Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare - A.C. 2260 e abb. - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2646/XVI   AC N. 2743/XVI
AC N. 2260/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 107
Data: 03/11/2009
Descrittori:
AGRICOLTURA   CONTROLLI DI QUALITA'
DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI   ETICHETTATURA DI PRODOTTI
PRODOTTI ALIMENTARI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

3 novembre 2009

 

n. 107

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare

A.C. 2260 e abb.

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

2260 e abbinati

Titolo

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Si, limitatamente alla proposta abbinata A.C. 2743, già approvata dal Senato

Numero di articoli

 

Date:

 

adozione quale testo base

 

richiesta di parere

32

Commissione competente

XIII (Agricoltura)

Sede e stato dell’iter

In sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Si

 

 


Contenuto

L’articolo 1 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell’art. 66 della legge n. 289/2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate. La norma si ricollega alla nuova disciplina dei finanziamenti utilizzabili per i contratti di filiera e di distretto e, riformulando l’art. 66, comma 1, della legge n. 289, elimina la limitazione dell’ambito di applicazione di tale norma alle aree sottoutilizzate.

Con l’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, viene modificato il valore minimo dell’imponibile catastale dei terreni, da 1.000 lire a 50 euro, che consente ai coltivatori diretti di esercitare il diritto di prelazione o di accedere al credito agevolato in base alla legge n. 590/65.

L’articolo 1-ter, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, detta disposizioni eterogenee, tutte volte alla tutela della competitività delle imprese. In particolare, il termine di perenzione dei residui in conto capitale, relativi alla concessione di agevolazioni per investimenti, è differito dal terzo al quarto esercizio successivo all’iscrizione del relativo stanziamento (comma 1). Con il comma 2 si abolisce il divieto di cessione, per atto tra vivi, dei crediti comunitari vantati dagli imprenditori agricoli. Le modalità per la cessione dei crediti saranno definite da un decreto dal Ministro dell’agricoltura anche in deroga ad una serie di disposizioni vigenti che regolano le procedure della cessione stessa.

Il comma 3 introduce nella disciplina relativa alle produzioni DOP e IGP le condizioni in presenza delle quali è esclusa l’applicazione della disciplina sanzionatoria che punisce la commercializzazione di prodotti già certificati privi della denominazione protetta. E’ infatti consentita, a seguito di autorizzazione e in presenza di specifiche norme regolamentari stabilite dal Consorzio di tutela, l’immissione al consumo di tali produzioni dopo che siano state private del marchio già apposto.

L’articolo 1-quater,introdotto nel corso dell’esame in Commissione, dispone in merito alla ristrutturazione del debito residuo relativo ai finanziamenti che le imprese abbiano ottenuto sulla base della legge n. 700/83, per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, oppure della legge n. 910/66 cd Piano verde, per la realizzazione di impianti di interesse pubblico.

L’articolo 2 reca disposizioniper il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In primo luogo simodifical’art. 6 della legge n. 138/1998, che prevede le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, raddoppiando tali sanzioniqualora laviolazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (comma 1). Il comma 1-bis introdotto nel corso dell’esame in Commissione, detta misure in ordine all’indicazione DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi.

Si istituisce inoltre (commi da 1-ter a 1-septies) un “Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari finalizzato a garantire una qualità superiore del prodotto finale, contraddistinto da un basso uso sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati, e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria. Per la concreta operatività del sistema, dal quale non potranno derivare nuovi oneri per il bilancio statale, dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali.

L’articolo 2-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, stanzia la somma di 122 milioni di euro per l'anno 2010 per la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, incentivi assicurativi (comma 2), che potranno essere utilizzati anche per coprire i fabbisogni degli anni precedenti a quello di stanziamento.

L’articolo 2-ter prevede l’istituzione di un fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l’anno 2010, finalizzato alla concessione a tali imprese di prestatiti e mutui a tasso agevolato. Un decreto ministeriale provvederà ad individuare i requisiti e le modalità di accesso al Fondo.

L’articolo 2-quater, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, dispone che gli imprenditori agricoli che effettuano investimenti in macchinari possono beneficiare del credito di imposta - di entità tale da assicurare l’intensità dell’aiuto in ESL (equivalente sovvenzione lorda) del 29,5 per cento - entro il limite del 5 per cento del valore della produzione del 2009.

L’articolo 3-bis demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, che consenta agli operatori di garantire la tracciabilità dell’intera filiera agroenergetica e dei prodotti impiegati di provenienza agricola, zootecnica e forestale.

 

L’articolo 3-ter detta disposizioni dirette (commi 1 e 3) a sottrarre alla categoria dei rifiuti i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, che siano utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas, mediante processi che non danneggino l’ambiente. Ulteriori disposizioni sono altresì dirette (comma 2) ad integrare con nuove definizioni l’art. 183 del codice ambientale.

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 3-quater l’applicazione della tariffa fissa onnicomprensiva, prevista dalla finanziaria 2008 (art. 2, comma 145) per un periodo di 15 anni per gli impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1MW, viene estesa anche agli impianti di biogas realizzati dalle aziende agricole, limitatamente al periodo incentivato residuo.

L’articolo 4, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, interviene in materia di attività selvicolturali. A tal fine si provvede ad aggiornare la legislazione vigente in materia tramite una serie di modifiche che interessano li seguenti punti:

§         definizione regionale di “bosco”;

§         inventario e monitoraggio delle risorse forestali;

§         definizione del quadro entro il quale le regioni provvedono alla redazione dei propri strumenti di pianificazione forestale;

§         estensione del divieto di trasformazione del bosco, salvo diversa statuizione regionale;

§         previsione dell’ adozione di norme regionali volte al recupero dei boschi degradati o dai quali possa derivare un pericolo;

§         definizione  delle modalità per l’adozione dei criteri e delle buone pratiche di gestione forestale;

§         previsione di un’incentivazione regionale delle attività selvicolturali che si ispirerà ad una gestione forestale sostenibile;

§         norme relative alla commissione tecnico-consultiva per l’attività forestale, prevista da numerosi provvedimenti ma tutt’ora in attesa di essere costituita e alla cui composizione si dovrà provvedere entro sei mesi. La commissione diviene organo consultivo per l’iscrizione dei doni forestali nel registro nazionale dei materiali di base che avverrà secondo le modalità stabilite entro un anno con D.M. del ministro dell’agricoltura;

§         costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale che consenta di porre in connessione l’attività degli istituti di ricerca con le linee politiche nazionali e quelle regionali.

L’articolo 4-bis differisce il termine entro il quale debbono essere stati accesi i mutui che possono essere rinegoziati presso l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (ex Sviluppo Italia).

L’articolo 4-ter esenta dalle tariffe previste per i controlli sanitari sui mangimi e alimenti i soggetti rientranti nella definizione di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 cc.

L’articolo 4-quater uniforma la disciplina dell'iscrizione di nuove varietà vegetali al registro nazionale alla normativa vigente in materia di brevetti.E’ inoltre stabilito che i compensi, che i costitutori debbono attualmente versare all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri per iscrivere una varietà nei registri che il Ministro dell’agricoltura ha istituito per consentire l’identificazione delle varietà, dovranno essere versati alle regioni e province autonome secondo le modalità previste con decreto ministeriale.

Sulla base dell’articolo 5, come modificato in sede d’esame in commissione, oltre AGEA, come è attualmente disposto, anche Agecontrol potrà avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi (ICQRF) per svolgere i controlli di propria competenza; inoltre ad entrambe le agenzie sarà consentito di utilizzare il personale ministeriale del dicastero agricolo.

L’articolo 5-bis detta disposizioni volte alla salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. In particolare è demandata al Ministero delle politiche agricole l’attivazione di programmi straordinari di lotta alle frodi, attraverso l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), il quale potrà svolgere la propria attività di analisi su richiesta sia della P.A. che di enti pubblici e privati, tenuti al pagamento delle prestazioni in base a tariffe stabilite con decreto; tali proventi dovranno essere iscritti in un capitolo di bilancio intestato all’Ispettorato, anche in deroga al tetto stabilito dalla finanziaria 2006 per la rassegnazione delle entrate; infine, come già per altri soggetti anche le aperture di credito a favore dei funzionari dell’ICQPR per i compiti d’istituto vengono sottratte alle procedure di esecuzione (commi 1-5).

Sono modificati, traducendoli in euro e rivalutandoli, gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme che disciplinano l’attività sementiera, innovando l’ipotesi di grave infrazione o recidiva (comma 6).Le sanzioni per le violazioni in tema di fabbricazione degli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, rese ormai obsolete, sono abrogate e sostituite da un articolo aggiuntivo (comma 7). Sono infine riviste le sanzioni poste a tutela delle caratteristiche degli oli d’oliva e delle loro denominazioni, nonché per il divieto dell’esterificazione degli oli (commi 8 e 9).

L’articolo 6, nella nuova formulazione approvata nel corso dell’esame in commissione, stabilisce l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, al fine di assicurare una completa informazione ai consumatori (comma 1).

Per quanto riguarda le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza, la norma (comma 2) distingue tra:

- prodotti alimentari non trasformati, per i quali l’indicazione riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione;

- prodotti alimentari trasformati, per i quali l’indicazione può concernere, alternativamente, il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.

La definizione delle modalità dei suddetti obblighi è demandata (commi 3 e 4) a decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la conferenza unificata, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera. Con i medesimi decreti sono individuate le filiere agroalimentari e i prodotti soggetti all’obbligo di indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata. Il controllo sull’applicazione delle disposizioni descritte è attribuito alle regioni, salve le competenze del MPAF(comma 5). Il comma 6 modifica le norme di attuazione del codice di procedura penale inserendo nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria anche il Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare la prevenzione e repressione degli illeciti in materia agroalimentare, la contraffazione dei prodotti protetti; il CFS entra nella composizione delle medesime sezioni anche nelle regioni a statuto speciale e province autonome (comma 6-bis). Il comma 7 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro nonché la confisca dei prodotti stessi per la violazione delle disposizioni sulle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi. Il comma 8 abroga l’articolo 1-bis del D.L. n. 157/2004, che ha introdotto disposizioni, rimaste peraltro inattuate, aventi finalità analoghe a quelle della norma in commento. Il comma 8-bis riconosce un credito d’imposta per l’utilizzo della scrittura braille nelle etichette. Il comma 9 regola l’efficacia delle norme contenute nell’articolo in commento, nonché le disposizioni transitorie riguardanti i prodotti etichettati anteriormente.

L’articolo 7, sostituendo gli articoli 22 e 23 della legge n. 281/1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l’entità della somma che dovrà essere pagata a titolo di sanzione. Le violazioni originariamente previste come reato dalla legge n. 281/1963 sono state depenalizzate in un primo tempo con il D.Lgs. n. 507 del 1999; successivamente il decreto-legge n. 1 del 2001, emanato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (c.d. “mucca pazza”) ha nuovamente qualificato come reati alcune delle fattispecie già depenalizzate.

L’articolo 7-bis, introdotto nel corso dell’esame in commissione per agevolare la vendita diretta dei prodotti agricoli derivanti da filiera corta, consente ai comuni di riservare ad essa almeno il 20 per cento delle aree di posteggio dei mercati.

L’articolo 7-ter,introdotto nel corso dell’esame in commissione, proroga di ulteriori due mesi l’applicazione nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate delle più favorevoli agevolazioni contributive previste dall’art. 1-ter del D.L. 171/08 (conv. legge n. 205/08).

L’articolo 7-quater reintroduce le norme - di cui all’art. 4-quater del D.L. 171/08 abrogate dall’art. 22, co. 2 del D.L. 207/08 - che estendono la disciplina del canone a titolo ricognitorio alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate ad imprese che esercitino la pescicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti relativi all’attività.

L’articolo 7-quinquies in materiadi contributi previdenziali agricoli, introdotto nel corso dell’esame in commissione, fornisce un’interpretazione autentica delle disposizioni che hanno autorizzato l'INPS a definire i contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del D.L. 269/2003 in via stragiudiziale.

L’articolo 7-sexies interviene in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, estendo l’applicabilità della disciplina ai terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2009. E’ altresì spostata alla data del 31 maggio 2010 la decorrenza della possibilità di rateizzare le imposte sostitutive.

L’articolo 7-septies interviene in materia quote latte, stabilendo che la comunicazione all'AGEA dei dati relativi al numero dei capi da bovini e i quantitativi di latte prodotti, deve essere effettuata per via telematica  al fine di realizzare controlli incrociati tra i dati in possesso dall'anagrafe nazionale bovina e quelli dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali.

L’articolo 7-octies stabilisce, riproducendo quanto contenuto nel D.M. 15-12-2000, attualmente vigente, i valori massimi di furosina che possono essere utilizzati nei prodotti lattiero-caseari. E’ specificato che tali disposizioni non si applicano ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

L’articolo 7-nonies esclude dal divieto di commercializzazione lo yogurt per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato a condizione che per il trasporto di quest’ultimo sia dimostrabile un limitato apporto di emissioni inquinanti, in base ai valori definiti con decreto ministeriale da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

L’articolo 7-decies modifica una disposizione attinente la semplificazione degli adempimenti amministrativi, dimezzando i termini entro i quali la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale riguardante le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola.

Appare al riguardo opportuna l’introduzione di una disciplina transitoria relativa ai procedimenti in corso.

 

L’articolo 7-undecies apporta una modifica della potestà di controllo delle regioni sul possesso dei requisiti dell’imprenditore agricolo professionale IAP.

L’articolo 7-duodecies dispone la facoltà per le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale di attivare lo sportello telematico dell’automobilista ai fini dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole.

L’articolo 7-terdeciesintroduce, per i coltivatori diretti, la condizione dell’iscrizione in apposita sezione nel registro delle imprese ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione e di riscatto.

L’articolo 7-quaterdecies dispone uno stanziamento di somme al fine di realizzare un sistema di identificazione, tramite apposito circuito elettronico integrato, del processo di produzione di filiera e dell’imballaggio del formaggio con denominazione di origine protetta “Mozzarella di bufala DOP”.

Relazioni allegate

Il disegno di legge è accompagnato dalla sola relazione illustrativa; non sono invece allegate né la relazione tecnica, né l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), né l’analisi tecnico-normativa (ATN).

Collegamento con la normativa vigente

L’articolo 7-octies, relativo al contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari, riproduce quanto già previsto nel D.M. 15-12-2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2001, n. 31.

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’art. 16 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia, attualmente all’esame del Senato (A.S. 1784), disciplina le procedure per il riconoscimento delle indicazioni di vendita che presentino determinati prodotti o merci come interamente italiani.

Rispetto ai prodotti agroalimentari sembrerebbe opportuno un coordinamento tra le disposizioni di cui sopra e quelle dell’art. 6 del disegno di legge in esame.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame reca una serie articolata di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare.

Esso pertanto riconducibile nel suo complesso alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).

 

Con riferimento a specifiche disposizioni vengono in rilievo:

§          le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato:

- rapporti dello Stato con l’Unione europea;

-          tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

-          ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

-          giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

-          previdenza sociale;

-          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

-          tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

§          nonché le seguenti materie di competenza concorrente tra Stato e regioni:

-          ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

-          tutela della salute;

-          alimentazione;

-          governo del territorio;

-          produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

-          coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

-          valorizzazione dei beni ambientali

 

Conformità con altri princìpi costituzionali

L’articolo 7-quinquies, comma 1, è volto ad estendere la procedura di definizione in via stragiudiziale dei contenziosi con l’INPS prevista dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 506, L. 244/2007) alle procedure di recupero avviate o da avviare a seguito di procedimenti conclusi con sentenza passata in giudicato.

L’art. 2, comma 506, L. 244/2007 prevede, in particolare, che, al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall’applicazione di una disposizione in materia di contributi previdenziali (art. 44, comma 1, D.L. 269/2003), l’INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione.

Si ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza costituzionale, al legislatore è precluso intervenire, con norme aventi portata retroattiva, per annullare gli effetti del giudicato: se vi fosse un'incidenza sul giudicato, la legge di interpretazione non si limiterebbe a muovere, come ad essa è consentito, sul piano delle fonti normative, attraverso la precisazione della regola e del modello di decisione cui l'esercizio della potestà di giudicare deve attenersi, ma lederebbe i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (sentenza n. 282/2005; nello stesso senso cfr. sentenza n. 94/2009 e n. 374/2000).

 

La disposizione dell’art. 7-quinquies, comma 1, deve essere valutata alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale. Si segnala peraltro che l’art. 2, comma 506, prevede un’”autorizzazione” all’INPS alla definizione dei contenziosi in via stragiudiziale e potrebbe dunque non precludere la possibilità per l’INPS di avvalersi comunque del giudicato.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: cost107-AC2260-abb.doc