Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica - AA.C. 746, 2690 e 3491 - Schede di lettura e normativa di riferimento
Riferimenti:
AC N. 746/XVI   AC N. 2690/XVI
AC N. 3491/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 447
Data: 02/03/2011
Descrittori:
DONATORI DI ORGANI   ORGANI DEL CORPO UMANO
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA   TRAPIANTI E PRELIEVI DI ORGANI
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

AA.C. 746, 2690 e 3491

Schede di lettura e normativa di riferimento

 

 

 

 

 

 

n. 447

 

 

 

2 marzo 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AS0244.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo  3

Il contenuto delle proposte di legge  6

§      Le proposte di legge AC. 746 e A.C. 3491  6

§      La proposta di legge A.C. 2690  7

Normativa di riferimento

§      R.D. 31 agosto 1933, n. 1592. Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (Art. 32)13

§      D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria. (Artt. 40-43)14

§      L. 29 dicembre 1993, n. 578. Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.16

§      D.M. 22 agosto 1994, n. 582. Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte.18

§      L. 1° aprile 1999, n. 91. Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.23

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Quadro normativo

Come rilevato dalla relazione introduttiva delle proposte di legge in esame, la pratica della dissezione dei cadaveri a scopo di studio e ricerca è divenuta, in Italia, poco frequente.

In assenza di norme dedicate, l’utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, il D.P.R. 285/1990[1], che dedica il Capo VI al Rilascio di cadaveri a scopo di studio (artt. 40-43).

Le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria si basano sull'articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - recante il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, - che ha imposto un vincolo di legge sui cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti compresi nel nucleo familiare fino al sesto grado o a cura di confraternite e sodalizi i, nonché di quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare, eccettuati comunque i casi di suicidio. Tali cadaveri, in virtù della norma sopra citata, vengono destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche.

 

In particolare, la consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, può avvenire trascorso il periodo di osservazione prescritto dallo stesso Regolamento di polizia mortuaria[2].

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione, indicando per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale.

 

Risultano invece del tutto assenti norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione post mortem del proprio corpo. Al contrario, la legge 1° aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.

 

In particolare, il principio fondamentale recato dalla L. 91/1999 in materia di manifestazione della volontà, è fissato dall’articolo 4, comma 1, ove stabilisce che i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte. La mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione. Il principio così enunciato del silenzio assenso non è stato applicato per la mancata costituzione di un’anagrafe informatizzata dei cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, necessaria per l’espletamento, da parte delle aziende unità sanitarie locali, della procedura di notifica, alla generalità dei cittadini, della richiesta di dichiarazione di volontà. Pertanto, il sistema attuale è transitorio, e regolato dall’articolo 23 della legge 91/1999 che prevede il consenso o dissenso esplicito. In caso di assenza di entrambi è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetti di cui sia stata accertata la morte, solamente nei casi in cui i familiari (coniuge, convivente more-uxorio, figli, genitori) non si oppongano al prelievo (cd. non opposizione). Qualunque nota scritta che riporti: cognome e nome, data di nascita, codice fiscale, dichiarazione di volontà, data e firma, è considerata valida ai fini della manifestazione di volontà[3]. Ogni cittadino può registrare la propria volontà anche alla ASL di appartenenza: in questo caso i suoi dati vengono inseriti in un archivio informatico situato presso il Centro Nazionale per i Trapianti e collegato con i Centri regionali e interregionali. Si ricorda altresì che nel maggio del 2000 il Ministero della Sanità ha inviato a tutti gli assistiti un tesserino blu, che, se compilato, vale come dichiarazione di volontà alla donazione. Valgono nella stessa misura l'atto olografo o la tessera dell'AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi) o di una delle altre associazioni di volontariato attive nel settore.

Il D.L. 194/2009[4], novellando l’articolo 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, permette di indicare sulla carta di identità il consenso o il diniego del titolare del documento alla donazione dei propri organi e tessuti in caso di morte

 

Va ricordato che l’esame di alcune proposte di legge (A.S. nn. 613, 899 e 2198) sul tema in esame era stato già avviato dal Senato a partire dal marzo 2009. Tuttavia, a seguito dello svolgimento della procedura delle intese ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato, tale ramo del Parlamento si è espresso favorevolmente sulla trattazione della materia da parte della Camera.

Si ricorda infine, che nel corso della XIV Legislatura, la Commissione XII (Affari sociali) della Camera ha iniziato l’esame del progetto di legge A.C. 5083 (on. Battaglia ed altri) Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, senza tuttavia concluderlo.

 


Il contenuto delle proposte di legge

Le proposte di legge AC. 746 e A.C. 3491

La proposta di legge A.C. 746 (on. Grassi ed altri) disciplina in 8 articoli la donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

L’articolo 1 prevede l’obbligo dell’espressione in vita del consenso alla donazione del corpo ai fini di studio e di ricerca scientifica, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 3, per i soggetti dei quali è stata accertata la morte[5] (comma 1).

La donazione del corpo post mortem è informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano (comma 2).

L’articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono campagne informative, per diffondere la conoscenza delle nuove disposizioni tra i cittadini e i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private.

L’articolo 3 prevede l’obbligo di redigere testamento olografo in duplice copia per manifestare il consenso alla donazione del corpo post mortem: una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui al successivo articolo 4 (comma 1).

E’ obbligo del citato centro di riferimento trasmettere, la volontà espressa nel testamento, all'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo, il quale viene iscritto in un apposito elenco speciale (comma 2).

 

Va ricordato che il testamento olografo è quello redatto senza particolari formalità, purché, ai sensi dell’articolo 602 del codice civile, scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Esso non richiede, per la sua validità, la presenza di testimoni o di un notaio e deve contenere l’indicazione della data, giorno mese e anno.

 

L’articolo 4 stabilisce che, nell’ambito delle strutture universitarie e delle aziende ospedaliere di alta specialità, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sceglie i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.

L’articolo 5 obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna (comma 1).

Le spese per il trasporto della salma, dal momento del decesso alla riconsegna, nonché quelle relative alla tumulazione di essa sono a carico del l’istituzione in cui ha sede il centro di riferimento (comma 2).

L’articolo 6 stabilisce chela donazione del corpo post mortem non possa avere fini di lucro (comma 1).

Viene anche previsto che eventuali donazioni effettuate da privati a fini di studio e ricerca scientifica siano destinate alla gestione dei centri di riferimento (comma 2).

L’articolo 7 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l’attuazione delle presenti disposizioni, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

L’articolo 8 reca la copertura finanziaria e prevede una spesa complessiva di 10 milioni di euro solo per l’anno 2008. Viene previsto che all’onere derivante dall’attuazione della legge si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute, e che il Ministero dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni.

 

Va rilevato che le disposizioni esaminate andrebbero correttamente riferite all’anno 2011 e al bilancio triennale 2011-2013.

 

La proposta di legge A.C. 3491 (on. Miglioli), composta da 7 articoli,  ha un contenuto pressoché identico a quello della proposta di legge sopra illustrata, dalla quale si differenzia esclusivamente per il fatto che non fornisce alcuna indicazione circa la copertura finanziaria.

 

La proposta di legge A.C. 2690

Anche la proposta di legge A.C. 2690 (on. Brigandì), composta da 6 articoli, disciplina l’utilizzazione per finalità di studio e ricerca del corpo dei soggetti la cui morte è stata accertata secondo le disposizioni di legge e che in vita hanno espresso il relativo consenso secondo modalità definite (art. 1).

Ai sensi dell’articolo 2, le modalità per l’espressione del consenso all’utilizzazione di cui soprasono definite da un decreto del Ministro della salute da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge (comma 1). E’ prevista la possibilità di subordinare la manifestazione del consenso alla condizione che i centri di riferimento per la conservazione dei cadaveri (di cui alla lettera c) dell’articolo 3) assicurino la dignitosa sepoltura del corpo al termine dell’utilizzo e provvedano alle relative spese (comma 2). La mancata dichiarazione di volontà ha il valore di dissenso all’utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte; per i minori il consenso è espresso dai genitori esercenti la potestà o da chi ne fa le veci (commi 3 e 4).

 

Va osservato che l’articolo in esame, nonché gli articoli 3, 5 e 6 fanno riferimento al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In proposito va ricordato che è stata approvata dal Parlamento la legge n. 172/2009 diretta a creare un autonomo Ministero della salute e a definirne gli aspetti organizzativi e funzionali. Pertanto la terminologia utilizzata andrebbe adeguata alle nuove disposizioni legislative intervenute.

 

L’articolo 3 disciplina l’utilizzo e la restituzione del cadavere, rimettendo al Ministro della salute, di concerto con quello dell’istruzione, dell’università e della ricerca e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge:

 

 

Va osservato che l’articolo in esame non definisce con quale tipo di atto il Ministero provveda alla citata definizione.

 

L’articolo 4 dispone l’istituzione di un registro, presso i centri di riferimento, nel quale annotare i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere.

L’articolo 5 prevede la promozione di iniziative di informazione per diffondere nei cittadini la conoscenza della legge da parte del Ministero della salute di concerto con quello dell’istruzione dell’università e della ricerca e i collaborazione con altri enti.

Infine, l’articolo 6 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che all’onere derivante dall’attuazione della legge si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011 nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, e che il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni.

 

Come già osservato per la pdl A.C. 746 va rilevato che le disposizioni esaminate andrebbero correttamente riferite all’anno 2011 e al bilancio triennale 2011-2013.

 

 

 




[1]    D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

[2]    Le norme per l’accertamento e la certificazione di morte sono recate dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 578, ma è ancora il Regolamento di polizia mortuaria che, agli artt. 8-10, disciplina nel dettaglio il periodo di osservazione, ovvero l’intervallo di tempo che deve necessariamente trascorrere prima che un cadavere possa essere chiuso in cassa, sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi in celle frigorifere, o essere inumato, tumulato, cremato. Tale periodo è quantificato in 24 ore dal momento del decesso. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

[3]    Decreto 8 aprile 2000, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto.

[4]    D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[5]    Ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte). Sulle disposizioni della citata legge, vedi il quadro normativo del presente dossier.