Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco - A.C. 2165 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2165/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 172
Data: 20/05/2009
Descrittori:
ARCHIVI   BENI CULTURALI ED ARTISTICI
BIBLIOTECHE   TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

20 maggio 2009

 

n. 172/0

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco

A.C. 2165

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2165

Titolo

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione alla Camera

5 febbraio 2009

assegnazione

12 marzo 2009

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari Costituzionali), V (Bilancio) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame prevede l’assegnazione di un contributo da destinare alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell’Abbazia di Montecassino e al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco, in occasione del sessantacinquesimo anniversario del bombardamento e della distruzione dell’Abbazia e del quarantacinquesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto a Patrono d’Europa.

 

L’entità del contributo è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, cui si prevede di provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Si ricorda, preliminarmente, che il Monastero di San Benedetto in Subiaco (o Sacro Speco) e l’Abbazia di Montecassino sono di proprietà statale[1].

 

Si ricorda, altresì, che l’articolo 1, c. 3, della L. 3 agosto 1998, n. 295 ha autorizzato la spesa di lire 3 miliardi per l’anno 1998 per i lavori di consolidamento e conservazione del complesso monumentale dell’Abbazia di Montecassino[2] e che il D.M. 3 agosto 2007 ha assegnato 50.000 euro per il rifacimento del muro di sostegno del Monastero di San Benedetto[3].

Si ricorda, altresì, che con legge regionale n. 50 del 1991 la regione Lazio ha deliberato la concessione  all'Abbazia di Montecassino, per il suo archivio storico, di un contributo annuo per sostenere lo svolgimento delle sue attività scientifiche e didattiche, la conservazione e catalogazione del suo patrimonio bibliografico, nonché le sue iniziative editoriali, rivolte alla promozione degli studi nel campo delle discipline storiche, con particolare attenzione alle ricerche di storia locale per il basso Lazio[4].

 

Per completezza si evidenzia, infine, che presso l’Abbazia di Montecassino, dichiarata monumento nazionale dallo Stato italiano con legge 7 luglio 1866, n. 3036, sono presenti un Museo, sorto nel 1980 in occasione delle celebrazioni del XV centenario della nascita di S. Benedetto, e una Biblioteca che rientra nell’elenco delle biblioteche pubbliche statali recato dal D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417[5].

Essa comprende collezioni le cui origini risalgono alla prima metà del secolo VI. Il complesso della biblioteca è distinto in un fondo antico ed uno moderno e comprende, oltre questi, un archivio storico - di cui già si è detto - ed una emeroteca. Tra il materiale in dotazione, usufruibile per la sola consultazione, si ricordano oltre 72.000 volumi, 198 incunaboli, 1500 codici, 20.000 pergamene, 2063 cinquecentine[6]. Il fondo moderno è in costante accrescimento e cura particolarmente l’aggiornamento scientifico delle sezioni di giurisprudenza, storia, letteratura, teologia e scienze religiose, arte[7].

 

La proposta di legge non stabilisce la ripartizione del contributo fra gli interventi di valorizzazione del patrimonio dell’Abbazia di Montecassino e gli interventi per il recupero architettonico del Monastero di Subiaco.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata da una breve relazione introduttiva che ripercorre, a partire dal bombardamento del 1944, la recente storia dell’Abbazia di Montecassino e del suo patrimonio archivistico librario, citando anche la proclamazione di San Benedetto Patrono d’Europa, avvenuta nell’ottobre del 1964.

 

Necessità dell’intervento con legge

L'utilizzazione dello strumento legislativo appare necessaria per il fatto che la proposta di legge dispone l’impiego di risorse iscritte nel bilancio dello Stato.

 

Si ricorda che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, e successive modificazioni, prevede la possibilità per lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali di stipulare accordi per la valorizzazione dei beni culturali di loro pertinenza, in particolare costituendo nuovi soggetti giuridici.

Ai sensi dell’art. 111 del codice citato, alle attività di valorizzazione possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati, mentre lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione. In assenza di accordi, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”.

In particolare, le disposizioni da essa recate sono riferibili, per ciò che riguarda il patrimonio dell’Abbazia di Montecassino, alla “valorizzazione dei beni culturali” e, con riferimento al recupero del Monastero di San Benedetto in Subiaco, alla “tutela dei beni culturali”.

 

Si ricorda che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, occorre, innanzitutto, segnalare alcune sentenze costituzionali riguardanti in generale lo sviluppo della cultura (sent. nn. 478 del 2002 e 307 del 2004). A tale riguardo, la Corte ha affermato che essa corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

Nella sentenza n. 9 del 2004la Corte individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela “è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”; la valorizzazione “è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”.

Successivamente all’adozione del già citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3) . Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall’art. 118, terzo comma, Cost.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Appare opportuno ricordare la competenza legislativa concorrente per gli interventi di valorizzazione del patrimonio dell’Abbazia di Montecassino.

Coordinamento con la normativa vigente

Il già citato DPR n. 417 del 1995 prevede, all’art. 19, che il direttore di una biblioteca pubblica statale, sulla base di documentate necessità di spesa, formula precise e concrete richieste di finanziamento al Ministero per i beni culturali e ambientali (ora, Ministero per i beni e le attività culturali), ai fini dell’approvazione del programma di spesa triennale ed annuale dell’Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria (ora, Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d’autore). La richiesta, accompagnata da una dettagliata relazione, deve essere inoltrata, rispettivamente per la programmazione triennale e per la programmazione annuale delle spese ordinarie, entro il 2 gennaio ed entro il 30 aprile dell’esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Formulazione del testo

Con riguardo all’art. 1, c. 2, della proposta di leggge, si segnala la necessità di individuare una diversa norma di copertura, in quanto l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2009-2011 presenta, sulla base di quanto previsto dalla Tabella B della L. 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), il seguente stanziamento :

 

(migliaia di euro)

2009

2010

2011

--

80

--

 

 

 


 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it

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File: CU0110a.doc



[1]    www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/index.html

[2]   Inoltre, l’art. 3, c. 2, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, ha autorizzato la spesa di lire 2 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per le celebrazioni della battaglia di Montecassino.

[3]   Il DM citato ha riassegnato i contributi 2005 per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, previsti dall’art. 11-bis, c. 1, del d.l. n. 203 del 2005, convertito dalla l. n. 248 del 2005 (la previsione originaria era recata dall’art. 1, c. 28, della legge finanziaria per il 2005). Nel primo atto di assegnazione, ossia il D.M. 1 marzo 2006, l’importo del contributo era pari a 100.000 euro. La revoca del contributo stesso e la sua riassegnazione sono avvenute ai sensi dell’art. 7 del medesimo DM 1 marzo 2006.

[4]   Per il 1991 il contributo è stato fissato in lire 100 milioni. Per gli anni successivi, la legge prevede che il contributo, in misura non inferiore a lire 120 milioni, sia definito con le leggi di approvazione del bilancio regionale, sulla base di una verifica dell’attività svolta.

[5]    Le biblioteche pubbliche statali dipendono dal Ministero per i beni e le attività cultural Direzione Generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore (cfr. art. 1, D.P.R. n. 417 del 1995 e art. 10, c. 1, D.P.R. n. 233 del 2007).

[6]   www.montecassino.it

[7]    Cfr. il sito www.bibliotechepubbliche.it, a cura della competente Direzione Generale del Ministero per i beni e le attività culturali.