atti persecutori come aggravante della violenza sessuale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, co. 3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All'articolo 609-ter del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La pena è della reclusione da quattro a quattordici anni se il fatto è commesso in seguito ad atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni sulla sospensione condizionale della pena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, co. 2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All'articolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 612-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a un programma di riabilitazione»;

b) al secondo comma, le parole: «nel comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi primo e secondo»;

c) al terzo comma, le parole: «del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «del terzo comma».[5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure alternative alla detenzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 1, co. 1]

 

 

 

[Art. 1, co. 1]

 

[Art. 1, co. 1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 660-ter

Diffida e pericolo di reiterazione

 

 

 

Art. 612-ter

Diffida e pericolo di reiterazione

 

Art. 660-ter

Diffida e pericolo di reiterazione

 

 

 

 

5. I soggetti condannati per il reato di molestie persistenti possono essere ammessi, qualora il comportamento delittuoso non sia valutato di gravità apprezzabile, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate.

 

 

 

5. I soggetti condannati per il reato di molestie persistenti possono essere ammessi, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate.

 

5. I soggetti condannati per il reato di molestie persistenti possono essere ammessi, qualora il comportamento delittuoso non sia valutato di gravità apprezzabile, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modifiche alla disciplina delle intercettazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 3, co. 1, lett.a)]

[Art. 2, co. 1]

 

[Art. 3, co. 1]

 

 

 

 

 

[Art. 2, co. 1, lett. a)]

 

All’articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

 

All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

 

 

 

 

 

Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 266, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modifiche alla disciplina dell’incidente probatorio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 3, co. 1, lett. c)]

[Art. 3, co. 3]

 

[Art. 3, co. 3]

 

 

 

 

 

[Art. 2, co. 1, lett. b)]

 

Al comma 1-bis dell’articolo 392, le parole: «e 609-octies», sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

 

All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

 

 

 

 

 

Al comma 1-bis dell'articolo 392, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 3, co. 1, lett. d)]

[Art. 3, co. 4]

 

[Art. 3, co. 4]

 

 

 

 

 

[Art. 2, co. 1, lett. c)]

 

Al comma 5-bis dell’articolo 398:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

 

All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

 

 

 

 

 

Al comma 5-bis dell'articolo 398, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

 

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;

 

 

b) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

c) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

d) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modifiche alla disciplina dell’esame in dibattimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 3, co. 1, lett. e)]

[Art. 3, co. 5]

 

[Art. 3, co. 5]

 

 

 

 

 

[Art. 2, co. 1, lett. d)]

 

Al comma 4-ter dell’articolo 498:

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

 

All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

b) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

 

 

 

 

 

Al comma 4-ter dell'articolo 498, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modifiche alla disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Art. 4, co. 1]

 

 

[Art. 3, co. 6]

 

 

 

 

 

 

 

All’articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

 

 

All’articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori misure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art. 4 dell’A.C. 1231 (Pollastrini e al.) apporta modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, al fine – tra l’altro – di punire la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

L’art. 3 della proposta di legge prevede l’Istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale a tutela delle persone che sono fatte oggetto di molestie insistenti

 

 

 

 

L’art. 3 della proposta di legge apporta modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, al fine – tra l’altro – di punire la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

NOTE:

 



[1]   La numerazione dei commi del codice penale è stata inserita al fine di agevolare la lettura delle norme a confronto.

[2]  Le parole «di un prossimo congiunto» compaiono nelle sole proposte di legge A.C. 407 (Contento) e A.C. 1252 (Mussolini e al.). La proposte A.C. 856 (Pisicchio) e A.C. 1231 (Pollastrini e al.) fanno riferimento all’«incolumità propria» o di «una persona ad esso legata da relazione affettiva…».

[3]  La proposta di legge A.C. 1252 (Mussolini e al.) fa riferimento al «secondo periodo del primo comma dell’articolo 4…» e non all’«ultimo periodo del primo comma…».

[4]  La proposta di legge A.C. 1252 (Mussolini e al) non contiene le parole «col mezzo del telefono, della posta elettronica», limitandosi a fare riferimento a «qualsiasi mezzo di comunicazione».

[5]  L’art. 1, comma 3 della p.d.l. n. 35 dispone inoltre che «Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, disciplina, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di riabilitazione di cui al secondo comma dell'articolo 165 del codice penale, introdotto dal comma 2 del presente articolo».