Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Schede di lettura - (articoli 64-84) - Parte II
Riferimenti:
AC N. 1386-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 15    Progressivo: 7
Data: 03/10/2008
Descrittori:
ECONOMIA NAZIONALE   FINANZA PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE FISCALE   PIANI DI SVILUPPO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
L N. 133 DEL 06-AGO-08   AS N. 949/XVI


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Schede di lettura

(articoli 64-84)

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 15/7

Parte II

 

3 ottobre 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D08112f2.doc

 


I N D I C E

 

 

 

Schede di lettura (articoli 64-84)

§      Articolo 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)3

§      Articolo 65 (Forze armate)14

§      Articolo 66 (Turn over)17

§      Articolo 67 (Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)31

§      Articolo 68 (Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture)44

§      Articolo 69 (Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali)50

§      Articolo 70 (Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio)54

§      Articolo 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)60

§      Articolo 72 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)69

§      Articolo 73 (Part time)77

§      Articolo 74 (Riduzione degli assetti organizzativi)80

§      Articolo 75 Soppresso. 87

§      Articolo 76, commi 1-2, 4-6, 7 (Spese di personale per gli enti locali e per le camere di commercio)88

§      Articolo 76, comma 3 (Indennità degli amministratori locali)93

§      Articolo 76, comma 6-bis (Comunità montane)99

§      Articolo 76, comma 8 (Personale delle aziende speciali delle camere di commercio)107

§      Articolo 77, commi 1-2 (Patto di stabilità interno)109

§      Articolo 77, commi 2-bis – 2-quater (Fondo unico regionale)111

§      Articolo 77-bis (Patto di stabilità interno per gli enti locali)113

§      Articolo 77-ter (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome)130

§      Articolo 77-quater, commi 1-10 (Modifiche della tesoreria unica)139

§      Articolo 77-quater, comma 11 (Trasmissione del prospetto trimestrale dei flussi di cassa)145

§      Articolo 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale)148

§      Articolo 79 (Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria)155

§      Articolo 80 (Piano straordinario di verifica delle invalidità civili)174

§      Articolo 81, commi 1-15 Soppressi179

§      Articolo 81, commi 16-18 (Addizionale IRES per il settore energia)180

§      Articolo 81, commi 19-25 (Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas)183

§      Articolo 81, commi 26-28 Soppressi189

§      Articolo 81, commi 29-38-bis (Istituzione fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti della Carta acquisti)190

§      Articolo 81, comma 38-ter (Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)194

§      Articolo 82, commi 1-5 (Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini IRES ed IRAP)195

§      Articolo 82, commi 6-8 (Deducibilità della variazione della riserva sinistri)198

§      Articolo 82, commi 9-10 (Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni)201

§      Articolo 82, commi 11-13 (Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi su crediti)204

§      Articolo 82, comma 13-bis (Prelievo sulle riserve matematiche nei rami assicurazioni sulla vita)206

§      Articolo 82, commi 14-15 (Imposta di registro contratti di locazione immobiliare)208

§      Articolo 82, comma 16 (Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi)212

§      Articolo 82, commi 17-22 (Disposizioni tributarie riguardanti fondi d’investimento immobiliari “familiari”)214

§      Articolo 82, commi 23-24 (Abolizione di agevolazioni in materia di stock option)220

§      Articolo 82, commi 24-bis – 24-ter (Regime di imponibilità contributiva delle stock options)222

§      Articolo 82, commi 25-26 (Cooperative a mutualità prevalente)224

§      Articolo 82, comma 27 (Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci)226

§      Articolo 82, commi 28-29 (Cooperative di consumo e consorzi)228

§      Articolo 83, commi 1-2 (Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti)230

§      Articolo 83, comma 3 (Sviluppo attività di controllo)232

§      Articolo 83, comma 4 (Partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale)233

§      Articolo 83, commi 5-7 (Contrasto alle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto)234

§      Articolo 83, commi 8-15 (Piano straordinario di controlli finalizzati all’accertamento sintetico e efficientamento dell’Amministrazione fiscale)236

§      Articolo 83, commi 16-17 (Contrasto all’evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche)244

§      Articolo 83, commi 18-18-quater (Semplificazioni nella gestione dei rapporti tributari: termini di comunicazione e notifica degli atti e modalità di effettuazione della comunicazione)247

§      Articolo 83, commi 19-20 (Adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali)252

§      Articolo 83, commi 21-22 (Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo)254

§      Articolo 83, comma 23 (Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo)256

§      Articolo 83, comma 23-bis (Pagamenti delle somme iscritte a ruolo effettuati con mezzi diversi dal contante)258

§      Articolo 83, comma 23-ter (Visure ipotecarie e catastali gratuite per gli agenti della riscossione e per i soggetti da essi incaricati)259

§      Articolo 83, comma 24 (Aumento valore catastale per immobili messi all’incanto)260

§      Articolo 83, comma 25 (Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia)261

§      Articolo 83, commi 26-28 Soppressi264

§      Articolo 83, commi 28-bis – 28-quinquies (IVA sulle prestazioni alberghiere)265

§      Articolo 83, comma 28-sexies (Attuazione dell’articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)267

§      Articolo 83, comma 28-septies (Coordinamento del servizio nazionale di riscossione)271

§      Articolo 83, commi 28-octies – 28-duodecies (Procedura per il recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008 della Commissione europea)273

§      Articolo 83-bis, commi 1-2 (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi)276

§      Articolo 83-bis, commi 3-11 (Disciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto)277

§      Articolo 83-bis, commi 12-13 (Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore)281

§      Articolo 83-bis, commi 14-16 (Sanzioni)282

§      Articolo 83-bis, commi 17-22 (Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)283

§      Articolo 83-bis, commi 23-31 (Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto)288

§      Articolo 84 (Copertura finanziaria)293


Schede di lettura
(articoli 64-84)


 

Articolo 64
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

 


1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa;

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti .

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell’attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l’obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

4-ter. Le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.


 

 

L’articolo in commento individua una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all’organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), nonché all’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, indica le modalità per la realizzazione degli interventi e quantifica le economie di spesa da questi discendenti a partire dall’esercizio finanziario 2009; riserva, inoltre, il 30 per cento dei risparmi all’incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e la carriera del personale della scuola (commi 1-9). La disposizione, infine, (commi 4-bis e 4-ter) consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale gestiti dalle regioni e sospende l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.I.S.S).

 

I commi 1 e 2 dell’articolo in commento dispongono:

§      il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti, attraverso l’incremento graduale, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docente nel prossimo triennio scolastico (fino al raggiungimento di un punto entro l’A.S. 2011-2012), pur tenendo conto delle esigenze degli alunni diversamente abili[1];

§      il ridimensionamento del personale ATA, attraverso la riduzione del 17% della consistenza accertata nell’anno scolastico 2007/2008, da conseguire nel triennio 2009-2011. L’ultimo periodo del comma 2 specifica che il decremento annuo deve essere pari ad un terzo della riduzione complessiva e che restano ferme le disposizioni di cui all’art 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244).

 

L’art. 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria citata reca misure di razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riferimento alla formazione delle classi ed alla riconversione del personale docente (comma 411). Inoltre, procede (comma 412) alla quantificazione delle economie di spesa discendenti da tali interventi, nonché dall’attuazione delle misure previste dall’art. 1, commi 605-619,della legge finanziaria 2007[2].

I commi 3 e 4 indicano gli strumenti normativi finalizzati a perseguire gli obiettivi di risparmio delineati nei commi precedenti.

Si tratta, in particolare, di:

§      un piano programmatico - da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge - risultante dal concerto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario;

§      uno o più regolamenti di delegificazione, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 400/1988[3] entro 12 mesi dall’adozione del Piano. Questi ultimi, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, procederanno ad una revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico con riguardo a:

a)        classi di concorso del personale docente[4];

b)       curricoli dei diversi ordini di scuola, anche attraverso la revisione dei piani di studio e degli orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali[5];

c)        criteri di formazione delle classi[6];

d)       organizzazione didattica della scuola primaria, ivi compresa la formazione dei docenti interessati all’innovazione ordinamentale[7](sul punto è intervenuto recentemente l’art. 4 del DL 137/2008[8] che - proprio con riferimento agli interventi in commento- prevede anche la costituzione di classi assegnate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali);

e)       parametri per la determinazione della consistenza degli organici del personale docente ed ATA;[9]

f)         assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali[10].

f-bis)procedure per il ridimensionamento della rete scolastica preve­dendo, senza nuovi oneri, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa[11];

Si prevede, inoltre, chein caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici ubicati in piccoli comuni (lettera f-ter), lo Stato, le regioni e gli enti locali possano attivare misure volte a ridurre il disagio degli utenti.

 

I commi 5, 7 e 8 prevedono altre misure organizzative per l’attuazione della manovra.

Il comma 5 attribuisce ai dirigenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed ai dirigenti scolastici la responsabilità per la realizzazione delle nuove disposizioni, prescrivendo in caso contrario l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge a dai contratti collettivi.

 

Si ricorda, in proposito, che l’art. 21 del D.Lgs. 165/2001[12] disciplina la responsabilità dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni e dei dirigenti scolastici escludendo il rinnovo dell’incarico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive e prevedendo, in casi di particolare gravità, la revoca del medesimo. Ulteriori precisazioni sono contenute nei contratti collettivi.

 

Il comma 7, pur ribadendo le competenze istituzionali di controllo e verifica del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, dispone la costituzione - tramite D.P.R. - di un apposito un comitato di verifica tecnico-finanziaria per il monitoraggio dell’attuazione della manovra; esso sarà composto da rappresentanti dei due Ministeri che opereranno a titolo gratuito.

Il comma 8 prevede che, qualora non si conseguano le prescritte economie di spesa indicate dal comma 6 (vedi infra), si applichi la clausola di salvaguardia (introdotta dall’art. 1, comma 621, lettera b), della legge finanziaria 2007), consistente nella riduzione lineare delle dotazioni di bilancio del Ministero – ad eccezione di quelle destinate alle competenze per il personale - fino alla concorrenza dei risparmi da realizzare.

 

Si ricorda, in proposito, che la clausola sopra descritta non ha trovato applicazione per l’anno 2007 in relazione alla deroga disposta dall’art.12, comma 2, del DL 159/2007[13].

 

Il comma 6 quantifica le economie di spesa discendenti dalle misure indicate. E’ prescritto che, ferme restando le misure di razionalizzazione e le economie disposte dall’art. 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria 2008, l’adozione delle misure di riorganizzazione del servizio scolastico determini risparmi lordi non inferiori a quelli sotto indicati.

§      Anno 2009: 456 milioni di euro;

§      anno 2010: 1.650 milioni di euro;

§      anno 2011: 2.538 milioni di euro;

§      a decorrere dall’anno 2012: 3.188 milioni di euro.

 

Tali economie si sommano, pertanto, a quelle già indicate dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 412), e cioè:

 

§      535 milioni di euro per l’anno 2008;

§      897 milioni di euro per l’anno 2009;

§      1.218 milioni di euro per l’anno 2010;

§      1.432 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

 

Il comma 9 riserva - a decorrere dal 2010 - il 30 per cento dei risparmi indicati al comma 6 all’incremento delle risorse finanziarie destinate dalla contrattazione alla valorizzazione del personale della scuola (denominazione comprendente personale docente e ATA); si prevede a tal fine la costituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero.

 Le somme in questione saranno iscritte in bilancio a decorrere dall’anno successivo alla realizzazione delle economie e rese disponibili con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse.

 

Si segnala, in proposito, che l’art. 4 del citato DL 137/2008 prevede che a valere sulle risorse di cui al comma 9 del DL 112/2008 sia definito, con apposita sequenza contrattuale, il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali, derivanti dalla costituzione di classi con unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.

 

Il comma 4-bis interviene in materia di obbligo di istruzione, modificando l’art. 1, comma 622, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) che lo ha elevato a dieci anni (16 anni di età).

In particolare, il comma in esame integra la previsione originaria recata dal citato comma 622 della legge finanziaria 2007, disponendo che tale obbligo possa essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni, di cui al Capo III del D.Lgs, n. 226 del 2005[14], oltre che negli istituti scolastici e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo citato, nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale avviati sperimentalmente dalle regioni sulla base dell’Accordo quadro siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003[15].

Il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226[16] (adottato in attuazione della cosiddetta “legge Moratti”, L 53/2003) ha delineato il secondo ciclo dell’istruzione articolandolo nel sistema dei licei ed istituti tecnico-professionali, da un lato, e nell'istruzione e formazione professionale, dall’altro. La competenza relativa a quest’ultima è affidata alle regioni; in esito ai percorsi si conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione indicati dalla legge statale (L.E.P.). Tali livelli, costituenti il requisito per l'accreditamento e l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni formative delle Regioni, sono specificati nel capo III del D.Lgs. e attengono: l’offerta formativa, l’orario minimo annuale, i requisiti dei docenti, la valutazione e la certificazione delle competenze, le strutture ed i servizi delle istituzioni formative.

Nelle more del perfezionamento dei percorsi regionali, il D.Lgs. 226/2005 ha previsto che l’attuazione del diritto dovere all’istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età (di cui al D.lgs.15 aprile 2005, n. 76[17]) potesse espletarsi nei primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale attivati dalle regioni sulla base del citato Accordo quadro siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003.

Giova, infine, ricordare chel’avvio della riforma del secondo ciclo di istruzione, inizialmente previsto dal D.Lgs. 226/2007 nell’anno scolastico 2007/2008, è stato da ultimo fissato (art13, comma 1-quater del dl 7/2007[18]) nell’anno scolastico 2009-2010.

 

Il comma 4-ter sospende per l’anno accademico 2008/2009, e fino a quando non saranno perfezionate la revisione delle classi di concorso dei docenti e dei parametri per la determinazione degli organici del personale docente ed ATA (materie entrambe oggetto dei regolamenti di delegificazione previsti dal comma 4), le procedure per l’accesso a numero programmato alle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le Università.

Tali scuole (S.I.S.S. ) sono state previste dalla legge 341/1990 (art. 4, comma 2) ed hanno poi preso avvio dopo la definizione degli ordinamenti didattici perfezionata nel 1998; esse hanno durata biennale, si articolano in più indirizzi e rilasciano un titolo con valore abilitante[19].

Il comma 4-ter in commento, che ha sospeso l’avvio del X ciclo delle SISS si collega, peraltro, a recenti disposizioni legislative che, da un lato, hanno trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento (art. 1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria 2007), dall’altro, hanno previsto la ridefinizione delle procedure per l’accesso alla docenza (art. 2, comma 416 della legge finanziaria 2008). Dal combinato disposto delle norme recate dalle due leggi finanziarie conseguiva infatti una situazione di incertezza sulle prospettive di inserimento in graduatoria e di accesso alla docenza da parte di nuovi specializzandi.

 

Sul punto merita segnalare che l’art. 5-bis, introdotto durante l’esame in Commissione del DL 1 settembre 2008, n.137, in corso di conversione alla Camera, ha consentito l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento (di cui al citato art. 1, comma 605, lett. c), della legge finanziaria 2007), in coda ai docenti che vi risultino già iscritti, dei docenti che hanno frequentato il IX ciclo delle SISS, o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell’anno accademico 2007-2008 e che hanno conseguito il titolo abilitante. Analoga possibilità è prevista per i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado nella classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

 


 

Articolo 65
(Forze armate)

 


1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.

2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.

3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 65 stabilisce che gli oneri relativi alla professionalizzazione delle forze armate, previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 331/2000, nonché dalla tabella C allegata alla legge n. 226/2004, così come rideterminati dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, siano ridotti del 7 per cento per il 2009 e del 40 per cento a decorrere dall’anno 2010. Il comma specifica che la riduzione avviene in coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l’impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali.

 

La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l’istituzione del servizio militare professionale, ha conferito (articolo 3, comma 1) una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo diretto a disciplinare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, attraverso la sostituzione, entro sette anni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, dei militari di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa.

La tabella A, allegata alla legge, determina la misura massima degli oneri relativi agli anni dal 2003 fino al 2020, mentre l’onere a regime a decorrere dal 2020 è quantificato in un importo massimo di 1.096 miliardi di lire. È previsto, tuttavia, che qualora il tasso d’incremento degli oneri indicati nella tabella A risulti superiore al tasso di incremento del PIL indicato dal documento di programmazione economico-finanziario, le quote annue dell’onere corrispondenti alla differenza tra i due tassi di variazione siano determinate dalla legge finanziaria.

La legge 23 agosto 2004, n. 226 dispone la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata. Il comma 2 dell’articolo 23 prevede che, a decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sia determinata annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge n. 331/2000 e dalla tabella C allegata della stessa legge n. 226/2004.

Il comma 570 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha ridotto gli oneri previsti dalle sopracitate tabelle, nella misura del 15%, a decorrere dall’esercizio finanziario 2007.

Per effetto di tale rideterminazione, il finanziamento iniziale previsto per l’esercizio finanziario 2007, pari a 800, 9 milioni di euro, veniva pertanto rimodulato a 680,8 milioni.

Il comma 71 dell’articolo 2, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), ha provveduto ad incrementare gli stanziamenti destinati alla professionalizzazione delle Forze armate di un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2008.

Il finanziamento iniziale previsto per l’esercizio finanziario 2008, di 821,5 milioni di euro, a seguito della riduzione 2007 e dell’incremento 2008, si attesta quindi a 728,3 milioni di euro.

 

Il comma 2 prevede che, a decorrere dall’anno 2010, i risparmi di cui al precedente comma possano essere conseguiti, per la parte eccedente il 7 per cento, in alternativa anche parziale alle modalità previste dal medesimo comma, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.

 

Da ultimo, il comma 3 dell’articolo 65 specifica che dalle riduzioni indicate dal precedente comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.

In caso di accertamento di minori economie, il medesimo comma 3 precisa, altresì, che si dovrà provvedere alla riduzione delle dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesaad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.

 

Gli effetti sugli stanziamenti per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, prodotti dalle disposizioni sopracitate, nonché dall’articolo in esame, vengono di seguito ricostruiti nelle seguenti tabelle:

 

Esercizio finanziario 2009
(in milioni di euro)

Tabella A
legge n. 331/2000

Tabella C
legge n. 226/2004

Totale

449,83

392,90

842,73

Riduzione 15% finanziaria 2007

- 126,4

Incremento finanziaria 2008

+ 30,00

Totale 2009 a legislazione vigente

746,33

Riduzione 7% art. 65 D.L. 112/2008

- 52,24

Totale 2009

694,09

 

 

Esercizio finanziario 2010
(in milioni di euro)

Tabella A
legge n. 331/2000

Tabella C
legge n. 226/2004

Totale

472,55

389,10

861,65

Riduzione 15% finanziaria 2007

- 129,25

Incremento finanziaria 2008

+30,00

Totale 2010 a legislazione vigente

762,40

Riduzione 40% art. 65 D.L. 112/2008

- 304,00

Totale 2010

458,40

 

 


 

Articolo 66
(Turn over)

 


1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente .

4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».

5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».

13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.


 

 

L’articolo 66 reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni.

Si tratta, in sostanza, delle amministrazioni richiamate dall’articolo 1, commi 523 e 526, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), e cioè: delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; delle agenzie, comprese le agenzie fiscali; degli enti pubblici non economici e degli enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[20].

 

Ai sensi del citato articolo 1, comma 523, per gli anni 2008 e 2009, le richiamate amministrazioni potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20/% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Si consideri che la disposizione in oggetto in sostanza ha inciso, dettando limiti più restrittivi, sulla possibilità per le suddette amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni su indicati, dal momento che l’articolo 1, comma 103, della L. 311/2004 prevedeva che, a partire dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo provvedimento potessero assumere personale a tempo indeterminato - dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

Si consideri, peraltro, che il successivo articolo 1, comma 537, della L. 296/2006 ha provveduto a novellare il comma 103 dell’articolo 1 della L. 311/2004, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2010 anziché dal 2008.

Pertanto, per il combinato disposto del testo previgente dell’articolo 1, comma 523, della L. 296/2006, e dell’articolo 1, comma 103, della L. 311/2004 (così come modificato dall’articolo 1, comma 537, della L. 296/2006), le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici egli enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 potevano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato:

-        per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente;

-        a partire dall’anno 2010, entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 523, inoltre, estende le limitazioni relative alle assunzioni prevista dallo stesso comma anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

Invece le medesime limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla L. 331/2000, al D.Lgs. 215/2001 e alla L. 226/2004, fatto salvo quanto previsto all’articolo 25 della medesima L. 226/2004 (cfr, al riguardo la scheda relativa al comma 11).

 

Per quanto attiene agli interventi sulle assunzioni di personale, che si sostanziano in un complessivo ridimensionamento delle possibilità di assumere per le amministrazioni richiamate, si stabilisce, tra l’altro:

§      l’obbligo, per le medesime amministrazioni, di rideterminare entro il 31 dicembre 2008 la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione previste dal decreto-legge in esame (comma 1);

§      il contenimento delle assunzioni per l’anno 2009, con possibilità, per le amministrazioni interessate, di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10%, e non al 20% come previsto dal richiamato articolo 1, comma 523, della legge finanziaria per il 2007, di quella relativa alle cessazioni avvenute nel 2008 (commi 2 e 3);

§      il contenimento delle assunzioni per il biennio 2010-2011, con possibilità, per le amministrazioni interessate, di assumere personale a tempo indeterminato per ciascuno di tali anni nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, e non pari al 60% per il 2010 e al 100% per il 2011 come disponeva l’articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) (commi 7 e 8);

§      il contenimento delle assunzioni per l’anno 2012, con una riduzione del turn over dal 100% al 50% delle cessazioni verificatesi nell’anno precedente (comma 9);

§      la limitazione, al solo anno 2008, della possibilità di autorizzare le richiamate amministrazioni pubbliche, non interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dai dall’articolo 1, commi da 513 a 543, della più volte richiamata L. 296/2006, a procedere ad ulteriori assunzioni in deroga (comma 6);

§      particolari disposizioni in merito alle assunzioni nel settore universitario e della ricerca (commi 13 e 14).

 

Per quanto attiene alla stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni interessate, invece, l’articolo in esame prevede (commi 4 e 5) la diminuzione della possibilità di procedere, per il 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti[21], disponendo la possibilità di stabilizzare quest’ultimo nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 10% (anziché 40%) di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Contenimento delle assunzioni di personale

In particolare, il comma 1 prevede l’obbligo, per le richiamate amministrazioni di cui dall’articolo 1, comma 523, della legge finanziaria per il 2007 (cfr. supra), di rideterminare entro il 31 dicembre 2008 la programmazione triennale del fabbisogno di personale - introdotta dall’articolo 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) - in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal provvedimento in esame.

L’articolo 39, comma 1, della L. 449/1997, infatti, pone a carico degli “organi di vertice” delle amministrazioni pubbliche un obbligo di programmazione triennale del fabbisogno di personale, tenendo conto delle assunzioni obbligatorie che le amministrazioni stesse sono tenute a operare in base alla L. 482/1968 (si ricorda che tale norma è stata successivamente abrogata dall’articolo 22 della L. 68/1999); la finalità di tale obbligo è quella di “assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”.

 

I successivi commi 2 e 3 stabiliscono, come accennato in precedenza, il contenimento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni richiamate in precedenza per l’anno 2009.

In particolare, il comma 2 provvede a novellare il comma 523 dell’articolo 1 della L. 296/2006, eliminando il riferimento all’anno 2009 per quanto attiene al limite di assunzioni effettuabile e complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, mentre il comma 3, anche in relazione ai processi di semplificazione amministrativa, di razionalizzazione organizzativa e di riduzione delle dotazioni organiche, dispone contestualmente che, per lo stesso 2009, le stesse amministrazioni possano effettuare le predette assunzioni però nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10% delle unità cessate nell’anno precedente.

 

Si ricorda che l’articolo 4-bis, comma 3, del D.L. 97/2008[22], ha differito il termine per il completamento delle procedure in corso per il reclutamento di magistrati ordinari al 31 dicembre 2009 e a tal fine, in deroga alle disposizioni di cui al comma 523 della L. 296/2006 (novellato dal comma 2 dell’articolo 66 in esame) e al comma 3 dell’articolo 66 in esame, autorizza, per gli anni 2008 e 2009, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

La relazione tecnica allegata al provvedimento stima le complessive economie lorde derivanti dagli interventi sul turn over e sulle stabilizzazioni previsti dall’articolo in esame (commi 2, 3, 4, 5, 7 e 9: vedianche infra) secondo gli importi risultanti nella seguente tabella.

 

Economie risultanti da interventi su turn over e stabilizzazioni (migliaia di euro)

 

2009

2010

2011

2012

2013

Ministeri

8.211

48.564

139.012

232.822

268.504

Agenzie

1.986

11.764

33.606

56.282

64.909

Carriera diplomatica

102

595

1.700

2.860

3.307

Carriera prefettizia

157

927

2.661

4.463

5.143

Aziende autonome (Vdf)

1.158

6.871

21.750

38.396

44.720

Corpi di polizia

6.693

39.901

131.837

237.602

277.945

Magistratura

1.260

7.460

21.320

35.715

41.190

Enti pubblici non econ.

10.210

30.287

57.943

86.464

97.560

Totale economie lorde

29.777

146.459

409.829

649.786

803.278

 

Il successivo comma 6 sostituisce interamente il testo dell’articolo 1, comma 527, della L. 296/2006, concernente l’autorizzazione alle amministrazioni richiamate di effettuare ulteriori assunzioni in deroga per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza.

Il testo previgente del richiamato comma 527 aveva autorizzato le amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma 523 (cfr. supra), non interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dai commi da 513 a 543, a procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2008 e 2009, al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza.

Il comma 527 inoltre disponeva che tali assunzioni fossero effettuabili, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime. A tal fine si istituiva un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e a 150 milioni di euro per il 2010. Infine, si disponeva che le assunzioni in questione fossero autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449/1997[23].

 

Il nuovo testo del comma 527 dispone solamente per il 2008 (e quindi non più anche per il 2009), di assumere personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. Viene eliminato il riferimento alla condizione, per poter effettuare tali assunzioni, dell’esistenza di indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza.

A tal fine, l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è finanziato per un importo pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Si conferma, infine, l’applicazione delle modalità procedurali per le autorizzazioni ad assumere di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449/1997.

Rispetto alla previgente formulazione del comma 527, vengono inoltre soppresse due specifiche disposizioni, che prevedevano rispettivamente

§      l’autorizzazione al CNEL, a valere sulle risorse del Fondo di cui al medesimo comma 527, a procedere all’assunzione straordinaria di complessive 15 unità di personale, di cui 3 dirigenti di seconda fascia;

§      l’autorizzazione, per gli anni 2008 e 2009, per gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, ad assumere il personale risultato vincitore o idoneo nell’ambito di pubblici concorsi, nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al medesimo comma 527.

 

Secondo la relazione tecnica allegata, le disposizioni dei commi 6 e 8 producono economie pari a 25 milioni di euro lordi per il 2009, 100 milioni di euro lordi per il 2010 e 150 milioni di euro lordi a decorrere dal 2011.

 

Il comma 7 provvede a sostituire l’articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) che recava disposizioni concernenti limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per l’anno 2010.

Il testo previgente del richiamato articolo 3, comma 102, infatti, prevedeva, per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge finanziaria per il 2007 (cfr. supra), la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Tale disposizione, in sostanza, incideva, dettando limiti più restrittivi, sulla possibilità per le suddette amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2010, dal momento che l’articolo 1, comma 103, della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), così come novellato dall’articolo 1, comma 537, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), aveva previsto che, a partire dall’anno 2010, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto (in sostanza, la generalità delle pubbliche amministrazioni) potessero assumere personale a tempo indeterminato - dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

Si consideri, peraltro, che il comma 105 dell’articolo 3 della L. 244/2007 aveva provveduto a novellare il menzionato comma 103 della L. 311/2004, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2011 anziché dal 2010.

 

Il nuovo testo del citato articolo 3, comma 102, prevede, per gli anni 2010 e 2011, una riduzione del limite del contingente di personale che le richiamate amministrazioni possono assumere, per ciascun anno e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, prevedendo la possibilità assumere personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% (in luogo rispettivamente del 60% per il 2010 e del 100% per il 2011) di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell’anno precedente.

 

Il comma 8 provvede contestualmente ad abrogare i commi 103 e 104 dell’articolo 3 della predetta L. 244/2007.

Il comma 103 stabiliva che le assunzioni disciplinate dall’articolo 3, comma 102, della L. 244/2007, in precedenza citato, dovevano essere autorizzate secondo un’apposita procedura, peraltro già contemplata dal comma 536 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, cioè secondo le procedure stabilite dall’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[24], sulla base di apposita richiesta delle amministrazioni corredata dalla illustrazione analitica delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei corrispondenti oneri.

Il successivo comma 104 autorizzava le medesime amministrazioni pubbliche, per far fronte a indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l’anno 2010, a procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime, istituendo a tal fine un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2010 e a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

 

Per le economie derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, cfr. supra, quanto detto con riferimento al comma 6.

 

Allo stesso tempo, il comma 9, per l’anno 2012, dà facoltà alle più volte richiamate amministrazioni di cui al comma 523 della legge finanziaria per il 2007 (cfr. supra), di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50% delle unità cessate nell’anno precedente.

Limitazione delle stabilizzazioni di personale

I commi 4 e 5 dell’articolo in esame, come accennato in precedenza, stabiliscono la riduzione della possibilità, per le medesime amministrazioni citate in precedenza, di procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti..

Per quanto attiene alle stabilizzazione del personale delle amministrazioni pubbliche considerate, il testo previgente dell’articolo 1, comma 526, aveva attribuito alle medesime pubbliche amministrazioni di cui al comma 523 la possibilità di usufruire di limiti meno rigidi per le assunzioni da effettuare negli anni 2008 e 2009 rispetto a quelli fissati dal citato comma 523.

In particolare il comma 526 disponeva che tali amministrazioni, per gli anni 2008 e 2009, potessero procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519 nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

In sostanza tali amministrazioni, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 526, per gli anni 2008 e 2009 avevano la possibilità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

In particolare, il comma 4, novellando il comma 526 dell’articolo 1 della L. 296/2006, elimina il riferimento all’anno 2009, per cui solamente per il 2008 rimane salva la possibilità di procedere alle previste stabilizzazioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Conseguentemente il comma 5 dispone che, per l’anno 2009, le stesse amministrazioni possano effettuare le predette stabilizzazioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10% (in luogo del 40%) di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Disposizioni comuni e campo di applicazione delle limitazioni alle assunzioni

Ai sensi del comma 10, le assunzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (cfr. al riguardo la scheda relativa al comma 8), previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da una dimostrazione analitica delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.

 

Il limiti previsti dalle disposizioni contenute nei commi 3, 7 e 9, inoltre, ai sensi del comma 11, si applicano anche alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 del citato D.Lgs. 165/2001. Lo stesso comma dispone altresì che le medesime limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate, cui si applica la specifica disciplina di settore.

Per quanto concerne l’assunzione obbligatoria di specifiche categorie di lavoratori, oltre alla L. 12 marzo 1999, n. 68, disciplinante l’accesso al lavoro per i soggetti disabili, che prevede l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di avere alle loro dipendenze soggetti appartenenti a specifiche categorie di disabili in determinate misure, si ricordano ulteriori disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie: ad esempio, l’articolo 3 della L. 29 marzo 1985, n. 113, che riguarda gli obblighi dei datori di lavoro nei confronti dei centralinisti non vedenti; l’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487[25], che prevede una riserva di posti nei concorsi pubblici per determinati soggetti; l’articolo 1, comma 2, della L. 23 novembre 1998, n. 407[26] che prevede che i soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Infine, l’articolo 39 del D.Lgs. 165/2001stabilisce che le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della richiamata L. 68/1999.

Si ricorda, infine, che la professionalizzazione delle forze armate è stata prevista dalla L. 14 novembre 2000, n. 331[27], mentre con il successivo D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 sono state introdotte le disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della citata L. 331/2000.

 

Il comma 12, conseguentemente all’introduzione da parte dei commi precedenti di limitazioni al turn over del personale anche per gli anni 2011 e 2012, modificando il dettato dell’articolo 1, comma 103, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004), come modificato da ultimo dall’articolo 3, comma 105, della L. 244/2007, prevede che solamente a decorrere dal 2013 (e non più dal 2011) le assunzioni possano avvenire nei limiti delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Assunzioni nei comparti Università e Ricerca

Infine, i commi 13 e 14 recano disposizioni specifiche sulle assunzioni nei comparti universitario e della ricerca.

 

Il comma 13 dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 7, per il triennio 2009-2011 e fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), nei confronti del personale delle università. In sostanza, per il triennio di riferimento si dispone un limite al turn over per ciascun anno pari al 20% delle cessazioni verificatisi l’anno precedente.

Il predetto comma 105 ha previsto che, a decorrere dall’anno 2005, le Università adottino programmi triennali – che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 7/2005 debbono essere formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005 - del fabbisogno di personale (docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato) tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci; per tale profilo viene esteso alle università il sistema di programmazione già applicato nelle amministrazioni statali.

Lo stesso comma ha altresì stabilito che i programmi adottati dalle Università siano valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO)[28]; viene inoltre espressamente ribadito che la spesa per il personale di ciascun ateneo non deve superare il limite del 90% della quota del Fondo, secondo quanto già disposto dalla normativa vigente[29].

 

Lo stesso comma dispone altresì che:

§      nei limiti previsti sia compreso, per l’anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente;

§      nei confronti delle università per l’anno 2012 si applichino le disposizioni di cui al comma 9, prevedendo una riduzione del turn over dal 100% al 50% delle cessazioni avvenute nel 2011;

§      le limitazioni indicate non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette;

§      il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della L. 537/1993, venga ridotto di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010 di 316 milioni di euro per l’anno 2011 di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata, le economie lorde conseguenti alle disposizioni del comma 13 possono essere stimate secondo i seguenti importi (valori in migliaia di euro).

 

Economie per interventi comparto Università

 

2009

2010

2011

2012

2013

Totale economie

63.582

190.747

316.622

417.077

455.240

 

Infine, il comma 14 prevede la facoltà, relativamente al triennio 2010-2012, per gli enti di ricerca, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1, comma 643, della L. 296/2006. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell’anno precedente.

Si ricorda che il citato comma 643 ha autorizzato gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009, a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell’anno precedente.

Con riferimento al personale degli enti di ricerca, si ricorda che il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego[30]. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti[31], ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 204/1998[32].

 


Secondo la relazione tecnica allegata, complessivamente l’articolo in esame comporta economie nei termini riportati nella seguente tabella (valori in migliaia di euro).

 

Disposizioni

Economie 2009

Economie 2010

Economie 2011

Economie 2012

Economie 2013

Interventi su turn over e stabilizzazioni

29.777

146.459

409.829

694.786

803.278

Interventi su Università

63.582

190.747

316.622

417.077

455.240

Interventi su fondo assunzioni in deroga

25.000

100.000

150.000

150.000

150.000

Totale economie lorde

118.359

437.206

876.451

1.261.863

1.408.518

 


 

Articolo 67
(Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)

 


1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.

2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all’allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: «7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.».

8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.


 

 

L’articolo 67 reca disposizioni in materia di contrattazione integrativa.

 

In particolare, il comma 1 dispone che le risorse determinate, per il 2007, ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 79/1997[33] sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro viene destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla L. 1265/1960[34].

Si ricorda che l’articolo 12 del D.L. 79/1997 reca disposizioni per il potenziamento dell’attività di contrasto dell'evasione fiscale e dell’attività di controllo dell’andamento della finanza pubblica tramite l’attribuzione di appositi incentivi economici al personale in servizio presso gli uffici adibiti alle medesime attività subordinatamente al conseguimento dei definiti obiettivi di produttività.

In particolare si prevede che con apposito decreto il Ministro dell’economia e delle finanze determina l’entità delle misure percentuali da applicare a specifiche entrate e risparmi di spesa e che le somme da ciò derivanti affluiscono ad appositi fondi volti all’incentivazione del personale dell’amministrazione economica e finanziaria addetti alle attività su indicate.

Viene inoltre precisato che il menzionato decreto determina per gli anni 2004 e 2005 le misure percentuali delle risorse che affluiscono ai predetti fondi in modo da assicurare la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema e che, a decorrere dall’anno 2006, le stesse misure percentuali sono determinate annualmente in modo da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10%.

La L. 1265/1960 ha istituito il Fondo di assistenza per i finanzieri, con lo scopo di provvedere: all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo, nonché dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno; al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti; all'assicurazione del personale della guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato; alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità; alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo; alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attività intesa a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, nonché alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo.

 

Il comma 2 dispone che per il 2009, in attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 165/2001[35], rivolta a definire una più stretta correlazione dei medesimi trattamenti alle prestazioni lavorative aggiuntive e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, siano disapplicate tutte le disposizioni elencate nell’allegato B, che stanziano risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali.

 

Si consideri che l’allegato B fa riferimento alle seguenti disposizioni:

§      articolo 3, commi 143 e 165, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Il comma 143 destina una somma pari a 5 milioni di euro annui all'incentivazione della produttività del personale delle aree professionali in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 165 invece ha introdotto modifiche ai commi 1 e 2 dell’art. 12 della L. 79/1997, recante disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale (cfr. supra).

§      articolo 18 della L. 88/1989[36];

Tale articolo dispone che, in relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l’INPS elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo determinato. Inoltre si prevede che con la contrattazione articolata del medesimo ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti su indicati, di compensi incentivanti la produttività.

§      ultimo periodo dell’articolo 79, comma 2, della L. 448/1998[37];

Tale disposizione prevede che, al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il 5% dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dai servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende.

§       articolo 2, comma 1-quater, del D.L. 272/2005[38];

Tale disposizione prevede che sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione, a decorrere dall’anno 2006, dell’art. 1-quinquies, comma 3, del D.L. 45/2005, che incrementa di 4 milioni di euro il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali relativo al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, nonché dall’art. 13-ter del D.L. 115/2005, che incrementa di ulteriori 3 milioni di euro il medesimo fondo unico di amministrazione.

§      articolo 8, comma 3, della L. 88/2001[39];

Tale disposizione, per garantire con carattere di stabilità il corretto espletamento delle ampliate funzioni di vigilanza, programmazione e controllo ministeriale (Ministero dei trasporti) in connessione alla riorganizzazione dei settori della navigazione marittima ed aerea, nonché lo svolgimento delle funzioni operative connesse a provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento, provvede ad integrare di 4,8 miliardi di lire il fondo unico di amministrazione.

§      articolo 1, commi 236 e 406, della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006);

Il comma 236 ha posto a regime la previsione di cui all’art. 4-bis, comma 2, della L. 266/2005 (in origine limitata al solo anno 2005), che autorizza la spesa di 3 milioni di euro da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri.

Il comma 406 provvede ad incrementare di 1,55 milioni di euro a partire dall'anno 2006 le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

§      articolo 39 – vicies semel, comma 42, del D.L. 273/2005[40];

Tale disposizione ha posto a regime la previsione di cui all’art. 4-bis, comma 1, della L. 266/2005 (in origine limitata al solo anno 2005), che autorizzala spesa di 5 milioni di euro da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personaleappartenente alle aree professionali in servizio presso il Ministero della difesa.

§      articolo 7, comma 1, della L. 362/1999[41];

Tale disposizione prevede che in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti.

§      lettera b) dell’articolo 263, comma 1, del D.P.R. 495/1992[42];

Tale disposizione stabilisce che i proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore vengono utilizzati in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto a ricerche sperimentali - ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonché in relazione al conducente ed alle persone trasportate - anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni.

§      le parole da “e del 50 per cento” fino alla fine del comma 5 dell’articolo 24 della L. 234/1989[43];

Il menzionato comma 5 prevede che l'ammontare complessivo delle somme di cui al precedente comma 4 (fondi da costituirsi mediante ritenute del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi alle imprese del settore navalmeccanico ed amatoriale) è assegnato in ragione del 35 per cento al Registro italiano navale, del 10 per cento all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - e del 50 per cento al fine di incentivare la produttività del personale civile, compreso quello con qualifica dirigenziale, del Ministero dei trasporti e della navigazione, settore navigazione.

 

§      articolo 5, comma 2, della L. 93/2001[44];

Tale disposizione, in relazione all'incremento ed alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, provvede a destinare alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a 1 miliardo di lire a decorrere dal 2001.

§      articolo 1 della L. 179/2002[45];

Tale disposizione incrementa di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 l'autorizzazione di spesa di cui al menzionato articolo 5, comma 2, della L. 93/2001 (cfr. supra).

§      articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 366/2003[46];

Tale disposizione prevede che una somma non superiore al 30% delle entrate provenienti dalla riscossione dei compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali rese dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, certificate con decreto del Ministro delle comunicazioni, è destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale in servizio presso il predetto Ministero, ai sensi della vigente normativa.

§      articolo 1, commi 550, 551, 553 e 567 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007);

Il comma 550 provvede ad incrementare il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell'interno, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro.

Il comma 551, allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, autorizza, a decorrere dal 2007, la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS S.p.A. e sui concessionari autostradali.

Il comma 553 stanzia, a decorrere dall'anno 2007, la somma di 7 milioni di euro annui da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione.

Infine il comma 567 autorizza, a decorrere dal 2007, la spesa di 6 milioni di euro da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto.

 

§      articolo 4, comma 11, del D.L. 8/2008[47];

Tale disposizione, in relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, provvede ad autorizzare, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 10 milioni di euro da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del medesimo personale.

§      articolo 3, comma 148, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Tale disposizione, per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell’Amministrazione civile dell’interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, incrementa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008 il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali.

 

Il comma 3 stabilisce che, a decorrere dal 2010, le risorse previste dalle disposizioni di cui all’allegato B, che confluiscono nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, siano ridotte del 20% e devono essere utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità secondo quanto previsto dal comma 2, che tengano conto del contributo individuale degli uffici e dell’effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

 

Il comma 4 precisa che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano a ulteriori disposizioni speciali che stanziano risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 189, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006). La norma riguarda, in sostanza, le amministrazioni dello Stato, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e le università.

 

Il comma 5 dispone inoltre che, per le stesse finalità di cui al comma 1, deve essere ridotta la dotazione dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui al menzionato comma 189 dell’art. 1 della L. 266/2005.

Conseguentemente, si provvede a sostituire il testo del medesimo comma 189.

L’articolo 1, comma 189, della L. 266/2005, nella formulazione previgente, prevedeva, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e delle università, prevedendo che l’ammontare complessivo di tali fondi non avrebbe potuto eccedere quello previsto per il 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del richiamato D.Lgs. 165/2001 e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998).

 

A seguito della modifica in esame, quindi, al menzionato comma 189 si prevede che, a decorrere dal 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e delle università, non può superare quello previsto per il 2004,come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del richiamato D.Lgs. 165/2001 e, se previsti, all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ridotto del 10%.

 

Ai sensi del comma 6, le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui all’articolo in esame sono versate, dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria, entro il mese di ottobre di ogni anno, all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

 

Il comma 7 apporta alcune modifiche all’articolo 47 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva per le amministrazioni pubbliche.

 

In primo luogo (lettera a)), si sostituisce interamente il comma 6 del menzionato articolo 47, concernente la certificazione negativa da parte della Corte dei conti sulla verifica dei costi quantificati dall’ARAN e sulla loro compatibilità finanziaria con gli strumenti di programmazione e bilancio.

L’elemento più rilevante della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici consiste nella previsione della fonte contrattuale, sia collettiva sia individuale, come strumento diretto per la regolamentazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3 del D.Lgs. 165/2001).

La contrattazione collettiva, espressamente disciplinata dal titolo III del D.Lgs. 165/2001, si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali (art. 40, comma 1, del D.Lgs. 165/2001). Ad essa spetta la competenza di disciplinare, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali ed integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli .

Nella procedura per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti pubblici, la pubblica amministrazione è rappresentata dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), come controparte dei sindacati rappresentativi dei dipendenti pubblici.

Il procedimento di contrattazione collettiva è disciplinato dal citato articolo 47 del D.Lgs. 165/2001.

L’ARAN, in qualità di rappresentante della pubblica amministrazione, procede alla definizione dei contratti collettivi sulla base degli indirizzi deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell’ARAN. Per le amministrazioni diverse dallo Stato, gli atti di indirizzo sono sottoposti al Governo che può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la loro compatibilità finanziaria con le linee di politica economica nazionale. L’ARAN tiene informati costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative; una volta raggiunta l’ipotesi di accordo, l’ARAN acquisisce il parere favorevole del Comitato di settore (o, per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, del Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) sul testo dell’accordo e sugli oneri finanziari che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.

Acquisito il parere favorevole, l’ipotesi di accordo (con la quantificazione dei relativi costi contrattuali) viene quindi trasmessa alla Corte dei conti per la valutazione dei costi contrattuali e la verifica dell’attendibilità della loro quantificazione e della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Si ricorda, infatti, che l’articolo 47, comma 4, del richiamato D.Lgs. 165 ha riconosciuto alla Corte dei conti un “potere” di certificazione del contratto collettivo, che ha sostituito il controllo preventivo di legittimità. Qualora la verifica da parte della Corte dei Conti dia esito positivo, l’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto.

Più specificamente, il successivo comma 6 ha stabilito che, nel caso in cui la Corte dei conti certifichi negativamente il contratto, l’ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei Ministri, possa assumere le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi, nel caso in cui siano stati sottostimati gli oneri contrattuali ma comunque ci sia compatibilità con gli strumenti di programmazione economica e finanziaria. Nel caso in cui non sussista quest’ultima, invece, lo stesso Ente può procedere solamente ad una revisione del contratto collettivo, riconvocando le organizzazioni sindacali.

In ogni caso, in entrambe le ipotesi, la certificazione negativa impedisce all’ARAN di sottoscrivere il contratto

 

Rispetto al testo previgente, il nuovo testo del comma 6:

§      stabilisce la riapertura delle trattative in tutti i casi di certificazione non positiva, non distinguendo più le distinte azioni, in precedenza richiamate, esperite sulla base delle diverse cause della mancata certificazione. Inoltre, in seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi contrattuale si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti;

§      dispone che spetta al presidente dell’ARAN, sentito sia il Comitato di settore sia il Presidente del Consiglio dei Ministri, di provvedere alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, adeguando contestualmente i costi contrattuali ai fini delle certificazione;

§      prevede, nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, la possibilità di sottoscrivere l’ipotesi contrattuale definitivamente, ferma restando l’inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

 

Inoltre (lettera b)), si sostituisce interamente il comma 7 del menzionato articolo 47, concernente i termini di effettuazione della richiamata certificazione.

Il menzionato comma 7, così come modificato dall’articolo 1, comma 548, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), ha previsto un limite temporale massimo di 40 giorni, che iniziano a decorrere dal momento della formulazione dell’ipotesi a di accordo, per la procedura di certificazione. Trascorso inutilmente tale termine, i contratti divengono automaticamente efficaci. Il termine in questione può essere sospeso una sola volta, per non più di 15 giorni, per motivate esigenze istruttorie del comitato di settore e del Presidente del Consiglio dei Ministri e che l’ARAN è chiamata a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi 7 giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve avvenire comunque entro il termine di 8 giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti o dalla scadenza del termine assegnato all’ARAN facendosi salva l’autonomia delle parti per quanto riguarda un’eventuale modifica delle clausole contrattuali.

Pertanto, in ogni caso i contratti collettivi divengono automaticamente efficaci al massimo trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo.

Viene comunque precisato, con una clausola di salvaguardia finanziaria, che la procedura di contrattazione collettiva di cui all’articolo 47 del D.Lgs 165/2001 non può in ogni caso determinare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

 

Rispetto al testo previgente, il nuovo testo del comma 7:

§      prevede che l’ipotesi di accordo debba essere trasmessa non solamente al Comitato di settore ma anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 7 giorni (e non 3 giorni) dalla data di sottoscrizione;

§      dispone che il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intenda reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell’ARAN.

 

Infine (lettera c)), aggiungendo il nuovo comma 7-bis all’articolato, si precisa, che tutti i termini indicati dal richiamato l’articolo 47 si intendono riferiti a giornate lavorative.

 

Il comma 8 stabilisce che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione ed efficienza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere alla Corte dei Conti, tramite la Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

 

Il comma 9 dispone quindi che, per tale finalità, il Ministero dell’economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d’intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione pubblica, integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all’articolo 40-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, predisponendo un’apposita scheda con le ulteriori informazioni utili alla Corte dei conti dirette tra l’altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli di carattere finanziario stabiliti dalla normativa vigente per quanto riguarda la consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all’evoluzione dell’entità dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta individuazione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità del servizio svolto dal singolo dipendente, con riguardo ai diversi istituti finanziari della contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con specifico riferimento agli scatti stipendiali.

Si ricorda che l’articolo 40-bis del D.Lgs. 165/2001 reca disposizioni relative alla compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa, prevedendo che, per le amministrazioni pubbliche, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Inoltre, gli organi di controllo interno inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione pubblica.

 

Inoltre, ai sensi del comma 10, la Corte dei conti utilizza tali informazioni, insieme a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 165/2001, ai fini del referto sul costo del lavoro e, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali adottati in materia nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, propone interventi correttivi a livello di comparto o di singola amministrazione. Viene inoltre precisato che, fatti salvi i casi di responsabilità previsti dalla vigente normativa, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell’ambito della successiva sessione contrattuale.

 

Il comma 11 dispone quindi che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare in modo permanente sul proprio sito internet, con modalità che assicurino la piena accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione annualmente trasmessa all’organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

 

Infine il comma 12 stabilisce che, qualora le prescrizioni dell’articolo in esame non siano adempiute, ferme restando le sanzioni stabilite dall’articolo 60, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Si affida al collegio dei revisori di ciascuna amministrazione o all’organo di controllo interno equivalente il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme recate dall’articolo in esame.

 

Secondo la relazione tecnica allegata, complessivamente l’articolo in esame comporta economie nei termini riportati nella seguente tabella (valori in milioni di euro).

 

 

Economie 2008

Economie 2009

Economie 2010

Economie 2011

Lordi

38

720

296

296

Netti

19

360

148

148

 

 


 

Articolo 68
(Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture)

 


1. Ai fini dell’attuazione del comma 2-bis dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:

istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità;

istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell’Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell’articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l’utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l’obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell’organismo.

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.

4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell’articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all’anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:

a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.;

b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all’articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

c) Commissione per l’inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito della Comunità Atlantica di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.

6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato.

7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l’ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.


 

 

I commi da 1 a 4 dell’articolo 68 recano disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, avviato con l’art. 29 del D.L. 223/2006 ed a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni.

 

L’art. 29 del D.L. 223/2006[48] ha disposto, a fini di riduzione delle spese per le amministrazioni statali e per eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, il riordino degli organi collegali e degli altri organismi, comunque denominati, anche monocratici, delle amministrazioni pubbliche – fatta eccezione per le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per cui la previsione costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica[49] – anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, da realizzare attraverso due strumenti alternativi:

-        regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988[50]) se gli organismi sono previsti dalla legge o dal regolamento;

-        decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del ministro competente, per gli organismi previsti da fonte diversa.

I provvedimenti di riordino devono conformarsi ai seguenti criteri[51]:

-        eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

-        razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

-        limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

-        diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

-        riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

-        indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione dell’automatica soppressione dell’organismo alla scadenza;

-        previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati da tali organismi, da presentare all’amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio.

Il comma 2-bisprevede che la Presidenza del Consiglio possa, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti poc’anzi indicati, nonché dagli analoghi provvedimenti di cui al co. 3 (v. infra), proporre le iniziative per l’eventuale proroga della durata dell’organismo, in base alla valutazione della perdurante utilità di quest’ultimo. Si prevede il concerto dell’amministrazione competente.

Il comma 3 delinea le modalità attraverso le quali le amministrazioni non statali debbono realizzare il prescritto contenimento di spesa. Esse debbono provvedere al riordino con gli atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all’approvazione dell’amministrazione vigilante (ove prevista). Detti regolamenti devono essere emanati nell’osservanza del medesimo termine e degli stessi criteri previsti per le amministrazioni statali (vedi supra). Fino all’adozione dei regolamenti di riordino, le amministrazioni non statali sono comunque chiamate ad assicurare il rispetto del limite di spesa introdotto dal co. 1, entro il termine ivi previsto (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge).

Il successivo comma 4 (più volte modificato) dispone la soppressione degli organismi non individuati dai provvedimenti già citati entro il 15 maggio 2007.

Il comma 5 prevede un’ulteriore conseguenza, qualora le amministrazioni non procedano al riordino o all’adozione delle prescritte misure di contenimento della spesa nei termini previsti: scaduti infatti i termini di cui ai co. 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi in questione.

Tale disciplina trova un precedente nell’art. 18, co. 1 della L. 448/2001, che aveva disposto il divieto per le pubbliche amministrazioni – escluse regioni, province, comuni e comunità montane – di istituire nuovi organismi e l’obbligo di individuare quelli di carattere tecnico indispensabili per la realizzazione dei propri obiettivi istituzionali. Il divieto contenuto nella norma in questione è peraltro mantenuto fermo dall’articolo 29 del D.L. 223/2006.

 

Il comma 1 esclude dalla proroga (che il co. 2-bis del citato art. 29 del D.L. 223/2006 consente in base a una valutazione di perdurante utilità) le seguenti categorie di organismi collegiali:

§      quelli la cui istituzione – anteriore al 30 giugno 2004 – è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività, qualora non abbiano ancora conseguito tali finalità;

§      quelli – di istituzione successiva al 30 giugno 2004 – che non abbiano operato negli ultimi due anni;

§      quelli le cui funzioni siano riconducibili alle competenze proprie degli uffici dirigenziali di 1o e 2o livello delle Amministrazioni di appartenenza (tenuto conto anche della possibilità di ricorso alla conferenza di servizi, ove concorrano competenze di più amministrazioni).

Ai sensi del comma 2, per gli organismi di cui sia riconosciuta la perdurante utilità, la proroga di cui al citato art. 29, co. 2-bis non può superare il termine di due anni.

 

Benché la formulazione non appaia di immediata evidenza, sembra doversi ritenere che il comma, pur richiamando il comma 1, intenda far riferimento agli organismi diversi da quelli che il medesimo comma 1 esclude dalla proroga.

 

Il medesimo comma collega inoltre la concessione della proroga alla fissazione di ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici per i componenti, privilegiando i compensi “a gettone” (collegati all’effettiva presenza) e stabilendo, ai fini del rinnovo, l’obbligo di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la sede dell’organismo.

L’elenco degli organismi collegiali ritenuti utili – sulla base dei criteri indicati – è rimesso dal comma 3 a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del ministro competente, in modo tale da conseguire un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in virtù del menzionato art. 29 del D.L. 223/2006.

 

Secondo la relazione tecnica, l’art. 29 del D.L. 223/2006 determina un’economia stimata su base annua pari a 42 milioni di euro.

 

Ai sensi del comma 4, la riduzione di spesa nell’anno 2006 per organi collegiali e altri organismi, disposta dal co. 1 dal medesimo art. 29 e pari al 30 per cento rispetto al 2005, si applica anche agli organismi collegiali istituiti dopo l’entrata in vigore del D.L. 223/2006.

 

L’articolo in commento, ai successivi commi da 5 a 8, prevede inoltre la soppressione delle strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche.

Il comma 5 dispone direttamente la soppressione delle strutture così definite, precisando la finalità della disposizione: eliminare duplicazioni organizzative e funzionali e favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure.

Il medesimo comma prevede che le competenze delle strutture soppresse siano trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

Il successivo comma 7 dispone l’invio, da parte delle amministrazioni interessate, al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dei provvedimenti di attuazione dell’articolo; questi ultimi appaiono necessari quanto meno ai fini della concreta individuazione delle strutture rispondenti alle caratteristiche riportate al comma 1 (diverse da quelle elencate dal comma 6: v. infra); pur se il successivo comma 8 dispone, al primo periodo, che gli organi delle strutture soppresse rimangano in carica per i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto-legge, al fine di gestire l’ordinato trasferimento delle funzioni: il che sembra far propendere per l’immediatezza (ex lege) dell’effetto soppressivo.

Il secondo periodo del comma 8 destina i risparmi derivanti dall’articolo in esame al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 6 dispone, in particolare, la soppressione:

§      dell’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione;

§      dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione;

§      della Commissione per l’inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito della Comunità Atlantica.

Ai sensi del successivo comma 6-bis, le funzioni svolte dai primi due organismi sono trasferite al ministro competente (nel primo caso, si tratta in effetti del Presidente del Consiglio dei ministri; nel secondo, del ministro dello sviluppo economico), che può delegare un sottosegretario.

 

L’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione è stato istituito dall’art. 1 della L- 3/2003[52], che pone l’organo alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri e ne rimette la composizione e le funzioni a un successivo regolamento governativo. Il regolamento, adottato con D.P.R. 258/2004 e modificato con D.P.R. 236/2006[53], attribuisce all’Alto commissario funzioni di indagine sull’esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all’interno della pubblica amministrazione; funzioni di analisi e studio; funzioni di monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti ed atti da cui possa derivare danno erariale.

L’alto Commissario si avvale di un proprio ufficio. L’art. 1, co. 348, della legge finanziaria 2008 stanzia 1 milione di euro a decorrere dal 2008 per il potenziamento delle attività dell’Alto Commissario.

L’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione è stato istituito dall’art. 1-quater del D.L. 35/2005[54] con compiti di coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché di monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.

Ai sensi dell’art. 4-bis del D.L. 2/2006[55], assicura altresì il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

Il regolamento approvato con D.P.R. 78/2007[56] ha disposto (artt. 5 e 10) la permanente durata in carica dell’organo per un periodo di tre anni, allo scadere dei quali ha previsto una valutazione della perdurante utilità dell’organo, finalizzata ad un’eventuale proroga triennale.

La Commissione per l’inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito della Comunità Atlantica è stata istituita dall’art. 2, co. 2, della L. 98/1971[57], con il compito di deliberare sulle domande di inquadramento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato dei cittadini italiani che, alla data del 30 giugno 1969, prestavano da almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente sono stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi; inquadramento previsto dall’art. 1 della medesima L. 98/1971.


 

Articolo 69
(Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali)

 


1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, prevista dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato.

3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

4. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall’articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l’anno 2009, in 27 milioni di euro per l’anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l’anno 2011, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenuto conto dell’articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.


 

 

L’articolo 69 prevede un meccanismo di intervento una tantum sulla progressione economica automatica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001[58].

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla “privatizzazione” e “contrattualizzazione” dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto): i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato (quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato); il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori e i ricercatori universitari.

 

Il comma 1, in particolare, prevede, con effetto dal 1° gennaio 2009, per il suddetto personale, un differimento una tantum di 12 mesi della maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, limitatamente alla misura del 2,5%. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione degli ulteriori successivi aumenti biennali o classi di stipendio.

 

Per il personale che, durante il menzionato periodo di differimento, effettua passaggi di qualifica nell’ambito dei quali viene conteggiata ai fini economici l’anzianità pregressa, si stabilisce che alla scadenza dello stesso periodo e con la medesima decorrenza viene rideterminato il trattamento economico spettante considerando a tal fine anche l’importo dell’aumento biennale o della classe di stipendio (comma 2).

 

Analogamente, per il personale che, durante il periodo di differimento, accede al pensionamento, alla scadenza dello stesso periodo e con la stessa decorrenza viene rideterminato il trattamento pensionistico, considerando a tal fine anche l’importo dell’aumento biennale o della classe di stipendio. Tale importo forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento (comma 3).

 

Inoltre, viene precisato che, oltre alle norme in esame, continuano ad applicarsi le speciali disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, del D.Lgs. 160/2006[59], che dispongono un differimento dell’aumento periodico di stipendio per coloro che nella valutazione periodica di professionalità abbiano riportato un giudizio “non positivo” o “negativo” (comma 4).

Il richiamato articolo 11 disciplina la valutazione della professionalità dei magistrati attraverso il giudizio del Consiglio superiore della magistratura. Il giudizio (comma 9) può essere “positivo” qualora la valutazione risulti sufficiente in relazione a ciascuno di specifici parametri (capacità, laboriosità, diligenza e impegno); "non positivo" qualora la valutazione evidenzi carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; "negativo" qualora la valutazione evidenzi carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato "non positivo".

In particolare, il comma 10 prevede che, in caso di giudizio “non positivo”, il C.S.M. proceda ad una nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio é "positivo". Nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

Invece, in caso di giudizio “negativo”, il magistrato é sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio (comma 11). Ai sensi del successivo comma 12, la valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante é dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

 

Secondo la relazione tecnica integrativa[60], i commi da 1 a 4, prevedendo un intervento una tantum, hanno effetti riduttivi di spesa solamente nel triennio 2009-2011, stimati prendendo in considerazione i trattamenti economici medi nonché l’entità delle categorie di personale complessivamente interessate e quantificati negli importi della tabella seguente, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP.

 

(milioni di euro)

2009

2010

2011

24

48

24

 

Il comma 5 dell’articolo 69 stima i risparmi lordi per il sistema universitario, derivanti dall’applicazione del meccanismo di cui al comma 1, in:

§      13,5 milioni di euro per il 2009;

§      27 milioni di euro per il 2010;

§      13,5 milioni di euro per il 2011.

Il risparmio sarà realizzato mediante versamento allo Stato da parte delle singole università delle relative risorse secondo modalità che dovranno essere definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

Le risorse trasferite sono imputate al Capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato (Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’economia e delle finanze, già di pertinenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).

 

Infine, il comma 6 dispone che, ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per il 2009, a valere sul fondo per le esigenze gestionali del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 5, comma 4, del D.L. 93/2008[61], e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83% degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alla L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

 


 

Articolo 70
(Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio)

 


1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.


 

 

L’articolo 70 è volto a sopprimere l’erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi concessi per infermità derivante da causa di servizio ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

In particolare, il comma 1 prevede l’esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nei confronti dei dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al D.P.R. 915/1978[62], fermo restando il diritto all’equo indennizzo, dell’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

Si tratta delle lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo.

Si ricorda che affinché una malattia, lesione od infermità sia attribuibile ad una causa inerente al lavoro prestato, essa deve essere collegata alla svolgimento del rapporto di lavoro, oltre ad evidenziare un nesso di causalità tra la patologia e il tipo di attività lavorativa svolto.

La corresponsione di un equo indennizzo per le infermità derivanti da causa di servizio è stata riconosciuta dall’articolo 68, ottavo comma, del D.P.R. 3/1957[63]. L’entità originaria nonché le modalità di fruizione del beneficio sono invece disciplinate dal successivo D.P.R. 686/1957[64] (articolo 48 e ss.).

In particolare, la corresponsione di un giusto compenso, definito appunto equo indennizzo, viene riconosciuta, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, al dipendente statale che abbia subito un'invalidità permanente di cui sia accertata la connessione con il servizio, e ciò a titolo di giusto ristoro per il danno alla persona derivatane, indipendentemente da responsabilità della pubblica amministrazione e prescindendo dalla eventuale contemporanea o successiva concessione della pensione privilegiata per la stessa infermità menomante[65].

La causa di servizio è inerente alla materia di pensionistica privilegiata nata dall'esigenza etico-sociale dello Stato di riparare il danno economico alla persona derivato da infermità o lesioni riportate per aver dovuto anteporre l’interesse della collettività al proprio diritto individuale ed all'incolumità personale.

Originata infatti con la prima legge sulle pensioni civili e militari, approvata con il R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, dopo numerose modifiche ed integrazioni, la normativa vigente ha trovato la definitiva sistemazione con il richiamato D.P.R. 915/1978, e con il successivo definitivo riordinamento delle pensioni di guerra approvato con il D.P.R. 834/1981, venendo nel contempo estesa a favore di numerose categorie di lavoratori dipendenti direttamente o indirettamente dallo Stato oppure da aziende che rivestissero una peculiare natura di pubblico servizio.

La base di calcolo per quantificare la misura dell’equo indennizzo, è stata stabilita, da ultimo, dall’articolo 22, comma 27, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1995), che ha disposto che, nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (attualmente: articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001), per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'articolo 68 del D.P.R. 3/1957, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio.

Successivamente, il D.P.R. 461/2001[66] ha definito una nuova procedura per il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio e della concessione dell’equo indennizzo, stabilendo il principio (articolo 2, comma 3) che il riconoscimento della dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio è propedeutico a quelli di concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria. Più specificamente, la presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione inerente gli atti.

Si consideri che, come riportato nella relazione illustrativa del decreto-legge, attualmente il personale delle amministrazioni pubbliche cui sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio percepisce, oltre all’equo indennizzo, un beneficio economico aggiuntivo calcolato nella misura del 2,50% e dell’1,25% prendendo come base il trattamento economico fondamentale.

Può essere interessante segnalare, al riguardo, che la nota informativa INPDAP n. 53 del 5 novembre 2003, in risposta ad alcune richieste di chiarimento inoltrate da alcune Amministrazioni ed Enti in ordine all'applicazione dei benefici in esame, ed, in particolare, alle modalità di attribuzione degli stessi, ha affermato che lo stesso beneficio, consistente nelle due percentuali di incremento stipendiale in precedenza ricordate, esteso al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio dalla L. 539/1950 (vedi infra), è attribuito dall'ente datore di lavoro, in quanto da computare come incremento economico sul trattamento retributivo dell'interessato, sulla base della normativa che, di volta in volta vigente (norma di legge o di contratto), attribuisce il predetto beneficio al personale destinatario. In sostanza, afferma l’INPDAP, in tutti i casi in cui è il contratto nazionale di lavoro che regola il beneficio indicato in oggetto, è lo stesso contratto che individua (o conferma) la base retributiva su cui l'ente datore di lavoro calcola il beneficio in questione nonché le eventuali diverse modalità di attribuzione del beneficio (decorrenza, decadenza o prescrizione ecc). Per le domande del beneficio in questione presentate prima della stipulazione del relativo CCNL di comparto ovvero per quelle presentate dal personale il cui contratto non ha ancora proceduto a contrattualizzare il beneficio in parola, sempre secondo l’INPDAP, “rimangono invece in vigore le disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 del R.D.L. 30 settembre 1922 n. 1290, come integrate dalla legge n. 539/1950, e secondo le indicazioni fornite dalla Commissione speciale pubblico impiego - sez. III - del Consiglio di Stato con parere n. 452 del 13/12/1999” (vedi infra).

 

Il comma 1-bis esclude dall’applicazione delle disposizioni in esame il personale del comparto sicurezza e difesa.

 

Conseguentemente all’esclusione dell’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo disposto dal comma 1, il successivo comma 2 abroga, con la stessa decorrenza richiamata in precedenza, gli articoli 43 e 44 del R.D. 1290/1922[67] e gli articoli 117 e 120 del R.D. 3458/1928[68].

L’articolo 43 del richiamato R.D. 1290/1922 aveva disposto per determinate categorie di dipendenti pubblici in ruolo (impiegati dello Stato, compresi i magistrati, i capi e gli insegnanti degli istituti di istruzione superiore e media) che avevano prestato servizio in reparti combattenti durante la prima guerra mondiale, il riconoscimento del tempo trascorso nelle operazioni belliche a tutti gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, in aumento all’anzianità utile. Analoghe prestazioni erano riconosciute agli invalidi e mutilati di guerra per il periodo di allontanamento dai reparti combattenti in relazione all’invalidità o mutilazione stessa.

Il successivo articolo 44 riconosceva, per gli stessi soggetti che si trovassero nelle condizioni descritte all’articolo 43, e indipendentemente dai benefici in precedenza richiamati, l’abbreviazione di 2 anni o un anno agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione in relazione a determinati eventi bellici.

Analoghe disposizioni sono contenute, per il personale militare, nei richiamati articoli 117 e 120 del R.D. 3458/1928.

Successivamente, l’articolo 1, comma 1, della L. 539/1950[69], ha stabilito l’applicazione dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio[70].

 

La relazione tecnica allegata al decreto-legge evidenziava – con riferimento naturalmente alla formulazione iniziale dell’articolo 70, che non escludeva dall’applicazione della norma il personale del comparto sicurezza e difesa - come nell’individuazione dei destinatari del beneficio economico fossero stati presi a riferimento i dati considerati nella relazione tecnica relativa all’articolo 1, comma 210, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266/2005) concernente le modalità di calcolo dell’equo indennizzo.

Pertanto, la relazione tecnica quantificava in 22.300 unità il personale interessato per quanto riguarda i Ministeri e le altre Pubbliche Amministrazioni, mentre quantifica in 22.500 unità il personale interessato relativamente ai militari e alle Forze di Polizia.

Conseguentemente per la relazione tecnica, tenendo presente in via prudenziale un trattamento economico medio pari a 22.000 euro annui, l’economia lorda stimata risultava essere pari a circa 17 milioni di euro annui, come specificato nella seguente tabella.

 

Calcolo beneficio cause di servizio

Numero beneficiari

Trattamento economico medio
(€)

Percentuale applicata (*)

Beneficio (€)

Totale economia
(€)

Oneri riflessi 38,38%
(€)

Totale economia lorda (€)

44.800

22.000,00

1,25%

275,00

12.320.000,00

4.728.416,00

17.048.416,00

(*)  Al riguardo la relazione tecnica afferma che in via prudenziale si è preso a riferimento la percentuale di maggiorazione più bassa.

 

Inoltre, la stessa relazione sottolineava che, dal momento che il trattamento economico in esame risulta non riassorbibile e corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità, si registreranno ulteriori economie derivanti dal minor trattamento pensionistico da corrispondere.

Pertanto, con riferimento alla norma in esame venivano stimate le seguenti economie (dati in milioni di euro):

 

Anni

2009

2010

2011

Lordo

17

17

17

Netto

8,5

8,5

8,5

 

 

Successivamente la relazione tecnica integrativa[71], con riferimento al comma 1-bis (aggiunto rispetto al testo iniziale) volto ad escludere dall’applicazione della norma il personale del comparto sicurezza e difesa, sulla base degli elementi di calcolo già considerati nella relazione tecnica iniziale (in particolare, 22.500 unità di personale militare e delle Forze di Polizia potenzialmente interessato dalla norma) stima in circa 8,5 milioni di euro lordi annui i minori risparmi derivanti dal medesimo comma[72], come risulta dalla seguente tabella.

 

Calcolo beneficio cause di servizio

Numero beneficiari

Trattamento economico medio
(€)

Percentuale applicata (*)

Beneficio (€)

Totale economia
(€)

Oneri riflessi 38,38%
(€)

Totale economia lorda (€)

22.500

22.000,00

1,25%

275,00

6.187.500,00

2.374.762,50

8.562.262,50

(*)  Al riguardo la relazione tecnica afferma che in via prudenziale si è preso a riferimento la percentuale di maggiorazione più bassa.

 

In conclusione, si stima che dall’articolo 70 in esame (nel testo finale risultante dalla conversione in legge del decreto-legge) consegua un’economia lorda pari a circa 8,5 milioni di euro annui.


 

Articolo 71
(Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

 


1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.


 

 

L’articolo 71 introduce una nuova disciplina relativa ai periodi di assenza per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici.

 

Con riferimento all’articolo in esame sono stati dettati criteri interpretativi ed operativi, dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare 17 luglio 2008, n. 7. Successivamente, anche in considerazione delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge, ulteriori indicazioni e chiarimenti ad integrazione di quelli già dati con la precedente circolare n. 7/2008 sono stati forniti con al circolare 5 settembre 2008, n. 8.

Assenze per malattia

Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la norma, introducendo misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, ha lo scopo di riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello del settore privato.

 

Si segnala, in proposito, che la norma in esame, sia per quanto riguarda le assenze per malattia sia per quanto riguarda i permessi retribuiti, opera una rilegificazione di materie attualmente disciplinate dalla contrattazione collettiva, prevedendo altresì (comma 6) l’inderogabilità delle disposizioni in oggetto da parte dei contratti o accordi collettivi.

 

Ad esempio, al riguardo, l’articolo 21 del CCNL comparto Ministeri personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995, del 16 maggio 1995, ha riconosciuto il diritto, per il dipendente assente per malattia, alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi (comma 1). Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi (comma 2), dietro accertamento delle condizioni mediche da parte dell’amministrazione di appartenenza (comma 3).

Superati i periodi di conservazione del posto previsti, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento medico richiamato in precedenza, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione ha facoltà, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso (comma 4).

Il trattamento economico (comma 7) spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:

a)    intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato ai sensi dell'articolo 34 del CCNL;

b)    90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c)    50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;

d)    gli ulteriori periodi di assenza di 18 mesi di cui al comma 2 non sono retribuiti.

Si ricorda, inoltre (comma 8), che l'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.

L'amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente ASL (comma 10).

Inoltre, sono previsti ulteriori obblighi a carico del dipendente, quali la tempestiva comunicazione in caso di dimora in luogo diverso da quello di residenza (comma 11), nonché l’obbligo, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, di farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 (comma 12). E’ comunque prevista la possibilità, per il dipendente, di allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, nel qual caso lo stesso è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

 

In particolare, l’articolo in esame stabilisce:

 

§      in deroga a quanto previsto in generale dai contratti collettivi e dalla normativa di settore, la corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (si tratta, in sostanza, della generalità delle pubbliche amministrazioni)[73], per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta comunque fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita (comma 1). Lo stesso comma dispone altresì che i risparmi derivanti dall’applicazione delle disposizioni in oggetto, che comunque non sono utilizzabili per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio;

Al riguardo, la menzionata circolare n. 7/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, chiarisce che “si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del Comparto Ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti; inoltre, per il personale dell’Area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree”[74].

La stessa circolare, inoltre, premettendo che la disciplina in esame non può essere derogata dai contratti collettivi (come precisato dal comma 6 dell’articolo 71), afferma che “per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale, continueranno ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento”. La successiva circolare 5 settembre 2008, n. 8, fornisce ulteriori indicazioni al riguardo, affermando che “la decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell’art. 71 opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia. In proposito, come noto, i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza. Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina legale e permangono, cosicché la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia”.

 

§      al fine di rendere più rigorosa la certificazione della malattia, l’obbligo, nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, di ricorrere esclusivamente ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica (comma 2);

Al riguardo, la richiamata circolare n. 7/2007 osserva che la fattispecie della malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni si verifica “si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell’intera assenza sia nell’ipotesi in cui in occasione dell’evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l’assenza sia continuativa (“malattia protratta”)”, chiarendo altresì che, “in base alla norma, nella nozione di “secondo evento” rientra anche l’ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto “evento” di un solo giorno”.

La menzionata circolare, inoltre, si sofferma sulla disposizione secondo cui l’assenza per malattia deve essere giustificata mediante certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica. Al riguardo si afferma che “la norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell’assenza possa esse rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”. Peraltro, adottando un’interpretazione che va al di là del dato meramente testuale della disposizione, la circolare chiarisce che “deve ritenersi ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale”.

 

§      al fine di rendere più sistematico il controllo della malattia, l’obbligo di disporre il controllo della sussistenza della malattia del dipendente da parte dell’Amministrazione di appartenenza anche in caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative degli uffici competenti (comma 3, primo periodo);

Sempre secondo la richiamata circolare n. 7/2008, “la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata”.

 

§      innovando rispetto alle attuali previsioni della contrattazione collettiva, la modifica delle fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo. In particolare il decreto-legge in esame prevede un regime orario di reperibilità più esteso, dal momento che le fasce orarie di reperibilità vengono previste dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi(comma 3, secondo periodo);

 

§      la non applicazione delle disposizioni previste dall’articolo in esame al comparto sicurezza e difesa in ordine a malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative (comma 1-bis).

Permessi retribuiti

Per quanto attiene ai permessi retribuiti, l’articolo in esame affida la definizione dei termini e le modalità di fruizione delle assenze per permesso retribuito, fermi restando i limiti massimi delle richiamate assenze previsti dalle norme in vigore, alla contrattazione collettiva ovvero alle specifiche normative di settore, disponendo altresì l’obbligo di stabilire una fruizione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, in luogo dell’alternatività di fruizione degli stessi tra giorni ed ore eventualmente prevista dalla legge, dai regolamenti, dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali. Lo stesso comma, inoltre, dispone che, in caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (comma 4).

Il CCNL comparto ministeri richiamato in precedenza, all’articolo 18 disciplina una serie di permessi fruibili dal dipendente oltre a quelli stabiliti per legge, quali, ad esempio, il permesso per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, pari ad 8 giorni all'anno; il permesso in caso di lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado, pari a 3 giorni per evento; 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati; il permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. Sono previsti inoltre specifici permessi per i casi di astensione facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri, o, in alternativa, dei lavoratori padri.

 

Secondo quanto affermato nella menzionata circolare n. 7/2008, “la norma risponde all’evidente esigenza di impedire distorsioni nell’applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l’orario”. La circolare prosegue ponendo in rilievo che, anche se la disposizione in esame detta criteri da applicare in sede di contrattazione collettiva, tuttavia, laddove i contratti collettivi in essere prevedono l’alternatività tra la fruizione a giornate e la fruizione ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, le amministrazioni hanno l’obbligo di applicare direttamente (cioè anche nelle more della quantificazione solamente ad ore dei permessi retribuiti da parte dei contratti collettivi) il secondo periodo del comma 4 in esame - ai sensi del quale, in caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza - a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge[75].

Conseguenze economiche delle assenze dal servizio

L’articolo in esame, inoltre, dispone la non assimilazione delle assenze dal servizio (tutte le assenze dal servizio, non solamente quelle per malattia e per permesso retribuito) alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, ad eccezione delle assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della L. 53/2000, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della L. 104/1992 (comma 5).

Si ricorda che l’articolo 33, comma 6, della L. 104/1992, prevede che la persona maggiorenne portatrice di handicap grave possa fruire, alternativamente, di due ore di permesso giornaliero retribuito ovvero di tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa.

Infine, si ricorda che l’articolo 4, comma 1, della L. 53/2000, prevede un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.

 

La più volte menzionata circolare n. 7/2008, con riferimento al comma 5 in esame, chiarisce che “nell’interpretazione della disposizione acquista un particolare significato la parola “distribuzione”, dovendosi quindi far riferimento a quelle somme (il cui finanziamento avviene mediante i fondi per la contrattazione collettiva) che sono destinate ad essere distribuite mediante contrattazione integrativa, vale a dire alle somme destinate a remunerare la produttività, l’incentivazione ed i risultati. In buona sostanza, la norma - che ha una forte valenza di principio - vincola le Amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l’assenza dal servizio ai fini dell’assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell’attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti (la norma non riguarda invece la retribuzione di posizione, che non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell’incarico)”.

 

La relazione tecnica allegata al decreto-legge stimava – con riferimento naturalmente alla formulazione iniziale dell’articolo 71, che non escludeva dall’applicazione della norma il personale del comparto sicurezza e difesa - che dalle disposizioni in esame derivasse un risparmio lordo annuo di circa 38 milioni di euro, considerando anche gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie relativi alla certificazione e al controllo della malattia previsti dai commi 2 e 3 .

La relazione tecnica prende in considerazione i circa 2 milioni di dipendenti pubblici titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi quelli del comparto regioni, autonomie locali e sanità, per i quali i relativi effetti di contenimento della spesa concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità degli enti locali e del patto della salute per gli enti del servizio sanitario nazionale.

Inoltre, la relazione tecnica prende come base di calcolo, in via prudenziale, una quota media giornaliera di retribuzione accessoria fissa e continuativa stimata in 6,5 euro (al lordo degli oneri riflessi) e prende in esame circa 6 milioni di giornate di assenza per malattia (relative ai primi 10 giorni di malattia ad assegni interi del personale pubblico, escluso sempre quello di regioni, enti locali e sanità), per le quali a seguito della norma in esame non viene più corrisposto il trattamento economico accessorio.

Sulla base di tali considerazioni - e comunque con la precisazione che il risparmio preventivabile risentirà dell’effetto disincentivante dell’assenza prodotto dalla norma in esame - la relazione tecnica stima i seguenti risparmi (valori in milioni di euro):

 

Risparmi lordi

Risparmi netti

2009

2010

2011

2009

2010

2011

38

38

38

19

19

19

 

Successivamente la relazione tecnica integrativa[76] ha stimato i minori risparmi derivanti dal comma 1-bis (aggiunto rispetto al testo iniziale), volto ad escludere dall’applicazione della norma il personale del comparto sicurezza e difesain ordine a malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative, sulla base dei seguenti elementi di calcolo. In particolare, si è tenuto conto, in primo luogo, del fatto che le assenze per malattia di tale personale a causa di lesioni riportate in attività operative ed addestrative possono essere stimate pari a circa il 2% delle assenze complessive (circa 6,5 milioni di giorni) considerate nella relazione tecnica iniziale; tali assenze, peraltro, sono pari a circa il 10% delle assenze totali per malattia del comparto sicurezza e difesa. Sulla base di tali elementi vengono stimati circa 138.000 giorni di assenza per malattia conseguente a lesioni riportate in attività operative ed addestrative, che corrispondono a un minore risparmio di circa 900.000 euro[77] rispetto al risparmio di spesa complessivo di 39 milioni di euro[78] stimato con riferimento alla formulazione iniziale dell’articolo 71.

In conclusione, si stima che dall’articolo 71 in esame (nel testo finale risultante dalla conversione in legge del decreto-legge) consegua un’economia lorda pari a circa 37,1 milioni di euro annui.

 


 

Articolo 72
(Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)

 


1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.

4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.

7. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».

8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarietà ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.


 

 

L’articolo 72 reca alcune disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.

 

In particolare, si prevede:

§      l’introduzione dell’istituto dell’esonero dal servizio[79], consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, appunto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni (commi 1-6);

§      la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di accogliere la richiesta da parte del dipendente pubblico di permanere in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, sulla base di determinati parametri soggettivi ed oggettivi (commi 7-10);

§      la possibilità per le amministrazioni di risolvere, con preavviso di un anno, il rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva (comma 11).

Esonero dal servizio

Più specificamente, ai sensi del comma 1, per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[80], può richiedere l’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio, che è irrevocabile, deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l’anno solare raggiungano il requisito minimo di età richiesto. Viene espressamente escluso dalla possibilità di fruire dell’esonero dal servizio il personale della Scuola.

 

Il successivo comma 2 prevede la facoltà delle amministrazioni pubbliche di accogliere la richiesta di esonero, sulla base delle proprie esigenze funzionali, con priorità per il personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.

 

I commi 3, 4 e 5 recano disposizioni inerenti, rispettivamente, al trattamento economico del personale interessato dall’esonero, al trattamento previdenziale e di quiescenza nonché al regime di incompatibilità con altre attività lavorative.

 

Più specificamente, durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta (comma 3) un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Tale percentuale è elevata al 70% qualora il dipendente pubblico, durante tale periodo, svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso ONLUS, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame. Lo stesso comma, inoltre, stabilisce che, fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero, gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.

 

Il successivo comma 4 afferma il diritto, per il dipendente posto in esonero, a fruire di un trattamento di quiescenza e previdenza, all’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, identico a quello che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

 

Ai sensi del comma 5, il richiamato trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (si tratta in pratica della generalità delle amministrazioni pubbliche)[81] o società e consorzi dalle stesse partecipati.

In ogni caso, non è consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.

In relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, si prevede inoltre la facoltà, per le amministrazioni di appartenenza, di procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze, ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l’anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno (comma 6).

Per quanto attiene le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, la relazione tecnica allegata al decreto-legge afferma che l’intervento in esame dovrebbe comportare una minore spesa, per il periodo di applicazione della norma, dal momento che al personale in posizione di esonero spetta un trattamento economico inferiore. Nella determinazione delle economie realizzabili, inoltre, si dovrebbe tener conto che gli oneri contributivi dovranno garantire al dipendente il trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Tuttavia, la relazione tecnica afferma che non sono state scontate economie in quanto, secondo il dettato del comma 6, le amministrazioni, in relazione alle economie derivanti dall’esonero, potranno procedere ad assunzioni in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l’anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero (tali assunzioni, come detto, devono essere scomputate da quelle consentite in tale anno).

Permanenza in servizio

Il comma 7 rimette alla valutazione dell’amministrazione interessata la concessione della possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 503/1992[82]. Si evidenzia che invece, ai sensi della normativa previgente, il trattenimento in servizio era totalmente demandato alla volontà dei dipendenti stessi (quindi era configurato come un diritto soggettivo).

Aggiungendo due periodi al richiamato comma 1 dell’articolo 16, infatti, il comma in esame prevede, come accennato in precedenza, la facoltà dell’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione a determinati parametri, quali la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’andamento efficiente dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

 

I commi da 8 a 10 recano disposizioni procedurali e transitorie.

In particolare:

§      il comma 8 fa salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché quelli già disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei 6 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

§      con il comma 9 si prevede altresì l’obbligo, per le amministrazioni di cui al comma 7, di riconsiderare, con provvedimento motivato, tenuto conto della nuova disciplina sui trattenimenti in servizio introdotta dal medesimo comma 7, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009;

§      con il comma 10 si dispone la decadenza dei trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, prevedendo contestualmente l’obbligo, per i dipendenti interessati al trattenimento in servizio, della presentazione di una nuova istanza, nei termini previsti dal comma 7.

Al riguardo si osserva che la disposizione di cui al comma 8, nella parte in cui fa salvi i trattenimenti in servizio disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nel 6 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto-legge (e quindi, a maggior ragione, dovrebbe logicamente desumersi, anche i trattenimenti già autorizzati alla medesima data), non appare coordinata con le previsioni di cui ai successivi commi 9 e 10[83].

 

Il comma 11 prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche, in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

Gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione in esame, relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali, sono definiti con un appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e degli affari esteri.

Infine, il comma in esame precisa che la disciplina da esso prevista non trova applicazione nei confronti dei magistrati e dei professori ordinari.

 

La relazione tecnica allegata valuta nel complesso le disposizioni dei commi da 7 a11, in quanto, come affermato, le stesse sono caratterizzate da schema analogo.

In particolare, si sottolinea che per una valutazione degli effetti recati sul sistema previdenziale debbano essere valutati due aspetti, cioè la regolazione del sistema transitorio ed il comportamento delle amministrazioni.

La relazione tecnica stima in circa 10.000 i soggetti all’anno per i quali può essere preso in considerazione un anticipo del pensionamento in media di 2 anni. In relazione a ciò, la relazione tecnica tenendo conto del carattere transitorio della norma e del fatto che i dipendenti interessati nella maggioranza dei casi abbia maturato specifiche esperienze funzionali al buon andamento dell’amministrazione, ipotizza che il mancato accoglimento delle domande di trattenimento in servizio ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di contributi potrà riguardare il 20% del personale interessato.

Considerando tale presupposto, nonché considerando un trattamento medio pensionistico annuo di 30.000 euro e un’indennità di buonuscita o premio di servizio pari a 70.000 euro, si possono stimare i seguenti maggiori oneri previdenziali (valori in milioni di euro):

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spesa pensionistica (lordo fisco)

=

-70

-90

-120

-121,5

-123

-124

Indennità di buonuscita (lordo fisco)

=

-140

-140

=

=

=

=

Effetto fiscale indotto su buonuscita

=

20

20

=

=

=

=

Effetto fiscale indotto su maggiore spesa pensionistica

=

16,5

21

28,5

29,5

30

30,5

Effetto complessivo netto

=

-173,5

-189

-91,5

-92

-93

-93,5

 

A fronte di tali oneri sul piano previdenziale, la relazione tecnica evidenzia possibili effetti positivi per la finanza pubblica sul versante dei redditi da lavoro dipendente, effetti connessi alle politiche limitative del turn over per i settori interessati e alla circostanza che in caso di assunzione, il trattamento economico del neoassunto sarà ovviamente inferiore a quello del soggetto collocato in quiescenza a seguito del rigetto della domanda di trattenimento in servizio ovvero della permanenza in servizio oltre l’anzianità massima contributiva.

In relazione a ciò, la seguente tabella riporta la stima delle economie sui redditi da lavoro dipendente (valori in milioni di euro).

 

Stima delle economie sui redditi da lavoro

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Effetto turn over

=

30

44

40,5

40,5

40,5

40,5

Effetto differenziale retributivo

=

2

9

13

13

13

13

Effetto complessivo

=

32

53

53,5

53,5

53,5

53,5

Effetto complessivo netto

=

16

26,5

27

27

27

27

 


La seguente tabella evidenzia, infine, gli effetti netti generati complessivamente dalle disposizioni di cui ai commi da 7 a 11 (valori in milioni di euro).

 

Oneri complessivi recati

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Effetti netti

=

-157,5

-162,5

-64,5

-65

-66

-66,5

 

 


 

Articolo 73
(Part time)

 


1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa dall'amministrazione»;

b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite dalla seguente: «pregiudizio»;

c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;

d) all’ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze».

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;

b) le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»;

c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività individuale e collettiva» sono soppresse.


 

 

L’articolo 73 reca specifiche modifiche alla disciplina del lavoro a tempo parziale presso le pubbliche amministrazioni prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1997), poiché, come evidenziato dalla relazione illustrativa del decreto-legge, l’applicazione di tale disciplina ha determinato nel corso degli anni non trascurabili problemi di funzionalità e buon andamento agli uffici delle pubbliche amministrazioni e in particolare agli uffici periferici a causa del sottodimensionamento dell’organico.

 

In primo luogo, il comma 1 provvede a novellare il comma 58 dell’articolo 1 della menzionata L. 662/1996, in materia trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Si ricorda che il comma 58 dell’articolo 1 della L. 662/1996 dispone che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro 60 giorni dalla domanda, in cui è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro lo stesso termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità della medesima amministrazione, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 6 mesi. Viene precisato che la trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di carattere subordinato debba intercorrere con un'altra pubblica amministrazione.

Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57 (personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, si affida ad un decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, l’individuazione delle modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi.

 

Il comma in esame provvede a modificare la previgente disciplina relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, precedentemente configurata come un vero e proprio diritto soggettivo per il dipendente, al fine di subordinare la trasformazione alla valutazione discrezionale dell’amministrazione effettuata in relazione alle esigenze del buon funzionamento della medesima amministrazione.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal comma in esame, si dispone che la trasformazione del rapporto di lavoro non avvenga automaticamente, bensì possa essere concessa discrezionalmente dall’amministrazione coerentemente alle esigenze di efficienza e funzionalità degli uffici. Pertanto l’amministrazione respinge la domanda del dipendente allorché la trasformazione del rapporto di lavoro comporti pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. Si evidenzia che invece la normativa previgente stabiliva che la possibilità di grave pregiudizio (era quindi richiesto anche in requisito della gravità del pregiudizio) poteva legittimare esclusivamente il differimento della trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi.

Viene inoltre prevista una modifica di carattere formale all’ultimo periodo del menzionato comma 58, al fine di adeguare all’attuale organizzazione del Governo la denominazione dei Ministri competenti all’adozione del decreto volto a individuare le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale per determinate categorie di dipendenti.

 

Il comma 2 invece è volto a novellare il comma 59 dell’articolo 1 della richiamata L. 662/1996, relativo alla destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti da tempo pieno a tempo parziale.

Si ricorda che il comma 59 dell’articolo 1 della L. 662/1996 dispone che i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30% economie di bilancio. Una quota pari al 50% dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni. L'ulteriore quota del 20% è invece destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. Viene infine precisato che i risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

 

Con le modifiche introdotte dal comma in esame, si prevede un incremento della quota dei risparmi di spesa che viene destinata all’incentivazione della mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, portandola dal 50% al 70%[84]. Tuttavia si dispone che tale destinazione di risorse (da effettuare secondo le modalità ed i criteri individuati dalla contrattazione integrativa) possa riguardare esclusivamente le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto a predisporre piani di mobilità e di riallocazione tramite trasferimento di personale da una sede all’altra della medesima amministrazione.

 

Nella relazione tecnica allegata al decreto-legge si precisa che la norma non determina effetti finanziari, poiché il comma 1 prevede solo modifiche di carattere procedurale mentre il comma 2 reca una diversa destinazione dei risparmi che derivano dalla trasformazione del rapporto di lavoro lasciando invariata la quota destinata ad economie di bilancio.


 

Articolo 74
(Riduzione degli assetti organizzativi)

 


1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l’anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-bis. Restano escluse dall’applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.


 

 

L’articolo 74 dispone che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino, entro il 30 novembre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. L’articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

 

Secondo la relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge di conversone, lo scopo è quello di completare il processo di riorganizzazione e di accorpamento delle amministrazioni centrali contenuto nelle ultime leggi finanziarie, con l'adozione di misure strutturali finalizzate all'effettivo contenimento dei costi e alla razionalizzazione della spesa degli apparati pubblici centrali e periferici.

 

Tra i recenti interventi che hanno inciso in misura più ampia e generalizzata sugli assetti organizzativi delle amministrazioni (a parte quelli di soppressione e trasformazione di enti pubblici, cui si accenna nella scheda relativa all’art. 26), si ricordano:

-        l’art. 29 del D.L. 223/2006[85], che ha disposto, a fini di riduzione delle spese per le amministrazioni statali e al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, il riordino degli organi collegali ed altri organismi, comunque denominati, anche monocratici, delle amministrazioni pubbliche – fatta eccezione per le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale per cui la previsione costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica[86], anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, da realizzare con appositi regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2, della L. 400/1988[87]) per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. In attuazione di tali disposizioni sono stati adottati numerosi atti di riorganizzazione[88];

-        i commi da 404 a 416 della legge finanziaria 2007, che hanno delineato un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri con finalità di contenimento della spesa, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione ex art. 17, co. 4-bis, della L. 400/1988. La disciplina in oggetto ha trovato sin qui attuazione con l’emanazione delle previste linee guida, adottate con D.P.C.M. 13 aprile 2007, e di dieci regolamenti di riorganizzazione, riferiti ad altrettanti ministeri;

-        varie disposizioni, recate dalle leggi finanziarie per il 2007 e il 2008, volte alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli altri organi delle società partecipate o controllate da pubbliche amministrazioni, e a limitare la stessa costituzione o partecipazione a società da parte di pubbliche amministrazioni, e l’art. 2, co. 632-633, della legge finanziaria 2008, che fa divieto alle amministrazioni i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica di istituire di uffici di diretta collaborazione.

 

La disposizione ha quali destinatari (comma 1):

§      Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (ivi comprese – precisa la disposizione – la Presidenza del Consiglio e le agenzie, incluse le agenzie fiscali);

§      gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70, co. 4, del D.Lgs. 165/2001[89].

 

Il co. 4 dell’art. 70 citato fa riferimento ai seguenti enti e organismi:

-        Ente autonomo esposizione universale di Roma (trasformato in società per azioni con D.Lgs. 304/1999);

-        enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate (trasformati in fondazioni lirico-sinfoniche con D.Lgs. 367/1996);

-        Agenzia spaziale italiana (ASI);

-        Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

-        Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

-        Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

-        Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

-        Registro aeronautico italiano (RAI);

-        Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

-        Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

-        Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

-        Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

-        Cassa depositi e prestiti.

 

Il ridimensionamento degli assetti organizzativi dovrà essere attuato da tali organismi “secondo i rispettivi ordinamenti” (per quanto riguarda i Ministeri – è da ritenersi – mediante i regolamenti di organizzazione di cui all’art. 17, co. 4-bis, della L. 400/1988[90]). Esso dovrà comportare la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento, sulla base di criteri puntualmente indicati dalla norma ed orientati verso la concentrazione delle funzioni e l’accorpamento delle strutture.

In quest’ottica, è prevista anche la possibilità di pervenire ad accordi tra le amministrazioni per l’esercizio unitario di funzioni logistiche e strumentali, incluse quelle di gestione del personale (comma 2).

Anche le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dovranno essere corrispondentemente ridotte. Obiettivi minimi di riduzione (10 per cento) sono imposti adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto.

Con riguardo al personale dirigenziale, peraltro, resta ferma la possibilità di nuove immissioni introdotta dell’art. 1, co. 404, lett. a), della L. 296/2006.

 

La lett. a) citata, pur nell’ambito di un processo di riorganizzazione volto alla riduzione degli uffici dirigenziali, prevedeva la possibilità di immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti tramite concorso per esami o mediante corso-concorso[91] nell’ambito di procedure autorizzative, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali.

 

per il personale non dirigenziale si prevede una riduzione delle dotazioni organiche non inferiore al 10 per cento della relativa spesa.

La riorganizzazione concerne anche le strutture periferiche: alle amministrazioni è lasciata la facoltà di scegliere se rideterminare la rete periferica secondo un’articolazione (non inferire a quella) regionale o interregionale, ovvero se farla confluire nell’ambito delle esistenti prefetture-uffici territoriali di Governo, secondo le procedure di cui al già menzionato art. 1, co. 404, lett. c), della L. 296/2006.

 

La citata lettera c)) prevedeva una revisione e riduzione delle strutture periferiche indicando due possibili percorsi: o l’accorpamento di tutti gli uffici periferici facenti capo ad una amministrazione in un unico ufficio regionale, oppure il trasferimento delle funzioni svolte da tali uffici all’interno delle prefetture – uffici territoriali del Governo.

L’accorpamento delle strutture periferiche dovrà risultare sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità. La valutazione della sostenibilità e della funzionalità dell’accorpamento dovrà essere operata congiuntamente dal ministro competente e dai ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’interno, dell’economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.

Si ricorda che gli uffici territoriali del Governo furono istituiti dall’art 11 del D.Lgs. 300/1999 in sostituzione delle prefetture, e avrebbero dovuto assumere la titolarità di tutte le attribuzioni dell’amministrazione periferica dello Stato, ad eccezione di alcune espressamente indicate (affari esteri, giustizia, difesa, tesoro, finanze, pubblica istruzione, beni culturali, agenzie e, successivamente, anche comunicazioni). In seguito, tali uffici (con la nuova denominazione di prefetture – uffici territoriali del Governo) hanno mutato le loro funzioni, assumendo un ruolo di coordinamento degli uffici periferici dello Stato (D.Lgs. 29/2004). Anche il D.P.R. 287/2001, che individuava quali amministrazioni avrebbero dovuto trasferire agli UTG i compiti svolti dalle proprie strutture locali, è stato abrogato (D.P.R. 180/2006).

 

Ai sensi del comma 4, nel processo di riorganizzazione possono essere computate le riduzioni derivanti dai regolamenti di riassetto dei ministeri emanati in attuazione del (sopra ricordato) art. 1, co. 404 e seguenti, della legge finanziaria 2007.

 

I regolamenti di riorganizzazione emanati sinora sono i seguenti:

-        D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225 (Ministero dello sviluppo economico);

-        D.P.R. 14 novembre 2007, n. 253 (Ministero del commercio internazionale);

-        D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 (Ministero delle infrastrutture);

-        D.P.R. 19 novembre 2007, n. 264 (Ministero dell’università e della ricerca);

-        D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 (Ministero per i beni e le attività culturali);

-        D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271 (Ministero dei trasporti);

-        D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258 (Ministero degli affari esteri);

-        D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260 (Ministero della pubblica istruzione);

-        D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 18 (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali);

-        D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 (Ministero dell’economia e delle finanze).

 

Le amministrazioni che hanno già adottato i regolamenti possono comunque coprire i posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successivamente intervenute.

La Presidenza del Consiglio dei ministri è chiamata ad assicurare il conseguimento dei risultati di contenimento previsti dalla norma attraverso specifici provvedimenti del Presidente del Consiglio.

 

Il comma 5 reca una disposizione transitoria, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di riorganizzazione, fissando provvisoriamente le dotazioni organiche in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008 (salve le procedure concorsuali e di mobilità in corso).

 

Il comma 5-bis reca una specifica disposizione a tutela del bilinguismo nella provincia autonoma di Bolzano, autorizzando per il 2008 gli uffici periferici statali e degli enti previdenziali ad assumere personale risultato vincitore o idoneo in concorsi pubblici, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, a valere sul fondo che l’art. 1, co. 527, della legge finanziaria 2007 ha istituito per consentire alle amministrazioni pubbliche di procedere, nel 2008, ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.

 

Il comma 6 introduce una misura sanzionatoria per le amministrazioni che non provvedano alla riduzione dei propri assetti organizzativi: il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

 

Il comma 6-bis esclude dall’applicazione dell’articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, precisando tuttavia che, per le relative amministrazioni, restano fermi gli obiettivi fissati dal medesimo articolo.

 


 

Articolo 75
Soppresso

 

 

 


 

Articolo 76, commi 1-2, 4-6, 7
(Spese di personale per gli enti locali e per le camere di commercio)

 


1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente».

2. In attesa dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall’articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci.

(omissis)

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti:

a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;

c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

(omissis)

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.


L’articolo 76 reca una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali.

Tali disposizioni di contenimento introdotte dall’articolo non producono peraltro effetti di risparmio, in quanto, a legislazione vigente, le norme che impongono agli enti locali il contenimento delle spese di personale si pongono come strumentali rispetto all’obiettivo del rispetto del Patto di stabilità interno, incentrato sul controllo dei saldi finanziari.

 

Il comma 1 novella il comma 557 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), che reca disposizioni di contenimento della spesa per il personale da parte degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno.

La novella introduce una precisazione in merito alla definizione del concetto di spesa di personale negli enti locali.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa di personale previste dal citato comma 557, la novella specifica che rientrano nelle spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.

 

Il comma 557 della legge n. 296/2006 interviene in merito al contenimento della spesa per il personale da parte degli enti territoriali, indicando ai medesimi enti, come principi orientativi, una serie di regole fissate per le amministrazioni dello Stato su cui possono far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa di personale in funzione del rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno[92].

La norma - da ultimo integrata dall’art. 3, comma 120, della legge finanziaria per il 2008 - dispone peraltro che eventuali assunzioni in deroga al principio generale di riduzione complessiva della spesa di personale, disposte ai sensi dall’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001[93] (legge finanziaria per il 2002), da parte degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a)   che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;

b)   che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario[94];

c)   che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.

 

Il comma 2 dispone che, in attesa dell’emanazione del DPCM di cui al comma 6, volto a stabilire i parametri e criteri di virtuosità di regioni ed autonomie locali, sono sospese le assunzioni di personale, da parte degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, in deroga al principio di riduzione complessiva della spesa per il personale, previste dall’articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a 10.

 

Il comma 121 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), attraverso una modifica all’art. 1, comma 562, della legge finanziaria per il 2007, introduceva alcune condizioni alla possibilità di assunzioni di personale in deroga al principio generale di riduzione complessiva della spesa di personale, disposte ai sensi dall’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), da parte degli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno.

Come già sopra ricordato, la disposizione di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali sono tenuti ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione programmata della spesa di personale, disposta ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. In particolare, la norma di cui al comma 121 dell’art. 3 della legge n. 244/2007 prescrive, per le assunzioni in deroga, il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a)  che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15%;

b)  che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20%.

Si ricorda, a tale riguardo, che le disposizioni in tema di contenimento delle spese di personale degli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno sono recate dal comma 562 della legge finanziaria 2007, che impone agli enti un duplice limite in tema di spesa per il personale. Da un lato, tali enti non devono superare l’ammontare della spesa per il personale effettuata nel 2004. A tal fine le spese di personale si considerano al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, mentre non comprendono gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Dall’altro, i medesimi enti possono effettuare assunzioni di personale (è da intendersi: a tempo indeterminato)nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente, anche ai fini della stabilizzazione del personale precario.

 

Il comma 4 introduce una misura sanzionatoria nei confronti delle regioni e degli enti locali nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno.

In particolare, la norma introduce, per gli enti che non abbiano rispettato il patto nell’esercizio precedente, il divietodi procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

 

In base alla nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011, introdotta dall’articolo 77-bis per gli enti locali e dall’articolo 77-ter per le regioni, tale misura sanzionatoria si aggiunge, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, a quelle espressamente indicate, rispettivamente, dal comma 20 dell’articolo 77-bis e dal comma 15 dell’articolo 77-ter.

Nello specifico, le sanzioni per il mancato rispetto del patto consistono in misure correttive agli andamenti di spesa degli enti locali e delle regioni, ed in particolare, nel divieto di impegnare spese di parte corrente (al netto delle spese per la sanità, per le regioni), in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio e nel divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Per gli enti locali, è inoltre prevista la riduzione del 5% dei trasferimenti erariali dovuti per l’anno successivo.

 

Ai fini del contenimento delle spese di personale, il comma 5 impone agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno di ridurre l’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle loro spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di conferenza unificata, saranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio.

Tali criteri e parametri saranno individuati tenendo conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell’andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente (comma 6).

 

Con il medesimo decreto saranno altresì definiti:

a)  criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

b)  criteri e parametri per la riduzione dell’affidamento di incarichi a soggetti esterni all’ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti, con riferimento agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267/2000 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell’ente ed il numero dei dipendenti in servizio;

c)  criteri e parametri per la riduzione dell’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti.

 

Fino all’emanazione del suddetto decreto è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (comma 7).

 


 

Articolo 76, comma 3
(Indennità degli amministratori locali)

 

3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità».

 

 

Il comma 3 dell’articolo 76, sostituendo il comma 11 dell’articolo 82 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000[95]), elimina la possibilità per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti di provincia, agli assessori comunali e provinciali e ai presidenti delle assemblee.

 

D.Lgs. 267/2000
Testo previgente

D.Lgs. 267/2000
Testo modificato dal DL 112/2008
(L. 133/2008)

Articolo 82
Indennità

Articolo 82
Indennità

Si omettono i commi da 1 a 10

 

11. Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all’accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8.

11.















La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.

 

Si ricorda preliminarmente che le disposizioni del TUEL non trovano applicazione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano[96] che, in forza dell’autonomia normativa in materia di ordinamento degli enti locali loro riconosciuta, hanno emanato specifiche disposizioni.

Si ricorda inoltre in proposito che la Corte costituzionale ha avuto occasione di affermare, con specifico riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., che la competenza primaria attribuita alle Regioni a statuto differenziato in materia di ordinamento degli enti locali “non è intaccata dalla riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione, ma sopravvive, quanto meno, nello stesso ambito e negli stessi limiti definiti dagli statuti” (sentenze n. 238/2007, n. 48/2003).

 

Sulla disciplina delle indennità degli amministratori locali interviene anche il comma 10 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 112/2008 (L. 133/2008).

 

L’art. 82, comma 11, del TUEL, nel testo previgente, prevedeva che le indennità di carica dei sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali e presidenti delle assemblee potessero essere aumentate con delibera consiliare o della giunta, sulla base di valutazioni e scelte politiche e di gestione.

La possibilità di aumento delle indennità era preclusa agli enti locali che si trovassero in condizioni di dissesto finanziario, sussistendo l’esclusione fino al superamento di tale stato, e agli enti locali che non rispettassero il patto di stabilità interno, fino all’accertamento del rientro dei parametri. Per le delibere adottate in violazione di tali divieti era sancita la nullità di diritto.

Era previsto un limite agli incrementi: la spesa complessiva per le indennità risultante non doveva superare una quota dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dalla tabella D del D.M. 119/2000[97].

Il comma 11 dell’art. 82 è stato da ultimo modificato, nella formulazione ora illustrata, dall’art. 2, comma 25, lettera d), della legge finanziaria 2008 (vedi infra).

L’indennità degli amministratori locali

La disciplina dell’indennità degli amministratori locali trova il suo fondamento nell’art. 82 del TUEL.

Mentre l’indennità di funzione che compete al sindaco e agli assessori è connessa alla carica, i gettoni di presenza spettanti ai membri dei consigli sono corrisposti per l’effettiva partecipazione alle sedute del consiglio.

Il comma 1 dell’articolo 82 attribuisce un’indennità di funzione ai seguenti componenti degli organi esecutivi e consiliari:

-        sindaco;

-        presidente della provincia;

-        sindaco metropolitano;

-        presidente di comunità montana;

-        presidente del consiglio circoscrizionale nei soli comuni capoluogo di provincia;

-        presidente del consiglio comunale;

-        presidente del consiglio provinciale.

L’indennità di funzione spetta inoltre ai componenti degli organi esecutivi di:

-        comuni e loro articolazioni, ove previste;

-        province;

-        città metropolitane;

-        comunità montane;

-        unioni di comuni;

-        consorzi fra enti locali.

Tale indennità è dimezzata per gli amministratori locali che sono lavoratori dipendenti e che, non avendo richiesto l’aspettativa non retribuita, continuano a lavorare; questi soggetti percepiscono la retribuzione dal datore di lavoro e usufruiscono, per lo svolgimento delle funzioni connesse all’espletamento del mandato, dei permessi retribuiti previsti dall’art. 79 del TUEL.

Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne (art. 82, comma 7).

I gettoni di presenza

Ai sensi del comma 2 dell’art. 82, hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni i componenti degli organi elettivi di seguito indicati:

-        consiglieri comunali;

-        consiglieri provinciali;

-        consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia;

-        consiglieri delle comunità montane.

La legge pone un tetto agli emolumenti dei componenti degli organi elettivi, stabilendo che l’ammontare percepito nell’àmbito di un mese da un consigliere non può comunque superare un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente (comma 2, secondo periodo).

Determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza

La determinazione della misura base delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è demandata (comma 8) ad un regolamento ministeriale adottato con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro del tesoro (ora dell’economia e finanze), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto di specifici criteri.

Oltre all’assenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, i criteri sono i seguenti:

-        equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

-        articolazione delle indennitàin rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto, tra l’altro della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate e dell’ammontare del bilancio di parte corrente;

-        articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia;

-        definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

-        determinazione dell’indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco in misura comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti o, per i comuni con meno di 10.000 abitanti, del trattamento economico del segretario comunale;

-        previsione dell’indennità di fine mandato dei sindaci e dei presidenti di provincia.

Il vigente regolamento è stato approvato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119[98].

Le maggiorazioni in presenza di determinate condizioni demografiche e finanziarie

L’importo dell’indennità base e dei gettoni di presenza è soggetto alle maggiorazioni previste dall’art. 2 del D.M. 119/2000, quando si verifichino per il comune o la provincia le seguenti condizioni demografiche o finanziarie:

-        fluttuazioni stagionali della popolazione del comune (dovute al turismo, alla presenza di sedi universitarie o ad altri fattori comunque documentabili) che incrementino almeno del 30 per cento la popolazione dimorante (maggiorazione del 5 per cento);

-        rapporto tra entrate proprie dell’ente e totale dell’entrate superiore alla media regionale per fasce demografiche (maggiorazione del 3 per cento);

-        spesa corrente pro capite superiore alla media regionale per fasce demografiche (maggiorazione del 2 per cento).

La facoltà degli organi degli enti locali di incrementare l’indennità

Prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 76, comma 3, in esame, come già ricordato (vedi supra), la misura dell’indennità di funzione dei sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali e presidenti delle assemblee poteva essere aumentata con delibera del consiglio o della giunta, entro determinati limiti e a condizione che l’ente rispettasse il patto di stabilità e non si trovasse in condizioni di dissesto finanziario (art. 82, comma 11).

I tagli alle spese per la rappresentanza negli enti locali

Nel quadro delle misure per il contenimento della spesa pubblica, il legislatore è già intervenuto nelle precedenti manovre finanziarie nella materia disciplinata dall’art. 82, comma 11, del TUEL: la L. 266/2005 (legge finanziaria 2006), all’art. 1, comma 201, ha disposto in via generale che gli enti locali possono concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’art. 82, comma 11, del TUEL (che nel testo allora vigente prevedeva la possibilità per gli enti locali non solo di aumentare, ma anche di ridurre, le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori locali). L’art. 1, co. 54, della stessa L. 266/2005 ha ridotto del 10 per cento, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti agli amministratori regionali e locali, e i compensi comunque dovuti, in ragione della carica rivestita, ai medesimi soggetti per la partecipazione ad organi collegiali.

L’art. 1, comma 718, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha escluso che gli amministratori locali, componenti di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente, possano ricevere emolumenti a carico da tali società. Il comma 719 ha limitato la corresponsione dell’indennità di fine mandato agli amministratori locali ai soli casi in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a 30 mesi; l’art.1, comma 731 ha eliminato l’indennità di funzione e il gettone di presenza prevista rispettivamente per i presidenti dei consigli circoscrizionali e i consiglieri circoscrizionali con l’eccezione di quelli delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di provincia.

Il 12 luglio 2007 è stato siglato tra il Governo, le regioni e gli enti locali un patto per il contenimento dei costi delle istituzioni i cui principi sono confluiti, nelle parti di competenza statale, nello schema di disegno di legge sul contenimento dei costi politico-amministrativi approvato dal Consiglio dei ministri il 13 luglio 2007, che non è stato successivamente presentato alle Camere.

La L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) reca numerose disposizioni in materia. In particolare essa prevede una riforma, da attuarsi mediante leggi delle singole regioni, della disciplina delle comunità montane, al fine della loro razionalizzazione e del contenimento dei costi (art. 2, commi da 16 a 22); la riduzione del tetto massimo degli assessori comunali e provinciali negli enti di maggiori dimensioni; la modifica del regime delle aspettative degli amministratori locali; la riduzione dell’ammontare del gettone di presenza; la riduzione del tetto massimo delle indennità del presidente e degli assessori di unioni di comuni, consorzi e comunità montane; l’eliminazione della facoltà di adeguare gli importi dei gettoni di presenza; la limitazione della possibilità di incremento dell’indennità unicamente per i sindaci, i presidenti di provincia, gli assessori e i presidenti delle assemblee; la sostituzione dell’indennità di missione percepita dagli amministratori locali in caso di viaggio con un rimborso forfetario onnicomprensivo (art. 2, commi da 23 a 32).


 

Articolo 76, comma 6-bis
(Comunità montane)

 

6-bis. Sono ridotti dell’importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All’attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

Il comma 6-bis dell’articolo 76 riduce di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane.

Alla riduzione, da attuarsi con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro dell’economia, si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare.

 

La legge finanziaria 2008 e il riordino delle comunità montane

Nel quadro delle misure adottate per il contenimento delle spese per la rappresentanza negli enti locali, le comunità montane sono state oggetto di un articolato intervento di riforma che ha interessato sia la riduzione del numero delle comunità, dei loro componenti e delle indennità da questi percepite, sia, conseguentemente, la dotazione finanziaria di tali enti.

L’articolo 2, commi 16-22, della legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007[99]) affida alle regioni il compito di provvedere con legge, entro il 30 settembre 2008[100], sulla base di parametri specificamente indicati, al riordino delle comunità montane. A regime, il riordino dovrà comportare, in ciascuna regione, la riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali[101] (comma 17).

Contestualmente la dotazione del Fondo medesimo è stata ridotta di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009 (comma 16).

Il risparmio deve essere conseguito attraverso la riduzione del numero complessivo delle comunità e la riduzione del numero dei componenti e delle indennità loro spettanti (comma 18).

Attualmente le comunità montane istituite nelle regioni a statuto ordinario sono 300; ne fanno parte 3.264 comuni (di cui 2.732 montani e 532 parzialmente montani) con una popolazione complessiva di 8.054.370 abitanti[102]; a queste si aggiungono le 34 comunità presenti nelle regioni ad autonomia speciale.

È prevista, inoltre, una disposizione sostitutiva che si applica in caso di inerzia delle regioni: essa prevede la soppressione automatica delle comunità montane che non corrispondono a precisi criteri altimetrici e di quelle costituite da meno di cinque comuni; la decadenza dalla partecipazione alle comunità dei comuni capoluogo, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti; la riduzione del numero dei consiglieri e dei membri dell’esecutivo delle comunità (comma 20).

 

Di seguito si illustrano più diffusamente le disposizioni sopra richiamate.

Il comma 17 fissa l’obiettivo del contenimento della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane, come accennato, ad un terzo della quota del Fondo ordinario citato assegnata per l’anno 2007 alle comunità montane presenti in ciascuna regione.

Per il 2007 i contributi spettanti alle comunità montane ammontano a 189,6 milioni di euro di cui: fondo ordinario 136,13 milioni; fondo consolidato 37,41 milioni; contributi per sviluppo e investimenti 16,04 milioni[103].

Le risorse finanziarie spettanti alle comunità montane. Anno 2007

Regioni

Fondo ordinario

Fondo consolidato

Fondo sviluppo investimenti

Totale contributi

Piemonte

12.861.110,79

1.139.835,75

1.002.642,64

15.003.589,18

Lombardia

16.300.868,45

1.259.325,28

2.010.816,68

19.571.010,41

Veneto

6.312.078,54

426.319,76

682.454,21

7.420.852,51

Liguria

6.216.352,82

520.624,76

803.448,67

7.540.426,25

Emilia - Romagna

5.957.899,69

324.836,48

512.074,58

6.794.810,75

Toscana

7.027.318,16

925.391,72

616.194,05

8.568.903,93

Umbria

5.914.436,53

984.187,53

766.382,65

7.665.006,71

Marche

4.873.803,37

826.392,52

451.943,34

6.152.139,23

Lazio

9.154.068,12

835.716,39

990.909,19

10.980.693,70

Abruzzo

6.925.303,96

876.788,33

1.223.797,62

9.025.889,91

Molise

3.374.395,54

1.277.348,89

527.493,68

5.179.238,11

Campania

11.161.758,22

14.667.875,30

1.451.898,77

27.281.532,29

Puglia

3.657.835,00

1.314.583,81

719.180,06

5.691.598,87

Basilicata

5.533.560,23

3.150.825,44

904.678,40

9.589.064,07

Calabria

11.685.094,83

8.189.692,43

1.676.874,53

21.551.661,79

Sicilia (*)

7.996.373,08

131.058,17

-

8.127.431,25

Sardegna

11.180.054,01

561.055,58

1.703.663,42

13.444.773,01

Totale

136.132.311,34

37.411.858,14

16.044.452,49

189.588.621,97

Fonte: Relazione sullo stato della montagna 2007

(*)  La legislazione siciliana non prevede l’istituzione di comunità montane; il finanziamento, effettuato tramite le province, è destinato ai comuni montani.

 

L’obiettivo di risparmio dovrà essere conseguito attraverso il riordino delle comunità montane operato da ciascuna regione con leggi regionali da emanarsi, con il parere dei consigli delle autonomie locali, entro il 30 settembre 2008.

Il comma 18 ha individuato i seguenti criteri generali di cui il legislatore regionale deve tener conto nell’adempiere alle disposizioni sopra indicate:

-        la riduzione del numero delle comunità montane sulla base di alcuni indicatori fisico-geografici (dimensione territoriale, acclività dei terreni, altezza altimetrica, distanza dal capoluogo di provincia), demografici (dimensione demografica, indice di vecchiaia) e socio-economici (reddito medio pro capite, livello dei servizi, presenza di attività produttive extra-agricole);

-        la riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;

-        la riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall’art. 82 del testo unico in materia di enti locali (D.Lgs. 267/2000[104], TUEL).

Il comma 19 reca disposizioni che riproducono in parte il contenuto nel secondo periodo del comma 5 dell’art. 27 del TUEL, volto a non escludere dai provvedimenti comunitari, statali e regionali a favore della montagna, i territori montani che non abbiano titolo per l’inserimento nelle comunità montane. In altri termini, per beneficiare dei relativi interventi di sostegno non è condizione necessaria essere comunità montana.

Il comma 20 dispone direttamente la riduzione automatica delle comunità montane qualora le regioni non abbiano provveduto entro il 30 settembre 2008 (ma sull’efficacia temporale di tale disposizione sostitutiva si veda anche il seguente comma 21).

In primo luogo, si dispone la cessazione dell’appartenenza alle comunità montane dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni costieri e di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Vengono, inoltre, soppresse le comunità montane nelle quali almeno la metà dei comuni non sono situati per almeno l’80% della loro superficie al di sopra di 500 m. (600 m. nelle regioni alpine) di altitudine s.l.m, oppure, non sono situati per almeno il 50% della loro superficie al di sopra di 500 m. di altitudine s.l.m. e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore è almeno 500 m. (600 m. nelle regioni alpine).

In terzo luogo, sono soppresse le comunità montane che sono costituite da meno di 5 comuni. Tale effetto si produce anche se la riduzione al di sotto della soglia consentita è il risultato della cessazione ex lege dell’appartenenza alle comunità delle categorie di comuni di cui sopra (capoluoghi di provincia, comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti).

Infine, vengono introdotti alcuni limiti numerici alla composizione degli organi rappresentativi delle comunità:

-        gli organi consiliari devono essere composti da non più di un membro per ciascun comune, in modo tale, però, da garantire (come previsto dalla normativa vigente, art. 27, co. 2, TUEL) la presenza delle minoranze; a tal fine la base elettiva è composta da tutti i consiglieri dei comuni, che procedono all’elezione con voto limitato;

-        gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l’organo consiliare.

Il comma 21 differisce l’applicazione delle riduzioni automatiche di cui al comma 20 alla data di pubblicazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e di quello degli affari regionali, sentite le singole regioni interessate, che accerti l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa stabilite al comma 17. Tale accertamento deve effettuarsi entro il 31 ottobre 2008[105] sulla base delle leggi regionali nel frattempo promulgate e delle relative relazioni finanziarie.

Infine, il comma 22 pone in capo alle regioni il compito di disciplinare gli effetti giuridici derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nei commi 17, 18 e 20, ed in particolare gli effetti conseguenti l’eventuale soppressione delle comunità montane. Le regioni dovranno, in particolare, provvedere alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Una norma di chiusura prevede che, nelle more del provvedimento regionale o in caso di mancata adozione, i comuni subentrino alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici di cui questa è titolare.

Pertanto, la scansione temporale che le disposizioni illustrate prefigurano si può così riassumere:

-        entro il 30 settembre 2008 le regioni devono adottare le leggi di riordino delle comunità montane;

-        nel mese di ottobre 2008 il Governo deve procedere all’accertamento delle riduzioni di spesa effettivamente conseguite;

-        entro il 31 ottobre 2008 deve essere emanato il D.P.C.M. relativo a tale accertamento;

-        al momento della pubblicazione del D.P.C.M., (che può in ipotesi aver luogo anche successivamente al 31 ottobre), scattano le riduzioni automatiche del numero delle comunità montane e dei loro amministratori.

 

Le leggi regionali di riordino delle comunità montane

Delle 15 regioni a statuto ordinario, 12 hanno approvato le leggi regionali di riordino delle comunità montane (al 1° ottobre 2008).

 

Regioni

legge regionale

Comunità montane

 

 

prima del riordino

dopo il riordino

Piemonte

L.R. 1 luglio 2008, n. 19, Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)

48

23 (numero massimo)

Lombardia

L.R. 27 giugno 2008, n. 19 Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

30

23

Liguria

L.R. 4 luglio 2008, n. 24 Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni

19

12

Emilia - Romagna

L.R. 30 giugno 2008, n. 10, Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni

18

9 (numero massimo)

Toscana

L.R. 26 giugno 2008, n. 37, Riordino delle Comunità montane

20

14

Umbria

L.R. 23 luglio 2007, n. 24, Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale)

L.R. 12 giugno 2008, n. 10, Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alla L.R. 24 settembre 2003, n. 18, alla L.R. 23 luglio 2007, n. 24 e alla L.R. 26 marzo 2008, n. 5

9

5 (numero massimo)

Marche

L.R. 1 luglio 2008, n. 18, Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

13

8

Abruzzo

L.R. 27 giugno 2008, n. 10, Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali

19

15 (numero massimo)

Molise

L.R. 27 giugno 2008, n. 19, Riordino delle Comunità montane secondo i principi e le finalità di cui all'articolo 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

10

6

Campania

Il Consiglio regionale ha approvato, nella seduta del 30 settembre 2008, il disegno di legge n. 349, presentato dal vicepresidente della Giunta regionale campana “Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane”

27

20

Basilicata

L.R. 27 giugno 2008, n. 11, Norme di riordino territoriale degli enti locali e delle funzioni intermedie anche in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)

14

--[106]

Calabria

L.R. 10 luglio 2008, n. 20, Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4

26

20

totale

 

253

155

 

Il 23 settembre 2008 l’assessore alla Gestione delle risorse della regione Puglia, intervenendo presso la 2° Commissione consiliare Affari generali, ha annunciato il ritiro del disegno di legge concernente la rideterminazione e la riorganizzazione delle comunità montane della Puglia[107], motivando la decisione con l’insufficienza delle risorse finanziarie a disposizione delle comunità montane, aggravatasi a seguito dell’ulteriore taglio disposto dall’art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112/2008.

Il Consiglio regionale del Veneto non ha assunto, entro il termine previsto del 30 settembre 2008, alcuna decisione in merito ai progetti di legge[108] di riordino delle comunità montane. La mancata decisione da parte dell'assemblea veneta determinerà l'intervento sostitutivo dello Stato, previsto dal comma 20 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008[109]. In tal caso, le attuali 19 comunità montane, applicando il parametro altimetrico dei 600 metri e quello demografico della popolazione, saranno ridotte a 11; inoltre, 103 comuni su 171 perderanno i requisiti necessari per far parte di una comunità montana (in particolare saranno esclusi i comuni di Belluno, Vittorio Veneto, Bassano del Grappa, Schio e Valdagno in quanto la loro popolazione supera i 20.000 abitanti)[110].

Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, nella seduta del 1° ottobre 2008, ha comunicato all'Assemblea la decisione di rinviare alla XII Commissione Affari istituzionali le tre proposte di legge[111] sul riordino delle comunità montane[112], il cui esame era stato inserito all'ordine del giorno del Consiglio con procedura d'urgenza, chiedendo un riesame approfondito da parte della Commissione per convergere su una sola proposta da adottare come testo base per la discussione in aula[113].

 

Il 5 marzo 2008, la regione Veneto ha presentato un ricorso per legittimità costituzionale[114] delle disposizioni contenute nell’art. 2, commi 17-22, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), in precedenza illustrate, per lesione delle competenze legislative della regione e violazione del principio di leale collaborazione. Un’iniziativa analoga è stata assunta dalla regione Toscana, che il 27 febbraio 2008 ha depositato alla Corte costituzionale un ricorso[115] sulla medesima materia.

Le comunità montane nelle regioni a statuto speciale

La competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale in tema di comunità montane appare indubbia; ciò porta ad escludere l’applicabilità delle norme della finanziaria 2008 illustrate nei confronti delle autonomie differenziate, anche se alcuni sostengono che non potrebbe negarsi ogni titolo all’intervento statale in materia, il cui fondamento potrebbe individuarsi nella finalità del coordinamento finanziario[116], essendo le disposizioni volte alla riduzione delle spese.

Questo è il quadro della situazione nelle regioni speciali per quanto riguarda gli enti montani.

La Sicilia ha soppresso le comunità montane con L.R. 9/1986[117]).

Nel 2007 in Sardegna è proseguito il processo di riordino delle comunità montane avviato con la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12. La Giunta regionale ha approvato il Piano per il riordino dell’associazionismo comunale (Delibera del 15 dicembre 2006, n. 52/2) cui è conseguito lo scioglimento delle 24 comunità montane sarde e la nomina dei presidenti alla carica di commissari straordinari liquidatori delle rispettive comunità (delibera 26 marzo 2007, n. 35). Nel 2008 sono state istituite, secondo le procedure e i criteri fissati dalla citata legge regionale n. 12, 4 nuove comunità montane, con l’impegno a non ricostituirne complessivamente più di 8.

In Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige risultano costituite rispettivamente 8, 4 e 18 comunità montane (11 in Trentino e 7 in Alto Adige).


 

Articolo 76, comma 8
(Personale delle aziende speciali delle camere di commercio)

 

8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.

 

 

Il comma 8 dell’articolo 76 prevede che il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, in caso di cessazione dell’attività delle aziende medesime, possa transitare alle camere di commercio di riferimento solo previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa.

 

La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) recante ladisciplina generale sulle camere di commercio di cui fissa le funzioni, la struttura e l'organizzazione.

Legislativamente definite "enti autonomi di diritto pubblico", le camere di commercio hanno sede, generalmente, in ogni capoluogo di provincia e operano essenzialmente in campo amministrativo e promozionale. In campo amministrativo regolamentano l'accesso e lo svolgimento delle attività economiche, mediante la gestione di registri, albi e ruoli; quali, ad esempio, il Registro delle imprese, in cui sono tenuti a iscriversi tutti gli imprenditori. In campo promozionale svolgono funzioni di supporto e di promozione degli interessi delle imprese, con riferimento particolare al loro sviluppo nell'ambito delle economie locali.

L’art. 2 (Attribuzioni), comma 2, della legge 580 prevede che le camere di commercio possano costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato, prescrivendo, all’art. 4, comma 2, che le delibere di costituzione di tali aziende siano trasmesse al Ministero dell'industria (ora dello sviluppo economico), al Ministero del tesoro (ora Ministero dell’economia e delle finanze) e alla regione competente.

Le aziende speciali sono strumenti operativi delle camere di commercio e la loro missione coincide con quella della stessa Camera. Organismi dotati di autonomia sotto il profilo amministrativo, finanziario e contabile (ai sensi del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) le aziende sono adatte a realizzare con procedure amministrative più snelle rispetto a quelle previste per gli enti camerali, obiettivi di promozione di particolari settori dell'economia locale. Le aziende speciali, che non hanno fine di lucro, intervengono nei più svariati settori di attività anche se risultano privilegiati i campi della formazione, dell'informazione, della promozione e dei rapporti con l'estero.


 

Articolo 77, commi 1-2
(Patto di stabilità interno)

 


1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso al presente decreto sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.


 

 

L’articolo 77 definisce gli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per il triennio 2009-2011, fissando la misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011.

 

Ai sensi del comma 1, il contributo della finanza regionale e locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica è indicato, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nei seguenti importi:

a)   per il comparto regionale (regioni e province autonome di Trento e di Bolzano): 1.500 milioni di euro per l’anno 2009, 2.300 milioni di euro per l’anno 2010 e 4.060 milioni di euro per l’anno 2011;

b)   per il comparto locale (province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti): 1.650 milioni di euro per l’anno 2009, 2.900 milioni di euro per l’anno 2010 e 5.140 milioni di euro per l’anno 2011.

 

Nel complesso, dunque, dall’applicazione del Patto di stabilità interno per gli enti territoriali nel triennio dovrebbero derivare risparmi stimati, complessivamente, in 3.150 milioni di euro nel 2009, 5.200 milioni di euro nel 2010 e in 9.200 milioni di euro nel 2011.

 

La norma in esame si limita ad indicare gli obiettivi di risparmio che verrebbero conseguiti dal comparto delle autonomie territoriali dall’applicazione del nuovo Patto di stabilità per il triennio 2009-2011,ma non reca alcuna indicazione circa le regole del nuovo Patto.

Le regole del Patto sono contenute nel successivo articolo 77-bis (vedi relativa scheda di lettura), introdotto nel corso dell’esame parlamentare.

Il comma 2 dell’articolo in esame prevedeva, infatti, che le disposizioni legislative recanti la nuova disciplina del Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011, necessarie al conseguimento degli obiettivi finanziari fissati dal comma 1, fossero approvate entro il 31 luglio 2008.

In attesa della definizione delle nuove regole del Patto, al fine di scontare immediatamente gli effetti finanziari ad esso collegati, indicati dal comma 1, la disposizione disponeva l’accantonamento degli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell’elenco 2 annesso al provvedimento, per importi complessivamente corrispondenti all’entità del contributo alla manovra degli enti territoriali:

 

Accantonamenti Bilancio 2009 (milioni di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cap. 2856:  Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo

900

Accantonamento corrispondente ai risparmi derivanti dall’applicazione del Patto di stabilità alle regioni a statuto ordinario

Cap. 2797:  Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale

310

Accantonamento corrispondente ai risparmi derivanti dall’applicazione del Patto di stabilità alle regioni a statuto speciale (escluse Sicilia e Friuli-Venezia Giulia)

Cap. 2700:  Fondo sanitario nazionale

210

Accantonamento corrispondente ai risparmi derivanti dall’applicazione del Patto di stabilità alla regione siciliana

Cap. 2856: Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo

Cap. 2702: contributo alla regione Friuli Venezia Giulia a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali, da devolvere in relazione al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria

53


27

Accantonamento corrispondente ai risparmi derivanti dall’applicazione del Patto di stabilità alla regione Friuli-Venezia Giulia

MINISTERO DELL’INTERNO

Cap. 1316:  Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali

1.650

Accantonamento corrispondente ai risparmi derivanti dall’applicazione del Patto di stabilità agli enti locali

 

La norma medesima precisa peraltro che tali risorse accantonate sarebbero tornate ad essere disponibili successivamente all’approvazione delle disposizioni legislative recanti la nuova disciplina del Patto di stabilità interno.

 


 

Articolo 77, commi 2-bis – 2-quater
(Fondo unico regionale)

 


2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l’articolo 119, secondo comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.

2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all’individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo è costituito nell’anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

I commi da 2-bis a 2-quater dell’articolo 77 riguardano il sistema di finanziamento delle regioni, in particolare i trasferimenti erariali.

 

Il comma 2-bis dispone l’istituzione di un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze destinato a raccogliere tutti gli attuali trasferimenti statali alle regioni, al fine di agevolare la successiva trasformazione degli stessi in compartecipazioni o quote di tributi erariali per l’attuazione dell’art. 119 Cost.

Ai sensi del comma 2-ter entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge sono individuati tutti i trasferimenti che lo Stato eroga attualmente alle regioni per il finanziamento di funzioni di competenza delle stesse. Il fondo è costituito nel 2010 e i criteri di ripartizione sono concordati in sede di Conferenza unificata, attraverso l’intesa.

Lo schema di decreto con cui sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo, deve essere inoltre trasmesso al Parlamento per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Le Commissioni si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione.

Le conseguenti variazioni di bilancio saranno apportate con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Secondo quando disposto dal D.Lgs. 56/2000 i residui trasferimenti statali che le regioni ricevono per l’esercizio delle funzioni ad esse trasferite nell’ambito del processo noto come federalismo amministrativo (attuazione della delega contenuta nella legge 59/1997) dovranno essere soppressi e sostituiti da quote di tributi erariali, in particolare dalla compartecipazione regionale all’IVA, dall’addizionale regionale IRPEF e dalla compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine.

 

Anche questi trasferimenti, ad eccezione di quelli destinati al trasporto pubblico locale, avrebbero dovuto cessare e la copertura delle rispettive risorse essere garantita dalla rideterminazione delle aliquote delle compartecipazioni al gettito di alcuni tributi erariali (compartecipazione regionale al gettito dell’IVA, dell’addizionale regionale all’IRPEF e all’accisa sulle benzine). L’articolo 6 del D.Lgs. 56/2000 stabiliva infatti che i trasferimenti erariali connessi con l’attribuzione di funzioni e di compiti alle regioni, sarebbero dovuti cessare a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo al completamento del procedimento di identificazione delle risorse di cui all’articolo 7 della 59/1997, quindi dal 1° gennaio 2002.

 

Il termine per la soppressione dei trasferimenti è stato più volte rinviato, in stretta connessione con il rinvio della definitiva determinazione delle aliquote delle compartecipazioni che avrebbero dovuto inglobare i trasferimenti stessi.

A seguito delle difficoltà di applicazione e dalla mancanza di consenso da parte di alcune regioni, infatti, le disposizioni contenute nel D.Lgs 56/2000 sono disapplicate. I finanziamenti - e la ripartizione degli stessi – sono stati determinati sulla base di un Accordo tra Stato e Regioni - il cosiddetto Accordo di Santa Trada del 21 luglio 2005 – recepito dalla legge finanziaria 2006.

Da ultimo, l’articolo 34-quinquies del D.L. 223/2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006) ha modificato il comma 1 dell’articolo 6 del D.Lgs. 56 rinviando la soppressione dei trasferimenti al 1° gennaio del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. Lo stesso termine è previsto per rideterminazione delle aliquote delle compartecipazioni e addizionali sopra dette Le aliquote definitive dovranno essere ricalcolate per assicurare la copertura del finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, così dispone il comma 1-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 56/200 introdotto dall’articolo 1, comma 675 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).


 

Articolo 77-bis
(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

 


1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell’anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

a) se l’ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

     1) per le province: 17 per cento per l’anno 2009, 62 per cento per l’anno 2010 e 125 per cento per l’anno 2011;

     2) per i comuni: 48 per cento per l’anno 2009, 97 per cento per l’anno 2010 e 165 per cento per l’anno 2011;

b) se l’ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

     1) per le province: 10 per cento per l’anno 2009, 10 per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;

     2) per i comuni: 10 per cento per l’anno 2009, 10 per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;

c) se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

     1) per le province: 0 per cento per l’anno 2009, 0 per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;

     2) per i comuni: 0 per cento per l’anno 2009, 0 per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;

d) se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

     1) per le province: 22 per cento per l’anno 2009, 80 per cento per l’anno 2010 e 150 per cento per l’anno 2011;

     2) per i comuni: 70 per cento per l’anno 2009, 110 per cento per l’anno 2010 e 180 per cento per l’anno 2011.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l’organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell’anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell’importo risultante dall’applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell’anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell’importo risultante dall’applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.

9. Per l’anno 2009, nel caso in cui l’incidenza percentuale dell’importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull’importo delle spese finali dell’anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l’importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall’anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell’anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall’articolo 204 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l’anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell’articolo 76.

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell’interno per l’anno successivo. Inoltre, l’ente inadempiente non può, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell’articolo 76.

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l’obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell’anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell’anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l’obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L’assegnazione a ciascun ente dell’importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

     1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

     2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

     1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

     2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

     3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.

25. Per le province l’indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all’attuazione del federalismo fiscale.

26. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall’anno 2010 l’applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.

27. Resta ferma l’applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall’articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all’attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

32. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell’interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero.


 

 

L’articolo 77-bis reca le regole del Patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011, funzionali al conseguimento degli obiettivi finanziari fissati dal comma 1 dell’articolo 77, che quantifica il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in 1.650 milioni di euro per l’anno 2009, 2.900 milioni di euro per l’anno 2010 e 5.140 milioni di euro per l’anno 2011, in termini di indebitamento netto.

 

Le norme recate dall’articolo confermano in larga parte la disciplina del patto di stabilità interno dettata per l’anno precedente, sia per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione del Patto, riferito a province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia per quanto concerne il vincolo considerato, riferito alla crescita del saldo finanziario tendenziale di comparto del triennio 2009-2011 (commi 1 e 2).

 

Per il triennio 2008-2010 viene pertanto mantenuta una disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali, finalizzata all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese di in conto capitale), allo scopo di far convergere quanto più possibile le regole del patto di stabilità interno con quelle previste dal patto di stabilità e crescita, sottoscritto in sede europea.

 

Il comma 31 sottolinea che le disposizioni recate dall’articolo in esame si applicano, per il periodo previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

 

Il comma 28, inoltre, prevede che tali disposizioni siano aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

Finalità del patto di stabilità interno in relazione al dettato costituzionale

Come già previsto dalla normativa precedente, le regole del patto vengono poste in relazione all’esigenza di assicurare il concorso di tutti gli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 1), in considerazione del fatto che i vincoli sul disavanzo e sul debito, previsti dal Trattato CE e dal Patto di stabilità e crescita, si riferiscono al complesso delle amministrazioni pubbliche.

Il rispetto di tali vincoli, di cui il Governo è responsabile di fronte alle istituzioni comunitarie, dipende dal comportamento di tutti i livelli di governo con autonomia decisionale in materia di entrata e di spesa.

Al tempo stesso, il comma 1 inquadra la disciplina del patto di stabilità interno nell’ambito del titolo V della Costituzione, precisando che la disciplina del patto reca i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, comma secondo, della Costituzione.

Il riferimento alla funzione di coordinamento della finanza pubblica vale non solo a indicare la funzione del patto di stabilità interno, ma anche a individuare il fondamento della competenza dello Stato nel dettarne la disciplina con propria legge.

In relazione al Titolo V, il rispetto delle regole del patto di stabilità interno viene altresì posto in relazione all’esigenza di garantire la “tutela dell’unità economica della Repubblica”, che, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, può giustificare l’intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali.

Ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno (co. 1, 17 e 18)

Ai sensi del comma 1, la nuova disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Si conferma pertanto l’esclusione dei comuni di minori dimensioni dall’applicazione del patto.

 

Per quanto concerne gli enti di nuova istituzione, il comma 17 prevede che per gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008, le regole del Patto di stabilità interno si applicano con decorrenza, rispettivamente, dall’anno 2010 e 2011, assumendo, quale base annua di calcolo su cui applicare le regole del patto, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

 

Per quanto concerne gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267),il comma 18 dispone che ad essile regole del patto di stabilità interno si applicheranno a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

Determinazione del concorso di ciascun ente alla manovra (commi 2-5)

Come nella precedente disciplina, il patto di stabilità interno per il 2009-2011 prevede il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di riduzione del saldo finanziario tendenziale del comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 (comma 2).

 

La procedura per la determinazione del concorso di ciascun ente al raggiungimento dell’obiettivo generale, è definita dal comma 3.

 

In sostanza, il comma stabilisce che lo specifico obiettivo di saldo finanziario per ciascun ente è determinato applicando determinati coefficienti all’entità del saldo 2007, calcolato in termini di competenza mista, ai sensi del comma 5.

A differenza dello scorso anno, i coefficienti, individuati dal comma 3, alle lettere a), b), c) e d), sono differenziati per i comuni e le province e a seconda che l’ente:

-       abbia o meno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007;

-       presenti un saldo positivo o negativo nel 2007, in termini di competenza mista (inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti).

 

Nello specifico, ai sensi del comma 3:

§      se l’ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007:

a)  qualora presenti un saldo negativo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, le percentuali sono:

1)      per le province: 17% per il 2009, 62% per il 2010 e 125% per il 2011;

2)      per i comuni: 48% per il 2009, 97% per il 2010 e 165% per il 2011;

b)qualora presenti un saldo positivo per l’anno 2007, in termini di competenza mista, le percentuali sono:

1)      per le province: 10% per il 2009, 10% per il 2010 e 0% per il 2011;

2)      per i comuni: 10% per il 2009, 10% per il 2010 e 0% per il 2011;

 

§      se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007:

c)  qualora presenti un saldo positivo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, le percentuali sono azzerate, nel senso che tali enti non sono tenuti a concorrere alla manovra di finanza pubblica per il triennio;

d)qualora presenti un saldo negativo per l’anno 2007, in termini di competenza mista, le percentuali sono:

3)      per le province: 22% per il 2009, 80% per il 2010 e 150% per il 2011;

4)      per i comuni: 70% per il 2009, 110% per il 2010 e 180% per il 2011.

 

Per gli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno,per le ipotesi previste dall’articolo 141del Testo unico - che dispone lo scioglimento degli organi consiliari a) quando compianoatti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco, dimissioni del sindaco, ecc.; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio – il comma 4 prevede che ad essi si applicano, ai fini del patto di stabilità interno, le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), relativo agli enti che oltre ad aver rispettato il Patto di stabilità per il 2007 presentano per tale anno un saldo positivo, in termini di competenza mista.

 

Per quanto concerne il computo del saldo finanziario, il comma 5 stabilisce che esso vada calcolato quale differenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, calcolato in termini di competenza mista.

 

In sostanza, in base al criterio della competenza mista, ai fini del computo del saldo finanziario, le entrate e le uscite di parte corrente si considerano in termini di competenza giuridica (accertamenti e impegni)) e quelle in conto capitale si considerano invece in termini di cassa (incassi e pagamenti).

Obiettivi programmatici (commi 6-9)

Gli obiettivi programmatici imposti dal Patto di stabilità a ciascun ente locale consistono, in sostanza, nel raggiungimento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario, in termini di competenza mista, almeno pari a quello del 2007, quale risulta dai conti consultivi, migliorato per gli enti in disavanzo ovvero peggiorato per gli enti in avanzo della misura determinata dall’applicazione degli specifici coefficienti indicati dal comma 3 al saldo finanziario dell’anno 2007 (commi 6 e 7).

 

Non vengono conteggiate nei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, qualora siano destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito (comma 8).

 

Il comma 9 provvede ad individuare un limite massimo del concorso alla manovra per l’anno 2009 per i comuni che, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2007, presentano una situazione di deficit nel 2007. Si tratta, in sostanza, degli enti cui si applicherebbero i coefficienti individuati dal comma 3, alle lettere a) e d).

La norma prevede che qualora l’importo derivante dall’applicazione dei suddetti coefficienti al saldo dell’anno 2007, calcolato in termini di competenza mista, risulti superiore al 20% del complesso delle spese finali dell’anno 2007, considerate al netto delle concessioni di crediti, i comuni devono considerare come obiettivo programmatico del patto di stabilità per l’anno 2009 l’importo corrispondente al 20% della spesa finale.

Tali enti sono pertanto tenuti a raggiungere nel 2009 un saldo finanziario, in termini di competenza mista, migliorato rispetto a quello del 2007 della misura corrispondente al 20% della spesa finale.

Misure di contenimento del debito degli enti locali (commi 10-11 e 29)

Gli enti soggetti al patto di stabilità, unitamente ai piccoli comuni che ne sono esclusi, sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito.

 

I commi 10 e 11 introducono, infatti, misure volte a contenere la dinamica di crescita dello stock di debito del comparto degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, a decorrere dall’anno 2010, in linea con gli obiettivi di contenimento della crescita del debito delle amministrazioni pubbliche, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Le norme si applicano, ai sensi del comma 25, anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sono esclusi dal Patto.

 

In particolare, la norma dispone che, a partire dall’anno 2010, le province ed i comuni possono aumentare la consistenza del proprio debito, come risulta al 31 dicembre dell’anno precedente, in misura non superiore ad una percentuale, annualmente determinata, con proiezione triennale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria.

La percentuale è fissata in misura differenziata per le province ed i comuni.

La norma ribadisce peraltro il rispetto del limite massimo di indebitamento, fissato dall’art. 204 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al D.Lgs. n. 267/2000, al 15% del volume complessivo delle entrate correnti.

 

L’articolo 204 del TUEL, come da ultimo modificato dal comma 698 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), fissa al 15% delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrata del rendiconto del penultimo anno precedente l’entità delle spese per interessi che rappresentano il livello massimo di indebitamento degli enti locali, come risultante dall’accensione di mutui e da qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l’ente possa accedere (emissione di titoli obbligazionari ed aperture di credito). In sostanza, le norme dell’articolo 204 del TUEL consentono che l'ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato qualora l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non sia superiore al 15% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

 

Nel caso in cui la provincia o il comune registri per l’anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la percentuale medesima fissata nel decreto è ridotta di un punto (comma 11).

Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

I riflessi delle regole del patto sulle previsioni di bilancio (comma 12)

Al fine di sancire legislativamente il principio contabile della obbligatorietà del rispetto del patto di stabilità interno come elemento necessario per l’approvazione del bilancio di previsione, il comma 12 prevede che il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto di stabilità interno, debba essere redatto in coerenza con l’obiettivo programmatico da raggiungere.

Più precisamente, il comma 12 ribadisce la norma – già presente per il bilancio 2008 - in base alla quale il bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità deve essere approvatoiscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto.

A tal fine, la norma prevede altresì che gli enti locali provvedano ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Contenimento delle spese per trasferte dei consiglieri comunali e provinciali (comma 13)

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il comma 13 introduce una disposizione di contenimento delle spese degli enti locali. In particolare, la norma stabilisce l’entità del rimborso per le stabilisce trasferte dei consiglieri comunali e provinciali fissandolo pari, per ogni kilometro, ad un quinto del costo di un litro di benzina.

Monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno (commi 14-15, 19)

I commi 14 e 15 definiscono le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno.

Come già previsto dalla disciplina precedente, le procedure di monitoraggio interessano tutti gli enti cui si applica il Patto, vale a dire a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche al fine di acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria.

 

Per il monitoraggio degli adempimenti del Patto, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a trasmettere semestralmente (anziché trimestralmente, come prevedeva la precedente disciplina[118]) al Ministero dell’economia e delle finanze, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista.

La comunicazione dovrà essere indirizzata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema web appositamente istituitoper il monitoraggio del patto di stabilità.

Il prospetto e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato–regioni e autonomie locali.

 

Con lo stesso decreto sarà definito anche il prospetto dimostrativo dell’obiettivo programmatico determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7.

Come già previsto dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, co. 379, lett. h), legge n. 244/207), il comma 14 sottolinea l’obbligatorietà della trasmissione delle suddette informazioni al Ministero dell’economia e delle finanze prevedendo che:

§      la mancata trasmissione del prospetto contenente gli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

§      la mancata comunicazione al sistema webdellasituazione di commissariamento dell’ente per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso–che determina l’esclusione dal patto fino l’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali- determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

 

Ulteriori adempimenti sono disposti ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

In particolare, il comma 15 prevede che ciascuno degli enti soggetti al patto deve inviare al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario.

La norma sottolinea l’obbligatorietà di tale certificazione prevedendo, anche in questo caso, che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisca inadempimento al patto di stabilità interno.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, agli enti in questione non si applicano le disposizioni sanzionatorie previste nelle ipotesi di mancato adempimento del patto, di cui al successivo comma 20, ma quelle indicate dal comma 4 dell’articolo 76, consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

 

Infine, come peraltro già previsto dalla disciplina precedente (articolo 1, comma 690, legge n. 296/2006), il successivo comma 19 prevede che le informazioni inviate dagli enti locali ai fini del monitoraggio di cui al commi 14 e 15 siano messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

Contenimento dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale (comma 16)

Il comma 16 riproduce la norma già recata dalla legge finanziaria per il 2008, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea.

Misure sanzionatorie (commi 20-21)

I commi 20 e 21 recano le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità relativo all’anno 2008 e al triennio 2009-2011.

 

La disciplina delineata dai commi in esame è profondamente diversa rispetto a quella introdotta con la legge finanziaria per il 2007 (definita dall’articolo 1, commi 691-693, della legge n. 296/2006).

A differenza della normativa precedente, che prevedeva un meccanismo di automatismo fiscale (incremento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’imposta provinciale di trascrizione), che si attivava qualora l’ente inadempiente, a seguito della diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, non avesse adottato autonomamente le necessarie misure per il riassorbimento dello scostamento, le norme in esame ripropongono, invece, misure correttive agli andamenti di spesa degli enti locali nelle ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto[119].

 

In particolare, i commi 20 e 21 stabiliscono, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

§      la riduzione del 5% dei trasferimenti erariali dovuti per l’anno successivo (comma 20);

§      il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio (comma 20, lett. a);

§      il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti.

§      I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito(comma 20, lett. b).

§      in applicazione della disposizione recata dal comma 4 dell’articolo 76 del decreto-legge in esame, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (comma 21).

 

Le misure di cui al comma 20, lettera a (limiti all’impegno di spese di parte corrente) e di cui al comma 21 (divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo) non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno in cui le misure vengono attuate (comma 22).

Meccanismi di “premialità” (commi 23-26)

I commi 23-26 introducono un meccanismo di premialità in favore degli enti locali c.d. “virtuosi”,qualora l’obiettivo programmatico assegnato al comparto locale sia stato nel complesso raggiunto.

 

Il meccanismo consente alle province e ai comuni virtuosi, che hanno cioè adempiuto ai loro obiettivi programmatici, di ridurre, nell’anno successivo a quello di riferimento, l’obiettivo di saldo ad essi assegnato di cui al comma 15, valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, escludendo dal computo del saldo un importo complessivamente pari al 70% della differenza registrata tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l’obiettivo programmatico ad essi assegnato.

 

Lo “sconto” di cui ciascun ente virtuoso può beneficiare è determinato in funzione del “grado di virtuosità” dell’ente medesimo.

La virtuosità dell’ente è a sua volta determinata in base alla valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a due indicatori economico-strutturali individuati dal comma 24: indicatore di rigidità strutturale del bilancio e indicatore di autonomia finanziaria dell’ente.

Per le province, l’indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all’attuazione del federalismo fiscale.

 

L’assegnazione a ciascun ente dell’importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a)  per le province:

     1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

     2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b)  per i comuni:

     1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

     2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

     3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

 

I due indicatori economico-strutturali e i valori medi di riferimento per fasce demografiche, sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono altresì definite le modalità di riparto in base agli indicatori (comma 26).

Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

A decorrere dall’anno 2010, inoltre, l’applicazione dei suddetti indicatori dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche che verranno individuate con il medesimo decreto.

Sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria (comma 27)

Il comma 27 ribadisce l’applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 685-bis, della legge n. 296/2006, introdotto dall’articolo 1, comma 379, della legge n. 244/2007, in relazione all’attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

In particolare, la lettera i)del comma 379 della legge finanziaria per il 2007 ha inteso attivare, a partire dal 2007, un nuovo sistema di acquisizione di dati, condiviso tra Governo e enti locali, riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci di comuni e province, che - in aggiunta al SIOPE[120] (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), che rileva telematicamante tutte le operazioni di riscossione e di pagamento effettuate dai tesorieri e dai cassieri delle amministrazioni pubbliche - possa consentire, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni degli enti locali, una analisi più completa degli andamenti della finanza locale.

Scopo del sistema è infatti quello di monitorare, in corso d’anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica.

I relativi contenuti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La concreta realizzazione del sistema è tuttavia condizionata, sia alla previa quantificazione dei costi che all'individuazione della relativa copertura finanziaria.

Blocco aumento aliquote tributi e addizionali per regioni e enti locali (co. 30)

Il comma 30 estende al triennio 2009-2011, o comunque fino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locai di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, secondo quanto già disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2008), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

 

Il comma 7 del D.L. n. 93/2008 ha, infatti, reintrodotto la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquotedi tributi, ma a differenza di quanto già avvenuto con la legge finanziaria per il 2003[121] in relazione all’addizionale IRPEF, per le regioni e i comuni, e all’IRAP, per le regioni, la sospensione degli aumenti è estesa alla generalità “dei tributi, delle addizionali, delle aliquote” attribuiti con legge dello Stato alle regioni e al complesso degli enti locali ovvero, in sostanza, a tutte le entrate tributarie degli enti territoriali.

 

Con il comma 30 in esame la sospensione non riguarda più gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti (TARSU).

 

L’articolo 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 aveva disposto la sospensione degli aumenti a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge. Poiché la sospensione era riferita al “potere di deliberare”, non ha avuto effetto sugli aumenti eventualmente già deliberati, ovvero per gli aumenti riferiti all’esercizio 2008. La norma disponeva, infatti, espressamente l’esclusione della sospensione per gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione all’esame dei rispettivi consigli[122].

Come sottolineato anche dalla relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione, la disposizione avrebbe pertanto avuto effetti a partire dall’esercizio 2009.

Peraltro, secondo il dettato della norma, la sospensione degli aumenti avrebbe dovuto operare fino alla “definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale”.

 

Con il comma 30 dell’articolo in esame, invece, tale sospensione sembrerebbe essere confermata per tutto il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale qualora precedente all’anno 2011. Dalla sospensione sono esclusi soltanto gli eventuali aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

 

Analoga conferma è stata disposta relativamente alla sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato (vedi articolo 77-ter, comma 19)

Rimborso dei minori introiti derivanti dall’abolizione dell’ICI (comma 32)

Il comma 32 integra la disciplina recata dall’articolo 1, comma 4, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (legge n. 126/2008), relativamente al rimborso ai comuni dei minori introiti derivanti dalla abolizione dell’ICI sull’abitazione principale, stabilita dal D.L. n. 93/2008 medesimo, prevedendo che i comuni trasmettano al Ministero dell’interno la certificazione del mancato gettito ICI accertato entro il 30 aprile 2009.

Con decreto del Ministro dell’interno verranno definite le modalità relative all’attuazione della disposizione.


 

Articolo 77-ter
(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome)

 


1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all’articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l’anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell’obiettivo programmatico per l’anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell’anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell’1,0 per cento per l’anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l’anno 2011. L’obiettivo programmatico per l’anno 2008 è quello risultante dall’applicazione dell’articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali, attraverso l’emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l’ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno e l’anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l’accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia con seguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l’obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell’articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell’articolo 76.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall’accordo concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell’articolo 76.

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall’articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.


 

 

L’articolo in esame reca la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento al triennio 2009-2011. La norma, pur mantenendo l’assetto complessivo della disciplina dettata per il triennio 2007-2009 (L. 296/2006, art. 1 commi 655-672), modifica aspetti sostanziali:

§      le regole del patto per le regioni a statuto ordinario (comma 3);

§      anticipa al 31 dicembre dell’anno precedente il termine per la definizione del patto con ciascuna regione a statuto speciale (comma 6);

§      le sanzioni in caso di mancata osservanza degli obiettivi (commi 13 e 15);

§      introduce la possibilità per le regioni di “adattare” le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio (comma 11).

 

La disciplina del patto di stabilità continua ad essere transitoria, in attesa della conclusione della sperimentazione - prevista dalla legge finanziaria 2007 e confermata dal comma 2 dell’articolo in esame - che dovrà ri-definire le regole al fine di assumere come base di riferimento il saldo finanziario anziché il controllo della spesa. Confermata anche la possibilità di cambiare le regole del patto, anche per una sola regione, a seguito degli esiti positivi della sperimentazione (comma 9).

La norma contenuta nella legge finanziaria 2007 (comma 656, articolo 1, legge 296/2007) dispone che, a decorrere dal 2007, venga avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario, in sostituzione del criterio di contenimento della spesa, introdotto a partire dal 2002. I criteri e le modalità di attuazione della sperimentazione nonché i criteri per la definizione del saldo finanziario saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-regioni. Al fine di analizzare le problematiche inerenti l’assunzione del saldo finanziario, nonché individuarne criteri e modalità di definizione, è stato costituito un gruppo di lavoro – formalizzato a maggio 2008 – cui partecipano i soggetti istituzionali interessati: regioni, Ragioneria generale dello Stato, Dipartimento per gli Affari regionali, ISTAT[123].

Regioni a statuto ordinario

Come nella precedente disciplina, le spese finali rilevanti ai fini del patto sono determinate sia in termini di competenza che di cassa (comma 5) e sono considerate al netto delle spese per la sanità e delle spese per la concessione dei crediti (comma 4).

Per le regioni a statuto ordinario gli obiettivi sono:

§      per il 2009: riduzione dello 0,6 % delle spese finali determinate sulla base dell’obiettivo 2008 (obiettivo 2007 aumentato del 2,5 %);

§      per i due anni successivi, 2010 e 2011: non superamento delle spese finali 2009 (come da obiettivo) aumentate di un punto percentuale per il 2010 e dello 0,9 per cento per il 2011

 

Si ricorda che la disciplina per il triennio 2007-2009, prevedeva che per l’anno 2007 il complesso delle spese finali non potesse essere superiore al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento.

Per l’anno 2008, invece, viene applicata una percentuale di incremento del 2,5 per cento rispetto all’anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno.

 

Il comma 11 introduce – per la prima volta - la possibilità per le regioni di “adattare” le regole per gli enti locali compresi nel proprio territorio fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali.

Nonostante non venga specificato, si ritiene si debba intendere le regioni a statuto ordinario, dal momento che le regioni ad autonomia differenziata hanno competenza legislativa primaria in materia di enti locali e provvedono a definire le regole del patto per i rispettivi enti locali nell’ambito dell’Accordo con la Ragioneria come dispone il comma 6.

La norma non specifica quale sia l’atto formale con cui la regione a statuto ordinario – che non ha competenza in materia di finanza locale - possa dare attuazione alla disposizione.

Regioni a statuto speciale e province autonome

La disciplina per le regioni a statuto speciale e le province autonome per il triennio 2009-2011, contenuta nei commi da 6 a 10 e 14 - come per gli esercizi precedenti:

§      esplicita l’assoggettamento delle regioni a statuto speciale agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal ‘Patto’ e, dunque, impone ad esse l’obbligo di partecipare alla riduzione della spesa pubblica (rectius, del fabbisogno dello Stato);

§      stabilisce il principio della definizione di una intesa sulla misura e sulle modalità di tale concorso, in ossequio alle potestà e prerogative stabilite dai rispettivi statuti speciali e dalle loro norme di attuazione;

§      prevede l’applicazione della disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario e per gli enti locali della restante parte del territorio nazionale, qualora – per qualsiasi causa – l’intesa non sia raggiunta entro il termine definito

§      le regioni a statuto speciale e le province autonome hanno la facoltà di estendere le regole del patto di stabilità nei confronti dei loro enti strumentali

 

Si ricorda che il meccanismo del patto di stabilità fu esteso – con una disciplina differenziata - alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dall’art. 1, comma 4, del D.L. 347/2001 (convertito con modificazioni dalla legge405/2001). Con la legge finanziaria per il 2003 (legge 289/2002) è stato poi introdotto un esplicito termine (il 31 marzo di ciascun anno) per il raggiungimento dell’intesa.

La disciplina per il triennio 2009-2011 modifica i termini: entro il 31 ottobre dell’anno precedente la regione invia la propria proposta e l’Accordo deve essere raggiunto entro il 31 dicembre, anziché il 31 marzo dell’anno in corso (comma 6).

Sono inoltre riproposte puntualmente le disposizioni relative al triennio 2007-2009, concernenti:

§      la previsione di ulteriori forme di risparmio da ottenere attraverso il trasferimento degli oneri relativi a funzioni di competenza delle regioni stesse che sono attualmente esercitate dallo Stato (comma 7 dell’articolo in esame e L. 296/06 art. 1, comma 661).

§      la definizione – attraverso norme di attuazione dello statuto – della disciplina ‘permanente’ del patto (a seguito della sperimentazione) al fine di renderla coerente con le altre disposizioni che disciplinano l’ordinamento finanziario di ciascuna regione e provincia autonoma (comma 8 dell’articolo in esame e L. 296/06 art. 1, comma 662)

§      la possibilità per le regioni a statuto speciale, nell’ambito dell’accordo sul patto di stabilità, di assumere il criterio del saldo finanziario anche prima della conclusione della sperimentazione – ovvero prima dell’emanazione del decreto previsto dal comma 656 dell’articolo 1 della legge 296/2007 di cui sopra - a condizione che la sperimentazione effettuata con la singola regione abbia dato esiti positivi. A tal fine il saldo deve essere considerato sia in termini di competenza che di cassa e calcolato come differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e come differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale(comma 9 dell’articolo in esame e L. 244/07 art. 1, comma 385 e L.296/06 art. 1, comma 665).

 

Gli accordi relativi al 2008 sottoscritti fino ad oggi (settembre 2008) riguardano le regioni Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano e ricalcano i limiti stabiliti per le regioni a statuto ordinario. Sono state accettate le proposte delle regioni che pongono come limite per le spese finali, sia per i pagamenti che per gli impegni, un aumento del 2,5% rispetto alle corrispondenti voci concordate per il 2007. Per la provincia autonoma di Bolzano invece è stato concordato un aumento differenziato: del 2,6% per gli impegni e del 2,4% per i pagamenti.

Le spese – come per le regioni a statuto ordinario – sono al netto della spesa sanitaria e delle spese per la concessione di crediti (comma 658 L. 296/2006); sono inoltre escluse dal computo le spese relative alle funzioni le cui competenze sono direttamente esercitate dalla regione – o provincia autonoma - in applicazione di specifiche norme di attuazione dello Statuto di autonomia:

-        trasferimenti agli enti locali (per Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano);

-        spese per il personale e il funzionamento delle scuole statali (per Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano)

-        pensioni e assegni invalidi civili (per Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano)

-        funzioni prefettizie del presidente della Regione; servizi antincendio e corpo forestale (per Valle d’Aosta)

-        spese per il trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, circolazione e viabilità, gestione dei servizi ferroviari regionali e locali (nuove funzioni attribuite con D.Lgs. 111 del 2004); nonché le spese collegate all’abrogazione della regime della benzina di zona franca[124] per Friuli Venezia Giulia;

-        i trasferimenti all’Università di Bolzano, per la Provincia autonoma di Bolzano.

Monitoraggio e sanzioni

Analogo alla precedente disciplina anche il sistema di monitoraggio (commi 12-14).

Le regioni hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa, utilizzando il sistema web appositamente previsto. Ai fini della verifica del patto, inoltre, hanno l’obbligo di inviare alla Ragioneria Generale dello Stato, la certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, con la differenza, introdotta dalla norma in esame, che la mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del patto ed è sanzionata nei termini previsti dal comma 15. Qualora invece la certificazione sia trasmessa in ritardo ma attesti il rispetto del patto, si applica la sola sanzione prevista dall’articolo 76, comma 4, del medesimo DL 112 in esame, ovvero il divieto di assunzione di personale.

Le modalità tecniche del monitoraggio e della verifica sono definite – come di consueto - con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Per le regioni a statuto speciale la norma specifica (comma 14) – in relazione al monitoraggio - quanto già stabilito anche per gli esercizi precedenti e in via generale , vale a dire che esse sono tenute ad applicare la specifica disciplina che sarà emanata con norma di attuazione e che fino a quando quella non sarà entrata in vigore, ad esse si applicherà la disciplina che sarà stabilita in sede di intesa.

Diverse invece le sanzioni (comma 15) in relazione agli anni 2008-2011: nell’anno successivo a quello dell’inadempienza la regione non può impegnare spese correnti – sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all’importo minimo del triennio precedente e non può contrarre debiti per gli investimenti. Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell’osservanza del patto di stabilità per l’anno precedente.

Un’altra sanzione per gli enti inadempienti disposta dal comma 4 dell’articolo 76 del D.L. 112/2008 - e confermata dal comma 16 dell’articolo in esame – è il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Coordinamento con la finanza regionale

Da ultimo i commi da 17 a 20 recano disposizioni al fine del coordinamento delle regole del patto con la finanza regionale:

§      continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti il limite alla possibilità di contrarre mutui per le strutture sanitarie disposto dalla legge finanziaria del 2007 all’articolo 1 comma 664 e inserito nella disciplina del patto di stabilità per il triennio 2007-2009 (comma 17, primo periodo);

§      continuano altresì ad applicarsi le disposizioni sulla determinazione delle aliquote per il finanziamento delle regioni ai fini dell’attuazione dell’art. 119 Cost. dall’articolo 1, comma 675 della legge finanziaria 2007 (comma 17, secondo periodo)

La norma della finanziaria 2007 modifica le disposizioni recate dal D.Lgs. 56/2000 in materia di determinazione delle aliquote della compartecipazione regionale all’IVA, dell’addizionale regionale IRPEF e della compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine. Queste imposte avrebbero dovuto sostituire completamente i residui trasferimenti alle regioni per le funzioni ordinarie da esse esercitate. Com’è noto problemi politici e tecnici non hanno permesso fino ad ora di applicare pienamente il D.Lgs. 56/2000. La disciplina della determinazione definitiva delle aliquote – e la correlata soppressione dei trasferimenti erariali alle regioni - è stata più volte modificata. Da ultimo la finanziaria 2007 (aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 6 del D.Lgs. 56/2000) rinvia la ri-determinazione delle aliquote delle compartecipazioni e addizionali sopra dette al 1° gennaio del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. Le aliquote definitive dovranno essere ricalcolate per assicurare la copertura del finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni – trasferimenti che saranno soppressi a decorrere, anch’essi - dal 1° gennaio del secondo anno successivo all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione (così dispone l’articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 56/2000, come modificato, da ultimo dall’articolo 34-quinquies del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006).

Con riguardo ai trasferimenti erariali alle regioni, si ricorda che i commi da 2-bis a 2-quater dell’articolo 77 del presente decreto dispongono l’istituzione di un Fondo unico regionalepresso il Ministero dell’economia e delle finanze destinato a raccogliere tutti gli attuali trasferimenti statali alle regioni, al fine di agevolare la successiva trasformazione degli stessi in compartecipazioni o quote di tributi erariali per l’attuazione dell’art. 119 Cost.

 

§      conferma la sospensione per regioni ed enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali o di aliquote di tributi per il triennio 2009-2011. Il blocco delle aliquote di tutti i tributi è stato disposto “fino alla definizione delle regole del patto di stabilità – o fino all’attuazione dell’art. 119 Cost. - dall’articolo 1, comma 7 del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni dalla legge 126/2008 (comma 19);

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2003 (L. n. 289/2002, articolo 3, comma 1, lettera a)) aveva disposto la sospensione della possibilità per le regioni (e i comuni) di disporre maggiorazioni dei due tributi principali: l’addizionale regionale (e comunale) all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Quella norma ‘sospendeva’ gli aumenti eventualmente deliberati successivamente al 29 settembre 2002, fino a quando non fosse raggiunto un raccordo tra Stato, regioni ed enti locali sull’attuazione del federalismo fiscale. Dopo successive proroghe disposte dalle leggi finanziarie che si sono succedute, il termine era stato fissato al 31 dicembre 2006. Dall’esercizio 2007, regioni ed comuni hanno avuto di nuovo la possibilità di aumentare l’addizionale IRPEF e l’aliquota dell’IRAP (le sole regioni).

 

§      dispone infine l’aggiornamento delle disposizioni in esame sulla base dei criteri adottati in sede europea (comma 18) e l’applicazione delle stesse per il periodo di riferimento fino alla definizione del nuovo patto di stabilità (comma 20).

 


 

Articolo 77-quater, commi 1-10
(Modifiche della tesoreria unica)

 


1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:

a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all’articolo 77-ter;

b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all’articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all’IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all’entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell’esercizio successivo sui conti correnti di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui al l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall’ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.

6. Al fine di assicurare un’ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all’articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell’anno di riferimento, quale risulta dall’Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall’attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull’IRAP e sull’addizionale regionale all’IRPEF, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all’ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all’anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.

7. II comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente:

«2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell’8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.


 

La norma in esame è volta a razionalizzare e uniformare la disciplina della tesoreria unica. Le modifiche sono intese a:

§      uniformare e generalizzare il regime di tesoreria unica cui sono sottoposte regioni, enti locali ed enti del settore sanitario (commi 1, 7, 8 e 9) ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997; in particolare, quel regime viene esteso a tutti gli enti locali, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome;

§      disciplinare e coordinare i flussi di cassa delle entrate tributarie delle regioni e del trasferimento perequativo che finanziano la spesa sanitaria corrente, (commi da 2 a 6) al fine di cercare di risolvere problemi di liquidità più volte denunciati dalle regioni.

§      Il comma 10 precisa che le disposizioni in esame si applicano fino alla definizione del nuovo patto di stabilità.

 

Mettendo fine ai regimi differenziati che si sono sedimentati per i vari enti secondo discipline specifiche ed eccezioni succedutesi nel tempo, a partire dal 1° gennaio 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, tutti gli enti locali (senza distinzione in base alla classe demografica), le aziende ospedaliere regionali ed universitarie, i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali sono assoggettate al regime di tesoreria unica, stabilito dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997.

Dalla medesima data (comma 9) cessano i regimi della “sperimentazione operativa” che hanno anticipato l’applicazione della nuova disciplina in alcune regioni (art. 9, D.Lgs. n. 279/97).

La nuova disciplina mette fine al doppio sistema di contabilità speciali introdotto dalla legge n. 720 del 1984 e trattiene in Tesoreria unica soltanto le somme provenienti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato.

Le altre entrate delle regioni e degli enti locali sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, affluiscono direttamente e sono trattenute presso i tesorieri degli enti, ma devono essere utilizzate prioritariamente rispetto alle somme giacenti in Tesoreria unica.

 

Il comma 7 modifica l’articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 279/1997 al fine di uniformare la disciplina del sistema di tesoreria per tutte le regioni e per gli enti locali. Precedentemente la norma consentiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome un regime singolare disciplinato per ciascuna di esse dalle relative norme di attuazione.

Il regime di tesoreria unica mista non era automaticamente esteso alle regioni a statuto speciale come era avvenuto per le regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2001 con la legge 388/2000. In base all’articolo l’articolo 66, comma 12 della stessa legge esse potevano procedere alla disciplina delle procedure e delle modalità dei gestione dei flussi di cassa secondo i nuovi criteri con norme di attuazione secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

La nuova disposizione prevede ora che, anche per esse, quanto proviene direttamente dal bilancio dello Stato deve essere tenuto presso contabilità speciali infruttifere presso la tesoreria provinciale dello Stato e non presso i rispettivi tesorieri.

Il comma 1, lettera a), specifica comunque che la disciplina disposta per le ordinarie si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome “compatibilmente con le disposizioni statutarie e relative norme di attuazione” nonché con quanto disposto per esse nell’articolo 77-ter del presente decreto per la disciplina del patto di stabilità interno.

La clausola di compatibilità statutaria – riferita qui ad una norma specifica - è intesa a ribadire la corretta gerarchia delle fonti. Il regime di tesoreria unica è applicabile alle regioni a statuto speciale, ove le norme statutarie – comprensive delle norme di attuazione - non contengano disposizioni contrastanti con la disciplina in esame[125].

Salvo che per la Regione siciliana, la quale incassa direttamente i tributi erariali ad essa spettanti, questa innovazione ha rilievo per le altre regioni a statuto speciale e le province autonome le cui compartecipazioni transitano tutte per il bilancio dello Stato.

 

In alcuni casi le norme di attuazione di questi enti recano la disciplina specifica della materia (comprensiva delle modalità di versamento/prelevamento) e già prevedono che il versamento di quanto loro spettante in base alle norme statutarie come compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, addizionali, canoni e quant’altro, avvenga con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti stessi (così per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, art. 8 D.Lgs. 268/1992). In altri casi le norme di attuazione non contengono la disciplina delle modalità di gestione dei flussi di cassa ma solamente la disposizione del versamento nei conti della Tesoreria centrale delle entrate regionali derivanti da quote di tributi erariali (Valle d’Aosta, L. 690/81 art. 5 e Sardegna DPR 250/1949, artt. 32-37). Per la regione Friuli Venezia Giulia, infine, dispone in modo analogo il D.Lgs. 137/2007 di recente emanazione; tuttavia in attesa del un decreto attuativo, nelle regione si applica ancora la disciplina precedente per la quale le entrate derivanti da disposizioni statutarie affluiscono presso il tesoriere regionale e sono perciò sottoposte al limite di giacenza previsto per le liquidità esistente al di fuori della Tesoreria centrale[126].

 

Il comma 8 dispone invece sulle risorse a diretto carico dello bilancio della Stato trasferite a particolari strutture sanitarie – CRI, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Università - per programmi specifici. Queste risorse dovranno essere accreditate in apposite contabilità infruttifere, aperte presso la sezione di tesoreria provinciale. La norma dispone quindi sulle modalità di prelevamento in relazione alle giacenze al 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali.

Disciplina degli accrediti delle entrate tributarie delle regioni

Il comma 2 stabilisce che le somme rivenienti dal gettito dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF siano accreditate ai tesorieri delle regioni e province autonome (nei conti correnti infruttiferi intestati agli enti stessi presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato) entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese.

Resta confermato, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all’IVA[127], il sistema di compensazione/riversamento del gettito rispetto alle determinazioni standard.

Viene confermata la disciplina del Fondo di garanzia, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell’IRAP e dell’addizionale IRPEF. A tal fine le determinazioni standard delle due imposte sono date dall’applicazione della percentuale dello 0,9 per l’addizionale regionale all’IRPEF[128] e dalle previsioni di imposta effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario per l’IRAP.

Le eventuali eccedenze, ad esclusione di quelle derivanti dalle manovre regionali, sono riversate all’erario solo in sede di conguaglio.

Il comma 6 precisa che le somme dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF eccedenti rispetto gli importi spettanti a titolo di finanziamento del fondo sanitario e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti delle manovre fiscali regionali, possono essere accantonate e non devono essere immediatamente riversate all’erario. La misura di riferimento per ciascuna imposta è quella risultante dall’Intesa espressa in sede dei Conferenza Stato-regioni sul finanziamento del fondo sanitario. La norma dispone inoltre l’obbligo per il Dipartimento del tesoro di quantificare annualmente i gettiti relativi all’ultimo anno di cui si abbia il consuntivo, con una indicazione della stima di gettito per ciascuno dei quattro anni successivi.

Il medesimo meccanismo di compensazione/riversamento di minore o maggiore gettito è confermata anche nei confronti della Regione siciliana (comma 5).

 

I commi 3 e 4 disciplinano l’accreditamento alle regioni di somme in acconto su quelle che spettano loro in base alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale, in attesa della determinazione della quota IVA ad esse spettante.

La nuova disciplina fa si che le entrate provenienti da Addizionale regionale all’IRPEF e dall’IRAP affluisca direttamente – mensilmente – sui conti delle regioni presso i rispettivi tesorieri e che il versamento delle anticipazioni in conto di Fondo perequativo sia determinato in relazione all’effettivo gettito dei tributi, per modo che le somme complessivamente disponibili corrispondano alle spettanze stabilite in via generale come anticipazione quadrimestrale del finanziamento della spesa sanitaria corrente.

Alla Regione siciliana le anticipazioni sono assegnate al netto della quota di fabbisogno indistinto, condizionatamente alla verifica degli adempimenti assunti in base alla legislazione vigente.


 

Articolo 77-quater, comma 11
(Trasmissione del prospetto trimestrale dei flussi di cassa)

 


11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all’articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.


 

 

Il comma 11 dispone l’esclusione dell’obbligo di trasmissione del prospetto trimestrale dei flussi di cassa - previsto dall’articolo 30 della legge generale di contabilità n. 468 del 1978 - per gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE).

I prospetti informativi del SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio.

 

La determinazione delle misure di attuazione è demandata ad un decreto del Ministero dell’economia e finanze – RGS da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

Nell’ipotesi di mancata comunicazione dei flussi trimestrali, le sanzioni previste dalla legge generale di contabilità (articoli 30 e 32) si applicano per gli enti inadempienti al SIOPE.

 

L’articolo 30 della legge di contabilità prevede, in via generale, la presentazione, con scadenza trimestrale, della Relazione sulla situazione di cassa. Essa espone le risultanze dei conti di cassa del settore statale e dell’intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti pubblici dall'articolo 25 della stessa legge di contabilità e dalle regioni.

A tal fine, l’articolo prevede, ai commi 5-6, che entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province trasmettano alla rispettiva regione, e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 25 della legge di contabilità trasmettano al Ministero dell’economia i dati periodici della gestione di cassa dei propri bilanci.

Nei prospetti, in cui sono esposti tali dati, devono essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine [129].

Il comma 7 prevede poi che le regioni e le province autonome comunicano al Ministro dell’economia entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra, aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

Il comma 11, infine prevede che, nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di invio dei prospetti trimestrali, nessun versamento a carico del bilancio statale può essere effettuato agli enti pubblici e alle regioni.

Infine, l’articolo 32 della legge di contabilità, relativo alle giacenze di tesoreria degli enti pubblici, prevede quale ulteriore sanzione, in caso di mancanza del prospetto trimestrale, il blocco dei prelevamenti dal conto presso la tesoreria dello Stato da parte dell'ente interessato.

 

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che opera attraverso la collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) [130].

Il SIOPE risponde all'esigenza:

-        di migliorare, rispetto alla rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività;

-        di superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione.

Avviato nel 2003 con riferimento ai pagamenti del Bilancio dello Stato, il SIOPE è stato oggetto di una gestione sperimentale nel 2005 che ha coinvolto 49 enti tra Regioni, Enti locali ed Università. I risultati positivi della sperimentazione hanno consentito l'avvio a regime del SIOPE nel 2006 per le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le Università.

Dopo l'avvio della rilevazione per le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le Università, il SIOPE è stato esteso:

-        ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni, ai Consorzi di enti locali (dal 1° gennaio 2007);

-        agli Enti di ricerca (dal 1° luglio 2007);

Dal 1° gennaio 2008 è prevista la partecipazione alla rilevazione SIOPE anche delle strutture sanitarie (aziende sanitarie, aziende ospedaliere, Policlinici universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali).


 

Articolo 78
(Disposizioni urgenti per Roma capitale)

 


1. Al fine di assicurare il raggiungi­mento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;

b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.

3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente.

7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.

8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.


 

 

L’articolo 78 reca disposizioni volte a favorire il rientro dall’indebitamento pregresso del Comune di Roma.

 

A tal fine, il comma 1 prevede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la nomina del Sindaco del comune di Roma a Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e della predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

 

La norma è posta in relazione all’esigenza di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica, nel rispetto dei principi indicati dall’art. 119 della Costituzione, nelle more dell’approvazione della legge di disciplina dell’ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione.

 

Il comma 2 prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

§      siano individuati gli istituti e gli strumenti di cui può avvalersi il Commissario straordinario, tra quelli disciplinati dal Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), relativo alle procedure di risanamento finanziario degli enti locali deficitarii o in situazione di dissesto finanziario.

A tal fine, il Commissario straordinario del Governo è parificato all’organo straordinario di liquidazione, che è l’organo competente al ripiano dell'indebitamento pregresso degli enti in condizioni di dissesto finanziario[131]. Va sottolineato, in merito, che ai sensi del successivo comma 5 dell’articolo in esame, è esclusa la possibilità di procedere alla deliberazione di dissesto durante il regime commissariale;

§      siano nominati, su proposta del Commissario straordinario, tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell’interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l’intera durata dell’incarico.

Per l’espletamento degli incarichi ad essi assegnati, gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all’atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell’incarico.

La gestione commissariale del Comune assume tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria.

Resta pertanto nella competenza ordinaria degli organi comunali la gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008 (comma 3).

 

Ai fini dell’attuazione del piano di rientro dalla situazione debitoria, il comma 4 dispone che tale piano di rientro, contenente la ricognizione della situazione economico-finanziariadel comune e delle società da esso partecipate, sia presentato dal Commissario straordinario al Governo entro il 28 settembre 2008 (ovvero entro altro termine che potrebbe essere indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2).

Il Governo approva il piano, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi trenta giorni, individuando le coperture finanziarie necessarie alla sua attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente.

Il comma prevede che anche il piano di rientro anch’esso sia gestito con separato bilancio. È a tal fine autorizzata l’apertura di una apposita contabilità speciale.

Il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche non scadute, e contiene le misure idonee a garantire il sollecito rientro dall’indebitamento pregresso.

Il medesimo comma 4 prevede peraltro che entro il termine di presentazione del piano, il Commissario straordinario possa recedere dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

Il comma 5 dispone che per l'intera durata del regime commissariale non si può procedere alla deliberazione di dissesto di cui all’articolo 246, comma 1, del Testo unico enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267/2000.

In base al richiamato articolo 246 del Testo unico enti locali, la deliberazione che reca la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario deve essere adottata dal consiglio dell'ente locale. Alla deliberazione, che non è revocabile, è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

Ai sensi dell’art. 244 del Testo unico, si ha stato di dissesto finanziario nel caso in l'ente non possa garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 del Testo Unico (provvedimenti di riequilibrio di bilancio, adottati dal Consiglio per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio ovvero per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato), nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per il ripiano dei debiti fuori bilancio[132] (piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori).

 

Per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo in esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 248, commi 2-4, e 255, comma 12, del D.Lgs. n. 267/2000, che impediscono azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione ovvero sequestri o procedure esecutive nei confronti della massa attiva (comma 6).

In particolare, l’art. 248 del Testo unico stabilisce che dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di gestione non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

Inoltre, dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

Analogamente, l’articolo 255, comma 12, stabilisce che non sono ammessi sequestri o procedure esecutive nei confronti della massa attiva. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

 

Il comma 6 dispone inoltre che tutte le entrate del comune di competenza dell’anno 2008 e degli anni successivi sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell’ente.

 

Il comma 7 dispone, per il comune di Roma, la proroga di sei mesi dei termini previsti per:

§      l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2007.

Ai sensi dell’articolo 151, comma 7, del Testo unico enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), il rendiconto dell’esercizio finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo. La proroga recata dalla norma in esame fissa pertanto il termine per l’approvazione del rendiconto 2007 al 30 dicembre 2008.

§      l’adozione della delibera per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si tratta della delibera con cui l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. La proroga recata dalla norma in esame fissa pertanto il termine per l’adozione della delibera per la salvaguardia degli equilibri di bilancio al 30 marzo 2009.

§      l’assestamento del bilancio relativo all’esercizio 2008.

Ai sensi dell’articolo 175 del Testo unico enti locali, le variazioni al bilancio di previsione, di competenza dell'organo consiliare, possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Mediante la variazione di assestamento generale, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. La proroga recata dalla norma in esame fissa pertanto il termine per l’approvazione dell’assestamento del bilancio relativo al 2008 al 30 maggio 2009.

 

Nelle more dell’approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, il comma 8 prevede che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. conceda al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali, ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria, al fine di superare, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, la grave situazione di illiquidità che il comune di Roma presenta, in ragione di rilevanti importi anticipati per conto di altre amministrazioni pubbliche.

 

Sulla base delle informazioni contenute nella “Relazione sulla situazione finanziaria del Comune di Roma”, elaborata dagli Uffici del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza, in data 12 giugno 2008, le cause della mancanza di liquidità del comune risultano sostanzialmente connesse:

§      alla mancata riscossione di ingenti importi a titolo di trasferimenti correnti da parte della regione (267 milioni di euro);

§      alle anticipazioni di somme in favore delle Società controllate e partecipate, in particolare a quelle che gestiscono il trasporto pubblico locale, che le società medesime non sono in grado di restituire. Tale voce rappresenta la causa più rilevante del deficit di liquidità (869 milioni di euro)[133];

§      alla mancata riscossione di trasferimenti da parte dello Stato (257 milioni di euro).

 

Per quanto concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale anticipazione, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica[134], che viene allo scopo appositamente integrato dal comma 10 dell’articolo 63 (vedi relativa scheda di lettura).

Si segnala al riguardo che la Relazione tecnica, in sede di illustrazione dell’art. 63, comma 10, recante la copertura dell’articolo 78, sembra attribuire al comune di Roma, per l’attuazione delle misure di cui al medesimo articolo, l’importo di 500 milioni euro “a decorrere dal 2008”.

 


 

Articolo 79
(Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria)

 


1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l’anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all’articolo 3, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l’anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l’anno 2011, comprensivi dell’importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha reso esecutivo l’accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l’anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell’accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell’intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell’efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all’attivazione della leva fiscale regionale:

a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretta a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all’assistenza in regime ambulatoriale;

b) l’impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:

     1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;

     2) la fissazione di parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1;

c) l’impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d’anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall’andamento programmatico della spesa.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l’Intesa di cui al comma 1-bis entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all’assistenza in regime ambulatoriale nonché per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b), del presente articolo.

1-quater. All’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di criteri e parametri fissati dal Piano stesso» sono sostituite dalle seguenti: «di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all’anno 2008. A decorrere dall’anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all’atto dell’adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell’attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l’erogazione del restante 30 per cento è subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata».

1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8-sexies, comma 5:

     1) al primo periodo, le parole da: «in base ai costi standard» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell’uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome»;

     2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell’efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della Sanità 15 aprile 1994, recante “Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994»;

b) all’articolo 1, comma 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all’articolo 8-quinquies.»;

c) all’articolo 8-quater, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «delle strutture al fabbisogno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,»;

d) all’articolo 8-quinquies:

     1) al comma 2, alinea, le parole: «accordi con le strutture pubbliche ed equiparate» sono sostituite dalle seguenti: «accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie,»;

     2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «distinto per tipologia e per modalità di assistenza» è aggiunto il seguente periodo: «Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell’azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati»;

     3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l’attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis).

2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso».

1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:

a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all’esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all’articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l’ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell’anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;

b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l’azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all’esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese da gli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall’assistito, pena l’esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;

c) per le regioni che, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sotto scritto l’Accordo per il perseguimento dell’equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all’articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminate dall’articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l’interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l’integrazione con le metodologie definite nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).

1-septies. All’articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell’utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell’assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L’individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate dalle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze».

2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo è soppresso.


 

 

Il comma 1 indica le risorse destinate alla programmazione della spesa sanitaria per il triennio 2009-2011, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

§      per l’anno 2009 sono confermati 102.683 milioni di euro, per effetto dell’articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e dell’articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);

Si ricorda che l’articolo 1, comma 796, lettera a), della citata legge n. 296 del 2006, in linea con il cosiddetto Patto per la salute, aveva fissato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009. Successivamente, l’articolo 3, comma 139 della citata legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha incrementato la quota del concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria corrente nella misura di 661 milioni per il 2008 e di 398 milioni annui dal 2009, in attuazione delle intese tra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego.

§      per l’anno 2010 sono indicati 103.945 milioni di euro;

§      per l’anno 2011 sono indicati 106.265 milioni di euro.

 

La norma in esame specifica altresì che i suddetti importi risultano comprensivi della somma di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale Bambino Gesù, preventivamente accantonato ed erogato direttamente dallo Stato allo stesso ospedale, secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187[135].

Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli Accordi e dalle Intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il comma 1-bis condiziona l'accesso al finanziamento integrativo per gli anni 2010 e 2011 - rispetto al livello fissato per il 2009 - alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, da sottoscriversi entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131[136].

La suddetta l’intesa, adottata ad integrazione e modifica dell’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001[137], dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005[138] e dell’Intesa Stato-Regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006[139], deve contenere i seguenti interventi:

§      una riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri, al fine di promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e da quest'ultimo all'assistenza in regime ambulatoriale (lettera a).

Si ricorda che il limite attuale è pari a 4,5 posti letto (comprensivi della riabilitazione e della lungo degenza post-acuzie) per mille abitanti, limite che può subire una variazione in aumento massima del 5 per cento in rapporto alle diverse condizioni demografiche delle regioni[140].

§      l'impegno delle regioni alla riduzione delle spese per il personale degli enti del SSN anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007)[141] (lettera b), attraverso anche :

1)      le misure di riduzione stabile della consistenza organica e quindi della relativa spesa;

2)      la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento del personale dell’area dirigenziale sanitaria e del comparto sanitario[142].

§      l'impegno delle regioni ad adottare, per i casi in cui si profili uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario, anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi quelli esenti (lettera c).

 

Il comma 1-ter prevede che, qualora entro il 31 ottobre 2008 non fosse raggiunta l'intesa di cui al suddetto comma 1-bis, un regolamento del Ministro della salute, da emanarsi con la procedura di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisca le suddette misure di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri (lettera a) e delle spese per il personale del Servizio sanitario nazionale (lettera b), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano[143].

L’articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), in particolare, al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, in modo uniforme sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, prevede l’adozione di un regolamento ministeriale, in cui sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

I successivi commi da 1-quater a 1-septies apportano modifiche alla normativa vigente in materia di programmazione, tariffe, accreditamento, controlli.

 

Il comma 1-quater novella l'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662[144], concernente l'adozione, da parte delle regioni, di specifici progetti, per conseguire obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.

In particolare, è previsto che i progetti siano elaborati sulla base di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (lettera a).

A decorrere dal 2009, sono ripartiti in un unico provvedimento, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i finanziamenti per le quote vincolate a favore dei suddetti progetti e le somme indistinte destinate alle regioni relative al Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Nella formulazione vigente del suddetto articolo 34-bis e dell’articolo 34 della citata legge n. 662 del 1996, innanzitutto, è disposto che i progetti sono elaborati sui criteri e sui parametri fissati dallo stesso Piano sanitario nazionale. In secondo luogo, l'ammissione al finanziamento dei progetti è decisa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le risorse del Fondo sanitario nazionale utilizzate sono vincolate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.

Infine, per quanto riguarda la ripartizione del Fondo sanitario nazionale indistinta di parte corrente, il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali.

 

La norma dispone altresì che il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) eroga un acconto pari al 70 per cento della quota di competenza delle suddette somme vincolate spettanti alle regioni, subordinando l’erogazione del restante 30 per cento all’approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti regionali comprensivi di una rendicontazione dei risultati raggiunti l’anno precedente. La mancata approvazione determina altresì il recupero della suddetta anticipazione del 70 per cento.

Da ultimo, è soppressa la disposizione che vieta alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute, prevista all’ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni[145] (lettera b).

 

Il comma 1-quinques interviene sulla disciplina delle tariffe e dell’accreditamento di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992.

 

In primo luogo,il comma in esame, incide sull’articolo 8-sexies dettando modifiche riguardanti:

§       la determinazione delle tariffe massime per l’assistenza specialistica ed il ricovero ospedaliero da parte del Governo, prevedendo, in via alternativa, la possibilità di utilizzare costi standard e tariffari già disponibili presso le Regioni, le Province autonome e le PPAA (lettera a), punto 1);

L’articolo 8-sexies, prevede attualmente che le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate siano determinate in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità della assistenza.

§      la determinazione del sistema tariffario da parte delle regioni che deve seguire criteri generali, previsti con decreto ministeriale, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse, rispettando i vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale;

§      l’applicazione delle tariffe massime, che devono costituire un riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, determinando in caso di importi tariffari regionali superiori alle suddette tariffe massime un onere a carico dei bilanci regionali.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 15 aprile 1994, recante la determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera (lettera a), punto 2).

 

Nel suddetto articolo 8-sexies è stabilito che nel previsto decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che determina, tra l’altro, le citate tariffe massime, siano stabiliti i criteri generali in base ai quali le regioni, adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse.

 

La norma in esame aggiunge altresì un periodo all’articolo 1[146], comma 18 del citato decreto legislativo, in cui si specifica che le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate[147], con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi previsti[148] (lettera b).

 

L’articolo 1, comma 18 stabilisce, in particolare, che le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona.

 

Il comma 1-quinques modifica inoltre l'articolo 8-quater[149], comma 3, lettera b) inserendo, tra i diversi criteri generali uniformi indicati dal SSN per concedere alle strutture e ai professionisti che lo richiedono l’accreditamento per le funzioni di assistenza sanitaria, quello relativo alla soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie (lettera c).

 

L'articolo 8-quater, comma 3, lettera b) indica la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate.

 

Il comma in esamemodifica inoltre l'articolo 8-quinquies. In particolare, la norma in esame prevede:

§      la possibilità per la regione e le unità sanitarie locali di definire accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie anche con le aziende ospedaliero universitarie (lettera d) punto 1);

§      la possibilità per le regioni, nell’ambito delle prestazioni assicurate, indicate negli accordi contrattuali e nei contratti previsti, di individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati (lettera d) punto 2);

§      l’estensione della stipula da parte delle regioni di accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e con gli istituti, enti ed ospedali religiosi[150], e di contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, in cui la remunerazione tariffaria è determinata all’interno dei tetti finanziari e di attività in sede di negoziazione e di contrattazione ed in base a funzioni specifiche riconosciute dalle regioni, tenendo conto di eventuali risorse già attribuite[151];

§      la sospensione dell'accreditamento istituzionale[152] delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati in caso di mancata stipula degli accordi previsti (lettera d) punto 3).

 

L’articolo 8-quinquies relativo agli Accordi contrattuali stabilisce al comma 1 che è compito delle regioni decidere l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuare i soggetti interessati, secondo previsti riferimenti. Al comma 2 è previsto che, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, che indicano tra l’altro: a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi; b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza; c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies.

 

Il comma 1-sexies modifica le disposizioni in materia di controlli nell’erogazione di prestazioni a carico del SSN, prevedendo:

a)      il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni in base all’ ultimo reddito disponibile[153] del nucleo familiare[154], per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, mediante una collaborazione, disciplinata entro il 30 settembre 2008, con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tra l’Agenzia delle entrate ed il SSN, utilizzando per la suddetta verifica il sistema informativo della tessera sanitaria[155];

 

L’articolo 50 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni, disciplina le disposizioni riguardanti la Tessera sanitaria. In particolare, il decreto ministeriale 11 marzo 2004[156] ha approvato le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria, consegnata, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti dotati di codice fiscale, che costituisce l’unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (comma 1). Per quanto concerne i dati trasmessi telematicamente, gli stessi sono inseriti dal Ministero dell’economia e delle finanze in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con decreto ministeriale 28 giugno 2004, modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2005 sono stati definiti i dati che le regioni, nonché i Ministeri e gli enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica (comma 9).Per il trattamento dei dati rilevati dalla Tessera sanitaria degli assistiti, al Ministero dell'economia e delle finanze è consentito trattare solo i dati riguardanti prescrizioni farmaceutiche o specialistiche, per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione sono resi disponibili all'accesso esclusivo gli archivi di cui al comma 9, per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con il Provvedimento 9 marzo 2006 è stato approvato il protocollo relativo alle modalità di trasmissione dei dati di cui al presente comma e con decreto ministeriale 30 marzo 2007 sono state definite le modalità di trasmissione telematica dei dati relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati, da parte delle ASL, alle strutture di erogazione dei servizi sanitari (comma 10).

b)      un sistema di autocertificazione del cittadino, presso l’ASL competente, di attestazione della sussistenza del proprio diritto all’esenzione in difformità con i dati in possesso dell’amministrazione, disciplinato dal suddetto decreto ministeriale. In tale decreto ministeriale sono altresì incluse le verifiche del SSN, con eventuale recupero delle somme dovute dal cittadino, pena l’esclusione dall’ammissibilità di ulteriori prestazioni a carico del SSN;

c)      la destinazione, per le regioni interessate dai cosiddetti piani di rientro dal deficit nel settore sanitario, di una quota delle risorse per l’edilizia sanitaria[157], alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS)[158], e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS)[159].

 

L’apposito accordo di cui sopra, stipulato, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione interessata è fatto allo scopo di individuare gli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico. A tale accordo deve accompagnarsi un piano di rientro dai disavanzi comprensivo delle misure di riequilibrio dei livelli essenziali di assistenza, conformemente al Piano sanitario nazionale e al D.P.C.M. 29 novembre 2001[160], delle misure necessarie al ripiano dei disavanzi entro il 2010 nonché degli obblighi e delle procedure fissate dall’articolo 8 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005[161]. Le regioni con disavanzi strutturali che hanno stipulato il citato accordo inclusivo del piano di rientro dal deficit sanitario nelle seguenti date sono: le regioni Lazio e Liguria, il 28 febbraio 2007, la regione Abruzzo il 6 marzo 2007, la regione Campania il 13 marzo 2007, la regione Molise il 27 marzo 2007 e la regione Sicilia il 31 luglio 2007.

In particolare, si ricorda che l’articolo 1, comma 180, della citata legge n. 311 del 2004 disciplina le ipotesi di inadempimento - da parte delle regioni - degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria (definiti, nel dettaglio, dalla successiva Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005), ovvero i casi di disavanzo di gestione (di cui all’articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004[162]).

In tali ipotesi, la regione interessata, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. Inoltre, essa stipula con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze un accordo che definisca gli interventi necessari per il conseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti summenzionati.

La sottoscrizione dell'accordo e la verifica (in senso positivo) dell'attuazione del programma sono condizioni necessarie ai fini della riattribuzione (anche in maniera parziale e graduale) alla regione del maggior finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 164, della medesima legge n. 311 del 2004, ossia delle risorse aggiuntive (rispetto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato) destinate al ripiano dei disavanzi nel settore sanitario.

Per un maggiore approfondimento della questione dei disavanzi sanitari regionali, cfr. il dossier di documentazione e ricerche sull’attività delle Commissione Affari sociali nella XV legislatura.

In materia di edilizia sanitariae, più in generale, di spesa per infrastrutture, le disposizioni principali sono contenute nell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obbiettivi di massima da perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento impianti etc.). Nel corso della XV legislatura alcuni interventi in merito sono stati disposti dalle due manovre finanziarie; in tal senso, la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 796, lettera n), ha elevato, da 17 a 20 miliardi di euro – fermo restando il limite annuo delle risorse stanziate a bilancio – la spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico, indicando anche puntualmente i vincoli di destinazione di una quota di tali risorse (tra i quali la riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico e la realizzazione strutture residenziali dedicate alle cure palliative)[163]. Il maggior importo è inoltre ripartito tra le regioni con riferimento alla valutazione dei bisogni delle singole realtà regionali, secondo criteri e linee prefissati. Nella stessa direzione interviene la legge finanziaria per il 2008 (art. 2, co. 279-280) che eleva da 20 a 23 miliardi di euro la spesa complessiva pluriennale per gli interventi sopraccitati, e introduce ulteriori specifiche finalità cui devono essere destinate le risorse (tra le quali il potenziamento delle unità di risveglio dal coma e delle unità di terapia intensiva neonatale).

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), istituto presso l’ex Ministero della salute, rappresenta, come evidenziato nel D.P.R. 7 aprile 2006 recante l’approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008, la grande base dati condivisa a partire dalla quale sviluppare le attività di valutazione del SSN, contemperando le esigenze informative sia del livello aziendale che di quello regionale e nazionale. In questo senso si muove la progettualità portata avanti dalla Cabina di Regia, istituita dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2001 quale organo di governo dell'attuazione del NSIS, e a cui è indispensabile garantire continuità di azione per consentire il progressivo ampliamento della base dati e quindi della capacità di elaborare misure sui diversi livelli di assistenza.

Il Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), previsto dalla citata legge finanziaria 2006 e istituito con Decreto ministeriale del 17 giugno 2006, ha lo scopo di coordinare le attuali attività di controllo e verifica affidate a diversi organismi ed enti al fine di facilitare la raccolta dei dati provenienti dal sistema informativo sanitario ma anche da altri enti (Ministeri Economia e Finanze, ISTAT, Agenzia per i servizi sanitari regionali, Regioni, Asl, NAS, ecc.). Il SIVEAS collabora anche per la verifica degli indicatori previsti dal Patto per la Salute con le Regioni e finalizzati al rispetto dei parametri di qualità e di spesa delle Regioni. Ogni anno sono definiti specifici obiettivi di verifica su proposta del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea (un comitato "misto" Governo-Regioni) ma potranno anche essere attivate verifiche ad hoc in base a particolari emergenze. Inoltre, il SIVEAS promuove anche attività di formazione e tutoraggio specifiche per il personale delle Regioni che hanno sottoscritto gli accordi per il rientro dei disavanzi gestionali e per altri operatori impegnati nelle attività di controllo a livello locale.

 

Il comma 1-septies sostituisce il comma 2 dell'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388[164] e dispone un potenziamento del sistema di controllo effettuato dalle regioni sulle cartelle cliniche e le corrispondenti schede di dimissione, che viene portato ad almeno il 10 per cento dal 2 per cento, attualmente previsto. Inoltre, per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza, i suddetti controlli regionali sono estesi alla totalita' delle cartelle cliniche, tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

L’articolo 88 (Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria) della legge n. 388 del 2000 prevede, in particolare, al comma 2 che le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico casuale annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione. Di conseguenza, al comma 3 è previsto che le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.

Il comma 2 incrementa il livello del finanziamento del SSN, previsto al suddetto comma 1, di 184 milioni di euro per l’anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato[165] con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006- 2007 ed anche per l’attuazione del Progetto Tessera Sanitaria, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e per la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269[166].

Il comma 5-bis dell’articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003[167]ha stabilito che a partire dal 1° luglio 2007 il Ministero dell’economia e delle finanze deve rendere disponibile il collegamento in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette allo stesso Ministero e delle certificazioni di malattia all’INPS, al fine di potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e garantire l’adeguatezza delle prescrizioni. Si ricorda che con il D.P.C.M. 26 marzo 2008[168], emanato ai sensi del codice dell’amministrazione digitale[169], sono state definite le regole tecniche concernenti i suddetti dati e le modalità di trasmissione. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui sopra, è riconosciuto un contributo ai medici convenzionati, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro.

 

Il comma 3 sopprime il secondo periodo dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[170] (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale).

 

La disposizione del secondo periodo dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 prevede l’incompatibilità della nomina a commissario ad acta con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.

La modifica in esame consente la compatibilità della nomina a commissario ad acta con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.

 

Si ricorda che, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale anche sotto il profilo amministrativo e contabile, l’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[171]ha previsto, tra l’altro, la nomina di commissari ad acta nelle regioni che non rispettano gli adempimenti previsti dai piani di rientro dai deficit sanitari.

In particolare, è stato attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di diffidare la regione interessata ad adottare, entro 15 giorni, tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel piano di rientro. La procedura prevista per l’adozione dell’atto di diffida è quella disciplinata dall’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131[172], che dà attuazione all'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo[173].

Lo stesso decreto-legge n. 159 del 2007 stabilisce altresì che la diffida sia adottata nel caso di mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi piani tale da mettere in pericolo la tutela dell’unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni. Restano ferme le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). L’accertamento della mancata osservanza degli adempimenti prescritti avviene nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli piani di rientro effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti[174] e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, con le modalità previste dai citati accordi (comma 1).

Il decreto-legge 159/2007prevede la nomina di un commissario ad acta, per l’intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nell’ipotesi che la regione non adempia alla suddetta diffida, ovvero nel caso in cui gli atti posti in essere, valutati dal Tavolo tecnico e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata. Il commissario ad acta ha la facoltà di proporre la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere; la sua nomina è incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione commissariata (comma 2).

 


 

Articolo 80
(Piano straordinario di verifica delle invalidità civili)

 


1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.

7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.


 

La norma in esame disciplina l’attuazione di un Piano straordinario di verifica delle invalidità civili[175].

Il comma 1 prevede l’attuazione dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile.

Il comma 2 prevede la revoca del pagamento dei benefici economici ai sensi dell'articolo 5 (decorrenza dei benefici economici), comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698[176], nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.

 

Il comma 5 dell’articolo 5 del D.P.R. n. 698 del 1994 prevede che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.

 

Il comma 3 prevede i casi relativi alla sospensione e revoca del pagamento dei benefici economici concernenti l’invalidità civile.

In una prima fase, l’INPS sospende il pagamento dei suddetti benefici, se l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenta a visita medica senza giustificato motivo, durante i procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefìci stessi.

Successivamente, viene disposta da parte dell’INPS la revoca della suddetta provvidenza, a decorrere dalla data della sospensione di cui sopra, per l'invalido che non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero dalla data di notifica della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta.

Tuttavia, nel caso di valide giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione.

E’ disposta inoltre una deroga alle norme previste nei casi di sospensione e revoca dei benefici economici per gli invalidi a favore delle seguenti categorie di persone:

§      i soggetti ultrasettantenni;

§      i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento;

§      i soggetti affetti da patologie irreversibili.

 

Per tali categorie, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici.

 

Il comma 4 prevede, per l'invalido che non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico con le medesime modalità di cui al suddetto comma 3.

 

Il comma 5 autorizza gli uffici della motorizzazione civile a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all’esito delle procedure di rinnovo, ai titolari di patente di guida speciale in fase di rinnovo della stessa.

Il permesso di guida provvisorio consente al conducente di continuare a guidare nei casi in cui la procedura di rinnovo della patente sia ancora in corso alla data di scadenza della patente stessa.

Le patenti speciali sono rilasciate, ai sensi dell’articolo 116, comma 5, del D.Lgs. 285/1992[177], ai mutilati ed ai minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, e possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni. I termini per il rinnovo di tali patenti sono inferiori rispetto a quelli delle patenti ordinarie: cinque anni, anziché dieci, ridotti a tre a partire dal settantesimo anno di età. Il rinnovo è subordinato all'accertamento dei requisiti fisici e psichici del conducente, effettuato dalle commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia.

Si ricorda che, oltre alla fattispecie in esame, il rilascio del permesso provvisorio di guida è previsto, ai sensi dell’articolo 127 del citato Codice della strada, nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente.

 

Il comma 6 assegna la legittimazione passiva all’INPS nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall’INPS nella materia di cui al presente articolo.

Il comma 7 stabilisce che i termini e le modalità di attuazione del suddetto piano straordinario sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni le province autonome, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, avendo riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell’incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell’ambito della Amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l’Amministrazione finanziaria e la Motorizzazione civile.

Con riferimento alle categorie riguardate dall'articolo in esame, si ricorda che vari sono i benefici economici (previdenziali o assistenziali) previsti da diverse norme nazionali, sotto diverse condizioni, in favore degli invalidi civili (pensione di inabilità o assegno di invalidità, indennità di frequenza, indennità di accompagnamento), dei ciechi civili assoluti e parziali (pensione, indennità speciali e di accompagnamento) e dei sordomuti (assegno mensile, indennità di comunicazione) (per un approfondimento relativo alle categorie interessate e ai benefici previsti, vedi il sito www.inps.it).

Si ricorda inoltre che in merito alla competenza amministrativa l’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112[178] ha trasferito all'INPS la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili.

Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.

Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefìci economici, di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi.

Successivamente, con l’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203[179] è stato completato il trasferimento all’INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale)delle residue competenze in merito ai procedimenti giurisdizionali ed alla verifica dei requisiti medico-legali e di reddito, relativi alle prestazioni economiche in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità, competenze precedentemente attribuite alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile[180] incardinata presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed attualmente svolte dalle Commissioni di verifica[181] dell’INPS.

A seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2007, a decorrere dal 1° aprile 2007, l’lNPS è subentrato definitivamente nell'esercizio delle suddette funzioni residuate allo Stato.

Da ultimo, l’articolo 6 (comma 1) del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4[182] è ancora intervenuto sulla materia, consentendo che le regioni adottino disposizioni per semplificare ed unificare le procedure di accertamento delle minorazioni civili (invalidità civile, cecità, sordità) e dell'handicap (di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni). Lo stesso articolo 6 (comma 3) del citato decreto-legge n. 4 del 2006 prevede per i portatori di “menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, ivi inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide” l’esonero da ogni visita medica successiva volta a verificare la sussistenza della patologia, rinviando tuttavia ad un successivo provvedimento ministeriale l’individuazione delle menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo nonché la documentazione sanitaria idonea a comprovare la minorazione. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle citate commissioni mediche (articolo 1 della legge n. 295 del 1990, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104[183]), entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della suddetta commissione medica periferica, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti. Con il D.M. 2 agosto 2007 sono stati individuate le patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.


 

Articolo 81, commi 1-15
Soppressi

 

 

 


 

Articolo 81, commi 16-18
(Addizionale IRES per il settore energia)

 


16. In dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l’impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.

16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.

16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16.


 

 

I commi da 16 a 18 dell’articolo 81 introducono, a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell’energia elettrica, una addizionale allimposta sul reddito delle società (IRES) fissata in misura pari al 5,5%.

 

Il testo della norma rinvia erroneamente all’articolo 75 del TUIR in luogo dell’articolo 77.

 

Ai sensi del comma 16 sono soggetti passivi i contribuenti che operano nei settori della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, della raffinazione del petrolio nonché della produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per vari usi, oli lubrificati e residuati, gas di petrolio liquefatto, gas naturale e energia elettrica e che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano realizzato un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro.

Rientrano tra i soggetti passivi anche coloro che, pur operando in settori diversi da quelli sopra indicati, realizzino ricavi di entità prevalente riconducibili alle predette attività.

Ai sensi delcomma 16-bisl’addizionale IRES si applica anche alle società ed agli enti che abbiano optato congiuntamente per la tassazione di gruppo, in base all’articolo 117 del TUIR, e che tali soggetti dovranno assoggettare ciascuno autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale, provvedendo altresì al relativo versamento. Pertanto, ciascuna delle singole società partecipanti al consolidato dovrà versare la propria addizionale IRES.

Ai sensi del comma 16-ter,inoltre, l’addizionale è dovuta anche dai soggetti che hanno optato per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR. Si prevede che le società partecipate in questione determinino e versino l’addizionale imputando il reddito alle società partecipanti; queste ultime, viceversa, determinano la propria addizionale senza considerare il reddito della società partecipata “trasparente”.

Sono, invece, esclusi i soggetti che producono energia elettrica mediante l’impiego prevalente di biomasse e di fonte solare fotovoltaica o eolica.

 

Il comma 17 stabilisce che, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 3 della legge n. 212/2000 (Statuto dei contribuenti)[184], l’addizionale si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 ossia, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2008.

 

Il comma 18, infine, reca disposizioni dirette a tutelare i consumatori in quanto pone il divieto agli operatori economici di aumentare i prezzi dei prodotti al fine di recuperare le maggiori imposte. A tal fine, viene affidato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AAEG) il potere di vigilare sull’osservanza delle norme in esame nonché l’obbligo di presentare, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento contente gli effetti della disciplina in commento.

In data 4 luglio 2008 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato la Delibera ARG/com 91/08 nella quale, tra l’altro, si obbligano le società interessate a trasmettere entro il 31 luglio 2008 all’Autorità:

a.       l’ultimo bilancio di esercizio disponibile nonché, se disponibili, le relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008 ed i documenti di budget relativi al 2008;

b.       una dichiarazione contenente i valori dei margini operativi lordi unitari relativi a ciascun prodotto dei settori di cui all’articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08 riferiti sia all’anno 2007 che al primo semestre 2008.

Viene inoltre precisato che per lo svolgimento delle attività ispettive sarà richiesta la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e del protocollo di intesa stipulato con la Guardia di Finanza in data 19 dicembre 2005.


 

Articolo 81, commi 19-25
(Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas)

 


19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente:

«Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.».

20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento.

22. L'imposta sostitutiva dovuta è versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.

23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:

a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;

a-bis) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del periodo d’imposta di prima applicazione dell’articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l’importo corrispondente dell’imposta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l’eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell’imposta personale sul reddito;

b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.

25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.


 

 

I commi da 19 a 25 dell’articolo 81 modificano, per le imprese che operano nei settori del petrolio e del gas, i criteri per la valutazione delle rimanenze ai fini fiscali (commi 19 e 20) e introducono un regime di tassazione sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze medesime (commi da 21 a 25).

 

Il valore delle rimanenze a fine esercizio concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali. I criteri da applicare per la valutazione ai fini fiscali dei beni-merce acquistati e non venduti in un esercizio (rimanenze) sono contenuti nell’articolo 92 del TUIR[185] ai sensi del quale il valore delle rimanenze finali è determinato:

-        nel primo anno di attività, in base al costo medio di acquisto determinato dal rapporto tra costo complessivo dei beni e loro quantità;

-        dal secondo anno di attività è necessario distinguere le ipotesi di incremento dei beni in rimanenza da quello della riduzione. Nel primo caso, le ulteriori quantità sono valutate in base al costo medio di acquisto dell’anno; nel secondo caso, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente (c.d. criterio L.I.F.O. last in first out).

Il citato articolo 92, tuttavia, ammette l’applicazione di altri criteri (costo medio ponderato e F.I.F.O. first in first out) se questi sono utilizzati dalle imprese per l’iscrizione del valore delle rimanenze in bilancio.

In sostanza, l’applicazione del criterio LIFO si basa sul presupposto che i beni in rimanenza sono stati i primi ad essere acquistati e, pertanto, in presenza di un andamento crescente dei prezzi, si verifica una sottovalutazione delle rimanenze finali di magazzino. Nell’aspetto fiscale, considerando che tali rimanenze costituiscono un elemento positivo del reddito, la valutazione in base al criterio LIFO comporta un vantaggio per il contribuente ai fini della determinazione del reddito imponibile.

 

Il comma 19, inserendo l’articolo 92-bis al TUIR, dispone l’obbligo, a carico di tutti i soggetti individuati dalla norma, di applicare il metodo F.I.F.O (“primo entrato, primo uscito”) nella valutazione delle rimanenze di fine esercizio.

In sostanza, con il metodo F.I.F.O i beni in rimanenza vengono valutati in base al costo sostenuto negli acquisti più recenti. Ciò comporta, in presenza di prezzi crescenti, un valore delle rimanenze complessivamente più elevato rispetto a quello determinato applicando il metodo L.I.F.O (ultimo entrato, primo uscito) e, pertanto, un elemento positivo di reddito che determina una maggiore base imponibile ai fini fiscali.

 

L’ambito soggettivo della disposizione interessa:

§      imprese operanti nei settori petrolifero, ed in particolare ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, raffinazione del petrolio, produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale con volume d’affari superiore a quello previsto per l’applicazione degli studi di settore (comma 1 del nuovo articolo 92-bis).

Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge n. 146/1998, come sostituito dalla legge finanziaria per il 2007, gli studi di settore non si applicano ai contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;

§      le società che, pur adottando i principi contabili internazionali, hanno optato – ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 38/2005[186] (c.d. decreto IAS) - per l’applicazione dei criteri di valutazione indicati nel TUIR(comma 2 del nuovo articolo 92-bis).

 

I principi contabili internazionali (c.d. IAS/IFRS) sono stati adottati dall’Unione europea dal 1º gennaio 2005 con il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, il quale ha stabilito l’obbligo per le società quotate di redigere il bilancio consolidato applicando i principi IAS/IFRS e la facoltà, per tutte le altre società con sede nell’Unione europea, di utilizzare i principi IAS/IFRS in luogo dei criteri fiscali.

In materia di valutazione delle rimanenze finali, la normativa comunitaria nonché gli IAS/IFRS prevedono l’applicazione del criterio F.I.F.O. o quello del costo medio ponderato mentre non ammettono l’utilizzo del metodo L.I.F.O.

Il D.Lgs. n. 38 del 2005 ha introdotto l’obbligo di adozione dei principi IAS/IFRS nei bilanci delle società quotate e degli enti creditizi e finanziari quali, ad esempio, le banche e le società di leasing. Inoltre, ha consentito l’adozione dei medesimi principi ad alcune categorie di impresa le quali, se optano per l’applicazione della contabilità internazionale, sono tenute a redigere un proprio “bilancio separato”.

In materia di valutazione delle rimanenze, l’articolo 13 del citato D.Lgs. n. 38 ammette la possibilità, per i soggetti che applicano gli IAS, di optare per la valutazione delle rimanenze applicando i criteri di cui all’articolo 92 del TUIR (criterio L.I.F.O.).

 

Ai sensi del comma 20, le disposizioni dell’articolo 92-bis del TUIR, come introdotto dal comma 19, entrano in vigore nel periodo d’imposta in corso al 25 giugno 2008, ossia per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, nel 2008.

 

Il comma 21 dispone che il maggior valore delle rimanenze determinato applicando i criteri fissati dal comma 19 non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto al pagamento diun’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, fissata in misura pari al 16%. In sostanza, si introduce un regime di tassazione sostitutiva in luogo del regime ordinario.

 

A fronte degli iniziali effetti positivi, in termini di maggior gettito, conseguenti all’introduzione di un’imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria sono previsti effetti di minor gettito che interessano un arco temporale più ampio (cessione dei beni in rimanenza). In proposito, la relazione tecnica allegata al provvedimento afferma che la riduzione di gettito negli esercizi successivi risulta di difficile quantificazione.

 

Le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva sono disciplinate dal comma 22 ai sensi del quale il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione alla scadenza prevista per il saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’esercizio di prima applicazione del citato articolo 92-bis ovvero può essere versate in tre rate annuali di uguale importo, la prima delle quali con la medesima scadenza prevista nel caso di versamento unico e le altre nei due anni successivi con l’incremento degli interessi da calcolare al tasso semplice del 3% annuo.

 

Aisensi del comma 23, il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva è riconosciuto ai fini fiscali (c.d. affrancamento) a decorrere dall’esercizio successivo a quello di prima applicazione del citato articolo 92-bis.

 

Viene, inoltre, prevista una disciplina transitoria, applicabile fino al terzo esercizio successivo dalla data di entrata in vigore, che interessa le svalutazioni delle rimanenze dovute alla riduzione dei prezzi, come disciplinato dall’articolo 92, comma 5, del TUIR.

Ai sensi del citato articolo 92, comma 5, è possibile effettuare la svalutazione delle rimanenze – la quale comporta la riduzione della base imponibile fiscale – in presenza di un andamento decrescenti dei prezzi. In particolare, se il valore medio unitario dei beni è superiore al prezzo medio di mercato rilevato nell’ultimo mese, le rimanenze possono essere valutate moltiplicando la quantità per tale prezzo.

La lettera a) del comma 23 dispone che le svalutazioni delle rimanenze determinate ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del TUIR non producono effetti fiscali nei primi tre anni fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva.

In tal caso il contribuente dovrà procedere ad una riliquidazione dell’imposta sostitutiva da determinare su un imponibile inferiore a quello precedentemente considerato. La minore imposta potrà essere recuperata:

§      in caso di rateazione del versamento dell’imposta sostitutiva, attraverso la riduzione delle rate non ancora versate;

§      in caso di versamento unico già effettuato, ovvero in caso di impossibilità di recuperare il minore importo dalle rate non versate, attraverso l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza sui versamenti delle imposte sui redditi (saldo e acconto). Pur non essendo espressamente richiamato dalla norma, sembrerebbe doversi interpretare come compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24).

 

La lettera a-bis) disciplina l’ipotesi in cui le rimanenze finali siano inferiori a quelle esistenti al termine del primo periodo di applicazione della nuova norma. In tal caso, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute deve essere ridotto del maggior valore assoggettato all’imposta sostitutiva del 16 per cento. L’imposta sostitutiva già versata è recuperata dalle rate non ancora versate ovvero può essere utilizzata in compensazione dal pagamento delle imposte sui redditi.

 

La lettera b) del comma 23 disciplina il regime delle valutazioni di rimanenze nell’ipotesi di conferimento d’azienda comprendente le rimanenze rivalutate ai sensi dell’articolo 92-bis del TUIR.

Si dispone che fino al terzo esercizio successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento, si trasferiscono al conferitario il diritto alla riliquidazione e l’obbligo di versamento dell’imposta sostitutiva solo se:

§      prima del conferimento d’azienda, l’attività svolta dal conferitario nonera inclusa tra quelle indicate nel comma 1 del citato articolo 92-bis;

§      il conferitario applichi lo stesso metodo di valutazioni utilizzate dal conferente.

In assenza dei predetti requisiti, si rende definitiva l’imposta sostitutiva versata dal conferente e il valore delle rimanenze rideterminato da quest’ultimo. Le successive svalutazioni effettuate dal conferitario ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del TUIR, sono deducibili in misura pari al 50% del loro ammontare fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

 

Ai sensi del comma 24, nel caso di cessione di azienda entro il termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2011, sul maggior valore attribuito alle rimanenze rivalutate ai sensi dell’articolo 92-bis del TUIR l’aliquota di imposta sostitutiva è elevata al 27,5%.

In assenza di specifiche indicazioni, si presume che, in ipotesi di cessione, dovrà essere rideterminata l’imposta sostitutiva al fine di versare la differenza dovuta.

 

Il comma 25 precisa che le nuove disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze si applicano in deroga all’articolo 2423-bis del codice civile.

Il citato articolo 2423-bis del codice civile dispone, tra gli altri, il principio in base al quale non possono essere modificati da un esercizio all'altro i criteri utilizzati per le valutazioni; sono tuttavia ammesse deroghe in casi eccezionali relativamente ai quali deve esserne data motivazione nella nota integrativa allegata al bilancio.


 

Articolo 81, commi 26-28
Soppressi


 

Articolo 81, commi 29-38-bis
(Istituzione fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti della Carta acquisti)

 


29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

30. ll Fondo è alimentato:

a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell’articolo 83, comma 22;

b) dalle somme conseguenti al recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008 della Commissione;

c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 82, commi 25 e 26;

d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;

e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico.

31. (Soppresso.)

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all’acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell’età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l’ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32.

33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.

34. Ai fini dell’attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa.

35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:

a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;

b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.

38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29.

38-bis. Entro sei mesi dall’approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull’attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.


 

 

La norma in esame istituisce un Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti.

Il comma 29 indica che il Fondo è istituito per il soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

Il comma 30 prevede a favore del fondo i seguenti finanziamenti:

a)  somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell’articolo 83, comma 22, del presente provvedimento[187].

b)  somme conseguenti al recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalle Decisione C (2008)869 def. dell’11 marzo 2008 della Commissione[188].

c)  somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 82, commi 25 e 26[189].

d)  trasferimenti dal bilancio dello Stato;

e)  versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da parte di società ed Enti operanti in specie nel comparto energetico.

 

I commi 32-38 dell’articolo in esame istituiscono e disciplinano la Carta acquisti.

 

Il comma 32 concede una carta acquisti, con onere a carico dello Stato, ai residenti on cittadinanza italiana richiedenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo comma 33, per l’acquisto di beni alimentari e di servizi di carattere energetico.

Il comma 33 stabilisce che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto interdipartimentale del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio tenendo conto dell’età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti e di ulteriori elementi comprovanti l’effettivo bisogno;

b) l’ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti per l’utilizzo del Fondo e la fruizione del beneficio.

 

Il comma 33-bis consente l’avvio di una campagna informativa per favorire la diffusione della Carta acquisti a favore delle fasce più deboli della popolazione.

 

Il comma 34 prevede l’obbligo di attuazione delle norme (commi 32 e 33) relative alla concessione e ai requisiti della Carta acquisti entro il 30 settembre 2008. A tal fine il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste S.p.a, di Sogei S.p.a e di CONSIP S.p.a.

 

Il comma 35 stabilisce che è compito del Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero di uno dei soggetti di cui al comma precedente, individuare:

 

a) i titolari del beneficio previsto, conformemente a quanto previsto dal comma 33;

b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto principalmente di una presenza diffusa sul territorio nazionale, anche al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio.

 

Il comma 36 obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici a fornire le informazioni in possesso per l’individuazione dei titolari del beneficio o all’accertamento delle loro dichiarazioni e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell’economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi impartiti.

 

Il comma 37 prevede convenzioni tra il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed il settore privato, per il supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.

 

Il comma 38 stabilisce che la copertura delle disposizioni dei commi da 32 a 37 è garantita dal Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui al commi 29.

Il comma 38-bis prevede l’obbligo del Governo, entro sei mesi dall’approvazione del provvedimento in esame e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, di predisporre una Relazione al Parlamento sull’attuazione della Carta acquisti.


 

Articolo 81, comma 38-ter
(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

 

38-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell’importo di 168 milioni di euro per l’anno 2008, 267,3 milioni di euro per l’anno 2009, 71,7 milioni di euro per l’anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. Il medesimo fondo è ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.

 

 

Il comma 38-ter prevede l’incremento delle disponibilità del “Fondo per gli interventi strutturali di politica economica”, istituito dall’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004), a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto.

 

In particolare, il primo periodo del comma dispone l’aumento delle disponibilità del Fondo per un importo pari a 168 milioni di euro per l’anno 2008, 267,3 milioni di euro per l’anno 2009, 71,7 milioni di euro per l’anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

 

Ai sensi del secondo periodo del comma, il medesimo Fondo viene invece ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.

 

Va segnalato che ulteriori disposizioni di integrazione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica sono recate dall’articolo 63, comma 10, e dall’articolo 84, comma 1-quinquies, del decreto in esame (vedi relative schede di lettura). Inoltre, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, si è provveduto alla copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo 70, comma 1-bis e dall’articolo 71, comma 1-bis, che escludono il comparto sicurezza e difesa dalla soppressione del trattamento economico aggiuntivo per causa di servizio del dipendente (vedi articolo 84, comma 1-quater).

 


 

Articolo 82, commi 1-5
(Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini IRES ed IRAP)

 


1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.»;

c) all'articolo 7, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al comma 3 sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti.


 

 

I commi da 1 a 5 dell’articolo 82 introducono limiti alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo[190].

In deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), la disciplina entra in vigore nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 ovvero, per le società con esercizio coincidente con anno solare, dal 2008 (commi 2 e 4).

 

L’ambito soggettivo della nuova disciplina, individuato dal comma 1, comprende:

§      le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del D.Lgs. n. 87/1992[191], ad esclusione delle holding da partecipazione diverse dalle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;

§      le imprese di assicurazione;

§      le società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi.

 

La norma in esame stabilisce una quota massima di deducibilità fiscale degli interessi passivi sostenuti applicabile sia ai fini IRES (commi 1 e 2) sia ai fini IRAP (commi 3 e 4).

In dettaglio, si inserisce, ai fini IRES, il comma 5-bis all’articolo 96 del TUIR[192] e si modificano, ai fini IRAP, gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/1997[193].

 

Per le società che non hanno optato per il consolidato nazionale, la parziale indeducibilità degli interessi passivi è fissata in misura pari al 3% per il periodo d’imposta in corso al 25 giugno 2008 (ossia, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, per il 2008) e in misura pari al 4% a decorrere dal periodo d’imposta successivo (ossia, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 2009).

 

Il comma 5-bis dell’articolo 96 del TUIR, inserito dal comma 1 dell’articolo in esame, reca una specifica disciplina ai fini IRES per le società che applicano il consolidato fiscale.

 

In particolare, per i gruppi societari che optano per l’applicazione del consolidato nazionale, gli interessi passivi infragruppo, ossia quelli maturati nei confronti di soggetti che appartengono allo stesso gruppo, sono deducibili sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati nei confronti di soggetti che non appartengono al medesimo gruppo societario.

L’articolo 96, comma 7 del TUIR disciplina i limiti di deducibilità degli interessi passivi per le società capogruppo diverse dalle c.d. holding finanziarie. In particolare, in caso di partecipazione al consolidato nazionale, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo, se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo (ROL) capiente non integralmente sfruttato per la deduzione.

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Articolo 82, commi 6-8
(Deducibilità della variazione della riserva sinistri)

 


6. All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «pari al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti «pari al 30 per cento»;

b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;

c) le parole «il 50 per cento della medesima riserva sinistri» sono sostituite dalle seguenti «il 75 per cento della medesima riserva sinistri».

7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.


 

 

I commi 6-8 dell’articolo 82 recano disposizioni in materia di deducibilità, a fini IRES, della variazione della riserva sinistri per le imprese di assicurazione.

 

In particolare, il comma 6 apporta diverse modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, complessivamente finalizzate a ridurre la quota deducibile di suddetta riserva.

 

La disposizione incide sull’articolo 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) che regola la determinazione del reddito imponibile, ai fini dell’imposta sui redditi, con riguardo alle imprese di assicurazione.

 

L'articolo 111, comma 1 del TUIRdispone che, nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative, la variazione delle riserve tecniche obbligatorie - fino alla misura massima stabilita a norma di legge - concorre a formare il reddito dell'esercizio.

Il comma 3 del citato articolo 111, oggetto di modifica dalla disposizione in commento, nella sua attuale formulazione stabilisce che la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, sia deducibile nell'esercizio in misura pari al 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), le imprese di assicurazione che esercitano i rami danni hanno l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.

 

Per effetto della disposizione in esame, all’articolo 111 sono apportate le seguenti modifiche:

§      la lettera a) riduce dal 60 per cento al 30 per cento la quota deducibile, nell’esercizio interessato, della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo;

§      la lettera b) allunga il periodo di riportabilità delle eccedenze – ovvero la possibilità di portare le eccedenze in deduzione, per quote costanti, negli esercizi successivi - ai diciotto esercizi successivi (in luogo dei nove previsti dalla formulazione originaria della norma);

§      la lettera c) stabilisce che venga considerato “di lungo periodo” il 75 per cento della riserva sinistri, in luogo dell’attuale 50 per cento.

 

Il comma 7 dell’articolo in esame interviene invece sulla disciplina dei cosiddetti “noni pregressi”.

La disposizione sancisce che anche le residue quote dell’ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri - eccedenti il 30 per cento dell’importo iscritto in bilancio- formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame e non ancora dedotte, siano deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.

 

Infine, il comma 8 prevede l’applicazione delle disposizioni contestualmente introdotte in materia di deducibilità della variazione della riserva sinistri (commi 6 e 7) a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal periodo d’imposta 2008.

 

Ai sensi del comma in esame, l’entrata in vigore delle disposizioni avviene in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212 (recante lo statuto del contribuente) il quale, al comma 1, stabilisce il generale principio di irretroattività delle disposizioni tributarie.

 

La medesima norma stabilisce infine che, nella determinazione degli acconti dovuti per tale periodo d’imposta (2008), in sede di versamento della seconda o unica rata si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni in materia di deducibilità della riserva sinistri, introdotte ai commi 6 e 7.


 

Articolo 82, commi 9-10
(Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni)

 

9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi.

10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.

 

 

I commi 9 e 10 dell’articolo 82 elevano la percentuale da versare a titolo di acconto sull’imposta di bollo, nonché sull’imposta sui premi e gli accessori assicurativi.

 

Nel dettaglio, il comma 9 eleva -dal 70 per cento della attuale formulazione al 75 per cento per l’anno 2008, all’85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi.la percentuale della somma da versare a titolo di acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.

 

Ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l’imposta di bollo può essere pagata, oltre che in modo ordinario (mediante utilizzo di carta filigranata e bollata) e in modo straordinario (mediante marche da bollo, visto per bollo e bollo a punzone), anche in modo virtuale, ossia mediante versamento diretto, per alcuni atti e i documenti (indicati dal D.M. 7 giugno 1973 e dal D.M. 10 febbraio 1988). Per poter usufruire di questa modalità di pagamento, il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta.

Per gli anni successivi a quello del primo versamento, l’imposta viene versata in via provvisoria mediante sei rate bimestrali di uguale importo, la somma delle quali corrisponde all’imposta liquidata in via definitiva nell’anno precedente. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente presenta all’ufficio del registro una dichiarazione contenente il numero e la tipologia degli atti e dei documenti emessi nell’anno precedente. Sulla base di tale dichiarazione l’ufficio del registro procede alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente (che costituirà la base per il versamento provvisorio dell’imposta per l’anno in corso) effettuando i relativi conguagli, a debito o a credito, sulla rata bimestrale scadente a febbraio o in quella successiva.

Alcuni soggetti[194] (ai sensi dell’articolo 15-bis del citato D.P.R. n. 642 del 1972, introdotto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 282 del 2004) che versano l’imposta di bollo in modo virtuale sono altresì tenuti a versare, entro il 30 novembre di ogni anno, a titolo di acconto per l’anno successivo, una percentuale – nella formulazione attuale della norma pari al settanta per cento - dell’imposta liquidata in via provvisoria per l’anno in corso.

Per esigenze di liquidità, la norma consente la compensazione del versamento in acconto con i versamenti bimestrali effettuati nell’anno successivo, a partire da quello di febbraio.

 

Il comma 10 eleva al 14 per cento per l’anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi la percentuale della somma da versare annualmente a titolo acconto dell’imposta sui premi e accessori incassati, posta a carico delle imprese assicuratrici.

L’imposta sulle assicurazioni è disciplinata dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Essa (articolo 4) è dovuta proporzionalmente all’importo del premio, compresi tutti gli accessori, per ciascun pagamento di esso, e diviene applicabile a misura che sia pagato o altrimenti soddisfatto il premio. L’imposta è comunque dovuta ancorché questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore.

Gli assicuratori (articolo 9 della legge n. 1216 del 1961) sono tenuti a versare all'ufficio del registro, entro il mese solare successivo, l'imposta dovuta sui premi e accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi e accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo.

La liquidazione definitiva annuale è operata dall’ufficio del registro entro il 15 giugno dell’anno successivo sulla base della denunzia dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, presentata dagli assicuratori entro il 31 maggio precedente.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis della legge n. 1216 del 1961, gli assicuratori versano, a titolo di acconto, entro il 30 novembre di ogni anno, una percentuale – nella formulazione originale della norma, pari al 12,5 per cento - dell’imposta liquidata per l’anno precedente - al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Per esigenze di liquidità l’acconto versato può essere detratto, a partire dal successivo mese di febbraio, dai citati versamenti mensili cui è tenuto l’assicuratore.


 

Articolo 82, commi 11-13
(Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi su crediti)

 


11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «0,40 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;

b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi».

12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.

13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.


 

 

I commi da 11 a 13 dell’articolo 82, modificando l’articolo 106 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), intervengono sulla deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti relativamente agli enti creditizi e finanziari.

 

Il previgente comma 3 dell'articolo 106 del TUIR disponeva che per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,40 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,40 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

 

 

In particolare, il comma 11 dispone:

§      la riduzione dallo 0,4% allo 0,3% della quota annua massima deducibile;

§      l’aumento da nove a diciotto anni del periodo di tempo entro il quale è deducibile l’eccedenza non deducibile nell’anno.

 

Si segnala, tuttavia, che per effetto del richiamo compiuto dall'ultimo periodo del comma 9 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (secondo cui alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati determinate in conformità al medesimo comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 71 - oggi articolo 106 - del TUIR), la disposizione in esame si applica anche alle imprese di assicurazione.

 

Ai sensi del comma 12 l’ampliamento a 18 anni del periodo di deducibilità delle svalutazioni eccedenti la quota annuale, si applica anche alle svalutazioni per le quali i contribuenti hanno in corso la procedura di deduzione. A tal fine, i contribuenti provvedono alla rideterminazione delle quote non ancora dedotte le quali sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di formazione.

 

Ai sensi del comma 13, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 3 della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), la nuova disciplina entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ossia, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2008.

La nuova disciplina, inoltre, deve essere considerata anche ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il medesimo periodo d’imposta. Poiché per i contribuenti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, il termine di scadenza per il versamento del primo acconto d’imposta è scaduto il 16 giugno 2008, tale ultima disposizione troverà applicazione in sede di versamento del secondo acconto (30 novembre 2008).

 


 

Articolo 82, comma 13-bis
(Prelievo sulle riserve matematiche nei rami assicurazioni sulla vita)

 


13-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d’imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell’esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008».


 

 

Il comma 13-bis, sostituendo il comma 2-bis dell’1 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209[195], ha aumentato il prelievo fiscale sulle riserve matematiche delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa.

Nel dettaglio, la disposizione in commento eleva la quota delle riserve matematiche iscritte in bilancio che le imprese o gli enti di assicurazione sono tenuti a versare a titolo di imposta, con le seguenti modalità:

§      la quota è elevata dallo 0,20 per cento allo 0,350 per cento a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008;

§       la quota è aumentata allo 0,390 per cento per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008. Si specifica che, per il medesimo periodo d’imposta, il versamento è effettuato a titolo di acconto entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell’esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008.

 

Il prelievo fiscale sulle riserve matematiche dei rami vita delle società ed enti di assicurazione è stato introdotto dal suddetto articolo 1 del D.L. n. 209 del 2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (ovvero a decorrere dal periodo d’imposta 2003).

Sono escluse tuttavia dal prelievo le riserve relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482), e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. A decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi (secondo le regole dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (oltre un milione di euro) ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Ai sensi del comma 2-ter, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.


 

Articolo 82, commi 14-15
(Imposta di registro contratti di locazione immobiliare)

 


14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972»;

b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies) dello stesso decreto» sono inserite le seguenti: «nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972».

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente.


 

 

Il comma 14 modifica alcune norme del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante il Testo Unico delle disposizioni sull’imposta di registro, estendendo l’applicazione dell’imposta di registro in termine fisso ed in misura proporzionale alle locazioni immobiliari poste in essere nell’ambito di gruppi bancari e assicurativi, nonché di società consortili e cooperative con funzioni consortili.

 

L’imposta di registro è un’imposta indiretta sui trasferimenti checolpisce gliatti elencati nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta, si intende per registrazione in termine fisso la registrazione da richiedersi entro un determinato numero di giorni dalla data di formazione dell’atto. La registrazione in caso d’uso (articolo 6 del D.P.R. n. 131 del 1986) si verifica quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

L’imposta può essere applicata in misura fissa (per un ammontare legato al tipo di atto imponibile) ovvero proporzionalmente (applicando l’aliquota prevista nella tariffa al valore dell’atto).

La lettera a)della norma in esame interviene sull’articolo 5, comma 2, del citato D.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina le ipotesi di applicazione dell’imposta alle scritture private non autenticate.

 

Nella sua formulazione originale, il comma 2 dispone che lescritture private non autenticatesiano soggette a registrazione solo in caso d'uso ove tutte le disposizioni in esse contemplate riguardino operazioni soggette ad IVA.

A tal fine,si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto, e sono assoggettate a registrazione in caso d’uso - le seguenti operazioni:

a)    cessioni e prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta per ragioni di territorialità (a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);

b)    operazioni per cui deve essere comunque emessa fattura, a norma del sesto comma dell'articolo 21 dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972.

Tuttavia, entro le operazioni di cui alla citata lettera b),fanno eccezione le operazioni - esenti e imponibili - elencate dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter), e 27-quinquies) dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972. Le ipotesi individuate dalle citate norme concernono, in sintesi, le locazioni di aree non edificabili e di fabbricati alle condizioni previste dal suddetto numero 8); le cessioni di fabbricati non strumentali per natura,nei limiti temporali stabiliti dalla norma (8-bis); le cessioni di fabbricati strumentali per natura, con le eccezioni elencate dal numero 8-ter; infine, le cessioni di beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale dell’IVA (27-quinquies).

Queste operazioni sono assoggettate infatti a registrazione in termine fisso.

 

La norma in commento, accanto alle citate disposizioni dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), assoggetta alla registrazione in termine fisso anche le locazioni di immobili esenti da IVA ai sensi dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (per il cui termine di abrogazione cfr. scheda relativa all’articolo 82, comma 16 del decreto-legge in esame) e dell’articolo 10, secondo comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

 

L’obbligo di registrazione in termine fisso investe dunque le locazioni di immobili effettuate (articolo 6, comma 1 della legge n. 133 del 1999) -quali prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario, da parte delle cd. “società strumentali” (cfr. relativa scheda di lettura al comma 16) - nell’ambito del gruppo bancario da:

a)      società facenti parte del gruppo bancario, ivi incluse le società strumentali, alle società del gruppo medesimo;

b)      consorzi - ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili - costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superassero i costi imputabili alle prestazioni stesse;

Allo stesso modo, la registrazione in termine fisso concerne le locazioni immobiliari poste in essere - quali prestazioni di servizi (articolo 6, comma 2) - in favore delle società del gruppo bancario da parte della capogruppo estera, ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo, ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. La condizione posta è che tutti i soggetti elencati abbiano la sede legale nell'Unione europea (articolo 6, comma 2).

Un analogo meccanismo riguarda gli atti di locazione immobiliare (articolo 6, comma 3) posti in essere:

a)       in favore di società del gruppo assicurativo, da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante secondo i parametri dettati dal codice civile (nel dettaglio, dall'articolo 2359, commi primo e secondo);

b)      da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a), nei confronti delle società stesse, a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;

c)      da parte di società facente parte del gruppo assicurativo in favore di altra società del gruppo, in presenza di un certo ammontare di operazioni esenti rispetto alla totalità del volume d’affari. Anche in tal caso si prevede l’applicazione dei parametri del codice civile (e precisamente del primo comma, numero 1), e secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile) per la nozione di gruppo societario (articolo 6, comma 3, lettera c);

d)      da parte di società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi delle norme del codice civile, in favore di altra società svolgente operazioni relative alla riscossione dei tributi (articolo 6, comma 3 lettera c-bis).

 

Per effetto del rinvio all’articolo 10, comma 2 del D.P.R. IVA, sono sottoposte a registrazione in termine fisso anche le locazioni di immobili poste in essere a titolo di prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, per cui la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis (che appunto reca le modalità di calcolo della percentuale detraibile a fini IVA, in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione) sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

 

La lettera b) del comma 14 correlativamente modifica l’articolo 40, comma 1 del citato D.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina l’applicazione della misura dell’imposta (in misura fissa, ovvero proporzionalmente) agli atti relativi ad operazioni soggette ad IVA.

Nella sua originale formulazione, l’articolo 40, comma 1 del D.P.R. sull’imposta di registro prevede che per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21.

Entro quest’ultima categoria, fanno eccezione le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8, 8-bis e 27-quinquies, dello stesso D.P.R. IVA (per l’elencazione di tali soggetti, vedi supra; si rileva tuttavia che non sono ricomprese le operazioni di cui al numero 8-ter, indi le locazioni di immobili strumentali per natura le quali, dunque, sono sottoposte ad imposta in misura proporzionale).

 

Coerentemente alla modifica apportata all’articolo 5 del D.P.R. 131 del 1986, la norma in commento tende ad ampliare il novero delle operazioni soggette ad imposta di registro in misura proporzionale. L’applicazione dell’imposta in misura proporzionale riguarderà le locazioni di immobili esenti da IVA, poste in essere dai medesimi soggetti indicati nella lettera a)del comma 14 (cfr. supra).

 

Infine, il comma 15 dispone che le modalità e i termini degli adempimenti, nonchédel versamento dell’imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 in esame, siano stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente.

 


 

Articolo 82, comma 16
(Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi)

 

16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole «, e al comma 262».

 

 

Il comma 16 differisce al 1° gennaio 2009 - in luogo del 1° gennaio 2008, come originariamente previsto - la decorrenza delle norme - contenute nella legge finanziaria per il 2008 - che hanno assoggettato ad IVA alcune prestazioni di carattere ausiliario svolte nell’ambito di gruppi bancari, assicurativi e di imprese che compiono, in prevalenza, operazioni esenti, nonché nell’ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi.

Nel dettaglio, la disposizione in esame posticipa l’applicazione dell’articolo 1, comma 262 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008). Tale disposizione ha modificato la legge 13 maggio 1999 n. 133, sopprimendo i commi da 1 a 3-bis dell’articolo 6, in materia di IVA di gruppo.

I commi 1-3 del citato articolo prevedevano l’esenzione dall’Iva per le prestazioni di carattere ausiliario svolte nell’ambito dei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che compiono prevalentemente operazioni esenti, nonché nell’ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi.

Si tratta di prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del TU bancario (ovvero resi dalle “società strumentali”, esercenti cioè in via esclusiva o prevalente attività ausiliarie di quelle svolte dalle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici) effettuate:

a)       da società facenti parte del gruppo bancario, ivi incluse le società strumentali alle società del gruppo medesimo;

b)       dai consorzi - ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili - costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superassero i costi imputabili alle prestazioni stesse. Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applicava limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare fosse superiore al 50 per cento del volume d'affari.

In base al comma 2, l'esenzione si applicava anche alle prestazioni di servizi rese in via esclusiva alle società del gruppo bancario da parte della capogruppo estera, ovvero da parte di società del gruppo estero - comprese le società strumentali il cui capitale fosse interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo, ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applicava a condizione che tutti i soggetti avessero la sede legale nell'Unione europea.

Il comma 3 prevedeva che l'esenzione prevista al comma 1 si applicasse altresì alle prestazioni di servizi rese:

a)       a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante secondo la nozione codicistica;

b)      da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a), nei confronti delle società stesse, a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superassero i costi imputabili alle prestazioni stesse;

c)       a società del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente fosse costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti, da parte di altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applicava a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle società del gruppo dell'anno precedente fosse costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Ai fini dell’applicazione della norma, si disponeva che l’appartenenza a un gruppo della società controllante e delle società controllate seguisse, anche in questo caso, le disposizioni del codice civile (primo comma, numero 1), e secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile) fin dall'inizio dell'anno solare precedente;

c-bis) a società che svolgessero operazioni relative alla riscossione dei tributi da parte di altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi delle norme del codice civile (articolo 2359, commi primo e secondo, c.c.).

 

Il comma 3-bis rimandava poi alle norme del codice civile e del D.Lgs. n. 385 del 1993 (testo unico bancario – TUB) per la definizione di “il controllo nella forma dell'influenza dominante” ai fini dell’applicazione dei commi 1-3 dell’articolo 6.

 

Con finalità di coordinamento, la norma in commento dispone altresì la parziale abrogazione delle disposizioni della legge finanziaria 2008(articolo 1, comma 264 della citata legge n. 244 del 2007)relative all’entrata in vigore della suddetta disciplina.


 

Articolo 82, commi 17-22
(Disposizioni tributarie riguardanti fondi d’investimento immobiliari “familiari”)

 


17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 18 del presente articolo, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.

18. L'imposta di cui al comma 17 è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti:

a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o più dei soggetti di cui al comma 2, ultimo periodo dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

b) in ogni caso il fondo sia istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, da una o più persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

18-bis. L’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d’investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente articolo è dovuta nella misura del 20 per cento. L’imposta è applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni.

19. La società di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d’imposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 18. La società di gestione del risparmio segnala all’Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma, non consentendo l’applicazione dell’imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità per la segnalazione di cui al periodo precedente.

20. La sussistenza dei requisiti indicati nel comma 18 determina l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano. Qualora la società di gestione del risparmio non abbia potuto applicare l’imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l’imposta patrimoniale è applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute nel medesimo periodo d’imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per l’accertamento dell’imposta si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla società di gestione del risparmio.

21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «una ritenuta del 12,50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».

21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, è operata sui proventi percepiti con l’aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall’ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto.

22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

«5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.».


 

 

I commi da 17 a 22 modificano la disciplina fiscale dei fondi di investimento immobiliare disponendo:

§      l’istituzione di una imposta patrimoniale in misura pari all’1% sui c.d. fondi immobiliari familiari (commi da 17 a 20);

§      l’aumento dal 12,50% al 20% dell’aliquota della ritenuta fiscale sui proventi corrisposti da qualunque tipologia di fondo immobiliare (comma 21) nonché sui redditi diversi di natura finanziaria realizzati dalla cessione o dal rimborso delle quote dei fondi d’investimento immobiliare chiusi di cui al comma 18 (comma 18-bis). Rimane, tuttavia, confermata l’applicazione dell’aliquota previgente (12,50%) sui redditi maturati prima del 25 giugno 2008 relativi al rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare risultante dall’ultimo rendiconto approvato (comma 21-bis);

§      l’attribuzione della qualifica di residente in Italia, salvo prova contraria, alle società o enti che detengono più del 50% delle quote dei fondi di investimento immobiliari chiusi (comma 22).

Relativamente all’introduzione dell’imposta patrimoniale, la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che la disposizione ha carattere essenzialmente antielusivo. In particolare, intende evitare che le persone fisiche, individualmente o insieme a pochissimi soggetti della medesima natura, possano promuovere la costituzione di fondi immobiliari al solo fine di beneficiare del favorevole regime fiscale di tassazione degli immobili e dei proventi derivanti dagli stessi in luogo di quello più oneroso che si rende applicabile nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai partecipanti.

 

Il comma 17 introduce, per i fondi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 58/1998[196] in presenza di specifiche condizioni tassativamente individuate, una imposta patrimoniale fissata in misura pari all’1% del valore netto dei fondi determinato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti dalle Società gestione risparmio[197]. In merito alle modalità di attuazione si dispone che:

§      la SGR preleva l’imposta patrimoniale che deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo;

§      per i fondi avviati in corso di anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo e, per quelli cessati in corso d’anno, si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo;

§      l’imposta patrimoniale dovuta nell’anno e accantonata nel passivo, non concorre alla formazione del patrimonio netto ai fini della determinazione dell’imposta dovuta nel medesimo anno;

§      in materia di accertamento, riscossione, e sanzione dell’imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.

Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 58/1998, i fondi immobiliari sono dei fondi di investimento rivolti esclusivamente o prevalentemente a beni immobili, diritti reali immobiliari e in partecipazioni in società immobiliari.

In attuazione del citato articolo 37 è stato emanato il DM 24 maggio 1999 n. 228[198] il quale all’articolo 12-bis dispone che i fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa[199] e che affinché un fondo possa definirsi immobiliare, la percentuale degli investimenti in immobili non deve essere inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo ovvero può essere non inferiore al 51% qualora il patrimonio del fondo sia altresì investito, per almeno il 20% in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare.

Il medesimo DM n. 228 del 1999 disciplina, inoltre, l’istituzione da parte delle SGR di fondi riservati (articolo 15) ossia di fondi aperti o chiusi la cui partecipazione è riservata ad investitori qualificati specificando le categorie di investitori alle quali il fondo è riservato e di fondi garantiti (articolo 16) che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo.

 

Ai sensi del comma 18 l’imposta patrimoniale è dovuta dai c.d. fondi immobiliari familiari ossia dai fondi non quotati, con un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro, le cui quote sono detenute da meno di 10 partecipanti, salvo il caso in cui almeno il 50% delle quote sia detenuto da fondi di previdenza complementare, da organismi d'investimento collettivo del risparmio (OIVCR), da soggetti residenti in paesi inclusi nella white list, da imprenditori individuali, da soggetti che detengono partecipazioni in attività commerciale o da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria e, in ogni caso, dai fondi riservati e dai fondi garantiti di cui, rispettivamente, ai sopra richiamati articoli 15 e 16 del DM n. 229 del 1999 per i quali più di 2/3 delle quote siano detenute da persone fisiche non esercenti attività d’impresa legate da rapporti di parentela o di affinità[200] ovvero da società sulle quali le medesime persone fisiche detengono controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile (società controllate o collegate) ovvero da trust da cui siano disponenti o beneficiari.

La norma reintroduce l’imposta vigente fino al 31 dicembre 2003 e disciplinata dall’articolo 6, commi 2 e 3, del DL n. 351/2001. I predetti commi sono stati abrogati, con decorrenza 1° gennaio 2004, dall'articolo 41-bis, comma 8, del DL n. 269/2003 (collegato alla finanziaria 2004).

 

Il comma 18-bis eleva dal 12,50 al 20 per cento l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare sui redditi realizzati dalla vendita o dal rimborso delle quote di partecipazioni nei fondi di investimenti immobiliare chiusi di cui al comma 18.

 

Il comma 19 affida alla Società di gestione del risparmio (SGR) il compito di verificare l’esistenza dei requisiti indicati al comma 18 ai fini dell’applicazione del regime impositivo.

A tal fine, in caso di cessione delle quote, si pone l’obbligo ai soggetti acquirenti di comunicare in forma scritta, entro trenta giorni, alla SGR l’avvenuto acquisto indicando la data e le altre informazioni necessarie ai fini dell’applicazione della disciplina in commento. La omessa presentazione della comunicazione, anche parziale, deve essere comunicata dalla SGR all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Ai sensi del comma 20 l’imposta patrimoniale è dovuta a decorrere dal periodo d’imposta nel quale si verifica la sussistenza delle condizioni indicate nel comma 18. Qualora, in assenza della comunicazione di cui al comma 19, la SGR non ha potuto applicare l’imposta patrimoniale, quest’ultima è calcolata in capo ai partecipanti al fondo in proporzione al valore delle quote detenute. Ai fini dell’accertamento dell’imposta si rinvia alle disposizioni fiscali generali contenute nel titolo IV del DPR n. 600/1973.

 

Il comma 21, modificando l’articolo 7 del DL n. 351/2001, aumenta dal 12,50% al 20% l’aliquota della ritenuta operata sui proventi dei fondi immobiliari.

La disciplina fiscale relativa ai proventi[201] corrisposti dai fondi immobiliari è disciplinata dall’articolo 7 del DL n. 351/2001 ai sensi del quale, nel testo previgente le modifiche apportate dalla norma in esame, la società di gestione del risparmio (SGR) opera una ritenuta d’imposta nella misura del 12,50% considerata, per le imprese commerciali, a titolo di acconto mentre è a titolo definitivo per i soggetti non esercenti attività commerciale.

 

La disposizione contenuta nel comma 21 comporta, per i soggetti ai quali la ritenuta si applica a titolo definitivo (soprattutto persone fisiche) un incremento della pressione fiscale mentre, per i soggetti ai quali la ritenuta opera a titolo di acconto (soprattutto società di capitali e, più in generale, imprese commerciali) comporta un anticipo delle imposte da liquidare in dichiarazione dei redditi il cui ammontare complessivo rimane invariato in quanto da determinarsi applicando il regime ordinario delle imposte dirette.

 

Il comma 21-bisintroduce una clausola di salvaguardia diretta a garantire l’applicazione della previgente aliquota di imposta sostitutiva (12,50%) sui redditi derivanti da rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare fino a concorrenza della differenza positiva maturata prima del 25 giugno 2008 e risultante dall’ultimo rendiconto approvato.

 

Il comma 22, inserendo il comma 5-quater all’articolo 73 del D.P.R. n. 917/1986[202], stabilisce che, salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia, e pertanto sono soggetti passivi IRES, le società o gli enti che detengono almeno il 50% delle quote di fondi di investimento immobiliare di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 58/1998 e siano controllati, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Italia.

In presenza delle predette condizioni, pertanto, non opera la esenzione dei proventi realizzati dai soggetti non residenti disciplinata dall’articolo 7, comma 3, del DL n. 351/2001.

Si considerano controllate, ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2 del codice civile:

1)      le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2)      le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3)      le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini della verifica dell’esistenza del controllo, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.


 

Articolo 82, commi 23-24
(Abolizione di agevolazioni in materia di stock option)

 

23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , la lettera g-bis) è abrogata.

24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

I commi 23 e 24 dell’articolo 82, abrogando la lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR[203], dispongono l’assoggettamento al regime di tassazione ordinaria delle plusvalenze relative alle stock option.

 

La disciplina relative alle stock option prevede la possibilità, per le società, di approvare dei piani per l’assegnazione ai propri dipendenti di opzioni su azioni o su altri strumenti finanziari a condizioni particolarmente vantaggiosi. Si tratta di una prassi diffusa su scala internazionale in quanto consente alla società di fidelizzare i propri dipendenti.

Nel testo previgente, l’articolo 51, comma 2, lettera g-bis) del TUIR dispone che, in presenza di specifici requisiti, il valore di tali plusvalenze non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, l’ammontare escluso è determinato dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto di opzione e l’ammontare corrisposto dal dipendente per l’esercizio delle opzioni stesse, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta e che le azioni rappresentino una percentuale di diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria non superiore al 10%. Ulteriori condizioni richieste per l’applicazione dell’agevolazione fiscale sono contenute nel comma 2-bis del medesimo articolo 51. In particolare:

-        l’opzione deve essere esercitata non prima di tre anni dall’attribuzione dell’azione (c.d. vesting period);

-        al momento dell’opzione, la società deve risultare quotata nei mercati regolamentati;

-        il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.

Le plusvalenze da stock option che, ai sensi della citata lettera g-bis) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, rientrano nella disciplina fiscale delle plusvalenze da partecipazioni non qualificate, di cui all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997, e sono pertanto soggette all’imposta sostitutiva fissata in misura pari al 12,50%.

 

In particolare, il comma 23 dispone l’abrogazione della citata lettera g-bis), e il comma 24 stabilisce che il nuovo regime di tassazione delle stock option si applica alle assegnazioni di azioni ai dipendenti effettuati a decorrere dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008 in esame).

 

Come precisato nella circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate n. 54/E emanata il 9 settembre 2008, la nuova disciplina comporta, in presenza dei requisiti indicati, che la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’esercizio del diritto di opzione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorre alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente ed è assoggettato a ritenuta d’acconto.

La plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni, è considerata reddito di capitale (capital gain), ai sensi dell’articolo 68, comma 6, del TUIR ed è assoggettata a ritenuta alla fonte ad aliquota del 12,50 per cento.

Si fa presente che, poiché la norma non è intervenuta anche sulla lettera g) del citato comma 2 dell’articolo 51, la nuova disciplina non si applica (e, pertanto, il valore delle azioni assegnate alla generalità dei dipendenti rimane esclusa dal reddito di lavoro dipendente) a condizione che le azioni:

a) siano offerte alla generalità dei dipendenti;

b) abbiano un valore complessivamente non superiore ad € 2.065,83 per ciascun periodo di imposta; superata tale soglia, la sola eccedenza è assoggettata ad imposizione;

c) non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla assegnazione.

 


 

Articolo 82, commi 24-bis – 24-ter
(Regime di imponibilità contributiva delle stock options)

 


24-bis. Al comma 4 dell’articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option».

24-ter. L’esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell’articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


 

 

I commi 24-bis e 24-ter dell’articolo 82 recano disposizioni in materia di regime di imponibilità contributiva delle stock options.

 

Più specificamente:

§      Il comma 24-bis, novellando l’articolo 27, comma 4, del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797[204] tramite l’inserimento della lettera g-bis) al medesimo comma, determina l’esclusione, dalla base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali sui redditi di lavoro dipendente, dei redditi derivanti dall’esercizio di piani di stock options;

 

Si ricorda che il richiamato articolo 27 stabilisce (comma 1) che costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'attuale articolo 49, comma 1, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni)[205], maturati nel periodo di riferimento.

Il successivo comma 4 esclude tassativamente (ai sensi del successivo comma 5) dalla base imponibile:

-        le somme corrisposte a titolo di T.F.R.;

-        le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;

-        i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;

-        le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;

-        i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione;

-        i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del TUIR;

§         tale esclusione dalla base imponibile contributiva, ai sensi del successivo comma 24-ter, si applica con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

Al riguardo, la relazione tecnica integrativa[206] non stima un effetto finanziario relativamente alle disposizioni in esame, evidenziando che la relazione tecnica originaria al decreto-legge, con riferimento ai commi 23 e 24 dell’art. 82, concernenti l’abolizione di agevolazioni in materia di stock option, in maniera prudenziale non stimava gli effetti in termini di incremento di gettito contributivo derivante dalle plusvalenze che, a seguito della norma, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, per cui conseguentemente i commi 24-bis e 24-ter in esame non determinano ulteriori variazioni di gettito rispetto alla stima iniziale.

 


 

Articolo 82, commi 25-26
(Cooperative a mutualità prevalente)

 


25. Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultante alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia.

26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.


 

 

Il comma 25 dell’articolo 82 obbliga, alle condizioni specificate dalla medesima norma, le società cooperative a mutualità prevalente a destinare il cinque per cento dell’utile annuale netto al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, istituito all’articolo 81, commi 29 e 30 del decreto in commento (per il quale cfr. relativa scheda di lettura).

 

Ai sensi dell’articolo 2511 del codice civile, le società cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. All’interno di tale categoria, la recente riforma del diritto societario (operata con il D.Lgs. 17gennaio 2003 n. 6, in attuazione della delega contenuta nella L. 3 ottobre 2001, n. 366) ha individuato le cooperative a mutualità prevalente, dotate del carattere della cooperazione costituzionalmente riconosciuta, in relazione alla prevalenza quantitativa dell’attività mutualistica con i soci, fermo restando il requisito della non lucratività.

Ai sensi dell’articolo 2512 c.c., le società cooperative a mutualità prevalente sono quelle che, in ragione del tipo di scambio mutualistico:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Esse sono tenute ad iscriversi in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

 

L’ambito applicativo della disposizione è circoscritto alle cooperative a mutualità prevalente - disciplinate dall’articolo 2512 del codice civile - che presentinoin bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile d’esercizio, così come risultanti alla data di approvazione del bilancio d’esercizio.

 

Le modalità e i termini del versamento della quota sono stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro della giustizia.

 

Ai sensi del comma 26, l’ambito applicativo della norma comprende gli utili evidenziati nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 in esame, nonché agli utili evidenziati nei bilanci relativi all’esercizio successivo.

 


 

Articolo 82, comma 27
(Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci)

 


27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:

«3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.».


 

 

Il comma 27 dell’articolo 82 sostituisce il comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63[207] (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112), elevando dal 12,5 al 20 per cento la ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi corrisposti da alcune tipologie di società cooperative e dai loro consorzi ai soci persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, in relazione ad alcune tipologie di prestiti (ovvero i prestitierogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

In sede di conversione in legge del decreto in esame, è stato specificato che la norma non si applica alle cooperative ed ai loro consorzi qualificabili come “piccole e micro imprese” secondo quanto previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Ai sensi della suddetta raccomandazione (articolo 2) la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Nella categoria delle PMI si definisce “piccola impresa” un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; nel medesimo ambito, si definisce “microimpresa” un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

 

Si ricorda che nella sua formulazione originale, il comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 disponeva l’applicazione della stessa ritenuta prevista ai sensi dell’articolo 26, comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero del 12,50 per cento,a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ovvero:

a) che i versamenti e trattenute fossero effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superiori ad una certa somma (20.658 euro, elevato a 41.317 euro per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro);

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superassero la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.

 

 


 

Articolo 82, commi 28-29
(Cooperative di consumo e consorzi)

 


28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

«b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi».

29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.


 

 

Il comma 28 eleva dal 30 al 55 per cento la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che, per legge, concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e dei loro consorzi.

 

Nel dettaglio, la norma in esame inserisce la lettera b-bis) al comma 460 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311).

 

Si ricorda che l’articolo 12 della legge n. 904 del 1977[208] stabilisce che le riserve indivisibili delle cooperative e dei loro consorzi non concorrano a formare il reddito imponibile di tali soggetti, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento.

Ai sensi del citato comma 460 della legge finanziaria per il 2005, (fermo restando quanto disposto ai commi 1-3 dell’articolo 6 del D.L. n. 63 del 2002, che disciplina a fini impositivi altre tipologie di utili delle società cooperative) l’articolo 12 non si applica alle società cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi, per una quota - specificamente individuata - degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili.

Tale quota concorre a formare il reddito imponibile, ed è dunque assoggettata a tassazione.

Essa è cosìdeterminata:

a)    nella misura del 20 per cento, per le cooperative agricole e loro consorzi, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

b)    nella misura del 30 per cento per le altre cooperative e loro consorzi.

 

La lettera b-bis) specifica che concorre a formare il reddito imponibile delle cooperative di consumo e dei loro consorzi il 55 per cento degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili delle medesime società.

 

In mancanza di apposita normativa, infatti, gli utili delle suddette tipologie cooperative rientravano nella previsione di cui alla lettera b) del citato comma 460.

 

Il comma 29 dispone l’applicazione delle introdotte norme, in deroga al principio generale di irretroattività delle disposizioni tributarie, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 25 giugno 2008.

Per determinare gli acconti dovuti per l’attuale periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni introdotte con il comma 28.


 

Articolo 83, commi 1-2
(Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti)

 


1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L’INPS e l’Agenzia delle entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 83 prevede la predisposizione di piani di controllo da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso, volti a garantire una maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni.

Si dispone altresì che l’INPS e l’Agenzia delle Entrate attivano uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai percipienti utili da contratti di associazione in partecipazione, nel caso in cui l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

L’associazione in partecipazione, di cui agli articoli 2549 e ss. c.c., si può definire come il contratto con il quale una parte (l'associante) attribuisce ad un'altra (l'associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa o di uno o più affari determinati, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato. Tale apporto può avere contenuto esclusivamente finanziario, o consistere nell'apporto di lavoro o nell'apporto misto di capitale e lavoro.

Si ricorda che gli associati in partecipazione, dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 157, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), sono iscritti, ai fini previdenziali, alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335[209].

Ai sensi del successivo comma 2, inoltre, le menzionate amministrazioni determinano le modalità di attuazione della disciplina in esame tramite un’apposita convenzione.

Si ricorda che la definizione di residente ai fini fiscali è contenuta all’articolo 2 del D.P.R. 917/1986[210] per il quale sono residenti, ai fini delle imposte sui redditi, le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Vengono considerati, altresì, residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze[211].

 


 

Articolo 83, comma 3
(Sviluppo attività di controllo)

 

3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.

 

 

Il comma 3 dell’articolo 83 dispone che l’Agenzia delle entrate, nel triennio 2009-2011, realizzi un piano di ottimizzazione dell’impiego delle risorse al fine di incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale.

Tale incremento, ai sensi della disciplina introdotta, deve risultare pari ad almeno il 10 per cento rispetto alla capacità impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008.

 


 

Articolo 83, comma 4
(Partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale)

 

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.».

 

Il comma 4 novella l’articolo 1 del D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, in tema di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.

In particolare viene aggiunto il comma 2-ter, in base al quale il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze fornisce con cadenza semestrale ai comuni, anche tramite l’ANCI, l’elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito.

La norma richiamata, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale anche attraverso una maggiore partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale, riconosceva ai comuni una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

Il comma 2 prevedeva l’emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con il quale sarebbero state stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento sarebbero state altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, potrà prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.

La norma risulta sostanzialmente inapplicata, in quanto soltanto con il recente provvedimento del 16 giugno 2008 del Direttore dell’Agenzia del territorio sono state disciplinate le modalità di fruizione da parte dei Comuni delle informazioni inerenti la banca dati ipotecaria.


 

Articolo 83, commi 5-7
(Contrasto alle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto)

 


5. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:

a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;

b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;

c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;

d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 è assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.

7. Gli esiti delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.


 

 

Il comma 5 stabilisce che l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementino la capacità operativa destinata al contrasto delle frodi dell’IVA, sia nazionali che comunitarie.

Tale incremento dovrà realizzarsi anche tramite l’orientamento delle funzioni e delle strutture dei suddetti soggetti istituzionali, il quale dovrà essere finalizzato ad assicurare:

a)  l’analisi dei fenomeni e l’individuazione di specifici ambiti di indagine;

b)  la definizione di apposite metodologie di contrasto;

c)  la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;

d)  il monitoraggio dell’efficacia delle azioni poste in essere.

 

Si ricorda che le frodi fiscali costituiscono un ostacolo al funzionamento regolare del mercato interno dell’Unione europea in quanto comportano distorsioni della concorrenza tra i contribuenti.La lotta alle frodi fiscali è pertanto uno degli obiettivi prioritari della politica fiscale dell’UE. In materia si ricorda la Comunicazione della Commissione sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale [COM/2006/0254 def.], e la più recente comunicazione del 22 febbraio 2008 relativa alle misure di modifica del sistema IVA per combattere la frode [COM(2008)109].

Con specifico riguardo alla lotta contro la frode IVA relativa alle operazioni intracomunitarie, il 17 marzo 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva di modifica della direttiva 2006/112/CE e una proposta di regolamento recante modifica del Reg. CE 1798/2003 (COM(2008)147).

 

Il comma 6 dispone che il coordinamento operativo tra i suddetti soggetti istituzionali sia assicurato mediante un costante scambio informativo, anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l’adozione di eventuali misure cautelari.

 

Il comma 7 dispone, infine, che gli esiti delle attività svolte formino oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 


 

Articolo 83, commi 8-15
(Piano straordinario di controlli finalizzati all’accertamento sintetico e efficientamento dell’Amministrazione fiscale)

 


8. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva.

10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.

11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale è in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia.».

14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.


 

 

I commi da 8 a 15 dell’articolo 83 recano un complesso di disposizioni eterogenee riguardanti l’attività di controllo e di accertamento, l’organizzazione delle Agenzie fiscali e la SOGEI.

 

Nel dettaglio, il comma 8 disponel’esecuzione di un piano straordinario di controlli, nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento per il triennio 2009-2011, finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

 

Si ricorda a tal proposito che l’accertamento sintetico (disciplinato dall’articolo 38, c. 4-7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600[212]) è un metodo di accertamento applicabile alle sole persone fisiche con riferimento alle imposte sui redditi, fondato sulla capacità di spesa del contribuente.

Ai sensi del citato articolo 38 (comma 4) è facoltà dell'ufficio competente di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente (articolo 38, comma 4), ove si presentino le seguenti circostanze:

-        presenza di elementi e circostanze di fatto certi, in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze;

-        scostamento di almeno un quarto del reddito complessivo netto accertabile rispetto a quanto dichiarato dal contribuente.

Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito, in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva - individuati con lo stesso decreto - quando il reddito dichiarato non risulta congruo, rispetto ai predetti elementi, per due o più periodi di imposta.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, il decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 ha determinato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva (c.d. “redditometro”), valutati con riferimento alla disponibilità dei beni e dei servizi descritti nella tabella allegata al decreto medesimo. In pratica, il “redditometro” è costituito da beni o servizi la cui disponibilità è valutata dall’Amministrazione finanziaria quale elemento che indicativo della capacità contributiva del soggetto passivo.

 Gli importi stabiliti nella suddetta tabella sono adeguati ogni due anni, sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall’ISTAT[213].

Ai sensi dell’articolo 38, comma 6 del D.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente ha la facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

 

La norma in esame prevede che ai fini della determinazione sintetica del reddito rilevino elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, ovvero acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria.

 

A norma dell’articolo 32 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, tra i poteri istruttori dell’Amministrazione accertatrice rientrano l’effettuazione di accessi, ispezioni e verifiche; l’invito a comparire di persona presso i competenti uffici; l’invito ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento; l’invio di questionari (con invito a restituirli compilati e firmati); la richiesta, a soggetti di diritto pubblico e privato, di dati e notizie, copie o estratti di atti e documenti; la richiesta di rilascio di dichiarazioni.

In particolare, ai sensi del numero 7) del primo comma, è possibile richiedere - previa autorizzazione degli organi competenti- alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (recante la disciplina delle società fiduciarie e di revisione), e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo delle SIM e delle imprese di investimento costituito presso la CONSOB (articolo 20 del TUF, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.

 

Il comma 9 della norma in esame dispone che, nella selezione delle posizioni rilevanti ai fini dei controlli straordinari, sia data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico del reddito.

 

Il comma 10 dispone che il contributo della Guardia di finanza al piano straordinario di controlli si effettui mediante la destinazione di adeguata quota della capacità operativa del suddetto corpo alle attività di acquisizione degli elementi e delle circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni prescrivono che tale contributo avvenga in coerenza con le funzioni di cooperazione attribuite alla Guardia di finanza in materia di accertamento (in particolare, ai sensi dell’articolo 33 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 con riguardo al supporto dell’amministrazione finanziaria per l’effettuazione di accessi, ispezioni e verifiche), nonché col temporaneo divieto (due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego), per coloro che hanno fatto parte dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco dei soggetti autorizzati a prestare attività di assistenza e rappresentanza del contribuente, di esercitare tali funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.

E’ previsto inoltre che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscano annualmente, d’intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.

 

Il comma 11 stabilisce che, ai fini della realizzazione del piano ed in attuazione delle disposizioni finalizzate alla partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale (ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), i Comuni segnalino all’Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

 

Si ricorda che il comma 1 del citato articolo 1 del D.L. n. 203 del 2005 prevede che, per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso .

 

Il comma 12 dell’articolo in esameprevede uno specifico meccanismo di mobilità dei dirigenti generali di prima fascia delle Agenzie fiscali, con finalità di scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilità e di perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie.

La mobilità si attivadietro richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, il quale deve indicare l’alternativa fra almeno due incarichi da conferire.

In tale ipotesi, il Ministro dell’economia e delle finanze assegna al’Agenzia richiedente il dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale è in servizio il dirigente richiesto.

Dal punto di vista del trattamento economico, qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all’incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l’Agenzia fiscale di provenienza, fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente.

In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è collocato in esubero ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

L’articolo 33, comma 8 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001 dispone la sospensione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro dalla data di collocamento in disponibilità. Il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

 

I commi 13 e 14 dettano disposizioni relative ai comitati di gestione delle Agenzie fiscali.

 

Ai sensi dell’articolo 67 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 (recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), gli organi di ciascuna Agenzia sono:

-        il direttore, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;

-        il comitato di gestione;

-        il collegio dei revisori dei conti.

 

In particolare – mediante novella al citato articolo 67 del D.Lgs. n. 300 del 1999 – la norma in commento in esame riduce da sei a quattro il numero dei componenti dei suddetti comitati e prevede, altresì, che metà dei componenti sia scelta tra dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti esterni, dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l’agenzia.

 

La formulazione originaria della norma prevedeva che tali membri scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia.

 

Il comma 14 dispone poi, in sede di prima applicazione delle norme, la cessazione automatica dei comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il trentesimo giorno successivo alla medesima data.

 

Il comma 15, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo del MEF disposto con il D.P.R. n. 43 del 2008, dispone chei diritti dell’azionista della società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria siano esercitati, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, tramite la Direzione VII - finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro.

Il Ministero provvede agli atti organizzativi conseguenti, in base alla normativa vigente; si abrogano contestualmente tutte le disposizioni incompatibili con la norma in esame.

 

Si ricorda che il D.P.R. 30 gennaio 2008 n. 43 (recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze) ha ridefinito le competenze dei Dipartimenti in cui è articolato il MEF, nonché delle Direzioni generali facenti capo a ciascun Dipartimento.

In particolare, ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del citato D.P.R., la Direzione VII - finanza e privatizzazioni - si articola in 5 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

-        a) monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

-        b) esercizio dei diritti dell'azionista;

-        c) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria;

-        d) regolamentazione dei settori in cui operano le società partecipate in relazione all'impatto su queste ultime.

 

La Società di gestione informatica (SO.GE.I.) è stata costituita nel 1976 per la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo per il funzionamento dell’anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 30 gennaio 1976, n. 8 (recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, convertito con la legge 27 marzo 1976, n. 60).

 

L’articolo 3 del citato D.L. prevedeva infatti che con apposita convenzione, stipulata per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalità del sistema informativo di cui all'articolo 1 del presente decreto e comunque per una durata non superiore a cinque anni, la realizzazione del sistema informativo e la sua conduzione tecnica potessero essere affidate ad una società specializzata costituita con prevalente partecipazione statale, anche indiretta. L’autorizzazione alla stipula di apposita convenzione è stata poi prorogata, negli anni, con diverse disposizioni legislative[214].

L’articolo 22, comma 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 413[215] ha previsto la possibilità di affidare le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze sotto forma di concessione a società specializzate, aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza.

Con la convenzione di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 864 del 13 aprile 1992, la SO.GE.I. ha assunto l’incarico di provvedere allo sviluppo e all’integrazione delle strutture informatiche centrali e periferiche del Ministero delle finanze, per una durata di nove anni.

Nel luglio 2002 la SO.GE.I. è stata totalmente acquisita dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il medesimo comma 15 fissa in cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della società, e ne dispone il rinnovo entro il 30 giugno 2008, escludendo l’applicazione delle norme del codice civile relative alla rieleggibilità degli amministratori, nonché alla loro revocabilità da parte dell’assemblea dei soci (articolo 2383, comma 3 del codice civile).

 

Ai sensi del citato articolo 2383, comma 3, gli amministratori della società sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

 


 

Articolo 83, commi 16-17
(Contrasto all’evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche)

 


16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.


 

 

Il comma 16 dell’articolo in commento dispone che i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)[216], confermino, all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per l’ultimo domicilio fiscale, che il richiedente abbia effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale.

Inoltre, per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione all’AIRE, l’effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni e dell’Agenzia delle entrate.

E’ previsto che l’Agenzia delle entrate si avvalga delle facoltà istruttorie di cui al titolo IV (relativo ai poteri di accertamento e controllo) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600[217].

La disposizione del comma 16 intende contrastare il fenomeno del trasferimento (che è talvolta fittizio) di residenza all’estero, da parte delle persone fisiche che, per evitare la tassazione in Italia, preferiscono essere assoggettati a tassazione nel paese estero in cui spostano la residenza. Si ricorda infatti che la soggettività passiva ai fini del pagamento delle imposte sui redditi in Italia è costituita proprio dalla residenza, in base all’articolo 2 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986)[218].

Tale norma si affianca ad una recente modifica, introdotta dalla legge finanziaria 2008, in materia di trasferimento di residenza all’estero per le persone fisiche. La legge finanziaria 2008 ha infatti introdotto a sfavore del contribuente (quindi con inversione dell’onere della prova), la presunzione di residenza fiscale in Italia, con conseguente assoggettamento a tassazione nel nostro paese, nel caso di trasferimento di residenza in paesi che non siano ricompresi in un elenco (c.d. “white list”, da emanare con decreto ministeriale), di Stati che diano talune garanzie in termini di livello di tassazione applicato e di scambio di informazioni.

 

In dettaglio, la legge finanziaria 2008 con l’articolo 1, commi da 83 a90, haintrodotto una serie complessa di nuove norme riguardanti i rapporti con paesi considerati a fiscalità privilegiata ed ha inoltre modificato la norma (il comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR) che disciplina la presunzione di residenza fiscale in Italia, stabilendo che tale presunzione, salvo prova contraria, dei cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in altri Stati o territori, sia operativa in tutti i casi in cui la residenza sia trasferita in Stati diversi da quelli individuati in una nuova White list: di paesi che rispettino una serie di caratteristiche: si tratta di una nuova lista contenuta in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Tale innovazione troverà applicazione a partire dalperiodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto, non ancora emanato e per il quale non è stato indicato un termine di emanazione.

 

La disposizione del comma 16 in commento prevede di dare maggiore effettività alla norma di cui articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203[219], che aveva disposto la partecipazione dei comuni al contrasto dell’evasione fiscale, con l’attribuzione agli stessi, se intervenuti nell’accertamento, del 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali, riscosse a titolo definitivo a seguito degli accertamenti cui abbia contribuito l’intervento del comune interessato. La norma rinviava ad un apposito provvedimento, da emanare entro quarantacinque giorni, la definizione delle modalità di tale partecipazione.

Il provvedimento di attuazione è stato solo recentemente emanato: si tratta del provvedimento del 3 dicembre 2007 del Direttore dell’Agenzia delle entrate[220], che in attuazione proprio all’articolo 1 del D.L. n. 203 del 2005, ha disciplinato le modalità di partecipazione dei comuni all’accertamento.

 

Il comma 17 prevede che, in fase di prima attuazione, la vigilanza da parte dei Comuni e dell’Agenzia delle entrate venga esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero a far corso dal 1° gennaio 2006, pertanto con effetto retroattivo.

A tale proposito l’attività dei Comuni viene altresì incentivata prevedendo l’attribuzione a questi, anche nel caso della vigilanza effettuata sui trasferimenti di residenza all’estero, di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo, come previsto in generale dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

 


 

Articolo 83, commi 18-18-quater
(Semplificazioni nella gestione dei rapporti tributari: termini di comunicazione e notifica degli atti e modalità di effettuazione della comunicazione)

 


18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate ed all’organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7.

3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».

18-bis. L’articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18-ter. In sede di prima applicazione dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

a) il termine per la comunicazione dell’adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;

b) il termine per la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.

18-quater. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell’adesione da parte del contribuente prevista dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.


 

I commi da 18 a 18-quater dell’articolo 83 recano disposizioni volte a semplificare la gestione dei rapporti tributari, specificando altresì i relativi termini di comunicazione e notifica degli atti, nonché le modalità di effettuazione delle comunicazioni correlate.

 

In particolare il comma 18, introducendo l’articolo 5-bis nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218[221], amplia la possibilità per il contribuente di usufruire dell’istituto dell’accertamento concordato, permettendogli di prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di IVA che consentano l’emissione di accertamenti parziali.

 

Si ricorda che l’accertamento con adesione (o accertamento concordato) è una procedura di accertamento che si svolge in contraddittorio con il contribuente, applicabile sia alle imposte dirette che all’IVA, nonché alle principali imposte indirette (articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 218 del 1997), che implica la definizione del procedimento mediante accordo tra il soggetto passivo e l’amministrazione finanziaria.

Inoltre, tramite l’accertamento concordato il contribuente usufruisce di una riduzione delle sanzioni amministrative irrogabili per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, le quali si applicano di regola nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge (articolo 2, comma 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997; similarmente, per le imposte diverse da quella sui redditi e IVA, si veda l’articolo 3, comma 3 del medesimo decreto). Le conseguenze favorevoli dell’accertamento concordato si esplicano anche in sede penale (articolo 2, comma 3 del D.Lgs. n. 218 del 1997).

L'accertamento con adesione, dirimendo le controversie tra amministrazione finanziaria e contribuente, assolve a finalità di riduzione del contenzioso e anticipazione dei tempi della riscossione del tributo. Esso può essere proposto dall’Ufficio competente (articolo 5) o dal contribuente (articolo 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997) stesso[222].

L’accertamento si perfeziona (articoli 7- 9 del D.lgs. n. 218 del 1997) con la redazione e la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione in duplice esemplare e con il pagamento delle somme liquidate entro 20 giorni dalla redazione dell’ atto, ovvero della prima rata e prestazione di idonea garanzia.

 

L’accertamento parziale è una tipologia di accertamento limitato ad alcuni redditi del contribuente e all’IVA, al fine di agevolare il recupero di tributi senza preclusione di ulteriori accertamenti. L’istituto è disciplinato dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per quanto attiene alle imposte sui redditi, e dall’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto.

Tale istituto si applica ove dagli accessi, ispezioni, verifiche e dalle segnalazioni effettuati risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza, ai fini dell’imposta sui redditi (ai sensi del citato articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973):

-        di un reddito non dichiarato;

-        del maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile (compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese);

-        deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti e imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di liquidazione delle imposte e di controllo formale delle dichiarazioni.

In tali ipotesi, gli uffici dell'Agenzia delle entrate possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi dell’accertamento con adesione o dell’istituto della conciliazione giudiziale.

 

Per quanto attiene all’IVA (ai sensi del citato articolo 54 del D.P.R. n. 633 del 1972), gli elementi che risultano possono attenere a:

-        corrispettivi o imposta non dichiarati;

-        detrazioni non spettanti.

In tal caso l’amministrazione può limitarsi ad accertare l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni (articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972), anche avvalendosi dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale.

 

I commi da 2 a 4 del nuovo articolo 5-bis recano poi disposizioni di natura procedurale.

 

Ai sensi delle norme introdotte, l’adesione del contribuente può avere ad oggetto solo il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla consegna del verbale medesimo.

Il soggetto passivo è tenuto a comunicare la propria volontà di adesione al competente Ufficio delle entrate, nonché all’organo che ha redatto il verbale.

Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l’Ufficio delle entrate notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dalla legge (ovvero, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 218 del 1997, l’indicazione del tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale).

 

Nel caso di adesione, le nuove disposizioni (articolo 5-bis, comma 3) prevedono un meccanismo premiale che riduce alla metà la misura delle sanzioni irrogabili per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, secondo quanto disposto dal citato articolo 2, comma 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997.

Le predette sanzioni sono dunque ridotte ad un ottavo del minimo previsto dalla legge.

 

Inoltre, la medesima norma obbliga il contribuente a versare le somme dovute in otto o dodici rate trimestrali, secondo l’ammontare dell’importo da versare (ai sensi dell’articolo 8, comma 2), senza prestazione delle garanzie altrimenti previste dalla legge.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale.

 

Il nuovo comma 4 dell’articolo 5-bis (inserito in sede di conversione in legge) stabilisce che, ove non sia effettuato il pagamento delle somme dovute, l’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate provveda ad iscrivere a ruolo a titolo definitivo le medesime somme, secondo quanto previsto dalle norme generali (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

 

I commi da 18-bis a 18-quater dell’articolo in esame recano anch’essi norme procedurali, che precisano le modalità applicative delle introdotte disposizioni di semplificazione.

 

Nel dettaglio, ai sensi del comma 18-bis le disposizioni del nuovo articolo 5-bis si applicano ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (ossia dal 25 giugno 2008).

Il successivo comma 18-ter, in tema di prima applicazione dell’articolo 5-bis, stabilisce:

a) la proroga al 30 settembre 2008 del termine per la comunicazione dell’adesione, da parte del contribuente, ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (ovvero ai verbali consegnati entro il 22 agosto 2008);

b) la proroga al 30 giugno 2009 del termine per la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008.

Infine, il comma 18-quater dispone in ordine alle modalità di effettuazione della comunicazione dell’adesione da parte del contribuente, da definirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (ovvero entro il 22 settembre 2008).

Il relativo modello è stato approvato con il provvedimento del 10 settembre 2008, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella medesima data.


 

Articolo 83, commi 19-20
(Adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali)

 


19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.


 

 

I commi 19 e 20 dell’articolo 83 dispongono che, a decorrere dal 2009, gli studi di settore siano elaborati anche su base regionale o comunale sentite anche le associazioni professionali e di categoria.

 

Gli studi di settore, introdotti dall’articolo 62-bis del decreto-legge n. 331/1993[223], sono strumenti diretti a facilitare la ricostruzione induttiva dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, attraverso la determinazione di funzioni di ricavo e compenso per gruppi omogenei di contribuenti operanti nello stesso settore di attività.

Essi valutano la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi dalle singole attività economiche e si avvalgono di un metodo informatizzato, elaborato su base statistica, che consente ai contribuenti il calcolo dei ricavi o dei compensi presunti dall’attività di ogni singola impresa o professionista (c.d. procedura di calcolo). Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati: sia quelli di carattere fiscale, sia quelli di tipo “strutturale” che caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui questa si svolge. In particolare essi sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (processo produttivo, area di vendita, ecc.) che esterne all’azienda o all’attività professionale. Essi tengono infatti conto delle caratteristiche dell’area territoriale e del contesto economico in cui opera l’azienda.

La legge n. 146 del 1998[224] (articolo 10, comma 1) ha previsto espressamente che l’Amministrazione finanziaria possa effettuare accertamenti basati sugli studi di settore. Si tratta pertanto di una tipologia di accertamento ulteriore, che si aggiunge a quelle già previste dal D.P.R. n. 600 del 1973 e che con esse si raccorda (si segnala che il comma 1 dell’articolo 10 della citata legge n. 146 è stato sostituito dal comma 1 dell’articolo 33 del provvedimento in esame alla cui scheda si rinvia).

Ai sensi della normativa vigente, gli studi di settore sono approvati con decreti ministeriali e sono soggetti a revisione periodica.

 

Ai sensi del comma 19, la norma è finalizzata all’attuazione del federalismo fiscale e trova applicazione nei limiti di compatibilità con quanto stabilito dal primo comma, secondo periodo, dell’articolo 62-bis del DL n. 331/1993.

Tale periodo dispone che gli uffici del Dipartimento delle finanze provvedono ad identificare campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori, allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l’attività esercitata per agevolare i controlli di natura fiscale.

 

Il comma 20 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione. Tale decreto dovrà prevedere, tra l’altro, che l’elaborazione su base regionale o comunale avvenga con gradualità entro il 31 dicembre 2013.

La norma precisa, inoltre, che la partecipazione dei comuni è effettuata anche in attuazione dell’articolo 1 del DL n. 203/2005 recante “Partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione fiscale”. Ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 1, ai comuni è riconosciuta una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo a seguito della partecipazione del comune all’accertamento medesimo.

 


 

Articolo 83, commi 21-22
(Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo)

 


21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l’articolo 81, comma 29, del presente decreto.


 

 

I commi 21 e 22 recano disposizioni in materia di restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dai debitori dell’obbligazione tributaria iscritti a ruolo.

 

In particolare, il comma 21 inserisce i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’articolo 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112[225], che disciplina i termini di riversamento all’ente creditore delle somme riscosse da parte del concessionario della riscossione.

Il nuovo comma 1-bisspecifica che, ove il soggetto passivo abbia versato somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall’agente della riscossione, quest’ultimo ne offra la restituzione all’avente diritto.

Tale offerta avviene mediante una comunicazione relativa alle modalità di restituzione dell’eccedenza. Nel caso in cui trascorrano tre mesi dalla notifica senza che il soggetto passivo abbia accettato la restituzione, l’agente della riscossione è tenuto a riversare le somme eccedenti all’ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all’entrata del bilancio dello Stato.

Ove l’eccedenza del versamento sia inferiore a cinquanta euro, il termine per il riversamento all’ente creditore o all’entrata del bilancio dello Stato è di tre mesi dalla data del pagamento in eccesso; in tal caso non è prevista alcuna forma di comunicazione al debitore.

In ogni caso, una quota pari al 15 per cento dell’eccedenza affluisce ad una apposita contabilità speciale; il relativo riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

 

Il nuovo comma 1-ter prevede che la restituzione o il riversamento siano effettuati al netto dell’importo delle spese di notificazione (determinate ai sensi dell’articolo 17, comma 7-ter[226] del medesimo D.Lgs. n. 112 del 1999), trattenute dall’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notifica.

 

La norma del nuovo comma 1-quater fa salvo in ogni caso il diritto del contribuente di chiedere, entro i termini ordinari di prescrizione la restituzione delle somme pagate in eccesso e versate direttamente all’ente creditore ovvero allo Stato.

Infine, il comma 22 dispone che le somme in eccesso pagate dal contribuente - di cui all’introdotto comma 1-bis dell’articolo 22 -, ove incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del decreto in esame siano versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscano all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l’articolo 81, comma 29, destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentari ed energetiche dei cittadini meno abbienti (cfr. relativa scheda di lettura).

 


 

Articolo 83, comma 23
(Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo)

 

23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a «cancellazione dell'ipoteca»;

b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono sostituite dalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione»;

c) il comma 4-bis è abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Il comma 23 reca disposizioni in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo inerenti le imposte sui redditi.

 

A tal fine, a norma in commento modifica in più parti l’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602[227] che nella sua formulazione precedente recava, accanto alla disciplina della rateazione delle somme iscritte a ruolo, disposizioni specifiche in materia di garanzie richieste per ottenere il beneficio della dilazione, ove le somme iscritte a ruolo superassero un determinato importo (cinquantamila euro).

 

Si ricorda che, nella sua precedente formulazione, l’articolo 19 consentiva - su richiesta del contribuente, a determinate condizioni e previo consenso dell’agente della riscossione - la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di settantadue rate mensili (comma 1). Ove l'importo iscritto a ruolo fosse superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefici era subordinato alla prestazione di idonea garanzia, a mezzo di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, ovvero garanzia rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi[228]). In alternativa poteva essere prestata garanzia ipotecaria sugli immobili del debitore e dei coobbligati, per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede (ai sensi dell’articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1973); l’ufficio poteva altresì autorizzare che fosse concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate (comma 3) il debitore decadeva automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto era immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ed il carico non poteva più essere rateizzato.

 

La lettera a) del comma in esame elimina del tutto l’obbligo di prestazione di garanzia per l’ottenimento del beneficio della rateazione del debito iscritto a ruolo per somme superiori a 50.000 euro.

 

La lettera b) modifica il termine di scadenza per il pagamento di ciascuna rata, disponendo che esso corrisponda al giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione, in luogo dell’ultimo giorno di ciascun mese.

 

La lettera c) abroga il comma 4-bis dell’articolo 19, recante la disciplina delle conseguenze della decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, in relazione alla garanzia prestata da terzi.

 

Tuttavia, la medesima lettera c) sancisce che le disposizioni abrogate continuino a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (25 giugno 2008).

 

 


 

Articolo 83, comma 23-bis
(Pagamenti delle somme iscritte a ruolo effettuati con mezzi diversi dal contante)

 

23-bis. All’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. ll pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l’assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;

b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria».

 

 

Il comma 23-bis, inserendo il comma 3-bis all’articolo 28 del D.P.R. n. 602 del 1972 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), interviene sulla disciplina relativa alle modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In particolare, si dispone che i pagamenti delle somme iscritte a ruolo effettuati con mezzi diversi dal contante (autorizzati da apposito decreto ministeriale) sono considerati omessi se è inesistente la relativa provvista finanziaria (assegni scoperti o non pagabili, carte di credito per cui non è fornita la relativa provvista).

 


 

Articolo 83, comma 23-ter
(Visure ipotecarie e catastali gratuite per gli agenti della riscossione e per i soggetti da essi incaricati)

 

23-ter. All’articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «concessionari» sono inserite le seguenti: «e ai soggetti da essi incaricati».

 

 

Il comma 23-ter dell’articolo 83 modifica l’articolo 47-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi).

La norma introdotta estende la gratuità delle visure ipotecarie e catastali già prevista per gli agenti della riscossione nell’esercizio della loro attività istituzionale, anche ai soggetti terzi incaricati dai medesimi agenti della riscossione.

 


 

Articolo 83, comma 24
(Aumento valore catastale per immobili messi all’incanto)

 

24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131», sono inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».

 

 

Il comma 24, novellando il comma 1 dell’articolo 79 del D.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), interviene in tema di vendita all’asta di immobili, triplicando il valore del prezzo base dell’incanto.

 

Gli articoli da 76 a 85 recano le disposizioni in materia di espropriazione immobiliare. In particolare l’articolo 79 stabilisce che il prezzo base dell'incanto sia pari all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico imposta di registro).

Il richiamato comma 4 fissa il valore dei fabbricati a 80 volte il reddito catastale. Il comma 5 dispone che tale moltiplicatore può essere modificato, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il moltiplicatore è stato elevato a 100 volte per i fabbricati, con decorrenza dal 3 dicembre 1989, per effetto del decreto ministeriale 11 novembre 1989.

Il decreto 14 dicembre 1991 ha stabilito che il moltiplicatore di 100 volte si applica all'ammontare delle rendite catastali determinate sulla base delle nuove tariffe d'estimo recate dal decreto ministeriale 27 settembre 1991, nella stessa misura per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a 50 ed a 34.

Successivamente l'articolo 2, comma 63, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003) ha rivalutato del 10% i moltiplicatori con effetto dal 1° gennaio 2004 ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Tale valore del 10% è stato elevato al 20% dall’articolo 1-bis, comma 7 del D.L. n. 168 del 2004 per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione.

Da ultimo l’articolo 2, comma 45 del D.L. n. 262 del 2006 (convertito, dalla legge n. 286 del 2006) ha rivalutato il misuratore nella misura del 40% per le rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B.

 


 

Articolo 83, comma 25
(Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia)

 


25. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l’influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonché alte professionalità ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, è definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato è gratuita.


 

 

Il comma 25 riguarda l’istituzione, le competenze e il funzionamento del Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia.

In particolare, si prevede l’istituzione del Comitato in oggetto presso il Ministero degli affari esteri: al nuovo organismo sono attribuiti compiti di analisi, indirizzo, consulenza e coordinamento informativo in merito a fenomeni economici complessi correlati alla globalizzazione – quali l’affacciarsi sui mercati finanziari mondiali dei cosiddetti “fondi sovrani”, ovvero i connotati dello sviluppo sostenibile dei Paesi meno avanzati.

La composizione del Comitato – la partecipazione al quale è a titolo gratuito, e le cui funzioni di segreteria sono assicurate dalle strutture del Ministero degli Affari esteri – e le regole generali del funzionamento di esso sono definiti con successivo decreto attuativo del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Del Comitato possono far parte personalità di alta qualificazione professionale nei previsti settori di intervento, nonché qualificati rappresentanti di vari Ministeri.

 

La portata della norma in commento, pur inserendosi nel solco delle iniziative volte a favorire l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, sembra avere connotati più ampi, di valore appunto strategico, come richiamato nella denominazione del nuovo Comitato.

Lo sviluppo del tasso di internazionalizzazione del sistema produttivo e del volume delle esportazioni costituisce una priorità strategica in un Paese, quale il nostro, dove una forte propensione all’export si combina con una struttura produttiva di piccole e medie imprese spesso non sufficientemente attrezzate nell’approccio al mercato globale, e che ormai da diversi anni soffrono, soprattutto nei settori tradizionali del Made in Italy, dell’aumentata pressione concorrenziale delle nuove economie emergenti.

Non vi è dubbio che il più rilevante, e relativamente recente, intervento normativo in materia sia costituito dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore. Con riferimento alla legge n. 56/2005 si ricorda che all’articolo 1 ha previsto l’istituzione di sportelli unici all’estero (c.d. Sportelli Italia), quali strutture in grado di consentire una più efficace azione dei soggetti pubblici e privati operanti nel comparto e di garantire una maggior coerenza delle attività di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione con gli obiettivi di politica internazionale del Governo. La promozione di investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero è stata attribuita al Ministro delle attività produttive (oggi Ministro dello sviluppo economico) e al Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie (attualmente esiste solo il Dipartimento per la P.A. e l’innovazione). La costituzione degli sportelli unici doveva essere realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia. Agli sportelli la legge ha assegnato l’esercizio di funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati, di assistenza legale alle imprese, di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con il comitato nazionale anticontraffazione istituito presso il Ministero delle attività produttive. La legge ha previsto la partecipazione all’attività degli sportelli degli uffici dell'ICE, dell'ENIT, di Sviluppo Italia e di enti e istituzioni nazionali. Possono altresì aderirvi istituti di credito, consorzi di garanzia fidi e rappresentanze dei sistemi fieristici. I responsabili degli sportelli unici all'estero sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti.

 

Carattere di novità riveste l’attribuzione al Comitato di rilevanti compiti di analisi e consulenza: tra queste viene espressamente citata quella dell’emergere sul mercato finanziario mondiale dei “fondi sovrani”, ovvero dei fondi costituiti da Governi sovrani per l’impiego di eccedenze valutarie o fiscali nell’acquisto di azioni, obbligazioni, proprietà immobiliari e ogni altro strumento finanziario disponibile. Nati nei Paesi forti esportatori di prodotti petroliferi, i fondi sovrani hanno visto affiancarsi ad essi Stati come la Cina, capace di alimentare massicci acquisti di attività finanziarie e industriali grazie all’enorme avanzo economico della propria bilancia commerciale. La principale preoccupazione che l’apparire dei fondi sovrani ha destato risiede nella potenziale commistione, nelle loro strategie, di interessi economico-finanziari e interessi geopolitici - proprio in virtù della eterodirezione dei fondi in questione rispetto alle tradizionali sfere di comando industriali e finanziarie – con possibili pesanti ingerenze nell’autonoma conduzione di fondamentali settori delle economie nazionali occidentali.

Più generico appare invece il riferimento dell’attività del Comitato alle problematiche dello sviluppo sostenibile nei PVS, espressione che sembra presupporre l’esigenza di una riconsiderazione di fondo dell’intero approccio alle problematiche degli aiuti internazionali.


 

Articolo 83, commi 26-28
Soppressi


 

Articolo 83, commi 28-bis – 28-quinquies
(IVA sulle prestazioni alberghiere)

 


28-bis. All’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali» sono soppresse.

28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.

28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 109, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.»;

b) all’articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta».

28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d’imposta, l’imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.


 

 

Icommi da 28-bis a 28-quinquies dell’articolo 83 intervengono sulla disciplina fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande.

In particolare la modifica prevede:

§      in materia di IVA, la soppressione della indetraibilità oggettiva dell’imposta prevista per i servizi alberghieri e di ristorazione (art. 19-bis, co. 1, lett. e), DPR 633 del 1972) con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008 (commi 28-bis e 28-ter).

Come precisato nella circolare n. 53/E dell’’Agenzia delle entrate emanata il 5 settembre 2008, l’intervento normativo è stato realizzato al fine di eliminare il contrasto tra la normativa nazionale e l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 che aveva indotto la commissione UE ad attivare la procedura di infrazione n. 2006/5040.

In proposito, peraltro, la normativa italiana era già intervenuta al fine di limitare l’ambito di applicazione della indetraibilità dell’IVA sulle prestazioni in commento. In particolare, il citato articolo 19-bis1, nel testo vigente fino al 2006, escludeva dalla indetraibilità le prestazioni alberghiere e di somministrazione che formavano oggetto dell’attività propria dell’impresa, o che venivano effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e per le somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendali. Nel 2007, con modifiche operate con legge finanziaria (legge n. 296/2006) era stata ammessa la detraibilità (in misura pari al 50% per il 2007) dell’IVA relativa alle prestazioni inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi;

§      in materia di imposte dirette, introduce una restrizione alla deducibilità delle prestazioni in oggetto. In particolare, si stabilisce che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevandenell’ambito delle disposizioni del TUIR che disciplinano la determinazione del reddito di impresa (articolo 109) e di lavoro autonomo (articolo 54) sono deducibili per un ammontare non superiore al 75% delle stesse e, in ogni caso, per i lavoratori autonomi la spesa deducibile non può essere superiore al 2% dell’ammontare dei compensi dichiarati. La modifica entra in vigore a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2009 (commi 28-quater e 28-quinquies). La nuova disciplina deve essere considerata anche in sede di versamento degli acconti d’imposta relativi al primo periodo d’imposta di applicazione.

L’articolo 54 del TUIR, nel testo previgente le modifiche, disponeva quale limite di deducibilità delle prestazioni in commento il valore corrispondente al 2% dei compensi.

 


 

Articolo 83, comma 28-sexies
(Attuazione dell’articolo 1, comma 225, della legge
24 dicembre 2007, n. 244)

 


28-sexies. Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell’ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto nell’articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell’ingiunzione e aIla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell’ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano preventivamente l’accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all’Agenzia delle entrate. A decorrere dall’anno 2009 l’elenco di tali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E' esclusa, quanto all’accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione.


 

 

Il comma 28-sexies dell’articolo 83 reca disposizioni in materia di affidamento a terzi del servizio riscossione dei tributi di comuni e province, allo scopo attuando le disposizioni recate in proposito dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, comma 225 della legge n. 244 del 2007).

 

Si ricorda in proposito che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha recato disposizioni relative all’affidamento a terzi dell’attività di accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali.

In particolare (articolo 1, comma 224) è stato previsto che l’affidamento delle menzionate attività a società a capitale interamente pubblico debba avvenire mediante convenzione, ampliando altresì il novero dei soggetti ai quali possono essere affidate le suddette attività, e disponendo che l’affidamento del servizio sia effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica; sono state poi introdotte norme (articolo 1, comma 225) volte a contemperare l’esigenza di tutela della riservatezza dei contribuenti con quella dell’efficacia dell’attività di riscossione.

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 1, comma 225 della legge n. 244 del 2007 demandava ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione dei casi e delle modalità attraverso i quali i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono disporre di dati ed informazioni presenti nel sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, ai soli fini della riscossione delle entrate locali. La norma subordinava tali facoltà alla preventiva autorizzazione del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Nel dettaglio, veniva data la facoltà di disporre di dati e informazioni ai seguenti soggetti terzi affidatari del servizio - anche disgiuntamente – di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate:

1)      soggetti iscritti nell’ apposito albo ministeriale dei privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, nonché quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2)      operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3)      società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del TUEL - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione:

§    che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

§    che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla;

L’articolo 113, comma 5, del TUEL, dispone che l’erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a.  a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b.       a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c.       a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4)      società di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b), del citato TUEL, ossia società a capitale misto pubblico privato, iscritte all'albo iscritte nel citato albo ministeriale, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) (soggetti iscritti all’apposito albo) e 2) (operatori degli Stati membri), a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

 

Il termine per l’adozione del decreto ministeriale – non ancora adottato - era di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria.

 

La norma in commento prevede che, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale contenente i casi e le modalità di acquisizione delle informazioni (ex articolo 1, comma 225 della legge finanziaria 2008), i soggetti terzi affidatari dell’accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le entrate degli enti locali, accedano ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.

Tra le informazioni accessibili sono compresi i dati identificativi (compreso il codice fiscale) forniti all’anagrafe tributaria da banche, dalla società Poste italiane Spa, dagli intermediari finanziari, dalle imprese di investimento, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, dalle società di gestione del risparmio, nonché da ogni altro operatore finanziario, relativi a ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro. Ai sensi della medesima norma, tra le informazioni accessibili vi è l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione - di cui al precedente periodo - compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi rapporti.

Tali ultime informazioni sono archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale

 

L’accesso avviene sulla base delle norme del DM 16 novembre 2000, recante norme in materia di accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica, al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo.

 

La norma prosegue prevedendo che le facoltà previste possano essere esercitate solo dopo la notifica dell’ingiunzione al pagamento - prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al RD 14 aprile 1910, n. 639 – che dà vita al procedimento di riscossione coattiva; essa consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

La norma prosegue stabilendo che l’accesso alle informazioni avvenga per via telematica, con modalità centralizzate, in via diretta o mediante procedura file transfer e con richiesta contenente, a pena di improcedibilità, l’identificazione della data di notifica dell’ingiunzione e alla relativa causale (anziché al numero identificativo del ruolo sulla base del quale la richiesta stessa è presentata, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DM 16 novembre 2000).

 

La norma in commento prevede altresì che il dirigente o responsabile dell’ufficio, nel caso degli enti locali, ovvero il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti privati affidatari (lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997) autorizzino preventivamente l’accesso in forma scritta e individuino in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all’Agenzia delle entrate; l’elenco è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno.

Infine si vieta ogni discriminazione tra i soggetti privati affidatari del servizio di accertamento e riscossione (di cui alla citata lettera b), comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs n. 446 del 1997) e gli agenti della riscossione.

 


 

Articolo 83, comma 28-septies
(Coordinamento del servizio nazionale di riscossione)

 


28-septies. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell’ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio»;

b) al comma 14, le parole da: «i risultati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli elementi acquisiti nello svolgimento dell’attività di coordinamento prevista dal comma 1».


 

 

Il comma 28-septies dell’articolo 83 reca disposizioni voltea precisare i poteri dell’Agenzia delle Entrate, titolare delle funzioni della riscossione, su Equitalia S.p.A., società tramite cui tali funzioni sono esercitate.

 

Si rammenta preliminarmente che la riforma del sistema della riscossione (articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203) ha previsto il superamento dell’affidamento del servizio di riscossione mediante ruolo a concessionari privati, individuati per circoscrizioni territoriali e l’attribuzione del servizio all’Agenzia delle entrate mediante la società Riscossione S.p.A., operante dal 1° ottobre 2006 ed oggi denominata Equitalia S.p.A..

La società è stata costituita dall’Agenzia delle entrate unitamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa esercita – senza obbligo di cauzione – l'attività di riscossione mediante ruolo e di quella di riscossione delle entrate prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 237 del 1997 (concernente tributi, sanzioni e altre somme già riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate), nonché ulteriori attività – quali la riscossione spontanea, la liquidazione e l’accertamento delle entrate degli enti pubblici, anche territoriali, e delle società da essi partecipate – da assegnarsi mediante procedure di gara ad evidenza pubblica. Attraverso la stipulazione di appositi contratti di servizio, essa svolge altresì attività strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, potendo in tale ipotesi assumere finanziamenti e svolgere le connesse operazioni finanziarie.

 

La lettera a), modificando il comma 1 dell’articolo 3 del citato d.l. n. 203 del 2005, attribuisce all’Agenzia delle entrate il compito di svolgere attività di coordinamento su Equitalia S.p.A., a tal fine approvandone preventivamente le sedute del consiglio di amministrazione, nonché le deliberazioni da assumere in seno al consiglio stesso.

La lettera b), modificando il comma 14 del medesimo articolo 3, impegna l’Agenzia a fornire al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'attività di riscossione, in luogo dei risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta da Riscossione S.p.A., gli elementi acquisiti nell’attività di coordinamento.

 


 

Articolo 83, commi 28-octies – 28-duodecies
(Procedura per il recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008 della Commissione europea)

 


28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell’aiuto fruito nei termini e con le modalità previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo.

28-novies. L’importo dell’aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i seguenti criteri:

a) applicazione, in luogo del regime d’imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;

b) applicazione dell’aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;

c) esclusione dal regime d’imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d’Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;

e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni.

28-decies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato l’apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto all’Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento.

28-undecies. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell’aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l’ingiunzione di pagamento, con l’intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.

28-duodecies. L’articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.


 

 

I commi da 28-octies a 28-duodecies dell’articolo 83 recano disposizioni in materia di recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione della Commissione europea C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008, ossia per il recupero delle maggiori imposte sostitutive dovute dalle banche per il riallineamento dei valori civilistici emersi per effetto del conferimento delle aziende bancarie, di cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

Il comma 26 dell’articolo 2 della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) aveva introdotto la facoltà per le banche di affrancare le riserve in sospensione d’imposta attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva in luogo del regime di tassazione ordinaria. Tali riserve originavano dal riallineamento fiscale di alcuni beni o credito nati da operazioni di riorganizzazione aziendale eseguite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. legge Amato) sulla privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico in Italia. In sostanza, attraverso la rivalutazione contabile dei beni, il valore fiscale delle immobilizzazioni iscritto in bilancio viene incrementato al fine di allinearlo al valore di mercato; l’incremento di valore rappresenta, da un punto di vista fiscale, una plusvalenza che, in via ordinaria, concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette. Il regime agevolativo introdotto dalla finanziaria 2004 ha previsto che su tale plusvalenza si applichi, in luogo del regime ordinario, un regime di tassazione sostitutivo agevolato.

A seguito della condanna da parte dell’Unione europea (decisione della Commissione europea C(2008)869) che ha qualificato come aiuto di stato l’agevolazione fiscale in argomento, i soggetti che hanno fruito del beneficio sono tenuti a corrispondere le imposte applicando il regime ordinario e non quello sostitutivo. Come precisato anche dalla Commissione, il vantaggio finanziario introdotto dall’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 è pari alla differenza tra l’imposta effettivamente versata nel 2004 per riallineare il valore degli attivi e l’imposta ordinaria dovuta se lo stesso riallineamento fosse stato eseguito in assenza delle richiamate disposizioni agevolative. A fronte di un’aliquota ordinaria vigente nel 2004 pari al 37,25 % (di cui IRPEG 33% e IRAP 4,25%), è stata corrisposta una imposta sostitutiva pari al 9%. Inoltre, l’imposta sostitutiva era versata in tre rate (50% nel 2004, 25% nel 2005 e 25% nel 2006) senza l’applicazione di interessi, mentre l’imposta applicabile in assenza delle disposizioni dell’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 sarebbe stata interamente dovuta nel 2004.

 

Il comma 28-octies obbliga i soggetti che hanno fruito delle agevolazioni fiscali oggetto di condanna da parte dell’Unione europea a restituire l’aiuto secondo le modalità indicate nei successivi commi.

 

Il comma 28-novies disciplina i criteri di calcolo dell’importo da recuperare. Il recupero riguarda il differenziale tra l’imposta sostitutiva assolta e l’imposta sostitutiva che i soggetti destinatari avrebbero dovuto assolvere ove avessero optato, in luogo del regime fiscale ritenuto selettivo dalla Commissione (cd. “riallineamento speciale”) per il regime fiscale alternativo all’epoca disponibile (cd. “riallineamento generale”).

In particolare, sul maggior valore attribuito alle attività iscritte nei bilanci, i soggetti beneficiari sono tenuti al pagamento di un’imposta pari al 19% se si tratta di beni ammortizzabili ovvero di un’imposta pari al 15% per gli altri beni.

Il pagamento della maggiore imposta non è dovuta per le rivalutazioni delle partecipazioni detenute nella Banca d’Italia, alle quali si applica il regime di esenzione previsto dall’articolo 87 del TUIR.

Per quanto riguarda le somme versate, è necessario procedere dapprima ad una attualizzazione della stessa al fine di determinare il valore finanziario riferito alla data del 20 giugno 2004. Sulle somme dovute, sono applicati gli interessi determinati ai sensi del regolamento CE n. 794/2004.

Il capo V del citato regolamento CE n. 794/2004 reca la disciplina sui tassi di interesse per il recupero di aiuti illegittimi. In linea generale, l’articolo 9 dispone che, ove non diversamente previsto, si applica un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile, calcolato sulla base della media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno precedente, maggiorata di 75 punti base.

 

Il comma 28-decies rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 22 agosto 2008, la definizione del modello per la dichiarazioni dei maggiori importi oggetto di restituzione. Tale modello, dovrà essere inviato all’Agenzia delle entra entro 15 giorni dalla data di approvazione del provvedimento.

In data 18 settembre 2008 è stato emanato il provvedimento n. del direttore dell’Agenzia delle entrate (modello AS Rivalutazioni). Nelle istruzioni allegate si conferma l’obbligo di inviare la dichiarazione all’Agenzia delle entrate entro 15 giorni dalla data di approvazione del modello stesso.

 

Il comma 28-undecies dispone che l’Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni ricevute ai sensi del precedente comma, liquidi gli importi dovuti comprensivi di interesse e notifichi al destinatario la comunicazione contenente l’ingiunzione di pagamento.

Il versamento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data della notifica e, in caso di inadempimento, si procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate ai sensi delle DPR n. 602/1973.

 

Il comma 28-duodecies abroga la disposizione di cui all’articolo 2, comma 26 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2005) che aveva introdotto la disciplina agevolativa in oggetto.

 


 

Articolo 83-bis, commi 1-2
(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi)

 


1. L’Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un’adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.

2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.


 

 

L’articolo 83-bis, ai commi 1 e 2, introduce criteri di misurazione del prezzo del gasolio per autotrazione, finalizzati a verificarne l’incidenza sui costi delle imprese di trasporto.

 

A tal fine, il comma 1 attribuisce all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto il compito di determinare mensilmente il costo medio del carburante per km di percorrenza per ogni tipologia di veicolo, sulla base di rilevazioni mensili affidate al Ministero dello sviluppo economico.

Va ricordato che l’Osservatorio è stato istituito dall’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), con il compito di raccoglie e trasmettere alle camere di commercio gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini ai quali occorre fare riferimento per le controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta.

 

Il comma 2 dispone che l’Osservatorio debba inoltre determinare semestralmente, sempre in relazione alla tipologia di veicolo, la percentuale dei costi del carburante gravante sull’impresa di autotrasporto per conto terzi, in rapporto al totale dei costi di esercizio.

 


 

Articolo 83-bis, commi 3-11
(Disciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto)

 


3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica con riferimento all’impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell’ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell’esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato.

6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell’ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell’esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.

7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2.

8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l’azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l’azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell’articolo 2951 del codice civile.

9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d’ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell’articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l’esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all’avvenuto pagamento dell’importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l’ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell’articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l’importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l’esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell’articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.

10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, l’importo dell’adeguamento automatico del corrrispettivo dovuto dal committente per l’incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2, è pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.

11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall’ultimo adeguamento effettuato.


 

 

L’articolo 83-bis, ai commi 3-11, reca una disciplina transitoria in relazione al corrispettivo del costo dei carburanti nei contratti di trasporto.

 

Il comma 3 stabilisce che la nuova normativa verrà sottoposta a verifica dopo il primo anno di applicazione.

 

Il comma 4 dispone che, nei contratti di trasporto stipulati in forma scritta – secondo l’articolo 6 del D.Lgs. n. 286/2005 ("Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore") – deve essere indicata la quota a carico del mittente per i costi del carburante sostenuti dal trasportatore, quota che deve essere calcolata sulla base dei criteri di cui all’articolo 83-bis, comma 1, che attribuisce all’Osservatorio sull’autotrasporto il compito di determinare mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza.

 

Il comma 5 prevede un meccanismo di adeguamento del corrispettivo a carico del mittente per i contratti di durata eccedente i trenta giorni, qualora il prezzo del carburante sia aumentato, dopo il primo mese, di oltre il 2%.

Per i casi di contratto non stipulato in forma scritta, il comma 6 prevede che l’indicazione del corrispettivo del carburante a carico del mittente sia contenuta nella fattura emessa dal trasportatore.

 

Il comma 7 stabilisce che la ulteriore parte del corrispettivo dovuto al vettore, deve risultare almeno pari a quella calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 83-bis, comma 2, che attribuisce all’Osservatorio sull’autotrasporto di determinare semestralmente la quota dei costi di esercizio delle imprese rappresentata dai costi del carburante.

 

Se tale quota risulti inferiore, il comma 8 prevede che il vettore possa chiedere al mittente il pagamento della differenza. Lo stesso comma precisa che per i contratti non stipulati con la forma scritta, l’azione giudiziaria per il recupero di tali somme di prescrive in cinque anni dalla conclusione della prestazione, mentre per i contratti stipulati in forma scritta il temine di prescrizione è di un anno.

 

Il comma 9 detta le norme a tutela del vettore, prevedendo che questi, in caso di mancato pagamento entro quindici giorni, può presentare - entro i successivi quindici giorni – domanda di ingiunzione di pagamento al giudice competente, e disponendo l’applicazione degli articoli 638, 641 e 642 del codice di procedura civile.

 

Tali articoli disciplinano il procedimento di ingiunzione di pagamento. In particolare, l’articolo 638 concerne gli elementi e la forma del ricorso, l’articolo 641 regola l’ipotesi di accoglimento de ricorso, mentre l’articolo 642 riguarda l’esecuzione provvisoria del provvedimento di ingiunzione.

 

Il comma 10 dispone che, in via temporanea, fino a quando non siano disponibili le determinazioni dell’Osservatorio sull’autotrasporto, di cui all’articolo 83-bis, gli adeguamenti del corrispettivo vengono calcolati sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico, ove le variazioni del prezzo superino di almeno il 2% il valore di riferimento considerato al momento della stipula del contratto. Si precisa inoltre che la quota dei costi di esercizio delle imprese rappresentata dai costi del carburante - quota che, ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 2, dovrà essere semestralmente determinata dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto - è provvisoriamente fissata: al 30% per i veicoli di massa pari o superiore a 20 ton., al 20% per i veicoli di massa compresa fra 3,5 e 20 ton., al 10% per i veicoli di massa inferiore a 3,5 ton.

 

Il comma 11 precisa che le disposizioni di cui all’articolo in esame si applicano con riferimento alle variazioni del prezzo del carburante intervenute a partire dal 1° luglio 2008, ovvero dall’ultimo adeguamento effettuato.

 


 

Articolo 83-bis, commi 12-13
(Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore)

 

12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

 

 

Il comma 12 fissa un termine tassativo di trenta giorni, a decorrere dall’emissione della fattura – e salvo diversa pattuizione - per il pagamento del corrispettivo derivante da contratti di trasporto su strada, stipulati da soggetti che svolgono professionalmente tale attività, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 231/2002 ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali); tale articolo dispone la nullità dell’accordo sulla data di pagamento quando questo risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

 

Il comma 13 prevede, in caso mancato rispetto del termine, la corresponsione da parte del debitore degli interessi moratori di cui all’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 231/2002. Tale norma prevede che il saggio di interesse è determinato in misura pari a quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, maggiorato di sette punti percentuali.

 


 

Articolo 83-bis, commi 14-16
(Sanzioni)

 


14. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall’autorità competente.

16. Non si dà luogo all’applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico.


 

 

Il comma 14 dell’articolo 83-bis stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni introdotte dai commi da 6 a 9 della stesso articolo, relative all’indicazione del costo del carburante nei contratti di trasporto. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 della legge n. 298/1974 e dall’articolo 76 del D.Lgs. n. 286/2005, si prevede che a tali violazioni consegua l’esclusione fino a sei mesi della procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, e l’esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

Si ricorda che l’articolo 26 della legge n. 298/1974 prevede le sanzioni pecuniarie per chi esercita l'attività di autotrasporto senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall’albo; l’articolo 76 del D.Lgs. n. 286/2005 disciplina in via generale le responsabilità del vettore, del committente e del proprietario della merce.

 

Il comma 15 dispone che le predette sanzioni vengono applicate dell’Autorità competente.

 

Il comma 16 prevede che le sanzioni di cui al comma 14 non vengono applicate se il contratto sia stato stipulato in conformità ad un accordo tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori presenti nella Consulta generale per l’autotrasporto.

 


 

Articolo 83-bis, commi 17-22
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

 


17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

19. All’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione europea».

20. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse.

21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.


 

 

I commi 17-22 dell’articolo 83-bis dettano disposizioni volte a liberalizzare l’attività di distribuzione dei carburanti, al fine di fornire risposte ai rilievi avanzati dalla Commissione europea in materia, riguardanti vincoli con finalità commerciali (distanze minime, contingentamenti e bacini minimi di utenza, superfici minime commerciali e obblighi o limiti ad integrare attività oil ad attività non oil nello stesso impianto).

Nello specifico il comma 17 vieta la subordinazione dell’attività di installazione e di esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti alla chiusura di impianti esistenti e al rispetto di vincoli relativi a contingentamenti numerici, distanza minima tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali, o concernenti limitazioni od obblighi relativamente all’offerta di attività e servizi integrativi nello stesso impianto o nella medesima area.

Il comma 18 precisa che le disposizioni del comma 17, volte alla tutela della concorrenza e alla definizione di livelli essenziali di prestazioni, rientrano nella potestà legislativa dello Stato in quanto costituiscono principi generali in materia ai sensi dell’art. 117 Cost. e pertanto non richiedono norme di adeguamento da parte delle regioni.

I commi 19 e 20 apportano modifiche agli articoli 1 e 7 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 riguardanti rispettivamente :

§      la redazione della perizia giurata – che correda l’auto certificazione inviata al comune unitamente alla domanda di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione - da parte di un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, cui, a seguito della modifica, viene richiesta l’abilitazione secondo le norme vigenti nei Paesi UE in luogo dell’iscrizione al relativo albo professionale;

§      l’esercizio della facoltà per il gestore dell’impianto di aumentare l’orario massimo di servizio fino al 50% dell’orario minimo stabilito, non è più subordinato alla chiusura di almeno 7000 impianti.

Il comma 21 riconosce il ruolo di programmazione delle regioni nella promozione del miglioramento della rete distributiva e nella diffusione di carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio reso ai cittadini e nel rispetto dei principi di non discriminazione e delle norme in materia ambientale, igienico sanitaria e di sicurezza.

Infine il comma 22, demanda al Ministro dello sviluppo economico la determinazione - entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento e sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas - i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale.

 

Quadro normativo

Si ricorda che nel corso della XIII legislatura il sistema di distribuzione dei carburanti è stato oggetto di una profonda riforma operata, in attuazione della legge 59 del 1997 (c.d. legge Bassanini), con il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti,a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), successivamente modificato in più punti dal D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346 e dal DL 383/99 ai quali ha fatto seguito l’art. 19 della legge 57/2001 che ha prescritto l’adozione di un Piano nazionale, emanato con DM 31 ottobre 2001, con il quale alle regioni è stata riconosciuta una importante funzione programmatoria.

Il D.Lgs. 32/98, che ha ridisciplinato interamente la materia del sistema di distribuzione dei carburanti sulla rete di viabilità ordinaria[229], rappresenta il punto di partenza e la base normativa essenziale del processo di riforma del settore.

I principi ispiratori del decreto possono essere così riassunti:

-        liberalizzazione dell’attività di distribuzione, tramite l’abolizione del previgente regime concessorio, sostituito da un’autorizzazione comunale, e la liberalizzazione degli orari e della vendita nelle stazioni di servizio di prodotti non petroliferi (c.d. settore non oil);

-        ristrutturazione della rete distributiva, in direzione di una riduzione del numero di impianti e della riqualificazione di quelli restanti, per aumentarne la reddittività e la sicurezza e migliorare il servizio all’utenza.

Con riferimento alle competenze regionali e comunali in materia il D.Lgs. n. 32 ha previsto che ai comuni fosse attribuito il compito di rideterminare, entro un breve termine, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree per l'installazione dei nuovi impianti, disponendo contestualmente l'adeguamento degli strumenti urbanistici, così da non creare contrasti fra le due discipline. Tuttavia tale obiettivo, che presupponeva un'azione incisiva da parte dei comuni, è stato conseguito parzialmente e prevalentemente sulla base delle iniziative volontarie di chiusura da parte delle aziende.

L'articolo 3 del D.Lgs. n. 32/98 che ha provveduto a disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime ha definito un programma di chiusure graduali, in modo da omologare la rete italiana a quella europea e di riqualificazione degli impianti di distribuzione (commi 1, 2, 3 e 7), con alcune deroghe parziali (commi 4 e 8). Ha infatti previsto, al comma 1 un periodo transitorio durante il quale l’apertura di nuovi impianti veniva subordinata alla chiusura di impianti già esistenti (fino al 30 giugno 2000).

L'articolo 7 intervenendo in materia di orari e di turnazioni degli impianti di distribuzione dei carburanti, ha previsto che al termine del periodo transitorio di cui all’art. 3, e a fronte della chiusura di almeno 7000 impianti, il gestore potesse aumentare l’orario massimo di servizio fino al 50% dell’orario minimo stabilito e definire autonomamente la modulazione dell’orario e dei periodi di riposo previa comunicazione al comune.

Il successivo D.Lgs. 346/99 di modifica del decreto 32 ha rivisto la tempistica precedentemente stabilita, fissando termini più stretti per i comuni, con poteri sostitutivi da parte delle regioni in caso di inadempienza. Ulteriori elementi di liberalizzazione sono stati, poi, introdotti dal DL 383/99, conv. con modif. dalla legge 496/99. Infine, l’articolo 19 della legge n. 57/01 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) ha previsto l’adozione da parte del Ministro dell’industria, d’intesa con la Conferenza unificata, di un Piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema di distribuzione dei carburanti in coerenza con il quale le regioni sono state chiamate a provvederanno alla redazione di piani regionali sulla base di precisi indirizzi. Il Piano è stato approvato con il DM 31 ottobre 2001.

 

Segnalazioni dell’Antitrust

La necessità di una riforma del settore in senso favorevole alla liberalizzazione è stata espressa a più riprese dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato che già con la segnalazione AS283 del 10 novembre 2004, ha evidenziato come gli obiettivi di razionalizzazione e liberalizzazione del settore perseguiti dalla normativa nazionale di riforma (decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; legge 28 dicembre 1999, n. 496; decreto ministeriale 31 ottobre 2001) non siano stati conseguiti “nella misura necessaria a garantire l’effettivo raggiungimento degli attesi guadagni di efficienza e a rendere possibile il loro trasferimento ai consumatori, attraverso una riduzione dei prezzi al consumo”, indicando una serie di vincoli normativi nazionali che regionali che per il loro effetto cumulativo si sono tradotti sostanzialmente in un ostacolo alla capacità competitiva degli operatori non integrati verticalmente, sia per quelli già attivi nel settore petrolifero (grossisti o retisti), sia per i potenziali entranti (imprese della grande distribuzione commerciale. L’Autorità è intervenuta nuovamente sull’argomento con la segnalazione AS379 del 18 gennaio 2007, nella quale ha sottolineato come agli auspici espressi nel precedente intervento non siano seguite modifiche legislative adeguate, sia a livello nazionale che regionale. Al contrario, dall’analisi delle normative adottate nel corso dei due anni precedenti dalle amministrazioni regionali e locali, è emerso in modo evidente come gli ampimargini di discrezionalità ad esse riconosciuti dalla legislazione nazionale siano stati utilizzati in genere in modo difforme rispetto ai suggerimenti formulati nel precedente intervento. Osservazioni sull’assetto generale della distribuzione di carburanti in rete sono state formulate anche nella segnalazione AS436 del 21 dicembre 2007. Più recentemente l’Autorità è intervenuta sull’argomento con la Segnalazione al Governo e al Parlamento AS453 dell’11 giugno 2008, nella quale sono stati posti in evidenza gli aspetti che limitano la concorrenza nei settori economici più importanti per il Paese .

L’Autorità ha colto l’occasione per denunciare nuovamente il mancato completamento del processo di ammodernamento della rete nazionale di distribuzione, avviato ben 10 anni fa con il citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, rilevando ritardi ed inefficienze del sistema distributivo italiano rispetto al resto d’Europa “in termini di erogato per punto vendita, diffusione del self-service, sviluppo delle attività non-oil, ingresso e penetrazione della grande distribuzione commerciale organizzata” che a loro volta si ripercuotono negativamente sul livello dei prezzi al dettaglio di benzina e gasolio, costantemente più elevati rispetto alla media europea. L’Autorità ha ribadito nuovamente come le carenze e le criticità della struttura distributiva siano imputabili, essenzialmente, ad ostacoli di natura normativa (a livello sia nazionale che regionale) connessi a una “disciplina dell’accesso e delle modalità di esercizio dell’attività economica che risulta spesso eccessivamente restrittiva in rapporto alla pur legittima tutela di specifici interessi pubblici”. Per quanto riguarda la disciplina dell’accesso al mercato ha ricordato l’obbligo per le Regioni di individuazione - nella determinazione dei criteri per l’autorizzazione di nuovi impianti - dei contingentamenti sulla base di bacini di utenza e distanze minime e la possibilità loro riconosciuta di imporre il rispetto di obblighi in termini di superfici minime o caratteristiche qualitative (ad esempio offerta di servizi non-oil). Ha rilevato, altresì, il mantenimento da parte delle Regioni - che nell’attuazione delle disposizioni nazionali hanno seguito criteri e modalità spesso notevolmente differenti abbiano - in taluni casi dell’obbligo di chiusura di un determinato numero di impianti preesistenti quale condizione per l’apertura di nuovi punti vendita, previsto dalla normativa nazionale solo in via transitoria. Quanto ai vincoli al comportamento d’impresa segnala come principale limite posto dalla attuale normativa l’imposizione di turni ed orari (minimi e massimi) di apertura.

 


 

Articolo 83-bis, commi 23-31
(Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto)

 


23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto sul fondo di cui all’articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all’imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.

24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:

a) la quota di indennità percepita nell’anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

b) l’importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall’articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

26. Per l’anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. ll credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.

28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma.

29. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l’anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l’anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all’anno 2009, nell’ambito degli interventi consentiti in attuazione dell’articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.

31. ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.


 

 

Il comma 23 dell’articolo 83-bis destina le somme disponibili sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 918, della legge finanziaria 2007[230], a interventi di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta, all’imponibilità fiscale dei corrispettivi per lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale, come specificato nei successivi commi da 24 a 27.

 

L’articolo 1, comma 918, della citata legge finanziaria 2007 ha stanziato 186 milioni di euro, per l’anno 2007,sul Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica[231]. Il successivo comma 919 dello stesso articolo ha disposto il prelevamento di 70 milioni di euro a carico del Fondo e la loro destinazione a misure agevolative per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate[232]. Sul Fondo sono pertanto rimasti disponibili 116 milioni di euro.

 

In particolare :

-       30 milioni di euro sono destinati (comma 24 ) alla rideterminazione:

a)      per il 2008, della quota di indennità per trasferte e missioni dei lavoratori addetti all’autotrasporto merci che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, co. 5 TUIR);

b)      per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. stesso, dell’importo della deduzione forfetaria delle spese sostenute dalla imprese di autotrasporto merci per trasferte fuori dal territorio comunale (art. 95, co. 4 TUIR).

-       30 milioni di euro sono destinati ad escludere dalla formazione del reddito imponibile, ai fini fiscali e contributivi, una percentuale, da determinare, dei compensi percepiti nel 2008 per lavoro straordinario da dipendenti di imprese di autotrasporto merci. E’ prevista, inoltre, l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli straordinari, di cui all’articolo 2 del D.L. 93/2008 (comma 25).

-       40 milioni di euro sono destinati alla concessione di un credito di imposta diretto a compensare una parte, da determinare, delle tasse automobilistiche, pagate nel 2008, per i veicoli di massa massima non inferiore a 7,5 tonnellate utilizzati per l’autotrasporto merci. (comma 26). Il credito di imposta è usufruibile in compensazione, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi (articolo 61 TUIR) ovvero della quota di inerenza degli altri costi (109, comma 5, TUIR) ammessa in deduzione ai fini fiscali .

 

Infine il comma 27 rinvia a provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per la determinazione della misura delle agevolazioni di cui ai commi 24-26 (per il comma 25 è previsto il concerto con il Ministro del lavoro) e le eventuali disposizioni applicative.

 

Il comma 28 destina 9 milioni di euro a incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e 7 milioni di euro alla formazione professionale. Le modalità di erogazione di tali risorse saranno disciplinate con regolamenti governativi da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (ovvero entro il 20 novembre 2008).

 

Il comma 29 conferma che agli oneri di cui ai precedenti commi 24, 25, 26 e 28 si fa fronte con le risorse disponibili del Fondo di accompagnamento alla riforma dell’autotrasporto. Gli oneri conseguenti all’attuazione dei citati commi sono quantificati in 106,5 milioni di euro per l’anno 2008 e in 9,5 milioni di euro per il 2009, per un importo complessivo di 116 milioni di euro.

 

Il comma 30 estende all’anno 2009 gli incentivi per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, previsti dal D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 273[233]. L’estensione disposta dal presente comma avviene nell’ambito degli interventi diretti a fronteggiare la grave crisi nel settore dell’autotrasporto, conseguente all’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, previsti dall’articolo 9 del decreto-legge, alla cui scheda di lettura si rinvia. Per l’operatività dell’agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione della Commissione europea.

 

Il D.P.R. n. 273 del 2007 è stato emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 919, della legge finanziaria 2007, il quale ha destinato 70 milioni di euro, prelevati dal Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, menzionato a proposito del precedente comma 23 del presente articolo, alla concessione di agevolazioni per l’acquisto dei mezzi sopra indicati, a fini di miglioramento ambientale. Il citato D.P.R. ha precisato che l’agevolazione, consistente nella concessione di contributi a fondo perduto, si riferisce agli acquisti effettuati nel biennio 2007-2008 di autoveicoli appartenenti alla categoria Euro 5[234] o superiori. Il contributo per ciascun veicolo è fissato il 3.400 euro per le piccole e medie imprese e in 2.550 euro per le altre imprese. Lo stesso D.P.R. rinvia a un successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la definizione delle modalità operative per l’erogazione dei contributi, per l’eventuale rimodulazione dell’entità del contributo, in relazione al numero delle istanze pervenute, per la definizione dei termini e delle modalità per accedere all’agevolazione e dei modelli delle istanze. Con lo stesso decreto avrebbe dovuto inoltre essere istituita una Commissione con il compito di valutare le istanze presentate. Il decreto è in corso di emanazione.

 

Il comma 31 infine demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione, nell’ambito degli interventi previsti dal complessivo articolo 83-bis in commento, delle misure per le quali è necessaria la preventiva verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 


 

Articolo 84
(Copertura finanziaria)

 


1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 8, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 79, comma 2, 81, 82, comma 16, del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.

1-bis. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall’articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All’onere derivante dagli articoli 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 e 0,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell’articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l’anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008 allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Ministero economia e finanze........ 846.000

Ministero lavoro e previdenza sociale 519.000

Ministero della giustizia .................. 10.000

Ministero degli affari esteri .......... 7.800.000

Ministero dell’interno ................ 39.700.000

Ministero beni e attività culturali .. 1.568.000

Ministero della salute ............... 13.000.000

Ministero dei trasporti ..................... 67.000

Ministero università e ricerca ...... 1.490.000

Ministero solidarietà sociale ...... 55.000.000

b) quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2009, mediante riduzione dell’autorizza­zione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell’articolo 61 del presente decreto;

d) quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2009 e a 400 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l’anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 affluisce nel Fondo di cui al primo periodo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 84 reca la disposizione sulla copertura degli oneri (maggiori spese e minori entrate) derivanti dal decreto legge in esame.

 

In particolare, ai sensi del comma 1, agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 8, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 79, comma 2, 81, 82, comma 16, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal decreto-legge stesso.

 

Nella tavola che segue sono riportati gli effetti finanziari delle disposizioni richiamate dall’articolo 84, come indicati nell’Allegato 7 al decreto-legge.

 

(dati in milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

 

 

 

 

 

 

MAGGIORI SPESE

2008

2009

2010

2011

14

1 - 2

Expo Milano

0

30

45

59

19

1 - 3

Abolizione divieto di cumulo pensione-lavoro

0

390

390

390

22

1 - 4

Contratti occasionali di tipo accessorio - Antic. Bilancio INPS

1

2

2

2

60

8

Incremento Fondo flessibilità

0

100

300

300

63

1

Missioni internazionali di pace

90

0

0

0

63

3

Incremento Fondo funzionamento istituzioni scolastiche

200

0

0

0

63

4

Autorizzazione di spesa gruppo FS

300

0

0

0

63

6

Incremento Fondo per l'occupazione

0

700

0

0

63

7

Reintegro Fondo politiche sociali

0

300

0

0

63

8

Fondo proroga agevolazioni fiscali

0

500

0

0

63

9

Proroga finanziamento CONI

0

450

450

450

63

10

Integrazione Fondo interventi strutturali di politica economica

500

2.740

2.740

2.740

63

12

Istituzione Fondo per la promozione e il sostegno del trasporto pubblico locale

113

130

110

110

79

2

Progetto tessera sanitaria e rinnovo contratto collettivo personale convenzionato

0

184

69

69

79

2

Effetti indotti personale

0

0

24

305

81

29

Istituzione fondo di solidarietà per i ceti meno abbienti

200

0

0

0

 

 

TOTALE MAGGIORI SPESE (A)

1.404

5.526

4.130

4.425

 

 

MINORI ENTRATE

 

 

 

 

3

1

Start up - Minore tassazione plusvalenze cessione partecipazioni

0

43

73

61

82

16

Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi

117

0

0

0

 

 

TOTALE MINORI ENTRATE (B)

117

43

73

61

 

 

TOTALE ONERI (A+B)

1.521

5.569

4.203

4.486

 

 

Il comma 1-bisreca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 9-bis dell’articolo 63, che incrementa il contributo la Comitato Italiano Paralimpico di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Agli oneri si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente (tabella A), allo scopo utilizzando l’accantonamento del Ministero della solidarietà sociale.

 

Ilcomma 1-ter reca la copertura finanziaria dell’onere recato dall’art. 63-bis, comma 5, che rifinanzia il 5 per mille per l’anno 2009, pari a 20 milioni di euro per il 2010, a valere sulle disponibilità del Fondo per esigenze gestionali di cui all’articolo 5, comma 4, del D.L. n. 93 del 2008 (legge n. 126/2008).

 

Ilcomma 1-quater dispone la riduzione lineare della tabella C della legge finanziaria 2008 al fine di assicurare una minore spesa annua di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 a copertura degli ulteriori oneri derivanti dall’articolo 82, comma 27 (cooperative).

Il secondo periodo del comma 1-quater reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo 70, comma 1-bis e dall’articolo 71, comma 1-bis, che escludono il comparto sicurezza e difesa dalla soppressione del trattamento economico aggiuntivo per causa di servizio del dipendente . Ai relativi oneri si provvede, rispettivamente, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, per complessivi 9,4 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Ilcomma 1-quinquiesreca la copertura degli oneri recati dall’abolizione del ticket sanitario (art. 61, co. 19), indicati in 400 milioni in termini di saldo netto da finanziare per ciascuna annualità 2009-2011. L’onere sale a 530 milioni per il 2009 e a 450 milioni per il 2010 e il 2011 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Alla copertura dell’onere si provvede:

a)      quanto a 120 milioni per il 2009 a valere sugli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente (Tabella A) dei singoli ministeri;

b)      quanto a 60 milioni per il 2009 a valere sulle disponibilità del Fondo per esigenze gestionali di cui all’articolo 5, comma 4, del D.L. n. 93 del 2008;

c)      quanto a 50 milioni per ciascuna annualità 2009-2011 a valere su parte delle risorse di cui all’articolo 61, comma 11 (riduzione dei trasferimenti agli enti locali);

d)      quanto a 300 milioni per il 2009 e a 400 milioni sia per il 2010 che per il 2011 a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. n. 282/2004) sul quale, conseguentemente, affluiscono 300 milioni per il 2009 e a 400 milioni sia per il 2010 che per il 2011, quali ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa di ciascun ministero.

 


 



[1]    Si ricorda, in proposito, che l’art. 40, comma 3, della L. n. 449/1997 (collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha ridefinito i parametri delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno, prevedendo il rapporto di uno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia.

L’art. 35, comma 7, della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) ha, poi, affidato al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale la possibilità di autorizzare l’attivazione di posti di sostegno in deroga a tale previsione; contestualmente, si è disposta la ridefinizione della procedura per il riconoscimento dell’handicap affidandola ad una valutazione collegiale degli esperti delle ASL (a tale prescrizione ha dato attuazione il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185).

In seguito, l’art. 1, comma 605, lettera b), della legge finanziaria 2007 ha prescritto che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si modifichi il rapporto docenti di sostegno/alunni - definito dal citato art. 40, comma 3, della legge n. 449/1997, procedendo all’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze, rilevate attraverso certificazioni idonee ad indicare appropriati interventi formativi.

Un ulteriore intervento normativo è stato recato dall’art. 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria 2008 (L.244/2007) che, pur tenendo ferma tale previsione, ha disposto che i posti di sostegno attivabili dall’anno scolastico 2008-2009 non superino il 25 per cento del numero di sezioni e classi dell’organico di diritto dell’A.S. 2006-2007 e che il numero dei docenti sia progressivamente rideterminato fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007. L’art. 9 del Decreto 24 aprile 2008 ( risultante dal concerto del Ministro dell’istruzione,università e ricerca con il Ministro dell’economia e finanze), nel definire l’organico dei docenti per l’anno scolastico 2008/2009, reca indicazioni sulla dotazione dei docenti di sostegno.

[2]    Si ricorda che, nell’ottica della razionalizzazione della spesa, l’art. 35 (commi 2, 3, 4, 6) della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) ha già introdotto varie misure volte alla riduzione del personale ATA.

Gli interventi previsti dall’articolo 1, commi 605-619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, hanno per oggetto:

-        il numero di alunni per classe ed il rapporto numerico insegnanti di sostegno/alunni (comma 605, lettere a) e b));

-        le nuove assunzioni del personale docente ed ATA (comma 605,lettera c));

-        il monitoraggio delle supplenze brevi, la formazione docenti per l’insegnamento della lingua inglese (comma 605 lettere d), e));

-        la prospettiva di riduzione degli orari dell’istruzione professionale (comma 605 lettera f));

-        la riorganizzazione del sistema delle graduatorie e della valutazione dei titoli del personale docente (commi 605, lettera c), e 607);

-        la mobilità e la riconversione professionale del personale docente (commi 608-609);

-        l’istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ed il contestuale riordino degli enti di servizio del ministero della Pubblica istruzione (commi 610-615) e del relativo organico;

-        la riduzione del numero dei revisori di conti delle istituzioni scolastiche (commi 616-617);

-        la ridefinizione delle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza scolastica e disposizioni transitorie relative alle nomine per il prossimo triennio (comma 605, lettera c), ultimi periodi; commi 618-619).

[3]   Ai sensi dell’art. 17, co. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo, i regolamenti di delegificazione sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

[4]    Si ricorda che attualmente il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39reca il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso (ivi compresi insegnamenti tecnico-pratici) nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; tali classi risultano complessivamente nel numero di 100.

[5]    Si ricorda che l’art 7, co. 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003 (“riforma Moratti”) prevede che alla definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline, si provveda mediante regolamenti di delegificazione da definire, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con DM 31 luglio 2007 sono state emanate Indicazioni - da utilizzare sperimentalmente - per la elaborazione dei curricoli per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, ordini di scuole per i quali è entrata a regime la legge 53/2003. Per le scuole secondarie di secondo grado, gli istituti tecnici e professionali, non essendo stata avviata la riforma citata, si fa riferimento ancora ad orari e piani di studio indicati dai decreti ministeriali istitutivi. Si ricorda, peraltro, che il DM 26 giugno 2000, n. 234 aveva disposto che ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia con riferimento ai programmi di insegnamento che agli orari di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, costituissero, in prima applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i curricoli delle istituzioni scolastiche autonome. Si segnala, infine, che gli orari degli istituti professionali sono stati recentemente ritoccati riducendo il tempo scuola da 40 a 36 ore con DM 25 maggio 2007, n.41, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. f), della legge finanziaria 2007.

[6]    La disciplina della formazione delle classi è principalmente recata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998. Quest’ultimo prevede in linea di massima per le classi di scuola materna un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola elementare (ora denominata scuola primaria) un massimo di 25 alunni ed un minimo di 10; per la scuola secondaria di primo grado un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola secondaria di secondo grado non meno di 25 allievi. Le classi che accolgano portatori di handicap (art. 10) possono essere costituite con meno di 25 alunni e, in casi particolari, di 20; disposizioni particolari sono poi dettate per la classi intermedie di ciascun ordine di scuole, per le sezioni ospedaliere e per le zone disagiate. L’art. 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2005 (relativo alle dotazioni organiche dei docenti per l’anno scolastico 2004-2005) ha poi disposto che le prime classi nelle sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di indirizzo diverso, anche sperimentali, delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado siano costituite con un numero di alunni non inferiore a 20, da elevare a 27 in caso di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi (di almeno 12 alunni ciascuno). E’ stato inoltre previsto l’accorpamento delle classi intermedie e finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero ridotto. Si ricorda, infine, che l’art. 1, comma 605, lettera a), della legge finanziaria 2007 ha prescritto la revisione dei parametri per la formazione delle classi e l’innalzamento del valore medio del rapporto alunni/classe dello 0,4 (da 20,6 a 21 alunni per classe) dall’anno scolastico 2007/2008 (tale adempimento è affidato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze); l’art. 2, comma 411, lett .a)-c) della legge finanziaria 2008 ha disposto il ridimensionamento delle classi, con particolare riferimento alla classi prime delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado. Indicazioni in proposito sono contenute nell’art. 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008 ( risultante dal concerto del Ministro delI’istruzione università e ricerca con il Ministro dell’economia e finanze) recante determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2008-2009.

[7]    L’organizzazione didattica della scuola primaria è disciplinata dagli artt. 5-8 e 13 del DLgs 59/2004 (recante riordino della scuola dell'infanzia e sul primo ciclo dell'istruzione ai sensi della legge 53/2003). Il D.Lgs. prevede 891 ore di didattica annuali e 99 ore facoltative; l’art. 1, comma 1, del DL 147/2007, convertito con modificazioni dalla legge 176/2007 ha poi disposto la reintroduzione nella scuola primaria delle classi funzionanti a tempo pieno (40 ore settimanali, compreso il tempo mensa) e delle classi a tempo prolungato facendo riferimento al modello didattico anteriore al D.Lgs. 59/2004 ( art.130, comma 2, del D.Lgs. 297/1994).

[8]    DL 1 settembre 2008, n. 137, in corso di conversione alla Camera (AC 1634).

[9]    La consistenza delle dotazioni organiche del personale docente e ATA è determinata annualmente da un decreto, adottato di concerto dal Ministro dell’istruzione e dal Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni recate da disposizioni di legge (si citano da ultimo, a titolo di esempio, l’art.1, comma 605, della legge finanziaria 2007 e l’art. 2 commi 411 -414 della legge finanziaria 2008).

Con Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, risultante dal concerto del Ministro delI’istruzione ,università e ricerca con il Ministro dell’economia e finanze, sono stati determinati gli organici del personale docente per l’anno scolastico 2008-2009. L’art. 6 del DM reca, inoltre, indicazioni per la formazione delle classi prime delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

[10]   Con riguardo a tale punto si ricorda che l'articolo 1, comma 632, della legge finanziaria 2007 ha affidato ad un decreto ministeriale la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, attribuendo comunque a questi ultimi autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, nonché un proprio organico da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale. A tale riorganizzazione ha provveduto il DM 25 ottobre 2007.

[11]   Si ricorda, in proposito, che l’art 138 del D.Lgs. 112/1998 (recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali) affida alle regioni la programmazione della rete scolastica, sulla base di piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili. Ai sensi della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 13 del 2004 e n. 34 del 2005), la programmazione della rete scolastica rientra nell’ambito delle funzioni ascrivibili all’esercizio della competenza legislativa concorrente.

[12]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[13]   D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[14]   D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53..

[15]   Ai sensi del citato accordo sono stati avviati in via sperimentale, a partire dall’anno scolastico 2003-2004 percorsi di istruzione e formazione professionale gestiti dalle regioni(poi disciplinati dal capo III del D.Lgs.): ciò, al fine di assicurare comunque agli studenti in uscita dal primo ciclo degli studi un’offerta formativa alternativa all’istruzione scolastica, in attesa della piena definizione dei percorsi delineati dalla legge 53/2003. L’accordo specifica che tali percorsi devono avere durata triennale; prevedere le attività e le discipline attinenti la formazione culturale, nonché le aree professionali interessate; assicurare la qualifica professionale, riconosciuta a livello nazionale e corrispondente al secondo livello europeo, cioè alla capacità di scegliere autonomamente ed utilizzare tecniche e strumenti per l'esercizio di un’attività ben definita (in corrispondenza con la definizione recata nella Decisione 85/368/CE del1985).

L’accordo in questione ha previsto, inoltre, che successive intese tra i Ministeri dell’istruzione, università e ricerca e del Lavoro e delle politiche sociali e le singole regioni fossero sottoscritte tenendo conto dei parametri dettati.

[16]   Il D.Lgs. è stato in seguito modificato (vedi supra) anche per quanto concerne l’assetto ordinamentale del percorso scolastico che prevedeva inizialmente solo il sistema dei licei.

[17]   D.Lgs. 15 aprile 2005 , n. 76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53 . L’art. 1 del D.Lgs. stabilisce che l'obbligo scolastico, di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere. In tale prospettiva (art. 2) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituito dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,ovvero attraverso l'apprendistato.

[18]   Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

[19]   La legge 19 novembre 1990, n. 341, (art. 4, co. 2) ha disposto l’istituzione di una scuola di specializzazione post-laurea, di durata almeno biennale e articolata in più indirizzi, per la formazione dei docenti delle scuole secondarie. La medesima legge ha conferito all’esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione valore abilitante e titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi; in seguito, con l’art. 1, co. 6-ter, del DL 240/200, convertito, con modificazioni, dalla legge 306/2000 a tale prova è stato attribuito valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del D.Lgs 297/1994. Con decreto ministeriale 26 maggio 1998 sono stati poi determinati gli ordinamenti didattici consentendo l’avvio dei nuovi percorsi. Il DL n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge 143/2004, ha poi introdotto (art. 2) disposizioni transitorie volte a consentire a varie categorie di precari il conseguimento dell’abilitazione necessaria per l'iscrizione nelle medesime graduatorie; è stata pertanto prevista la frequenza di appositi corsi annuali presso le università e le istituzioni dell’Alta formazione musicale e coreutica (AFAM). La formazione ed il reclutamento del personale docente sono stati poi ridefiniti dal d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 227 (adottato ai sensi dell’art. 5 della legge 53/2003) . Il D.Lgs affidava la formazione iniziale dei docenti a corsi di laurea magistrale e corsi accademici di secondo livello, entrambi a numero programmato - istituiti, rispettivamente, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) a partire dall’anno accademico 2006-2007; prefigurava inoltre una nuova procedura concorsuale (da bandire con cadenza almeno triennale) per la copertura del 50 per cento dei posti in organico. Non essendo stati adottati i decreti attuativi previsti dal provvedimento tale riforma tuttavia non è entrata a regine. Recentemente l’art. 2, commi 416-416 della legge finanziaria 2008 ha affidato ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione la definizione di una nuova disciplina per la formazione iniziale ed il reclutamento del personale docente ed ha abrogato contestualmente Il D.Lgs. 226/2005 citato sopra.

[20]   Gli enti richiamati sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[21]    I requisiti richiesti sono quelli previsti dall’articolo 1, comma 519, della stessa L. 296/2006, ai sensi del quale il richiamato personale deve trovarsi almeno in una delle seguenti situazioni:

-        sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[22]   D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

[23]   Introdotto dall’articolo 20, comma 1, lettera e), della legge finanziaria per il 2000 (L. 488/1999), il comma 3-ter dell’articolo 39 disciplina sia i requisiti delle richieste di autorizzazione alle assunzioni che le amministrazioni presentano alla Presidenza del Consiglio, sia l’istruttoria che viene compiuta su tali richieste prima delle relative delibere di autorizzazione. Le richieste di autorizzazione devono essere corredate da una relazione illustrativa che contenga, in sintesi, le iniziative ispirate ai principi di semplificazione e funzionalità che fungono da cornice alle richieste di nuovo personale. Il menzionato comma 3-ter, inoltre, disciplina la procedura di approvazione dei contratti integrativi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità. Per tali contratti si prevede, in particolare, che, una volta sottoscritti, siano trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I contratti devono essere corredati di una apposita relazione tecnico-finanziaria sugli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale.

[24]    Tale comma, dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della L. 449/1997. Il secondo periodo del comma 4, così come modificato dall’articolo 1, comma 104, della L. 311/2004 reca una specifica disciplina per l’avvio delle procedure concorsuali da parte delle amministrazioni pubbliche. Si prevede infatti che per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, compresa l’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali sia subordinato all’emanazione di un apposito DPCM, da adottare di concerto tra il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell’economia. La disposizione, tra l’altro, amplia il novero delle PP.AA. per le quali l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito provvedimento.

[25]   Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

[26]   Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[27]   Norme per l'istituzione del servizio militare professionale.

[28]    L'art. 5 della legge n. 537 del 1993 ha istituito il fondo per il finanziamento ordinario delle università (che rappresenta la quota più consistente della parte attiva del bilancio degli atenei, seguita solo dalle somme pagate dagli studenti sotto forma di tasse e contributi); quest’ultimo è finanziato annualmente in tabella C della legge finanziaria ed è articolato in:

-        una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993;

-        una quota di riequilibrio da ripartirsi con riferimento a standard di costi di produzione per studente e a obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni ambientali e strutturali. Il riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali dei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.

[29]   Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 51, comma 4, della L. 449/1997, ha prescritto che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possano eccedere il 90% dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università. Inoltre, l’articolo 5 del D.L. 97/2004 ha introdotto due deroghe a tale limite per l’esercizio finanziario 2004; successivamente l’articolo 10 del D.L. 266/2004 ha prorogato tali deroghe fino al 31 dicembre 2005.

[30]    Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (rapporto di lavoro); L. 15 maggio 1997 n. 127, art. 3, comma 6 (reclutamento). Norme particolari sui ricercatori sono stabilite all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[31]    Si ricordano tra gli altri: Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), D.Lgs. del 4 giugno 2003, n. 127; Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128; Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138; Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257; Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38.

[32]    Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[33]   D.L. 28 marzo 1997, n. 79, Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140.

[34]   L. 20 ottobre 1960, n. 1265, Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri.

[35]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[36]   L. 9 marzo 1989, n. 88, Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

[37]   L. 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[38]   D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

[39]   L. 16 marzo 2001, n. 88, Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime.

[40]   D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[41]   L. 14 ottobre 1999, n. 362, Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

[42]   D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

[43]   L. 14 giugno 1989, n. 234, Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

[44]   L. 23 marzo 2001, n. 93, Disposizioni in campo ambientale.

[45]   L. 31 luglio 2002, n. 179, Disposizioni in materia ambientale.

[46]   D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 366, Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[47]   D.L. 31 gennaio 2008, n. 8, Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 marzo 2008, n. 45.

[48]    D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (conv. con mod. in L. 4 agosto 2006, n. 248).

[49]   La norma non si applica altresì agli organi di direzione, amministrazione e controllo e ai commissari straordinari del Governo (quest’ultima esclusione è stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2007: art. 1, co. 421).

[50]    L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[51]    Criteri che si ispirano a quelli già presenti in disposizioni con finalità analoghe della L. 59/1997.

[52]    L. 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

[53]    D.P.R. 26 giugno 2006, n. 236, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, in materia di funzioni dell’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

[54]    D.L. 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni urgenti nell’àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[55]    D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.

[56]    D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78, Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell’articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[57]    L. 9 marzo 1971, n. 98, Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito della Comunità atlantica.

[58]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[59]   D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.

[60]   Presentata con riferimento al maxiemendamento Dis. 1.1 del Governo su cui è stata posta la questione di fiducia alla Camera.

[61]   D.L. 27 maggio 2008, n. 93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126.

[62]   D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. Si ricorda che la Tabella A allegata al richiamato D.P.R. è stata sostituita integralmente dalla corrispondente Tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

[63]   D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

[64]   D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

[65]   Non si tratta di un risarcimento, ma di un semplice indennizzo in quanto la Pubblica Amministrazione agisce in un campo di cui ha la prerogativa costituzionale; non esiste una colpa, una responsabilità soggettiva, ma solo una responsabilità oggettiva; il diritto del dipendente non è integro, ma affievolito dalla necessità del pubblico interesse, per cui anche il ripristino del danno è affievolito.

[66]   D.P.R. 20 ottobre 2001, n. 461, Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

[67]   R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, Tabelle degli stipendi, relative norme di carriera per il personale contemplato dalla L. 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato, semplificazione dei servizi e riduzione del personale.

[68]   R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito.

[69]   L. 15 luglio 1950, n. 539, Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

[70]   La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento evidenzia che le norme che si sopprimono risalgono agli anni ’20 del secolo scorso, “quindi riferite ad una situazione ambientale lavorativa del pubblico dipendente con una normativa non attenta, come oggi, a garantire l’idoneità dei luoghi di lavoro. Pertanto, il beneficio aggiuntivo che si vuole sopprimere non ha più ragione d’essere attesa l’attuale normativa di sicurezza sul lavoro”. La stessa relazione illustrativa, inoltre, afferma che l’intervento in esame “risponde anche ad un principio di uniformità retributiva, atteso che per alcune categorie di personale del Pubblico Impiego la disciplina è stata rivista dagli Accordi di Comparto, mentre per le FF.AA. e i Corpi di Polizia è rimessa all’originaria formulazione”.

[71]   Presentata con riferimento al maxiemendamento Dis. 1.1 del Governo su cui è stata posta la questione di fiducia alla Camera.

[72]   L’art. 84, comma 1-bis del decreto-legge dispone che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1-bis dell’art. 70, pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

[73]   L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[74]   La successiva circolare 5 settembre 2008, n. 8, pone in evidenza che “la norma prescrive una decurtazione “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia. In sostanza, i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e l’assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale (individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque “scontato” relativamente ai primi dieci giorni”.

[75]   Si consideri inoltre che, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa del decreto-legge, tali disposizioni “sono finalizzate ad un migliore contemperamento delle necessità del dipendente con le esigenze di servizio”. Inoltre, il computo dell’assenza sul monte ore introdotto tiene conto, sempre secondala relazione illustrativa, “anche dell’orientamento della Corte dei conti – Procura regionale presso la sede giurisdizionale per il Lazio – che ha evidenziato alcune criticità derivanti dall’attuale conteggio delle assenze per permessi retribuiti; rappresentando, altresì, l’urgenza di un intervento finalizzato a risolvere tali problematiche”.

[76]   Presentata con riferimento al maxiemendamento Dis. 1.1 del Governo su cui è stata posta la questione di fiducia alla Camera.

[77]   L’art. 84, comma 1-bis del decreto-legge dispone che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1-bis dell’art. 71, pari a 0,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

[78]   Derivante dalla mancata corresponsione del trattamento economico accessorio.

[79]   Si ricorda che per il diritto amministrativo l’esonero si configura come l'atto o la previsione normativa con i quali un ente concede la dispensa o l'esenzione da un obbligo o da un adempimento.

[80]   Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[81]   L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[82]   D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[83]   Si ricorda che invece la formulazione del comma 8 presente nel testo iniziale del decreto-legge faceva salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e quelli già autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.

[84]   In maniera corrispondente si elimina la destinazione della quota del 20% al miglioramento della produttività individuale e collettiva.

[85]    D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (conv. con mod. in L. 4 agosto 2006, n. 248).

[86]   La norma non si applica altresì agli organi di direzione, amministrazione e controllo e ai commissari straordinari del Governo (quest’ultima esclusione è stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, art. 1, comma 421).

[87]    L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[88]    Tale disciplina trova un precedente nell’art. 18, co. 1 della L. 448/2001, che aveva disposto il divieto per le pubbliche amministrazioni – escluse regioni, province, comuni e comunità montane – di istituire nuovi organismi e l’obbligo di individuare quelli di carattere tecnico indispensabili per la realizzazione dei propri obiettivi istituzionali. Il divieto contenuto nella norma in questione è peraltro mantenuto fermo dall’articolo 29 del D.L. 223/2006.

[89]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[90]    Ai sensi di tale comma, l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti di delegificazione, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal D.Lgs. 165/2000, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a)   riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b)   individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c)   previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d)   indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e)   previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

Gli schemi dei regolamenti sono sottoposti a parere delle Commissioni parlamentari competenti.

[91]    Ai sensi dei co. 2, 3 e 4 dell’art. 28 del D.Lgs. 165/2001.

[92]   Va ricordato, infatti, che con la legge finanziaria per il 2007, gli obiettivi di risparmio relativi alla spesa di personale delle regioni e degli enti locali, che negli anni precedenti erano stati perseguiti attraverso una dettagliata disciplina vincolistica (recata dall’articolo 1, comma 98, della legge n. 311/2004 e, successivamente, dall’articolo 1, commi da 198 a 206, della legge n. 266/2005), sono di fatto confluiti nelle regole del patto di stabilità interno e nei rispettivi saldi finanziari da rispettare.

[93]   Tale disposizione prevede che, a decorrere dal 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali sono tenuti ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione programmata della spesa di personale, disposta ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

[94]   Con il D.M. 10 giugno 2003, n. 217 è stato approvato il Regolamento concernente la definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2001-2003, ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, il cui comma 1 prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. L’articolo 1, comma 714, della legge finanziaria per il 2007 ha esteso agli anni successivi la validità di tali parametri.

[95]    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (nel prosieguo: TUEL).

[96]    In questo senso anche l’art. 1, comma 2, del TUEL.

[97]   D.M. 4 aprile 2000, n. 119, Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.

[98]   Il co. 10 dell’art. 82 prevede l’adeguamento, ogni tre anni, degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza attraverso l’emanazione di un nuovo D.M. L’adeguamento è effettuato sulla base della media degli indici annuali dell’ISTAT di variazione del costo della vita.

      Gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza possono essere rivisti anche su richiesta della Conferenza Stato-città (art. 82, comma 9).

      Non essendo stato emanato, dopo il 2000, un nuovo D.M., attualmente continua ad applicarsi il D.M. 119/2000 con le relative tabelle e importi.

[99]   L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[100]Il termine originariamente previsto per l’adozione delle leggi regionali era fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 (entro il 30 giugno 2008). Tale termine è stato prorogato al 30 settembre 2008 dall’articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (conv. dalla legge 2 agosto 2008, n. 129). La proroga è stata disposta per consentire a quelle regioni che non lo avevano ancora fatto, a causa della complessità dell'iter di redazione e approvazione dei progetti di legge regionali di riordino delle comunità montane, di attuare le misure stabilite dalla legge finanziaria 2008. Infatti, alla fine del mese di giugno 2008 risultavano adempienti 11 regioni a statuto ordinario. Si veda in tal senso l’intervento del Sottosegretario per l’interno Mantovano al Senato, in risposta all’interrogazione n. 3-00038 nella seduta pomeridiana del 10 luglio 2008.

[101]  Si tratta del fondo di cui all’art. 34, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[102]Fonte: La montagna italiana al 1/1/2008, in http://www.uncem.it.

[103]  Presidenza del Consiglio dei ministri, XIII relazione sullo stato della montagna italiana. Anno 2007, presentata alle Camere il 18 gennaio 2008 (doc. XCV, n. 2)

[104]D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[105]Il termine originariamente previsto per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dal quale dipende la riduzione automatica delle comunità nelle regioni inadempienti era fissato al 31 luglio 2008. Tale termine è stato prorogato al 31 ottobre 2008 dall’articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (conv. dalla legge 2 agosto 2008, n. 129).

[106]La L.R. Basilicata n. 11/2008 ha soppresso le Comunità montane. Nei territori classificati come montani o parzialmente tali, le Comunità locali sono chiamate ad esercitare le funzioni ed i compiti delle comunità montane soppresse. Le Comunità locali sono enti locali in forma di Unione di comuni, costituiti allo scopo di promuovere l'esercizio unitario su area vasta dei compiti di tutti o parte dei comuni uniti, compresa la valorizzazione delle zone montane, e che perseguono ogni altra finalità ad essi attribuita dalle leggi dello Stato e della Regione.

[107]Atto n. 277, di iniziativa della Giunta regionale, presentato il 23 giugno 2008, che stabiliva la riduzione da 6 a 3 del numero delle comunità montane.

[108]All’ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale del 30 settembre 2008 erano posti due progetti di legge di modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” (progetti di legge n. 314 e 320, di iniziativa rispettivamente del consigliere Bottacin e del consigliere Guido Trento. Il disegno di legge di riordino complessivo degli enti montani presentato il 18 settembre 2008 dalla Giunta regionale del Veneto (disegno di legge n. 355) non è stato posto all’o.d.g. del Consiglio del 30 settembre per motivi procedurali.

[109]Come già ricordato, sull’efficacia temporale di tale disposizione influisce anche il comma 21, ai sensi del quale gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del D.P.C.M., da emanarsi entro il 31 ottobre 2008, con cui verranno accertate le riduzioni di spesa per il funzionamento delle comunità montane effettivamente conseguite attraverso il riordino delle comunità.

[110]Fonte: http://www.consiglioveneto.it.

[111]Una delle tre proposte, la n. 404 a firma del consigliere della maggioranza Ciaraldi e di altri, aveva già ottenuto il voto favorevole della Commissione, mentre le altre due (la n. 383, primo firmatario il consigliere Lollobrigida e la n. 390, del consigliere D'Ovidio) erano state poste all'esame del Consiglio senza il voto della Commissione.

L'Assessore regionale agli Affari Istituzionali, nell'ultima seduta della XII Commissione, aveva ritirato la proposta di legge n. 388 di iniziativa della Giunta regionale, presentata il 18 giugno 2008.

Convocata per il 6 ottobre 2008, la XII Commissione dovrà decidere quale proposta di legge inviare all'esame dell'Aula come testo base per la discussione.

[112]Le comunità montane nel Lazio sono attualmente 22.

[113]Fonte: http://www.consiglio.regione.lazio.it.

[114]Ricorso per legittimità costituzionale 5 marzo 2008, n. 19, pubblicato nella G.U. n. 16 del 9 aprile 2008, 1ª serie speciale-Corte Costituzionale.

[115]Ricorso per legittimità costituzionale 25 - 27 febbraio 2008, n. 16 (G.U. n. 14 del 26 marzo 2008, 1ª serie speciale-Corte Costituzionale).

[116]  La Corte costituzionale ha più volte ribadito che i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica attinenti alla spesa “devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell’obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all’azione di risanamento della finanza pubblica” (sentt. 169/2007, 82/2007, nonché sentt., da questa richiamate, 417/2005, 353/2004, 345/2004 e 36/2004, 416/1995; in senso analogo, anche sent. 267/2006).

[117]  L.R. 6 marzo 1986, n. 9, Istituzione della Provincia regionale (art. 45).

[118]Vedi articolo 1, comma 685, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), come riformulato dall’articolo 1, comma 379, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008).

[119]  Le misure sanzionatorie disposte dalla normativa in esame, corrispondono, per la gran parte, a quelle previste dalla disciplina in vigore fino al 2006, secondo la quale gli enti locali inadempienti alle regole del patto di stabilità interno erano soggetti alle seguenti misure:

a)       divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto del patto, ovvero, nell’ipotesi in cui l’ente sia risultato sempre inadempiente, obbligo di ridurre le spese per l’acquisto di beni e servizi almeno del 10%, rispetto alla corrispondente spesa effettuata nel penultimo anno precedente.

b)      divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

c)       divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti (con riferimento sia ad operazioni di emissione di titolo di debito, sia di mutuo, prestito o anticipazione).

A decorrere dal 2006, inoltre, era previsto che tutti gli enti territoriali soggetti alle regole del patto di stabilità, al fine di reperire, attraverso mutui e prestiti obbligazionari, risorse per il finanziamento degli investimenti, fossero tenuti a produrre agli enti creditizi una attestazione circa il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente (comma 35, legge n. 311/2004).

[120]Il SIOPE (istituito dall’articolo 28 della legge finanziaria per il 2003) consiste, sostanzialmente, in un sistema di rilevazione telematica di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento effettuate dai tesorieri e dai cassieri delle amministrazioni pubbliche, rese omogenee attraverso un sistema di codificazione uniforme per tipologia di enti, che permette di rilevare in tempo reale le informazioni sui flussi di cassa delle amministrazioni, anche al fine di migliorare la conoscenza dei conti pubblici nazionali e garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dall'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea, relativo alla procedura sui disavanzi eccessivi.

[121]  Si ricorda che la legge finanziaria per il 2003 (L. n. 289/2002, articolo 3, comma 1, lettera a)) aveva disposto la sospensione della possibilità per le regioni e i comuni di disporre maggiorazioni dei due tributi principali: l’addizionale regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Quella norma ‘sospendeva’ gli aumenti eventualmente deliberati successivamente al 29 settembre 2002, fino a quando non fosse raggiunto un raccordo tra Stato, regioni ed enti locali sull’attuazione del federalismo fiscale. Dopo successive proroghe disposte dalle leggi finanziarie che si sono succedute, il termine era stato fissato al 31 dicembre 2006. Dall’esercizio 2007, regioni ed comuni hanno avuto di nuovo la possibilità di aumentare l’addizionale IRPEF e l’aliquota dell’IRAP (le sole regioni).

[122]Gli enti locali provvedono alla variazione delle aliquote dei tributi con l’approvazione del bilancio di previsione. Per il 2008, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2008 (D.M. 20/3/2008).

[123]Le regioni coinvolte nella sperimentazione sono tutte le regioni a statuto speciale, le due province autonome di Trento e di Bolzano e le seguenti regioni a statuto ordinario: Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Veneto, designate congiuntamente dal Ministero per gli affari regionali e dalla Conferenza Stato regioni. Il gruppo di lavoro, comprendente anche rappresentanti della RGS, del Dipartimento Affari regionali e dell’ISTAT, è stata formalizzata a maggio 2008 con Nota del Ragioniere generale dello Stato. Dato l’alto numero di componenti, il gruppo è stato suddiviso in sottogruppi e sono già emerse due tendenze diverse. Sono infatti le regioni a statuto speciale ad essere maggiormente interessate a sperimentare l’assunzione del saldo finanziario, in quanto esse, nella maggior parte, gestiscono direttamente la spesa sanitaria.

[124]E’ stata accolta l’esclusione dalla spese considerata ai fini del patto di stabilità di 44 milioni di euro che fanno carico al regime della benzina a prezzo ridotto; si ricorda che la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 1, commi 185-189) modifica il regime di riduzione dell’accisa e di compartecipazione al gettito erariale della stessa nella regione Friuli Venezia Giulia in relazione alla scadenza, avvenuta il 31 dicembre 2006 dell’autorizzazione comunitaria all’Italia per applicare una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio della regione.

[125]Si ricorda che le norme di attuazione dello statuto speciale sono qualificate – dalla consolidata giurisprudenza costituzionale - norme parametro nei giudizi di legittimità costituzionale e nella decisione di conflitti di attribuzione, al pari delle norme statutarie. Esse sono adottate, generalmente nella forma del decreto legislativo, attraverso una concertazione rimessa ad una ‘commissione paritetica’ Stato-Regione, che di fatto redige il testo. Ciascuno statuto disciplina oggetto e procedimento di formazione delle norme di attuazione.

[126]Il limite di giacenza delle liquidità è fissato – dall’articolo 40 della legge 119/1981 - nella percentuale del 3% delle entrate del bilancio di previsione di competenza, al netto delle entrate derivanti da accensioni di prestiti, alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, riscossioni di crediti. Il Tesoriere regionale è tenuto, in caso di superamento delle giacenze di liquidità del predetto limite, a versare tempestivamente l’eccedenza alla Tesoreria centrale dello Stato.

[127]La determinazione definitiva delle aliquote della compartecipazione all’IVA e dell’addizionale IRPEF è da ultimo rinviata al 1° gennaio del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione (L. 296/2006, art. 1, comma 675 – finanziaria 2007 - che aggiunge il comma 1-bis all’articolo 6 del D.Lgs. 56/2000).

[128]Dal combinato disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 56/2000 e dall’articolo 1, comma 321, della legge 266/2005.

[129]Lo schema tipo di tali prospetti è predisposto dal Ministero dell’economia, con decreto ministeriale.

[130]Il SIOPE si avvale, in particolare, di un archivio informatico che rileva in tempo reale i flussi di cassa delle amministrazioni pubbliche mediante la codifica delle operazioni gestionali che, con l’automatica imputazione alle diverse voci aggregate dei conti pubblici, garantiscono un livello di omogeneità dei dati anche al fine del rispetto delle regole previste dall’ordinamento comunitario (Patto di stabilità e crescita e procedura su disavanzi eccessivi).

      Il compito di gestire e sviluppare il sistema informativo del SIOPE è stato affidato, mediante convenzione, dal Ministero dell’economia e finanze alla Banca d’Italia nel marzo 2003, coinvolgendo le banche che svolgono il maggior numero di servizi di tesoreria o di cassa per gli enti pubblici e con l’obiettivo di coinvolgere tutto il complesso delle amministrazioni pubbliche.

      In prospettiva, come già previsto nel citato articolo 28, la rilevazione dovrà estendersi anche ai dati di competenza economica, ancorché a distanza di circa 5 anni dalla previsione normativa, la rilevazione ulteriore di tale tipologia di voci risulti non ancora attuata.

[131]  Le disposizioni del Titolo VIII del D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 242-269) recano la disciplina del risanamento finanziario degli enti locali deficitarii o in situazione di dissesto finanziario. In sintesi, si ricorda che la gestione dello stato di dissesto è affidata all’organo straordinario di liquidazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, che, verificata la situazione debitoria dell’ente, provvede all’accertamento della massa passiva, attraverso la formulazione di un piano di rilevazione, e alla acquisizione dei mezzi finanziari disponibili per il risanamento (artt. 254-255). A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, e comunque entro 24 mesi dall’insediamento, l’organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, che viene sottoposto al Ministero dell’interno, cui spetta approvarlo, previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (artt. 256-257). A seguito dell’approvazione del piano di estinzione, l’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata. Entro 60 giorni dalla conclusione delle operazioni di pagamento, l’organo straordinario di liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione, che è sottoposto al controllo di revisione contabile dell’ente.

Nel caso in cui l’insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, sia tale da compromettere il risanamento dell’ente, il Ministro dell’interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

Mentre l’organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso, gli organi istituzionali dell’ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria,rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto. Entro il termine di tre mesi dalla nomina dell’organo straordinario di liquidazione, il consiglio dell’ente è tenuto a presentare al Ministro dell’interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Il riequilibrio viene realizzato mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti, anche attraverso la rideterminazione della dotazione organica da sottoporsi all’esame della Commissione per la finanza egli organici degli enti locali, secondo una disciplina che vincola la gestione del bilancio dal momento della deliberazione del dissesto fino a quella dell’approvazione del bilancio riequilibrato. Il testo unico stabilisce le prescrizioni e i limiti conseguenti al risanamento dell’ente locale, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (artt. 259-267).

Si ricorda, infine, che nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno (procedura straordinaria di cui agli artt. 268-bis e 268-ter).

[132]I debiti fuori bilancio sono quelli derivanti da:

-        sentenze esecutive;

-        copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

-        ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

-        procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

-        acquisizione di beni e servizi, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

[133]A tale riguardo si segnala il recente decreto del Ministero dell’economia e finanze 6 agosto 2008, che autorizza il comune di Roma alla autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti, vantati nei confronti della regione Lazio, dalle società ATAC s.p.a. e Trambus s.p.a.

[134]  Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004), al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

[135]Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico “Bambino Gesù” ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995.

[136]Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In particolare, l’articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 stabilisce che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono in specifici casi il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri rispetto al raggiungimento della suddetta Intesa.

[137]Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria.

[138]Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).

[139]Provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente un nuovo Patto sulla salute).

[140]Cfr. l'articolo 4, comma 1, lettera a) della citata intesa del 23 marzo 2005.

[141]In particolare, la citata norma prevede che le regioni individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e le relative spesa. Inoltre, le medesime regioni predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale.

[142]Per un maggiore approfondimento cfr. l’articolo 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

[143]Cfr. in tale caso si applica il potere sostitutivo in capo al Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

[144]Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[145]Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[146]Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

[147]Cfr. l’articolo 4, comma 12 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992. In particolare, sono strutture pubbliche quelle gestite direttamente dalla ASL (ospedale a gestione diretta, presidio della USL), gli istituti psichiatrici residuali e le Aziende Ospedaliere (azienda ospedaliera, ospedale costituito in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 502/92). Sono invece equiparate alle pubbliche: policlinico universitario (art. 39 legge 833/78); istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblico o privato (art. 42 legge 833/78); ospedale classificato o assimilato ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 132/68 (art. 41 legge 833/78); istituto sanitario privato qualificato presidio USL (art. 43, 2 comma, legge 833/78 e DPCM 20.10.1988); ente di ricerca (art. 40 legge 833/78). Su tali istituti vedi anche la nota successiva sulla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

[148]Cfr. l'articolo 8-quinquies (vedi infra).

[149]Accreditamento istituzionale. In particolare, l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

[150]La legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) all’articolo 41 regola con l’istituto delle convenzioni i rapporti con le istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, corrispondenti agli istituti ed enti religiosi civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera. L’articolo 43, comma secondo, della medesima legge disciplina quegli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma (istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), che non abbiano ottenuto la classificazione di enti ospedalieri ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali.

[151]Cfr. l’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3) per il sistema di finanziamento degli IRCCS e l'articolo 4, comma 15, della      legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni che consente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari a diretta gestione, agli ospedali classificati, agli istituti zoo-profilattici sperimentali e all'Istituto superiore di sanità di essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

[152]Cfr. l'articolo 8-quater (vedi nota supra).

[153]I livelli di reddito sono quelli indicati all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni (Interventi correttivi di finanza pubblica). In particolare l’articolo 8, comma 16 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 (farmaci e prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche), i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a circa 36 mila euro. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi . A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a circa 8 mila euro, incrementato fino circa 11 mila euro, in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore circa 500 euro per ogni figlio a carico. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.

[154]Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' del 22 gennaio 1993, e successive modificazioni (Modalità di attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa). In particolare, l’articolo 1 dispone che ai fini della individuazione dei limiti di reddito previsti concorrono i redditi complessivi, riferiti all'anno precedente, posseduti dai singoli componenti il nucleo familiare, composto, oltre che dai familiari a carico di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e successive modificazioni e integrazioni, anche dal coniuge purché non legalmente ed effettivamente separato.

[155]Cfr. l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

[156]Poi modificato dal decreto ministeriale 19 aprile 2006, n. 95.

[157]Cfr. l'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il quale ammontare è stato da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni.

[158]Il SiVeAS è stato istituito dall’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), presso il Ministero della salute, al fine di valutare l'efficienza e l'adeguatezza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

[159]Provvedimento 22 febbraio 2001, accordo quadro tra il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del nuovo Sistema informativo sanitario nazionale. Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

[160]Definizione dei livelli essenziali di assistenza.

[161]L’articolo 8 della citata Intesa del 23 marzo 2005 disciplina le condizioni per la stipula dell’accordo tra le regioni e lo Stato per l’accesso al maggior finanziamento. In particolare, tale accordo:

-        individua le modalità per l'erogazione e per la sospensione del maggior finanziamento;

-        definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi;

-        definisce le modalità di affiancamento alle attività di gestione e programmazione del servizio sanitario regionale nonché i provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria da sottoporre a preventiva approvazione ministeriale;

-        prevede eventuali forme di partenariato con le altre Regioni.

[162]L’articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 prevede che, al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi. Qualora la regione non adempia alla diffida, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il termine stabilito, nella regione interessata si applicano nella misura massima l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

[163]Tuttavia successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 45, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità dei suddetti vincoli di destinazione, limitando tuttavia la sua censura al testo originario, contenuto nell’articolo 1, comma 796, lettera n), vigente dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. In particolare, secondo la Corte, la citata proposizione normativa pone dei vincoli puntuali di destinazione di fondi in ambiti materiali appartenenti alla potestà legislativa concorrente, con ciò violando l'art. 119, terzo comma, e l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, secondo quanto affermato, con giurisprudenza costante, dalla medesima Corte (ex plurimis, sentenze n. 105 del 2007, n. 118 del 2006 e n. 423 del 2004).

[164]Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

[165]Il rapporto del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti ambulatoriali interni e altre professioni sanitarie), non dipendente dal medesimo, è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica, è definita fino al 31 dicembre 2005, come precisato dall’articolo 1, comma 178 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

[166](Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[167]Aggiunto dal comma 810, lettera c) dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007),

[168]Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività.

[169]Tale codice è contenuto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

[170]Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[171]Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[172]Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[173]Il secondo comma dell’articolo 120 disciplina l’esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni. Tali poteri sono attivabili quando si riscontri che tali enti non abbiano adempiuto a norme e trattati internazionali o alla normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l’incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La disposizione costituzionale demanda ad una successiva legge statale la disciplina dell’esercizio dei poteri sostituitivi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

[174]Si ricorda che l’articolo 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito un Tavolo di verifica degli adempimenti presso la Ragioneria generale dello Stato al quale le regioni forniscono le informazioni necessarie all’effettuazione della verifica e che istruisce le determinazioni correttive rimesse successivamente ad un Tavolo politico, composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni. In particolare, il Tavolo di verifica degli adempimenti richiede ed esamina la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti, effettua una valutazione del risultato di gestione, riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. L’articolo 9 della citata Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza cui è affidato il compito di vigilare sull’erogazione dei LEA, in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale. Il Comitato, istituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, è composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Regioni. Al Comitato sono affidati, tra l’altro, i seguenti compiti: certificazione e verifica degli adempimenti cui sono tenute le Regioni per il triennio 2005-2007 ai fini dell’accesso all’incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, da riportare al Tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze; verifica della realizzazione dei piani regionali di contenimento delle liste di attesa; monitoraggio del rapporto costi/livelli essenziali di assistenza.

[175]Si ricorda che Piani analoghi sono stati già effettuati in passato: cfr. l’articolo 52 della legge n. 449 del 1997 e l’articolo 37 della legge n. 448 del 1998.

[176]Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici.

[177]  D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada.

[178]Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[179]Recante, Norme per il contrasto all’evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria, e convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[180]Di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

[181]Le Commissioni di verifica ricevono ed esaminano i verbali delle Commissioni delle ASL; possono convalidare i verbali oppure sospenderli per accertamenti ulteriori. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione, in assenza di sospensione, il suddetto verbale è ritenuto accolto. Può inoltre effettuare visite a campione previste dalla normativa vigente.

[182]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

[183]Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

[184]  Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 212/2000 le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo e le modifiche concernenti i tributi periodici si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

[185]  D.P.R. n. 917 del 1986.

[186]  Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

[187]Si tratta della restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dai debitori dell’obbligazione tributaria iscritti a ruolo.

[188]La citata Decisione riguarda gli incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria, dichiarato dalla Commissione europea incompatibile con il mercato comune.

[189]Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultante alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al Fondo in esame.

[190]  L’articolo 1, comma 33, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha modificato, con decorrenza 2008, il regime di deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese introducendo, in luogo della thin capitalization e del pro-rata patrimoniale, disposizioni dirette a stabilire un tetto massimo di importo deducibile da determinare in funzione del risultato operativo lordo (c.d. ROL). Dall’applicazione della nuova disciplina risultavano escluse, tra le altre, le società operanti nei settori bancari, finanziario, creditizio.

[191]  Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

[192]  DPR n. 917/1986. L’articolo 96, interamente sostituito dalla legge finanziaria per il 2008, reca la disciplina fiscale degli interessi passivi.

[193]  Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. Gli articoli 6 e 7 disciplinano la determinazione della base imponibile IRAP, rispettivamente, per le banche e per le imprese di assicurazione.

[194]I soggetti obbligati ad effettuare il versamento dell’acconto sono:

-        la società Poste italiane s.p.a.

-        le banche;

-        le società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare;

-        le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;

-        le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

-        i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 - TUB);

-        le società esercenti le altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

[195]Recante “Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo” e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

[196]  Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (c.d. Legge Draghi – TUF).

[197]  L’obbligo di redigere tali prospetti è disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera c) numero 3 del D.Lgs. n. 58/1998.

[198]  Decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica “Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento“.

[199]  Ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 58/1998 il fondo comune di investimento corrisponde ad un “patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte” che può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote. Il fondo comune è definito aperto quanto di partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo mentre è definito chiuso quando il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

[200]  Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR – richiamato dalla norma in esame – per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

[201]  L’articolo 41, comma 1, lettera g) del TUIR include tali proventi tra i redditi di capitale.

[202]  L’articolo 73 del TUIR individua i soggetti passivi ai fini IRES.

[203]DPR n. 917/1986.

[204]Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.

[205]In base a tale disposizione, sono considerati redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati nonché le somme accessorie (interessi nella misura legale e risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito) percepite nelle cause relative a crediti di lavoro ai sensi dell'art. 429, ultimo comma, c.p.c.

[206]Presentata con riferimento al maxiemendamento Dis. 1.1 del Governo su cui è stata posta la questione di fiducia alla Camera.

[207]Recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

[208]Recante modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria.

[209]L'articolo 2, commi 26-33, della richiamato L. 335/1995, di riforma del sistema pensionistico, ha previsto l'estensione dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati la cui attività non risultava coperta da assicurazione previdenziale. A tal uopo è stata istituita presso l'INPS, con decorrenza 1° gennaio 1996, una apposita Gestione separata, cui sono tenute ad iscriversi determinate categorie di lavoratori, con conseguente obbligo di versamento contributivo. La contribuzione è dovuta anche all'INAIL ai sensi del D.Lgs. 38/2000, che all'articolo 5 ha sancito l'obbligo assicurativo presso il richiamato Istituto anche per i lavoratori in oggetto.

[210]  D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

[211]  Tale provvedimento è stato adottato con il D.M. 4 maggio 1999, Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.

[212]Recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[213]La tabella è stata aggiornata, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007.

[214]Legge 6 agosto 1981, n. 433; decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688.

[215]Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

[216]L’AIRE è stata istituita nel 1990 con la Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”).

[217]“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.

[218]L’articolo 2 prevede che siano soggetti passivi dell’IRPEF le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

[219]Decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[220]Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007.

[221]Recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

[222]Nella prima ipotesi (concordato proposto dall’Amministrazione) l'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Nel caso di iniziativa del contribuente, quest’ultimo può chiedere all'ufficio competente, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento a condizione che:

-        nei suoi confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche;

-        ovvero gli è stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire presso l’amministrazione.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

[223]  Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

[224]  Legge 8 maggio 1998, n. 148, recante “Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario”.

[225]Recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

[226]L’articolo 17, comma 7-ter del D.Lgs. n. 112 del 1999 dispone che le spese di notifica della cartella di pagamento siano a carico del debitore nella misura di euro 5,88, importo che può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità, sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.

[227]Recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

[228]i Consorzi di Garanzia fidi (Confidi) sono sottoposti alla vigilanza prudenziale di cui all’articolo 106 e 107 del d.lgs. n. 385 del 1993 (testo unico bancario, TUB)

[229]  Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a regioni e enti locali, ai sensi dell’art. 1 della L. 59/97), ha fatto salva la disciplina del D.Lgs. 32/1998 (art. 1, comma 1). Peraltro, il successivo art. 105, co. 2, lett. f), ha attribuito alle regioni le funzioni in materia di concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.

[230]  Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[231]  Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), per agevolare il processo di riforma del settore dell’autotrasporto, avviato con la legge delega 1° marzo 2005, n. 32, attraverso la riqualificazione del sistema imprenditoriale, anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, ai fini di una maggiore competitività sul mercato interno e internazionale.

[232]  Per tali misure si veda il successivo comma 30 del presente articolo 83-bis.

[233]  “Regolamento recante la modalità di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'articolo 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

[234]  I veicoli classificati Euro 5 devono possedere le caratteristiche indicate dal regolamento 2007/715/CE, che saranno obbligatorie per i veicoli fabbricati dal 1° settembre 2009.