Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Ratifica dell'Accordo Italia - Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti - A.C. 1626
Riferimenti:
AC N. 1626/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 12
Data: 22/09/2008
Descrittori:
INVESTIMENTI PRIVATI   RATIFICA DEI TRATTATI
SANTO DOMINGO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Note per la I Commissione22 settembre 2008                                                                                                                               n. 12

Ratifica dell’Accordo Italia - Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti

A.C. 1626

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

1626

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Santo Domingo il 12 giugno 2006

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

richiesta di parere

18 settembre 2008

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso l’esame in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

 

 


Contenuto

L’Accordo (composto di 15 articoli) mira a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel territorio della Repubblica Dominicana e viceversa, favorendo in tal modo la cooperazione economica tra i due Paesi.

Fra le disposizioni più importanti, si ricorda, in particolare, che, in base all’art. II, l’Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati anteriormente alla sua entrata in vigore, ma non parimenti alle controversie antecedenti.

Inoltre, in base all’art. III, c. 3 e all’art. XII ciascuna delle Partigarantisce agli investimenti dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi (clausola della nazione più favorita), ad eccezione dei benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi in materia di scambi transfrontalieri, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche, zone di libero scambio o accordi economici multilaterali.

La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre (art. VI), dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento.

In base all’art. XII l’applicazione dell’Accordo sarà indipendente dall’esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti.

La durata dell’Accordo (art. XV) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per ulteriori cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti.

 

Il disegno di legge consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo, mentre l’articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il disegno di legge è accompagnato dalla analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dalla analisi tecnico-normativa (ATN).Quest’ultima specifica – fra l’altro – che l’esecuzione dell’Accordo in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione (politica estera e rapporti internazionali dello Stato), demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.