Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno - A.C. 5486 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5486/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 717
Data: 05/11/2012
Descrittori:
ARMI ATOMICHE   ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE ( ONU )
RATIFICA DEI TRATTATI   REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia

 

5 novembre 2012

 

n. 717/0

Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

A.C. 5486

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

5486

Titolo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Iniziativa

Parlamentare

Firma dell’Accordo

New York, 13 aprile 2005

Iter al Senato

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

9

Date:

 

Trasmissione alla Camera

25 settembre 2012

Assegnazione

3 ottobre 2012

Commissione competente

II (Giustizia) e III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, IV, V, VIII e X

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

La Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, firmata a New York il 14 settembre 2005, si compone di un preambolo e di 28 articoli.

Il Preambolo ricorda che la Convenzione in esame è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare. Grazie a tale Convenzione, redatta ispirandosi ai principi di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (nonché di relazioni amichevoli e cooperazione tra Stati) della Carta delle Nazioni Unite, le parti contraenti rispondo alla necessità di potenziamento della cooperazione internazionale ai fini della prevenzione, perseguimento e punizione degli atti di terrorismo nucleare.

La presente Convenzione s’inserisce in quell’attività più generale di misure volte all’eliminazione del terrorismo internazionale, la cui base è rappresentata dalla Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, allegata alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU 49/60 del 9 dicembre 1994, nella quale gli Stati membri condannano fermamente tutti gli atti e le pratiche di terrorismo.

L’articolo 1 definisce la terminologia usata nel testo della Convenzione: “materiale radioattivo” è qualsiasi materia nucleare e altra sostanza radioattiva sottoposta al processo di disintegrazione spontanea in grado di causare la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all’ambiente; “materiale nucleare” è identificato in plutonio, uranio 233, l’uranio arricchito in isotopo 235 o 233, nonché in ogni altra materia contenente uno o più degli elementi citati. I successivi paragrafi definiscono “impianto nucleare” (ogni reattore nucleare, anche se a bordo di un dispositivo mobile), “ordigno” (dispositivo esplosivo atto a disperdere materie radioattive o emettere radiazioni), «installazione governativa o pubblica» e «forze armate di uno Stato».

L’articolo 2 descrive le fattispecie considerate reato. Commette reato chi detiene materie radioattive, fabbrichi un ordigno o danneggi un impianto nucleare al fine di provocare danni a persone, a beni o all’ambiente o per costringere una persona, un’organizzazione o un governo dal compiere un atto o ad astenersene. Anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata altresì un reato stesso. Commette un reato anche chi è complice o istruisce altri affinché compiano una delle azioni sopra descritte.

L’articolo 3 circoscrive il campo di applicazione della Convenzione. Prescrive, infatti, la non applicabilità quando: il reato è commesso all’interno di un solo Stato, il presunto autore e le vittime del reato sono cittadini di quello Stato, il presunto autore del reato si trova nel territorio di quello Stato, e nessun altro Stato ha motivo di far valere la sua competenza.

L’articolo 4, lasciando impregiudicati gli obblighi in capo agli Stati in  virtù del diritto internazionale, esenta dall’applicazione di tali norme l’attività svolta dalle forze armate nel corso di un conflitto o nell’esercizio dei propri doveri. Il motivo sta nel fatto che tale Convenzione non affronta la questione della legalità dell’uso (o della minaccia dell’uso) di armi nucleari da parte degli Stati.

L’articolo 5 prescrive l’obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei reati definiti all’articolo 2.

L’articolo 6 dispone tale adeguamento di modo che tali reati non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica,

razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi, e che siano puniti con pene commisurate

alla loro gravità.

L’articolo 7 disciplina l’attività di collaborazione tra gli Stati parte, al fine di prevenire o contrastare operazioni preparatorie sui rispettivi territori, tramite lo scambio di informazioni e il coordinamento di misure amministrative. Fa comunque salve quel tipo di informazioni riservate in base alla legislazione interna. Al fine di tale coordinamento, gli Stati parte devono indicare al Segretario Generale dell’ONU le rispettive “persone di collegamento”.

L’articolo 8 prescrive l’adozione di misure opportune volte a proteggere materiale radioattivo.

L’articolo 9 elenca i casi in cui la competenza di un reato ricade (o può essere richiesto che ricada) in capo ad uno Stato parte: nel caso il reato sia commesso nel territorio di quello Stato o a bordo di un natante o un aeromobile riconducibile allo stesso; nel caso sia commesso da un suo cittadino (o apolide avente residenza abituale sul territorio dello Stato), a danno di un suo cittadino o a danno dello stesso Stato.

L’articolo 10 disciplina la fase del recepimento delle informazioni. Nel momento in cui lo Stato viene a conoscenza che un reato è stato commesso (o è in corso di perpetrazione) ha l’obbligo di indagare su quanto appreso. Una volta accertare le circostanze ed il colpevole, deve sottoporre la persona all’azione penale o provvedere per la sua estradizione. La presa in custodia del colpevole deve essere comunicata a quegli Stati parte che hanno dichiarato la propria competenza in merito al reato in questione.

In base all’articolo11, qualora lo Stato non conceda l’estradizione del colpevole, ha l’obbligo di attivare tempestivamente le autorità competenti interne al fine dell’esercizio dell’azione penale così come prevista dal suo ordinamento.

L’articolo 12 garantisce un equo trattamento e la salvaguardia dei diritti fondamentali a colui che viene preso in custodia.

L’articolo 13 obbliga a comprendere i reati di cui all’articolo 2 tra quelli che danno luogo ad estradizione in qualsiasi trattato di estradizione già esistente. Nel caso in cui non esista alcun trattato di estradizione tra due Stati parti coinvolti, tale Convenzione può essere usata quale base giuridica per l’estradizione di un colpevole da uno Stato parte ad un altro.

L’articolo 14 impone la massima assistenza tra Stati parte durante la fase delle indagini o dei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati di cui all’articolo 2.

L’articolo 15 prevede che, ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui al precedente articolo 2, possa essere considerato come reato politico o ispirato da moventi politici e che, pertanto, la domanda di estradizione non possa essere respinta adducendo tale motivazione.

Il successivo articolo 16 stabilisce che la Convenzione non possa essere interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha motivo di ritenere che la domanda di estradizione o di assistenza giudiziaria per i reati di cui all’articolo 2 sia stata presentata al fine di perseguire una persona per considerazioni di razza, di religione, di cittadinanza, di origine etnica o di opinioni politiche.

L’articolo 17 individua le condizioni per il trasferimento in uno Stato Parte che ne faccia richiesta, di una persona detenuta presso il territorio di un altro Stato Parte, ai fini di testimonianza, identificazione o accertamento dei fatti nell’ambito di indagini pertinenti la Convenzione in esame. L’articolo dispone altresì gli obblighi per lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento.

La persona non può essere perseguita o detenuta nel territorio dello Stato presso cui è trasferita, in ragione di atti o condanne precedenti alla sua partenza da tale territorio, senza il consenso dello Stato Parte dove era detenuta e dal quale viene trasferita.

L’articolo 18 definisce gli obblighi degli Stati parte e le procedure da adottare dopo il sequestro di materiale o congegno radioattivo o di strutture nucleari, nell’ambito del perseguimento di un reato di cui all’articolo 2. Sono definite le procedure di restituzione del materiale ad altro Stato o, qualora non appartenga ad alcuno degli Stati Parte è previsto che la destinazione dello stesso sia oggetto di una decisione presa dopo una consultazione tra gli Stati e le organizzazioni internazionali interessati.

L’articolo 19 stabilisce l’obbligo dello Stato parte in cui sono stati avviati perseguimenti penali, di comunicare al Segretario Generale dell’ONU, l’esito finale del procedimento.

L’articolo 20 prevede che, ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione, gli Stati Parte si consultano direttamente o per il tramite del Segretario generale dell’ONU, all’occorrenza con l’assistenza di organizzazioni internazionali.

L’articolo 21 vincola gli Stati Parte ad adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione nel rispetto dei principi dell’uguaglianza sovrana e dell’integrità territoriale degli Stati, nonché della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati.

L’articolo 22 dispone che nessuna disposizione della presente Convenzione autorizza uno Stato Parte a esercitare nel territorio di un altro Stato Parte competenze o funzioni esclusive riservate a quest’ultimo.

L’articolo 23 affida alle procedure di arbitrato, a domanda di uno Stato parte, le controversie tra Stati relative all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non possano essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo. Qualora entro sei mesi dalla data della domanda di arbitrato le parti non raggiungono un accordo sull’organizzazione di questo, una qualsiasi di esse può presentare ricorso alla Corte internazionale di giustizia.

L’articolo 24 apre la Convenzione alla firma di tutti gli Stati dal 14 settembre 2005 al 31 dicembre 2006, presso la Sede dell’ONU a New York e regole le modalità di ratifica, accettazione o approvazione ed il conseguente deposito degli strumenti.

L’articolo 25 dispone l’entrata in vigore della Convenzione il trentesimo giorno successivo al  deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per gli Stati che ratificano la Convenzione dopo il deposito del ventiduesimo strumento, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

L’articolo 26 regola l’emendabilità della Convenzione, attraverso proposte di modifica presentate da ciascuno Stato Parte, indirizzate al depositario, il quale lo comunica immediatamente a tutti gli altri Stati Parte. Sono inoltre definite le modalità di esame e di approvazione delle proposte di modifica, anche attraverso la convocazione di una apposita Conferenza.

L’articolo 27 consente a ciascun Stato Parte di denunciare la Convenzione in esame mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’ONU. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica.

L’articolo 28 prevede che l’originale della Convenzione (di cui è prevista la traduzione ufficiale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola) sia depositato presso il Segretario Generale dell’ONU, che ne farà avere una copia certificata conforme a tutti gli Stati.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

La proposta di legge in esame si compone di nove articoli.

I primi due articoli recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005.

L’esecuzione è subordinata all’entrata in vigore della Convenzione, che in base all’art. 25 della stessa è condizionata al deposito di almeno 22 strumenti di ratifica. La Convenzione è entrata in vigore il 7 luglio 2007 e sono stati attualmente depositati 82 strumenti di ratifica su 115 firmatari.

L’articolo 3, riprendendo pressoché integralmente il contenuto dell’art. 1 della Convenzione, definisce alcuni concetti chiave: da «materiale radioattivo» a «materiale nucleare», «impianto nucleare» e «congegno nucleare» a «struttura dello Stato o del Governo». Con quest’ultima espressione si intendono «strutture o mezzi di trasporto permanenti o temporanei utilizzati o occupati da rappresentanti dello Stato, da membri del Governo, del potere legislativo o giurisdizionale, da funzionari o impiegati dello Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, ovvero da impiegati o funzionari di una organizzazione intergovernativa in relazione ai rispettivi doveri d'ufficio».

 

Pare opportuno rivedere il contenuto di tale ultima definizione, integralmente copiata dalla Convenzione, al fine di adattarlo al nostro ordinamento. Si ricorda, a mero titolo di esempio, che nel nostro ordinamento è stato da ultimo definito “struttura dello Stato” il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (D.P.R. 64/2012, art. 1).

Per quanto riguarda, invece, le definizioni più tecniche relative al materiale nucleare, queste appaiono in linea, seppur non coincidenti, con quelle previste dalla normativa vigente in materia di uso pacifico dell’energia nucleare, recate dalla legge 1860/1962 e dal D.Lgs. 230/1995, come si può apprezzare dal confronto che segue.

 

 

 

Definizioni recate dall’art. 3 della pdl in esame

Definizioni tratte dalla normativa vigente in materia di impiego pacifico dell’energia nucleare

c) per «impianto nucleare» si intende:

   1) ogni reattore nucleare, inclusi i reattori installati in natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali da utilizzare come fonte di energia per la propulsione di tali natanti, veicoli, aeromobili o oggetti spaziali ovvero per ogni altro scopo;

   2) ogni impianto o mezzo di trasporto utilizzato per la produzione, la conservazione, il trattamento o il trasporto di materiale radioattivo;

 

d) per «congegno nucleare» si intende ogni congegno esplosivo nucleare, ovvero ogni congegno di dispersione di materiale radioattivo o di emissione di radiazioni che, per le sue proprietà radiologiche, causa la morte, gravi lesioni personali o danni rilevanti a beni o all'ambiente, anche se privo di materiale radioattivo;

 

 

 

 

a) per «materiale radioattivo» si intende il materiale nucleare e altre sostanze radioattive contenenti nuclidi che sono caratterizzati da disintegrazione spontanea, processo accompagnato dall'emissione di uno o più tipi di radiazione ionizzante come particelle alfa, beta, neutroni o raggi gamma, e che, per le loro proprietà radiologiche o fissili, possono causare la morte, gravi lesioni alle persone o danni rilevanti a beni o all'ambiente;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) per «materiale nucleare» si intende il plutonio, eccetto quello con una concentrazione isotopica superiore all'80 per cento nel plutonio 238, uranio 233, uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, uranio contenente una miscela di isotopi come si manifesta in natura in forma diversa da quella di minerale o residuo di minerale, ovvero ogni materiale contenente una o più delle suddette categorie; per «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233» si intende l'uranio contenente l'isotopo 235 o 233 o entrambi in una quantità tale che il rapporto di quantità della somma di questi isotopi con l'isotopo 238 è maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 che si manifesta in natura;

"impianti nucleari'' significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinamento di materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; e tutti quegli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, creata, nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), e con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo. Un impianto nucleare può comprendere vari impianti purché l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè una unità in senso spaziale (art. 1, comma 2, lett. b) della L. 1860/1962);

 

 

materia radioattiva”: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e cioè le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonché i combustibili nucleari (art. 4, comma 2, lett. s) del D.Lgs. 230/1995);

 

“radiazioni ionizzanti o radiazioni”: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di 3 · 1015 Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente (art. 4, comma 3, lett. f) del D.Lgs. 230/1995);

 

 

“materie fissili speciali”: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio delle Comunità europee: il termine «materie fissili speciali» non si applica alle materie grezze (art. 4, comma 2, lett. t) del D.Lgs. 230/1995);

“materie grezze”: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunità europee (art. 4, comma 2, lett. u) del D.Lgs. 230/1995);

 

L’articolo 4 introduce nel codice penale l’articolo 280-ter, volto a punire gli atti di terrorismo nucleare. La disposizione, costruita sul modello dell’art. 2 della Convenzione, enuclea tre categorie di condotte, che punisce con pene diverse. In ordine di gravità della fattispecie:

 

► il terzo comma prende in considerazione la condotta di colui che:

§         richiede un congegno nucleare o un impianto nucleare mediante minaccia, e la minaccia è compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità, ovvero mediante violenza;

§         minaccia di commettere taluno dei reati di cui al secondo comma, quando la minaccia è compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità.

La disposizione non richiede una particolare finalizzazione della condotta e la pena è la reclusione da 3 a 8 anni.

 

► il primo comma delinea la condotta di colui che:

§         si procura (eventualmente anche per trasferirlo ad altri) materiale radioattivo ovvero

§         crea – o viene altrimenti in possesso – di un congegno radiologico o nucleare.

Quando la condotta è finalizzata a causare morte o gravi lesioni personali ovvero a recare danni rilevanti a beni o all'ambiente la pena è la reclusione da 5 a 10 anni.

 

► il secondo comma punisce le condotte di colui che:

§         utilizza in qualsiasi modo materiale radioattivo o un congegno nucleare;

§         utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare - o con il concreto pericolo che rilasci - materiale radioattivo.

Quando la condotta è finalizzata a causare morte o gravi lesioni personali, a recare danni rilevanti a beni o all'ambiente ovvero a «costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere, o astenersi dal compiere, un atto» la pena è la reclusione da 7 a 15 anni:

 

Infine, il quarto comma stabilisce che le pene previste dai primi tre commi si applicano anche quando la condotta ha ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

 

La disposizione viene inserita tra i delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 276-292 c.p.) e in particolare dopo gli articoli 280 c.p., dedicato all’attentato per finalità terroristiche o di eversione, e 280-bis c.p., relativo agli atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

In primo luogo si rileva che nella disposizione manca un espresso riferimento alla finalità terroristica, che è presente nella sola rubrica. Le condotte dei commi primo e terzo mancano di qualsiasi riferimento all’attentato contro la personalità dello Stato (l’intenzione è solo quella di cagionare la morte o gravi lesioni); nel solo secondo comma traspare la volontà di “coartare la volontà” dello Stato o di un’organizzazione internazionale.

Inoltre, l’art. 280-ter configura un reato di pericolo che, nonostante l’assenza della clausola di specialità “salvo che il fatto costituisca più grave reato” (prevista invece dall’art. 280-bis), è destinato a trovare applicazione laddove non si concretizzino fattispecie più gravi (dato l’impiego di congegni nucleari, aggressivi chimici o batteriologici, è plausibile ipotizzare l’omicidio o la strage). Si ricorda, peraltro, che nel medesimo capo del codice penale è inserito l’art. 285, relativo al delitto di devastazione, saccheggio e strage, che punisce con l’ergastolo chiunque – allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato - commette un fatto diretto a portare ad una strage.

E si sottolinea altresì che anche il delitto di cui all’art. 285 ricorre in presenza di un tentativo; la condotta non si sostanzia nel "devastare, saccheggiare o far strage", bensì nel commettere un fatto diretto a portare devastazione, saccheggio, strage. Per la giurisprudenza, la condotta tipica deve essere tale da rivelare in modo inequivoco nella sua oggettività l'intenzione dell'agente di produrre un evento di devastazione, saccheggio o strage; di conseguenza, integra gli estremi del delitto la sistemazione di una borsa contenente i congegni con l'esplosivo nella griglia porta oggetti di un vagone di un treno (Cass., Sez. I, 5.3.1991).

Alla luce di questa interpretazione dell’art. 285 c.p., si evidenzia l’esigenza di valutare la portata della nuova fattispecie penale di terrorismo nucleare.

 

L’articolo 5 novella la legge n. 895 del 1967[1] in tema di armi, aggiungendovi riferimenti al materiale radioattivo.

In particolare, con la modifica dell’articolo 1 si prevede la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 10.000 euro a 50.000 euro anche per colui che senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo materiale radioattivo nonché congegni radiologici o nucleari.

Con la novella dell’articolo 2 si punisce con la reclusione da 1 a 8 anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro colui che illegalmente detiene a qualsiasi titolo il materiale radioattivo e i congegni indicati nell'articolo 1.

 

L’articolo 6 delinea, in relazione ai delitti di cui al nuovo art. 280-ter, alcuni obblighi di comunicazione, anche a livello internazionale. In particolare, la disposizione prevede che se procede per il delitto di atti di terrorismo nucleare il pubblico ministero deve:

§         comunicare immediatamente al Ministro della giustizia l'avvenuto esercizio dell'azione penale (comma 1);

§         comunicare immediatamente al Ministro della giustizia l’applicazione della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, allegando copia del provvedimento che dispone la misura (comma 2);

§         comunicare immediatamente al Ministro della giustizia il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento (comma 3);

§         comunicare al Ministro della giustizia il luogo ove i beni oggetto del reato sono custoditi e le modalità della loro conservazione (comma 3), per consentire l’applicazione dell’art. 18 della Convenzione, che impone una tempestiva comunicazione con l’Agenzia internazionale per l’Energia atomica e, per il tramite di questa, con le altre Parti contraenti.

Spetterà al Ministro della giustizia – in quanto punto di contatto responsabile della trasmissione e del ricevimento delle informazioni  in base all’articolo 7 della Convenzione (comma 5) – tenere informato, oltre al direttore generale dell'Agenzia per l’energia atomica, anche il Segretario generale delle Nazioni Unite (comma 4).

 

L’articolo 7 delinea la procedura da seguire in caso di sequestro dei materiali pericolosi oggetto del reato di cui all’art. 280-ter, per garantirne la messa in sicurezza.

La disposizione richiede che l’autorità giudiziaria informi il prefetto che, sentite le competenti autorità, provvede alla messa in sicurezza dei beni presso un impianto autorizzato allo stoccaggio provvisorio. La custodia sarà affidata all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che dovrà conservare il materiale in conformità alle norme di sicurezza previste dall’Agenzia internazionale per l'energia atomica. Dopo il sequestro i beni dovranno essere confiscati.

Per quanto concerne la destinazione successiva, sarà il Presidente del Consiglio a provvedervi eventualmente anche disponendo la restituzione ad uno Stato parte e stipulando specifici accordi.

 

L’articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria mentre il successivo articolo 9 dispone in ordine all’entrata in vigore della legge di ratifica, senza attendere la vacatio legis, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata unicamente della relazione illustrativa ed è pertanto priva sia della relazione tecnica, sia dell’Analisi tecnico-normativa (ATN) che dell’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: es1229_0.doc



[1] Legge 2 ottobre 1967, n. 895, Disposizioni per il controllo delle armi.