Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Disposizioni in materia di sicurezza stradale - A.C. 44 e abb. - Emendamenti | ||||||
Riferimenti: |
| ||||||
Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 87 | ||||||
Data: | 13/07/2009 | ||||||
Descrittori: |
| ||||||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
13 luglio 2009 |
|
n. 87 |
Disposizioni in materia di sicurezza stradaleA.C. 44 e abb. – EmendamentiElementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto |
Titolo |
Disposizioni in materia di sicurezza stradale |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
29 (testo base) |
Date: |
|
adozione quale testo base |
31 marzo 2009 |
richiesta di parere |
9 luglio 2009 |
Commissione competente |
IX Commissione (Trasporti) |
Sede e stato dell’iter |
In corso l’esame in sede legislativa |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato in esame risulta modificato a seguito degli emendamenti approvati dalla IX Commissione nella seduta del 7 luglio scorso. Fra le novità più rilevanti vanno segnalate le seguenti:
all’art. 1, il comma 1-bis aggrava le sanzioni per la violazione delle norme di limitazione della circolazione connesse alla tutela dell’ambiente;
all’art. 5, il comma 2-ter estende la sanzione del fermo amministrativo del veicolo, già previsto per la circolazione con targa non propria o contraffatta, al caso di circolazione senza targa;
all’art. 8, il comma 1-sexies in materia di guida accompagnata, prevede che quando il conducente commette infrazioni dalle quali derivano la sospensione o la revoca della patente, l’autorizzazione alla guida accompagnata venga immediatamente revocata;
all’art. 8-bis si prevede, ai fini del conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, un’ulteriore lezione teorica di un’ora nell’ambito dei corsi svolti dalle autoscuole;
all’art. 12, il comma 2-bis prevede un decreto ministeriale con il quale venga dettata la disciplina per i corsi di guida sicura avanzata, e vengano individuate le violazioni per l e quali la frequenza dei corsi permette il recupero di punti sulla patente (fino a 5);
all’art. 13, il comma 01 prevede che gli accertamenti sanitari per il conseguimento della patente possano essere effettuati da personale medico militare, anche in quiescenza, e dai medici abilitati, anche dopo la cessazione del rapporto con le proprie amministrazioni, a condizione che abbiano svolto tale attività negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte di commissioni medico locali per almeno 5 anni;
all’art. 15, il comma 1, lettera d), prevede che i proventi delle sanzioni derivanti da accertamenti effettuati con apparecchi di rilevamento della velocità a distanza (autovelox) siano attribuiti all’ente proprietario della strada su cui è stata accertata l’infrazione;
all’art. 22, i commi 2-bis e 2-ter introducono la possibilità per gli organi di polizia stradale di effettuare accertamenti su campioni di liquidi biologici, in modo da verificare lo stato di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti. Il conducente che risulti positivo ai suddetti accertamenti è considerato in stato di alterazione psicofisica;
all’art. 22, il comma 3-bis modifica l’art. 589 del codice penale, prevedendo che la pena prevista per l’omicidio colposo – reclusione da tre a dieci anni – commesso da conducente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si applichi anche in caso di rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico o dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Viene modificato anche l’articolo 590 del codice penale, prevedendo che le pene relative a lesioni gravi e gravissime commesse da un conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – rispettivamente reclusione da sei mesi a due anni e reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni - si applichino anche in caso di rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico o dell’assunzione di sostanze stupefacenti;
all’art. 22 bis si prevede una riduzione da
all’art. 22-quater si prevede la possibilità di rateizzare il pagamento delle sanzioni per coloro che versano in disagiate condizioni economiche;
all’art. 22-quinquies vengono ridefinite, con
finalità di semplificazione, le modalità del ricorso al giudice di pace, riducendo da
all’art. 33-bis si prevede che, in deroga alla vigente normativa, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l’interessato deve produrre apposita certificazione, con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La circolazione stradale non è esplicitamente menzionata tra le materie che il nuovo articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce allalegislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma (per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato).
Va tuttavia rilevato che la finalità esplicitamente perseguita dal progetto di legge – incremento della sicurezza stradale - e lo stesso contenuto delle disposizioni, sembrano ricondurre il testo nell’ambito materiale, demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, “ordine pubblico e sicurezza”, inteso il termine “sicurezza” come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non direttamente afferenti l’ordine pubblico.
Occorre in proposito rammentare che
L’art. 1, comma 1-quater, nel prevedere una deroga fino ad una tonnellata ai limiti della massa consentita per i veicoli alimentati a metano, elettrica o ibrida, demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle procedure relative alle verifiche per l’omologazione.
L’art. 2, comma 1-ter, prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengano individuate le esigenze di sicurezza per la circolazione stradale che giustificano per le strade C (extraurbane secondarie) i divieti relativi alle pubblicità lungo gli itinerari internazionali.
L’art. 8-bis prevede l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le modalità applicative della norma che la lezione teorica aggiuntiva per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
L’art. 10 stabilisce che un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca i criteri per l’autorizzazione dei soggetti ad elevata specializzazione a svolgere corsi di informazione per insegnanti ed istruttori di autoscuola.
L’art. 12, al comma 2-bis, prevede un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per dettare la disciplina dei corsi di guida sicura avanzata.
L’art. 15 prevede un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per stabilire le modalità di versamento dei proventi all’ente al quale sono attribuiti e l’entità della quota relativa al recupero delle spese di accertamento;
L’art. 22, comma 2-ter,
prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sentita
l’art. 33-bis prevede un decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per disciplinare le certificazione richiesta per l’esercizio dell’attività di autotrasporto, al fine di escludere che l’interessato faccia uso di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: Cost087-AC44 Emendamenti.doc