Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Quoziente familiare - AA.CC. 134, 383, 729, 735, 1077, 2880 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 134/XVI   AC N. 383/XVI
AC N. 729/XVI   AC N. 735/XVI
AC N. 1077/XVI   AC N. 2880/XVI
AC N. 2880/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 361
Data: 28/07/2010
Descrittori:
FAMIGLIA   REDDITO IMPONIBILE
Organi della Camera: VI-Finanze

28 luglio 2010

 

n. 361/0

Quoziente familiare

AA.CC. 134, 383, 729, 735, 1077, 2880

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

134

383

729

735

1077

2880

Iniziativa

Vico ed altri

Volonté

La Russa ed altri

Pepe ed altri

Bobba ed altri

Jannone

Numero di articoli

12

6

2

5

9

3

Date:

 

 

 

 

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

29 aprile 2008

29 aprile 2008

5 maggio 2008

5 maggio 2008

20 maggio 2008

4 novembre 2009

assegnazione

5 agosto 2008

3 giugno 2008

22 maggio 2008

27 maggio 2008

23 settembre 2008

20 gennaio 2010

Commissione competente

VI Finanze

VI Finanze

VI Finanze

VI Finanze

VI Finanze

VI Finanze

Sede

Referente

Referente

Referente

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

I, II, V, VII e XII

I, II, V, VII, XI e XII

I, V, VII, VIII e XII

I, V, VII, XI e XII

I, II, V, VII, XI e XII

I, V e XII

 


Le proposte di legge in esame recano disposizioni dirette a modificare il regime fiscale dei nuclei familiari. A tal fine tutte le proposte, ad eccezione della p.d.l. n. 383 che verrà commentata in apposito paragrafo, prevedono l’introduzione di un nuovo regime tributario (quoziente familiare) applicabile ai redditi realizzati dalle persone fisiche.

Quoziente familiare

(pp.d.l. nn.134, 729, 735, 1077, 2880)

La principale novità della nuova disciplina è quella di individuare nella famiglia, in luogo dell’individuo, il soggetto passivo d’imposta. In linea generale, l’applicazione del quoziente familiare consiste nel: a) sommare i redditi dei componenti il nucleo; b) dividere tale importo per un numero risultante dalla somma dei coefficienti attribuiti per legge a ciascun componente; c) applicare al quoziente ottenuto le aliquote per la determinazione dell’imposta dovuta; d) moltiplicare tale debito d’imposta per il numero delle parti ottenuto sommando i coefficienti.

Per quanto concerne l’impostazione generale dei provvedimenti in esame si evidenzia che le proposte di legge nn. 134, 735 e 1077 prevedono una delega al Governo per l’introduzione della disciplina in commento, la proposta di legge n. 729 reca la previsione dell’introduzione del quoziente familiare senza dettare una specifica disciplina ma limitandosi a stabilire alcuni criteri generali e la proposta di legge n. 2880 prevede la diretta introduzione della medesima disciplina attraverso l’inserimento dell’articolo 13-bis nelD.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

La proposta di legge n. 729 prevede l’istituzione del quoziente familiare senza disciplinare le modalità di applicazione né individuare i criteri e le modalità per l’attuazione del regime fiscale proposto.

Si segnala, inoltre, che tutte le proposte in esame con la sola eccezione della proposta n. 729, dispongono in favore del contribuente la facoltà di optare per il regime ordinario attualmente vigente.

Alcune proposte di legge recano una limitazione dell’ambito di applicazione del nuovo regime tributario.

In particolare, la proposta n. 134 (art. 4) esclude l’applicazione del nuovo metodo qualora il reddito familiare superi determinate soglie (reddito medio complessivo dei lavoratori dipendenti ovvero dei lavoratori autonomi) e le proposte n. 134 (art. 6) e n. 1077 (art. 5) stabiliscono che, per i primi cinque anni di applicazione, la legge finanziaria dovrà stabilire il livello massimo di reddito familiare per il quale è applicabile il quoziente familiare.

La proposta n. 735, oltre ad indicare tra i criteri di delega la facoltà di esercizio dell’opzione da parte del contribuente (art. 1, co. 1, lett. a)) stabilisce che nei decreti legislativi di attuazione della legge delega dovrà essere espressamente prevista una clausola di salvaguardia diretta ad evitare che l’applicazione del nuovo regime determini un aggravio di imposta per il contribuente (art. 1, co. 2, lett. b)).

Per quanto concerne il richiamato articolo 4 della p.d.l. 134 sarebbe opportuno precisare come debba essere determinato il reddito medio (di lavoro dipendente o autonomo) da considerare ai fini dell’applicazione del quoziente familiare sia per quanto riguarda la fonte di riferimento sia per quanto riguarda l’arco temporale da considerare tenuto conto che potrebbero non essere disponibili i dati riferiti al medesimo periodo d’imposta per il quale il contribuente deve esercitare l’opzione.

La p.d.l. 2880 disciplina la facoltà di applicare il quoziente familiare “in alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 13” del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) che stabilisce la sola misura della detrazione d’imposta spettante ai soggetti che realizzano redditi di lavoro dipendente. Sarebbe, pertanto, opportuna una riformulazione della norma al fine di chiarire le modalità di coordinamento tra la disciplina vigente e il nuovo regime tributario che si intende introdurre.

Il regime tributario del quoziente familiare si applica al reddito complessivo dell’unità impositiva individuata nel nucleo familiare. A tal fine, le proposte in esame, individuano i soggetti interessati dalla disciplina in quanto facenti parti del nucleo medesimo. In particolare, ai sensi dell’art. 2 della p.d.l. 134 e dell’art. 2 della p.d.l. 1077 appartengono al reddito del nucleo familiare i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli minori di età o perennemente invalidi al lavoro ovvero di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell’art. 433 cod.civ. purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell’assegno sociale vigente nell’anno di produzione del reddito; le due richiamate p.d.l., inoltre, individuano, tra i criteri di delega, il coordinamento con la normativa vigente anche per quanto riguarda la disciplina degli oneri deducibili.

La p.d.l. n. 729 prevede l’applicazione del quoziente familiare con riferimento al “totale del reddito del nucleo familiare” senza fornire una specifica definizione del nucleo familiare medesimo.

L’art. 1 della p.d.l. n. 735 stabilisce che la base imponibile sia costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli di età inferiore a 26 anni, ovvero di età superiore ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della legge n. 104/1992, al netto degli oneri deducibili. La p.d.l. 2880 determina la base imponibile come somma dei redditi al netto degli oneri deducibili del contribuente, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

La base imponibile è determinata, dal rapporto tra la somma dei redditi prodotti dai soggetti appartenenti al nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili riconosciuti, e la somma dei coefficienti diversamente stabiliti da ciascuna proposta di legge.

La p.d.l. n. 729, a differenza delle altre, non contiene alcun riferimento agli oneri deducibili.

Le proposte di legge n. 134 e n. 1077 prevedono le stesse misure dei coefficienti (per il primo percettore di reddito: 1; per il coniuge: 0,65; per il primo figlio: 0,5; per il secondo e terzo figlio: 1; per i figli seguenti e le altre persone a carico: 0,5).

Nelle proposte 729 e 735 il coefficiente coincide con il numero dei componenti il nucleo familiari.

La proposta di legge n. 2880, diversamente dalle altre proposte che individuano coefficienti per ciascun componente, stabilisce dei coefficienti attribuiti a ciascuna tipologia di nucleo familiare (a titolo esemplificativo: contribuente senza figli a carico: 1 ovvero 2 qualora sia coniugato; contribuente con un figlio a carico: 1,5 ovvero 2,5 qualora sia coniugato; contribuente con due figli a carico: 2 ovvero 3 se coniugato, ecc. I predetti coefficienti sono incrementati in presenza di soggetti con handicap).

L’imposta lorda complessiva si determina applicando gli scaglioni e le aliquote vigenti (art. 11 del D.P.R. n. 917/1986) alla base imponibile e moltiplicando l’importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

Le proposte di legge recanti la delega al Governo prevedono, con diverse modalità, il coordinamento della nuova disciplina con quella vigente in materia di oneri deducibili e detrazioni d’imposta (art. 8 p.d.l. 134, art. 1, co. 1, lett. b) e c) p.d.l. 735, art. 3, co. 1, lett. c), p.d.l. 1077). Le stesse, inoltre, prevedono anche l’introduzione di nuove tipologie di detrazioni per oneri, quali le spese sostenute per l’acquisto di libri di testo scolastici, per la frequenza ad asili nido, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria, per servizi domestici di assistenza e cura di figli minori.

L’articolo 11 della proposta 134 stabilisce che in caso di incapienza, ossia nel caso in cui le detrazioni spettanti risultino superiori all’imposta lorda, venga riconosciuto ai nuclei familiari numerosi con basso reddito un credito di importo non superiore all’ammontare dei crediti per carichi familiari “e degli altri eventuali crediti spettanti”.

La p.d.l. 729 prevede la deducibilità, ai fini IRPEF, delle spese di istruzione sostenute per i figli nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (tasse, contribuzioni e rette)  nonché delle spese per assistenza e cure sanitarie sostenute dalla famiglia per le persone conviventi a carico, anche in misura parziale, del nucleo familiare (art.1, co.1, lett.c) e d)).

La p.d.l. 735 prevede, all’articolo 3, l’introduzione di un’ulteriore agevolazione fiscale, sotto forma di riduzione di aliquota d’imposta, in favore delle nuove famiglie ed in particolare nei primi tre anni di matrimonio. Inoltre, nell’art. 1, co. 2, si individua tra i criteri direttivi di delega la revisione delle misure delle detrazioni per carichi di famiglia con particolare riferimenti ai nuclei con reddito complessivo inferiore a 80.000 euro.

La p.d.l. 1077 interviene anche sulla materia previdenziale con particolare riferimento alle pensioni di reversibilità. In particolare, si prevede sia una agevolazione fiscale attraverso l’introduzione di un’imposta sostitutiva fissata in misura pari al 20% da applicare ai predetti redditi, sia il riconoscimento della piena cumulabilità tra le pensioni di reversibilità e i redditi propri del beneficiario. In proposito, si ricorda che l’art. 41 della legge n. 335/1995 attualmente vigente stabilisce, tra l’altro, delle percentuali di riduzione dei trattamenti pensionistici in corrispondenza di determinati livelli di reddito, secondo tre differenti scaglioni, rapportati ai redditi del beneficiario superiori, rispettivamente a 3, 4 e 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con la conseguente riduzione della reversibilità pari, rispettivamente, a 25, 40 e 50 per cento.

Appare opportuno segnalare che l’art. 8 della p.d.l. 1077 prevede che il pieno riconoscimento del cumulo tra pensione di reversibilità e redditi del beneficiario si applichi ai trattamenti corrisposti a decorrere dall’anno 2008.

Oltre alle misure sopra illustrate, alcune delle proposte di legge in esame recano ulteriori agevolazioni in favore della famiglia.

In particolare, le proposte di legge nn. 134 e 1077 prevedono che il reddito familiare in oggetto assuma rilevanza ai fini della determinazione delle tariffe dei servizi delle amministrazioni pubbliche, fatta salva la facoltà di considerare, oltre al predetto reddito, anche il patrimonio della famiglia.

La p.d.l. n. 729 prevede l’introduzione dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale.

Si segnala che l’ordinamento vigente già dispone il regime di esenzione ICI per l’abitazione principale, con la sola eccezione degli immobili signorili, delle ville e dei castelli iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno segnalare che si rende necessario aggiornare i riferimenti temporali indicati nelle proposte di legge in commento sia in termini di decorrenza sia con riferimento alle fonti di copertura finanziaria degli oneri, ove indicate.

Proposta di legge n. 383

La proposta di legge n. 383, recante disposizioni fiscali in favore della famiglia, prevede l’introduzione di un regime tributario da applicare ai redditi dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati.

Rispetto alle p.d.l. precedentemente esaminate, il testo della proposta in esame disciplina il regime fiscale applicabile ai redditi dei coniugi senza contenere alcun riferimento al nucleo familiare. 

Ai sensi dell’articolo 1 la base imponibile è ottenuta dividendo per due la somma dei redditi - al netto degli oneri deducibili - dei due coniugi, ciascuno dei quali determina separatamente l’imposta dovuta. Tale procedura si applica anche nei casi in cui uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro: è, pertanto, prevista la soppressione della detrazioneIRPEF per coniuge a carico di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) del TUIR.

Andrebbe soppressa anche la successiva lettera b) che stabilisce le maggiorazioni della misura della detrazione individuata nella lettera a) che si intende sopprimere.

Per i contribuenti vedovi o legalmente ed effettivamente separati con figli conviventi, è prevista l’applicazione di una detrazione pari al 50% o al 75% del reddito imponibile IRPEF.In particolare, il beneficio spetta in misura pari al 50% in presenza di figli, anche adottivi, minori di età ovvero di età non superiore a ventisei anni se dediti agli studi o al tirocinio gratuito e in misura pari al 75% qualora nel nucleo familiare siano presenti figli permanentemente inabili al lavoro. Il predetto beneficio risulta incompatibile con la deduzione per ciascun figlio disciplinata dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame cui si rinvia (articolo 1, comma 4).

La norma sembrerebbe diretta a disciplinare una deduzione dal reddito imponibile e non una detrazione come risulta indicato nel testo in esame.

Il comma in esame subordina la fruizione del beneficio della riduzione del 50% al possesso dei requisiti di convivenza, di parentela (figlio) e di età dei figli. Non viene invece richiesto nè il requisito dell’appartenenza al nucleo familiare nè il requisito reddituale necessario per qualificare un familiare fiscalmente a carico del contribuente.

L’’incremento del beneficio in misura pari al 75% viene previsto in favore dei figli permanentemente inabili al lavoro. Si tratta di un ambito più restrittivo rispetto alla normativa vigente che dispone un incremento della misura della detrazione per figli a carico qualora questi ultimi siano portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

L’articolo 2 prevede agevolazioni IRPEF in favore dei contribuenti con familiari a carico.

Ai sensi del comma 1 le misure agevolative previste, consistenti in una deduzione dal reddito, possono essere fruite in alternativa alle detrazioni fiscali disposte dal vigente articolo 12 del TUIR. L’ammontare della deduzione è determinata applicando le seguenti percentuali al reddito di ciascun coniuge al netto degli oneri deducibili:

-       5% per ciascun figlio minorenne, anche in affidamento, ovvero di età fino a 26 anni se studente o esercitante tirocinio gratuito. La percentuale è elevata al 7% per ciascun figlio permanentemente inabile al lavoro (lettera b)). Come già ricordato, la deduzione in esame è alternativa ai benefici introdotti dall’articolo 1, comma 4, della proposta di legge in esame;

-       2% se i familiari a carico sono ascendenti o collaterali fino al terzo grado (lettera a));

-       1% per le persone indicate dall’art. 433 cod.civ. diverse da quelle individuate nei punti precedenti (lettera c)). La misura spetta se i soggetti risultano conviventi con il contribuente ovvero percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il comma 2 introduce una clausola di salvaguardia diretta a garantire che la riduzione del carico fiscale ottenuto dall’applicazione delle misure indicate nel comma 1 non può, in ogni caso, essere inferiore al beneficio spettante in applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR. Inoltre, viene previsto che le deduzioni di cui al comma 1 devono consentire una riduzione d’imposta non superiore a 2.582,28 euro.

Ai sensi del comma 3 sono considerati a carico i soggetti sopra indicati che realizzano redditi inferiori a 4.131,65 euro e che attestino con apposita dichiarazione di non possedere redditi superiori al limite indicato. Si ricorda che la normativa vigente (art. 12 del TUIR) stabilisce che sono considerati a carico i soggetti che realizzano redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

L’articolo 3 disciplina le modalità applicative delle nuove misure agevolative per i lavoratori dipendenti i quali possono chiedere al proprio datore di lavoro di operare la ritenuta fiscale sulla base dei benefici spettanti ai sensi dell’articolo 2. E’ previsto, tuttavia, che quando il beneficio annuo raggiunge l’importo di 1.032,91 euro, il sostituto deve sospendere l’attribuzione delle riduzioni d’imposta fino al momento del calcolo del conguaglio annuale d’imposta.

L’articolo 4 modifica la disciplina delle detrazioni per oneri disposta dall’articolo 15 del TUIR.

In primo luogo, viene previsto l’incremento dal 19 al 25 per cento della percentuale da applicare alle spese sostenute per la determinazione della misura della detrazione spettante.

In secondo luogo si interviene sulle tipologie di spese che danno diritto alla detrazione prevedendo, per quanto concerne le spese scolastiche, l’estensione del beneficio anche al costo sostenuto per l’acquisto di testi scolastici e la fissazione del limite massimo in 5.164,56 (la formulazione attuale stabilisce che la misura della spesa non può essere superiore a quella fissata per le tasse ed i contributi degli istituti statali). Inoltre, il limite massimo dell’ammontare delle spese per assicurazione sulla vita che danno diritto alla detrazione viene elevato da 1.291,14 a 2.582,28 euro. Si propone, infine, l’inclusione tra le spese che danno diritto alla detrazione IRPEF di quelle sostenute per il matrimonio entro il limite massimo fissato in 10.329,14 euro; rientrano in tali tipologie di spese quelle relative all’organizzazione e alla predisposizione della cerimonia nuziale nonché quelle relative all’arredamento dell’abitazione dei nubendi.

L’articolo 5 reca disposizioni in materia di adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi prevedendo la possibilità di presentare in un unico modello la dichiarazione dei coniugi. Tale modalità consente di sommare, dopo averle determinate separatamente, le imposte nette dovute da ciascun coniuge e quindi fruire della possibilità di compensare i crediti dell’uno con i debiti dell’altro coniuge. Viene infine precisato che in caso di presentazione dell’unica dichiarazione i versamenti effettuati ovvero le compensazioni operate ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 devono riferirsi esclusivamente alle imposte dirette.

L’articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della proposta di legge in commento. In proposito, si segnala la necessità di aggiornare i riferimenti temporali indicati in merito sia ai termini di decorrenza sia alle fonti di copertura finanziaria degli oneri.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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