Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 194/2009 - A.C. 3210 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 3210/XVI   DL N. 194 DEL 30-DIC-09
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 70
Data: 18/02/2010
Descrittori:
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 1955/XVI     

 

18 febbraio 2010

 

n. 70

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

D.L. 194/2009 - A.C. n. 3210

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

3210

Numero del decreto-legge

194/2009

Titolo del decreto-legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

11

testo approvato dal Senato

 

Date:

 

emanazione

30 dicembre 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

30 dicembre 2009

approvazione del Senato

 

assegnazione

30 dicembre 2009

scadenza

28 febbraio 2010

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali) e V Commissione (Bilancio)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge, composto inizialmente di 11 articoli, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell’esame al Senato. Nel testo trasmesso alla Camera il provvedimento si compone di 15 articoli.

L’articolo 1 prevede la proroga di alcuni termini tributari e in materia economico-finanziaria.

Si segnalano, in particolare:

·       la riapertura dei termini fino al 30 aprile 2010 della disciplina sullo scudo fiscale (commi 1-2-bis) ed il raddoppio dei termini per l’azione di contrasto all’evasione fiscale nei c.d. “paradisi fiscali” (comma 3);

·       la proroga dell’estensione delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori nelle aree degli obiettivi 1 e 2 (regolamento (CE) n. 1260/99) nel settore della sanità privata in situazione di crisi aziendale (commi 5-bis, ter e quater);

·       la proroga al 31 gennaio 2012 dei contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti CONSOB (commi 14-bis e ter);

·       la proroga al 30 aprile 2010 del termine concesso per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) (comma 16);

·       ildifferimento al 31 dicembre 2010 del termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge (comma 17-bis).

I commi 20-bis e 20-terstabiliscono che per la partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego relativi agli anni 2010-2012 si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.

Il comma 23-undecies proroga, mediante una norma di interpretazione autentica, al 1° aprile 2010 dall’originario 1° gennaio 2010 il termine per il recepimento della direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise.

L’articolo 2 reca la proroga di termini in materia di:

·       comunicazione: trattasi della convenzione stipulata con RAI e NewCo Rai International per la diffusione delle comunicazioni sulle azioni di peacekeeping svolte in Afghanistan, della fornitura dei servizi RAI alla Repubblica di San Marino, e dell’autorizzazione di spesa per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (co. 1-3);

·       riordino di enti: Ente irriguo Umbro-Toscano edEnte per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) (co. 4 e 6);

·       pubblicità legale: proroga il termine alla scadenza del quale le pubblicazioni in forma cartacea di atti e provvedimenti amministrativi non produrranno più effetto di pubblicità legale (co. 5);

·       razionalizzazione organizzativa della P.A.: viene prorogato al 31.12.2010 il termine di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni e, nel contempo viene prevista una riduzione non inferiore al 10% dell’organico (commi da 8 a 8-septies)

·       affissioni e pubblicità: differisce al 31 maggio 2010 la possibilità di definire le violazioni in materia.

Le disposizioni dei commi 7-bis e ter riguardano l’organico della Presidenza del Consiglio, mentre quelle del comma 8-decies integrano la disciplina relativa al personale della Commissione di garanzia sul diritto di sciopero.

L’articolo 3 reca diverse disposizionidi proroga terminiriguardanti l’amministrazione dell’interno.

Tra queste si segnalano:

·       l'obbligo di richiedere licenza al questore per l’apertura di un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale siano a disposizione degli utenti apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (internet point) (comma 1);

·       il trasferimento di fondi per consentire, nell'ambito dell'EXPO Milano 2015, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti agli uffici giudiziari e della sicurezza (comma 1-bis);

·       la designazione da parte del prefetto di funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali (comma 2);

·       il termine a partire dal quale le carte d’identità dovranno essere munite delle impronte digitali del titolare (comma 3)

·       il mantenimento in bilancio dei fondi per l’istituzione degli uffici periferici statali nelle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (comma 5);

·       il differimento del termineper la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 (comma 8).

La disposizione del comma 8-bis permette di indicare sulla carta di identità il consenso o il diniego del titolare del documento alla donazione dei propri organi e tessuti in caso di morte.

L’articolo 4 reca disposizioni per il personale delle Forze armate e di Polizia. Si segnalano, in particolare, le proroghe relative al concorso da sergente ed al reclutamento e avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri.

L'articolo 5, prevede la proroga di alcuni termini in materia di infrastrutture e trasporti.

Tra questi si segnalano quelli relativi a:

·       il rilascio di concessioni aeroportuali (co. 1);.

·       la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina del servizio taxi e noleggio con conducente (comma 3);

·       le disposizioni in materia di arbitrati (co. 4);

·       la revisione dell’apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (comma 5);

·       il differimento del versamento dei premi assicurativi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi (comma 7-septies);

·       l’utilizzo delle risorse per il potenziamento dell'intermodalità anche al fine del sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, e degli investimenti delle imprese di autotrasporto (comma 7-octies);

·       l’estensione del periodo di utilizzo delle risorse destinate agli interventi per la sicurezza degli impianti e per la sicurezza operativa dell’ENAV (co. 7-novies e decies);

·       la sospensione dell’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione (commi da 7-undecies a 7-terdecies).

L’articolo 6 reca la proroga di termini in materia sanitaria.

Tra queste rilevano quelle relative a:

·       la facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l’esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (comma 1);

·       la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici (comma 3) e quella sulla certificazione di conformità per la produzione di medicinali (comma 4);

·       il meccanismo del c.d. pay back (misura concessa alle aziende farmaceutiche alternativamente alla riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili) (co. 5-6);

·       il completamento di specifiche attività, riguardanti l’Istituto Superiore di Sanità (commi 7-9);

L’articolo 7 prevede alcune proroghe in materia di istruzione.

·       l’operatività del Comitato per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) (co. 1);

·       la composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, in attesa del riordino delle relative procedure (comma 2);

·       le convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo siglate dal Ministero dell’istruzione con gli istituti bancari (co. 3;.

·       le disposizioni riguardanti il personale della scuola titolare di incarico a tempo determinato (co. 4-ter);

·       il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (comma 4-quater);

·       l'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura (comma 5);

·       gli interventi a favore del Comune di Pietrelcina (comma 5-bis);

·       l’individuazione degli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole (co. 5-ter);

·       l’istituzione degli istituti tecnici superiori (comma 5-quater);

Inoltre il comma 4-bis prevede che ad alcuniistituti (universitari) ad ordinamento speciale non si applichino, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni limitative del turn over.

L’articolo 8 reca la proroga dei termini relativi a:

·       l’adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici (comma 1);

·       l’autorizzazione ad assumere personale disposta per l’APAT ed avente effetto anche per l’ISPRA (comma 2);.

·       l’adozione della tariffa integrata ambientale (TIA) (comma 3);

·       l’adeguamento alle norme del codice ambientale delle emissioni degli impianti (comma 3-bis);

·       l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai prodotti destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea; (comma 4-quater);

·       la previsione nei regolamenti edilizi comunali dell’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei nuovi edifici (comma 4-bis);

·       l’adeguamento alle norme di raccolta differenziata da parte dei centri di raccolta dei rifiuti urbani (comma 4-ter).

L’articolo 9 proroga termini in materia di sviluppo economico. Tra questi si segnalano:

·       la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (comma 1);

·       l’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche(cd. RAEE nuovi) (comma 2);

·       l’operatività dell’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa (comma 3);

·       la gestione del mercato dei fiori del comune di Sanremo(comma 4-bis);

Ulteriori disposizioni riguardano il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle zone franche urbane per gli 2008 e 2009 (comma 4) la possibilità per la Società di gestione “EXPO 2015 S.p.A.” di avvalersi di enti fieristici (comma 4-ter).

L’articolo 10 proroga gli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero.

L’articolo 10-bis interviene sulla disciplina del procedimento cd. “taglia-enti” e modifica il procedimento di approvazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici.

L’articolo 10-ter stabilisce che, in caso di mancata pubblicazione del decreto annuale sui flussi migratori, il Presidente del Consiglio dei Ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Si prevede, inoltre, che il suddetto DPCM possa essere adottato entro il 30 novembre (attualmente non è previsto alcun termine).

L’articolo 10-quater proroga l’efficacia del decreto di nomina del commissario ad acta per l’applicazione del disciplinare del libro genealogico del cane di razza.

L’articolo 10-quinquies prorogail finanziamento delle attività di formazione professionale dell’ISFOL.

L’articolo 11 reca le consuete disposizioni in merito all’entrata in vigore del provvedimento.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riguardo al decreto-legge in esame, il precedente più immediato è rappresentato dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Nella scorsa legislatura, si segnala il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Risalendo più indietro nel tempo, sono numerosi i decreti-legge che negli ultimi anni sono intervenuti per prorogare o differire termini legislativamente previsti. Nella maggior parte dei casi, ciascun provvedimento d’urgenza disponeva una sola o più proroghe incidenti nel medesimo settore o in settori affini. In varie occasioni, invece, il Governo ha adottato provvedimenti di portata generale, contenenti una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori. Tali provvedimenti sono stati ulteriormente ampliati, talora in misura notevole, durante l’iter di conversione. Negli ultimi anni, tali decreti hanno avuto cadenza annuale (2001; 2002; 2005) o semestrale (2003). Nel 2004 sono stati emanati 2 decreti-legge a distanza ravvicinata (9 novembre e 30 dicembre). Nel 2006, il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa, originariamente contenente una sola proroga degli atti regolamentari da emanare, è stato convertito con una totale mutazione: la proroga originaria è stata soppressa ed al suo posto sono state introdotte numerose proroghe di termini legislativi. A fine anno è stato emanato un ulteriore decreto-legge, n. 300/2006, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. In qualche caso, i provvedimenti, oltre a recare proroghe di termini, contenevano anche disposizioni sostanziali. Si segnalano, tra gli altri, i decreti-legge n. 147/2003, Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, e n. 273/2005, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Tale ultimo provvedimento, nella fase concitata della fine della XIV legislatura, già piuttosto corposo nel testo originario (40 articoli), levita nel processo di conversione fino a raggiungere 83 articoli, i quali assorbono tra l’altro le disposizioni di altri cinque decreti-legge in corso di conversione. 

Vari termini, tra quelli prorogati da disposizioni recate nel provvedimento in esame, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch’esse disposte con decreto-legge.

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’articolo 1, comma 23-bis novella l’articolo 2, comma 222, della legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) in una parte diversa rispetto a quella modificata ad opera dell’articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 195/2010, nel testo risultante dalle modifiche introdotte al Senato ed attualmente all’esame della Camera (C. 3196).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal decreto-legge ed introdotte nel corso dell’esame parlamentare appaiono tra loro eterogenee quanto alla materia, pur se molte di esse presentano la comune finalità di prorogare termini stabiliti con legge; a tale finalità non sono comunque riconducibili numerose disposizioni aventi natura sostanziale.

Si segnala inoltre che in qualche caso gli articoli non hanno un contenuto riconducibile esclusivamente agli argomenti segnalati nella rubrica. A titolo esemplificativo:

- nell’ambito dell’articolo 1, rubricato come “Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria”, è stato introdotto il comma 4-bis, che novella il codice dei beni culturali e del paesaggio;

- l’articolo 4, comma 2 dispone una proroga che ha valenza generale anche se è motivata, nella relazione introduttiva, con riferimento a esigenze relative ad alcuni bandi di concorso del Ministero della difesa. Proprio in forza della sua valenza generale, la collocazione più adeguata sarebbe rappresentata, per omogeneità di materia, dall’articolo 7 e non dall’articolo 4;

- all’articolo 7, rubricato “Proroga di termini in materia di istruzione”, il comma 5 si riferisce ai beni culturali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Incidenza su fonti secondarie

Numerose disposizioni interagiscono con fonti di rango secondario. Nel dettaglio:

• l’articolo 1, comma 4 dispone in deroga all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 i materia di studi di settore;

• l’articolo 5, comma 7-quinquies non modifica direttamente il termine contenuto nell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 161/2005, ma demanda al Governo tale intervento, in considerazione della natura regolamentare della norma da modificare. Si evidenzia però che il termine in questione è stato già modificato da una norma di rango legislativo e precisamente dall’articolo 29, comma 1-duodecies, del decreto-legge n. 207/2008, il quale lo ha prorogato da 48 a 60 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale;

• l’articolo 5, comma 7-undecies differisce l’applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi contenute nell’articolo 4, commi 1  e 2, del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107;

• l’articolo 5, comma 7-duodecies consente alle autorità portuali, in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale come adeguate ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2009;

• l’articolo 7, comma 4 interviene su una materia disciplinata da decreto ministeriale, indirettamente superandola;

• l’articolo 9, comma 4-bis proroga in maniera non testuale al 30 giugno 2010 il termine previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” n. 99 del 28 aprile 2008;

• l’articolo 9, comma 4-ter novella l’articolo 4, comma 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” n. 277 del 26 novembre 2008;

• l’articolo 10-quater proroga al 30 aprile 2011 l’efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, facendone salvi gli effetti.

 

Statuto del contribuente

In relazione all’articolo 1, comma 3, che raddoppia i termini di accertamento, si segnala che lo "Statuto dei diritti del contribuente" (legge 27 luglio 2000, n. 212) all'articolo 3, comma 3, stabilisce che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possano essere prorogati. Si ricorda che l'articolo 1, comma 1 dello Statuto prevede che le disposizioni da esso dettate, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

 

Modifiche non testuali

Il provvedimento in esame reca numerose disposizioni volte a prorogare o differire termini legislativamente previsti, in genere formulate con la tecnica della novella. In taluni casi, interviene invece in maniera non testuale su tali termini. A titolo esemplificativo, si segnalano gli articoli: 1, commi 5,  5-ter e 8; 3, comma 5; 4, commi 4, 5 e 7; 6, commi 5 e 6; 7, commi 1 e 4-ter.

In altri casi, le modifiche non testuali riguardano disposizioni di carattere sostanziale. A titolo esemplificativo, si segnala l’articolo 5, comma 7-octies, che modifica in maniera non testuale l’articolo 3, comma 2-ter del decreto-legge n. 209/2002, in materia di contributi per l’autotrasporto di merci.

 

Infine, in altri casi, si interviene a dettare un regime transitorio, valido per un periodo di tempo più o meno limitato, senza incidere direttamente sulle norme interessate. Si segnala, a titolo esemplificativo, l’articolo 7, comma 4-bis.

 

Modifica di norme di recente approvazione

Alcune disposizioni modificano la legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191). A titolo esemplificativo si segnalano:

- l’articolo 1, comma 23-bis, che novella l’articolo 2, comma 222;

- l’articolo 1, comma 23-septiesdecies novella l’articolo 2, comma 98;

- l’articolo 1, comma 23-vicies novella l’articolo 2, comma 89;

Si tratta – per costante giurisprudenza del Comitato – di “una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione”.

 

Interpretazione autentica

Oltre all’articolo 1, comma 23-undecies, per il quale si rimanda al paragrafo relativo all’incidenza su disposizioni di delega, altre tre disposizioni (articolo 6, comma 9-bis, secondo periodo, articolo 10-bis, comma 1, articolo 10-quater, comma 1, secondo periodo) sono formulate in termini di interpretazione autentica.  Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell’articolo. “Deve risultare comunque chiaro – continua la circolare – se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo.

 

Deroghe

L’articolo 10 stabilisce una deroga, limitatamente agli incarichi prorogati, al limite di età (di 65 anni) previsto dall’articolo 168 del DPR n. 18 del 1967.

L’articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e), in deroga a quanto previsto dall’articolo 37 della legge n. 99/2009, che prevede la soppressione dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), e quindi la decadenza dei suoi organi amministrativi e di controllo, a decorrere dalla data di insediamento dei citati commissari, prevede l’ultrattività del collegio dei revisori dei conti, al fine di garantire il controllo sull’ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali affidati agli stessi commissari fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia.

 

Disposizioni con efficacia retroattiva

Talune disposizioni hanno carattere retroattivo. Si segnalano, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- articolo 1, comma 1 che, nel disporre la possibilità di effettuare le operazioni di emersione fino al 31 aprile 2010, non introduce una proroga della disciplina, bensì una riapertura dei termini. In relazione alla decorrenza iniziale della disciplina in esame, andrebbe valutata l’opportunità di modificare il riferimento alle operazioni “perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009”, al fine di evitare dubbi interpretativi relativamente ai quali, peraltro, la circolare 29 gennaio 2010, n. 3 dell’Agenzia delle entrate chiarisce che “i soggetti interessati possono, infatti, porre in essere nuove operazioni a partire dal 30 dicembre 2009 (giorno dell’entrata in vigore del decreto) sino al 30 aprile 2010”.

- articolo 1, comma 23-quinquiesdecies;

- articolo 2, commi 8-septies e 8-novies. Quest’ultima disposizione sana le violazioni compiute a partire dal 10 marzo 2009; dal momento che la normativa vigente ha sanato le violazioni fino al 1° marzo 2009, le irregolarità compiute in alcuni giorni (quelli dal 2 al 9 marzo 2009) verrebbero escluse dall’ambito di applicazione della norma.

 

Richiami normativi errati

L’articolo 1, comma 23-octiesdecies richiama il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, relativo al Formez; tale decreto è stato abrogato dal recente decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, che reca la nuova disciplina del Centro di formazione studi.

L’articolo 7, comma 5-bis richiama il comma 2 anziché il comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 300/2006, in ordine al rifinanziamento degli interventi a favore del comune di Pietrelcina.

 

Ulteriori profili di coordinamento

Con riguardo all’articolo 1, comma 17-bis, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se con la norma in commento si intende disciplinare un nuovo e specifico regime di proroga del termine di alienazione della partecipazione eccedente i limiti di legge – che opera in presenza di entrambi i requisiti, sia la detenzione di partecipazioni sopra lo 0,5 per cento al 31 dicembre 2008, sia il superamento del limite per effetto di operazioni di concentrazione -, ferma restando l’efficacia delle già commentate norme di cui ai D.L. n. 207 del 2007 e D.L. n. 248 del 2008, ovvero se l’intento del legislatore sia quello didisciplinare ex novo la materia, sostituendo le proroghe già disposte con i citati decreti-legge con un’unica, nuova disposizione.

Con riguardo all’articolo 1, comma 20-ter, si segnala che il testo dell’articolo 65 del decreto legislativo n.165 del 2001 quale risulterebbe dalle modifiche previste non appare di chiara lettura.

In relazione all’articolo 1, comma 22, si segnala che, secondo la disciplina generale contabile, le somme di conto capitale iscritte in conto competenza nell’anno 2009 e non impegnate nel medesimo esercizio finanziario ricevono già automatica iscrizione nel 2010 quali residui di stanziamento. Non è pertanto per esse necessaria un’apposita norma che ne disponga il mantenimento in bilancio. Andrebbe quindi valutata l’opportunità di esplicitare l’esercizio finanziario di provenienza delle somme cui la norma in commento fa riferimento.

L’articolo 1, comma 23-quinquiesdecies, in relazione ai giudizi di lavoro davanti alla Corte di cassazione, prevede l’applicazione, fino al 31 dicembre 2010, della disciplina previgente rispetto a quella contenuta nell’articolo 2, comma 212, lettera b), n. 2, della legge finanziaria 2010. Ne deriva che l’obbligo di pagamento del contributo unificato per dette controversie troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2011. Posto che l’articolo 2, comma 212, lettera c), ha, attraverso il richiamo al nuovo comma 6-bis – introdotto dalla precedente lettera b) – escluso per tale tipo di controversie il pagamento dell’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari, non appare chiaro se anche tale agevolazione troverà applicazione soltanto dal 1° gennaio 2011.

Con riguardo all’articolo 6, si segnala che i commi 9-quater e 9-quinquies recano disposizioni di carattere transitorio, da applicare – rispettivamente – “fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra” e “in attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia” di trapianti. Non sembra risultare che tale coordinamento risulti già previsto e pertanto non appare l’ambito temporale di applicazione delle disposizioni. Si segnala inoltre, con riferimento al comma 9-quinquies, che  il regolamento ivi richiamato, previsto dall’articolo 8 della legge n. 458 del 1967, non risulta essere stato emanato.  A tale proposito, sui tempi di adozione del suddetto regolamento, al fine di riconoscere l'assenza dal lavoro per malattia nel caso di donazione di organi da persona vivente, alla Camera durante la seduta n. 229 di giovedì 8 ottobre 2009, è stata svolta l’interpellanza urgente n. 2-00493, nel corso della quale l’allora  viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ferruccio Fazio, ha riferito “che lo schema di regolamento previsto dalla legge n. 458 del 1967 è stato predisposto dal Ministero, è passato nella conferenza Stato-regioni l'8 aprile 2009 ed attualmente è all'esame del Consiglio di Stato. Come è noto infatti, i provvedimenti di natura regolamentare devono acquisire il favorevole parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Una volta acquisito il parere si procederà, nei tempi più rapidi possibili, all'emanazione del regolamento in esame”.

Con riguardo all’articolo 7, comma 5-quater, si segnala che il secondo periodo non sembra aggiungere contenuti nuovi rispetto alla normativa vigente. Esso utilizza, inoltre, l’impropria espressione relativa al riconoscimento da parte del Ministero dell’interno (che, presumibilmente, intende riferirsi alriconoscimento della personalità giuridica tramite l’iscrizione nei registri gestiti dalle prefetture). Per la medesima ragione, al terzo periodo, andrebbe eliminato il riferimento alla personalità giuridica. Inoltre, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire il significato del termine “accorpano”, in considerazione del fatto che gli istituti tecnici e professionali che costituiscono gli enti di riferimento degli istituti tecnici superiori (ITS) mantengono distinta e autonoma personalità giuridica rispetto agli stessi ITS. Infine, si evidenzia che l’espressione “poli formativi” – presente nella programmazione 2004-2006 dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi(e, in particolare, nel Documento Tecnico allegato all'Accordo della Conferenza Unificata del 25 novembre 2004) appare superata dalla previsione dei nuovi poli tecnico professionali di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2007.

Con riguardo all’articolo 8, comma 1, si segnala che il nuovo termine indicato per l’adozione dei piani di gestione delle autorità di bacino è successivo a quello (22 dicembre 2009) fissato dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Incidenza su disposizioni di delega

Tre disposizioni del provvedimento in esame, due delle quali introdotte dal Senato, incidono su disposizioni di delega. Nel dettaglio:

l’articolo 1, comma 21 incide sulla delega di cui all’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (ordinamento transitorio di Roma capitale), modificandone le modalità di esercizio con la previsione che la delega stessa possa essere esercitata con uno o più decreti e non con uno soltanto (analoga modifica, per coordinamento, andrebbe introdotta nei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 24);

l’articolo 1, comma 23-undecies, attraverso una norma di interpretazione autentica (della quale andrebbe verificata la congruità) dell’articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) – proroga al 1° aprile 2010 (dall’originario 1° gennaio 2010) la scadenza del termine per l’esercizio della delega, da parte del Governo, al recepimento della direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise;

l’articolo 10-bis, comma 4 modifica la disciplina relativa all’espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione sugli schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe cd. “taglia-leggi”. In particolare, la mancata espressione del parere da parte della Commissione nei termini previsti non è più considerata equivalente ad un parere favorevole e diviene più semplicemente non ostativa all’adozione del decreto. Nel computo dei termini per i pareri non viene altresì considerato il periodo di sospensione dei lavori parlamentari di fine anno (oltre a quello già escluso della sospensione estiva). Quest’ultima previsione potrebbe produrre effetti sui termini di delega.

Le disposizioni in esame, in quanto tese a modificare le modalità di esercizio ed i termini di delega, suscitano perplessità – per costante giurisprudenza del Comitato – alla luce del limite di contenuto dei decreti-legge imposto dall’articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400/1988, che il Comitato ha sempre interpretato  “come volto ad impedire anche che nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative”.

 

Immediata applicazione

L’articolo 5, comma 7-ter proroga alcuni termini relativi al regime transitorio stabilito per i servizi automobilistici interregionali di competenza statale dall’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, prorogandoli dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013; due ulteriori termini vengono prorogati dal 1° gennaio 2011 al 1° gennaio 2014.

 

Coordinamento interno del testo

L’articolo 2, comma 8-quinquies richiama l’articolo 17, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009, abrogato dal successivo comma 8-septies.

 

Formulazione del testo

In relazione all’articolo 1, comma 7, si segnala che il periodo d’imposta interessato dalla norma è l’anno 2008, mentre la relazione illustrativa allegata al provvedimento afferma che con la proroga in commento i soggetti beneficiari “possono regolarizzare l’intera posizione fiscale anche con riferimento agli anni pregressi”.

 


 

 

 

 

 

 

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