Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni in favore dei territori di montagna - AA.CC. 41, 605, 2007, 2115 - Testo a fronte
Riferimenti:
AC N. 41/XVI   AC N. 605/XVI
AC N. 2007/XVI   AC N. 2115/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 169
Data: 10/07/2009
Descrittori:
COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni in favore dei territori di montagna

AA.CC. 41, 605, 2007, 2115

Testo a fronte

 

 

 

n. 169

 

 

10 luglio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: BI0125.doc


Testo a fronte tra le proposte di legge:

A.C. 41        Brugger ed altri, “Disposizioni in favore dei territori di montagna”

A.C. 605      Caparini ed altri, “Disposizioni in favore dei territori montani e delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi sulla montagna”

A.C. 2007    Quartiani ed altri, “Disposizioni in favore dei territori di montagna”

A.C. 2115    Barbieri, “Legge sulla montagna e delega al Governo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia”


A.C. 41
(Brugger)

A.C. 605
(Caparini)

A.C. 2007
(Quartiani)

A.C. 2115
(Barbieri)

 

 

 

 

Art. 1

Art. 1

Art. 1

Art. 1

(Finalità).

(Finalità).

(Finalità).

(Finalità).

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle zone montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

1. La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale, anche con riferimento ai rapporti dello Stato con l'Unione europea, con particolare riguardo alla predisposizione dei documenti programmatori di tale politica.

2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita dei residenti nei territori montani.

1. Ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, le finalità della presente legge sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle zone montane a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'invecchiamento delle popolazioni.

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle zone montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione. A esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

 

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

 

 

 

3. Lo Stato riconosce la specificità dei territori montani e attribuisce a essi la dovuta considerazione nell'ambito di tutte le norme e le iniziative di interesse, anche indiretto, per tali aree, favorendo le popolazioni che vi risiedono. In relazione alla definizione annuale del Patto di stabilità interno, lo Stato tiene altresì conto del particolare impegno finanziario delle regioni e degli enti locali caratterizzati da territorio montano.

 

3. Gli interventi previsti e le risorse individuate dalla presente legge sono aggiuntivi e sostitutivi rispetto alle disposizioni sulle aree montane già vigenti e sono volti a limitare gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, nonché a garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.

 

4. Gli interventi previsti e le risorse individuate dalla presente legge devono considerarsi aggiuntivi rispetto alle altre disposizioni vigenti sulle aree montane e sono volti a limitare gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e tra gli stessi territori montani, nonché a garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi essenziali di coloro che risiedono in montagna.

2. Gli interventi previsti e le risorse individuate dalla presente legge devono considerarsi aggiuntivi e sostitutivi rispetto alle disposizioni vigenti sulle aree montane e sono volti a limitare gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, nonché a garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.

4. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge rientrano tra le attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del Trattato che istituisce la Comunità europea. Nelle diverse sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi generali della concorrenza, nonché al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell'Unione europea.

 

5. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge rientrano tra le attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), c) e d), e, per la politica agricola, all'articolo 36 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni. Nelle diverse sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.

3. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge rientrano tra gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni. Nelle diverse sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi generali della concorrenza, nonché al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell'Unione europea.

 

4. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori compresi nei parchi nazionali montani, istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

 

 

 

5. Nell'ambito dell'Unione europea, lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane e alla loro valorizzazione in sede comunitaria.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2

Art. 2

Art. 1

 

(Definizioni).

(Ambito di applicazione e definizioni)

(Finalità).

 

1. Fatte salve le competenze legislative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende per:

a) territorio montano: un territorio caratterizzato dalla presenza di rilievi aventi altitudine media, di norma, non inferiore a 600 metri sul livello del mare;

b) comune montano: un comune il cui territorio è montano per almeno il 70 per cento;

c) comune ad alta specificità montana: un comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio è individuato e riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 3;

d) comunità montana: un ente locale unione di comuni montani o parzialmente montani per l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali.

1. Fatte salve le competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della presente legge si intendono per «comuni montani» i comuni definiti tali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

4. Fatte salve le competenze regionali, agli effetti della presente legge si intendono per «comuni montani» i comuni definiti tali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

 

 

 

 

 

Art. 3.

Art. 2

 

 

(Comuni ad alta specificità montana).

(Ambito di applicazione e definizioni)

 

 

1. Fatte salve le competenze legislative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della presente legge è definito «comune ad alta specificità montana» il comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale sulla base dei criteri definiti secondo le procedure di cui al comma 2.

 

 

 

2. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione dei comuni ad alta specificità montana, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce, con proprio decreto, le modalità di individuazione e i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comuni ad alta specificità montana nonché l'applicazione di eventuali deroghe.

2. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per i rapporti con le regioni, con proprio decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani o di parte di essi, nonché l'applicabilità di eventuali deroghe nella classificazione.

 

 

 

3. I criteri di cui al comma 2 tengono conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del tasso di disoccupazione, della pendenza dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, delle attività produttive extra-agricole, dell'altitudine del capoluogo del comune e della situazione dei comuni posti in area di confine.

 

 

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ai sensi del comma 2, entro i quattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, individuano i comuni o le frazioni di comune ad alta specificità montana.

4. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 2, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.

 

 

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono applicare correttivi nell'individuazione dei comuni ad alta specificità montana evidenziando specifiche condizioni di differenziazione ed esigenze di sviluppo, con riferimento al livello di svantaggio risultante dall'applicazione dei criteri fissati ai sensi del comma 2, determinate da eventi naturali e socio-economici o da particolari contesti, quali la situazione amministrativa in aree montane di confine o in contiguità con regioni o province autonome.

5. Le regioni possono applicare correttivi nell'individua-zione dei comuni montani evidenziando specifiche condizioni di differenziazione ed esigenze di sviluppo, con riferimento all'applicazione dei criteri e dei parametri di cui al comma 3.

 

 

 

5. Al fine di attenuare le situazioni locali di particolare svantaggio o di favorire specifiche esigenze di sviluppo territoriale, la comunità montana o il comune montano interessato possono chiedere alla regione o alla provincia autonoma competente che, sulla base degli stessi criteri utilizzati per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana, per una frazione del proprio territorio sia prevista una classificazione diversa da quella attribuita al comune nel suo complesso.

 

 

 

 

6. La classificazione dei territori montani costituisce un criterio primario ai fini dell'applicazione delle misure previste dalla presente legge e, in particolare, della priorità e del carattere degli interventi destinati ai medesimi territori.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3.

Art. 1

 

 

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

(Finalità).

 

 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze a esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

 

 

 

 

 

Art. 4.

 

 

 

(Agenzia della montagna).

 

 

 

1. È istituita l'Agenzia della montagna, di seguito denominata «Agenzia», ente di ricerca non strumentale, che svolge i compiti già attribuiti all'Ente italiano montagna (EIM) ai sensi dell'articolo 1, commi da 1279 a 1283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Agenzia esercita, altresì, funzioni di servizio e di supporto scientifico per l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica agli organismi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, anche con riguardo alla predisposizione del Piano di cui all'articolo 31.

 

 

 

2. L'Agenzia, in particolare:

a) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale e alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e alla valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;

b) realizza programmi di ricerca inerenti le zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario e internazionale;

c) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;

d) studia ed elabora programmi per migliorare la condizione della donna residente in montagna, con particolare riguardo alla specificità femminile nei processi di sviluppo di tali aree;

e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali nelle zone montane;

f) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano.

 

 

 

3. Presso l'Agenzia è costituita la banca dati della montagna.

 

 

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono previsti gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica e le modalità di funzionamento dell'Agenzia.

 

 

 

5. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché del Ministro per i diritti e le pari opportunità per quanto riguarda i programmi previsti dalla lettera d) del comma 2.

 

 

 

6. Il finanziamento dell'Agenzia è assicurato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 550.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché da ogni altro contributo o corrispettivo riconosciuto all'Agenzia dalle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o da organismi pubblici e privati. A tale fine è autorizzato un contributo statale di 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.

 

 

 

7. All'espletamento delle ulteriori funzioni attribuite all'Agenzia dal presente articolo rispetto a quelle già attribuite al soppresso EIM si provvede con il personale e con i beni assegnati in dotazione alla medesima Agenzia ai sensi del decreto di cui al comma 4.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5.

 

 

 

(Rieleggibilità dei sindaci nei comuni ad alta specificità montana).

 

 

 

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica ai sindaci dei comuni ad alta specificità montana».

 

 

 

 

 

 

Art. 2.

Art. 6.

Art. 4.

Art. 2.

(Organizzazione del servizio postale nei comuni montani).

(Organizzazione dei servizi pubblici).

(Organizzazione dei servizi pubblici nei comuni montani).

(Organizzazione dei servizi pubblici nei comuni montani).

 

1. Le Agenzie fiscali, al fine di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei residenti nei territori montani, promuovono la razionale organizzazione degli uffici.

1. Le agenzie fiscali, a invarianza di spesa e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, promuovono una razionale organizzazione dei rispettivi uffici, al fine di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei soggetti residenti nei territori montani delle province con una percentuale di comuni montani compresi nel territorio di competenza, superiore all'80 per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, l'organizzazione degli uffici.

1. Le Agenzie fiscali, a invarianza di spesa e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, promuovono una razionale organizzazione degli uffici, al fine di consentirne l'agevole accesso da parte dei residenti nei territori montani. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto l'organizzazione di tali uffici.

1. Il Ministro delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministro dell'economia e delle finanze e del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), un apposito atto aggiuntivo al contratto di programma per il triennio 2006-2008, con Poste italiane Spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio economico, anche con apertura degli uffici part-time o con operatori polivalenti ovvero mediante uffici mobili. Per la realizzazione degli interventi a tali fini occorrenti è autorizzato un contributo di 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a favore del concessionario.

2. Poste italiane Spa, attraverso apposite convenzioni, può affidare ai comuni montani lo svolgimento delle funzioni degli uffici postali.

2. Il Ministero delle comunicazioni, nell'ambito degli obblighi derivanti dal servizio postale nazionale, promuove una distribuzione degli uffici e del servizio postale idonea ad agevolare i comuni ad alta specificità montana.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, quale autorità di regolamentazione del settore postale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzato a stipulare, previo conforme parere del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del CIPE, un'apposita convenzione con Poste italiane Spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio economico, anche con apertura degli uffici part-time o con operatori polivalenti e, in ogni caso, garantendo la presenza di uno sportello fisso in ogni ambito territoriale corrispondente a non più di due comuni montani.

 

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quale autorità di regolamentazione del settore postale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), un apposito atto aggiuntivo al contratto di programma per il triennio 2009-2011, con Poste italiane Spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio economico, anche con apertura degli uffici part-time o con operatori polivalenti ovvero mediante uffici mobili. Per le opere a tale fine occorrenti è autorizzato un contributo di 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in favore del concessionario.

 

3. Nei comuni ad alta specificità montana, d'intesa tra gli enti interessati, è autorizzata l'istituzione di centri multifunzionali nei quali concentrare i diversi servizi, quali quelli ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività, i centri multifunzionali sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.

3. Nei comuni montani, d'intesa tra gli enti interessati, è autorizzata l'istituzione di centri multifunzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per quanto attiene al loro funzionamento, nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato, di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Ai fini di cui al presente comma, i centri si avvalgono del Sistema informativo della montagna di cui all'articolo 5.

3. Nei comuni montani, d'intesa tra gli enti interessati, è autorizzata l'istituzione di centri multifunzionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per quanto attiene al funzionamento, nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. A tale fine i comuni si avvalgono del Sistema informativo della montagna (SIM) di cui all'articolo 3. Per le eventuali spese di investimento è autorizzato un contributo di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

 

 

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, promuovono e favoriscono forme di organizzazione del lavoro che  agevolano i dipendenti residenti nei comuni montani, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche e lo sviluppo del telelavoro, nonché l'adeguata applicazione del principio di pari opportunità e dell'istituto della flessibilità dell'orario.

 

 

 

5. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici comunque denominati o strutturati che esercitano funzioni in materia di poste, telecomunicazioni, trasporti ferroviari e stradali, agevolano i dipendenti che chiedono di trasferirsi in uffici o in sedi periferici situati in comuni montani, anche attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, favorendo in particolare i dipendenti che sono originari del comune montano oggetto della domanda di trasferimento o della provincia che lo comprende.

 

 

 

 

 

 

Art. 7.

Art. 8.

Art. 6.

 

(Scuole di montagna).

(Sistema scolastico in montagna).

(Sistema scolastico in montagna).

 

1. Per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ubicate nei comuni ad alta specificità montana, al fine di garantire la continuità scolastica e il diritto allo studio, è prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi. È favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado nei comuni montani, mediante la conclusione di appositi accordi di programma. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie o la gratuità dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti. Si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli accordi di programma sono attuati a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali interessati.

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. Gli accordi possono riguardare anche le riduzioni tariffarie dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti. Si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli accordi di programma sono attuati a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali interessati. A tale fine è autorizzato un contributo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

 

 

2. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, fatto salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tale fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e in accordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali.

2. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della loro autonomia, possono stabilire forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, fatto salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tale scopo il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con l'Unione nazionale dei comuni comunità enti montani (UNCEM), predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali. A tale fine è autorizzato un contributo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

 

 

3. In sede contrattuale di comparto sono favorite le misure volte alla stabilizzazione del personale docente che presta e che intende continuare a prestare servizio nelle scuole situate nei comuni di montagna. Al fine della compilazione delle graduatorie permanenti, il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nel territorio dei comuni di montagna è valutato in misura doppia.

 

 

 

 

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti nelle aree montane.

 

 

4. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per il finanziamento del progetto pilota di istruzione, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, riservato a giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali.

4. Per la prosecuzione del progetto di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, è autorizzato un contributo di 2.000.000 di euro annui, di cui almeno il 50 per cento da destinare agli istituti non statali. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con l'UNCEM e il Comitato olimpico nazionale italiano - Federazione italiana sport invernali, determina triennalmente il riparto dei contributi.

 

 

5. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dei propri programmi e in particolare nei comuni con impianti e con attrezzature dedicati, favoriscono la pratica degli sport invernali, delle attività sportive praticate in montagna, dell'escursionismo e dell'alpinismo. Le regioni, d'intesa con i comuni montani e con le comunità montane interessati, agevolano la fornitura delle attrezzature necessarie.

 

 

 

 

 

Art. 4.

Art. 8.

Art. 7.

Art. 5.

(Sanità di montagna).

(Sanità di montagna).

(Sanità di montagna).

(Sanità di montagna).

 

1. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nei territori montani è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane. Il progetto è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento della realizzazione del progetto è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza, relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. Nell'ambito del potenziamento delle iniziative di e-government e a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, il Ministro per le riforme per il federalismo, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, predispone un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, costituito dall'insieme dei servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e di servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane e nelle aree marginali dello Stato. Il progetto è approvato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

 

 

 

2. Nel progetto di cui al comma 1 sono determinati l'uniformità di linguaggio, la compatibilità dei software e degli hardware tra loro connessi, la stabilità dei collegamenti, l'individuazione e la certificazione di standard di qualità; sono inoltre definite le procedure per la raccolta e per la diffusione dei dati statistici.

1. Nell'ambito dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, con intesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinata la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle aziende operanti nei territori montani.

 

2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali si tiene adeguato conto della necessità di potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane. Negli atti relativi alla fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali le regioni individuano appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle aziende sanitarie locali operanti nei comuni montani.

3. Nell'ambito dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali (ASL), con l'intesa adottata in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinata la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle ASL operanti nei territori montani.

 

 

3. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

 

 

2. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno di ogni anno, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle attività istituzionali e comunque per un importo non inferiore a 5 milioni di euro, stabilisce la concessione di assegni di studio in favore di giovani laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione a condizione che si impegnino ad esercitare la professione per un periodo di almeno cinque anni presso strutture ubicate nei territori montani.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, relativi alle attività istituzionali, assegni di studio in favore di giovani laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino a esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, presso strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con Ente italiano montagna (EIM), può istituire annualmente borse di studio in favore di giovani laureati che frequentano scuole di specializzazione e che contestualmente si impegnino a esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in strutture o in località decentrate di montagna.

 

 

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, con misure economiche e con altre provvidenze, coloro i quali, dopo aver conseguito un diploma di laurea, intendono specializzarsi e perfezionare la propria formazione presso strutture ed enti situati in comuni montani.

 

 

 

 

 

 

Art. 9.

Art. 5.

Art. 3.

 

(Potenziamento del sistema informativo della montagna).

(Potenziamento del Sistema informativo della montagna).

(Potenziamento del SIM).

 

1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione e l'integrazione nei territori montani dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione.

1. Al potenziamento del Sistema informativo della montagna (SIM) realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole e forestali.

1. Al potenziamento del SIM, costituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194, e realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico.

 

 

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni (CNIPA), può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione e l'integrazione dei servizi telematici già esistenti all'interno della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche e organizzative del SIM. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria della pubblica amministrazione e le sue successive evoluzioni.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nella sua qualità di soggetto gestore del SIAN ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, d'intesa con il Corpo forestale dello Stato in relazione alle funzioni a esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione e l'integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del SIM. Restano salve le regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

 

3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali possono essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettronica e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale per i servizi demografici della Direzione centrale per i servizi demografici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, previa autorizzazione del medesimo Ministero. Tali sportelli possono assumere le funzioni di punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, con modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CNIPA.

3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali possono essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettronica e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici della direzione centrale per i servizi demografici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, previa autorizzazione del medesimo Ministero. Tali sportelli possono eventualmente fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, nei casi e con le modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CNIPA.

 

 

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

4. Per l'avvio degli interventi di cui al presente articolo, comprese la promozione e l'informazione sulla montagna con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

 

 

 

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare le massime diffusione e integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche e organizzative del SIM.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10.

Art. 6.

Art. 4.

 

(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa).

(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa. Reti elettriche).

(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa. Reti elettriche).

 

1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle comunicazioni promuove la fruibilità nei territori montani, e in particolare nei comuni ad alta specificità montana, del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio con il concessionario di tale servizio e nel rispetto della normativa vigente, nonché un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione e della larga banda.

1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero dello sviluppo economico promuove la fruibilità nelle zone montane del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio nel rispetto della normativa vigente, nonché un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione pubblica GSM, delle reti internet a banda larga e delle reti wireless.

1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la fruibilità del servizio pubblico generale radiotelevisivo nelle zone montane, in conformità agli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio e nel rispetto della normativa vigente, prevedendo, in particolare, un graduale aumento della disponibilità del sistema globale per le comunicazioni mobili (GSM).

 

2. Le spese per l'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa situati nei territori dei comuni ad alta specificità montana sono poste a totale carico degli enti gestori.

2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi, di telefonia mobile e fissa e di reti internet, che servono i territori montani, sono poste a totale carico degli enti gestori. Incentivi di natura fiscale possono essere previsti in favore di tali soggetti al fine di favorire il loro interesse all'installazione dei citati servizi nei comuni montani.

2. Le spese per l'installazione, per la manutenzione e per la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa che servono i territori montani sono poste a totale carico degli enti gestori.

 

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei territori montani sono assoggettati a formule tariffarie agevolate per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei territori montani sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.

 

4. La realizzazione e il potenziamento delle linee elettriche in case sparse e in piccoli agglomerati situati in comuni ad alta specificità montana sono realizzati in esenzione da ogni tipo di costo, fermi restando gli obblighi tributari.

4. La realizzazione e il potenziamento delle linee elettriche in favore di case sparse e di piccoli agglomerati situati in montagna sono effettuati a totale carico degli enti gestori, fatta salva la possibilità di prevedere gli incentivi di cui al comma 2.

4. Le spese per la realizzazione e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e a piccoli agglomerati situati in montagna sono poste a totale carico degli enti gestori.

 

 

 

 

 

Art. 11.

Art. 23.

Art. 21.

 

(Lavori pubblici di competenza statale in montagna).

(Lavori pubblici).

(Lavori pubblici di competenza statale in montagna).

 

1. Nei comuni ad alta specificità montana, gli enti appaltanti, per le opere di competenza statale di importo fino a 1.500.000 euro, possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata. Alla gara possono essere invitate tutte le imprese che ne fanno richiesta e che hanno le caratteristiche tecniche indicate nel bando, le quali possono essere inserite dalle stazioni appaltanti sulla base di specifiche esigenze, purché applicate in maniera uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i concorrenti.

1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale, regionale o comunale di importo fino a 750.000 euro gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.

1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo fino a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.

 

2. Per l'affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 1.500.000 euro, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 125 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono autorizzati a procedere tramite trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese. Per importi uguali o inferiori a 200.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.

2. Per l'affidamento dei lavori di cui al comma 1, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere, mediante trattativa privata, previo esperimento di gara informale con l'invito di almeno cinque imprese. Per importi uguali o inferiori a 100.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.

2. Per l'affidamento dei lavori di cui al comma 1, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere, mediante trattativa privata previo esperimento di gara informale, con l'invito di almeno cinque imprese. Per importi uguali o inferiori a 100.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.

 

3. La realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale, per i soggetti di cui al comma 1, può essere finanziata, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla cessione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Alle obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

 

3. La realizzazione nei comuni montani di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale può essere finanziata, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla cessione da parte degli stessi comuni di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Alle obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

 

4. I comuni ad alta specificità montana sono autorizzati a contrarre mutui a totale carico dello Stato secondo le disposizioni previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, e successive modificazioni.

 

 

 

5. All'articolo 92 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Per i comuni montani ad alta specificità montana gli oneri stabiliti dal presente articolo sono ridotti della metà».

 

 

 

 

 

4. Le attività di progettazione e di realizzazione di opere pubbliche nelle zone montane sono effettuate tenendo conto dell'impatto urbanistico e paesaggistico delle medesime opere.

 

 

 

 

 

Art. 12.

Art. 25.

Art. 25.

 

(Interventi di protezione civile).

(Interventi di protezione civile)

 

(Interventi di protezione civile).

 

1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nei comuni ad alta specificità montana, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato provvede a individuare e ad attrezzare nei predetti comuni idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza.

1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nelle zone montane, la realizzazione di idonee aree di atterraggio per elicotteri e di aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità nonché la costituzione di reti radio di emergenza sono da considerare esigenze prioritarie.

1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nelle zone montane sono da considerare esigenze prioritarie la realizzazione di idonee aree di atterraggio per elicotteri e di aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità nonché la realizzazione di reti radio di emergenza. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzato un contributo straordinario in favore del Fondo per la protezione civile di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

 

 

 

 

 

Art. 13.

Art. 9.

Art. 7.

 

(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

(Disposizioni in materia di associazionismo sociale).

(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

 

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono  inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».

 

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e a interventi nei comuni montani».

 

2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.

1. La stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei comuni montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali, può rientrare tra le iniziative finanziabili dal Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

 

3. Le associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e di danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro sono esonerate dalla tenuta di scritture contabili, dall'obbligo di registrazione della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dalla presentazione della dichiarazione IVA e dall'obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali ovvero dal pagamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo e della tassa sulle concessioni governative. Gli obblighi contabili sono limitati alla conservazione per tre anni delle fatture di acquisto. Il limite massimo dei proventi derivanti da attività commerciali per poter usufruire delle agevolazioni fiscali è di 250.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14.

Art. 26.

Art. 26.

 

(Promozione del reclutamento nelle truppe alpine)

(Promozione del reclutamento nelle truppe alpine).

(Promozione del reclutamento nelle truppe alpine).

 

1. L'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni tipiche di reclutamento alpino). - 1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico, in località prossime a quelle di residenza e, comunque, situate all'interno della propria regione di provenienza. È assicurata la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni dell'arco alpino.

2. Per la copertura dei posti riservati ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino che siano rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 1, si considerano prioritariamente le domande inoltrate dai residenti nei comuni montani non alpini e dagli iscritti al Club alpino italiano.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2009, ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico previsto dall'articolo 8, un assegno mensile di 500 euro e comunque non inferiore al 30 per cento dell'emolumento stabilito dalla normativa vigente per i militari della stessa categoria.

4. Ove possibile, i giovani volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono assegnati a reparti aventi base in prossimità del rispettivo comune di residenza.

5. Alla cessazione del loro servizio i militari volontari in ferma annuale provenienti dalle regioni dell'arco alpino già incorporati presso unità appartenenti ai reparti delle truppe alpine sono inseriti nei ruoli di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali delle zone dell'arco alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.

6. Le commissioni chiamate a valutare l'idoneità psico-attitudinale degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono composte da personale proveniente dalle medesime zone».

 

 

 

2. L'Associazione nazionale alpini (ANA) promuove, d'intesa con il Ministero della difesa, che a tale fine ne supporta l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nei territori definiti montani ai sensi della presente legge.

1. L'Associazione nazionale alpini (ANA) promuove, d'intesa con il Ministero della difesa, che ne supporta l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nei comuni montani.

1. L'Associazione nazionale alpini (ANA) promuove, d'intesa con il Ministero della difesa, che è tenuto a supportarne l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nei comuni montani.

 

 

 

 

 

 

Art. 27.

Art. 27.

 

 

(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).

(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico).

 

 

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolta in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi»;

a) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni

nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche ed escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo-ricreativo e culturale, comprese le attività professionali svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi»;

 

 

b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso»;

b) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza e di emergenza sanitarie, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso»;

 

 

c) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo usufruendo di professionisti abilitati allo svolgimento dell'attività richiesta, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti imposti dalle delibere assunte dal Consiglio nazionale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4.

1-ter. Il CNSAS è considerato associazione di promozione sociale ai fini della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e può usufruire delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»;

c) all'articolo 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo.

 

 

1-ter. Il CNSAS può usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»;

 

 

 

d) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.

5-ter. Il CNSAS propone all'ENAC le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative Search and rescue (SAR) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e in genere negli ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.

5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 5 e 5-bis è istituita senza oneri per lo Stato una commissione paritetica ENAC-CNSAS».

d) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Le società concessionarie o esercenti impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.

5-ter. Il CNSAS presenta, altresì, all'ENAC le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative Search and Rescue (SAR) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e in genere negli ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.

5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 5 e 5-bis, è istituita una commissione paritetica ENAC-CNSAS senza oneri a carico della finanza pubblica»

 

 

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.

 

 

 

 

 

Art. 26.

Art. 10.

Art. 8.

 

(Produzione di energia e gestione delle acque).

(Utilizzo dei prodotti energetici e dell'acqua in montagna).

(Utilizzo dei prodotti energetici e dell'acqua in montagna).

 

 

1. L'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

 

 

«Art. 10. - (Autoproduzione e benefìci in campo energetico). - 1. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, è concessa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas una riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei soggetti residenti e sui consumi relativi ad attività produttive. La stessa Autorità determina la misura percentuale della riduzione».

«Art. 10. - (Autoproduzione e benefìci in campo energetico). - 1. Nei territori montani, a causa del disagio ambientale, può essere concessa dal Ministro dell'economia e delle finanze una riduzione, di cui lo stesso Ministro determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.

 

1. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.

2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche e impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 90 kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, non è sottoposta alla relativa imposta erariale sul consumo.

2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche e impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 90 kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, non è sottoposta alla relativa imposta erariale sul consumo.

 

5. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei comuni ad alta specificità montana, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

3. A integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei territori comprendenti comuni montani, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

3. A integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei territori comprendenti comuni montani, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

 

7. La deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nei territori montani ove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche.

4. Nelle more della realizzazione di adeguate reti acquedottistiche, la deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna quando non è economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche, in particolare per i rifugi di montagna.

4. Le deroghe di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, possono essere disposte in favore delle zone di montagna qualora non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche».

 

3. Limitatamente ai territori montani, sono rese permanenti le ulteriori agevolazioni sul gasolio e sul GPL previste dall'articolo 1, comma 115, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; nei medesimi territori, le accise previste nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, gravanti sui prodotti petroliferi indicati nel comma 2 dell'articolo 21 del medesimo testo unico, sono ridotte del 20 per cento.

5. Limitatamente alle zone montane sono rese permanenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL previste ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418. Nelle medesime zone, le accise previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, gravanti sui prodotti petroliferi indicati al comma 1 dell'articolo 21 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, sono ridotte del 20 per cento.

 

 

2. Nei comuni ad alta specificità montana, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina una riduzione del 10 per cento della tariffa sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.

 

 

 

4. A valere sulle risorse trasferite dal Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 29, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane e i comuni possono prevedere contributi in favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici e per il potenziamento delle linee elettriche in case sparse e in piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrali destinate ad insediamenti residenziali.

 

 

 

6. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 154:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi per la gestione e per il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti in misura non minore del 5 per cento»;

2) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: «Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali e le aziende artigianali, commerciali e industriali non situati nelle zone montane»;

3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. In applicazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 144, comma 2, nell'ambito della modulazione della tariffa per fasce territoriali, per i comuni ricadenti nelle comunità montane si applicano le seguenti riduzioni sulla tariffa: fino a 1.000 abitanti, 50 per cento; da 1.001 a 5.000 abitanti, 40 per cento; oltre 5.000 abitanti, 30 per cento»;

b) il comma 2 dell'articolo 163 è sostituito dal seguente:

  «2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione e per il mantenimento delle aree di salvaguardia è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni».

 

 

 

 

6. Per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e comunque per i comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti i criteri e le modalità per l'eventuale partecipazione a iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima.

 

 

 

 

 

7. Le Autorità d'ambito destinano una quota della tariffa d'ambito, non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore al 3 per cento, alle attività di tutela e di difesa dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle comunità e ai comuni montani sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

 

 

 

8. Le regioni a statuto ordinario possono attribuire alle comunità e ai comuni montani fino al 50 per cento dell'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico del territorio di competenza delle stesse comunità montane.

 

 

 

9. Le regioni a statuto ordinario possono trasferire alle comunità e ai comuni montani una quota parte dei canoni da esse applicati sull'utilizzo di acque termali e minerali.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11.

 

 

 

Gestione del demanio idrico).

 

 

 

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.

 

 

 

2. I proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico di cui al comma 1 sono introitati dalla regione e sono destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle  risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino.

 

 

 

3. La programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definire d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tiene conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui.

 

 

 

 

 

 

Art. 15.

Art. 15.

Art. 13.

 

(Gestione del patrimonio forestale).

(Conservazione del patrimoni
 forestale).

(Conservazione del patrimonio
forestale).

 

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni del patrimonio forestale possono concorrere, con risorse proprie aggiuntive rispetto a quelle necessarie per il finanziamento di parte nazionale delle misure di politica socio-strutturale finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), all'attuazione di misure di politica forestale attuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi e il riparto delle relative risorse sono determinati con decreto emanato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle regioni, alle province, alle comunità montane ed ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dalla normativa comunitaria a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e di programmi comunitari, anche in materia di pari opportunità.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle province dei territori montani, alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione, in coerenza con le linee guida previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché in coerenza con le linee guida finanziarie e, nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio, possono attribuire ai medesimi soggetti le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.

 

2. I consorzi di miglioramento fondiario previsti dalle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.

2. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché esse siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.

 

 

3. Le forme di gestione indicate dal presente articolo possono altresì godere dei benefìci previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate abbiano un'estensione di almeno 5 ettari.

3. Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo possono godere dei benefìci previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvopastorali interessate abbiano un'estensione di almeno cinque ettari.

 

 

 

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'esercizio 2009.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16.

 

 

 

(Acquisto, affitto ed esproprio di terre incolte per usi agricoli).

 

 

 

1. Le regioni, le comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore a venti anni terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli, anche attraverso il rifacimento e la conservazione di muri terrazzati o di riserve naturali.

 

 

 

2. Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni, le comunità montane e i comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche a espropriare i terreni di cui al medesimo comma 1 e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

 

 

3. Ai beni acquistati o espropriati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri beni sottoposti al regime degli usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, i predetti beni devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

 

 

 

4. Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro e ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

 

 

 

5. I redditi dei terreni acquistati e utilizzati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono esenti da ogni imposta per quaranta anni, a condizione che si tratti di boschi.

 

 

 

6. Il beneficio di cui al comma 5 del presente articolo è riconfermato ogni cinque anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

 

 

7. Agli acquisti di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dall'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

 

 

 

8. I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui al presente articolo devono essere approvati dall'autorità forestale regionale, prima della concessione del mutuo.

 

 

 

9. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere mutui quindicennali alle regioni, alle comunità montane ed ai comuni per l'acquisto e per il rimboschimento dei terreni, per la formazione di prati e pascoli nonché per il ripristino e per la manutenzione di muri terrazzati garantendosi sul valore dei beni stessi. L'onere relativo a tali mutui è assunto con il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi nella misura del 50 per cento.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 17.

 

 

 

(Utilizzo di terreni incolti di montagna per uso produttivo nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti).

 

 

 

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti provvedono all'individuazione delle terre che, in base a oggettivi e univoci elementi, si presentano come abbandonate da almeno venti anni da parte dei relativi proprietari e di qualsiasi avente diritto. Costituiscono elementi idonei all'individuazione la totale assenza di colture, di utilizzo e di manifestazioni di possesso continuativo, anche sulla base di informazioni concordi raccolte in loco. Il comune che intende accedere alle informazioni dei registri immobiliari ai fini della presente legge è esente da oneri e da spese.

 

 

 

2. Chi intende promuovere un'attività avvalendosi, esclusivamente o congiuntamente ad altre, di terre abbandonate, deve farne richiesta al comune in cui esse si trovano, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico. Il soggetto richiedente si impegna, nel caso di accoglimento della domanda, a realizzare il progetto e a risiedere nel comune per un tempo non inferiore a sei anni.

 

 

 

3. Il comune, espletate le formalità di cui al presente articolo, delibera l'accoglimento del progetto analitico di cui al comma 2 qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive di particolare utilità per la comunità locale. Ai fini del presente comma, sono considerate tali l'allevamento, la coltivazione e l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti della montagna, anche nella forma di ampliamento o di sviluppo di attività già esercitate all'atto della richiesta. Possono altresì essere considerate tali le attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile per il loro efficace esercizio. In presenza di una pluralità di progetti sono preferiti quelli che comportano una maggiore possibilità occupazionale.

 

 

 

4. Il comune acquisisce ogni utile informazione in ordine a coloro che dai pubblici registri risultano essere proprietari delle terre oggetto della richiesta di cui al comma 3, nonché sui loro eredi se gli stessi risultano deceduti. Provvede quindi a notificare agli stessi la richiesta, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni, l'impegno a uno stabile utilizzo delle terre in oggetto, queste saranno dichiarate soggette a utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è altresì resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta degli intestatari. Contro la richiesta di utilizzo dell'immobile è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346.

 

 

 

5. Il comune, decorsi i termini per eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la richiesta di cui al comma 3, previa assunzione, se necessario, di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente. Qualora il progetto sia approvato, esso è inviato, con le osservazioni necessarie a evidenziare l'utilità generale del medesimo, alla regione, che lo esamina ed esprime il proprio parere. Tale parere, che deve essere formulato entro sessanta giorni, non dispensa dall'ottenimento di autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. Il parere della regione non è vincolante, ma se negativo esonera la regione dalla concessione di eventuali benefìci a suo carico in favore della realizzazione del progetto.

 

 

 

6. Il presentatore della richiesta è immesso nel possesso dell'immobile mediante verbale nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che a lui fanno capo.

 

 

 

7. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività, e comunque non può superare i due terzi di quello praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche.

 

 

 

8. I canoni di affitto sono tenuti a disposizione degli aventi diritto all'immobile per la durata di tre anni dal primo pagamento. Decorso tale periodo, essi sono acquisiti dal comune, che può destinarli a indennizzare il possessore per eventuali migliorie di natura durevole da lui apportate al fondo.

 

 

 

9. Il presentatore del progetto approvato deve iniziare l'attività alla quale si è impegnato non oltre quattro mesi dalla data di immissione in possesso. Ove il possesso non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, egli decade dal beneficio.

 

 

 

10. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato, intervenga contestazione da parte di una persona che dimostra di essere proprietaria del bene o titolare di un altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra successivamente nella percezione dei canoni, ma deve consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività sino ad almeno il compimento del sesto anno dall'immissione in possesso. Decorso tale termine, egli può agire per il rilascio dell'immobile soltanto se si impegna a sua volta a esercitare sul medesimo un'attività produttiva di utilità non minore per la comunità locale.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18.

 

 

 

(Agricoltura di montagna
e  biodiversità)
.

 

 

 

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono un censimento delle specie vegetali e animali di montagna, al fine di preservare la biodiversità di tali aree.

 

 

 

2. Nel rispetto della Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e in conformità alle disposizioni della Convenzione sulla protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, resa esecutiva dalla legge 14 ottobre 1999, n. 403, nonché del Protocollo «Agricoltura di montagna» attuativo della medesima Convenzione fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994, programmi specifici garantiscono la conservazione e la valorizzazione del germoplasma autoctono della montagna.

 

 

 

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, favoriscono tutte le misure utili a escludere l'impatto di colture di organismi geneticamente modificati sulle altre colture, e su quelle autoctone in particolare, a promuovere l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali e localmente limitati.

 

 

 

 

 

 

Art. 16.

 

 

 

(Impianti produttivi agricoli).

 

 

 

1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: «commerciale» è inserita la seguente: «, agricolo».

 

 

 

 

 

 

 

Art. 17.

 

 

 

(Accesso dei giovani alle attività agricole).

 

 

 

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti nei comuni montani.

 

 

 

2. La priorità di cui al comma 1 del presente articolo è applicabile anche alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età inferiore ai quaranta anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori è composta per almeno il 50 per cento da donne.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18.

 

 

 

(Certificazione di ecocompatibilità e marchio di garanzia).

 

 

 

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.

 

 

 

2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia possono essere applicati a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, compresi la carta e i mobili.

 

 

 

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, stabilisce con proprio regolamento i criteri selvicolturali da rispettare e le modalità per il rilascio e per l'uso della certificazione e del marchio previsti dai commi 1 e  2.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19.

 

 

 

(Ricostituzione di compendi agricoli unici di montagna).

 

 

 

1. Al fine di favorire la ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendio unico, nei territori delle comunità montane il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli tra imprenditori agricoli che si impegnano a costituire un compendio agricolo unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altro genere di tributo o di tassa.

 

 

 

2. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, acquisiti con le agevolazioni previste dal presente articolo ed entro i limiti della superficie minima indivisibile stabilita ai sensi del comma 8, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.

 

 

 

3. In caso di successione, i compendi agricoli unici devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

 

 

 

4. In caso di violazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento di quelle dovute.

 

 

 

5. All'imprenditore agricolo che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

 

 

 

6. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 5, è costituito presso l'ISMEA un apposito fondo con una dotazione di 2.320.000 euro annui.

 

 

 

7. Gli onorari notarili per gli atti previsti dai commi 1 e 5 sono ridotti a un sesto.

 

 

 

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie norme l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20.

Art. 19.

Art. 14.

 

(Salvaguardia dei pascoli montani).

(Salvaguardia dei pascoli montani).

(Salvaguardia dei pascoli montani).

 

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, le regioni predispongono piani per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolativi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, può emanare apposite linee guida in materia.

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolativi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

 

 

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, favoriscono tutte le misure utili a consolidare e a sviluppare la zootecnia di montagna, promuovendo il mantenimento delle necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adeguato tra consistenza delle superfici foraggere e degli allevamenti, nonché a tutelare negli allevamenti la diversità di razze peculiari alle diverse zone montane.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15.

 

 

 

(Fascia di rispetto per corsi d'acqua montani).

 

 

 

1. Per i corsi d'acqua esistenti nei territori di montagna la regione competente, sulla base delle caratteristiche del territorio interessato e del corso d'acqua, con particolare riferimento al dislivello esistente tra il corso d'acqua e il terreno circostante, può stabilire una fascia di rispetto di estensione inferiore a quella prevista dall'articolo 142, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

 

 

 

 

 

Art. 20.

 

 

 

(Certificazione di ecocompatibilità).

 

 

 

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.

 

 

 

2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di cui al presente articolo possono essere rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A tali attività si provvede con il personale e con i beni strumentali in dotazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

 

 

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, le modalità e i diritti per il rilascio e per l'uso della certificazione di ecocompatibilità e del marchio previsti nel presente articolo.

 

 

 

4. Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni e i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità e al corretto uso del marchio di cui al presente articolo sono esercitati dal Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della propria dotazione organica. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e i compiti di cui al presente comma sono esercitati dai competenti corpi forestali regionali e provinciali.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 21.

Art. 16.

 

 

(Usi civici in montagna).

(Usi civici in montagna).

 

 

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni che risultino, successivamente al perfezionamento dell'atto, gravati da diritti di uso civico, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

 

 

 

 

 

Art. 21.

 

 

 

(Esonero dall'obbligo di applicazione del regime comunitario delle quote latte per i produttori operanti in territori montani).

 

 

 

1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, non si applicano ai produttori titolari di quota latte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano nei territori montani.

 

 

 

2. I quantitativi individuali di riferimento dei quali i produttori di cui al comma 1 risultano essere titolari alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nella riserva nazionale e sono riattribuiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) alle regioni e alle province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla loro riassegnazione sulla base delle priorità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

 

 

 

3. Qualora i quantitativi individuali di riferimento di cui al comma 2 siano stati, in tutto o in parte, acquistati dai produttori cui sono ritirati, agli stessi è liquidato un importo pari ai costi sostenuti per l'acquisto dei medesimi quantitativi, calcolati in base al prezzo effettivamente pagato, aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono posti a carico dei fondi di funzionamento dell'AGEA, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

 

 

 

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ad attività di allevamento bovino da latte avviate in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali verificano che tali attività si svolgano effettivamente sul territorio del comune montano ove l'azienda elegge sede legale, nel rispetto delle forme e delle pratiche di allevamento tradizionalmente presenti nel territorio medesimo.

 

 

 

 

 

 

Art. 5.

Art. 22.

Art. 14.

Art. 11.

(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna).

(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna).

(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna e impianti produttivi agricoli).

(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna).

1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (Incentivi alle pluriattività). - 1. I coltivatori diretti, singoli o associati, anche se non iscritti ai fini previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto da enti pubblici e privati, nonché da altri soggetti, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando prevalentemente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, i lavori di manutenzione e sistemazione di parchi e giardini pubblici, nonché attività di trasporto di prodotti agricoli o forestali e beni strumentali agricoli o forestali per conto di terzi, impiegando, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni, anche mezzi di trasporto agricoli iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA), per importi non superiori ad euro 75.000 per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle disposizioni di legge vigenti, possono assumere in appalto da enti pubblici o da privati, impiegando il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli e il taglio del bosco, per importi non superiori a 75.000 euro per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle disposizioni vigenti possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di ricostruzione e di manutenzione di muri terrazzati, nonché lavori agricoli e forestali, quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a 100.000 euro annui. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, anche se non iscritti ai fini previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, possono assumere in appalto da enti pubblici e privati, nonché da altri soggetti, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli e il taglio del bosco, per importi non superiori a 75.000 euro annui. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti a imposta se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti a imposta se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'UMA. Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote latte di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 80.000 litri annui per azienda. Essi possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti ai competenti uffici provinciali. Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta a imposta.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote-latte purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 80.000 litri annui per azienda. Possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti ai competenti uffici per la meccanizzazione agricola. Tale ultima attività, ai fini fiscali, non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta a imposta.

4. I coltivatori diretti e i loro familiari, iscritti ai fini previdenziali all'INPS, gestione agricola, che svolgono le attività di cui ai precedenti commi, conservano detta qualifica ad ogni fine ed effetto e mantengono l'iscrizione all'INPS, gestione agricola, in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi precedenti.

4. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

4. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 2 e 3.

4. I coltivatori diretti e i loro familiari, se iscritti ai fini previdenziali all'INPS - gestione agricola, e qualora svolgano le attività di cui ai commi 1, 2 e 3, conservano tale qualifica a ogni fine ed effetto e mantengono l'iscrizione all'INPS - gestione agricola, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, a condizione che prestino abitualmente opera manuale nell'azienda agricola. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS - gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per i soggetti e per le attività di cui ai citati commi 1, 2 e 3.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di loro proprietà.

 

5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico del trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di loro proprietà.

6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 300.000 euro per anno.

 6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e di manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle disposizioni di legge vigenti e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione piccola, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori e dei servizi non sia superiore a 300.000 euro per anno.

5. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede e che esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del loro statuto, esercitano attività di sistemazione e di manutenzione agrarie, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle disposizioni vigenti anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o dei servizi non sia superiore a 200.000 euro annui.

6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del rispettivo statuto, esercitano attività di sistemazione e di manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o dei servizi non sia superiore a 200.000 euro annui.

Art. 6.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, dopo le parole: «operanti nei comuni montani» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti,».

7. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, dopo le parole: «operanti nei comuni montani,» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territorialmente competenti,».

6. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, dopo le parole: «operanti nei comuni montani,» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti,».

7. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, dopo le parole: «operanti nei comuni montani,» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti,».

 

 

7. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: «commerciale» è inserita la seguente: «, agricolo».

8. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola «commerciale» è inserita la seguente: «, agricolo».

 

 

8. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti nei comuni montani, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.

9. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della priorità coltivatrice agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti nei comuni montani, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.

 

 

9. La priorità di cui al comma 8 del presente articolo, è altresì applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperanti è composta per almeno il 50 per cento da donne.

10. La priorità di cui al comma 9 del presente articolo può essere applicata anche alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperanti è composta per almeno il 50 per cento da donne.

 

 

10. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici, il servizio di trasporto locale di persone, ivi compreso il trasporto di alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, purché utilizzino esclusivamente automezzi di loro proprietà e siano in possesso delle prescritte autorizzazioni relative alla sicurezza per il trasporto pubblico.

11. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici il servizio di trasporto locale di persone, compreso il trasporto di alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado, purché utilizzino esclusivamente automezzi di loro proprietà e siano in possesso delle prescritte autorizzazioni relative alla sicurezza per il trasporto pubblico.

 

 

11. Per i comuni montani, l'aliquota per la produzione dell'alcole etilico prevista dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta per l'alcole etilico in cui concorrono le condizioni indicate all'articolo 33, comma 2, lettere a) e b), del medesimo testo unico, nelle seguenti misure:

a) per quantità fino a un ettolitro: 365,44 euro per ettolitro anidro;

b) per quantità eccedenti un ettolitro e fino a 3 ettolitri: 548,16 euro per ettolitro anidro.

 

 

 

12. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

 

7. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

 

«Art. 7-bis. - (Esenzioni nei comuni montani). - 1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni montani possono disporre l'esenzione dell'imposta per i fabbricati ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale».

 

 

 

13. I fabbricati rurali non più adibiti ad attività agricole, situati in zone montane e non accessibili da strade carrozzabili o con altre infrastrutture, previa certificazione da parte dell'amministrazione comunale, sono esentati dagli obblighi di accatastamento previsti dalla normativa vigente per il catasto edilizio urbano.

 

 

 

14. Nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.500 abitanti, al fine di favorire l'accorpamento fondiario e la coltivazione dei terreni agricoli promossi dai soggetti residenti che praticano l'attività agricola non a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e i conseguenti vincoli di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12

 

 

 

(Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di pluriattività).

 

 

 

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Sulle somme percepite dai coltivatori diretti o dai coadiuvanti agricoli iscritti all'INPS, gestione agricola, come lavoratori dipendenti o come collaboratori senza vincolo di subordinazione, anche in via occasionale, per la tenuta di corsi di addestramento o di formazione svolti al fine di favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, di sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche e di favorire lo sviluppo agricolo e forestale, nonché per lavori agricoli svolti in situazioni di crisi di una azienda agricola, come in caso di malattia o infortunio del conduttore o per periodi di transizione non superiori a trenta giorni, è applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, sempre che il reddito complessivo annuo non superi 20.000 euro.

3-ter. I datori di lavoro delle attività di cui al comma 3-bis sono esonerati da tutti gli adempimenti in materia di rapporto di lavoro e sono tenuti alla sola dichiarazione dei sostituti d'imposta. Se non altrimenti specificato e se compatibili, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti. Le imprese e i datori di lavoro possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai precedenti commi. Le associazioni senza fine di lucro di cui al comma 2 dell'articolo 17 possono intermediare gratuitamente i lavori agricoli di cui al comma 3-bis del presente articolo se resi tra loro soci in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14.

 

 

Art. 12.

(Diritto di prelazione).

 

 

(Non applicazione del diritto di prelazione in caso di nuovo affitto).

1. All'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'obbligo di comunicazione e il diritto di prelazione di cui al presente articolo non si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 45».

 

 

1. All'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nelle zone montane il diritto di prelazione di cui al presente articolo non si applica».

 

 

 

 

Art. 7.

Art. 23.

 

 

(Immobili esenti ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili).

(Esenzione dei fabbricati delle aree montante e rurali dall'imposta comunale sugli immobili).

 

 

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) i fabbricati posseduti dalle società cooperative agricole utilizzati per le attività di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni».

 

1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, a decorrere dal 1o gennaio 2009 i comuni individuati dalle rispettive regioni ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come da ultimo modificata dalla presente legge, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su un fondo agricolo, anche se non destinati ad attività professionali agricole.

 

 

 

2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni ivi previsti per i fabbricati ubicati nelle zone interessate da interventi di politica di sviluppo rurale sostenuti dal FEASR, anche se non destinati ad attività professionali agricole.

 

 

 

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono adottate a condizione che i fabbricati interessati mantengano la destinazione rurale.

 

 

2. In deroga all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), non è assoggettabile all'ICI la superficie dell'area utilizzata per la realizzazione di un fabbricato rurale, né quella dell'area risultante dalla demolizione del medesimo tipo di fabbricato, volta alla sua ricostruzione, o su cui insiste un fabbricato di tale tipo sottoposto a interventi di recupero edilizio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 24.

Art. 13.

Art. 10.

 

(Agevolazioni per il turismo).

(Sviluppo del turismo montano).

(Sviluppo del turismo montano)

 

1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero dei comuni ad alta specificità montana, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, e successive modificazioni, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

5. Per il triennio 2009-2011 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alle stesse.

 

4. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie destinate a tali aree.

 

 

1. In attuazione dei princìpi di cui alle lettere c), e) e h) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135, le regioni promuovono, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio nazionale.

1. In attuazione dei princìpi di cui alle lettere c), e) e h) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135, le regioni possono promuovere, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio nazionale, anche mediante il sostegno a pacchetti vacanza in periodi di bassa stagione.

 

 

2. Salvo diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, accedendo agli interventi ivi previsti. A tale fine è riservata una quota non inferiore al 20 per cento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 135 del 2001

2. Salvo diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, accedendo agli interventi ivi previsti. A tale fine è riservata una quota non inferiore al 20 per cento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 3, della citata legge n. 135 del 2001, e successive modificazioni.

 

 

4. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle zone montane».

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti vacanza localizzati nell'ambito delle zone montane».

 

3. Le costruzioni o le porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e successive modificazioni, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali previste dall'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Nei comuni montani, le costruzioni o le porzioni di costruzioni rurali e le relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono equiparate alle costruzioni rurali previste dall'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga alle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dalla presente legge, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento e al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e ad escursionisti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie norme, determinano i requisiti dei rifugi di montagna. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Il testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, e successive modificazioni, è abrogato.

8. Sono definiti «rifugi di montagna» le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e ad escursionisti. Le regioni, con proprie norme, stabiliscono i criteri per la classificazione nonché i requisiti per l'apertura e per la gestione dei rifugi di montagna. Le regioni, anche in deroga alle disposizioni vigenti, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento e al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. Il testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.

 

 

6. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti. Le regioni, con proprie norme, determinano i requisiti delle strutture di cui al primo periodo. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le regioni, anche in deroga alle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e al relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, nonché alle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento e al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. Il testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.

 

 

 

9. I rifugi di montagna in possesso dei requisiti previsti dalle regioni sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili quando rientrano nelle categorie C, D ed E in base ai coefficienti definiti con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 10 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2008.

7. I rifugi alpini sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) quando rientrano nelle categorie catastali dei fabbricati C, D ed E.

 

 

10. Gli immobili di proprietà del demanio, del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Tali rifugi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente.

8. I rifugi alpini di proprietà del demanio, del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione o di cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Tali rifugi possono essere concessi in locazione a persone, fisiche o giuridiche, ovvero a enti non aventi scopo di lucro.

 

 

6. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: «5.000.000 di euro per l'anno 2003» sono inserite le seguenti: «e di 10.000.000 di euro per l'anno 2009» e le parole: «A decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010»;

5. Per gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è autorizzato un contributo straordinario per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 di complessivi 4.000.000 di euro.

 

 

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. In favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 6 e con le medesime modalità applicative è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la realizzazione, la messa in sicurezza e la segnaletica dei percorsi per racchette da neve e per nordic walking».

 

 

 

7. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale delle guide alpine in campo turistico montano, può prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili all'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane. Ai fini dell'attuazione di tali interventi, il Collegio nazionale delle guide alpine italiane, può usufruire dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

 

 

 

11. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, finanziabili a valere sulle risorse previste dalla presente legge.

 

 

Art. 32

4. All'Agenzia nazionale del turismo è attribuito, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un contributo straordinario di 700.000 euro per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale dei comuni ad alta specificità montana, da inserire nei propri piani e programmi di attività, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale parte integrante dell'offerta turistica italiana.

 

12. In favore dell'Agenzia nazionale del turismo è attribuita per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la somma di 500.000 euro per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale della montagna italiana, da inserire nei piani e nei programmi di attività della medesima Agenzia quale parte integrante dell'offerta turistica italiana, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

9. In favore dell'Agenzia nazionale del turismo è attribuita, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la somma di 700.000 euro per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale della montagna italiana, da inserire nei piani e nei programmi di attività della stessa Agenzia, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, quale parte integrante dell'offerta turistica italiana.

 

 

13. I comuni e le comunità montane sono autorizzati ad accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà di privati, e per il recupero dei centri storici situati nei comuni montani.

 

 

 

 

 

 

Art. 25.

Art. 12.

Art. 9.

 

(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo).

(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo).

(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo).

 

1. L'utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei comuni montani, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

1. L'utilizzazione di materiale inerte proveniente da territori nei comuni montani, originato da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, utilizzato per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei comuni montani, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

1. L'utilizzazione di materiale inerte proveniente da territori in comuni ad alta specificità montana originato da lavorazioni di cava o comunque da lavori da scavo, utilizzato per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei comuni montani, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di attuazione del comma 1.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante le modalità di attuazione del comma 1.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto recante le modalità di attuazione del comma 1.

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stabilito in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 33.

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stabilito in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

 

 

 

3. Nei comuni montani la captazione e l'utilizzo delle sorgenti naturali d'acqua da parte di coltivatori diretti, di imprenditori agricoli a titolo principale, di gestori di rifugi di montagna, per scopi domestici o aziendali, sono gratuiti.

 

 

 

 

 

 

Art. 27.

Art. 24.

Art. 22.

 

(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci. Sviluppo del turismo montano).

(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche, palorci, ponti e passi carrai).

(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci).

 

1. L'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di 51,65 euro per ogni 1.000 litri di prodotto per il gasolio utilizzato per l'esercizio degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico di persone nei comuni montani, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia dell'agevolazione prevista dal presente comma è subordinata all'assenso della Commissione europea.

1. L'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni montani è ridotta di 51,65 euro per ogni 1.000 litri di prodotto. Le stesse agevolazioni sono concesse ai gestori di rifugi di montagna per gli utilizzi legati all'attività del rifugio.

 

 

2. I comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di canoni annui per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua né di cauzioni per l'occupazione di terreni demaniali.

2. I comuni montani non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei e stradali dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

 

1. I comuni montani non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei e stradali dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

 

 

3. I palorci eserciti dai privati nei comuni montani non sono soggetti a canoni purché conformi alle norme di sicurezza vigenti.

 

 

3. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a fronte di eventi esogeni portatori di gravi squilibri economici con ripercussioni nel settore turistico montano, lo Stato, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve mediante la concessione di finanziamenti in favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e di mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso al contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

 

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stabilito in 5.740.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 33.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, stabilito in 740.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

 

 

4. Nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'Ente nazionale per le strade Spa e la Rete ferroviaria italiana Spa provvedono ad adeguare i canoni riguardanti i passi carrai relativi alle strade statali, prevedendone la riduzione nella misura minima del 50 per cento.

 

 

 

 

 

 

Art. 28.

Art. 22.

Art. 17.

 

(Agevolazioni per attività economiche nei comuni ad alta specificità montana).

(Agevolazioni per attività economiche nei comuni montani).

(Agevolazioni per attività economiche nei comuni montani).

 

1. Per i comuni ad alta specificità montana, la determinazione del reddito d'impresa per le imprese individuali, per le attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato ad IVA inferiore a 80.000 euro annui può avvenire, per il periodo di imposta successivo, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria; è prevista la deduzione dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, di un importo massimo di 3.000 euro. In tale caso le stesse imprese sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e da ogni certificazione fiscale.

1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali). - 1. Per i comuni montani con popolazione non superiore a 1.500 abitanti, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a 100.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. La durata del concordato è almeno triennale e il reddito presunto non supera quello dell'anno in cui il concordato è stato realizzato. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria sono tenuti ad accettare la proposta di concordato ove questa si basi sull'ultima dichiarazione presentata. Il soggetto richiedente il concordato può recedere da esso in ogni momento e decidere di ritornare alla contabilità ordinaria. Al termine del triennio, salvo comune accordo tra le parti, è necessario un anno di contabilità ordinaria al fine di determinare la base per un eventuale nuovo concordato.

1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali). - 1. Per i comuni montani e loro frazioni con popolazione fino a 3.000 abitanti la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a 75.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Alle attività di affittacamere esercitate nelle zone montane in ambito domestico con un numero di posti letto inferiore o pari a dieci, non si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni».

 

2. Alle imprese operanti nei comuni ad alta specificità montana che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e per l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature nonché per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 10 per cento dei costi sostenuti, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.

 

 

 

3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nei comuni ad alta specificità montana il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso fino ad un importo massimo di 1.000 euro.

 

 

 

 

2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e di chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definiti con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

3. Per le imprese di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli orari di apertura e di chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definiti con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

 

4. Le province, i comuni e le comunità montane sono autorizzati ad accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, e per il recupero dei centri storici situati in comuni ad alta specificità montana.

 

2. Le province, i comuni e le comunità montane sono autorizzati ad accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà di privati, e per il recupero dei centri storici situati in comuni montani.

 

5. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove nei comuni ad alta specificità montana la presenza di un servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale.

 

 

 

 

 

 

Art. 8.

 

 

Art. 18.

(Disposizioni sulla locazione
 commerciale).

 

 

(Locazione di aree sportive
 attrezzate).

1. All'articolo 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle aree site nei territori montani adibite all'esercizio delle piste da sci, di campi da golf e di altre attività di pratica sportiva, di divertimento e turistiche».

 

 

1. Le disposizioni degli articoli 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, non si applicano alle aree adibite all'esercizio delle piste da sci.

 

 

 

 

Art. 9.

 

 

 

(Disposizioni sull'affitto di fondi rustici).

 

 

 

1. All'articolo 10, comma 1, della tabella «Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione» allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; rapporti di affitto di fondi rustici sui territori montani con canone annuo inferiore a euro 1.000».

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10.

 

 

 

(Aliquota IVA per fabbricati rurali misti).

 

 

 

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-undevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della parte II della presente tabella, e successive modificazioni, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 ad A/7».

 

 

 

 

 

Art. 11.

 

 

 

(Aliquota IVA per il legno).

 

 

 

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 98) sono inseriti i seguenti:

«98-bis) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. 44.03);

98-ter) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. 44.04)».

2. Le lettere f) e g) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogate.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13.

 

 

 

(Interpretazione autentica).

 

 

 

1. Per addetti alle coltivazioni del terreno o all'allevamento del bestiame e delle attività connesse, di cui al numero 21-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono le persone indicate nelle lettere a) e a-bis) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15.

 

 

 

(Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura).

 

 

 

1. In deroga al decreto del Ministro delle attività produttive 28 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006, è data facoltà alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di deliberare riduzioni o esenzioni relative al diritto annuale, distinguendo anche per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, a condizione che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 30.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16.

 

 

 

(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di attività di vendita).

 

 

 

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. La vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende effettuata dagli imprenditori agricoli per un importo non superiore a 5.000 euro nell'anno solare costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile ed è considerata produttiva di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19.

 

 

 

(Regime di esonero per agricoltori in zone montane).

 

 

 

1. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani individuati nelle rispettive regioni e province autonome ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché nei comuni direttamente confinanti, il limite di esonero stabilito nel primo periodo è elevato a 10.000 euro»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «il limite di 7.000 euro» sono inserite le seguenti: «o di 10.000 euro».

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20.

 

 

 

(Imposta di registro).

 

 

 

1. Dopo l'articolo 10 della tabella recante gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. 1. - Affitti di fondi rustici ubicati in zona montana il cui canone annuo non è superiore a 500 euro».

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23.

 

 

 

(Contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche).

 

 

 

1. Per la partecipazione a reti globali di monitoraggio ambientale di rilevante interesse promosse da agenzie internazionali e per il supporto a programmi di sviluppo sostenibile nelle regioni montane nell'ambito del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite e del programma SHARE-Asia è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 24.

 

 

 

(Istituzione della Consulta femminile per i problemi delle donne
in montagna).

 

 

 

1. Nell'ambito dell'Osservatorio per la montagna, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, è istituita la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, di carattere legislativo e progettuale, riguardanti l'implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 29.

 

 

 

(Conferenza nazionale
per la montagna).

 

 

 

1. È istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la montagna composta da rappresentanti dell'UNCEM, delle regioni, del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

 

2. La Conferenza nazionale per la montagna può articolarsi al proprio interno in sezioni specializzate sui diversi temi di competenza della stessa Conferenza, compresa la specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.

 

 

 

3. La Conferenza nazionale per la montagna elabora le linee di indirizzo per il coordinamento dello sviluppo delle zone montane e per la predisposizione del Piano di cui all'articolo 30.

 

 

 

 

Art. 3.

Art. 29.

Art. 28.

Art. 32.

(Fondo nazionale per la montagna).

(Fondo nazionale per la montagna).

(Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane

(Fondo nazionale per la montagna)

1. L'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Fondo nazionale per la montagna). - 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna, di seguito denominato "Fondo".

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna.

1. Le risorse già previste per il Fondo nazionale per la montagna, istituito ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono trasferite al Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, di seguito denominato «Fondo», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

1. L'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Fondo nazionale per la montagna). - 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna, di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Con nota analitica, allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo

2. Il Fondo nazionale per la montagna è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in una apposita missione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta missione. Con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.

2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

2. La dotazione del Fondo è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Con nota analitica, allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.

 

 

3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato in favore degli enti locali e sono ripartite tra le regioni, che le attribuiscono ai fondi regionali per la montagna costituiti nei rispettivi bilanci.

 

 

 

4. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica quanto previsto dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386

 

3. Il Fondo è alimentato, oltre che dai trasferimenti di cui al comma 2, da:

a) quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e di infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse;

b) nei limiti delle risorse stanziate dalla legge finanziaria ai sensi del comma 5, finanziamenti, qualificati secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza, costi di trasferimenti di persone e di merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

 

5. Il Fondo è altresì alimentato dal versamento diretto al Ministero dell'economia e delle finanze da parte degli enti concessionari di autostrade, a decorrere dal 2009, di un canone annuo, aggiuntivo a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in favore dello Stato, nella misura dello 0,1 per cento dei proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone di concessione.

 

4. Le quote di cui alle lettere a) e b) e i finanziamenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari.

 

 

 

5. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate le risorse da destinare annualmente all'attuazione del comma 3. La legge finanziaria dispone le misure necessarie alla progressiva realizzazione degli obiettivi fissati e individua le risorse necessarie a fare fronte ai relativi oneri.

 

 

 

6. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. La ripartizione del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. La ripartizione delle risorse del Fondo riguarda comuni montani e parzialmente montani ed è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno con deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni.

3. La ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto: dell'estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili; dell'indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori; della natura e dell'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto: dell'estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; dell'indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori; della natura e dell'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

7. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del tasso di disoccupazione, della pendenza dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, dell'oggettivo svantaggio di entità amministrative poste in aree di confine o in contiguità con il territorio di regioni o province autonome, delle attività produttive extra-agricole e dell'altitudine del capoluogo del comune

4. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto dell'estensione del territorio montano, dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti, dell'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del tasso di disoccupazione, del livello dei servizi, del grado di accessibilità dei territori nonché della natura e dell'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale.

 

 

8. I criteri di cui al comma 7 sono stabiliti con deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni con il Ministro dell'interno. Una quota del Fondo, in misura non inferiore al 10 per cento, deve essere destinata al finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 30.

 

 

 

8. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i criteri relativi alla gestione e all'impiego delle risorse di cui al comma 3, in relazione agli interventi speciali di cui all'articolo 1».

Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato in favore degli enti locali.

 

5. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato in favore degli enti locali.

 

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i criteri relativi alla gestione e all'impiego delle risorse di cui al comma 3 in relazione agli interventi previsti dalla presente legge.

9. Le regioni disciplinano con proprio provvedimento i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i criteri relativi alla gestione e all'impiego delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, in relazione agli interventi speciali previsti dall'articolo 1».

 

 

 

 

 

 

Art. 29.

 

 

 

(Fondo regionale per la montagna).

 

 

 

1. Ciascuna regione può istituire e regolare con propria legge, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, un fondo regionale per la montagna. Alla copertura finanziaria di tale fondo la regione provvede mediante:

a) una quota compresa tra il 5 per cento e il 20 per cento di quanto accertato

dalla regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente ed eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;

b) eventuali altre risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato;

c) i finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali per lo sviluppo delle zone montane.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 30.

 

 

 

(Progetti speciali).

 

 

 

1. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, possono essere presentati, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro, progetti speciali in favore della montagna che prevedono un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di valenza interregionale.

 

 

 

2. Gli interventi previsti nei progetti speciali di cui al comma 1 devono perseguire prioritariamente gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività economiche e sociali, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività, alla sicurezza ambientale delle zone montane, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale e dei muri terrazzati, al miglioramento delle vie di accesso e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse idriche, allo sviluppo dell'economia locale e al sostegno dell'industria turistica dell'area, alla valorizzazione e alla conservazione della rete sentieristica, alla valorizzazione del catasto nazionale dei sentieri e delle alte vie, del patrimonio monumentale, architettonico, artistico, civile e religioso, dell'edilizia rurale, dei centri storici, del paesaggio montano, del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.

 

 

 

3. Resta ferma la disciplina contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

 

 

4. Il CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, approva i progetti speciali in favore della montagna e ne dispone il finanziamento a valere sulla quota delle risorse previste dal Fondo privilegiando le iniziative che prevedono una partecipazione finanziaria, superiore al 30 per cento della spesa complessiva, da parte del soggetto che ha presentato il progetto.

 

 

 

5. Al fine della prevenzione dei dissesti ambientali e territoriali e degli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato attua progetti speciali finalizzati al monitoraggio degli ecosistemi e alla realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco. A tale scopo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2009. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e i compiti di cui al presente comma sono esercitati dai competenti corpi forestali regionali e provinciali.

 

 

 

 

 

 

Art. 30.

 

 

 

(Fondo speciale per gli interventi nelle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana).

 

 

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo speciale per gli interventi nelle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana, di seguito denominato «Fondo speciale». Le risorse del Fondo speciale sono destinate al finanziamento di progetti speciali predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di apposite intese con i comuni, le comunità montane e con le province interessati, per favorire lo sviluppo dei comuni ad alta specificità montana.

 

 

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la montagna, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i termini e le modalità di presentazione dei progetti speciali, nonché i criteri di valutazione degli stessi ai fini del relativo finanziamento, che devono tenere conto delle indicazioni del Piano triennale nazionale delle aree montane di cui all'articolo 31.

 

 

 

3. Qualora, entro il termine fissato dal decreto di cui al comma 2, non siano stati presentati, in tutto o in parte, progetti speciali finanziabili ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri può predisporre progetti di intervento da sottoporre al parere della Conferenza unificata.

 

 

 

4. Le risorse erogate dal Fondo speciale hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali, inclusi i trasferimenti a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 29.

 

 

 

5. La dotazione del Fondo speciale è determinata in 2.100.000 euro per l'anno 2008, in 5.000.000 di euro per l'anno 2009 e in 2.100.000 euro per l'anno 2010. A decorrere dall'anno 2011 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 31.

 

Art. 30.

 

(Piano triennale nazionale delle aree montane).

 

(Piano nazionale triennale delle aree montane).

 

1. Il CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, nonché, per quanto di competenza, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane.

 

1. Il CIPE, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, approva il Piano nazionale triennale delle aree montane, di seguito denominato «Piano».

 

2. Nel Piano di cui al comma 1 sono definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e per lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana.

 

2. Nel Piano sono definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e per lo sviluppo dei territori montani.

 

3. I contenuti del Piano di cui al comma 1 costituiscono documento preliminare per la predisposizione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione del Documento di programmazione economico-finan­ziaria.

 

 

 

 

 

Art. 32.

 

 

 

(Finanziamenti).

 

 

 

1. Oltre agli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati a legislazione vigente, per gli interventi di cui all'articolo 15, riguardante la gestione del patrimonio forestale, è autorizzata l'ulteriore spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, di cui 400.000 euro da destinare agli interventi previsti dai commi 1 e 2 e 200.000 euro da destinare agli interventi previsti dal comma 3 del medesimo articolo 15.

 

 

 

2. Per le finalità di cui all'articolo 20, riguardante la salvaguardia dei pascoli montani, sono vincolate risorse annuali pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie relative alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni.

 

 

 

3. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa Fondazione un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

 

 

 

 

 

Art. 17.

Art. 33.

Art. 31.

Art. 34.

(Copertura finanziaria).

(Copertura finanziaria).

(Copertura finanziaria).

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 37.100.000 euro per l'anno 2008, a 40.000.000 di euro per l'anno 2009, a 50.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 32.850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per il triennio 2008-2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

1. Alla copertura dei maggiori oneri o delle minori entrate di diretta competenza statale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) quanto a 1.890.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 18.050.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

Art. 34.

 

Art. 28.

 

(Codice delle leggi sulla montagna).

 

(Delega al Governo per l'emanazione del codice della legislazione in materia di montagna).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, secondo i princìpi e criteri direttivi nonché le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione delle disposizioni legislative vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per l'attuazione delle medesime disposizioni;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e di duplicazioni.

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, un decreto legislativo recante il codice della legislazione in materia di montagna, secondo i princìpi e criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di montagna, apportando le modifiche necessarie per l'attuazione delle medesime disposizioni;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e di duplicazioni.

 

2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo può essere comunque emanato anche in assenza di prescritti pareri.

 

2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, il decreto legislativo di cui al comma 1 può comunque essere emanato.

 

 

 

 

 

 

Art. 35.

 

Art. 31.

 

(Relazione annuale).

 

(Relazione annuale al Parlamento).

 

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentite l'Agenzia e la Conferenza unificata, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge e al quadro delle risorse destinate dallo Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

 

1. Il Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l'Osservatorio della montagna e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge, nonché della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane. Nella relazione sono raccolti anche i dati delle regioni sull'attività in favore delle zone montane, sui fondi da esse attivati e sugli obiettivi dalle stesse perseguiti.

 

 

 

 

 

Art. 36.

 

Art. 33.

 

(Abrogazioni).

 

(Modifiche alla legge
31 gennaio 1994, n. 97).

 

1. Gli articoli 1, 2, 5-bis, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21 e 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, sono abrogati.

 

1. Alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 17:

1) i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 2 sono abrogati;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività agrituristica svolta in territori montani».