Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti per le regioni Campania e Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la protezione civile - D.L. 195/2009 - A.C. n. 3196 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 3196/XVI   DL N. 195 DEL 30-DIC-09
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 69
Data: 16/02/2010
Descrittori:
ABRUZZI   CAMPANIA
PROTEZIONE CIVILE   RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI
SMALTIMENTO DI RIFIUTI   SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA
TERREMOTI     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

16 febbraio 2010

 

n. 69

Disposizioni urgenti per le regioni Campania e Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la protezione civile

D.L. 195/2009 - A.C. n. 3196

Elementi di valutazione sulla qualità del testo
e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

3196

Numero del decreto-legge

195/2009

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

Iter al Senato

Numero di articoli:

 

testo originario

19

testo approvato dal Senato

28

Date:

 

emanazione

30 dicembre 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

30 dicembre 2009

approvazione del Senato

9 febbraio 2010

assegnazione

11 febbraio 2010

scadenza

28 febbraio 2010

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame contienemisure urgenti in relazione a tre fattispecie emergenziali:

-    il sisma in Abruzzo dove, conclusa la fase di prima emergenza, si definiscono nuovi ambiti di competenza, al fine di raccordare le iniziative avviate con quelle per la ricostruzione;

-    l’emergenza rifiuti in Campania, dove il 31 dicembre 2009 si è conclusa la dichiarazione di stato di emergenza nel settore dei rifiuti;

-    la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico, per i quali è prevista la nomina, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di commissari straordinari.

Il decreto-legge reca, tra l’altro, norme volte a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, norme sull’attività del soccorso alpino, della Croce rossa e dei vigili del fuoco nonché disposizioni sul numerodei membri del governo e Piano carceri.

In particolare, l'articolo 1 disciplina - a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza (fino al 31 dicembre 2010) - il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzionidell'attuale Commissario delegato, ad eccezione della competenza - che rimane affidata al Dipartimento della protezione civile - per il completamento delle abitazioni da destinare alla popolazione sinistrata.

Gli articoli da 2 a 13 attengono alla conclusione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania con il subentro degli enti ordinariamente competenti, quali la regione Campania e le relative province. Fa eccezione l’articolo 5-bis, concernente il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano.

Quanto alle norme riguardanti il Dipartimento della protezione civile, l'articolo 14 autorizza l’avvio di procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti i titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione, in deroga alla normativa su reclutamento, limitazioni del turn over e stabilizzazioni nella pubblica amministrazione.

L’articolo 14-bis, introdotto dal Senato, estende al personale dei vigili del fuoco l’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001.

L'articolo 15 prevede, fino al 31 dicembre 2010, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degliinterventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile. L’ultimo periodo del comma 1, introdotto dal Senato, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato, non debba percepire ulteriori emolumenti.

La norma, poi, stabilisce che con DPCM siano definiti i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile nonché la gestione del sistema di allertamento nazionale.

E’ quindi prevista la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorieinserite nei contratti stipulati per interventi connessi allo stato di emergenza.

L’articolo 15-bis, introdotto dal Senato, reca norme sulla formazione continua di pubblici dipendenti.

L’articolo 15-ter, introdotto dal Senato, apporta alcune modificherelativeall’uso del logo della protezione civile e dei vigili del fuoco.

L'articolo 16, ferme restando, secondo il testo approvato al Senato, le funzioni assegnate al Dipartimento della protezione civile, prevede la costituzione di una società per azionidi interesse nazionale - a totale partecipazione pubblica -, denominata "Protezione civile servizi spa” per l'espletamento di specifici compiti operativi. Nel corso dell’esame al Senato sono stati precisati i compiti e le funzioni della società nonché i rapporti tra quest’ultima e il Dipartimento, anche al fine di un più compiuto rispetto dell’ordinamento comunitario e della normativa in materia di appalti.

Quanto, infine, agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, l'articolo 17 - ad integrazione di quanto disposto dalla finanziaria 2010 sull'adozione di piani straordinari per contrastare il rischio idrogeologico - introduce la possibilità di nominare commissari straordinari. Il Senato ha inoltre introdotto un finanziamento a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscanacolpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010.

L’articolo 17-bis, introdotto dal Senato, modifica la denominazione della Scuola di specializzazione di cui all’art. 7 della legge 157/1992, in "Scuola di specializzazione in discipline ambientali".

L’articolo 17-ter, introdotto dal Senato, reca misure per la realizzazione del Piano carceri,introducendo un iter più snello per la localizzazione e le espropriazione delle aree ove realizzare le nuove strutture. A tal fine il Commissario straordinario può avvalersi della 'Protezione civile S.p.A.'.

L’articolo 17-quater, introdotto dal Senato, in relazione alla costruzione delle nuove strutture carcerarie, reca una disciplina analoga a quella introdotta dall’articolo 16 del decreto-legge n. 39/2009 per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata.

L’articolo 17-quinquies, introdotto dal Senato, dispone la non applicazione della disciplina sui commissari di governo ai commissari straordinari previsti per interventi urgenti sulle reti dell'energia.

L'articolo 18 contiene le norme di copertura finanziaria.

L’articolo 19 dispone l’immediata entrata in vigore.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il decreto-legge in esame fa seguito a numerosi provvedimenti d’urgenza emanati in occasione delle diverse emergenze qui trattate. In particolare:

• l’articolo 1 (terremoto in Abruzzo) si connette strettamente al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che novella e di cui interpreta autenticamente due disposizioni;

• gli articoli da 2 a 13 (emergenza rifiuti in Campania) fanno seguito ai decreti-legge 23 maggio 2008, n. 123 e 6 novembre 2008, n. 172, richiamati espressamente, e ad altri provvedimenti d’urgenza;

• l’articolo 14, in materia di personale del Dipartimento della protezione civile, richiama e modifica il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90;

• l’articolo 15-ter novella l’articolo 15 del decreto-legge n. 39/2009, sull’uso del logo della Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge reca misure urgenti in relazione a tre fattispecie emergenziali (sisma in Abruzzo, emergenza rifiuti in Campania, interventi nelle situazioni di rischio idrogeologico). Esso reca inoltre norme volte a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile. Nel corso dell’esame al Senato sono state introdotte norme su materie non strettamente connesse con le predette disposizioni (a titolo esemplificativo, si segnalano quelle sull’ampliamento del numero dei membri del Governo, sulla Croce rossa, sui vigili del fuoco, sul soccorso alpino, sul Piano carceri, sulla formazione degli operatori ambientali, sui commissari per l’energia e sulla formazione continua dei dipendenti pubblici). Il decreti, nel suo complesso, appare originare dall’unificazione di distinte istruttorie relative a tre diversi provvedimenti, esaminati in tempi diversi dal Consiglio dei ministri (emergenza ambientale: 17 dicembre 2009; rischio idrogeologico: 12 e 19 novembre 2009; piano carceri: 13 gennaio 2010).

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Considerazioni generali

Il provvedimento in esame si colloca in un contesto normativo segnato da procedure di emergenza e spesso derogatorie rispetto alla legislazione vigente. Con specifico riguardo all’emergenza rifiuti in Campania (emergenza che dura dal 1994), esso si sovrappone e novella i due precedenti  decreti-legge n. 90/2008 e n. 172/2008 (in qualche caso modificandoli in maniera non testuale).  Esso agisce in un ambito regolato, in buona misura, da ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri, ordinanze di protezione civile e determinazioni del Sottosegretario di Stato (non  sempre di facile reperibilità), che vengono frequentemente richiamate dal provvedimento in esame, nonché dalla legge regionale campana 28 marzo 2007, n. 4. Tra l’altro, per quanto riguarda il rapporto tra fonti, si segnala che:

-          l’articolo 2, comma  1 autorizza un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a prorogare, per non più di sei mesi, un termine ivi indicato;

-          l’articolo 9, comma 1 richiama l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3768 del 13 maggio 2009, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed altre disposizioni di protezione civile, “in quanto compatibile”;

-          l’articolo 10, comma 4 richiama, con riguardo all’intero territorio campano, gli obiettivi di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009;

-          l’articolo 10, comma 6 prevede la revoca degli “atti funzionali”  alla realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno posti in essere dalla medesima provincia, ove non espressamente confermati;

-          l’articolo 15, comma 3 dispone la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza e di grande evento, con una norma che sembra dettare una disciplina a regime.

 

In qualche caso, infine, il decreto dispone nelle more dell’attuazione di più antiche disposizioni. A titolo esemplificativo:

- l’articolo 2, comma 2 agisce “nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008” (che avrebbero dovuto essere stati adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, cioè entro la metà di settembre 2009);

- l’articolo 14, comma 3-bis agisce “nelle more dell’attuazione dell’articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303”, introdotto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 343/2003.

 

 

Osservazioni puntuali

L’articolo 1, comma 2 si riferisce al commissario delegato all’emergenza conseguita al terremoto che ha colpito l’Abruzzo, richiamando il decreto del Presidente del Consiglio relativo alla nomina senza citarne gli estremi.

 

L’articolo 10-bis si sovrappone alla disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 6 del decreto-legge n. 172/2008, stabilendo che, per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, in caso di commissione di delitti di cui al citato articolo 6 l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. Si segnala in proposito che l’articolo 99 del codice penale prevede in via generale che l’aumento della pena possa essere comminato soltanto a chi commette un delitto non colposo dopo essere stato condannato per altro delitto non colposo.

 

L’articolo 17-quinquies, “al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina, prevede che ai commissari straordinari previsti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 78/2009 per interventi urgenti per le reti dell’energia non si applica l’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. si segnala in proposito che il Comitato per la legislazione, nel parere espresso il 14 luglio 2009 sul citato decreto-legge n. 78/2009, aveva formulato la seguente osservazione, volta a chiarire se tale ultimo provvedimento intendesse derogare o meno alla legge n. 400/1988: “all'articolo 4, comma 2 - che disciplina la nomina di commissari straordinari per le reti dell'energia «ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400», disponendo che «la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1» - dovrebbe precisarsi se si intende quindi derogare alla disciplina recata in via generale dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 proprio allo scopo di adottare per la nomina dei medesimi commissari la procedura (molto più complessa rispetto a quella indicata dal citato articolo 11), disposta al comma 1 dell'articolo in commento”. Ora, la modifica non testuale operata dalla disposizione in esame, che prevede la disapplicazione dell’articolo 11 della legge n. 400/1988, non definisce una diversa, più semplice disciplina di nomina.

 

 

Norme di interpretazione autentica

Con riguardo all’articolo 1, comma 2-ter, l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione dovrebbe risultare, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, nella rubrica dell’articolo.

 

 

Disposizioni in deroga

Il provvedimento reca numerose deroghe alla legislazione vigente, sia di carattere generico sia di carattere più specifico.

Tra le prime si segnalano quelle contenute negli articoli 10, comma 1 (al decreto legislativo n. 36/2003 ed all’articolo 18 del decreto-legge n. 90/2008); 11, comma 1 (agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267/2000); 14, comma 2 (agli articoli 66 e 74 del decreto-legge n. 112/2008, all’articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e all’articolo 17 del decreto-legge n. 78/2009); 15, comma 1 (all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008).

 

Tra le seconde quella contenuta nell’articolo 14, comma 1 (ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale).

 

L’articolo 1, comma 2-quater, introdotto durante l’iter al Senato, novellando l’articolo 9 del decreto-legge n. 39/2009, prevede la possibilità di reiterare fino a quattro volte le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto codice ambientale), ma limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al citato decreto, agendo tacitamente in deroga alla medesima disposizione (già di per sé derogatoria), la quale stabilisce che le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi.

 

L’articolo 17-ter (realizzazione urgente di istituti penitenziari) reca numerose deroghe, sia puntuali sia generiche: il comma 1 dispone in deroga “alle vigenti previsioni urbanistiche, nonché agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241”; il comma 2 agisce “in deroga alla normativa vigente” e dispone la disapplicazione dell’articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il comma 3 prevede (con formula generica) che il commissario straordinario provveda “prescindendo da ogni altro adempimento”; il comma 4 dispone che avverso il provvedimento di localizzazione delle aree ove realizzare gli istituti penitenziari ai sensi dell’articolo in esame “non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente”; il comma 5 prevede l’utilizzazione di un bene immobile anche in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso; il comma 7, al fine di accelerare la realizzazione del Piano carceri, introduce anche una deroga al limite dei subappalti delle lavorazioni prevalenti che potranno aumentare dall’attuale 30 per cento fino al 50 per cento. Tale previsione è introdotta “in deroga all’articolo 18” del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163/2006. Si segnala in proposito che il riferimento dovrebbe essere all’articolo 118 del codice dei contratti pubblici (l’articolo 18 concerne i contratti aggiudicati in base a norme internazionali).

 

L’articolo 17-quater dispone in deroga al regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

 

 

Modifica di norme di recente approvazione

L’articolo 15, comma 3-quinquies novella l’articolo 2, comma 222, della legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191; si tratta – per costante giurisprudenza del Comitato (suscettibile di essere ulteriormente precisata, in base alle intese intercorse nella seduta del 4 febbraio 2010) – di “una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione”.

 

 

Modifiche non testuali

L’articolo 10, comma 6-bis modifica in maniera non testuale l’articolo 8, comma 1-bis del decreto-legge n. 90/2008, relativamente alla realizzazione, in Campania, di un impianto di recupero dei rifiuti , con specifico riguardo alle procedure da seguire.

L’articolo 17-bis sembra ampliare radicalmente ed in maniera non testuale gli obiettivi formativi della scuola istituita presso l’Istituto nazionale per la fauna selvatica dall’articolo 7, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, attualmente limitati (anche in linea con la sua allocazione) alla biologia ed alla conservazione e gestione della fauna selvatica e che vengono ora ridefiniti con riguardo alla gestione del ciclo dei rifiuti ed alla protezione e valorizzazione delle risorse ambientali.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Immediata applicazione

All’articolo 1, comma 1, il secondo periodo, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di un milione di euro per l’anno 2011 e di un milione di euro a decorrere dal 2013 (nulla è previsto per il 2012) per assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico.

L’articolo 11, comma 5-quater reca una disciplina in materia di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA che si applica a decorrere dal  1° gennaio 2011.

 

 

Adempimenti

Il provvedimento prevede numerosi adempimenti a carico di diversi soggetti. In particolare, è prevista l’adozione di una ordinanza e di 17 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), uno dei quali di natura non regolamentare ed alcuni solo eventuali. I termini di adozione in qualche caso sono molto limitati e risultano già scaduti (senza che siano stati adottati i relativi decreti); in altri casi scadono invece in tempi molto lunghi; in qualche altro caso, infine, non viene individuato alcun termine.

A titolo esemplificativo, nella prima tipologia rientrano gli adempimenti indicati nelle disposizioni di seguito elencate:

-          l’articolo 2, comma 1 demanda ad un DPCM da emanare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge l’istituzione, nell’ambito del Dipartimento della protezione civile, di unità stralcio e di una unità operativa per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania;

-          l’articolo 4, comma 2 prevede che l’unità operativa per la chiusura delle’emergenza rifiuti in Campania avvii, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti. In questo come in altri casi, il Senato è intervenuto sulla procedura da seguire, prevedendo che vengano sentite le rappresentanze degli enti locali, senza però modificare il termine per l’adempimento;

-          l’articolo 6 stabilisce che l’ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definisce il valore del termovalorizzatore di Acerra al fine del suo trasferimento in proprietà;

-          l’articolo 8, comma 2 dispone che alla data del 15 gennaio 2010 (e previa stipulazione del contratto di affitto) che il soggetto aggiudicatario assume la gestione provvisoria ed esclusiva del termovalorizzatore medesimo;

-          l’articolo 15, comma 2 demanda ad un DPCM, d’intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, la definizione dei livelli minimi dell’organizzazione delle strutture territoriali della protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.

 

A titolo esemplificativo, nella seconda tipologia rientrano gli adempimenti indicati nelle disposizioni di seguito elencate:

-          l’articolo 7, comma 1 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 31 dicembre 2011 il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra;

-          il comma 1-bis del medesimo articolo dispone che nel caso in cui non sia avvenuto tale trasferimento, entro il 31 gennaio 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la proprietà del termovalorizzatore sia comunque trasferita al Dipartimento della protezione civile;

-          l’articolo 11-bis prevede – con disposizione di cui andrebbe verificata la portata normativa, dal momento che già l’articolo 206, comma 1 del cosiddetto codice ambientale (decreto legislativo n. 152/2006) disciplina in via generale gli accordi di programma, attribuendone la promozione al Ministro dell’ambiente – un accordo di programma da concludere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

-          l’articolo 17 prevede la possibilità, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, di nominare, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, commissari straordinari delegati a interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale;

 

A titolo esemplificativo, nella terza tipologia rientrano gli adempimenti indicati nelle disposizioni di seguito elencate:

-          l’articolo 12, comma 2 demanda ad un DPCM la definizione dei criteri e delle modalità per l’applicazione delle disposizioni del medesimo comma, relative alla certificazione dei crediti vantati dalla struttura della protezione civile nei confronti dei comun campani;

-          all’articolo 14, in materia di personale del Dipartimento della protezione civile, i commi 1, ultimo periodo e 2 prevedono l’emanazione – rispettivamente – di un decreto ministeriale e di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri;

-          l’articolo 16 prevede l’emanazione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri sull’utilizzazione del personale del Dipartimento della protezione civile che può essere trasferito alla nuova società “Protezione civile servizi s.p.a.”

 

 

Coordinamento interno del testo

All’articolo 3, andrebbe valutata l’opportunità di coordinare tra di loro i commi 1, 4 e 5. Infatti, il comma 1 dispone che per gli eventuali contenziosi derivanti dall’attuazione del medesimo articolo, riguardante l’unità stralcio per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania, si applica l’articolo 4 del decreto-legge n. 90/2008 (che, tra l’altro, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie); il comma 4 ammette ricorso giurisdizionale contro il definitivo accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania; il comma 5, invece, stabilisce – con formula che appare innovativa – che dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 gennaio 2011 “non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unità stralcio e quelle pendenti sono sospese”.

 

L’articolo 6, comma 1, ultimo periodo (introdotto dal Senato) al fine del trasferimento in proprietà del  termovalorizzatore di Acerra, rende provvisoriamente indisponibili – nell’ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate – 355 milioni di euro per l’anno 2011. L’articolo 18, comma 1-bis, in collegamento con la prima disposizione, dispone che agli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Infine, l’articolo 7, comma 2, non modificato dal Senato e forse superato dalle due disposizioni richiamate, demanda ad un non meglio specificato  provvedimento normativo la individuazione, anche a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, delle risorse necessarie in caso di trasferimento a soggetto pubblico del termovalorizzatore di Acerra.  

 

 

All’articolo 7, comma 4, in seguito ad una modifica introdotta dal Senato, il contratto di affitto del medesimo termovalorizzatore può essere stipulato per la durata di due anni (invece dei 15 originariamente previsti). L’articolo 18, comma 1, che invece non è stato modificato, continua a recare la copertura finanziaria per un affitto di durata quindicennale.

 

All’articolo 16, il comma 3, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, dispone che la istituenda società “Protezione civile s.p.a.” “ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo” per il Dipartimento della protezione civile; il comma 7, lettera e) impone invece alla medesima società “l’obbligo dell’esercizio dell’attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile”. Si segnala inoltre che il comma 1-quater del medesimo articolo definisce espressamente la società in oggetto come “in house”. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di chiarire se per essa trovino integrale applicazione le disposizioni recate dall’articolo 15 del recente decreto-legge n. 135/2009 in riferimento alle forme di affidamento in deroga alle modalità ordinarie.

 

 

Formulazione del testo

L’articolo 11:

al comma 2 dispone – con formulazione da chiarire – che le società provinciali per la gestione dei rifiuti si devono “intendere costituite, in via d’urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali”;

al comma 8 stabilisce che il personale già operante negli impianti di trattamento dei rifiuti “è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, ai soggetti subentranti, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego”. Dal momento che i soggetti subentranti possono essere sia le amministrazioni provinciali sia le loro società, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire le modalità con le quali le amministrazioni provinciali possano assumere a tempo indeterminato  senza instaurare rapporti di pubblico impiego.

L’articolo 14, comma 3-quinquies fa riferimento alle “dotazioni organiche di fatto” del Dipartimento della protezione civile.

 

 

Rubriche

All’articolo 14, la rubrica non corrisponde al contenuto dell’articolo, che si riferisce, oltre che al personale del Dipartimento della protezione civile, anche a quello dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali.

All’articolo 15, la rubrica fa esclusivo riferimento alla protezione civile, mentre ulteriori commi introdotti dal Senato trattano altri argomenti. In particolare: i commi 3-bis e 3-ter ampliano da 63 a 65 il numero dei componenti del Governo; il comma 3-quater novella il decreto-legge n. 276/2004, sulla Croce Rossa Italiana.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Cl069.d-l195.2009.campania.abruzzo.3086.doc