Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||
Titolo: | Delega al Governo per la riforma del codice della strada - A.C. n. 4662 ed abb. - Elementi di valutazione sulla qualità del testo | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 167 | ||
Data: | 18/07/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
18 luglio 2012 |
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n. 167 |
Delega al Governo per la riforma del codice della stradaA.C. n. 4662 ed abb.Elementi di valutazione sulla qualità del testo |
Numero del progetto di legge |
4662 ed abb. |
Titolo |
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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adozione quale testo base |
19 giugno 2012 |
richiesta di parere |
4 luglio 2012 |
Commissione competente |
IX Commissione (Trasporti) |
Sede e stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il provvedimento si compone di tre articoli che recano disposizioni di delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale nonché l’autorizzazione ad adottare regolamenti di delegificazione volti a disciplinare taluni procedimenti amministrativi in materia.
L’articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, secondo i principi e criteri direttivi enucleati nell’articolo 2. Gli schemi dei decreti dovranno essere trasmessi al Parlamento entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri, ritrasmette il testo alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari.
L’articolo 2, comma 1 stabilisce che i decreti legislativi dovranno disciplinare in particolare, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza: i principi di carattere generale; l’assetto delle competenze, mantenendo ferma l'attribuzione delle stesse, anche in relazione alle modifiche legislative intervenute; la disciplina delle norme di comportamento e il relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori.
Il comma 2 detta i principi e criteri direttivi, fra i quali vanno segnalati: la riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica armonizzata dell'Unione europea suscettibile di frequenti aggiornamenti; la revisione dell'apparato sanzionatorio; la qualificazione giuridica dell'istituto della patente di guida a punti; la revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, anche con individuazione di ambiti di competenza diversi.
Il comma 3 autorizza il Governo ad emanare regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, entro lo stesso termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2, per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi a una serie di materie specificamente indicate, fra le quali: classificazione delle strade; caratteristiche dei veicoli eccezionali; segnaletica stradale; classificazione, destinazione, e caratteristiche costruttive dei veicoli, ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione; misure di tutela dell'utenza debole sulle strade.
L’articolo 3, comma 1 delega il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, che potranno essere emanati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nel rispetto della procedura prevista dal citato articolo 1, compreso il parere delle Commissioniparlamentari, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 1 e 2.
Il comma 2 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall’attuazione delle disposizioni della proposta in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Si tratta del testo unificato di 51 proposte di legge di iniziativa parlamentare, che viene sottoposto al parere del Comitato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto incentrato su disposizioni di delega e di autorizzazione alla delegificazione.
Il provvedimento presenta un contenuto omogeneo in quanto reca disposizioni di delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale nonché l’autorizzazione ad adottare regolamenti di delegificazione volti a disciplinare taluni procedimenti amministrativi in materia.
Il coordinamento è assicurato dalla
previsione dell’articolo 1, comma
Disposizioni di delega
L’articolo 1 delinea la procedura per l’esercizio della delega modellandola su quella già prevista per l’adozione del codice della strada dalla legge 13 giugno 1991, n. 190.
Talune previsioni presenti nel testo hanno costituito oggetto di costante apprezzamento da parte del Comitato per la legislazione, “in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe”: si evidenzia, in particolare, la previsione del meccanismo del “doppio parere parlamentare” sugli schemi di decreti legislativi, contenuta all’articolo 1, commi 3 e 4.
L’articolo 2, comma 2 indica 17 principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, taluni dei quali appaiono coincidere con l’oggetto della delega (lettere e), i), m), p) e r)), mentre altri appaiono eccessivamente generici (per esempio: lettera c)).
La lettera c) da ultimo citata,nell’individuare i casi che comportano l’applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, enuclea un criterio di delega consistente nell’adeguamento “alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell’Unione europea e della giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione”. Tale criterio direttivo appare di incerta portata applicativa, potendo suscitare dubbi interpretativi circa la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione.
Autorizzazione alla delegificazione
L’articolo 2, comma 3 autorizza il Governo ad emanare (rectius: adottare) regolamenti di delegificazione dei quali vengono esplicitati gli oggetti e talora le finalità. Il medesimo comma precisa che essi devono essere adottati “nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo”. Il comma 4 dispone che “le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 3 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma che recano un elenco specifico delle norme abrogate”.
Tali previsioni non appaiono conformi al modello di delegificazione delineato dall’articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, che richiede di esplicitare quali siano le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni da abrogare con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
Coordinamento tra previsioni di delega e di delegificazione
Nell’elenco delle materie di cui all’articolo 2, comma 3, per le quali il Governo è autorizzato all’adozione di regolamenti di delegificazione, figura la disciplina della patente di guida di categoria BS (lettera i)). Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di demandare tale disciplina ai decreti legislativi di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, dal momento che la patente di guida è disciplinata dal titolo IV del codice, che andrebbe di conseguenza modificato.
Formulazione del testo
All’articolo 2, comma 2, lettera l), andrebbe valutata l’opportunità di verificare l’espressione “linee guidacogenti”, chesembra attribuire carattere di obbligatorietà ad uno strumento tipicamente di indirizzo come le linee guida.
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