Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali - D.L. 64/2010 - A.C. n. 3552 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto legge
Riferimenti:
DL N. 64 DEL 30-APR-10   AC N. 3552/XVI
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 86
Data: 22/06/2010
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   SPETTACOLO
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

22 giugno 2010

 

n. 86

Disposizioni urgenti

in materia di spettacolo e attività culturali

D.L. 64/2010 - A.C. n. 3552

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

3552

Numero del decreto-legge

64/2010

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

9

testo approvato dal Senato

9

Date:

 

emanazione

30 aprile 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

30 aprile 2010

approvazione del Senato

16 giugno 2010

assegnazione

17 giugno 2010

scadenza

29 giugno 2010

Commissione competente

VII Commissione (Cultura)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame si compone di 9 articoli; rispetto al testo originario, il Senato ha soppresso l’articolo 5, sulle attività cinematografiche, ed ha introdotto l’articolo 7-bis, istitutivo della festa nazionale in occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.

Gli articoli 1, 2 e 3 riguardano le fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, l’articolo 1 demanda ad uno o più regolamenti di delegificazione la revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche. I regolamenti devono essere emanati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri devono essere espressi entro 60 giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere emanati. I criteri per l’adozione dei regolamenti di delegificazione sono indicati nei commi 1 e 1-bis.

L’articolo 2 disciplina il procedimento di contrattazione collettivanel settore lirico-sinfonico, nelle more della riforma in materia, demandata ai regolamenti di delegificazione di cui all’articolo 1.

L’articolo 3 reca disposizioni sul personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, relative allo svolgimento di attività di lavoro autonomo (commi 1 e 2), alla contrattazione integrativa aziendale ed ai  rapporti con la contrattazione collettiva nazionale (commi 3 e 3-bis), alla riduzione del 25% del trattamento economico aggiuntivo riconosciuto dalla contrattazione integrativa (comma 4), alle limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato (commi 5, 5-bis e 8-bis), all’applicazione di talune disposizioni di legge (comma 6), all’età pensionabile (commi 7 e 8).

L’articolo 4, nel testo modificato dal Senato, dispone che dal 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all’80% dell’ultimo contributo assegnato, applicando i criteri e le modalità previsti dai decreti vigenti.

L’articolo 5, sulle attività cinematografiche, è stato soppresso dal Senato.

L’articolo 6, nel testo modificato dal Senato, dispone che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di cui all’articolo 103 della legge n. n. 633 del 1941 comprende anche le opere audiovisive.

L’articolo 7 dispone la costituzione di un nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori(nuovo IMAIE),al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge n. 93 del 1992 e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attuali dell’IMAIE in liquidazione. L’Istituto è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato e opera sotto la vigilanza congiunta del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’articolo 7-bis, introdotto dal Senato, dichiara festa nazionaleil giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia (comma 1). I commi 2 e 3 disciplinano il sostegno della Presidenza del Consiglio alle relative iniziative culturali.

L’articolo 8 reca l’abrogazione di varie disposizioni, alcune delle quali connesse con le disposizioni contenute negli altri articoli del decreto.

L’articolo 9 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale”.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

 

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Negli ultimi tempi non si segnalano provvedimenti di urgenza  specificamente dedicati allo spettacolo ed alle attività culturali.

Nel 2005 furono adottati i seguenti due decreti-legge a carattere multisettoriale, che riguardavano, tra gli altri, i settori dei beni e delle attività culturali: 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgentiper l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici indipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti; 5 dicembre 2005, n. 250, recantemisure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in materia di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che la Commissione Cultura della Camera sta esaminando il testo unificato di numerosi progetti di legge (C. 136 ed abbinati) concernente legge quadro per gli spettacoli dal vivo.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame, come modificato dal Senato, tratta cinque distinti argomenti, tutti riconducibili a settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali (spettacolo ed attività culturali): i primi tre articoli riguardano il riassetto delle fondazioni lirico-sinfoniche; l’articolo 4 riguarda in generale le anticipazioni sui contributi erogati dal Ministero; l’articolo 6 concerne il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive; l’articolo 7 istituisce il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE); l’articolo 7-bis istituisce la festa nazionale per la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia ed affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di sostenere “le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale” .

Si segnala inoltre che l’articolo 8 abroga una serie di disposizioni per lo più (ma non esclusivamente) attinenti ai temi trattati nel decreto (a titolo esemplificativo, viene abrogato l’articolo 14 del decreto-legge n. 159/2007, in materia di razionalizzazione dei servizi aggiuntivi erogati da istituti e luoghi di cultura).

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L’articolo 3 comma 1 detta una nuova disciplina delle attività di lavoro autonomo del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, che si sostituisce a quella dettata dall’articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 367/1996, che andrebbe conseguentemente abrogato. Il comma 2 del medesimo articolo si riferisce all’«ambito delle attività consentite ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni»: il riferimento sembrerebbe piuttosto alla possibilità, riconosciuta ai corpi artistici dal comma 2 del citato articolo 23, di costituirsi in forma organizzativa autonoma. Il medesimo articolo 3, comma 2 integra nella sostanza, in maniera non testuale, la disciplina recata dal medesimo articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 367/1996.

L’articolo 3, comma 6 reca una disposizione produttiva di effetti retroattivi, in ordine alla quale andrebbe consideratal’opportunità di verificare se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.

 

L’articolo 7, comma 3 modifica in maniera non testuale l’articolo 5, comma 3 della legge n. 93/1992, con riguardo alle modalità di assolvimento degli obblighi di comunicazione del nuovo IMAIE riguardanti la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto ai compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori.

 

L’articolo 6 configura una sorta di delegificazione spuria, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri una nuova disciplina in una materia finora regolata con disposizioni di rango legislativo. Il comma 2 del medesimo articolo 6 dispone l’abrogazione dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 28/2004 e la reviviscenza del sistema previgente, di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, abrogato dal decreto-legge n. 200/2008 ed ora richiamato in vigore (sia pure temporaneamente) e quindi opportunamente inserito (limitatamente agli articoli fatti salvi) nell’allegato 2 del decreto legislativo n. 179/2009, che contiene la ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (l’allegato 2 reca l’elenco dei provvedimenti abrogati dal decreto-legge n. 200/2008 e successivamente “recuperati”).

Il primo periodo del citato comma 2 reca una abrogazione esplicita e una formula di abrogazione esplicita innominata, stabilendo, per tale secondo aspetto, l’abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili. In relazione alla abrogazione implicita, è presumibile che si intenda fare riferimento all’articolo 22 del decreto-legge n. 26 del 1994 e al DPCM n. 163 del 1998. A proposito della formula di abrogazione esplicita innominata, si rammenta che essa, in base al paragrafo3, lettera g), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, non dovrebbe essere utilizzata, in quanto “superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale”. La successiva lettera h) stabilisce, quindi, che “nell'incertezza circa la completezza dell'elenco delle disposizioni abrogate, per mettere in evidenza che tale elenco (comunque preferibile a formule generiche o implicite di abrogazione) può non essere esaustivo, si utilizza la seguente formula: "Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:".

L’articolo 7-bis,integrando in maniera non testuale la disciplina contenuta nell’articolo 36 del decreto-legge n. 159/2007, istituisce la festa nazionale per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia, senza specificare se essa determini o meno gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, la quale, agli articoli 2 e 3, distingue tra giorni festivi (con “osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici”) e solennità civili (con “orario ridotto negli uffici pubblici” ed “imbandieramento dei pubblici edifici”).

 

L’articolo 8 reca una serie di abrogazioni. In particolare, il comma 1 fa salve soltanto alcune disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800; l’elenco delle disposizioni fatte salve andrebbe probabilmente integrato con i primi due commi dell’articolo 6 (che individuano gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate) e con l’articolo 44, che specifica la documentazione necessaria per l’iscrizione nell’elenco delle imprese liriche di cui all’articolo 42, del quale permane la vigenza.

 

Richiami normativi

L’articolo 1, comma 2 richiama la “Conferenza unificata di cui all’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281”. Il provvedimento richiamato è in realtà un decreto legislativo.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Immediata applicazione

Talune disposizioni del decreto non sono immediatamente operative, in quanto gli effetti finali sono destinati a prodursi in un momento anche notevolmente differito rispetto alla data di entrata in vigore del decreto. Si segnalano:

• l’articolo 1, che demanda il riordino del settore lirico-sinfonico a regolamenti di delegificazione da adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

 

• l’articolo 3, che:

- al comma 1, secondo periodo, vieta “tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2011”;

- al comma 4 riduce del 25 per cento il trattamento economico aggiuntivo derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, “decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (nel testo originario del decreto si fa riferimento all’anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto);

- al comma 5, secondo periodo reca una disposizione a regime in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza dall’anno 2012;

Per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall’art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure disposte dal decreto, va valutata, per costante giurisprudenza del Comitato, anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti.

 

Norme di delegificazione

L’articolo 1 autorizza il Governo alla revisione dell’attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche. In ordine a tale autorizzazione si osserva quanto segue, con specifico riguardo alla conformità al modello prefigurato dall’articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988:

• i commi 1 e 1-bis (introdotto dal Senato) indicano i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi. Si rammenta in proposito che l’articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988 fa riferimento alle “norme generali regolatrici della materia”. L’alinea del comma 1 autorizza il Governo a procedere alla revisione “anche modificando le disposizioni legislative vigenti”; la legge n. 400/1988 modella un sistema nel quale la disciplina regolamentare si sostituisce a quella legislativa, che viene per l’appunto delegificata. La lettera c-ter) del comma 1 sembra riprendere ed esplicitare meglio un concetto già affermato nella lettera a). Alla lettera f), il quarto periodo dispone che “il Ministero dell’economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza”: non è chiaro se tale disposizione  abbia una valenza generale o sia riferita solo alla verifica dei programmi triennali. Le lettere a) e b) del comma 1-bis recano norme che sembrano avere carattere procedurale rispetto alle modalità di adozione dei regolamenti piuttosto che dettare indicazioni sul merito dei regolamenti da adottare;

• il comma 2, ai primi tre periodi, dispone che “sugli schemi di regolamento di cui al comma 1  è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281 [rectius: decreto legislativo], del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato”. In proposito si rammenta che:

-          l’espressione dei pareri da parte del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari è già prevista in via generale dalla legge n. 400/1988, che fissa il termine di trenta giorni per l’espressione del parere parlamentare e non fissa alcun termine ed alcuna conseguenza procedurale per l’espressione e la mancata espressione del parere del Consiglio di Stato;

-          il Comitato per la legislazione, per costante giurisprudenza, ha sempre invitato le Commissioni di merito a stabilire la sequenza dei diversi pareri di cui si richiede l’espressione rispettando l’«esigenza che il testo trasmesso alle Camere per il parere abbia completato la fase procedimentale interna all’Esecutivo, tenendo conto anche del parere del Consiglio di Stato»[1];

• il comma 2, quarto periodo dispone l’abrogazione delle disposizioni vigenti, anche di legge, incompatibili con le norme regolamentari da adottare, prevedendo che si proceda alla ricognizione di tali disposizioni incompatibili in sede di emanazione dei regolamenti. In proposito si segnala che la legge n. 400/1988 stabilisce che le leggi volte ad autorizzare il Governo alla delegificazione “dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”; la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3) raccomanda che sia la norma di autorizzazione ad indicare “espressamente le disposizioni abrogate” con “effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari”.

 

L’articolo 6, come già accennato, configura una sorta di delegificazione spuria, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri una nuova disciplina in una materia finora regolata con disposizioni di rango legislativo.

 

 

Formulazione del testo

L’articolo 2, nel testo originario, detta una disciplina a carattere transitorio in ordine alla contrattazione collettiva, in attesa della riforma organica della stessa, demandata dall’articolo 1 ai regolamenti di delegificazione ivi previsti, che dovranno recare anche una “disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva” (articolo 1, comma 1, lettera e) ). A seguito delle modifiche apportate dal Senato, le modalità di definizione della delegazione datoriale vengono definite sia “in  sede di prima applicazione” del decreto, sia “a regime”. Qualora si intenda effettivamente dettare una disciplina valida a regime (e non solo “In attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche”, coma recita l’incipit dell’articolo), andrebbe considerata l’opportunità di integrare le norme generali della materia dettate dall’articolo 1 per i regolamenti di riordino del settore.

Le disposizioni recate dall’articolo 3, comma 7, capoverso 4 sembrerebbero trovare applicazione per tutti i ballerini e i tersicorei iscritti al Fondo pensioni ENPALS successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e non solo per quelli dipendenti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, come, invece, si dedurrebbe dalla rubrica dell’articolo 3.

L’ambito di applicazione dell’articolo 4, a seguito della soppressione del primo e del secondo periodo, non risulta formalmente limitato ai contributi allo spettacolo dal vivo, ma fa generico riferimento a non meglio precisati “contributi”: il primo periodo dell’articolo delimitava infatti al solo spettacolo dal vivo l’ambito di applicazione di tutta la norma.

All’articolo 6, comma 1, lettera a), il concerto dovrebbe essere riferito al Ministro e non al Ministero dello sviluppo economico.

 

Disposizioni a carattere transitorio

Diverse disposizioni del decreto, come modificato ed integrato dal Senato, hanno carattere transitorio. A titolo esemplificativo, si segnalano gli articoli: 2; 3, commi 5 e 7, capoverso 4; 6.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cl086.doc



[1]          Così, testualmente, nella lettera inviata dai Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio il 12 febbraio 1998. la sequenza che vede le Camere intervenire per ultime nel processo di adozione dei decreti legislativi risponde infatti all’esigenza, avanzata dai Presidenti delle Camere, che «per il corretto e proficuo esercizio della prerogativa parlamentare il testo deliberato in via definitiva dal Consiglio dei ministri non possa configurare un atto diverso, per profili formali e sostanziali, da quello sottoposto all’esame del Parlamento, fatte salve le modificazioni che il Governo, nell’ambito della sua competenza e responsabilità, ritenga di introdurre per effetto del parere espresso».