Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato , Servizio Commissioni , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 194/2009 - A.C. 3210 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3210/XVI   DL N. 194 DEL 30-DIC-09
Serie: Progetti di legge    Numero: 295
Data: 16/02/2010
Descrittori:
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 1955/XVI     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Progetti di legge

Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative

 

D.L. 194/2009 - A.C. 3210

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

 

 

n. 295/0

 

 

16 febbraio 2010

 


 

 

 

 

 

 

Servizio responsabile:

Servizio Studi – Area Istituzionale e Area Finanza pubblica

Tel. 066760-9475 – 066760-2233

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica - dossier n. 161

Tel. 066760-2174 – 066760-9455

 

 

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

Tel. 066760-3545 – 066760-3685

 

 

Segreteria Generale  – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

Tel. 066760-2145

 

 

 

La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state predisposte dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state predisposte dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: D09194_0.doc

 


INDICE

Elementi per l’istruttoria legislativa

§      Dati identificativi del provvedimento  3

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  23

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  23

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  23

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  23

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni24

§      Compatibilità comunitaria  24

 

 


Elementi per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi del provvedimento

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. n. 3210

Numero del decreto-legge

194/2009

Titolo del decreto-legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Iter al Senato

Sì (A.S. 1955)

Numero di articoli

 

testo originario

11

testo approvato dal Senato

15

Date

 

emanazione

30 dicembre 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

30 dicembre 2009

approvazione del Senato

11 febbraio 2010

assegnazione

15 febbraio 2010

scadenza

28 febbraio 2010

Commissione competente

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia, ex art. 73, co. 1-bis, Reg.), III (Affari esteri), IV (Difesa), VI (Finanze, ex art. 73, co. 1-bis, Reg.), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro, ex art. 73, co. 1-bis, Reg.), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare per le questioni regionali, Comitato per la legislazione

 


 

Contenuto

Il decreto-legge, composto inizialmente di 11 articoli, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell’esame al Senato.

Nel testo trasmesso alla Camera, il provvedimento si compone di 15 articoli.

 

L’articolo 1, comma 1,dispone la riapertura dei termini (fino al 30 aprile 2010) della disciplina sullo scudo fiscale introdotta dall’articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 e modificata dal decreto legge n. 103/2009. Il comma 2 stabilisce maggiori aliquote di imposta straordinaria da applicare per le operazioni di emersione effettuate in applicazione della riapertura dei termini disposta dal comma 1. Il comma 2-bis introduce l’obbligo a carico del Ministro dell’economia e delle finanze di presentare al Parlamento entro il 15 giugno 2010 una relazione completa di dati e informazioni relative agli effetti prodotti dallo scudo fiscale.

Il comma 3 interviene sulla disciplina concernente il contrasto all’evasione fiscale nei c.d. paradisi fiscali disponendo, in particolare, il raddoppio dei termini previsti per l’attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

Il comma 4 posticipa di 6 mesi, per gli anni 2009 e 2010, il termine di pubblicazione degli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale, fissandolo rispettivamente al 31 marzo 2010 e al 31 marzo 2011.

Il comma 4-bisprevede che il periodo di pratica professionale di almeno quattro anni necessario per acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, deve essere maturato alla data del 31 luglio 2009 (invece che alla data di entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2001, n. 420). Sempre al 31 luglio 2009 (invece che alla data del 1° maggio 2004) deve essere maturato il periodo di pratica professionale pari ad almeno quattro anni necessario per acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2010 il termine a decorrere dal quale è consentito l’accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando precluso l’accesso a detti servizi attraverso modalità diverse.

Il comma 5-bis proroga al 2010 l’estensione delle misure di sostegno al reddito di cui all’articolo 41, comma 7, della L. 289/2002 (Finanziaria 2003), già previste per il periodo 2004-2009 in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, operanti nelle aree degli obiettivi 1 e 2 (regolamento (CE) n. 1260/99) nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione

Il comma 5-ter dispone la proroga, dal 31 dicembre 2009 al 31 ottobre 2010, della sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata con oltre 2.000 dipendenti, in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione ed aventi almeno una sede operativa nei territori dei Comuni delle Province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2002.

Il comma 5-quater dispone che alla copertura degli oneri recati dalle disposizioni dei commi 5-bis e 5-ter, quantificati in 3,5 milioni di euro per il 2010, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il comma 6 posticipa dal gennaio 2010 al gennaio 2011 il termine per la piena operatività del sistema telematico di trasmissione delle comunicazioni dei sostituti d'imposta a fini fiscali e contributivi, previa sperimentazione, a partire dall’anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS.

Il comma 7 proroga al 30 aprile 2010 il termine – fissato in 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria - previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi precedentemente omessa ovvero per la presentazione di una dichiarazione integrativa dei redditi relativi all'anno 2008. Il beneficio spetta ai soli lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008.

Il comma 7-bis proroga al 2011 le agevolazioni IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti che operano all’estero in zone di frontiera (c.d. frontalieri), consistenti in una franchigia di esenzione dall’imponibile IRPEF di 8.000 euro. Il comma 7-ter reca la relativa copertura degli oneri finanziari.

Il comma 8 estende ai periodi d’imposta 2009 e 2010 l’applicazione dell’agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante consistente nella riduzione del reddito di impresa, a titolo di deduzione forfetaria, di alcuni ricavi.

Il comma 9 proroga di ulteriori due anni la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data del 30 dicembre 2009.

Il comma 10 prevede la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 (e individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39). La norma non stabilisce i nuovi termini di scadenza, che dovranno essere fissati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 39/2009. Il comma 11 reca la relativa copertura finanziaria.

Il comma 12proroga di un anno (al 30 settembre 2011) i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione rimodulando, per un analogo periodo di tempo, anche i termini per l’esame delle comunicazioni da parte degli uffici competenti. Di conseguenza, il comma 13 proroga di un anno i termini per aderire alla sanatoria degli illeciti amministrativi in favore dei concessionari della riscossione.

Il comma 14 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, il termine entro il quale è consentito, ai soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Il comma 14-bis proroga al 31 gennaio 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti CONSOB in servizio alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione in esame. Il successivo comma 14-ter reca la copertura finanziaria della suddetta proroga, disponendo che vi si provveda utilizzando le contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della medesima CONSOB.

Il comma 15 dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui per l’anno finanziario 2009 non utilizzate nel corso dell’esercizio medesimo, al fine del loro utilizzo nell’esercizio successivo.

Il comma 15-bis dispone la conservazione in bilancio dello stanziamento delle risorse iscritte, per l’anno finanziario 2009, al Fondo da destinare alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, iscritto nello stato di previsione del MEF (cap. 3077), che non risultino impegnate nel medesimo esercizio, al fine del loro utilizzo nell’esercizio successivo.

Il comma 16 estende all’anno 2010 la procedura - introdotta in via sperimentale per l’anno 2009 – relativa alla certificazione di crediti relativi a somme dovute dagli enti locali e dalle regioni nei casi di somministrazione, forniture e appalti compiuti dai creditori a favore dei suddetti enti.

Il comma 17 posticipa al 30 aprile 2010 il termine concesso per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ). Dunque, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009, l’esercizio dell’opzione per il regime speciale può effettuarsi entro il 30 aprile 2010, con effetto dall’inizio del medesimo periodo d’imposta, anche nel caso in cui i requisiti per l’ingresso nel regime fiscale speciale siano posseduti nel predetto termine.

Il comma 17-bis differisce al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, ma solo in favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2008, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore al citato limite, se tale superamento deriva da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata. Dal testo non emerge se con tali disposizioni si intende disciplinare un nuovo e specifico regime di proroga del termine di alienazione della partecipazione eccedente i limiti di legge – che opera in presenza di entrambi i requisiti, sia la detenzione di partecipazioni sopra lo 0,5 per cento al 31 dicembre 2008, sia il superamento del limite per effetto di operazioni di concentrazione -, ferma restando l’efficacia delle già commentate norme di cui ai D.L. n. 207 del 2007 e D.L. n. 248 del 2008, ovvero se l’intento del legislatore sia quello di disciplinare ex novo la materia, sostituendo le proroghe già disposte con i citati decreti-legge con un’unica, nuova disposizione.

Il comma 18 proroga sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che erano in essere al 30 dicembre 2009 e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015. Lo stesso comma abroga il diritto di preferenza riconosciuto ai precedenti concessionari in sede di rinnovo delle concessioni, previsto dall’articolo 37 del codice della navigazione.

Il comma 19 proroga al 31 dicembre 2010 la possibilità del personale di Poste Italiane S.p.A. e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in posizione di comando presso enti pubblici, di essere inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. Allo stesso tempo, vengono prorogati i relativi provvedimenti di comando fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Il comma 20 dispone il mantenimento in bilancio per l’esercizio finanziario 2010, nel conto dei residui, delle quote delle risorse del “Fondo TFR”, che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), in quanto destinate al finanziamento di interventi per lo sviluppo, ai fini del loro utilizzo nell’esercizio finanziario 2010.

I commi 20-bis e 20-terprevedono che, per la partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.

Il comma 21 consente l’emanazione di più decreti legislativi, in luogo di uno specifico decreto legislativo come previsto dalla legge di delega, onde definire la disciplina transitoria sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. La disposizione pone la questione del rapporto tra deleghe legislative e interventi recati da disposizioni di decreti legge. In particolare, si nota che il costante orientamento del Comitato per la legislazione su tale questione, fondato sull’art. 72 Cost. e sull’interpretazione dell’art. 15 della legge n. 400/1988, è nel senso di ritenere che sia i provvedimenti d’urgenza, sia le leggi di conversione siano inidonei ad intervenire su disposizioni di delega già approvate ed in corso di attuazione.

Il comma 22, prevede, per l’anno 2010, il mantenimento in bilancio delle somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 relative al Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il comma 23 provvede alla compensazione degli effetti finanziari recati dal comma 22 - valutati in 29 milioni di euro per l’anno 2010 e di 14 milioni per il 2011 – disponendo che ad essi si faccia fronte mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali.

Il comma 23-bis novella il comma 222, articolo 2, della legge finanziaria per il 2010 contenente nuove disposizioni sugli obblighi di comunicazione all’Agenzia del demanio, da parte delle amministrazioni dello Stato, relativi agli immobili in locazione, con la finalità di posticipare l’effettiva applicazione della nuova disciplina al 1° gennaio 2011. Poichè la posticipazione del termine è riferita solo al secondo periodo  del comma 222, articolo 2, della legge finanziaria per il 2010, cioè alla comunicazione delle istruttorie in corso, sembra opportuno che essa riguardi anche il primo periodo del predetto comma, cioè anche la comunicazione della previsione triennale dei fabbisogni allocativi.

Il comma 23-ter integra l’Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009), recante le autorizzazioni legislative di spesa che vengono rifinanziate nel triennio 2010-2013 con le disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia. L’integrazione riguarda l’ultima voce dell’Elenco, relativa alle misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nella quale sono inserite le leggi di spesa relative agli interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia; della pratica dello sport da parte delle persone disabili; del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nonché in favore del comune di Roma.

Il comma 23-quater proroga al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni, il termine per il versamento all’INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle Autorità amministrative indipendenti.

Il comma 23-quinquies dispone, a decorrere dal 1° marzo 2010, l’aggiornamento delle aliquote dell’accisa per il gasolio utilizzato dalle autovetture da noleggio da piazza, dalle autoambulanze e per quello utilizzato dalle Forze armate nazionali.

I commi da 23-sexies a 23-octiesdispongono l’aumento degli stanziamenti dei fondi destinati al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle suddette categorie e incrementano i finanziamenti in favore delle agenzie fiscali rideterminati dalla Tabella C della legge finanziaria 2009.

Il comma 23-noviesincrementa di 2 milioni di euro per il 2010 e di 3,4 milioni per il 2011 il finanziamento in favore delle agenzie fiscali.

Il comma 23-deciesreca la copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi da 23-sexies a 23-novies.

Il comma 23-undecies – mediante l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) – proroga al 1° aprile 2010 (dall’originario 1° gennaio 2010) la scadenza del termine per l’esercizio della delega, da parte del Governo, al recepimento della direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise. La disposizione pone la questione del rapporto tra deleghe legislative e interventi recati da disposizioni di decreti legge. In particolare, si nota che il costante orientamento del Comitato per la legislazione su tale questione, fondato sull’art. 72 Cost. e sull’interpretazione dell’art. 15 della legge n. 400/1988, è nel senso di ritenere che sia i provvedimenti d’urgenza sia le leggi di conversione siano inidonei ad intervenire su disposizioni di delega già approvate ed in corso di attuazione

Il comma 23-duodecies porta da tre a sei anni la durata in carica dei membri della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, mentre il successivo comma 23-terdecies applica tale disposizione anche ai membri della Commissione attualmente in carica.

Il comma 23-quaterdecies dispone una proroga al 30 aprile 2010 di alcuni termini previsti per il completamento delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008. In realtà, come riferito dalla RGS per le vie brevi, gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille e le corrispondenti quote spettanti per gli anni finanziari 2006 e 2007 sono definitivi e, in particolare per il 2006, sono state completate le procedure di controllo amministrativo per la ripartizione delle somme. La proroga dei termini al 30 aprile 2010 dovrebbe pertanto servire per consentire l’utilizzo delle somme trasferite ai capitoli di spesa delle amministrazioni interessate per sbloccare il pagamento a favore dei beneficiari la cui domanda è carente della necessaria documentazione.

Il comma 23-quinquiesdecies mantiene fino al 31 dicembre 2010 l’esenzione dal pagamento del contributo unificato in relazione ai giudizi di lavoro davanti alla Corte di cassazione.

Il comma 23-sexiesdecies consente che metà dellerisorse previste in favore della Scuola superiore del Ministero dell’economia e finanze per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy siano utilizzate, fino al 31 dicembre 2011, anche per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate dalla legge sull’attuazione del federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) e dalla legge di riforma della contabilità pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il comma 23-septiesdecies modifica l’articolo 2, comma 98 della legge finanziaria 2010 relativo alle anticipazioni di liquidità alle regioni con piani di rientro dai disavanzi sanitari, disponendo che l’anticipazione di liquidità per l’estensione dei debiti pregressi fino al 2005 avvenga anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti.

Il comma 23-octiesdecies dispone quanto segue:

§      la lettera a) prevede l'integrazione di 8 milioni di euro a favore del fondo della protezione civile per l’adozione di misure idonee a fronteggiare gli stati di emergenza verificatesi nell’ultimo anno;

§      la lettera b) proroga al 31 marzo 2010 il termine per l’adozione delle disposizioni occorrenti per consentire la prosecuzione della partecipazione del CONI e del Comitato Italiano Paraolimpico agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi finanziati ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. A tal fine, autorizza per l’anno 2010 la spesa, rispettivamente, di 11 milioni di euro e di 3,2 milioni di euro;

§      la lettera c) rinvia al 31 marzo 2010 il termine per procedere al trasferimento al Centro di Formazione e studi (Formez) delle risorse per la prosecuzione delle relative attività di formazione, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010;

§      la lettera d) rinvia al 31 marzo 2010 il termine per l’adozione delle disposizioni ai fini dell’applicazione fino al 31 dicembre 2011 della indennità di trasferta e quella supplementare connessa alle spese di viaggio, di cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 266/2005 (Finanziaria 2006), per i dirigenti dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzando a tal fine una spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

§      la lettera e) prevede che, fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 99/2009, e comunque fino al 31 dicembre 2010, il collegio dei revisori dei conti già operante presso l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) soppresso ai sensi dello stesso articolo 37, prosegua il suo incarico e l’esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia;

§      la lettera f) prevede l'incremento di 7,2 milioni di euro, per l'anno 2010, del finanziamento destinato alle Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) previsto dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

Il comma 23-noviesdecies dispone che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 23-octiesdecies, pari a 30,670 milioni di euro per l'anno 2010 e in 70 mila euro per l'anno 2011, si provveda per 30,600 milioni per il 2010 attraverso una riduzione del  Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, e per 70 mila euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 attraverso una riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica.

Il comma 23-viciesriduce da dodici mesi a due mesi il termine sulla sospensione delle azioni esecutive intraprese nei confronti delle aziende sanitarie locali,nelle regioni con i piani di rientro.

 

L’articolo 2, comma 1prevede la proroga fino al 31 dicembre 2010 della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI e la NewCo Rai International al fine di continuare a diffondere le comunicazioni sulle azioni di peacekeeping svolte dal contingente NATO in Afghanistan.

Il comma 2 proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

Il comma 3 autorizza la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 ai fini della proroga fino al 31 dicembre 2011 della convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a, titolare dell’emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Il comma 4 stabilisce che la gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-Toscano potrà protrarsi non oltre il 6 novembre 2011.

Il comma 4-bis stabilisce per l’anno 2010 talune agevolazioni da applicare agli atti di ricomposizione fondiaria della piccola proprietà contadina, in particolare relativamente all’imposta di registro, ipotecaria e catastale ed alla determinazione degli oneri notarili.

Il comma 5 proroga al 1° gennaio 2011 il termine alla scadenza del quale le pubblicazioni in forma cartacea di atti e provvedimenti amministrativi non produrranno più effetto di pubblicità legale.

Il comma 6 interviene sulla vita dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) disponendo che il termine previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del D.L. n. 171/08 per l'adozione del regolamento di riordino del suddetto ente sia prorogato dal 31 marzo al 31 dicembre 2010. Il comma 7 reca la conseguente copertura finanziaria.

I commi 7-bis e 7-ter attenuano gli obblighi di riduzione dell’assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsti dall’art. 74, D.L. 112/2008, stabilendo una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con copertura del minor risparmio, valutato 2 milioni di euro, a carico delle risorse confluite nel fondo iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della soppressione dell’Unità di monitoraggio della qualità dell'azione di governo degli enti locali.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2010 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, indicato all’articolo 1, comma 100, della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Tale termine era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2009 dall’articolo 5 del D.L. 207/2008.

I commi da 8-bis a 8-septies prevedono un ulteriore processo di razionalizzazione organizzativa delle amministrazioni pubbliche, all’esito di quello disposto dall’art. 74, D.L. 112/2008, nel quale non è compresa, in base al comma 8-ter,la Presidenza del Consiglio. In particolare, il comma 8-bis obbliga le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici ad operare una riduzione in misura non inferiore al 10% sia degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, sia delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale. In caso di inadempimento entro il 30 giugno 2010, le amministrazioni non potranno procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, ferme alcune eccezioni (comma 8-quater). In ogni caso, restano ferme le vigenti disposizione in materia di limitazione delle assunzioni (comma 8-sexies). Il comma 8-quinquies individua le amministrazioni esonerate dall’applicazione delle misure di contenimento, mentre il comma 8-septies abroga le disposizioni relative al programma di risparmio conseguente al riordino degli enti pubblici non economici previsto dall’art. 17, D.L. 78/2009.Per quanto concerne le modalità di attuazione delle misure di contenimento, va evidenziato che la norma in esame comprende nella sua sfera applicativa una pluralità di amministrazioni pubbliche, mentre le modalità espressamente richiamate riguardano solo i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 8-octies differisce al 31 maggio 2010 la possibilità (scaduta il 31 marzo 2009) di definire con un versamento di 1.000 euro per anno e per provincia le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e altri mezzi simili. Le violazioni sanabili sono quelle commesse nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 al 1° marzo 2009. Il comma 8-novies prevede che le modalità di cui sopra sono applicabili anche alla definizione delle violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Si segnala, in proposito, che, dal momento che la normativa vigente ha sanato le violazioni fino al 1° marzo 2009 e la disposizione di cui a comma 8-novies sana le violazioni compiute a partire dal 10 marzo 2009, le infrazioni compiute in alcuni giorni (quelli dal 2 al 9 marzo 2009) verrebbero escluse dall’ambito di applicazione della norma.

Il comma 8-decies integra la disciplina relativa al personale della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sul diritto di sciopero prevedendo che essa si avvalga, oltre che di dipendenti delle amministrazioni pubbliche come previsto dalla disciplina vigente, anche di dipendenti di altri organismi di diritto pubblico.

 

L’articolo 3, al comma 1, proroga a tutto il 2010 l'obbligo di richiedere licenza al questore per l’apertura di un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale siano a disposizione degli utenti apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (internet point).

Il comma 1-bis autorizza fino al 30 aprile 2010 il trasferimento di 3,5 milioni di euro per consentire, nell'ambito della realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.

Il comma 2 estende a tutto il 2010 il termine per la designazione, da parte del prefetto, dei funzionari statali che sono nominati dal presidente della Corte di appello quali componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

Il comma 3 proroga al 1° gennaio 2011 il termine a partire dal quale le carte d’identità dovranno essere munite delle impronte digitali del titolare.

Il comma 4 è stato soppresso in corso di esame presso il Senato ed il suo contenuto è confluito nell’art. 1, comma 5, del testo in esame.

Il comma 5 mantiene in bilancio le risorse per l’istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, istituite nel 2004, che altrimenti rischierebbero di andare in economia, fino al completamento dei relativi interventi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2010 il concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2, in precedenza prorogato al 31 dicembre 2009 dal D.L. 78/2009.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l’applicazione della disciplina in virtù della quale, per la partecipazione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, i primi dirigenti della Polizia di Stato devono partecipare a un corso preliminare di aggiornamento professionale obbligatorio.

Il comma 8differisce al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008.

Il comma 8-bis permette di indicare sulla carta di identità il consenso o il diniego del titolare del documento alla donazione dei propri organi e tessuti in caso di morte. Va rilevato che, ferma restando la necessità che il modello della carta di identità contenga uno spazio riservato alla manifestazione di volontà sulla donazione degli organi, la norma in esame introduce in capo al titolare della carta la facoltà di esprimere o meno tale volontà. La formulazione letterale della disposizione andrebbe quindi modificata in modo da evidenziare la distinzione tra questi due aspetti.

 

L’articolo 4, al comma 1, prolunga a venti anni (al 2015) il periodo transitorio  previsto dall’art. 35 comma 1 del decreto legislativo n. 196 del 1995 durante il quale, in deroga alla disciplina generale, il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti avverrà mediante concorso interno per titoli ed esami e corso di aggiornamento.Il successivo comma 1-bis rinvia al termine del regime transitorio di venti anni l’adozione del decreto ministeriale per la definizione dei requisiti per la partecipazione al concorso da sergente.

Il comma 2 è volto a differire all'anno accademico 2011-2012 l'applicazione delle disposizioni che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, sulla base dei risultati conseguiti nel test di ingresso e nel pregresso iter scolastico.

Il comma 3 reca interventi di proroga in materia di stato giuridico dell’Arma dei Carabinieri. In particolare si proroga dal 2010 al 2012 la vigenza di un meccanismo di promozioni aggiuntive previsto dall’art. 24 del decreto legislativo n. 490 del 1997; si proroga fino all’anno 2011 la possibilità anche per i ruoli speciale e tecnico-logistico di compensare in altri ruoli l’eccedenza nel grado di colonnello o di generale, al fine di evitare l’aspettativa per riduzione quadri; si proroga di due anni il termine per consentire ili transito di un numero complessivo di 149 ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica nel ruolo tecnico e logistico dell’Arma dei Carabinieri ai fini della sua costituzione.

Il comma 4 è volto aconsentire l'immissione in servizio permanente nell’Arma dei carabinieri, a domanda, degli ufficiali in ferma prefissata che conseguono tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010.

Il comma 5 differisce al 31 dicembre 2012 l’entrata in vigore delle disposizioni che prevedono l’iscrizione nei quadri di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli sulla base di tre aliquote di valutazione.

Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento ai precedenti commi 3 e 5.

Il comma 7 proroga al 31 maggio 2010 il termine per le assunzioni disposte dal decreto legge n. 112 del 2008 di personale al tempo indeterminato nella Polizia dello Stato, nel corpo dei Vigili del fuoco, nell’Arma dei Carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia penitenziaria e nel corpo forestale dello Stato.

 

L'articolo 5, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali.

Il comma 2 proroga al 1° gennaio 2011 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei “neopatentati”, prevista dall’articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117.

Il comma 3 proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina del servizio taxi e noleggio con conducente, che sarebbero dovute entrare in vigore il 1° marzo 2009, ma sono state già oggetto di precedenti proroghe, da ultimo fino al 31 dicembre 2009.

Il comma 4 proroga al 30 aprile 2010 le disposizioni in materia di arbitrati introdotte - nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE finalizzata al miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici - dall’art. 29, comma 1-quinquiesdecies del decreto legge n. 207/2008.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine per la revisione dell’apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l’adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, basati sui criteri stabiliti dal CIPE, con i quali è definita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali e dispone la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato, qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2010 il blocco selettivo delle tariffe, di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 185/2008 ed estende la deroga al blocco, comprendendovi la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, quella dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e quella relativa alle tariffe postali agevolate.

Il comma 7-bis proroga di un anno - al 31 dicembre 2010 – la sospensione delle procedure esecutive di sfratto previste dall’art. 1 del decreto legge 158/2008.

Il comma 7-ter proroga di tre anni la durata del regime transitorio, previsto dal D.Lgs. 285/2005 in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale, che avrebbe dovuto esaurirsi entro la fine del corrente anno 2010.

Il comma 7-quater proroga, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, la durata in carica del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il Porto di Gioia Tauro, provvedendo alla copertura del relativo onere.

Il comma 7-quinquies proroga dal 16 agosto 2010 al 4 dicembre 2011 il termine per l’adeguamento di alcune imprese di autotrasporto di cose per conto terzi ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale, previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 395/2000.

Il comma 7-sexies interviene in materia di requisiti di formazione del personale marittimo, disponendo che il Governo prolunghi il periodo di utilizzo della vigente certificazione professionale dei comandanti e dei primi ufficiali fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale recante la nuova disciplina di verifica dei requisiti professionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Il comma 7-septies per l’anno 2010 differisce al 16 aprile il termine per il versamento dei premi assicurativi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all’articolo 55, comma 5 della legge 144/1999.

Il comma 7-octies prevede che, fino al 30 settembre le risorse destinate dal D.L. n. 209/2002 (convertito dalla legge n. 265/2002) al potenziamento dell'intermodalità, possano essere utilizzate anche al fine del sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, e degli investimenti delle imprese di autotrasporto.

Il comma 7-novies reca una estensione fino al 31 dicembre 2010 del periodo di utilizzo delle risorse residue, pari a 2,6 milioni di euro, destinate agli interventi per la sicurezza degli impianti e per la sicurezza operativa dell’ENAV, previsti dall’art. 2, comma 11, della legge finanziaria 2004. Il comma 7-decies reca la corrispondente copertura finanziaria.

I commi da 7-undecies a 7-terdecies prevedono la sospensione, sino al 1° gennaio 2012, dell’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. Per gli anni 2010 e 2011 si consente alle Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto del proprio l’equilibrio di bilancio.

 

L’articolo 6, al comma 1, proroga dal 31 gennaio 2010 al 31 gennaio 2011 la facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l’esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, previa autorizzazione aziendale, nelle ipotesi in cui non siano ancora stati completati gli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all’esercizio della citata attività.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 il termine del 31 dicembre 2009 fissato dall’articolo 1, comma 8, della L. 13 novembre 2009, n. 172, istitutiva del Ministero della salute, per procedere alle assunzioni, già autorizzate per l’anno 2008, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 527, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), in riferimento ai ministeri interessati (Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011 la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici.

Il comma 4 proroga dal 1°gennaio 2010 al 1°gennaio 2012 la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali.

I commi 5 e 6 prorogano dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il meccanismo del cosiddetto pay back, misura concessa alle aziende farmaceutiche alternativamente alla riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, dal Servizio sanitario nazionale.

I commi 7, 8 e 9 prorogano al 31 dicembre 2010 il termine di completamento per specifiche attività, previste dalla legislazione vigente, riguardanti l’Istituto Superiore di Sanità e, conseguentemente, dispongono un finanziamento di 8 milioni di euro per il 2010.

Il comma 9-bis proroga al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del curriculum professionale del lavoratore, rilasciato dal datore di lavoro, richiesto ai fini dell’accesso ai benefici previdenziali per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto.

Il comma 9-ter proroga a 36 mesi, dall’entrata in vigore del D.lgs. 81/2008  il termine per l’adozione dei decreti attuativi previsti dall’articolo 3, comma 2, contenenti le disposizioni di coordinamento della nuova disciplina generale sulla sicurezza del lavoro con la normativa speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, per il settore delle navi da pesca e in tema di trasporto ferroviario.

Il comma 9-quater esclude che, fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, possa essere comminata l'interdizione temporanea dalla professione per i medici che hanno consentito ai laureati in medicina, in possesso dell'abilitazione, ma non ancora iscritti al relativo albo professionale, l'esercizio professionaledell'odontoiatria. A fini di certezza nell’applicazione delle disposizioni sarebbe opportuno definire in modo più chiaro l‘ambito temporale applicativo della norma; l’attuale formulazione, infatti, sembra configurare una sanatoria disciplinare oltre che per le condotte illecite già avvenute, anche per quelle che verranno  tenute fino a una data futura e incerta - cioè “fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra” -, consentendo invece l’applicazione della sanzione dell’interdizione alle condotte illecite commesse  successivamente a tale data.

Il comma 9-quinquies consente al candidato al trapianto del rene e al potenziale donatore, con un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, di usufruire di permessi retribuiti e della normale retribuzione, come previsto per i donatori di midollo osseo.

 

L’articolo 7, al comma 1, conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 il termine di applicabilità dei meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, disposti dall’art. 1, comma 5, del D.L. 180/2008, in attesa del riordino delle relative procedure.

Il comma 3 estende fino al 31 dicembre 2010 la possibilità di prorogare le convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale poste in essere dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con gli istituti bancari.

Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2010, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 febbraio 2007 per la durata di un triennio.

Il comma 4-bis prevede che ad alcuniistituti (universitari) ad ordinamento speciale - ossia, all’Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all’Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca -, al fine di completare l’istituzione delle relative attività, non si applicano, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni che limitano il turn over nelle università recate dall’art. 66, comma 13, del decreto legge n. 112 del 2008. Resta, però, fermo il rispetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università prevista dalla disposizione richiamata.

Il comma 4-ter proroga all’anno scolastico 2010-2011 la validità delle disposizioni contenute ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del D.L. 134/2009, riguardanti il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008-2009.

Il comma 4-quater proroga al 31 dicembre 2010 il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell’attuale composizione, in attesa della costituzione dei nuovi organi collegiali della scuola previsti dal D.lgs. 233/1999.

Il comma 5 mira a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura, nelle more del completamento della attività di riprogettazione di tali servizi. A tal fine, si dispone che i rapporti comunque in atto relativi ai citati servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare che devono essere bandite entro il 30 giugno 2010.

Il comma 5-bis proroga per gli anni 2010 e 2011 il termine di cui all’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 300/2006 - scaduto il 31 dicembre 2009 - relativo agli interventi a favore del Comune di Pietrelcina  di miglioramento delle strutture di accoglienza dei pellegrini nei limiti di 500.000 euro annui per il 2010 e 2011. Nel maxiemendamento approvato dal Senato si fa erroneamente riferimento al comma 2 anziché al comma 1 dell’art. 3-bis del D.L. 300/2006.

Il comma 5-ter differisce al 30 giugno 2010 il termine previsto dall'art. 2, comma 239, della legge 191/2009 entro il quale devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole fino ad un importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati.

Il comma 5-quater dispone la proroga fino al 31 dicembre 2010 - ma nel limite di spesa di 10 milioni di euro - della disposizione recata dall’art. 15, comma 4, del DPCM 25 gennaio 2008 che stabilisce che per il triennio 2007-2009 le risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50% delle risorse stanziate sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (invece che nella misura “a regime” del 70% - al netto del 5% destinato alla realizzazione delle misure nazionali di sistema). Stabilisce, altresì, che gli istituti tecnici superiori accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi (espressione, questa che appare peraltro superata dalla previsione dei nuovi poli tecnico professionali di cui all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 7 del 2007).

 

L’articolo 8, al comma 1, proroga al 28 febbraio 2010 il termine, fissato al 22 dicembre 2009 dalla direttiva 2000/60/CE (cd. direttiva acque) e trasposto nell’ordinamento nazionale dal comma 3-bis dell’art. 1 del D.L. 208/2008, per l’adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall’art. 13 della direttiva (recepito dall’art. 117 del cd. Codice ambientale recato dal D.Lgs. 152/2006).

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 l’autorizzazione ad assumere disposta per l’APAT dall’art. 1, comma 347 della legge 244/2007 ed avente effetto anche per l’ISPRA, sino al completamento delle relative procedure, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 208/2008.

Il comma 3 differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.

Il comma 3-bis proroga di due anni (al 29 aprile 2013) il termine previsto dall'art. 281, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 (cd. codice ambientale) relativo all’adeguamento alle norme della parte quinta del medesimo codice, delle emissioni degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore della citata parte quinta) rientranti nel campo di applicazione del titolo I della parte quinta e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/1988.

Il comma 4 proroga di un anno il termine, previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 161/2006 per l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai i prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Il comma 4-bis rinvia al 1 gennaio 2011 il termine previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del DPR 389/2001 (Testo unico dell’edilizia), a partire dal quale i regolamenti edilizi comunali dovranno prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

Il comma 4-ter proroga al 30 giugno 2010 il termine per l’adeguamento alle disposizioni del D.M. ambiente 8 aprile 2008 (previsto dall’art. 2, comma 7, del medesimo decreto) da parte dei centri di raccolta dei rifiuti urbani operanti, all’entrata in vigore del decreto, sulla base di disposizioni regionali o di enti locali.

 

L’articolo 9, comma 1 prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996, previa riduzione delle relative commissioni del 5%.

Il comma 2 proroga di un anno (al 31 dicembre 2010), il termine previsto dall’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 151/2005, relativo all’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettronicheimmesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia con riferimento ai rifiuti domestici, sia a quelli professionali (cd. RAEE nuovi).

Il comma 3 differisce di ulteriori sei mesi – dal 1° gennaio 2010 al 1° luglio 2010 - l’operatività dell’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa. In particolare, esso proroga di ulteriori 6 mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice.

Il comma 4 specifica che la dotazione di 50 milioni di euro per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle zone franche urbane per ciascuna annualità 2008 e 2009, disposta dall’articolo 1, comma 340, della legge finanziaria per il 2007, costituisce  tetto massimo di spesa.

Il comma 4-bis proroga al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale il Comune di Sanremo dovrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città.

Il comma 4-ter in esame dispone che la Società di gestione “EXPO 2015 S.p.A.” possa anche avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate.

 

L’articolo 10 dispone una proroga di due anni degli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero conferiti ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ancorché già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza nel primo semestre del 2010.

 

L’articolo 10-bis interviene sulla disciplina del procedimento cd. “taglia-enti” (commi 1 e 2). Il comma 3 modifica il procedimento di approvazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici previsti dal legge finanziaria 2008, in relazione all’espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari. Il comma 4 modifica la disciplina relativa all’espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione sugli schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe cd. “taglia-leggi”.Quest’ultima previsione potrebbe produrre effetti sui termini di delega laddove prevede che nel computo dei termini per i pareri non viene considerato il periodo di sospensione dei lavori parlamentari di fine anno oltre a quello già escluso della sospensione estiva. Con riferimento a tale eventualità si richiamano le osservazioni in tema di rapporto deleghe legislative e disposizioni di decreti legge formulate nel commento all’art.1, commi 21 e 23 undecies del provvedimento in esame.

 

 

L’articolo 10-ter stabilisce che, in caso di mancata pubblicazione del decreto annuale sui flussi migratori, il Presidente del Consiglio dei Ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato (e non nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente). Si prevede, inoltre, che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri debba essere adottato entro il 30 novembre, mentre attualmente non è previsto alcun termine.

 

L’articolo 10-quater proroga fino al 30 aprile 2011 l’efficacia del decreto, annullato da parte del TAR del Lazio, di nomina del commissario ad acta per l’applicazione del disciplinare del libro genealogico del cane di razza. La disposizione fa salvi gli effetti prodotti dal decreto e specifica il fondamento del potere sostitutivo del Ministro.

 

L’articolo 10-quinquies proroga al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), destinando a tale scopo 7 milioni di euro e corrispondentemente riducendo il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18 del D.L. 185/2008.

 

L’articolo 11 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge in commento, che è stabilita nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (30 dicembre 2009).


Relazioni allegate

Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato (A.S. 1955) è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica, ma non della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’art. 9, co. 3, del regolamento di cui al D.P.C.M. 170/2008, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Numerosi decreti-legge, negli ultimi anni, sono intervenuti per prorogare o differire termini legislativamente previsti. Alcuni tra questi hanno avuto portata generale, contenendo una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori. Tali provvedimenti sono stati ulteriormente ampliati, talora in misura notevole, durante l’iter di conversione. Negli ultimi anni, tali decreti hanno avuto cadenza annuale (2001; 2002; 2005) o semestrale (2003; 2008; 2009). Il più recente esempio è costituito dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Vari termini, tra quelli prorogati da disposizioni recate nel provvedimento, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch’esse disposte con decreto-legge.

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa al decreto-legge rileva “la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti “.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge in esame investe una pluralità di ambiti materiali riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato o alla competenza concorrente tra Stato e regioni.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal decreto-legge ed introdotte nel corso dell’esame parlamentare appaiono tra loro eterogenee quanto alla materia, pur se molte di esse presentano la comune finalità di prorogare termini stabiliti con legge; a tale finalità non sono comunque riconducibili numerose disposizioni aventi natura sostanziale.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Articolo 3, comma 8-bis (Consenso o diniego per la donazione degli organi), l’8 dicembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM(2008)818), accompagnata da un piano d’azione per rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri in materia di donazione e trapianto.

Procedure di contenzioso

Articolo 1, comma 18 (Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-creative): il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora con riferimento ad alcune norme nazionali e regionali che sollevano questioni di compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con l’art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento. Tali norme, che secondo la Commissione prevedono una preferenza per il concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo, sono l’art. 37, comma 2, del codice della navigazione, e l’articolo 9, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22.

Articolo 6, comma 3 (Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici):la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2009/9/CE che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

Articolo 9, comma 2 (Apparecchiature elettriche ed elettroniche): l’8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all’Italia contestando la non conformità di talune delle disposizioni italiani di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE).

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

Articolo 5, comma 7-octies (Trasporto combinato): il 18 ottobre 2007 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure intese a migliorare l’efficienza e la sostenibilità del trasporto merci nell’UE, che comprende tra l’altro l’agenda dell’UE per il trasporto merci (COM(2007)606), un piano d’azione per la logistica del trasporto merci (COM(2007)607), una comunicazione relativa alla creazione di una rete ferroviaria a priorità merci (COM(2007)608).

Articolo 6, comma 4 (Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali): il 10 dicembre 2008, nell’ambito del cosiddetto pacchetto farmaci, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2008)668) che modifica la direttiva 2001/83/CE con riguardo alla prevenzione dell'ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto i profili dell'identità, della storia o dell'origine

Articolo 6 commi 5-6 (Disposizioni in materia di farmaci): Il 10 dicembre 2008 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM (2008) 666) che definisce, tra l’altro, le linee di azione della Commissione per migliorare l’accesso al mercato, rendendo le decisioni di prezzatura e rimborso più trasparenti.

Articolo 9, comma 2 (Apparecchiature elettriche ed elettroniche): il 3 dicembre 2008 la Commissione ha presentato due proposte di rifusione, della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM(2008)810) e della direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2008)809).