Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia A.C. n. 1441-ter Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
AC N. 1441-TER/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 18
Data: 15/10/2008
Descrittori:
ENERGIA   IMPRESE
Organi della Camera: Comitato per la legislazione

Casella di testo: Note per il Comitato per la legislazione15 ottobre 2008                                                                                                                                    n. 18

 Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

A.C. n. 1441-ter

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

 

Numero del progetto di legge

1441-ter

Titolo

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Attività produttive

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

31

Date:

 

Presentazione o trasmissione alla Camera

2 luglio 2008 - Stralcio del disegno di legge AC 1441 (deliberazione dell’Assemblea del 5 agosto 2008)

Annuncio

3 luglio 2008

assegnazione

5 agosto 2008

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 

 


Contenuto

Il disegno di legge in  esame deriva dallo stralcio di un più ampio disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica e contiene 31 articoli riguardanti temi correlati alle attività produttive, con specifico riguardo all’internazionalizzazione delle imprese e all’energia.

L’articolo 3-bis, novellando il decreto-legge n. 112/2008, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese. La disposizione, inoltre, estende alle reti d’impresa collocate all’interno dei distretti produttivi l’applicazione della disciplina normativa sui distretti medesimi introdotta dalla legge finanziaria 2006, la quale viene contemporaneamente modificata nell’ottica della semplificazione amministrativa e di un maggiore coinvolgimento delle regioni.

L’articolo 5 reca disposizioni volte all’aggiornamento della disciplina concernente gli interventi di promozione e reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui al decreto-legge n. 120/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/1989, prevedendone l’estensione all’intero territorio nazionale, nonché la semplificazione delle relative procedure di approvazione. Inoltre, dispone la destinazione degli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico, in relazione alle risorse di cui all’articolo 2, comma 554, della legge n. 244/2007.

L’articolo 5-bis al comma 1 dispone che il Governo, attraverso un piano predisposto d’intesa con le regioni interessate e con la Conferenza unificata e inserito nel DPEF, individui le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il piano è sottoposto all’approvazione del CIPE. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, il comma 2 prevede la delega al Governo ad adottare entro un anno uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione (limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico).

L’articolo 5-ter interviene sulla vicenda relativa alla trasformazione della natura giuridica dei Consorzi agrari, stabilendo che il riconoscimento ai Consorzi della qualificazione di società cooperative a mutualità prevalente (alla quale la normativa fiscale subordina il riconoscimento di una serie di agevolazioni) prescinda dagli specifici requisiti previsti al riguardo nell’art. 2513 del Codice civile (svolgimento dell’attività prevalentemente in favore dei soci e con l’apporto prevalente degli stessi), essendo sufficiente che lo statuto rispetti i divieti in ordine alla distribuzione di utili tra i soci previsti dal successivo art. 2514 del Codice. Si ricorda che la normativa vigente (art. 2 della legge n. 410/1999) attribuisce a tali Consorzi compiti di supporto all’attività agricola in generale, il che ha di fatto precluso loro la possibilità di ottenere il riconoscimento della mutualità prevalente sulla base delle disposizioni civilistiche vigenti. L’articolo proroga altresì a dodici mesi dalla entrata in vigore del ddl in esame il termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2008) per l’adeguamento degli Statuti dei Consorzi alle disposizioni del codice civile, e detta disposizioni sulla revoca dell’autorizzazione alla continuazione dell’impresa per i Consorzi in liquidazione coatta amministrativa.

L’articolo 6 apporta modifiche alla legge n. 56/2005 sull’internazionalizzazione delle imprese, al fine di semplificare le procedure previste nell’ambito dell’Accordo-quadro del 2001 con le università e di accordi di settore.

L’articolo 7 conferisce due deleghe al Governo per l’adozione, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del ddl in esame, di uno o più decreti legislativi aventi per oggetto, rispettivamente, il riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese (con particolare riferimento al coordinamento tra gli interventi di competenza dello Stato e delle Regioni) ed il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore.

L’articolo 8 interviene sulla disciplina dei fondi rotativi regionali di venture capital gestiti dalla Simest Spa, innalzando dal 49% al 70% il limite massimo di partecipazione al capitale sociale, consentendo, altresì, che i fondi regionali confluiscano, a fini gestionali, nel Fondo unico che riunisce tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST spa e devolvendo infine i poteri concernenti l’utilizzo dei fondi stessi al Comitato di indirizzo e di rendicontazione, cui è affidata la definizione dei criteri generali di operatività del medesimo Fondo unico.

L’articolo 9 istituisce presso la Tesoreria dello Stato un Fondo rotativo per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, da finanziare con gli utili di spettanza del Ministero dello sviluppo economico in qualità di socio della Simest S.p.A.

L’articolo 10 interviene sulla disciplina penalistica di tutela dei diritti di proprietà industriale, inasprendone il quadro sanzionatorio. A tale scopo, novella:

-          l’articolo 473 del codice penale, modificando le fattispecie di contraffazione e alterazione dei marchi e introducendo la nuova fattispecie di usurpazione dei diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, modelli e disegni;

-          l’articolo 474 del medesimo codice, modificando la fattispecie dell’introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi ed estendendone l’ambito di applicazione anche ai prodotti usurpativi.

In relazione alle novelle apportate ai due articoli del codice penale, vengono introdotti nel medesimo codice due ulteriori articoli (474-bis e 474-ter) volti – rispettivamente – a prevedere un’aggravante specifica e la confisca delle cose correlate con il reato. Viene, inoltre, aggiunto l’articolo 517-ter, che disciplina lo specifico reato di contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari.

L’articolo 12, novellando l’articolo 9 della legge n. 146/2006 ed il decreto-legge n. 35/2005, reca misure di natura processuale volte al contrasto della contraffazione. In particolare, la disposizione estende alle indagini per i delitti di contraffazione, aggravati ai sensi dell’articolo 474-bis del codice penale, la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura e riduce la disciplina sanzionatoria dell’incauto acquisto da parte del consumatore.

L’articolo 13 dispone una serie di modifiche e integrazioni al codice della proprietà industriale, con particolare riferimento alla tutela giurisdizionale dei diritti, e delega il Governo ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del Codice medesimo.

L’articolo 13-bis introduce a carico dei gestori dei servizi dell’energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni, l’obbligo di fornire informazioni complete e trasparenti, secondo modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di consentire agli utenti la valutazione ed il confronto delle offerte, anche di altri gestori.

L’articolo 13-ter reca disposizioni relative al finanziamentodi interventi a favore dei consumatori e dell’emittenza locale. In particolare, il comma 1 prevede che il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbientisia alimentato, limitatamente all’anno 2008, anche a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sempre a valere sulle suddette risorse, il comma 2 dispone un incremento per il 2008 di 33,8 milioni di euro degli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 323/1993.

L’articolo 15 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate.

L’articolo 16 prevede che con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente, siano definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative ed i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti.

L’articolo 16-bis reca misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico, prevedendo, tra l’altro:

-          la ridefinizione, da parte del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze, dei compiti e delle funzioni di Sogin S.p.A. e la nomina, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Commissario per la medesima società (commi 6 e 6-bis);

-          la predisposizione, entro il 31 dicembre 2009, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di un piano straordinario per l’efficienza ed il risparmio energetico da trasmettere alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2009 (comma 7);

-           la promozione dell’utilizzo di fonti rinnovabili per la creazione di energia (commi 8 e 8-bis);

-          la soppressione del Comitato centrale metrico e la possibilità per il Ministro dello sviluppo economico di avvalersi, in sua vece, degli Istituti metrologici primari o di istituti universitari, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (commi 14 e 15);

-          la regolazione delle attività di analisi statistiche nel settore dell’energia ed il monitoraggio dell’attuazione della strategia energetica nazionale (comma 16).

L’articolo 16-ter istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività che saranno di competenza dell' istituenda Agenzia.

L’articolo 16-quater reca una serie di misure volte ad incrementare l’efficienza del settore energetico. In particolare:

-          affida la gestione economica del mercato del gas naturale al Gestore del mercato, cui è demandata la disciplina del mercato del gas naturale;

-          disciplina i compiti e le funzioni della società Acquirente Unico S.p.A., che deve garantire la fornitura di gas ai clienti finali domestici;

-          disciplina in dettaglio la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura “CE” apposti sui misuratori volumetrici di gas installati presso le utenze domestiche.

L’art. 16-quinquies disciplina il funzionamento dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), destinando a tale scopo ai capitoli di bilancio già intestati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici le somme assegnate all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

L’art. 16-sexies, istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES), che subentra all’ENEA, di cui si prevede la soppressione.

L’articolo 17 prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione dell’innovazione nel settore energetico. Per la realizzazione degli interventi si rinvia ad apposita convenzione tra l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente, con la quale si provvederà anche ad individuare le risorse dell’Agenzia da destinare alla realizzazione del Piano operativo.

L’art. 17-bis limita l’applicazione delle procedure di VIA e VAS ai soli elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

L’articolo 18 devolve alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio la competenza in primo grado su tutte le controversie concernenti le procedure ed i provvedimenti della pubblica amministrazione (e dei soggetti ad essa equiparati) in materia di energia. La norma – che detta anche una disciplina transitoria - precisa che la giurisdizione esclusiva comprende le controversie relative a “diritti costituzionalmente garantiti”.

L’articolo 18-bis modifica la Parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice ambientale), che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). In particolare, si introducono tra i progetti di competenza statale soggetti a procedure di VIA e VAS gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e si limita la competenza regionale ai soli impianti eolici situati sulla terraferma. Infine, si incrementa l’incentivazione della fonte eolica offshore, mediante l’innalzamento (da 1,1 a 1,6) del coefficiente previsto ai fini del rilascio dei certificati verdi.

L’articolo 22-bisprevede l’adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione con capacità limitata fino a 30 mc entro il termine del 31 dicembre 2009.

L’articolo 22-terstabilisce che per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti il fatturato da considerare come base imponibile per il calcolo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio vada inteso, per il solo 2009, al netto delle accise.

L’articolo 31interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), previsti dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), delegando il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino del sistema delle Stazioni sperimentali per l’industria e la soppressione dell’Istituto nazionale delle conserve alimentari.

L’articolo 31-bis provvede al riordino dell’Istituto per la promozione industriale, conferendo a tal fine al Governo una apposita delega.

L’articolo 31-ter dispone l’adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza, disciplinandone in dettaglio i contenuti. Novella, inoltre, la legge n. 287/1990.

L‘articolo 70, al fine di implementare le funzioni della Sace S.p.A. in tema di competitività ed internazionalizzazione dell’economia italiana, delega il Governo ad emanare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del ddl in esame, uno o più decreti che dispongano la separazione delle attività svolte da Sace in regime di concorrenza da quelle svolte sotto la garanzia statale e la possibilità che due diversi organismi gestiscano le suddette attività una volta disgiunte, prevedendo, altresì, la possibilità che altri investitori partecipino all’attività in regime di libero mercato.

L’articolo 70-bis destina in via prioritaria le risorse recuperate a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992 ad interventi a garanzia dell’operatività della rete estera degli uffici dell’ICE, individuati dal Ministro dello sviluppo economico.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, risultante dallo stralcio del disegno di legge C. 1441, che viene sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo  16-bis, comma 6-bis, del regolamento, in quanto contenente  disposizioni di delega al Governo (articoli 3-bis, 5-bis, 7, 13,15, 31, 31-bis e 70).

Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

 Nulla da rilevare.

 

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame, derivante dallo stralcio di un più ampio disegno di legge, tratta distinti profili del settore produttivo ed energetico.

 

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

 

Coordinamento con le disposizioni vigenti

 

L’articolo 3-bis novella il decreto-legge n. 112/2008 sostituendo l’articolo 6-bis con una disposizione di delega (per la quale si rinvia allo specifico paragrafo) e riproducendone i contenuti in un nuovo articolo 6-bis.1, il quale risulta identico al vecchio articolo 6-bis, con le seguenti eccezioni: i commi 1 e 2 vengono unificati in un unico comma; la lettera e) del comma 3 (ora comma 2 nella nuova formulazione) viene soppressa per coordinamento formale con il successivo comma 4 (ora comma 3).

Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare il comma 9 dell’articolo 5 in termini di novella all’articolo 1, comma 30, della legge n. 266/2005.

All’articolo 5-bis, comma 4, andrebbe valutata l’opportunità di coordinare il primo periodo con l’articolo 1, comma 340, della legge n. 296/2006, con riguardo alle risorse del fondo per le zone franche urbane e il secondo periodo – che prevede un aggiornamento dei criteri e degli indicatori per l’individuazione e la delimitazione di tali zone esclusivamente in relazione alle risorse stanziate ai sensi del primo periodo –  con il comma 342 del citato articolo 1 della legge n. 296/2006.

L’articolo 5-ter reca una nuova disciplina dei consorzi agrari che si sovrappone, senza alcuna formula di coordinamento, a quella recata dall’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 181/2006.

Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare l’articolo 9 in termini di  novella alla legge n. 100/1990.

L’articolo 16-bis, comma 14 reca una modifica non testuale multipla, riferita a disposizioni di legge e di regolamento.

 

 

Soppressioni e abrogazioni

 

Si segnalano le seguenti disposizioni per le quali non è adottata una corretta tecnica abrogativa:

- il comma 6 dell’articolo 5, disponendo che “le disposizioni vigenti che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate”, reca una formula abrogativa innominata: si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al paragrafo 3, lettera g), dispone che “la cosiddetta formula abrogata esplicita innominata (del genere: “tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate”) non è utilizzata. Essa è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale”.

Analogamente all’articolo 16-bis:

-    al comma 2 si procede alla soppressione del Fondo Bombole Metano, le cui funzioni vengono trasferite dal comma 3 ad altro organismo, senza prevedere forme di coordinamento con la legislazione vigente;

-    il comma 4, analogamente, prevede il trasferimento all’Acquirente Unico Spa di funzioni attribuiti alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico;

-    al comma 14, andrebbe valutata l’opportunità di abrogare l’articolo 7 del regio decreto n. 206/1939, istitutivo del Comitato centrale metrico, soppresso dalla norma in commento;

 

 

Norme di interpretazione autentica

 

L’articolo 5-bis, comma 6, reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 24, commi 32 e 33, della legge n. 449/1997. Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve risultare nella rubrica dell’articolo. “Deve risultare comunque chiaro – continua la circolare – se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.

Incidenza su fonti secondarie

 

L’articolo 22-ter incide in modo non testuale e limitatamente al 2009 sui criteri di calcolo del diritto annuale dovuto alla camera di commercio dalle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, recati dal decreto ministeriale (del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)11 maggio 2001, n. 359.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

 

Disposizioni di delega

 

Sia nel titolo del provvedimento, sia nelle rubriche degli articoli 3-bis, 5-bis, 7, 13, 31, 31-bis e 70 non si fa riferimento alla presenza, nei medesimi articoli, di disposizioni di delega. In proposito, si rammenta che il paragrafo 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che la presenza di deleghe risulti espressamente.

Con riguardo alle disposizioni di delega si segnalano inoltre i seguenti profili:

§       termine di adozione dei decreti legislativi:
- all’articolo 13, comma 5, il termine per l’esercizio della delega ivi contenuta appare ristretto (30 dicembre 2008), sia in relazione ai tempi di approvazione della legge delega sia in relazione alla procedura prevista per la adozione dei decreti stessi;

§       principi e criteri direttivi delle deleghe:
- in alcuni casi, i principi e criteri direttivi appaiono meritevoli di una maggiore specificazione. Si segnala, in particolare, l’articolo 13, comma 5, lettera b), che fa generico riferimento all’individuazione del regime sanzionatorio con riguardo all’applicazione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 3/2006;

§         previsione dell’adozione di regolamento di delegificazione:
- l’articolo 31, comma 2, lettera d), opportunamente indica tra i principi e criteri direttivi della delega la previsione dell’adozione di un regolamento di delegificazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1998. Il decreto legislativo adottato in forza della delega dovrà precisare le norme generali regolatrici della materia e le disposizioni da abrogare, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dal citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

 

Sistema delle fonti

 

L’articolo 5 qualifica espressamente gli accordi di programma di come “fonte regolamentare per gli interventi e gli adempimenti previsti”. Andrebbe valutata in proposito l’opportunità di chiarire gli effetti di tale tipo di qualificazione, stante anche la natura consensuale dello strumento.

 

 

Formule di delegificazione

 

L’articolo 3-bis, comma 1, capoverso Art.6-bis.1, comma 2, lettera b), n. 1), nel riprendere gli identici contenuti del vigente articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge n. 112/2008, autorizza il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988. Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione in esame in base a quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, il quale dispone che la norma di autorizzazione al Governo deve indicare “le norme generali regolatrici della materia” e deve disporre “l’abrogazione delle norma vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari”.

All’articolo 9, comma 4, andrebbe valutata l’opportunità di correggere il riferimento alla legge n. 400/1988, la quale prevede che i regolamenti di settore siano emanati come decreti ministeriali, ai sensi dall’articolo 17, comma 3 della legge stessa, e non, come reca il comma in esame, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, che disciplina invece i regolamenti di delegificazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

L’articolo 31, comma 1 prevede la facoltà con decreto interministeriale, adottato di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di modificare le aree tecnologiche indicate dall’articolo 1, comma 842 della legge n. 296/2006.

 

 

Coordinamento interno del testo

 

All’articolo 5-bis, il comma 7, in materia di offerta di servizi turistici, tratta un argomento ulteriore rispetto a quelli cui fa riferimento la rubrica.

All’articolo 16-bis, comma 6-bis, andrebbe valutata l’opportunità di coordinare il primo periodo con il secondo, in modo da evitare che vi sia un periodo di vacatio tra la decadenza del consiglio di amministrazione di Sogin spa alla data di entrata in vigore della legge e la nomina del commissario e di due vice commissari, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del ddl in esame.

L’articolo 13-bis, composto di due commi, richiama al comma 2 un inesistente comma 4.

Andrebbe valutata l’opportunità di fondere in un’unica disposizione i commi 10, 11 e 12 dell’articolo 5 e l’articolo 70-bis, che riguardano la destinazione prioritaria delle stesse risorse finanziarie. In particolare andrebbe verificato se l’indicazione della destinazione prioritaria delle risorse di cui all’articolo 2, comma 554, della legge n. 244/2007 riguardi esclusivamente le risorse disponibili già accertate, richiamate dal comma 12. In caso contrario, il comma 10, integrato con l’articolo 70-bis, potrebbe essere riformulato in termini di novella al citato articolo 2, comma 554, della legge n. 244/2007.

 

Formulazione del testo

 

Con riguardo all’articolo 5, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare il comma 1 precisando che gli appositi accordi di programma cui si fa riferimento sono promossi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (e non “anche ai sensi”);

all’articolo 15, comma 2, lettera g-quinquies), si utilizza il termine inglese “decommissioning”, già utilizzato in delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ma che costituisce un neologismo per atti normativi di rango primario;

all’articolo 16-quater, andrebbe valutata l’opportunità di verificare la congruità dell’espressione utilizzata al comma 4 (“Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al capoverso precedente”).