Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||||||||||
Titolo: | Riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali - A.C. 4826 e abbinate - Elementi di valutazione sulla qualità del testo | ||||||||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 153 | ||||||||||||||
Data: | 10/05/2012 | ||||||||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
10 maggio 2012 |
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n. 153 |
Riduzione dei
contributi pubblici in favore dei partiti
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Numero del progetto di legge |
4826 e abbinati |
Titolo |
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali |
Iniziativa |
parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
8 |
Date: |
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adozione quale testo base |
8 maggio 2012 |
richiesta di parere |
8 maggio 2012 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede e stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il provvedimento in esame detta una organica disciplina dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici e delle misure atte a garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi, corredata di due deleghe al Governo finalizzate – rispettivamente – all’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e all’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
Il testo unificato adottato dalla Commissione Affari costituzionali nella seduta dell’8 maggio tratta, in estrema sintesi, i seguenti aspetti:
riduzione dei rimborsi. I contributi a carico dello Stato in favore dei partiti politici sono ridotti del 50% (anche per quelli in corso di liquidazione);
cofinanzamento. Viene modificato il sistema di contribuzione pubblica alla politica: il 70% del fondo a favore dei partiti continua ad essere erogato a titolo di rimborso per le spese sostenute in occasione delle elezioni, il restante 30% è legato alla capacità di autofinanziamento del partito ed è erogato in maniera proporzionale alle quote associative e ai finanziamenti privati raccolti;
controlli. Si prevede l’obbligo di sottoporre i bilanci dei partiti al giudizio di società di revisione. Inoltre, i bilanci sono controllati da una Commissione composta da 5 magistrati;
trasparenza. I documenti di bilancio sono pubblicati (anche in formato open data) sul sito internet del partito o del movimento e in apposita sezione del sito della Camera. Viene ridotto l’importo (da 50 mila a 5 mila euro) al di sopra del quale è necessario dichiarare pubblicamente i contributi dei privati ai partiti;
detrazioni fiscali. La detrazione dall'imposta delle erogazioni liberali ai partiti passa dal 19 al 38% e viene abbassato (a 10.000 euro) il limite dell'importo detraibile;
limiti di spesa per le elezioni europee. Viene fissato un tetto di spesa delle campagne elettorali anche per le elezioni europee, analogamente a quanto avviene per le elezioni politiche e regionali;
delega. Il Governo è delegato ad emanare un testo unico che raccolga tutte le disposizioni in materia di finanziamento della politica, nonché un decreto legislativo che armonizzi il regime delle detrazioni fiscali.
Si tratta del testo unificato di 13 proposte di legge di iniziativa parlamentare, che viene sottoposto al parere del Comitato per la legislazione in quanto contenente due deleghe al Governo (articolo 8).
Il provvedimento in esame detta una organica disciplina dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici e delle misure atte a garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi, corredata di due deleghe al Governo finalizzate – rispettivamente – all’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e all’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
Il provvedimento in esame, nel dettare una organica disciplina dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, interviene solo in parte sulla normativa vigente attraverso novelle ed abrogazioni, demandando ad un testo unico – da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari – il compito di coordinare e unificare in un unico corpo normativo le disposizioni in materia di contributi ai candidati alle elezioni ed ai movimenti e partiti politici. A titolo esemplificativo:
nell’ambito dell’articolo 1, talune delle disposizioni a regime (commi 1 e 3) si affiancano alla normativa vigente, facendo sistema con i commi 2 e 4, recanti clausole modificative e abrogative;
all’articolo 7, il comma 2 estende alle elezioni dei membri italiani del Parlamento europeo, “in quanto compatibili”, l’ambito di applicazione degli articoli 7, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che adatta in maniera non testuale al nuovo ambito applicativo (il “Presidente della Camera di appartenenza” deve essere inteso come sostituito dal “Presidente della Camera dei deputati” e il “Presidente delle rispettive Camere” come sostituito dal “Presidente della Camera dei deputati”).
L’articolo 1, comma 4, lettera d) abroga la disciplina relativa al rimborso da attribuire ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero (commi 1-bis e 5-bis dell’articolo 1 della legge n. 157 del 1999). Sembrerebbe così soppresso ogni rimborso per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici in tale circoscrizione.
Richiami normativi generici ed imprecisi
L’articolo 1, comma 4 richiama i decreti-legge n. 78 del 2010 e n. 98 del 2011 e le relative leggi di conversione, senza specificare che esse vi hanno introdotto modificazioni.
L’articolo 4, comma 2, per un evidente refuso, nel richiamare i fondi per i contributi pubblici ai partiti e movimenti politici, si riferisce all’articolo 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157, anziché all’articolo 1, comma 5 della medesima legge, novellato dall’articolo 1, comma 2.
L’articolo 5, comma 6 dispone che con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo articolo a carico dei partiti e movimenti politici che non attemperino agli obblighi di trasparenza dei loro bilanci, nonché ai fini della relativa tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generale contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981, “salvo quanto diversamente disposto”.
Come già accennato, l’articolo 7, comma 2 estende alle elezioni dei membri italiani del Parlamento europeo l’ambito di applicazione di alcuni articoli della legge n. 515 del 1993, “in quanto compatibili”.
Coordinamento interno del testo
L’articolo 4, nel raddoppiare (dal 19 al
38 per cento), con effetto dal 2013, l’importo delle erogazioni liberali in
denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici detraibile dalla dichiarazione dei redditi (comma 1), si fa carico delle “eventuali
minori entrate affluenti al bilancio dello Stato”, provvedendo alla relativa
copertura. In analogia, andrebbe valutata
l’opportunità di disporre in ordine agli eventuali effetti economico-finanziari
del decreto legislativo previsto dall’articolo
8, comma 2, cui è demandato il
compito di armonizzare al regime previsto per i partiti e movimenti politici
anche le detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore dei soggetti e
delle iniziative di cui all’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
All’articolo 6, il comma 1
novella l’articolo 4, terzo comma della legge n. 659 del 1981 riducendo da
cinquantamila a cinquemila euro l’importo al di sopra del quale è necessario
dichiarare pubblicamente i contributi dei privati ai partiti; il comma 2 novella l’articolo 7, comma 6
della legge n. 515 del 1993, al fine di individuare il medesimo importo,
indicandolo per relationem: “[superiore] all’importo di cui
all’articolo 4[, terzo comma]
della legge
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