Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica - A.C. 746 e abb. - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 746/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 366
Data: 20/02/2012
Descrittori:
DONATORI DI ORGANI   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

21 febbraio 2012

 

n. 366

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

A.C. 746

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

746 ed abb.

Titolo

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date:

 

adozione quale testo base

11 ottobre 2011

richiesta di parere

14 febbraio 2012

Commissione competente

XII Commissione affari sociali

Sede e stato dell’iter

Sede referente; concluso l’esame degli emendamenti; recepito il parere delle commissioni competenti in sede consultiva.

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato in esame - relativo alle pdl A.C. 746, 2690, 3491, 4273 e 4251 -, adottato come testo base nella seduta dell’11 ottobre scorso, e già modificato a seguito dell’approvazione di alcuni emendamenti, disciplina il tema della donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

Il testo ha subito ulteriori modifiche a seguito dell’approvazione di alcuni emendamenti del relatore nella seduta del 14 febbraio scorso, diretti a recepire il parere espresso in sede consultiva dalla I Commissione affari costituzionali e dalla V Commissione bilancio. Qui di seguito si darà conto del contenuto del provvedimento come risultante dagli emendamenti approvati.

 

Va preliminarmente ricordato che in assenza di norme dedicate, l’utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, il D.P.R. 285/1990[1], che dedica il Capo VI al Rilascio di cadaveri a scopo di studio (artt. 40-43). Risultano invece del tutto assenti norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione post mortem del proprio corpo. Al contrario, la legge 1 aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.

 

Il testo unificato in esame si compone di 8 articoli.

L’articolo 1, qualifica come oggetto del provvedimento la donazione del corpo umano e dei tessuti, a fini di studio e di ricerca scientifica, dei soggetti dei quali sia stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578/1993, e che abbiano espresso in vita il consenso informato. La donazione è informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata in modo da assicurare il rispetto del corpo umano.

L’articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono campagne informative.

Con l’approvazione dell’emendamento del relatore 2.50 viene precisato che le iniziative informative sono promosse dal Ministero utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

L’articolo 3 prevede l’obbligo di redigere testamento olografo - in duplice copia - per manifestare il consenso alla donazione del corpo post mortem. Una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento di cui al successivo articolo 4, che ha precisi obblighi informativi nei confronti dell’ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo. L’articolo 4 disciplina le modalità di selezione dei centri di riferimento - per la conservazione e utilizzazione delle salme - da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’articolo 5 obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna. A seguito dell’approvazione dell’emendamento del relatore 5.50, viene stabilito che gli oneri per il trasporto della salma dal decesso alla riconsegna, le spese di tumulazione e quelle per l’eventuale cremazione sono a carico dell’istituzione in cui ha sede il centro di riferimento che l’ha presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all’articolo 8, comma 1.

L’articolo 6 stabilisce chela donazione del corpo post mortem non possa avere fini di lucro. L’articolo 7, modificato a seguito dell’approvazione dell’emendamento del relatore 7.50,  prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l’adozione del regolamento di attuazione delle presenti disposizioni, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore allo scopo di:

-          stabilire modi e tempi, comunque non superiori ad un anno, per la conservazione, il trasporto, l’utilizzo e riconsegna in condizioni dignitose delle salme alle famiglie da parte dei centri di riferimento, prevedendo la facoltà di procedere alla sepoltura delle salme di cui non venga chiesta la riconsegna;

-          indicare le cause di esclusione di utilizzo delle salme;

-          individuare le modalità applicative per il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 8.

L’articolo 8 dispone sullacopertura finanziaria del provvedimento. A seguito dell’approvazione dell’emendamento del relatore 8.50 è stata specificamente autorizzata la spesa di 1 milione di euro nell’anno 2012 e di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2. 

Relazioni allegate

Il testo unificato trae origine da alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 746 ed abb.), corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Va ricordato che l’esame di alcune proposte di legge (A.S. nn. 613, 899 e 2198) sul tema in esame era stato già avviato dal Senato a partire dal marzo 2009. Tuttavia, a seguito dello svolgimento della procedura delle intese ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato, tale ramo del Parlamento si è espresso favorevolmente sulla trattazione della materia da parte della Camera.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come sopra già ricordato, oltre alla definizione delle modalità per l’utilizzazione del corpo post-mortem per fini di studio e ricerca, i progetti di legge trattano anche le modalità di manifestazione del consenso in vita da parte del soggetto, prevedendo anche l’utilizzazione dello strumento del testamento olografo. Vengono pertanto in rilievo, oltre all’ambito di “tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, quello di “Ordinamento civile”, oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’articolo 117, comma 2 citato.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 7 rimette ad un decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, l’adozione del regolamento di attuazione della legge.

 

 


 

 

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File: cost366-A.C.746TU.doc



[1] D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.