Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Promozione, sostegno e valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici - A.C. 3461 - Nuovo testo - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3461/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 361
Data: 15/02/2012
Descrittori:
COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI   MANIFESTAZIONI E CORTEI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

15 febbraio 2012

 

n. 361

Promozione, sostegno e valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici

A.C. 3461 - Nuovo testo

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3461 - Nuovo testo

Titolo

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici

Iniziativa

On. Realacci ed altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date:

 

adozione quale testo base

20 dicembre 2011

richiesta di parere

18 gennaio 2012

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione affida alla Repubblica il compito di riconoscere, tutelare e valorizzare alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale, quali componenti di primaria importanza del patrimonio culturale e del sistema economico, sociale e turistico del paese. Si tratta delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici (di seguito, manifestazioni) che consistono in rappresentazioni artistiche di carattere rievocativo delle singole comunità territoriali, basate su criteri documentati di veridicità storica[1] (art. 1).

Con riguardo alla tutela delle tradizioni e delle manifestazioni dell’identità culturale, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004)[2] assoggetta alle proprie disposizioni le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005.

In particolare, per quanto riguarda la valorizzazione, l’art. 7 del Codice dispone che lo stesso Codice fissa i princìpi fondamentali. Nel rispetto di tali princìpi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

La Convenzione Internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata dall’Italia con legge 167/2007[3], include ampie categorie di beni: tradizioni orali, lingue, arti dello spettacolo, consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, conoscenze ed abilità artigiane che i gruppi e anche gli individui riconoscono come parte del loro Patrimonio culturale (art. 2, comma 1, della Convenzione).

Per “salvaguardia” (artt. 2, comma 3, e 13 della Convenzione) si intendono le iniziative atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni. In particolare: l’identificazione, la documentazione, la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione. In tale ambito è peraltro previsto (art. 11) che ciascuno Stato individui e definisca i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presenti sul proprio territorio.

Con riguardo alle competenze istituzionali, ai sensi del regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, al segretario generale è attribuita tra le altre, la funzione di coordinamento - in attuazione degli indirizzi del Ministro - delle attività internazionali, ivi comprese quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale immateriale (art. 2, comma 3, lett. n), DPR 233/2007[4]).

 

In materia, alcune regioni hanno adottato una disciplina specifica che, in genere, istituisce un registro delle manifestazioni (o le elenca, come nel caso del Molise) e rinvia ad un regolamento - o altro atto amministrativo - per la disciplina dei contributi finanziari. A titolo di esempio, si citano le L.R: Molise 11 aprile 2005, n. 12;, Umbria 29 luglio 2009, n. 16; Veneto, 8 novembre 2010, n. 22. In alcuni casi, con legge regionale si opera il sostegno ad associazioni che si occupano delle rievocazioni storiche: sempre a titolo di esempio, si citano le L.R: Marche 11 febbraio 2010, n. 6; Emilia Romagna 27 luglio 2007, n. 19.

 

L’art. 2 dispone che, al fine indicato nell’art. 1, Stato, regioni ed enti locali cooperano per promuovere la diffusione e lo svolgimento delle manifestazioni a livello locale, nazionale e internazionale, il sostegno finanziario delle stesse nei limiti delle risorse di cui all’art. 5, il sostegno delle manifestazioni rivolte alle comunità regionali residenti all’estero, lo sviluppo di centri audiovisivi al fine di conservare la memoria delle manifestazioni,la cooperazione con scuole e università per lo svolgimento di iniziative volte all’approfondimento della conoscenza degli eventi e delle tradizioni alle quali fanno riferimento le manifestazioni. Le manifestazioni devono svolgersi nel rispetto dell’integrità e del benessere delle persone e degli animali.

Poiché il “sostegno” delle manifestazioni rivolte alle comunità regionali residenti all’estero (lett. c) non sembrerebbe essere un sostegno finanziario, si valuti l’opportunità di riportare il contenuto della stessa lett. c) nella lett. a), che riguarda la diffusione e lo svolgimento delle manifestazioni a livello, fra gli altri, internazionale.

Il comma 2 dell’art. 2 specifica che sono fatte in ogni caso salve le competenze delle regionie delle province autonome di Trento e Bolzano.

Al riguardo andrebbe valutata l’opportunità di specificare se, con il riferimento alla salvezza delle competenze delle regioni, si intendano le competenze delle regioni a statuto ordinario ovvero quelle delle regioni a statuto speciale.

 

L’art. 3 dispone che con propria legge ogni regione istituisce l’albo regionale delle manifestazioni, determina i requisiti e le modalità di iscrizione e disciplina le cause di sospensione, revoca e decadenza. A tali fini, le regioni tengono conto, quali requisiti essenziali, dell’effettiva rappresentazione della tradizione storico-culturale delle comunità locali interessate e dell’effettivo radicamento della manifestazione nella tradizione storica locale, quale risulta da fonti documentali. Le regioni provvedono alla gestione dell’albo, provvedendo al suo aggiornamento e alle eventuali cancellazioni.

 

L’art. 4 dispone l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, del Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato e composto da un esperto designato dalla stesso Ministro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da 3 rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni.

Si segnala che non è indicata la tipologia di atto con il quale il Ministro procede alla designazione di un esperto. Considerata la previsione di un parere parlamentare, dovrebbe trattarsi di un decreto ministeriale.

Il Consiglio, che si avvale di personale, mezzi e servizi del Mibac, deve: istituire una banca dati generale delle manifestazioni e renderla accessibile sul sito del Mibac, aggiornandola annualmente; censire le manifestazioni sulla base delle comunicazioni annuali delle regioni e delle province autonome; promuovere e sostenere finanziariamente, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), le manifestazioni. A tal fine si dispone che l’individuazione dei criteri di promozione e sostegno finanziario è effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali - per la cui adozione non è indicato un termine -, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

Occorrerebbe coordinare la previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) - in base alla quale Stato, regioni ed enti locali cooperano per la promozione e il sostegno finanziario delle manifestazioni – con la previsione di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), in base alla quale a ciò provvede il Consiglio nazionale (nel quale non sono presenti rappresentanti degli enti locali).

 L’art. 4 dispone, infine, che le regioni e le province autonome inviano ogni anno al Consiglio nazionale una copia aggiornata dell’albo.

Al riguardo si segnala che l’art. 3, il quale dispone che con propria legge ogni regione istituisce l’albo regionale delle manifestazioni, non prevede espressamente l’adozione di un albo da parte delle province autonome.

 

L’art. 4-bis - che non è rubricato - prevede, al comma 1, che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è emanato un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell’interno, per definire i requisiti minimi di sicurezza per l’incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 1.

 

La legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) ha introdotto nel sistema penale italiano una disciplina organica finalizzata alla tutela degli animali dalle diverse forme di maltrattamento, con specifica attenzione al fenomeno dell’impiego degli animali in combattimenti clandestini. Essa, in particolare, ha introdotto le nuove fattispecie penali dell’uccisione (544-bis c.p.) e del maltrattamento di animali (544-ter c.p.), ha vietato gli spettacoli che comportano sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater), nonché i combattimenti tra gli animali (art. 544-quinquies). E’ stato inoltre modificato l'articolo 727 c.p., che in precedenza disciplinava il maltrattamento di animali, per introdurre la nuova fattispecie di abbandono di animali.

 

Il comma 2 prevede una particolare procedura di autorizzazione in relazione alle manifestazioni sopracitate in cui vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e percorsi ufficiali. Per il rilascio dell’autorizzazione è infatti necessaria la previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore, integrata da un veterinario della ASL territorialmente competente, e previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli artt. 141, 141-bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Spetta alla citata Commissione la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni prescritti dal DM di cui al comma 1.

 

La Commissione di vigilanza di cui ai citati articoli del R.D. 635/1940 è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta dal sindaco o suo delegato che la presiede, dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato, dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato, dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato, da un esperto in elettrotecnica. Ad essa sono attribuiti una serie di compiti di verifica, accertamento e controllo. Le disposizioni richiamate disciplinano anche le modalità per l’espressione dei pareri e per l’esercizio di talune forme di controllo.

 

L’art. 5 dispone che all’onere derivante dall’attuazione della legge, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, come incrementata (di 149 milioni di euro annui) dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 34/2011 (L. 75/2011).

 

Relazioni allegate

Le proposte di legge A.C. 3461 e 3605 erano corredate di relazione illustrativa.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

La VII commissione della Camera sta esaminando un nuovo Testo unificato di varie pdl sullo spettacolo dal vivo (A.C. 136 e abb.), adottato il 26 luglio 2011 in attuazione dei pareri espressi dalle Commissioni competenti sul precedente nuovo testo del 24 febbraio 2011.

L’art. 1, comma 2, del T.U. dispone che la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare sostegno ed incentivazione a varie forme di spettacolo in attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; l’art. 1, comma 5, nell’elenco delle attività culturali comprese nello spettacolo dal vivo, fa riferimento, unitamente al teatro, alla musica, alla danza e al circo, anche allo spettacolo viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dal testo unificato può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”.

In tale ambito, l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” – che comprendono lo spettacolo e le attività cinematografiche (Corte Cost., sent. nn. 255 del 2004 e 285 del 2005) - tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, la Corte costituzionale nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004 ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

 

Con riguardo all’articolo 4, comma 1, potrebbe essere valutata l’opportunità di prevedere che le designazioni dei rappresentanti del Consiglio nazionale delle manifestazioni, siano effettuate dalla Conferenza unificata, invece che dalla Conferenza Stato regioni. Questo, anche perché, in base all’art. 5 del testo in esame, si utilizzano risorse del FUS (Fondo unico per lo spettacolo) e nella procedura di adozione dei decreti ministeriali recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo la L. 239/2005 ha introdotto l’intesa con la Conferenza unificata.

Si è addivenuti alla suddetta procedura dopo l’intervento del nuovo art. 117 Cost. Nella sentenza 255/2004, la Corte si è pronunciata sull’art. 1 del D.L. 24/2003 che, proprio in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’art. 117 Cost. definisse gli ambiti di competenza dello Stato medesimo, ha stabilito che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi allo spettacolo e le aliquote di ripartizione annuale del FUS fossero indicati annualmente con decreti ministeriali di natura non regolamentare. La Corte, pur confermando la legittimità della norma, in ragione del suo carattere transitorio, ha segnalato l’esigenza di prevedere opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie regionali.

 

Con riferimento all’art. 4-bis, rileva, inoltre, la materia “Tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, essendo le norme richiamate finalizzate anche alla tutela del benessere degli animali.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione. L’art. 33 dispone, fra l’altro, che l’arte e la scienza sono libere.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 4, comma 1, dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali designa un esperto chiamato a far parte del Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Non è peraltro indicata la tipologia di atto con cui si procede alla designazione. Il comma 2, lett. d), prevede l’adozione di un decreto ministeriale per l’individuazione dei criteri di promozione e sostegno finanziario delle manifestazioni.

 

Formulazione del testo

All’art. 1, comma 1, si definiscono “manifestazioni delle rievocazioni” le “rappresentazioni di tipo rievocativo”.

All’art. 2 sono presenti i verbo “cooperano” e “promuovere” nell’alinea del comma 1 e i sostantivi “promozione” nelle lett. b) e d) e “cooperazione” nella lett. e) dello stesso comma. Al comma 2 il riferimento corretto è alle “cause”, e non ai “provvedimenti”, di sospensione, revoca e decadenza Inoltre, al comma 2 si utilizza il sostantivo “iscrizione”, al comma 3 il sostantivo “ammissione”.

All’art. 4, comma 2, lett. c), sembrerebbe più appropriato disporre che la banca dati è “resa accessibile” (e non “pubblicata”) sul sito del Mibac (e, per quest’ultimo, non sembrerebbe necessario l’aggettivo “istituzionale”). Il comma 4 sembrerebbe trovare più idonea collocazione nell’art. 3, nel quale potrebbe essere opportuno esplicitare anche che le regioni e le province autonome devono dare comunicazione annuale delle manifestazioni al Consiglio nazionale. Con riferimento a queste ultime, sembrerebbe opportuno esplicitare se si tratta di quelle effettivamente realizzate.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni - Cultura

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File: cost361-AC3461.doc



[1] L’art. 15, c. 3, dello Statuto della Federazione italiana giochi storici (http://www.feditgiochistorici.it/italiano/default.asp) dispone che ‘I “Giochi Storici” e le “manifestazioni di rievocazione storica” presi in esame dalla Commissione Storica sono “manifestazioni rievocative”, ovvero manifestazioni storiche di tipo rievocativo nelle quali gli eventi rappresentati, per lo più di piazza, sono realizzati generalmente da Associazioni di Volontariato o Promozione Sociale ”no profit”, Pro Loco, Enti locali, basati sull’apporto fondamentale del volontariato, teso a promuovere, attraverso il coinvolgimento diretto di una grande parte di popolazione, il ricordo di un evento storico, di un personaggio, di un’epoca circoscritta, legati al proprio territorio”. La Federazione, che è associata alla Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques, è composta da enti pubblici, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che gestiscono giochi e/o manifestazioni storiche da non meno di 5 edizioni consecutive. Per aderire alla Federazione è necessario inoltrare domanda al Consiglio Nazionale, per il tramite dell’amministrazione comunale di appartenenza, allegando i documenti che attestino l'origine storica e materiale illustrativo utile per la conoscenza del gioco e/o manifestazione storica. E’ necessario inoltre ospitare la Commissione StoricoConsultiva, eventualmente inviata dal Consiglio Nazionale della Federazione a visionare la manifestazione e, una volta iscritti, versare la quota di ingresso e la quota associativa.

[2] Aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. 62/2008.

[3] La Convenzione è entrata in vigore per l’Italia il 30 gennaio 2008.

[4] La lettera è stata così sostituita dal n. 8) della lett. b) del comma 1 dell’art. 1 del DPR 91/2009.