Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa A.C. 5044 Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 5044/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 382
Data: 02/04/2012
Descrittori:
BANCA DI SVILUPPO DEL CONSIGLIO D'EUROPA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

2 aprile 2012

 

n. 382

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale
della Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa

A.C. 5044

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

5044

Titolo

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

no

Numero di articoli

1

Date:

 

adozione quale testo base

28 marzo 2012

richiesta di parere

 

Commissione competente

III Commissione (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

Sede referente. Concluso l'esame preliminare

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

no

 

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame consta di un unico articolo.

Il comma 1 dispone la partecipazione italiana al sesto aumento della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa[1] che porta la quota italiana da 549.691.654 a 915.770.000 euro in conformità con quanto deciso dal Consiglio di direzione della Banca con la risoluzione n. 386 del 4 febbraio 2011.

 

Il comma 2 specifica le modalità di attuazione di tale partecipazione: l’importo di 325.114.000 euro verrà coperto mediante la sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione, mentre la parte rimanente (40.964.000 euro) è destinata a titoli di partecipazione per l’incorporazione di riserve  nel capitale liberato.

 

In base al comma 3, la parte corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sarà versata, su richiesta della banca, avanzata in maniera uguale a tutti gli Stati partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti dalla stessa in conformità agli articoli V e VI del suo statuto.

Come fanno presente la relazione illustrativa e la relazione tecnica allegata, la sottoscrizione di tale quota, sostanzialmente una garanzia prestata dai sottoscrittori per accrescere la credibilità e solidità della Banca, non determina, in genere, esborsi effettivi, trattandosi di un aumento di capitale cosiddetto “a chiamata”. Per questa ragione non è stato quantificato il relativo onere finanziario.

 

Il comma 4 dispone tuttavia che agli eventuali oneri cui l’Italia dovesse far fronte per l’attuazione del provvedimento si provvederà ai sensi dell’articolo 31  della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ossia mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese aventi carattere obbligatorio.

 

Relazioni allegate

Il ddl in esame è corredato, oltre che della relazione tecnica, di una analisi tecnico-normativa e di un’analisi di impatto della regolamentazione.

L’ATN ricorda che l’Italia ha partecipato alle cinque precedenti ricapitalizzazioni, deliberate tra il 1978 e il 2001 e che la necessità del recepimento con legge del provvedimento in esame è da far risalire all’art. 80 della Costituzione che prevede l’autorizzazione delle Camera per la ratifica degli accordi internazionali.

L’AIR ricorda che la sesta ricapitalizzazione della Banca è finalizzata a sostenere i principali campi di intervento decisi nel 2006 dal Consiglio di amministrazione che riguardano il rafforzamento dell’integrazione sociale, la gestione dell’ambiente, il sostegno delle infrastrutture a vocazione sociale in alcuni settori chiave come la salute, l’istruzione e la formazione professionale

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost382-AC5044.doc



1 La Banca trae origine dal “Fondo di ristabilimento del Consiglio d’Europa” successivamente denominato “Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d’Europa”, istituito il 16 aprile 1956 con risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.