Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Sostegno agli agrumeti caratteristici - A.C. 209 e abb. - Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1140/XVI   AC N. 1153/XVI
AC N. 1736/XVI   AC N. 1810/XVI
AC N. 2021/XVI   AC N. 2392/XVI
AC N. 209/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 235
Data: 17/11/2010
Descrittori:
AGRUMI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

17 novembre 2010

 

n. 235

Sostegno agli agrumeti caratteristici

A.C. 209 e abb.

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

Testo unificato delle proposte di legge C. 209; C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza

Titolo

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

Iniziativa

parlamentare

Iter al Senato

no

Numero di articoli

8

Date:

 

adozione quale testo base

19 ottobre 2010

richiesta di parere

19 ottobre 2010

Commissione competente

XIII commissione (Agricoltura)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Iscritto nel programma di dicembre, ove concluso dalla Commissione

 

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza intende promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale (articolo 1).

La disciplina degli interventi è rimessa ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’Ambiente. Per l’adozione di esso è prescritta la previa intesa  in sede di Conferenza Stato-Regioni, nonché il parere delle Commissioni parlamentari.

Per quanto attiene il contenuto del decreto, ad esso è rimessa l’individuazione: dei territori dei comuni interessati alla applicazione della legge; dei criteri e delle tipologie di intervento; della percentuale dei contributi erogabili (articolo 2, comma 1). La proposta specifica però (articolo 2, comma 2) l’obbligo di eseguire gli interventi nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio, conservando le caratteristiche di tipicità e tradizionalità locali, anche con riferimento alla ricostituzione varietale.

E’ prevista l’erogazione di un contributo unico, dunque a carattere non permanente per la copertura parziale delle spese sostenute dai proprietari o dai conduttori degli agrumeti caratteristici storici per gli interventi di  recupero, manutenzione e salvaguardia (articolo 3) nonché per gli interventi di ripristino di quelli abbandonati (articolo 4).

Con riguardo alle modalità di attuazione degli interventi beneficiari dei contributi il testo unificato specifica (articolo 5) l’obbligo di conformità non solo a quanto previsto dal decreto ministeriale, ma anche al codice dei beni culturali e del paesaggio e alla normativa europea in materia di sviluppo rurale. E’ inoltre specificato l’obbligo della preventiva di compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di stato.

La procedura per l’assegnazione dei contributi di cui sopra prevede:

-          l’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un apposito fondo, dotato di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 (articolo 6 comma 1);

Tali risorse sono assegnate dal CIPE a valere sulle risorse previste dalla legge finanziaria per il 2010 per i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati per gli anni presi in considerazione. Il testo unificato precisa a tal proposito che si intendono conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale (art. 6, comma 2).

-          la ripartizione del fondo tra le regioni in cui sono situati gli agrumeti caratteristici, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni (articolo 6, comma 4);

-          la definizione, da parte delle regioni, sentiti i comuni interessati, delle risorse da assegnare agli interventi di ripristino e a quelli di recupero e manutenzione; delle modalità e i tempi per la presentazione delle domande (articolo 7 comma 1, lett. a) e b);

-          la selezione e la formazione della graduatoria dei beneficiari e l’erogazione dei contributi cui provvedono le regioni previa istruttoria dei comuni interessati (art. 7 comma 1, lett. c);.

 

Alle regioni è demandata la definizione delle modalità dei controlli sulla realizzazione degli interventi che hanno beneficiato dei contributi ed è demandato altresì lo svolgimento dei controlli stessi (articolo 8, comma 1).

Per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio, il testo unificato prevede l’applicazione stabilendone altresì l’importo, di una sanzione amministrativa pecuniaria differenziata, a seconda che il beneficiario dei contributi abbia realizzato in modo carente o parziale gli interventi ovvero non li abbia realizzati affatto. In entrambi casi è prevista l’esclusione dall’assegnazione contributo (articolo 8, commi 4 e 5).

Con riferimento alla sanzione dell’esclusione dall’assegnazione dei contributi, essendo il contributo unico e non reiterato, sarebbe preferibile fare riferimento alla revoca dello stesso.

La disciplina delle modalità di applicazione delle sanzioni e l’applicazione delle sanzioni stesse è demandata alle regioni. Le stesse hanno inoltre la possibilità di dettare ulteriori sanzioni amministrative per la violazione di quanto previsto nel testo unificato e nelle leggi regionali in materia (art. 8, comma 2)

 

Relazioni allegate

Il testo unificato si riferisce a proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile ad una pluralità di ambiti materiali: tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale, governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni, agricoltura, di competenza residuale regionale.

 

Al riguardo si segnala che nella XV legislatura il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminando il testo unificato delle proposte di legge A.C. 1069 e abbinate, sulla medesima materia, ha espresso, nella riunione del 24 luglio 2007, un parere favorevole sugli aspetti di legittimità costituzionale, sulla base anche delle seguenti considerazioni:

- la procedura per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi prevede la partecipazione dei diversi livelli di governo interessati, vale a dire Stato, regioni, comuni;

- l’individuazione dei territori nei quali realizzare gli interventi finanziati è effettuata con decreto interministeriale emanato sentita la Conferenza Stato-regioni.

 

Con riguardo alla potestà di irrogare sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel testo unificato, essa è attribuita allo Stato in quanto sono direttamente individuate le sanzioni per la mancata o incompleta realizzazione degli interventi per i quali è stato concesso il contributo statale. La potestà di irrogare ulteriori sanzioni è inoltre prevista in capo alle Regioni.

Si ricorda in proposito secondo la sentenza n. 106 del 2006 della Corte costituzionale, «il carattere accessorio della potestà di disciplinare le sanzioni rispetto alla materia presidiata dalle sanzioni stesse – carattere più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 384 e n. 50 del 2005; n. 428 e n. 12 del 2004; n. 307 del 2003) – implica, ove la potestà in questione spetti allo Stato (ciò che, nella specie, non è contestato), la compresenza di una pluralità di materie, talune delle quali spettanti alla competenza (quanto meno concorrente) dello Stato e, comunque, l'esigenza di una disciplina uniforme che solo il legislatore statale è in grado di assicurare (sentenza n. 361 del 2003; n. 63 del 2006).

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il testo unificato prevede l’erogazione alle imprese agricole di aiuti per investimenti destinati alla salvaguardia del territorio da un punto di vista paesaggistico e dal rischio di dissesto idrogeologico, aiuti che debbono essere valutati nel quadro normativo comunitario.

Sulla base di quanto enunciato negli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” la erogazione di aiuti diretti alla conservazione dei paesaggi tradizionali può, dalla Commissione, essere dichiarata compatibile con il mercato unico europeo sulla base all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, che ammette aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (lettera c) nonché aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio (lettera d), sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.

Il provvedimento appare compatibile con i requisiti previsti in materia di aiuti di Stato dall’Unione europea. In particolare le disposizioni di cui all’articolo 5 del testo unificato appaiono in linea con quanto previsto dall’articolo 108 TFUE, gli Stati membri hanno l'obbligo di informare preventivamente la Commissione europea di ogni progetto volto a istituire aiuti (c.d. "obbligo di notifica") e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione ("principio di sospensione").

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 2, comma 1, demanda a un decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza stato-Regioni l’individuazione: dei territori dei comuni interessati alla applicazione della legge; dei criteri e delle tipologie di intervento; della percentuale dei contributi erogabili.

L’articolo 6, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici storici.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost235-ac209.doc