Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Proroga di termini e disposizioni finanziarie urgenti - A.C. 2198 - Normativa di riferimento
Riferimenti:
AC N. 2198/XVI   DL N. 207 DEL 30-DIC-08
Serie: Progetti di legge    Numero: 117    Progressivo: 1
Data: 13/02/2009
Descrittori:
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Progetti di legge

Proroga di termini e disposizioni
finanziarie urgenti

D.L. 207/2008 – A.C. 2198

Normativa di riferimento

 

 

 

 

n. 117/1

 

 

13 Febbraio 2009

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

 

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File: D08207a.doc

 

 


INDICE

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione (artt. 77, 87 e119)5

§      Codice Civile (art. 2644)7

§      L. 9 maggio 1932, n. 547. Disposizioni sulla riforma penitenziaria. (art. 4)8

§      R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636. Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità.  (art. 10)9

§      L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 71-septies)11

§      D.P.R. 11 febbraio 1961 n. 264 Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica. (art. 8 co. 4)13

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640. Imposta sugli spettacoli (artt. 14-ter e 14-quater)14

§      L. 20 dicembre 1974, n. 684. Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale (art. 8)16

§      L. 19 maggio 1975, n. 169. Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (artt. 1 e 8)17

§      L. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. (artt. 18 e 67)19

§      L. 24 gennaio 1978, n. 14. Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. (art. 6)22

§      L. 27 luglio 1978, n. 392. Disciplina delle locazioni di immobili urbani. (artt. 27 e 32)23

§      L. 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 7, 9 e 9-ter, 11 co. 3  25

§      L. 5 agosto 1981, n. 416. Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.  (artt. 1 e 37)29

§      L. 12 giugno 1984, n. 222. Revisione della disciplina della invalidità pensionabile. (art. 9)35

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (art. 67 co. 1)37

§      L. 16 aprile 1987, n. 183. Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. (art. 5)43

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)45

§      L. 7 agosto 1990, n. 250. Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa. (art. 3 co. 10)48

§      L. 15 gennaio 1992, n. 21. Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. (artt. 3, 5, 6, 8 co. 3; 11)50

§      D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada. (artt. 75, 78, 85, 86, 236 co.2)54

§      L. 23 dicembre 1992, n. 498. Interventi urgenti in materia di finanza pubblica. (artt. 11 co. 5)61

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (art. 10)64

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (art. 2 co. 1)67

§      D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 30)69

§      L. 26 novembre 1993, n. 489. Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi. (art. 3)71

§      L. 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. (art. 15 co. 2 e 3)73

§      D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. con mod. L. 26 febbraio 1994, n. 48. Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994. (art. 9)74

§      L. 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (art. 1 co. 42)80

§      D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato (art. 21)83

§      L. 23 dicembre 1996, n. 662. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (art. 3 co. 136)85

§      D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165. Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego (art. 7)87

§      D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237. Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.  (art. 8 e 9)89

§      D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. (art. 34 co. 4 e art. 37 co. 2)91

§      L. 31 luglio 1997, n. 249. Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.  (art. 1, co. 6)93

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.  (art. 8)100

§      D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490. Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (artt. 60, co., 60 _bis, 60-ter, 61, tab. 1, quadro III, col. 9)102

§      L. 21 maggio 1998, n. 164. Misure in materia di pesca e di acquacoltura (art. 2)110

§      D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204. Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 7)112

§      D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273. Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 1)115

§      D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.116

§      D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79. Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.  (art. 11)136

§      D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337. (art. 22)138

§      D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273. Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (art. 1)140

§      D.M. 31 maggio 1999, n. 164. Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. (16, 17, 19)141

§      D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297. Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.145

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 4 e 22)148

§      D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419. Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 8)150

§      L. 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000). (art. 45 co. 1)151

§      D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144. (art. 3)153

§      D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85. Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266. (art. 17 co. 7-bis)155

§      L. 27 luglio 2000, n. 212. Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.  (art. 1 co. 2)156

§      D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298. Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 (art. 26)157

§      D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424. Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'articolo 22 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (art. 13)159

§      D.L. 21 novembre 2000, n. 335, conv. con mod. L. 19 gennaio 2001, n. 3. Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.  (art. 1)161

§      D.M. 2 dicembre 2000, n. 398. Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.163

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (artt. 74, 126 co. 3, 145, co. 40, 148 e 153)165

§      L. 23 febbraio 2001, n. 38. Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (art. 16)170

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 7 co. 6, 19 co. 5-bis e 6, 30, 33, 34-bis, 35 co. 4, 36)171

§      D.L. 3 luglio 2001, n. 255, conv. con mod. L. 20 agosto 2001, n. 333. Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002 (art. 4)180

§      D.L. 25 settembre 2001, n. 351, conv. con mod. L. 23 novembre 2001, n. 410. Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. (art. 3)182

§      L. 21 dicembre 2001, n. 443. Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive. (art. 1 co. 1)189

§      D.L. 15 aprile 2002, n. 63, conv. con mod. L. 15 giugno 2002, n. 112. Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture  191

§      D.L. 8 luglio 2002, n. 138, conv., con mod., Legge 8 agosto 2002, n. 178. Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (art. 8)194

§      L. 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (art. 13, co. 1)197

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (art. 36)198

§      L. 16 gennaio 2003, n. 3. Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (art. 27, co. 2)200

§      O.P.C.M. 30 aprile 2003, n. 3285. Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale. (Ordinanza n. 3285)202

§      D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 13, 23, 33, 154, 161-167 e 169)203

§      D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188. Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria (art. 17)210

§      D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (art. 61)213

§      D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con mod. in L. 24 novembre 2003, n. 326): Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 39-bis-39-ter, 44-bis, 48 co. 7 e 8)215

§      L. 23 ottobre 2003, n. 286. Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (art. 8)219

§      D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340. Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione (art. 1)220

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 2, co. 22 e art. 3 co. 73)221

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (art. 159)223

§      D.L. 23 febbraio 2004, n. 41, conv., con mod., Legge 23 aprile 2004, n. 104. Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione  225

§      D.L. 29 marzo 2004, n. 81, conv., con mod., Legge 26 maggio 2004, n. 138. Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica (art. 1)228

§      D.L. 7 aprile 2004, n. 97, conv., con mod. Legge 4 giugno 2004, n. 143. Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (art. 2)230

§      D.L. 28 maggio 2004, n. 136, conv., con mod., Legge 27 luglio 2004, n. 186. Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (art. 5)234

§      L. 11 giugno 2004, n. 146. Istituzione della provincia di Monza e della Brianza  236

§      L. 11 giugno 2004, n. 147. Istituzione della provincia di Fermo  239

§      L. 11 giugno 2004, n. 148. Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani243

§      L. 20 luglio 2004, n. 215. Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (art. 9)247

§      L. 3 agosto 2004, n. 206. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (art. 16)248

§      D.L. 29 novembre 2004, n. 282, conv., con mod., Legge 27 dicembre 2004, n. 307. Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (art. 10)250

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 100 e co. 132)252

§      L. 4 febbraio 2005, n. 11. Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (art. 16-bis)254

§      D.M. 28 aprile 2005, n. 161. Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci (art. 5)257

§      D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171. Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172 (art. 53 e 57)258

§      D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv. con mod. L. 31 luglio 2005, n. 155. Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (art. 7)260

§      D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (art. 62)262

§      D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Codice delle assicurazioni private (artt. 354-355)263

§      D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con mod. L. 2 dicembre 2005, n. 248). Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 10-bis)267

§      D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, conv., con mod., Legge 30 novembre 2005, n. 244. Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (art. 1)270

§      L. 21 ottobre 2005, n. 219. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (artt. 10 e 23)272

§      Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 20, 78, 247, 249, 251, 401-402 e 562; art. 27)274

§      L. 9 gennaio 2006, n. 13. Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta (art. 3)280

§      D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, conv., con mod., Legge 9 marzo 2006, n. 80. Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (art. 34-sexies)283

§      Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006. Definizione della modalita' di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalita' di volontariato, ricerca scientifica e dell'universita', ricerca sanitaria e attivita' sociali svolte dal comune di residenza  284

§      L. 20 febbraio 2006, n. 92. Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche (art. 1)288

§      D.M. 8 marzo 2006. Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del D.M. 28 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive  289

§      D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193. Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari (art. 24)299

§      D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (artt. 128, 142, 161-194, 241, 253)300

§      D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219. Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE (art. 54)363

§      D.L. 12 maggio 2006, n. 173, conv., con mod., Legge 12 luglio 2006, n. 228. Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa (art. 1)365

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., Legge 4 agosto 2006, n. 248. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (artt. 13 e 20)366

§      Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 484, 491, 493, 521, 523, 526, 527, 643, 758, 977, 999, 1279-1282, 1312-1314 e 1318)369

§      Legge 27 dicembre 2006, n. 298. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (art. 22)375

§      D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, conv., con mod., Legge 2 aprile 2007, n. 40. Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (art. 13, co. 1-quater)379

§      Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2007. Autorizzazione all'avvio delle procedure di stabilizzazione di personale in servizio a tempo determinato nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Agenzie e negli enti pubblici non economici, ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  380

§      Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2007. Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 25 al 30 gennaio 2005  384

§      D.L. 18 giugno 2007, n. 73, conv., con mod., Legge 3 agosto 2007, n. 125. Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (art. 1)385

§      D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145 Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole  388

§      D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146. Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004  395

§      D.L. 3 agosto 2007, n. 117, conv., con mod., Legge 2 ottobre 2007, n. 160. Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (art. 2)410

§      L. 3 agosto 2007, n. 120. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria (art. 2)412

§      D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164. Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE (art. 19)413

§      D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, conv., con mod., Legge 29 novembre 2007, n. 222. Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (art. 34)415

§      Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (art. 1, co. 43, 120, 289; art. 2, co. 5, 28, 78, 79, 105, 110, 126, 232, 253, 363, 447, 488, 634; art. 3, co. 83, 89, 106, 112)418

§      Legge 24 dicembre 2007, n. 245. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (art. 2, co. 3)425

§      D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, conv., con mod., Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (art. 2, co. 4; art. 8, co. 1 lett. c); art. 8 –bis, art. 9, co. 1; art. 18, co. 1 lett. b); art. 20 co. 1; art. 21-bis; art. 24 co. 3; art. 26, commi 1 e 6; art.28, co. 1; art. 35, co. 1)426

§      D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21. Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1 (artt. 4 e 5)432

§      D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 3 co.2; art. 17 co. 2 e 3; art. 18, co. 1 lett. r); art. 28, commi 1 e 2; art. 41, co. 3 lett. a); art. 306, co. 2)434

§      D.P.C.M. 24 aprile 2008. Determinazione delle modalità di inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e, per il solo esercizio 2007, delle fondazioni nazionali di carattere culturale.439

§      D.L. 27 maggio 2008, n. 93, conv., con mod., Legge 24 luglio 2008, n. 126. Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (art. 5, co. 4)443

§      D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116. Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE (art. 17, co. 4)445

§      D.L. 3 giugno 2008, n. 97, conv., con mod., Legge 2 agosto 2008, n. 129. Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (art. 4 co. 9, 4-bis, 4-septies co. 4, )447

§      D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., Legge 6 agosto 2008, n. 133. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (artt. 14 co. 1; 44; 66, co. 3 e 14; 67 co. 2 e 3; 74; 77 bis; 79, co 1-sexies))452

§      D.M. 29 luglio 2008, n. 146. Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto (art. 40)465

§      D.L. 16 settembre 2008, n. 143, conv. con mod., Legge 13 novembre 2008, n. 181. Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (artt. 2, 3 e 4)467

§      D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, conv., con mod., Legge 4 dicembre 2008, n. 189. Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (art. 6)472

§      D.P.C.M. 22 ottobre 2008. Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 (art. 1)474

§      D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, conv., con mod., Legge 22 dicembre 2008, n. 201. Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (artt. 1-ter e 2)475

§      D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv., con mod., Legge 28 gennaio 2009, n. 2 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (artt. 6, co. 4-bis e 4 –ter; 10; 12 co. 2; 19 co. 18-ter e 18-quater; 20; 25; 32 co. 7-bis)477

§      L. 22 dicembre 2008, n. 203. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (art. 2, co. 48)485

Normativa comunitaria

§      Direttiva 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE. del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici489

 

 


Normativa di riferimento

 


Normativa nazionale

 


Costituzione
(artt. 77, 87 e119)

 

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

 

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

 

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

 

 

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

 

Può inviare messaggi alle Camere.

 

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

 

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

 

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

 

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

 

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

 

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

 

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

 

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

 

 


 

Codice Civile
(art. 2644)

 

Art. 2644.

Effetti della trascrizione.

Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto [c.c. 509] riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto [c.c. 507, 2659, 2667] o iscritto [c.c. 2839] anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi [c.c. 2643, 2652, n. 3, 2653, n. 1, 2685, 2827, 2857, 2914, n. 1] (1).

 

Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto [c.c. 2666] alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore [c.c. 1380, 2649, 2655, 2812, 2848, 2866, 2913, 2915].

 

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(1) Vedi gli artt. 44 e 45, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e l'art. 68, primo comma, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.

 

 


 

L. 9 maggio 1932, n. 547.
Disposizioni sulla riforma penitenziaria.
(art. 4)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 giugno 1932, n. 129.

(omissis)

Art. 4. 

Presso la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena è istituita la Cassa delle ammende con personalità giuridica, amministrata con le norme della contabilità di Stato, salvo a fissare le relative modalità nel regolamento carcerario da emanarsi dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze (7).

 

Il bilancio preventivo, le eventuali variazioni da apportare nel corso dell'esercizio e il conto consuntivo sono approvati dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze.

 

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono pubblicarsi in allegato, rispettivamente allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

 

Il servizio di cassa è disimpegnato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, presso la quale è istituito apposito conto corrente regolato a norma delle disposizioni sui conti correnti con detto istituto.

 

Nel regolamento di contabilità carceraria saranno stabilite le norme per il funzionamento del suddetto conto corrente.

 

 

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(7)  Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430.

(omissis)


 

R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.
Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità.
(art. 10)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 1939, n. 105, e convertito, con modificazioni, nella L. 6 luglio 1939, n. 1272.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 9 ottobre 1998, n. 213; Msg. 4 marzo 2003, n. 162;

- Ministero del tesoro: Circ. 1 aprile 1997, n. 751;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.

 

(omissis)

Art. 10.

Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (22).

 

La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati al 1° comma. Resta firma la disposizione del terzo comma dell'art. 61 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

 

La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, supriore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 10 gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del presente comma è ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti (23).

 

Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità da questo indicate, la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (24).

 

Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidità è tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato (25).

 

Ai fini dell'applicazione del presente articolo il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualità di pensionamento di invalidità. In caso di omissione, il lavoratore è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza (26).

 

I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1° gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione. Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente (27).

 

 

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(22)  Comma così sostituito dall'art. 24, L. 3 giugno 1975, n. 160. Precedentemente la Corte cost. con sent. 28 giugno-6 luglio 1971, n. 160 (Gazz. Uff. 14 luglio 1971, n. 177), aveva dichiarato l'illegittimità dello stesso comma nella parte espressa con le parole: «a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operai, o», e con le parole finali del comma: «per gli impiegati». Successivamente, la stessa Corte, con sent. 2-13 giugno 1983 (Gazz. Uff. 15 giugno 1983, n. 163) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, 1° comma, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (secondo il testo risultante ora dall'art. 24, L. 3 giugno 1975, n. 160) nella parte in cui non prevede che si considera invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo e subisca una ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso.

(23)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 12 settembre 1983, n. 463. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.

(24)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 12 settembre 1983, n. 463. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.

(25)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 12 settembre 1983, n. 463. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.

(26)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 12 settembre 1983, n. 463. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.

(27)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 12 settembre 1983, n. 463. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.

 

 


 

L. 22 aprile 1941, n. 633.
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
(art. 71-septies)

 

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166.

(2)  Per il regolamento di esecuzione della presente legge vedi il R.D. 18 maggio 1942, n. 1369. L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente legge, l'espressione: «Ente italiano per il diritto d'autore», ovunque ricorra, sia sostituita dall'espressione «Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 22 luglio 1998, n. 318;

- Ministero delle finanze: Ris. 14 febbraio 1996, n. 68/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 147/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 26 novembre 1997, n. 249.

 

(omissis)

Art. 71-septies.

1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso (75).

 

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2008 sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale (76).

 

3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione (77).

 

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa (78) (79).

 

 

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(75) Periodo aggiunto dal comma 2-ter dell'art. 5, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(76) Comma così modificato dal comma 2-quater dell'art. 5, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(77) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(78) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(79) Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato così sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Vedi, anche, l'art. 39 dello stesso decreto legislativo.

(omissis)

 


 

D.P.R. 11 febbraio 1961 n. 264
Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.
(art. 8 co. 4)

(1)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1961, n. 100.

(omissis)

Capo II

Uffici veterinari di confine, porto e aeroporto

 

Art. 8.

Comma 4. Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro per la sanità può incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati (11).

 

 (omissis)

 


 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.
Imposta sugli spettacoli
(artt. 14-ter e 14-quater)

 

 

(1) (2) (3)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 2.

(2) Vedi, anche, l'art. 3, comma 81, L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, che ha apportato radicali modifiche alla presente imposta.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 22 gennaio 2003, n. 12/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 24/E; Nota 19 dicembre 2003, n. 2003/56318/COA/UDC; Nota 11 febbraio 2004, n. 2004/4668/COA/UDC; Ris. 1 marzo 2004, n. 27/E; Ris. 15 marzo 2004, n. 38/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 4 aprile 1997, n. 97/E; Circ. 2 giugno 1997, n. 151/E; Circ. 25 giugno 1998, n. 167/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 4 novembre 1999, n. 216/E; Circ. 23 gennaio 2001, n. 4/E.

 

(omissis)

Art. 14-ter.

Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito.

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

 

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

 

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1 (30).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(30) Articolo aggiunto dal comma 548 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il D.Dirett. 30 gennaio 2006.

 

 

Art. 14-quater.

Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al D.M. 3 settembre 1999, n. 321 del Ministro delle finanze (31).

 

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta (32).

 

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione (33).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(31) Vedi, anche, il comma 99 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(32) Vedi, anche, il comma 99 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(33) Articolo aggiunto dal comma 548 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(omissis)


 

L. 20 dicembre 1974, n. 684.
Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale
(art. 8)

 

(1) (2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 dicembre 1974, n. 336.

(2) Vedi, anche, la L. 5 dicembre 1986, n. 856.

 

(omissis)

Art. 8.

I servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, indicati nell'articolo 1, lettera c), nonché eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno.

 

[Il Ministro per la marina mercantile è pertanto autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio degli anzidetti servizi, mediante apposita convenzione, da stipulare di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, per la durata di anni venti] (9) (10).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(9) Comma abrogato dal comma 1000 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(10) Vedi, anche, l'art. 11, L. 5 dicembre 1986, n. 856.

(omissis)

 


 

L. 19 maggio 1975, n. 169.
Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale
(artt. 1 e 8)

 

 

(1) (2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 giugno 1975, n. 149.

(2) Vedi, anche, l'art. 11, L. 5 dicembre 1986, n. 856.

 

 

Art. 1.

L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sarà affidato dal 1° gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale potenziamento, ad apposite società di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno, Napoli e Palermo, il cui capitale la società Tirrenia di navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento fino all'attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte (3).

 

Le società che attualmente gestiscono le predette linee sono preferite nella partecipazione al capitale azionario della società di navigazione di cui al precedente comma, nel limite del 49 per cento del capitale stesso.

 

Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma, la società Tirrenia di navigazione per azioni presenta ogni cinque anni al Ministro per la marina mercantile programmi che garantiscano la migliore efficienza dei servizi, anche attraverso la mobilità del personale e la fungibilità dei mezzi navali.

 

Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, è approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni, sentite le regioni territorialmente interessate, il cui parere dovrà essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro per la marina mercantile procede comunque all'approvazione del programma.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3) Comma così modificato dal comma 1001 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

Art. 8.

Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e le società «Linee marittime dell'Adriatico» e «Navigazione alto Adriatico» per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locali dei settori «E» (medio Adriatico) ed «F» (alto Adriatico) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1978.

 

Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975- 31 dicembre 1978, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

 

A decorrere dal 1° gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico, il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere previa convenzione alla società per azioni «Lloyd Triestino» di navigazione il contributo annuo di avviamento previsto dall'articolo 4 lettera a) della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni (6).

 

 

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(6) Così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 dicembre 1977, n. 944. Vedi, anche, gli artt. 11 e 13, L. 5 dicembre 1986, n. 856.

 

(omissis)


 

L. 26 luglio 1975, n. 354.
Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
(artt. 18 e 67)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.

(2)  Vedi, anche, la L. 10 ottobre 1986, n. 663.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero della giustizia: Circ. 7 aprile 2000, n. 2/3-S-448; Lett.Circ. 14 giugno 2005, n. GDAP-0217584-2005;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 16 dicembre 1996, n. 750;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 21 aprile 1998, n. 148.339/4-1.

(omissis)

Art. 18.

Colloqui, corrispondenza e informazione.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.

 

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

 

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

 

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

 

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

 

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

 

[La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore] (23).

 

Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto (24).

 

[Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa] (25) (26).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(23)  Comma abrogato dall'art. 3, L. 8 aprile 2004, n. 95 (Gazz. Uff. 14 aprile 2004, n. 87), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(24)  Comma prima sostituito dall'art. 4, L. 10 ottobre 1986, n. 663 e poi così modificato dall'art. 16, D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e dall'art. 3, L. 8 aprile 2004, n. 95 (Gazz. Uff. 14 aprile 2004, n. 87), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(25)  Comma abrogato dall'art. 3, L. 8 aprile 2004, n. 95 (Gazz. Uff. 14 aprile 2004, n. 87), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(26)  Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 12 gennaio 1977, n. 1 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1977, n. 15). Con sentenza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 212 (Gazz. Uff. 9 luglio 1997, n. 28 - Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

(omissis)

Art. 67.

Visite agli istituti.

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

 

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;

 

b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

 

c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

 

d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

 

e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

 

f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;

 

g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

 

h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;

 

 

i) l'ispettore dei cappellani;

 

l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.

 

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis (146).

 

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

 

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

 

 

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(146)  Comma così modificato dall'art. 16, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

 

(omissis)


 

L. 24 gennaio 1978, n. 14.
Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.
(art. 6)

 

 

(1)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° febbraio 1978, n. 31.

 

(omissis)

 

Art. 6. 

Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

 

La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

 

(omissis)


L. 27 luglio 1978, n. 392.
Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
(artt. 27 e 32)

 

(1) (2) (3)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 1978, n. 211.

(2)  In deroga a quanto disposto dalla presente legge vedi il comma 19 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 1 luglio 1996, n. 35; Circ. 19 febbraio 1997, n. 10; Circ. 4 marzo 1999, n. 13;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 1 agosto 2001, n. 76/2001;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 3 giugno 2005, n. 73/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 marzo 1996, n. 69/T;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 15 gennaio 1997, n. 16.

 

(omissis)

 

Capo II

Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione

 

 

Art. 27.

Durata della locazione.

La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate:

 

1) industriali, commerciali e artigianali;

 

2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326 .

 

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

 

La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali (53).

 

Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.

 

Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.

 

Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.

 

È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

 

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata (54).

 

 

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(53) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 7, L. 8 febbraio 2007, n. 9. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 7.

(54)  Vedi, anche, l'art. 4, comma 9-bis, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

(omissis)

 

Art. 32.

Aggiornamento del canone.

Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

 

Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale (59).

 

 

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(59)  Così sostituito dall'art. 1, comma 9-sexies, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12.

 

(omissis)

 


 

L. 5 agosto 1978, n. 468.
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio
(artt. 7, 9 e 9-ter, 11 co. 3

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 febbraio 1998, n. 16/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 maggio 1998, n. 44; Circ. 2 agosto 1999, n. 42; Circ. 3 aprile 2000, n. 17; Circ. 27 marzo 2001, n. 19; Circ. 20 marzo 2001, n. 16;

- Ministero del tesoro: Circ. 16 dicembre 1996, n. 223057; Circ. 26 maggio 1997, n. 149569; Circ. 2 giugno 1997, n. 42; Circ. 22 agosto 1997, n. 65; Circ. 25 settembre 1997, n. 191614; Circ. 22 gennaio 1998, n. 4;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 ottobre 2001, n. 33; Circ. 25 marzo 2002, n. 15; Circ. 15 novembre 2002, n. 35; Circ. 26 febbraio 2003, n. 11; Circ. 31 marzo 2003, n. 18; Circ. 2 aprile 2003, n. 22; Ris. 2 dicembre 2003, n. 216/E; Circ. 5 febbraio 2004, n. 6; Circ. 5 aprile 2004, n. 11; Circ. 5 aprile 2004, n. 12; Circ. 7 aprile 2005, n. 13;

- Ministero dell'interno: Circ. 12 dicembre 1998, n. F.L.35/98;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 15 luglio 1996, n. 345; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 aprile 1997, n. 7;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 18 marzo 1996, n. 27; Circ. 6 giugno 1996, n. 46; Circ. 21 marzo 1997, n. 22; Circ. 28 marzo 1997, n. 26.

(omissis)

Art. 7.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

 

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

 

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso] (41);

 

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

 

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

 

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(41)  Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.

(omissis)

Art. 9.

Fondo di riserva per le spese impreviste.

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2), ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

 

Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

 

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.

 

Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

(omissis)

Art. 9-ter.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni», il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.

 

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica (44).

 

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(44)  Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208.

 

 

(omissis)

Art. 11.

Legge finanziaria.

(omissis)

comma 3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare (46):

 

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate (47);

 

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (48);

 

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

 

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (49);

 

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

 

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale (50);

 

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;

 

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

 

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

 

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a) (51);

 

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (52);

 

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7 (53).

(omissis)

 

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(46)  Alinea così sostituito dall'art. 2, comma 13, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(47)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(48)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(49)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 15, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(50)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 16, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(51)  Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(52)  Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(53)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


 

L. 5 agosto 1981, n. 416.
Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
(artt. 1 e 37)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1981, n. 215.

(2)  Le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella presente legge, sono state abrogate ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249 e dall'art. 38, Del.Aut.gar.com. 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS. Vedi, anche, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 8 luglio 1996, n. 37;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 15 maggio 2002;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 29 marzo 1996, n. 69; Circ. 10 giugno 1996, n. 119; Circ. 20 dicembre 1997, n. 259; Circ. 25 febbraio 1999, n. 45;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 3 maggio 2001, n. 47/2001;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Ris. 9 luglio 1996, n. 380106; Ris. 22 luglio 1996, n. 381277; Ris. 20 novembre 1997, n. 381171;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 18 dicembre 1996, n. 7664/US; Circ. 18 dicembre 1996, n. 7664; Circ. 20 gennaio 1998, n. 1018/US; Circ. 21 gennaio 1999, n. 115/US; Circ. 21 gennaio 1999, n. 116/MA; Circ. 21 febbraio 2000, n. 505/us; Circ. 21 febbraio 2000, n. 506/M.A; Circ. 30 gennaio 2001, n. 478/M.A.; Circ. 30 gennaio 2001, n. 479/us;

- Ministero per i beni e le attività culturali: Circ. 12 febbraio 2002, n. 23; Circ. 12 febbraio 2002, n. 22; Circ. 4 giugno 2003, n. 68; Circ. 10 maggio 2004, n. 76/2004; Circ. 30 marzo 2005, n. 6; Circ. 30 marzo 2005, n. 7.

 

 

TITOLO I

 

Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici

 

Art. 1.

Titolarità delle imprese.

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime (4).

 

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

 

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

 

Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (5).

 

Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:

 

a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprietà o il controllo;

 

b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita la impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci (6);

 

c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma (7).

 

È vietata l'intestazione a società fiduciarie della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani (8).

 

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:

 

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

 

b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

 

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa (9);

 

d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

 

Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

 

a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero

 

b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero

 

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero

 

 

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero

 

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate edite (10).

 

I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici (11).

 

In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.

 

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.

 

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci (12).

 

[Le società per azioni di cui ai commi primo, secondo e terzo sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al D.L. 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216] (13).

 

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società.

 

A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.

 

I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attività d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali (14) (15).

 

 

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(4)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 7 marzo 2001, n. 62.

(5)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 7 marzo 2001, n. 62.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(7)  Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

(8)  Comma prima sostituito dall'art. 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così modificato dall'art. 2, L. 7 marzo 2001, n. 62.

(9)  Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(10)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

(11)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

(12)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(13)  Comma abrogato dall'art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(14)  Comma aggiunto dall'art. 2, L. 7 marzo 2001, n. 62.

(15)  Le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella presente legge, sono state abrogate ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249 e dall'art. 38, Del.Aut.gar.com. 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS.

 

 

(omissis)

 

Art. 37.

Esodo e prepensionamento.

1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti (114):

 

a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni (115);

 

 

b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995 (116).

 

1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato (117).

 

2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.

 

3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.

 

4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.

 

5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione (118).

 

 

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(114)  Alinea così modificato dall'art. 3, D.L. 5 aprile 2001, n. 99.

(115)  Lettera così modificata dall'art. 3, D.L. 5 aprile 2001, n. 99.

(116) Lettera così modificata dal n. 1) della lettera a) del comma 18-ter dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(117) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera a) del comma 18-ter dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(118)  Il presente articolo, già modificato dall'art. 11, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10) e dall'art. 59, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è stato così sostituito dall'art. 14, L. 7 marzo 2001, n. 62. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 14 e il comma 18-quater dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 


 

L. 12 giugno 1984, n. 222.
Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.
(art. 9)

 

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 giugno 1984, n. 165.

(2)  Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 aprile 1996, n. 91; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 23 luglio 1996, n. 153; Circ. 1 agosto 1996, n. 160; Circ. 8 agosto 1996, n. 165; Circ. 3 ottobre 1996, n. 189; Circ. 24 dicembre 1996, n. 262; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 10 febbraio 1997, n. 26; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; Circ. 27 giugno 1997, n. 144; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 13 gennaio 1998, n. 8; Circ. 17 luglio 1998, n. 156; Circ. 10 novembre 2000, n. 185; Circ. 15 maggio 2002, n. 91; Circ. 24 ottobre 2002, n. 160; Circ. 14 aprile 2003, n. 78; Msg. 17 marzo 2003, n. 91; Circ. 17 settembre 2003, n. 153; Msg. 5 ottobre 2004, n. 31044;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 21 luglio 1998, n. 317;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 18 marzo 1996, n. 2283;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.

(omissis)

Art. 9.

Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità.

1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso, l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

 

2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento, salvo quanto previsto al successivo quinto comma.

 

3. La revisione può essere richiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria. Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

 

4. Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.

 

5. L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.

 

6. Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata, ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito l'assegno di invalidità.

 

7. Quando il titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita la pensione di cui all'articolo 2. L'importo della pensione non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto.

 

8. In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del articolo, l'interessato può chiedere la estensione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.

 

(omissis)

 


 

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
(art. 67 co. 1)

 

 

(1) (2) (3) (4)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

(2)  Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 del presente decreto. I riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente numerazione sono stati, conseguentemente, modificati ai sensi di quanto disposto dal comma 351 del citato articolo 1.

(3)  Vedi, anche, il comma 352 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 124 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 20 gennaio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 16 luglio 1996, n. 41; Circ. 21 ottobre 1996, n. 61; Informativa 15 gennaio 2002, n. 5; Informativa 10 novembre 2003, n. 54; Circ. 28 gennaio 2004, n. 3; Circ. 3 marzo 2005, n. 5;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Nota 31 maggio 2004;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1996, n. 67; Circ. 20 maggio 1996, n. 109; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 26 giugno 1996, n. 131; Circ. 1 ottobre 1996, n. 186; Circ. 17 ottobre 1996, n. 201; Circ. 13 dicembre 1996, n. 252; Circ. 7 febbraio 1997, n. 25; Circ. 4 marzo 1997, n. 46; Circ. 17 aprile 1997, n. 96; Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Msg. 15 maggio 1997, n. 9333; Circ. 12 giugno 1997, n. 135; Circ. 12 agosto 1997, n. 187; Circ. 8 ottobre 1997, n. 201; Circ. 27 novembre 1997, n. 241; Circ. 22 dicembre 1997, n. 260; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 19 gennaio 1998, n. 12; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 17 marzo 1998, n. 63; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 14 maggio 1998, n. 104; Circ. 5 giugno 1998, n. 121; Circ. 23 luglio 1998, n. 165; Circ. 9 ottobre 1998, n. 215; Circ. 20 aprile 1999, n. 90; Circ. 28 dicembre 1999, n. 228; Msg. 31 ottobre 2001, n. 292; Msg. 17 aprile 2003, n. 163; Msg. 1 giugno 2004, n. 16946; Circ. 8 marzo 2005, n. 39;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 26 febbraio 1997, n. 1412; Circ. 7 agosto 1997, n. 137960;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nota 18 gennaio 2001, n. 10282/Pgli158;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 6 marzo 2000, n. 11;

- Ministero del tesoro: Circ. 29 gennaio 1996, n. 668; Circ. 20 maggio 1996, n. 686; Circ. 4 giugno 1997, n. 764; Circ. 26 gennaio 1998, n. 6;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 18 giugno 2001, n. 58/E; Circ. 18 giugno 2001, n. 59/E; Ris. 3 ottobre 2001, n. 148/E; Ris. 9 novembre 2001, n. 177/E; Ris. 9 novembre 2001, n. 178/E; Ris. 13 novembre 2001, n. 181/E; Ris. 13 novembre 2001, n. 182/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 187/E; Ris. 18 gennaio 2002, n. 11/E; Ris. 18 gennaio 2002, n. 12/E; Ris. 27 febbraio 2002, n. 56/E; Ris. 5 marzo 2002, n. 76/E; Ris. 8 marzo 2002, n. 79/E; Ris. 21 marzo 2002, n. 95/E; Lett.Circ. 22 marzo 2002, n. 6458; Ris. 28 marzo 2002, n. 98/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 102/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 104/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 106/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 108/E; Ris. 5 aprile 2002, n. 909-16127/2002; Ris. 23 aprile 2002, n. 124/E; Ris. 30 aprile 2002, n. 131/E; Ris. 7 maggio 2002, n. 137/E; Ris. 9 maggio 2002, n. 140/E; Ris. 13 maggio 2002, n. 143/E; Ris. 15 maggio 2002, n. 146/E; Ris. 20 maggio 2002, n. 148/E; Ris. 22 maggio 2002, n. 152/E; Ris. 22 maggio 2002, n. 23920; Ris. 24 maggio 2002, n. 154/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 158/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 162/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 163/E; Ris. 5 giugno 2002, n. 171/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 186/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 187/E; Circ. 19 giugno 2002, n. 54/E; Circ. 20 giugno 2002, n. 55/E; Ris. 20 giugno 2002, n. 203/E; Ris. 20 giugno 2002, n. 204/E; Ris. 1 luglio 2002, n. 211/E; Ris. 3 luglio 2002, n. 214/E; Ris. 4 luglio 2002, n. 215/E; Ris. 17 luglio 2002, n. 234/E; Ris. 18 luglio 2002, n. 237/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 240/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 242/E; Ris. 23 luglio 2002, n. 244/E; Ris. 23 luglio 2002, n. 246/E; Ris. 30 luglio 2002, n. 252/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 260/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 265/E; Ris. 7 agosto 2002, n. 272/E; Ris. 7 agosto 2002, n. 273/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 274/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 275/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 276/E; Ris. 14 agosto 2002, n. 283/E; Ris. 16 agosto 2002, n. 285/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 299/E; Ris. 17 settembre 2002, n. 306/E; Nota 20 settembre 2002, n. 170586; Circ. 7 ottobre 2002, n. 4; Ris. 9 ottobre 2002, n. 322/E; Ris. 15 ottobre 2002, n. 326/E; Ris. 29 ottobre 2002, n. 337/E; Ris. 31 ottobre 2002, n. 343/E; Ris. 11 novembre 2002, n. 351/E; Circ. 27 dicembre 2002, n. 87/E; Ris. 27 dicembre 2002, n. 395/E; Ris. 17 gennaio 2003, n. 8/E; Circ. 5 febbraio 2003, n. 7/E; Ris. 13 febbraio 2003, n. 35/E; Nota 4 marzo 2003, n. 30900; Circ. 5 marzo 2003, n. 15/E; Ris. 12 marzo 2003, n. 60/E; Ris. 31 marzo 2003, n. 78/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 95/E; Circ. 23 maggio 2003, n. 29/E; Ris. 23 maggio 2003, n. 114/E; Ris. 6 giugno 2003, n. 127/E; Ris. 1 luglio 2003, n. 145/E; Ris. 1 luglio 2003, n. 147/E; Ris. 12 agosto 2003, n. 175/E; Ris. 9 settembre 2003, n. 178/E; Ris. 20 ottobre 2003, n. 198/E; Ris. 29 ottobre 2003, n. 202/E; Ris. 29 dicembre 2003, n. 231/E; Circ. 30 dicembre 2003, n. 59/E; Circ. 29 gennaio 2004, n. 3/E; Ris. 23 febbraio 2004, n. 19/E; Ris. 1 marzo 2004, n. 21/E; Ris. 1 marzo 2004, n. 29/E; Ris. 10 marzo 2004, n. 34/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 40/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 43/E; Circ. 18 marzo 2004, n. 11/E; Ris. 4 maggio 2004, n. 67/E; Ris. 10 maggio 2004, n. 69/E; Ris. 10 maggio 2004, n. 68/E; Ris. 28 maggio 2004, n. 78/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 96/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 104/E; Ris. 28 settembre 2004; Circ. 4 ottobre 2004, n. 42/E; Ris. 17 novembre 2004, n. 138/E; Ris. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 15 febbraio 2005, n. 17/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 26/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 27/E; Circ. 1 aprile 2005, n. 12/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 56/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 60/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 61/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 62/E; Ris. 17 maggio 2005, n. 63/E; Ris. 1 giugno 2005, n. 71/E; Ris. 3 giugno 2005, n. 72/E; Ris. 3 giugno 2005, n. 74/E; Circ. 6 giugno 2005, n. 31/E; Ris. 10 giugno 2005, n. 77/E; Ris. 17 giugno 2005, n. 78/E; Ris. 17 giugno 2005, n. 80/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 12 aprile 2000, n. 74/E;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 4 dicembre 2003, n. 92;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 gennaio 1998, n. 17; Circ. 10 marzo 1998, n. 127;

- Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1996, n. 48/E; Circ. 28 marzo 1996, n. 81/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 15 maggio 1996, n. 128/E; Circ. 17 agosto 1996, n. 201/E; Circ. 5 novembre 1996, n. 269/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 37/E; Circ. 17 febbraio 1997, n. 42/E; Nota 18 marzo 1997, n. III/5-306; Circ. 26 marzo 1997, n. 91/E; Circ. 29 aprile 1997, n. VI-12-1152/97; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 16 maggio 1997, n. 140/E; Circ. 23 maggio 1997, n. 142/E; Circ. 27 maggio 1997, n. 145/E; Circ. 29 maggio 1997, n. 147/E; Circ. 19 giugno 1997, n. 173/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 16 luglio 1997, n. 205/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 19 settembre 1997, n. 255/E; Circ. 26 settembre 1997, n. 257/E; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 21 ottobre 1997, n. 271/E; Circ. 28 ottobre 1997, n. 281/E; Circ. 2 dicembre 1997, n. 304/E; Circ. 31 dicembre 1997, n. 336/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 14 gennaio 1998, n. 8/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E; Nota 3 giugno 1998, n. 27; Circ. 12 giugno 1998, n. 150/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 191/E; Circ. 24 luglio 1998, n. 194/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 20 novembre 1998, n. 268/E; Circ. 8 gennaio 1999, n. 14/E; Circ. 25 marzo 1999, n. 69/E; Circ. 17 febbraio 1999, n. 40/E; Circ. 4 marzo 1999, n. 55/E; Ris. 16 aprile 1999, n. 75023; Circ. 29 aprile 1999, n. 98/E; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E; Circ. 9 agosto 1999, n. 176/E; Circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E; Circ. 25 febbraio 2000, n. 30/E; Circ. 21 aprile 2000, n. 81/E; Circ. 28 aprile 2000, n. 84/E; Circ. 3 maggio 2000, n. 89/E; Circ. 12 maggio 2000, n. 95/E; Circ. 19 maggio 2000, n. 101/E; Circ. 5 luglio 2000, n. 136/E; Nota 11 luglio 2000, n. 59266; Ris. 2 agosto 2000, n. 16520/2000; Circ. 30 novembre 2000, n. 220/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 9/E; Circ. 30 maggio 2001, n. 49/E; Circ. 12 dicembre 2001, n. 105/E; Ris. 17 dicembre 2001, n. 212/E; Ris. 28 dicembre 2001, n. 220/E; Ris. 8 gennaio 2002, n. 3/E; Ris. 10 gennaio 2002, n. 7/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96; Circ. 18 dicembre 1997, n. 13/97.

 

 

(omissis)

 

Capo VII - Redditi diversi

 

Art. 67.

[81]  Redditi diversi.

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

 

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

 

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante (382);

 

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

 

1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

 

2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto (383);

 

3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;

 

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

 

1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (384);

 

2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47 (385);

 

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

 

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

 

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

 

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

 

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

 

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

 

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;

 

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

 

h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;

 

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

 

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

 

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (386);

 

n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti (387).

 

(omissis)

 

 

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(382)  Lettera così modificata dal comma 38 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 496 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(383)  Numero così sostituito dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.

(384)  Numero così modificato dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.

(385)  Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 e il comma 4 dell'art. 5, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dal comma 1 dell'art. 15, del citato decreto legislativo n. 247 del 2005.

(386)  Lettera così modificata prima dal comma 253 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 299 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(387)  Comma prima modificato dall'art. 7, L. 11 marzo 1988, n. 67, dall'art. 3, D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art. 3, D.L. 17 settembre 1992, n. 378, dall'art. 67, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, dall'art. 3, comma 25, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 4, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, dall'art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342 e dall'art. 90, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

(388)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e poi così modificato dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.

(389)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

(390)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2.

(391)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 

(omissis)

 


 

L. 16 aprile 1987, n. 183.
Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.
(art. 5)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 25 febbraio 2002, n. 525.

 

 (omissis)

 

 

Art. 5.

Fondo di rotazione.

1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .

 

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

 

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

 

 

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

 

 

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

 

 

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

 

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 (6).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(6)  Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, nonché l'art. 74, L. 19 febbraio 1992, n. 142, l'art. 65, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 54, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001, l'art. 2-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 378 dell'art. 2 e il comma 159 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

(omissis)


 

L. 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(art. 17)

 

 

(1) (2) (3)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;

- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.

(omissis)

Art. 17.

Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

 

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (34);

 

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

 

 

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

 

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

 

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (35).

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (36).

 

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

 

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

 

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

 

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

 

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

 

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (37).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(34)  Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(35)  Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(36) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(37)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

 


 

L. 7 agosto 1990, n. 250.
Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.
(art. 3 co. 10)

 

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 agosto 1990, n. 199.

(2)  In attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525.

 

(omissis)

 

Art. 3.

(omissis)

comma 10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonché a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, è corrisposto (17):

 

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici (18);

 

b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie (19).

 

(omissis)

 

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(17)  Alinea sostituito prima dall'art. 1, L. 14 agosto 1991, n. 278, poi modificato dall'art. 29, L. 30 dicembre 1991, n. 412, di nuovo sostituito dall'art. 1, comma 35, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, ancora sostituito dall'art. 2, L. 11 luglio 1998, n. 224 ed infine così modificato dall'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(18)  Lettera così modificata dal comma 124 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(19)  Vedi, anche, l'art. 2, comma 29, L. 28 dicembre 1995, n. 549, l'art. 153, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 1, commi 455 e 460, L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 20, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e il comma 1 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

 

(omissis)


 

 

L. 15 gennaio 1992, n. 21.
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
(artt. 3, 5, 6, 8 co. 3; 11)

 

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18.

(2)  Vedi, anche, la L. 11 agosto 2003, n. 218. La regione Sicilia, con L.R. 6 aprile 1996, n. 29, ha disposto che la presente legge si applichi nel proprio territorio con le modifiche nella stessa indicate. In appendice alla medesima legge regionale è riportato il testo della presente legge, aggiornato con le modifiche da essa disposte, nonché con le modifiche apportate da altri provvedimenti regionali intervenuti successivamente, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla regione Sicilia.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 2 febbraio 1998, n. 24;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 17 dicembre 2002 , n. 79/D;

- Ministero delle finanze: Circ. 17 dicembre 1996, n. 290/D.

(omissis)

Art. 3.

Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

(omissis)

Art. 5.

Competenze comunali.

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

 

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

 

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

 

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

 

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

 

 

Art. 6.

Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

 

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

 

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

 

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

 

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

 

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

 

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

(omissis)

Art. 8.

Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

 

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

 

4. L'avere esercìto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (4).

 

 

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(4)  Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 2-bis, dall'art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 6 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(omissis)

Art. 11.

Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

 

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

 

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

 

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

 

5. I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

 

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

 

7. Il servizio di taxi, ove esercìto, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

 

(omissis)


 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo codice della strada.
(artt. 75, 78, 85, 86, 236 co.2)

 

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

(2)  Per il regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice vedi il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste è stata aggiornata, con D.M. 4 gennaio 1995 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6), con D.M. 20 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303), con D.M. 22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301), con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303), con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304), con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305), con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) e con D.M. 17 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303). I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel presente testo era prevista l'emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 aprile 1997, n. 86; Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 26 settembre 2002, n. 152;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 23 aprile 2001, n. 300/A/1/33017/105; Ris. 14 ottobre 2002, n. 300/A/2/55071/10; Circ. 21 agosto 2003, n. M/2413/33; Circ. 20 ottobre 2003, n. 300/A/1/45148/10; Circ. 14 settembre 2004, n. 300/A/1/33792/109/16/1;

- Ministero degli affari esteri: Circ. 22 dicembre 1997, n. 13;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 4 marzo 1996, n. 1059; Circ. 3 marzo 1997, n. 1207; Circ. 23 maggio 1997, n. 2811; Circ. 21 luglio 1997, n. 3816; Circ. 17 novembre 1997, n. 5964; Circ. 2 dicembre 1997, n. 6372/97; Circ. 24 febbraio 1998, n. 844; Circ. 17 giugno 1998, n. 3652; Circ. 2 agosto 1999, n. 579; Circ. 6 dicembre 1999, n. 7938; Circ. 3 marzo 2000, n. 1542; Circ. 1 marzo 2001, n. 1558;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 11 gennaio 1996, n. 1/96; Circ. 19 gennaio 1996, n. 3/96; Circ. 31 gennaio 1996, n. 9/96; Circ. 2 febbraio 1996, n. 12/96; Circ. 6 marzo 1996, n. 27/96; Circ. 11 marzo 1996, n. 32/96; Circ. 22 marzo 1996, n. 39/96; Circ. 8 maggio 1996, n. 61/96; Circ. 20 maggio 1996, n. 68/96; Circ. 21 maggio 1996, n. 70/96; Circ. 12 giugno 1996, n. 86/96; Circ. 19 giugno 1996, n. 89/96; Circ. 20 giugno 1996, n. 95/96; Circ. 27 giugno 1996, n. 98/96; Circ. 2 agosto 1996, n. 111/96; Circ. 27 settembre 1996, n. 126/96; Circ. 11 dicembre 1996, n. 155/96; Circ. 22 gennaio 1997, n. 4/97; Circ. 22 gennaio 1997, n. 5/97; Circ. 24 gennaio 1997, n. 6/97; Circ. 7 febbraio 1997, n. 8/97; Circ. 17 febbraio 1997, n. 15/97; Circ. 13 marzo 1997, n. 24/97; Circ. 18 marzo 1997, n. 27/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 45/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 46/97; Circ. 13 maggio 1997, n. 49/97; Circ. 27 maggio 1997, n. 53/97; Circ. 25 giugno 1997, n. 68/97; Circ. 26 giugno 1997, n. 69/97; Circ. 4 luglio 1997, n. 1630/PIVL; Circ. 22 luglio 1997, n. 81/97; Circ. 22 luglio 1997, n. 84/97; Circ. 16 settembre 1997, n. 91/97; Circ. 16 settembre 1997, n. 92/97; Circ. 17 settembre 1997, n. 94/97; Circ. 22 settembre 1997, n. 97/97; Circ. 4 novembre 1997, n. 116/97; Circ. 18 novembre 1997, n. 122/97; Circ. 3 dicembre 1997, n. 128/97; Lett.Circ. 12 dicembre 1997, n. B110/MOT; Circ. 17 dicembre 1997, n. 135/97; Circ. 18 dicembre 1997, n. 136/97; Circ. 23 dicembre 1997, n. 141/97; Circ. 29 dicembre 1997, n. 143/97; Circ. 7 gennaio 1998, n. 3/98; Circ. 14 gennaio 1998, n. 5/98; Circ. 19 gennaio 1998, n. 8/98; Lett.Circ. 20 gennaio 1998, n. B013/MOT; Circ. 2 febbraio 1998, n. 12/98; Circ. 12 febbraio 1998, n. 19/98; Circ. 16 marzo 1998, n. 27/98; Circ. 26 marzo 1998, n. 32/98; Circ. 7 aprile 1998, n. 36/98; Lett.Circ. 8 aprile 1998, n. 726/4240/0; Circ. 29 aprile 1998, n. 39/98; Circ. 28 maggio 1998, n. 45/98; Circ. 1 giugno 1998, n. 46/98; Circ. 25 giugno 1998, n. 58/98; Circ. 3 luglio 1998, n. 60/98; Circ. 21 luglio 1998, n. 63/98; Circ. 21 luglio 1998, n. 64/98; Circ. 29 luglio 1998, n. 70/98; Circ. 31 luglio 1998, n. 77/98; Circ. 30 settembre 1998, n. 90/98; Lett.Circ. 13 ottobre 1998, n. B090/MOT; Circ. 18 dicembre 1998, n. 121/98; Lett.Circ. 8 gennaio 1999, n. H0060/60G1; Circ. 28 gennaio 1999, n. 9/99; Circ. 8 febbraio 1999, n. 1/99/APC; Lett.Circ. 12 febbraio 1999, n. B009/MOT; Circ. 4 marzo 1999, n. 15/99; Lett.Circ. 5 marzo 1999, n. B019/MOT; Lett.Circ. 9 marzo 1999, n. 9906/4630; Circ. 6 maggio 1999, n. 1906/4120(0)-MOT-BO41; Circ. 12 maggio 1999, n. 26/99; Circ. 14 maggio 1999, n. 27/99; Circ. 14 maggio 1999, n. 28/99; Circ. 20 maggio 1999, n. 29/99; Circ. 28 maggio 1999, n. 31/99; Lett.Circ. 14 giugno 1999, n. B055/MOT; Circ. 6 settembre 1999, n. 88/95; Circ. 21 settembre 1999, n. 48/99; Circ. 28 settembre 1999, n. 50/99; Circ. 20 ottobre 1999, n. B074/MOT; Circ. 16 novembre 1999, n. 6247/698/99; Circ. 2 dicembre 1999, n. 31/99/MOT; Circ. 2 dicembre 1999, n. A30/MOT; Lett.Circ. 14 dicembre 1999, n. B086/MOT; Circ. 15 dicembre 1999, n. A33/99/MOT; circ. 23 dicembre 1999, n. 34/99/MOT; Circ. 4 gennaio 2000, n. A1/2000/MOT; Circ. 17 gennaio 2000, n. B4/2000/MOT; Circ. 18 gennaio 2000, n. A3/2000/MOT; Circ. 3 febbraio 2000, n. B5/2000/MOT; Lett.Circ. 29 febbraio 2000, n. 0161/UT32/CG(2); Circ. 8 marzo 2000, n. B13/2000/MOT; Circ. 10 marzo 2000, n. B14/2000/MOT; Circ. 20 marzo 2000, n. A11/2000/MOT; Lett.Circ. 30 marzo 2000, n. 516/M3/B2; Circ. 14 aprile 2000, n. A14/2000/MOT; Circ. 21 aprile 2000, n. A15/2000/MOT; Lett.Circ. 16 maggio 2000, n. 729/M3/C2; Circ. 16 giugno 2000, n. B47/2000/MOT; Circ. 22 giugno 2000, n. B53/2000/MOT; Circ. 14 luglio 2000, n. A22/2000/MOT; Lett.Circ. 9 agosto 2000, n. 1403/M3/C2; Lett.Circ. 7 agosto 2000, n. 1384/M3/B2; Lett.Circ. 29 settembre 2000, n. 7938/604; Circ. 11 ottobre 2000, n. B63/2000/MOT; Lett.Circ. 18 ottobre 2000, n. 1728/M3/C2; Circ. 8 novembre 2000, n. A25/2000/MOT; Circ. 9 novembre 2000, n. B73/2000/MOT; Circ. 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT; Circ. 30 novembre 2000, n. A29/2000/MOT; Circ. 4 dicembre 2000, n. A30/2000/MOT; Circ. 5 dicembre 2000, n. A31/2000/MOT; Circ. 14 dicembre 2000, n. B110/2000/MOT; Lett.Circ. 15 gennaio 2001, n. 50/M3/B2; Lett.Circ. 19 gennaio 2001, n. 144/C3; Lett.Circ. 13 febbraio 2001, n. 1935/M3/B2; Circ. 23 febbraio 2001, n. 979/4631/C.T. Lett.Circ. 8 marzo 2001, n. 653/C4/2001; Lett.Circ. 24 gennaio 2001, n. 0015/UT60/C1/CG; Lett.Circ. 1 giugno 2001, n. 437/M330; Circ. 11 giugno 2001, n. 489/M340/2001;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 aprile 1997, n. 6/4PS/30712; Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98;

- Ministero dell'ambiente: Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 9 ottobre 2001, n. 2919/M366/2001; Ris. 29 ottobre 2001, n. 171/E; Circ. 2 gennaio 2002, n. 2/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 156/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1997, n. 300/A/23657/144/5/20/5; Circ. 10 marzo 1998, n. 20; Circ. 1 giugno 1998, n. 47; Circ. 28 luglio 1998, n. 300/A/54714/108/15; Circ. 8 novembre 1998, n. 300/A/55805/116/1; Circ. 6 febbraio 1998, n. 300/A/51520/124/77; Circ. 12 dicembre 2000, n. 300/A/24850/144/5/20/3; Circ. 11 settembre 1998, n. 62; Circ. 13 marzo 1999, n. 28; Circ. 13 settembre 1999, n. 94; Circ. 4 ottobre 1999, n. 99; Circ. 22 dicembre 1999, n. 122; Circ. 13 gennaio 2000, n. M/2413/9; Circ. 17 gennaio 2000, n. 6; Circ. 18 gennaio 2000, n. 8; Circ. 19 gennaio 2000, n. 9; Lett.Circ. 31 gennaio 2000, n. 300/A/45647/101/21/2; Circ. 21 febbraio 2000, n. 20; Lett.Circ. 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2; Circ. 17 aprile 2000, n. 42; Circ. 2 agosto 2000, n. 81; Lett.Circ. 1 aprile 2000, n. 300/A/22255/101/3/3/9; Circ. 9 gennaio 2001, n. 300/A/25153/105/36; Circ. 30 gennaio 2001, n. M/2413/39; Circ. 15 febbraio 2001, n. M/2413/10; Circ. 21 marzo 2001, n. M/2413/12; Circ. 13 aprile 2001, n. 24; Circ. 6 dicembre 2001, n. M/6326/50; Circ. 12 dicembre 2001, n. 86; Circ. 23 agosto 2002, n. 300/A/1/54622/103/8/2; Circ. 3 ottobre 2002, n. 300/A/1/54584/101/3/3/9; Circ. 8 aprile 2003, n. 300/A/1/41198/101/3/3/9; Circ. 13 giugno 2003, n. M/2413-12; Circ. 1 luglio 2003, n. 300/A/1/43773/101/3/3/8; Circ. 12 agosto 2003, n. 300/A/1/44248/109/16/1; Circ. 12 agosto 2003, n. 300/A/1/44249/101/3/3/8; Circ. 19 agosto 2003, n. M/2413/13; Circ. 1 settembre 2003, n. 300/A/1/43791/109/16/1; Circ. 4 settembre 2003, n. M/2413/5; Nota 31 ottobre 2003; Circ. 1 febbraio 2004, n. 300/A/1/41059/108/1; Circ. 29 marzo 2004, n. 300/A/1/32149/1; Circ. 27 maggio 2004, n. 1959; Circ. 25 giugno 2004, n. M/2413/12; Circ. 30 dicembre 2004, n. 300/A/1/36006/101/3/3/14; Circ. 26 gennaio 2005, n. M/2413-12; Circ. 4 febbraio 2005, n. 300/A/1/41236/109/16/1;

- Ministero della giustizia: Nota 13 agosto 2003;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 marzo 1997, n. 169; Circ. 14 aprile 1997, n. 248;

- Ministero della sanità: Circ. 24 gennaio 2001, n. DPV.U07/LD1.G.14/147;

- Ministero delle finanze: Circ. 12 febbraio 1997, n. 33/E; Circ. 12 febbraio 1997, n. 33/E; Circ. 29 luglio 1997, n. 215/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 31 luglio 1998, n. 197/E; Circ. 17 maggio 2000, n. 97/E;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 agosto 2001, n. 1817/M330; Circ. 25 febbraio 2002, n. 1098/60G1/MOT6; Circ. 2 maggio 2002, n. 1668/MOT2/C; Circ. 30 dicembre 2002, n. 4258/M310/MOT3; Circ. 2 gennaio 2003, n. 01/M368; Circ. 12 febbraio 2003, n. 551/M310/MOT3; Circ. 20 febbraio 2003, n. 358/MOT4; Circ. 11 aprile 2003, n. 1525; Circ. 19 marzo 2003, n. 2388/MOT5; Circ. 26 maggio 2003, n. 1139/404; Circ. 27 maggio 2003, n. 449/I/US2; Circ. 14 luglio 2003, n. 1971/M360; Circ. 22 luglio 2003, n. 5619.060.0; Circ. 23 luglio 2003, n. 2921/MOT2/D; Circ. 28 luglio 2003, n. 2979/M368; Circ. 9 ottobre 2003, n. 4053/M350/MOT3; Circ. 6 novembre 2003, n. 4398/M334; Circ. 26 novembre 2003, n. 4437/M360; Circ. 17 dicembre 2003, n. 3131/404; Circ. 23 dicembre 2003, n. 300/A/1/44795/10; Circ. 22 gennaio 2004, n. 203/404/MOT4; Circ. 3 febbraio 2004, n. 387/M334; Circ. 8 marzo 2004, n. 4612/M350; Circ. 16 marzo 2004, n. 1060; Circ. 29 marzo 2004, n. 885/404; circ. 10 maggio 2004, n. 1913/M310/MOT3; Circ. 6 agosto 2004, n. 300/A/1/34115/108/68; Circ. 24 novembre 2004, n. 2567/Segr; Nota 9 dicembre 2004, n. 3773; Circ. 3 marzo 2005, n. 739/MOT2/C; Circ. 7 aprile 2005, n. 1915/M368; Circ. 23 maggio 2005, n. 1560/MOT2/C.

(omissis)

Art. 75.

Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.

 

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (250) con modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (251). Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento (252).

 

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (253). Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione (254).

 

4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.

 

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

 

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

 

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (255) (256).

 

 

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(250)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(251)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(252) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 marzo 2006 e il D.M. 15 marzo 2007, n. 55.

(253)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(254)  Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277. Per le procedure di omologazione dei filoveicoli per il trasporto di persone vedi il D.M. 10 luglio 2003, n. 238. Per le procedure di omologazione delle autocaravan e dei caravan vedi il D.M. 13 marzo 2006. Per le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di idonietà alla circolazione dei trenini turistici vedi il D.M. 15 marzo 2007, n. 55.

(255)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(256)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 34, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(omissis)

Art. 78.

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (270) quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (271) ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

 

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

 

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

 

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (272).

 

 

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(270)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(271)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(272)  Con D.M. 17 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(omissis)

Art. 85.

Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

 

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

 

- le motocarrozzette;

 

- le autovetture;

 

- gli autobus;

 

- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

 

- i veicoli a trazione animale.

 

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

 

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, se si tratta di autobus, da euro 389 a euro 1.559. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (322).

 

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a euro 305. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (323) (324).

 

 

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(322)  Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(323)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(324)  Con D.M. 17 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 

 

Art. 86.

Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

 

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.632 a euro 6.527. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza (325).

 

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a euro 305 (326) (327) (328).

 

 

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(325)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(326)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(327) Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.

(328) Con D.M. 17 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(omissis)

Art. 236.

Norme transitorie relative al titolo IV.

1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all'atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli (1161).

 

2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

 

 

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(1161)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (Gazz. Uff. 30 giugno 1993, n. 151) e poi dall'art. 129, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 

 (omissis)

 


 

L. 23 dicembre 1992, n. 498.
Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.
(artt. 11 co. 5)

 

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1992, n. 304.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero del tesoro: Circ. 25 marzo 1996, n. 681;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 14 luglio 1997, n. 432; Circ. 3 settembre 1997, n. 544; Circ. 2 novembre 2000, n. 247;

- Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E.

 

(omissis)

Art. 11. 

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, emana direttive per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonché per la revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività.

 

2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

 

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entità dei sovrapprezzi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , e a determinare, conformemente alle direttive del CIPE, nell'ambito della viabilità primaria ed autostradale, criteri e finalità di utilizzo di detti sovrapprezzi, sentite le competenti commissioni parlamentari.

 

4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro informativo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie devono annualmente trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

 

5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

 

a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

 

b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle convenzioni (18);

 

c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (19);

 

d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;

 

e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;

 

f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l’aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell’Autorità di cui all’articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell’Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell’Autorità è scelto fra i componenti del consiglio (20).

 

5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica (21).

 

5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti princìpi:

 

a) verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

 

b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;

 

c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil (22).

 

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 15, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1982, n. 531 , e le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 .

 

 

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(18) Lettera così sostituita dal comma 7 dell'art. 3, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(19) Per il differimento dell'efficacia delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma 3-ter dell'art. 3, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(20) L'originario comma 5 è stato così sostituito con gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter ai sensi di quanto disposto dal comma 85 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione e dai commi 939 e 1030 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(21) L'originario comma 5 è stato così sostituito con gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter ai sensi di quanto disposto dal comma 85 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione e dai commi 939 e 1030 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(22) L'originario comma 5 è stato così sostituito con gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter ai sensi di quanto disposto dal comma 85 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione e dai commi 939 e 1030 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 (omissis)

 


 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
(art. 10)

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 10 giugno 1996, n. 32; Circ. 3 dicembre 1997, n. 65; Informativa 15 gennaio 2002, n. 4; Informativa 18 febbraio 2002, n. 21; Informativa 30 gennaio 2003, n. 5; Informativa 4 febbraio 2003, n. 5; Informativa 2 maggio 2003, n. 24; Nota 29 gennaio 2004, n. 2; Circ. 9 febbraio 2004, n. 9; Circ. 1 marzo 2004, n. 15; Nota 11 marzo 2004, n. 6; Circ. 12 agosto 2004, n. 53; Nota 26 ottobre 2004, n. 24; Nota 8 febbraio 2005, n. 4;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 gennaio 1996, n. 12; Circ. 16 gennaio 1996, n. 14; Circ. 13 febbraio 1996, n. 32; Circ. 15 febbraio 1996, n. 37; Circ. 20 febbraio 1996, n. 38; Circ. 18 marzo 1996, n. 62; Circ. 10 aprile 1996, n. 80; Circ. 6 giugno 1996, n. 117; Circ. 14 giugno 1996, n. 126; Circ. 24 luglio 1996, n. 155; Circ. 30 luglio 1996, n. 158; Circ. 3 ottobre 1996, n. 189; Circ. 28 ottobre 1996, n. 209; Circ. 14 novembre 1996, n. 220; Circ. 24 dicembre 1996, n. 262; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 23 gennaio 1997, n. 16; Circ. 30 gennaio 1997, n. 23; Circ. 10 febbraio 1997, n. 26; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 5 marzo 1997, n. 49; Msg. 12 marzo 1997, n. 59; Circ. 24 marzo 1997, n. 72; Circ. 30 aprile 1997, n. 104; Circ. 12 giugno 1997, n. 133; Msg. 24 giugno 1997, n. 14211; Circ. 17 luglio 1997, n. 160; Circ. 31 luglio 1997, n. 172; Circ. 15 ottobre 1997, n. 205; Circ. 17 novembre 1997, n. 230; Circ. 18 dicembre 1997, n. 257; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38; Circ. 5 giugno 1998, n. 120; Circ. 16 luglio 1998, n. 155; Circ. 17 luglio 1998, n. 156; Circ. 23 luglio 1998, n. 164; Circ. 2 novembre 1998, n. 229; Circ. 9 dicembre 1999, n. 213; Msg. 10 luglio 2000, n. 357; Circ. 15 novembre 2000, n. 185BIS; Msg. 5 luglio 2001, n. 190; Msg. 30 gennaio 2002, n. 41; Msg. 26 giugno 2002, n. 191; Circ. 13 giugno 2003, n. 103; Circ. 11 luglio 2003, n. 125; Msg. 11 luglio 2003, n. 232; Msg. 14 luglio 2003, n. 274; Circ. 23 dicembre 2003, n. 197; Msg. 14 giugno 2004, n. 18745; Msg. 1 luglio 2005, n. 24488;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 1996, n. 8; Circ. 27 luglio 1998, n. 100/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512;

- Ministero del tesoro: Circ. 8 gennaio 1996, n. 5; Circ. 11 luglio 1996, n. 698; Circ. 16 luglio 1996; Circ. 29 luglio 1996, n. 701; Circ. 29 ottobre 1996, n. 203502; Circ. 21 febbraio 1997, n. 742; Circ. 1 aprile 1997, n. 751;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8 agosto 1996, n. 498; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 14 marzo 1997, n. 173; Circ. 19 maggio 1997, n. 304; Circ. 14 luglio 1997, n. 432; Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998, n. 387;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 marzo 1997, n. 79;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 16 aprile 1996, n. 1693; Circ. 1 agosto 1996, n. 5844;

- PREVINDAI, Fondo di previdenza e capitalizzazione per i dirigenti di aziende industriali: Circ. 9 febbraio 2004, n. 9;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 2 luglio 1997, n. 52;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.

(omissis)

 

TITOLO III

Disposizioni a carattere generale

 

Art. 10.

Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 , e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente anno.

 

3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.

 

4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio erogatore della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , che sono, altresì, tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al comma 2 relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3.

 

4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF (12).

 

5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni.

 

6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'art. 10, D.L. 28 febbraio 1986, n. 49 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro (13).

 

6-bis. Le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente (14).

 

7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

 

8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole (15).

 

8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore (16).

 

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(12)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 210, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(13)  Gli attuali commi 6 e 6-bis così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

(14)  Gli attuali commi 6 e 6-bis così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

(15)  Comma così sostituito dall'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

(16)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 211, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
(art. 2 co. 1)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

(2)  Sono inserite nel testo le rettifiche di cui all'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, n. 10. In deroga a quanto disposto dal presente decreto vedi il comma 60 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 7 maggio 2002, n. 6/DPF; Circ. 30 maggio 2002, n. 4/DPF; Ris. 19 giugno 2002, n. 201/E; Ris. 6 marzo 2003, n. 1/DPF;

- Ministero dell'interno: Circ. 15 gennaio 1996, n. 3/96; Circ. 8 febbraio 1997, n. 8/97; Circ. 22 maggio 1998, n. F.L.17/98; Circ. 16 dicembre 1998, n. F.L.36/98; Circ. 29 novembre 1999, n. F.L.30/99;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 settembre 1996, n. 507;

- Ministero delle finanze: Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 25 maggio 1996, n. 138/E; Circ. 22 ottobre 1996, n. 255/E; Circ. 4 aprile 1997, n. 96/E; Circ. 13 maggio 1997, n. 135/E; Circ. 26 maggio 1997, n. 144/E; Circ. 5 giugno 1997, n. 156/E; Circ. 27 gennaio 1998, n. 30/E; Circ. 17 aprile 1998, n. 101/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 143/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 144/E; Circ. 13 luglio 1998, n. 184/E; Nota 31 maggio 1999, n. 35915; Circ. 14 settembre 1999, n. 185/E; Circ. 7 giugno 2000, n. 118/E;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 24 gennaio 1996, n. 587; Circ. 22 giugno 1996, n. 765.

(omissis)

Art. 2.

Definizione di fabbricati e aree.

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

 

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato (8);

 

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera (9);

 

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (10) (11).

 

 

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(8)  Per le variazioni delle iscrizioni catastali, vedi l'art. 9, comma 9, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(9)  Per l'interpretazione autentica della presente lettera, vedi il comma 16 dell'art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(10) Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

(11)  La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(art. 30)

 

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

(2)  Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 5, D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 2 settembre 1998, n. 26549; Circ. 29 luglio 1998, n. 900309; Circ. 25 settembre 1998, n. 1068586; Circ. 16 aprile 1999, n. 1;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 1 marzo 2004, n. 1/T;

- Ministero delle finanze: Circ. 8 ottobre 1996, n. 246/E; Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E;

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 4 ottobre 1999, n. 80712; Circ. 4 luglio 2000, n. 84861; Circ. 12 gennaio 2001, n. 80113; Circ. 27 giugno 2001, n. 81978; Lett.Circ. 18 gennaio 2002, n. 83402; Lett.Circ. 24 giugno 2002, n. 82785;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 22 ottobre 1996, n. 4/1/1289/S;

- Ministero per le politiche agricole: Circ. 11 febbraio 1998, n. 6232786;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 maggio 1996, n. 290; Circ. 4 settembre 1996; Circ. 22 luglio 1997, n. 391; Circ. 22 giugno 1998.

(omissis)

Art. 30.

Soci.

1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

 

2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca (77).

 

3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

 

4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

 

5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta (78).

 

6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

 

 

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(77) Vedi, anche, l'art. 28-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(78)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

 


 

L. 26 novembre 1993, n. 489.
Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi.
(art. 3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1993, n. 284.

(omissis)

Art. 3. 

1. Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi (8).

 

2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

 

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validità a favore delle società derivanti dalla trasformazione senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

 

4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa.

 

5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti.

 

6. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445 , nonché l'articolo 17, il sesto comma dell'articolo 34, la lettera c) del secondo comma dell'articolo 37 e i commi terzo e quarto dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949 .

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

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(8)  Comma così modificato dall'art. 156, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo integrato dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(omissis)

 


 

L. 10 dicembre 1993, n. 515.
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
(art. 15 co. 2 e 3)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 4 giugno 2002, n. 170/E.

 

(omissis)

Art. 15.

Sanzioni.

(omissis)

comma 2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (31).

 

Comma 3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (32).

(omissis)

 

 

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(31)  Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.

(32)  Comma così modificato prima dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.

 


 

D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. con mod. L. 26 febbraio 1994, n. 48.
Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.
(art. 9)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1993, n. 305 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 febbraio 1994, n. 133 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1994, n. 48).

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1997, n. 83; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40;

- Ministero delle finanze: Circ. 7 marzo 1996, n. 53/T; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 27 gennaio 1997, n. 15/T; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 20 marzo 2000, n. 50/E.

 

(omissis)

 

Art. 9.

Istituzione del catasto dei fabbricati.

1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di «catasto dei fabbricati». L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

 

2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.

 

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

 

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

 

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;

 

2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;

 

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

 

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

 

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (43);

 

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (44);

 

b) [l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna] (45);

 

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

 

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ;

 

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408 , e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali (46).

 

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

 

a) alla protezione delle piante;

 

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

 

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;

 

d) all’allevamento e al ricovero degli animali;

 

e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (47);

 

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

 

g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

 

h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;

 

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (48);

 

l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso (49).

 

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A (50).

 

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti (51).

 

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

 

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

 

7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro.

 

8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e il termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995 (52). Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3 (53).

 

9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995 (54), con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (55).

 

10. [Per le finalità di cui al comma 1, e per consentire le semplificazioni procedurali necessarie al continuo ed automatico aggiornamento del sistema catastale, con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono stabiliti nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni, nonché per la produzione e l'aggiornamento della cartografia catastale. Con lo stesso provvedimento vengono, altresì, definiti gli interventi edilizi sul patrimonio censito privi di rilevanza censuaria, ai fini delle denunce di variazione catastale. Le operazioni di revisione generale degli estimi dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, devono tener conto dei nuovi criteri previsti dall'articolo 2, comma 1-sexies, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, nonché di quelli fissati con decreto del Ministro delle finanze] (56).

 

11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma 22 dell'art. 4, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al «metro quadrato» di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 (57).

 

12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centottanta giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore può rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.

 

13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .

 

14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 . Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 13. Alle predette attività provvede l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalità di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione (58).

 

 

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(43) Le attuali lettere a) e a-bis) così sostituiscono l'originaria lettera a) ai sensi di quanto disposto dall'art. 42-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione. In precedenza la lettera a) era stata modificata dal comma 37 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 38 dello stesso articolo 2.

(44) Le attuali lettere a) e a-bis) così sostituiscono l'originaria lettera a) ai sensi di quanto disposto dall'art. 42-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(45) Lettera abrogata dall'art. 42-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(46)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139.

(47) Lettera così sostituita dal comma 275 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(48) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(49)  L'originario comma 3-bis, aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 è stato così sostituito, con gli attuali commi 3-bis e 3-ter, dall'art. 42-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(50) L'originario comma 3-bis, aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 è stato così sostituito, con gli attuali commi 3-bis e 3-ter, dall'art. 42-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(51)  Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.

(52)  Termine prorogato al 31 dicembre 1996 dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, al 31 dicembre 1997 dall'art. 3, comma 156, L. 23 dicembre 1996, n. 662, al 31 dicembre 1998, dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448, al 31 dicembre 2000 dall'art. 7, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e al 31 dicembre 2001 dall'art. 64, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, il comma 38 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(53)  Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.

(54)  Termine prorogato al 31 dicembre 1996 dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, al 31 dicembre 1997 dall'art. 3, comma 156, L. 23 dicembre 1996, n. 662, al 31 dicembre 1998, dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448, al 31 dicembre 2000 dall'art. 7, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e al 31 dicembre 2001 dall'art. 64, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, il comma 38 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(55)  Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133. Successivamente il comma 10 è stato abrogato dall'art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28. Vedi, anche, l'art. 3, comma 143, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(56)  Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133. Successivamente il comma 10 è stato abrogato dall'art. 26, L. 18 febbraio 1999, n. 28. Vedi, anche, l'art. 3, comma 143, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(57)  Periodo aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133 e poi così sostituito dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

(58)  Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.

 

(omissis)

 


 

L. 8 agosto 1995, n. 335.
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
(art. 1 co. 42)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.

(2)  L'art. 1, L. 8 agosto 1996, n. 417 (Gazz. Uff. 12 agosto 1996, n. 188) ha differito i termini per l'esercizio delle deleghe normative previste dalla presente legge al 30 aprile 1997. Vedi, anche, l'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 29 marzo 2001, n. 100380;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8 gennaio 1999, n. 1; Circ. 10 maggio 1996, n. 32; Circ. 20 marzo 1997, n. 37;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 10 gennaio 1996, n. 2; Circ. 29 marzo 1996, n. 21; Circ. 10 giugno 1996, n. 32; Circ. 10 marzo 1997, n. 15; Circ. 24 ottobre 1997, n. 57; Circ. 31 marzo 1998, n. 17; Circ. 15 marzo 1999, n. 17; Informativa 16 febbraio 2000, n. 10; Circ. 15 marzo 2000, n. 17; Informativa 8 giugno 2000, n. 27; Circ. 21 luglio 2000, n. 38; Circ. 24 luglio 2000, n. 39; Informativa 3 ottobre 2000, n. 47; Circ. 9 luglio 2001, n. 261/M; Informativa 11 luglio 2001, n. 34; Informativa 12 novembre 2001, n. 60; Informativa 11 dicembre 2001, n. 67; Informativa 8 gennaio 2002, n. 2; Informativa 9 gennaio 2002, n. 3; Circ. 10 gennaio 2002, n. 1; Informativa 25 gennaio 2002, n. 7; Informativa 30 gennaio 2002, n. 11; Informativa 11 marzo 2002, n. 27; Informativa 14 marzo 2002, n. 30; Informativa 20 marzo 2002, n. 32; Informativa 5 aprile 2002, n. 35; Informativa 24 aprile 2002, n. 45; Informativa 6 maggio 2002, n. 48; Informativa 7 maggio 2002, n. 13; Informativa 22 maggio 2002, n. 51; Informativa 27 maggio 2002, n. 15; Informativa 29 maggio 2002, n. 53; Circ. 7 maggio 2003, n. 14; Informativa 24 ottobre 2003, n. 47; Circ. 17 dicembre 2003, n. 33; Nota 2 marzo 2004, n. 5; Circ. 3 marzo 2004, n. 23; Circ. 16 marzo 2004, n. 1; Circ. 30 marzo 2004, n. 23; Circ. 16 dicembre 2004, n. 67; Circ. 25 gennaio 2005, n. 1; Nota 8 febbraio 2005, n. 4; Circ. 23 marzo 2005, n. 6; Circ. 23 maggio 2005, n. 17; Nota 25 maggio 2005, n. 11; Circ. 1 giugno 2005, n. 19;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 agosto 1995, n. 234; Circ. 15 gennaio 1996, n. 10; Circ. 15 gennaio 1996, n. 11; Circ. 15 gennaio 1996, n. 9; Msg. 19 gennaio 1996, n. 06706; Circ. 22 gennaio 1996, n. 18; Circ. 23 gennaio 1996, n. 21; Msg. 23 gennaio 1996, n. 07093; Circ. 27 gennaio 1996, n. 26; Circ. 29 gennaio 1996, n. 27; Circ. 20 febbraio 1996, n. 38; Circ. 24 febbraio 1996, n. 44; Circ. 29 febbraio 1996, n. 49; Circ. 5 marzo 1996, n. 52; Circ. 20 aprile 1996, n. 91; Circ. 24 aprile 1996, n. 92; Circ. 4 maggio 1996, n. 97; Circ. 15 maggio 1996, n. 103; Circ. 20 maggio 1996, n. 107; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 25 maggio 1996, n. 113; Circ. 30 maggio 1996, n. 115; Circ. 6 giugno 1996, n. 117; Circ. 12 giugno 1996, n. 123; Circ. 12 giugno 1996, n. 124; Circ. 11 luglio 1996, n. 144; Circ. 23 luglio 1996, n. 153; Circ. 8 agosto 1996, n. 165; Circ. 19 agosto 1996, n. 169; Circ. 22 agosto 1996, n. 171; Circ. 7 settembre 1996, n. 177; Circ. 14 settembre 1996, n. 180; Circ. 3 ottobre 1996, n. 189; Circ. 5 ottobre 1996, n. 191; Circ. 17 ottobre 1996, n. 201; Circ. 21 ottobre 1996, n. 204; Circ. 24 ottobre 1996, n. 208; Circ. 14 novembre 1996, n. 220; Circ. 15 novembre 1996, n. 221; Circ. 19 novembre 1996, n. 224; Circ. 20 novembre 1996, n. 225; Circ. 21 novembre 1996, n. 226; Circ. 28 novembre 1996, n. 238; Circ. 13 dicembre 1996, n. 251; Circ. 13 dicembre 1996, n. 252; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 25 gennaio 1997, n. 17; Circ. 28 gennaio 1997, n. 20; Circ. 30 gennaio 1997, n. 23; Circ. 7 febbraio 1997, n. 25; Circ. 10 febbraio 1997, n. 26; Circ. 12 febbraio 1997, n. 28; Circ. 13 febbraio 1997, n. 30; Circ. 14 febbraio 1997, n. 32; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 15 marzo 1997, n. 62; Circ. 24 marzo 1997, n. 74; Circ. 25 marzo 1997, n. 77; Circ. 28 marzo 1997, n. 83; Circ. 8 aprile 1997, n. 90; Circ. 24 aprile 1997, n. 100; Circ. 30 aprile 1997, n. 101; Circ. 30 aprile 1997, n. 103; Circ. 9 maggio 1997, n. 106; Circ. 21 giugno 1997, n. 139; Circ. 10 luglio 1997, n. 155; Circ. 17 luglio 1997, n. 159; Circ. 19 luglio 1997, n. 162; Circ. 2 agosto 1997, n. 180; Circ. 30 agosto 1997, n. 190; Circ. 22 settembre 1997, n. 194; Circ. 2 ottobre 1997, n. 200; Circ. 8 ottobre 1997, n. 201; Circ. 15 ottobre 1997, n. 205; Circ. 15 ottobre 1997, n. 206; Circ. 28 ottobre 1997, n. 211; Circ. 14 novembre 1997, n. 225; Circ. 21 novembre 1997, n. 236; Circ. 28 novembre 1997, n. 246; Circ. 18 dicembre 1997, n. 257; Circ. 22 dicembre 1997, n. 261; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 29 dicembre 1997, n. 271; Circ. 17 gennaio 1998, n. 11; Circ. 29 gennaio 1998, n. 18; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38; Circ. 24 febbraio 1998, n. 44; Circ. 26 febbraio 1998, n. 47; Circ. 5 marzo 1998, n. 50; Circ. 6 marzo 1998, n. 57; Circ. 10 marzo 1998, n. 58; Circ. 1 aprile 1998, n. 72; Circ. 8 aprile 1998, n. 79; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 9 aprile 1998, n. 82; Circ. 28 aprile 1998, n. 89; Circ. 15 maggio 1998, n. 106; Circ. 4 giugno 1998, n. 118; Circ. 9 giugno 1998, n. 123; Circ. 10 giugno 1998, n. 124; Circ. 11 giugno 1998, n. 126; Circ. 30 giugno 1998, n. 142; Circ. 11 luglio 1998, n. 149; Circ. 17 luglio 1998, n. 156; Circ. 23 luglio 1998, n. 165; Circ. 28 luglio 1998, n. 171; Circ. 3 agosto 1998, n. 179; Circ. 18 agosto 1998, n. 188; Circ. 26 agosto 1998, n. 193; Circ. 14 settembre 1998, n. 200; Circ. 2 ottobre 1998, n. 206; Circ. 6 ottobre 1998, n. 211; Circ. 9 ottobre 1998, n. 214; Circ. 21 ottobre 1998, n. 218; Circ. 20 novembre 1998, n. 238; Circ. 9 dicembre 1998, n. 247; Circ. 11 dicembre 1998, n. 249; Circ. 5 febbraio 1999, n. 19; Circ. 4 marzo 1999, n. 55; Circ. 1 aprile 1999, n. 78; Circ. 12 maggio 1999, n. 104; Circ. 7 dicembre 1999, n. 209; Circ. 17 dicembre 1999, n. 219; Circ. 21 dicembre 1999, n. 223; Circ. 10 gennaio 2000, n. 5; Circ. 4 gennaio 1996, n. 2; Circ. 26 giugno 1996, n. 133; Circ. 16 febbraio 2000, n. 37; Circ. 16 febbraio 2000, n. 38; Circ. 21 febbraio 2000, n. 41; Circ. 23 febbraio 2000, n. 47; Circ. 1 marzo 2000, n. 55; Circ. 18 aprile 2000, n. 79; Circ. 21 aprile 2000, n. 83; Circ. 2 maggio 2000, n. 90; Circ. 12 maggio 2000, n. 92; Circ. 31 maggio 2000, n. 88bis; Circ. 27 giugno 2000, n. 121; Circ. 24 agosto 2000, n. 148; Circ. 4 dicembre 2000, n. 201; Circ. 9 ottobre 2000, n. 169; Circ. 11 dicembre 2000, n. 207; Circ. 27 dicembre 2000, n. 220; Circ. 11 gennaio 2001, n. 7; Circ. 24 gennaio 2001, n. 16; Circ. 29 gennaio 2001, n. 21; Circ. 2 febbraio 2001, n. 21bis; Circ. 6 febbraio 2001, n. 28; Circ. 7 febbraio 2001, n. 32; Msg. 26 febbraio 2001, n. 247; Circ. 16 maggio 2001, n. 104; Circ. 10 agosto 2001, n. 161; Circ. 19 luglio 2001, n. 145; Circ. 23 luglio 2001, n. 147; Circ. 20 dicembre 2001, n. 224; Msg. 4 gennaio 2002, n. 2; Circ. 8 gennaio 2002, n. 10; Circ. 28 gennaio 2002, n. 26; Msg. 30 gennaio 2002, n. 41; Msg. 31 gennaio 2002, n. 44; Circ. 22 febbraio 2002, n. 40; Msg. 25 febbraio 2002, n. 68; Msg. 28 marzo 2002, n. 257; Circ. 12 aprile 2002, n. 77; Circ. 16 aprile 2002, n. 81; Circ. 2 luglio 2002, n. 125; Circolare 29 luglio 2002, n. 138; Msg. 13 settembre 2002, n. 314; Msg. 6 dicembre 2002, n. 910; Circ. 16 dicembre 2002, n. 184; Msg. 23 gennaio 2003, n. 22; Circ. 30 gennaio 2003, n. 21; Circ. 12 febbraio 2003, n. 35; Msg. 4 marzo 2003, n. 164; Msg. 25 marzo 2003, n. 33; Circ. 12 maggio 2003, n. 86; Circ. 26 maggio 2003, n. 93; Circ. 16 giugno 2003, n. 104; Msg. 3 luglio 2003, n. 71; Circ. 14 luglio 2003, n. 129; Msg. 20 agosto 2003, n. 306; Msg. 15 settembre 2003, n. 327; Msg. 13 ottobre 2003, n. 40; Circ. 23 dicembre 2003, n. 199; Circ. 23 gennaio 2004, n. 17; Msg. 26 gennaio 2004, n. 2159; Circ. 5 febbraio 2004, n. 22; Msg. 12 marzo 2004, n. 7288; Circ. 30 settembre 2004, n. 136; Msg. 22 ottobre 2004, n. 33936; Circ. 21 dicembre 2004, n. 166; Msg. 11 marzo 2005, n. 11587; Circ. 19 aprile 2005, n. 59; Circ. 25 maggio 2005, n. 69; Msg. 15 giugno 2005, n. 22676; Msg. 22 giugno 2005, n. 23589;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 28 marzo 1996, n. 17; Circ. 31 luglio 1996, n. 34;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245;

- Ministero dei trasporti: Circ. 8 gennaio 1998, n. 4;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 1996, n. 8; Circ. 30 marzo 1996, n. 40451; Lett.Circ. 9 agosto 1996, n. 7/61751/L.335.95; Circ. 9 novembre 1996, n. 149; Circ. 24 giugno 1997, n. 10PS/90120/140; Circ. 22 settembre 1997, n. 7/61920/L.335/95; Circ. 12 gennaio 1998, n. 9/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 48/98; Circ. 21 aprile 2000, n. 25/2000;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 14 maggio 1998, n. 41; Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512; Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 28 ottobre 1998, n. 845;

- Ministero del tesoro: Circ. 12 gennaio 1996, n. 665; Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; Circ. 23 gennaio 1996, n. 667; Circ. 21 febbraio 1996, n. 671; Circ. 5 marzo 1996, n. 20; Circ. 8 marzo 1996, n. 22; Circ. 8 marzo 1996, n. 124606; Circ. 25 marzo 1996, n. 681; Circ. 3 maggio 1996, n. 684; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 27 giugno 1996, n. 696; Circ. 29 luglio 1996, n. 701; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 25 settembre 1996, n. 187622; Circ. 2 ottobre 1996, n. 712; Circ. 11 ottobre 1996, n. 713; Circ. 25 ottobre 1996, n. 714; Circ. 29 ottobre 1996, n. 203502; Circ. 6 dicembre 1996, n. 79; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 16 gennaio 1997, n. 729; Circ. 16 gennaio 1997, n. 730; Circ. 13 febbraio 1997, n. 194115-21235; Circ. 14 marzo 1997, n. 749; Circ. 21 marzo 1997; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 28 aprile 1997, n. 754; Circ. 2 maggio 1997, n. 755; Circ. 27 maggio 1997, n. 763; Circ. 5 agosto 1997, n. 64; Circ. 15 settembre 1997, n. 782; Circ. 13 ottobre 1997, n. 786; Circ. 26 gennaio 1998, n. 6;

- Ministero dell'interno: Circ. 11 maggio 1999, n. 333-H/N18;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 14 novembre 2001, n. 606; Nota 16 maggio 2005, n. 75;

- Ministero della difesa: Circ. 23 luglio 2001, n. DGPM/IV/10/92284;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 gennaio 1996, n. 7; Circ. 16 gennaio 1996, n. 17; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 25 marzo 1996, n. 120; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8 agosto 1996, n. 498; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 11 novembre 1996, n. 692; Circ. 4 dicembre 1996, n. 727; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 30 dicembre 1996, n. 784; Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 14 marzo 1997, n. 173; Circ. 21 maggio 1997, n. 310; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 11 dicembre 1997, n. 791; Circ. 17 dicembre 1997, n. 861; Circ. 28 gennaio 1998, n. 36; Circ. 12 febbraio 1998, n. 54; Circ. 20 febbraio 1998, n. 24905/BL; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 27 aprile 1998, n. 198; Circ. 27 aprile 1998, n. 202; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 25 giugno 1998, n. 282; Circ. 30 giugno 1998, n. 294; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 11 dicembre 1998, n. 480; Circ. 26 febbraio 1999, n. 50; Circ. 1 dicembre 1999, n. 290; Circ. 10 aprile 2000, n. 113; Circ. 9 giugno 2000, n. 159; Circ. 8 settembre 2000, n. 213; Circ. 19 ottobre 2000, n. 234;

- Ministero delle finanze: Circ. 22 febbraio 1996, n. 46/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 4 marzo 1999, n. 55/E; Circ. 17 ottobre 2000, n. 50338;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96; Circ. 22 ottobre 1996, n. 4/1/1289/S; Circ. 24 giugno 1998, n. 113-2-516(14)/1998-bis; Circ. 28 aprile 1998, n. 1786/S/APN/2042;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 30 dicembre 1996, n. 166; Circ. 13 marzo 1997, n. 88; Circ. 17 settembre 1997, n. 189; Circ. 2 dicembre 1997, n. 253;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 12 giugno 1998, n. 1100/AG2; Circ. 14 novembre 2000, n. 13/2000;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 28 febbraio 1996, n. 1366; Circ. 18 marzo 1996, n. 2283; Circ. 7 dicembre 1996, n. 5247;

- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 11 gennaio 1996, n. 734N; Circ. 23 aprile 1997, n. 373.

 

Art. 1.

Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.

Comma 42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367.
Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato
(art. 21)

 

(1) (2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 agosto 1998, n. 191.

 

(omissis)

Art. 21.

Amministrazione straordinaria.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:

 

a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;

 

b) [dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità] (20) (21).

 

1-bis. L’autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità] (22).

 

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione (23).

 

3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.

 

4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

 

5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(21)  Comma così sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 3-ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(20) Lettera abrogata dal comma 389 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 390 dello stesso articolo 2.

(22) Comma aggiunto dal comma 389 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 391 dello stesso articolo 2.

(23) Comma così modificato dal comma 389 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 390 dello stesso articolo 2. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(omissis)


 

L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
(art. 3 co. 136)

 

(1) (2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8 maggio 1997, n. 50; Circ. 7 agosto 1997, n. 73; Circ. 12 marzo 1998, n. 14;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 19 febbraio 1999, n. 9; Circ. 15 marzo 1999, n. 15; Informativa 2 dicembre 1999, n. 24; Informativa 18 settembre 2001, n. 47; Informativa 22 gennaio 2002, n. 2; Informativa 15 dicembre 2003, n. 61;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 dicembre 1996, n. 162; Circ. 18 marzo 1997, n. 65; Circ. 13 marzo 1997, n. 59; Circ. 27 maggio 1997, n. 120; Circ. 23 ottobre 1997, n. 208; Circ. 27 novembre 1997, n. 240; Msg. 23 giugno 1998, n. 24142; Msg. 30 giugno 1998, n. 24914; Circ. 15 febbraio 1999, n. 32; Circ. 17 marzo 1999, n. 62; Msg. 18 marzo 1999, n. 24111; Circ. 22 ottobre 1999, n. 190; Circ. 25 novembre 1999, n. 203; Circ. 16 febbraio 2000, n. 38; Circ. 24 febbraio 2000, n. 49; Circ. 16 marzo 2000, n. 62; Circ. 27 marzo 2000, n. 68; Circ. 28 giugno 2000, n. 124; Circ. 17 novembre 2000, n. 190; Circ. 14 giugno 2001, n. 124; Circ. 3 giugno 2003, n. 94; Circ. 6 novembre 2003, n. 171;

- Ministero degli affari esteri: Circ. 7 giugno 1999, n. 9;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 27 luglio 1998, n. 1982;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 24 settembre 1997, n. 99/97; Circ. 10 dicembre 1997, n. 131/97;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 dicembre 1999, n. 84/99;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 28 dicembre 2001, n. 100/2001;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 13 aprile 2000, n. 19;

- Ministero del tesoro: Circ. 30 gennaio 1997, n. 737; Circ. 27 febbraio 1997, n. 17; Circ. 17 marzo 1997, n. 21; Circ. 1 luglio 1997, n. 7071925;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 25 gennaio 2002, n. 7/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 1 gennaio 1997, n. F.L.1/97; Circ. 3 gennaio 1997, n. F.L.2/97; Circ. 23 gennaio 1997, n. F.L.4/97; Circ. 7 febbraio 1997, n. 7/1997; Circ. 7 aprile 1997, n. 15/97; Circ. 22 aprile 1997, n. 18/FL; Circ. 15 gennaio 1998, n. 1/1998; Circ. 11 ottobre 1999, n. 121; Circ. 9 giugno 2000, n. 333-G/2.2.05.01.Coll.33/2000/16-00; Circ. 24 marzo 2000, n. 333-G/2.2.05.01.Coll.33/2000;

- Ministero della giustizia: Circ. 27 novembre 2003;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1997, n. 1255; Nota 17 settembre 1997, n. 19700/BL; Circ. 20 gennaio 1998, n. 18; Circ. 28 febbraio 2000, n. 50;

- Ministero delle finanze: Nota 14 gennaio 1997, n. II/4-033; Circ. 17 gennaio 1997, n. 10/E; Circ. 4 febbraio 1997, n. 20/T; Circ. 5 febbraio 1997, n. 22/E; Circ. 6 febbraio 1997, n. 25/E; Circ. 7 febbraio 1997, n. 29/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 196/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 15 gennaio 1998, n. 11/T; Circ. 22 gennaio 1998, n. 26/E; Circ. 6 marzo 1998, n. 76/E; Circ. 3 settembre 1998, n. 211/E; Circ. 18 novembre 1998, n. 265/E; Circ. 5 febbraio 1999, n. 28/E; Circ. 25 marzo 1999, n. 69/E; Circ. 27 aprile 1999, n. 94/T; Circ. 11 novembre 1999, n. 218/T; Circ. 16 maggio 2000, n. 96/T; Circ. 6 giugno 2000, n. 116/E; Circ. 24 novembre 2000, n. 213/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 31 marzo 1999;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 9 aprile 1997, n. 99; Circ. 30 maggio 1997, n. 121; Circ. 5 giugno 1997, n. 127; Circ. 18 luglio 1997, n. 166; Nota 22 luglio 1998, n. 59/106/18851/98;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 19 febbraio 1997, n. 3/97; Circ. 15 marzo 1997, n. 4/97; Circ. 18 luglio 1997, n. 6/97; Circ. 21 gennaio 1998, n. 1/98; Circ. 10 febbraio 2000, n. DICA1459/II.4.13.1;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 29 gennaio 1997, n. 9; Circ. 26 febbraio 1997, n. 16; Circ. 28 marzo 1997, n. 26; Circ. 3 aprile 1997, n. 27; Circ. 14 gennaio 1998, n. 3;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 5 maggio 1997, n. 374.

 

Art. 3

(omissis)

comma 136. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed integrazioni, è diminuito a 78 unità. Il sub contingente presso le Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali è elevato a 37 unità, ferme restando le 4 unità fissate dall'articolo 58 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 .

 

(omissis)


 

 

D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165.
Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego
(art. 7)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 giugno 1997, n. 139.

(2)  Vedi, anche, l'art. 30, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 12 aprile 1999, n. 105147; Circ. 15 settembre 1999, n. 285367; Circ. 14 gennaio 2000, n. 6545;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 23 maggio 2005, n. 17; Circ. 1 giugno 2005, n. 19;

- Ministero dell'interno: Circ. 11 maggio 1999, n. 333-H/N18.

 

(omissis)

Art. 7.

Norme transitorie.

1. In fase di prima applicazione, i limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti dall'articolo 2, sono gradualmente elevati al 57° anno di età per gli anni dal 1998 al 2001, al 58° anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal 2008.

 

2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il personale già collocato o da collocare in tale posizione, è gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3.

 

3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

 

4. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224 , possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

5. Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , che cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 10 aprile 1954, n. 113 , compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento dei limiti di età purché in possesso dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .

 

6. Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è pari a 5 anni (9).

 

7. Il personale in possesso dell'anzianità di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505 (10), dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606 (11), nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , può chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione è limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del 65° anno di età.

 

 

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(9) Comma così modificato dal comma 3-bis dell'art. 2, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(10)  Recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare.

(11)  Recante norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare.

(omissis)


 

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237.
Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.
(art. 8 e 9)

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 1997, n. 173.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 28 maggio 1998, n. 38;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 febbraio 1998, n. 36; Circ. 18 dicembre 1998, n. 259;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 15 gennaio 1998, n. 7/98; Circ. 13 marzo 1998, n. 34/28;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40; Circ. 1 aprile 1999, n. 23;

- Ministero dell'interno: Circ. 1 febbraio 1999, n. SAF/2/99;

- Ministero delle finanze: Circ. 11 dicembre 1997, n. 315/E; Circ. 24 dicembre 1997, n. 327/E; Circ. 29 dicembre 1997, n. 329/T; Circ. 20 febbraio 1998, n. 54/E; Circ. 2 marzo 1998, n. 18653; Circ. 4 marzo 1998, n. 73/T; Circ. 11 agosto 1998, n. 202/E; Circ. 28 agosto 1998, n. 210/T; Circ. 30 luglio 1999, n. 164/T; Circ. 27 settembre 1999, n. 196/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 23 dicembre 1997, n. 8/4180/60/2; Circ. 23 gennaio 1998, n. 8/172(u)60/2; Circ. 14 febbraio 1998, n. 8/462(u)60/2; Circ. 3 aprile 1998, n. 8/1081(u)60/2; Circ. 27 aprile 1999;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 16 dicembre 1997, n. 91.

(omissis)

Capo III

Versamento delle entrate

 

Art. 8.

Termini e modalità per il versamento delle somme riscosse.

1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , usufruibili sui versamenti diretti (26).

 

2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali (27).

 

3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

 

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino.

 

5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 (28).

 

 

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(26)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le parole «del 75 per cento» erano state soppresse, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 77, comma 1 lettera d), L. 21 novembre 2000, n. 342 come modificato dall'art. 16-quinquies, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dall'art. 3, comma 11, D.L. 8 luglio 2002, n. 138. La suddetta lettera d) è stata successivamente abrogata dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(27)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(28)  Per le modalità di versamento in tesoreria provinciale delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio vedi il D.M. 16 dicembre 1998.

 

Art. 9.

Versamento agli enti diversi dallo Stato.

1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente (29).

 

 

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(29)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

 

 (omissis)

 


D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
(art. 34 co. 4 e art. 37 co. 2)

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 5 settembre 2003, n. 23;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 10 maggio 1999, n. 37;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 ottobre 1997, n. 205; Circ. 11 dicembre 1997, n. 251; Circ. 24 dicembre 1997, n. 265; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 17 marzo 1998, n. 63; Circ. 8 aprile 1998, n. 79; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 16 maggio 1998, n. 108; Circ. 9 giugno 1998, n. 123; Circ. 27 luglio 1998, n. 170; Circ. 1 ottobre 1998, n. 205; Circ. 18 dicembre 1998, n. 259; Circ. 15 gennaio 1999, n. 10; Circ. 3 maggio 1999, n. 100; Circ. 12 maggio 1999, n. 103; Circ. 20 dicembre 1999, n. 220; Circ. 21 dicembre 1999, n. 226; Circ. 24 febbraio 2000, n. 51; Circ. 25 ottobre 2000, n. 181; Circ. 30 marzo 2001, n. 80; Circ. 7 maggio 2001, n. 98; Circ. 11 gennaio 2002, n. 13; Circ. 3 maggio 2002, n. 87; Circ. 12 maggio 2003, n. 85; Msg. 25 luglio 2003, n. 96; Circ. 31 luglio 2003, n. 138;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 27 giugno 2001, n. 64/E; Nota 10 agosto 2001, n. 1033/UDA; Circ. 21 gennaio 2002, n. 5/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 10/E; Ris. 20 dicembre 2002, n. 390/E; Circ. 13 febbraio 2003, n. 10/E; Ris. 8 agosto 2003, n. 173/E; Ris. 11 febbraio 2004, n. 14/E; Ris. 2 marzo 2004, n. 32/E; Ris. 2 marzo 2004, n. 33/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 105/E; Circ. 1 aprile 2005, n. 12/E;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 15 maggio 1998, n. 229;

- Ministero delle finanze: Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 19 febbraio 1998, n. 52/E; Circ. 4 marzo 1998, n. 75/E; Nota 17 aprile 1998, n. 61366; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E; Circ. 13 maggio 1998, n. 125/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 144/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 146/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 12 febbraio 1999, n. 33/E; Nota 4 maggio 1999, n. 69306; Circ. 17 giugno 1999, n. 134/E; Circ. 22 giugno 1999, n. 138/E; Circ. 24 settembre 1999, n. 195/E; Circ. 24 marzo 2000, n. 55/E; Circ. 22 maggio 2001, n. 48/E;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 16 dicembre 1997, n. 91.

 

(omissis)

34.

Attività.

(omissis)

Comma 4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei redditi indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a) (70), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32, svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 (71).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(70)  Il riferimento all'art. 49, comma 2, lettera a) deve intendersi effettuato all'art. 47, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo.

(71)  Il Capo V, con gli articoli da 32 a 40, è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490. Vedi, anche, l'art. 2, D.P.C.M. 31 maggio 2007 e il comma 1 dell'art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.

(omissis)

Art. 37.

Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.

(omissis)

comma 2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:

 

a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

 

b) elaborano le dichiarazioni;

 

c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

 

d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le modalità di cui al comma 7;

 

e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.

(omissis)


L. 31 luglio 1997, n. 249.
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
(art. 1, co. 6)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1997, n. 177, S.O.

(2)  Per le modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della presente legge vedi il D.L. 24 dicembre 2003, n. 352. Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 1 ottobre 1997, n. 259/E;

- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 26 maggio 2000;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 1 dicembre 1999, n. 18.

 

 

Art. 1.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(omissis)

 

comma 6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

 

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

 

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino (4);

 

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;

 

3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

 

4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

 

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge (5);

 

6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223 , nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 , al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49 , e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 . Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);

 

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

 

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;

 

9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;

 

10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

 

11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;

 

12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;

 

13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;

 

14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;

 

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie (6);

 

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

 

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;

 

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività (7);

 

3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

 

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

 

4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni (8);

 

5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

 

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto (9);

 

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

 

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

 

9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

 

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

 

11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

 

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare (10);

 

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni (11);

 

14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

 

15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;

 

c) il consiglio:

 

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

 

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

 

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

 

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

 

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi (12);

 

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

 

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

 

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

 

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , che è abrogato;

 

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

 

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 ; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

 

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

 

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge (13);

 

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti (14).

(omissis)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Vedi, anche, l'art. 42, comma 3, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(5)  Vedi, anche, l'art. 16, L. 7 marzo 2001, n. 62. Il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è stato approvato con Del.Aut.gar.com. 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS.

(6)  Numero così modificato dall'art. 3, comma 5-ter, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Peraltro il citato comma 5-ter è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(7)  Per la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni vedi la Del.Aut.gar.com. 24 luglio 2003, n. 179/03/CSP. Per la direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa vedi la Del.Aut.gar.com. 10 novembre 2004, n. 254/04/CSP. Per la direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento vedi la Del.Aut.gar.com. 10 dicembre 2004, n. 278/04/CSP. Per la direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali vedi la Del.Aut.gar.com. 14 luglio 2005, n. 104/05/CSP. Per la direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa vedi la Del.Aut.gar.com. 12 luglio 2006, n. 131/06/CSP.

(8)  Numero aggiunto dall'art. 11, L. 18 agosto 2000, n. 248.

(9)  Numero così modificato dall'art. 10, comma 4, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(10)  Il regolamento previsto dal presente numero è stato approvato con Del.Aut.gar.com. 25 luglio 2002, n. 153/02/CSP (Gazz. Uff. 8 agosto 2002, n. 185) e successivamente modificato ed integrato con Del.Aut.gar.com. 11 novembre 2003, n. 237/03/CSP (Gazz. Uff. 9 dicembre 2003, n.285).

(11)  Numero così modificato dall'art. 3, comma 5-quater, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Peraltro il citato comma 5-quater è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(12)  Vedi, anche, l'art. 17 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(13)  In attuazione di quanto disposto dal presente numero vedi la Del.Aut.gar.com. 23 luglio 2003, n. 290/03/CONS.

(14)  Vedi, anche, gli artt. 10 e 51 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 


D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
(art. 8)

 

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E;

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 19 febbraio 1998, n. 60.

 

 

Capo III - Conferenza unificata

 

Art. 8.

Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (13).

 

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (14).

 

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (15).

 

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (16).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(13)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(14) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(15)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(16)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

 (omissis)

 

 

 


 

 

D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(artt. 60, co., 60 _bis, 60-ter, 61, tab. 1, quadro III, col. 9)

 

(1)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1998, n. 17, S.O.

(omissis)

Art. 60.

Disciplina degli organici nel regime transitorio.

(omissis)

comma 3. Alla data del 1° gennaio 2006 le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata dovranno essere comunque contenuti entro i limiti stabiliti dal presente decreto.

 

4. Gli organici, le aliquote di valutazione per l'avanzamento dei vari gradi per l'anno 1998 e il relativo numero di promozioni annuali sono determinati sulla base della normativa in vigore nell'anno 1997. Sono fatti salvi per l'anno 1998 i quadri di avanzamento, nonché le disposizioni richiamate nei bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(109)  Comma così modificato dall'art. 24, D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216.

(110)  Lettera così modificata dall'art. 24, D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216.

(111)  Comma aggiunto dall'art. 24, D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216.

 

 

Art. 60-bis.

Avanzamento. Modifiche del regime transitorio.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2015 (112).

 

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità (113).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(112) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 2, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(113)  Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 2 dicembre 2004, n. 299 e poi così modificato, con l'aggiunta del comma 1-bis, dall'art. 10, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.

(omissis)

Art. 60-ter.

Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009 (114).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(114)  Articolo aggiunto dall'art. 8-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Sezione II

 

Esercito

 

Art. 61.

Avanzamento. Regime transitorio.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato si applica la permanenza minima nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella 1 annessa al presente decreto.

 

2. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale del Corpo sanitario le permanenze minime nei gradi per l'avanzamento al grado superiore sono così stabilite:

 

a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della durata legale del corso di laurea;

 

b) per il grado di Capitano, in 8 anni;

 

c) per il grado di Maggiore, in 3 anni;

 

d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni.

 

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60 comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino al 2009, le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutti i ruoli speciali (115).

 

4. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato è fissato in tante unità pari alla somma dei Capitani mai valutati con anzianità di grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, pari o superiore rispettivamente a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo sanitario.

 

4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento (116).

 

5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4 sono inclusi i Capitani mai valutati che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi, una anzianità di grado pari o superiore rispettivamente a 8 anni per il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato.

 

5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera d) (117).

 

6. È consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario ruolo ufficiali medici, ruolo chimico-farmacisti e ruolo del servizio veterinario nel corrispondente ruolo normale secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.

 

7. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4 si applicano a partire dagli ufficiali che terminano il corso di applicazione, di cui all'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998.

 

8. Gli ufficiali transitati nel complemento in applicazione del comma 4° dell'articolo 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data in entrata in vigore del presente decreto, sono transitati nel corrispondente ruolo ad esaurimento con l'anzianità di grado posseduta, a condizione che non abbiano riportato nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a «nella media». I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianità di grado.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(115)  Comma così modificato dall'art. 8-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(116)  Comma aggiunto dall'art. 8-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(117)  Comma aggiunto dall'art. 8-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

 

Tabella 1: ESERCITO

 

Quadro III: Ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito (142).

 

 

 

Anni di anzianità

 

 

 

 

 

Forma di

minima di grado richiesti

Periodi minimi richiesti per la

Titoli,

Promozioni

 

 

avanza-

per:

valutazione

esami,

a scelta al

Grado

Organico

mento al

 

 

corsi

grado

 

 

grado

Valutazione

Promozione

Comando o

 

richiesti

superiore

 

 

superiore

a scelta

ad anzianità

attribuzioni, Servizio

Imbarco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenente Generale

1

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiore Generale

2

scelta

-

-

-

-

-

1 ogni 4

 

 

 

 

 

 

 

 

anni [a]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigadier Generale

8

scelta

2

-

-

-

-

1 ogni 2

 

 

 

 

 

 

 

 

anni [b]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonnello

59

scelta

5

-

-

-

-

1 o 2 [c]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenente Colonnello

118

scelta

6 [d]

 

3 anni di servizio

 

 

2 [g]

 

 

 

 

 

nell'area tecnico-

 

 

 

 

 

 

8 [e]

-

operativa o nell'area

-

-

3 o 4 [h]

 

 

 

 

 

tecnico-amministra-

 

 

 

 

 

 

15 [f]

 

tiva o nell'area

 

 

2 [i]

 

 

 

 

 

tecnico-industriale,

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui almeno 1 nel-

 

 

 

 

 

 

 

 

l'incarico non infe-

 

 

 

 

 

 

 

 

riore a quello di capo

 

 

 

 

 

 

 

 

sezione o servizio o

 

 

 

 

 

 

 

 

vice direttore o inca-

 

 

 

 

 

 

 

 

rico equipollente,

 

 

 

 

 

 

 

 

anche se compiuto

 

 

 

 

 

 

 

 

tutto o in parte nel

 

 

 

 

 

 

 

 

grado inferiore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiore

47

anzianità

-

4

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitano

103

scelta

7

 

2 anni di servizio

 

 

 

 

 

 

 

 

nell'area tecnico-

 

 

 

 

 

 

 

 

operativa o nell'area

 

 

 

 

 

 

 

 

tecnico-amministra-

 

 

 

 

 

 

 

 

tiva o nell'area

 

 

 

 

 

 

 

 

tecnico-industriale

-

-

10 o 11 [j]

 

 

 

 

 

o incarico

 

 

 

 

 

anzianità

 

10

equipollente, anche

 

 

 

 

 

 

 

 

se compiuto tutto o

 

 

 

 

 

 

 

 

in parte nel grado

 

 

 

 

 

 

 

 

inferiore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenente

66

anzianità

 

6

 

 

Aver

 

 

 

 

 

 

 

 

conseguito

 

 

 

 

-

 

-

-

il diploma

-

 

 

 

 

 

 

 

di laurea

 

 

 

 

 

 

 

 

speciali-

 

 

 

 

 

 

 

 

stica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottotenente

-

anzianità

 

2

 

 

Superare

 

 

 

 

-

 

-

-

gli esami

-

 

 

 

 

 

 

 

prescritti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[a] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.

[c] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.

[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.

[g] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

[h] Ciclo di 3 anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo e terzo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

[i] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

[j] Ciclo di due anni: 10 promozioni il primo anno; 11 promozioni il secondo anno.


(142)  Quadro così sostituito dall'allegato A alla L. 2 dicembre 2004, n. 299, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della stessa.

 


 


 

L. 21 maggio 1998, n. 164.
Misure in materia di pesca e di acquacoltura
(art. 2)

 

 

(1) (2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 maggio 1998, n. 124.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero per le politiche agricole: Circ. 25 gennaio 1999; Circ. 1 settembre 1999, n. 60880.

(omissis)

Art. 2. 

1. Per l'attuazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 45.000 milioni per l'anno 1999.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 40.000 milioni per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; quanto a lire 11.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 5.000 milioni per l'anno 1999 mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni.

 

3. Al fine di completare la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 70.000 milioni, finalizzata, quanto a lire 40.000 milioni, al ritiro delle autorizzazioni di pesca con draga idraulica, quanto a lire 10.000 milioni, per l'erogazione di contributi ai consorzi di cui al decreto 12 gennaio 1995, n. 44 , del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, per le finalità ivi indicate, e quanto a lire 20.000 milioni per l'erogazione di contributi alle imprese di pesca in dipendenza delle operazioni di fermo tecnico, già disposte con provvedimento dell'autorità amministrativa a seguito della moria di molluschi negli anni 1997 e 1998.

 

4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione della presente legge, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107.

 

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni.

 

6. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 15.000 milioni, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui lire 3.000 milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. Il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative dei relativi interventi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni.

 

7. Per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, e che si costituiscono in società o cooperative, può essere concesso un prestito d'onore con un onere massimo per addetto non superiore a lire 30 milioni. Al relativo onere, cui si fa fronte nel limite massimo di spesa di lire 3.000 milioni per il 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni (13).

 

8. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge, a carico del Fondo di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.

 

9. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

 

10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(13)  I criteri e le modalità di concessione del prestito d'onore previsto dal presente comma sono stati stabiliti con D.M. 16 ottobre 1998

 

(omissis)

 


 

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204.
Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 7)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione;

 

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettere a), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere il settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonché gli organismi operanti nel settore stesso, l'individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca; la previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati sulle attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica; il riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi; nonché la programmazione e il coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;

 

Acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 7.

Competenze del MURST.

1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 , all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233 ; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , già concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.

 

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , è soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168 , sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

 

a) ... (17);

 

b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

 

c) ... (18);

 

d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

e) ... (19);

 

f) il comma 3 dell'articolo 2 è soppresso;

 

g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;

 

h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il quale» fino a «richiesta» sono soppresse;

 

i) l'articolo 11 è soppresso.

 

5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole da «previo parere» fino a «n. 59» sono soppresse.

 

6. È abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze del CNST.

 

7. È abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , come modificata dalla lettera e) del comma 4.

 

8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale può essere ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza strategica.

 

9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

 

10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , è inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4, della legge n. 266 del 1997 .

 

--------------------------------------------------------------------------------

(17)  Sostituisce con le lett. da b) a b-ter) la lett. b) del comma 1, dell'art. 2, L. 9 maggio 1989, n. 168.

(18)  Sostituisce la lett. d) del comma 1, dell'art. 2, L. 9 maggio 1989, n. 168.

(19)  Sostituisce la lett. g) del comma 1, dell'art. 2, L. 9 maggio 1989, n. 168.

 (omissis)


 

D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273.
Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano»,
a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 1)

 

 

(1)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 agosto 1999, n. 186.

 

 

Art. 1. 

Trasformazione e stima del patrimonio.

1. L'ente autonomo «La Triennale di Milano», già ente pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1° giugno 1990, n. 137, è trasformato in fondazione ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa ha sede in Milano nel Palazzo dell'Arte, che è a sua permanente disposizione.

 

3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

 

(omissis)

 


 

D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

 

(1) (2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 1998, n. 208.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 19 maggio 2003, n. 18; Circ. 28 gennaio 2004, n. 4; Circ. 4 febbraio 2004, n. 8;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 16 maggio 2000, n. 94; Circ. 31 maggio 2001, n. 119; Circ. 13 giugno 2001, n. 123; Circ. 8 marzo 2005, n. 39;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 12 aprile 2002, n. 115/E; Ris. 14 ottobre 2002, n. 325/E; Circ. 26 gennaio 2004, n. 2/E; Circ. 22 luglio 2004, n. 32/E; Circ. 30 maggio 2005, n. 24/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 5 marzo 2001, n. 21/E.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

 

Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitali;

 

Visto l'articolo 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilità;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;

 

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

 

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

 

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché di riordino della disciplina dei tributi locali;

 

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

 

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici;

 

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione può essere effettuata con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

 

Considerato che al fine di semplificare le modalità di presentazione delle dichiarazioni tramite centri autorizzati di assistenza fiscale, è opportuno modificare anche il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del l992;

 

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1° giugno 1998;

 

Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in ordine all'articolo 1, comma 5, può essere rispettato attraverso una modifica della disposizione indicata con la quale è chiarito che la mancata sottoscrizione della dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche da parte delle persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo non costituisce causa di nullità e che la stessa può essere regolarizzata salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

 

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

 

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (3).

 

2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati (4).

 

3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate (5).

 

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate (6).

 

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni (7).

 

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Comma prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto e poi così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(4)  Comma così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100 e poi dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(5)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(6)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(7) Comma così modificato dal comma 94 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Art. 2.

Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (8).

 

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (9).

 

3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 (10).

 

3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio (11).

 

4. [Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione] (12).

 

4-bis. [Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza] (13).

 

5. [I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno] (14).

 

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

 

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta (15).

 

8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (16).

 

8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (17).

 

9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (18).

 

 

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(8)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, poi sostituito dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, ed infine così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Per la proroga dei termini, relativamente all'anno 1999, vedi il D.P.C.M. 1° aprile 1999.

(9)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, poi sostituito dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dellostesso decreto, ed infine così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(10)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(11) Comma aggiunto dal comma 67 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(12)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi abrogato dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(13)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi abrogato dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(14)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi abrogato dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(15)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(16)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(17)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(18)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

 

 

Art. 3.

Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni.

1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (19).

 

2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate è gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3 (20).

 

2-bis. Nell'àmbito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (21).

 

2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.

 

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

 

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

 

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

 

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

 

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

 

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (22).

 

3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

 

3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro (23) per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 2008 ovvero dell’anno per il quale ha effetto l’ultimo adeguamento (24).

 

4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

 

5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione può essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.

 

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.

 

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11 (25).

 

7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.

 

7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.

 

8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.

 

9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.

 

9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.

 

10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.

 

11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (26).

 

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

 

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo (27).

 

 

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(19) Comma così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, l'art. 34, comma 4, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(20)  Comma così modificato prima dal comma 377 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(21)  Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(22)  All'individuazione di altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni si è provveduto con D.Dirig. 17 settembre 1998 (Gazz. Uff. 21 settembre 1998, n. 220), abrogato e sostituito dal D.Dirig. 18 febbraio 1999, con D.M. 12 luglio 2000, con D.M. 21 dicembre 2000, con D.M. 19 aprile 2001 e con Provv. 18 novembre 2008. Vedi, anche, il Provv. 21 giugno 2007.

(23)  L'originario importo di euro 0,5 è stato prima aumentato ad euro 0,51 con D.M. 2 marzo 2006 (Gazz. Uff. 10 marzo 2006, n. 58), ad euro 0,52 con D.M. 12 marzo 2007 (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 79) e ad euro 0,53 con Provv. 30 settembre 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 2 ottobre 2008) e poi così rideterminato dal comma 4-bis dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(24)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi così modificato dal comma 4-bis dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 13 luglio 2005.

(25) Comma così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(26)  Comma così modificato dal comma 4-bis dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 34, comma 4, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(27)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art.19 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi da 4-ter a 4-quinquies dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

Art. 4.

Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta (28).

1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1 (29).

 

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi (30).

 

3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse (31).

 

3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1 (32).

 

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

 

4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno (33).

 

5. [Salvo l'obbligo di presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché l'obbligo di presentazione di dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, i sostituti d'imposta che, durante il periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità presentano la dichiarazione di cui al presente articolo mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria] (34).

 

6. [Le amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo] (35).

 

6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali (36).

 

6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi (37).

 

6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (38) (39).

 

 

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(28)  Rubrica così modificata dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126.

(29)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(30)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(31)  In attuazione del presente comma vedi il D.M. 25 agosto 1999 e il Decr. 9 dicembre 2003.

(32)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto e poi così modificato dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, con la decorrenza indicata nell'art. 6 dello stesso decreto e, dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dal commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Per la proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770/2002 semplificato, vedi l'art. 2, D.P.C.M. 9 maggio 2002. Per la proroga del termine di trasmissione della dichiarazione, limitatamente all'anno 2008, vedi il comma 217 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 37-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 2 dell'art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.

(33)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto e poi così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007 ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e dal comma 217 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(34)  Comma soppresso dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(35)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi soppresso dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(36)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Vedi, anche, il Provv. 7 dicembre 2001, il Provv. 3 ottobre 2002, il Provv. 9 ottobre 2002, il Provv. 24 ottobre 2002, i due Provv. 11 febbraio 2004, il Provv. 22 giugno 2004, il Provv. 7 settembre 2004, i quattro Provv. 15 febbraio 2005, i due Provv. 17 dicembre 2007, i due Provv. 18 dicembre 2007 e i quattro Provv. 9 ottobre 2008.

(37)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 come modificato dalla relativa legge di conversione, e il comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dal comma 142 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 18 novembre 2008.

(38)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126 e poi così modificato a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 18 novembre 2008.

(39) Vedi, anche, il comma 123 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

Art. 5.

Dichiarazione nei casi di liquidazione.

1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro sette mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica (40).

 

2. [Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria lo stesso, o in mancanza il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi] (41).

 

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

 

4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalità, esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio. Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la società fallita o liquidata vi è soggetta, dell'imposta sul reddito delle società. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di società in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si è chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui all'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico (42).

 

5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

 

 

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(40)  Comma prima sostituito dall'art. 5, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, e poi così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(41)  Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(42)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, poi sostituito dall'art. 5, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, ed infine così modificato dal comma 3 dell'art. 18, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 e, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

 

 

Art. 5-bis.

Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione.

1. In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, in via telematica.

 

2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, in via telematica.

 

3. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'articolo 123-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.

 

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società (43).

 

 

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(43)  Articolo aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto e poi così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

 

 

Art. 5-ter.

Adempimenti dei curatori e amministratori di eredità.

1. I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

 

a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;

 

b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.

 

2. I curatori e gli amministratori devono inoltre:

 

a) adempiere per i periodi d'imposta indicati nell'alinea del comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

 

 

b) presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, le dichiarazioni di sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1;

 

c) comunicare mediante raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi.

 

3. L'erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, deve darne comunicazione e indicare l'ufficio dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi e la propria quota di eredità. Nella stessa dichiarazione può essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi sono stati determinati in via provvisoria, la facoltà prevista nell'articolo 17, comma 3, dello stesso testo unico.

 

4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, o, in mancanza, dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell'articolo 187 del citato testo unico.

 

5. Nei confronti del curatore o dell'amministratore, salvo quanto disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi (44).

 

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(44)  Articolo aggiunto dal comma 3 dell'art. 18, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

 

 

Art. 6.

Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi.

1. [I coniugi non legalmente ed effettivamente separati dei lavoratori dipendenti e dei pensionati possono presentare la dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in forma congiunta sempreché non siano possessori dei redditi di cui agli articoli 49, primo comma, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali] (45).

 

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(45)  Articolo abrogato dall'art. 7, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

 

 

Art. 7.

Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

1. [Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, recante regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) ... (46);

 

 

b) ... (47);

 

 

c) ... (48)] (49).

 

 

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(46)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

(47)  Sostituisce i commi 5 e 6 dell'art. 15, D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

(48)  Abroga il comma 1 dell'art. 14, D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

(49)  Articolo abrogato dall'art. 7, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

 

Art. 8.

Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti.

1. Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1° febbraio e il 31 luglio, in via telematica, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis 2 del medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonché i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative (50).

 

2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire direttamente (51).

 

3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale (52).

 

5. [Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla nomina, presentano anche l'apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle entrate, ove istituito, ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale] (53).

 

6. Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9, e all'articolo 3 (54).

 

7. I soggetti di cui all'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalità e i termini indicati nel capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

 

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(50)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, poi sostituito dall'art. 8, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto ed infine così modificato a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(51)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(52)  Comma così sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi dall'art. 8, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(53)  Comma soppresso dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(54)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100 e poi così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

 

 

Art. 8-bis.

Comunicazione dati I.V.A.

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione unificata e dall'articolo 8 relativamente alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la rilevanza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili (55).

 

2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 8, i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonché le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire 50 milioni.

 

3. Gli enti o le società partecipanti che si sono avvalsi per l'anno di riferimento della procedura di liquidazione dell'I.V.A. di gruppo di cui all'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inviano singolarmente la comunicazione dei dati relativamente alla propria attività.

 

4. Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.

 

4-bis. [Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonchè, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonchè dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:

 

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonchè le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi (56);

 

b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere] (57).

 

5. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

 

6. Per l'omissione della comunicazione, nonchè per l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (58) (59).

 

 

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(55)  Il modello di comunicazione annuale IVA, con le relative istruzioni, è stato approvato con Provv. 8 novembre 2002 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2002, n. 286, S.O.), con Provv. 22 novembre 2004 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2004, n. 285, S.O.) e con Provv. 15 gennaio 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 16 gennaio 2008).

(56) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il Provv. 25 maggio 2007.

(57) Comma prima aggiunto dal comma 8 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi abrogato dal comma 3 dell’art. 33, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, il comma 9 dello stesso art. 37, il comma 337 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 3-ter dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione, i commi 109 e 270 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e il D.M. 3 aprile 2008.

(58) Comma prima sostituito dal comma 8 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi così modificato dal comma 3 dell'art. 33, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 9 del citato art. 37.

(59)  Articolo aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

 

 

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie.

1. Per l'anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l'utilizzo dei sistemi informatici sono presentate all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata, mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 3.

 

2. Per l'anno 1999 sono presentate esclusivamente per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate:

 

a) le dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da redigere su modelli approvati con decreti emanati nel corso del 1998;

 

b) le dichiarazioni di cui all'articolo 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da redigere su modelli approvati con decreto ministeriale 15 gennaio 1998.

 

3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1998.

 

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lettera a), 11, comma 1, lettera e), e 12, comma 4, e, nel decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, si intende abrogato l'articolo 4, comma 1, lettera c).

 

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

 

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , i commi 11 e 12 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , si intendono abrogati. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il primo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , si intende abrogato.

 

7. Qualora sia presentata dai coniugi dichiarazione separata essendo stata presentata per l'anno precedente dichiarazione congiunta e, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore l'acconto rispetto all'imposta dovuta da uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti.

 

8. Dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si intende abrogato l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dalla stessa data si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 5, e 4 del presente regolamento.

 

9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , gli articoli 8, 9, 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , gli articoli 28 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e i commi 172, lettera e), 178 e 179, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , si intendono abrogati e nell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole da: «e devono» a «decreto n. 600» sono soppresse.

 

10. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti, contenuti in ogni atto normativo, si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.

 


 

D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.
Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
(art. 11)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.

(2)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 15, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 11 febbraio 2002, n. 40/E; Ris. 21 agosto 2002, n. 4/D;

- Ministero delle finanze: Circ. 27 giugno 2000, n. 131/D.

(omissis)

 

Art. 11.

Energia elettrica da fonti rinnovabili.

1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto (38).

 

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh (39) (40).

 

3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 , sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità (41).

 

4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.

 

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonché gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto (42).

 

6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed è effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunità locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili (43).

 

 

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(38)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 1999.

(39)  Comma così modificato dall'art. 28, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 1999.

(40)  Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

(41)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 24 ottobre 2005.

(42)  Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e il D.M. 24 ottobre 2005.

(43)  Per i limiti di applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 156, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, i commi 144, 147, 149 e 155 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 (omissis)


 

D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.
(art. 22)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97.

(2)  Vedi, anche, il comma 426 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 24 gennaio 2000, n. 11;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 21 dicembre 1999, n. 224; Circ. 28 marzo 2000, n. 69; Circ. 30 dicembre 2002, n. 186; Circ. 26 marzo 2003, n. 60; Circ. 21 dicembre 2004, n. 165; Circ. 6 maggio 2005, n. 64; Circ. 1 luglio 2005, n. 83;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Lett.Circ. 17 aprile 2000, n. VII/II/707;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 20 novembre 2001, n. 97/E; Circ. 20 novembre 2001, n. 98/E; Ris. 1 marzo 2002, n. 65/E; Circ. 27 marzo 2002, n. 27/E; Ris. 4 giugno 2002, n. 167/E; Ris. 2 luglio 2002, n. 213/E; Ris. 5 agosto 2002, n. 264/E; Circ. 2 ottobre 2002, n. 75/E; Circ. 27 dicembre 2002, n. 89/E; Ris. 27 gennaio 2003, n. 15/E; Ris. 10 aprile 2003, n. 90/E; Ris. 20 maggio 2003, n. 112/E; Circ. 17 luglio 2003, n. 8/T; Ris. 29 dicembre 2003, n. 233/E; Ris. 1 marzo 2004, n. 24/E; Circ. 6 aprile 2004, n. 14; Circ. 25 giugno 2004, n. 33/D; Ris. 30 luglio 2004, n. 103/E; Ris. 20 settembre 2004, n. 122/E; Ris. 3 gennaio 2005, n. 1/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 13 marzo 2000, n. M/6326/4; Circ. 17 luglio 2003, n. M/2413/13;

- Ministero delle finanze: Circ. 22 luglio 1999, n. 159/E; Circ. 14 ottobre 1999, n. 2488/VIII/SD; Circ. 24 novembre 1999, n. 221/E; Circ. 2 maggio 2000, n. 88/E; Circ. 22 maggio 2000, n. 105/E; Circ. 30 maggio 2000, n. 112/E; Circ. 17 ottobre 2000, n. 189/E; Circ. 31 ottobre 2000, n. 198/E; Circ. 14 marzo 2001, n. 15/D; Circ. 12 aprile 2001, n. 40/E.

(omissis)

Sezione II

Obblighi contabili e di garanzia

 

Art. 22.

Termini di riversamento delle somme riscosse.

1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre, dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese (46).

 

1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno (47).

 

1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione (48).

 

1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (49).

 

2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (50).

 

3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, è abrogato (51).

 

 

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(46)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 2 novembre 2005.

(47) Comma aggiunto dall'art. 83, comma 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, il comma 22 del suddetto articolo.

(48) Comma aggiunto dall'art. 83, comma 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(49) Comma aggiunto dall'art. 83, comma 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(50)  L'art. 1, D.M. 27 luglio 1999 (Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185), entrato in vigore il 1° luglio 1999 per effetto dell'art. 2, ha così disposto:

«Art. 1.

Riversamento all'ente creditore. Nel caso in cui il debitore effettui mediante carta Pagobancomat il pagamento, integrale o parziale, delle somme iscritte a ruolo, il concessionario del servizio nazionale della riscossione riversa le somme riscosse all'ente creditore con le modalità e nei termini previsti per il riversamento delle somme riscosse in contanti».

(51)  Vedi, anche, l'art. 208, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e l'art. 208, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

 

(omissis)


 

D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273.
Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
(art. 1)

 

(1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 agosto 1999, n. 186.

 

 

Art. 1. 

Trasformazione e stima del patrimonio.

1. L'ente autonomo «La Triennale di Milano», già ente pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1° giugno 1990, n. 137, è trasformato in fondazione ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato dalla data di entrata in vigore del presente decreto (2).

 

2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa ha sede in Milano nel Palazzo dell'Arte, che è a sua permanente disposizione.

 

3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

 

 

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(2) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 40, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

 

(omissis)

 


 

D.M. 31 maggio 1999, n. 164.
Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
(16, 17, 19)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1999, n. 135.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle finanze: Nota 24 novembre 1999, n. 168865.

(omissis)

Art. 16. 

Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti.

1. I CAF-dipendenti, nell'àmbito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, provvedono a:

 

a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 25 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni (24);

 

b) consegnare al contribuente, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (25);

 

c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 25 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14 (26);

 

d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione (27).

 

2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate entro il 10 novembre di ciascun anno (28).

 

3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto conto delle risultanze della documentazione esibita e delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto.

 

4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti tramite i propri soci od associati .

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

 

4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:

 

a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;

 

b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facoltà è riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;

 

c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di disponibilità dei dati ai sostituti d'imposta (29).

 

 

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(24)  Lettera prima modificata dall'art. 1, D.M. 28 febbraio 2003, n. 46 (Gazz. Uff. 24 marzo 2003, n. 69), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 dello stesso decreto e poi così sostituita dall'art. 3, D.M. 7 maggio 2007, n. 63 a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del medesimo decreto.

(25)  Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.M. 28 febbraio 2003, n. 46 (Gazz. Uff. 24 marzo 2003, n. 69), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 dello stesso decreto e poi dall'art. 3, D.M. 7 maggio 2007, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del medesimo decreto.

(26) Lettera così modificata prima dal comma 12 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con la decorrenza indicata nel comma 14 dello stesso articolo, e poi dall'art. 3, D.M. 7 maggio 2007, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 dello stesso decreto.

(27)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 30 luglio 2001, n. 346. Vedi, anche, il Provv. 23 gennaio 2008 e il Provv. 23 gennaio 2009.

(28) Comma così modificato dall'art. 3, D.M. 7 maggio 2007, n. 63. Vedi, anche, il Provv. 23 gennaio 2008 e il Provv. 23 gennaio 2009.

(29) Comma aggiunto dall'art. 3, D.M. 7 maggio 2007, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 dello stesso decreto. Vedi, anche, il Provv. 23 gennaio 2008 e il Provv. 23 gennaio 2009.

 

 

Art. 17. 

Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta.

1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

 

a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

 

b) consegnare al sostituito, entro il 31 maggio di ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione (30);

 

c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 25 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (31);

 

d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione (32).

 

2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti può prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, che opera con le modalità stabilite all'articolo 16.

 

 

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(30) Lettera così modificata dall'art. 4, D.M. 7 maggio 2007, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2008 ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 dello stesso decreto.

(31) Lettera così modificata prima dal comma 12 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con la decorrenza indicata nel comma 14 dello stesso articolo, e poi dall'art. 4, D.M. 7 maggio 2007, n. 63, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 dello stesso decreto.

(32)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 30 luglio 2001, n. 346.

(omissis)

Art. 19. 

Operazioni di conguaglio.

1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. Se nell'esecuzione delle operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione o la rata di pensione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

 

2. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

 

3. Le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni di cui all'articolo 14, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese.

 

4. Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal mese di agosto o di settembre le operazioni di cui al comma 1 e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute (33).

 

5. L'importo della seconda o unica rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare.

 

6. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, determinano, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d'imposta entro il mese di settembre.

 

 

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(33)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 30 luglio 2001, n. 346.

 


 

D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.
Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1999, n. 201.

(2)  Vedi, anche, l'art. 21, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero della università e della ricerca scientifica: Circ. 29 dicembre 1999, n. 760.

 

(omissis)

 

Art. 9.

Norme transitorie e finali.

1. Agli interventi di sostegno di cui al presente titolo possono continuare ad accedere i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, nonché le società di ricerca di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il cui statuto si conforma alle disposizioni del codice civile per le società di capitali e il cui oggetto sociale può ricomprendere anche attività produttive al fine di agevolare le dismissioni della partecipazione azionaria del MURST.

 

2. Restano valide fino alla scadenza, integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto, le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, affidate dal MURST, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le attività di cui all'articolo 7, comma 1 (13).

 

3. Entro il 31 dicembre 1999, il MURST assume la gestione diretta delle attività svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, è deliberato l'affidamento di tali attività a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto, è risolta di diritto la convenzione con l'Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonché per le attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del D.M. 8 agosto 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonché per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle società di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni (14).

 

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2:

 

a) sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

1) articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, salvo il primo periodo del comma 1;

 

2) articoli 2 e 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;

 

3) articolo 70, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

 

4) articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

 

5) articolo 12, commi 8, 9 e 11 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

 

6) articolo 15, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

 

7) articolo 1, comma 2, articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1988, n. 346;

 

8) articolo 11, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

 

9) articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, dalle parole «di cui il 30 per cento» fino alla fine della lettera;

 

10) articolo 3, commi 2, 2-bis e 3 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

 

11) articolo 6, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

 

12) articolo 1, comma 35, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

 

13) articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

 

14) articolo 45, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

 

b) al comma 6 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le parole «Per centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «Per i centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forme consortili»;

 

c) ... (15);

 

d) all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST».

 

 

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(13)  Comma così modificato dall'art. 18, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(14)  Comma così modificato dall'art. 18, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(15)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 1, L. 5 agosto 1988, n. 346.

 

(omissis)


 

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 4 e 22)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

(2) Vedi, anche, il comma 377 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 28 febbraio 2002, n. 9;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 25 marzo 2002, n. 16/2002;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 24 dicembre 2001, n. 63/D; Circ. 24 gennaio 2002, 3/D; Nota 26 novembre 2002, n. 18521;

- Ministero dell'interno: Circ. 18 luglio 2001, n. M/3110; Circ. 20 novembre 2002, n. M/3101;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 6 maggio 2004, n. 967/DIP/Segr.;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 18 ottobre 2000, n. 232; Nota 18 ottobre 2000, n. 1775;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 febbraio 2001, n. 13/D; Circ. 9 maggio 2001, n. 20/D.

(omissis)

Art. 4. 

Disposizioni sull'organizzazione.

1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

 

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

 

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

 

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare (6).

 

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

 

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

 

 

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(6)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 luglio 2000, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il D.M. 30 gennaio 2001, per il Ministero della pubblica istruzione, il D.M. 17 maggio 2001, per il Ministero della sanità, il D.M. 21 novembre 2001, per il Ministero dell'economia e delle finanze, il D.M. 22 gennaio 2002, per il Ministero della giustizia, il D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il D.M. 28 aprile 2004, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(omissis)

Art. 22. 

Agenzia Industrie Difesa.

1. È istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico. L'agenzia è posta sotto la vigilanza del ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio 1998 del ministro della difesa indicati con uno o più decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2 (20).

 

2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economia gestione e dei princìpi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonché definite le modalità per la trasformazione in società per azioni delle unità produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283 del 1998 (21).

 

 

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(20) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(21)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424.

 


 

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11
e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 8)

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 22 novembre 2001, n. 42; Circ. 2 aprile 2003, n. 20.

 

(omissis)

Art. 8. 

Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma.

1. Entro il 31 dicembre 1999, l'ente Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma è trasformato in Fondazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3.

 

2. Si applicano le procedure previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 7, fatta eccezione per il concerto del Ministro delle finanze.

 

(omissis)


 

L. 23 dicembre 1999, n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).
(art. 45 co. 1)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 5 ottobre 2001, n. AIPA/CR/33;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 18 febbraio 2000, n. 11; Circ. 3 maggio 2000, n. 23; Nota 2 maggio 2001, n. 1524; Informativa 25 ottobre 2001, n. 11;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 gennaio 2000, n. 12; Circ. 24 gennaio 2000, n. 13; Circ. 31 gennaio 2000, n. 18; Circ. 31 gennaio 2000, n. 19; Msg. 10 febbraio 2000, n. 45; Circ. 15 febbraio 2000, n. 34; Circ. 18 febbraio 2000, n. 40; Circ. 21 febbraio 2000, n. 43; Circ. 23 febbraio 2000, n. 47; Circ. 7 marzo 2000, n. 60; Circ. 24 marzo 2000, n. 66; Circ. 28 marzo 2000, n. 71; Circ. 4 aprile 2000, n. 60bis; Circ. 8 giugno 2000, n. 111; Circ. 20 luglio 2000, n. 137; Circ. 1 agosto 2000, n. 140; Circ. 24 agosto 2000, n. 149; Msg. 18 gennaio 2001, n. 18; Nota 20 novembre 2001, n. 12; Circ. 5 marzo 2002, n. 48; Circ. 22 maggio 2002, n. 95; Circ. 26 luglio 2002, n. 137; Circ. 16 aprile 2004, n. 67; Circ. 6 agosto 2004, n. 124; Msg. 15 giugno 2005, n. 22676;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 20 ottobre 2004;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 27 gennaio 2000, n. 6/4PS/30234; Circ. 20 aprile 2000, n. 81; Circ. 2 maggio 2000, n. 81bis; Circ. 11 maggio 2000, n. 91; Circ. 11 gennaio 2001, n. 6; Circ. 31 gennaio 2001, n. 22; Circ. 6 febbraio 2001, n. 29; Circ. 23 luglio 2001, n. 147; Circ. 10 agosto 2001, n. 160;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 4 febbraio 2000, n. 4; Circ. 25 febbraio 2000, n. 8; Circ. 3 aprile 2000, n. 17; Circ. 7 aprile 2000, n. 18; Circ. 23 giugno 2000, n. 1; Circ. 27 marzo 2001, n. 18;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 27 febbraio 2002, n. 21/E; Ris. 30 maggio 2002, n. 161/E;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 5 giugno 2000, n. 416; Circ. 27 febbraio 2001, n. 3510/C;

- Ministero dell'interno: Circ. 11 gennaio 2000, n. S.A.F.1/2000; Circ. 22 marzo 2000, n. S.A.F.6/2000; Circ. 14 aprile 2000, n. 333-G/2.1.05/06/07-06/00;

- Ministero della giustizia: Nota 14 gennaio 2004;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 24 luglio 2001, n. 3520/C; Circ. 28 dicembre 2001, n. 3539/C; Circ. 20 novembre 2002, n. 3552/C;

- Ministero delle finanze: Circ. 29 dicembre 1999, n. 245/D; Circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E; Circ. 19 gennaio 2000, n. 13/E; Circ. 11 febbraio 2000, n. 23/E; Circ. 17 febbraio 2000, n. 25/E; Circ. 28 febbraio 2000, n. 32/E; Circ. 30 marzo 2000, n. 62/E; Circ. 6 marzo 2000, n. 33/T; Circ. 7 aprile 2000, n. 71/E; Circ. 16 maggio 2000, n. 96/T; Circ. 1 giugno 2000, n. 115/E; Circ. 20 giugno 2000, n. 125/D; Circ. 31 agosto 2000, n. 163/T; Circ. 17 novembre 2000, n. 210/E; Circ. 22 dicembre 2000, n. 238/E; Circ. 5 febbraio 2001, n. 1/FL; Circ. 15 febbraio 2001, n. 12/D;

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 6 febbraio 2001, n. 1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 21 marzo 2000, n. 5/2000.

(omissis)

Art. 45. 

Disposizioni in materia di autotrasporto.

1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:

 

a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;

 

b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;

 

c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998 (143).

 

 

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(143)  Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 22 giugno 2000, n. 167, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

 (omissis)

 


 

 

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.
(art. 3)

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2000, n. 50.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 11 febbraio 2000; Lett.Circ. 13 marzo 2000; Lett.Circ. 28 marzo 2000; Circ. 11 aprile 2000, n. 32; Circ. 4 agosto 2000, n. 57; Lett.Circ. 7 luglio 2000; Circ. 7 novembre 2000, n. 72; Circ. 5 marzo 2001, n. 10; Nota 2 maggio 2001; Nota 11 gennaio 2002; Circ. 11 febbraio 2002, n. 9; Circ. 28 marzo 2002, n. 21; Circ. 28 marzo 2002, n. 22; Circ. 15 aprile 2002, n. 27; Circ. 6 maggio 2002, n. 31; Nota 6 settembre 2002; Nota 13 novembre 2002; Circ. 28 gennaio 2003, n. 5; Nota 6 maggio 2003; Circ. 12 maggio 2003, n. 29; Circ. 10 settembre 2003, n. 54; Nota 8 gennaio 2004; Circ. 22 gennaio 2004, n. 8; Circ. 23 novembre 2004, n. 80;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Lett.Circ. 2 gennaio 2001, n. 5/25002/70/DOC; Lett.Circ. 4 gennaio 2001, n. 5/25019/70/DOC;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 27 giugno 2001, n. 1223; Circ. 27 settembre 2001, n. 80/2001.

(omissis)

Art. 3. 

Tariffe dei premi.

1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio (4).

 

2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.

 

3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico.

 

4. In considerazione della peculiarità dell'attività espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.

 

5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo così determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.

 

6. Ferma restando la possibilità di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per mille.

 

7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (5).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Con D.M. 12 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17, S.O.), modificato dal D.M. 28 marzo 2002 (Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 142), e con D.M. 8 giugno 2001 (Gazz. Uff. 29 giugno 2001, n. 149), sono state approvate le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario ed altre attività. Per la nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione vedi il D.M. 1° febbraio 2001.

(5)  Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 43, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e il commi 364 e 365 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266.
(art. 17 co. 7-bis)

 

(1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2000, n. 85.

(omissis)

Art. 17. 

Norme di attuazione, transitorie e di prima applicazione.

 

Comma 7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale (18).

 

 

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(18)  Comma aggiunto dall'art. 8-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(19)  Comma così modificato dall'art. 29, L. 23 aprile 2003, n. 109.

 

 (omissis)


 

L. 27 luglio 2000, n. 212.
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
(art. 1 co. 2)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.

(2)  Le prescrizioni di cui alla presente legge non si applicano, in quanto incompatibili, al contenuto del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, ai sensi dell'art. 01 dello stesso. In deroga alle disposizioni della presente legge vedi l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 17 agosto 2000, n. 250400; Circ. 15 marzo 2002, n. 98000;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 13 giugno 2001, n. 12; Circ. 19 giugno 2001, n. 25/D; Circ. 27 giugno 2001, n. 64/E; Circ. 2 agosto 2001, n. 74/E; Circ. 3 agosto 2001, n. 77/E; Circ. 7 agosto 2001, n. 7/T; Nota 29 novembre 2001, n. 1690/UDA; Ris. 1 marzo 2002, n. 63/E; Circ. 14 agosto 2002, n. 72/E; Ris. 6 marzo 2003, n. 58/E; Circ. 10 marzo 2003, n. 13/D; Ris. 14 marzo 2003, n. 64/E; Ris. 17 marzo 2003, n. 66/E; Circ. 16 maggio 2005, n. 23/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 1 agosto 2000, n. 150/E; Circ. 21 dicembre 2000, n. 236/E; Circ. 31 maggio 2001, n. 50/E.

 

Art. 1. 

Princìpi generali.

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

 

2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica (4).

 

3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.

 

4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princìpi dettati dalla presente legge.

 

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(4) In deroga al presente comma vedi il comma 265 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

(omissis)


 

D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78
(art. 26)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2000, n. 248, S.O.

(omissis)

TITOLO V

 

Dell'assestamento dei ruoli

Capo I

Del ruolo tecnico-logistico

Sezione I

Costituzione iniziale

(omissis)

Art. 26. 

Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica

1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2008, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati (6).

 

2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entità e le modalità dei transiti, le specifiche professionalità richieste, nonché gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresì autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza armata di appartenenza.

 

3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui al comma 11 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. L'anzianità di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza è utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitresimo, e dall'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 (7) (8).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(6)  Comma così modificato prima dall'art. 21, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e poi dal comma 1 dell'art 2, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(7)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 484 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2002, n. 40).

(8)  In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il D.M. 7 novembre 2001.

 

(omissis)


 

 

D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424.
Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'articolo 22 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
(art. 13)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17.

(omissis)

Art. 13.

Personale.

1. Nell'agenzia è inquadrato d'ufficio, in via provvisoria, tutto il personale civile del Ministero della difesa in servizio presso le unità alla data del rispettivo passaggio nell'agenzia. Allo stesso personale è mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento. Le dotazioni organiche del Ministero della difesa sono corrispondentemente ridotte.

 

2. L'organico definitivo dell'agenzia è determinato con decreto del Ministro, su proposta del direttore, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unità (4).

 

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è avviata una specifica contrattazione di agenzia che determinerà i criteri per i passaggi interni tra le aree e all'interno della medesima area e per la riqualificazione professionale.

 

4. L'inquadramento definitivo del personale di cui al comma 1 avviene nell'àmbito delle dotazioni di cui al comma 2.

 

5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo è restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa.

 

6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua ad essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Tale contratto non si applica al personale delle unità trasformate in società per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione.

 

7. Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'agenzia può avvalersi, sulla base di una previa verifica delle specifiche esigenze, di personale militare in posizione di comando.

 

8. L'agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'àmbito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricula culturali e professionali.

 

 

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(4)  Gli organici dell'Agenzia Industrie Difesa sono stati definiti con D.M. 10 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2002, n. 293) e con D.M. 23 giugno 2005 (Gazz. Uff. 21 settembre 2005, n. 220).

 

(omissis)


 

 

D.L. 21 novembre 2000, n. 335, conv. con mod. L. 19 gennaio 2001, n. 3.
Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.
(art. 1)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 19 gennaio 2001, n. 3 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2001, n. 16), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3) Vedi, anche, il comma 566 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 375 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, e il D.M. 6 maggio 2008.

 

Art. 1. 

1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili, il Ministero della sanità intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso (4):

 

a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai trenta mesi (5);

 

b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera (6);

 

c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia;

 

c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela (7);

 

c-ter) un'adeguata campagna di informazione (8).

 

1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare è disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinché sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari (9).

 

1-ter. Il Ministro della sanità e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti commissioni parlamentari sulle modalità di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1 (10).

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

 

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(4)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3.

(5)  Lettera prima modificata dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3, poi sostituita dall'art. 1, D.L. 4 settembre 2001, n. 344 (Gazz. Uff. 11 settembre 2001, n. 211), convertito in legge dall'art. 1, L. 22 ottobre 2001, n. 387 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2001, n. 250), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed infine così modificata dall'art. 7-vicies semel, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(6)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3.

(7)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3.

(8)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3.

(9)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3.

(10)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3.

(omissis)

 


 

D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.
Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2001, n. 3.

(2)  La regione Sicilia, con L.R. 2 agosto 2002, n. 7, ha disposto che il presente decreto si applichi nel proprio territorio nel testo vigente alla data di approvazione della stessa, ad eccezione delle parti con essa incompatibili (il testo del presente decreto, nella formulazione allora vigente, è riportato in appendice alla medesima legge regionale).

(omissis)

 

 

Allegato

Tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto alla Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri, cui va aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute dal collegio arbitrale.

In caso di conciliazione prevista dall'articolo 5 del regolamento arbitrale sono dovuti i soli corrispettivi minimi, ridotti della metà.

La Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, può incrementare fino al doppio i compensi massimi sotto riportati.

La presente tariffa può essere modificata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia.

Computo della tariffa

Valore della controversia ex art. 10 del regolamento arbitrale

Minimo lire

 

Massimo lire

 

 

 

 

1) fino a L. 200.000.000

10.000.000

 

25.000.000

2) da L. 200.000.001 a L. 500.000.000

20.000.000

 

40.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

3) da L. 500.000.001 a 1.000.000.000

35.000.000

 

70.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

4) da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000

60.000.000

 

100.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

5) da L. 5.000.000.001 a L. 10.000.000.000

90.000.000

 

150.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

6) da L. 10.000.000.001 a L. 50.000.000.000

120.000.000

 

200.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

7) da L. 50.000.000.001 a L. 100.000.000.000

180.000.000

 

300.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

8) oltre L. 100.000.000.000

300.000.000

 

500.000.000, oltre l'1 per mille sull'eccedenza

 

 

 

 

 


 

L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
(artt. 74, 126 co. 3, 145, co. 40, 148 e 153)

 

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 1 giugno 2001, n. 14; Circ. 3 febbraio 2003, n. 4; Circ. 15 dicembre 2003, n. 35; Msg. 15 marzo 2002, n. 2; Msg. 4 giugno 2002, n. 3;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 2 agosto 2001; Circ. 28 gennaio 2003, n. 6; Nota 7 marzo 2003; Nota 14 gennaio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 12 gennaio 2001, n. 2; Informativa 30 novembre 2001, n. 65; Informativa 11 dicembre 2001, n. 17; Informativa 27 dicembre 2001, n. 75; Circ. 2 maggio 2002, n. 18; Informativa 16 maggio 2002, n. 50; Informativa 5 dicembre 2002, n. 31; Informativa 23 giugno 2003, n. 21; Informativa 8 luglio 2003, n. 36;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 26 gennaio 2001, n. 20; Circ. 16 gennaio 2001, n. 8; Circ. 16 gennaio 2001, n. 9; Msg. 26 gennaio 2001, n. 13; Circ. 6 febbraio 2001, n. 30; Circ. 15 febbraio 2001, n. 38; Msg. 15 febbraio 2001, n. 61; Circ. 6 marzo 2001, n. 51; Circ. 6 marzo 2001, n. 53; Circ. 6 marzo 2001, n. 54; Circ. 9 marzo 2001, n. 57; Circ. 14 marzo 2001, n. 61; Circ. 15 marzo 2001, n. 64; Circ. 31 maggio 2001, n. 120; Circ. 20 giugno 2001, n. 127; Circ. 21 giugno 2001, n. 128; Circ. 10 agosto 2001, n. 161; Circ. 18 settembre 2001, n. 173; Msg. 17 ottobre 2001, n. 268; Circ. 7 dicembre 2001, n. 215; Circ. 7 dicembre 2001, n. 216; Msg. 23 gennaio 2002, n. 26; Msg. 20 marzo 2002, n. 96; Circ. 3 aprile 2002, n. 68; Circ. 11 aprile 2002, n. 75; Circ. 9 maggio 2002, n. 89; Circ. 16 maggio 2002, n. 92; Circ. 11 giugno 2002, n. 109; Circ. 21 giugno 2002, n. 114; Circ. 26 giugno 2002, n. 120; Msg. 23 ottobre 2002, n. 355; Msg. 31 ottobre 2002, n. 91; Circ. 31 ottobre 2002, n. 163; Circ. 31 dicembre 2002, n. 191; Msg. 20 marzo 2003, n. 101; Circ. 2 aprile 2003, n. 71; Msg. 19 maggio 2003, n. 61; Msg. 2 luglio 2003, n. 80; Msg. 7 ottobre 2003, n. 865; Circ. 6 novembre 2003, n. 173; Circ. 30 gennaio 2004, n. 18; Circ. 29 aprile 2004, n. 73; Circ. 5 maggio 2004, n. 74; Circ. 11 maggio 2004, n. 76; Msg. 23 giugno 2004, n. 19918; Msg. 28 giugno 2004, n. 20387; Msg. 29 luglio 2004, n. 24086; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Circ. 29 settembre 2004, n. 133; Circ. 25 ottobre 2004, n. 144; Circ. 24 maggio 2005, n. 67; Msg. 31 maggio 2005, n. 20856;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 23 febbraio 2001;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 gennaio 2001, n. 12/2001; Circ. 20 marzo 2001, n. 68; Circ. 21 marzo 2001, n. 69; Circ. 22 marzo 2001, n. 71; Circ. 23 marzo 2001, n. 764/06.14; Circ. 29 marzo 2001, n. 61bis; Circ. 30 marzo 2001, n. 79; Circ. 8 maggio 2001, n. 49/2001; Circ. 21 maggio 2001, n. 106; Circ. 23 maggio 2001, n. 110; Circ. 24 maggio 2001, n. 57/2001;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 20 settembre 2001, n. 49; Circ. 25 gennaio 2002, n. 5/2002; Lett.Circ. 5 marzo 2003, n. 299; Nota 9 gennaio 2004, n. 53; Circ. 15 gennaio 2004;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 6 febbraio 2001, n. 6; Circ. 26 febbraio 2001, n. 11;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 9 agosto 2001, n. 37/D; Circ. 2 ottobre 2001, n. 86/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 190/E; Ris. 10 dicembre 2001, n. 204/E; Ris. 19 dicembre 2001, n. 214/E; Ris. 10 gennaio 2002, n. 9/E; Nota 11 gennaio 2002, n. 5629/E; Ris. 28 gennaio 2002, n. 24/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 10/D; Circ. 31 gennaio 2002, n. 11/E; Circ. 7 febbraio 2002, n. 1/T; Ris. 26 febbraio 2002, n. 55/E; Ris. 20 marzo 2002, n. 92/E; Ris. 3 aprile 2002, n. 109/E; Circ. 17 aprile 2002, n. 18; Ris. 18 aprile 2002, n. 119/E; Ris. 18 aprile 2002, n. 120/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 157/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 164/E; Ris. 4 giugno 2002, n. 169/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 177/E; Circ. 7 giugno 2002, n. 48/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 185/E; Ris. 25 giugno 2002, n. 209/E; Ris. 5 luglio 2002, n. 217/E; Ris. 8 luglio 2002, n. 218/E; Ris. 11 luglio 2002, n. 225/E; Ris. 11 luglio 2002, n. 226/E; Ris. 17 luglio 2002, n. 235/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 238/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 239/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 241/E; Nota 19 luglio 2002, n. 143152; Ris. 1 agosto 2002, n. 257/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 263/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 270/E; Ris. 22 agosto 2002, n. 286/E; Nota 5 settembre 2002, n. 18593/Fisc.Gen.; Ris. 10 settembre 2002, n. 293/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 302/E; Ris. 17 settembre 2002, n. 17187; Ris. 26 settembre 2002, n. 312/E; Ris. 30 settembre 2002, n. 313/E; Ris. 1 ottobre 2002, n. 314/E; Ris. 1 ottobre 2002, n. 315/E; Ris. 4 ottobre 2002, n. 318/E; Ris. 24 ottobre 2002, n. 332/E; Ris. 29 ottobre 2002, n. 335/E; Ris. 8 novembre 2002, n. 349/E; Ris. 18 novembre 2002, n. 360/E; Ris. 21 novembre 2002, n. 364/E; Ris. 22 gennaio 2003, n. 11/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 23/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 26/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 28/E; Ris. 11 febbraio 2003, n. 30/E; Ris. 21 febbraio 2003, n. 36/E; Ris. 4 marzo 2003, n. 55/E; Ris. 29 aprile 2003, n. 98/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 102/E; Ris. 23 maggio 2003, n. 116/E; Circ. 3 giugno 2003, n. 31/E; Circ. 27 giugno 2003, n. 39/D; Ris. 31 luglio 2003, n. 163/E; Ris. 5 agosto 2003, n. 169/E; Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC; Circ. 12 settembre 2003, n. 49/E; Ris. 15 settembre 2003, n. 179/E; Ris. 30 settembre 2003, n. 188/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 217/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 218/E; Ris. 18 dicembre 2003, n. 227/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 45/E; Nota 11 giugno 2004, n. 907-21824; Ris. 30 luglio 2004, n. 100/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 101/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 102/E; Ris. 4 ottobre 2004, n. 127/E; Ris. 16 novembre 2004, n. 137/E; Nota 9 dicembre 2004, n. 2004/210071; Ris. 15 febbraio 2005, n. 16/E; Ris. 2 maggio 2005, n. 52/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 53/E;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 10 aprile 2001, n. 900379; Circ. 28 maggio 2001, n. 900562; Circ. 31 maggio 2001, n. 900582; Circ. 31 luglio 2001, n. 155; Circ. 6 agosto 2001, n. 159; Circ. 22 agosto 2001, n. 165;

- Ministero dell'interno: Circ. 22 marzo 2001, n. F.L.14/2001; Circ. 1 marzo 2002, n. 100/2002/RAG/201/4; Circ. 4 aprile 2002, n. F.L.9/2002; Circ. 22 novembre 2002, n. F.L.26/2002; Circ. 17 luglio 2003, n. F.L.25/2003;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 25 settembre 2002, n. 624; Nota 2 gennaio 2003, n. 1;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 23 marzo 2001, n. 52; Nota 8 maggio 2001, n. 70/DO; Circ. 14 maggio 2001, n. 87;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 22 giugno 2001, n. 900780; Circ. 28 novembre 2001, n. 1167511; Circ. 14 gennaio 2003, n. 946014; Circ. 17 febbraio 2003, n. 946084; Circ. 30 gennaio 2004, n. 340; Circ. 8 ottobre 2004, n. 1253707;

- Ministero delle finanze: Circ. 3 gennaio 2001, n. 1/E; Circ. 29 dicembre 2000, n. 243/D; Circ. 26 gennaio 2001, n. 6/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 7/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 8/E; Circ. 5 febbraio 2001, n. 1/FL; Circ. 6 febbraio 2001, n. 13/E; Circ. 9 febbraio 2001, n. 2/FL; Circ. 12 febbraio 2001, n. 16/E; Circ. 15 febbraio 2001, n. 12/D; Circ. 7 marzo 2001, n. 3/FL; Circ. 9 marzo 2001, n. 23/E; Circ. 18 aprile 2001, n. 41/E; Circ. 24 aprile 2001, n. 6/FL; Circ. 23 maggio 2001, n. 5/T; Circ. 13 giugno 2001, n. 53/E;

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 6 febbraio 2001, n. 1; Lett.Circ. 15 marzo 2001, n. 80939; Circ. 26 aprile 2001, n. 42/E; Circ. 2 maggio 2001, n. 43/E; Circ. 11 maggio 2001, n. 46/E.

(omissis)

Art. 74. 

Previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (202).

 

2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite all'INPDAP, che provvede al successivo versamento ai fondi, con modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota del trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito accordo.

 

4. ... (203).

 

5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) ... (204);

 

b) ... (205);

 

c) all'articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organismi di amministrazione dei fondi» sono inserite le seguenti: «individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, terzo periodo».

 

 

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(202) Vedi, anche, il comma 767 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 501 e 502 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(203)  Aggiunge tre periodi al comma 8 dell'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335.

(204)  Sostituisce il comma 7 dell'art. 4, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

(205)  Sostituisce, con due periodi, l'originario secondo periodo del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

(omissis)

Art. 126. 

Garanzie a favore di cooperative agricole.

(omissis)

comma 3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

 

 

 

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(346)  Con Comunicato 21 agosto 2002 (Gazz. Uff. 21 agosto 2002, n. 195) il Ministero delle politiche agricole e forestali ha reso noto che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 2, del trattato UE, nei confronti del presente articolo. Successivamente, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con Comunicato 4 luglio 2003 (Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153) ha reso noto che la suddetta procedura di infrazione si è risolta positivamente e che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione dell'8 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 101/10 del 23 aprile 2003, ha considerato compatibili con il mercato comune le disposizioni del presente articolo. Vengono meno, quindi, prosegue quest'ultimo comunicato, le ragioni di sospensione dei provvedimenti per l'accollo delle garanzie.

(347)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-29 dicembre 2004, n. 438 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione.

(omissis)

Art. 145.

Altri interventi.

Comma 40.  È istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma (416).

 

 

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(416)  Comma così modificato prima dal comma 14 dell'art. 22, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dal comma 13 dell'art. 80, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 236 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 10-ter dell'art. 20, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 17 aprile 2003 (Gazz. Uff. 29 maggio 2003, n. 123) e con D.M. 26 luglio 2007 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2007, n. 234) sono state determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

 

(omissis)

Art. 148. 

Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (439).

 

2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari (440).

 

2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi (441) (442).

 

 

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(439)  Per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori vedi il D.Dirett. 3 luglio 2003 e il D.Dirett. 2 marzo 2006. Per la costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo vedi il D.M. 22 dicembre 2003. Vedi, anche, il D.M. 23 novembre 2004.

(440) Comma così modificato dall'art. 48, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori vedi il D.Dirett. 3 luglio 2003 e il D.Dirett. 2 marzo 2006. Per la costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo vedi il D.M. 22 dicembre 2003. Vedi, anche, il D.M. 23 novembre 2004.

(441)  Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 2001, n. 356.

(442) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 48, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

Art. 153.

Imprese editrici di quotidiani e periodici.

1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.

 

2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.

(omissis)

 


 

L. 23 febbraio 2001, n. 38.
Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia
(art. 16)

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 marzo 2001, n. 56.

(omissis)

Art. 16.

Istituzioni e attività della minoranza slovena.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena. Per le finalità di cui al presente comma, è data priorità al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le finalità di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.

 

2. Al fondo di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

(omissis)


 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(artt. 7 co. 6, 19 co. 5-bis e 6, 30, 33, 34-bis, 35 co. 4, 36)

 

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): Nota 15 febbraio 2002, n. 1702; Circ. 20 marzo 2002, n. 3175; Circ. 24 maggio 2002, n. 5192; Circ. 26 novembre 2002, n. 9751; Circ. 17 novembre 2004, n. 8453;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 15 aprile 2002, n. 28;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 11 giugno 2002, n. 12; Informativa 17 ottobre 2002, n. 74; Informativa 30 giugno 2003, n. 20/bis; Informativa 7 luglio 2003, n. 9; Circ. 26 luglio 2004, n. 46;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 novembre 2003, n. 178;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 17 marzo 2003, n. 1440/9/SP;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 21 giugno 2001, n. O/2001; Lett.Circ. 18 luglio 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 30 agosto 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 3 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 13 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 12 ottobre 2001, n. P/2001; Lett.Circ. 23 ottobre 2001, n. Q/2001;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 12 novembre 2001, n. 40; Circ. 26 novembre 2001, n. 43; Circ. 20 novembre 2002, n. 37; Circ. 26 novembre 2002, n. 38; Circ. 3 febbraio 2003, n. 3/D; Circ. 31 marzo 2003, n. 19; Circ. 3 luglio 2003, n. 33; Circ. 17 luglio 2003, n. 7/T; Circ. 15 dicembre 2003, n. 54; Circ. 29 marzo 2004, n. 7; Circ. 20 maggio 2005, n. 22;

- Ministero dell'interno: Circ. 29 gennaio 2002, n. F.L.1/2002;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 settembre 2001, n. 476; Nota 28 settembre 2001, n. 477; Nota 20 maggio 2002, n. 710; Circ. 18 giugno 2002, n. 71; Nota 22 giugno 2002, n. 1689; Circ. 23 settembre 2002, n. 103; Nota 7 ottobre 2002, n. 2257; Nota 13 marzo 2003, n. 895/03; Nota 1 aprile 2003, n. 358; Circ. 16 maggio 2003, n. 49; Nota 19 maggio 2003, n. 1665; Nota 26 maggio 2003, n. 823; Nota 16 gennaio 2004, n. 72; Nota 24 febbraio 2004, n. 241; Circ. 22 aprile 2004, n. 46; Nota 3 maggio 2004, n. 563; Circ. 2 dicembre 2004, n. 84;

- Ministero della difesa: Circ. 18 dicembre 2002, n. C/3-81343;

- Ministero della giustizia: Circ. 6 maggio 2002; Circ. 8 luglio 2002; Circ. 27 settembre 2002; Circ. 21 novembre 2002;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 28 marzo 2003, n. 1/2003; Circ. 13 maggio 2002, n. 2/2002; Lett.Circ. 11 aprile 2003, n. 2125-15; Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04; Circ. 9 marzo 2004, n. 2/04; Circ. 15 luglio 2004, n. 4; Circ. 15 luglio 2004, n. 4/04; Circ. 5 novembre 2004, n. 5/04.

(omissis)

Art. 7.

Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

comma 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

 

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso (12).

(omissis)

 

 

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(12)  L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall’art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 

Art. 19. 

Incarichi di funzioni dirigenziali.

(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

comma 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (33).

(omissis)

comma 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio (35).

 

 

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(33)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(35)  In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente comma è stato così sostituito prima dall'art. 3, comma 1, lettera g), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi dall'art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. L'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge, aveva fornito l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma. Da ultimo, il presente comma era stato modificato dall'art. 15, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 359 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

 

Art. 30. 

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

(Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (71).

 

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale (72).

 

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza (73).

 

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili (74).

 

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (75).

 

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione (76).

 

 

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(71)  Comma così modificato dall'art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(72)  Periodo aggiunto dall'art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(73)  Comma aggiunto dal comma 1-quater dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(74)  Comma aggiunto dal comma 1-quater dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(75)  Comma aggiunto dal comma 1-quater dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(76)  Comma aggiunto dall'art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(omissis)

Art. 33.

Eccedenze di personale e mobilità collettiva.

(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

 

3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

 

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'àmbito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'àmbito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

 

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

 

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'àmbito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

 

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'àmbito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

 

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

(omissis)

Art. 34-bis. 

Disposizioni in materia di mobilità del personale.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

 

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso (78).

 

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

 

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (79).

 

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (80).

 

5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (81) (82).

 

 

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(78)  Comma così sostituito dal comma 1-sexies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(79)  Comma così modificato dal comma 1-septies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(80)  Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(81)  Comma aggiunto dal comma 1-octies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(82)  In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 247 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

Art. 35.

Reclutamento del personale.

(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000)

(omissis)

comma 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (84) (85).

(omissis)

 

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(84)  Periodo così sostituito dal comma 104 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(85)  Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento di cui al presente comma sono state adottate:

- per il Ministero degli affari esteri, con D.P.R. 17 aprile 2002 (Gazz. Uff. 20 giugno 2002, n. 143), con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163) e con D.P.C.M. 26 luglio 2005.

- per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con D.P.R. 21 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15) e con D.P.R. 3 luglio 2004 (Gazz. Uff. 2 settembre 2004, n. 206);

- per il Ministero della giustizia, con D.P.R. 12 maggio 2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156);

- per il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile, con D.P.R. 1° giugno 2004 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163);

- per i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le agenzie e gli enti di ricerca con D.P.C.M. 4 agosto 2005;

- per i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie con D.P.C.M. 16 gennaio 2007;

- per i Ministeri e gli enti pubblici non economici con D.P.C.M. 11 marzo 2008.

- Vedi, anche, la Dir.Min. 3 novembre 2005, n. 3/05.

 

(omissis)

 

Art. 36. 

Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

 

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

 

3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

 

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

 

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. (91).

 

 

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(91) Articolo prima modificato dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione, poi così sostituito dal comma 79 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 ed infine così sostituito dall’art. 49, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, i commi 345 e 346 dell'art. 1 della stessa legge n. 244 del 2007 e il comma 2 dell'art. 1, O.P.C.M. 19 giugno 2008, n. 3685.

(omissis)

 


 

D.L. 3 luglio 2001, n. 255, conv. con mod. L. 20 agosto 2001, n. 333.
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002
(art. 4)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 153 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 20 agosto 2001, n. 333 (Gazz. Uff. 21 agosto 2001, n. 193), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 6 luglio 2001, n. 117; Circ. 6 luglio 2001, n. 118; Circ. 13 luglio 2001, n. 122; Nota 24 luglio 2001, n. 1826; Nota 27 luglio 2001, n. 90/vm; Circ. 8 agosto 2001, n. 134; Circ. 9 agosto 2001, n. 2132; Circ. 10 agosto 2001, n. 136; Circ. 10 agosto 2001, n. 2133; Circ. 27 agosto 2001, n. 2365/UFF.VI; Circ. 28 agosto 2001; Circ. 11 settembre 2001, n. 2463; Nota 17 settembre 2001, n. 8; Circ. 18 settembre 2001, n. 140; Circ. 1 ottobre 2001, n. 2685; Nota 14 novembre 2001, n. 3394; Nota 27 marzo 2002, n. 190.

(omissis)

Art. 4.

Accelerazione di procedure (21).

1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio (22) di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina (23). A regime entro lo stesso termine del 31 luglio (24) devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali (25).

 

2. Decorso il termine del 31 luglio (26), i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2 (27).

 

3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001.

(omissis)

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(21)  Rubrica inserita dalla legge di conversione 20 agosto 2001, n. 333.

(22)  Termine prorogato al 25 agosto 2004, per l'anno scolastico 2004-2005, dall'art. 8-ter, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(23)  Periodo aggiunto dalla legge di conversione 20 agosto 2001, n. 333.

(24)  Termine prorogato al 25 agosto 2004, per l'anno scolastico 2004-2005, dall'art. 8-ter, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(25)  Comma così modificato dalla legge di conversione 20 agosto 2001, n. 333.

(26)  Termine prorogato al 25 agosto 2004, per l'anno scolastico 2004-2005, dall'art. 8-ter, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(27)  Comma così modificato dalla legge di conversione 20 agosto 2001, n. 333.

 


 

D.L. 25 settembre 2001, n. 351, conv. con mod. L. 23 novembre 2001, n. 410.
Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
(art. 3)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2001, n. 224.

(2) Provvedimento convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 23 novembre 2001, n. 410 (Gazz. Uff. 24 novembre 2001, n. 274), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 20 dicembre 2001, n. 215/E; Ris. 30 gennaio 2002, n. 29/E; Ris. 26 settembre 2002, n. 310/E; Ris. 3 marzo 2003, n. 54/E; Circ. 8 agosto 2003, n. 47/E; Circ. 5 agosto 2004, n. 38/E; Ris. 7 aprile 2005, n. 1/DPF.

(omissis)

Art. 3. 

Modalità per la cessione degli immobili.

1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono determinati:

 

a) il prezzo iniziale che le società corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;

 

b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione;

 

c) l'immissione delle società nel possesso dei beni immobili trasferiti;

 

d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;

 

e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti (15).

 

1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (16).

 

2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.

 

3. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 (17).

 

3-bis. É riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1 (18).

 

4. È riconosciuto il diritto dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità indicate nel periodo precedente, è pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto (19).

 

5. È riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale può essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili. La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unità. Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata è successiva ad un acquisto in blocco. I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari (20).

 

6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarità dell'affitto o della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale purché essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonché agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria (21).

 

7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5 (22).

 

7-bis. Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto è quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1 (23).

 

8. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili è altresì confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere. Per i medesimi immobili è concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8 per cento. Le modalità di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Il prezzo di vendita dei terreni è pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. È riconosciuto agli affittuari il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalità e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, è concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 (24).

 

9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, nonché l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1.

 

10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente decreto (25).

 

11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente decreto. La disposizione non si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.

 

12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilità sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze è riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle è realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facoltà di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonché dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (26).

 

13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia (27).

 

14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13 acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto (28).

 

15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati (29).

 

15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità (30).

 

15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d’intesa con l’Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile (31).

 

16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore della società benefìciaria del trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

 

17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e può essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte delle società. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, né a quanto disposto dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi (32).

 

17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unità immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica (33).

 

18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 può essere disposta in favore delle società benefìciarie del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni di affitto o locazione (34).

 

19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le società sono esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione è a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle società. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle società di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite (35).

 

20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purché le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere (36) (37) (38).

 

 

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(15)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 30 novembre 2001, il D.M. 18 dicembre 2001 e i due D.M. 21 novembre 2002.

(16)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410.

(17)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 26, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, il comma 11-quinquies dello stesso articolo 26, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18)  Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 26, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(19)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410, poi dall'art. 26, comma 2-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dall'art. 1, comma 4-bis, D.L. 23 febbraio 2004, n. 41, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4-ter del citato articolo 1.

(20)  Comma così modificato prima dal comma 4-bis dell'art. 9, D.L. 15 aprile 2002, n. 63 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dal comma 3 dell'art. 26 e dal comma 1-bis dell'art. 28, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(21)  Comma così modificato dall'art. 28, comma 1-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 26, comma 11-quinquies, dello stesso decreto.

(22)  Comma così modificato dall'art. 28, comma 1-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(23)  Comma aggiunto dal comma 4-bis dell'art. 9, D.L. 15 aprile 2002, n. 63 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(24)  Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 26 e dall'art. 28, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(25)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410.

(26)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410.

(27)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e poi dai commi 5 e 6 dell'art. 26, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Con D.M. 31 luglio 2002 (Gazz. Uff. 14 agosto 2002, n. 190), corretto dal Comunicato 30 aprile 2007 (Gazz. Uff. 30 aprile 2007, n. 99), con D.M. 1° aprile 2003 (Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87), con D.M. 7 gennaio 2004 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66), con D.M. 16 settembre 2004 (Gazz. Uff. 27 settembre 2004, n. 227), con D.M. 16 settembre 2005 (Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222), corretto dal Comunicato 4 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 4 ottobre 2005, n. 231) e con D.M. 13 aprile 2007 (Gazz. Uff. 11 maggio 2007, n. 108), sono stati individuati gli immobili di pregio di cui al presente comma. Il D.M. 14 maggio 2004 (Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 124) ha decretato l'accoglimento dell'istanza di sospensione cautelare, riguardante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Giuseppe Morali, per l'annullamento, previa sospensiva, del D.M. 1° aprile 2003 e del D.M. 31 luglio 2002, in materia di identificazione degli immobili di pregio.

(28)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e poi dal comma 7 dell'art. 26, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(29)  Vedi, anche, il comma 13 dell'art. 27 e il comma 1-bis dell'art. 29, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(30) Comma aggiunto dal comma 262 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(31) Comma aggiunto dal comma 262 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così modificato dal comma 2 dell'art. 14-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(32)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410. Vedi, anche, il comma 13 dell'art. 27 e il comma 1-bis dell'art. 29, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(33)  Comma aggiunto dal comma 8 dell'art. 26, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(34)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e poi dall'art. 28, comma 1-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11-quinquies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(35)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e poi dall'art. 28, comma 1-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11-quinquies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(36)  Comma prima sostituito dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e poi così modificato dal comma 9 dell'art. 26, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e dal comma 134 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, il D.L. 23 febbraio 2004, n. 41.

(37)  Vedi, anche, l'art. 7-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversone. Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 17-bis, dall'art. 5, D.L. 25 gennaio 2002, n. 4, non convertito in legge e, con l'aggiunta dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, dall'art. 2, D.L. 9 maggio 2003, n. 102, non convertito in legge.

(38)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13 - 15 gennaio 2003, n. 2 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47, secondo comma, della Costituzione.

 

 (omissis)


 

L. 21 dicembre 2001, n. 443.
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
(art. 1 co. 1)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.

(2)  In attuazione della delega di cui alla presente legge vedi il D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.

 

 

Art. 1. 

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

Comma 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualità turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001 (3). Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere (4) (5) (6).

 

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(3)  Il primo programma delle infrastrutture strategiche è stato approvato con Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001 (Gazz. Uff. 21 marzo 2002, n. 68, S.O.), modificata dalla Del.CIPE 14 marzo 2003, n. 10/2003 (Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161, S.O.), e con Del.CIPE 29 aprile 2004, n. 9/2004 (Gazz. Uff. 16 luglio 2004, n. 165). Con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 63/2003 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2003, n. 248), sono state rideterminate le quote dei limiti di impegno stabilite in precedenza.

(4)  Comma prima sostituito dall'art. 13, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi modificato dall'art. 4, comma 151, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, sollevate in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera n), sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), come sostituito dall'articolo 13, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sollevate in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 13, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(6)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio-2 marzo 2005, n. 82 (Gazz. Uff. 9 marzo 2005, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia.

 

 


 

D.L. 15 aprile 2002, n. 63, conv. con mod. L. 15 giugno 2002, n. 112.
Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 90.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 giugno 2005, n. 72;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 14 giugno 2002, n. 51/E; Circ. 18 giugno 2002, n. 53/E; Ris. 19 giugno 2002, n. 200/E; Ris. 16 gennaio 2003, n. 7/E; Circ. 9 luglio 2003, n. 37/E; Ris. 18 dicembre 2003, n. 228/E; Ris. 14 dicembre 2004, n. 148/E.

(3) Provvedimento convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 15 giugno 2002, n. 112 (Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 9. 

Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili.

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, è differito al 31 dicembre 2002 (42), fatta salva, comunque, la possibilità di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:

 

a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato (43);

 

b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze (44);

 

c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società può avvalersi anche dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti. La società esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo (45) (46).

 

1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis (47).

 

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze (48).

 

1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:

 

a) il secondo comma dell'articolo 14;

 

b) l'articolo 15 (49).

 

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, sì provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo (50).

 

2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni (51).

 

3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della società Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

 

4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articoli 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) ... (52);

 

b) ... (53) (54).

 

5. ... (55) (56).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(42)  Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 6, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236.

(43)  Vedi, anche, il comma 224 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(44)  Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 1, L. 17 agosto 2005, n. 166.

(45)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112 e poi così modificato dal comma 225 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, i commi 226 e 229 dello stesso articolo 1, il comma 89 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 484 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 12 dell'art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(46)  Con Decr. 27 settembre 2004 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306) e con Decr. 8 novembre 2005 (Gazz. Uff. 17 novembre 2006, n. 268) sono stati approvati, rispettivamente, la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Fintecna Spa per l'affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi e l'atto aggiuntivo alla convenzione stessa.

(47)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(48)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(49)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(50)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(51)  Comma così modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(52)  Aggiunge un periodo, dopo il secondo, al comma 5 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

(53)  Aggiunge il comma 7-bis all'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

(54)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112.

(55)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, sostituisce il comma 3-bis dell'art. 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

(56)  Vedi, anche, il comma 91 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(omissis)


D.L. 8 luglio 2002, n. 138, conv., con mod., Legge 8 agosto 2002, n. 178.
Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate
(art. 8)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 luglio 2002, n. 158 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 agosto 2002, n. 178 (Gazz. Uff. 10 agosto 2002, n. 187, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 3 aprile 2003, n. 17; Circ. 17 giugno 2003, n. 20;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 10 settembre 2002;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 7 aprile 2004, n. 11;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 8 luglio 2002, n. 02070842; Circ. 22 luglio 2002, n. 5/DPF; Circ. 24 luglio 2002, n. 59/E; Ris. 25 luglio 2002, n. 249/E; Circ. 6 agosto 2002, n. 66/E; Circ. 7 agosto 2002, n. 6/DPF; Nota 7 agosto 2002, n. 20806648; Circ. 13 agosto 2002, n. 68/E; Circ. 2 settembre 2002, n. 73/E; Ris. 13 settembre 2002, n. 303/E; Ris. 22 gennaio 2003, n. 13/E; Ris. 28 gennaio 2003, n. 16/E; Nota 31 gennaio 2003, n. 445/V/AGT; Ris. 11 febbraio 2003, n. 30/E; Circ. 3 giugno 2003, n. 32/E; Ris. 8 luglio 2003, n. 148/E; Circ. 10 luglio 2003, n. 38/E; Ris. 5 agosto 2004, n. 110/E; Circ. 4 marzo 2005, n. 8/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 6 ottobre 2003, n. F.L.29/2003;

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 23 dicembre 2002.

(omissis)

Art. 8

Riassetto del CONI.

1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2.

 

2. È costituita una società per azioni con la denominazione «CONI Servizi spa».

 

3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

 

4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere.

 

Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali (71).

 

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi (72).

 

7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

 

8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.

 

9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

 

10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni (73).

 

11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI è, dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data (74).

 

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

 

13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.

 

14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali sul CONI.

 

15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo (75).

 

 

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(71)  Comma così modificato dall'art. 34-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(72)  Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178. Con D.M. 3 febbraio 2004, n. 12605 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2004, n. 39) e con D.M. 30 giugno 2005 (Gazz. Uff. 8 agosto 2005, n. 183), modificato dall'art. 1, D.M. 29 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 17 novembre 2007, n. 268), sono stati individuati i beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire a CONI Servizi S.p.A.

(73)  Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178.

(74)  Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178.

(75)  Vedi, anche, l'art. 4, comma 232, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 16, comma 3, L. 28 novembre 2005, n. 246.

 

(omissis)


 

L. 1 agosto 2002, n. 166.
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
(art. 13, co. 1)

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 settembre 2002, n. 150, Msg. 8 ottobre 2002, n. 345;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 26 marzo 2004, n. 14/E.

(omissis)

Art. 13

Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture.

1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo (51) (52).

 

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(51)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15 e l'art. 39, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(52)  La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 11, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(omissis)


 

L. 27 dicembre 2002, n. 289.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
(art. 36)

 

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 25 febbraio 2003, n. 1250;

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 3 febbraio 2003, n. 4; Circ. 14 febbraio 2003, n. 9;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 19 marzo 2003; Nota 27 marzo 2003; Nota 10 aprile 2003; Nota 6 maggio 2003;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 23 gennaio 2003, n. 4; Informativa 13 febbraio 2003, n. 8; Informativa 14 febbraio 2003, n. 10; Informativa 25 febbraio 2003, n. 11; Circ. 5 agosto 2004, n. 49;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 31 dicembre 2002, n. 110; Msg. 13 gennaio 2003, n. 40; Circ. 17 gennaio 2003, n. 6; Circ. 17 gennaio 2003, n. 7; Msg. 21 gennaio 2003, n. 18; Circ. 22 gennaio 2003, n. 10; Msg. 22 gennaio 2003, n. 2; Msg. 22 gennaio 2003, n. 41; Circ. 27 gennaio 2003, n. 16; Circ. 27 gennaio 2003, n. 18; Msg. 30 gennaio 2003, n. 9; Msg. 30 gennaio 2003, n. 11; Circ. 10 febbraio 2003, n. 30; Msg. 11 febbraio 2003; Circ. 26 febbraio 2003, n. 42; Circ. 26 febbraio 2003, n. 44; Msg. 27 febbraio 2003, n. 66; Msg. 6 marzo 2003, n. 8; Msg. 6 marzo 2003, n. 76; Msg. 10 marzo 2003, n. 30; Msg. 20 marzo 2003, n. 37; Msg. 21 marzo 2003, n. 10; Msg. 25 marzo 2003, n. 256; Circ. 27 marzo 2003, n. 64; Msg. 9 aprile 2003, n. 284; Circ. 24 aprile 2003, n. 83; Circ. 16 maggio 2003, n. 88; Circ. 11 agosto 2003, n. 142; Msg. 2 ottobre 2003, n. 346; Msg. 15 ottobre 2003, n. 357; Msg. 28 ottobre 2003, n. 372; Msg. 27 novembre 2003, n. 391; Circ. 9 aprile 2004, n. 63; Msg. 31 maggio 2004, n. 16838; Circ. 16 giugno 2004, n. 95; Msg. 21 giugno 2004, n. 19566; Circ. 2 agosto 2004, n. 119; Msg. 2 agosto 2004, n. 24332; Msg. 5 agosto 2004, n. 24950; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Msg. 4 novembre 2004, n. 934; Circ. 11 gennaio 2005, n. 2; Circ. 27 gennaio 2005, n. 10; Msg. 11 aprile 2005, n. 14972; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 21 marzo 2003, n. 659;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 3 gennaio 2003, n. 2/E; Ris. 8 gennaio 2003, n. 3/E; Circ. 15 gennaio 2003, n. 1/E; Circ. 15 gennaio 2003, n. 3/E; Circ. 20 gennaio 2003, n. 4/E; Circ. 24 gennaio 2003, n. 2/D; Ris. 31 gennaio 2003, n. 21/E; Circ. 4 febbraio 2003, n. 7; Circ. 11 febbraio 2003 , n. 1/DPF; Circ. 12 febbraio 2003, n. 1/COA/DG/2003; Ris. 12 febbraio 2003, n. 32/E; Circ. 13 febbraio 2003, n. 11/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 41/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 42/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 43/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 45/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 46/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 47/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 49/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 51/E; Ris. 28 febbraio 2003, n. 52/E; Circ. 4 marzo 2003, n. 10/D; Ris. 13 marzo 2003, n. 62/E; Circ. 21 marzo 2003, n. 17/E; Circ. 27 marzo 2003, n. 19/E; Nota 27 marzo 2003, n. 2198/DPF; Ris. 4 aprile 2003, n. 85/E; Circ. 22 aprile 2003, n. 21/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 92/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 96/E; Circ. 28 aprile 2003, n. 22/E; Circ. 29 aprile 2003, n. 23/E; Circ. 30 aprile 2003, n. 24/E; Circ. 6 maggio 2003, n. 26/E; Ris. 8 maggio 2003, n. 100/E; Ris. 8 maggio 2003, n. 101/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 103/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 104/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 105/E; Circ. 12 maggio 2003, n. 28/E; Circ. 26 maggio 2003, n. 30/E; Nota 2 luglio 2003, n. 2003/30221/COA/UDC; Ris. 25 luglio 2003, n. 158/E; Circ. 1 agosto 2003, n. 45/E; Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC; Nota 6 novembre 2003, n. 179856; Circ. 27 novembre 2003, n. 51; Ris. 18 dicembre 2003, n. 225/E; Circ. 22 dicembre 2003, n. 57; Ris. 23 dicembre 2003, n. 229/E; Nota 15 marzo 2004, n. 1277/III/03; Nota 1 aprile 2004; Circ. 9 aprile 2004, n. 16/E; Ris. 23 aprile 2004, n. 63/E; Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E; Circ. 10 giugno 2004, n. 23/E; Circ. 30 giugno 2004, n. 29; Circ. 23 luglio 2004, n. 33/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 97/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 103/E; Circ. 17 settembre 2004, n. 41/E; Nota 22 settembre 2004, n. 140496; Ris. 28 dicembre 2004, n. 163/E; Ris. 23 febbraio 2005, n. 23/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 53/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 18 febbraio 2003, n. F.L.2/2003; Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003; Circ. 3 marzo 2003, n. 557/B.2334.12001(1); Circ. 4 marzo 2003, n. F.L.5/2003; Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003; Ris. 7 luglio 2003, n. 557/B.12161.1008;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 16 aprile 2003, n. 276; Nota 19 maggio 2003, n. 353;

- Ministero della difesa: Circ. 13 gennaio 2003, n. DGPM/IV/10/4/3948;

- Ministero della giustizia: Circ. 28 gennaio 2003; Nota 7 febbraio 2005;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04.

(omissis)

Art. 36. 

Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita.

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ed alle L. 10 ottobre 1990, n. 287, L. 31 luglio 1997, n. 249, L. 14 novembre 1995, n. 481, L. 11 febbraio 1994, n. 109, L. 12 giugno 1990, n. 146, L. 31 dicembre 1996, n. 675, L. 4 giugno 1985, n. 281, e L. 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni (303).

 

 

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(303)  Per l'interpretazione autentica delle norme di cui al presente articolo vedi l'art. 3, comma 73, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, l'art. 1, comma 212, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

(omissis)


 

L. 16 gennaio 2003, n. 3.
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
(art. 27, co. 2)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 28 marzo 2003, n. 10;

- Ministero dell'interno: Circ. 14 marzo 2003, n. 15900/288/1bis/L.142/11;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 25 gennaio 2005, n. 16; Nota 27 gennaio 2005, n. 151/Dip/Segr.;

- Ministero della salute: Circ. 17 dicembre 2004; Circ. 10 gennaio 2005.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 2005, n. 270 (Gazz. Uff. 13 luglio 2005, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato fra l’altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), i), m) ed n), per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 Cost., sollevate dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Marche; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma e 118 Cost., sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche.

(omissis)

Capo VI

Disposizioni in materia di innovazione

 

Art. 27

Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione.

(omissis)

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (32).

(omissis)

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(32)  Per l'utilizzo e la disciplina delle funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui al presente comma vedi il D.M. 14 maggio 2003, il D.M. 28 maggio 2004. Vedi, anche, il D.M. 15 settembre 2003 con il quale sono state individuate le iniziative relative al bando tematico per l'innovazione nelle piccole e medie imprese il D.M. 15 settembre 2003, il D.M. 24 febbraio 2005, il D.M. 22 luglio 2005, il D.M. 10 gennaio 2006, il D.M. 7 marzo 2006 e il D.M. 3 agosto 2007 con i quali sono stati individuati alcuni progetti di grande contenuto innovativo ai sensi del presente comma.

(omissis)

 


 

O.P.C.M. 30 aprile 2003, n. 3285.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale. (Ordinanza n. 3285)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 maggio 2003, n. 106.

(2)  Vedi, anche, l'art. 3, O.P.C.M. 19 dicembre 2003, n. 3331 e l'art. 7, O.P.C.M. 27 dicembre 2006, n. 3559.

(omissis)

3. 1. L'istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma e l'azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano relativamente alla struttura organizzativa complessa dedicata alle malattie infettive, sono autorizzati ad assumere per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, a tempo parziale o a tempo pieno, in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 4 e secondo un piano approvato dal Ministro della salute, rispettivamente sino a cinquanta e trenta unità di personale medico e paramedico; il Ministero della salute, anche in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 4 è autorizzato ad assumere, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, sessantatré unità di personale medico all'esito delle procedure concorsuali già disposte (5).

 

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(5)  Vedi, anche, l'art. 11, O.P.C.M. 17 novembre 2006, n. 3552.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Codice in materia di protezione dei dati personali
(artt. 13, 23, 33, 154, 161-167 e 169)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

(2) Per l'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane, vedi la Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005.

(3) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 dicembre 2004, n. T7697/60I6.

(omissis)

Art. 13.

Informativa.

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

 

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

 

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'àmbito di diffusione dei dati medesimi;

 

e) i diritti di cui all'articolo 7;

 

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

 

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

 

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico (7).

 

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

 

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

 

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

 

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

 

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile (8).

 

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(7) Con Provv.Garante protez. dati pers. 19 luglio 2006 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183) è stata individuata l'informativa semplificata per i medici di base.

(8) Vedi, anche, il Provv.Garante protez. dati pers. 18 gennaio 2007.

(omissis)

Capo III

Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici

 

Art. 23.

Consenso.

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

 

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

 

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

 

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

 

Capo II - Misure minime di sicurezza

Art. 33.

Misure minime.

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

(omissis)

Art. 154.

Compiti.

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

 

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico (49);

 

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;

 

c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143 (50);

 

d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

 

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;

 

f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;

 

g) esprimere pareri nei casi previsti;

 

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati (51);

 

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

 

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;

 

m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

 

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:

 

a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;

 

b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);

 

c) dal regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997, del Consiglio, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;

 

d) dal regolamento (CE) n. 2725/2000 dell'11 dicembre 2000, del Consiglio, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;

 

e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.

 

3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.

 

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

 

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

 

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante (52).

 

 

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(49) Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

(50) Vedi, anche, il Provv.Garante protez. dati pers. 21 giugno 2006, il Provv.Garante protez. dati pers. 1° marzo 2007 e il Provv. 7 febbraio 2008.

(51) Vedi, anche, la Del.Garante protez. dati pers. 24 maggio 2007, n. 21, il Provv. 13 ottobre 2008 e il Provv. 27 novembre 2008.

(52) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(omissis)

 

TITOLO III

Sanzioni.

Capo I - Violazioni amministrative

 

Art. 161.

Omessa o inidonea informativa all'interessato.

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Art. 162.

Altre fattispecie.

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.

 

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

 

 

Art. 162-bis.

Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico.

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, che può essere aumentata sino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione (60).

 

 

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(60) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

 

 

Art. 163.

Omessa o incompleta notificazione.

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

 

 

Art. 164.

Omessa informazione o esibizione al Garante.

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro (61).

 

 

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(61)  L'importo della sanzione prevista dal presente comma è così indicato nella Gazzetta Ufficiale: «da lire quattromila euro a lire ventiquattromila euro».

 

Art. 165.

Pubblicazione del provvedimento del Garante.

1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

 

 

Art. 166.

Procedimento di applicazione.

1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

 

 

Capo II - Illeciti penali

 

Art. 167.

Trattamento illecito di dati.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

(omissis)

Art. 169.

Misure di sicurezza.

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

 

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188.
Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria
(art. 17)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2003, n. 170, S.O.

(omissis)

Art. 17.

Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, è stabilito il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto disposto al comma 1, calcola il canone dovuto dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso.

 

3. Ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti di circolazione, i costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attività, nonché le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi così considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di programma di cui all'articolo 14.

 

4. Per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli importi medi e marginali del canone per usi equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto informativo della rete.

 

5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri:

 

a) qualità dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocità massima e attrezzatura tecnica ed impiantistica della linea;

 

b) saturazione, legata alla densità dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensità di utilizzo dei nodi ferroviari;

 

c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocità del convoglio, nonché alle caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;

 

d) velocità, intesa come grado di assorbimento di capacità sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;

 

e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.

 

6. Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene utilizzato per il calcolo del diritto di prenotazione dovuto da ciascun assegnatario di capacità per le tracce orarie programmate nell'orario ferroviario. Gli altri parametri di cui al comma 5 si applicano su base chilometrica.

 

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può individuare con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, previa consultazione del gestore dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali tipologie di costo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del canone.

 

8. Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato. L'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità non dovrà comunque essere inferiore al 2 per cento. Eventuali modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione (14).

 

9. In sede di applicazione del decreto di cui al comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può, sulla base dei princìpi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualità delle capacità richieste, nonché in relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non discriminatorio.

 

10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento delle modalità e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal D.M. 21 marzo 2000 e dal D.M. 22 marzo 2000 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni (15).

 

11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura ed i princìpi e procedure per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 e per il calcolo del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20. Con lo stesso decreto sono definite le regole in materia di servizi di cui all'articolo 20.

 

 

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(14) Comma così modificato dal comma 970 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(15) Comma così modificato prima dall'art. 15, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e poi dall'art. 17, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30
(art. 61)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 gennaio 2004, n. 9; Circ. 16 marzo 2004, n. 51; Msg. 6 ottobre 2004, n. 31319; Msg. 19 gennaio 2005, n. 1968; Circ. 1 febbraio 2005, n. 18; Circ. 8 febbraio 2005, n. 22; Circ. 8 febbraio 2005, n. 23; Circ. 1 giugno 2005, n. 71; Circ. 13 giugno 2005, n. 75; Msg. 13 giugno 2005, n. 22343;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 24 novembre 2003, n. 37/2003; Circ. 8 gennaio 2004, n. 1/2004; Circ. 15 gennaio 2004, n. 3/2004; Nota 18 febbraio 2004, n. 5/25640/CONS/04; Circ. 24 giugno 2004, n. 25/2004; Circ. 21 luglio 2004, n. 31; Nota 12 luglio 2004, n. 15/6095/14010407; Nota 14 luglio 2004, n. 848/2004; Circ. 21 luglio 2004, n. 30/2004; Circ. 21 luglio 2004, n. 31/2004; Circ. 2 agosto 2004, n. 32/2004; Circ. 14 ottobre 2004, n. 40/2004; Circ. 23 ottobre 2004, n. 41/2004; Nota 15 dicembre 2004; Circ. 2 febbraio 2005, n. 4/2005; Circ. 22 febbraio 2005, n. 7/2005; Nota 11 maggio 2005, n. 595; Circ. 24 giugno 2005, n. 28/2005;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 12 dicembre 2003, n. 1658.

(3) Vedi, anche, l'art. 36, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come sostituito dall'art. 49, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(omissis)

TITOLO VII

Tipologie contrattuali a progetto e occasionali.

 

Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale

 

Art. 61

Definizione e campo di applicazione.

1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa (113).

 

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

 

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

 

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.

 

 

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(113) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(omissis)

 


 

D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con mod. in L. 24 novembre 2003, n. 326):
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici
(art. 39-bis-39-ter, 44-bis, 48 co. 7 e 8)

 

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 ottobre 2003, n. 1413/bis; Nota 12 gennaio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 17 dicembre 2003, n. 34; Circ. 1 settembre 2004, n. 54; Nota 9 dicembre 2004, n. 4461/DG; Nota 15 febbraio 2005, n. 553/DG; Nota 28 aprile 2005, n. 20;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 31 maggio 2004, n. PC/19/CV;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 22 ottobre 2003, n. 363; Msg. 10 novembre 2003, n. 347; Msg. 21 novembre 2003, n. 38; Msg. 24 novembre 2003, n. 39; Msg. 28 novembre 2003, n. 395; circ. 10 dicembre 2003, n. 188; Msg. 17 dicembre 2003, n. 35; Circ. 18 dicembre 2003, n. 195; Msg. 23 dicembre 2003, n. 158; Circ. 22 gennaio 2004, n. 11; Circ. 22 gennaio 2004, n. 12; Circ. 10 febbraio 2004, n. 27; Circ. 13 febbraio 2004, n. 30; Circ. 17 febbraio 2004, n. 31; Circ. 17 febbraio 2004, n. 32; Circ. 24 febbraio 2004, n. 39; Circ. 10 marzo 2004, n. 45; Circ. 29 marzo 2004, n. 56; Circ. 29 marzo 2004, n. 57; Circ. 20 maggio 2004, n. 84; Circ. 6 agosto 2004, n. 121; Msg. 9 agosto 2004, n. 25277; Msg. 6 settembre 2004, n. 27430; Circ. 22 novembre 2004, n. 152; Msg. 14 gennaio 2005, n. 1439; Circ. 15 aprile 2005, n. 58; Msg. 2 maggio 2005, n. 17078

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 10 maggio 2004, n. 300/4/1/31772/101/20/21/4;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 9 ottobre 2003, n. 4805/V/AGT; Nota 11 dicembre 2003, n. 4996; Circ. 16 dicembre 2003, n. 55861/COA/UDC/2003; Ris. 23 dicembre 2003, n. 230/E; Circ. 26 novembre 2003, n. UDG7578; Circ. 31 dicembre 2003, n. 60/E; Circ. 31 dicembre 2003, n. 61/E; Circ. 31 dicembre 2003, n. 62/E; Ris. 9 gennaio 2004, n. 1/E; Ris. 9 gennaio 2004, n. 2/E; Circ. 16 gennaio 2004, n. 1/DPF; Ris. 22 gennaio 2004, n. 4/E; Circ. 3 febbraio 2004, n. 4/E; Circ. 4 febbraio 2004, n. 5/E; Circ. 13 febbraio 2004, n. 6/E; Circ. 18 febbraio 2004, n. 7/E; Ris. 19 febbraio 2004, n. 18/E; Circ. 26 febbraio 2004, n. 1/COA/DG/2004; Circ. 3 marzo 2004, n. 9/E; Ris. 12 marzo 2004, n. 37/E; Circ. 15 marzo 2004, n. 10/E; Ris. 25 maggio 2004, n. 75/E; Circ. 8 giugno 2004, n. 22/E; Nota 11 giugno 2004, n. 907-21824; Circ. 21 giugno 2004, n. 28/E; Circ. 4 agosto 2004, n. 37/E; Circ. 10 maggio 2005, n. 20/E; Ris. 6 giugno 2005, n. 76/E;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 2 gennaio 2004, n. 1/ATA.

(omissis)

Art. 39-bis.

Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti.

1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.

 

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

 

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1 (296) (297).

 

 

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(296) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 12 luglio 2007.

(297) Articolo aggiunto dal comma 84 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 39-ter.

Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici.

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

 

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.

 

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

 

4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (298).

 

 

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(298) Articolo aggiunto dal comma 84 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

Art. 44-bis.

Semplificazione della dichiarazione annuale.

1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell’articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (346).

 

 

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(346) Articolo aggiunto dal comma 121 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 122 dello stesso articolo 1.

 

(omissis)

Capo IV

 

Accordo Stato Regioni in materia sanitaria

 

Art. 48.

 Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica.

(omissis)

comma 7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potrà superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanità, nonché da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.

 

Comma 8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte:

 

a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;

 

b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni (372);

 

c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca (373);

 

c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell’Agenzia (374).

(omissis)

 

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(372) Vedi, anche, gli articoli 1 e 5, D.M. 18 dicembre 2006.

(373) Vedi, anche, gli articoli 2 e 5, D.M. 18 dicembre 2006.

(374) Lettera aggiunta dal comma 5-quinquies dell'art. 5, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 


 

L. 23 ottobre 2003, n. 286.
Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero
(art. 8)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250.

(2)  Per il regolamento di attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395.

 

(omissis)

Art. 8.

Durata in carica e decadenza dei componenti.

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

 

2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

 

3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto.

 

4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato (3).

 

 

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(3) Per il rinvio delle elezioni previste nel presente articolo vedi l'art. 10, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(omissis)


 

D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.
Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione
(art. 1)

 

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2003, n. 282.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Lett.Circ. 24 giugno 2004, n. P1122/4106/1sott.38;

- Ministero dell'interno: Lett.Circ. 11 dicembre 2003, n. P1545/4106/1sott.38.

 

Art. 1. 

Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m³.

 

2. Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(omissis)


 

L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(art. 2, co. 22 e art. 3 co. 73)

 

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 17 giugno 2004, n. 17;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 27 gennaio 2004; Nota 3 febbraio 2004; Nota 19 febbraio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 12 maggio 2004, n. 31;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 marzo 2004, n. 54; Circ. 12 maggio 2004, n. 78; Circ. 31 maggio 2004, n. 88; Circ. 19 luglio 2004, n. 112; Circ. 22 luglio 2004, n. 116; Circ. 23 luglio 2004, n. 117; Circ. 6 ottobre 2004, n. 140; Circ. 16 dicembre 2004, n. 160; Circ. 11 marzo 2005, n. 42;

- Ministero della giustizia: Nota 31 maggio 2004;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 20 aprile 2004, n. 3575/C;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 13 agosto 2004, n. 774/US2/I; Circ. 17 settembre 2004, n. 846/US2/I; Circ. 17 settembre 2004, n. 847/US2/I; Circ. 29 novembre 2004, n. 1105/I/US2;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 23 marzo 2004, n. 48/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 49/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 50/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 51/E; Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E; Circ. 16 febbraio 2005, n. 6/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 27/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 54/E; Circ. 13 maggio 2005, n. 20/D;

- Ministero dell'interno: Circ. 9 marzo 2004, n. 1/2004; Circ. 17 settembre 2004, n. 41/E; Circ. 19 novembre 2004, n. F.L.27/2004;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 13 settembre 2004, n. 3323; Circ. 24 marzo 2005, n. 41;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 25 febbraio 2004, n. 1571; Circ. 21 gennaio 2005, n. 1/2005.

(3)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 aprile 2005, n. 160 (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe.

(omissis)

Art. 2.

Disposizioni in materia di entrate.

(omissis)

comma 22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2008, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo (28) (29).

(omissis)

Art. 3.

Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici

(omissis)

comma 73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.

(omissis)


 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137
(art. 159)

 

(1) (2)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2)  Il numero del provvedimento è stato così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2004, n. 47).

(omissis)

Art. 159.

Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica.

1. Fino al 30 giugno 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 30 giugno 2009 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 30 giugno 2009 (259).

 

2. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

 

3. La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.

 

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

 

5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146, commi 1, 2 e 4.

 

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell’articolo 143 o adeguata a termini dell’articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell’articolo 145, commi 3, 4 e 5.

 

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l’autorizzazione può essere concessa solo dopo l’adozione dei provvedimenti integrativi di cui all’articolo 141-bis.

 

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell’articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

 

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l’autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza (260).

 

 

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(259) Comma così modificato dall'art. 38, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(260)  Articolo così sostituito prima dall'art. 26, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, poi dalla lettera hh) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 ed infine dall'art. 4-quinquies, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(omissis)


 

D.L. 23 febbraio 2004, n. 41, conv., con mod., Legge 23 aprile 2004, n. 104.
Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 23 aprile 2004, n. 104 (Gazz. Uff. 24 aprile 2004, n. 96), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a favorire la prosecuzione del processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.

1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001 (3).

 

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) e di altri parametri di mercato. Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005 (4).

 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili. Il rimborso è effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (5).

 

4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo e si provvede alla definizione dei rapporti con le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 351 del 2001, conseguenti ai minori introiti derivanti dall'applicazione della presente norma. A tale fine si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle quali non si applica il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le finalità di cui sopra può essere concessa, con i medesimi decreti, la garanzia dello Stato. Al termine dell'operazione di cartolarizzazione per l'eventuale minore entrata per i soggetti originariamente proprietari degli immobili ovvero per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con appositi decreti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate (6).

 

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto» (7).

 

4-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, si provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente articolo (8).

 

 

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(3)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 aprile 2004, n. 104.

(4)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 23 aprile 2004, n. 104 e poi dal comma 56 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Con Comunicato 29 marzo 2004 (Gazz. Uff. 29 marzo 2004, n. 74), con Comunicato 28 aprile 2004 (Gazz. Uff. 28 aprile 2004, n. 99), con Comunicato 28 aprile 2004 (Gazz. Uff. 28 aprile 2004, n. 99), con Comunicato 3 maggio 2004 (Gazz. Uff. 3 maggio 2004, n. 102), con Comunicato 13 agosto 2004 (Gazz. Uff. 13 agosto 2004, n. 189), con Comunicato 13 agosto 2004 (Gazz. Uff. 13 agosto 2004, n. 189), con Comunicato 17 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 17 gennaio 2005, n. 12), con Comunicato 17 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 17 gennaio 2005, n. 12) - rettificato con Comunicato 28 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2005, n. 22) - con Comunicato 4 giugno 2005 (Gazz. Uff. 4 giugno 2005, n. 128), con Comunicato 4 giugno 2005 (Gazz. Uff. 4 giugno 2005, n. 128), con Comunicato 13 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289), con Comunicato 13 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289), con Comunicato 5 agosto 2006 (Gazz. Uff. 5 agosto 2006, n. 181) e con Comunicato 5 agosto 2006 (Gazz. Uff. 5 agosto 2006, n. 181), l'Agenzia del territorio ha reso noti i coefficienti aggregati di abbattimento previsti dal presente comma.

(5)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 aprile 2004, n. 104. All'individuazione dei beni immobili dello Stato di cui al presente comma si è provveduto con D.M. 30 settembre 2004 (Gazz. Uff. 25 novembre 2004, n. 277). Le modalità di rimborso del maggior prezzo corrisposto dagli acquirenti alla Scip S.r.l. sono state determinate con D.M. 20 aprile 2005 (Gazz. Uff. 3 giugno 2005, n. 127).

(6)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 aprile 2004, n. 104. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 marzo 2004.

(7)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 aprile 2004, n. 104.

(8)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 aprile 2004, n. 104.

 

 

Art. 2

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


 

D.L. 29 marzo 2004, n. 81, conv., con mod., Legge 26 maggio 2004, n. 138.
Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica
(art. 1)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2004, n. 76.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 maggio 2004, n. 138 (Gazz. Uff. 29 maggio 2004, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): Nota 24 novembre 2004, n. 8695.

 

Art. 1

1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:

 

a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006 (4);

 

b) è istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono autorizzate le seguenti spese:

 

1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonché, per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;

 

2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonché per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;

 

c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo è autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (5).

 

 

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(4)  Vedi, anche, gli articoli 1, 9, 10 e 11, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86, il comma 307 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, l'art. 24, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e il D.M. 18 settembre 2008.

(5)  Comma così modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2004, n. 138.

(omissis)


 

D.L. 7 aprile 2004, n. 97, conv., con mod. Legge 4 giugno 2004, n. 143.
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università
(art. 2)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 88 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143 (Gazz. Uff. 5 giugno 2004, n. 130), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 10 maggio 2004, n. 691; Nota 3 giugno 2004, n. 29.

(omissis)

Art. 2

Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'àmbito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

 

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del D.M. 24 novembre 1998 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

 

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

 

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

 

c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 (11);

 

c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto (12).

 

1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscono, nell'àmbito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (13).

 

1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico (14).

 

2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'àmbito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.

 

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.

 

3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale (15).

 

4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori, ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonché per educazione musicale nella scuola secondaria secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3 (16).

 

4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del D.M. 6 agosto 1999 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7 (17).

 

5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

 

6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.

 

7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori (18).

 

7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306 (19) .

 

 

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(11)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.

(12)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.

(13)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.

(14)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.

(15)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.

(16)  Comma così modificato legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.

(17)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.

(18)  Comma così modificato legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.

(19)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143. La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 167 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede l'applicazione del beneficio dell'ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l'esame finale, ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, e 7 febbraio 2000, n. 33, emanate in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.

(omissis)

 


 

D.L. 28 maggio 2004, n. 136, conv., con mod., Legge 27 luglio 2004, n. 186.
Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione
(art. 5)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 124.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 13 ottobre 2004, n. 10; Circ. 24 dicembre 2004, n. 69;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 29 luglio 2004, n. 338.

(3) Provvedimento convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 186.

(omissis)

Art. 5

Normative tecniche in materia di costruzioni.

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta (21).

 

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile (22).

 

2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi (23) dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (24).

 

 

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(21)  Comma così modificato dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186.

(22)  Comma così modificato dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186. Le norme tecniche per le costruzioni sono state approvate con D.M. 14 settembre 2005.

(23) Per la proroga del termine vedi il comma 4-bis dell'art. 3, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 20, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(24)  Comma aggiunto dall'art. 14-undevicies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


 

L. 11 giugno 2004, n. 146.
Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138.

 

 

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Monza e della Brianza nell'àmbito della regione Lombardia, con capoluogo Monza.

 

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Monza e della Brianza è costituita dai seguenti comuni: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Camparada, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

 

 

Art. 2. 

1. La provincia di Milano procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

 

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di trentaquattro mesi e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (2).

 

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Monza e della Brianza hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Milano, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

 

5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Monza e della Brianza e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Milano nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

 

6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Milano continuano ad esercitare le loro funzioni nell'àmbito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

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(2) Comma così modificato dall'art. 6-bis, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 3.

1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.

 

Art. 4. 

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Monza e della Brianza degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali (3).

 

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

 

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

 

 

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(3) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi il comma 4 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa proroga era stata disposta dall'art. 3, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.

 

 

Art. 5.

1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Milano e la provincia di Monza e della Brianza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

 

 

Art. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'àmbito della provincia di Milano e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Monza e della Brianza.

 

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento.

 

 

Art. 7.

1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 4, è autorizzata la spesa di 910.360 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di 16.896.911 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15.394.971 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.501.940 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

L. 11 giugno 2004, n. 147.
Istituzione della provincia di Fermo

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138.

 

 

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Fermo, con capoluogo Fermo, nell'àmbito della regione Marche.

 

Art. 2.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Fermo è costituita dai seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Mòrico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montèlparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo,

 

Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

 

 

Art. 3. 

1. La provincia di Ascoli Piceno procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

 

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di trentaquattro mesi e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (2).

 

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

 

5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Fermo e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

 

6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Ascoli Piceno continuano ad esercitare le loro funzioni nell'àmbito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

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(2) Comma così modificato dall'art. 6-bis, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 4.

1. Entro il termine di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Ascoli Piceno e di Fermo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 5.

 

 

Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali (3).

 

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 3, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

 

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

 

4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.

 

 

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(3) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi il comma 4 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa proroga era stata disposta dall'art. 3, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.

 

 

Art. 6. 

1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Ascoli Piceno e la provincia di Fermo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

 

 

Art. 7.

 1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'àmbito della provincia di Ascoli Piceno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Fermo.

 

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Fermo a decorrere dalla data del loro insediamento.

 

 

Art. 8.

 1. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

2. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa di 224.585 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

3. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di 12.755.841 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12.455.841 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 300.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

L. 11 giugno 2004, n. 148.
Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138.

 

 

Art. 1. 

1. Nell'àmbito della regione Puglia è istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani.

 

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Barletta-Andria-Trani è costituita dai seguenti comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.

 

3. Il capoluogo della nuova provincia è situato nelle città di Barletta, Andria e Trani.

 

4. Lo statuto stabilisce quale delle tre città capoluogo è sede legale della provincia.

 

 

Art. 2.

1. Le province di Bari e di Foggia procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

 

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di trentaquattro mesi e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (2).

 

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Foggia o di Bari, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

 

5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani e il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari e di Foggia nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

 

6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle province di Bari e di Foggia continuano ad esercitare le loro funzioni nell'àmbito dell'intero territorio delle rispettive circoscrizioni, come delimitate dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

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(2) Comma così modificato dall'art. 6-bis, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 3.

1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bari, di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.

 

 

Art. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali (3).

 

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

 

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

 

4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'àmbito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.

 

5. Lo statuto stabilisce, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.

 

 

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(3) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi il comma 4 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa proroga era stata disposta dall'art. 3, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.

 

 

Art. 5. 

1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le province di Bari e Foggia e la provincia di Barletta-Andria-Trani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

 

 

Art. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici territoriali del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'àmbito delle province di Bari e di Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani.

 

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a decorrere dalla data del loro insediamento.

 

 

Art. 7. 

1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 4, è autorizzata la spesa di 567.370 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di 16.456.873 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 16.156.873 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 300.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

L. 20 luglio 2004, n. 215.
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi
(art. 9)

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 2004, n. 193.

(omissis)

Art. 9.

Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

1. I ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unità per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorità possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i profili professionali richiesti (8).

 

2. Nell'àmbito dei profili professionali individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può provvedere all'assunzione di 10 unità di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri.

 

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 2.924.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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(8)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2004, n. 233, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


 

L. 3 agosto 2004, n. 206.
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
(art. 16)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2004, n. 187.

(2)  Vedi, anche, la L. 20 febbraio 2006, n. 91 e la Dir.P.C.M. 27 luglio 2007.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 21 dicembre 2004, n. 68;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 17 marzo 2005, n. 12262.

(omissis)

Art. 16

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, secondo periodo, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni (15).

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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(15) Comma così modificato dal comma 106 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(omissis)

 


 

D.L. 29 novembre 2004, n. 282, conv., con mod., Legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica
(art. 10)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 307 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 maggio 2005, n. 64.

 

Art. 10

Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

 

a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

 

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

 

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

 

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

 

3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

 

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

 

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1 (4).

 

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(4) Per la riduzione del fondo di cui al presente comma vedi il comma 157 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, gli artt. 24, 29, comma 11, 47 e 50, commi 2 e 7-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla relativa legge di conversione e l'art. 1, D.L. 8 aprile 2008, n. 60. Vedi, anche, il comma 1347 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, gli artt. 13, comma 3-quater, 63, comma 10, 81, comma 38-ter, e 84, comma 1-quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, il comma 5 dell'art. 2, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, l'art. 3, D.L. 22 settembre 2008, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, l'art. 1, D.L. 20 ottobre 2008, n. 158 e il comma 38 dell'atrt. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203.

(omissis)

 

 

 


 

L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
(art. 1, co. 100 e co. 132)

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2)  La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 4 marzo 2005, n. 3;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 gennaio 2005;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 1 luglio 2005, n. 25; Circ. 6 luglio 2005, n. 27;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 3 marzo 2005, n. PC/20/CV;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 2005, n. 17; Msg. 15 febbraio 2005, n. 5369; Circ. 16 febbraio 2005, n. 30; Circ. 3 marzo 2005, n. 37; Circ. 6 maggio 2005, n. 64; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058; Circ. 16 giugno 2005, n. 77; Msg. 8 luglio 2005, n. 25558;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 30 dicembre 2004, n. 4015/ACVCT/V; Circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 10 gennaio 2005, n. 6/E; Nota 14 gennaio 2005, n. 142/V/AGT; Circ. 3 febbraio 2005, n. 7/D; Circ. 8 febbraio 2005, n. 4; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 10 febbraio 2005, n. 2/T; Circ. 11 febbraio 2005, n. 5; Circ. 23 febbraio 2005, n. 3/2005; Circ. 21 marzo 2005, n. 11; Circ. 7 aprile 2005, n. 13; Circ. 22 aprile 2005, n. 16/E; Circ. 28 giugno 2005;

- Ministero dell'interno: Circ. 17 febbraio 2005, n. F.L.3/2005; Circ. 14 marzo 2005, n. F.L.7/2005;

- Ministero della giustizia: Nota 23 febbraio 2005, n. 1/2534//44/U-05;

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 31 marzo 2005 , n. 2600.

 

 

Art. 1

(omissis)

comma 100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio (82). In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

 

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(82) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 536 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e l'art. 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(omissis)

comma 132. Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche (94).

 

 

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(94) Comma così modificato dall'art. 14-septiesdecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la proroga dell'efficacia del presente comma vedi l'art. 25, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e il comma dell'art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

 

(omissis)


 

L. 4 febbraio 2005, n. 11.
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
(art. 16-bis)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2005, n. 37.

(omissis)

Art. 16-bis

Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario.

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

 

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.

 

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

 

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

 

6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:

 

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

 

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

 

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

 

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

 

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

 

9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

 

10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma (10).

 

 

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(10) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria 2007.

(omissis)

 

 

 


 

D.M. 28 aprile 2005, n. 161.
Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci
(art. 5)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2005, n. 189.

(omissis)

Art. 5

Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Adeguamento ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.

1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 9 del D.M. 5 novembre 1987, n. 508 del Ministro dei trasporti, modificato dal D.M. 8 marzo 1988, n. 100 del Ministro dei trasporti, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del D.M. 16 maggio 1991, n. 198 del Ministro dei trasporti, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

3. Il disposto di cui al comma 2 si applica solo se le imprese interessate utilizzano esclusivamente i tipi di autoveicolo rispettivamente contemplati dal citato articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale n. 198 del 1991 del Ministro dei trasporti.

 

4. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 che, ai sensi del decreto ministeriale n. 198 del 1991 e del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 entrambi del Ministro dei trasporti, hanno dimostrato il requisito della capacità finanziaria mediante attestazione rilasciata da una società finanziaria, si adeguano al requisito di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 in occasione della prima verifica effettuata ai sensi dell'articolo 4.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172
(art. 53 e 57)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2005, n. 202, S.O.

(omissis)

TITOLO V

Norme sanzionatorie illeciti amministrativi.

 

Art. 53

Violazioni commesse con unità da diporto.

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

 

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.

 

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

 

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.

 

5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

 

6. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione e riportato sulla licenza di navigazione.

(omissis)

Art. 57

Rapporto delle violazioni.

1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto (3).

 

2. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, l'autorità competente emette l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre indagini supplementari.

 

 

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(3)  Comma così corretto con Comunicato 9 settembre 2005 (Gazz. Uff. 9 settembre 2005, n. 210).

(omissis)

 


 

D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv. con mod. L. 31 luglio 2005, n. 155.
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
(art. 7)

 

(1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 173 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 luglio 2005, n. 155 (Gazz. Uff. 1° agosto 2005, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 7.

Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet.

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale (23).

 

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (24).

 

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia (25).

 

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili (26).

 

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni (27).

 

 

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(23)  Comma prima sostituito dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155 e poi così modificato dall'art. 34, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(24)  Comma così modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

(25)  Comma così modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

(26)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 agosto 2005.

(27)  Comma così modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229
(art. 62)

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

(2) L’art. 20, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 ha disposto che, nel presente Codice, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, ogni riferimento al Ministero o Ministro delle attivita' produttive deve intendersi al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.

(omissis)

Sezione III

Disposizioni comuni

 

Art. 62.

Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.

 

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

 

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Codice delle assicurazioni private
(artt. 354-355)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

(omissis)

Capo V - Abrogazioni

 

Art. 354.

Norme espressamente abrogate.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:

 

il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;

 

il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

 

il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

 

la legge 24 dicembre 1969, n. 990;

 

il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;

 

il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;

 

la legge 7 febbraio 1979, n. 48;

 

gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;

 

la legge 28 novembre 1984. n. 792;

 

la legge 22 ottobre 1986, n. 742;

 

la legge 11 novembre 1986, n. 772;

 

la legge 7 agosto 1990, n. 242;

 

la legge 9 gennaio 1991, n. 20;

 

il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;

 

l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

 

la legge 17 febbraio 1992, n. 166;

 

gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

 

il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;

 

il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

 

l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;

 

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

 

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

 

il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;

 

l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;

 

l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

 

il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;

 

l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

 

il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;

 

l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

 

gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

 

il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;

 

gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

 

l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

 

il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;

 

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;

 

il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;

 

l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

 

2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.

 

3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.

 

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate (298).

 

5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti:

 

a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

 

b) il D.M. 3 luglio 2003 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

 

6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.

 

7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.

 

 

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(298) Comma così modificato dal comma 8 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.

 

 

Art. 355.

Entrata in vigore.

1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.

 

2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.

(omissis)

 


 

D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con mod. L. 2 dicembre 2005, n. 248).
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
(art. 10-bis)

 

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230.

(2) Provvedimento convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 10-bis.

 Efficienza delle amministrazioni pubbliche.

1. In considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all'attività amministrativa, anche tramite l'attivazione di un numero verde per la segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate».

 

2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unità (119).

 

3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con invarianza del trattamento economico complessivo. L'utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia (120).

 

4. Le modalità di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 3 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica, l'ISTAT è autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della società. I contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto (121).

 

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per il riordino e l'accorpamento degli uffici e delle sedi della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) presenti in Italia.

 

7. Il Comitato di cui al comma 6, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto da cinque esperti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

8. Il Comitato di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui attenersi nella valutazione dei progetti e nell'individuazione delle modalità con cui procedere alle operazioni necessarie, provvede all'istruttoria dei progetti presentati finalizzati a realizzare l'accorpamento in un'unica sede, sita nell'area della provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell'ONU presenti in Italia.

 

9. All'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il comma 8 è sostituito dal seguente:

 

«8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato ad euro 5000 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti».

 

10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza (122).

 

 

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(119) Per la disciplina dell'utilizzo del contingente di personale di cui al presente comma vedi il D.M. 7 agosto 2006.

(120) Il presente comma era stato modificato dall'art. 10, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(121) Comma così modificato prima dal comma 535 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi dal comma 73 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(122) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

 

(omissis)

 


 

D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, conv., con mod., Legge 30 novembre 2005, n. 244.
Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria
(art. 1)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 ottobre 2005, n. 229 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 novembre 2005, n. 244 (Gazz. Uff. 30 novembre 2005, n. 279), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Art. 1

Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze.

1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di seguito denominato «Centro nazionale», che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 (2).

 

2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro nazionale e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati (3).

 

3. È istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale, nonché il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti (4).

 

4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a:

 

a) indire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo di sessanta dirigenti veterinari di I livello (5);

 

b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario (6) (7).

 

4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro (8).

 

5. La dotazione organica del Ministero della salute, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.

 

5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006 (9).

 

5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attività venatoria sull'intero territorio nazionale (10) (11).

 

 

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(2)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244. Vedi, anche, il D.M. 9 gennaio 2006 e il D.M. 7 marzo 2008.

(3)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(4)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244. Vedi, anche, il D.M. 7 marzo 2008.

(5)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(6)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(7)  Vedi, anche, il comma 401 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(8)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(9)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(10)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(11)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'O.M. 8 novembre 2005. Vedi, anche, gli articoli 1, 9, 10 e 11, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

(omissis)

 


 

L. 21 ottobre 2005, n. 219.
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
(artt. 10 e 23)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2005, n. 251.

(omissis)

Capo IV - Programmazione delle attività trasfusionali

 

Art. 10

Competenze del Ministero della salute.

1. Il Ministero della salute svolge funzioni di indirizzo e programmazione del settore trasfusionale. Per le funzioni di coordinamento e controllo esso si avvale del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.

 

2. Il Ministero della salute svolge le seguenti funzioni:

 

a) programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale;

 

b) attività normativa, anche in adeguamento agli indirizzi ed alle direttive comunitarie;

 

c) controllo della produzione nazionale di emoderivati, avvalendosi anche del Centro nazionale sangue;

 

d) controllo sul commercio e sull'informazione riguardanti gli emoderivati;

 

e) autorizzazione all'import-export del sangue e dei suoi prodotti;

 

f) registrazione di farmaci emoderivati e prodotti diagnostici;

 

g) promozione della ricerca e sperimentazione in campo trasfusionale, con riferimento in particolare alla riduzione del volume ematico da trasfondere, anche avvalendosi del Centro nazionale sangue;

 

h) definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria uniformi e dei relativi criteri di finanziamento per le attività del servizio trasfusionale nazionale;

 

i) individuazione, in accordo con le associazioni di volontariato del sangue, di un programma nazionale di iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento delle attività trasfusionali.

 

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti (3).

 

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, il Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Consulta, emana, nell'ambito del Piano sanitario nazionale, un atto di programmazione specifico per il settore trasfusionale denominato «Piano sangue e plasma nazionale».

 

 

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(3) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi l'art. 8-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

Capo X - Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 23

Strutture equiparate.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle strutture trasfusionali degli istituti e delle cliniche universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera, dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al servizio trasfusionale militare.

 

2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1, ad eccezione del personale della sanità militare, vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni.

(omissis)

 


 

Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
(art. 1, co. 20, 78, 247, 249, 251, 401-402 e 562; art. 27)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

Art. 1

(omissis)

comma 20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

(omissis)

comma 78. È autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:

 

a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

 

b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili (37);

 

c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;

 

d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

 

e) realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

 

f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

 

g) realizzazione delle opere di cui al «sistema accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;

 

h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;

 

i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

 

l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;

 

m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;

 

n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;

 

o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonché gli interventi di restauro della Domus Aurea (38).

 

 

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37) Vedi, anche, il comma 133 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(38)  Vedi, anche, l'art. 30, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il comma 1062 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

 

comma 247. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze (118).

 

 

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(118) Per la ripartizione del contingente di personale di cui al presente comma vedi il D.P.C.M. 21 febbraio 2007.

(omissis)

comma 249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 246 a 253 (119).

 

 

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(119) Vedi, anche, il D.P.C.M. 21 febbraio 2007.

(omissis)

comma 251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

 

(omissis)

comma 401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

 

Comma 402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità.

(omissis)

comma 562. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006 (263).

 

 

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(263) Vedi, anche, l'art. 34-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

 (omissis)

Art. 27

Passaggio al nuovo ordinamento.

1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II è avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, dei seguenti aspetti:

 

a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 

b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II;

 

c) l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'àmbito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma 3.

 

2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti:

 

a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;

 

b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);

 

c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.

 

3. L'attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzata a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L'amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento dell'attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tale fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.

 

4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica (15).

 

5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006.

 

6. I corsi previsti dall'ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.

 

7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.

 

8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto è adottato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

 

 

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(15)  Comma così modificato prima dal comma 8 dell'art. 1, L. 12 luglio 2006, n. 228 e poi dal comma 1-quater dell'art. 13, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione, ed infine dall'art. 37, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

 

(omissis)

 

 


 

L. 9 gennaio 2006, n. 13.
Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta
(art. 3)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2006, n. 16.

(omissis)

Art. 3

Fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto.

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire la demolizione del naviglio obsoleto, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005- 2007, è pari a 12 milioni di euro.

 

2. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria (2).

 

3. Il Fondo ha la funzione di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, provvedendo all'erogazione di contributi per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre quindici anni.

 

4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all' art. 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all' art. 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 51 del 2001, fino al 31 dicembre 2007.

 

5. Il contributo di cui al presente articolo è concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo è in ogni modo corrisposto in conformità alla decisione 2002/868/CE del 17 luglio 2002 della Commissione.

 

6. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

 

7. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, ai sensi del comma 5, l'impresa interessata è tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.

 

8. Per le imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della citata legge n. 51 del 2001.

 

9. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo di cui al presente articolo è pari a:

 

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

 

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate di portata lorda.

 

10. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 9 non può in ogni caso essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria.

 

11. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di attribuzione dei benefìci di cui al presente articolo, sulla base della data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 1 (3).

 

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

13. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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(2) Vedi, anche, il comma 209 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 22 novembre 2007.

(omissis)

 


 

D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, conv., con mod., Legge 9 marzo 2006, n. 80.
Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione
(art. 34-sexies)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8.

(2)  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 marzo 2006, n. 80 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 34-sexies

Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522 (56).

 

 

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(56)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80. Vedi, anche, il comma 221 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(omissis)

 

 


 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006.
Definizione della modalita' di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalita' di volontariato, ricerca scientifica e dell'universita', ricerca sanitaria e attivita' sociali svolte dal comune di residenza

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 Visto l'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalita' di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle universita', di finanziamento della ricerca sanitaria, nonche' ad attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

 Visto l'art. 1, comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005, che prevede che con decreto di natura non regolamentare il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, nonche' le  modalita' di riparto delle somme destinate dai contribuenti;

 Visto l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, secondo il quale la disposizione di cui al comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, riferita all'anno finanziario 2006, e' specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005 e che, di conseguenza, il decreto di cui al comma 340 del medesimo art. 1 e' adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo dello stesso comma;

 Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

 Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 337 lettera a), della legge n. 266 del 2005

 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo (www.agenziaentrate.gov.it).

 2. Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in considerazione solo le domande pervenute alla Agenzia delle entrate non oltre il 10 febbraio 2006 dai soggetti interessati, anche tramite intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. Le domande recano, in particolare, una autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto richiedente fra quelli contemplati dalla disposizione di legge di cui al comma 1. Il modulo della domanda e' conforme al facsimile allegato 1 al presente decreto.

 3. L'elenco dei soggetti iscritti e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio 2006 sul sito di cui al comma 1, con indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun iscritto. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere  fatti valere, non oltre il 1° marzo 2006, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto. L'elenco dei soggetti iscritti e' ripubblicato dalla Agenzia delle entrate sul sito di cui al comma 1, in forma definitiva, entro il 10 marzo 2006.

 4. Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata  a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi  soggetti  una  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2. Alla dichiarazione sostitutiva e' in ogni caso allegata la copia della ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione nell'elenco.

Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al facsimile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.

 5. Agli intermediari abilitati di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, solo per quanto concerne gli obblighi di conservazione di cui al suo art. 3, comma 9-bis.

 

 

Art. 2.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 337 lettere b) e c), della legge n. 266 del 2005

 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro della salute redigono e comunicano in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 10 febbraio 2006, l'elenco, rispettivamente, dei soggetti che effettuano ricerca scientifica e delle Universita', di cui all'art. 1, comma 337, lettera b), della legge n. 266 del 2005, nonche' dei soggetti che effettuano ricerca sanitaria, di cui all'art. 1, comma 337, lettera c), della medesima legge, indicandone per ciascuno denominazione, sede e codice fiscale.

Gli elenchi sono pubblicati dall'Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio 2006 sul sito di cui all'art. 1, comma 1.

 

 

Art. 3.

Modelli di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille

 1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, utilizzando il modello integrativo CUD 2006, il modello 730/1-bis redditi 2005, ovvero il modello unico persone fisiche 2006.

 2. Il modello integrativo CUD 2006 e' consegnato dal datore di lavoro al lavoratore insieme al modello CUD 2006. Il modello integrativo CUD 2006, contenente la scelta di destinazione del 5 per mille, e' consegnato, insieme al modello CUD 2006, secondo le stesse modalita' previste per la destinazione dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

 3. Il modello integrativo CUD 2006 ed il modello 730/1-bis redditi 2005 sono conformi ai facsimile allegati 3 e 4 al presente decreto.

Il modello unico persone fisiche 2006 e' predisposto dalla Agenzia delle entrate in modo da consentire al contribuente la destinazione del 5 per mille della sua imposta sul reddito, relativa al periodo di imposta 2005, conformemente a quanto stabilito con il presente decreto. I modelli 730/1-bis redditi 2005 e unico persone fisiche 2006 sono presentati secondo le vigenti modalita'.

 

 

Art. 4.

Destinazione del 5 per mille

 1. Il contribuente puo' destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che  figurano  nei  modelli di cui all'art. 3, corrispondenti rispettivamente alle quattro finalita' individuate dall'art. 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005. Puo' essere espressa una sola scelta di destinazione.

 2. Nei riquadri corrispondenti alle finalita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 il contribuente,  oltre all'apposizione della firma, puo' altresi' indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale e' tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1 e 2.

 3. La scelta di destinazione del 5 per mille di cui al presente decreto e quella dell'8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.

 

 

Art. 5.

Riparto del 5 per mille

 1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, spettano le quote del 5 per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno altresi' indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.  Ai  comuni spettano le quote del 5 per mille dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma, ai sensi dell'art. 4, comma 1, nel riquadro corrispondente alla finalita' di cui alla lettera d) del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.

 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, ovvero nei casi di cui al comma 1 relativamente ai quali l'indicazione del codice fiscale risulta errata, le somme corrispondenti al complesso delle quote del 5 per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalita', in proporzione al numero complessivo delle destinazioni  dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti di cui alle medesime lettere a), b) e c).

 

 

Art. 6.

Corresponsione del 5 per mille

 1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2005 e tenuto conto del dato degli incassi dell'imposta sul reddito per le persone fisiche relativa al medesimo periodo d'imposta, trasmette in via telematica alle Amministrazioni di cui al comma 3 e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano a ciascun soggetto, ovvero a ciascun comune, relativamente ai quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro imposta sul reddito per le persone fisiche.

 2. Le quote del cinque per mille dell'IRPEF, determinate sulla base degli incassi relativi all'imposta sul reddito per le persone fisiche per il periodo d'imposta 2005, iscritte in bilancio sull'apposito fondo nell'ambito del centro di responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra gli stati di previsione delle Amministrazioni di cui al comma 3, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.

 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno, per le finalita', rispettivamente, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, provvedono a corrispondere a ciascun soggetto ovvero a ciascun comune le somme di cui al comma 1 che a loro spettano.

 

 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 Roma, 20 gennaio 2006

 

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Letta

 

Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca

Moratti

 

Il Ministro della salute

Storace

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

 

 


 

L. 20 febbraio 2006, n. 92.
Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche
(art. 1)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 62.

 

Art. 1

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 2.220.000.

(omissis)

 


 

D.M. 8 marzo 2006.
Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del D.M. 28 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2006, n. 63.

 

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, che prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle attività produttive), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca;

 

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell'attività di ricerca;

 

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico (di seguito: il decreto 26 gennaio 2000) e in particolare il titolo IV, che disciplina gli oneri relativi alle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, e il titolo V, art. 13, comma 2, recante disposizioni per assicurare continuità alla suddetta attività di ricerca;

 

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la definizione delle modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti del Fondo per la ricerca e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonchè dei criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalità indicate dal medesimo decreto;

 

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001, recante modifiche al decreto 26 gennaio 2000, e in particolare le modifiche al Titolo V, art. 13, comma 2;

 

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003 recante modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: il decreto 28 febbraio 2003);

 

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 16 maggio 2003, con il quale è stato costituito e sono stati nominati per un triennio i componenti del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE);

 

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

 

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 19 ottobre 2004 e 22 settembre 2005, recanti modifiche del decreto 16 maggio 2003;

 

Considerata l'opportunità di integrare le disposizioni del decreto 28 febbraio 2003 procedendo ad una razionalizzazione dei compiti amministrativi ed operativi previsti dal citato decreto e ad una più chiara individuazione della titolarità delle funzioni di programmazione, selezione e controllo in materia, al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione del Fondo per la ricerca di sistema;

 

Considerato che il sistema di finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale deve assicurare condizioni di accesso non discriminatorio, in termini di dimensioni o di natura giuridica, ai soggetti ammissibili, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia per gli aiuti alla ricerca e sviluppo;

 

Ritenuto opportuno distinguere, sotto il profilo delle procedure gestionali e di rispetto della disciplina comunitaria, le attività di ricerca i cui risultati sono a totale beneficio generale degli utenti del sistema elettrico nazionale, indicate all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, da altre attività di ricerca i cui risultati sono a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica ed i cui risultati formano oggetto di diritti di privativa da parte di singole imprese;

 

Ritenuto opportuno individuare per le tipologie di attività di cui al precedente paragrafo differenti modalità di finanziamento dei relativi progetti e selezione dei soggetti realizzatori, secondo criteri di adeguatezza e di semplificazione procedurale;

 

Vista l'intesa dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas espressa con delibera del 3 marzo 2006, n. 48/2006;

 

Decreta:

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente decreto definisce le modalità per la selezione ed il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, le modalità per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati delle attività e dei progetti di ricerca di sistema, al fine di garantirne l'aderenza alle finalità di cui all'art. 10 del medesimo decreto, nonchè i criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema.

 

 

Art. 2

Piano triennale della ricerca di sistema.

1. Il Piano triennale contenente le priorità delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli obiettivi, i progetti di ricerca e di sviluppo (di seguito: i progetti di ricerca), i risultati attesi e la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000 è predisposto dal CERSE, Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico, di cui all'art. 8, acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e, per gli aspetti di competenza, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Del Piano triennale fa parte integrante il Piano operativo annuale relativo al primo anno del triennio.

 

2. Il Piano triennale predisposto dal CERSE è trasmesso al Ministero delle attività produttive entro il mese di agosto di ciascun anno.

 

3. Il Piano triennale è approvato, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del CERSE della necessaria documentazione, dal Ministero delle attività produttive, che lo trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le determinazioni necessarie all'alimentazione del Fondo, ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

 

4. Il Piano triennale approvato viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2).

 

 

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(2) Il piano triennale previsto dal presente articolo è stato approvato con D.M. 23 marzo 2006 (Gazz. Uff. 4 maggio 2006, n. 102, S.O.).

 

 

Art. 3

Contribuzione del Fondo ai progetti di ricerca.

1. I progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, sono ammessi a contribuzione del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia e con le seguenti modalità:

 

a) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere interamente finanziati dal Fondo, a condizione che i progetti di ricerca soddisfino i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti;

 

b) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere finanziati dal Fondo fino ad una quota massima definita nel Piano di cui all'art. 2 per ogni progetto di ricerca, in misura differente in ragione dei piani di cofinanziamento proposti, della tipologia dell'attività di ricerca e sviluppo, del grado di innovazione della medesima e del rischio tecnico-economico che ne consegue. Le quote di finanziamento a carico del Fondo non sono superiori a quelle definite dalla Commissione europea.

 

2. I progetti di ricerca sono ammessi a contribuzione a condizione che il proponente abbia adeguata disponibilità di strutture, attrezzature e risorse professionali idonee alla ricerca proposta e dimostri effettiva esperienza maturata sui temi specifici caratterizzanti il progetto.

 

3. L'erogazione dei contributi a carico del Fondo può essere condizionata, con l'approvazione del Piano triennale, alla prestazione, da parte dei soggetti interessati, di garanzie finanziarie od assicurative.

 

 

Art. 4

Affidamento delle attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.

1. Il Ministero delle attività produttive, per l'attuazione dei progetti di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti nelle attività di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, può stipulare accordi di programma con validità anche triennale con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica, aventi i requisiti tecnici e professionali e l'esperienza acquisita di cui all'art. 3, comma 2, sulla base di proposte di programmi di attività ritenuti coerenti con gli obiettivi del Piano.

 

2. I risultati dei progetti di ricerca di cui al comma 1 sono liberamente utilizzabili, secondo criteri non discriminatori, da tutti i soggetti pubblici e privati, in linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.

 

3. Per ciascun accordo di programma, è prevista l'istituzione presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive di un comitato di sorveglianza presieduto dal direttore generale per l'energia e per le risorse minerarie e composto da rappresentanti del Ministero stesso, da rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dal presidente del CERSE o un suo delegato, da rappresentanti dei soggetti affidatari ed eventuali esperti.

 

4. Il Comitato di sorveglianza effettua un'attività di vigilanza e controllo sulla realizzazione dell'accordo e sul raggiungimento degli obiettivi e esprime pareri e proposte di cui il soggetto affidatario tiene conto nella definizione dei piani annuali di realizzazione e nell'eventuale rimodulazione temporale delle attività, secondo eventuali priorità di intervento e criteri di miglioramento dell'efficacia delle attività finanziate.

 

5. Il soggetto affidatario di ciascun accordo di programma presenta, entro due mesi dalla stipula dell'accordo, al CERSE e al Comitato di sorveglianza piani annuali di realizzazione, articolati per progetti di ricerca, per ciascuna delle attività di ricerca e sviluppo oggetto dell'accordo di programma.

 

6. La valutazione dei piani annuali e dei progetti di ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento, è effettuata dagli esperti di cui all'art. 11, secondo criteri di rispondenza e coerenza con gli obiettivi programmatici dell'accordo, tempi e costi delle attività e risultati ottenibili. I risultati della valutazione sono trasmessi al Ministero delle attività produttive.

 

7. Il Ministero delle attività produttive, sulla base delle valutazioni trasmesse, ammette i progetti di ricerca di cui al comma 5 ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilità assegnate e trasmette i relativi provvedimenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed al CERSE per le attività di erogazione dei contributi e verifica dei risultati, secondo le modalità di cui all'art. 7.

 

 

Art. 5

Procedura concorsuale per l'ammissione alla contribuzione.

1. La procedura concorsuale per la selezione dei progetti di ricerca non compresi negli accordi di programma di cui all'art. 4 e proposti per l'ammissione a contributo, è preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dell'oggetto, la descrizione degli aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti di ricerca da presentare, l'indicazione delle eventuali garanzie finanziarie od assicurative richieste, dei criteri di ammissibilità dei costi e dei criteri per la valutazione delle proposte di progetti di ricerca presentate. Il bando di gara è approvato dal Ministero delle attività produttive, su proposta del CERSE, e trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

 

2. La valutazione delle proposte di progetti di ricerca presentate nell'ambito della procedura concorsuale è effettuata dagli esperti individuati ai sensi dell'art. 11 entro trenta giorni dal termine di ricevimento delle medesime, secondo i criteri specificati nel bando di gara.

 

3. Gli esperti di cui al comma precedente predispongono su indicazione del CERSE gli elementi per porre in graduatoria le proposte di progetti di ricerca presentate e lo schema di ammissione delle medesime ai contributi del Fondo. Il CERSE predispone la graduatoria delle proposte di progetti di ricerca presentate.

 

 

Art. 6

Verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca.

1. Il CERSE, avvalendosi della segreteria operativa di cui all'art. 10 e degli esperti di cui all'art. 11, verifica lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca, l'ammissibilità, e la pertinenza e la congruità delle spese documentate ed il conseguimento dei risultati finali, comunicando l'esito delle verifiche alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini della liquidazione delle quote di contribuzione.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi a contribuzione del Fondo trasmettono al CERSE relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca ed una relazione finale, secondo quanto indicato all'art. 7.

 

 

Art. 7

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

1. Il Ministero delle attività produttive approva la graduatoria, di cui all'art. 5, comma 3, predisposta dal CERSE, ammette i progetti di ricerca ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilità esistenti e trasmette i relativi provvedimenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per le successive attività.

 

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico stipula i contratti di finanziamento con i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi e eroga il contributo per i progetti stessi in più quote correlate allo stato di avanzamento del progetto medesimo.

 

3. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non può essere superiore al 30% dell'intero importo. Le successive quote di contributo sono erogate a seguito della presentazione di relazioni intermedie di avanzamento ed in relazione alla effettiva realizzazione del progetto, secondo indicazioni che vengono fornite nell'ambito del bando di gara. La liquidazione della quota a saldo, non inferiore al 20% dell'intero importo, è subordinata alla presentazione di una relazione finale.

 

4. Le relazioni di cui al comma 3 sono corredate dalla documentazione contabile relativa ai costi per le attività sostenute, insieme ad una dichiarazione attestante che quanto prodotto è conforme alla documentazione contabile originale e si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione del progetto di ricerca.

 

5. La Cassa conguaglio per il settore elettrico eroga, entro trenta giorni dal ricevimento della valutazione sullo stato di avanzamento del progetto di ricerca, le corrispondenti quote di contributo.

 

 

Art. 8

Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico.

1. Il Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE), con sede presso il Ministero delle attività produttive, è composto da cinque membri di alta e riconosciuta competenza in materia di pianificazione, programmazione, organizzazione, gestione e valutazione di attività di ricerca e sviluppo nel settore energetico, con particolare riferimento alle diverse attività del settore elettrico rilevanti per la ricerca di sistema di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.

 

2. I membri del CERSE non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con gli operatori interessati ai progetti di ricerca di cui al presente decreto. La verifica dell'incompatibilità è rimessa alla decisione del Ministro delle attività produttive.

 

3. I membri del CERSE sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive. L'incarico ha durata triennale. I membri del CERSE cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, ancorchè siano nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

 

4. Il decreto di nomina designa il membro cui è attribuita la carica di presidente. Tale carica è revocabile e può essere attribuita per non più di due volte. Il decreto di nomina stabilisce anche il compenso dei membri e del presidente del CERSE.

 

5. Il CERSE delibera a maggioranza ed adotta, entro trenta giorni dal decreto di nomina di cui al precedente comma 2:

 

a) disposizioni concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, tra le quali le modalità di convocazione delle riunioni e di assunzione delle deliberazioni;

 

b) disposizioni concernenti l'indirizzo ed il controllo della ricerca di sistema, le modalità di ammissione dei progetti di ricerca alla contribuzione, le modalità di verifica tecnico-economica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca e del conseguimento dei risultati finali.

 

6. Le disposizioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal CERSE al Ministro delle attività produttive, che le approva entro i successivi trenta giorni.

 

7. Le sedute del CERSE sono convocate autonomamente dal presidente o su richiesta del Ministero delle attività produttive.

 

 

Art. 9

Funzioni del CERSE.

1. Il CERSE esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministero delle attività produttive, e segnatamente:

 

a) predispone ed aggiorna annualmente il Piano triennale, comprensivo del Piano operativo annuale, individuando gli oggetti dei progetti di ricerca in base alle tipologie di cui all'art. 3, comma 1, definendo le relative previsioni di finanziamento;

 

b) entro quindici giorni dall'approvazione del Piano, definisce i criteri per la predisposizione, da parte della Segreteria operativa di cui all'art. 10, degli schemi dei bandi di gara, che trasmette al Ministero delle attività produttive per l'approvazione;

 

c) organizza l'attività di valutazione sui progetti di ricerca affidandola a singoli o gruppi di esperti appartenenti alla lista di cui all'art. 11;

 

d) predispone la graduatoria dei progetti di ricerca presentati e la trasmette al Ministero per la relativa approvazione;

 

e) trasmette alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le valutazioni degli stati di avanzamento dei progetti e delle relazioni finali presentati dai soggetti realizzatori, ai fini dell'erogazione dei contributi;

 

f) assicura la pubblicità di tutti i progetti di ricerca ammessi a contribuzione e dei relativi affidatari;

 

g) definisce i criteri per la formazione e l'aggiornamento della lista degli esperti di cui all'art. 11;

 

h) presenta al Ministero delle attività produttive, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il mese di dicembre di ogni anno, un rapporto annuale sullo stato della ricerca, contenente anche il quadro economico-finanziario dei progetti svolti e di quelli in essere;

 

i) promuove eventuali sinergie con altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca per il settore elettrico.

 

2. Nell'espletamento dei propri compiti, il CERSE è assistito dalla segreteria operativa di cui all'art. 10 (3).

 

 

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(3) Vedi, anche, il D.M. 21 giugno 2007.

 

 

Art. 10

Funzioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico e della segreteria operativa del CERSE.

1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico svolge le attività operative e gestionali connesse allo svolgimento delle gare, alla definizione dei contratti con i soggetti aggiudicatari e alla liquidazione dei contributi, sulla base degli esiti dell'attività di valutazione sugli stati di avanzamento condotta dal CERSE.

 

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico istituisce la segreteria operativa del CERSE che in particolare:

 

a) entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), e successivamente con la cadenza definita dal CERSE, sottopone alla valutazione del medesimo CERSE uno o più schemi di bandi di gara per l'assegnazione di progetti di ricerca;

 

b) provvede alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o con le altre modalità eventualmente fissate dal Ministero delle attività produttive, dei bandi di gara, assicurandone la massima diffusione anche per il tramite di mezzi telematici;

 

c) elabora indicatori di idoneità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei progetti di ricerca, che sottopone alla valutazione del CERSE;

 

d) assiste il CERSE nella predisposizione delle graduatorie dei progetti, assicurando alle operazioni il carattere di riservatezza;

 

e) cura la diffusione dei risultati finali dei progetti ammessi alla contribuzione, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000;

 

f) informa periodicamente il comitato di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico sulle attività realizzate e in corso di realizzazione.

 

 

Art. 11

Esperti.

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), la segreteria operativa rende noto, con mezzi idonei, l'avvio di una selezione di esperti, nazionali o esteri, di comprovata competenza nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico e che garantiscano indipendenza di valutazione e di giudizio.

 

2. Il CERSE forma l'elenco degli esperti selezionati e individua, nell'ambito dell'elenco stesso e secondo criteri di competenza nelle materie oggetto dei singoli bandi di gara, gli esperti cui affidare la valutazione dei singoli progetti.

 

3. L'elenco degli esperti di cui al comma 2 è aggiornato, con cadenza annuale, secondo la medesima procedura.

 

4. La Cassa conguaglio per il settore elettrico stipula i contratti con gli esperti individuati per la valutazione dei singoli progetti e definisce i compensi degli esperti sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe attività nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo energetico.

 

 

Art. 12

Copertura finanziaria.

1. Gli oneri per il funzionamento del CERSE, della segreteria operativa e delle attività svolte dagli esperti di cui all'art. 11 sono a carico del Fondo.

 

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico liquida i compensi dei componenti del CERSE e degli esperti sulla base, rispettivamente, di quanto indicato nel decreto di nomina e di quanto fissato ai sensi dell'art. 11, comma 4.

 

 

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto 28 febbraio 2003 è abrogato.

 

2. Sono fatti salvi, fino alla scadenza dell'incarico, i provvedimenti di nomina dei componenti del CERSE di cui al decreto 16 maggio 2003 e successive modifiche, nonchè gli atti già prodotti.

 

3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

 


 

D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari
(art. 24)

 

 

(1)

-------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2006, n. 121, S.O.

(omissis)

Art. 24

Disposizione transitoria sui medicinali omeopatici.

1. I medicinali veterinari omeopatici in commercio conformemente alla normativa previgente possono continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre 2008, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiedenti, per gli stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione, conformemente agli articoli 20, 21 e 22.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(artt. 128, 142, 161-194, 241, 253)


 

--------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(2) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6. Il D.M. 25 giugno 2008 (Gazz. Uff. 12 settembre 2008, n. 214) ha disposto che il presente decreto non si applichi agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione di servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare l’articolo 71;

 

Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare, l’articolo 80;

 

Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

 

Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l’anno 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

 

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 9 febbraio 2006;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 febbraio 2006;

 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia, delle attività produttive, dell'interno e per i beni e le attività culturali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 128

Programmazione dei lavori pubblici.

(art. 14, L. n. 109/1994)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

 

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

 

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

 

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

 

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

 

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità (190).

 

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

 

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

 

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio (191).

 

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti (192).

 

 

---------------------------------------------

 

(190) Comma così modificato dal n. 1) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(191) Comma così modificato prima dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 e poi dal n. 2) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(192) Comma così modificato dal n. 3) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.). Il parere di compatibilità con i documenti programmatori vigenti è stato espresso:

- per il programma triennale 2005-2007 del Ministero per i beni e le attività culturali con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 41/2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174);

- per il programma triennale 2006-2008 di edilizia statale con Del.CIPE 24 aprile 2007, n. 18/07 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 141).

(omissis)

Art. 142

Ambito di applicazione e disciplina applicabile.

(artt. 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; art. 2, L. n. 109/1994)

1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici (217).

 

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni affidate nelle circostanze previste dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica l’articolo 27.

 

3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del presente codice.

 

4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all’osservanza della sezione IV del presente capo. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme della parte II, titolo I e titolo II, in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente capo (218).

 

 

------------------------------------------------

 

(217) Comma così modificato dalla lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(218) Comma così modificato dalla lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(omissis)

PARTE II

Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari

(omissis)

TITOLO III

Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici

(omissis)

Capo IV

Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

 

Sezione I

Infrastrutture e insediamenti produttivi

 

Art. 161

Oggetto e disciplina comune applicabile.

(art. 1, commi da 1 a 6, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.

 

1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unità tecnica-Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta Unità (246).

 

1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonchè gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile (247).

 

2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.

 

3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente capo.

 

4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari applicano, per le proprie attività contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo.

 

5. Le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti e i loro concessionari applicano, per le proprie attività rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.

 

6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di cui all’articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:

 

- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);

 

- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);

 

- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);

 

- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);

 

- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto);

 

- della parte IV (contenzioso);

 

- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

 

6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, dovranno procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori (248).

 

 

-------------------------------------

 

(246) Comma aggiunto dalla lettera rr) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(247) Comma aggiunto dalla lettera rr) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(248) Comma aggiunto dalla lettera rr) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

 

 

Art. 162

Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi.

(art. 1, co. 7, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. Salve le definizioni di cui all’articolo 3, ai fini di cui al presente capo:

 

a) programma è il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

 

b) Ministero è il Ministero delle infrastrutture (249);

 

c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture e insediamenti produttivi inseriti nel programma;

 

d) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui all’articolo 161 comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato articolo 161, comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio di più regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;

 

e) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma;

 

f) CIPE è il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;

 

g) affidamento a contraente generale è il contratto di cui all'articolo 3, comma 7, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. Il contraente generale si differenzia dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente capo;

 

h) finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata è il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della società di progetto.

 

 

------------------------------------------------

 

(249) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

 

Art. 163

Attività del Ministero delle infrastrutture (250).

(art. 2, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. Il Ministero promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:

 

a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;

 

b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;

 

c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente capo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l’approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto preliminare;

 

d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;

 

e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5;

 

f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle attività produttive, le attività di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero delle attività produttive;

 

f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unità tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico (251).

 

3. Per le attività di cui al presente capo il Ministero può (252):

 

a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell’organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6 (253);

 

b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

 

c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

 

4. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, inoltre, può:

 

a) avvalersi dell’eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;

 

b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;

 

c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell'Unità tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all'articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalità nello stesso indicate si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa data (254).

 

5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della città metropolitana interessata (255).

 

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (256).

 

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi (257).

 

8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi (258).

 

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.

 

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e senza oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza e il supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali interessate (259).

 

 

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(250) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(251) Lettera aggiunta dalla lettera ss) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(252) Alinea così modificato dal comma 1020 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(253) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(254) Lettera così sostituita dalla lettera ss) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113. Con D.P.C.M. 22 luglio 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 2 gennaio 2009, n. 1) si è provveduto alla riorganizzazione dell'Unità tecnica finanza di progetto.

(255) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(256) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(257) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(258) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(259) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

 

Art. 164

Progettazione.

(art. 2-bis, D.Lgs. n. 190/2002, introdotto dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico riportato nell’allegato XXI. [Le predette norme sono vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici nazionali e i loro concessionari] (260).

 

2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, è regolato dalle norme dettate dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli incarichi e i concorsi di progettazione per le attività ivi previste. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e delle regioni interessate, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall'osservanza del Trattato (261).

 

3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonché le società collegate, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, né essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.

 

4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione la nomina del responsabile dei lavori spetta alla stazione appaltante (262).

 

5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, in relazione alle attività di progettazione e approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento.

 

6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.

 

7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le attività di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attività di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo e relativo allegato tecnico di cui all’allegato XXI, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1. All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (263).

 

 

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(260) Periodo soppresso dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(261) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(262) Comma così modificato dalla lettera p), del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(263) Periodo aggiunto dalla lettera tt) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

 

 

Art. 165

Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione.

(art. 3, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dall’approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine è elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1 (264).

 

2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 175, comma 1.

 

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento dell’intero costo dell’opera e deve includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'àmbito della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell’approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l’eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.

 

4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all’articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II del presente capo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni (265).

 

5. Il progetto preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.

 

6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:

 

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l’eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali (266);

 

b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale (267).

 

7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'àmbito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6.

 

8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

 

9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l’installazione dei cantieri e l’individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta l’autorizzazione è rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresì comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale (268).

 

10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI (269).

 

 

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(264) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(265) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(266) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(267) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(268) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(269) Comma così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

 

Art. 166

Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera.

(art. 4, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

 

2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.

 

4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

 

5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.

 

 

Art. 167

Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti.

(art. 4 bis, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.

 

2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente capo, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico recato dall’allegato XXI, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l’indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura e il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 185 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della commissione speciale VIA.

 

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture è istruito e approvato a norma dell'articolo 165 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, è rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 166.

 

4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4; resta fermo l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente capo e salvo quanto previsto all'articolo 161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 165. Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 166, e seguenti; le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.

 

5. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 166. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo è integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità.

 

6. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e all’allegato XXI. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell’approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.

 

7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 185, comma 5.

 

8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una o più copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.

 

9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.

 

10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166.

 

 

Art. 168

Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo.

(art. 4-ter, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 166 è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, di seguito denominata: «struttura tecnica» (270).

 

2. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'àmbito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'àmbito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora già approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.

 

3. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.

 

4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l’eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.

 

5. Il Ministro delle infrastrutture formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare laddove già approvato (271).

 

6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto definitivo con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione (272).

 

 

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(270) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(271) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(272) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

 

Art. 169

Varianti.

(art. 4-quater, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui all'articolo 185.

 

2. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.

 

3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'àmbito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

 

4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.

 

5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 è compiuta con le modalità di cui all'articolo 166, previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’allegato XXI, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.

 

6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166.

 

7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente capo, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con conferenza di servizi, secondo le modalità dell'articolo 166 e seguenti.

 

 

Art. 170

Interferenze.

(art. 5, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo.

 

2. Il progetto preliminare è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.

 

3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

 

4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.

 

5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.

 

 

Art. 171

Risoluzione delle interferenze.

(art. 5-bis, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dall'articolo 170, come precisato dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal presente capo e dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.

 

2. In fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:

 

a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;

 

b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite;

 

c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;

 

d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

 

3. In fase di redazione e approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:

 

a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede quest'ultimo;

 

b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con l’indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;

 

c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

 

4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.

 

5. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alla necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.

 

6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui all'articolo 166 e seguenti.

 

 

Art. 172

La società pubblica di progetto.

(art. 5-ter, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate, e alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto è autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La società pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.

 

1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le società pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice (273).

 

2. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.

 

3. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo (274).

 

4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un’infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.

 

5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:

 

a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla infrastruttura;

 

b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

 

6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.

 

7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un’infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

 

 

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(273) Comma aggiunto dal n. 1) della lettera hh) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(274) Comma così sostituito dal n. 2) della lettera hh) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

 

 

Art. 173

Modalità di realizzazione.

(art. 6, D.Lgs. n. 190/2002)

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 53, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di:

 

a) concessione di costruzione e gestione;

 

b) affidamento unitario a contraente generale.

 

 

Art. 174

Concessioni relative a infrastrutture.

(art. 7, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 177, comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto dell’eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

 

2. Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:

 

norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli articoli da 146 a 151;

 

norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al regolamento;

 

verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile.

 

3. I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'articolo 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese è unito alle candidature per la concessione. Tale elenco è aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 176. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovrà avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionario dagli articoli da 146 a 151.

 

4. E' fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dall’articolo 147, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento (275).

 

5. [Le disposizioni di cui al presente articolo derogano agli articoli 56, 57 e 132] (276).

 

 

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(275) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(276) Comma abrogato dalla lettera ii) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

 

 

Art. 175

Promotore.

(art. 8, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 162, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure di cui all'articolo 153. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili (277).

 

2. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero può inserire, nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti (278).

 

3. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure (279).

 

4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.

 

5. La gara di cui all'articolo 153 è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 177 (280).

 

 

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(277) Comma così sostituito prima dalla lettera uu) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dal n. 1) della lettera ll) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(278) Comma prima sostituito dalla lettera uu) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi così modificato dal n. 2) della lettera ll) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(279) Comma così modificato prima dalla lettera uu) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dal n. 3) della lettera ll) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(280) Comma così modificato prima dalla lettera uu) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dal n. 4) della lettera ll) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

 

 

Art. 176

Affidamento a contraente generale.

(art. 9, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

 

2. Il contraente generale provvede:

 

a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;

 

b) all’acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;

 

c) alla progettazione esecutiva;

 

d) all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;

 

e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;

 

f) ove richiesto, all’individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;

 

g) all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.

 

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:

 

a) alle attività necessarie all’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;

 

b) all’approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;

 

c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;

 

d) al collaudo delle stesse;

 

e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonchè le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20 (281).

 

4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.

 

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:

 

a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;

 

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.

 

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III (282).

 

7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.

 

8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.

 

9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.

 

10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata dall'articolo 156 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della società di progetto è indicato nel bando di gara.

 

11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117.

 

12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non può superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni (283) (284).

 

13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell’articolo 117; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.

 

14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

 

15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.

 

16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.

 

17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:

 

a) la garanzia di buon adempimento non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'articolo 113; ove la garanzia si sia già ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;

 

b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 159;

 

c) il contraente generale ha comunque facoltà di sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).

 

18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 129, comma 3, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.

 

19. I capitolati prevedono, tra l'altro:

 

a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui all'articolo 165, comma 8, e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;

 

b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).

 

20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione

 

 

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(281) Lettera così modificata dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(282) Comma così modificato dalla lettera mm) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(283) Comma così modificato dalla lettera vv) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(284) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

 

Art. 177

Procedure di aggiudicazione.

(art. 10, e art. 20-octies, co. 4, D.Lgs. n. 190/2002)

1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura ristretta.

 

2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo; è applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera c) (285).

 

3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all’oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.

 

4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:

 

al prezzo più basso ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:

 

a) il prezzo;

 

b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;

 

c) il tempo di esecuzione;

 

d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

 

e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonché l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 174, comma 2;

 

f) [la maggiore entità di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 176, comma 7. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori aventi singolarmente entità superiore al cinque per cento dell'importo di aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi dell'articolo 37, comma 11, aventi singolarmente entità superiore al tre per cento del predetto importo, nonché gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualità, che il Contraente generale intende affidare a terzi] (286);

 

g) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire;

 

h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.

 

5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III.

 

6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.

 

7. Per l'affidamento di servizi si applica l’articolo 164.

 

 

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(285) Comma così modificato dalla lettera zz) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(286) Lettera abrogata dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 178

Collaudo.

(art. 11, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 141.

 

2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura (287).

 

 

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(287) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

 

Art. 179

Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico.

(art. 13, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata strategica può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.

 

2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, incluse nel programma di cui all'articolo 161, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

 

3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero delle attività produttive, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto è trasmesso altresì alle amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio delle opere, nonché ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed è corredato dallo studio di impatto ambientale che è reso pubblico secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, è comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con le stesse forme previste per la VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

 

4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza di servizi ha finalità istruttoria e acquisisce gli atti e i documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della Conferenza di servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti hanno facoltà di presentare motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della approvazione del progetto, o richieste di varianti che non modificano le caratteristiche essenziali delle opere e le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo 183.

 

5. L'approvazione del CIPE è adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e di tutte le attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6.

 

6. Le funzioni amministrative previste dal presente capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle attività produttive.

 

7. Relativamente alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte III (288).

 

8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 170.

 

 

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(288) Comma così sostituito dalla lettera nn) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

 

 

 

Art. 180

Disciplina regolamentare.

(art. 15, D.Lgs. n. 190/2002)

1. I soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del regolamento che trovano applicazione con riguardo all’esecuzione, alla contabilità e al collaudo.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalità e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (289).

 

 

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(289) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

 

Art. 181

Norme di coordinamento.

(art. 16, D.Lgs. n. 190/2002)

1. le norme del presente capo non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.

 

2. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente capo si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La società Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.

 

Sezione II

Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere

 

Art. 182

Campo di applicazione.

(art. 17, D.Lgs. n. 190/2002)

1. La presente sezione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.

 

2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed è concluso, secondo le previsioni della presente sezione; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

 

3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.

 

4. Per le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 165.

 

5. L’autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, è regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e procedimento.

 

 

Art. 183

Procedure.

(art. 18, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 182, comma 1, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 379.

 

2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato tecnico di cui all’allegato XXI. In ogni caso esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.

 

3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo 182, comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

 

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture nonché, per le opere di cui all'articolo 179, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 184 (290).

 

6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 185, comma 4.

 

 

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(290) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

Art. 184

Contenuto della valutazione di impatto ambientale.

(art. 19, D.Lgs. n. 190/2002)

1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

 

2. [Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria (291)] (292).

 

3. [La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato] (293).

 

 

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(291) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(292) Comma abrogato dall'art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Vedi, anche, gli articoli 9, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.

(293) Comma abrogato dall'art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.

 

 

Art. 185

Compiti della commissione speciale VIA.

(art. 20, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. La commissione provvede all’istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.

 

2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.

 

3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.

 

4. La commissione:

 

a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare;

 

b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.

 

5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria (294).

 

6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

 

7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall’allegato XXI, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico recato dall’allegato XXI. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.

 

8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilità ambientale.

 

 

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(294) Comma così modificato dalla lettera aaa) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

 

 

Sezione III

Qualificazione dei contraenti generali

 

Art. 186

Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche.

(art. 20 bis, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)

1. E' istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo 34 (295).

 

2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9.

 

3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:

 

a) I: sino a 350 milioni di euro;

 

b) II: sino a 700 milioni di euro;

 

c) III: oltre 700 milioni di euro.

 

4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.

 

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(295) Comma così modificato dalla lettera bbb) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

 

 

Art. 187

Requisiti per le iscrizioni.

(art. 20-ter, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)

1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:

 

a) il possesso di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;

 

b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 188;

 

c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 189.

 

 

Art. 188

Requisiti di ordine generale.

(art. 20-quater, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)

1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 (296).

 

2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non è richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni.

 

 

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(296) Comma così modificato dalla lettera oo) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

 

 

Art. 189

Requisiti di ordine speciale.

(art. 20-quinquies, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

 

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

 

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;

 

c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.

 

2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

 

a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta e indiretta di cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra d'affari;

 

b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le modalità fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.

 

3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all’allegato XXII (297).

 

4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato:

 

a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per la Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta unità per la Classifica III;

 

b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la decadenza della qualificazione o la riduzione della Classifica (298).

 

5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.

 

 

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(297) Comma così modificato dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(298) Lettera così modificata dalla lettera pp) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

 

 

Art. 190

Consorzi stabili e consorzi di cooperative.

(art. 20-sexies, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)

1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale é richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di cinque consorziati per la classifica I e non più di quattro consorziati per la classifica II e III. I consorziati assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente generale.

 

2. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le modalità previste dal regolamento.

 

3. Per i consorzi stabili:

 

a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188, devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio;

 

b) il requisito di cui all'articolo 187, lettera a), sistema di qualità aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;

 

c) il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera b), cifra d'affari in lavori, è convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 9 del 2005;

 

d) il requisito di cui all'articolo 189, comma 3, lavoro di punta, può essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito può essere conseguito alternativamente, con il più consistente lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da non più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori realizzati compiuti da non più di tre consorziati;

 

e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la classifica I, a quindici milioni di euro per la classifica II, a trenta milioni di euro per la classifica III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del trenta per cento, qualora il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera a), sia pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti per cento, ovvero del cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'importo è ridotto del trenta per cento qualora il requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento;

 

f) il consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di responsabilità previsto dal presente capo. Ove non si avvalga di tale facoltà il consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a quello di cui alla lettera e).

 

4. I consorzi di cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:

 

a) la prevista assegnazione delle attività deve essere comunicata dal consorzio in sede di qualifica e, per le procedure aperte, in sede di offerta;

 

b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;

 

c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell'articolo 191;

 

d) il consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di più di una cooperativa, si procede alla costituzione di una società di progetto ai sensi del presente capo. Nel caso in cui il consorzio non partecipi alla società di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatarie e con la società di progetto, ovvero con la sola società di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente codice.

 

 

Art. 191

Norme di partecipazione alla gara.

(art. 20-octies, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)

1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:

 

a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 38; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata (299);

 

b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;

 

c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture (300).

 

2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità dell'articolo 189, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del regolamento:

 

a) organismi edilizi (OG1);

 

b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4);

 

c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);

 

d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);

 

e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);

 

f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).

 

3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni più complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.

 

4. Ai fini dell'articolo 176, comma 7, del presente codice, la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.

 

5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 3, comma 29, possono istituire il proprio sistema di qualificazione secondo nel rispetto dell’articolo 232.

 

6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono al sistema i contraenti generali qualificati a norma del presente capo e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.

 

7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 149, comma 3. E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio, anche stabile.

 

8. Per i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) e per le gare da aggiudicare alla offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per un valore complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, nel caso di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.

 

9. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 47, comma 2. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

 

 

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(299) Lettera così modificata dalla lettera qq) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(300) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

 

 

Art. 192

Gestione del sistema di qualificazione.

(art. 20-nonies, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture (301).

 

2. La durata dell'efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.

 

3. La attestazione di cui al comma 1 è necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dall’ottavo mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.

 

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell’articolo 5, che fissa anche le modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni (302).

 

5. [Con decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita una commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione; le spese della commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente, in conformità alle previsioni di apposito regolamento emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture, ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero (303)] (304).

 

6. [Con decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita una commissione consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione del presente capo. La commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 193. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non è corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti (305)] (306).

 

 

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(301) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(302) Comma così modificato dal n. 1) della lettera rr) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(303) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(304) Comma abrogato dal n. 2) della lettera rr) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(305) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(306) Comma abrogato dal n. 3) della lettera rr) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

 

 

Art. 193

Obbligo di comunicazione.

(art. 20-decies, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)

1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'Osservatorio costituito presso l'Autorità, nonché alle sezioni regionali dell’Osservatorio, sul cui territorio insistono le opere. L’Osservatorio e le sue articolazioni regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti e organismi interessati.

 

 

Sezione IV

Disposizioni particolari sugli interventi per lo sviluppo infrastrutturale

 

Art. 194

Interventi per lo sviluppo infrastrutturale.

(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 D.L. n. 35/2005, convertito con L. n. 80/2005)

1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto delle modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.

 

2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.

 

3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 è effettuata, valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004 (307).

 

4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di finanza di progetto possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

 

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, possono essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere e i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese (308).

 

6. Per le opere e i lavori di cui al comma 5, i soggetti aggiudicatori procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative e autorizzative dei progetti qualora dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

 

7. Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei commissari straordinari eventualmente già nominati (309).

 

8. I commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 163, comma 5. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle infrastrutture (310).

 

9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.

 

10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza (311).

 

11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria.

 

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.

 

 

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(307) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(308) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(309) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(310) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(311) Comma così modificato dalla lettera ss) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(omissis)

Art. 241

Arbitrato.

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, L. n. 109/1994; artt. 150 - 151, D.P.R. n. 554/1999; art. 6, co. 2, L. n. 205/2000; D.M. n. 398/2000; art. 12, D.Lgs. n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, D.L. n. 35/2005, conv. nella L. n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, L. n. 266/2005)

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.

 

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice.

 

3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.

 

4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.

 

5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.

 

6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull’oggetto delle controversie stesse (340).

 

7. Presso l’Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall’articolo 242.

 

8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

 

9. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.

 

10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile.

 

11. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’Autorità.

 

12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo (341).

 

13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per gli ausiliari del magistrato.

 

14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

 

15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell’albo di cui all’articolo 242.

 

 

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(340) Comma così modificato dalla lettera eee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(341) Comma così modificato dalla lettera eee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(omissis)

Art. 253

Norme transitorie.

1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (351).

 

1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007 (352):

 

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonchè comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;

 

b) [articolo 49, comma 10] (353);

 

c) [articolo 58] (354);

 

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari (355).

 

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007 (356).

 

1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 (357).

 

1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 (358).

 

2. Il regolamento di cui all’articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettere g) e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5 (359).

 

3. Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all’adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità con il presente codice (360).

 

4. In relazione all’articolo 8:

 

a) fino all’entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

b) fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 554 del 1999;

 

5. Il termine di scadenza dei membri dell’Autorità già nominati al momento dell’entrata in vigore del presente codice è prorogato di un anno.

 

6. In relazione all’articolo 10, fino all’entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.

 

7. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003, recante <<acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza>>. Il regolamento di cui all’articolo 17, comma 8, disporrà l’abrogazione del D.P.C.M. 30 luglio 2003 e dell’articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell’articolo 32, comma 1, lettera g) e dell’articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune l’obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

 

9. Al fine dell’applicazione dell’articolo 37, fino all’entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

 

9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste (361).

 

10. In relazione all’articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l’Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (362).

 

11. Con disposizioni dell’Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, è istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalità (363).

 

12. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l’utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici (364).

 

13. In relazione all’articolo 83, comma 5, fino all’entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante <<affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa>>, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

 

14. In relazione all’articolo 85, comma 13, fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

 

15. In relazione all’articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali (365).

 

15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste (366).

 

16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

 

17. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.

 

18. In relazione all’articolo 95, comma 1, fino all’emanazione del regolamento si applica l’articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L’articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto preliminare.

 

19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell’articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.

 

20. In relazione all’articolo 112, comma 5, sino all’entrata in vigore del regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato articolo 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

 

21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l’Autorità, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall’entrata in vigore del predetto decreto (367) (368).

 

22. In relazione all’articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:

 

a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice;

 

b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001.

 

23. In relazione all’articolo 131, comma 5, la nullità riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

 

24. In relazione all’articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell’articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

 

25. In relazione all’articolo 146 e all’articolo 149 per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.

 

26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le modalità alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall’articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall’articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall’articolo 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.

 

26-bis. In relazione all'articolo 159, comma 2, fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalità di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto (369).

 

27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):

 

a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:

 

a.1) articolo 9 - Pubblicità degli atti della conferenza di servizi;

 

a.2) titolo III, capo II - La progettazione;

 

a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;

 

b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori;

 

c) le disposizioni dell’articolo 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già affidate alla data del 10 settembre 2002;

 

d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 176;

 

e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell’articolo 185;

 

f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in concessione (370) (371);

 

g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV;

 

h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti;

 

i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell’allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;

 

l) la disposizione di cui all’articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;

 

m) in relazione all’articolo 180, comma 1, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilità e collaudo;

 

n) in relazione all’articolo 188, fino all’entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell’articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

 

o) in relazione all’articolo 189, comma 1, lettera b), fino all’entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

 

p) ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti già formati o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.

 

28. Il regolamento di cui all’articolo 196 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilità con il presente codice.

 

29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. È tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.

 

30. In relazione all’articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell’ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.

 

31. In relazione all’articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all’articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attività di cui al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

 

32. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge.

 

33. Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’arbitrato di cui all’articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall’articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall’allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall’articolo 252, comma 6.

 

34. In relazione alla disciplina dell’arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243:

 

a) dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi dalla normativa previgente di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalità previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dell’entrata in vigore del citato D.P.R. n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del citato D.P.R. n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

 

b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;

 

c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell’entrata in vigore del presente codice;

 

d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. È salvo il disposto dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell’articolo 1, comma 2 - quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 15.

 

35. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, comma 4, lettera h) dell’allegato XXI, fino all’entrata in vigore del regolamento si applica l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni.

 

 

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(351) Comma prima sostituito dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dalla lettera t) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(352) Alinea così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(353) Lettera soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(354) Lettera soppressa dalla lettera t) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(355) Comma aggiunto dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(356) Comma aggiunto dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 e dalla lettera t) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(357) Comma aggiunto dalla lettera t) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(358) Comma aggiunto dalla lettera t) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi così modificato dal n. 1) della lettera vv) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(359) Periodo aggiunto dal n. 2) della lettera vv) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(360) Comma così modificato dalla lettera ggg) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(361) Comma aggiunto dal n. 3) della lettera vv) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(362) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6

(363) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 dicembre 2006.

(364) Comma così modificato dalla lettera ggg) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(365) Comma così modificato dalla lettera u) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(366) Comma aggiunto dal n. 4) della lettera vv) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(367) Comma così modificato dalla lettera v) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 dicembre 2007, n. 272.

(368) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(369) Comma aggiunto dal n. 5) della lettera vv) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

 

(370) Lettera così modificata dalla lettera z) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(371) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(omissis)

 

 

 


 

D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE
(art. 54)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 142 S.O.

(omissis)

Art. 54

Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali.

1. Le disposizioni degli articoli 50, 51, 52 e 53 disciplinano anche l'esecuzione di operazioni parziali di preparazione, di divisione e di confezionamento e presentazione di medicinali, nonchè l'esecuzione di controlli di qualità di medicinali nei casi previsti dalla legge.

 

2. Il presente titolo si applica altresì alle attività di produzione di sostanze attive utilizzate come materie prime per la produzione di medicinali, con riferimento sia alle fasi di produzione totale o parziale sia all'importazione di una sostanza attiva, anche utilizzata essa stessa come materia prima per la produzione o estrazione di altre sostanze attive, come definito nell'allegato I, parte I, punto 3.2.1.1.b), sia alle varie operazioni di divisione, confezionamento o presentazione che precedono l'incorporazione della materia prima nel medicinale, compresi il riconfezionamento e la rietichettatura effettuati da un distributore all'ingrosso di materie prime.

 

3. Per le materie prime anche importate da Stati terzi deve essere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea. Per le domande di AIC presentate ai sensi del capo V, titolo III del presente decreto e ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, la messa a disposizione del certificato non è obbligatoria, fatto salvo quanto previsto dalle relative linee guida. Sono fatti salvi eventuali accordi di mutuo riconoscimento dei sistemi ispettivi stipulati dall'Unione europea con Paesi terzi. Per le modalità operative verrà fatto riferimento a quanto disposto dal testo di tali accordi. Le attività previste dal presente comma vengono svolte nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

3-bis. Il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 1° gennaio 2009. Fino a tale data le materie prime devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa (13).

 

4. Il possesso da parte del produttore di materie prime di un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato da un'Autorità competente nell'ambito della Comunità europea non esonera l'importatore o il produttore del medicinale finito dalla responsabilità dell'esecuzione di controlli sulla materia prima e dalle verifiche sul produttore.

 

 

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(13) Comma aggiunto dal comma 9 dell’art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2008, n. 38).

(omissis)


 

D.L. 12 maggio 2006, n. 173, conv., con mod., Legge 12 luglio 2006, n. 228.
Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa
(art. 1)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2006, n. 110.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 12 luglio 2006, n. 228.

(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228.

 

 

Art. 1

Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali.

1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006» (4).

 

 

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(4) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228.

(omissis)

 


 

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con mod., Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
(artt. 13 e 20)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 13

Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti (42).

 

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

 

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma (43).

 

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data (44) (45) (46).

 

 

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(42) Comma così modificato dal comma 4-septies dell'art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conbversione.

(43) Comma così modificato prima dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi dal comma 7 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.

(44) Comma così modificato dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(45)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(46) La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio-1° agosto 2008, n. 326 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in riferimento all'art. 41 Cost., in riferimento all'art. 119 Cost., in riferimento agli artt. 114, 118 e 120 Cost.,; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata con riferimento all'art. 117 Cost.; agli artt. 14, lettera p), e 17, lettera i), dello statuto della Regione siciliana; agli artt. 4, n. 1, n. 1-bis e n. 6, 8 e 48 e seguenti dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), dello statuto della Regione Valle d'Aosta.

(omissis)

Art. 20

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

 

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.

 

3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.

 

3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11» (58).

 

3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10 (59).

 

 

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(58) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(59) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(omissis)

 

 


 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
(art. 1, co. 484, 491, 493, 521, 523, 526, 527, 643, 758, 977, 999, 1279-1282, 1312-1314 e 1318)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 

 

Art. 1

(omissis)

comma 484. La società di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle società dalla stessa controllate, acquista nell’anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale compravendita si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonché l’espletamento, ove necessario, delle attività inerenti all’accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all’Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall’attività di valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con l’Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a disciplinare modalità, flussi informativi e tempi necessari per l’espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia (162).

 

 

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(162) Comma così sostituito dal comma 6-ter dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

(omissis)

comma 491. Effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, come individuato ai sensi del comma 490, l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.

(omissis)

comma 493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490 determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

 

 

Comma 521. Le modalità di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005 (170).

 

 

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(170) Vedi, anche, il D.P.C.M. 21 febbraio 2007.

(omissis)

523. Per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per il medesimo anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004 (171).

 

 

 

 

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(171) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 66, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, il comma 102 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 come sostituito dall’art. 66, comma 7 del citato D.L. n. 112 del 2008, il D.P.C.M. 27 febbraio 2008, il D.P.C.M. 23 giugno 2008 e il D.P.C.M. 6 agosto 2008. Vedi, anche, i commi 10 e 11 del suddetto art. 66. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 3 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa deroga era stata disposta dall'art. 2, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.

(omissis)

comma 526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per l'anno 2008, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione (172).

 

 

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(172) Comma così modificato dall’art. 66, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, i commi 5 e 10 del suddetto articolo. Vedi, anche, il comma 90 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e il D.P.C.M. 6 agosto 2008.

 

 

Comma 527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (173).

 

 

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(173) Comma prima modificato dall’art. 2, comma 368, dall’art. 3, comma 88, L. 24 dicembre 2007, n. 244, e poi così sostituito dall’art. 66, comma 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, il comma 5-bis dell'art. 74 del citato D.L. n. 112 del 2008, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 

comma 643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (229).

 

 

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(229) Con D.P.C.M. 6 maggio 2008 (Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147) l'ISTAT è stato autorizzato, per l'anno 2008, ad assumere personale a tempo indeterminato. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 17 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa deroga era stata disposta dall'art. 13, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.

(omissis)

comma 758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759. Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1 (278).

 

 

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(278) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159. Vedi, anche, l'art. 51, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(omissis)

comma 977. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.

(omissis)

comma 999. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore (360).

 

 

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(360) Con Del. 9 novembre 2007, n. 111/2007 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2008, n. 50) sono stati fissati i criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse.

(omissis)

Comma 1279. È istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani.

 

 

Comma 1280. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'Istituto nazionale della montagna (IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono trasferite all'EIM.

 

 

Comma 1281. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse (481).

 

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(481) Per la nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale della montagna vedi il D.P.C.M. 7 marzo 2007. Con D.P.C.M. 20 marzo 2008 (Gazz. Uff. 31 maggio 2008, n. 127) è stato approvato lo statuto dell'Ente italiano montagna (EIM).

 

 

Comma 1282. Al funzionamento dell'EIM si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo (482).

 

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(482) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 45 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(omissis)

 

comma 1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.

 

 

Comma 1313. Per finalità di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che possono essere dismessi. Entro il medesimo termine l'Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della giustizia, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

 

 

Comma 1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1313, può essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

(omissis)

comma 1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

 

a) manutenzione degli immobili;

 

b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;

 

c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati.

 


 

Legge 27 dicembre 2006, n. 298.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009
(art. 22)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2006, n. 300, S.O.

(2) Con L. 6 novembre 2007, n. 211 (Gazz. Uff. 13 novembre 2007, n. 264), rettificata con Comunicato 13 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2007, n. 289, S.O.), sono state emanate disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007.

(omissis)

Art. 22

Disposizioni diverse.

1. Per l'anno finanziario 2007, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

 

2. Per l'anno finanziario 2007, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

 

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

 

6. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

 

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonchè di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

 

8. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

 

9. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, disposti dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti per la registrazione, le variazioni di bilancio per la riassegnazione ai Ministeri interessati delle disponibilità impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2006, versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro destinazione alle pertinenti unità previsionali di base per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.

 

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2006 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonchè previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonchè tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

 

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

 

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

 

13. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2007, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonchè quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

 

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 

15. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali di base «Funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

 

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.

 

18. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

 

19. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

 

20. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e le unità previsionali di base di conto capitale degli stati di previsione interessati delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

 

21. Per l'anno finanziario 2007, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per le medesime finalità e per la migliore flessibilità gestionale del bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell'ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

 

22. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

 

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2007, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

24. Per l'anno finanziario 2007, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

(omissis)


 

D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, conv., con mod., Legge 2 aprile 2007, n. 40.
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli
(art. 13, co. 1-quater)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2007, n. 26.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 2 aprile 2007, n. 40 (Gazz. Uff. 2 aprile 2007, n. 77, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(omissis)

Art. 13

Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore (60).

(omissis)

1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,» (64).

 

 

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(64) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(omissis)

 


 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2007.
Autorizzazione all'avvio delle procedure di stabilizzazione di personale in servizio a tempo determinato nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Agenzie e negli enti pubblici non economici, ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 521,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007);

 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

 Visto, in particolare, l'art. 1, commi 237 e 238, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha autorizzato rispettivamente: i Ministeri per i beni culturali e le attivita' culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio ad avvalersi del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; il Ministero dell'economia e delle finanze ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'art. 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro;

 Visto, inoltre, l'art. 1, comma 239, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2006 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonche' dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL gia' prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti;

 Visto l'art. 1, commi 240 e 241 della citata legge n. 266/2005 che prevede, rispettivamente, a favore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) la possibilita' di avvalersi del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilita' e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia; del CNIPA l'autorizzazione a prorogare i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005; dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) della possibilita' di continuare ad avvalersi del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005;

 Visto l'art. 1, comma 242 della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 che autorizza il Corpo forestale dello Stato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005;

 Visto il comma 249 dell'art. 1, comma 242 della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 che consente alle amministrazioni di cui al comma 247 della citata legge di continuare ad avvalersi del personale ivi indicato;

 Visto, in particolare, il comma 519, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n 296 il quale prevede che, per l'anno 2007, una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 venga destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive;

 Visto, altresi', che il comma 521, dell'articolo unico della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che le modalita' di assunzione di cui al citato comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'art. 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'art. 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.

 Considerato che, ai sensi del citato comma 247 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, alla ripartizione del contingente concernente il personale di cui ai commi da 237 a 242 della citata legge n. 266/2005, fra le varie amministrazioni si provvede con le modalita' di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale e nel rispetto delle dotazioni organiche vigenti, da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

 Viste le richieste delle seguenti amministrazioni: Corpo forestale dello Stato, Ministero dei beni culturali ed ambientali, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia - Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Dipartimento della giustizia minorile, Ministero della salute, Consiglio di Stato, Agenzia del territorio, INPS, INAIL, INPDAP, CNIPA, APAT, ENPALS;

 Considerato che il comma 251 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 prevede che, nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, per consentire le successive assunzioni a tempo indeterminato del personale relative al contingente di cui al comma 247 della legge n. 266/2005, nonche' la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali, a decorrere dall'anno 2007, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro;

 Considerato, altresi', che, ai sensi del citato comma 251 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005, gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 del citato art. 1, nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci;

 Considerato che il comma 1077 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 prevede che, in relazione alla procedura di stabilizzazione del personale operaio presso il Corpo forestale dello Stato, al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all'art. 1, comma 242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione, di cui al comma 521 dei presente articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilita' del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124;

 Ritenuto, pertanto, di autorizzare, ai sensi del suindicato comma 247 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 996, e del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la ripartizione del contingente di personale fra le amministrazioni di cui ai commi da 237 a 242 dell'art. 1, legge n. 266/2005, nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dal comma 251 del citato art. 1 della legge n. 266/2005;

 Visti gli articoli 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato, e 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

 Visti i commi 404 e 440 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 Ritenuto, altresi', di autorizzare le predette amministrazioni ad avviare procedure di reclutamento per un numero di posti compatibili con i vincoli finanziari previsti dalla richiamata legge n. 266/2005;

 Vista la nota n. 7793/GAB-U del Capo di Gabinetto del Ministro per le riforme e l'innovazioni nelle pubbliche amministrazioni con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 1, comma 247 della legge n 266/2005, il concerto del Ministro dell'economia e della finanze in ordine alla richieste di autorizzazione ad avviare le previste procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato delle predette amministrazioni previste dalla menzionata disposizione nel limite di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unita';

 Acquisito il parere positivo del Ministro dell'economia e delle finanze concernente le suindicate richieste di all'autorizzazione ad avviare le previste procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato con nota n. 206/VARCEM/2424 del 19 febbraio 2007;

 Ritenuto, pertanto, che le predette amministrazioni possano, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere autorizzate ad avviare le citate procedure di stabilizzazione nel rispetto dei relativi organici e dei fabbisogni previsti;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais

 

Decreta:

 

Art. 1.

 1. Ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contingente di personale di cui all'art. 1, commi 247e 249, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' ripartito tra le diverse amministrazioni di cui alla richiamata disposizione secondo quanto risulta dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 249, della legge n. 266/2005, le assunzioni a tempo indeterminato di personale di cui al comma precedente del presente articolo possono essere avviate negli anni 2007 e 2008, in deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e fermo restando il rispetto degli adempimenti di cui alla legge n. 296/2006. Le amministrazioni di cui al comma precedente del presente articolo, nel fissare i criteri per la predisposizione degli avvisi pubblici e delle relative modalita' di espletamento delle operazioni di assunzione sono tenute, ai fini dell'avvio delle predette procedure di assunzione di personale interessato alla stabilizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a rispettare i principi generali e la normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.

 3. Le amministrazioni dello Stato e l'Agenzia del territorio sono autorizzati, nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per complessivi 6.514 posti, di cui 631 part-time, cosi' come risulta dalla citata tabella 1 allegata al presente decreto. Le relative assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al predetto contingente fanno carico all'apposito fondo di importo pari a 180 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritto nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - Capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007.

 4. Le amministrazioni di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto sono autorizzate, nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per complessivi 448 posti. Le relative assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al predetto contingente, ai sensi del comma 251 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono poste a carico dei rispettivi bilanci dei singoli enti.

 5. Le amministrazioni di cui alle ripetute tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto che, per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano avviare le predette procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato relative ad unita' di personale appartenenti a profili professionali diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, purche' in possesso dei requisiti di cui al citato articolo unico, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate ad avviare le relative procedure fermo restando l'area professionale nonche' la posizione economica relativa a ciascun posto da coprire riconosciuto a ciascuna amministrazione dal presente decreto.

 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 249, legge n. 266/2005 e dell'articolo unico, commi 519 e 591 della predetta legge n. 296/2006, le medesime amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono, per i medesimi anni 2007 e 2008, continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento delle procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato.

 

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Roma, 21 febbraio 2007

 

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione

Nicolais

 

 


Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2007.
Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 25 al 30 gennaio 2005

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2006, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della regione Marche nel periodo dal 23 al 30 gennaio 2005 e il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 25 al 30 gennaio 2005;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 1° marzo 2007, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 25 al 30 gennaio 2005;

 Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

 Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza al fine di consentire il completamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo rientro nell'ordinario;

 Vista la nota della regione Basilicata del 26 febbraio 2007, nella quale si chiede di prorogare lo stato d'emergenza in atto sul territorio della predetta regione;

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

 Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

 

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, e' prorogato, fino al 1° marzo 2008, lo stato di emergenza nel territorio della regione Basilicata in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose verificatisi nel periodo dal 25 al 30 gennaio 2005.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 16 marzo 2007

Il Presidente: Prodi

 


 

D.L. 18 giugno 2007, n. 73, conv., con mod., Legge 3 agosto 2007, n. 125.
Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia
(art. 1)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 2007, n. 139.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 3 agosto 2007, n. 125 (Gazz. Uff. 14 agosto 2007, n. 188), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Art. 1

1. A decorrere dal 1° luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più apposite società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono, nel rispetto delle esigenze di privacy, l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati dell'ultimo anno derivanti dai sistemi informativi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura (3).

 

2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma (4).

 

2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con propri provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza, attraverso l'associazione su base volontaria della rappresentanza di tale categoria di utenti (5).

 

3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilità di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. È fatta salva l'adozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta (6).

 

4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori (7).

 

5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo di due anni precedenti e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (8).

 

6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali, anche attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi (9).

 

6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (10).

 

 

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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.en.el. e gas 27 giugno 2007, n. 157/2007.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125.

(5) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125.

(6) Comma così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.en.el. e gas 27 giugno 2007, n. 156/2007.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 novembre 2007. Con D.M. 8 febbraio 2008, n. 906 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2008, n. 46) è stata disposta la proroga, al 1° maggio 2008, dei termini per l'avvio del servizio di salvaguardia di cui al presente comma.

(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125.

(10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125.

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145
Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 2007, n. 207.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

 

Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonchè il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), ed in particolare l'articolo 14;

 

Vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata);

 

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Finalità.

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonchè di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

 

2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

 

 

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

 

a) pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi;

 

b) pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente;

 

c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;

 

d) pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

 

e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonchè, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.

 

 

Art. 3

Elementi di valutazione.

1. Per determinare se la pubblicità è ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:

 

a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;

 

b) al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti;

 

c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

 

 

Art. 4

Condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo»;

 

b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

 

c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

 

d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente;

 

f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

 

g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

 

h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

 

2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.

 

3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora avviata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.

 

 

Art. 5

Trasparenza della pubblicità.

1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.

 

2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.

 

3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

 

 

Art. 6

Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza.

1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

 

 

Art. 7

Bambini e adolescenti.

1. È considerata ingannevole la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, fermo quanto disposto dall'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

 

2. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

 

 

Art. 8

Tutela amministrativa e giurisdizionale.

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito chiamata Autorità, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

 

2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l'Autorità può avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

 

3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole e comparativa illecita in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere ad ogni soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

 

5. L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti.

 

6. Quando la pubblicità è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa illecita l'assunzione dell'impegno a porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

 

8. L'Autorità, se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, nonchè, eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito continuino a produrre effetti.

 

9. Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pubblicità che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonchè suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.

 

10. Nei casi riguardanti pubblicità inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

 

11. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione (2).

 

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 150.000,00 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.

 

14. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

 

15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonchè, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonchè delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

 

16. Al fine di consentire l'esercizio delle competenze disciplinate dal presente decreto, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di venti unità, di cui due di livello dirigenziale. Ai medesimi fini, è altresì incrementato di dieci unità il numero dei contratti di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'Autorità potrà avvalersi dell'istituto del comando per un contingente di dieci unità di personale. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione si farà fronte con le risorse raccolte ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

 

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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 15 novembre 2007.

 

 

Art. 9

Autodisciplina.

1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.

 

2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato, anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

 

Art. 10

Neutralità finanziaria.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.
Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 2007, n. 207.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005 ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;

 

Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonchè il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»);

 

Vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata);

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Delle pratiche commerciali scorrette.

1. Gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono sostituiti dai seguenti:

 

«CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 18.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

 

a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

 

b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;

 

c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

 

d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

 

e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

 

f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici;

 

g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;

 

h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista;

 

i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;

 

l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;

 

m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla;

 

n) "professione regolamentata": attività professionale, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.

 

 

Art. 19.

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto.

 

2. Il presente titolo non pregiudica:

 

a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto;

 

b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;

 

c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;

 

d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.

 

3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.

 

4. Il presente titolo non è applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.

 

 

Capo II

Pratiche commerciali scorrette

 

Art. 20.

Divieto delle pratiche commerciali scorrette

1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.

 

2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

 

3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

 

4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:

 

a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o

 

b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.

 

5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.

 

 

SEZIONE I

Pratiche commerciali ingannevoli

 

Art. 21.

Azioni ingannevoli

1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

 

a) l'esistenza o la natura del prodotto;

 

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

 

c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;

 

d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;

 

e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;

 

f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;

 

g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.

 

2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

 

a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;

 

b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.

 

3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

 

4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

 

 

Art. 22.

Omissioni ingannevoli

1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonchè dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

 

2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonchè quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

 

3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.

 

4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

 

a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;

 

b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;

 

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

 

d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;

 

e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

 

5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto.

 

 

Art. 23.

Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli

1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:

 

a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;

 

b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;

 

c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;

 

d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;

 

e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;

 

f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:

 

1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure

 

2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure

 

3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto;

 

g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;

 

h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione;

 

i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita;

 

l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;

 

m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;

 

n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;

 

o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore;

 

p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;

 

q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l'attività o traslocare;

 

r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;

 

s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;

 

t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;

 

u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;

 

v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;

 

z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto;

 

aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore;

 

bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto.

 

 

SEZIONE II

Pratiche commerciali aggressive

 

Art. 24.

Pratiche commerciali aggressive

1. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

 

 

Art. 25.

Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento

1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

 

a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;

 

b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;

 

c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;

 

d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;

 

e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.

Art. 26.

Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive

1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:

 

a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;

 

b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorchè nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;

 

c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorchè nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

 

d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;

 

e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinchè acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;

 

f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo;

 

g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;

 

h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio nè vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.

 


 

Capo III

Applicazione

 

Art. 27.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.

 

2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

 

3. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

 

5. L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell'articolo 20, comma 3.

 

6. Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

 

8. L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

 

9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.

 

10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

 

11. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

 

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.

 

14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

 

15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonchè, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonchè delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.».

 

2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo», dopo l'articolo 27, come modificato dal presente decreto legislativo, sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 27-bis (Codici di condotta). - 1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.

 

2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.

 

3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.

 

4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.

 

5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori.

 

Art. 27-ter (Autodisciplina). - 1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.

 

2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.

 

3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

Art. 27-quater (Oneri di informazione). - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo.

 

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà affinchè sul proprio sito siano disponibili:

 

a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonchè sui codici di condotta adottati ai sensi dell'articolo 27-bis;

 

b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;

 

c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale.».

 

3. La rubrica della parte II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, è sostituita dalla seguente: «Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità».

 

4. Le denominazioni «capo III» e «sezione I» del titolo III della parte II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « titolo IV» e «capo I».

 

5. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la parola: «sezione» è sostituita dalla seguente: «capo».

 

 

Art. 2

Fornitura non richiesta nei contratti a distanza.

1. L'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

 

«Art. 57 (Fornitura non richiesta). - 1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.

 

2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del titolo III, capo II.».

 

 

Art. 3

Servizi non richiesti nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, è sostituito dal seguente:

 

«Art. 14 (Servizi non richiesti) - 1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. L'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.

 

2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 16, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del titolo III, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo".».

 

 

Art. 4

Regolamento di attuazione.

1. Il regolamento previsto dall'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo», è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

 

Art. 5

Disposizioni finali.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli articoli 5, comma 1, e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti come definite all'articolo 23, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo in cui è previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un consumatore come definito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del predetto codice. I suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che coinvolgano qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

 

 

Art. 6

Neutralità finanziaria.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

D.L. 3 agosto 2007, n. 117, conv., con mod., Legge 2 ottobre 2007, n. 160.
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione
(art. 2)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2007, n. 180.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 ottobre 2007, n. 160 (Gazz. Uff. 3 ottobre 2007, n. 230), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 2

Disposizioni in materia di limitazioni alla guida.

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 1 è sostituito del seguente:

 

«1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;

 

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.» (3);

 

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;

 

d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».

 

2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2009 (4).

 

3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.» (5);

 

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

 

«6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.».

 

 

------------------------------------------

 

(3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.

(4) Comma così modificato prima dall'art. 22, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, e poi dal comma 4 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(5) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.

(omissis)

 


 

L. 3 agosto 2007, n. 120.
Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria
(art. 2)

 

 

(1)

--------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 2007, n. 181.

(omissis)

Art. 2

Norme in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari.

1. I dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari, individuati dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995 ed inquadrati dalle medesime lettere in attuazione dell'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di istituzione del ruolo previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE
(art. 19)

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2007, n. 234, S.O.

(omissis)

Art. 19

Disposizioni finali e transitorie.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° novembre 2007.

 

2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al ricorrere delle medesime condizioni, si intendono autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente agli strumenti finanziari derivati.

 

3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonchè mediazione si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o più servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorità competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30 novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 9.

 

11. Le società di gestione dei mercati regolamentati autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all'articolo 63, commi 1 e 3, e all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

12. Le società di gestione dei mercati regolamentati che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

 

13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007.

 

14. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti (2).

 

-------------------------------------

 

(2) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa modifica era stata disposta dall'art. 1, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.

(omissis)


 

D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, conv., con mod., Legge 29 novembre 2007, n. 222.
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale
(art. 34)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222 (Gazz. Uff. 30 novembre 2007, n. 279, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 34

Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonchè ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo (117).

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L’onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l’anno 2007, 2,72 milioni di euro per l’anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009 (118).

 

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro (119).

 

2-ter. L’onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno (120).

 

2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell’onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell’interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo (121).

 

2-quinquies. L’onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado (122).

 

2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l’onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto (123).

 

2-septies. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

 

a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis (124);

 

b) le condizioni previste per il conferimento dell’onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall’interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco (125).

 

3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;

 

b) all’articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;

 

c) all’articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un’indennità calcolata applicando l’aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell’anno di decorrenza della pensione» (126).

 

3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (127).

 

3-ter. L’onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l’anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l’anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 (128).

 

3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004 (129).

 

 

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(117) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(118) Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222. Vedi, anche, l'art. 34-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(119) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(120) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(121) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(122) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(123) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(124) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 6 maggio 2008.

(125) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(126) Gli attuali commi da 3 a 3-quater così sostituiscono l’originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(127) Gli attuali commi da 3 a 3-quater così sostituiscono l’originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(128) Gli attuali commi da 3 a 3-quater così sostituiscono l’originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(129) Gli attuali commi da 3 a 3-quater così sostituiscono l’originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

(omissis)

 


 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
(art. 1, co. 43, 120, 289; art. 2, co. 5, 28, 78, 79, 105, 110, 126, 232, 253, 363, 447, 488, 634; art. 3, co. 83, 89, 106, 112)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

 

Art. 1

(omissis)

43. In attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall’Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione del presente comma in conformità all’articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(omissis)

120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, il termine di cui all’articolo 64, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.

(omissis)

289. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».

(omissis)

Art. 2

(omissis)

5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’applicazione del comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. [A partire dall’anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all’importo riconosciuto per l’anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma] (76).

 

 

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(76) Periodo soppresso dall'art. 47-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo.

 

28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2009, se permane l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte dell’amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l’adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali (99).

 

 

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(99) Comma così modificato prima dall'art. 35-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 4, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154.

 

(omissis)

78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

 

79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.

(omissis)

105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.

(omissis)

110. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La definizione si perfeziona versando l’intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30 per cento, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008. Il mancato rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma (121).

 

 

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(121) Comma così modificato dal comma 4-quater dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(omissis)

232. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

(omissis)

253. Il Ministero dei trasporti, entro il 15 dicembre 2008, conclude un’indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l’equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell’efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l’equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua, nell’ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l’equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l’affidamento di contratti di servizio pubblico (127).

 

 

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(127) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 17, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

363. L’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia.

(omissis)

447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (164).

 

 

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(164) Comma così modificato dall’art. 36, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(omissis)

488. A decorrere dall’anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili. Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (192) (193).

 

 

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(192) Periodo aggiunto dall'art. 47-quinquies, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Si tenga presente che il citato art. 47-quinquies è stato abrogato dal comma 5 dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

(193) Il presente comma era stato modificato dall’art. 63, comma 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, soppresso dalla relativa legge di conversione. Il comma 2 dell'art. 1 della stessa legge ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. n. 112 del 2008, modificate o non convertite in legge.

 

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 dicembre 2008, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi (199):

 

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

 

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

 

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

 

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

 

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

 

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

 

g) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi (200).

 

 

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(199) Alinea così modificato dall’art. 26, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.

(200) Vedi, anche, l’art. 26, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

Art. 3

(omissis)

83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

(omissis)

89. Per l’anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l’anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l’anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (223).

 

 

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(223) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 16, D.L. 23 maggio 2008, n. 90 e il D.P.R. 26 giugno 2008.

(omissis)

 

106. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

(omissis)

112. Per l’anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

(omissis)

 


 

Legge 24 dicembre 2007, n. 245.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010
(art. 2, co. 3)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

(2) Con L. 17 ottobre 2008, n. 167 (Gazz. Uff. 30 ottobre 2008, n. 255, S.O.) sono state emanate disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008.

(omissis)

Art. 2

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative.

(omissis)

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 40.000 milioni di euro.

(omissis)

 


D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, conv., con mod., Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria
(art. 2, co. 4; art. 8, co. 1 lett. c); art. 8 –bis, art. 9, co. 1; art. 18, co. 1 lett. b); art. 20 co. 1; art. 21-bis; art. 24 co. 3; art. 26, commi 1 e 6; art.28, co. 1; art. 35, co. 1)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31 (Gazz. Uff. 29 febbraio 2008, n. 51, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonchè di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 2.

Proroga di termini in materia di difesa.

(omissis)

Comma 4. Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione (8).

 

 

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(8) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

(omissis)

Sezione IV

Salute

 

Art. 8. 

Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici (33).

Comma 1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:

(omissis)

c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 (34).

(omissis)

 

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(33) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

(34) Comma prima rettificato con Comunicato 11 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, n. 9) e poi così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

 

Sezione IV

 

Salute

 

Art. 8-bis.

Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale.

1. È prorogato al 28 febbraio 2009 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze (37).

 

 

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(37) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e così modificato dal comma 11 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa modifica era stata disposta dall'art. 7, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.

(omissis)

Art. 9.

Proroghe e disposizioni in materia di farmaci.

Comma 1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008 (38).

 

 

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(38) Comma così rettificato con Comunicato 11 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, n. 9).

(omissis)

Art. 18. 

Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96.

Comma 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

b) nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008» (59).

 

 

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(59) Lettera così rettificata con Comunicato 11 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, n. 9).

 (omissis)

Art. 20.

Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.

1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.

(omissis)

Art. 21-bis.

Diritti aeroportuali.

1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato (68).

 

 

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(68) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 21 luglio 2008.

(omissis)

Sezione VIII

Personale delle pubbliche amministrazioni

 

Art. 24. 

Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute.

(omissis)

comma 3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

(omissis)

 

Sezione IX

Agricoltura

Art. 26.

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura.

Comma 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (91).

(omissis)

Comma 6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 31 dicembre 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (96).

 

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(91) Periodo così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

(96) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e poi dal comma 13 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa modifica era stata disposta dall'art. 9, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 3 novembre 2008, n. 171.

(omissis)

Sezione X

Sviluppo economico

 

Art. 28. 

Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

Comma 1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 31 dicembre 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico (103).

 

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(103) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e poi dal comma 15 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa modifica era stata disposta dall'art. 11, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.

(omissis)

Art. 35.

Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi.

Comma 1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008. La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi (133).

 

 

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(133) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.


 

D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21.
Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1
(artt. 4 e 5)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 febbraio 2008, n. 32.

(omissis)

Art. 4

Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264

1. Il punteggio massimo degli esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è di 105 punti.

 

2.  Nell'ambito di tale punteggio 80 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 25 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato.

 

3.  I 25 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti elementi:

 

a)  la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di Stato al termine del quarto anno - per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende in considerazione l'ultimo biennio;

b)  la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera può essere assegnato anche per scaglioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente;

c)  la lode ottenuta nella valutazione finale dell'esame di Stato;

d)  le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto.

 

4.  I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi.

 

5.  Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell'anno scolastico, rende pubblici per ciascuna commissione di esame finale di Stato che abbia operato nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera b) (2).

 

 

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(2) Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 9 dell’art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.

 

 

Art. 5

Certificazioni

1.  Le certificazioni relative alle valutazioni di qualità ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato, di cui all'articolo 4, sono rilasciate dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica statale o paritaria frequentata dallo studente.

 

2.  Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di Stato a livelli valutativi di qualità così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la certificazione è relativa soltanto a detto esame e viene rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di esame.

 

3.  Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate a richiesta dell'interessato (3).

 

 

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(3) Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 9 dell’art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(art. 3 co.2; art. 17 co. 2 e 3; art. 18, co. 1 lett. r); art. 28, commi 1 e 2; art. 41, co. 3 lett. a); art. 306, co. 2)

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE , 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 3.

Campo di applicazione

(omissis)

comma 2.  Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

(omissis)

Art. 17.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1.  Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

 

a)  la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b)  la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

(omissis)

Art. 18.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Comma 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

(omissis)

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (4);

 

 

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(4) Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma 2 dell’art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.

 

(omissis)

Sezione II

Valutazione dei rischi

 

Art. 28.

Oggetto della valutazione dei rischi

Comma 1.  La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

 

Comma 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a)  una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b)  l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c)  il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d)  l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e)  l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f)  l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

(omissis)

Art. 41.

Sorveglianza sanitaria

(omissis)

Comma 3.  Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

 

a)  in fase preassuntiva (5);

 

 

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(5) Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma 2 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.

(omissis)

Art. 306

Disposizioni finali

(omissis)

Comma 2.  Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. (8)

 

 

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(8) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

 

 


D.P.C.M. 24 aprile 2008.
Determinazione delle modalità di inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e, per il solo esercizio 2007, delle fondazioni nazionali di carattere culturale.


 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 2008, n. 128.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

Visto l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, secondo il quale la disposizione di cui al comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, riferita all'anno finanziario 2006, è specificata nel senso che la stessa si applica al periodo d'imposta 2005 e che, di conseguenza, il decreto di cui al comma 340 del medesimo art. 1è adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo dello stesso comma;

Visto l'art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede per l'anno finanziario 2007 la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

Visto l'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in base al quale «A modifica dell'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'art. 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge»;

 

Visto l'art. 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, per l'esercizio finanziario 2007, integra in materia di 5 per mille l'art. 1 della legge n. 296 del 2006, aggiungendo nella lettera a) del comma 1234 le seguenti parole «, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale»;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, che ha definito per l'esercizio finanziario 2006, le modalità di destinazione del beneficio;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, che ha definito per l'esercizio finanziario 2007, le modalità di destinazione del beneficio;

 

Rilevato che sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it sono stati pubblicati il 12 ottobre 2007 sia gli elenchi definitivi dei soggetti ammessi al riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2006 con indicazione delle quote a ciascuno spettante - ai sensi degli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 - sia l'elenco definitivo dei soggetti del volontariato esclusi dal medesimo beneficio per i quali le somme loro attribuite in virtù delle preferenze risultano essere disponibili sul capitolo 5243 «Quota del 5 per mille dell'imposta, ecc. ...» - conto residui dell'anno finanziario 2006 del Ministero della solidarietà sociale;

 

Rilevato, altresì, che per il 5 per mille relativo all'esercizio finanziario 2007 sono attualmente pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate gli elenchi provvisori dei soggetti del volontariato che hanno prodotto domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e che, per tale esercizio finanziario, sulla base della modifica apportata dall'art. 3, comma 4, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 all'art. 1, comma 1237, della legge n. 296 del 2006, il limite di spesa da 250 milioni di euro originariamente previsto è stato aumentato a 400 milioni di euro;

 

Considerato, che per effetto di quanto disposto dal citato comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, occorre procedere alla individuazione delle modalità di ammissione al beneficio del 5 per mille per gli anni finanziari 2006 e 2007 delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, iscritte nel «registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche» istituito dal CONI con delibera n. 1288 dell'11 novembre 2004;

 

Considerato, altresì, che, per effetto di quanto disposto dall'art. 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, occorre procedere alla individuazione delle modalità di ammissione al beneficio del 5 per mille, per il solo esercizio finanziario 2007, delle fondazioni nazionali a carattere culturale;

 

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

 

Su proposta del Ministro delle politiche giovanili e attività sportive, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Modalità di ammissione al riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2006 delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI

1.  Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI che abbiano prodotto per l'esercizio finanziario 2006 - ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 - la domanda telematica di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato di cui all'art. 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e che risultano inserite nell'elenco dei soggetti esclusi pubblicato dall'Agenzia delle entrate il 12 ottobre 2007, possono essere ammesse al riparto in base al disposto dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. A tal fine devono trasmettere, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, entro e non oltre la data del 30 maggio 2008, a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso, alla data di invio della domanda telematica di ammissione al riparto e alla data del 30 giugno 2006, del requisito di iscrizione nel richiamato registro tenuto dal CONI. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva deve essere conforme al fac-simile allegato 1.

 

2.  Le eventuali dichiarazioni sostitutive già trasmesse - ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 - dai soggetti individuati nel precedente comma 1, sono improduttive di effetti.

 

Art. 2.

Modalità di ammissione al riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2007 delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI

1.  Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI che abbiano prodotto per l'esercizio finanziario 2007 - ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 - la domanda telematica di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato di cui all'art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere ammesse al riparto in base al disposto dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. A tal fine devono trasmettere, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, entro e non oltre la data del 30 maggio 2008, a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso, alla data di invio della domanda telematica di ammissione al riparto e alla data del 30 giugno 2007, del requisito di iscrizione nel richiamato registro tenuto dal CONI. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva deve essere conforme al fac-simile allegato 2.

2.  Salvo quanto previsto nel comma successivo, le eventuali dichiarazioni sostitutive già trasmesse - ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 - dai soggetti individuati nel precedente comma 1, sono improduttive di effetti.

3.  Non sono tenute all'obbligo di produzione della dichiarazione sostitutiva le associazioni sportive dilettantistiche che siano in possesso della qualifica di ONLUS ovvero di associazione di promozione sociale ed abbiano attestato il possesso di tali requisiti nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inviata - tempestivamente e con le modalità indicate nell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 - alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

 

Art. 3.

Modalità di ammissione al riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2007 delle fondazioni nazionali di carattere culturale

1.  Le fondazioni nazionali di carattere culturale che abbiano prodotto per l'esercizio finanziario 2007 - ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 - la domanda telematica di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato di cui all'art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere ammesse al riparto in base a quanto disposto dall'art. 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. A tal fine devono trasmettere, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, entro e non oltre la data del 30 maggio 2008, a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso, alla data di invio della domanda telematica di ammissione al riparto e alla data del 30 giugno 2007, del requisito di iscrizione nel richiamato registro. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva deve essere conforme al fac-simile allegato 3.

 

Art. 4.

Determinazione, riparto e corresponsione del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2006 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto dal CONI

1.  Ai fini della determinazione, del riparto e della corresponsione del 5 per mille in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2006.

2.  L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2005 e tenuto conto degli incassi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al medesimo periodo d'imposta, trasmette in via telematica al Ministero della solidarietà sociale, i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio.

3.  Il Ministero della solidarietà sociale, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2006 provvede a corrispondere a ciascun soggetto le somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1.

 

 

Art. 5.

Riparto e corresponsione del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2007 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto dal CONI e delle fondazioni nazionali di carattere culturale

1.  Ai fini del riparto e della corresponsione del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2007 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI e delle fondazioni nazionali di carattere culturale, ammesse al beneficio, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007.

(omissis)


D.L. 27 maggio 2008, n. 93, conv., con mod., Legge 24 luglio 2008, n. 126.
Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie
(art. 5, co. 4)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti di carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto delle famiglie, anche mediante l'adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonché di rilancio e sviluppo economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

 

E m a n a

 

il seguente decreto-legge:

 

(omissis)

Art. 5. Art.

Copertura finanziaria

(omissis)

Comma 4.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 115 milioni di euro per l’anno 2008, 120 milioni di euro per l’anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l’anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (15) (14)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(14) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi:

- per l'anno 2008, l'art. 60, comma 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente, l'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 29 settembre 2008, n. 150, non convertito in legge (Comunicato 1° dicembre 2008, pubblicato nella G.U. 1° dicembre 2008, n. 281), le cui modifiche sono state recepite dall'art. 3, comma 1, lett. c-quater), D.L. 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2008, n. 183;

- per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, il predetto art. 60, comma 8, D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126.

(omissis)

 


D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.
Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE
(art. 17, co. 4)

 

 

(1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2008, n. 155.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, che prevede, tra l'altro, agli articoli 76 e 77, il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008;

Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della Camera dei deputati;

Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si è espressa nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni;

 

E m a n a

 

il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 17.

Norme transitorie e finali

(omissis)

Comma 4.  Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonché degli ulteriori criteri, modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2008 ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea.

 


D.L. 3 giugno 2008, n. 97, conv., con mod., Legge 2 agosto 2008, n. 129.
Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini
(art. 4 co. 9, 4-bis, 4-septies co. 4, )

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 2008, n. 128.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 agosto 2008, n. 129.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80;

Considerato il ruolo di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. quale vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale ed i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali;

Considerato che nel luglio 2007 si è conclusa senza esito positivo la procedura competitiva per la cessione di una quota del capitale di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. non inferiore al 30,1 per cento e alle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, avviata mediante avviso di sollecitazione di manifestazioni di interesse, pubblicato il 29 dicembre 2006;

Considerato inoltre che, successivamente alla chiusura della citata procedura competitiva, Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. ha attivato un processo finalizzato all'individuazione di un partner industriale o finanziario in grado di consentire il risanamento, il rilancio e lo sviluppo della società, anche attraverso l'acquisizione della quota di controllo detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e che, nell'aprile 2008, Air France-KLM ha ritirato la propria offerta vincolante presentata ad Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. in data 14 marzo 2008, all'esito della fase di esclusiva concessa dalla società nel gennaio del 2008;

Considerato, infine, l'aggravarsi della situazione finanziaria dell'Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. manifestato nelle informazioni rese al mercato e segnatamente nel resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2008, comunicato al pubblico il 13 maggio e il 27 maggio 2008;

Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al riguardo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica ed in materia fiscale, nonché per il differimento e la proroga di termini di imminente scadenza, concernenti attività che richiedono una ulteriore disamina da parte delle amministrazioni competenti, come delineate a seguito dell'insediamento del nuovo Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

E m a n a

 

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 4.

Differimento e proroga di termini

(omissis)

 

comma 9.  Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010.

 

Art. 4-bis

Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse (13)

1.  All’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

 

2.  Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all’articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 31 dicembre 2008.

 

3.  Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

 

4.  I termini di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 146, all’articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 148, e all’articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’interno, concernente i provvedimenti necessari per l’istituzione, nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.

 

5.  All’articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2008».

 

6.  All’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».

 

7.  All’articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»

b)  le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».

 

8.  Considerata l’impossibilità di concludere entro i termini attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere di possibili situazioni emergenziali, ai comuni delle aree individuate dall’obiettivo "Convergenza" del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti e che abbiano rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, è erogato un contributo in conto capitale di 80 milioni di euro di cui 30 milioni nell’anno 2008, 30 milioni nell’anno 2009 e 20 milioni nell’anno 2010. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati comunicati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni i cui territori abbiano già goduto di analoghi benefìci a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza. Il contributo di cui al presente comma è escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità. Le risorse finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del presente comma sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.

 

9.  Per far fronte all’intervento di cui al comma 8 si provvede, nel limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009 e 60 milioni di euro per il 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

10.  All’articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»;

b)  il comma 2-bis è abrogato.

 

11.  All’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009».

 

12.  I termini di cui all’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008 (14).

 

13.  All’articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

 

14.  All’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

 

15.  All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

 

16.  All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008». Resta fermo quanto previsto dall’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

 

17.  Per l’anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l’assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all’articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l’anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell’anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e nei limiti dell’organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all’articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è abrogato.

 

18.  Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all’articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie entro i limiti di spesa previsti dall’articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(13) Articolo inserito dalla legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129.

(14) Per l'ulteriore differimento dei termini vedi l'art. 1–ter, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

Art. 4-septies

Disposizioni relative alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze (24)

Comma 4.  I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all’articolo 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola superiore dell’economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze all’amministrazione interessata.

 

 

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(24) Articolo inserito dalla legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129.

(omissis)

 


D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
(artt. 14 co. 1; 44; 66, co. 3 e 14; 67 co. 2 e 3; 74; 77 bis; 79, co 1-sexies))

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa economica, nonché a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita assunti;

Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa;

 

Emana

 

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 14.

Expo Milano 2015

1.  Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

(omissis)

Art. 44.

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria

1.  Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: (92)

 

a)  semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;

b)  semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento;

b-bis)  mantenimento del diritto all’intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. (93)

 

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(92) Alinea così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(93) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

 

(omissis)

Art. 66.

Turn over

(omissis)

Comma 3.  Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente (133).

 

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(133) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 2, D.L. 30 giugno 2008, n. 113 e il comma 3 dell'art. 4–bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

Comma 14.  Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente. (138)

 

 

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(138) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(omissis)

Art. 67.

Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

(omissis)

comma 2.  Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate. (141)

 

comma 3.  A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all’allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni. (141)

 

141) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(omissis)

 

Art. 74.

Riduzione degli assetti organizzativi

1.  Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: (148)

a)  a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

  alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

  all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b)  a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c)  alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. (152)

 

2.  Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

 

 

3.  Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (149)

 

4.  Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. (149)

 

5.  Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. (149)

 

5-bis.  Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l’anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (150)

 

6.  Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

 

6-bis.  Restano escluse dall’applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione (153). (151)

 

 

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(148) Alinea così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(149) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(150) Comma inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(151) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(152) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 9, D.L. 10 novembre 2008, n. 180.

(153) Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli assetti organizzativi, dirigenziali e non , del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 30 settembre 2008, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4, O.P.C.M. 3 dicembre 2008, n. 3719.

 

(omissis)

Art. 77-bis.

Patto di stabilità interno per gli enti locali (170)

 

1.  Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

 

2.  La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

 

3.  Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell’anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

 

a)  se l’ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1)  per le province: 17 per cento per l’anno 2009, 62 per cento per l’anno 2010 e 125 per cento per l’anno 2011;

2)  per i comuni: 48 per cento per l’anno 2009, 97 per cento per l’anno 2010 e 165 per cento per l’anno 2011;

b)  se l’ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1)  per le province: 10 per cento per l’anno 2009, 10 per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;

2)  per i comuni: 10 per cento per l’anno 2009, 10 per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;

c)  se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1)  per le province: 0 per cento per l’anno 2009, 0 per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;

2)  per i comuni: 0 per cento per l’anno 2009, 0 per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;

d)  se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1)  per le province: 22 per cento per l’anno 2009, 80 per cento per l’anno 2010 e 150 per cento per l’anno 2011;

2)  per i comuni: 70 per cento per l’anno 2009, 110 per cento per l’anno 2010 e 180 per cento per l’anno 2011.

 

4.  Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l’organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

 

5.  Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. (172)

 

6.  Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell’anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell’importo risultante dall’applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

 

7.  Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell’anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell’importo risultante dall’applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

 

7-bis.  Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. (173)

 

7-ter.  Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale. (173)

 

8.  Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. (174)

 

9.  Per l’anno 2009, nel caso in cui l’incidenza percentuale dell’importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull’importo delle spese finali dell’anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l’importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

 

10.  Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall’anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell’anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall’articolo 204 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

 

11.  Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l’anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

 

12.  Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

 

13.  Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.

 

14.  Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

 

15.  Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell’articolo 76.

 

16.  Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

 

17.  Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

 

18.  Gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

 

19.  Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni. (175)

 

20.  In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell’interno per l’anno successivo. Inoltre, l’ente inadempiente non può, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza: (176)

 

a)  impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b)  ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. (178)

 

21.  Restano altresi ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell’articolo 76. (178)

 

21-bis.  In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. (177)

 

22.  Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno in cui le misure vengono attuate.

 

23.  Qualora venga conseguito l’obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell’anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell’anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l’obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L’assegnazione a ciascun ente dell’importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

 

a)  per le province:

1)  province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

2)  province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b)  per i comuni:

1)  comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

2)  comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

3)  comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

 

24.  Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.

 

25.  Per le province l’indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all’attuazione del federalismo fiscale.

 

26.  Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall’anno 2010 l’applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.

 

27.  Resta ferma l’applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall’articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all’attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

 

 

28.  Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

 

29.  Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

 

30.  Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

 

31.  Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

 

32.  Ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell’interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero. (171)

 

 

 

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(170) Articolo inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(171) Per la trasmissione al Ministero dell'interno della certificazione di cui al presente comma, vedi l'art. 2, commi 6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189.

(172) Comma così modificato dall'art. 2, comma 41, lett. a), L. 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

(173) Comma inserito dall'art. 2, comma 41, lett. b), L. 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(174) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 41, lett. c), L. 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(175) Comma così modificato dall'art. 2, comma 41, lett. d), L. 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(176) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 41, lett. e), L. 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(177) Comma inserito dall'art. 2, comma 41, lett. f), L. 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(178) Per la disapplicazione delle sanzioni di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 48, L. 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(omissis)

Capo IV

Spesa sanitaria e per invalidità

 

Art. 79.

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

1.  Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l’anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all’articolo 3, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l’anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l’anno 2011, comprensivi dell’importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha reso esecutivo l’accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (185)

 

(omissis)

comma 1-sexies.  Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:

 

a)  sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all’esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all’articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l’ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell’anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;

b)  con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l’azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all’esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese da gli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall’assistito, pena l’esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;

c)  per le regioni che, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sotto scritto l’Accordo per il perseguimento dell’equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all’articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminate dall’articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l’interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l’integrazione con le metodologie definite nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS). (186)

 

 

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(185) Comma così sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(186) Comma inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, che ha sostituito l'originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies.

 

 


D.M. 29 luglio 2008, n. 146.
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto
(art. 40)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2008, n. 222, S.O.

(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

(omissis)

 

Art. 40

Sospensione delle patenti nautiche

1.  La patente nautica è sospesa dall'autorità che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneità fisica e psichica di cui all'articolo 36. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneità psicofisica.

 

2.  La patente può essere altresì sospesa in uno dei seguenti casi:

 

a)  dall'autorità marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto è stato commesso, in caso di assunzione del comando e della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

b)  dall'autorità marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto è stato commesso, quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre danni;

c)  dall'autorità che ha provveduto al rilascio, su richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza.

 

3.  La durata della sospensione della patente non può superare il periodo di sei mesi nei casi indicati al comma 2, lettere a) e c) e il periodo di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del comma 2.

 

4.  La patente nautica è inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.

 

5.  Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero al prefetto se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza.

 

6.  Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente è da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente è disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, è trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.

 

7.  Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

8.  I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro delle patenti nautiche.

(omissis)

 


 

D.L. 16 settembre 2008, n. 143, conv. con mod., Legge 13 novembre 2008, n. 181.
Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario
(artt. 2, 3 e 4)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 2008, n. 217.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 13 novembre 2008, n. 181.

 

(omissis)

 

Art. 2

Fondo unico giustizia

1.  Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.

 

2.  Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:

 

a)  di cui al medesimo articolo 61, comma 23;

b)  di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

c)  relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c-bis)  depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia; (8)

c-ter)  di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. (8)

 

3.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data. (9) (15)

 

 

3-bis.  In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. (12)

 

4.  Sono altresì intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i relativi utili di gestione, nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.

 

5.  Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, è stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.

 

6.  Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è determinata altresì la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, può essere rideterminata annualmente la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. (9)

 

7.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, fino a una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici, intestate “Fondo unico giustizia”, anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare: (13)

 

a)  in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b)  in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c)  all'entrata del bilancio dello Stato. (10)

 

7-bis.  Le quote minime delle risorse intestate “Fondo unico giustizia”, di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia. (11)

 

7-ter.  Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia. (11)

 

7-quater.  Con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici. (14)

 

8.  Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

 

9.  All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.

 

10.  Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

 

 

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(8) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 13 novembre 2008, n. 181.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2008, n. 181.

(10) Comma così sostituito dalla legge di conversione 13 novembre 2008, n. 181 che ha sostituito l'originario comma 7 con gli attuali commi 7, 7-bis e 7-ter.

(11) Comma inserito dalla legge di conversione 13 novembre 2008, n. 181 che ha sostituito l'originario comma 7 con gli attuali commi 7, 7-bis e 7-ter.

(12) Comma inserito dall'art. 27, comma 21-ter, lett. a), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

(13) Alinea così modificato dall'art. 27, comma 21-ter, lett. b), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

(14) Comma inserito dall'art. 27, comma 21-ter, lett. c), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 23 ottobre 2008.

 

 

Art. 3

Norma di copertura finanziaria

1.  Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

 

a)  quanto a euro 5.137.296 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b)  quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (16)

 

2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

 

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(16) Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 novembre 2008, n. 181.

 

 

Art. 4

Entrata in vigore

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 


D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, conv., con mod., Legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali
(art. 6)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2008, n. 235.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2008, n. 189.

 

(omissis)

 

Art. 6

Disposizioni finanziarie e finali

1.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. (16)

 

1-bis.  Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (17)

 

1-ter.  Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. (17)

 

1-quater.  Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. (17)

 

2.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti (18). (15)

 

 

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(15) Per l'incremento del fondo di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 11 e l'art. 3, comma 2, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.

(16) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi da 1 a 1-quater.

(17) Comma inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi da 1 a 1-quater.

(18) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 21, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

 

(omissis)


 

D.P.C.M. 22 ottobre 2008.
Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015
(art. 1)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 277.

 

 

Art. 1

Oggetto dell'intervento

1.  Al fine di assicurare la tempestiva predisposizione delle opere necessarie per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 e per l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions (di seguito, BIE) secondo il dossier di candidatura predisposto dal Comitato promotore, sono istituiti gli organi e i soggetti di cui agli articoli 2 e seguenti del presente decreto con le relative competenze.

 

2.  Gli organi e i soggetti di cui al presente decreto provvedono a porre in essere, secondo le rispettive competenze di seguito specificate, tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015.

 

3.  Gli interventi di cui al comma 2 consistono in opere di preparazione e costruzione del sito; opere infrastrutturali di connessione del sito stesso; opere riguardanti la ricettività; opere di natura tecnologica (di seguito denominate «opere essenziali») e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE (allegato 1 al presente decreto).

 

(omissis)


 

D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, conv., con mod., Legge 22 dicembre 2008, n. 201.
Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli
eventi sismici del 1997
(artt. 1-ter e 2)

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2008, n. 249.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2008, n. 201.

 

(omissis)

 

Art. 1-ter

Disposizioni in materia di arbitrati (8)

1.  I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, già differiti dall'articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009.

 

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(8) Articolo inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201.

 

Art. 2

Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto

1.  Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009». (9)

 

2.  Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

 

2-bis.  Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, nei limiti di un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. (10)

 

2-ter.  Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei “produttori ed utilizzatori”, al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni. (10)

 

2-quater.  Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo, all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  al comma 1 è premesso il seguente: «01. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli»;

b)  al comma 1, le parole: «al familiare» sono soppresse;

c)  dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione». (10)

 

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(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201.

(10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201.

 

(omissis)


 

D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv., con mod., Legge 28 gennaio 2009, n. 2
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
(artt. 6, co. 4-bis e 4 –ter; 10; 12 co. 2; 19 co. 18-ter e 18-quater; 20; 25; 32 co. 7-bis)

 

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

 

(omissis)

Art. 6.

Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi (24)

(omissis)

comma 4-bis.  Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. (23)

comma 4-ter.  All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. (23)

 

 

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(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

 

(omissis)

Art. 10

Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP

1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta di 3 punti percentuali.

 

2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno (31), tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.

 

 

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(31) Termine prorogato al 31 marzo 2009 dall'art. 42, comma 6, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(omissis)

 

Art. 12.

Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali

(omissis)

comma 2.  Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca né del gruppo bancario di appartenenza. In ogni caso, il programma di intervento di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (34)

(omissis)

Art. 19.

Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga

(omissis)

comma 18-ter.  Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  all'articolo 37:

1)  al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili»;

2)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato»;

b)  all'articolo 38, comma 2, la lettera b) è abrogata. (73)

 

comma 18-quater.  Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto. (73)

 

 

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(73) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

 

(omissis)

Art. 20.

Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo

1.  In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma è emanato di concerto anche con il Ministro dello sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. (76)

 

2.  I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.

 

3.  Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle risorse. (76)

 

4.  Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie, nonché di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (76)

 

5.  Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.

 

6.  In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità con l'Unione Europea.

 

7.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. (76)

 

8.  I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo è di trenta giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il Tar entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica può essere depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso è stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque giorni da quando è disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalità e termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalità previste per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza è pubblicato in udienza; la sentenza è redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato, e , in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non può comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (76)

 

8-bis.  Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (77)

 

9.  Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, quarto e quinto periodo, il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale. (76)

 

10.  Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II, Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004. (76)

 

10-bis.  Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:

«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». (78)

 

10-ter.  Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. (78)

 

10-quater.  Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi. (78)

 

10-quinques.  Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa. (78)

 

 

10-sexies.  Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)  all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato»;

b)  all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,». (78)

 

 

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(76) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(77) Comma inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(78) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

 

(omissis)

Art. 25.

Ferrovie e trasporto pubblico locale

1.  Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalità di erogazione delle relative risorse.

 

2.  Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Quota parte delle risorse deve essere finalizzata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate la quota destinata all'acquisto di nuovo materiale rotabile e la destinazione delle risorse per i diversi contratti. (84)

 

3.  All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (84)

 

4.  Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione del presente articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese.

 

5.  Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle norme dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.

 

 

 

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(84) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

 

 

Art. 32.

Riscossione

(omissis)

comma 7-bis.  La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. E' nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette. (109)

 

 

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(105) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(106) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(107) Comma soppresso dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(108) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(109) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(omissis)


 

L. 22 dicembre 2008, n. 203.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)
(art. 2, co. 48)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303, S.O.

 

(omissis)

 

Art. 2

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

(omissis)

 

48.  Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono applicate agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamente netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro venti giorni dalla trasmissione. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta gironi dalla data di entrata in vigore della presene legge, sono adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonché i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli interessati.

 


Normativa comunitaria

 


 

Direttiva 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE.
del Parlamento Europeo e del Consiglio
che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici

 

 

(1) (2) (3) (4)

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre 2007, n. L 335.

(2)  Termine di recepimento: 20 dicembre 2009.

(3)  Testo rilevante ai fini del SEE.

(4)  La presente direttiva è entrata in vigore il 9 gennaio 2008.

 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),

 

visto il parere del Comitato delle regioni (6),

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (7),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori , e la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni , riguardano le procedure di ricorso in materia di appalti aggiudicati rispettivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi , e dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali . Le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE mirano a garantire l’effettiva applicazione delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.

 

(2) Le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE pertanto si applicano unicamente alle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, come interpretate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee a prescindere dalla procedura di evidenza pubblica utilizzata e dai mezzi con cui si indice una gara, compresi i concorsi di progettazione, i sistemi di qualificazione e i sistemi dinamici di acquisizione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano accessibili mezzi di ricorso efficaci e rapidi avverso le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori relativamente alla questione se un determinato appalto rientri o meno nel campo di applicazione ratione personae e ratione materiae delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.

 

(3) Le consultazioni delle parti interessate e la giurisprudenza della Corte di giustizia hanno evidenziato una serie di lacune nei meccanismi di ricorso esistenti negli Stati membri. A causa di tali carenze i meccanismi di cui alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE non permettono sempre di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie, soprattutto in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette. Di conseguenza le garanzie di trasparenza e di non discriminazione che costituiscono l’obiettivo di tali direttive dovrebbero essere rafforzate per garantire che la Comunità nel suo complesso benefici pienamente degli effetti positivi dovuti alla modernizzazione e alla semplificazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, operate dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE. È opportuno quindi modificare le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE aggiungendo le precisazioni indispensabili per raggiungere i risultati perseguiti dal legislatore comunitario.

 

(4) Fra le carenze constatate figura in particolare l’assenza di un termine che consenta un ricorso efficace tra la decisione d’aggiudicazione di un appalto e la stipula del relativo contratto. Ciò induce talvolta le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori desiderosi di rendere irreversibili le conseguenze di una decisione d’aggiudicazione contestata a procedere molto rapidamente alla firma del contratto. Per rimediare a questa carenza, che costituisce un serio ostacolo ad un’effettiva tutela giurisdizionale degli offerenti interessati, vale a dire coloro che non sono stati ancora definitivamente esclusi, è opportuno prevedere un termine sospensivo minimo, durante il quale la stipula del contratto in questione è sospesa, indipendentemente dal fatto che quest’ultima avvenga o meno al momento della firma del contratto.

 

(5) Per la durata del termine sospensivo si dovrebbe tener conto dei diversi mezzi di comunicazione dell’aggiudicazione. Se si fa ricorso a mezzi di comunicazione rapidi può essere previsto un termine più breve che nel caso in cui ci si avvalga di altri mezzi di comunicazione. La presente direttiva prevede soltanto termini sospensivi minimi. Gli Stati membri sono liberi di introdurre o mantenere termini superiori al termine minimo. Gli Stati membri sono altresì liberi di decidere quale termine si debba applicare se sono utilizzati congiuntamente vari mezzi di comunicazione.

 

(6) Il termine sospensivo dovrebbe concedere agli offerenti interessati sufficiente tempo per esaminare la decisione d’aggiudicazione dell’appalto e valutare se sia opportuno avviare una procedura di ricorso. Quando la decisione di aggiudicazione è loro notificata, gli offerenti interessati dovrebbero ricevere le informazioni pertinenti, che sono loro indispensabili per presentare un ricorso efficace. Lo stesso vale di conseguenza per i candidati se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non hanno messo tempestivamente a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda.

 

(7) Tali informazioni pertinenti comprendono in particolare una relazione sintetica dei motivi pertinenti, come disposto all’articolo 41 della direttiva 2004/18/CE e all’articolo 49 della direttiva 2004/17/CE. Dato che il termine sospensivo varia da uno Stato membro all’altro, è inoltre importante che gli offerenti e i candidati interessati siano informati del termine effettivo a loro disposizione per esperire la procedura di ricorso.

 

(8) Questo tipo di termine sospensivo minimo non deve essere applicato se la direttiva 2004/18/CE o la direttiva 2004/17/CE non esigono la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in particolare in tutti i casi di urgenza estrema di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/18/CE o all’articolo 40, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2004/17/CE. In tali casi è sufficiente prevedere procedure efficaci di ricorso dopo la conclusione del contratto. Analogamente, un termine sospensivo non è necessario se l’unico offerente interessato è quello cui è aggiudicato l’appalto e non vi sono candidati interessati. In questo caso non vi sono altri partecipanti alla procedura d’appalto che abbiano interesse a ricevere la notifica e a beneficiare del termine sospensivo che consente loro di presentare un ricorso efficace.

 

(9) Infine, nel caso di contratti basati su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione, un termine sospensivo obbligatorio potrebbe minare i vantaggi in termini di efficacia che si è inteso conseguire con queste procedure d’appalto. Pertanto gli Stati membri, anziché introdurre un termine sospensivo obbligatorio, dovrebbero poter prevedere la privazione di effetti quale sanzione effettiva a norma dell’articolo 2 quinquies di entrambe le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, per la violazione dell’articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e dell’articolo 33, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/18/CE e dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/17/CE.

 

(10) Nei casi di cui all’articolo 40, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2004/17/CE, gli appalti basati su un accordo quadro non esigono la pubblicazione preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In tali casi il termine sospensivo non dovrebbe essere obbligatorio.

 

(11) Qualora uno Stato membro faccia obbligo ad una persona che intende avviare una procedura di ricorso di informarne l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore, è necessario rendere chiaro che ciò non dovrebbe pregiudicare il termine sospensivo o qualsiasi altro termine da applicare ai fini del ricorso. Inoltre, qualora uno Stato membro faccia obbligo alla persona interessata di presentare innanzitutto un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore, occorre che questa persona disponga di un termine minimo ragionevole per adire l’organo responsabile delle procedure di ricorso prima della conclusione del contratto nel caso in cui intenda contestare la risposta o la mancata risposta dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.

 

(12) La proposizione di un ricorso poco prima dello scadere del termine sospensivo minimo non dovrebbe privare l’organo responsabile delle procedure di ricorso del tempo minimo indispensabile per intervenire, in particolare per prorogare il termine di sospensione per la conclusione del contratto. È pertanto necessario prevedere un termine sospensivo minimo autonomo, che non dovrebbe scadere prima che l’organo di ricorso si sia pronunciato sulla domanda. Ciò non dovrebbe impedire all’organo di ricorso di formulare una valutazione preliminare circa la ricevibilità del ricorso come tale. Gli Stati membri possono decidere che tale termine scada quando l’organo di ricorso abbia preso una decisione circa la domanda di provvedimenti cautelari, anche riguardo a un’ulteriore sospensione della stipula del contratto, o quando l’organo di ricorso abbia preso una decisione sul merito della questione, in particolare sulla domanda di annullamento delle decisioni illegittime.

 

(13) Per contrastare l’aggiudicazione di appalti mediante affidamenti diretti illegittimi, che secondo la Corte di giustizia rappresenta la violazione più grave del diritto comunitario degli appalti pubblici da parte di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore, è opportuno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Pertanto, un contratto risultante da un’aggiudicazione mediante affidamenti diretti illegittimi dovrebbe essere considerato in linea di principio privo di effetto. La carenza di effetti non dovrebbe essere automatica ma dovrebbe essere accertata da un organo di ricorso indipendente o dovrebbe essere il risultato di una decisione di quest’ultimo.

 

(14) La privazione di effetti è il modo più sicuro per ripristinare la concorrenza e creare nuove opportunità commerciali per gli operatori economici che sono stati illegittimamente privati delle possibilità di competere. Le aggiudicazioni mediante affidamenti diretti illegittimi ai sensi della presente direttiva dovrebbero includere tutte le aggiudicazioni di appalti avvenute senza pubblicazione preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi della direttiva 2004/18/CE. Ciò corrisponde a una procedura senza previa indizione di una gara ai sensi della direttiva 2004/17/CE.

 

(15) Le possibili motivazioni per l’aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi della presente direttiva possono includere le deroghe di cui agli articoli da 10 a 18 della direttiva 2004/18/CE, l’applicazione dell’articolo 31, dell’articolo 61 o dell’articolo 68 della direttiva 2004/18/CE, l’aggiudicazione di appalti di servizi a norma dell’articolo 21 della direttiva 2004/18/CE o la legittima aggiudicazione di un appalto interno («inhouse») secondo l’interpretazione della Corte di giustizia.

 

(16) Lo stesso dicasi per gli appalti che rispettano le condizioni per una esclusione o un regime speciale a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, degli articoli da 18 a 26, degli articoli 29 e 30 o dell’articolo 62 della direttiva 2004/17/CE, per i casi che comportano l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE o per l’aggiudicazione di appalti di servizi a norma dell’articolo 32 della direttiva 2004/17/CE.

 

(17) Una procedura di ricorso dovrebbe essere accessibile almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.

 

(18) Per impedire violazioni gravi del termine sospensivo obbligatorio e della sospensione automatica, che sono presupposti essenziali per ricorsi efficaci, si dovrebbero applicare sanzioni effettive. Gli appalti conclusi in violazione del termine sospensivo e della sospensione automatica dovrebbero pertanto essere considerati in linea di principio privi di effetti se in presenza di violazioni della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2004/17/CE nella misura in cui tali violazioni abbiano influito sulle opportunità dell’offerente che presenta ricorso di ottenere l’appalto.

 

(19) In caso di altre violazioni di requisiti formali, gli Stati membri potrebbero considerare inadeguato il principio della privazione di effetti. In questi casi gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere sanzioni alternative. Queste ultime dovrebbero consistere soltanto nell’irrogazione di sanzioni pecuniarie da pagare ad un organismo indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore o nella riduzione della durata del contratto. Spetta agli Stati membri definire le disposizioni particolari concernenti le sanzioni alternative e le relative modalità di applicazione.

 

(20) La presente direttiva non dovrebbe escludere l’applicazione di sanzioni più rigorose a norma del diritto nazionale.

 

(21) Nel prevedere che gli Stati membri fissino le norme atte a garantire che un appalto sia considerato privo di effetti si mira a far sì che i diritti e gli obblighi dei contraenti derivanti dal contratto cessino di essere esercitati ed eseguiti. Le conseguenze che derivano dalla privazione di effetti di un contratto dovrebbero essere determinate dal diritto nazionale. Pertanto il diritto nazionale può, ad esempio, prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali (ex tunc) o viceversa limitare la portata della soppressione agli obblighi che rimangono da adempiere (ex nunc). Ciò non dovrebbe condurre a una mancanza di forti sanzioni se gli obblighi derivanti da un contratto sono già stati adempiuti interamente o quasi interamente. In tali casi gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni alternative che tengano conto in che misura il contratto rimane in vigore conformemente al diritto nazionale. Il diritto nazionale dovrà determinare inoltre le conseguenze riguardanti il possibile recupero delle somme eventualmente versate nonché ogni altra forma di possibile restituzione, compresa la restituzione in valore qualora la restituzione in natura non sia possibile.

 

(22) Per garantire la proporzionalità delle sanzioni applicate, gli Stati membri possono tuttavia consentire all’organo responsabile delle procedure di ricorso di non rimettere in discussione il contratto o di riconoscerne in parte o in toto gli effetti nel tempo quando, nelle circostanze eccezionali della fattispecie, ciò sia reso necessario per rispettare alcune esigenze imperative legate ad un interesse generale. In tali casi dovrebbero invece applicarsi sanzioni alternative. L’organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore dovrebbe esaminare tutti gli aspetti pertinenti per stabilire se esigenze imperative legate ad un interesse generale impongano che gli effetti del contratto siano mantenuti.

 

(23) In casi eccezionali l’utilizzazione della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 31 della direttiva 2004/18/CE o dell’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE è permessa immediatamente dopo l’annullamento dell’appalto. Se in questi casi, per esigenze imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, i restanti obblighi contrattuali possono in tale fase essere rispettati soltanto dall’operatore economico al quale è stato aggiudicato il contratto, potrebbe essere giustificato invocare delle esigenze imperative.

 

(24) Per quanto concerne l’efficacia di un contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione quali esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate. Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente all’appalto in questione non dovrebbero costituire un’esigenza imperativa.

 

(25) Inoltre, la necessità di garantire nel tempo la certezza giuridica delle decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori impone di fissare un termine minimo ragionevole di prescrizione o decadenza dei ricorsi allo scopo di far stabilire che il contratto è privo di effetti.

 

(26) Per evitare l’incertezza giuridica che può derivare dalla privazione di effetti, gli Stati membri dovrebbero prevedere una deroga diretta ad escludere ogni profilo di privazione di effetti anche nei casi in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore considerano che l’aggiudicazione mediante affidamento diretto di un qualsiasi contratto senza pubblicazione preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita conformemente alla direttiva 2004/18/CE e alla direttiva 2004/17/CE e hanno applicato un termine sospensivo minimo che consente mezzi di ricorso efficaci. La pubblicazione volontaria che dà avvio al termine sospensivo non implica alcuna estensione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2004/18/CE o dalla direttiva 2004/17/CE.

 

(27) Dato che la presente direttiva rafforza le procedure di ricorso nazionali, specie nei casi di aggiudicazione mediante affidamento diretto illegittimo, gli operatori economici dovrebbero essere incoraggiati ad avvalersi di questi nuovi meccanismi. Per motivi di certezza giuridica, la possibilità di far valere la privazione di effetti di un contratto è limitata ad un determinato periodo. L’effettività di tali termini dovrebbe essere rispettata.

 

(28) Il rafforzamento dell’efficacia dei ricorsi nazionali dovrebbe incoraggiare gli interessati ad avvalersi maggiormente delle possibilità di ricorso con procedura d’urgenza, prima della conclusione del contratto. In tali circostanze occorre riorientare il meccanismo correttore sui casi gravi di violazione della legislazione comunitaria in materia di appalti pubblici.

 

(29) Il sistema volontario di attestazione stabilito dalla direttiva 92/13/CEE, che permette agli enti aggiudicatori di far constatare la conformità delle loro procedure d’aggiudicazione degli appalti in occasione di esami periodici, è rimasto praticamente inutilizzato. Esso non può dunque realizzare l’obiettivo di prevenire un numero considerevole di violazioni del diritto comunitario degli appalti pubblici. D’altro canto, l’obbligo di garantire la disponibilità permanente di organismi accreditati a tal fine, imposto agli Stati membri dalla direttiva 92/13/CEE, può comportare costi amministrativi di gestione che non sono più giustificati vista l’assenza di domanda reale da parte degli enti aggiudicatori. Per tali motivi è opportuno abolire questo sistema di attestazione.

 

(30) Analogamente, il meccanismo di conciliazione di cui alla direttiva 92/13/CEE non ha suscitato un reale interesse da parte degli operatori economici. Ciò è dovuto non solo al fatto che non permette di per se stesso di ottenere provvedimenti provvisori vincolanti tali da impedire tempestivamente la conclusione illegittima di un contratto, ma anche alla sua natura difficilmente compatibile con il rispetto dei termini particolarmente brevi dei ricorsi diretti ad ottenere i provvedimenti provvisori e di annullamento delle decisioni illegittime. La potenziale efficacia del meccanismo di conciliazione è stata inoltre ulteriormente indebolita dalle difficoltà incontrate nella compilazione di un elenco completo e sufficientemente esteso di conciliatori indipendenti di ogni Stato membro, disponibili in qualsiasi momento e in grado di trattare le domande di conciliazione a brevissima scadenza. Per tali motivi è opportuno abolire questo meccanismo di conciliazione.

 

(31) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso, adeguate rispetto all’obiettivo perseguito, coinvolgendo il comitato consultivo per gli appalti pubblici nella determinazione della portata e della natura di tali informazioni. Solo la diffusione di tali informazioni può infatti permettere di valutare correttamente gli effetti delle modifiche introdotte dalla presente direttiva dopo che sarà trascorso un periodo di tempo significativo dall’attuazione di quest’ultima.

 

(32) La Commissione dovrebbe esaminare i progressi compiuti negli Stati membri e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’efficacia della presente direttiva entro i tre anni successivi al termine per la sua attuazione.

 

(33) Le misure necessarie per l’attuazione delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

 

(34) Poiché, per le ragioni esposte, l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire migliorare l’efficacia delle procedure di ricorso concernenti l’aggiudicazione di appalti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, rispettando in particolare il principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(35) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), gli Stati membri dovrebbero redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, tavole di concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

 

(36) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La presente direttiva mira in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente all’articolo 47, primo e secondo comma, di detta Carta.

 

(37) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

 

----------------------------------------------------

 

(5)  GU C 93 del 27.4.2007, pag. 16.

(6)  GU C 146 del 30.6.2007, pag. 69.

(7)  Parere del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2007.

(8)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

 

Articolo 1

Modifiche della direttiva 89/665/CEE

La direttiva 89/665/CEE è modificata come segue:

 

1) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

 

«Articolo 1

 

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

 

1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (*), a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli da 10 a 18 di tale direttiva.

 

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori pubblici e i sistemi dinamici di acquisizione.

 

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.

 

2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.

 

3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.

 

4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l’amministrazione aggiudicatrice della presunta violazione e della propria intenzione di proporre un ricorso, a condizione che ciò non influisca sul termine sospensivo a norma dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, o su qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso a norma dell’articolo 2 quater.

 

5. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilità di concludere il contratto.

 

Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la proposizione del ricorso di cui al primo comma.

 

La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.

 

 

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

1. Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che consentono di:

 

a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’amministrazione aggiudicatrice;

 

b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nell’invito a presentare l’offerta, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione;

 

c) accordare un risarcimento danni ai soggetti lesi dalla violazione.

 

2. I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 quinquies e 2 sexies possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.

 

3. Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l’amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, e all’articolo 2 quinquies, paragrafi 4 e 5.

 

4. Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 e all’articolo 1, paragrafo 5, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.

 

5. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti cautelari per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l’interesse pubblico e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive.

 

La decisione di non accordare provvedimenti cautelari non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal soggetto che chiede tali provvedimenti.

 

6. Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, per prima cosa l’organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata.

 

7. Eccetto nei casi di cui agli articoli da 2 quinquies a 2 septies, gli effetti dell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sul contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.

 

Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, del paragrafo 3 del presente articolo o degli articoli da 2 bis a 2 septies, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.

 

8. Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.

 

9. Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni sono sempre motivate per iscritto. In questo caso inoltre devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall’organo di ricorso competente oppure ogni presunta infrazione nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell’articolo 234 del trattato e che sia indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’organo di ricorso.

 

La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l’autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. L’organo indipendente prende le proprie decisioni previa procedura in contraddittorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.

 

___________

 

(*) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).»;

 

2) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 bis

Termine sospensivo

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dalle amministrazioni aggiudicatrici adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 2 quater.

 

2. La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione prima dello scadere di un termine di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati, o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.

 

Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L’esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può più essere oggetto di una procedura di ricorso.

 

I candidati sono considerati interessati se l’amministrazione aggiudicatrice non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti interessati.

 

La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato è accompagnata da:

 

— una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 41, paragrafo 3, della medesima, e

 

— una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale di trasposizione del presente paragrafo.

 

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva non si applichino nei seguenti casi:

 

a) se la direttiva 2004/18/CE non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

 

b) se l’unico offerente interessato ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva è colui al quale è stato aggiudicato l’appalto e non vi sono candidati interessati;

 

c) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 32 della direttiva 2004/18/CE e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 33 di tale direttiva.

 

Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinché il contratto sia privo di effetti conformemente agli articoli 2 quinquies e 2 septies della presente direttiva, se:

 

— è violato l’articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, o l’articolo 33, paragrafi 5 o 6, della direttiva 2004/18/CE, e

 

— il valore stimato dell’appalto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/18/CE.

 

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un’amministrazione aggiudicatrice nel quadro di o in relazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/18/CE debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest’ultimo è di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice è stata inviata all’offerente o al candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice è stata inviata all’offerente o al candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice. La comunicazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice ad ogni offerente o candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine è di almeno dieci giorni civili dalla data della pubblicazione della decisione di cui trattasi

 

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

1. Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice o che la sua privazione di effetti sia la conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:

 

a) se l’amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia consentito a norma della direttiva 2004/18/CE;

 

b) in caso di violazione dell’articolo 1, paragrafo 5, dell’articolo 2, paragrafo 3, o dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva qualora tale violazione abbia privato l’offerente che presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto quando tale violazione si aggiunge ad una violazione della direttiva 2004/18/CE, se quest’ultima violazione ha influito sulle opportunità dell’offerente che presenta ricorso di ottenere l’appalto;

 

c) nei casi di cui all’articolo 2 ter, lettera c), secondo comma della presente direttiva qualora gli Stati membri abbiano previsto la deroga al termine sospensivo per appalti basati su un accordo quadro e su un sistema dinamico di acquisizione.

 

2. Le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale.

 

Pertanto, il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione di quegli obblighi che rimangono da adempiere. In quest’ultimo caso gli Stati membri prevedono l’applicazione di altre sanzioni ai sensi dell’articolo 2 sexies, paragrafo 2.

 

3. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui al paragrafo 1, se l’organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tal caso gli Stati membri prevedono invece l’applicazione di sanzioni alternative a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 2.

 

Per quanto concerne la produzione di effetti del contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate.

 

Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente al contratto in questione non costituiscono esigenze imperative legate ad un interesse generale. Gli interessi economici legati direttamente al contratto comprendono, tra l’altro, i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto, i costi derivanti dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, i costi derivanti dal cambio dell’operatore economico che esegue il contratto e i costi degli obblighi di legge risultanti dalla privazione di effetti.

 

4. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, non si applichi quando:

 

— l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita a norma della direttiva 2004/18/CE,

 

— l’amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di cui all’articolo 3 bis della presente direttiva in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto, e

 

— il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di tale avviso.

 

5. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, non si applichi quando:

 

— l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che l’aggiudicazione di un appalto sia conforme all’articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, o all’articolo 33, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/18/CE,

 

— l’amministrazione aggiudicatrice ha inviato agli offerenti interessati una decisione di aggiudicazione dell’appalto unitamente ad una relazione sintetica dei motivi di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, quarto comma, primo trattino, della presente direttiva, e

 

— il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un periodo di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è inviata agli offerenti interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di un periodo di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è inviata agli offerenti interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.

 

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

1. In caso di violazione dell’articolo 1, paragrafo 5, dell’articolo 2, paragrafo 3, o dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, che non è contemplata dall’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri prevedono la privazione di effetti a norma dell’articolo 2 quinquies, paragrafi 1, 2 e 3, ovvero sanzioni alternative. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice decida, dopo aver valutato tutti gli aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato privo di effetti o se debbano essere irrogate sanzioni alternative.

 

2. Le sanzioni alternative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni alternative sono:

 

— l’irrogazione di sanzioni pecuniarie all’amministrazione aggiudicatrice, oppure

 

— la riduzione della durata del contratto.

 

Gli Stati membri possono conferire all’organo di ricorso un’ampia discrezionalità al fine di tenere conto di tutti i fattori rilevanti, compresi la gravità della violazione, il comportamento dell’amministrazione aggiudicatrice e, nei casi di cui all’articolo 2 quinquies, paragrafo 2, la misura in cui il contratto resta in vigore.

 

La concessione del risarcimento danni non rappresenta una sanzione adeguata ai fini del presente paragrafo.

 

Articolo 2 septies

Termini

1. Gli Stati membri possono stabilire che la proposizione di un ricorso a norma dell’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, debba avvenire:

 

a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:

 

— l’amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione a norma dell’articolo 35, paragrafo 4, e degli articoli 36 e 37 della direttiva 2004/18/CE, a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oppure

 

— l’amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 41, paragrafo 3, di detta direttiva. Quest’ultima opzione si applica anche ai casi di cui all’articolo 2 ter, lettera c), della presente direttiva;

 

b) e in ogni caso prima dello scadere di un periodo di almeno sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.

 

2. In tutti gli altri casi, compresi i ricorsi proposti a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 1, i termini per la proposizione del ricorso sono determinati dal diritto nazionale, fatto salvo l’articolo 2 quater.»;

 

3) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 3

Meccanismo correttore

1. La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/18/CE.

 

2. La Commissione notifica allo Stato membro interessato i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una grave violazione e ne chiede la correzione con provvedimenti appropriati.

 

3. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione:

 

a) la conferma che la violazione è stata riparata;

 

b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione; o

 

c) una notifica che la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione è stata sospesa dall’amministrazione aggiudicatrice di propria iniziativa oppure nell’ambito dell’esercizio dei poteri previsti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

 

4. Una conclusione motivata comunicata a norma del paragrafo 3, lettera b), può tra l’altro fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce già l’oggetto di un ricorso giurisdizionale o di altro tipo o di un ricorso quale quello di cui all’articolo 2, paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza.

 

5. In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto è stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l’avvio di un’altra procedura di aggiudicazione di appalto in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Questa notifica deve confermare che la violazione presunta è stata riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione.»;

 

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

 

«Articolo 3 bis

Contenuto dell’avviso volontario per la trasparenza ex ante

L’avviso di cui all’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, secondo trattino, il cui formato è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 2, contiene le informazioni seguenti:

 

a) denominazione e recapito dell’amministrazione aggiudicatrice;

 

b) descrizione dell’oggetto dell’appalto;

 

c) motivazione della decisione dell’autorità aggiudicatrice di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

 

d) denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata presa la decisione di aggiudicazione dell’appalto; e

 

e) se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall’autorità aggiudicatrice.

 

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall’articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971 (*) (di seguito “il comitato”).

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (**), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

___________

 

(*) GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;

 

5) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 4

Attuazione

1. La Commissione può chiedere agli Stati membri, in consultazione con il comitato, di fornire informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso.

 

2. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all’articolo 2 quinquies, paragrafo 3.»;

 

6) è inserito l’articolo seguente:

 

«Articolo 4 bis

Riesame

Entro il 20 dicembre 2012 la Commissione riesamina l’attuazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla sua efficacia, in particolare per quanto riguarda le sanzioni alternative e i termini.»

 

 

Articolo 2

Modifiche della direttiva 92/13/CEE

La direttiva 92/13/CEE è modificata come segue:

 

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (*), a meno che tali appalti siano esclusi a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, degli articoli da 18 a 26, degli articoli 29 e 30 o dell’articolo 62 di tale direttiva.

 

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione.

 

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE, le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali che lo recepiscono.

 

2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.

 

3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.

 

4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l’ente aggiudicatore della presunta violazione e della propria intenzione di proporre un ricorso, a condizione che ciò non influisca sul termine sospensivo di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, o qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso di cui all’articolo 2 quater.

 

5. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’ente aggiudicatore. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilità di concludere il contratto.

 

Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la proposizione del ricorso di cui al primo comma.

 

La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’ente aggiudicatore ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’ente aggiudicatore ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.

 

___________

 

(*) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).»;

 

2) l’articolo 2 è modificato come segue:

 

a) è inserito il titolo «Requisiti per le procedure di ricorso»;

 

b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

 

«2. I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 quinquies e 2 sexies possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.

 

3. Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall’ente aggiudicatore, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l’ente aggiudicatore non possa stipulare il contratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, e all’articolo 2 quinquies, paragrafi 4 e 5.

 

3 bis. Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 e all’articolo 1, paragrafo 5, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.

 

4. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti cautelari per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l’interesse pubblico, e decidere di non accordare tali provvedimenti, qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive.

 

La decisione di non accordare provvedimenti cautelari non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal soggetto che chiede tali provvedimenti.»;

 

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

 

«6. Eccetto nei casi di cui agli articoli da 2 quinquies a 2 septies gli effetti dell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sul contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.

 

Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, del paragrafo 3 del presente articolo, o degli articoli da 2 bis a 2 septies, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.»;

 

d) al paragrafo 9, primo comma, l’espressione «giurisdizione ai sensi dell’articolo 177 del trattato» è sostituita da «giurisdizione ai sensi dell’articolo 234 del trattato»;

 

3) sono inseriti gli articoli seguenti:

 

«Articolo 2 bis

Termine sospensivo

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 2 ter.

 

2. La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/17/CE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.

 

Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L’esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può essere più oggetto di una procedura di ricorso.

 

I candidati sono considerati interessati se l’amministrazione aggiudicatrice non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti interessati.

 

La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato è accompagnata da:

 

— una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE, e

 

— una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di trasposizione del presente paragrafo.

 

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva non si applichino nei seguenti casi:

 

a) se la direttiva 2004/17/CE non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

 

b) se l’unico offerente interessato ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva è colui al quale è stato aggiudicato l’appalto e non vi sono candidati interessati;

 

c) in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 15 della direttiva 2004/17/CE.

 

Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinché il contratto sia privo di effetti conformemente agli articoli 2 quinquies e 2 septies della presente direttiva, se:

 

— è stato violato l’articolo 15, paragrafi 5 o 6, della direttiva 2004/17/CE, e

 

— il valore stimato del contratto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

 

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un ente aggiudicatore nel quadro di o in relazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/17/CE debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest’ultimo è di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione dell’ente aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’ente aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell’ente aggiudicatore. La comunicazione della decisione dell’ente aggiudicatore ad ogni offerente o candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine è almeno di dieci giorni civili a decorrere dalla data della pubblicazione della decisione di cui trattasi.

 

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

1. Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’ente aggiudicatore o che la sua privazione di effetti sia conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:

 

a) se l’ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia consentito a norma della direttiva 2004/17/CE;

 

b) in caso di violazione dell’articolo 1, paragrafo 5, dell’articolo 2, paragrafo 3, o dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva, qualora tale violazione abbia privato l’offerente che presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contrattoquando tale violazione si aggiunge ad una violazione della direttiva 2004/17/CE, se quest’ultima violazione ha influito sulle opportunità dell’offerente che presenta ricorso di ottenere l’appalto;

 

c) nei casi di cui all’articolo 2 ter, lettera c), secondo comma, della presente direttiva, qualora gli Stati membri abbiano previsto la deroga al termine sospensivo per appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione.

 

2. Le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale.

 

Pertanto, il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione di quegli obblighi che rimangono da adempiere. In quest’ultimo caso gli Stati membri prevedono l’applicazione di altre sanzioni a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 2.

 

3. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo di ricorso indipendente dall’ente aggiudicatore abbia la facoltà di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui al paragrafo 1, se l’organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tal caso gli Stati membri prevedono invece l’applicazione di sanzioni alternative a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 2.

 

Per quanto concerne la produzione di effetti del contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate.

 

Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente al contratto in questione non costituiscono esigenze imperative legate ad un interesse generale. Gli interessi economici legati direttamente al contratto comprendono, tra l’altro, i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto, i costi derivanti dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, i costi derivanti dal cambio dell’operatore economico che esegue il contratto e i costi degli obblighi di legge risultanti dalla privazione di effetti.

 

4. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applichi quando:

 

— l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita a norma della direttiva 2004/17/CE,

 

— l’ente aggiudicatore ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di cui all’articolo 3 bis della presente direttiva in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto, e

 

— il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di tale avviso.

 

5. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non si applichi quando:

 

— l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto sia conforme all’articolo 15, paragrafi 5 e 6 della direttiva 2004/17/CE,

 

— l’ente aggiudicatore ha inviato agli offerenti interessati una decisione di aggiudicazione dell’appalto unitamente ad una relazione sintetica dei motivi di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, quarto comma, primo trattino della presente direttiva, e

 

— il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un periodo di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è inviata agli offerenti interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di un periodo di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è inviata agli offerenti interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.

 

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

1. In caso di violazione dell’articolo 1, paragrafo 5, dell’articolo 2, paragrafo 3, o dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, che non è contemplata dall’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri prevedono la privazione di effetti a norma dell’articolo 2 quinquies, paragrafi 1, 2 e 3, ovvero sanzioni alternative. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo di ricorso indipendente dall’ente aggiudicatore decida, dopo aver valutato tutti gli aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato privo di effetti o se debbano essere irrogate sanzioni alternative.

 

2. Le sanzioni alternative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni sono:

 

— l’irrogazione di sanzioni pecuniarie all’ente aggiudicatore, oppure

 

— la riduzione della durata del contratto.

 

Gli Stati membri possono conferire all’organo di ricorso un’ampia discrezionalità al fine di tenere conto di tutti i fattori rilevanti, compresi la gravità della violazione, il comportamento dell’ente aggiudicatore e, nei casi di cui all’articolo 2 quinquies, paragrafo 2, la misura in cui il contratto resta in vigore.

 

La concessione del risarcimento danni non rappresenta una sanzione adeguata ai fini del presente paragrafo.

 

Articolo 2 septies

Termini

1. Gli Stati membri possono stabilire che la proposizione di un ricorso a norma dell’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, debba avvenire:

 

a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:

 

— l’ente aggiudicatore ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione a norma degli articoli 43 e 44 della direttiva 2004/17/CE, a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell’ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oppure

 

— l’ente aggiudicatore ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE. Quest’ultima opzione si applica anche ai casi di cui all’articolo 2 ter, lettera c), della presente direttiva;

 

b) in ogni caso prima dello scadere di un periodo di almeno sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.

 

2. In tutti gli altri casi, compresi i ricorsi proposti a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 1, i termini per la proposizione del ricorso sono determinati dal diritto nazionale, fermo restando l’articolo 2 quater.»;

 

4) gli articoli da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

 

«Articolo 3 bis

Contenuto dell’avviso volontario per la trasparenza ex ante

L’avviso di cui all’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, secondo trattino, il cui formato è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 2, contiene le informazioni seguenti:

 

a) denominazione e recapito dell’ente aggiudicatore;

 

b) descrizione dell’oggetto dell’appalto;

 

c) motivazione della decisione dell’ente aggiudicatore di affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

 

d) denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto; e

 

e) se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall’ente aggiudicatore.

 

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall’articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971 (*) (di seguito “il comitato”).

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (**), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

___________

 

(*) GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;

 

5) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 8

Meccanismo correttore

1. La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto comunitario in materia di appalti in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/17/CE o in relazione all’articolo 27, lettera a), di tale direttiva per gli enti aggiudicatori cui si applica questa disposizione.

 

2. La Commissione notifica allo Stato membro interessato i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una grave violazione e ne chiede la correzione con provvedimenti appropriati.

 

3. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione:

 

a) la conferma che la violazione è stata riparata;

 

b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione; o

 

c) una notifica che la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione è stata sospesa dall’ente aggiudicatore di propria iniziativa oppure nell’ambito dell’esercizio dei poteri previsti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

 

4. Una conclusione motivata comunicata a norma del paragrafo 3, lettera b), può tra l’altro fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce già l’oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso quale quello di cui all’articolo 2, paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza.

 

5. In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto è stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l’avvio di un’altra procedura di aggiudicazione di appalto in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Questa nuova notifica deve confermare che la violazione presunta è stata riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione.»;

 

6) gli articoli da 9 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

 

«Articolo 12

Attuazione

1. La Commissione può chiedere agli Stati membri, in consultazione con il comitato, di fornire informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso.

 

2. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all’articolo 2 quinquies, paragrafo 3.

 

Articolo 12 bis

Riesame

Entro il 20 dicembre 2012 la Commissione riesamina l’attuazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla sua efficacia, in particolare per quanto riguarda le sanzioni alternative e i termini.»;

 

7) l’allegato è soppresso.

 

 

Articolo 3

Trasposizione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 dicembre 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Strasburgo, addì 11 dicembre 2007.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

 

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES