Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Scambi di Note tra Italia e Svizzera per la modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano - A.C. 4590 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4590/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 536
Data: 07/09/2011
Descrittori:
LAGO MAGGIORE   NAVIGAZIONE INTERNA E LACUALE
RATIFICA DEI TRATTATI   SVIZZERA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

7 settembre 2011

 

n. 536/0

Scambi di Note tra Italia e Svizzera per la modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano

A.C. 4590

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

4590

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992

Iniziativa

Governo

Firma dell’Accordo

Roma, 23 luglio - 24 settembre 2010

Iter al Senato

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

3

Date:

 

trasmissione

4 agosto 2011

assegnazione

6 settembre 2011

Commissione competente

III  (Affari esteri e comunitari)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio e IX Trasporti

Oneri finanziari

No

 

 


Sono all'esame della Commissione Affari esteri gli Scambi di Note tra Italia e Svizzera relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano del 2 dicembre 1992, ratificata a suo tempo dall'Italia con la legge n. 19 del 1997.

 

La Convenzione del 1992

La Convenzione italo-svizzera del 1992, completata da un Allegato concernente l'arbitrato e dal Regolamento internazionale della navigazione sul due laghi, ha delineato una nuova disciplina della navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano in sostituzione del precedente accordo in materia tra l'Italia e la Svizzera, risalente al 1923 e abrogato con l'entrata in vigore della nuova regolamentazione.

La Convenzione in oggetto s'inscrive a sua volta nell'ambito della Convenzione europea sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali del 17 marzo 1992, della quale sono Parti sia la Svizzera che l’Italia.

La Convenzione italo-svizzera del 1992, dopo aver premesso il principio della libertà di navigazione sui due laghi, fa carico alle Parti di esercitare l'alta sorveglianza -nelle acque comprese nei rispettivi confini politici - sul rispetto delle norme pattizie stipulate. In particolare, l'articolo 3 della Convenzione reca norme a tutela dell'ambiente, richiamando la necessaria osservanza delle convenzioni esistenti o future in materia e prevedendo l'adozione di particolari misure da concordarsi tra le Parti.

Vengono quindi introdotte alcune norme in tema di navigazione, che prevedono anzitutto la conformità dei natanti alle prescrizioni della normativa nazionale del luogo della loro iscrizione o stazionamento abituale - i documenti rilasciati da uno degli Stati Parte sono validi anche per l'altro. Vige inoltre l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile dei natanti, stipulata secondo le norme dello Stato di appartenenza.

Per quanto concerne l'abilitazione alla guida dei natanti, si applicheranno le norme vigenti nello Stato in cui il conducente ha la propria residenza, mentre gli impianti di approdo e di stazionamento saranno ovviamente sottomessi alla regolamentazione dello Stato in cui sono ubicati.

Le autorità di ciascuno dei due Stati Parte potranno vietare o limitare temporaneamente la navigazione nelle proprie acque territoriali per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, mentre le autorizzazioni per manifestazioni nautiche interessanti entrambe le acque territoriali - come anchele le limitazioni alla navigazione di carattere permanente o per determinati tipi di propulsione - richiederanno apposite intese tra le competenti autorità degli Stati.

I servizi di linea saranno concessi da parte di uno Stato previa consultazione dell'altra Parte e in conformità con le norme della Convenzione. È inoltre previsto il libero accesso degli agenti di sorveglianza ad ogni informazione, come anche ai natanti stessi, e vengono indicati i limiti per il servizio di dogana e di polizia esercitabili da entrambe le Parti contraenti.

Viene istituita una Commissione consultiva mista con il compito di curare e facilitare l'applicazione della Convenzione, nonché proporre le opportune integrazioni e modifiche. I meccanismi relativi alla clausola di arbitrato sono posti invece nell'apposito Allegato. Infine, il Regolamento pone la  disciplina di dettaglio in campi quali quelli dei doveri del conduttore, della portata massima del carico e del numero delle persone trasportabili, dei documenti di bordo, dei segnali, del divieto di azioni inquinanti ed immissioni nocive, del salvataggio, dei contrassegni, ecc.

 

Contenuti dell’accordo

Gli Scambi di Note all'esame della Commissione Affari esteri traggono spunto dal fatto che la l’evoluzione della normativa nazionale italiana aveva reso ben presto superate alcune previsioni della Convenzione del 1992, soprattutto per le innovazioni introdotte nella  disciplina italiana della nautica da diporto, a seguito delle quali, ad esempio, l'obbligo di patente per la  conduzione di natanti in tale ambito è stato abolito con riferimento a quelli di potenza inferiore a 30 Kw. L’Analisi tecnico-normativa che correda il disegno di legge mette in evidenza che i cittadini italiani in navigazione nelle acque svizzere dei due laghi sono stati spesso soggetti, conseguentemente, al pagamento di sanzioni pecuniarie non irrilevanti da parte delle autorità elvetiche.

Ciò premesso, il primo dei due Scambi di Note riguarda la modifica dell'articolo 4, capoverso (cpv.) 3, e dell'articolo 6, cpv. 2 della Convenzione.

La modifica al cpv. 3 dell'articolo 4 consiste nella sua riformulazione, di tal che, secondo il nuovo testo, per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti i natanti di lunghezza superiore a 2,5 m dovranno essere muniti dei documenti di bordo e dei contrassegni previsti dal Regolamento internazionale allegato alla Convenzione del 1992.

Si osserva al proposito che la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica rileva tra l'altro come gli emendamenti alla disciplina convenzionale dei contrassegni dettata nel 1992 sarebbero legati all'esigenza di assicurare che anche i natanti da diporto con lunghezza inferiore a 2,5 metri, non più soggetti ad obbligo di immatricolazione, rechino tuttavia contrassegni identificativi tali da consentire di risalire al Comune che li ha rilasciati, e conseguentemente al proprietario dell’imbarcazione - e si richiama al  propoisto l'esperienza del Comune di Campione d'Italia già da tempo in atto per le acque del Lago di Lugano.

Tuttavia, tale riferimento ai natanti di lunghezza inferiore a 2,5 metri non emerge dalla modifica appena ricordata al cpv. 3 dell'articolo 4, nella quale si continua a fare riferimento a natanti di lunghezza superiore a metri 2,5, analogamente in ciò al vigente testo della Convenzione del 1992. Appare piuttosto che per ottenere l’effetto normativo auspicato si sarebbe dovuto procedere alla modifica dell’articolo 17 cpv. 5 del Regolamento internazionale, ove appunto i natanti di lunghezza inferiore a 2,5 metri vengono esentati dall’obbligo di recare contrassegni.

La modifica al cpv. 2 dell'articolo 6 apporta una sostanziale modifica alla previgente disciplina convenzionale, prevedendo in ogni caso la patente nautica per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente a bordo di natanti con potenza superiore a 30 kw. - la precedente disciplina disponeva analogo requisito anche solo per natanti con potenza di propulsione superiore 8 kw, nonché per quelli a vela, qualora la superficie velica superasse i 15 m².

La relazione introduttiva al disegno di legge specifica che la Svizzera non ha ritenuto di applicare le  nuove previsioni ai propri cittadini, e dunque esse varranno solo per i cittadini di uno dei due Stati contraenti nelle acque di pertinenza dell’altro Stato.

Il secondo dei due Scambi di Note riguarda la modifica degli articoli 1, 51 e 72 del Regolamento internazionale allegato alla Convenzione del 1992, nonché l’introduzione in esso dell’articolo 55a.

La modifica all’articolo 1 concerne, mediante l’aggiunta della lettera v) l’introduzione, tra le definizioni da esso recate, della nozione di “moto d’acqua”, assente nella precedente versione. Conseguentemente vi è stata l’introduzione  dell’articolo 55a, che stabilisce di norma il divieto di utilizzare moto d’acqua e mezzi assimilabili – prescidendo dal loro sistema propulsivo – sulle acque del Lago Maggiore e del Lago di Lugano di pertinenza delle autorità elvetiche, salvo deroghe per manifestazioni nautiche, delle quali vengono indicati limiti e condizioni. Rilevante appare il riferimento dell’ultimo comma del nuovo art. 55a alla competenza delle autorità locali italiane per le pertinenti acque territoriali.

Per quanto invece riguarda la modifica dell’articolo 51, questa è stata anch’essa originata dal moltiplicarsi del numero e delle tipologie dei natanti nelle acque lacuali interessate, che rende necessario disporre con maggiore accuratezza le previsioni volte a limitare il moto ondoso. Pertanto, mentre la vigente formulazione limitava le prestazioni dei natanti solo in prossimità di imbarcazioni dotate della segnaletica di cui all’art. 30 del Regolamento internazionale – ovvero dei natanti dedicati a speciali compiti, quali le misurazioni, le ricerche idrologiche e le azioni di salvataggio -; il nuovo testo dell’art. 51 prescrive comportamenti ispirati alla massima cautela nei confronti di tutti i natanti in moto o in stazionamento – con speciale riguardo verso i battelli in servizio regolare di linea -, come anche di ogni impianto fisso.

Infine, le modifiche all’articolo 72 riguardano soprattutto il maggior rilievo dato al certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto, da compilarsi – come in precedenza - in conformità ai modelli annessi da ultimo alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto sulle vie navigabili della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, e riportati nell’allegato 4 al Regolamento internazionale.

Nella nuova formulazione, quindi, chi soggiorna temporaneamente in Italia o in Svizzera potrà condurre un natante in base alla propria abilitazione nazionale, ovvero al certificato internazionale; come anche un natante proveniente da Stati terzi, se dalla patente nautica nazionale o dal certificato internazionale possa desumersi che tale persona è abilitata anche nel proprio Paese alla conduzione di tale natante.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica in esame, approvato dal Senato il 3 agosto 2011, consta di tre articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo.

L’articolo 3, infine, reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La relazione introduttiva specifica che dall’attuazione degli Scambi di Note in commento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo a totale carico dei richiedenti le spese per il rilascio dei contrassegni previsti.

 

Il disegno di legge, come già segnalato, è altresì corredato da un’Analisi tecnico-normativa (ATN), nella quale sievidenzia la necessità, ai sensi dell’art. 80 Cost., dell’autorizzazione parlamentare alla ratifica degli Scambi di Note, poiché essi comportano modifiche a una Convenzione a suo tempo ratificata con le stesse modalità.

L’ATN rileva inoltre che la nuova disciplina pattizia non incide in alcun modo sull'ordinamento europeo, mentre, pur sostenendo che l'intervento normativo in esame non coinvolge le competenze delle Regioni e degli altri enti locali, l’ATN ricorda che per la stipula degli Scambi di Note si è svolta da parte italiana un'approfondita istruttoria con il coinvolgimento delle Regioni interessate (Piemonte e Lombardia), nonché dei Comuni e dei consorzi di gestione associati, per giungere a una visione completa del quadro giuridico e della ripartizione delle competenze, come anche degli interessi in gioco.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

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