Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali D.L. 64/2010 ' A.C. 3552 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 3552/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 357
Data: 17/06/2010
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   SPETTACOLO
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Nota: Questo dossier contiene materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore, pertanto la versione html è parziale. La versione integrale in formato pdf può essere consultata solo dalle postazioni della rete Intranet della Camera dei deputati (ad es. presso la Biblioteca)

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

D.L. 64/2010 – A.C. 3552

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 357

 

 

 

17 giugno 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Dipartimenti:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Lavoro

( 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: CU0246.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali)3

§      Art. 2 (Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico)15

§      Art. 3 (Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche)19

§      Art. 4 (Disposizioni in materia di attività culturali)31

§      Art. 5 (Disposizioni in materia di attività cinematografiche)35

§      Art. 6 (Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive)37

§      Art. 7 (Disposizioni sull’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori)43

§      Art. 7-bis (Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia)51

§      Art. 8 (Abrogazioni)55

§      Art. 9 (Entrata in vigore)63

Normativa di riferimento

§      R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1061. Provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale (artt. 12-14)67

§      L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 82, 84, 103, 180-bis)69

§      L. 5 febbraio 1992, n. 93. Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (artt. 4-7)76

§      D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. con mod., L. 1° marzo 1994, n. 153. Interventi urgenti in favore del cinema (art. 22)79

§      D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato  81

§      L. 11 novembre 2003, n. 310. Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali (art. 1)94

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28. Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (art. 23)95

§      D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, conv. con mod., L. 31 marzo 2005, n. 43. Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti (art. 3-ter) (Testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 30 aprile 2010, n. 64)96

§      D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, conv. con mod., L. 29 novembre 2007, n. 222. Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (art. 14)99

§      Ministro per i beni e le attività culturali. Decreto 4 marzo 2010. Ripartizione del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'anno 2010  101

Attività parlamentare

§      Senato, 7ª Commissione, Risoluzione su Fondazioni lirico-sinfoniche (approvata il 18 marzo 2009)111

Documentazione

§      Ministero per i beni e le attività culturali. Tabelle relative ai finanziamenti ed ai risultati di bilancio delle Fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi 2004-2008 (dal sito: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1272013574828_FondazioniLirico-Sinfoniche.pdf)117

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Art. 1
(Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali)

L’articolo 1 dispone l’intervento di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di revisionare l’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge (A.S. 2150) evidenzia che l’urgenza dell’intervento nasce dalla profonda crisi del settore e tiene conto delle istanze formulate anche dall’Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS). Esso è finalizzato a razionalizzare le spese degli enti lirici e nel contempo implementare, oltre alla produttività del settore, i livelli di qualità delle produzioni offerte.

Sempre la relazione evidenzia che “la spesa per il personale[1], sostenuta dagli enti lirici, assorbe un valore economico superiore al finanziamento statale (nel 2008, euro 340.146.756 di costo, a fronte di euro 235.465.231 di contributo). Dal 2002 al 2008 risultano accumulate dal settore lirico-sinfonico perdite per complessivi euro 200.310.833, a fronte di una situazione patrimoniale che vede in molti casi eroso anche il patrimonio indisponibile costituito dal diritto d’uso gratuito degli immobili. Elevatissimi risultano essere, inoltre, gli interessi passivi (euro 9.426.124 nel 2008) a causa del continuo ricorso al credito bancario, nonostante la tempestività della erogazione dei contributi da parte dello Stato”.

 

I regolamenti - che possono modificare le disposizioni legislative vigenti - devono essere emanati – secondo le modifiche approvate dal Senato - entro diciotto mesi[2] dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge[3], previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri devono essere espressi entro 60 giorni[4], decorsi i quali i regolamenti possono essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili, la cui ricognizione sarà effettuata con gli stessi regolamenti (comma 2).

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, come modificato dall’art. 5 della legge n. 69 del 2009[5], i regolamenti di delegificazione sono adottati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari.

Quindi, l’art. 17 della legge n. 400 del 1988 non prevede un termine per l’espressione del parere del Consiglio di Stato.

 

Al comma 2, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione indicando la sequenza dei pareri che devono essere espressi dai diversi soggetti coinvolti in sede consultiva, al fine di rispettare l’«esigenza che il testo trasmesso alle Camere per il parere abbia completato la fase procedimentale interna all’Esecutivo, tenendo conto anche del parere del Consiglio di Stato»[6].

Si segnala, inoltre, che la disposizione relativa alla Conferenza unificata è il decreto legislativo (e non la legge) n. 281 del 1997.

 

Prima di illustrare i criteri individuati per l’emanazione dei regolamenti, si ritiene opportuno ricapitolare la situazione normativa delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state disciplinate dalla legge n. 800 del 1967[7], che ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale” ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell’autorità di Governo competente (all’epoca, Ministero del turismo e dello spettacolo).

In particolare, l’art. 6 della legge ha riconosciuto come enti autonomi 11 teatri lirici[8] ed ha individuato l’Accademia di S. Cecilia e l’istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina (Cagliari) quali istituzioni concertistiche assimilate.

Successivamente, gli enti operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato (d.lgs. n. 367 del 1996[9]), al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (sul quale si veda infra, commento art. 4).

Attualmente le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14[10] (al riguardo, si veda infra, osservazione presente nella scheda riferita all’art. 8 del D.L.).

Il D.lgs. 367/1996, nel testo come risulta a seguito delle numerose novelle intervenute:

§       individua le finalità delle fondazioni nel perseguimento, senza scopo di lucro, della diffusione dell'arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici e dell'educazione musicale della collettività (art. 3);

§       stabilisce (nel medesimo art. 3) che esse provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, realizzano anche in sedi diverse, in Italia o all’estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti, e possono svolgere attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio;

§       stabilisce che le fondazioni hanno personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dallo stesso d.lgs., dal codice civile e dalle relative norme di attuazione (art. 4);

§       disciplina il procedimento di trasformazione in fondazione (artt. 5-9): in particolare, ai sensi dell’art. 8, la deliberazione di trasformazione deve essere approvata con decreto dell’autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del Tesoro. L’approvazione determina il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

§       detta norme generali sul contenuto indispensabile degli statuti (scopo dell’ente, composizione, competenze, poteri degli organi) definendo, tra l’altro, il ruolo dei soggetti privati. In proposito, è stabilito che lo statuto deve prevedere che l’apporto economico complessivo di questi ultimi al patrimonio dell’ente non può superare il quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto può, altresì, prevedere che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione i fondatori che, come singoli o cumulativamente, assicurino per almeno 2 anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all’otto per cento del totale dei finanziamenti statali[11]. La permanenza nel c.d.a. dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all’erogazione da parte di costoro dell’apporto annuo per la gestione dell’ente (art. 10);

§       indica (artt. 11-14) gli organi di gestione della fondazione e le loro funzioni. In particolare, gli organi sono:

-    il presidente (il sindaco del comune che ospita la fondazione stessa, fatta eccezione per l’Accademia di S. Cecilia, presieduta dal Presidente dell’Accademia stessa, che svolge anche funzioni di sovrintendente);

-    il consiglio di amministrazione (composto da un numero di membri variabile da sette a nove, tra i quali i rappresentanti dell’autorità di governo competente in materia di spettacolo[12] e i rappresentanti della regione in cui ha sede la fondazione. Fa eccezione il c.d.a. dell’Accademia nazionale di S. Cecilia, composto da tredici membri, compresi il presidente e il sindaco di Roma[13]. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, ed i commissari straordinari, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possono essere riconfermati una sola volta[14]);

-    il sovrintendente;

-    il collegio dei revisori (costituito da tre membri e un supplente);

§       reca norme generali sul personale artistico e tecnico i cui rapporti di lavoro sono regolati dal contratto collettivo nazionale (artt. 22 e 23 – si veda infra, schede di lettura artt. 2 e 3 del decreto-legge);

§       dispone in materia di erogazioni liberali; patrimonio e gestione; scritture contabili e bilancio; adempimenti tributari (artt. 15-18, 25), nonché in materia di contributi statali: in proposito,l’art. 24 stabilisce, nel testo vigente,[15] che i criteri di riparto della quota del F.U.S. destinata alle fondazioni lirico sinfoniche sono determinati con decreto ministeriale in relazione alla quantità e qualità della produzione ed agli interventi posti in essere per la riduzione della spesa;

§       assoggetta le fondazioni alla vigilanza dell’autorità di governo competente per lo spettacolo(art. 19) e al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria (art. 15)[16];

§       disciplina l’amministrazione straordinaria (art. 21) prescrivendo che il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre lo scioglimento del c.d.a. in caso di irregolarità amministrative, o gravi violazioni di norme, o bilancio preventivo in perdita. Lo scioglimento è obbligatorio quando il conto economico registra per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio o qualora quest’ultimo subisce perdite di analoga gravità[17].

Alle novelle al d.lgs. 367/1996, si sono, peraltro affiancate disposizioni ulteriori[18].

In particolare, l’articolo 3-ter del D.L. 7 del 2005[19] ha inteso ottimizzare la gestione e favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale. Rimandando, per una trattazione più ampia dell’argomento, alla scheda di lettura relativa all’art. 3 del D.L. in commento, in questa sede si ricorda solo che esso ha vietato per l'anno 2005 le assunzioni di personale a tempo indeterminato[20] e posto un limite all’utilizzo del personale a tempo determinato, individuato nel 15 per cento dell'organico funzionale.

L’art. 1, comma 595, della legge finanziaria per il 2006[21] ha poi vietato le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2006 e 2007 e ha disposto che, per il medesimo periodo, l’utilizzo di personale a tempo determinato non potesse superare il 20% dell’organico funzionale.

L’art. 2, comma 390, della legge finanziaria per il 2008[22]ha a sua volta previsto che i commissari ed i consiglieri che hanno superato il limite di un mandato - stabilito dal precedente comma 389 (si veda ante) - decadono una volta approvato il bilancio 2007. Peraltro, l’articolo 5, comma 1-bis, del D.L. n. 248 del2007[23]ha previsto che i consiglieri in carica al momento della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge possono essere confermati al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzioni di continuità. Lo stesso articolo, al comma 1, ha inoltre disposto la proroga fino al 31 dicembre 2008 della durata degli organi di gestione delle Fondazioni[24], in scadenza nel corso dell’anno, allo scopo di assicurare continuità nella fase di adeguamento alla disciplina prevista dalla legge finanziaria 2008.

Semprela legge finanziaria 2008, all’art. 2, comma 392,ha confermato per il triennio 2008-2010 il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, con una deroga per i posti in organico effettivamente vacanti e previa autorizzazione del Ministero (l’art. 8 del D.L. in commento abroga questa norma) ed ha posto il limite del 15 per cento dell’organico per l’utilizzo di personale a tempo determinato. La legge ha, poi, istituito (art. 2, commi 393-394) un apposito Fondo (dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010) finalizzato alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che presentino particolari requisiti ed ha demandato la ripartizione del contributi ad un decreto annuale del Ministro per i beni e le attività culturali. Successivamente, la tabella E della legge finanziaria 2009 ha disposto il definanziamento delle risorse del Fondo, azzerandone la dotazione.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 7, comma 4-ter, del citato D.L. n. 248 del 2007 ha previsto la possibilità di concedere, nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, anticipazioni economiche ai dipendenti delle fondazioni in condizioni di equilibrio economico-finanziario, da riassorbirsi con la successiva stipula dei contratti integrativi aziendali (l’argomento sarà ripreso nella scheda di lettura dell’art. 3 del D.L. in commento).

 

Si ricorda, infine, che l’art. 2, commi 104-107, del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria 2007[25] ha disposto che alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzellie Teatri di Barinon si applicano, se non a partire dal 2010,le norme generali sul finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche prolungando, pertanto, il periodo durante il quale la Fondazione, anziché concorrere al riparto delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo assegnate alle fondazioni, fruisce di un contributo speciale a valere sulle entrate derivanti dal gioco del lotto[26]. Tale disposizione ha, inoltre, disposto l’esproprio dell’immobile a favore del comune di Bari, assegnando al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo straordinario di 8 milioni di euro per l’anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione[27].

 

In ordine alla natura giuridica delle fondazioni lirico-sinfoniche, si ricorda che esse sono incluse nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, sulla base del Sec95[28]. Quali organismi di diritto pubblico esse sono qualificate dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge[29].

Infine, si ricorda che il 21 aprile 2010 sono stati pubblicati sull’home page del sito del Ministero per i beni e le attività culturali i primi dati elaborati dal medesimo Ministero riguardo la situazione economica delle fondazioni lirico-sinfoniche[30], riportati nel presente dossier, sezione “Documentazione”.

 

I criteri (rectius: le norme generali regolatrici della materia) indicati per l’adozione dei regolamenti di delegificazione, come indicati dal comma 1 dell’art. 1, nel testo modificato dal Senato,riguardano:

 

·         la razionalizzazione dell’organizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche sulla base di principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia fra le fondazioni, allo scopo anche di favorire l’intervento, anche congiunto, di soggetti pubblici e privati. In ogni caso, occorre tener conto dell’importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana (lett. a).

·         L’individuazione di indirizzi in materia di composizione degli organi, gestione e controllo dell’attività, partecipazione di finanziatori pubblici e privati, la cui declinazione concreta è affidata all’autonomia statutaria. Lo statuto di ogni fondazione e le relative modifiche sono approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (lett. b).

·         La previsione di forme adeguate di controllo e vigilanza sulla gestione economico finanziaria (lett. c).

·         La previsione di parametri per stabilire tetti massimi di spesa per i cachet[31] e loro equiparazione alla media europea (lett. c-bis).

·         La previsione di specifici strumenti di raccordo dell’operato delle fondazioni, al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile (lett. c-ter).

·         L’incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale[32]. In ogni caso, occorre salvaguardare la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tener conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei 10 anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge (lett. d).

·         L’ottimizzazione delle risorse attraverso l’individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni (lett. d-bis).

·         La destinazione di una quota crescente di finanziamento statale in base alla qualità della produzione (lett. d-ter).

·         La disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva. Nelle more di tale intervento, l’art. 2 del decreto-legge indica una disciplina transitoria (lett. e).

·         L’incentivazione della contribuzione da parte degli enti locali (lett. e-bis).

·         L’eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni, in relazione a peculiarità, assoluta rilevanza internazionale, eccezionali capacità produttive, rilevanti ricavi propri, significativo e continuativo apporto finanziario di privati. E’, peraltro, già individuato un contenuto dello statuto delle fondazioni in questione, che viene approvato secondo la regola generale prima vista. Lo statuto deve prevedere che l’erogazione del contributo statale avviene sulla base di programmi di attività triennale, avendo riferimento ad una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, con successiva verifica dei programmi stessi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali[33]. Inoltre, è stata inserita la previsione che lo Statuto dell’Accademia nazionale di S. Cecilia prevede la presenza del Presidente–Sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall’assemblea degli accademici.

Si stabilisce, infine, che il Ministero dell’economia e delle finanze è sentito per le materie di specifica competenza (lett. f).

 

Ai sensi dell’art. 8 dell’attuale Statuto dell’Accademia di S. Cecilia[34], l’Assemblea degli Accademici è costituita da settanta Accademici a vita, effettivi, che devono essere cittadini italiani[35] scelti tra:

a)  coloro che emergono nell’arte musicale, nelle scienze e nelle dottrine ad essa attinenti;

b)  persone benemerite per servigi resi all’arte o alla Fondazione; tali persone non possono superare il numero di dodici.

L’Assemblea degli Accademici effettivi, su proposta del Consiglio Accademico, può nominare fino a trenta Accademici onorari, di cittadinanza estera purché appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b).

All’Assemblea degli Accademici compete, fra l’altro, eleggere il Presidente della Fondazione fra i propri componenti.

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, la Fondazione è presieduta dal Presidente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che svolge anche le funzioni di Sovrintendente e di Direttore Artistico, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli, tra l’altro, ha la legale rappresentanza della Fondazione e sovraintende al suo funzionamento; cura la direzione artistica; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, l’Assemblea degli Accademici, il Consiglio Accademico e i Comitati e cura che ne vengano eseguite le deliberazioni.

 

Con riferimento alla lettera c-ter), introdotta dal Senato, si osserva che essa sembra riprendere un concetto già inserito dal Senato nella lettera a).

Alla lettera d-bis), sembrerebbe opportuno inserire le parole “dell’uso” dopo la parola “ottimizzazione”.

Alla lettera f), l’uso dell’aggettivo “predette” nel secondo periodo non appare congruente con l’eventualità di cui al primo periodo; inoltre, occorre esplicitare che le disposizioni relative all’Accademia di S. Cecilia riguardano la composizione del consiglio di amministrazione. Sembrerebbe, infine, opportuno chiarire se l’ultimo periodo, riferito all’intervento del Ministero dell’economia e delle finanze, abbia una valenza generale o sia riferito solo alla verifica dei programmi triennali.

 

Ulteriori criteri sono stati indicati dal Senato inserendo il comma 1-bis. Esso - al pari di alcune delle modifiche approvate con riferimento al comma 1 - riprende vari passaggi della risoluzione approvata dalla 7a Commissione del Senato il 18 marzo 2009 sull’affare assegnato DOC. XXIV, n. 3[36], riportata nel presente dossier.

 

I criteri stabiliscono:

·         l’attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati (regioni, comuni, Sopraintendenti delle fondazioni, organizzazioni sindacali) e la costituzione di un tavolo di confronto con le fondazioni e le organizzazioni sindacali per revisionare gli aspetti carenti della riforma operata con il d.lgs. 367 del 1996 (lett. a) e b);

·         la previsione di interventi che favoriscano maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale (lett. c);

·         la previsione che gli statuti attribuiscano all’amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione, che deve rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, e autonomia decisionale adeguata (lett. d);

·         la valorizzazione dei grandi teatri d’opera e delle eccellenze specifiche (lett. e);

·         il mantenimento della capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo come elementi di caratterizzazione dell’identità delle fondazioni (lett. f);

·         la valorizzazione delle finalità e del carattere sociale delle Fondazioni, del loro ruolo educativo verso i giovani, del loro compito di trasmissione dei valori civili (lett. g).

 

Sia la lettera a) che la lettera b) sembrano riguardare le modalità per addivenire all’emanazione dei regolamenti e non aspetti sostanziali relativi alla riorganizzazione da attuarsi con gli stessi regolamenti. Pertanto, esse dovrebbero più opportunamente costituire un comma a sé.

La lettera c) potrebbe costituire un periodo aggiuntivo della lettera d) del comma 1, per una più organica trattazione normativa.

Infine, si potrebbe valutare una migliore sinergia fra la lettera e) del comma 1-bis e la parte finale della lettera a) del comma 1, poiché sembra che si verta sullo stesso concetto.

In generale, si valuti l’opportunità di redigere un unico comma che contenga tutti le norme generali regolatrici della materia, anche al fine di uniformare la terminologia (il comma 1 usa l’espressione “criteri”, il comma 1-bis usa l’espressione “criteri direttivi”).

.


Art. 2
(Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico)

L’articolo 2 prevede un’apposita procedura per la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche, in attesa della riforma organica della contrattazione riguardante questo settore prevista dall’articolo 1 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 del già citato d.lgs. 367 del 1996.

 

L’articolo 22 del d.lgs. 367/1996 stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

Prevede, altresì, che al personale artistico si applica l’articolo 2103 del codice civile – relativo alle mansioni del lavoratore -, a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell’ambito del rapporto di lavoro.

 

In particolare, nel testo come modificato dal Senato, si dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, il CCNL sia sottoscritto tra una delegazione datoriale e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni.

La delegazione datoriale è individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in sede di prima applicazione, e da una delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche, per la disciplina a regime. Essa si avvale della collaborazione dell’ARAN.

Le competenze relative alla contrattazione collettiva sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali[37].

L’accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze.

In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti, il contratto nazionale di lavoro viene stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

 

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto legge evidenzia che la necessità di tale procedura trae origine “dalla circostanza che, di fatto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono a tutti gli effetti degli organismi di diritto pubblico, in quanto, fra l’altro, finanziate in larga parte da soggetti pubblici (Stato, regioni, province, comuni ed altri)”.

Il fine perseguito, sempre secondo la relazione illustrativa, è quello di “assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche destinate alle fondazioni liriche ed il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure della contrattazione collettiva in questo ambito”.

 

Con riferimento alla distinzione indicata circa le modalità per l’individuazione della delegazione datoriale, sembrerebbe opportuno un chiarimento, poiché la disciplina recata dall’art. 2 è in ogni caso una disciplina transitoria, in attesa della riforma organica della contrattazione nel settore. Si valuti, quindi, l’opportunità di inserire le indicazioni relative alle modalità per la designazione a regime nell’art. 1, comma 1, lettera e).

 

Si ricorda che fino al CCNL 2002-2005 (stipulato il 29 luglio 2003 e disciplinante i rapporti di lavoro nelle fondazioni lirico-sinfoniche per il personale dipendente tecnico, artistico ed amministrativo, sia a tempo pieno che con contratto di lavoro stagionale, valevole fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica e fino al 31 dicembre 2005 per la parte normativa[38]) la procedura per il rinnovo del CCNL dei lavoratori dipendenti delle fondazioni-lirico-sinfoniche ha previsto l’accordo tra l’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche (ANFOLS) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

 

 


Art. 3
(Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche)

Il comma 1 attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, prevedendo che esso possa svolgere attività di lavoro autonomo nei limiti e con le modalità previste dal contratto nazionale di lavoro, e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, solo previa autorizzazione del sovrintendente e solo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, a condizione che tale attività non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione.

 

In particolare, i limiti sono definiti anche in termini di impegno orario, in misura percentuale a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza.

Per quanto concerne il CCNL, si richiama la sottoscrizione ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge in commento e dell’art. 3-ter del già citato D.L. n. 7 del 2005.

Nelle more di tale sottoscrizione, a decorrere dal 1º gennaio 2011, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo, ferme restando alcune disposizioni del TU in materia di istruzione (D.lgs. 297/1994, articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 ) e quelle di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della L. 498/1992.

 

Si ricorda, preliminarmente, che attualmente l’articolo 23, comma 1, del d.lgs. 367/1996 prevede che l’attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale possa essere svolta con autorizzazione del consiglio di amministrazione della fondazione e sempre che questo non pregiudichi le esigenze produttive della medesima.

 

In ragione della nuova disciplina delle prestazioni di lavoro autonomo recata dal comma 1 dell’articolo 3 in commento, sembrerebbe opportuno procedere all’abrogazione del comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. 367 del 1996.

 

L’articolo 3-ter del D.L. 7 del 2005 - già citato nella scheda di lettura dell’art. 1 del D.L. in commento - ha modificato la disciplina previgente in materia di fondazioni lirico- sinfoniche attraverso vari interventi volti ad ottimizzare la gestione ed a favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale.

In particolare, il comma 2 ha disposto che il Ministro per i beni e le attività culturali adottasse un decreto per disciplinare il coordinamento dell’attività delle fondazioni, al fine di assicurare economie di gestione[39].

Invece, i commi 3, 4, e 5 sono intervenuti in materia di contrattazione del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Più specificamente, il comma 3 reca una norma di principio in materia di contrattazione collettiva, prevedendo che nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle citate fondazioni devono essere previste clausole atte a garantire l’utilizzazione ottimale dei dipendenti, in considerazione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni stesse, con particolare riferimento ai dipendenti che fanno parte dei corpi artistici o a coloro che svolgono attività di lavoro autonomo o professionale.

Per quanto concerne i contratti integrativi aziendali, il successivo comma 4 prevede che gli stessi devono limitarsi a trattare materie stabilite dal contratto collettivo nazionale entro i limiti da questo posti, e non possono derogare dai vincoli di bilancio.

Il comma 5 - nel testo come da ultimo sostituito dal comma 4-ter dell’art. 7 del D.L. n. 248 del 2007 e sul quale ora interviene, con ulteriore novella, il comma 3 dell’articolo 3 del D.L. in commento – stabilisce che, nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, ai dipendenti delle fondazioni in condizioni di equilibrio economico-finanziario possono essere concesse anticipazioni economiche, da riassorbirsi in sede di stipula dei contratti integrativi, strettamente correlate a rilevanti ed accertati aumenti di produttività. Il medesimo comma stabilisce che il consiglio di amministrazione di ogni fondazione individua le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e dispone che i contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale. Le delibere relative agli anticipi e ai contratti integrativi sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Infine, il comma 6 – come già anticipato nella scheda di lettura relativa all’art. 1 del D.L. in esame – ha stabilito il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007; per il medesimo periodo il personale con contratto a tempo determinato non ha potuto superare il 15% dell’organico funzionale.

 

Per quanto concerne le disposizioni del Testo unico in materia di istruzione che vengono fatte salve, se ne illustra, di seguito, il contenuto.

 

L’art. 267, comma 1, dispone che il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 273.

L’art. 273 prevede che i conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio[40].

L’art. 274 dispone che i docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facoltà di scelta del rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività, abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualità di titolari nei conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione. Il contratto ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età.

Infine, l’art. 508 dispone, tra l’altro, che al personale docente, ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private; che tali uffici non sono cumulabili con rapporto di impiego pubblico; che il personale indicato non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Dispone, inoltre, che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

 

I commi 1 e 2 dell’art. 9 della legge n. 498 del 1992[41]dispongono, invece,che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale.

Con il comma 2 si prevede che, in caso di costituzione di corpi artistici in forma organizzata di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 367 del 1996, l’impegno a riconoscere all’ente i vantaggi economici di cui alla lettera c) del medesimo comma è condizione necessaria ai fini dell’autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione. Tale impegno è riportato nell’atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dello stesso atto di convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 c.c..

 

Il comma 2 dell’art. 23 del d.lgs. 367 del 1996 ha disposto che i corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della fondazione, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine:

a)       al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

b)       alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attività;

c)       al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione.

 

Si valuti l’utilizzo dell’espressione “attività di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367”, che sembra rimandare al comma 1 dello stesso articolo 23, la cui disciplina, però, è superata dal comma 1 dell’art. 3 in commento. Ove, come si presume in ragione del contenuto del comma, si voglia fare riferimento alla possibilità di costituirsi in forma organizzativa autonoma, si suggerisce di citare esplicitamente il comma 2 dello stesso art. 23.

 

Il comma 3 novella il comma 5 dell’articolo 3-ter del D.L. 7/2005 (si veda ante), disponendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 dello stesso art. 3-ter (si veda sempre ante) non possono essere applicati e vengono rinegoziati fra le parti. Sono in ogni caso nulli e non producono effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali.

 

Inoltre, ai sensi del comma 3-bis, si prevede che i contratti integrativi aziendali di ogni singola fondazione in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Secondo la relazione illustrativa, tale misura serve a “consentire che vi sia un sistema di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa aziendale perfettamente coordinato che consenta una effettiva razionalizzazione delle risorse pubbliche destinate al settore, che sono in larghissima parte destinate a sostenere le spese per il personale”.

 

Il comma 4, al fine di perseguire l’obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi,dispone che, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame[42] e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, il trattamento economico aggiuntivo derivante dalla contrattazione integrativa aziendale sia ridotto del venticinque per cento[43].

 

Il comma 5 reca una nuova disciplina in materia di assunzioni (in relazione a ciò, l’art. 8, comma 2, lettera b), procede ad abrogare l’ultima disposizione normativa intervenuta in materia).

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (cioè il 1° maggio 2010), fino al 31 dicembre 2011[44]alle fondazioni lirico-sinfoniche è vietato procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché indire procedure concorsuali per tale scopo. Il divieto non si applica per le procedure riguardanti le professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l’attività produttiva. Le procedure concorsuali incompatibili con tale indirizzo, in essere al 1° maggio 2010, sono prive di efficacia.

 

Le specifiche disposizioni concernenti il blocco delle assunzioni nelle fondazioni lirico-sinfoniche - di cui si è dato conto nella scheda di lettura riferita all’art. 1 del D.L. in commento -, operano nel più vasto ambito del blocco del turn-over della pubblica amministrazione, disciplinato da diversi provvedimenti.

In questo ambito, l’articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008[45] ha recato disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn-over presso le pubbliche amministrazioni[46].

In particolare, per quanto attiene le assunzioni di personale, è stato disposto l’obbligo, per le medesime amministrazioni, di rideterminare, entro il 31 dicembre 2008, la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione previste dallo stesso D.L. 112 (comma 1). Oltre a ciò, è stato previsto il contenimento delle assunzioni per il periodo 2009-2012, con possibilità, per le amministrazioni interessate, di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari a differenti percentuali in ragione degli anni presi in considerazione (10% nel 2009, 20% nel 2010-2011, 50% nel 2012) di quella relativa alle cessazioni avvenute negli anni precedenti.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 17, comma 7, del D.L. n. 78 del 2009[47]ha disposto che le amministrazioni e gli enti interessati dalle assegnazioni - a ciascuna amministrazione vigilante - degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.

Da ultimo, l’articolo 9, commi 5-12, del D.L. n. 78 del 2010[48], attualmente in fase di conversione, reca alcune modifiche all’impianto normativo del blocco delle assunzioni nella P.A. disciplinato dall’articolo 66 del D.L. 112/2008.

 

A decorrere dall’anno 2012[49], si prevede il contenimento delle assunzioni a tempo indeterminato nell’ambito di un contingente annuale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell’anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità da assumere non può essere superiore a quello delle unità cessate nell’anno precedente, nell’ambito delle compatibilità di bilancio della fondazione[50].

 

Per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato, si dispone, invece, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, esse, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d’opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il 15% dell’organico approvato.

Infine, si prevede che per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni possono avvalersi anche delle tipologie contrattuali flessibili previste dal d.lgs. 276/2003[51].

 

Si ricorda che il d.lgs. 276 del 2003, nel quadro più generale delle misure volte a liberalizzare il mercato del lavoro, ha introdotto ulteriori elementi di flessibilità, attraverso l’ampliamento della possibilità di ricorrere a forme contrattuali diverse dal contratto a tempo pieno ed indeterminato. Tale linea di intervento è stata perseguita sia attraverso l’introduzione di nuovi tipi di contratto di lavoro flessibile (lavoro a progetto, lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro occasionale, contratto di inserimento), sia attraverso modifiche normative tese ad agevolare e promuovere il ricorso a forme contrattuali già previste, quali il lavoro temporaneo, il contratto part-time e l’apprendistato.

 

Con il comma 5-bis, introdotto durante l’esame al Senato, viene però consentito alle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che presentano un rapporto percentuale tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato:

-                 di poter effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata;

-                 di poter assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti "aggiunti", nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato.

 

Il comma 6 dispone che alle fondazioni lirico-sinfoniche continua ad applicarsi, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, l’articolo 3, quarto e quinto comma, della L. n. 426 del 1977[52], anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001[53].

 

Per quanto attiene all’assunzione di personale, il quarto comma dell’articolo 3 della L. 426/1977 ha vietato i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Il quinto comma ha sancito la nullità di diritto delle assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al quarto comma, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte.

 

Nel comma in esame, inoltre, si stabilisce l’inefficacia dei contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate.

In ogni caso, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 01 e 2, del già citato d.lgs. n. 368 del 2001[54].

 

L’art. 1 del d.lgs. 368/2001 stabilisce che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato (comma 01).

In ogni caso, ai sensi del comma 1, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

La richiamata apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni in precedenza richiamate (comma 2).

 

Infine, per le missioni all’estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche si prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di massimale del trattamento economico per i dipendenti della P.A., di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al D.M. 27 agosto 1998.

 

Il Decreto 27 agosto 1998 alla Tabella A, lettera D, fa riferimento al personale della magistratura ordinaria, di quella militare, ai procuratori dello Stato, al personale civile, a quello militare, a quello delle università e della scuola[55].

Il comma 7 reca disposizioni previdenziali concernenti i tersicorei ed i ballerini iscritti al Fondo pensioni ENPALS successivamente alla data del 31 dicembre 1995.

In particolare, si interviene sull’articolo 4 del d.lgs. n. 182 del 1997[56], concernente i requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dello spettacolo, abrogandone, a decorrere dal 1° maggio 2010, il comma 13 dell’articolo 4.

 

Tale comma prevedeva, per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti al suddetto Fondo, successivamente al 31 dicembre 1995, stante la specificità dell’attività lavorativa svolta e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 7, della L. 335/1995, il diritto ad aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell’età pensionabile prevista dall’articolo 1, comma 20, della stessa L. 335, e per l’applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della medesima legge, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni.

Si ricorda che il successivo comma 14 contiene un riferimento interno al comma 13, disponendo che “I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'età pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento”.

 

Appare opportuno chiarire se le disposizioni del comma 7 si applicheranno, come sembrerebbe dal dato letterale, a tutti i ballerini e i tersicorei iscritti al Fondo pensioni ENPALS successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e non solo a quelli dipendenti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, come, invece, si dedurrebbe dalla rubrica dell’articolo 3.

 

Contestualmente, viene sostituito il comma 4 dello stesso articolo 4, che prevedeva disposizioni per l’età pensionabile dei ballerini e tersicorei.

 

Più specificamente, il richiamato comma 4 disponeva che a decorrere dal 1° gennaio 1998 per tali lavoratori, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 al Fondo di previdenza ENPALS, l'età pensionabile fosse gradualmente elevata, in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi, fino a raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.

 

Il nuovo testo fissa l’età pensionabile per le richiamate categorie al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, senza distinzione di sesso, con l’impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della L. 335/1995, relativo - in base alla modifica apportata dal Senato - all’età superiore prevista per il calcolo della pensione, pari a 65 anni[57].

 

Il sistema di calcolo contributivo del trattamento pensionistico, introdotto dalla L. 335/1995, differisce notevolmente dal sistema retributivo: la prestazione pensionistica, infatti, non è legata alla retribuzione ma è vincolata alla contribuzione accreditata a favore del dipendente nell'arco dell'intera sua vita lavorativa. L'importo della pensione si ottiene quindi moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del dipendente alla data di decorrenza della pensione (o alla data del decesso, nel caso di pensione indiretta).

I coefficienti di trasformazione sono i coefficienti utilizzati nel metodo di calcolo contributivo per la trasformazione del montante contributivo (cioè, il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni di lavoro attivo) in rendita. Tali indici variano in base all’età anagrafica al momento del pensionamento e sono costruiti tenendo conto della speranza di vita media alla pensione e incorporando il tasso di crescita del PIL di lungo periodo stimato nell’1,5%. Introdotti dall’articolo 1, comma 6, della L. 335/1995, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della L. 247/2007, tali coefficienti sono stati rideterminati con effetto 1° gennaio 2010.

L'accesso ai trattamenti per i destinatari del sistema contributivo è condizionato alla maturazione dell'età minima di 57 anni, fatte salve alcune eccezioni. Il valore del coefficiente di trasformazione è legato all’età posseduta, aumentando al crescere della stessa. Più specificamente, si considera il limite inferiore di 57 anni (età inferiore) per arrivare ad un valore massimo del coefficiente in corrispondenza dei 65 anni (età superiore). In sostanza, quindi, un’età pensionabile più avanzata permette di conseguire una pensione più consistente.  

 

In seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame in Assemblea al Senato, è stato peraltro previsto che per i due anni successivi alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di età pensionabile, i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano raggiunto o superato l'età pensionabile (ossia, la nuova età pensionabile), hanno facoltà di esercitare un’opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso presentazione di istanza all'ENPALS, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia fissato (finora) a 47 anni per le donne e a 52 per gli uomini.

 

Il comma 8 dispone la copertura dell’onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 7 in materia previdenziale, previsto per un ammontare di 2 milioni di euro a decorrere dal 2010, al quale si provvede mediante una riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 163 del 1985, recante la nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009).

La tabella C quantifica tale autorizzazione di spesa in 418,4 milioni di euro nel 2010 e 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

 

Si segnala che i capitoli di spesa su cui sono iscritte le risorse della legge n. 163/1985 rientrano nel programma “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo” nell’ambito della missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” e sono tutti rimodulabili secondo la disciplina sancita dagli articoli 21 (commi 7 e 8) e 23 (comma 3) della legge n. 196 del 2009 di contabilità generale.

 

La norma, inoltre, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato[58], dispone una specifica clausola di salvaguardia finanziaria degli oneri derivanti dal comma 7.

La clausola prevede il monitoraggio dei suddetti oneri da parte dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), che è chiamato a riferire in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell’economia e delle finanze.

Ferma restando la possibilità che nell’ambito della legge di stabilità siano approvate eventuali norme recanti misure correttive dei predetti effetti finanziari, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge di contabilità generale, la clausola di salvaguardia dispone che, in caso di scostamenti - effettivi ovvero in procinto di verificarsi - rispetto alla previsione di spesa di 2 milioni di euro dal 2010, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, provveda con proprio decreto a ridurre le dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili[59] del programma “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo” della missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. La riduzione è prevista nella misura necessaria per la copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio.

Si prevede inoltre che il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca tempestivamente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alla adozione delle misure di cui al secondo periodo del citato comma 7.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, infine, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il comma 8-bis, introdotto durante l’esame al Senato, dispone, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5, che la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, esclusivamente nei limiti delle risorse ad essa assegnate per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

 

 


Art. 4
(Disposizioni in materia di attività culturali)

L’articolo 4, nel testo modificato dal Senato[60], dispone chedal 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all’80% dell’ultimo contributo assegnato, applicando i criteri e le modalità previsti dai decreti vigenti.

 

Da un punto di vista formale, si evidenzia che, a seguito della soppressione del primo e del secondo periodo dell’articolo 4 del decreto-legge, non è evidente a quali contributi si intenda fare riferimento. Occorrerebbe, quindi, inserire, dopo la parola “ contributi”, le parole “allo spettacolo dal vivo”.

 

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge evidenzia che l’intento perseguito con l’ultimo periodo del comma 1 (ora, unico periodo) è quello di superare il problema delle assegnazioni deliberate su mero preventivo che sono spesso ridotte o anche revocate all’atto della verifica della effettiva attività prodotta, con ricorrente pericolo di insuccesso delle procedure di ripetizione delle somme non dovute. La disposizione, “rende facoltativa la concessione da parte dell’Amministrazione delle suddette anticipazioni, che verranno, pertanto, accordate in ragione di precise garanzie rese da parte dell’operatore sia in termini di capacità realizzativa del progetto presentato sia in termini di capacità finanziaria; quest’ultima potrà essere dimostrata anche attraverso il ricorso ad apposita polizza fideiussoria”.

 

Al riguardo, prendendo ad esempio il DM 29 ottobre 2007 relativo alle fondazioni lirico-sinfoniche, i cui criteri generali e percentuali di ripartizione sono stati illustrati nel commento relativo all’art. 1, si ricorda che esso stabilisce, all’art. 5, che le fondazioni devono comunicare entro il 1° settembre dell’anno precedente quello cui afferisce la ripartizione il valore dei minimi tabellari dell’organico funzionale approvato, i valori della produzione, la sintesi dell’attività con indicazione dei generi della produzione e delle singole rappresentazioni ed esecuzioni. Entro il 1° novembre esse devono inviare i programmi analitici dell’attività. Il contributo è erogato, per ogni anno, in due rate, salvo diversa disposizione di legge. La prima rata, pari all’80% della quota del fondo spettante alla fondazione, è erogata entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento. La seconda rata è erogata entro il 31 ottobre del medesimo anno. L’erogazione della prima rata è subordinata alla presentazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento e di una dichiarazione relativa all’attività effettivamente realizzata nell’anno precedente. Entro il 30 giugno le fondazioni presentano il bilancio consuntivo dell’anno precedente e una relazione analitica sull’attività svolta. L’accertamento di attività annuali inferiori a quelle valutate in sede di riparto comporta riduzione della quota relativa alla prima rata in misura doppia rispetto alla percentuale di flessione dell’attività[61].

 

Per completezza, si ricorda che, attualmente, i criteri per l’assegnazione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) allo spettacolo dal vivo sono determinati con decreto ministeriale, d’intesa con la Conferenza unificata.

Si è addivenuti a tale procedura dopo l’intervento del nuovo art. 117 della Costituzione che ha affidato alla competenza concorrente la promozione e l’organizzazione di attività culturali, fra le quali la Corte costituzionale ha ricompreso lo spettacolo (sentenze n. 255 e 256 del 2004 e 285 del 2005.

In particolare, nella sentenza 255 del 2004, la Corte si è pronunciata sull’art. 1 del decreto legge n. 24 del 2003[62], che, proprio in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’art. 117 della Costituzione definisse gli ambiti di competenza dello Stato medesimo, ha stabilito che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge n. 163 del 1985, e le aliquote di ripartizione annuale del FUS fossero indicati annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare. La Corte, pur confermando la legittimità della norma, in ragione del suo carattere transitorio, ha segnalato l’esigenza di prevedere opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie regionali.

Dopo l’intervento del decreto legge n. 314 del 2004[63], che confermava per il 2005 la disciplina transitoria, è intervenuta la legge n. 239 del 2005[64], che, in linea con quanto richiesto dalla Corte, ha introdotto la su citata intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali previsti dal decreto legge n. 24 del 2003 e ha eliminato la cadenza annuale per l’emanazione di questi ultimi.

I più recenti decreti recanti modalità di assegnazione dei contributi sono indicati di seguito con riferimento al settore disciplinato: DM 29 ottobre 2007 (Fondazioni liriche – si veda ante, commento art. 1); DM 8 novembre 2007 (Danza); DM 9 novembre 2007 (Attività musicali); DM 12 novembre 2007 (Attività teatrali); DM 20 novembre 2007 (Attività circensi e spettacolo viaggiante).

Con riguardo al riparto dell’importo del FUS in aliquote tra i diversi settori dello spettacolo, il DM 4 marzo 2010, riportato nel presente dossier, ha assegnato per l’anno in corso : il 47,5% agli enti lirici; il 18,5 % alle attività cinematografiche; il 16,3% alla prosa; il 13,7 alla musica; il 2,3 alla danza, l’1,5 all’attività circense; quote residue sono riservate al funzionamento delle commissioni e all’Osservatorio dello spettacolo).

Si ricorda, infine, che annualmente, ai sensi dell’art. 6 della L. 163/1985, il Ministro presenta al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonché sull'andamento complessivo dello spettacolo[65].

 

Con riferimento a lavori legislativi in corso, si ricorda che il 24 febbraio 2010 la VII Commissione della Camera ha adottato un testo unificato, elaborato dal Comitato ristretto, di numerose proposte di legge sullo spettacolo dal vivo (A.C. 136 e abb.). Il testo unificato attribuisce al FUS il carattere di fondo di investimento pluriennale e affida al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di proporre alla Conferenza unificata gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo. Alla Conferenza unificata è attribuito il compito di stabilire la ripartizione del fondo fra una quota di competenza statale e una quota da attribuire alle regioni. Queste ultime gestiscono la quota del FUS di loro competenza.

 


Art. 5
(Disposizioni in materia di attività cinematografiche)

L’articolo 5 è stato soppresso durante l’esame al Senato.

Esso ridefinisce funzioni e compiti di Cinecittà Luce SpA (nata nel maggio 2009 dalla fusione tra Cinecittà Holding e l’Istituto Luce) novellando alcune disposizioni che ne disciplinano l’assetto (art. 5 bis del D.L. 118 del 1993[66] e art. 12 del d.lgs. 28 del 2004[67])

 


Art. 6
(Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive)

Il comma 1, nel testo modificato dal Senato, dispone che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di cui all’art. 103 della L. n. 633 del 1941 comprende anche le opere audiovisive: ciò in quanto, come specifica la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, la disciplina europea sul diritto d’autore reca regole comuni per l’opera cinematografica e per quella audiovisiva[68].

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del secondo comma dell’art. 103 indicato - modificato dal comma 1 in esame - , con DPCM, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la SIAE, sono determinate:

-          le caratteristiche del registro;

-          le modalità di registrazione delle opere;

-          le tariffe relative alla tenuta del registro;

-          la tipologia e i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione[69] .

Conseguente all’inclusione delle opere audiovisive è la citazione di queste ultime anche nel quinto comma dell’art. 103 della L. n. 633 del 1941.

 

Si ritiene utile riepilogare sinteticamente la situazione normativa vigente.

Nel tempo, sono intervenute tre disposizioni che fanno riferimento al pubblico registro cinematografico.

La prima è stata rappresentata dal regio decreto-legge n. 1061 del 1938[70] (abrogato dal D.L. 200 del 2008[71] – Allegato 1, al n. 22.184, la cui sola legge di conversione – L. 18 giugno 1939, n. 458 - è stata fatta salva dal d.lgs. 179 del 2009[72]).

In seguito, l’art. 103 della legge n. 633 del 1941[73] ha previsto - oltre all’’istituzione di un registro pubblico generale (primo comma) e di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (quarto comma) - il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche (secondo comma), disponendo che per ogni opera registrata siano indicati il nome dell’autore e del produttore e la data della pubblicazione.

La registrazione fa fede, fino a prova contraria, della esistenza dell’opera[74] e del fatto della sua pubblicazione[75]. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, fino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite (quinto comma).

Ancora in seguito, l’art. 22 del D.L. n. 26 del 1994[76] ha istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, prevedendo che in esso siano iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

L’iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro sono obbligatorie ai fini dell’ammissione ai benefici e ai premi previsti dalla normativa, per l’opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l’estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

Sulla base dell’art. 22 indicato, è stato, quindi, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la SIAE, il DPCM 8 aprile 1998, n. 163, che ha stabilito una articolazione del registro in cinque sezioni:

-          sezione film di lungometraggio di nazionalità italiana;

-          sezione film di lungometraggio di nazionalità di uno dei paesi aderenti alla Comunità europea;

-          sezione film di lungometraggio di nazionalità di paesi non aderenti alla Comunità europea;

-          sezione film di cortometraggio (di qualunque nazionalità);

-          sezione film di attualità (di qualunque nazionalità).

Il DPCM ha anche dettato disposizioni transitorie (art. 13) connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge n. 1061 del 1938 (ciò, sulla base di quanto indicato dall’art. 22 del D.L. n. 26 del 1994: in particolare, ha disposto in relazione alla rinnovazione dell’iscrizione nel nuovo registro di un film già iscritto nel soppresso, precedente, registro) e ha previsto (art. 14) che rimangono applicabili al nuovo pubblico registro per la cinematografia le presunzioni di cui al quarto (rectius: quinto) comma dell’art. 103 della L. 633 del 1941, relative alla titolarità del diritto d’autore, all’esistenza e alla pubblicazione dell’opera filmica.

Al registro previsto dall’art. 22 del D.L. n. 26 del 1994 ha fatto riferimento anche l’art. 23 del d.lgs. n. 28 del 2004[77] che ha previsto l’iscrizione in esso dei film riconosciuti di nazionalità italiana e di quelli agli stessi assimilati[78] ai fini dell’ammissione ai benefici previsti dal medesimo d.lgs[79].

Tuttavia, l’unico registro tuttora operante presso la SIAE è quello previsto dal regio decreto-legge n. 1061 del 1938[80]. Si è, infatti, ricostruito con gli uffici ministeriali che la normativa del 1994 e il successivo DPCM non sono mai stati applicati.

Per questo motivo, quindi, sempre secondo le informazioni assunte in sede ministeriale, si è reso necessario l’intervento normativo in questione, volto a dare rilievo al solo registro di cui all’art. 103 della L. 633 del 1941 e a sistematizzare, quindi, la materia.

 

Al comma 1, lettera a), il concerto dovrebbe essere riferito al Ministro e non al Ministero dello sviluppo economico.

Inoltre, con riferimento al termine per l’adozione del previsto DPCM, si ricorda che il punto 3, lettera d), della circolare 20 aprile 2001, Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi, evidenzia che “Occorre inserire correttamente eventuali termini per l'adozione di atti previsti da una "novella": infatti l'espressione "dalla data di entrata in vigore della presente legge (o del presente decreto)", inserita nella "novella", comporta la decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'atto modificato. Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine dalla data di entrata in vigore dell'atto modificante, occorre inserirlo in autonoma disposizione posta fuori della "novella".

Nel caso di specie, la corretta indicazione del termine di entrata in vigore risulta essenziale anche per il richiamo effettuato dal successivo comma 2 (Fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633).

 

Il comma 2 reca una abrogazione esplicita e una formula di abrogazione esplicita innominata, stabilendo, per tale secondo aspetto, l’abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.

In relazione alla abrogazione implicita, è presumibile che si intenda fare riferimento all’art. 22 del D.L. n. 26 del 1994 e al DPCM n. 163 del 1998.

 

Si ricorda che il punto 3, lettera g), della già citata circolare 20 aprile 2001, stabilisce che: “La cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata (del genere: "tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate") non è utilizzata. Essa è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale”. La successiva lettera h) stabilisce, quindi, che “Nell'incertezza circa la completezza dell'elenco delle disposizioni abrogate, per mettere in evidenza che tale elenco (comunque preferibile a formule generiche o implicite di abrogazione) può non essere esaustivo, si utilizza la seguente formula: "Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:".

 

L’abrogazione esplicita riguarda, invece, l’art. 23 del d.lgs. n. 28 del 2004, di cui si è parlato ante.

 

Si stabilisce, infine – nel testo come modificato dal Senato - che fino all’adozione del DPCM di cui si è detto ante rimangono in vigore gli articoli 12, 13 e 14 del R.D.L. 1061 del 1938.

Conseguentemente, si inserisce nell’allegato 1 del d.lgs. 179 del 2009, con il quale è stata operata la ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, il regio decreto-legge in questione, limitatamente agli articoli 12, 13 e 14[81].

 

Gli articoli 12, 13 e 14 del Regio decreto-legge n. 1061 del 1938 disciplinano, rispettivamente:

-          l’istituzione, da parte della SIAE, del registro, con indicazione delle annotazioni da iscrivere;

-          la notifica alla SIAE degli atti di vendita del film, degli atti di cessione e di costituzione in pegno e degli atti di estinzione, e la individuazione dei soggetti cui devono essere pagati i premi;

-          la corresponsione dell’imposta fissa di registro e la determinazione dei diritti fissi. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si evidenzia, peraltro, che si è proceduto all’adeguamento con DPCM 6 febbraio 1988[82].

 

Il comma 3, infine, specifica che dall’articolo 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La relazione tecnica specifica che la SIAE destina alla gestione del registro le tariffe che gli utenti corrispondono per avvalersi dei relativi servizi.

 

 


Art. 7
(Disposizioni sull’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori)

Per meglio illustrare l’articolo 7, si ritiene opportuno premettere una sintetica ricognizione normativa.

 

Si ricorda, anzitutto, che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, della già citata legge n. 633 del 1941 si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

Il successivo art. 82 dispone che, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:

1)    coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica[83], anche se di artista esecutore comprimario;

2)    i direttori dell'orchestra o del coro;

3)    i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante o non di semplice accompagnamento.

 

L’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) è stato previsto dall’art. 4 della legge n. 93 del 1992[84], che ne ha affidato la costituzione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Lo stesso articolo 4 ha previsto:

·       che la finalità statutaria dell’Istituto consiste nella tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e nell’attività di difesa e promozione degli interessi collettivi delle categorie;

·       che l’Istituto inoltra domanda per l’erezione in ente morale;

·       che il presidente del collegio dei revisori dell’Istituto è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, mentre un membro del medesimo collegio è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

·       che all’istituzione e al finanziamento dell’IMAIE si provvede senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’art. 5 della medesima legge n. 93 del 1992, come modificato dall’art. 36 del d.lgs. n. 68 del 2003[85], ha quindi stabilito che i compensi spettanti agli artisti ai sensi degli articoli 73, comma 1, 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge n. 633 del 1941 (come successivamente modificata; per il contenuto, si veda infra) sono versati all’IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria i quali trasmettono anche la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto.

L’IMAIE determina l’ammontare dei compensi spettanti a ciascun artista interprete esecutore in base ai criteri definiti da accordo concluso fra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali.

Entro il primo mese di ogni trimestre, l’IMAIE comunica agli aventi diritto l’ammontare dei compensi maturati nel trimestre precedente e pubblica nella Gazzetta ufficiale l’elenco nominativo degli aventi diritto. La riscossione è possibile entro 1095 giorni (3 anni) dalla pubblicazione dell’elenco. Trascorso tale termine, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all’IMAIE e sono utilizzate per attività di studio e ricerca, nonché per fini di promozione, formazione e sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.

L’IMAIE è stato dichiarato estinto con decreto del Prefetto di Roma del 30 aprile 2009 che ha chiesto al Presidente del Tribunale di Roma di nominare i commissari liquidatori ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il Governo, in sede di risposta ad atti di sindacato ispettivo[86], ha evidenziato che “il profondo stato di crisi in cui versava l’Istituto era dovuto non solo al mancato svolgimento della funzione di accertamento e ripartizione dei diritti fra i legittimi titolari, ma anche alla scarsa funzionalità delle procedure di ripartizione delle somme acquisite dall’Istituto previste dal legislatore del 1992”.

Ne è derivato un contenzioso amministrativo all’esito del quale il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3530 del 14 luglio 2009[87] ha confermato la validità del processo di estinzione.

Intanto – sempre come riferito dal Governo - con provvedimento del 28 maggio 2009 il presidente del Tribunale di Roma ha nominato 3 commissari liquidatori, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, compresa la riscossione e la distribuzione agli aventi diritto dei compensi maturati e non riscossi nel corso dell’attività liquidatoria. “Le somme accertate dal vecchio IMAIE, fino al 14 luglio 2009, saranno direttamente ripartite tra gli aventi diritto dai commissari liquidatori, che hanno recentemente reso note le procedure per la richiesta – da parte degli aventi diritto medesimi – del pagamento dell’acconto del 30 per cento del credito ammesso al passivo[88][89].

Con il comma 1 dell’articolo in esame si dispone la costituzione di un nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE),al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge n. 93 del 1992 e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attuali dell’IMAIE in liquidazione.

L’Istituto:

·         è costituito direttamente dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali, nonché, in base ad un emendamento approvato durante l’esame al Senato, dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che abbiano come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti: si tratta di un primo elemento di novità rispetto alle modalità di costituzione sopra illustrate. Sempre con un emendamento approvato durante l’esame al Senato, è stato previsto che lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo;

·         è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dall’articolo in esame, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione;

·         opera sotto la vigilanza congiunta del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A tali soggetti compete l’approvazione dello statuto, del regolamento elettorale e del regolamento di attuazione dell’art. 7 della legge n. 92 del 1993.

Inoltre, in base ad un emendamento approvato dal Senato, gli stessi soggetti riordinano con decreto la disciplina dei diritti connessi[90], in particolare al fine di:

o        assicurare un assetto organizzativo che garantisca efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori;

o        definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento al nuovo IMAIE dei compensi spettanti ai medesimi artisti, nonché nel caso di mancata trasmissione allo stesso nuovo IMAIE della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto (trasmissione per la quale con il comma 3-bis viene stabilito un termine).

Al riguardo si ricorda che, in sede di risposta alla interrogazione n. 3-01070, il Governo ha evidenziato che la previsione della vigilanza mira a prevenire e ad impedire, per il futuro, situazioni di paralisi e di inefficacia nello svolgimento dei compiti di interesse generale del nuovo istituto.

 

Inoltre, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete la nomina del presidente del collegio dei revisori, mentre il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell’economia e delle finanze nominano ciascuno un membro del collegio. Anche per questo aspetto si modifica la situazione previgente (conseguentemente, con l’art. 8, comma 1, lett. e-bis), si abroga l’art. 4, comma 3, della L. 93 del 1992) .

 

Il comma 2 dispone che a decorrere dal 14 luglio 2009 – data della messa in liquidazione di IMAIE – sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni del vecchio Istituto e, in particolare, il compito di incassare e ripartire i compensi fra gli artisti interpreti esecutori.

Si citano i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge n. 633 del 1941, e agli articoli 5 e 7 della legge n. 93 del 1992.

 

L’art. 71-septiesdella L. n. 633 del 1941 dispone che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi[91].

Ai sensi del comma 1 dell’art. 71-octies, il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) la quale provvede a ripartirlo, al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventicausa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Ai sensi del comma 2, i produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito per apparecchi e supporti di registrazione audio agli artisti interpreti o esecutori interessati. Ai sensi del comma 3, il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è sempre corrisposto alla S.I.A.E., la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori (23,33% per ciascuna di queste categorie). La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all’art. 7 della legge n. 93 del 1992.

L’art. 73, comma 1, nel testo come modificato dall’art. 12 del d.lgs. n. 68 del 2003, stabilisce che il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati[92].

Ai sensi dell’art. 73-bis, gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro[93].

Quindi, gli articoli 73 e 73-bis riguardano gli artisti interpreti esecutori del settore musicale.

L’art. 80 - il cui comma 1 è stato già illustrato ante – include fra i diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori (sia del settore musicale, sia del settore cinematografico o assimilati), oltre ai compensi di cui agli articoli 73 e 73-bis, quello di autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, stabilendo che gli artisti, anche nel caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conservano il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo[94].

L’art. 84, comma 2, stabilisce che agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione. Per ogni utilizzazione diversa da questa, l’equo compenso è a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento economico della stessa[95]. Quindi, l’articolo in questione riguarda gli artisti interpreti esecutori di opere cinematografiche o assimilate[96].

L’art. 180-bis stabilisce che il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la SIAE. Per i detentori dei diritti connessi la SIAE agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi[97][98].

Per quanto concerne gli articoli 5 e 7 della legge n. 93 del 1992, si è già detto ante. Qui si ricorda esclusivamente che l’art. 5 non prevede, in realtà, compensi, ma disciplina la procedura per il versamento all’IMAIE dei compensi di cui agli artt. 73, comma 1, 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge n. 633 del 1941, per la determinazione dell’ammontare, per la comunicazione e per la riscossione. A sua volta, l’art. 7 dispone in ordine all’utilizzazione delle somme relative ai diritti non esercitati.

 

Il comma 2 in esame stabilisce anche che il nuovo IMAIE determina l’ammontare dei compensi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori conformemente allo statuto e ai regolamenti attuativi dello stesso, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 82 della legge n. 633 del 1941 (si veda ante). Si esplicita, in tal modo, un criterio per la determinazione dei compensi che sembrerebbe affiancarsi ai criteri definiti dall’accordo previsto dall’art. 5, comma 2, della legge n. 93 del 1992.

 

Sempre il comma 2 dispone il trasferimento al nuovo IMAIE, a decorrere dalla data di costituzione, del personale di IMAIE in liquidazione, nonché, al termine della procedura di liquidazione, dell’eventuale residuo attivo e dei crediti maturati. A tal fine, si applica l’art. 2112 del codice civile, che dispone in ordine al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda[99].

 

Il comma 3 sostituisce alla comunicazione agli aventi diritto dei compensi loro spettanti e alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’elenco degli aventi diritto (modalità previste dall’art. 5, comma 3, della legge n. 93 del 1992), la pubblicazione sul sito del nuovo IMAIE, per 1095 giorni consecutivi, dell’elenco degli aventi diritto, distintamente per ogni trimestre, indicando, per ogni avente diritto, il periodo cui si riferisce il compenso e il produttore di fonogrammi che lo ha versato.

Poiché nulla di nuovo è disposto in merito, sembra intendersi che la pubblicazione sul sito debba avvenire comunque entro il primo mese di ogni trimestre.

A seguito della innovazione introdotta, il tempo della pubblicazione dell’elenco viene a coincidere con il tempo in cui è possibile procedere alla riscossione, già fissato in 1095 giorni dal comma 4 dell’art. 5 della legge n. 93 del 1992.

 

Per mera completezza, si ricorda che l’art. 2, comma 5, del decreto legge n. 194 del 2009[100], ha posticipato al 1° gennaio 2011 il termine del 1° gennaio 2010, fissato dall’art. 32 della già citata legge n. 69 del 2009, a partire dal quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale. Infatti, questo effetto, scaduto il predetto termine, viene ricondotto esclusivamente ad atti e provvedimenti amministrativi pubblicati da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici sui propri siti informatici.

 

Durante l’esame al Senato è stato, poi, introdotto un comma 3-bis, che stabilisce che i dati riguardanti l’identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro 30 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell’opera. Si specifica, in tal modo quanto stabilito in termini più generici dall’art. 5, comma 1, ultima parte, della legge n. 93 del 1992.

In analogia all’art. 80 della legge n. 633 del 1941, sembrerebbe opportuno utilizzare le parole “artisti interpreti ed esecutori”.

Inoltre, le disposizioni recate dal comma 3 potrebbero costituire una novella dell’art. 5, comma 3, della legge n. 93 del 1992. In alternativa, si potrebbe abrogare quel comma e riportare tutta la disciplina nel comma 3 dell’articolo in commento.

 


Art. 7-bis
(Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia)

L’articolo 7-bis, introdotto dal Senato, reca misure per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia.

Il comma 1 dichiara festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia.

Il comma 2 dispone che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi dell'Unità Tecnica di Missione di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772, sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri "150 anni dell'Unità d'Italia" e sentito il Comitato dei Garanti, le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale.

Il comma 3 affida ad un D.P.C.M. la definizione delle procedure amministrative atte alla realizzazione delle attività citate.

 

Appare opportuno chiarire l’applicabilità della legge n. 260/1949, in materia di ricorrenze festive, alla festa nazionale dichiarata dall’articolo in commento.

 

Si ricorda, in proposito, che l’art. 2 della L. 260 del 1949[101] considera tra i giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, il «giorno della festa nazionale», individuata dall’art. 1 nel 2 giugno.

Si ricorda, altresì, che la L. 159 del 2005, istitutiva della festa nazionale dei nonni, esclude espressamente gli effetti civili di cui alla legge n. 260/1949.

 

Si riepilogano sinteticamente, di seguito, i provvedimenti costitutivi delle strutture menzionate nell’articolo in commento.

 

Il D.P.C.M. 24 aprile 2007[102], al fine di pianificare le iniziative funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia, ha istituito il Comitato interministeriale perle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, presieduto dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e (all’epoca) Ministro per i beni e le attività culturali e (allora) composto dai Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e per gli affari regionali.

Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promozione dell’attività di competenza di altre istituzioni e coordinamento delle diverse attività;

b) predisposizione del programma delle manifestazioni celebrative;

c) promozione e diffusione degli eventi attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

d) promozione di opere letterarie, artistiche, cinematografiche e fotografiche rappresentative dei valori dell’identità nazionale nell’età contemporanea;

e) pianificazione degli interventi infrastrutturali;

f) predisposizione del piano degli interventi finanziari da parte dello Stato.

In seguito, nella XVI legislatura, con D.P.C.M. 18 luglio 2008 sono state confermate le funzioni del Comitato e ne è stata adeguata la composizione a quella del nuovo Governo[103].

Nel frattempo, con D.P.C.M. 15 giugno 2007 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una “Struttura di Missione” per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, con funzioni di supporto al Comitato Interministeriale e di predisposizione degli adempimenti per la realizzazione del programma di interventi. In seguito, con D.P.C.M. 11 Settembre 2008, l’organismo è stato posto alle dirette dipendenze del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; l’art.14 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772[104], lo ha poi ricostituitocome Unità Tecnica di Missione presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio con un ridimensionamento dell’organico[105].

Successivamente si è intervenuti affidando per via legislativa al Comitato per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia la programmazione degli interventi[106] (articolo 36 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159[107]). Nella stessa sede, è stata autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per il 2007 per la realizzazione delle prime attività ed è stata prevista l’istituzione di un Comitato dei garanti, per la verifica e il monitoraggio del programma.

Ai sensi dell’articolo citato, il nuovo organismo, costituito dal Presidente del Consiglio e formato da personalità qualificate in grado di offrire un orientamento politico e culturale di tipo pluralistico, deve condividere con il Comitato la responsabilità della relazione quadrimestrale al Consiglio dei Ministri nonché della relazione al Parlamento di cui viene prescritta la stesura entro il 31 dicembre di ogni anno[108].

 

Nel frattempo, con D.P.C.M. 23 novembre 2007, in relazione alla necessità di garantire la realizzazione degli interventi in un'ottica di proporzionalità ed in termini di urgenza, e di assicurare il regolare svolgimento delle celebrazioni, il 150° Anniversario dell'Unita' è stato dichiarato grande evento[109].

Dopo una prima costituzione del Comitato dei garanti per la celebrazione del grande evento[110], con D.P.C.M. 18 aprile 2009 è stata definita la composizione dell’organismo[111].

 

Per completezza di informazione, si riepilogano, infine, le principali disposizioni in materia di finanziamenti alle celebrazioni.

o      Il già citato art. 36 del D.L. 159/2007 ha autorizzato la spesa di 140 milioni di euro per il 2007;

o      l’art. 2, comma 408, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il 2008. Tale autorizzazione è stata poi soppressa dall’art. 5, comma 1, (Copertura finanziaria) del D.L. 93/2008[112];

o      il D.P.C.M. 29 dicembre 2009, nel ripartire per l’esercizio 2009 le risorse del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili,istituito dall’art. 7-quinquies del D.L. 5/2009[113], ha assegnato alla Presidenza del Consiglio 10 milioni di euro destinati alla celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia;

o      l’art. 55 (Disposizioni finanziarie), comma 4, del già citato D.L. 78/2010 integra con 18,5 milioni di euro la dotazione del Fondo per il funzionamento Presidenza del Consiglio finalizzandoli alle celebrazioni dell’anniversario dell’Unità d’Italia.


Art. 8
(Abrogazioni)

L'articolo in commento prevede l’abrogazione di varie disposizioni, alcune delle quali connesse con le disposizioni recate dagli articoli precedenti.

 

Il comma 1 dispone l'abrogazione della già citata legge n. 800 del 1967, in materia di enti lirici e attività musicali, ad eccezione degli articoli23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45, nonché, in base alla modifica apportata dal Senato, degli articoli1, 6, comma terzo, e 7.

 

La legge n. 800 del 1967, nel Titolo I (artt. 1-5) ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica e ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell’autorità di Governo competente (all’epoca, Ministero del turismo e dello spettacolo).

Il Titolo II (artt. 5-25) della legge indicava e disciplinava, nelle linee generali, le istituzioni del settore lirico concertistico, tra le quali figurano gli enti autonomi lirici (successivamente trasformati in fondazioni lirico-sinfoniche: si veda ante, scheda di lettura sull’art. 1 del D.L.), le istituzioni concertistiche assimilate, i teatri di tradizione, le istituzioni concertistico orchestrali.

Tale Titolo II era già stato abrogato (ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23) dal D.lgs 134/1998[114] con il quale gli enti in questione erano stati trasformati in fondazioni di diritto privato. In relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 503 del 2000, che dichiarava l'illegittimità del citato decreto legislativo per eccesso di delega ( si veda ante, scheda di lettura sull’art. 1 del D.L.), anche le abrogazioni non avevano dispiegato la loro efficacia.

Il Titolo III (artt. 26-46) recava disposizioni per l’allestimento di manifestazioni musicali (festival, concorsi, rassegne per la promozione della musica e attività sperimentali) in Italia e all’estero e per le relative sovvenzioni.

Il Titolo IV (artt.47-49), già abrogato[115], disponeva in materia di reclutamento del personale artistico.

Erano presenti, infine, norme transitorie, finanziarie, e abrogazioni (artt. 50-54).

Merita segnalare che alcuni articoli della L. 800/1967 sono stati già abrogati in precedenza da una previsione esplicita (si citano, a titolo di esempio, oltre agli articoli del Titolo IV, gli artt. 37 e 40, abrogati dall’art. 1, comma 1147, della legge finanziaria 2006, e l’art. 41, abrogato dall’art. 161 del d.lgs. n. 385 del 1993), ovvero dall’intervento di ulteriori disposizioni sulla stessa materia.

 

Si riporta di seguito una breve descrizione degli articoli non abrogati.

L‘art. 1 definisce l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale, e prevede che lo Stato assicuri a tale attività idonee provvidenze.

L’art. 6, terzo comma, riconosce al Teatro dell'Opera di Roma una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato; i commi primo e secondo del medesimo articolo, ora soppressi, individuavano come enti autonomi 11 teatri lirici ed indicavano l’Accademia di S. Cecilia e l’istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina (Cagliari) quali istituzioni concertistiche assimilate (si veda ante, scheda di lettura art. 1 del D.L.).

L’art. 7 riconosce il Teatro alla Scala di Milano come ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

L'articolo 23 stabilisce che i comuni sede dell'ente lirico o dell’istituzione concertistica devono mettere a disposizione i teatri e i locali necessari all'espletamento delle attività dell'ente.

L'articolo 27 reca disposizioni sull'organizzazione delle manifestazioni liriche realizzate con il concorso finanziario dello Stato; in particolare, prevede che esse sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili nell'organizzazione di attività analoghe. Si prevede, inoltre, che nelle località in cui operano enti lirici possono essere sovvenzionate solo manifestazioni di particolare interesse culturale e che gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'apposito elenco depositato presso il ministero competente (ora, Mibac) secondo quanto previsto dall’articolo 42 della legge.

Sono analogamente esclusi dall’abrogazione gli articoli 42, 43 e 45 della legge, che, rispettivamente, recano istituzione e caratteristiche dell’elenco delle imprese liriche, attribuiscono al capo del Dipartimento dello spettacolo la competenze in materia di ammissione o cancellazione, individuano le fattispecie atte a determinare la  cancellazione dal medesimo.

L'articolo 28 elenca i teatri di tradizione (Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari) e le istituzioni concertistico-orchestrali (Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo). Il medesimo articolo affida a tali istituzioni la promozione delle attività musicali del territorio della provincia e d attribuisce al ministro la facoltà di riconoscere con decreto la qualifica in questione.

L'articolo 32 disciplina le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato individuandone i soggetti organizzatori in enti, società, istituzioni ed associazioni senza scopo di lucro, ed elencando una serie di criteri per la determinazione delle sovvenzioni.

L'articolo 35 vieta la cessione della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.

L'articolo 36 consente di finanziare festival nazionali e internazionali a valere sul Fondo sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge, menzionando, in particolare, il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia.

L'articolo 39 specifica le modalità per la liquidazione delle sovvenzioni prescrivendo tempistica ed adempimenti.

 

Occorrerebbe valutare l’opportunità di mantenere in vigore i commi primo e secondo dell’art. 6 - che individuano gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate – e l’art. 44, che specifica la documentazione necessaria per l’iscrizione nell’elenco delle imprese liriche di cui all’art. 42, del quale permane la vigenza. Con riferimento ai commi primo e secondo dell’art. 6, si segnala che il comma 1-bis) dell’art. 1 del D.L. in commento, introdotto durante l’esame al Senato, alla lettera e) fa riferimento ai “grandi teatri d’opera” come definiti dalla legge n. 800 del 1967.

 

Il comma 2 modifica l'articolo 27 del Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998[116]) che disciplina i cosiddetti ingressi fuori quota, consentendo l’entrata in Italia di alcune categorie di lavoratori indipendentemente dalle quote indicate annualmente nei decreti sui flussi, a condizione che ci sia un datore di lavoro intenzionato ad assumerli[117].

Nell’ambito di tale articolo, il comma 2, nel testo modificato dal D.L. in commento, dispone in materia di lavoratori dello spettacolo, subordinandone l’assunzione al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio speciale per il collocamento della categoria, previo nulla osta provvisorio dell’autorità di sicurezza, ed affidando al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la determinazione di procedure e modalità inerenti il rilascio della citata autorizzazione[118].

 

Il testo previgente prescriveva, sia per il rilascio dell’autorizzazione che per la definizione delle procedure, il coinvolgimento dell’autorità competente in materia di spettacolo, ora Ministero per i beni e le attività culturali (nel primo caso attraverso un parere all’Ufficio di collocamento, nel secondo tramite concerto con il Ministro del lavoro).

 

Il comma 3, alle lettere a), b), e c), procede all’abrogazione di alcune disposizioni che consentonol’erogazione di un anticipo, fino all’80 per cento dell’importo totale, sulle sovvenzioni statali a teatri di tradizione ed istituzioni concertistico-orchestrali, ovvero ad attività musicali.

In particolare, la lettera a) reca l'abrogazione dei commi sesto e settimo dell'articolo 1 della legge 426 del 1977[119] che permettono di liquidare, all’atto della concessione, fino all’80 per cento dei contributi statali assegnati a teatri di tradizione ed istituzioni concertistico-orchestrali (come definiti dall'art. 28 della L. 800 del 1967), nonché ad attività musicali disciplinate dal titolo III della medesima legge egià beneficiarie di sovvenzioni per almeno tre anni. Il sesto comma dispone anche che l’attribuzione degli importi residui è effettuata a manifestazioni ultimate, previa presentazione della documentazione che attesta l’assolvimento di tutti gli obblighi di legge.

La lettera b) opera l'abrogazione del comma quarto della legge 54 del 1980[120] che, con riferimento agli acconti dell’80 per cento previsti in favore delle attività musicali, prevedeva la loro corresponsione in relazione ad attività che risultassero annualmente programmate e fossero state regolarmente svolte nei due esercizi precedenti.Essa reca, inoltre, un adeguamento di carattere formale conseguente all'abrogazione di cui alla precedente lett. a).

La lettera c), infine, prevede l'abrogazione dell'articolo 2, terzo comma, della L. 43 del 1982[121] che, sempre con riferimento all’acconto a favore delle attività musicali, precisava che esso viene erogato contestualmente all’assegnazione quanto gli aventi diritto ne abbiano fatto formale richiesta con la stessa domanda di concessione.

Le abrogazioni sopra citate sono da porre in relazione con l’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.L. in commento.

 

La lettera d) reca l'abrogazione dell'articolo 2, comma 392, della legge finanziaria per il 2008(L. 244/2007).Quest’ultimo ha vietato alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008, 2009 e 2010, consentendo solo il ricorso ad assunzioni di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificamente vacanti nell’organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Limitava, inoltre, il personale a tempo determinato, in servizio nelle medesime istituzioni e per lo stesso periodo, ad un massimo del 15 per cento dell’organico funzionale[122].

L’abrogazione sopra descritta è connessa alla nuova disciplina delle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato recata dall’art. 3, comma 5,  del D.L.in commento.

 

La lettera e) dispone l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 159 del 2007[123]che ha innovato la disciplina dei cosiddetti “servizi aggiuntivi”, ovvero servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico negli istituti e luoghi di cultura, prevedendone l’ affidamento in forma integrata.

 

La nozione di  “servizi aggiuntivi” è stata introdotta dall’art. 4 del decreto legge n. 4 del 1992[124] (c.d. “Legge Ronchey”). Essi sono attualmente elencati dall’articolo 117 del già citato Codice dei beni culturali e del paesaggio[125] che ne consente la gestione in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria e, per il profilo organizzativo, rinvia alle due modalità previste dall'articolo 115 (gestione diretta o indiretta[126]) del medesimo Codice[127].

L’art. 14 del d.l. 159 del 2007, intervenendo sulla materia, ha stabilito che:

o        l’affidamento dei servizi in questione da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale è effettuato in forma integrata sia in relazione alle varie tipologie di servizi, sia in relazione ai diversi istituti e luoghi della cultura;

o        la disciplina dell’organizzazione dei servizi aggiuntivi è affidata ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturali, predisposto in osservanza delle norme comunitarie e tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste, nonché delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti[128];

o        in sede di prima applicazione, l’affidamento integrato dei servizi in questione è effettuato con termini iniziali differenziati in modo da consentire la scadenza naturale dei rapporti concessori in corso;

o        nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina, i rapporti in atto restano efficaci fino alla loro scadenza o, se scaduti, fino all’aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008. Tale termine è stato poi prorogato una prima volta al 30 aprile 2008 (dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 248 del 2007[129]), successivamente al 30 giugno 2010 (art. 7, comma 2, D.L.194/2009[130]).

 

La relazione introduttiva al disegno di legge di conversione evidenzia che l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. 159 del 2007 è finalizzato a "restituire all’Amministrazione il normale ambito di discrezionalità tecnico-amministrativa nella scelta di merito sulle procedure di affidamento in concessione dei cosiddetti «servizi aggiuntivi". L'affidamento integrato in global service dei servizi di accoglienza al pubblico e di quelli strumentali degli istituti e luoghi della cultura previsto dalla norma abrogata, secondo la relazione, oltre ad essere in contrasto con le norme comunitarie e del codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006[131]) impedirebbe all'Amministrazione "di compiere le proprie valutazioni tecniche di convenienza amministrativa sull’opportunità o meno di accorpare o di scindere i singoli servizi all’interno dei singoli istituti museali".

 

Appare, peraltro, utile, ricordare che di “discrezionalità” e non di “obbligo” nell’integrazione dei servizi avevano già parlato le Linee guida in materia di affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico negli istituti della cultura statali, di cui alla circolare ministeriale n. 49 del 23 marzo 2010[132].

 

Nel corso dell’esame al Senato sono state introdotte due ulteriori abrogazioni.

Con la prima (lettera e-bis) si abroga il comma 3 dell’art. 4 della già citata L. 93 del 1992 ai sensi del quale i ministri competenti in materia di spettacolo e di lavoro nominano, rispettivamente, il presidente ed un membro del collegio dei revisori dell’IMAIE. L’abrogazione discende dalla riorganizzazione dell’ente e dalle nuove competenze in ordine alle nomine del collegio dei revisori previste dall’art. 7 del D.L.

Con la seconda (lettera e-ter) si sopprime[133] il secondo periodo del comma 1 dell’art. 15 del già citato d.lgs. 367 del 1996, il quale dispone che gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati, devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all’esercizio dell’attività della fondazione, entro due anni dall’acquisto (rectius: acquisizione).

 

 


Art. 9
(Entrata in vigore)

L’articolo 9 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta il 30 aprile 2010.

 




[1]    Sempre secondo la relazione, 5.500 unità che assorbono circa il 70% del finanziamento pubblico.

[2]    Il decreto legge prevede dodici mesi.

[3]    Il decreto legge computa il termine dalla data della sua entrata in vigore.

[4]    Il decreto legge prevede 30 giorni.

[5]    Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[6]   Così, testualmente, nella lettera inviata dai Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio il 12 febbraio 1998. La sequenza che vede le Camere intervenire per ultime nel processo di adozione dei decreti legislativi risponde infatti all’esigenza, avanzata dai Presidenti delle Camere, che «per il corretto e proficuo esercizio della prerogativa parlamentare il testo deliberato in via definitiva dal Consiglio dei ministri non possa configurare un atto diverso, per profili formali e sostanziali, da quello sottoposto all’esame del Parlamento, fatte salve le modificazioni che il Governo, nell’ambito della sua competenza e responsabilità, ritenga di introdurre per effetto del parere espresso».

[7]    Legge 14 agosto 1967, n. 800, Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

[8]    Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona.

[9]    D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

[10]    Agli enti sopra indicati (11+2) si è aggiunta, a seguito della legge 11 novembre 2003, n. 310, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

[11]   In origine, la quota minima di partecipazione patrimoniale per poter nominare un membro nel c.d.a. era il 12%, abbassato all’8% dall’art. 2, comma 3-bis, del D.L. 72 del 2004 al fine di favorire l’ingresso dei privati nelle fondazioni.

[12]   Nel caso di c.d.a. composti da nove membri, spettano all’autorità di governo almeno due rappresentanti.

[13]   Dei quali, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Lazio e cinque eletti dal corpo accademico.

[14]   Si tratta di una modifica introdotta con l’art. 1, comma 389, della legge finanziaria 2008.

[15]   L’originario articolo 24 è stato sostituito, da ultimo, prima dall’art. 2 del D.L. 72/2004, poi dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, comma 1148) e infine modificato, nel testo attualmente vigente, dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 2, comma 395).

[16]   Il 4 giugno 2010 la Corte dei conti ha trasmesso alle Camere la relazione riferita al risultato del controllo sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi 2005 e 2006 (doc. XV, n. 204).

[17]   L’art. 21 è stato modificato, da ultimo, nei termini sopra sintetizzati, dall’art. 2, comma 389, lettera b), della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

[18]   Tra esse, si ricorda il d.lgs. n. 134 del 1998, emanato sulla base dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 59 del 1997, che delegava il Governo a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, operanti nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Il d.lgs. ravvisava in premessa l’esigenza di trasformare gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate in fondazioni “non essendo necessaria, per l'espletamento dei loro compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico e consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni di tali enti” e abrogava, quindi, la procedura relativa al procedimento di trasformazione come prevista dal d.lgs. 367 del 1996. La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre 2000, n. 503, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.lgs. 134 del 1998, per eccesso di delega, ritenendo che il medesimo d.lgs., anziché riordinare organicamente gli enti pubblici nazionali, modificava in senso restrittivo l’originaria impostazione collaborativa della disciplina del riordino e della privatizzazione degli enti lirici, eliminando, in particolare, lo strumento dell’intesa con le regioni interessate che il d.lgs. n. 367 del 1996 prevedeva al fine di individuare gli enti “di prioritario interesse nazionale” di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), da trasformare in fondazioni di diritto privato. Complessivamente, la Corte ha ritenuto che “Non si possono pertanto includere, nell’ampia formulazione utilizzata dall’art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997 per definire l’oggetto della delega (“enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza”), anche gli enti lirici, contestualmente oggetto di una organica riforma, che ne aveva disposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato”. In seguito, l’art. 1 del D.L. n. 345 del 2000 (L.n. 6 del 2001), al fine di salvaguardare la uniformità e la continuità degli assetti istituzionali degli enti lirici trasformati in fondazioni di diritto privato dal d.lgs. 134/1998 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ossia il 23 maggio 1998, e tenuto anche conto della identità di compiti svolti da tali soggetti, nonché della continuità dei rapporti giuridici in atto e della necessità di evitare conseguenze in tema di configurazione e gestione dei rapporti di lavoro, ha stabilito la trasformazione in fondazioni e l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.

[19]   Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 L. 31 marzo 2005, n. 43. Per completezza di informazione, si segnala che l’art. 3-bis, comma 1, del D.L. reca disposizioni in materia di concorso finanziario dello Stato alle manifestazioni liriche autorizzandolo anche nel caso di enti aventi scopo di lucro purché gli utili siano reinvestiti in nuove manifestazioni.

[20]   La disposizione reca una deroga per le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.

[21]   Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[22]   Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[23]   Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[24]   E di quelli della Fondazione La Triennale di Milano.

[25]   Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286.

[26]   Si novella in tal senso la disciplina recata dall’art. 1, commi 5 e 6, della L. 310 del 2003.

[27]    La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 aprile 2008, n. 128 (Gazz. Uff. 7 maggio 2008, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni relative all’esproprio.

[28]   Annualmente, l’Istat è tenuto a pubblicare, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2005 (L. n. 311/2004) l’elenco delle amministrazioni pubbliche i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche. L'ultimo elenco è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2009.

[29]  Con sentenza 18 febbraio 2005, n. 3360, della Cassazione civile, Sezione lavoro, è stato, invece, ribadito che dal 23 maggio 1998 le fondazioni lirico-sinfoniche non fanno più parte del complesso delle pubbliche amministrazioni. La sentenza ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro privatizzato tra un dipendente e la Fondazione La Fenice di Venezia e, su questa base, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. La data indicata, come esplicitato in precedente nota, è quella prevista dal D.L. n. 345 del 2000.

La seconda sezione del Consiglio di Stato ha, invece, manifestato l’indirizzo che le fondazioni siano organismi di diritto pubblico con parere al Ministero per i beni e le attività culturali n. 2563 del 20 novembre 2002 (Giornale di diritto amministrativo, 2003, pagg. 607 e seguenti). Tale indirizzo è stato ribadito dalle Sezioni unite con riferimento specifico alla Fondazione Accademia di S. Cecilia (ordinanza 8 febbraio 2006), in quanto istituita per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale senza scopo di lucro. La questione era costituita dall’applicabilità del d.lgs. n. 157 del 1995, in materia di appalti pubblici di servizi. Premettendo che il d.lgs. è stato abrogato dall'art.256 del d.lgs. n. 163 del 2006, il suo art. 2, comma 1, lett. b), qualificava “organismi di diritto pubblico” gli “organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici”. Per completezza si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006, l’“organismo di diritto pubblico” è “qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

-     istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

-     dotato di personalità giuridica;

-     la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.

Anche i giudici amministrativi propendono per la qualificazione delle fondazioni lirico sinfoniche quali organismi di diritto pubblico.

La Corte dei conti, a sua volta, ha stabilito che i consiglieri di amministrazione delle fondazioni sono responsabili per i disavanzi di gestione (Corte dei conti, sezione III, 2 luglio 2002, n. 233, in Rivista Corte dei conti, 2002, 4, pag. 200).

La maggior parte della dottrina colloca le fondazioni lirico sinfoniche tra gli organismi di diritto pubblico (o, quantomeno, ne individua una natura ibrida), sulla base di varie argomentazioni, tra le quali:

-     la previsione della direttiva n. 18/2004/CE del 31 marzo 2004 (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) che nell’allegato III, richiamato dall’art. 1, nono comma, enuncia tra gli organismi di diritto pubblico anche gli enti pubblici preposti ad attività di spettacolo e gli enti culturali e di promozione artistica (la direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 163 del 2006, il cui allegato 3, richiamato dall’art. 3, comma 27, reca termini identici);

-     la particolare disciplina stabilita per esse dal legislatore;

-     il finanziamento pubblico maggioritario.

[31]   Contratto temporaneo per singole prestazioni nei vari rami dello spettacolo.Compenso pattuito per tale singola prestazione http://dizionari.zanichelli.it/dizionariOnline/index.php.

[32]   I criteri generali e percentuali di ripartizione attualmente definiti dal DM 29 ottobre 2007 prevedono che: una sub-quota pari al 65% della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico sinfonicheè assegnata in considerazione dei costi di produzione conseguenti dagli organici funzionali approvati (art. 1, comma 1, letta. a); due frazioni pari, ciascuna, al 2% della sub -quota pari al 65% è finalizzata alla considerazione degli interventi di riduzione delle spese (art. 1, comma 1, lett. b); una sub-quota del 25% è assegnata in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività offerta da ciascuna fondazione nell’anno cui afferisce la ripartizione (art. 1, comma 1, lett. c); infine, una sub-quota del 10% è assegnata in considerazione della qualità artistica dei programmi (art. 1, comma 1, lett. d).

[33]   Il Senato ha soppresso l’inciso in base al quale lo statuto deve prevedere che i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati, di regola, in proporzione al finanziamento alla gestione.

[35]   Essi non devono trovarsi nelle condizioni previste all’art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990, n. 55, che disciplina le ipotesi nelle quali non si può essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non si possono ricoprire le stesse cariche.

[37]   Per quanto attiene il procedimento di contrattazione collettiva nella P.A., esso è regolato dall’articolo 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato, da ultimo, dall’articolo 59 del d.lgs. n. 150 del 2009. In particolare, gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore - disciplinati dall’art. 41- prima di ogni rinnovo contrattuale. Gli atti di indirizzo sono sottoposti al Governo, il quale può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale nei successivi 20 giorni.

L’ipotesi di accordo è trasmessa all’ARAN, ai comitati di settore e al Governo entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate è espresso dal comitatodi settore per le amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 41 (Il comma 2 dispone che sono costituiti un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita le competenze per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita le competenze per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali), dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per le rimanenti amministrazioni. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, l’ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti, che può acquisire elementi istruttori e valutazioni da parte di esperti in relazioni sindacali e costo del lavoro. La Corte dei conti delibera entro 15 giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti sull’ipotesi di accordo, le parti contraenti non possono procedere alla sua sottoscrizione definitiva. In questo caso, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione.

 

[38]   L’accordo per il rinnovo del biennio economico del CCNL 2002-2005 è stato stipulato il 30 ottobre 2003 (valevole per gli anni 2004-2006).

[39]   Decreto 28 febbraio 2006, Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

[40]   I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.

[41]   Legge 23 dicembre 1992, n. 498, Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.

[42]   Il testo del decreto-legge prevede un anno.

[43]   Il testo del decreto-legge prevede il 50%.

[44]   Il testo del decreto-legge prevede fino al 31 dicembre 2012.

[45]   D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

[46]   Si tratta, in sostanza, delle amministrazioni richiamate dall’articolo 1, commi 523 e 526, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), e cioè: delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; delle agenzie, comprese le agenzie fiscali; degli enti pubblici non economici e degli enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.lgs. 165/2001.

[47]   D.L. 1° luglio 2009, n. 78, Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102 .

[48]   D.L. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[49]   Il testo del decreto-legge prevede “a decorrere dall’anno 2013”.

[50]   Il Senato ha soppresso la previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, prevista dal decreto-legge.

[51]   D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.

[52]   L. 22 luglio 1977, n. 426, Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali.

[53]   D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

[54]   Si ricorda che l'art. 11, comma 4, del medesimo decreto 368/2001 dispone che al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applichino le norme di cui agli articoli 4 e 5, relative ai termini del contratto a tempo determinato, alle possibilità di proroga e alle sanzioni nel caso di inosservanza delle disposizioni.

[55]  In particolare:

-         Personale della Magistratura ordinaria: da magistrato di tribunale a uditore giudiziario e qualifiche equiparate;

-         Magistrati della giustizia militare, procuratori dello Stato: da procuratore dello Stato alla II classe di stipendio a procuratore dello Stato alla I classe di stipendio; da magistrato di tribunale militare a uditore giudiziario militare e qualifiche equiparate;

-         Personale civile: personale dalla nona alla settima qualifica funzionale e delle qualifiche ad esaurimento ed equiparate;

-         Personale militare: da tenente colonnello a maresciallo capo e gradi corrispondenti;

-         Personale delle università: ricercatori universitari confermati e non confermati; assistenti universitari r.e., personale del ruolo tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona alla settima;

-         Personale della scuola: personale direttivo, personale docente di ogni ordine e grado, personale non docente a partire dalla settima qualifica.

[56]   D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.

[57]   Il testo del decreto-legge fa riferimento al coefficiente di trasformazione relativo all’età inferiore.

[58]   Art. 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. 

[59]   Secondo la definizione di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.

[60]    Il testo del decreto-legge prevede che entro 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore il Ministro per i beni e le attività culturali ridetermina, con le modalità di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 239 del 2005, e con effetto dal 1° gennaio 2011, i criteri per l’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo e le modalità per la loro liquidazione e anticipazione. Prevede altresì che i criteri di assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale della produzione svolta, della regolarità di gestione degli organismi e degli indici di affluenza di pubblico e sono riferiti ad attività già svolte e rendicontate.

[61]   Si ricorda, però, che con DM 17 dicembre 2008 il Ministro per i beni e le attività culturali ha dato facoltà all’amministrazione, per gli anni 2008 e 2009, di escludere la riduzione della quota di contributo prevista dall’art. 5, comma 5, del DM 29 ottobre 2007, in ragione di accertate e comprovate difficoltà produttive e finanziarie nelle quali le fondazioni lirico-sinfoniche si siano venute a trovare.

[62]   Decreto legge 18 febbraio 2003, n. 24, Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 aprile 2003, n. 82.

[63]   Decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, Proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1 marzo 2005, n. 26.

[64]   Legge 15 novembre 2005, n. 239, Disposizioni in materia di spettacolo.

[65]   L’ultima relazione presentata è quella relativa al 2008, trasmessa alla Presidenza il 30 settembre 2009 (doc. LVI, n. 2). http://www.intra.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/056/002_RS/pdfel.htm

[66]    D.L. 23 aprile 1993, n. 118, Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 L. 23 giugno1993, n. 202.

[67]   D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[68]   Si ricorda, in proposito, a titolo di esempio, la Direttiva 93/98/CEE del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, il cui articolo 2 accomuna opere cinematografiche o audiovisive con riguardo alla durata di protezione del diritto di autore.

[69]   Il testo originario della lettera a) faceva riferimento, invece, alla documentazione probatoria necessaria per l’accertamento della titolarità dei diritti.

[70]   Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, Provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale.

[71]   Decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, Misure urgenti in materia di semplificazione normativa, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 18 febbraio 2009, n. 9.

[72]   D.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

[73]   Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

[74]   Poiché in tal modo si cristallizza il momento in cui si ha la certezza della creazione di un’opera, l’iscrizione può assumere rilievo, ad esempio, in una controversia in cui si discuta di anteriorità/posteriorità di un’opera rispetto ad un’altra.

[75]   Conseguentemente, una volta adempiuta la formalità del deposito, si presume che l’autore possa godere di tutte le prerogative riconosciute dalla legge sul diritto d’autore in conseguenza della pubblicazione, quale, ad esempio, la tutela del titolo.

[76]   Decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, Interventi urgenti in favore del cinema, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1° marzo 1994, n. 153.

[77]   D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[78]   I requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana sono indicati all’art. 5; in base all’art. 6, peraltro, possono essere equiparati ai prodotti cinematografici nazionali i lungometraggi e i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e ad altri requisiti indicati nel medesimo art. 6.

[79]   I benefici consistono in: incentivi alla produzione (art. 10); fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche (artt. 12-16); premi di qualità (art. 17); promozione delle attività cinematografiche (art. 19); agevolazioni finanziarie e fiscali (art. 25).

[81]   Infatti, secondo alcune analisi dottrinarie, quando si intende mantenere in vigore le disposizioni recate da un decreto-legge non è sufficiente sottrarre all’abrogazione la sola legge di conversione. Si vedano gli atti del seminario organizzato nel marzo/aprile 2009 dalla Commissione parlamentare per la semplificazione con l’intento di approfondire le problematiche inerenti il cosiddetto “taglia-leggi”, ossia il procedimento di abrogazione generalizzata di atti normativi primari antecedenti il 1970, disegnato dall’art. 14 della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.

[82]   DPCM 6 febbraio 1988, Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori per la tenuta del registro pubblico speciale delle opere cinematografiche.

[83]   Ne deriva che gli artisti che non hanno un ruolo rilevante non sono considerati aventi diritto (ad esempio, non lo sono i musicisti di fila, i turnisti, i membri del coro, le comparse).

[84]   L. 5 febbraio 1992, n. 93, Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

[85]   D.lgs. 9 aprile 1963, n. 68, Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

[86]   Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01070, svolta il 19 maggio 2010 (http://leg16.camera.it/412?idSeduta=0324&resoconto=stenografico&tit=00090&fase=00010). Si veda anche Interpellanza urgente n. 2-00524, svolta il 14 gennaio 2010 (http://leg16.camera.it/412?idSeduta=0266&resoconto=stenografico&tit=00020&fase=00010).

[89]   La procedura per la richiesta dell’acconto è stata pubblicata l’11 maggio 2010: http://www.imaie.it/PDF/PROCEDURA_ACCONTO.pdf. In data 19 aprile 2010, i Commissari Liquidatori, ai sensi dell’art. 209 L.F., hanno provveduto al deposito dello stato passivo presso la Cancelleria del Tribunale di Roma (http://www.imaie.it/news_scheda.asp?IdNews=228).

[90]   Per “diritti connessi” al diritto d’autore si intendono i diritti riconosciuti non direttamente all’autore, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (indicati nel Titolo II della legge n. 633/1941). I diritti connessi più importanti sono quelli spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive.

[91]   Il compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.Il compenso è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da aggiornare ogni tre anni. Il Dm è stato adottato il 30 dicembre 2009.

[92]   Il comma 3 stabilisce che nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

[93]   Sia il compenso ex art. 73, che il compenso ex art. 73-bis, sono rinunciabili e cedibili al produttore.

[94]  Se non vi è accordo fra l’IMAIE e le associazioni sindacali compenti della confederazione degli industriali, il compenso è stabilito con la procedura prevista dall’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. Il compenso è irrinunciabile.

[95]  Anche in tal caso, in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, il compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

[96]   Questo compenso economico è irrinunciabile.

[97]   Slides di illustrazione dei diritti connessi degli artisti interpeti esecutori in Italia e all’estero sono state presentate dall’ufficio affari legali di IMAIE alla facoltà di studi politici –Università Napoli II, e sono disponibili all’indirizzo http://www.imaie.it/news_scheda_approfondimenti.asp?Idapprofondimenti=15. Il rapporto annuale 2006-2007, con proiezioni 2008, è invece disponibile all’indirizzo http://www.imaie.it/pdf_dagliuffici/RAPPORTO%202006-2007.pdf.

[98]   Sinteticamente riepilogando, quindi, nel sistema previsto dalla legge n. 633 del 1941, il diritto all’equo compenso è riscosso dalle società di gestione dei diritti dei produttori (SCF- Società consortile fonografici/AFI- Associazione Fonografici italiani) che versano il 50% a IMAIE, che a sua volta provvede a ripartirlo agli artisti. Invece, il compenso per copia privata è riscosso dalla SIAE ed è ripartito fra gli artisti da IMAIE.

[99]   L’articolo 2112 c.c. stabilisce, tra l’altro, che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni.

[100]Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[101]L. 27 maggio 1949, n. 260, Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

[103]Attualmente, il comitato è costituito da otto membri: il Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, i Ministri dell'economia e delle finanze; delle infrastrutture e dei trasporti; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali; per i rapporti con le regioni; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; il Segretario del Consiglio dei Ministri; il Ministro del turismo. Il Presidente del Consiglio può delegare la presidenza del Comitato al Ministro per i beni e le attività culturali. Da ultimo, i D.P.C.M. 12 e 14 maggio 2010 (G.U. 22 maggio 2010) hanno, rispettivamente, indicato il nuovo Presidente ed integrato i componenti del Comitato.

[105]Ulteriori disposizioni organizzative sono state dettate dall’art. 4 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio 17 giugno 2009, n.3783 (http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/OPCM_n._3783_(Omnibus).pdf ). Quest’ultima è stata poi integrata dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio 3 novembre 2009, n. 3818, ai sensi della quale, tra l’altro, le risorse finanziarie destinate alle celebrazioni e poste nella disponibilità degli enti ed organi istituzionali confluiscono nella contabilità speciale n. 5261, già aperta in favore del coordinatore dell'Unita' tecnica di missione presso la Banca d'Italia di Roma.

[106]In particolare:

a)    la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di Unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed Unità nazionale proprio delle celebrazioni;

b)    la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.

Il termine per l’adozione del programma era fissato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Alla data di chiusura del presente dossier nel sito internet http://www.governo.it/150_italia_unita/progetti/index.html sono riportate informazioni generali e il seguente elenco di interventi approvati:

-         Venezia - Realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi;

-         Firenze - Realizzazione del Nuovo Auditorium;

-         Perugia - Ampliamento dell'aeroporto internazionale dell’Umbria Sant’Egidio;

-         Torino - Nuovo Parco Dora Spina - Aree Michelin primo lotto;

-         Torino - Nuovo Parco Dora Spina - Area Ingest secondo lotto;

-         Torino - Nuovo Parco Dora Spina - Area Vitali terzo lotto;

-         Novara - Restauro ed allestimento museale del complesso "Broletto";

-         Imperia - Completamento del Parco del Ponente Ligure - Comune Ospedaletti;

-         Reggio Calabria - Ristrutturazione Museo Nazionale;

-         Isernia - Realizzazione del Nuovo Auditorium e delocalizzazione campo da calcio.

Si fa riferimento inoltre Progetto ristrutturazione architettonica ed impiantistica per incrementare la produttività teatrale del Teatro san Carlo, interamente finanziato con risorse della regione Campania.

      http://www.governo.it/150_italia_unita/progetti/anticipatori/presentazione.html.

[107]D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007 n. 222.

[108]Non risulta che tale relazione sia stata trasmessa alle Camere.

[109]Si ricorda che l’art. 5-bis del D.L. 343/2001 ha esteso il campo di applicazione previsto per la dichiarazione dello stato di emergenza ai c.d. grandi eventi. Pertanto, i grandi eventi ricadono  nella disciplina dell’emergenza che dispone l’attivazione di mezzi e poteri di intervento straordinari previsti dall’art. 5 della legge 225/1992, consentendo di anticipare ed accelerare la realizzazione degli interventi previsti, anche in deroga alle norme vigenti, mediante ordinanze di protezione civile.

[110]Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007.

[112]D.L. 27 maggio 2008, n.93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 L. 24 luglio 2008, n. 126.

[113]D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 L. 9 aprile 2009, n. 33. Ai sensi dell’’articolo citato, il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 400 milioni di euro, al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi; al suo utilizzo si provvede con D.P.C.M., da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante indicazione degli interventi da finanziare e dei relativi importi.

[114]D.lgs. 23 aprile 1998 n. 134, Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[115]Dall’art. 9 della legge 8 gennaio 1979, n. 8.

[116]D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[117]Tra le categorie espressamente indicate dall’art. 27, comma 1, figurano docenti e lettori universitari, interpreti e traduttori, sportivi professionisti, giornalisti. Si ricorda, inoltre, che la richiesta di nulla osta al lavoro per l’ingresso al di fuori delle quote può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

[118]La disciplina in questione è poi precisata dall’art. 40, commi 14 e 15, del D.P.R. 31-8-1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

[119]L. 22 luglio 1977, n. 426, Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali.

[120]L. 6 marzo 1980, n. 54, Interventi a sostegno delle attività musicali.

[121]L. 17 febbraio 1982, n. 43, Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo.

[122]La disposizione faceva seguito all’art. 1, comma 595, della legge n. 266 del 2005, che aveva disposto il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2006 e 2007 e aveva limitato il personale a tempo determinato ad un massimo del 20% dell’organico funzionale.

[123]Decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[124]Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni relative anche al titolo, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato.

[125]L’art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dispone che negli istituti e nei luoghi della cultura (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) possano essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (cosiddetti “servizi aggiuntivi”).

Le varie tipologie di servizi sono:

a)   il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b)   i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c)   la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d)   la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e)   i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f)    i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g)   l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

Tali servizi possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Per la gestione dei servizi medesimi l’art. 117 del Codice rinvia alle forme previste dall'articolo 115 (gestione diretta o indiretta); per l’incasso ed il riparto dei canoni di concessione all'articolo 110.

[126]La gestione diretta è svolta attraverso strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.  La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono, delle attività di valorizzazione, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. La scelta tra le due forme di gestione è effettuata a seguito di una valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia.

[127]Per l’incasso ed il riparto dei canoni di concessione l’art.117 del Codice rinvia  all'articolo 110.

[128]In attuazione di quanto disposto, è intervenuto il D.M. 29 gennaio 2008, Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura.

[129]Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[130]Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[131]In particolare, la relazione evidenzia che l’art. 30 del d.lgs. 163 del 2006 richiede per la concessione di servizi il rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, e che l’art. 55 del medesimo d.lgs. stabilisce che le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

[133]Ai sensi della già citata circolare 20 aprile 2001, punto 4, lettera i), il verbo "abrogare" è utilizzato con riferimento a disposizioni di atti legislativi di livello non inferiore al comma. Quando si intenda invece riferirsi a periodi (frasi sintatticamente complete che terminano con il punto) o parole è usato il verbo "sopprimere" (ad esempio: "Il comma … è abrogato"; "Il terzo periodo del comma … è soppresso").