Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale A.C. 1439 e abb.-B - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1695-B/XVI   AC N. 1782-B/XVI
AC N. 2445-B/XVI   AC N. 1439-B/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 463
Data: 22/11/2012
Descrittori:
DIRITTO PENALE   STATUTI
TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

21 novembre 2012

 

n. 463

Adeguamento dell'ordinamento interno
allo Statuto della Corte penale internazionale

A.C. 1439 e abb.B

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1439-1695-1782-2445-B

Titolo

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Numero di articoli

24

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

14 novembre 2012

Commissione competente

II Giustizia

Sede e stato dell’iter

Sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il provvedimento all’esame delle Commissioni è stato approvato dal Senato il 19 settembre scorso, con modifiche rispetto al testo unificato delle proposte di legge C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi, già licenziato dalla Camera nel giugno 2011.

Le modifiche apportate dal Senato riguardano in particolare i seguenti profili:

§       valorizzazione del ruolo del Ministro della giustizia come autorità nazionale competente a curare i rapporti con la Corte penale internazionale (art. 2);

§       interventi di natura penale sostanziale volti ad equiparare il procedimento penale nazionale con il procedimento presso la Corte penale internazionale, al fine di consentire l’applicazione delle fattispecie penali a tutela della pubblica amministrazione e dell’amministrazione della giustizia (nuovo art. 10);

§       disciplina della procedura da seguire in caso di richiesta di libertà provvisoria da parte del soggetto sottoposto a misura cautelare in Italia (art. 11).

La Commissione di merito non ha apportato ulteriori modifiche al testo del Senato.

 

Il provvedimento - che reca disposizioni volte all’adeguamento dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall’Italia con legge 12 luglio 1999, n. 232, ed entrato in vigore il 1° luglio 2002 - consta di 24 articoli.

 

Il Capo I del provvedimento (articoli da 1 a 10) contiene le disposizioni generali, individuando le autorità competenti e le modalità di cooperazione con la Corte penale internazionale.

In particolare, l'art. 1 afferma che la cooperazione dello Stato italiano con la Corte penale internazionale avviene sulla base delle disposizioni contenute nello Statuto della Corte stessa, nel limite del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

L'art. 2 attribuisce al Ministro della giustizia il ruolo di autorità centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale.

L'art. 3 stabilisce che in materia di consegna, cooperazione ed esecuzione di pene si osservanole norme contenute nel codice di procedura penale (rapporti giurisdizionali con autorità straniere).

L'art. 4 disciplina le modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria con la Corte penale internazionale individuando nella corte d’appello di Roma l’autorità giudiziaria competente.

L'art. 5 disciplina la trasmissione di atti e documenti, consentendo al Ministro della giustizia di non procedervi quando ritenga che tali attività possano compromettere la sicurezza nazionale. Non si applica invece il l’obbligo del segreto sugli atti d’indagine previsto dall’art. 329 c.p.p.

L'art. 6 disciplina il caso in cui, in esecuzione di una richiesta di assistenza della Corte penale internazionale, sia necessario citare in Italia una persona che si trova all’estero. La disposizione stabilisce che colui che entra nel nostro territorio non potrà essere sottoposto a qualsivoglia restrizione della libertà personale per fatti antecedenti la notifica della citazione.

L'art. 7 stabilisce l’applicabilità delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato anche alle procedure di esecuzione di richieste della Corte penale internazionale.

L’art. 8 disciplina l’ipotesi di richieste da parte dell’autorità giudiziaria italiana alla Corte internazionale: la richiesta è formulata per il tramite del procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, che si rivolgerà a sua volta al Ministro della giustizia; se il ministro non ottempera entro 30 giorni, il PG presso la corte d’appello può trasmettere direttamente la richiesta alla Corte internazionale.

L'art. 9 prevede che il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, e il procuratore generale militare presso la corte militare d'appello, assistano - se richiesti - alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo Statuto.

L’art. 10,pur senza risolvere il problema della c.d. doppia incriminazione, ovvero l’esigenza di introdurre nel nostro ordinamento un catalogo di delitti speculare a quello per il quale ha giurisdizione le Corte penale internazionale, novella il codice penale.

La disposizione:

§          novella l’art. 322-bis del codice penale, in tema di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi e funzionari dell’Unione europea e di Stati esteri, inserendo tra coloro che possono compiere i delitti anche i membri della Corte internazionale di giustizia, i suoi funzionari e i soggetti equiparati. Conseguentemente, si allargano anche i possibili destinatari dell’esborso corruttivo previsto dal secondo comma dell’art. 322-bis;

§          introduce nel codice penale l’articolo 343-bis, che estende ai membri della Corte penale internazionale (nonché ai suoi funzionari e soggetti equiparati) l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) e 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), con le relative circostanze aggravanti (art. 339), nonché dei delitti di interdizione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340), oltraggio a un corpo politico, amministrativo e giudiziario (art. 342) e oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343);

§          novella varie disposizioni del codice penale (art. 368, Calunnia; art. 371-bis, False informazioni al pubblico ministero; art. 372, Falsa testimonianza; art. 374, Frode processuale; art. 374-bis, False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria; art. 377, Intralcio alla giustizia; art. 378, favoreggiamento personale;art. 380, Patrocinio o consulenza infedele), con l’obiettivo di equiparare al nostro procedimento penale il procedimento che si svolge presso la Corte penale internazionale, così da consentire l’applicazione di alcuni delitti.

 

Il Capo II (articoli da 11 a 14) disciplina la consegna alla Corte penale internazionale di persone che si trovino sul territorio italiano.

In base all’art. 11 se la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva a carico di una persona che si trovi sul territorio italiano, il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma chiede alla stessa Corte d’appello l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L’interessato dalla misura potrà richiedere, in base allo statuto della Corte, la libertà provvisoria.

L’art. 12 disciplina la possibile revoca della misura.

La custodia cautelare è revocata se:

-          dall’inizio dell’esecuzione è trascorso un anno senza che la Corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

-          la Corte d’appello si è pronunciata negando la consegna;

-          sono trascorsi 20 giorni dal consenso dell’interessato alla consegna e il Ministro della giustizia non ha ancora emesso il decreto per realizzare la consegna;

-          sono trascorsi 15 giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale ed essa non è avvenuta.

L’art. 13 riguarda la procedura per la consegna prevedendo una decisione emessa in camera di consiglio dalla corte d’appello di Roma. Il giudice italiano può negare la consegna solo nelle seguenti ipotesi:

§         la Corte penale internazionale non ha emesso una sentenza irrevocabile di condanna o un provvedimento restrittivo della libertà personale;

§         non vi è corrispondenza tra l’identità della persona richiesta e di quella oggetto della procedura di consegna;

§         la richiesta della Corte penale internazionale contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico;

§         per lo stesso fatto e la stessa persona è stata pronunciata in Italia una sentenza irrevocabile.

Nel caso in cui venga eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la Corte d’appello di Roma dovrà sospendere – salva la manifesta infondatezza – “con ordinanza” il procedimento, in attesa di una pronuncia della medesima Corte penale.

Sia nell’ipotesi di consenso dell’interessato, sia in quella di favorevole pronuncia della Corte d’appello di Roma, spetta al Ministro della giustizia – con proprio decreto - provvedere entro 20 giorni alla consegna, prendendo accordi con la Corte penale internazionale sul tempo, il luogo e le concrete modalità.

L’art. 14 stabilisce che la misura della custodia cautelare in carcere può essere disposta provvisoriamente, anche prima che pervenga dalla Corte internazionale la richiesta di consegna. In tal caso, la custodia sarà revocata se entro 30 giorni la Corte internazionale non richiede la consegna.

 

Il Capo III (articoli da 15 a 24) del provvedimento disciplina l’esecuzione dei provvedimenti della Corte penale internazionale.

La competenza a conoscere dell’esecuzione del provvedimento ai sensi dell’art. 665, comma 1, c.p.p. è attribuita alla Corte d’appello di Roma (art. 15).

Nel caso in cui l’Italia - a seguito di sentenza definitiva - sia individuata dalla Corte internazionale come Stato di espiazione di una pena detentiva, in base all’art. 16 il Ministro della Giustizia deve chiedere alla Corte d’appello il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale.

L’art. 17 dispone che l’esecuzione della pena avverrà in base all’ordinamento penitenziario italiano (L. n. 354 del 1975) e in conformità allo statuto e al regolamento di procedura e prova della Corte penale internazionale. Il Ministro della giustizia potrà disporre che il trattamento penitenziario del detenuto avvenga secondo il regime carcerario speciale di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario.

Spetta alla Corte penale internazionale il controllo sull’esecuzione carceraria (art. 18) e il Ministro della giustizia dovrà trasmettere immediatamente alla Corte ogni richiesta del detenuto di accesso a qualsivoglia beneficio penitenziario o misura alternativa alla detenzione; se la Corte internazionale ritiene di non consentire l’accesso ad una misura prevista dal nostro ordinamento, il Ministro può chiedere alla Corte di disporre il trasferimento del condannato in altro Stato.

L’art. 19 disciplina gli ulteriori obblighi di tempestiva informazione alla Corte penale internazionale a carico del Ministro della Giustizia.

L’art. 20 disciplina il luogo di espiazione della pena, prevedendo che questo possa consistere in una sezione speciale di un istituto penitenziario ovvero in un carcere militare.

L’art. 21 del provvedimento dispone in ordine all’esecuzione delle pene pecuniarie: su richiesta del procuratore generale, la Corte d’appello di Roma può provvedere all’esecuzione della confisca dei profitti e dei beni disposta dalla Corte internazionale; i beni confiscati vengono messi a disposizione della Corte internazionale per il tramite del Ministero della giustizia, che agirà in base a modalità da individuare con decreto. La disposizione disciplina altresì l’esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime.

Nel caso di difficoltà nell’esecuzione di provvedimenti sopra indicati, l’art. 22 disciplina la procedura di consultazione con la Corte penale internazionale, la cui finalità è anche la conservazione dei mezzi di prova.

L'art. 23 reca una serie di disposizioni in materia di giurisdizione, prevedendo l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e quella penale militare. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni attribuite al Ministro della giustizia devono essere esercitate d’intesa con il Ministro della difesa, restando salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene all’ordinamento penitenziario militare.

L'art. 24 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Relazioni allegate

Le proposte di legge confluite nel testo unificato approvato dalla Camera e poi modificato dal Senato sono di origine parlamentare e dunque corredate della sola relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie politica estera e rapporti internazionali dello Statogiurisdizione e norme processuali; ordinamento penale, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. a) ed l), Cost.).

 

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 21 comma 5 demanda ad un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di individuare le modalità con le quali il Ministro della giustizia potrà mettere a disposizione della Corte penale internazionale le somme, i beni e le utilità confiscati.

 

Formluazione del testo

L’articolo 10, comma 2 - che introduce nel codice penale il nuovo art. 343-bis - estende i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario - con le relative circostanze aggravanti - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario e oltraggio a un magistrato in udienza ai casi in cui il soggetto passivo sia la Corte penale internazionale o le persone fisiche che la compongono o che comunque operano per suo conto.

Si osserva peraltro che alcuni dei reati cui si riferisce la disposizione hanno come soggetto passivo una persona fisica nella sua qualità di pubblico ufficiale, mentre altri hanno come soggetto passivo un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. Il nuovo art. 343-bis estende invece l’applicabilità di tutti richiamati reati ai casi in cui soggetto passivo sia indifferentemente la Corte penale internazionale o una persona fisica nell’esercizio delle sue funzioni per conto della Corte medesima.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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