Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti per le regioni Campania e Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la protezione civile - D.L. 195/2009 - A.C. n. 3196 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Commissione
Riferimenti:
AC N. 3196/XVI   DL N. 195 DEL 30-DIC-09
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 69    Progressivo: 1
Data: 16/02/2010
Descrittori:
ABRUZZI   CAMPANIA
PROTEZIONE CIVILE   RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI
SMALTIMENTO DI RIFIUTI   SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA
TERREMOTI     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

17 febbraio 2010

 

n. 69-bis

Disposizioni urgenti per le regioni Campania e Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la protezione civile

 

D.L. 195/2009 - A.C. n. 3196

Elementi di valutazione sulla qualità del testo
e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto degli emendamenti approvati
nel corso dell’esame in Commissione

 

Numero del disegno di legge di conversione

3196

Numero del decreto-legge

195/2009

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

19

testo approvato dal Senato

28

Date:

 

emanazione

30 dicembre 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

30 dicembre 2009

approvazione del Senato

9 febbraio 2010

assegnazione

11 febbraio 2010

scadenza

28 febbraio 2010

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame contienemisure urgenti in relazione a tre fattispecie emergenziali:

-    il sisma in Abruzzo dove, conclusa la fase di prima emergenza, si definiscono nuovi ambiti di competenza, al fine di raccordare le iniziative avviate con quelle per la ricostruzione;

-    l’emergenza rifiuti in Campania, dove il 31 dicembre 2009 si è conclusa la dichiarazione di stato di emergenza nel settore dei rifiuti;

-    la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico, per i quali è prevista la nomina, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di commissari straordinari.

Il decreto-legge reca, inoltre numerose disposizioni,  volte, tra l’altro, a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, norme sull’attività del soccorso alpino, della Croce rossa e dei vigili del fuoco nonché disposizioni sul numerodei membri del governo e Piano carceri.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera, sul quale il Comitato per la legislazione ha espresso un articolato parere, nella seduta del 16 febbraio 2010. Il provvedimento, come emendato durante l’esame presso la Commissione di merito, torna ora all’esame del Comitato, in attuazione di quanto previsto nel parere espresso dalla Giunta per il regolamento il 6 ottobre 2009, che, con riguardo ai disegni di legge di conversione, recita:

«In via sperimentale, ed in attesa di una compiuta riforma delle norme del Regolamento concernenti il Comitato per la legislazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, il Comitato per la legislazione, ove ne sia fatta richiesta - da avanzare entro la conclusione dell'esame degli emendamenti - da almeno un quinto dei componenti della Commissione competente in sede referente, esprime un ulteriore parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione. Tale secondo parere ha ad oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione, sempre che esse coinvolgano aspetti di competenza del Comitato, come stabiliti dal Regolamento.
Il parere è reso alla Commissione competente ove ciò sia compatibile con i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente in sede di programmazione dei lavori. Diversamente, il parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dagli emendamenti approvati in Commissione può essere utilmente reso direttamente all'Assemblea ed è annunciato dal Presidente della Camera. Resta fermo che la mancata espressione del parere da parte del Comitato - anche in relazione a quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 28 febbraio 2007 - non determina alcun impedimento alla prosecuzione e conclusione dell'esame in Commissione e in Assemblea».

 

La presente nota concerne esclusivamente le modifiche introdotte dalla Commissione.

 

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Nel parere espresso nella seduta del 16 febbraio 2010, il Comitato per la legislazione ha evidenziato, nella premessa, il carattere eterogeneo del provvedimento, soprattutto in seguito alle modifiche ed integrazioni introdotte durante l’esame presso il Senato, che ha inserito nove ulteriori articoli.

La Commissione Ambiente ha soppresso due di tali articoli (articoli 15-bis, sulla formazione continua dei dipendenti pubblicie 17-quinquies, sui commissari straordinari per l’energia) ed ha soppresso diversi commi dell’articolo 16, relativi all’istituzione della società “Protezione civile s.p.a.”, adeguandone la rubrica ai nuovi contenuti.

Ha invece introdotto, nel’ambito dell’articolo 17, il comma 2-quater, che a sua volta novella l’articolo 5 della legge n. 225/1992 in ordine alla sospensione ovvero al differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi, che introduce un ulteriore tema nell’ambito dell’articolo soggetto a modifica, senza che se ne dia conto nella rubrica.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Nel proprio parere, il Comitato aveva posto una condizione relativa a questo profilo in merito all’articolo 17-quinquies, che è stato soppresso dalla Commissione.

Per quanto riguarda le osservazioni, si segnala che la Commissione Ambiente:

-          ha modificato l’articolo 3, comma 5, raccordandolo con il comma 4 del medesimo articolo e specificando che non possono essere intraprese, fino al 31 gennaio 2011,  “azioni giudiziarie civili, amministrative ed arbitrali” nei confronti delle strutture commissariali e della unità stralcio;

-          ha soppresso, come già accennato, l’articolo 16, comma 1-quater;

-          non ha tenuto conto della osservazione relativa all’articolo 10-bis, “secondo cui nei territori già destinatari di declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti e per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, trovi applicazione in via obbligatoria l'aumento della pena per la recidiva non inferiore ad un terzo della pena per i delitti previsti dall’articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008”, che invitava la Commissione a valutare “l’opportunità di verificare se fare esplicito riferimento all’articolo 99, quinto comma, del Codice penale, che dispone in modo analogo con riguardo alla recidiva, limitando tuttavia l’inasprimento della pena ai soli casi di recidiva per delitti non colposi”.

Per quanto riguarda le ulteriori modifiche apportate dalla Commissione, si segnala quella all’articolo 13, comma 2, volta a prevedere, in favore dei lavoratori dei consorzi che risulti in esubero, l’applicazione –  in luogo della mobilità – delle “disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, in deroga all’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203”.

Come già accennato, all’articolo 17 è stato introdotto il comma 2-quater, che a sua volta novella l’articolo 5 della legge n. 225/1992. La nuova disposizione disciplina a regime la sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi, definendo le condizioni ed i limiti temporali per la loro fruizione e demandando la relativa declaratoria a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, “sentita la Presidenza del Consiglio”. In proposito, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione al fine di precisare sia la procedura di adozione (chiarendo quale settore o dipartimento della Presidenza del Consiglio debba essere sentito), sia il regime di pubblicità (che per le ordinanze è realizzata mediante la loro pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”), sia le modalità di copertura degli oneri; al riguardo, dal momento che tale strumento è idoneo ad incidere su risorse legislativamente definite, dovrebbe comunque valutarsi l’opportunità di prevedere la trasmissione di tali atti alle Camere.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Nel proprio parere, il Comitato aveva posto tre condizioni relative a questo profilo, una delle quali relativa all’articolo 16, comma 3, soppresso dalla Commissione. Delle altre due condizioni, la prima, relativa al coordinamento tra la norma di copertura finanziaria e quelle relative all’affitto del termovalorizzatore di Acerra, è stata superata dalle modifiche apportate dalla Commissione all’articolo 7, comma 4, in base alle quali il contratto di affitto può avere una durata fino a 15 anni. La seconda condizione, relativa ad un riferimento errato all’articolo 18 anziché 118 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006), contenuto nell’articolo 17-ter, comma 7, non risulta accolta.

 

Per quanto riguarda le osservazioni, si segnala che la Commissione Ambiente:

 

- ha modificato l’articolo 6, in modo da fissare direttamente nel decreto-legge  il valore del termovalorizzatore di Acerra (in luogo della previsione originaria, che demandava all’ENEA la determinazione del valore). In proposito, andrebbe valutata l’opportunità di coordinare il secondo periodo dell’articolo con il primo, che fa riferimento alla finalità di accertare il valore dell’impianto. Ha soppresso l’articolo 18, comma 1-bis, che recava la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate; ha lasciato immutato il comma 2 dell’articolo 7, che rinvia ad un non meglio specificato “provvedimento normativo” l’individuazione delle risorse necessarie in caso di trasferimento a soggetto pubblico del termovalorizzatore medesimo;

- ha sostanzialmente recepito, con una modifica all’articolo 11, comma 8, la osservazione relativa all’instaurazione di rapporti di pubblico impiego tra le amministrazioni provinciali e le loro società controllate ed il personale ad esse trasferito, già operante negli impianti di trattamento dei rifiuti, limitando il divieto di instaurare rapporti di pubblico impiego alle sole società;

- non ha tenuto conto delle altre osservazioni, per lo più relative ai termini già scaduti per una serie di adempimenti.

 

 

Per quanto riguarda le ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione, come già accennato, all’articolo 16 sono state soppresse le disposizioni relative alla istituzione della società “Protezione civile s.p.a.” e sono state mantenute esclusivamente quelle relative alla flotta area del Dipartimento della protezione civile, modificando conseguentemente la rubrica.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Osservatorio per la legislazione

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