Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni A.C. 1889 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1889/XVI   AC N. 1230/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 45
Data: 03/02/2009
Descrittori:
CAVA DE' TIRRENI, SALERNO - Prov, CAMPANIA   CHIESE ED EDIFICI DI CULTO
IMMOBILI ARTISTICI E STORICI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Note per la I Commissione
 


3 Febbraio 2009

 

n. 45

Disposizioni per la valorizzazione dell’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni

A.C. 1889

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

1889

Titolo

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date:

 

adozione quale testo base

20 gennaio 2009

richiesta di parere

28 gennaio 2009

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame degli emendamenti in Commissione

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

La proposta di legge prevede la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica dell’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni, per il recupero della sua memoria storica e per il rilancio della sua funzione civile e religiosa, in occasione della ricorrenza del millenario (art. 1).

In particolare, il progetto, che deve essere elaborato dal comitato nazionale disciplinato nell’art. 4, tende alla realizzazione dei seguenti obiettivi (art. 2):

-          restauro dell’Abbazia, nonché risanamento murale da fenomeni di infiltrazioni e umidità da risalita delle sale limitrofe al chiostrino e del Museo (art. 2, c. 1, lett. a) e b));

-          restauro dei manufatti e degli affreschi ottocenteschi dell’archivio dell’Abbazia, nonché restauro di elementi architettonici e di manufatti relativi ad edifici di culto si cui siano storicamente attestati l’appartenenza o un legame culturale, economico o sociale al movimento benedettino dell’Abbazia (art. 2, c. 1, lett. c) ed i));

-          definizione e ampliamento della zona pedonale entro la quale è ubicata l’Abbazia, nonché restauro di tratti dell’antico tracciato viario (art. 2, c. 1, lett. d)) ed e));

-          inventario e digitalizzazione dei documenti scritti o editi, a partire dal Medioevo, su Cava de’ Tirreni e sulla sua Congregazione, nonché censimento dei documenti esistenti relativi ai monasteri e alle chiese cavensi (art. 2, c. 1, lett. f));

-          organizzazione degli eventi per la celebrazione del millenario dell’Abbazia (art. 2, c. 1, lett. g));

-          creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico, nonché attività di promozione turistica del territorio (art. 2, c. 1, lett. h) ed l));

 

Per la realizzazione del progetto, si prevede la costituzione di un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011 (art. 3). La copertura dell’onere indicato è individuata nel “Fondo per interventi strutturali di politica economica" (art. 5).

 

Il fondo speciale è gestito da un comitato nazionale nominato con DPCM – fatta eccezione per alcuni suoi membri - e posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Con DPCM sono nominati il Presidente e un rappresentante, rispettivamente, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il sindaco del comune di Cava de’ Tirreni o un suo delegato. Con DPCM sono altresì nominati un rappresentante della provincia di Salerno e un rappresentante della regione Campania, a condizione che concorrano finanziariamente al progetto. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono nominati, invece, due esperti scelti fra docenti e ricercatori universitari. Infine, del comitato fa parte, con funzioni di coordinamento religioso, un soggetto designato dall’Abate dell’Abbazia.

Al comitato è rimessa la predisposizione del calendario degli eventi scientifico-culturali per la celebrazione del millenario, nonché la relativa organizzazione (art. 4).

 

Sotto il profilo della legislazione generale dello Stato, potrebbe valutarsi l’opportunità di chiarire se il Presidente debba essere scelto fra i membri esplicitamente individuati dall’art. 4.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione introduttiva.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta alla materia dei beni culturali.

In tale ambito, occorre considerare che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, occorre, innanzitutto, segnalare alcune sentenze della Corte costituzionale riguardanti in generale lo sviluppo della cultura (sent. nn. 478 del 2002 e 307 del 2004). A tale riguardo, la Corte ha affermato che essa corrisponde a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.

Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela “è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”; la valorizzazione “è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”.

Successivamente all’adozione del Codice dei beni culturali e paesaggistici (d.lgs. n. 42 del 2004), la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall’art. 118, terzo comma, Cost.

 

La proposta di legge in esame appare pertanto riconducibile innanzitutto alla materia tutela dei beni culturali, spettante alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s)).

Essa riguarda peraltro anche le materie di competenza concorrente valorizzazione dei beni culturali … e promozione e organizzazione di attività culturali, governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.), nonché la materia del turismo, spettante alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.; cfr., ex multis, sentenze n. 197/2003, n. 90/2006, n. 214/2006 e n. 94/2008).

 

Risulta utile al riguardo richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, in relazione all’istituzione di fondi a destinazione vincolata, ben sintetizzata nella sentenza n. 168/2008, secondo la quale “nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su àmbiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006)”.

 

Occorre pertanto valutare se la materia tutela dei beni culturali possa essere considerata di carattere prevalente nell’ambito della disciplina dettata dalla proposta di legge. In caso positivo, la proposta rientrerebbe tout court nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato; in caso negativo, occorrerebbe invece valutare se la partecipazione di un rappresentante della Regione al comitato nazionale incaricato di elaborare il progetto e gestire il fondo - partecipazione peraltro subordinata ad un apporto finanziario al progetto – risulti sufficiente a garantire un adeguato coinvolgimento della Regione medesima.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 4 della proposta di legge prevede l’intervento di DPCM e di un decreto ministeriale per la nomina dei componenti del comitato nazionale per la gestione del progetto di valorizzazione dell’Abbazia.

 

Sotto il profilo della legislazione generale dello Stato, potrebbe valutarsi l’opportunità di riportare ad unità la nomina del comitato, in maniera da disporre di una sola fonte.