Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Disciplina della professione di estetista - AA.C. 3107, 3133 e 3116 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3133/XVI   AC N. 3107/XVI
AC N. 3116/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 396
Data: 05/10/2010
Descrittori:
ESTETISTI     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 

5 ottobre 2010

 

n. 396/0

Disciplina della professione di estetista

AA.C. 3107, 3133 e 3116

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3107

A.C. 3133

A.C. 3116

Titolo

Disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali

Disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali

Disciplina delle professioni di estetista professionale, di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale, a tutela della concorrenza e della salute del consumatore

Iniziativa

On. Milanato ed altri

On. Poli ed altri

On. Mazzocchi ed altri

Iter al Senato

No

No

No

Numero di articoli

9

9

32

Date:

 

 

 

presentazione alla Camera

12 gennaio 2010

20 gennaio 2010

13 gennaio 2010

assegnazione

20 gennaio 2010

25 febbraio 2010

8 febbraio 2010

Commissione competente

X (Attività produttive)

X (Attività produttive)

X (Attività produttive)

Sede

Referente

Referente

referente

Pareri previsti

I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV Politiche dell’UE e della Commissione per le questioni regionali

I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV Politiche dell’UE e della Commissione per le questioni regionali

I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, XI, XII, XIV Politiche dell'UE e della Commissione per le questioni regionali

 


Contenuto

Le proposte di legge in esame recano una disciplina delle attività relative all’estetica.

Si ricorda che attualmente la disciplina della professione di estetista è recata dalla legge 1/1990.

Mentre le proposte di legge A.C. 3107 e A.C. 3133, di contenuto sostanzialmente analogo, sono volte a introdurre una nuova regolamentazione della professione di estetista più organica ed attuale (riconducendo nella sfera operativa di tale professione anche le pratiche bionaturali), la proposta di legge A.C. 3116 ha un contenuto più ampio, in quanto, oltre a ridisciplinare l’attività di estetista al fine di assicurarne una maggiore preparazione e formazione professionale, interviene a disciplinare ex novo sia la figura di onicotecnico sia la figura di tecnico dell’abbronzatura artificiale.

In particolare, le analoghe proposte di legge A.C. 3107 e A.C. 3133intendono, da una parte, introdurre una nuova disciplina dell'attività professionale di estetista – che viene ridefinita come attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali - per renderla più rispondente alla domanda e alle esigenze degli utenti e più attuale rispetto all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche in materia, in particolare riconducendo le pratiche bionaturali nella sfera operativa della professione di estetista ampliando e coordinando le definizioni, i profili professionali, i requisiti di abilitazione professionale, le modalità di esercizio; da un'altra parte, colmare il vuoto normativo esistente per quanto riguarda i centri benessere. Per questo motivo, la nuova disciplina interviene sia sull'oggetto della professione, che sui percorsi formativi e l'esercizio dell'attività.

Pertanto l’articolo 1 definisce le finalità della nuova disciplina dell’attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali.

Con l'articolo 2 si prevede la definizione organica di tale attività individuando un primo ambito professionale di prestazione di servizi di bellezza e di benessere, riconducibile sostanzialmente al profilo classico dell'attività di estetista previsto dalla legge n. 1/1990 ma con una formulazione più flessibile e al passo con i tempi che consenta all'estetista, mediante la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano, di concorrere anche al recupero del benessere della persona. In via strettamente connessa con il profilo di estetista la norma prevede la definizione di un secondo ambito professionale che, in base agli orientamenti che si vanno consolidando, fa riferimento allo svolgimento di pratiche estetiche e bionaturali le quali, stimolando le risorse naturali dell'individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psicofisico, generando una migliore qualità della vita.

L'attività può essere svolta utilizzando varie tecniche manuali e di massaggio e ricorrendo all'applicazione di prodotti cosmetici e all'utilizzazione di apparecchi appositamente fabbricati e predisposti ad uso estetico.

Si fanno rientrare nell’attività professionale in questione anche le pratiche di decorazione e di pigmentazione corporea (tatuaggio) e di foratura di parti superficiali del corpo (piercing), al fine di porre rimedio alla situazione attuale che vede queste pratiche spesso esercitate da soggetti senza titolo e senza la necessaria formazione.

Vengono inoltre espressamente escluse dall’attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche e bionaturali ogni atto di diagnosi clinica o terapeutica, di anamnesi patologica, di profilassi e di prescrizione di farmaci, nonché ogni prestazione diretta a finalità di carattere propriamente terapeutico.

Con riferimento ai requisiti di accesso professionale l'articolo 3 prevede che l'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche e bionaturali sia subordinato al conseguimento di apposita abilitazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo - successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado – rispondente ai livelli essenziali di cui al D.Lgs. 226/2005.

Il predetto percorso formativo si suddivide in due percorsi propedeutici. Il primo è un corso «base», della durata di tre anni, che darà accesso alla qualifica di operatore professionale, ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato. L'obiettivo è quello di consentire ai giovani abilitati di affinare la propria preparazione, maturando esperienza pratica quali lavoratori dipendenti presso centri o imprese del settore. Il secondo percorso, successivo al conseguimento dell'abilitazione di base, è un corso di qualificazione professionale della durata di due anni con esame finale teorico-pratico, il cui superamento consente di ottenere il diploma professionale di tecnico in scienze estetiche e bionaturali, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale.

L'articolo 4 stabilisce le competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale, demandando la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame ad un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni. La norma, al fine di rendere maggiormente omogeneo il livello delle conoscenze professionali, indica le materie fondamentali oggetto di studio.

L'articolo 5 è volto a stabilire alcune condizioni essenziali per l'esercizio dell’attività professionale disciplinata dalle proposte di legge. In primo luogo la norma stabilisce che l’attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali sia esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, da iscrivere, secondo i rispettivi requisiti, nell'albo provinciale delle imprese artigiane ovvero nel registro delle imprese. Inoltre, la norma dispone che presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività debba essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

L’attività può essere esercitata professionalmente in locali ubicati nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nonché luoghi di cura o di riabilitazione, centri e stabilimenti terapici o termali o altri centri e complessi ricettivi e di intrattenimento, con i quali siano stipulate convenzioni scritte concernenti modalità e condizioni delle prestazioni professionali da effettuare. Al fine di assecondare le esigenze dei consumatori viene ammessa anche la possibilità di svolgere determinati trattamenti e specifiche pratiche rientranti nell'esercizio dell'attività professionale presso il domicilio del cliente.

Di particolare rilievo è la disposizione secondo cui le imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale di scienze estetiche e bionaturali, in via complementare o strumentale rispetto all'attività dell'impresa, hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali, al fine di favorire il migliore raggiungimento dello stato di benessere del cliente.

L'articolo 6 intende definire, sul piano giuridico e sotto un profilo organizzativo, l'attività dei centri benessere, al fine di dare una risposta effettiva ai diversi problemi che si sono creati nella realtà operativa dei medesimi centri.

Pertanto si prevede che l’attività professionale oggetto del provvedimento possa essere esercitata nell’ambito di apposite strutture organizzate per offrire trattamenti diversificati e fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare secondo requisiti di capacità tecnica e organizzativa, in ambienti dotati di requisiti e di impianti conformi alle norme di tutela dell'igiene, della sanità e della sicurezza e nel rispetto delle norme in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alle attività professionali svolte.

I centri benessere possono essere costituiti in forma di impresa singola o societaria, ovvero in forma di consorzio o di società consortile, nel rispetto delle condizioni di compatibilità eventualmente stabilite per l'esercizio delle professioni.

Vengono quindi stabilite dalla norma le attività che possono essere svolte nei centri benessere oltre a quella di estetista.

Al fine di definire con chiarezza i relativi rapporti di imputazione patrimoniale del centro benessere, anche nei rapporti con la clientela, si prevede che la gestione commerciale e l'amministrazione dei centri benessere siano affidate a un direttore responsabile, anche a fini di legale rappresentanza.

L'articolo 7 affida alla Conferenza Stato-regioni il compito di definire i criteri in merito al regime autorizzativo per l'avvio e per l'esercizio dell'attività, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da garantire condizioni quanto più omogenee sul territorio nazionale in merito all'accesso al mercato e all'esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore.

L'articolo 8 disciplina il sistema sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi relativi al possesso dell’abilitazione professionale e al regolare esercizio dell’attività.

Infine, con l'articolo 9 vengono previste apposite norme finali e transitorie. Tra l’altro si dispone che i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista prevista dalla legge n. 1/1990, che dimostrino di avere svolto professionalmente, per almeno due anni, le pratiche bionaturali individuate in base ad accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni, sono equiparati ai nuovi soggetti abilitati.

Si dispone quindi l’abrogazione della legge n. 1/1990.

Passando ad esaminare l’A.C. 3116, si rileva che tale proposta di legge è volta a contrastare l'abusivismo e la concorrenza sleale nel campo delle attività estetiche, introducendo una nuova regolamentazione chiara ed esauriente che garantisca la preparazione e formazione professionale degli estetisti.

Pertanto, il Capo I (artt. 1-10) disciplina la figura dell’estetista professionale, la cui attività comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e può essere svolta utilizzando tecniche manuali, apparecchiature ad uso estetico e mediante l'applicazione dei prodotti cosmetici. L’attività di estetista professionale comprende anche quella di massaggiatore. All’estetista professionale è consentita la collaborazione con il medico.

L’esercizio dell’attività di estetista professionale - che può avvenire in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali - è condizionata all’iscrizione ad un apposito Albo nazionale.

Tale iscrizione è subordinata ad un percorso formativo che, presupponendo il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, richiede in primo luogo la frequenza di un corso regionale di estetista professionale della durata di tre anni e il superamento del relativo esame finale teorico-pratico. Al termine di tale corso regionale è previsto un periodo di sei mesi di praticantato formativo, da svolgere presso un estetista professionale. Infine, concluso il praticantato, occorre superare un esame di Stato organizzato dal Collegio nazionale degli estetisti professionali, condizione necessaria per l’iscrizione all’Albo.

Viene precisato che l’estetista professionale può svolgere anche le attività di onicotecnico e di tecnico dell’abbronzatura artificiale (cfr. infra).

A garanzia dei clienti viene previsto l’obbligo della formazione e dell’aggiornamento professionale continuo.

La proposta di legge reca inoltre una norma transitoria che prevede la possibilità per gli estetisti artigiani, che abbiano conseguito la qualificazione ai sensi della legge n. 1/1990, e che non siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di divenire comunque estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'Albo entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Qualora, invece, l'estetista artigiano non intenda conseguire il titolo professionale potrà comunque proseguire il mestiere di estetista artigiano secondo le norme dettate dal Capo IV della legge.

Il Capo IV (artt. 27-29), difatti, si occupa dell’attività dell’estetista artigiano, cioè dell’estetista che abbia conseguito la propria qualificazione sotto la vigenza della legge n. 1/1990.

A differenza dell’estetista professionale, l’estetista artigiano può utilizzare solamente alcune apparecchiature ad uso estetico tassativamente elencate, non può svolgere l’attività di massaggiatore e se intende svolgere la professione di onicotecnico o di tecnico dell’abbronzatura artificiale deve conseguire le relative abilitazioni prescritte dalla proposta in esame (cfr. infra). Non sembrerebbe consentita la collaborazione tra estetista artigiano e medico. Inoltre, l’estetista artigiano non può ricoprire l’incarico di direttore tecnico di alcuna impresa terza.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, si applicano le pene di cui all’art. 348 c.p. (in materia di abusivo esercizio di una professione) all’estetista artigiano che abusivamente esercita le attività riservate all’estetista professionale.

Inoltre, l’estetista artigiano che esercita le attività di sua competenza in difformità delle norme del provvedimento in esame è passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 15.000 euro.

Il Capo II (artt. 11-18) disciplina ex novo l’attività di onicotecnico, che consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali, nell’applicazione di unghie artificiali, e comunque in tutto ciò che riguarda il trattamento di bellezza delle mani e dei piedi, mentre il Capo III (artt. 19-26) disciplina ex novo l’attività di tecnico dell’abbronzatura artificiale, che comprende tutte le prestazioni relative all’utilizzo di apparecchiature generanti raggi ultravioletti utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico. Per entrambe tali nuove figure professionali si istituisce il rispettivo Elenco nazionale (presso il Collegio nazionale degli estetisti professionali). L’iscrizione nel rispettivo Elenco è condizione necessaria per l’esercizio delle attività di onicotecnico e di tecnico dell’abbronzatura artificiale. Sono previsti requisiti soggettivi analoghi per l’esercizio di tali attività: diploma di scuola secondaria di secondo grado; frequenza di un corso regionale comprendente 450 ore di formazione e superamento dell’esame finale teorico-pratico; praticantato formativo della durata di tre mesi presso un’impresa di omologo settore.

Per entrambe le nuove figure professionali è quindi prevista una disciplina transitoria per i soggetti che già svolgono la relativa attività alla data di entrata in vigore della legge.

Il Capo V (artt. 30-32), che reca le disposizioni finali, prevede che le attività disciplinate dal provvedimento possono essere svolte, a determinate condizioni, insieme all’attività di acconciatore.

Inoltre, per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, a chiunque esercita l’attività di estetista professionale senza la necessaria iscrizione all’Albo professionale si applicano le pene di cui al citato art. 348 c.p. nonché la sanzione amministrativa da 7.000 a 15.000 euro. La stessa sanzione amministrativa è prevista per l’esercizio delle attività di onicotecnico o di tecnico dell’abbronzatura artificiale senza essere iscritto nei rispettivi Elenchi. Inoltre, chiunque richiede prestazioni riservate alla professione di estetista professionale ovvero prestazioni di onicotecnico o di tecnico dell’abbronzatura artificiale a soggetti che non sono in possesso del necessario titolo abilitante è passibile della sanzione amministrativa da 1.500 a 7.000 euro.

Infine, si dispone l’abrogazione della citata legge n. 1/1990.

Necessità dell’intervento con legge

Le pdl in esame recano una disciplina delle professioni di estetista, onicotecnico e tecnico dell’abbronzatura artificiale innovando rispetto alla legislazione vigente, il che giustifica il ricorso allo strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione nell’ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni potranno esercitare la propria potestà legislativa.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’art. 28 dell’A.C. 3116 (analoghe osservazioni valgono per gli artt. 14 e 22) richiama, per quanto riguarda la disciplina del settore del commercio, la legge n. 426/1971 che però è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 114/1998, recante la nuova regolamentazione in materia. Peraltro tale disciplina è stata poi modificata dal D.Lgs. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Pertanto la disposizione in esame appare superata anche laddove fa riferimento:

§       al registro degli esercenti il commercio, previsto dalla citata legge n. 426/1971 e poi soppresso;

§       all’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio al dettaglio.

Difatti attualmente per l’apertura di una piccola struttura di vendita al dettaglio (esercizio di vicinato) è richiesta solamente la segnalazione certificata di inizio attività – Scia (che ha sostituito la dichiarazione di inizio attività – Dia) da presentare allo Sportello unico per le attività produttive.

Con riferimento all’art. 23 dell’A.C. 3116 si ricorda che la ivi richiamata legge 46/1990 è stata abrogata (ad eccezione di alcuni articoli) dall’art. 3 del DL 300/2006, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 37/2008 subentrato alla disciplina della stessa legge.

Formulazione del testo

Poiché, per quanto riguarda l’attività di estetista artigiano, l’A.C. 3116 prevede (all’art. 28) una norma analoga ma non identica all’art. 30, sembrerebbe che questo ultimo articolo, a dispetto del dato letterale, si riferisca solamente alle altre attività disciplinate dal provvedimento (peraltro ciò sembra evincersi anche dalla rubrica).

 


 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

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File: AP0155_0.doc