Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Acccordo con il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti A.C. 1626
Riferimenti:
AC N. 1626/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 44
Data: 17/09/2008
Descrittori:
INVESTIMENTI PRIVATI   RATIFICA DEI TRATTATI
SANTO DOMINGO     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

Casella di testo: Progetti di legge17 settembre 2008                                                                                                                           n. 44/0

Accordo con il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti

A.C. 1626

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

A. C. 1626

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Santo Domingo il 12 giugno 2006

Iniziativa

governativa

Firma dell’Accordo

Santo Domingo il 12 giugno 2006

Iter al Senato

no

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

3

Date:

 

presentazione alla Camera

6 agosto 2008

assegnazione

5 settembre 2008

Commissione competente

III Affari esteri

Sede

referente

Pareri previsti

I, II, V, VI e X

Oneri finanziari

no

 

 


Contenuto dell’accordo

L'Accordo in esame, che non si discosta dai numerosi altri accordi conclusi dall'Italia in materia, mira a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel territorio della Repubblica Dominicana e viceversa, favorendo in tal modo la cooperazione economica tra i due Paesi.

Per quanto concerne il contenuto dell’Accordo, composto da 15 articoli, esso provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali "investimento", "investitore", "persona fisica", "persona giuridica", "utili" e "territorio", necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, dell'accordo (art. I). La definizione di "investimento" ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi:

§         diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui;

§         azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici;

§         crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti;

§         diritti di proprietà intellettuale o industriale;

§         ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.

In base all’art. II, l’Accordo in esame si applicherà anche agli investimenti effettuati anteriormente all’entrata in vigore di esso, ma non parimenti alle controversie antecedenti.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna (art. III, c. 3) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi (art. III, c. 2 e art. IV, c. 1).  Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi in materia di scambi transfrontalieri, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche, zone di libero scambio o accordi economici multilaterali (art. IV, c. 3).

La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (art. V).

La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre (art. VI), dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati  (artt. VII e IX). L’art. VII prevede tuttavia delle eccezioni al libero trasferimento dei fondi, qualora i beneficiari abbiano infranto norme del diritto civile, penale, ovvero gli stessi fondi costituiscano garanzia a fronte di procedure di contenzioso, o, infine, il trasferimento dei fondi possa ledere la legislazione del lavoro della Parte ove è stato effettuato l’investimento.

Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (art. XI)  o fra le Parti  in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (art. X).

Qualora le controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero risolvibili per via amichevole, l’investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti se le due Parti hanno aderito alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

Per le controversie di cui all'art. X, invece, qualora non sia possibile una loro composizione per via diplomatica, è previsto il ricorso ad un Tribunale Arbitrale ad hoc.

In base all'art. XII l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti.

Con l’art. XIII si garantisce che qualora una nuova norma - contenuta nella legislazione di una delle due Parti o nel diritto internazionale - sia  più favorevole agli investimenti effettuati, essa venga applicata prevalendo sull’Accordo.

La durata dell'Accordo (art. XV) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per ulteriori cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell’eventuale cessazione dell’Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli I-XIII dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo, mentre l’articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Quanto all’incidenza delle norme proposte sull’ordinamento interno, l'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come riportato anche nella analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica. L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana.

Il disegno di legge è altresì accompagnato da una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).