Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di san Giovanni Battista del Monte venda - A.C. 2298
Riferimenti:
AC N. 2298/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 164
Data: 10/03/2010
Descrittori:
CHIESE ED EDIFICI DI CULTO   IMMOBILI ARTISTICI E STORICI
RESTAURI   TURISMO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

10 marzo 2010

 

n. 164

Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda

A.C. 2298

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2298

Titolo

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

10 febbraio 2010

Commissione competente

VII Commissione (Cultura)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

La proposta di legge in esame concerne la predisposizione e il finanziamento di un progetto per la realizzazione di interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e religioso del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda[1].

Ai sensi dell’articolo 1, il progetto, da attuarsi entro il 2014, è volto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

§         recupero architettonico del complesso monastico; recupero di tratti dell’antico tracciato indicante gli insediamenti pre-romani; restauro dei manufatti d’interesse storico-culturale esistenti nella zona (comma 1, lett. a), b) e g));

§         inventario del materiale documentario e librario già appartenente all’antica biblioteca del monastero, attualmente custodito negli archivi di Stato di Padova e di Venezia; costituzione di un museo e di una biblioteca storica aperta al pubblico, con una sezione specializzata per i libri in forma digitale destinati ai portatori di handicap visivo (comma 1, lett. c), d) ed e));

§         costituzione di laboratori dedicati:

·        alla formazione nel campo del restauro di mobili, oggetti e arredi sacri e dell’arte del ricamo dei tessuti (comma 1, lett. f));

·        allo studio delle tradizioni monastiche per la preparazione di medicamenti erboristici e alla coltivazione del vitigno dell’”uva schiava” (comma 1, lett. h));

·        alla preparazione di prodotti dell’apicoltura, con connessa costituzione di un alveare (comma 1, lett. i));

§         allestimento di spazi interattivi mirati a progetti scolastici didattico-formativi (comma 1, lett. l)).

Per la realizzazione del progetto si prevede la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione complessiva di 24 milioni di euro per il quinquennio 2009-2013, da trasferire direttamente alla Fondazione Monte Venda ONLUS, in cinque annualità (articolo 2). Non sono definite le modalità di copertura dell’onere finanziato recato.

L’articolo 3 stabilisce che la Fondazione, entro il 31 marzo di ogni anno e fino al termine della realizzazione del progetto, presenta alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici una relazione giurata sui lavori svolti nell’anno precedente, sullo stato di avanzamento della realizzazione del progetto e sull’impiego del finanziamento ottenuto.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta in parte alla materia tutela dei beni culturali, di competenza esclusiva dello Stato, in parte alle materie valorizzazione dei beni culturali, nonché promozione e organizzazione di attività culturali, di competenza concorrente tra Stato e regioni.

In particolare, sulla base delle indicazioni recate dagli artt. 3 e 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004, e successive modificazioni), le finalità di cui alle lettere a), b) e g) dell’art. 1, comma 1, sembrano attenere alla tutela, mentre le finalità di cui alle lettere c), d), e), f), h), i) ed l) sembrano presentare aspetti attinenti alla valorizzazione di beni culturali e, in parte (lett. d) ed e)) a promozione di attività culturali.

 

In proposito, si ricorda che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Il medesimo art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso invece tra le materie di legislazione concorrente la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”.

 

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, occorre, innanzitutto, segnalare alcune sentenze costituzionali riguardanti in generale lo sviluppo della cultura (sent. nn. 478 del 2002 e 307 del 2004). A tale riguardo, la Corte ha affermato che essa corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela “è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”; la valorizzazione “è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”.

Successivamente all’adozione del già citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall’art. 118, terzo comma, Cost.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

 


 

 

 

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File: Cost164-AC2298.doc



[1] Il Monte Venda è situato nel comune di Galzignano (Padova). La relazione illustrativa della pdl evidenzia che l’area in cui si inserisce il complesso monastico è di proprietà della Fondazione Monte Venda ONLUS (che, ai sensi della stessa relazione, risulta regolarmente iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso la prefettura di Padova, risultando le finalità statutarie in accordo con i requisiti fissati dalla legge). La stessa relazione evidenzia che la Fondazione ha già predisposto il progetto di recupero, approvato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto Orientale. Il progetto è dettagliatamente descritto e si dà, inoltre, conto del piano crono-finanziario, per un importo totale stimato di 23.111.000 euro. In particolare, si evidenzia che il progetto prevede il restauro e il risanamento conservativo del complesso monastico attraverso un intervento articolato in tre fasi successive, per un tempo totale di realizzazione di trentasei mesi.