Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Disposizioni concernenti le associazioni combattentistiche e di interesse delle Forze armate - A.C. 4372 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4372/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 491
Data: 30/05/2011
Descrittori:
EX COMBATTENTI   FORZE ARMATE
Organi della Camera: IV-Difesa

SIWEB

 

30 maggio 2011

 

n. 491/0

 

Disposizioni concernenti le associazioni combattentistiche e di interesse delle Forze armate

A.C. 4372

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

4372

Titolo

Disposizioni concernenti le associazioni combattentistiche e di interesse delle Forze armate

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione

24 maggio 2011

assegnazione

30 maggio 2011

Commissione competente

IV Difesa

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e VI Finanze

 

 


Contenuto

La proposta di legge A.C. 4372, vertente sulla medesima materia oggetto della  proposta di legge A.C. 3442, come risultante dagli emendamenti approvati in commissione difesa, reca talune disposizioni concernenti le associazioni combattentistiche e di interesse delle Forze armate.

 

 

La citata proposta di legge A.C. 3442 è stata incardinata nella seduta della Commissione difesa del 17 novembre 2010. Nelle giornate del 1° e del 3 febbraio 2011, la Commissione ha svolto le audizioni informali di rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e delle Associazioni d'Arma. Nella successiva seduta del 30 marzo, sono stati approvati taluni emendamenti presentati al testo della proposta di legge il quale, così modificato, è stato trasmesso per il parere alle Commissioni competenti. Nel corso della seduta del 25 maggio, il Presidente ha dato conto che la II Commissione ha espresso parere favorevole; la VI Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione e una osservazione e la V Commissione, nell'esprimere parere favorevole, ha formulato tre condizioni - due delle quali volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - e una ulteriore osservazione.

Rispetto alla citata proposta di legge, la disciplina prevista dalla proposta di legge A.C. 4372 si discosta nei seguenti aspetti:

Ai sensi dell’articolo 1 della proposta di legge 4372, le associazioni contemplate dal citato provvedimento, sono ritenute di interesse delle Forze armate e come tali sono riconosciute dal Ministero della difesa; differentemente, la proposta di legge A.C. 3442 sottopone le citate associazioni alla vigilanza del Ministero della difesa; divergono, inoltre, talune delle finalità che devono essere perseguite dalle associazioni disciplinate dalle due proposte di legge (cfr. testo a fronte), in particolare la sola proposta di legge A.C. 3442 prevede espressamente l’apoliticità e l’apartiticità degli organismi in esame.; la sola proposta di legge A.C. 4372 prevede, poi, che le associazioni combattentistiche siano sottoposte all'alto patronato del Presidente della Repubblica; diverso è, poi, il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica in quanto la proposta di legge A.C. 3442 rinvia al procedimento contemplato dalla normativa vigente, mentre la proposta di legge A.C. 4372 vi deroga stabilendo che per gli enti contemplati dalla proposta di legge il riconoscimento, nonché l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni sono disposte con decreto del Ministro della difesa.

La proposta di legge A.C. 4372, nell’individuare i requisiti delle associazioni combattentistiche, stabilisce che, con riferimento agli ex combattenti, deve trattarsi di personale legittimamene belligerante, mentre tale specifica non compare nella proposta di legge A.C. 3442. Inoltre., la sola proposta di legge A.C. 3442 include tra gli appartenenti alle associazioni d’arma i giovani che hanno conseguito l’attestato rilasciato al termine della frequenza dei corsi volontari di formazione atletico-militare svolti presso i reparti delle Forze armate. Da ultimo, la sola proposta di legge A.C. 3442 reca specifiche disposizioni in materia di contributi alle associazioni di interesse delel forze armate.

 

 

Come precisato nella relazione illustrativa della proposta li legge A.C. 4372, scopo del provvedimento è “il riordino della disciplina recata nel tempo da varie disposizioni, con finalità di chiarificazione e di semplificazione. Essa è volta, in particolare, a stabilire i criteri generali per l'individuazione degli organismi qualificabili di interesse delle Forze armate, nonché a prevedere disposizioni per il riconoscimento della loro personalità giuridica”.

A tal fine il comma 1 dell’articolo 1 della proposta di legge in esame stabilisce in primo luogo i requisiti che le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli altri organismi con personalità giuridica anche di diritto privato, devono possedere al fine di acquisire la qualifica di associazioni di interesse delle Forze armate, e come tali riconosciute dal Ministero della difesa.

Inoltre, è posto l’obbligo per i citati organismi, i cui atti costitutivi o statuti devono redigersi nella forma dell'atto pubblico, di far propri, di sostenere e di diffondere i valori costituzionali cui si ispira l'ordinamento delle Forze armate della Repubblica nonché il perseguimento, senza scopi di lucro, di una o più delle seguenti finalità:

 

Ø       mantenere vivi i sentimenti di appartenenza o di vicinanza all'istituzione militare;

Ø       alimentare e trasmettere l'amore per la Patria;

Ø       valorizzare il ruolo delle Forze armate nel tutelare i valori costituzionali e democratici delle istituzioni repubblicane, nonché la storia e la cultura militari;

Ø       custodire e tramandare gli ideali e le tradizioni delle Forze armate, delle armi, dei corpi e delle specialità delle medesime;

Ø       concorrere a tutelare e a valorizzare gli istituti e i luoghi della memoria militari;

Ø       incrementare i rapporti tra le Forze armate e la società civile;

Ø       concorrere allo svolgimento delle attività di volontariato e di protezione.

 

Il successivo comma 2 dell’articolo in esame detta poi una specifica disposizione con riferimento alle associazioni combattentistiche, precisando che le medesime, come definite dal successivo articolo 3 (ovvero quelle costituite da ex combattenti legittimamente belligeranti, reduci di guerra o di prigionia, e da coloro che, condividendone il patrimonio ideale, i valori e le finalità, intendono contribuire alla realizzazione degli scopi associativi) sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

 

 

In relazione al citato istituto, si ricorda che l’Alto Patronato è un riconoscimento formale di natura protocollare con il quale, al pari di altre forme di adesione (messaggi, premi di rappresentanza, lettere di apprezzamento), viene manifestato il consenso del Capo dello Stato alle finalità perseguite da iniziative ritenute particolarmente meritevoli. Quale espressione di prerogative presidenziali connesse alla figura istituzionale del Capo dello Stato, l’Alto Patronato è un atto autonomo e discrezionale, non necessita di controfirma ministeriale e contro la negata concessione non è esperibile alcun rimedio amministrativo.

L’istanza per la concessione dell’Alto Patronato può essere inoltrata da chiunque vi abbia immediato interesse in relazione alla funzione rivestita (legale rappresentante, promotore, presidente...) direttamente al Capo dello Stato, per tramite della Prefettura territorialmente competente o anche attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Capo dello Stato può concedere d’ufficio tale riconoscimento ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità, a prescindere da una esplicita richiesta degli interessati.

L’istituto dell’Alto Patronato prevede inoltre altre fattispecie. In particolare:

- I patronati ex lege: Tra i più importanti, si ricorda quello introdotto con legge n.1496 DEL 1962, che, all’articolo 1, stabilisce: "L’Associazione italiana della Croce Rossa è posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica", nonché quello previsto dalla legge n.156 del 1962, che, all’articolo 2, sancisce: "L’Ordine Mauriziano...è posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica";

- gli Alti Patronati permanenti, conferiti ad enti che appaiono meritevoli di particolare considerazione per i compiti e le finalità perseguite ed esauriscono la loro valenza nell’arco del mandato presidenziale in cui sono stati concessi;

- gli Alti Patronati congiunti, nel caso di manifestazioni a carattere internazionale che si svolgono in Italia a cura di istituzioni estere, o all’estero per iniziativa italiana. Possono essere concessi, in condizioni di reciprocità da parte dei Capi di Stato interessati, previo espletamento della rituale istruttoria.

 

 

Il successivo articolo 2 reca disposizioni concernenti il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni di interesse delle Forze armate. Al riguardo, la citata disposizione deroga all’attuale normativa in base alla quale il riconoscimento della personalità giuridica private avviene mediante l’iscrizione nell’apposito registro istituito presso la prefettura, stabilendo, viceversa, che per gli enti contemplati dalla proposta di legge tale riconoscimento, nonché l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni sono disposte con decreto del Ministro della difesa.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 14 del codice civile vigente stabiliva il principio generale in base al quale “le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto”. Tale articolo è stato abrogato dall'articolo 11, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. L'art. 1 della citata normativa ha, poi, previsto la nuova disciplina in base alla quale le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

 

Il successivo comma 2 prevede, poi, che al fine di incentivare forme di aggregazione fra associazioni che perseguono finalità omogenee, il Ministero della difesa può concedere in comodato gratuito l'uso di beni demaniali, commisurati alle esigenze di funzionamento delle associazioni, nell'ambito di immobili in uso al Ministero della difesa.

Da ultimo, l’artico 3 distingue tre diversi tipi di associazioni: combattentistiche, d'arma e di categoria. L’articolo precisa inoltre che:

 

Ø       le associazioni combattentistiche sono costituite tra ex combattenti legittimamente belligeranti, reduci di guerra o di prigionia, nonché da persone che desiderano contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione condividendone il patrimonio ideale, i valori e le finalità;

Ø       le associazioni d'arma possano costituirsi fra coloro i quali, in congedo o in servizio, appartengono ad un'arma, ad un corpo o ad una specialità delle Forze armate,

Ø       le associazioni di categoria sono costituite da appartenenti, in servizio o in congedo, a specifici ruoli dei militari di ogni grado, ivi compresi i volontari in ferma breve o prefissata.

 

Da ultimo, l’articolo in esame dispone che le associazioni di cui al presente articolo, nell'esercizio delle attività previste dai rispettivi statuti, non possono svolgere attività sindacali.

 

 

Al riguardo, si segnala che tale disposizione appare conforme a quanto raccomandato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati in sede consultiva contestualmente al parere espresso, il 20 ottobre 2009, sullo schema di decreto del Ministro della difesa in tema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa per il 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto del Governo n. 115), nella parte in cui vengono raccomandate: «iniziative, anche di carattere normativo, per consentire una maggiore flessibilità nell'individuazione delle associazioni combattentistiche beneficiarie dei contributi, e più in generale, per favorire forme di aggregazione tra gli enti beneficiari».

 

Relazioni allegate

La proposte di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata unicamente dalla relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Come precisato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame, il provvedimento interviene su una materia attualmente regolata da una pluralità di fonti normative anche di carattere primario.

L’intervento con atto di normazione primaria appare, pertanto, necessario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame reca taluni principi generali concernente le associazioni combattentistiche e di interesse delle forze armate. La base giuridica del provvedimento appare pertanto riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere d) e l). Tali lettere attribuisco, tra l’altro, rispettivamente, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa Forze armate ed ordinamento civile lettera l).

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta di legge  A.C. 3442 stabilisce i criteri generali per l'individuazione degli organismi qualificabili di interesse delle Forze armate, regolandone il riconoscimento della personalità giuridica e le relative misure di agevolazione. Il provvedimento in esame è pertanto destinato a produrre effetti su quelle organizzazioni collettive  con personalità giuridica, anche di diritto privato, che prevedono di fare propri, di sostenere e di diffondere i valori costituzionali cui si ispira l'ordinamento delle Forze armate della Repubblica nonché il perseguimento, senza scopi di lucro, di una o più delle finalità contemplate dall’articolo 1 della proposta di legge.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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