Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||||||
Titolo: | Disposizioni urgenti per le regioni Campania e Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la protezione civile - D.L. 195/2009 - A.C. n. 3196 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Commissione | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 69 Progressivo: 1 | ||||||||
Data: | 16/02/2010 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
17 febbraio 2010 |
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n. 69-bis |
Disposizioni urgenti per le
regioni Campania e Abruzzo,
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Numero del disegno di legge di conversione |
3196 |
Numero del decreto-legge |
195/2009 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli: |
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testo originario |
19 |
testo approvato dal Senato |
28 |
Date: |
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emanazione |
30 dicembre 2009 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
30 dicembre 2009 |
approvazione del Senato |
9 febbraio 2010 |
assegnazione |
11 febbraio 2010 |
scadenza |
28 febbraio 2010 |
Commissione competente |
VIII Commissione (Ambiente) |
Stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Il decreto-legge in esame contienemisure urgenti in relazione a tre fattispecie emergenziali:
- il sisma in Abruzzo dove, conclusa la fase di prima emergenza, si definiscono nuovi ambiti di competenza, al fine di raccordare le iniziative avviate con quelle per la ricostruzione;
- l’emergenza rifiuti in Campania, dove il 31 dicembre 2009 si è conclusa la dichiarazione di stato di emergenza nel settore dei rifiuti;
- la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico, per i quali è prevista la nomina, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di commissari straordinari.
Il decreto-legge reca, inoltre numerose disposizioni, volte, tra l’altro, a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, norme sull’attività del soccorso alpino, della Croce rossa e dei vigili del fuoco nonché disposizioni sul numerodei membri del governo e Piano carceri.
Si tratta di un disegno di legge di conversione di un
decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della
Camera, sul quale il Comitato per la legislazione ha espresso un articolato
parere, nella seduta del 16 febbraio 2010. Il provvedimento, come emendato
durante l’esame presso
«In via
sperimentale, ed in attesa di una compiuta riforma delle norme del Regolamento
concernenti il Comitato per la legislazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 96-bis, comma 1, il Comitato per la legislazione, ove ne
sia fatta richiesta - da avanzare entro la conclusione dell'esame degli
emendamenti - da almeno un quinto dei componenti della Commissione competente
in sede referente, esprime un ulteriore parere sul testo del disegno di legge
di conversione e del relativo decreto-legge risultante dall'approvazione degli
emendamenti in Commissione. Tale secondo parere ha ad oggetto le modifiche
introdotte dalla Commissione, sempre che esse coinvolgano aspetti di competenza
del Comitato, come stabiliti dal Regolamento.
Il parere è reso alla Commissione competente ove ciò sia compatibile con i
tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente in sede di
programmazione dei lavori. Diversamente, il parere sul testo del disegno di
legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dagli emendamenti
approvati in Commissione può essere utilmente reso direttamente all'Assemblea
ed è annunciato dal Presidente della Camera. Resta fermo che la mancata
espressione del parere da parte del Comitato - anche in relazione a quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 28 febbraio 2007 -
non determina alcun impedimento alla prosecuzione e conclusione dell'esame in
Commissione e in Assemblea».
La presente nota concerne esclusivamente le modifiche introdotte dalla Commissione.
Nel parere espresso nella seduta del 16 febbraio 2010, il Comitato per la legislazione ha evidenziato, nella premessa, il carattere eterogeneo del provvedimento, soprattutto in seguito alle modifiche ed integrazioni introdotte durante l’esame presso il Senato, che ha inserito nove ulteriori articoli.
Ha invece introdotto, nel’ambito dell’articolo 17, il comma 2-quater, che a sua volta novella l’articolo 5 della legge n. 225/1992 in ordine alla sospensione ovvero al differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi, che introduce un ulteriore tema nell’ambito dell’articolo soggetto a modifica, senza che se ne dia conto nella rubrica.
Nel proprio parere, il Comitato aveva posto una condizione relativa a questo profilo in merito all’articolo 17-quinquies, che è stato soppresso dalla Commissione.
Per quanto riguarda le osservazioni, si segnala che
- ha modificato l’articolo 3, comma 5, raccordandolo con il comma 4 del medesimo articolo e specificando che non possono essere intraprese, fino al 31 gennaio 2011, “azioni giudiziarie civili, amministrative ed arbitrali” nei confronti delle strutture commissariali e della unità stralcio;
- ha soppresso, come già accennato, l’articolo 16, comma 1-quater;
-
non ha tenuto conto della osservazione relativa
all’articolo 10-bis, “secondo cui nei territori già destinatari di declaratoria
dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti e per la
durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, trovi
applicazione in via obbligatoria l'aumento della pena per la recidiva non
inferiore ad un terzo della pena per i delitti previsti dall’articolo 6 del
decreto-legge n. 172 del
Per quanto riguarda le ulteriori modifiche apportate dalla
Commissione, si segnala quella all’articolo
13, comma 2, volta a prevedere, in favore dei lavoratori dei consorzi che
risulti in esubero, l’applicazione – in
luogo della mobilità – delle “disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali, in deroga all’articolo 2,
comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.
Come già accennato, all’articolo 17 è stato introdotto il comma 2-quater,
che a sua volta novella l’articolo 5 della legge n. 225/1992. La nuova
disposizione disciplina a regime la sospensione ovvero il differimento dei
termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi,
definendo le condizioni ed i limiti temporali per la loro fruizione e
demandando la relativa declaratoria a decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, “sentita
Nel proprio parere, il Comitato aveva posto tre condizioni
relative a questo profilo, una delle quali relativa all’articolo 16, comma 3, soppresso dalla Commissione. Delle altre due
condizioni, la prima, relativa al coordinamento tra la norma di copertura
finanziaria e quelle relative all’affitto del termovalorizzatore di Acerra, è
stata superata dalle modifiche apportate dalla Commissione all’articolo 7, comma
Per quanto riguarda le osservazioni, si segnala che
- ha modificato l’articolo
- ha sostanzialmente recepito, con una modifica all’articolo 11, comma 8, la osservazione relativa all’instaurazione di rapporti di pubblico impiego tra le amministrazioni provinciali e le loro società controllate ed il personale ad esse trasferito, già operante negli impianti di trattamento dei rifiuti, limitando il divieto di instaurare rapporti di pubblico impiego alle sole società;
- non ha tenuto conto delle altre osservazioni, per lo più relative ai termini già scaduti per una serie di adempimenti.
Per quanto riguarda le ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione, come già accennato, all’articolo 16 sono state soppresse le disposizioni relative alla istituzione della società “Protezione civile s.p.a.” e sono state mantenute esclusivamente quelle relative alla flotta area del Dipartimento della protezione civile, modificando conseguentemente la rubrica.
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