Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale AA.C. 1079, 2418, 2610 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 65 | ||||
Data: | 19/01/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
19 gennaio 2010 |
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n. 65 |
Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionaleAA.C. 1079, 2418, 2610Elementi di valutazione sulla qualità del testo |
Numero del progetto di legge |
1079, 2418, 2610 |
Titolo |
Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
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adozione quale testo base |
14 gennaio 2010 |
richiesta di parere |
14 gennaio 2010 |
Commissione competente |
XI Commissione (Lavoro) |
Sede e stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato in esame reca norme volte al riconoscimento ed alla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Allo scopo, esso attribuisce una delega al Governo, individuando una serie ampia ed articolata di principi e criteri direttivi.
L’articolo 1 attribuisce una delega al Governo per l’adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme finalizzate a riconoscere e disciplinare il diritto dei lavoratori all’apprendimento e alla formazione. Sulla base dei principi e criteri direttivi previsti per l’esercizio della delega, i decreti delegati dovranno, in particolare, riordinare, estendere e armonizzare i permessi riconosciuti ai lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio; promuovere scambi di esperienze tra istituzioni formative e luoghi di lavoro; coordinare le banche dati esistenti al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; dettare norme volte all’ulteriore attuazione ed al monitoraggio degli effetti delle disposizioni, di cui all’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008, concernenti l’obbligo di condizionare l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità alla partecipazione a programmi di formazione e di riconversione professionale coerenti con le esigenze dei processi produttivi; facilitare i percorsi formativi e l’occupabilità dei lavoratori; promuovere il reinserimento dei disoccupati di lunga durata e delle donne uscite dal mercato del lavoro; sperimentare iniziative di formazione professionale e di apprendimento a favore dei lavoratori stagionali e intermittenti; istituire un piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua.
L’articolo 2 definisce
la procedura per l’adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi siano
deliberati dal Consiglio dei Ministri sentite
Si tratta
Nulla da segnalare.
Il provvedimento reca una delega al Governo finalizzata al riconoscimento ed alla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.
L’articolo 1, comma
1, lettera f) si riferisce alle ”istituzioni formative di cui alla legge 14
febbraio 1987, n.
L’articolo 1, comma
1, lettera v) richiama “il rispetto dell’obbligo formativo introdotto
dall’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.
I concetti di “formazione non formale e informale” richiamati all’articolo 1, comma 1, lettera i) non risultano definiti a livello legislativo. Li utilizza l’allegato tecnico al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’articolo 1, comma 1, lettera t) si riferisce ai lavoratori “intermittenti”, utilizzando un’espressione finora mai utilizzata nell’ordinamento (ad eccezione del regio decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1768, che risulta abrogato ad opera del decreto-legge n. 200/2008).
All’articolo 2, il comma 1 richiama l’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Si segnala che la legge n. 468 del 1978 è stata integralmente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 51, della nuova legge di contabilità dello Stato (legge 31 dicembre 2009, n. 196), per cui si dovrebbe rinviare – ora – all’articolo 17, comma 3, di tale ultima legge.
All’articolo 1, comma 1, le lettere f) e g) sembrano indicare, al loro interno, distinti principi e criteri direttivi, che potrebbero trovare collocazione autonoma.
All’articolo 1, comma 1, la lettera p) contiene un principio e criterio direttivo generico, in quanto demanda al decreto legislativo la possibilità di prevedere, “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, la deducibilità delle spese per attività formative, finanziata attraverso una non meglio precisata “rimodulazione delle misure esistenti”.
L’articolo 2, comma 1
prevede un meccanismo di scorrimento della delega, qualora il termine di un
mese previsto per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l’esercizio della delega. Si segnala in proposito che le leggi comunitarie
prevedono in genere un analogo meccanismo di scorrimento anche qualora il
termine per l’espressione del parere scada successivamente
al termine per l’esercizio della delega; da ultimo, l’articolo 6, comma 2,
lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n.
L’articolo 2 contiene tre distinte deleghe al Governo: il comma 1 reca la delega da esercitare in via principale; il comma 2 delega il Governo all’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi “primari”; il comma 3 delega ulteriormente il Governo, entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive di cui al comma 2, ad adottare “i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l’abrogazione delle norme divenute incompatibili”. Si segnala in proposito che l’articolo 17-bis della legge n. 400/1988, introdotto dalla legge n. 69/2009, già autorizza il Governo in via generale all’adozione di testi unici compilativi in base ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.
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File: Cl065.doc