Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Spettacolo e attività culturali - D.L. 64/2010 - AC 3552 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3552/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 207
Data: 22/06/2010
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   SPETTACOLO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

22 giugno 2010

 

n. 207

Spettacolo e attività culturali

D.L. 64/2010 - A.C. 3552

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

3552

Numero del decreto-legge

64/2010

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

9

testo approvato dal Senato

9

Date:

 

emanazione

30 aprile 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

30 aprile 2010

approvazione del Senato

16 giugno 2010

assegnazione

17 giugno 2010

scadenza

29 giugno 2010

Commissione competente

VII Commissione (Cultura)

Stato dell’iter

In corso di esame in sede referente

 

 


Contenuto

Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 64/2010, nel testo modificato dal Senato, riguardano le fondazioni lirico-sinfoniche.

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (A.S. 2150) evidenzia che l’urgenza dell’intervento nasce dalla profonda crisi del settore e tiene conto delle istanze formulate anche dall’Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS). Esso è finalizzato a razionalizzare le spese degli enti lirici e nel contempo implementare, oltre alla produttività del settore, i livelli di qualità delle produzioni offerte.

In particolare, l’art. 1 dispone l’intervento di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di revisionare l’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche. I regolamenti devono essere emanati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri devono essere espressi entro 60 giorni dalla ricezione, decorsi i quali i regolamenti possono essere emanati.

Tra i criteri indicati per la revisione dell’organizzazione e del funzionamento vi sono: tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori; efficienza; corretta gestione; economicità; imprenditorialità; controllo e vigilanza sulla gestione economico-finanziaria; incentivazione del miglioramento dei risultati gestionali attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale e destinazione di una quota crescente di quest’ultimo in base alla qualità della produzione; incentivazione della contribuzione da parte degli enti locali; eventuale previsione di forme organizzative speciali per alcune fondazioni; valorizzazione dei grandi teatri d’opera; valorizzazione delle finalità e del carattere sociale delle fondazioni e del loro ruolo educativo verso i giovani; disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva. Lo statuto sarà approvato dal MIBAC, di concerto con il MEF.

L’art. 2 prevede un’apposita procedura di contrattazione collettiva in attesa della riforma organica prevista dall’art. 1. Si stabilisce che il CCNL è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in sede di prima applicazione, e da una delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni, per la disciplina a regime. La delegazione datoriale si avvale dell’ARAN. L’accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti.

L’art. 3 reca disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni. Tra l’altro:

-    attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale, prevedendo che esso possa svolgere attività di lavoro autonomo nei limiti e con le modalità previste dal CCNL, e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, solo previa autorizzazione del sovrintendente. Nelle more della sottoscrizione del CCNL, dal 1° gennaio 2011 sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo;

-    i contratti integrativi aziendali vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. possono essere rinnovati solo successivamente alla stipula del nuovo CCNL;

-    decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. e fino alla stipula del CCNL, il trattamento economico aggiuntivo è ridotto del 25%;

-    fatte salve alcune ipotesi, si vietano fino al 31 dicembre 2011 le assunzioni a tempo indeterminato; a decorrere dal 2012 queste ultime sono possibili entro i limiti indicati;

-    vengono posti limiti per le assunzioni a tempo determinato, in ordine alle quali, inoltre, si consente il ricorso a tipologie contrattuali flessibili;

-    in materia di assunzioni, inoltre, sono dettate specifiche discipline per le fondazioni con particolari requisiti inerenti il bilancio ed appositi indici ad esso connessi, nonché per la fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari;

-    si riduce a 45 anni l’età pensionabile per ballerini e tersicorei, senza distinzione di sesso. Per due anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, chi ha raggiunto o superato la nuova età pensionabile può esercitare un’opzione per restare in servizio.

L’art. 4, nel testo modificato dal Senato, dispone che dal2010 il MIBAC può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all’80% dell’ultimo contributo assegnato, applicando i criteri e le modalità previsti dai decreti vigenti.

L’art. 6, nel testo modificato dal Senato, dispone che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di cui all’art. 103 della L. n. 633 del 1941 comprende anche le opere audiovisive. Entro 6 mesi, con DPCM, saranno determinati le caratteristiche del registro; le modalità di registrazione delle opere; le tariffe relative alla tenuta del registro; la tipologia e i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione.

L’art. 7 dispone la costituzione di un nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE),al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge n. 93 del 1992 e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attuali dell’IMAIE in liquidazione. L’Istituto:

- è costituito direttamente dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali, nonché dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che abbiano come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti. Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo;

- è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato;

- opera sotto la vigilanza congiunta del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tali soggetti compete, tra l’altro, l’approvazione dello statuto e il riordino, con decreto, della disciplina dei diritti connessi, in particolare al fine di:

- assicurare un assetto organizzativo che garantisca efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori;

- definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento all’IMAIE dei compensi spettanti ai medesimi artisti, nonché nel caso di mancata trasmissione allo stesso IMAIE della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto (la trasmissione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell’opera).

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete la nomina del presidente del collegio dei revisori, mentre il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell’economia e delle finanze nominano ciascuno un membro del collegio.

A decorrere dal 14 luglio 2009 – data della messa in liquidazione di IMAIE – sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni del vecchio Istituto e, in particolare, il compito di incassare e ripartire fra i compensi fra gli artisti interpreti esecutori. Si dispone, inoltre, il trasferimento al nuovo IMAIE, a decorrere dalla data di costituzione, del personale di IMAIE in liquidazione, nonché, al termine della procedura di liquidazione, dell’eventuale residuo attivo e dei crediti maturati. Infine, sono individuate nuove modalità per la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto.

L’art. 7-bis, introdotto dal Senato, dichiara festa nazionale il 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario dell’unità d’Italia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri sostiene le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri “150 anni dell’unità d’Italia” e sentito il Comitato dei garanti.

Appare opportuno chiarire l’applicabilità della legge n. 260/1949, in materia di ricorrenze festive, alla festa nazionale dichiarata dall’articolo 7-bis.

Si ricorda in proposito che l’art. 2 L 260/1949, considera tra i giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, il «giorno della festa nazionale». L’art. 1 della medesima legge dichiara festa nazionale il 2 giugno.

Si ricorda altresì che la legge 159/2005, istitutiva della festa nazionale dei nonni, esclude espressamente gli effetti civili di cui alla legge n. 260/1949.

L’art. 8 dispone l’abrogazione di varie disposizioni, delle quali alcune connesse con le disposizioni recate dagli articoli precedenti. In particolare, con il c. 1, si abroga la legge n. 800 del 1967, in materia di enti lirici e attività musicali, ad eccezione degli articoli specificamente indicati.

Il c. 2, intervenendo sull’art. 27, c. 2, delTU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, elimina il coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali ai fini dell’autorizzazione per gli ingressi fuori quota dei lavoratori dello spettacolo.

Il c. 3, lett. a), b), e c), procede all’abrogazionedi alcune disposizioni che consentonol’erogazione di un anticipo, fino all’80 per cento dell’importo totale, sulle sovvenzioni statali a teatri di tradizione ed istituzioni concertistico-orchestrali, ovvero ad attività musicali.

La lettera d) reca l'abrogazione dell'articolo 2, c. 392, della L. finanziaria 2008(L. 244/2007), che reca disposizioni in materia di turn-over nelle fondazioni lirico-sinfonicheper gli anni 2008, 2009 e 2010. L’abrogazione è connessa alla nuova disciplina delle assunzioni recata dall’art. 3 del D.L.

La lettera e) dispone l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. n. 159/2007che ha innovato la disciplina dei c.d.“servizi aggiuntivi”, ovvero servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico negli istituti e luoghi di cultura, prevedendone l’affidamento in forma integrata.

Con la lett. e-bis) si abroga il c. 3 dell’art. 4 della L. 93/1992, relativo alle nomine dei membri del collegio dei revisori dell’IMAIE. L’abrogazione discende dalla riorganizzazione dell’ente.

Con la lett. e-ter) si sopprime il secondo periodo del c. 1 dell’art. 15 del d.lgs. 367/1996, che dispone che gli immobili eventualmente compresi in donazioni, eredità, legati, devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all’esercizio dell’attività della fondazione, entro 2 anni dall’acquisizione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto della proposta appare in primo luogo riconducibile allamateria promozione e organizzazione di attività culturali, di competenza concorrente tra Stato e regioni.

Con riferimento all’articolo 1, che prevede alcuni regolamenti di delegificazione per il riordino del settore lirico-sinfonico (previo parere della Conferenza unificata), si ricorda che l’articolo 117, sesto comma, Cost., riconosce la potestà regolamentare dello Stato nelle sole materie di competenza esclusiva.

Devono peraltro essere segnalate alcune sentenze della Corte costituzionale riguardanti in generale lo sviluppo della cultura (sentenze nn. 478/2002 e 307/2004), secondo le quali essa corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».

 

Vengono altresì in rilievo le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato:

- ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

- ordinamento civile;

- previdenza sociale;

- opere dell'ingegno.

 

L’articolo 4, come modificato dal Senato, prevede che dal 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all’80 per cento dell’ultimo contributo assegnato, applicando i criteri e le modalità previsti dai decreti vigenti.

Appare opportuno chiarire a quali contributi la disposizione faccia riferimento.

Sulla base del testo originario del decreto-legge, dovrebbe comunque trattarsi dei contributi allo spettacolo dal vivo.

Deve al riguardo essere richiamata la sentenza n 255/2004, nella quale la Corte costituzionale rilevava la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del FUS, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale. La Corte sottolineava che «per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative […] dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni.

La disposizione, che peraltro fa riferimento alla liquidazione anticipata di contributi già assegnati, deve essere valutata alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica (AS 2150); non risultano invece allegate né la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Presupposti di necessità e urgenza

Il preambolo del decreto-legge sottolinea la «straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonché in materia di attività e servizi culturali.»

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che la Commissione Cultura della Camera sta esaminando il testo unificato di numerosi progetti di legge (C. 136 ed abbinati) recante la legge quadro per gli spettacoli dal vivo.

Rapporto con altri principi costituzionali

Gli articoli 2 e 3 recano disposizioni che incidono sui rapporti di lavoro con le fondazioni lirico-sinfoniche, intervenendo sulla procedura di contrattazione collettiva, sulla disciplina del rapporto di lavoro prevista dalla contrattazione vigente e sui limiti alle assunzioni.

Ai fini di una valutazione di un intervento del legislatore in tale ambito, rileva la natura – pubblicistica o privatistica – delle fondazioni medesime.

Giova in proposito ricordare che la nozione interna di ‘pubblica amministrazione’, basata su criteri giuridico-formali, non coincide con quella vigente in ambito europeo, ai fini dell’applicazione del Patto di stabilità e crescita, fondata su criteri di natura prevalentemente economica, in cui essenzialmente rilevano le modalità di finanziamento dell’ente a prescindere dal regime giuridico.

Nell’ordinamento interno, le fondazioni lirico-sinfoniche sono fondazioni di diritto privato, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n. 367/1996 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato).

Esse sono peraltro incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel Conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, redatto annualmente dall’ISTAT, sulla base della normativa vigente, seguendo le norme classificatorie e definitorie del Sistema Europeo dei Conti (SEC95, disciplinato dal Regolamento UE n. 2223/96). Di conseguenza, la loro situazione di bilancio rileva ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Le fondazioni lirico-sinfoniche rientrano altresì nella nozione di “organismi di diritto pubblico” ai fini dell’applicabilità delle disposizioni – anch’esse di derivazione europea – in materia di appalti pubblici (art. 3, comma 26, D.Lgs. n. 163/2006).

 

Con riferimento all’articolo 2, sulla procedura di contrattazione collettiva, la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione evidenzia che la necessità di tale procedura trae origine “dalla circostanza che, di fatto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono a tutti gli effetti degli organismi di diritto pubblico, in quanto, fra l’altro, finanziate in larga parte da soggetti pubblici”.

Si segnala altresì che alcune disposizioni di legge sono già intervenute in materia di limitazione alle assunzioni delle fondazioni lirico-sinfoniche e sui limiti di mandato dei commissari e consiglieri.

In particolare:

§          l’articolo 3-ter del D.L. 7 del 2005 ha inteso ottimizzare la gestione e favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale, vietando per l'anno 2005 le assunzioni di personale a tempo indeterminato e ponendo un limite all’utilizzo del personale a tempo determinato, individuato nel 15 per cento dell'organico funzionale;

§          l’art. 1, comma 595, della legge finanziaria per il 2006 ha poi vietato le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2006 e 2007 e ha disposto che, per il medesimo periodo, l’utilizzo di personale a tempo determinato non potesse superare il 20 per cento dell’organico funzionale.

§          l’art. 2, comma 390, della legge finanziaria per il 2008 ha previsto che i commissari ed i consiglieri che hanno superato il limite di un mandato decadono una volta approvato il bilancio 2007. Peraltro, l’articolo 5, comma 1-bis, del D.L. n. 248 del2007ha previsto che i consiglieri in carica al momento della data di entrata in vigore della legge di conversione possono essere confermati al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzioni di continuità;

§          la medesima legge finanziaria 2008, all’art. 2, comma 392, ha confermato per il triennio 2008-2010 il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, con una deroga per i posti in organico effettivamente vacanti e previa autorizzazione del Ministero ed ha posto il limite del 15 per cento dell’organico per l’utilizzo di personale a tempo determinato;

§          l’articolo 7, comma 4-ter, del citato D.L. n. 248 del 2007 ha previsto la possibilità di concedere, nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, anticipazioni economiche ai dipendenti delle fondazioni in condizioni di equilibrio economico-finanziario, da riassorbirsi con la successiva stipula dei contratti integrativi aziendali.

 

L’articolo 3, comma 6, primo periodo, dispone che alle fondazioni lirico-sinfoniche continua ad applicarsi, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, l’articolo 3, quarto e quinto comma, della L. n. 426/1977, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 368/2001, che disciplina il lavoro a tempo determinato

L’art. 3, quarto comma, L. 426/1977 vieta per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilatei rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Il quinto comma sancisce la nullità di diritto delle assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al quarto comma, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte.

L’articolo 22 del D.Lgs. n. 367/1996, che ha disposto la trasformazione degli enti del settore musicale in fondazioni di diritto privato, ha successivamente previsto che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente Esso ha altresì sancito l’inapplicabilità della disciplina generale allora vigente sulla proroga dei termini dei contratti a tempo determinato e sulla conversione in contratto a tempo indeterminato (art. 2 L n. 230/1962).

La disposizione sembrerebbe dunque estendere alle fondazioni lirico-sinfoniche, con efficacia retroattiva, l’applicabilità delle disposizioni previgenti alla trasformazione in soggetti di diritto privato in materia di divieto di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e di nullità dei relativi contratti e appare suscettibile di incidere su rapporti di lavoro in corso di svolgimento.

Si ricorda in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «al di fuori della materia penale (dove il divieto di retroattività della legge è stato elevato a dignità costituzionale dall’art. 25 Cost.), l’emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti […] che attengono alla salvaguardia, tra l’altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (sentenze n. 156 del 2007 e n. 282 del 2005; nello stesso senso, fra le molte, le sentenze n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999).

In particolare, con riferimento al rispetto del principio dell’affidamento quale limite alla possibilità per il legislatore di incidere, con norme dotate di efficacia retroattiva, su situazioni sostanziali poste in essere in vigenza di leggi precedenti, la Corte ha affermato che il criterio in base al quale deve svolgersi il giudizio di costituzionalità è dettato dalla rispondenza o meno a criteri di ragionevolezza del regolamento di interessi, innovativo rispetto a quello preesistente, che scaturisce dalla norma sopravvenuta (in questi termini, fra le altre, le sentenze n. 446 del 2002, n. 419 del 2000, n. 416 del 1999 e n. 822 del 1988).»

 

L’articolo 3, comma 6, secondo e terzo periodo, stabilisce altresì l’inefficacia dei contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate e che, in ogni caso, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 01 e 2, del già citato D.Lgs. n. 368 del 2001.

L’art. 1 del d.lgs. 368/2001 stabilisce che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato (comma 01). In ogni caso, ai sensi del comma 1, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. La richiamata apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni in precedenza richiamate (comma 2).

Si ricorda altresì che l'art. 11, comma 4, del medesimo decreto 368/2001 dispone che al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5, relative ai termini del contratto a tempo determinato, alle possibilità di proroga e alle sanzioni nel caso di inosservanza delle disposizioni.

 

Le disposizioni dell’articolo 3, comma 6, secondo e terzo periodo, non sembrerebbero avere natura retroattiva. Appare comunque opportuno un chiarimento in proposito, anche ai fini della valutazione della idoneità ad incidere su rapporti di lavoro in corso di svolgimento.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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