Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - A.C. n. 2180 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo come emendato dalle Commissioni
Riferimenti:
AC N. 2180/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 45    Progressivo: 1
Data: 29/04/2009
Descrittori:
CRIMINALITA' ORGANIZZATA   ESPULSIONE DI STRANIERI
IMMIGRAZIONE   ORDINE PUBBLICO
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

 

29 aprile 2009

 

n. 45/1

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

A.C. n. 2180

Elementi di valutazione sulla qualità del testo come emendato dalle Commissioni

 

 

Numero del progetto di legge

2180

Titolo

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Numero di articoli

65

Date:

 

adozione quale testo base

--

richiesta di parere

29 aprile 2009

Commissione competente

Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia

Sede e stato dell’iter

In corso di esame in sede referente in Commissione

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

 

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame, trasmesso dal Senato, si compone di 65 articoli.

L’articolo 1 reca modifiche al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in particolare, in tema di circostanze aggravanti comuni.

L’articolo 2 modifica gli articoli 117 e 371-bis del codice di procedura penale, sulle competenze di coordinamento del procuratore nazionale antimafia in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia.

L’articolo 3 rafforza la tutela penale dei disabili, estendendo l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 36, comma 1, della legge n. 104/1992, ai delitti non colposi contro il patrimonio.

L’articolo 4 modifica in alcune parti la legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza, introducendo nuovi requisiti per l’ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano e per concessione.

L’articolo 5interviene sulla disciplina della concessione del riconoscimento dello status di rifugiato, modificando l’articolo 35 del decreto legislativo n. 25/2008.

L’articolo 5-bis modifica l’articolo 12 del testo unico sull’immigrazione, con riguardo all’offerta di alloggio ed alla cessione in locazione di immobili a stranieri.

L’articolo 6, comma 1 modifica l’articolo 116 del codice civile, prevedendo che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia debba esibire un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia. Il comma 2 del medesimo articolo demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli esteri e per le pari opportunità, l’individuazione dei casi e degli Stati di provenienza delle persone che desiderano contrarre matrimonio in Italia per i quali il nulla osta è sostituito da una dichiarazione nella quale si attesta l’assenza di cause ostative al matrimonio.

L’articolo 7 reca disposizioni concernenti il reato di danneggiamento.

L’articolo 8 interviene sul reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Gli articoli 9 e 10 intervengono sulle sanzioni amministrative applicabili, rispettivamente, a chi insozzi le pubbliche vie e a chi getti rifiuti od oggetti da veicoli in movimento o in sosta.

L’articolo 9-bis autorizza l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti.

L’articolo 11 amplia la responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori.

L’articolo 12 reca disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico.

L’articolo 13 introduce nel codice penale il delitto di impiego di minori nell’accattonaggio (abrogando l’omologa contravvenzione) e individua le pene accessorie applicabili nel caso in cui i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi siano commessi dal genitore o dal tutore.

L’articolo 14, con la finalità di apprestare una maggiore tutela ai minori, interviene sulle circostanze aggravanti comuni e introduce due nuove aggravanti specifiche rispettivamente per il delitto di atti osceni e per il delitto di violenza sessuale. Le Commissioni hanno introdotto un ulteriore comma, sostitutivo dell’articolo 388 del codice penale, riguardante la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

L’articolo 15 introduce il minimo edittale per la reclusione in caso di violazione di domicilio, inserisce tale reato tra le ipotesi di arresto facoltativo in flagranza e prevede nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per furto aggravato.

L’articolo 16 introduce nuove circostanze aggravanti specifiche per il delitto di furto e di rapina.

L'articolo 17 prevede l’aggravante comune della “minorata difesa” tra le circostanze aggravanti del delitto di truffa.

L’articolo 18 inasprisce la pena per il sequestro di persona commesso in danno di un minore  e introduce la nuova fattispecie di reato della sottrazione e trattenimento di minore all’estero.

L'articolo 19 interviene sulle aggravanti per il reato di porto illegale di armi e per il reato di porto di armi o di altri oggetti atti ad offendere.

L’articolo 20 affida a un regolamento del Ministro dell’interno il compito di definire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona.

L’articolo 21 novella il testo unico sull’immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286/1998, introducendo il nuovo reato dell’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

L’articolo 22, modificando il decreto legislativo n. 274/2000, attribuisce alla competenza del giudice di pace i procedimenti relativi al nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

L’articolo 23, modificando il decreto legislativo 490/1994, attribuisce al prefetto, al fine di prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il potere di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri.

L'articolo 24, novellando il decreto-legge n. 629/1982, ricomprende i soggetti contemplati dalla normativa cosiddetta antiriciclaggio nell’elenco dei soggetti presso i quali l'Alto commissario antimafia può svolgere accessi e accertamenti.

L’articolo 25 modifica ed estende l'applicazione della legge n. 575/1965, relativa alle misure di prevenzione antimafia.

L’articolo 26, soppresso dalle Commissioni riunite, con una norma riprodotta quasi integralmente dal decreto-legge n. 11/2009, ampliava il catalogo dei reati per i quali si presume l’esistenza di esigenze cautelari personali.

L’articolo 27 integra il catalogo dei beni di cui può essere vietato il possesso o l’utilizzo ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 1423/1956.

L’articolo 28,novellando ulteriormentela richiamata legge n. 575/1965, interviene sui poteri del questore di applicare il divieto di possedere gli oggetti di cui al citato articolo 4 della legge n. 1423/1956.

L’articolo 29, novellando l’articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306/1992, relativo alla confisca di valori ingiustificati, interviene in particolare sui criteri per determinare il valore delle utilità da confiscare nel caso di “confisca per equivalente”.

L'articolo 30 interviene sulla disciplina dei registri dei procedimenti di prevenzione previsti dall'articolo 34 della legge n. 55/1990.

L’articolo 31 novella le disposizioni attuative del codice penale in materia di sequestri.

L’articolo 32 concerne la conservazione e amministrazione dei beni sequestrati e reca, al comma 3, una delega per l’istituzione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari e disciplina la conservazione e amministrazione dei beni sequestrati.

L’articolo 33 dispone in materia di custodia dei beni mobili registrati sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione antimafia.

L’articolo 34, novellando l’articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163/2006, disciplina la partecipazione alle gare di soggetti che, essendo stati vittime di concussione o estorsione aggravate, non abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

L’articolo 35, novellando la legge n. 575/1965, modifica il procedimento di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose.

L’articolo 36, novellando il decreto-legge n. 151/2008, limita ulteriormente la concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, al fine di escludere l’attribuzione dei medesimi a soggetti comunque legati alla criminalità organizzata.

L’articolo 36-bis novella l’articolo 10 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sull’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

L’articolo 37, novellando la legge n. 512/1999, attribuisce agli enti esclusivamente la possibilità di ottenere, a carico del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia, un rimborso delle spese processuali.

L’articolo 38 prevede la sospensione cautelativa dell’attività (nonché, in presenza di sentenza irrevocabile, lo scioglimento) di associazioni e altre organizzazioni la cui azione si ritiene possa favorire la commissione di reati di terrorismo.

L'articolo 39 modifica la disciplina del regime carcerario speciale di cui all’articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, in particolare ampliandone i presupposti di applicazione e inasprendo ulteriormente il contenuto delle restrizioni. L’articolo 40 punisce con la reclusione chi consente a un detenuto sottoposto al regime carcerario speciale di cui all’articolo 41-bis di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni in materia. L’articolo 41 novella l’articolo 4-bis della legge n. 354/1975, in materia di assegnazione al lavoro all’esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione.

L’articolo 42 subordina l’iscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.

L’articolo 43 disciplina le attività di trasferimento di fondi (money transfer).

L'articolo 44 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 231/2007, relative, in particolare, all’attività della Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia.

L’articolo 45 reca numerose modifiche al citato testo unico sull’immigrazione.

L’articolo 46, con disposizione ripresa dal citato decreto-legge n. 11/2009,autorizza i comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

L’articolo 47 introduce nel testo unico sull’immigrazione la definizione del concetto di “integrazione” e di “accordo di integrazione”.

L'articolo 48 interviene sulla disciplina del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L’articolo 49, in tema di durata delle indagini preliminari, inserisce il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in presenza di determinate modalità, tra quelli per i quali il termine di durata massima delle indagini preliminari è di due anni.

L’articolo 50 introduce l’obbligo per le persone senza fissa dimora, che chiedono l’iscrizione nel comune ove hanno stabilito il proprio domicilio, di fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari ai fini dell’accertamento dell’effettiva sussistenza del domicilio. Il comma 2 istituisce presso il Ministero dell’interno il registro nazionale delle persone senza fissa dimora.

L’articolo 51 modifica il Regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al d.P.R. n. 223/1989, in materia di cancellazione anagrafica dello straniero.

L’articolo 52 disciplina il concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio.

L’articolo 53 dispone sul rimpatrio assistito di minore cittadino dell’Unione europea.

L’articolo 54 novella varie disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992, in tema, tra l’altro, di guida sotto l’influenza dell’alcool o in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti; interviene, inoltre, sulla destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati.

L’articolo 55 interviene sul testo unico sugli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, prolungando il termine di sospensione della patente di guida in caso di illecita detenzione di stupefacenti, nonché la durata massima della misura di sicurezza del divieto di guidare veicoli a motore in caso di illecita detenzione di stupefacenti.

L’articolo 56 apporta modifiche alla disciplina relativa ai requisiti morali per il rilascio e la revoca dei titoli abilitativi alla guida.

L’articolo 57 modifica la disciplina del Fondo contro l’incidentalità notturna.

L’articolo 58 introduce una nuova attenuante per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, associazione per delinquere finalizzata a commettere uno dei predetti delitti.

L'articolo 59 inserisce nel decreto-legislativo n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l’articolo 24-ter, che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell’ente in relazione alla commissione di delitti di criminalità organizzata.

L’articolo 60, soppresso dalle Commissioni riunite, concerneva la repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet.

L’articolo 61, soppresso dalle Commissioni riunite, reca disposizioni in merito ai programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II" e al programma di edilizia residenziale destinato a dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

L'articolo 62 modifica la normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a causa di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso.

L'articolo 63 destina parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada all'assistenza e previdenza del personale, oltre che dei Corpi già previsti, anche della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate da tali Corpi.

L'articolo 64 introduce una nuova circostanza aggravante dei delitti di lesioni e omicidio preterintenzionale e stabilisce che le aggravanti previste da tale disposizione si applicano anche al delitto di mutilazioni genitali femminili.

L’art. 65 rivaluta direttamente l’entità delle pene pecuniarie previste da alcune disposizioni del codice penale e della legge n. 689/1981 e reca una delega per l’adeguamento complessivo delle sanzioni penali pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie frutto di depenalizzazioni.

L’articolo 66 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge approvato dal Senato in prima lettura (A. S. 773), attualmente all’esame della Camera. Esso è sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo  16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente  disposizioni di delega al Governo.

Il disegno di legge è stato presentato dal Governo al Senato il 3 giugno 2008, antecedentemente alla pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, che reca una disciplina a regime dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Esso non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riguardo all’articolo 4, si segnala che è attualmente in corso, presso la I Commissione della Camera in sede referente, l’esame congiunto di dieci proposte di legge di iniziativa parlamentare, recanti modifiche alla vigente disciplina della cittadinanza (A.C. 103 ed abb).

Con riferimento all’intervento recato dall’articolo 15 sul delitto di violazione di domicilio, si richiama l’articolo 16 del disegno di legge C. 1415-A in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (attualmente all’esame dell’Assemblea), volto ad estendere l’ambito applicativo della fattispecie di reato.

 

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge in esame, che peraltro  è composto di 65 articoli non ripartiti in titoli o capi, reca numerose disposizioni che affrontano tematiche riconducibili alla sicurezza pubblica, nelle sue diverse accezioni.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Coordinamento con il decreto-legge n. 11/2009

Alcune delle disposizioni del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato erano state riprese dal capo I del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.  Nel dettaglio:

-    l’articolo 1, comma 8 del disegno di legge in esame, soppresso durante l’iter nelle Commissioni riunite,era riprodotto in maniera identica dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge;

-    l’articolo 26 del disegno di legge, anch’esso soppresso, novellava l’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale in maniera diversa rispetto all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto;

-    i commi 1 e 3 dell’articolo 41 del disegno di legge erano riprodotti identicamente dall’articolo 4 e dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge, mentre il comma 4 del citato articolo 41 novellava l’articolo 4-bis, comma 1 della legge n. 354/1975 in modo diverso rispetto alla novella apportata dall’articolo 3 del decreto-legge. Esso è stato integralmente sostituito dalle Commissioni riunite con una disposizione che incide su altra norma oggetto di novella da parte del decreto-legge n. 11/2009;

-    le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 46 del disegno di legge, interamente soppresso, erano riprodotte dall’articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge.

Si segnala inoltre che:

-          l’articolo 45, comma 1, lettera h-bis) del disegno di legge riproduce in maniera quasi identica l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge, soppresso durante l’iter di conversione, mentre il comma 1-bis del medesimo articolo 45 riproduce il comma 2 dell’articolo 5 del decreto, anch’esso soppresso;

-          l’articolo 52 del disegno di legge in esame riproduce in maniera identica l’articolo 6, commi da 3 a 6 del decreto-legge, soppressi durante l’iter di conversione.

 

Incidenza su fonti secondarie

Gli articoli 51 e 63, comma 2 novellano in maniera puntuale due regolamenti. Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3, lettera e) ) dispone che “non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi”.

 

Norme di interpretazione autentica

All’articolo 1, il comma 2 è formulato come disposizione di interpretazione autentica. Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell’articolo. “Deve risultare comunque chiaro – continua la circolare – se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.

 

 

Disposizioni in deroga

L’articolo 62, comma 1, capoverso Art. 143.3 reca una deroga esplicita all’articolo 329 del codice di procedura penale.

 

Modifiche di norme di recente approvazione

L’articolo 36 novella l’articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186.

L’articolo 41 novella l’articolo 4-bis della legge n. 354/1975, in materia di assegnazione al lavoro all’esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

In entrambi i casi si verifica una circostanza che – per costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione – «costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione»[1].

 

Coordinamento con disposizioni vigenti

L’articolo 8 aggrava le sanzioni per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, prevedendo una specifica aggravante anche nel caso in cui esso sia commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati. L’articolo 9 prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie dettate da regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possano essere inferiori a 500 euro. L’articolo 10 aggiunge una disposizione (art. 34-bis “Decoro delle strade”) al codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), che introduce un nuovo illecito amministrativo consistente nello“insozzare” le strade pubbliche gettando rifiuti od altri oggetti dai veicoli sia in sosta che in movimento. L’illecito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro.

Si segnala in proposito che le disposizioni vigenti già prevedono sanzioni inferiori per le medesime fattispecie ovvero  per condotte anche più gravi. A titolo esemplificativo:

-          l’articolo 635 del codice penale prevede pene meno severe per il reato di danneggiamento rispetto a quelle previste dall’articolo 8 del disegno di legge in esame  per il reato di deturpamento e imbrattamento;

-          la normativa penale ambientale (articolo 255 del decreto legislativo n. 152/2006, cosiddetto codice ambientale) prevede come pena per l’abbandono o il deposito abusivo di determinate categorie di rifiuti “a rischio” la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda, invece, rifiuti non pericolosi e non ingombranti (ad esempio, un sacchetto per immondizia di uso domestico) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 145 euro[2];

-          l’articolo 15 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) vieta di gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze (lettera f) ), nonché di gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa (lettera i), che configura una fattispecie analoga a quella prevista dall’articolo 10) e punisce tali comportamenti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92.

 

L'articolo 24 modifica il decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, che prevede misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e la possibile nomina di un Alto Commissario antimafia, integrando - alla luce degli sviluppi della normativa antiriciclaggio - l'elenco dei soggetti presso i quali possono essere svolti da parte dell’Alto commissario accessi e accertamenti al fine di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso. L’integrazione è effettuata richiamando i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo n. 231/2007. Si tratta, più precisamente, dei soggetti di cui al capo III del titolo I di tale ultimo provvedimento.

 

L’articolo 32:

• al comma 01 introduce le ulteriori lettere c-bis) e c-ter) nell’ambito dell’articolo 2-quater della legge n. 575/1965, che però non risulta articolato in lettere;

• al comma 1, capoverso 4-bis, fa riferimento:

-          dapprima alla presentazione, da parte dell’amministratore giudiziario,  di una relazione particolareggiata sullo stato e la consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell’attività aziendale, che presenta contenuti in parte identici alla relazione di cui si fa menzione nel successivo articolo 2-septies, comma 2;

-          quindi all’approvazione – da parte del tribunale – di un programma di cui non vengono esplicitati l’oggetto ed i contenuti.

 

L’articolo 36-bis novella l’articolo 10 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sull’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. La novella dovrebbe essere riferita al’articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall’articolo 10, comma 1, lettera c), n. 2) del citato decreto-legge n. 92/2008.

 

L’articolo 42, comma 1 subordina l’iscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.

Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di un approfondimento in ordine al coordinamento fra la disposizione in esame e l’obbligo generale di iscrizione all’anagrafe previsto dall’articolo 2 della legge n. 1228 del 1954. All’iscrizione all’anagrafe è correlato infatti l’esercizio di diritti civili e politici; si ricorda, a titolo esemplificativo, che essa è un presupposto per l’iscrizione nelle liste elettorali (articolo 4 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223).

Si osserva altresì che la disposizione non sembra potersi applicare alle persone senza fissa dimora, la cui disciplina dell’iscrizione all’anagrafe è modificata dall’articolo 50 del disegno di legge in esame.

Con riferimento alla formulazione letterale, si osserva che la nuova disciplina troverebbe più opportuna collocazione in un articolo della legge sull’ordinamento delle anagrafi diverso dall’articolo 1, che detta una disciplina di carattere generale, quale l’articolo 2, relativo all’obbligo di iscrizione all’anagrafe, o l’articolo 4, relativo agli accertamenti effettuati dall’ufficiale di anagrafe.

 

L’articolo 53 affida al Comitato per i minori stranieri istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 33 del testo unico sull’immigrazione, il compito di rimpatriare anche i minori cittadini dell’Unione europea non accompagnati, per i quali è stato recentemente istituito (18 ottobre 2008) presso il Ministero dell’interno l’Organismo centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati.

 

L'articolo 62, sostituendo integralmente l’articolo 143 del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000), modifica la normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso o similare attualmente vigente. Si segnala in proposito che l’estensione della disciplina sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose a tutti gli amministratori locali è già prevista, con più ampia portata, dall’articolo 146, comma 1, del medesimo testo unico, ai sensi del quale essa si applica a: comuni; province; città metropolitane; comunità montane; comunità isolane; unioni di comuni; consorzi di comuni e province; aziende sanitarie locali ed ospedaliere; aziende speciali dei comuni e delle province; consigli circoscrizionali.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di delega

L’articolo 32, comma 3 reca una norma di delega al Governo per l’istituzione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, definendo, alle lettere  da a)  a d), l’oggetto della delega, senza individuare specifici princìpi e criteri direttivi per il suo esercizio.

Sia alla disposizione di delega appena citata sia a quella contenuta all’articolo 65 non si fa riferimento nelle rubriche dei rispettivi articoli. Con riguardo a quest’ultima disposizione di delega si segnala inoltre che:

• al comma 6, lettera a), il riferimento dovrebbe essere alle disposizioni entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” del 30 novembre ed entrata in vigore il 15 dicembre 1981;

• al medesimo comma, alle lettere b), c) e d), la formulazione è tale da escludere il riferimento alle giornate del 31 dicembre 1986 e del 31 dicembre 1991, che andrebbe invece incluso.

 

Autorizzazione alla delegificazione

In difformità dal modello della delegificazione previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, l’articolo 23, comma 1, lettera b), capoverso Art. 5-bis.2, prevede l’emanazione di un regolamento di delegificazione, di cui definisce soltanto l’oggetto, che dovrà agire “nel quadro delle norme previste” da un precedente regolamento di delegificazione (DPR n. 252/1998).

 

Ulteriori adempimenti

L’articolo 47, comma 1, capoverso Art.4-bis.2 demanda ad un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988 (peraltro senza specificarne la tipologia) la definizione dell’intera disciplina dei criteri e delle modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, di un Accordo di integrazione. Considerato che la stipula di tale accordo costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno,  andrebbe valutata l’opportunità di verificare la congruità dello strumento normativo previsto dalla disposizione in esame.

 

Coordinamento interno del testo

Diversi articoli – tra loro anche distanti – del disegno di legge in esame, che peraltro  è composto di 66 articoli non ripartiti in titoli o capi, intervengono sugli stessi testi legislativi. A titolo esemplificativo, la legge sulle anagrafi è novellata sia dall’articolo 42, sia dall’articolo 50. Il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è novellato dagli articoli 5-bis, 21, 42, 45, 47 e 48. La legge n. 575/1965 è novellata dagli articoli 25, 28, 32, 33 e 35.

In particolare, l’articolo 21, comma 1, lettera b) e l’articolo 45, comma 1, lettera m) incidono entrambi – in maniera diversa – sulla stessa disposizione, contenuta nell’articolo 16, comma 1, del testo unico sull’immigrazione.

 

Nell’ambito dell’articolo 14, che, con la finalità di apprestare una maggiore tutela ai minori, interviene sulle circostanze aggravanti comuni e introduce due nuove aggravanti specifiche rispettivamente per il delitto di atti osceni e per il delitto di violenza sessuale, le Commissioni hanno introdotto un ulteriore comma, sostitutivo dell’articolo 388 del codice penale, riguardante un argomento del tutto diverso e cioè la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Si segnala infine che l’articolo 1, comma 9  novella l’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288/1944,  abrogato dal comma 5-ter del medesimo articolo, in quanto introdotto nel codice penale ad opera del comma 5-bis.

 

Formulazione del testo

L’articolo 5-bis sostituisce il primo periodo del comma 5-bis dell’articolo 12 del testo unico sull’immigrazione, prevedendo che chiunque a titolo oneroso, “dà alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. La disposizione in esame fa riferimento inizialmente a due distinte fattispecie (il dare alloggio ed il cedere in locazione), che trovano solo parziale riscontro nel successivo riferimento al contratto di locazione.

L’articolo 6, novellando l’articolo 116 del codice civile, al fine di prevedere che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia debba esibire – oltre al nulla osta dell’autorità competente nel proprio Paese – un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Nelle audizioni effettuate dalle Commissioni competenti (I e II riunite), i sindacati delle forze di polizia hanno segnalato l’ambiguità del concetto di regolarità e come non sia chiaro a quale documento intenda riferirsi la norma. In particolare, il segretario generale del SIULP, nella memoria depositata, evidenzia che «occorre specificare se tale “regolarità” vada riferita ad un criterio puramente temporale, oppure ad una condotta di vita relativa ad un periodo, dalla quale si evidenzi una possibilità reddituale di sostenere una dignitosa esistenza nel nostro Paese».   

Con riferimento all’articolo 7, comma 1, lettera a), che novella l’articolo 635, secondo comma, del codice penale, andrebbe valutata l’opportunità di verificare se ci si intenda riferire ad un novero delimitato di immobili ovvero – come potrebbe desumersi dall’attuale formulazione – a tutti gli immobili, includendo la disposizione sia quelli in corso di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento, sia quelli per i quali tali lavori risultino ultimati.

 

All’articolo 9, andrebbe valutata l’opportunità di verificare se la locuzione “pubbliche vie” possa comportare – come sembrerebbe – una limitazione dell’ambito applicativo della norma, e se non sia preferibile utilizzare l’espressione “luogo pubblico”, che ha una portata più ampia, identificando per definizione un luogo accessibile a tutti senza particolari limitazioni.

 

All’articolo 19, comma 1, capoverso c), che prevede specifiche aggravanti laddove alcuni reati vengano commessi nelle immediate vicinanze di determinati luoghi, andrebbe valutata l’opportunità di verificare il grado di determinatezza dell’espressione “immediate vicinanze”, anche in considerazione del fatto che la circostanza di luogo non sembra collegarsi alla condotta criminosa.

 

All’articolo 35, comma 1, capoverso Art. 2-decies.1, il riferimento dovrebbe essere ai soggetti cui è devoluta la gestione dei beni.

 

L’articolo 36 novella l’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 151 del 2008, che pone limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata. Andrebbe valutata l’opportunità di modificare la formulazione della disposizione, al fine di chiarire se il limite introdotto del quarto grado riguardi solo i rapporti di affinità o anche quelli di parentela.

 

L’articolo 39, comma 1, lettera f), n. 3) fa riferimento a “detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità”, con espressione presente in altri progetti di legge ed in una circolare del Ministro della giustizia del luglio 2008 ma non nella legislazione vigente.

 

All’articolo 43, comma 1, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire la decorrenza dei dieci anni durante i quali gli agenti in attività finanziaria devono conservare copia del titolo di soggiorno del cittadino extracomunitario che ordina   operazioni di trasferimento di denaro al’estero quando lo stesso soggetto effettui più operazioni a distanza di tempo.

 

L’articolo 45, comma 1, lettera b), capoverso 2-ter sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno al versamento di un contributo da fissarsi con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dell’interno, tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di chiarire se il contributo è aggiuntivo o sostitutivo dei costi che già gravano sul richiedente.

 

L’articolo 58 fa riferimento alla “sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti”.

 

 

 

 

 

 

 

Rubriche

All’articolo 38, la rubrica reca l’espressione “Sospensione cautelativa e scioglimento” senza specificare i soggetti destinatari di tali provvedimenti.

L’articolo 57, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, presenta un contenuto più ampio rispetto a quello indicato nella rubrica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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[1] Da ultimo, si veda il parere sul decreto-legge n. 5/2009 (C. 2187, sostegno settori industriali in crisi).

[2] Si segnala che il recente decreto legge 172/2008 - solo per la Campania, in relazione alla cosiddetta emergenza rifiuti – ha trasformato in delitto la prima delle fattispecie sopraindicate (punendola con la reclusione fino a 3 anni) ed ha aumentato i limiti edittali minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria per l'abbandono sul suolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti portandola, rispettivamente, a 100 e 600 euro.