Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica - A.C. 746 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 348 | ||||
Data: | 20/12/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
20 dicembre 2011 |
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n. 348 |
Donazione
del corpo post mortem a fini di
studio
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Numero del progetto di legge |
746 ed abb. |
Titolo |
Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica |
Iniziativa |
No |
Iter al Senato |
8 |
Numero di articoli |
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Date: |
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adozione quale testo base |
11 ottobre 2011 |
richiesta di parere |
9 novembre 2011 |
Commissione competente |
XII Commissione affari sociali |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente, concluso l’esame degli emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato in esame - relativo alle pdl A.C. 746, 2690, 3491, 4273 e 4251 -, adottato come testo base nella seduta dell’11 ottobre scorso, disciplina il tema della donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Il testo ha subito limitate modifiche a seguito dell’approvazione di alcuni emendamenti nella seduta del 9 novembre scorso. Qui di seguito si darà conto del contenuto del provvedimento come risultante dagli emendamenti approvati.
Va preliminarmente ricordato che in assenza di norme dedicate, l’utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, il D.P.R. 285/1990[1], che dedica il Capo VI al Rilascio di cadaveri a scopo di studio (artt. 40-43). Risultano invece del tutto assenti norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione post mortem del proprio corpo. Al contrario, la legge 1 aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.
Il testo unificato in esame si compone di 8 articoli.
L’articolo 1, qualifica come oggetto del provvedimento la donazione del corpo umano e dei tessuti, a fini di studio e di ricerca scientifica, dei soggetti dei quali sia stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578/1993, e che abbiano espresso in vita il consenso informato. La donazione è informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata in modo da assicurare il rispetto del corpo umano.
L’articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono campagne informative.
L’articolo 3 prevede
l’obbligo di redigere testamento olografo
- in duplice copia - per manifestare il consenso alla donazione del corpo post mortem. Una copia del testamento deve essere consegnata al centro
di riferimento di cui al successivo articolo 4, che ha precisi obblighi
informativi nei confronti dell’ufficio di stato civile del comune di residenza
del donatore del corpo. L’articolo
4 disciplina le modalità di selezione dei centri di riferimento - per la
conservazione e utilizzazione delle salme - da parte del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e d'intesa con
L’articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
Il testo unificato trae origine da alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 746 ed abb.), correddate, pertanto, della sola relazione illustrativa.
Va ricordato che l’esame di alcune proposte di legge (A.S. nn. 613, 899 e 2198) sul tema in esame era stato già avviato dal Senato a partire dal marzo 2009. Tuttavia, a seguito dello svolgimento della procedura delle intese ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato, tale ramo del Parlamento si è espresso favorevolmente sulla trattazione della materia da parte della Camera.
Come sopra già ricordato, oltre alla definizione delle modalità per l’utilizzazione del corpo post-mortem per fini di studio e ricerca, i progetti di legge trattano anche le modalità di manifestazione del consenso in vita da parte del soggetto, prevedendo anche l’utilizzazione dello strumento del testamento olografo. Vengono pertanto in rilievo, oltre all’ambito di “tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, quello di “Ordinamento civile”, oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’articolo 117, comma 2 citato.
L’articolo 7 rimette
ad un decreto ministeriale, previa
intesa con
Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Affari sociali |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: Cost348-AC746.doc